Rivista Nazionale di Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili
....10 anni in Formazione
la gestione
dell’ascensore
condominiale
A CURA di: CENTRO
Bimestrale di informazione e aggiornamento professionale
ANNO 3 | N. 3/2015 - Inserto di Luglio EDIZIONE SPECIALE
STUDI ANAPI
La gestione dell'ascensore condominiale
I numeri del settore
- 900 mila impianti in esercizio
- 100 milioni di corse giornaliere
- oltre 2000 imprese
- 2.4 miliardi di euro di fatturato
aggregato, di cui il 34% su mercati
esteri. L'Italia è il primo esportatore
mondiale del comparto, con il 12%
del commercio mondiale
La funzione sociale
Al di là dei numeri, il settore svolge
una funzione sociale insostituibile,
consentendo l'accessibilità degli
edifici a milioni di persone ogni
giorno, compresi disabili, anziani e
malati di cui favorisce una vita di
relazione altrimenti difficilmente
raggiungibile.
L'obbligo della
manutenzione
Da oltre 65 anni è obbligatoria
in Italia la manutenzione degli
ascensori. Oggi l'obbligo è sancito
dall'articolo 15 al comma 1 del
D.P.R. 162/99 che così recita:
" Ai fini della conservazione
dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il
suo legale rappresentante sono
tenuti ad affidare la manutenzione
di tutto il sistema dell'ascensore
o del mantacarichi a persona
munita di certificato di abilitazione
o a ditta specializzata ovvero a un
operatore comunitario dotato di
specializzazione equivalente che
debbano provvedere a mezzo di
personale abilitato. Il certificato di
abilitazione è rilasciato dal Prefetto,
in seguito all'esito favorevole di una
prova teorico-pratica..."
Nello
stabilire
l'obbligo
della
manutenzione
dell'ascensore,
la legge impone a carico del
manutentore, due diverse tipologie di
intervento:
1) visite di manutenzione preventiva;
2) verifiche semestrali dei dispositivi
di sicurezza.
Siccome viene fissata una frequenza
minina solo per la seconda tipologia
di intervento, a volte si tende a
considerare come un obbligo solo la
verifica semestrale.
In Francia e in Spagna è fissata una
frequenza minima anche per le visite
di manutenzione preventiva.
Importanza
della
manutenzione
preventiva
Attenzione, quindi, alle offerte
commerciali che propongono, tra le
prestazioni incluse nel canone, due
sole visite l'anno!
Non solo chi le propone e le pratice
viola una precisa disposizione di
legge, ma determina nel medio-lungo
periodo un degrado dell'impianto
che porta ad una sua gestione
economica assai più onerosa, come
vedremo (aumento degli interventi
di
manutenzione
straordinaria
e accordiamento della vita utile
dell'impianto).
La manutenzione preventiva
Art. 15 comma 3 del D.P.R.
162/99:
"
La
manutenzione
provvede periodicamente, secondo
le esigenze dell'impianto a:
1)
verificare il regolare funzionamento
dei dispositivi meccanici, idraulici
ed elettrici e, in particolare, delle
porte dei piani e delle serrature; 2)
verificare lo stato di conservazione
delle funi; 3) alle operazioni normali
di pulizia e lubrificazione delle parti".
Regole
per
le
istruzioni
di
manutenzione: LA NORMA UNI EN
13015:2002
......deve essere eseguita una regolare
manutenzione
che
garantisca,
in
particolare,
la
sicurezza
dell'impianto.....per assicurare la sua
affidabilità....
Devono essere tenuti presenti, tra
l'altro:
- l'uso previsto dell'impianto (tipo di
utenti, numero di corse giornaliere,..)
- le condizioni ambientali (clima,
vandalisti,...)
- l'età e lo stato di conservazione
dell'impianto.
I tempi di una visita di manutenzione
(5-6 fermate)
Tempi necessari ai controlli
MINIMO
MASSIMO
Nel locale macchine
5'
10'
Nella fossa
3'
4'
Nella Cabina
4'
6'
Sul tetto della cabina
3'
10'
Ai piani
25'
40'
Totale tempi
40'
70'
Anno 3 - n° 3/2015
pag. 2
Le visite semestrali
Art. 15 comma 4 del D.P.R. 162/99:
Il manutentore provvede, almeno una
volta ogni sei mesi per gli ascensori e
almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza
del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le
catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati d iqueste verifiche sul libretto di cui all'art. 16.
La manutenzione correttiva
• Lo scopo della manutenzione preventiva è di mantenere in efficienza l'impianto e prevenire i guasti,
riguardino essi la sicurezza, o
semplicemente la funzionalità
dell'ascensore.
• Il DPR 162/99 dice all'art. 15
comma 5: " Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle
parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta corretta esecuzione".
Responsabilità del proprietario
Subito dopo, l'art. 15 comma 6 del
D.P.R. 162/99 stabilisce che: "Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni."
In caso di pericolo
Art. 15 comma 7 del D.P.R. 162/99:
"Nel caso in cui il manutentore dilevi un pericolo in atto, deve fermare
l'impianto, fino a quando esso non
sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo
legale rappresentante e il soggetto
incaricato delle verifiche periodiche,
nonchè il comune per l'adozione degli
eventuali provvedimenti di competenza"
Rappoto tra prevenzione e guasti
• Uno studio di settore ha rilevato
che un ascensore medio (50 mila
corse/anno) sottoposto as una
manutenzione preventiva di media qualità (9 visite per 12 ore) si
guasta in media 3 volte all'anno.
• Secondo lo stesso studio, il rapporto inverso tra frequenza di manutenzione e numero di guasti è
più che proporzionale: un aumento o diminuzione delle frequenza
di visita dell'8% (una visita in più
o in meno all'anno) determina
una diminuzione o aumento del
18% del numero medio di guasti.
Ottimizzare prestazioni e sicurezza
• Maggiori sono le risorse investite
per la manutenzione preventiva,
minori saranno quelle destinate
alla risoluzione dei guasti.
• Il costo e quindi il prezzo medio
di un intervento su guasto è superiore a quello di una visita di
manutenzione preventiva, se non
altro perchè dura in media il doppio, ed è effettuato da personale
più specializzato e più costoso.
Investire nella manutenzione preventiva
• Si può stimare che in un impianto
medio visitato 9 volte all'anno e
con 3 guasti, circa il 60% del costo finale sia rappresentato dalla
manutenzione preventiva ed il
40% da quella correttiva.
• In un impianto che avesse 5 guasti all'anno, i costi straordinari di
manutenzone correttiva supererebbero quelli della preventiva.
• In un impianto che 12 visite
all'anno si guasta in media 1.5
volte, i costi straordinari di manutenzione correttiva non supererebbero il 20% deu costi totali, ed
il risparmio rispetto al caso precedente sarebbe di oltre il 40%
solo in manodopera.
Il prezzo orario del tecnico manutentore
La Camera di Commercio di Varese ha
recentemente rilevato i prezzi medi
indicativi riscontrati in provincia per i
tecnici impiantisti del settore ascensori.
Onorario specializzato prevetto: ora 55,00 Euro
Onorario specializzato
: ora 50,00 Euro
Operaio qualificato
: ora 45,00 Euro
Costi della manutenzione e canoni
A fronte di un tempo medio per effettuare una visita di manutenzione pari
a circa 1 ora (inclusi i tempi di spostamento), ed a un costo orario medio di
50 Euro, come si spiegano i canoni a
15 Euro al mese?
Le possibili spiegazioni possono essere: 1) la mancanza delle visite di manutenzione preventiva dichiarate nel
programma di manutenzione, limitandosi, al più, ad effettuare le sole verifiche semestrali; 2) utilizzare il basso
canone come specchietto per le allodole per poi lucrare sulle riparazioni,
più o meno necessarie; 3) utilizzare
personale non qualificato o addirittura in nero.
Il contratto di manutenzione
L'affidamento dell'incarico della
manutenzione dell'ascensore viene
solitamente formalizzato attraverso
un appostio contratto, tecnicamente
un contratto di appalto di servizi.
La
prima
responsabilità
dell'amministratore di condominio
è quella di scegliere un appaltatore
ideone il proprietario a valutare,
almeno indirettamente, l'operato del
manutentore idoneo.
I costi del personale qualificato
Un tecnico di manutenzione, considerando il suo costo del lavoro, più gli
oneri accessori, più i costi che la ditta sostiene per la sua formazione, la
sua sicurezza, l'automobile aziendale,
i consumi,etc.., non costa meno di 50
Euro all'ora.
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pag. 3
La scelta dell’appaltatore
Che rivesta o meno la qualifica di datore di lavoro, è opportuno che l’amministratore di condominio segua gli
adempimenti previsti dall’art. 26 del
TU sulla sicurezza del lavoro (d.lgs.
81/08). Il primo adempimento è relativo alla verifica dll’idoneita tecnicoprofessionale dell’appaltatore.
Per verificare tale idoneità, l’amministratore di condominio deve:
- acquisire il certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria e
artigianato (verificando l’abilitazione
per la lettura “f” di cui all’at. 1 comma 2 del DM 37/08);
- acquisire un’autocertificazione
dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) ; in particolare, l’impresa dovrà attestare di avere in organico personale in possesso
dell’abilitazione prefettizia per operare la manutenzione degli ascensori.
Obblighi di sicurezza dell’amministratore di condominio
Nell’affidare l’appalto della manutenzione dell’ascensore l’amministratore, sempre ai sensi del citato art.
26 TU, deve fornire all’impresa appaltatrice “dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla
propria attività”. E’ bene che di tale
comunicazione venga fornita prova
scritta.
Tesserino di riconoscimento
Tra gli obblighi di sicurezza che è
opportuno inserire nel contratto vi
è quello previsto al c. 8 dell’art. 26:
“Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve
essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro”.
Il contratto di manutenzione: contenuti essenziali
Il contratto di manutenzione dell’ascensore deve prevedere le seguenti
prestazioni essenziali:
- visite periodiche di manutenzione
eseguite da personale munito di patentino di abilitazione secondo la normativa vigente;
- esecuzione delle verifiche semestrali e loro registrazioni nella documentazione dell’impianto;
- impegno alla predisposizione di elaborati per la promozione delle even-
tuali sostituzioni/riparazioni che si
rendessero necessarie.
- adeguata copertura assicurativa
specifica, per l’esercizio degli ascensori;
- assistenza tecnica prestata in occasione delle verifiche biennali da parte
dell’Organismo notificato;
- nel caso di presenza di collegamento telefonico in cabina, gestione del
servizio telefonico secondo la Norma
Tecnica En 81-28 compreso il servizio
di reperibilità nell’arco delle 24 ore
per gli interventi di emergenza per
liberare le persone eventualmente
intrappolate in cabina (e, eventualmente gestione della SIM dell’apparecchio GSM).
Condominio Consumatore
Anche se il contratto di manutenzione è firmato da un amministratore
“professionista”, quest’ultimo agisce
da mero mandatario del condominio
che è a tutti gli effetti il titolare del
rapporto contrattuale.
Il condominio assimilato dalla giurisprudenza al consumatore persona
fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta. Quindi, il contraente condominio gode della protezione offerta al consumatore delle
norme del Codice del Consumo, in
particolare in materia di clausole ves-
satorie. Il contratto di manutenzione
dell’ascensore condominiale deve
essere privo di clausole vessatorie, a
pena della loro nullità.
Clausole vessatorie
I contratti di manutenzione più vecchi, stipulati prima dell’entrata in vigore delle normative di origine comunitaria a protezione dei consumatori
contenevano spessp delle clausole
vessatorie.
L’art. 33 del Codice del Consumo
elenca le clausole contrattuali che
si presumono vessatorie fino a prova
contraria. Tra le molte clausole vessatorie elencate dall’art. 33 vi sono
quelle che hanno per oggetto, o per
effetto, di imporre al consumatore, in
caso di inadempimento o di ritardo
nell’adempimento, il pagamento di
una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo; stabilire un termine
eccessivamente anticipato rispetto
alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la
tacita proroga o rinnovazione; stabilire come sede del foto competemte
sulle controversie località diversa da
quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Al contrario, non
è affatto considerata vessatoria la
clausola che prevede una durata pluriennale del contratto.
La durata del contratto di manutenzione viene concordata tra le parti,
liberamente, in funzione delle esigenza di ciascuno.
Un impegno contrattuale di almeno
tra anni può costituire garanzia di una
migliore e più efficiente manutenzione preventiva, a tutto vantaggio della
funzionalità, della sicurezza e quindi
delle esigenza dell’utente. Nell’arco
del triennio sarà piu ricompresa almeno una verifica periodica da parte di
un ente terzo, che aiuterà.
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Rinnovo
Come molti contratti che prevedono
prestazioni continuate nel tempo,
i contratti di manutenzione degli
ascensori hanno di solito una
clausola sul rinnovo tacito. Per la
validità di tale clausola, è necessario
che sia previsto un termine non
eccessivamente
anticipato
per
comunicare l'eventuale disdetta. Tale
termine dovrà essere commisurato
alla durata contrattuale.
Risoluzione
Il
committente
può
risolvere
anticipatamente il contratto "purchè
tenga indenne l'appaltatore delle
spese sostenute, dei lavori eseguiti
e del mancato guadagno" - art. 1671
cc- . Per tale motivo nei contratti
viene inserita una clausola che
predetermina
l'indennizzo
che
occorre riconoscere in caso di
recesso anticipato senza giusta
causa. Se l'indennizzo comporta il
pagamento di una somma di importo
manifestamente
eccessivo,
la
clausola che lo prevede è vessatoria
e quindi nulla.
Prezzo
Nei contratti di manutenzione viene
ovviamente indicato il prezzo del
servizio, normalmente attraverso
l'indicazione di un canone annuo,
nonchè le modalità di fatturazione
(in genere ogni semestreo trimestre)
e di pagamento e le penali per
i ridardati pagamenti. E' inoltre
sempre prevista, come è normale
nei contratti di durata, anche una
clausola di revisione del prezzo, per
adeguare il canone all'andamento dei
prezzi delle retribuzioni, dei beni e dei
servizi connessi con la prestazione
della manutenzione. A tal fine, anche
le associazioni di categoria hanno
elaborato da alcuni anni un apposito
indice ponderato, basato su indici
ISTAT, che riflette l'andamento delle
principali voci di costo connesse con
la manutenzione degli ascensori.
Durata del contratto e poteri
dell'amministratore di condominio
All'amministratore di condominio il
codice civile attribuisce il compito
di curare la manutenzione ordinaria
delle parti comuni dell'edificio.
Rientra negli atti di ordinaria
amministrazione delle parti comuni la
stipula del contratto di manutenzione
dell'ascensore. Ad avviso delle
associazioni di categoria degli
ascensoristi, l'amministratore di
condominio può stipulare un contratto
di manutenzione ordinaria che superi
il termine del proprio mandato (fatti
salvi i contratti di durata molto
lunghi).
Verifica periodica dell'ascensore
Tra gli obblighi che incombono
sull'amministratore,
per
conto
della proprietà, nella gestione
dell'ascensore, vi è quello di sottoporre
l'impianto a verifica periodica ogni
due anni - art. 13 D.P.R. 162/99) . La
legge dispone che "Il proprietario o il
suo legale rappresentante forniscono
i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè
siano eseguite le verifiche periodiche
dell'impianto e che le spese per
l'effettuazione delle verifiche sino a
carico del proprietario".
Chi può effettuare la verifica
periodica?
• L'azienda
USL
competente
per il territorio ovvero, l'ARPA,
quando le disposizioni regionali
di attuazione delle legge 61/94,
attribuiscono ad essa tale
competenza;
• gli organismi di certificazione
notificati ai sensi del DPR 162/99
per le valutazioni di conformità di
cui all'allegato testo IV o X;
• gli organismi di ispezione di "tipo
A" accreditati, per le verifiche
periodiche sugli ascensori, ai
sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020:2012.
A cosa servono?
Le operazioni di verifica periodica
sono dirette ad accertare se le parti
dalla quali dipende la sicurezza
di esercizio dell'impianto sono in
condizioni di efficienza, se i dispositivi
di sicurezza funzionano regolarmente
e se è stato ottemperato alle
prescrizioni eventualmente impartire
in precedenti verifiche.
Gli appositi verbali delle verifiche sia
periodiche sia straordinarie devono
essere annotati o allegati in apposito
libretto. Tali operazioni sono dirette
ad accertare:se è stato ottemperato
alle
prescrizioni
eventualmente
impartire in precedenti verifiche.
Le prove
Il soggetto incaricato delle verifica
fa
eseguire
dal
manutentore
dell'impianto
le
già
elencate
operazioni. Ciò significa che il
verificatore non può presentarsi
sull'impianto ed eseguire la verifica
periodica senza l'incarico del
proprietario e senza la presenza del
manutentore.
Documenti
Per poter svolgere in modo
compiuto una verifica periodica
occorre acquisire la seguente
documentazione dell'impianto stesso:
• Libretto dell'ascensore;
• Verbale della precedente verifica
periodica;
• Verbale relativi alle verifiche di
sicurezza (almeno semestrali)
eseguite
sull'impianto
dal
manutentore incaricato.
L'assenza di uno solo dei tre
documenti
appena
citati
non
permette l'esecuzione della verifica
periodica con esito positivo.
Il Libretto dell'impianto
La verifica periodica non serve
solo
ad
accertare
l'efficienza
dei componenti e del regolare
funzionamento dell'impianto; occorre
innanzi tutto avere certezza circa la
sua corretta commercializzazione e
messa in servizio per poi accertare
necessarriamente che in tempi
successivi non sia state apportate
modifiche importanti all'impianto
senza che esse siano state
opportunamente valutate anche dal
verificatore.
Pertanto è necessario avere a
disposizione il libretto dell'ascensore
all'atto della verifica. A tal proposito
anche il Ministero ha preso posizione
al riguardo, emanando una lettera
nella quale si evince che è possibile
eseguire la verifica nè tanto meno
emettere il verbale di verifica
periodica con esito positivo se non
è stata accertata l'esistenza del
libretto.
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A
PROPOSITO
DEL
LIBRETTO
DELL'IMPIANTO
Fino all'entrata in vigore della
direttiva ascensori, il libretto veniva
redatto dall0ingegnere verificatore
dell'ISPESL (dopo) o dell'ENPI (prima)
al termine delle prove e controllo
eseguiti sull'impianto (COLLAUDO
POSITIVO con rilascio licenza di
esercizio da portare al Sindaco)
e successivamente alla verifica
periodica della documentazione di
progetto (ESAME PROGETTO - Licenza
di impianto rilasciata dal Sindaco).
Dopo l'entrata in vigore della Direttiva
ascensori, il libretto deve essere
redatto dalla ditta installatrice
a prescindere dalla procedura di
valutazione della conformità scelta
per messa in esercizio dell'ascensore.
Il libretto è infatti parte integrante del
fascicolo tecnio della costruzione.
Dove deve essere custodito il libretto
dell'impianto?
Il proprietario o il suo legale
rappresentante
assicurano
la
disponibilità del libretto all'atto delle
verifice periodiche o straordinarie
e nel caso del controllo del mercato
(art. 16 DPR 162).
Cio vuol dire che il libretto potrebbe
non essere custodito sull'impianto
ma certamente non custodito dalla
ditta di manutenzione.
Verbale ultima verifica periodica
Possibili
sopravvenienze
al
verificatore:
1. Verbale non disponibile;
2. Verbale con prescrizioni non
ottemperate o ottemperate solo
in parte.
Per quanto concerne la valutazione
del verificatore è fondamentale al
fine di stabilire se le prescrizioni non
ottemperate sono tali da determinare
il fermo dell'ascensore. E' difatti
utilizzata la formula del "SI RIPETE"
che arriva a determinare il "SI RIPETE
PER L'ULTIMA VOLTA" quando le
prescrizioni non vengono ottemperate
per un certo numero di verifiche, la
qual cosa appare non corretta.
Non è possibile conoscere le
eventuali prescrizioni dell'ultima
verifica periodica. Se l'impianto è in
servizio evidentemente il risultato
dell'ultima verifica è stato positivo,
ma occorre conoscere se e quali
prescrizioni sono state prescritte per
poter accertare se tali prescrizioni
sono state ottemperate.
Il risultato positivo della verifica
con prescrizioni o raccomandazioni,
permette di stabilire, normalmente,
che le indicazioni riportate nel verbale
, non siano tali da ritenere pericoloso
il funzionamento dell'ascensore,
altrimenti l'esito sarebbe stato
ovviamente negativo come ben evince
dalla già citata lettera del Ministero.
Emissione del verbale di verifica
periodica
Possibili esiti delle verifica:
1) POSITIVO
2) NEGATIVO
3) POSITIVO CON PRESCRIZIONE
Il soggetto che ha eseguito la verifica
periodica rilascia il verbale POSITIVO
al proprietario o alla ditta incaricata
alla manutenzione.
Il soggetto che ha eseguito la verifica
periodica rilascia il verbale NEGATIVO
sempre al proprietario o alla ditta
incaricata alla manutenzione e, in più
ne comunica l'esito al competente
Ufficio Comunale per i provvedimenti
di competenza (alcuni Comuni
dispongono i sigilli sull'impianto fino
alla data della verifica straordinaria
con esito favorevole).
Per quanto invece concerne l'esito
positivo con prescrizione, la questione
di complica ma abbiamo già ricordato
che il Ministero ha sottolineato che, in
caso di esito positivo della verifica non
possono essere apposte condizioni
che prevedano la sostituzione di
componenti essenziali ai fini della
sicurezza.
Verifica straordinaria di notevole
importanza
In casi di incidenti di notevole
importanza, anche se non sono
seguiti da infortunio, il proprietario
o il suo legale rappresentante,
danno
immediata
notizia
la
competente Ufficio Comunale che
dispone, immediatamente, il fermo
dell'impianto. Per la rimessa in
servizio dell'ascensore, è necessaria
una verifica straordinariam con esito
positivo.
Anche dopo modifiche rilevanti
all'impianto, definite "modifiche
costruttive
non
rientranti
nella ordinaria o straordinaria
manutenzione, è doveroso effettuare
la verifica straordinaria.
Verifica straordinaria, quali sono i
componenti principali
Quali siano esattamente i componenti
principali, la cui sostituzione, secondo
il DPR 162/1999, comporta la
necessità di una verifica straordinaria,
non è stato mai ufficializzato
dall'autorità competente. I vari
soggetti verificatori si comportano
perciò in modo non omogeneo.
La sostituzione di un componente con
un altro identico, non configura la
necessità di una verifica straordinaria
dell'ascensore nella sua completezza,
ma richiede eventualmente la verifica
dle solo componente sostituito
per accertarne la funzionalità e la
sicurezza.
Chi deve far eseguire la verifica
straordinaria?
Il proprietario dello stabile, o il
suo legale rappresentante, quali
incaricati a sostenere la spesa per
l'effettuazione della verifica stessa.
Chi può eseguire le verifiche
straordinarie?
L'azienda USL competente per il
territorio ovvero l'ARPA, quando le
disposizioni regionali di attuazione
della legge 61/94, attribuiscono ad
essa tale competenza; gli organismi
di certificazione notificati ai sensi del
DPR 162/99 per le valutazioni di
conformità di cui all'allegato VI O X;
agli organismi di ispezione "tipo A"
accreditati, per le verifiche periodiche
sugli ascensori, ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO IEC 17020/2012.
Anno 3 - n° 3/2015
pag. 6
A seguito di qualisiasi modifica di
impianto, le nuove caratteristiche
dell'impianto stesso, devono risultare
da apposita documentazione (calcoli,
certificati ed eventualmente analisi
dei rischi) che deve essere messa a
disposizione del proprietario per la
verifica straordinaria. Và emessa la
dichiarazione di conformità secondo
quanto previsto dal DM37 del 2008
ed il soggetto che esegue l'intervento
di modifica sull'impianto predispone
tale documentazione.
La regola d'arte
Gli interventi di modifica degli
ascensori esistenti, devono essere
realizzati secondo la regola d'arte, in
base a quanto previsto dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico
n. 37 del 2008 (ex. 46/90); difatti si
raccomanda di eseguire le indicazioni
fornite nelle norme UNI 10411-1 e 2.
Queste due norme contengono i criteri
di buona tecnica per la modifica o
la sostituzione di parti di ascensori
elettrici e idraulici rispondenti a
norme preesistenti alle UNI EN 81-1
e 2 in conformità con la legislazione
vigente.
La UNI EN 81-80 è una norma
tenica da adottare tutte le volte
che si interviene su un impianto
preesistente la direttiva ascensori per
migliorarne la sicurezza, portando lo
stesso impianto a livelli paragonabili
a quelli degli ascensori installati
dopo il 1999.
Nel parco impianto nazionale
torviamo ascensori con due diversi
livelli di sicurezza:
- gli ascensori installati dopo Giugno
1999, conformi alla direttiva europea
e con dispositivi adeguati alla
corrente regola dell'arte;
- gli ascensori installati prima di
giugno 1999 conformi alla normativa
nazionale vigente al momento della
loro installazione.
Decreto 23 Luglio 2009
Come noto, il decreto imponeva
un graduale adeguamento della
sicurezza degli impianti pre-99, in
analogia con quanto stabilito in
diversi Paesi Europei che avevano da
tempo recepito le indicazioni della
Raccomandazione 95/216/CE.
Il TAR del Lazio ha annullato il
decreto. La norma tecnica UNI EN 8180 è tutt'ora vigente è rappresentata
la regola dell'arte in tema di
miglioramento della sicurezza degli
ascensori esistenti. I periti dei
tribunali ne tengono conto.
Richi su ascensori preesistenti
La norma UNI EN 81-80 analizza
74 diverse situazioni di rischio che
andrebbero prese in considerazione
se ci si pone l'obiettivo di adeguare la
sicurezza dei vecchi impianti.
Tra le associazioni di categoria
ANACAM ha verificato che, di questi
74 situazione di rischio, ve ne sono
almeno 7 che ricorrono con maggiore
frequenza e che andrebbero eliminati
in via prioritaria.
d) ritorno automatico della cabina
al piano più basso quando si usa
un sistema elettrico contro la
deriva. Non è tuttavia richiesto
abbligatoriamente
l'adeguamento
dei dispositivi a seguito di movimenti
incontrollati in cabina;
e) presenza degli interruttori di
extracorsa;
f) sistema per le manovre di
emergenza e relative istruzioni;
installare una saracinesca nel
circuito che connette il ciclindro;
g) il tetto della cabina deve essere
fornito di un dispositivo di comando
di ispezione e di un dispositivo di
arresto.
Rischi e interventi di adeguamento
Esempi:
5) mancanza della illuminazione
permanente di emergenza in cabina
1) intrappolamento in cabina con
dispositivo di allarme non adeguato
- Installare in cabina un dispositivo
di comunicazione bidirezonale che
consenta di ottenere un collegamento
permanente con un servizio di pronto
intervento come previsto al punto 4.5
dell'allegato I al DPR 162/99.
- Adeguamento della illuminazione
normale della caina e installazione
di una luce di emergenza in cabina
secondo quanto previsto nelle UNI
EN 81-1 UNI EN 81-2 (quest'azione
potrebbe introdurre sistemi di
illuminazione a basso consumo che
ridurrebbero sensibilmente l'intero
consumo energetico dell'ascensore);
2) precisione
livellamento
6) inadeguata illuminazione
locale macchinario
di
fermata
e
di
- installare opportune apparecchiature
che assicurino una precisione di
arrivo al pianto con tolleranza di circa
10 mm e mantenuta con previsione di
livellamente di circa 20mm.
3) urto con porte automatiche
scorrevoli orizzontalmente
- installazione di dispositivi (barriere
optoelettroniche) a protezione delle
persone durante la chiusura di
porta automatiche installate prima
dell'entrata in vigore delle norme
della seria EN 81.
4) mancato adeguamento delgi
ascensori idraulici installati prima del
DPR 268/94
del
- Adeguamento della illuminazione
del locale macchine secondo quanto
previsto nella UNI EN 81-1 e UNI EN
81-2.
7) mancanza del dispositivo per la
chiusura automatica delle porte di
piano scorrevoli orizzontalmente
- le porte di piano scorrevoli
orizzontalmente, che sono guidate
dalle porte di cabina, devono acere
un dispositivo che assicuri la chiusura
automatica della porta di piano se,
per una qualsiasi ragione, la porta si
trova aperta quando la cabina è fuori
dalla zona di sbloccaggio.
- limitatamente agli ascensori
idraulici, installare i dispositivi
nececssari I al DM 587/1987:
a) il dispositivo di arresto nella fossa;
b) adeguata illuminazione del vano di
corsa;
c) presenza del grembiule di cabina;
Anno 3 - n° 3/2015
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