CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA I convocazione 10a Seduta Estratto dal verbale della seduta pubblica del 04/03/2013 Presiede il Presidente del Consiglio Caliandro Stefano E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri: CALIANDRO STEFANO BARELLI MAURIZIO COCCHI ANNA DEGLI ESPOSTI EDGARDA FABBRI MARILENA(*) FUSCO MARIETTA MAZZANTI GIOVANNI MARIA NALDI GIANCARLO TORCHI EMANUELA(**) ZANIBONI GABRIELE LEPORATI GIOVANNI(*) MAINARDI MARCO MARCHETTI DANIELE SORBI MAURO FLAIANI ROBERTO SABBIONI GIUSEPPE PAGNETTI FRANCESCO VENTURI GIOVANNI GUIDOTTI SERGIO BARUFFALDI MARIAGRAZIA COSTA ELENA DONINI RAFFAELE (**) FINELLI RAFFAELE GNUDI MASSIMO MUSOLESI NADIA REBECCHI NARA VANNINI DANIELA FINOTTI LUCA MAENZA SALVATORE RUBINI CLAUDIA MARZOCCHI ALESSANDRO TOMMASI GIANFRANCO RAISI ENZO (**) NANNI PAOLO TARTARINI FABIO (**) RAMBALDI FLORIANO Presenti n.31 Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale: VENTURI GIACOMO BURGIN EMANUELE DE BIASI GIUSEPPE PONDRELLI MARCO(*) BARIGAZZI GIULIANO(*) CHIUSOLI MARIA MONTERA GABRIELLA PRANTONI GRAZIANO (*) = assente (**) = assente giustificato Scrutatori: VANNINI DANIELA, TOMMASI GIANFRANCO, VENTURI GIOVANNI Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA. omissis DELIBERA N.16 - I.P. 775/2013 - Tit./Fasc./Anno 12.1.11.0.0.0/205/2011 SETTORE AMBIENTE Modifiche al "Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria". Seconda votazione ai sensi dell'art. 85 comma 1 dello Statuto della Provincia di Bologna. 1 IL CONSIGLIO Decisione 1. Approva le modifiche al “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria”1 come precisate nelle motivazioni e novellate nel testo coordinato di cui all'allegato n. 2 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale. 2. Specifica che tali modifiche riguardano in gran parte i riferimenti alla normativa sulla sicurezza dei volontari, avendo constatato che le associazioni e i raggruppamenti delle cui guardie può avvalersi la Provincia rispondono in maniera diversificata agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 81/2008 e quindi si rende necessario avviare un percorso formativo al fine di applicare criteri omogenei nei confronti delle organizzazioni disponibili a convenzionarsi con l'Amministrazione provinciale per la vigilanza venatoria. 3. Precisa che ulteriori piccole modifiche, suggerite dall'esperienza degli ultimi mesi, sono finalizzate ad una maggiore chiarezza nell'applicazione della normativa stessa e ad una ulteriore semplificazione del procedimento di rinnovo della nomina di guardia giurata volontaria. 4. Stabilisce che la presente deliberazione sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico unitamente alla precedente del 27 febbraio 2013, n. 15. 5. Dispone che la presente modifica regolamentare entri in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla data di inizio della sua pubblicazione. Motivazione La legge quadro nazionale2 in materia di protezione della fauna selvatica del prelievo venatorio individua i soggetti a cui è affidata la vigilanza venatoria, definisce i poteri e i compiti degli addetti e prevede che siano le Province a coordinare l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste. Il decreto legislativo n.112/983 ha trasferito alle Province le funzioni e i compiti amministrativi per la nomina a guardia giurata volontaria caccia e pesca, individuando nelle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche nazionali riconosciute e indicate dalla legge statale, nonché negli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime 4, i soggetti a cui possono essere rilasciati i decreti. La legge regionale n. 8/19945, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 16/2007, dispone che, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province possono avvalersi di guardie venatorie di cui 1 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 27 febbraio 2012, da adesso “Regolamento provinciale” Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, artt. 27 e 28. 3 Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’, art. 163 comma 3 lettere a) e b). 4 Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n.1604, art. 31 e Legge 14 Luglio 1965 n. 963, art. 22. 5 Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, art,. 58, così come modificato dalla L.R. 27 luglio 2007, n. 16. 2 all’articolo 27 della legge statale provvedendo anche alla loro nomina che può essere attribuita a cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato apposito esame, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province. Le Province si avvalgono altresì6 dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie 7 attraverso apposite convenzioni. La stessa legge regionale8 prevede che la Provincia coordini l’attività di vigilanza faunistico-venatoria svolta, tra gli altri, dal personale delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e naturalistiche nonché dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti. Inoltre è stabilito che, sulla base delle indicazioni contenute in apposita direttiva regionale, le Province debbano adottare un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza. A seguito del citato trasferimento alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti il rilascio e il rinnovo dei decreti di guardia giurata volontaria caccia e pesca, la Provincia di Bologna aveva adottato un proprio “Regolamento per il rilascio e per il rinnovo d'ufficio del decreto di approvazione di guardia giurata volontaria caccia e pesca”9 . La Regione Emilia Romagna ha approvato10 una direttiva che introduce rilevanti novità in merito alla disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria. Gli importanti cambiamenti stabiliti con tale direttiva regionale hanno reso necessario riformulare il precedente regolamento. Il Consiglio provinciale con atto n. 6 del 27 febbraio 2012 ha pertanto deliberato nuovi criteri per il rilascio dei decreti e ha introdotto una specifica disciplina per il coordinamento dei volontari. Trattandosi di attività che vede la presenza del volontariato, il regolamento provinciale in questione è stato valutato anche sotto il profilo della sicurezza del personale volontario utilizzato tramite convenzioni ad hoc per la vigilanza venatoria e piscatoria. Le clausole riportate dal testo provinciale con riferimento al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 si sono rivelate però non esaustive rispetto alla varietà di associazioni e raggruppamenti con le quali la Provincia può convenzionarsi ai fini della vigilanza stessa. E infatti, mentre alcuni organismi hanno già sottoscritto tali convenzioni, altri non hanno riconosciuto nel proprio statuto associativo l'obbligo di nominare il “preposto alla sicurezza” prescritto nel regolamento provinciale 11. 6 Idem. Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 ‘Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica’. 8 Idem, art. 59. 9 Deliberazione del Consiglio provinciale n. 86 del 23 luglio 2003 successivamente modificata con deliberazioni n. 2 del 18 gennaio 2004 e n. 39 del 20 giugno 2006. 10 Vedi nota n. 2. 11 Art. 13 comma 6 e altri. 7 3 Al fine di superare un motivo di incomprensione tra Amministrazione pubblica e volontariato si ritiene di eliminare dal regolamento in questione i riferimenti al tema della sicurezza, non potendo riassumere con brevi cenni i contenuti di un corposo testo unico con relative incombenze, peraltro diversificate a seconda dell'associazione convenzionata. L'Amministrazione provinciale, inoltre, intende avviare un percorso specifico con le Associazioni, per favorire la formazione/informazione dei volontari impegnati nell'attività di vigilanza venatoria e piscatoria. Altre modifiche al testo del regolamento in questione nascono da una esigenza di maggiore chiarezza finalizzata a una migliore applicazione della norma, oppure per snellire il procedimento stesso di riconoscimento e nomina della funzione di guardia giurata volontaria. Si riportano le motivazioni specifiche per gli articoli soggetti a modifica e meglio evidenziati all'allegato n. 1 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale. Art. 2 – Sono modificate le lettere a) e b) del comma 2: si sostituisce la lettera ‘e’ con la lettera ‘o’, al fine di evidenziare che la presenza nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per le associazioni venatorie e agricole, e il riconoscimento del Ministero dell’ambiente per le associazioni ambientaliste sono da sole condizioni giuridicamente sufficienti per poter richiedere la nomina di GGV per i propri associati che ne abbiano i requisiti. L’ iscrizione ai registri del volontariato è una condizione associativa alternativa e non aggiuntiva alle precedenti, che ha in effetti voluto ampliare e non restringere il bacino d’utenza associazionistico. Art. 3 - Viene sostituita, al comma 3 lettera b), la residenza nel territorio della provincia di Bologna con il possesso dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia di Bologna: tale requisito consente una maggiore mobilità dei cittadini e una loro facoltà di operare in un territorio a prescindere dal luogo di residenza. Si precisano, al comma 4, le diverse tipologie del prescritto “certificato medico” considerate equipollenti e parimenti valide. Per non aggravare il procedimento di rinnovo, si precisa che il certificato medico è da presentare solo all'atto della richiesta di prima nomina. Art. 9 – Viene cassata l'autocertificazione nel procedimento di rinnovo della nomina in quanto gli accertamenti sugli eventuali precedenti giudiziari e sui servizi svolti vengono espletati d'ufficio e il certificato medico è necessario solo alla prima nomina. Art. 13 – Viene cassato il comma 6 per le ragioni precisate anche al punto 2 del dispositivo e modificati di conseguenza i commi 7, 8, 10 e 11, che nel nuovo testo diventano 6, 7, 9 e 10. Uniformato il minimo di 60 ore nel biennio (il 50% delle 120 ore) per ogni GGV e aggiunto un comma che nel testo coordinato diventa l’11, che vale per le GGV il cui decreto viene rinnovato da altri Enti, mentre per coloro che sono nominati dalla Provincia vale l'art. 9 comma 2 (il non rinnovo). Art. 14 – Viene cassata la lettera b) del comma 3, avendo tolto il riferimento al preposto alla sicurezza, e modificata di conseguenza la lettera d), che nel testo coordinato diventa lettera c) del comma 3. Art. 15 - Modificato il comma 2 lettera c) per togliere i riferimenti al preposto. Art. 16 - Modificata il comma 1 lettere c) ed e) per togliere i riferimenti al preposto. 4 La Regione Emilia Romagna ha esaminato le proposte di modifica di cui all'atto di Giunta n. 403 del 20/11/2012 ritenendo compatibili tutte le proposte avanzate eccetto quella riguardante l'art. 16, comma 1 lett. b) che pertanto non viene ricompresa in questa ultima versione. La Regione Emilia Romagna, pertanto, con delibera di Giunta n. 114 del 4 febbraio 2013 ha espresso, senza rilievi, il previsto parere di conformità delle presenti modifiche regolamentari alle linee di indirizzo contenute nella deliberazione regionale n. 980/2008. La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Si precisa che la presente proposta fa seguito a quella presentata nella seduta del 27 febbraio 2013, n. 15, sulla quale non si è raggiunto il quorum prescritto. Pareri Sono stati richiesti e acquisiti agli atti12 il parere del Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna in relazione alla regolarità tecnica, e del Segretario Generale, in relazione alla dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa. Le Commissioni Consiliari 1^ e 6^, nella seduta congiunta del 15 febbraio 2013 hanno espresso parere favorevole a maggioranza. Allegati Allegato n. 1 - Testo del “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria” approvato con delibera del Consiglio provinciale di Bologna n. 6 del 27 febbraio 2012, contenente le proposte di modifica. Allegato n. 2 - Testo coordinato del “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria”. 12 Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”. 5 Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.20 (DRAGHETTI BEATRICE, CALIANDRO STEFANO, BARELLI MAURIZIO, BARUFFALDI MARIAGRAZIA, COCCHI ANNA, COSTA ELENA, DEGLI ESPOSTI EDGARDA, FINELLI RAFFAELE, FUSCO MARIETTA, GNUDI MASSIMO, MAZZANTI GIOVANNI MARIA, MUSOLESI NADIA, NALDI GIANCARLO, REBECCHI NARA, VANNINI DANIELA, ZANIBONI GABRIELE, SORBI MAURO, NANNI PAOLO, PAGNETTI FRANCESCO, VENTURI GIOVANNI), contrari n.0 (), e astenuti n.11 (GUIDOTTI SERGIO, FINOTTI LUCA, MAENZA SALVATORE, MAINARDI MARCO, RUBINI CLAUDIA, MARCHETTI DANIELE, MARZOCCHI ALESSANDRO, TOMMASI GIANFRANCO, FLAIANI ROBERTO, SABBIONI GIUSEPPE, RAMBALDI FLORIANO), resi con votazione palese. omissis Il Presidente Caliandro Stefano - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA Estratto conforme all'originale. La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 06/03/2013 al 20/03/2013 unitamente alla deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2013. Bologna, 05/03/2013 IL SEGRETARIO GENERALE Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005) 6 Allegato n. 1 alla Delibera del Consiglio Provinciale IP 775/2013 Testo del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 27 febbraio 2012 Testo del Regolamento contenente modifiche proposte. cassate = cancellate aggiunte = evidenziate Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI Idem Articolo 1 - Finalità e principi generali Idem le Idem 1. Il presente regolamento disciplina, i requisiti e le procedure per il rilascio e il rinnovo d’ufficio del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria1 sulla caccia e la pesca2. 2. Definisce, altresì, i criteri e le modalità per il coordinamento3 provinciale delle guardie volontarie4. 3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza, la Provincia di Bologna può avvalersi, coordinandone l’attività5, in particolare: a) delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali6 e delle guardie volontarie; b) degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime7; c) delle guardie zoofile limitatamente all’ambiente extraurbano, silvestre e montano e alla materia faunisticovenatoria8. 4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, la Provincia si avvale altresì delle Guardie Ecologiche Volontarie9, fermo restando quanto previsto dalla LR 23/89 e dalle relative direttive attuative10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivamente indicata come GGV. In conformità ai principi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) dello Statuto della Provincia, che promuove le funzioni di servizio e la partecipazione del volontariato, favorendone le manifestazioni d’impegno civile al servizio della Comunità provinciale, ed in seguito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali in materia di polizia amministrativa dagli artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" (in seguito D.Lgs. 112/98). Ai sensi degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (in seguito LR 8/94) così come modificati dalla LR 16/07, e della Delibera di Giunta regionale n. 980 del 30/6/2008 (in seguito Direttiva RER 980/2008). Di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in seguito Legge 157/92). Ai sensi dell’art. 27, comma 7 della Legge e dell’art. 59, comma 2, LR 8/94, rinnovellato dalla LR 16/07. Art. 27 della Legge e artt. 58 e 59 della LR 8/94 così come modificati dalla LR 16/07. Art. 31 del Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n. 1604, e art. 22 della legge 14 Luglio 1965 n. 963. Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19 e Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27. Successivamente indicata come GEV. I criteri e le modalità del coordinamento provinciale dello svolgimento delle funzioni e delle attività di vigilanza faunistico-venatoria delle GEV sono definiti ai sensi del punto 7 della Direttiva RER 980/2008 e dalle disposizioni nella stessa richiamate. 5. Sono esclusi dall’attività di coordinamento provinciale i servizi di vigilanza effettuati negli ambiti degli istituti di iniziativa privata. Titolo II - RILASCIO E RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA Idem Articolo 2 - Funzioni della Provincia Articolo 2 - Funzioni della Provincia 1. Delle funzioni e dei compiti di polizia 1. Delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa concernenti il rilascio o il amministrativa concernenti il rilascio o il rinnovo del decreto di nomina a GGV è rinnovo del decreto di nomina a GGV è titolare11 la Provincia di Bologna e per titolare la Provincia di Bologna e per questa questa il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, a il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, a cui è cui è demandata l’istruttoria delle domande demandata l’istruttoria delle domande e il e il rilascio dei decreti. rilascio dei decreti. 2. Le funzioni e i compiti amministrativi per la 2. Le funzioni e i compiti amministrativi per la nomina a GGV12 si riferiscono in particolare nomina a GGV si riferiscono in particolare al: al: a) riconoscimento della nomina a GGV per c) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull’attività di caccia nel la vigilanza sull’attività di caccia nel territorio della provincia di Bologna territorio della provincia di Bologna delle guardie volontarie delle delle guardie volontarie delle associazioni venatorie agricole e di associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale nazionali presenti protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunisticonel Comitato tecnico faunisticovenatorio nazionale e a quelle delle venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente che abbiano una sede con che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio rappresentanza stabile sul territorio provinciale e che siano regolarmente provinciale e// o che siano regolarmente iscritte nel “Registro provinciale iscritte nel “Registro provinciale dell’Associazionismo” o nel “Registro dell’Associazionismo” o nel “Registro provinciale del volontariato”; provinciale del volontariato”; b) riconoscimento della nomina a GGV per d) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull’attività di pesca nel la vigilanza sull’attività di pesca nel territorio della provincia di Bologna di territorio della provincia di Bologna di agenti giurati addetti alla sorveglianza agenti giurati addetti alla sorveglianza 11 12 Determinazione della Giunta Provinciale di Bologna del 05/03/2001, I.P. 480/2001, Prot. n. 29554 del 06/03/2001, in seguito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa dall’ art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98. Art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98 così come interpretato dalla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/B. 16735/12982(21)29 del 9 luglio 2001 avente per oggetto: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa. sulla pesca nelle acque interne e sulla pesca nelle acque interne e marittime appartenenti ad associazioni marittime appartenenti ad associazioni con rappresentanza stabile sul territorio con rappresentanza stabile sul territorio provinciale, e che siano regolarmente provinciale, e// o che siano regolarmente iscritte nel “Registro provinciale iscritte nel “Registro provinciale dell’associazionismo” o nel “Registro dell’associazionismo” o nel “Registro provinciale del volontariato”; provinciale del volontariato”; 3. Il decreto di nomina a GGV è rilasciato a 3. Il decreto di nomina a GGV è rilasciato a seguito di procedimento istruttorio, tendente seguito di procedimento istruttorio, tendente ad accertare l’esistenza dei requisiti ad accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi, comprendenti anche le soggettivi, comprendenti anche le valutazioni in ordine all’opportunità a valutazioni in ordine all’opportunità a rilasciare o rinnovare il provvedimento rilasciare o rinnovare il provvedimento finale. finale. 4. Il riconoscimento della nomina a GGV a 4. Il riconoscimento della nomina a GGV a soggetti e per fattispecie diverse da quelle soggetti e per fattispecie diverse da quelle richiamate al precedente comma 2 non è richiamate al precedente comma 2 non è consentito, così come non è consentito per i consentito, così come non è consentito per i soggetti di cui all’art. 27 comma 2 della soggetti di cui all’art. 27 comma 2 della legge 11 Febbraio 1992 n. 157. legge 11 Febbraio 1992 n. 157. Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti 1. La domanda di rilascio del decreto di 1. La domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV può essere presentata entro nomina a GGV può essere presentata entro le seguenti scadenze di ogni anno: le seguenti scadenze di ogni anno: a) 31 marzo; a) 31 marzo; b) 31 ottobre; b) 31 ottobre; da una delle associazioni aventi i requisiti da una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b), nonché firmataria delle convenzioni a) e b), nonché firmataria delle convenzioni 13 di cui all’art. 14 del presente di cui all’art. 14 del presente regolamento, 14 regolamento, in carta resa legale , in carta resa legale, indirizzata alla indirizzata alla Provincia di Bologna e Provincia di Bologna e sottoscritta dal sottoscritta dal responsabile responsabile dell’associazione o altro dell’associazione o altro soggetto che ne soggetto che ne abbia titolo, e abbia titolo, e dall’aspirante guardia per dall’aspirante guardia per presa visione e presa visione e accettazione. accettazione. 2. La domanda dovrà contenere le seguenti 2. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: dichiarazioni: a) dati anagrafici di entrambi i richiedenti; a) dati anagrafici di entrambi i richiedenti; b) materia di competenza per la quale si b) materia di competenza per la quale si 13 14 Art. 6) della Direttiva RER 980/2008. Salvo l’eventuale esonero di cui alla L. 266/91 e D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e che dovrà essere esplicitato dal richiedente nella domanda. richiede il decreto15; richiede il decreto; c) dichiarazione di regolarità nei confronti c) dichiarazione di regolarità nei confronti dell’obbligo di copertura assicurativa dell’obbligo di copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità per gli infortuni e la responsabilità civile civile verso terzi. verso terzi. 3. Alla domanda dovrà essere allegata 3. Alla domanda dovrà essere allegata apposita apposita dichiarazione sostitutiva di dichiarazione sostitutiva di certificazione certificazione effettuata su moduli effettuata su moduli appropriati, appropriati, accompagnata dalla fotocopia accompagnata dalla fotocopia di un di un documento di identità o di documento di identità o di riconoscimento riconoscimento valido, attestante i seguenti valido, attestante i seguenti requisiti: requisiti: a) possesso di cittadinanza italiana o di a) possesso di cittadinanza italiana o di paese facente parte della UE (in paese facente parte della UE (in quest’ultimo caso l’aspirante dovrà quest’ultimo caso l’aspirante dovrà produrre apposita certificazione, produrre apposita certificazione, rilasciata da istituzione scolastica dello rilasciata da istituzione scolastica dello Stato o parificata, attestante la perfetta Stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana); conoscenza della lingua italiana); b) residenza nel territorio provinciale di b) residenza nel territorio provinciale di Bologna. A detto requisito si può Bologna. A detto requisito si può derogare solo nel caso in cui un derogare solo nel caso in cui un cittadino, già dotato di decreto in cittadino, già dotato di decreto in provincia di Bologna, sia emigrato in provincia di Bologna, sia emigrato in altra provincia possesso dell’attestato di altra provincia16; idoneità tecnica allo svolgimento delle c) possesso, quale titolo di studio, almeno mansioni di GGV rilasciato dalla della licenza di scuola dell’obbligo Provincia di Bologna, a seguito di (requisito minimo); speciali corsi di formazione, previo d) essere maggiorenne e in posizione superamento dell’esame di idoneità; regolare nei confronti dell’obbligo di c) possesso, quale titolo di studio, almeno leva, per i cittadini che erano soggetti a della licenza di scuola dell’obbligo tale obbligo17; (requisito minimo); 4. Alla domanda dovranno inoltre essere d) essere maggiorenne e in posizione allegati: regolare nei confronti dell’obbligo di a) n. 1 marca da bollo da apporre leva, per i cittadini che erano soggetti a sull’originale del decreto, fatta tale obbligo; eccezione per i casi di esenzione18; 4. Alla domanda dovranno inoltre essere b) n. 2 fotografie formato tessera a capo allegati: scoperto, di cui una legalizzata19; a) n. 1 marca da bollo da apporre c) copia dell’attestato di idoneità tecnica sull’originale del decreto, fatta allo svolgimento delle mansioni di eccezione per i casi di esenzione; GGV rilasciato dalla Provincia b) n. 2 fotografie formato tessera a capo 15 16 17 18 19 CACCIA, PESCA o entrambe. Di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1232/2000 del 18/7/2000 “ Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria e ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e successive modificazioni, art. 58 comma 1 e comma 4” o della specifica direttiva vigente al momento in materia. Art. 1. della Legge 23 agosto 2004, n. 226 "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore" 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti". Vedi nota 10. Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. territorialmente competente, a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell’esame di idoneità; d) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni di GGV. 5. Le fotografie dovranno essere presentate ogni volta sia necessario predisporre un nuovo tesserino di riconoscimento. scoperto, di cui una legalizzata; c) copia dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV rilasciato dalla Provincia territorialmente competente, a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell’esame di idoneità; d) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni di GGV. c) n. 1 certificato medico tra quelli di seguito indicati: certificato di sana e robusta • costituzione, certificato di stato di buona salute, • • certificato anamnestico generico 5. Le fotografie dovranno essere presentate ogni volta sia necessario predisporre un nuovo tesserino di riconoscimento. Il certificato medico, tra quelli indicati al precedente comma 4, lettera c) del presente articolo dovrà essere presentato esclusivamente all'atto dell'istanza di prima nomina. Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici Idem 1. Oltre a quelli previsti dal precedente art. 3 comma 3 lettere a), b), c), d), e comma 4 lettere c), d, l’aspirante GGV dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti20, che saranno sempre e comunque accertati d’ufficio presso gli organi giudiziari e di polizia competenti: a) non aver riportato condanne penali per delitti (reati puniti con la pena della reclusione e/o della multa) e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione; b) non aver riportato condanne penali per contravvenzioni (reati puniti con Idem 20 In parte già previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, successivamente indicato come TULPS. l’arresto e/o l’ammenda) a norme nelle materie per le quali la GGV sarà incaricata di effettuare la vigilanza, ovvero in materia di armi, violenza su persone animali e/o cose, e comunque in tutti quei casi in cui l’indole del reato faccia ritenere inopportuno il rilascio/rinnovo del decreto, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione; c) non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui alle precedenti lettere a) e b); d) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l’applicazione di misure restrittive per violenza su persone animali e cose; e) non aver commesso, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero il rinnovo d’ufficio, e pure in assenza di recidiva, gli illeciti amministrativi per i quali è prevista, la sospensione, la revoca o il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia 21, ovvero, la sospensione o la revoca della licenza di pesca22; f) essere persona di buona condotta. 2. Ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma, è sempre fatto salvo il caso in cui reati ascritti al certificato del Casellario Giudiziale risultino essere stati oggetto di depenalizzazione. Articolo 5 - Attestato di idoneità tecnica Idem 1. L’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV,di cui all’art. 3 comma 4 lettera c) del presente regolamento, è rilasciato dalla Provincia territorialmente competente, a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell’esame di idoneità23. 2. Per gli aspiranti guardie residenti in comuni Idem 21 22 23 Ai sensi dell’art. 32 della Legge 157/92. Ai sensi del Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 e della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11. Vedi nota 13. 3. 4. 5. 6. della provincia di Bologna, ma trasferitisi da altre province, si accerterà l'equipollenza del titolo posseduto alle caratteristiche dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV caccia e pesca, di cui al precedente comma 1, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti dall’ente di provenienza. L’atto di nomina a Guardia Ecologica Volontaria (GEV)24, è a tutti gli effetti di legge equipollente e sostitutivo dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, di cui al precedente comma 1, a condizione che sia stato svolto un servizio certificato, nell’ambito delle GEV, di almeno cinque anni. L’esperienza professionale maturata e certificata, per non meno di cinque anni, nell’organico del Corpo di Polizia della Provincia di Bologna, è a tutti gli effetti di legge equipollente e sostitutivo dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV di cui al precedente comma 1. I cittadini già in possesso, a norma del TULPS, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data dell’11/03/199225, non necessitano26 dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, a condizione che producano appropriata documentazione comprovante tale condizione. Le fattispecie richiamate ai precedenti commi 3 e 4 sono applicabili esclusivamente nei confronti di soggetti non più in servizio rispettivamente nelle GEV ovvero nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Bologna. Articolo 6 – Adempimenti istruttori e termini procedurali 24 25 26 Idem Conferito ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 03/07/1989 n. 23, comprensivo dell’estensione dei poteri d’accertamento in materia di pesca e attività venatoria di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 266 del 22/02/2000, ovvero l’attestato d’idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GEV, comprensivo della particolare istruzione per la caccia e per la pesca, acquisito nei modi, nei tempi e nel rispetto dei contenuti dei percorsi didattici specifici di formazione e aggiornamento previsti dalle normative richiamate. Data d’entrata in vigore della Legge 157/92. Ai sensi dell’art. 27, comma 9 della Legge 157/92. 1. Il procedimento per il rilascio del decreto di nomina a GGV avrà inizio a decorrere dalle date di scadenza per la presentazione delle domande previste dal presente regolamento all’art. 3, comma 1. 2. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito nelle tabelle procedimentali approvate con determinazione del direttore generale e pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bologna. 3. Qualora la domanda presentata sia irregolare o incompleta, la Provincia può concedere 30 giorni per il suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale tempo senza che il richiedente abbia provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene rigettata. 4. Sulla base del referto conclusivo dell’istruttoria amministrativa volto ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti, si adotta il decreto di nomina a GGV. 5. I controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al precedente art. 3 verranno effettuati come segue: a) mediante sorteggio su un campione minimo del 5% delle pratiche istruite27; b) nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni si procederà d’ufficio alle verifiche. 6. L’accertamento d’ufficio della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 potrà inoltre essere attivato in ogni momento se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta ogni due anni, e dovrà essere tendente alla verifica del perdurare dei requisiti che determinarono il primo riconoscimento e i successivi rinnovi. 7. Nel caso in cui sia accertata d’ufficio la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si procederà secondo le prescritte disposizioni di legge28. 8. Qualora una delle associazioni aventi i 27 28 Idem Delle operazioni di pubblico sorteggio saranno informate le associazioni interessate mediante apposita comunicazione. Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b) presenti domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV in favore di soggetto dimissionario da altra associazione, all’istanza29 dovrà essere allegata copia della lettera di dimissioni dall’associazione di precedente affiliazione. 9. Nel corso del biennio di validità del decreto, nel caso di dimissioni presentate, non sarà possibile un nuovo rilascio prima della data di naturale scadenza dell’ultimo rinnovo. In deroga un’associazione può espressamente richiedere l’attivazione di un procedimento istruttorio speciale per il quale dovrà essere versato un contributo forfetario a copertura delle spese sostenute per un’istruttoria straordinaria il cui importo verrà stabilito con provvedimento della Giunta provinciale. 10. Non è previsto il rilascio di decreti multipli di GGV. L’affiliazione multipla, ai fini del presente regolamento, è consentita esclusivamente per svolgere la vigilanza su materie diverse e in presenza di apposita convenzione ovvero accordo tra le associazioni interessate. Articolo 7 - Adempimenti istruttori successivi al rilascio del decreto Idem 1. Successivamente al riconoscimento di prima nomina la GGV, per poter svolgere le proprie funzioni, dovrà prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Il verbale di giuramento, in copia, dovrà essere trasmesso, a cura dell’associazione di appartenenza, al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, che ne curerà la custodia inserendolo nel fascicolo personale dell’interessato. 2. Del rilascio dei decreti di nomina a GGV sulla caccia e la pesca verrà data comunicazione periodica alla Prefettura di Bologna e alla Questura di Bologna. Idem Articolo 8 - Validità del decreto Idem 1. Il decreto di nomina a GGV ha validità biennale30 e viene assunto con apposito Idem 29 30 Formata come previsto ai precedenti commi 2, e 4 lett. a) del presente regolamento. La legge 28 novembre 2005, nr.246, ha fissato, all'art. 10, la validità biennale dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, ex art.138 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). provvedimento amministrativo dal Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna. 2. Le date di decorrenza, scadenza e validità saranno espressamente indicate sull’atto di nomina. 3. Decorso il termine di scadenza, qualora l’istruttoria amministrativa volta a verificare il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi che determinarono il rilascio, non rilevi elementi ostativi tra quelli previsti ai precedenti articoli 3 e 4, sarà rinnovato d’ufficio dandone comunicazione scritta all’interessato. Articolo 9 - Rinnovo d’ufficio Articolo 9 - Rinnovo d’ufficio 1. Il rinnovo del decreto di nomina a GGV è 1. Il rinnovo del decreto di nomina a GGV è effettuato d’ufficio dal Servizio Tutela e effettuato d’ufficio dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, per mezzo di apposita Sviluppo Fauna, per mezzo di apposita annotazione sul libretto di cui al successivo annotazione sul libretto di cui al successivo art. 10, comma 7. art. 10, comma 7. 2. Per ottenere il rinnovo d’ufficio del decreto, 2. Per ottenere il rinnovo d’ufficio del decreto, oltre a produrre una dichiarazione oltre a produrre una dichiarazione sostitutiva sostitutiva di certificazione attestante il di certificazione attestante il permanere dei permanere dei requisiti previsti all’art. 3, requisiti previsti all’art. 3, comma 3, lett. a) comma 3, lett. a) e b), nonché il certificato e b), nonché il certificato previsto all’art. 3, previsto all’art. 3, comma 4, lett. d), la comma 4, lett. d), la GGV è tenuta GGV è tenuta all’espletamento di almeno all’espletamento di almeno 120 (centoventi) 120 (centoventi) ore di attività operativa di ore di attività operativa di sorveglianza nella sorveglianza nella materia di competenza materia di competenza sul territorio sul territorio provinciale, nel biennio provinciale, nel biennio precedente alla precedente alla scadenza del decreto. In scadenza del decreto. In alternativa e alternativa e proporzionalmente, ma per non proporzionalmente, ma per non più del 50%, più del 50%, le ore di attività operativa di le ore di attività operativa di sorveglianza sorveglianza potranno essere sostituite, potranno essere sostituite, sempre nel sempre nel biennio precedente, da un biennio precedente, da un equivalente equivalente numero di azioni di controllo numero di azioni di controllo faunistico sulle faunistico sulle specie oggetto di norme specie oggetto di norme specifiche adottate specifiche adottate dall’Amministrazione dall’Amministrazione Provinciale e per le Provinciale e per le quali il soggetto è quali il soggetto è abilitato e/o autorizzato; abilitato e/o autorizzato; 3. I controlli sull’effettivo espletamento dei 3. I controlli sull’effettivo espletamento dei servizi svolti, saranno effettuati chiedendo servizi svolti, saranno effettuati chiedendo specifiche informazioni al Corpo di Polizia specifiche informazioni al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, che sarà tenuto a Provinciale di Bologna, che sarà tenuto a fornirle entro trenta giorni dal ricevimento fornirle entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, oppure tramite l’uso di della richiesta, oppure tramite l’uso di tecnologie elettronico digitali di controllo tecnologie elettronico digitali di controllo delle attività di servizio utilizzando software delle attività di software dedicati. servizio utilizzando dedicati. Articolo 10 - Registro delle GGV, tessera di riconoscimento e libretto Idem 1. E’ istituito il registro digitale delle GGV della Provincia di Bologna formato e gestito dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, contenente tutte le informazioni reputate necessarie e indispensabili per la funzionalità del coordinamento della vigilanza provinciale. 2. La GGV è munita di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia di Bologna, dotata di fotografia e contenente: a) l’indicazione dei dati anagrafici; b) la materia di competenza; c) il numero di iscrizione all’elenco provinciale digitale delle GGV della Provincia di Bologna. 3. Tale documento di riconoscimento dovrà sempre essere portato con sé dalla GGV ed essere esibito ogni qualvolta sia necessario dimostrare la propria qualifica. 4. La validità della tessera di riconoscimento è subordinata al permanere dello stato giuridico di GGV. 5. Le tessere di riconoscimento rilasciate in vigenza dei precedenti regolamenti sono valide a tutti gli effetti anche ai sensi del presente regolamento. 6. La GGV è altresì dotata di un libretto nel quale, oltre alle indicazioni di cui al precedente comma 2, verranno memorizzate le seguenti annotazioni: a) numero e data del provvedimento di nomina; b) data e luogo del giuramento; c) rinnovi periodici; d) tutte le variazioni successivamente intervenute. Idem Articolo 11 - Dinieghi, sospensioni e revoche Idem 1. Il diniego del decreto di nomina a GGV interviene nel caso d’istanza di rilascio Idem quando, a seguito di accertamento d’ufficio o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari richiesti, tra quelli indicati ai precedenti articoli 3 e 4 del presente regolamento. La comunicazione di preavviso del diniego dovrà contenere le motivazioni che l’hanno prodotto31. 2. La sospensione del decreto di nomina a GGV interviene: a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli indicati all’art. 4, comma 1, lettera c) del presente regolamento; b) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera b) del presente regolamento. La comunicazione della sospensione, che decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la sua durata e le motivazioni che l’hanno prodotta. 3. La revoca del decreto di nomina a GGV è disposta: a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli indicati all’art. 4, comma 1, lettere a), b), d), e) del presente regolamento; b) nel caso di presentazione, da parte del soggetto al quale sia stata riconosciuta la nomina a GGV, di lettera di dimissioni dall’associazione di affiliazione che presentò istanza di rilascio/rinnovo della nomina stessa; c) nel caso in cui si verifichino le condizioni espresse nel precedente art. 9, comma 2 del presente regolamento; d) nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), b), e 31 Art. 10 bis Legge 241/1990. comma 4, lett. d) del presente regolamento; e) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera c) del presente Regolamento. La comunicazione della revoca, che decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la data della sua decorrenza e le motivazioni che l’hanno prodotta. 4. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali i provvedimenti di cui ai commi precedenti conterranno esclusivamente i riferimenti relativi alla validità temporale degli stessi, mentre le motivazioni che li hanno prodotti saranno indicati nel riferimento istruttorio e comunicate agli interessati con lettera raccomandata A.R. 5. Delle comunicazioni di diniego, sospensione e revoca trattati nel presente articolo verrà data comunicazione puntuale alla Prefettura e alla Questura di Bologna. Titolo III - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VIGILANZA Idem Articolo 12 - Funzioni delle associazioni di volontariato e guardie volontarie aderenti Idem 1. La Provincia di Bologna, per lo svolgimento delle attività di informazione, prevenzione e vigilanza riconosce l’importante funzione del volontariato e ne favorisce lo sviluppo. Per far ciò si avvale dell'indispensabile supporto delle associazioni di volontariato e/o raggruppamenti a cui aderiscono le GGV e le GEV. 2. La Provincia di Bologna ha il ruolo del coordinamento generale dell'attività di controllo. Tale coordinamento avviene mediante le associazioni e/o raggruppamenti che a loro volta gestiscono le GGV32 e le GEV33. 3. Gli scopi dell'attività sono: 32 33 Indicate all’art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) del presente regolamento. Indicate all’art. 1, comma 4 del presente regolamento. Idem a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio; b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica; c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunistico-venatoria, alieutica e zoofila; d) concorrere alla protezione dell’ambiente, all’accertamento delle violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione; e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità. 4. Le Guardie Volontarie sono provviste di poteri di accertamento e di contestazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza, quando sono in servizio. Alle stesse è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale nell’ambito dell’esercizio delle funzioni proprie. 5. Esplicano la loro attività nell’ambito del territorio provinciale a titolo gratuito, all'interno delle relative associazioni di volontariato o raggruppamenti a cui sono affiliati, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura34. Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza volontaria volontaria 1. Il coordinamento generale dell’attività di 1. Il coordinamento generale dell’attività di vigilanza delle associazioni e delle relative vigilanza delle associazioni e delle relative Guardie Volontarie ad essi associate è Guardie Volontarie ad essi associate è svolta svolta dalla Provincia di Bologna secondo dalla Provincia di Bologna secondo la la legislazione statale e le normative e legislazione statale e le normative e direttive 34 Così come previsto dalla L. 11/8/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato". 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 35 36 37 direttive regionali in materia nel tempo vigenti. L’attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato. La Provincia di Bologna predispone, con la partecipazione delle associazioni firmatarie delle convenzioni35, un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria e considera la necessità, da parte delle associazioni stesse, di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali. L’attività di vigilanza volontaria sarà articolata territorialmente secondo le zone di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale. Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria, gli ispettori di zona predispongono, nel rispetto della programmazione annuale, un programma di vigilanza mensile che tiene conto delle proposte avanzate da ogni associazione e/o raggruppamento che partecipano alle riunioni di coordinamento mensili. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato si rapporta con i responsabili operativi nominati dalle associazioni e/o raggruppamenti di guardie volontarie al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, all’attività di vigilanza volontaria attraverso la stipula di apposite convenzioni36 di durata biennale. Le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza delle guardie volontarie che operano nel territorio provinciale, nominano formalmente al proprio interno un preposto alla sicurezza, così come definito dal D.lgs 8137. In assenza di tale figura la relativa funzione è da intendersi ricoperta dal firmatario della convenzione. L'attività operativa delle Guardie Volontarie dovrà poi essere gestita dalle associazioni mediante i propri responsabili operativi. La figura di responsabile operativo e di preposto per la sicurezza possono coincidere. Le associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie, attraverso i loro preposti/responsabili operativi, predisporranno i programmi operativi di vigilanza e comunicheranno i nominativi delle guardie che opereranno nelle singole zone. regionali in materia nel tempo vigenti. 2. L’attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato. 3. La Provincia di Bologna predispone, con la partecipazione delle associazioni firmatarie delle convenzioni, un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria e considera la necessità, da parte delle associazioni stesse, di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali. 4. L’attività di vigilanza volontaria sarà articolata territorialmente secondo le zone di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale. Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria, gli ispettori di zona predispongono, nel rispetto della programmazione annuale, un programma di vigilanza mensile che tiene conto delle proposte avanzate da ogni associazione e/o raggruppamento che partecipano alle riunioni di coordinamento mensili. 5. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato si rapporta con i responsabili operativi nominati dalle associazioni e/o raggruppamenti di guardie volontarie al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, all’attività di vigilanza volontaria attraverso la stipula di apposite convenzioni di durata biennale. 6. Le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza delle guardie volontarie che operano nel territorio provinciale, nominano formalmente al proprio interno un preposto alla sicurezza, così come definito dal D.lgs 81. In assenza di tale figura la relativa funzione è da intendersi ricoperta dal firmatario della convenzione. 7. L'attività operativa delle Guardie Volontarie dovrà poi essere gestita dalle associazioni mediante i propri responsabili operativi. La figura di responsabile operativo e di preposto per la sicurezza possono coincidere. 8. Le associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie, attraverso i loro preposti/responsabili operativi, predisporranno i programmi operativi di vigilanza e comunicheranno i nominativi delle guardie che opereranno nelle singole zone. 9. Le associazioni e i raggruppamenti, che hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV Vedi art. 14 del presente regolamento. Vedi nota 35. Art. 19 del D. LGS. 81/2008: Colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione dei lavoratori, esercitando una funzionale iniziativa 9. Le associazioni e i raggruppamenti, che hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV per i loro associati, attraverso il responsabile operativo di zona o suo delegato: a) partecipano alle riunioni mensili di coordinamento di zona per la definizione del calendario mensile delle attività di vigilanza; b) informano tempestivamente l’ufficio di zona di eventuali impossibilità a svolgere l’attività programmata; c) inviano mensilmente alla zona di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale i riepiloghi dei servizi mensili, redatti dalle GGV al termine di ogni giornata di vigilanza svolta, entro il 15 del mese successivo a quello nel quale sono stati svolti i servizi; 10. Il preposto/responsabile operativo si rapporterà con il Comandante o suo delegato per problematiche emerse nel corso dell’espletamento dei servizi, nonché per chiarimenti o controversie. 11. Ogni GGV deve garantire, per l’espletamento dell’attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno centoventi ore complessive di servizi nel biennio di validità della convenzione38. 12. Alle associazioni e ai raggruppamenti, con i quali sono state stipulate convenzioni, potranno essere annualmente assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, determinate in considerazione del numero di servizi svolti, secondo i criteri definiti in convenzione, nei limiti delle disponibilità delle previsioni di bilancio. 13. Ogni GGV deve possedere idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte. per i loro associati, attraverso il responsabile operativo di zona o suo delegato: a) partecipano alle riunioni mensili di coordinamento di zona per la definizione del calendario mensile delle attività di vigilanza; b) informano tempestivamente l’ufficio di zona di eventuali impossibilità a svolgere l’attività programmata; c) inviano mensilmente alla zona di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale i riepiloghi dei servizi mensili, redatti dalle GGV al termine di ogni giornata di vigilanza svolta, entro il 15 del mese successivo a quello nel quale sono stati svolti i servizi; 10. Il preposto/responsabile operativo si rapporterà con il Comandante o suo delegato per problematiche emerse nel corso dell’espletamento dei servizi, nonché per chiarimenti o controversie. 11. Ogni GGV deve garantire, per l’espletamento dell’attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno centoventi 60 (sessanta) ore complessive di servizi nel biennio di validità della convenzione. Le GGV che non assolveranno agli obblighi derivanti dal precedente comma 11 del presente articolo non potranno partecipare all'attività di vigilanza venatoria volontaria nel biennio successivo. 12. Alle associazioni e ai raggruppamenti, con i quali sono state stipulate convenzioni, potranno essere annualmente assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, determinate in considerazione del numero di servizi svolti, secondo i criteri definiti in convenzione, nei limiti delle disponibilità delle previsioni di bilancio. 13. Ogni GGV deve possedere idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte. Articolo 14 – Convenzioni Articolo 14 – Convenzioni 1. La Provincia di Bologna, con le 1. La Provincia di Bologna, con le associazioni associazioni e i raggruppamenti, stipula e i raggruppamenti, stipula apposite apposite convenzioni, allo scopo di: convenzioni, allo scopo di: a) attivare la migliore collaborazione al a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere comportamenti di fine di reprimere comportamenti di violazione delle disposizioni vigenti in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunisticomateria di protezione faunistico38 Vedi nota 35. venatoria, ittica e tutela ambientale; venatoria, ittica e tutela ambientale; b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali; valori ambientali; c) promuovere l’educazione alla c) promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità; convivenza e il rispetto della legalità; d) definire una omogeneità di d) definire una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle GGV provinciale da parte delle GGV appartenenti ad associazioni o appartenenti ad associazioni o raggruppamenti aventi finalità raggruppamenti aventi finalità eterogenee; eterogenee; e) garantire la sicurezza delle GGV; e) garantire la sicurezza delle GGV; f) riconoscere con modalità trasparenti il f) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle GGV. servizio svolto dalle GGV. 2. La stipula delle convenzioni è condizione 2. La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell’attività di vigilanza svolgimento dell’attività di vigilanza volontaria. volontaria. 3. Le convenzioni di cui al primo comma, 3. Le convenzioni di cui al primo comma, regolano i rapporti fra la Provincia di regolano i rapporti fra la Provincia di Bologna e le diverse associazioni e Bologna e le diverse associazioni e raggruppamenti di guardie volontarie, raggruppamenti di guardie volontarie, disciplinando le modalità operative di disciplinando le modalità operative di esercizio dell’attività di vigilanza da esercizio dell’attività di vigilanza da svolgere nell’ambito dell’attività di svolgere nell’ambito dell’attività di coordinamento della Provincia, e prevedono coordinamento della Provincia, e prevedono che: che: a) le associazioni e i raggruppamenti di a. le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza delle guardie volontarie appartenenza delle guardie volontarie che operano nel territorio provinciale che operano nel territorio provinciale segnalino, al loro interno, un segnalino, al loro interno, un responsabile operativo delle guardie; responsabile operativo delle guardie; b) le associazioni e i raggruppamenti di b. le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza dovranno inoltre nominare appartenenza dovranno inoltre nominare al proprio interno un preposto alla al proprio interno un preposto alla sicurezza, così come così come definito sicurezza, così come così come definito dal D.lgs 81/08, in assenza di tale figura dal D.lgs 81/08, in assenza di tale figura la relativa funzione è da intendersi la relativa funzione è da intendersi ricoperta dal firmatario della ricoperta dal firmatario della convenzione. Tale figura può anche convenzione. Tale figura può anche coincidere con il responsabile operativo; coincidere con il responsabile operativo; c) il responsabile operativo debba tenere i c. il responsabile operativo debba tenere i rapporti con il comandante del Corpo di rapporti con il comandante del Corpo di Polizia o suo delegato per garantire il Polizia o suo delegato per garantire il rispetto delle disposizioni del presente rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della sottoscritta regolamento e della sottoscritta convenzione; convenzione; d) il preposto/responsabile operativo d. il preposto/responsabile operativo redige redige il programma operativo di il programma operativo di vigilanza vigilanza sulla base del coordinamento sulla base del coordinamento generale generale predisposto dalla Provincia. predisposto dalla Provincia. 4. Per le associazioni in cui sono presenti 4. Per le associazioni in cui sono presenti guardie zoofile39, si fa riferimento a quanto guardie zoofile, si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate previsto nelle convenzioni da loro stipulate con i comuni e l’Azienda Unità Sanitaria con i comuni e l’Azienda Unità Sanitaria Locale. Locale. 5. Per le GEV si fa riferimento a quanto 5. Per le GEV si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate previsto nelle convenzioni da loro stipulate con la Provincia di Bologna. con la Provincia di Bologna. Articolo 15 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad esse associate Articolo 15 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad esse associate 1. Le associazioni e le GGV ad esse associate 1. Le associazioni e le GGV ad esse associate operano sulla base delle convenzioni e dei operano sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali e mensili di vigilanza e programmi annuali e mensili di vigilanza e sono tenute all’osservanza di quanto sono tenute all’osservanza di quanto previsto previsto dalle leggi nazionali, dalle dalle leggi nazionali, dalle disposizioni disposizioni legislative e direttive regionali, legislative e direttive regionali, dalle norme dalle norme provinciali e dal presente provinciali e dal presente regolamento. regolamento. 2. Le GGV, nell’espletamento delle rispettive 2. Le GGV, nell’espletamento delle rispettive attività, devono: attività, devono: a) assicurare corrette azioni di relazione e a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo; soggetti sottoposti al controllo; b) mantenere la dovuta riservatezza b) mantenere la dovuta riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in previsto dalla normativa vigente in materia; materia; c) svolgere il servizio di vigilanza c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte da esclusivamente in pattuglie composte da almeno due GGV anche se appartenenti almeno due GGV anche se appartenenti a diverse associazioni. Tali elementi a diverse associazioni. Tali elementi dovranno essere concordati dai relativi dovranno essere concordati dai relativi responsabili operativi/preposti responsabili operativi/preposti all'interno del programma operativo di all'interno del programma operativo di vigilanza; vigilanza; d) utilizzare e conservare i blocchi dei d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati a loro infrazioni, numerati e registrati a loro nome; nome; e) compilare eventuali verbali di e) compilare eventuali verbali di contestazione, rilasciandone copia al contestazione, rilasciandone copia al trasgressore secondo la normativa trasgressore secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite; vigente e le disposizioni impartite; f) compilare i riepiloghi dei servizi mensili f) compilare i riepiloghi dei servizi mensili relazionando sulle attività di vigilanza relazionando sulle attività di vigilanza svolte integrando, con apposita svolte integrando, con apposita relazione di servizio, in occasione di relazione di servizio, in occasione di episodi non ordinari e degni di rilievo; 39 Ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina“. episodi non ordinari e degni di rilievo; g) partecipare ai corsi di aggiornamento e g) partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione organizzati con di qualificazione organizzati con cadenza periodica pluriennale dalla cadenza periodica pluriennale dalla Provincia. In caso di assenza Provincia. In caso di assenza ingiustificata a tali corsi la Provincia si ingiustificata a tali corsi la Provincia si riserva la possibilità, con provvedimento riserva la possibilità, con motivato, di non procedere al rinnovo provvedimento motivato, di non della nomina a GGV; procedere al rinnovo della nomina a h) prestare individualmente, nel biennio di GGV; validità della convenzione di cui al h) prestare individualmente, nel biennio di precedente art. 14, un numero di servizi, validità della convenzione di cui al di almeno tre ore ciascuno, tale per cui precedente art. 14, un numero di servizi, siano garantite il numero di ore minime di almeno tre ore ciascuno, tale per cui previste ai precedenti articoli 9, comma siano garantite il numero di ore minime 2 e 13, comma 8, salvo documentato previste ai precedenti articoli 9, comma impedimento. 2 e 13, comma 8, salvo documentato 3. Alle GGV è vietato svolgere attività impedimento. venatoria o di pesca durante l’esercizio delle 3. Alle GGV è vietato svolgere attività loro funzioni, ed è parimenti vietato svolgere venatoria o di pesca durante l’esercizio le funzioni di vigilanza qualora stiano delle loro funzioni, ed è parimenti vietato esercitando l’attività venatoria o di pesca. svolgere le funzioni di vigilanza qualora stiano esercitando l’attività venatoria o di pesca. Articolo 16 - Norme di comportamento e modalità di servizio Articolo 16 - Norme di comportamento e modalità di servizio 1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di 1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di vigilanza, devono rispettare le seguenti vigilanza, devono rispettare le seguenti norme di comportamento e modalità di norme di comportamento e modalità di servizio oltre a quelle specificatamente servizio oltre a quelle specificatamente indicate nelle apposite convenzioni: indicate nelle apposite convenzioni: a) nell’ambito dei servizi di vigilanza coordinati ai sensi del presente regolamento le GGV non potranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi; b) nell’esercizio delle proprie funzioni le GGV devono qualificarsi mediante l’esibizione dell’apposita tessera di riconoscimento e del libretto rilasciati dalla Provincia di Bologna40; c) le GGV, nell’espletamento dell’attività di vigilanza, devono indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle forze di polizia statali o del Corpo di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente 40 Vedi art. 10 del presente regolamento. a) nell’ambito dei servizi di vigilanza coordinati ai sensi del presente regolamento le GGV non potranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi; b) nell’esercizio delle proprie funzioni le GGV devono qualificarsi mediante l’esibizione dell’apposita tessera di riconoscimento e del libretto rilasciati dalla Provincia di Bologna; c) le GGV, nell’espletamento dell’attività di vigilanza, devono indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle forze di polizia statali o del Corpo di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura “Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Bologna”41. Le valutazioni relative al più adeguato vestiario da indossare sono in carico alle associazioni e ai loro responsabili operativi/preposti; d) dovranno altresì astenersi dall’indossare qualsiasi tipo di grado che possa lasciar intendere di trovarsi di fronte ad un graduato con la qualifica di ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria; e) le GGV dovranno rispettare le direttive ricevute con particolare attenzione alle indicazioni di sicurezza impartite dal responsabile organizzativo/preposto della propria associazione. Ogni GGV deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni; f) il servizio di vigilanza volontaria deve essere svolto nelle zone concordate, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal comandante del corpo di Polizia Provinciale o da altro appartenente al corpo medesimo; g) ogni intervento della guardia giurata volontaria deve essere caratterizzato da un contegno educato e coerente alle mansioni svolte; h) riferire immediatamente al corpo di Polizia Provinciale, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza ittica, venatoria, integrino fattispecie di reato o che comunque possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; i) non indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una guardia giurata volontaria e quindi come pubblico ufficiale quando non svolge servizi di vigilanza; j) in caso di contestazione di violazioni, occorre sempre verificare, nella redazione del verbale, l’esatta 41 d) e) f) g) h) i) j) contrassegno sul quale sia riportata la dicitura “Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Bologna”. Le valutazioni relative al più adeguato vestiario da indossare sono in carico alle associazioni e ai loro responsabili operativi/preposti; dovranno altresì astenersi dall’indossare qualsiasi tipo di grado che possa lasciar intendere di trovarsi di fronte ad un graduato con la qualifica di ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria; le GGV dovranno rispettare le direttive ricevute con particolare attenzione alle indicazioni di sicurezza impartite dal responsabile organizzativo/preposto della propria associazione. Ogni GGV deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni; il servizio di vigilanza volontaria deve essere svolto nelle zone concordate, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal comandante del corpo di Polizia Provinciale o da altro appartenente al corpo medesimo; ogni intervento della guardia giurata volontaria deve essere caratterizzato da un contegno educato e coerente alle mansioni svolte; riferire immediatamente al corpo di Polizia Provinciale, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza ittica, venatoria, integrino fattispecie di reato o che comunque possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; non indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una guardia giurata volontaria e quindi come pubblico ufficiale quando non svolge servizi di vigilanza; in caso di contestazione di violazioni, occorre sempre verificare, nella redazione del verbale, l’esatta compilazione dello stesso, che deve essere completo in ogni parte e riportare, in maniera sintetica, all’inizio Contrassegno che non deve essere utilizzato nei momenti in cui non svolge servizi di vigilanza. compilazione dello stesso, che deve essere completo in ogni parte e riportare, in maniera sintetica, all’inizio della descrizione del fatto l’infrazione commessa, per poi descrivere, in maniera più dettagliata, la dinamica dell’infrazione; k) le infrazioni vanno contestate immediatamente e una copia dei relativi verbali vanno consegnati al contravvenuto in loco. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata, il verbale è trasmesso alla Provincia, entro 24 ore dall’accertamento, per dar luogo alla dovuta notifica, con indicazione delle motivazioni della mancata contestazione immediata; l) nella redazione di un processo verbale per accertata violazione amministrativa, attenersi scrupolosamente agli insegnamenti e alle regole impartite durante i corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia. della descrizione del fatto l’infrazione commessa, per poi descrivere, in maniera più dettagliata, la dinamica dell’infrazione; k) le infrazioni vanno contestate immediatamente e una copia dei relativi verbali vanno consegnati al contravvenuto in loco. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata, il verbale è trasmesso alla Provincia, entro 24 ore dall’accertamento, per dar luogo alla dovuta notifica, con indicazione delle motivazioni della mancata contestazione immediata; l) nella redazione di un processo verbale per accertata violazione amministrativa, attenersi scrupolosamente agli insegnamenti e alle regole impartite durante i corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia. Articolo 17 - Sanzioni disciplinari Idem 1. Ferme restando le responsabilità civile e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l’espletamento del servizio, e quanto già previsto al precedente Titolo II del presente regolamento in merito alle conseguenze derivanti dall’assenza ovvero dalla perdita del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari all’ottenimento della nomina a GGV, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) il richiamo scritto, in seguito alla prima violazione; b) la proposta di sospensione temporanea dall’incarico, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito della seconda violazione successiva alla prima; c) la proposta di revoca dall’incarico con conseguente cancellazione dal registro provinciale delle GGV, in caso di Idem 2. 3. 4. 5. 6. reiterate violazioni successive a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) Le sanzioni disciplinari vengono assunte previa valutazione di apposita commissione, dal comandante del corpo di Polizia Provinciale. La commissione per la preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari è composta dal comandante del corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, dal dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna o suo delegato, e dall’ispettore del corpo di Polizia Provinciale competente per territorio di assegnazione della GGV sottoposta a procedimento, ed è insediata con provvedimento del comandante del corpo di Polizia Provinciale. Il comandante del corpo di Polizia Provinciale quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), entro venti giorni dalla notizia, contesta per iscritto l'addebito all'associazione interessata e alla GGV medesima e convoca entrambi per il contraddittorio. Entro il termine fissato nella lettera di convocazione, le parti in causa, se non intendono presentarsi, possono inviare una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento istruttorio e per un massimo di trenta giorni. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il comandante conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per la GGV, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa. Nell’ambito del diritto di difesa l'associazione e la GGV possono avvalersi dell’assistenza di un procuratore legale. Ogni comunicazione alla GGV, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La GGV ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento a suo carico. 7. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 8. Nel corso dell'istruttoria, il comandante del corpo di Polizia Provinciale ovvero i membri della commissione per la preventiva valutazione delle sanzioni disciplinari possono acquisire da soggetti terzi informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. Articolo 18 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore Idem 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 980 del 30/6/2008 - Direttiva alle amministrazioni provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli articoli 58 e 59 della lr 8/94 come modificati dalla lr 16/07. 2. Il precedente regolamento per il rilascio e per il rinnovo d’ufficio del decreto di nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca di cui alle Delibere di Consiglio Provinciale n. 86 del 23.07.2003, n. 2 del 18.01.2004, n. 39 del 20.06.2006, è abrogato. 3. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. Idem Allegato n. 2 alla Delibera del Consiglio Provinciale IP 775/2013 REGOLAMENTO PER LA NOMINA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA E PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA Il testo del presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 27 4 marzo 2013 16 del _____ febbraio 2012 e successivamente modificato con delibera di Consiglio n. _____ 2 INDICE Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................................................................4 Articolo 1 - Finalità e principi generali...................................................................................................................................4 Titolo II - RILASCIO E RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA...........................................................................................................................................5 Articolo 2 - Funzioni della Provincia......................................................................................................................................5 Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti...........................................................................................6 Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici................................................................................................................................8 Articolo 5 - Attestato di idoneità tecnica.................................................................................................................................9 Articolo 6 - Adempimenti istruttori e termini procedurali....................................................................................................10 Articolo 7 - Adempimenti istruttori successivi al rilascio del decreto..................................................................................11 Articolo 8 - Validità del decreto............................................................................................................................................12 Articolo 9 - Rinnovo d’ufficio...............................................................................................................................................13 Articolo 10 - Registro delle GGV, tessera di riconoscimento e libretto................................................................................14 Articolo 11 - Dinieghi, sospensioni e revoche......................................................................................................................15 Titolo III - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VIGILANZA........................................................................................................................16 Articolo 12 - Funzioni delle associazioni di volontariato e guardie volontarie aderenti.......................................................16 Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza volontaria.......................................................................................................17 Articolo 14 - Convenzioni.....................................................................................................................................................19 Articolo 15 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad essi associate.................................................................20 Articolo 16 - Norme di comportamento e modalità di servizio.............................................................................................21 Articolo 17 - Sanzioni disciplinari.........................................................................................................................................22 Articolo 18 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore.............................................................................................23 3 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Finalità e principi generali 1. Il presente regolamento disciplina, i requisiti e le procedure per il rilascio e il rinnovo d’ufficio del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria1 sulla caccia e la pesca2. 2. Definisce, altresì, i criteri e le modalità per il coordinamento3 provinciale delle guardie volontarie4. 3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza, la Provincia di Bologna può avvalersi, coordinandone l’attività5, in particolare: a) delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali6 e delle guardie volontarie; b) degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime7; c) delle guardie zoofile limitatamente all’ambiente extraurbano, silvestre e montano e alla materia faunistico-venatoria8. 4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, la Provincia si avvale altresì delle Guardie Ecologiche Volontarie9, fermo restando quanto previsto dalla LR 23/89 e dalle relative direttive attuative10. 5. Sono esclusi dall’attività di coordinamento provinciale i servizi di vigilanza effettuati negli ambiti degli istituti di iniziativa privata. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivamente indicata come GGV. In conformità ai principi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) dello Statuto della Provincia, che promuove le funzioni di servizio e la partecipazione del volontariato, favorendone le manifestazioni d’impegno civile al servizio della Comunità provinciale, ed in seguito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali in materia di polizia amministrativa dagli artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" (in seguito D.Lgs. 112/98). Ai sensi degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (in seguito LR 8/94) così come modificati dalla LR 16/07, e della Delibera di Giunta regionale n. 980 del 30/6/2008 (in seguito Direttiva RER 980/2008). Di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in seguito Legge 157/92). Ai sensi dell’art. 27, comma 7 della Legge e dell’art. 59, comma 2, LR 8/94, rinnovellato dalla LR 16/07. Art. 27 della Legge e artt. 58 e 59 della LR 8/94 così come modificati dalla LR 16/07. Art. 31 del Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n. 1604, e art. 22 della legge 14 Luglio 1965 n. 963. Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19 e Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27. Successivamente indicata come GEV. I criteri e le modalità del coordinamento provinciale dello svolgimento delle funzioni e delle attività di vigilanza faunistico-venatoria delle GEV sono definiti ai sensi del punto 7 della Direttiva RER 980/2008 e dalle disposizioni nella stessa richiamate. 4 Titolo II - RILASCIO E RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA Articolo 2 - Funzioni della Provincia 1. Delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa concernenti il rilascio o il rinnovo del decreto di nomina a GGV è titolare11 la Provincia di Bologna e per questa il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, a cui è demandata l’istruttoria delle domande e il rilascio dei decreti. 2. Le funzioni e i compiti amministrativi per la nomina a GGV12 si riferiscono in particolare al: a) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull’attività di caccia nel territorio della provincia di Bologna delle guardie volontarie delle associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio provinciale o che siano regolarmente iscritte nel “Registro provinciale dell’Associazionismo” o nel “Registro provinciale del volontariato”; b) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull’attività di pesca nel territorio della provincia di Bologna di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime appartenenti ad associazioni con rappresentanza stabile sul territorio provinciale, o che siano regolarmente iscritte nel “Registro provinciale dell’associazionismo” o nel “Registro provinciale del volontariato”; 3. Il decreto di nomina a GGV è rilasciato a seguito di procedimento istruttorio, tendente ad accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi, comprendenti anche le valutazioni in ordine all’opportunità a rilasciare o rinnovare il provvedimento finale. 4. Il riconoscimento della nomina a GGV a soggetti e per fattispecie diverse da quelle richiamate al precedente comma 2 non è consentito, così come non è consentito per i soggetti di cui all’art. 27 comma 2 della legge 11 Febbraio 1992 n. 157. 11 12 Determinazione della Giunta Provinciale di Bologna del 05/03/2001, I.P. 480/2001, Prot. n. 29554 del 06/03/2001, in seguito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa dall’ art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98. Art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98 così come interpretato dalla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/B. 16735/12982(21)29 del 9 luglio 2001 avente per oggetto: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa. 5 Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti 1. La domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV può essere presentata entro le seguenti scadenze di ogni anno: a) 31 marzo; b) 31 ottobre; da una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b), nonché firmataria delle convenzioni13 di cui all’art. 14 del presente regolamento, in carta resa legale 14, indirizzata alla Provincia di Bologna e sottoscritta dal responsabile dell’associazione o altro soggetto che ne abbia titolo, e dall’aspirante guardia per presa visione e accettazione. 2. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: a) dati anagrafici di entrambi i richiedenti; b) materia di competenza per la quale si richiede il decreto15; c) dichiarazione di regolarità nei confronti dell’obbligo di copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. 3. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata su moduli appropriati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento valido, attestante i seguenti requisiti: a) possesso di cittadinanza italiana o di paese facente parte della UE (in quest’ultimo caso l’aspirante dovrà produrre apposita certificazione, rilasciata da istituzione scolastica dello Stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana); b) possesso dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV rilasciato dalla Provincia di Bologna, a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell’esame di idoneità16; c) possesso, quale titolo di studio, almeno della licenza di scuola dell’obbligo (requisito minimo); d) essere maggiorenne e in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini che erano soggetti a tale obbligo17; 4. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati: a) n. 1 marca da bollo da apporre sull’originale del decreto, fatta eccezione per i casi di esenzione18; b) n. 2 fotografie formato tessera a capo scoperto, di cui una legalizzata19; c) n. 1 certificato medico tra quelli di seguito indicati: certificato di sana e robusta costituzione, • certificato di stato di buona salute, • • certificato anamnestico generico 5. Il certificato medico, tra quelli indicati al precedente comma 4, lettera c) del presente articolo dovrà essere presentato esclusivamente all'atto dell'istanza di prima nomina. 13 14 15 16 17 18 19 Art. 6) della Direttiva RER 980/2008. Salvo l’eventuale esonero di cui alla L. 266/91 e D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e che dovrà essere esplicitato dal richiedente nella domanda. CACCIA, PESCA o entrambe. Di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1232/2000 del 18/7/2000 “ Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria e ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e successive modificazioni, art. 58 comma 1 e comma 4” o della specifica direttiva vigente al momento in materia. Art. 1. della Legge 23 agosto 2004, n. 226 "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore" 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti". Vedi nota 10. Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 6 Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici 1. Oltre a quelli previsti dal precedente art. 3 comma 3 lettere a), b), c), d), e comma 4 lettere c), d, l’aspirante GGV dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 20, che saranno sempre e comunque accertati d’ufficio presso gli organi giudiziari e di polizia competenti: a) non aver riportato condanne penali per delitti (reati puniti con la pena della reclusione e/o della multa) e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione; b) non aver riportato condanne penali per contravvenzioni (reati puniti con l’arresto e/o l’ammenda) a norme nelle materie per le quali la GGV sarà incaricata di effettuare la vigilanza, ovvero in materia di armi, violenza su persone animali e/o cose, e comunque in tutti quei casi in cui l’indole del reato faccia ritenere inopportuno il rilascio/rinnovo del decreto, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione; c) non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui alle precedenti lettere a) e b); d) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l’applicazione di misure restrittive per violenza su persone animali e cose; e) non aver commesso, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero il rinnovo d’ufficio, e pure in assenza di recidiva, gli illeciti amministrativi per i quali è prevista, la sospensione, la revoca o il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia 21, ovvero, la sospensione o la revoca della licenza di pesca22; f) essere persona di buona condotta. 2. Ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma, è sempre fatto salvo il caso in cui reati ascritti al certificato del Casellario Giudiziale risultino essere stati oggetto di depenalizzazione. 20 21 22 In parte già previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, successivamente indicato come TULPS. Ai sensi dell’art. 32 della Legge 157/92. Ai sensi del Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 e della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11. 7 Articolo 5 - Attestato di idoneità tecnica 1. L’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV,di cui all’art. 3 comma 4 lettera c) del presente regolamento, è rilasciato dalla Provincia territorialmente competente, a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell’esame di idoneità23. 2. Per gli aspiranti guardie residenti in comuni della provincia di Bologna, ma trasferitisi da altre province, si accerterà l'equipollenza del titolo posseduto alle caratteristiche dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV caccia e pesca, di cui al precedente comma 1, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti dall’ente di provenienza. 3. L’atto di nomina a Guardia Ecologica Volontaria (GEV) 24, è a tutti gli effetti di legge equipollente e sostitutivo dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, di cui al precedente comma 1, a condizione che sia stato svolto un servizio certificato, nell’ambito delle GEV, di almeno cinque anni. 4. L’esperienza professionale maturata e certificata, per non meno di cinque anni, nell’organico del Corpo di Polizia della Provincia di Bologna, è a tutti gli effetti di legge equipollente e sostitutivo dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV di cui al precedente comma 1. 5. I cittadini già in possesso, a norma del TULPS, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data dell’11/03/199225, non necessitano26 dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, a condizione che producano appropriata documentazione comprovante tale condizione. 6. Le fattispecie richiamate ai precedenti commi 3 e 4 sono applicabili esclusivamente nei confronti di soggetti non più in servizio rispettivamente nelle GEV ovvero nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Bologna. 23 24 25 26 Vedi nota 13. Conferito ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 03/07/1989 n. 23, comprensivo dell’estensione dei poteri d’accertamento in materia di pesca e attività venatoria di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 266 del 22/02/2000, ovvero l’attestato d’idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GEV, comprensivo della particolare istruzione per la caccia e per la pesca, acquisito nei modi, nei tempi e nel rispetto dei contenuti dei percorsi didattici specifici di formazione e aggiornamento previsti dalle normative richiamate. Data d’entrata in vigore della Legge 157/92. Ai sensi dell’art. 27, comma 9 della Legge 157/92. 8 Articolo 6 - Adempimenti istruttori e termini procedurali 1. Il procedimento per il rilascio del decreto di nomina a GGV avrà inizio a decorrere dalle date di scadenza per la presentazione delle domande previste dal presente regolamento all’art. 3, comma 1. 2. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito nelle tabelle procedimentali approvate con determinazione del direttore generale e pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bologna. 3. Qualora la domanda presentata sia irregolare o incompleta, la Provincia può concedere 30 giorni per il suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale tempo senza che il richiedente abbia provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene rigettata. 4. Sulla base del referto conclusivo dell’istruttoria amministrativa volto ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti, si adotta il decreto di nomina a GGV. 5. I controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al precedente art. 3 verranno effettuati come segue: a) mediante sorteggio su un campione minimo del 5% delle pratiche istruite27; b) nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni si procederà d’ufficio alle verifiche. 6. L’accertamento d’ufficio della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 potrà inoltre essere attivato in ogni momento se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta ogni due anni, e dovrà essere tendente alla verifica del perdurare dei requisiti che determinarono il primo riconoscimento e i successivi rinnovi. 7. Nel caso in cui sia accertata d’ufficio la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si procederà secondo le prescritte disposizioni di legge28. 8. Qualora una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b) presenti domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV in favore di soggetto dimissionario da altra associazione, all’istanza29 dovrà essere allegata copia della lettera di dimissioni dall’associazione di precedente affiliazione. 9. Nel corso del biennio di validità del decreto, nel caso di dimissioni presentate, non sarà possibile un nuovo rilascio prima della data di naturale scadenza dell’ultimo rinnovo. In deroga un’associazione può espressamente richiedere l’attivazione di un procedimento istruttorio speciale per il quale dovrà essere versato un contributo forfetario a copertura delle spese sostenute per un’istruttoria straordinaria il cui importo verrà stabilito con provvedimento della Giunta provinciale. 10. Non è previsto il rilascio di decreti multipli di GGV. L’affiliazione multipla, ai fini del presente regolamento, è consentita esclusivamente per svolgere la vigilanza su materie diverse e in presenza di apposita convenzione ovvero accordo tra le associazioni interessate. 27 28 29 Delle operazioni di pubblico sorteggio saranno informate le associazioni interessate mediante apposita comunicazione. Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Formata come previsto ai precedenti commi 2, e 4 lett. a) del presente regolamento. 9 Articolo 7 - Adempimenti istruttori successivi al rilascio del decreto 1. Successivamente al riconoscimento di prima nomina la GGV, per poter svolgere le proprie funzioni, dovrà prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Il verbale di giuramento, in copia, dovrà essere trasmesso, a cura dell’associazione di appartenenza, al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, che ne curerà la custodia inserendolo nel fascicolo personale dell’interessato. 2. Del rilascio dei decreti di nomina a GGV sulla caccia e la pesca verrà data comunicazione periodica alla Prefettura di Bologna e alla Questura di Bologna. 10 Articolo 8 - Validità del decreto 1. Il decreto di nomina a GGV ha validità biennale30 e viene assunto con apposito provvedimento amministrativo dal Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna. 2. Le date di decorrenza, scadenza e validità saranno espressamente indicate sull’atto di nomina. 3. Decorso il termine di scadenza, qualora l’istruttoria amministrativa volta a verificare il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi che determinarono il rilascio, non rilevi elementi ostativi tra quelli previsti ai precedenti articoli 3 e 4, sarà rinnovato d’ufficio dandone comunicazione scritta all’interessato. 30 La legge 28 novembre 2005, nr.246, ha fissato, all'art. 10, la validità biennale dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, ex art.138 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). 11 Articolo 9 - Rinnovo d’ufficio 1. Il rinnovo del decreto di nomina a GGV è effettuato d’ufficio dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, per mezzo di apposita annotazione sul libretto di cui al successivo art. 10, comma 7. 2. Per ottenere il rinnovo d’ufficio del decreto la GGV è tenuta all’espletamento di almeno 120 (centoventi) ore di attività operativa di sorveglianza nella materia di competenza sul territorio provinciale, nel biennio precedente alla scadenza del decreto. In alternativa e proporzionalmente, ma per non più del 50%, le ore di attività operativa di sorveglianza potranno essere sostituite, sempre nel biennio precedente, da un equivalente numero di azioni di controllo faunistico sulle specie oggetto di norme specifiche adottate dall’Amministrazione Provinciale e per le quali il soggetto è abilitato e/o autorizzato; 3. I controlli sull’effettivo espletamento dei servizi svolti, saranno effettuati chiedendo specifiche informazioni al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, che sarà tenuto a fornirle entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, oppure tramite l’uso di tecnologie elettronico digitali di controllo delle attività di servizio utilizzando software dedicati. 12 Articolo 10 - Registro delle GGV, tessera di riconoscimento e libretto 1. E’ istituito il registro digitale delle GGV della Provincia di Bologna formato e gestito dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, contenente tutte le informazioni reputate necessarie e indispensabili per la funzionalità del coordinamento della vigilanza provinciale. 2. La GGV è munita di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia di Bologna, dotata di fotografia e contenente: a) l’indicazione dei dati anagrafici; b) la materia di competenza; c) il numero di iscrizione all’elenco provinciale digitale delle GGV della Provincia di Bologna. 3. Tale documento di riconoscimento dovrà sempre essere portato con sé dalla GGV ed essere esibito ogni qualvolta sia necessario dimostrare la propria qualifica. 4. La validità della tessera di riconoscimento è subordinata al permanere dello stato giuridico di GGV. 5. Le tessere di riconoscimento rilasciate in vigenza dei precedenti regolamenti sono valide a tutti gli effetti anche ai sensi del presente regolamento. 6. La GGV è altresì dotata di un libretto nel quale, oltre alle indicazioni di cui al precedente comma 2, verranno memorizzate le seguenti annotazioni: a) numero e data del provvedimento di nomina; b) data e luogo del giuramento; c) rinnovi periodici; d) tutte le variazioni successivamente intervenute. 13 Articolo 11 - Dinieghi, sospensioni e revoche 1. Il diniego del decreto di nomina a GGV interviene nel caso d’istanza di rilascio quando, a seguito di accertamento d’ufficio o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari richiesti, tra quelli indicati ai precedenti articoli 3 e 4 del presente regolamento. La comunicazione di preavviso del diniego dovrà contenere le motivazioni che l’hanno prodotto31. 2. La sospensione del decreto di nomina a GGV interviene: a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli indicati all’art. 4, comma 1, lettera c) del presente regolamento; b) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera b) del presente regolamento. La comunicazione della sospensione, che decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la sua durata e le motivazioni che l’hanno prodotta. 3. La revoca del decreto di nomina a GGV è disposta: a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli indicati all’art. 4, comma 1, lettere a), b), d), e) del presente regolamento; b) nel caso di presentazione, da parte del soggetto al quale sia stata riconosciuta la nomina a GGV, di lettera di dimissioni dall’associazione di affiliazione che presentò istanza di rilascio/rinnovo della nomina stessa; c) nel caso in cui si verifichino le condizioni espresse nel precedente art. 9, comma 2 del presente regolamento; d) nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), b), e comma 4, lett. d) del presente regolamento; e) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera c) del presente Regolamento. La comunicazione della revoca, che decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la data della sua decorrenza e le motivazioni che l’hanno prodotta. 4. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali i provvedimenti di cui ai commi precedenti conterranno esclusivamente i riferimenti relativi alla validità temporale degli stessi, mentre le motivazioni che li hanno prodotti saranno indicati nel riferimento istruttorio e comunicate agli interessati con lettera raccomandata A.R. 5. Delle comunicazioni di diniego, sospensione e revoca trattati nel presente articolo verrà data comunicazione puntuale alla Prefettura e alla Questura di Bologna. 31 Art. 10 bis Legge 241/1990. 14 Titolo III - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VIGILANZA Articolo 12 - Funzioni delle associazioni di volontariato e guardie volontarie aderenti 1. La Provincia di Bologna, per lo svolgimento delle attività di informazione, prevenzione e vigilanza riconosce l’importante funzione del volontariato e ne favorisce lo sviluppo. Per far ciò si avvale dell'indispensabile supporto delle associazioni di volontariato e/o raggruppamenti a cui aderiscono le GGV e le GEV. 2. La Provincia di Bologna ha il ruolo del coordinamento generale dell'attività di controllo. Tale coordinamento avviene mediante le associazioni e/o raggruppamenti che a loro volta gestiscono le GGV32 e le GEV33. 3. Gli scopi dell'attività sono: a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio; b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica; c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunisticovenatoria, alieutica e zoofila; d) concorrere alla protezione dell’ambiente, all’accertamento delle violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione; e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità. 4. Le Guardie Volontarie sono provviste di poteri di accertamento e di contestazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza, quando sono in servizio. Alle stesse è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale nell’ambito dell’esercizio delle funzioni proprie. 5. Esplicano la loro attività nell’ambito del territorio provinciale a titolo gratuito, all'interno delle relative associazioni di volontariato o raggruppamenti a cui sono affiliati, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura34. 32 33 34 Indicate all’art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) del presente regolamento. Indicate all’art. 1, comma 4 del presente regolamento. Così come previsto dalla L. 11/8/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato". 15 Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza volontaria 1. Il coordinamento generale dell’attività di vigilanza delle associazioni e delle relative Guardie Volontarie ad essi associate è svolta dalla Provincia di Bologna secondo la legislazione statale e le normative e direttive regionali in materia nel tempo vigenti. 2. L’attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato. 3. La Provincia di Bologna predispone, con la partecipazione delle associazioni firmatarie delle convenzioni35, un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria e considera la necessità, da parte delle associazioni stesse, di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali. 4. L’attività di vigilanza volontaria sarà articolata territorialmente secondo le zone di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale. Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria, gli ispettori di zona predispongono, nel rispetto della programmazione annuale, un programma di vigilanza mensile che tiene conto delle proposte avanzate da ogni associazione e/o raggruppamento che partecipano alle riunioni di coordinamento mensili. 5. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato si rapporta con i responsabili operativi nominati dalle associazioni e/o raggruppamenti di guardie volontarie al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, all’attività di vigilanza volontaria attraverso la stipula di apposite convenzioni36 di durata biennale. 6. L'attività operativa delle Guardie Volontarie dovrà poi essere gestita dalle associazioni mediante i propri responsabili operativi. 7. Le associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie, attraverso i loro responsabili operativi, predisporranno i programmi operativi di vigilanza e comunicheranno i nominativi delle guardie che opereranno nelle singole zone. 8. Le associazioni e i raggruppamenti, che hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV per i loro associati, attraverso il responsabile operativo di zona o suo delegato: a) partecipano alle riunioni mensili di coordinamento di zona per la definizione del calendario mensile delle attività di vigilanza; b) informano tempestivamente l’ufficio di zona di eventuali impossibilità a svolgere l’attività programmata; c) inviano mensilmente alla zona di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale i riepiloghi dei servizi mensili, redatti dalle GGV al termine di ogni giornata di vigilanza svolta, entro il 15 del mese successivo a quello nel quale sono stati svolti i servizi; 9. Il responsabile operativo si rapporterà con il Comandante o suo delegato per problematiche emerse nel corso dell’espletamento dei servizi, nonché per chiarimenti o controversie. 10. Ogni GGV deve garantire, per l’espletamento dell’attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno 60 (sessanta) ore complessive di servizi nel biennio di validità della convenzione37. 11. Le GGV che non assolveranno agli obblighi derivanti dal precedente comma 10 del presente articolo non potranno partecipare all'attività di vigilanza venatoria volontaria nel biennio successivo. 12. Alle associazioni e ai raggruppamenti, con i quali sono state stipulate convenzioni, potranno essere annualmente assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, determinate in considerazione del numero di servizi svolti, secondo i criteri definiti in convenzione, nei limiti delle disponibilità delle previsioni di bilancio. 13. Ogni GGV deve possedere idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte. 35 36 37 Vedi art. 14 del presente regolamento. Vedi nota 35. Vedi nota 35. 16 Articolo 14 - Convenzioni 1. La Provincia di Bologna, con le associazioni e i raggruppamenti, stipula apposite convenzioni, allo scopo di: a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere comportamenti di violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistico-venatoria, ittica e tutela ambientale; b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali; c) promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità; d) definire una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle GGV appartenenti ad associazioni o raggruppamenti aventi finalità eterogenee; e) garantire la sicurezza delle GGV; f) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle GGV. 2. La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell’attività di vigilanza volontaria. 3. Le convenzioni di cui al primo comma, regolano i rapporti fra la Provincia di Bologna e le diverse associazioni e raggruppamenti di guardie volontarie, disciplinando le modalità operative di esercizio dell’attività di vigilanza da svolgere nell’ambito dell’attività di coordinamento della Provincia, e prevedono che: a) le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza delle guardie volontarie che operano nel territorio provinciale segnalino, al loro interno, un responsabile operativo delle guardie; b) il responsabile operativo debba tenere i rapporti con il comandante del Corpo di Polizia o suo delegato per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della sottoscritta convenzione; c) il responsabile operativo redige il programma operativo di vigilanza sulla base del coordinamento generale predisposto dalla Provincia. 4. Per le associazioni in cui sono presenti guardie zoofile 38, si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate con i comuni e l’Azienda Unità Sanitaria Locale. 5. Per le GEV si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate con la Provincia di Bologna. 38 Ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina“. 17 Articolo 15 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad esse associate 1. Le associazioni e le GGV ad esse associate operano sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali e mensili di vigilanza e sono tenute all’osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali, dalle norme provinciali e dal presente regolamento. 2. Le GGV, nell’espletamento delle rispettive attività, devono: a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo; b) mantenere la dovuta riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia; c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte da almeno due GGV anche se appartenenti a diverse associazioni. Tali elementi dovranno essere concordati dai relativi responsabili operativi all'interno del programma operativo di vigilanza; d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati a loro nome; e) compilare eventuali verbali di contestazione, rilasciandone copia al trasgressore secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite; f) compilare i riepiloghi dei servizi mensili relazionando sulle attività di vigilanza svolte integrando, con apposita relazione di servizio, in occasione di episodi non ordinari e degni di rilievo; g) partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione organizzati con cadenza periodica pluriennale dalla Provincia. In caso di assenza ingiustificata a tali corsi la Provincia si riserva la possibilità, con provvedimento motivato, di non procedere al rinnovo della nomina a GGV; h) prestare individualmente, nel biennio di validità della convenzione di cui al precedente art. 14, un numero di servizi, di almeno tre ore ciascuno, tale per cui siano garantite il numero di ore minime previste ai precedenti articoli 9, comma 2 e 13, comma 8, salvo documentato impedimento. 3. Alle GGV è vietato svolgere attività venatoria o di pesca durante l’esercizio delle loro funzioni, ed è parimenti vietato svolgere le funzioni di vigilanza qualora stiano esercitando l’attività venatoria o di pesca. 18 Articolo 16 - Norme di comportamento e modalità di servizio 1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di vigilanza, devono rispettare le seguenti norme di comportamento e modalità di servizio oltre a quelle specificatamente indicate nelle apposite convenzioni: a) nell’ambito dei servizi di vigilanza coordinati ai sensi del presente regolamento le GGV non potranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi; b) nell’esercizio delle proprie funzioni le GGV devono qualificarsi mediante l’esibizione dell’apposita tessera di riconoscimento e del libretto rilasciati dalla Provincia di Bologna39; c) le GGV, nell’espletamento dell’attività di vigilanza, devono indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle forze di polizia statali o del Corpo di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura “Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Bologna” 40. Le valutazioni relative al più adeguato vestiario da indossare sono in carico alle associazioni e ai loro responsabili operativi; d) dovranno altresì astenersi dall’indossare qualsiasi tipo di grado che possa lasciar intendere di trovarsi di fronte ad un graduato con la qualifica di ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria; e) le GGV dovranno rispettare le direttive ricevute con particolare attenzione alle indicazioni di sicurezza impartite dal responsabile organizzativo della propria associazione. Ogni GGV deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni; f) il servizio di vigilanza volontaria deve essere svolto nelle zone concordate, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal comandante del corpo di Polizia Provinciale o da altro appartenente al corpo medesimo; g) ogni intervento della guardia giurata volontaria deve essere caratterizzato da un contegno educato e coerente alle mansioni svolte; h) riferire immediatamente al corpo di Polizia Provinciale, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza ittica, venatoria, integrino fattispecie di reato o che comunque possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; i) non indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una guardia giurata volontaria e quindi come pubblico ufficiale quando non svolge servizi di vigilanza; j) in caso di contestazione di violazioni, occorre sempre verificare, nella redazione del verbale, l’esatta compilazione dello stesso, che deve essere completo in ogni parte e riportare, in maniera sintetica, all’inizio della descrizione del fatto l’infrazione commessa, per poi descrivere, in maniera più dettagliata, la dinamica dell’infrazione; k) le infrazioni vanno contestate immediatamente e una copia dei relativi verbali vanno consegnati al contravvenuto in loco. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata, il verbale è trasmesso alla Provincia, entro 24 ore dall’accertamento, per dar luogo alla dovuta notifica, con indicazione delle motivazioni della mancata contestazione immediata; l) nella redazione di un processo verbale per accertata violazione amministrativa, attenersi scrupolosamente agli insegnamenti e alle regole impartite durante i corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia. 39 Vedi art. 10 del presente regolamento. Contrassegno che non deve essere utilizzato nei momenti in cui non svolge servizi di vigilanza. 40 19 Articolo 17 - Sanzioni disciplinari 1. Ferme restando le responsabilità civile e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l’espletamento del servizio, e quanto già previsto al precedente Titolo II del presente regolamento in merito alle conseguenze derivanti dall’assenza ovvero dalla perdita del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari all’ottenimento della nomina a GGV, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) il richiamo scritto, in seguito alla prima violazione; b) la proposta di sospensione temporanea dall’incarico, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito della seconda violazione successiva alla prima; c) la proposta di revoca dall’incarico con conseguente cancellazione dal registro provinciale delle GGV, in caso di reiterate violazioni successive a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) 2. Le sanzioni disciplinari vengono assunte previa valutazione di apposita commissione, dal comandante del corpo di Polizia Provinciale. 3. La commissione per la preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari è composta dal comandante del corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, dal dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna o suo delegato, e dall’ispettore del corpo di Polizia Provinciale competente per territorio di assegnazione della GGV sottoposta a procedimento, ed è insediata con provvedimento del comandante del corpo di Polizia Provinciale. 4. Il comandante del corpo di Polizia Provinciale quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), entro venti giorni dalla notizia, contesta per iscritto l'addebito all'associazione interessata e alla GGV medesima e convoca entrambi per il contraddittorio. Entro il termine fissato nella lettera di convocazione, le parti in causa, se non intendono presentarsi, possono inviare una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento istruttorio e per un massimo di trenta giorni. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il comandante conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per la GGV, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa. 5. Nell’ambito del diritto di difesa l'associazione e la GGV possono avvalersi dell’assistenza di un procuratore legale. 6. Ogni comunicazione alla GGV, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La GGV ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento a suo carico. 7. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 8. Nel corso dell'istruttoria, il comandante del corpo di Polizia Provinciale ovvero i membri della commissione per la preventiva valutazione delle sanzioni disciplinari possono acquisire da soggetti terzi informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. 20 Articolo 18 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 980 del 30/6/2008 - Direttiva alle amministrazioni provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunisticovenatoria in attuazione degli articoli 58 e 59 della lr 8/94 come modificati dalla lr 16/07. 2. Il precedente regolamento per il rilascio e per il rinnovo d’ufficio del decreto di nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca di cui alle Delibere di Consiglio Provinciale n. 86 del 23.07.2003, n. 2 del 18.01.2004, n. 39 del 20.06.2006, è abrogato. 3. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 21