CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA
I convocazione
10a Seduta
Estratto dal verbale della seduta pubblica del 04/03/2013
Presiede il Presidente del Consiglio Caliandro Stefano
E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:
CALIANDRO STEFANO
BARELLI MAURIZIO
COCCHI ANNA
DEGLI ESPOSTI EDGARDA
FABBRI MARILENA(*)
FUSCO MARIETTA
MAZZANTI GIOVANNI MARIA
NALDI GIANCARLO
TORCHI EMANUELA(**)
ZANIBONI GABRIELE
LEPORATI GIOVANNI(*)
MAINARDI MARCO
MARCHETTI DANIELE
SORBI MAURO
FLAIANI ROBERTO
SABBIONI GIUSEPPE
PAGNETTI FRANCESCO
VENTURI GIOVANNI
GUIDOTTI SERGIO
BARUFFALDI MARIAGRAZIA
COSTA ELENA
DONINI RAFFAELE (**)
FINELLI RAFFAELE
GNUDI MASSIMO
MUSOLESI NADIA
REBECCHI NARA
VANNINI DANIELA
FINOTTI LUCA
MAENZA SALVATORE
RUBINI CLAUDIA
MARZOCCHI ALESSANDRO
TOMMASI GIANFRANCO
RAISI ENZO (**)
NANNI PAOLO
TARTARINI FABIO (**)
RAMBALDI FLORIANO
Presenti n.31
Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:
VENTURI GIACOMO
BURGIN EMANUELE
DE BIASI GIUSEPPE
PONDRELLI MARCO(*)
BARIGAZZI GIULIANO(*)
CHIUSOLI MARIA
MONTERA GABRIELLA
PRANTONI GRAZIANO
(*) = assente
(**) = assente giustificato
Scrutatori: VANNINI DANIELA, TOMMASI GIANFRANCO, VENTURI GIOVANNI
Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.
omissis
DELIBERA N.16 - I.P. 775/2013 - Tit./Fasc./Anno 12.1.11.0.0.0/205/2011
SETTORE AMBIENTE
Modifiche al "Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la disciplina del
coordinamento delle attività di vigilanza volontaria". Seconda votazione ai sensi dell'art. 85 comma 1 dello Statuto
della Provincia di Bologna.
1
IL CONSIGLIO
Decisione
1. Approva le modifiche al “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la
disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria”1 come precisate nelle motivazioni e
novellate nel testo coordinato di cui all'allegato n. 2 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e
sostanziale.
2. Specifica che tali modifiche riguardano in gran parte i riferimenti alla normativa sulla sicurezza dei
volontari, avendo constatato che le associazioni e i raggruppamenti delle cui guardie può avvalersi la
Provincia rispondono in maniera diversificata agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 81/2008 e
quindi si rende necessario avviare un percorso formativo al fine di applicare criteri omogenei nei confronti
delle organizzazioni disponibili a convenzionarsi con l'Amministrazione provinciale per la vigilanza
venatoria.
3. Precisa che ulteriori piccole modifiche, suggerite dall'esperienza degli ultimi mesi, sono finalizzate ad una
maggiore chiarezza nell'applicazione della normativa stessa e ad una ulteriore semplificazione del
procedimento di rinnovo della nomina di guardia giurata volontaria.
4. Stabilisce che la presente deliberazione sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico unitamente alla
precedente del 27 febbraio 2013, n. 15.
5. Dispone che la presente modifica regolamentare entri in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla data
di inizio della sua pubblicazione.
Motivazione
La legge quadro nazionale2 in materia di protezione della fauna selvatica del prelievo venatorio individua i
soggetti a cui è affidata la vigilanza venatoria, definisce i poteri e i compiti degli addetti e prevede che siano
le Province a coordinare l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e
ambientaliste.
Il decreto legislativo n.112/983 ha trasferito alle Province le funzioni e i compiti amministrativi per la nomina
a guardia giurata volontaria caccia e pesca, individuando nelle guardie volontarie delle associazioni
venatorie, agricole e protezionistiche nazionali riconosciute e indicate dalla legge statale, nonché negli agenti
giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime 4, i soggetti a cui possono essere
rilasciati i decreti.
La legge regionale n. 8/19945, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 16/2007, dispone che, per
l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province possono avvalersi di guardie venatorie di cui
1
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 27 febbraio 2012, da adesso “Regolamento provinciale”
Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”,
artt. 27 e 28.
3
Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’, art. 163 comma 3 lettere a) e b).
4
Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n.1604, art. 31 e Legge 14 Luglio 1965 n. 963, art. 22.
5
Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività
venatoria”, art,. 58, così come modificato dalla L.R. 27 luglio 2007, n. 16.
2
all’articolo 27 della legge statale provvedendo anche alla loro nomina che può essere attribuita a cittadini
che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato apposito esame, diano sicuro affidamento di preparazione
tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti
adottati dalle Province.
Le Province si avvalgono altresì6 dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie 7 attraverso apposite
convenzioni.
La stessa legge regionale8 prevede che la Provincia coordini l’attività di vigilanza faunistico-venatoria svolta,
tra gli altri, dal personale delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e
naturalistiche nonché dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, al fine di ottenere il più
razionale ed economico impiego degli addetti. Inoltre è stabilito che, sulla base delle indicazioni contenute in
apposita direttiva regionale, le Province debbano adottare un regolamento per la disciplina del
coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i
criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza.
A seguito del citato trasferimento alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti il rilascio
e il rinnovo dei decreti di guardia giurata volontaria caccia e pesca, la Provincia di Bologna aveva adottato
un proprio “Regolamento per il rilascio e per il rinnovo d'ufficio del decreto di approvazione di guardia
giurata volontaria caccia e pesca”9 .
La Regione Emilia Romagna ha approvato10 una direttiva che introduce rilevanti novità in merito alla
disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria.
Gli importanti cambiamenti stabiliti con tale direttiva regionale hanno reso necessario riformulare il
precedente regolamento. Il Consiglio provinciale con atto n. 6 del 27 febbraio 2012 ha pertanto deliberato
nuovi criteri per il rilascio dei decreti e ha introdotto una specifica disciplina per il coordinamento dei
volontari.
Trattandosi di attività che vede la presenza del volontariato, il regolamento provinciale in questione è stato
valutato anche sotto il profilo della sicurezza del personale volontario utilizzato tramite convenzioni ad hoc
per la vigilanza venatoria e piscatoria. Le clausole riportate dal testo provinciale con riferimento al decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 si sono rivelate però non esaustive rispetto alla varietà di associazioni e
raggruppamenti con le quali la Provincia può convenzionarsi ai fini della vigilanza stessa. E infatti, mentre
alcuni organismi hanno già sottoscritto tali convenzioni, altri non hanno riconosciuto nel proprio statuto
associativo l'obbligo di nominare il “preposto alla sicurezza” prescritto nel regolamento provinciale 11.
6
Idem.
Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23
‘Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica’.
8
Idem, art. 59.
9
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 86 del 23 luglio 2003 successivamente modificata con deliberazioni n. 2 del 18
gennaio 2004 e n. 39 del 20 giugno 2006.
10
Vedi nota n. 2.
11
Art. 13 comma 6 e altri.
7
3
Al fine di superare un motivo di incomprensione tra Amministrazione pubblica e volontariato si ritiene di
eliminare dal regolamento in questione i riferimenti al tema della sicurezza, non potendo riassumere con
brevi cenni i contenuti di un corposo testo unico con relative incombenze, peraltro diversificate a seconda
dell'associazione convenzionata. L'Amministrazione provinciale, inoltre, intende avviare un percorso
specifico con le Associazioni, per favorire la formazione/informazione dei volontari impegnati nell'attività di
vigilanza venatoria e piscatoria.
Altre modifiche al testo del regolamento in questione nascono da una esigenza di maggiore chiarezza
finalizzata a una migliore applicazione della norma, oppure per snellire il procedimento stesso di
riconoscimento e nomina della funzione di guardia giurata volontaria.
Si riportano le motivazioni specifiche per gli articoli soggetti a modifica e meglio evidenziati all'allegato n. 1
alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – Sono modificate le lettere a) e b) del comma 2: si sostituisce la lettera ‘e’ con la lettera ‘o’, al fine di
evidenziare che la presenza nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per le associazioni venatorie
e agricole, e il riconoscimento del Ministero dell’ambiente per le associazioni ambientaliste sono da sole
condizioni giuridicamente sufficienti per poter richiedere la nomina di GGV per i propri associati che ne
abbiano i requisiti. L’ iscrizione ai registri del volontariato è una condizione associativa alternativa e non
aggiuntiva alle precedenti, che ha in effetti voluto ampliare e non restringere il bacino d’utenza
associazionistico.
Art. 3 - Viene sostituita, al comma 3 lettera b), la residenza nel territorio della provincia di Bologna con il
possesso dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia di Bologna: tale requisito consente una
maggiore mobilità dei cittadini e una loro facoltà di operare in un territorio a prescindere dal luogo di
residenza. Si precisano, al comma 4, le diverse tipologie del prescritto “certificato medico” considerate
equipollenti e parimenti valide. Per non aggravare il procedimento di rinnovo, si precisa che il certificato
medico è da presentare solo all'atto della richiesta di prima nomina.
Art. 9 – Viene cassata l'autocertificazione nel procedimento di rinnovo della nomina in quanto gli
accertamenti sugli eventuali precedenti giudiziari e sui servizi svolti vengono espletati d'ufficio e il
certificato medico è necessario solo alla prima nomina.
Art. 13 – Viene cassato il comma 6 per le ragioni precisate anche al punto 2 del dispositivo e modificati di
conseguenza i commi 7, 8, 10 e 11, che nel nuovo testo diventano 6, 7, 9 e 10. Uniformato il minimo di 60
ore nel biennio (il 50% delle 120 ore) per ogni GGV e aggiunto un comma che nel testo coordinato diventa
l’11, che vale per le GGV il cui decreto viene rinnovato da altri Enti, mentre per coloro che sono nominati
dalla Provincia vale l'art. 9 comma 2 (il non rinnovo).
Art. 14 – Viene cassata la lettera b) del comma 3, avendo tolto il riferimento al preposto alla sicurezza, e
modificata di conseguenza la lettera d), che nel testo coordinato diventa lettera c) del comma 3.
Art. 15 - Modificato il comma 2 lettera c) per togliere i riferimenti al preposto.
Art. 16 - Modificata il comma 1 lettere c) ed e) per togliere i riferimenti al preposto.
4
La Regione Emilia Romagna ha esaminato le proposte di modifica di cui all'atto di Giunta n. 403 del
20/11/2012 ritenendo compatibili tutte le proposte avanzate eccetto quella riguardante l'art. 16, comma 1 lett.
b) che pertanto non viene ricompresa in questa ultima versione.
La Regione Emilia Romagna, pertanto, con delibera di Giunta n. 114 del 4 febbraio 2013 ha espresso, senza
rilievi, il previsto parere di conformità delle presenti modifiche regolamentari alle linee di indirizzo
contenute nella deliberazione regionale n. 980/2008.
La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.
Si precisa che la presente proposta fa seguito a quella presentata nella seduta del 27 febbraio 2013, n. 15,
sulla quale non si è raggiunto il quorum prescritto.
Pareri
Sono stati richiesti e acquisiti agli atti12 il parere del Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna in
relazione alla regolarità tecnica, e del Segretario Generale, in relazione alla dichiarazione di conformità
giuridico-amministrativa.
Le Commissioni Consiliari 1^ e 6^, nella seduta congiunta del 15 febbraio 2013 hanno espresso parere
favorevole a maggioranza.
Allegati
Allegato n. 1 - Testo del “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca e per la
disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria” approvato con delibera del Consiglio
provinciale di Bologna n. 6 del 27 febbraio 2012, contenente le proposte di modifica.
Allegato n. 2 - Testo coordinato del “Regolamento per la nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca
e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria”.
12
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.
5
Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.20
(DRAGHETTI BEATRICE, CALIANDRO STEFANO, BARELLI MAURIZIO, BARUFFALDI
MARIAGRAZIA, COCCHI ANNA, COSTA ELENA, DEGLI ESPOSTI EDGARDA, FINELLI RAFFAELE,
FUSCO MARIETTA, GNUDI MASSIMO, MAZZANTI GIOVANNI MARIA, MUSOLESI NADIA, NALDI
GIANCARLO, REBECCHI NARA, VANNINI DANIELA, ZANIBONI GABRIELE, SORBI MAURO, NANNI
PAOLO, PAGNETTI FRANCESCO, VENTURI GIOVANNI), contrari n.0 (), e astenuti n.11 (GUIDOTTI
SERGIO, FINOTTI LUCA, MAENZA SALVATORE, MAINARDI MARCO, RUBINI CLAUDIA,
MARCHETTI DANIELE, MARZOCCHI ALESSANDRO, TOMMASI GIANFRANCO, FLAIANI ROBERTO,
SABBIONI GIUSEPPE, RAMBALDI FLORIANO), resi con votazione palese.
omissis
Il Presidente Caliandro Stefano - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA
Estratto conforme all'originale.
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 06/03/2013 al
20/03/2013 unitamente alla deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2013.
Bologna, 05/03/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
6
Allegato n. 1 alla Delibera del Consiglio Provinciale IP 775/2013
Testo del Regolamento approvato con delibera
di Consiglio Provinciale n. 6 del 27 febbraio
2012
Testo del Regolamento contenente
modifiche proposte.
cassate = cancellate
aggiunte = evidenziate
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Idem
Articolo 1 - Finalità e principi generali
Idem
le
Idem
1. Il presente regolamento disciplina, i requisiti
e le procedure per il rilascio e il rinnovo
d’ufficio del decreto di nomina a Guardia
Giurata Volontaria1 sulla caccia e la pesca2.
2. Definisce, altresì, i criteri e le modalità per il
coordinamento3 provinciale delle guardie
volontarie4.
3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di
competenza, la Provincia di Bologna può
avvalersi, coordinandone l’attività5, in
particolare:
a) delle associazioni venatorie, agricole e
di protezione ambientale nazionali6 e
delle guardie volontarie;
b) degli agenti giurati addetti alla
sorveglianza sulla pesca nelle acque
interne e marittime7;
c) delle guardie zoofile limitatamente
all’ambiente extraurbano, silvestre e
montano e alla materia faunisticovenatoria8.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al
precedente comma, la Provincia si avvale
altresì delle Guardie Ecologiche Volontarie9,
fermo restando quanto previsto dalla LR
23/89 e dalle relative direttive attuative10.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Successivamente indicata come GGV.
In conformità ai principi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) dello Statuto della Provincia, che promuove le funzioni di servizio e la
partecipazione del volontariato, favorendone le manifestazioni d’impegno civile al servizio della Comunità provinciale, ed in seguito al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali in materia di polizia amministrativa dagli artt. 162 e
163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" (in seguito D.Lgs. 112/98).
Ai sensi degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (in seguito LR 8/94) così come modificati dalla LR
16/07, e della Delibera di Giunta regionale n. 980 del 30/6/2008 (in seguito Direttiva RER 980/2008).
Di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in seguito Legge 157/92).
Ai sensi dell’art. 27, comma 7 della Legge e dell’art. 59, comma 2, LR 8/94, rinnovellato dalla LR 16/07.
Art. 27 della Legge e artt. 58 e 59 della LR 8/94 così come modificati dalla LR 16/07.
Art. 31 del Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n. 1604, e art. 22 della legge 14 Luglio 1965 n. 963.
Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19 e Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.
Successivamente indicata come GEV.
I criteri e le modalità del coordinamento provinciale dello svolgimento delle funzioni e delle attività di vigilanza faunistico-venatoria delle GEV
sono definiti ai sensi del punto 7 della Direttiva RER 980/2008 e dalle disposizioni nella stessa richiamate.
5. Sono esclusi dall’attività di coordinamento
provinciale i servizi di vigilanza effettuati
negli ambiti degli istituti di iniziativa
privata.
Titolo II - RILASCIO E RINNOVO DEL
DECRETO DI NOMINA A GUARDIA
GIURATA VOLONTARIA CACCIA E
PESCA
Idem
Articolo 2 - Funzioni della Provincia
Articolo 2 - Funzioni della Provincia
1. Delle funzioni e dei compiti di polizia 1. Delle funzioni e dei compiti di polizia
amministrativa concernenti il rilascio o il
amministrativa concernenti il rilascio o il
rinnovo del decreto di nomina a GGV è
rinnovo del decreto di nomina a GGV è
titolare11 la Provincia di Bologna e per
titolare la Provincia di Bologna e per questa
questa il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, a
il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, a cui è
cui è demandata l’istruttoria delle domande
demandata l’istruttoria delle domande e il
e il rilascio dei decreti.
rilascio dei decreti.
2. Le funzioni e i compiti amministrativi per la 2. Le funzioni e i compiti amministrativi per la
nomina a GGV12 si riferiscono in particolare
nomina a GGV si riferiscono in particolare
al:
al:
a) riconoscimento della nomina a GGV per
c) riconoscimento della nomina a GGV per
la vigilanza sull’attività di caccia nel
la vigilanza sull’attività di caccia nel
territorio della provincia di Bologna
territorio della provincia di Bologna
delle
guardie
volontarie
delle
delle
guardie
volontarie
delle
associazioni venatorie agricole e di
associazioni venatorie agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti
protezione ambientale nazionali presenti
nel Comitato tecnico faunisticonel Comitato tecnico faunisticovenatorio nazionale e a quelle delle
venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale
associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente
riconosciute dal Ministero dell'ambiente
che
abbiano
una
sede
con
che
abbiano
una
sede
con
rappresentanza stabile sul territorio
rappresentanza stabile sul territorio
provinciale e che siano regolarmente
provinciale e// o che siano regolarmente
iscritte nel “Registro provinciale
iscritte nel “Registro provinciale
dell’Associazionismo” o nel “Registro
dell’Associazionismo” o nel “Registro
provinciale del volontariato”;
provinciale del volontariato”;
b) riconoscimento della nomina a GGV per
d) riconoscimento della nomina a GGV per
la vigilanza sull’attività di pesca nel
la vigilanza sull’attività di pesca nel
territorio della provincia di Bologna di
territorio della provincia di Bologna di
agenti giurati addetti alla sorveglianza
agenti giurati addetti alla sorveglianza
11
12
Determinazione della Giunta Provinciale di Bologna del 05/03/2001, I.P. 480/2001, Prot. n. 29554 del 06/03/2001, in seguito al conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa dall’ art. 163, comma 3, lettere a) e b) del
D.Lgs. 112/98.
Art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98 così come interpretato dalla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/B. 16735/12982(21)29 del 9 luglio 2001 avente per oggetto: conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa.
sulla pesca nelle acque interne e
sulla pesca nelle acque interne e
marittime appartenenti ad associazioni
marittime appartenenti ad associazioni
con rappresentanza stabile sul territorio
con rappresentanza stabile sul territorio
provinciale, e che siano regolarmente
provinciale, e// o che siano regolarmente
iscritte nel “Registro provinciale
iscritte nel “Registro provinciale
dell’associazionismo” o nel “Registro
dell’associazionismo” o nel “Registro
provinciale del volontariato”;
provinciale del volontariato”;
3. Il decreto di nomina a GGV è rilasciato a 3. Il decreto di nomina a GGV è rilasciato a
seguito di procedimento istruttorio, tendente
seguito di procedimento istruttorio, tendente
ad accertare l’esistenza dei requisiti
ad accertare l’esistenza dei requisiti
soggettivi,
comprendenti
anche
le
soggettivi,
comprendenti
anche
le
valutazioni in ordine all’opportunità a
valutazioni in ordine all’opportunità a
rilasciare o rinnovare il provvedimento
rilasciare o rinnovare il provvedimento
finale.
finale.
4. Il riconoscimento della nomina a GGV a 4. Il riconoscimento della nomina a GGV a
soggetti e per fattispecie diverse da quelle
soggetti e per fattispecie diverse da quelle
richiamate al precedente comma 2 non è
richiamate al precedente comma 2 non è
consentito, così come non è consentito per i
consentito, così come non è consentito per i
soggetti di cui all’art. 27 comma 2 della
soggetti di cui all’art. 27 comma 2 della
legge 11 Febbraio 1992 n. 157.
legge 11 Febbraio 1992 n. 157.
Articolo 3 - Modalità di presentazione della
domanda e requisiti
Articolo 3 - Modalità di presentazione della
domanda e requisiti
1. La domanda di rilascio del decreto di 1. La domanda di rilascio del decreto di
nomina a GGV può essere presentata entro
nomina a GGV può essere presentata entro
le seguenti scadenze di ogni anno:
le seguenti scadenze di ogni anno:
a) 31 marzo;
a) 31 marzo;
b) 31 ottobre;
b) 31 ottobre;
da una delle associazioni aventi i requisiti
da una delle associazioni aventi i requisiti
di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere
di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere
a) e b), nonché firmataria delle convenzioni
a) e b), nonché firmataria delle convenzioni
13
di cui all’art. 14 del presente
di cui all’art. 14 del presente regolamento,
14
regolamento, in carta resa legale ,
in carta resa legale, indirizzata alla
indirizzata alla Provincia di Bologna e
Provincia di Bologna e sottoscritta dal
sottoscritta
dal
responsabile
responsabile dell’associazione o altro
dell’associazione o altro soggetto che ne
soggetto che ne abbia titolo, e
abbia titolo, e dall’aspirante guardia per
dall’aspirante guardia per presa visione e
presa visione e accettazione.
accettazione.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti 2. La domanda dovrà contenere le seguenti
dichiarazioni:
dichiarazioni:
a) dati anagrafici di entrambi i richiedenti;
a) dati anagrafici di entrambi i richiedenti;
b) materia di competenza per la quale si
b) materia di competenza per la quale si
13
14
Art. 6) della Direttiva RER 980/2008.
Salvo l’eventuale esonero di cui alla L. 266/91 e D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e che dovrà essere esplicitato dal richiedente nella domanda.
richiede il decreto15;
richiede il decreto;
c) dichiarazione di regolarità nei confronti
c) dichiarazione di regolarità nei confronti
dell’obbligo di copertura assicurativa
dell’obbligo di copertura assicurativa
per gli infortuni e la responsabilità
per gli infortuni e la responsabilità civile
civile verso terzi.
verso terzi.
3. Alla domanda dovrà essere allegata 3. Alla domanda dovrà essere allegata apposita
apposita dichiarazione sostitutiva di
dichiarazione sostitutiva di certificazione
certificazione
effettuata
su
moduli
effettuata
su
moduli
appropriati,
appropriati, accompagnata dalla fotocopia
accompagnata dalla fotocopia di un
di un documento di identità o di
documento di identità o di riconoscimento
riconoscimento valido, attestante i seguenti
valido, attestante i seguenti requisiti:
requisiti:
a) possesso di cittadinanza italiana o di
a) possesso di cittadinanza italiana o di
paese facente parte della UE (in
paese facente parte della UE (in
quest’ultimo caso l’aspirante dovrà
quest’ultimo caso l’aspirante dovrà
produrre
apposita
certificazione,
produrre
apposita
certificazione,
rilasciata da istituzione scolastica dello
rilasciata da istituzione scolastica dello
Stato o parificata, attestante la perfetta
Stato o parificata, attestante la perfetta
conoscenza della lingua italiana);
conoscenza della lingua italiana);
b) residenza nel territorio provinciale di
b) residenza nel territorio provinciale di
Bologna. A detto requisito si può
Bologna. A detto requisito si può
derogare solo nel caso in cui un
derogare solo nel caso in cui un
cittadino, già dotato di decreto in
cittadino, già dotato di decreto in
provincia di Bologna, sia emigrato in
provincia di Bologna, sia emigrato in
altra provincia possesso dell’attestato di
altra provincia16;
idoneità tecnica allo svolgimento delle
c) possesso, quale titolo di studio, almeno
mansioni di GGV rilasciato dalla
della licenza di scuola dell’obbligo
Provincia di Bologna, a seguito di
(requisito minimo);
speciali corsi di formazione, previo
d) essere maggiorenne e in posizione
superamento dell’esame di idoneità;
regolare nei confronti dell’obbligo di
c) possesso, quale titolo di studio, almeno
leva, per i cittadini che erano soggetti a
della licenza di scuola dell’obbligo
tale obbligo17;
(requisito minimo);
4. Alla domanda dovranno inoltre essere
d) essere maggiorenne e in posizione
allegati:
regolare nei confronti dell’obbligo di
a) n. 1 marca da bollo da apporre
leva, per i cittadini che erano soggetti a
sull’originale
del decreto, fatta
tale obbligo;
eccezione per i casi di esenzione18;
4. Alla domanda dovranno inoltre essere
b) n. 2 fotografie formato tessera a capo
allegati:
scoperto, di cui una legalizzata19;
a) n. 1 marca da bollo da apporre
c) copia dell’attestato di idoneità tecnica
sull’originale
del
decreto,
fatta
allo svolgimento delle mansioni di
eccezione per i casi di esenzione;
GGV rilasciato dalla Provincia
b) n. 2 fotografie formato tessera a capo
15
16
17
18
19
CACCIA, PESCA o entrambe.
Di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1232/2000 del 18/7/2000 “ Direttive alle Province in materia di vigilanza
venatoria e ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e successive modificazioni, art. 58 comma 1 e comma 4” o della specifica
direttiva vigente al momento in materia.
Art. 1. della Legge 23 agosto 2004, n. 226 "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore" 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal
1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita
dalle disposizioni vigenti".
Vedi nota 10.
Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
territorialmente competente, a seguito
di speciali corsi di formazione, previo
superamento dell’esame di idoneità;
d) certificato medico attestante l'idoneità
psicofisica allo svolgimento delle
mansioni di GGV.
5. Le fotografie dovranno essere presentate
ogni volta sia necessario predisporre un
nuovo tesserino di riconoscimento.
scoperto, di cui una legalizzata;
c) copia dell’attestato di idoneità tecnica
allo svolgimento delle mansioni di GGV
rilasciato
dalla
Provincia
territorialmente competente, a seguito di
speciali corsi di formazione, previo
superamento dell’esame di idoneità;
d) certificato medico attestante l'idoneità
psicofisica allo svolgimento delle
mansioni di GGV.
c) n. 1 certificato medico tra quelli di
seguito indicati:
certificato di sana e robusta
•
costituzione,
certificato di stato di buona salute,
•
•
certificato anamnestico generico
5. Le fotografie dovranno essere presentate
ogni volta sia necessario predisporre un
nuovo tesserino di riconoscimento. Il
certificato medico, tra quelli indicati al
precedente comma 4, lettera c) del presente
articolo
dovrà
essere
presentato
esclusivamente all'atto dell'istanza di prima
nomina.
Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici
Idem
1. Oltre a quelli previsti dal precedente art. 3
comma 3 lettere a), b), c), d), e comma 4
lettere c), d, l’aspirante GGV dovrà essere
in possesso dei seguenti requisiti20, che
saranno sempre e comunque accertati
d’ufficio presso gli organi giudiziari e di
polizia competenti:
a) non aver riportato condanne penali per
delitti (reati puniti con la pena della
reclusione e/o della multa) e non essere
destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, o altri provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, ai sensi della vigente
normativa, fatto salvo il caso in cui sia
intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) non aver riportato condanne penali per
contravvenzioni (reati puniti con
Idem
20
In parte già previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, successivamente indicato come TULPS.
l’arresto e/o l’ammenda) a norme nelle
materie per le quali la GGV sarà
incaricata di effettuare la vigilanza,
ovvero in materia di armi, violenza su
persone animali e/o cose, e comunque
in tutti quei casi in cui l’indole del reato
faccia
ritenere
inopportuno
il
rilascio/rinnovo del decreto, fatto salvo
il caso in cui sia intervenuta sentenza di
riabilitazione;
c) non essere sottoposto a procedimenti
penali per i reati di cui alle precedenti
lettere a) e b);
d) non
essere
destinatario
di
provvedimenti amministrativi che
riguardano l’applicazione di misure
restrittive per violenza su persone
animali e cose;
e) non aver commesso, nei due anni
precedenti la data di presentazione
della domanda ovvero il rinnovo
d’ufficio, e pure in assenza di recidiva,
gli illeciti amministrativi per i quali è
prevista, la sospensione, la revoca o il
divieto di rilascio della licenza di porto
di fucile per uso di caccia 21, ovvero, la
sospensione o la revoca della licenza di
pesca22;
f) essere persona di buona condotta.
2. Ai fini dell’accertamento dei requisiti
previsti dal precedente comma, è sempre
fatto salvo il caso in cui reati ascritti al
certificato del Casellario Giudiziale
risultino
essere
stati
oggetto
di
depenalizzazione.
Articolo 5 - Attestato di idoneità tecnica
Idem
1. L’attestato di idoneità tecnica allo
svolgimento delle mansioni di GGV,di cui
all’art. 3 comma 4 lettera c) del presente
regolamento, è rilasciato dalla Provincia
territorialmente competente, a seguito di
speciali corsi di formazione, previo
superamento dell’esame di idoneità23.
2. Per gli aspiranti guardie residenti in comuni
Idem
21
22
23
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 157/92.
Ai sensi del Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 e della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11.
Vedi nota 13.
3.
4.
5.
6.
della provincia di Bologna, ma trasferitisi
da altre province, si accerterà l'equipollenza
del titolo posseduto alle caratteristiche
dell’attestato di idoneità tecnica allo
svolgimento delle mansioni di GGV caccia
e pesca, di cui al precedente comma 1,
verificandone la corrispondenza con i
contenuti dei percorsi didattici specifici
previsti dall’ente di provenienza.
L’atto di nomina a Guardia Ecologica
Volontaria (GEV)24, è a tutti gli effetti di
legge
equipollente
e
sostitutivo
dell’attestato di idoneità tecnica allo
svolgimento delle mansioni di GGV, di cui
al precedente comma 1, a condizione che
sia stato svolto un servizio certificato,
nell’ambito delle GEV, di almeno cinque
anni.
L’esperienza professionale maturata e
certificata, per non meno di cinque anni,
nell’organico del Corpo di Polizia della
Provincia di Bologna, è a tutti gli effetti di
legge
equipollente
e
sostitutivo
dell’attestato di idoneità tecnica allo
svolgimento delle mansioni di GGV di cui
al precedente comma 1.
I cittadini già in possesso, a norma del
TULPS, della qualifica di guardia venatoria
volontaria alla data dell’11/03/199225, non
necessitano26 dell'attestato di idoneità
tecnica allo svolgimento delle mansioni di
GGV, a condizione che producano
appropriata documentazione comprovante
tale condizione.
Le fattispecie richiamate ai precedenti
commi 3 e 4 sono applicabili
esclusivamente nei confronti di soggetti non
più in servizio rispettivamente nelle GEV
ovvero nel Corpo di Polizia Provinciale
della Provincia di Bologna.
Articolo 6 – Adempimenti istruttori e termini
procedurali
24
25
26
Idem
Conferito ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 03/07/1989 n. 23, comprensivo dell’estensione dei poteri d’accertamento in materia di pesca
e attività venatoria di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 266 del 22/02/2000, ovvero l’attestato d’idoneità tecnica
allo svolgimento delle mansioni di GEV, comprensivo della particolare istruzione per la caccia e per la pesca, acquisito nei modi, nei tempi e nel
rispetto dei contenuti dei percorsi didattici specifici di formazione e aggiornamento previsti dalle normative richiamate.
Data d’entrata in vigore della Legge 157/92.
Ai sensi dell’art. 27, comma 9 della Legge 157/92.
1. Il procedimento per il rilascio del decreto di
nomina a GGV avrà inizio a decorrere dalle
date di scadenza per la presentazione delle
domande previste dal presente regolamento
all’art. 3, comma 1.
2. Il termine di conclusione del procedimento
è stabilito nelle tabelle procedimentali
approvate con determinazione del direttore
generale e pubblicate sulle pagine web della
Provincia di Bologna.
3. Qualora la domanda presentata sia
irregolare o incompleta, la Provincia può
concedere 30 giorni per il suo
completamento
o
regolarizzazione;
trascorso inutilmente tale tempo senza che il
richiedente
abbia
provveduto
al
completamento o alle regolarizzazioni, la
domanda viene rigettata.
4. Sulla base del referto conclusivo
dell’istruttoria amministrativa volto ad
attestare la sussistenza dei suddetti requisiti,
si adotta il decreto di nomina a GGV.
5. I controlli sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione di cui al
precedente art. 3 verranno effettuati come
segue:
a) mediante sorteggio su un campione
minimo del 5% delle pratiche istruite27;
b) nei casi in cui sussistano ragionevoli
dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni si procederà
d’ufficio alle verifiche.
6. L’accertamento d’ufficio della sussistenza
dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e
4 potrà inoltre essere attivato in ogni
momento se ne ravvisi la necessità, e
comunque almeno una volta ogni due anni,
e dovrà essere tendente alla verifica del
perdurare dei requisiti che determinarono il
primo riconoscimento e i successivi rinnovi.
7. Nel caso in cui sia accertata d’ufficio la non
veridicità dei contenuti delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione, si procederà
secondo le prescritte disposizioni di legge28.
8. Qualora una delle associazioni aventi i
27
28
Idem
Delle operazioni di pubblico sorteggio saranno informate le associazioni interessate mediante apposita comunicazione.
Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2
lettere a) e b) presenti domanda di rilascio
del decreto di nomina a GGV in favore di
soggetto
dimissionario
da
altra
associazione, all’istanza29 dovrà essere
allegata copia della lettera di dimissioni
dall’associazione di precedente affiliazione.
9. Nel corso del biennio di validità del decreto,
nel caso di dimissioni presentate, non sarà
possibile un nuovo rilascio prima della data
di naturale scadenza dell’ultimo rinnovo. In
deroga un’associazione può espressamente
richiedere l’attivazione di un procedimento
istruttorio speciale per il quale dovrà essere
versato un contributo forfetario a copertura
delle spese sostenute per un’istruttoria
straordinaria il cui importo verrà stabilito
con
provvedimento
della
Giunta
provinciale.
10. Non è previsto il rilascio di decreti multipli
di GGV. L’affiliazione multipla, ai fini del
presente
regolamento,
è
consentita
esclusivamente per svolgere la vigilanza su
materie diverse e in presenza di apposita
convenzione ovvero accordo tra le
associazioni interessate.
Articolo 7 - Adempimenti istruttori successivi
al rilascio del decreto
Idem
1. Successivamente al riconoscimento di
prima nomina la GGV, per poter svolgere le
proprie funzioni, dovrà prestare giuramento
dinanzi al Sindaco del Comune di
residenza. Il verbale di giuramento, in
copia, dovrà essere trasmesso, a cura
dell’associazione di appartenenza, al
Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, che ne
curerà la custodia inserendolo nel fascicolo
personale dell’interessato.
2. Del rilascio dei decreti di nomina a GGV
sulla caccia e la pesca verrà data
comunicazione periodica alla Prefettura di
Bologna e alla Questura di Bologna.
Idem
Articolo 8 - Validità del decreto
Idem
1. Il decreto di nomina a GGV ha validità
biennale30 e viene assunto con apposito
Idem
29
30
Formata come previsto ai precedenti commi 2, e 4 lett. a) del presente regolamento.
La legge 28 novembre 2005, nr.246, ha fissato, all'art. 10, la validità biennale dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, ex
art.138 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
provvedimento
amministrativo
dal
Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo
Fauna.
2. Le date di decorrenza, scadenza e validità
saranno espressamente indicate sull’atto di
nomina.
3. Decorso il termine di scadenza, qualora
l’istruttoria amministrativa volta a verificare
il permanere dei requisiti oggettivi e
soggettivi che determinarono il rilascio, non
rilevi elementi ostativi tra quelli previsti ai
precedenti articoli 3 e 4, sarà rinnovato
d’ufficio dandone comunicazione scritta
all’interessato.
Articolo 9 - Rinnovo d’ufficio
Articolo 9 - Rinnovo d’ufficio
1. Il rinnovo del decreto di nomina a GGV è 1. Il rinnovo del decreto di nomina a GGV è
effettuato d’ufficio dal Servizio Tutela e
effettuato d’ufficio dal Servizio Tutela e
Sviluppo Fauna, per mezzo di apposita
Sviluppo Fauna, per mezzo di apposita
annotazione sul libretto di cui al successivo
annotazione sul libretto di cui al successivo
art. 10, comma 7.
art. 10, comma 7.
2. Per ottenere il rinnovo d’ufficio del decreto, 2. Per ottenere il rinnovo d’ufficio del decreto,
oltre a produrre una dichiarazione
oltre a produrre una dichiarazione sostitutiva
sostitutiva di certificazione attestante il
di certificazione attestante il permanere dei
permanere dei requisiti previsti all’art. 3,
requisiti previsti all’art. 3, comma 3, lett. a)
comma 3, lett. a) e b), nonché il certificato
e b), nonché il certificato previsto all’art. 3,
previsto all’art. 3, comma 4, lett. d), la
comma 4, lett. d), la GGV è tenuta
GGV è tenuta all’espletamento di almeno
all’espletamento di almeno 120 (centoventi)
120 (centoventi) ore di attività operativa di
ore di attività operativa di sorveglianza nella
sorveglianza nella materia di competenza
materia di competenza sul territorio
sul territorio provinciale, nel biennio
provinciale, nel biennio precedente alla
precedente alla scadenza del decreto. In
scadenza del decreto. In alternativa e
alternativa e proporzionalmente, ma per non
proporzionalmente, ma per non più del 50%,
più del 50%, le ore di attività operativa di
le ore di attività operativa di sorveglianza
sorveglianza potranno essere sostituite,
potranno essere sostituite, sempre nel
sempre nel biennio precedente, da un
biennio precedente, da un equivalente
equivalente numero di azioni di controllo
numero di azioni di controllo faunistico sulle
faunistico sulle specie oggetto di norme
specie oggetto di norme specifiche adottate
specifiche adottate dall’Amministrazione
dall’Amministrazione Provinciale e per le
Provinciale e per le quali il soggetto è
quali il soggetto è abilitato e/o autorizzato;
abilitato e/o autorizzato;
3. I controlli sull’effettivo espletamento dei
3. I controlli sull’effettivo espletamento dei
servizi svolti, saranno effettuati chiedendo
servizi svolti, saranno effettuati chiedendo
specifiche informazioni al Corpo di Polizia
specifiche informazioni al Corpo di Polizia
Provinciale di Bologna, che sarà tenuto a
Provinciale di Bologna, che sarà tenuto a
fornirle entro trenta giorni dal ricevimento
fornirle entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, oppure tramite l’uso di
della richiesta, oppure tramite l’uso di
tecnologie elettronico digitali di controllo
tecnologie elettronico digitali di controllo
delle attività di servizio utilizzando software
delle attività di
software dedicati.
servizio
utilizzando
dedicati.
Articolo 10 - Registro delle GGV, tessera di
riconoscimento e libretto
Idem
1. E’ istituito il registro digitale delle GGV
della Provincia di Bologna formato e gestito
dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna,
contenente tutte le informazioni reputate
necessarie e indispensabili per la
funzionalità del coordinamento della
vigilanza provinciale.
2. La GGV è munita di una tessera di
riconoscimento, rilasciata dalla Provincia di
Bologna, dotata di fotografia e contenente:
a) l’indicazione dei dati anagrafici;
b) la materia di competenza;
c) il numero di iscrizione all’elenco
provinciale digitale delle GGV della
Provincia di Bologna.
3. Tale documento di riconoscimento dovrà
sempre essere portato con sé dalla GGV ed
essere esibito ogni qualvolta sia necessario
dimostrare la propria qualifica.
4. La validità della tessera di riconoscimento è
subordinata al permanere dello stato
giuridico di GGV.
5. Le tessere di riconoscimento rilasciate in
vigenza dei precedenti regolamenti sono
valide a tutti gli effetti anche ai sensi del
presente regolamento.
6. La GGV è altresì dotata di un libretto nel
quale, oltre alle indicazioni di cui al
precedente comma 2, verranno memorizzate
le seguenti annotazioni:
a) numero e data del provvedimento di
nomina;
b) data e luogo del giuramento;
c) rinnovi periodici;
d) tutte le variazioni successivamente
intervenute.
Idem
Articolo 11 - Dinieghi, sospensioni e revoche
Idem
1. Il diniego del decreto di nomina a GGV
interviene nel caso d’istanza di rilascio
Idem
quando, a seguito di accertamento d’ufficio
o su comunicazione delle autorità
competenti, venga accertata la mancanza
anche di uno solo dei requisiti necessari
richiesti, tra quelli indicati ai precedenti
articoli 3 e 4 del presente regolamento.
La comunicazione di preavviso del diniego
dovrà contenere le motivazioni che l’hanno
prodotto31.
2. La sospensione del decreto di nomina a
GGV interviene:
a) quando a seguito di accertamento o su
comunicazione
delle
autorità
competenti,
venga
accertata
la
cessazione anche di uno solo dei
requisiti che ne determinarono il
rilascio/rinnovo, tra quelli indicati
all’art. 4, comma 1, lettera c) del
presente regolamento;
b) nel caso in cui si verifichino le
condizioni di cui al successivo art. 17,
comma 1, lettera b) del presente
regolamento.
La comunicazione della sospensione, che
decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela
e Sviluppo Fauna viene messo a conoscenza
dei fatti, dovrà indicare la sua durata e le
motivazioni che l’hanno prodotta.
3. La revoca del decreto di nomina a GGV è
disposta:
a) quando a seguito di accertamento o su
comunicazione
delle
autorità
competenti,
venga
accertata
la
cessazione anche di uno solo dei
requisiti che ne determinarono il
rilascio/rinnovo, tra quelli indicati
all’art. 4, comma 1, lettere a), b), d), e)
del presente regolamento;
b) nel caso di presentazione, da parte del
soggetto al quale sia stata riconosciuta
la nomina a GGV, di lettera di
dimissioni
dall’associazione
di
affiliazione che presentò istanza di
rilascio/rinnovo della nomina stessa;
c) nel caso in cui si verifichino le
condizioni espresse nel precedente art.
9, comma 2 del presente regolamento;
d) nel caso in cui vengano meno i requisiti
di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), b), e
31
Art. 10 bis Legge 241/1990.
comma 4, lett. d) del presente
regolamento;
e) nel caso in cui si verifichino le
condizioni di cui al successivo art. 17,
comma 1, lettera c) del presente
Regolamento.
La comunicazione della revoca, che
decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela
e Sviluppo Fauna viene messo a conoscenza
dei fatti, dovrà indicare la data della sua
decorrenza e le motivazioni che l’hanno
prodotta.
4. Nel rispetto del Codice in materia di
protezione
dei
dati
personali
i
provvedimenti di cui ai commi precedenti
conterranno esclusivamente i riferimenti
relativi alla validità temporale degli stessi,
mentre le motivazioni che li hanno prodotti
saranno indicati nel riferimento istruttorio e
comunicate agli interessati con lettera
raccomandata A.R.
5. Delle
comunicazioni
di
diniego,
sospensione e revoca trattati nel presente
articolo verrà data comunicazione puntuale
alla Prefettura e alla Questura di Bologna.
Titolo III - DISCIPLINA DEL
COORDINAMENTO DELLE GUARDIE
VOLONTARIE CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Idem
Articolo 12 - Funzioni delle associazioni di
volontariato e guardie volontarie aderenti
Idem
1. La Provincia di Bologna, per lo
svolgimento delle attività di informazione,
prevenzione
e
vigilanza
riconosce
l’importante funzione del volontariato e ne
favorisce lo sviluppo. Per far ciò si avvale
dell'indispensabile
supporto
delle
associazioni
di
volontariato
e/o
raggruppamenti a cui aderiscono le GGV e
le GEV.
2. La Provincia di Bologna ha il ruolo del
coordinamento generale dell'attività di
controllo. Tale coordinamento avviene
mediante
le
associazioni
e/o
raggruppamenti che a loro volta gestiscono
le GGV32 e le GEV33.
3. Gli scopi dell'attività sono:
32
33
Indicate all’art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) del presente regolamento.
Indicate all’art. 1, comma 4 del presente regolamento.
Idem
a) promuovere e diffondere informazione
sulla legislazione vigente in materia di
tutela della fauna, della flora, del
patrimonio naturale e del paesaggio;
b) fornire alla comunità informazioni per
la prevenzione dei rischi ambientali, per
la salvaguardia del territorio e della
salute pubblica;
c) svolgere, in collaborazione con gli enti
pubblici competenti, attività di vigilanza
faunistico-venatoria, alieutica e zoofila;
d) concorrere
alla
protezione
dell’ambiente, all’accertamento delle
violazioni comportanti l’applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie di
disposizioni di legge, regolamenti,
direttive e ordinanze in materia di
protezione del patrimonio naturale e
flori
faunistico,
nonché
di
provvedimenti istitutivi di strutture
faunistiche, parchi, riserve naturali e dei
relativi strumenti di pianificazione e
attuazione;
e) costituire un supporto per la gestione del
territorio a fini faunistici, anche in caso
di pubbliche calamità.
4. Le Guardie Volontarie sono provviste di
poteri di accertamento e di contestazione
delle sanzioni amministrative nelle materie
di competenza, quando sono in servizio.
Alle stesse è riconosciuta la qualità di
pubblico ufficiale nell’ambito dell’esercizio
delle funzioni proprie.
5. Esplicano la loro attività nell’ambito del
territorio provinciale a titolo gratuito,
all'interno delle relative associazioni di
volontariato o raggruppamenti a cui sono
affiliati, senza che ciò dia luogo a
costituzione di rapporto di lavoro o faccia
sorgere diritti di qualsiasi natura34.
Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza
Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza
volontaria
volontaria
1. Il coordinamento generale dell’attività di 1. Il coordinamento generale dell’attività di
vigilanza delle associazioni e delle relative
vigilanza delle associazioni e delle relative
Guardie Volontarie ad essi associate è
Guardie Volontarie ad essi associate è svolta
svolta dalla Provincia di Bologna secondo
dalla Provincia di Bologna secondo la
la legislazione statale e le normative e
legislazione statale e le normative e direttive
34
Così come previsto dalla L. 11/8/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
35
36
37
direttive regionali in materia nel tempo
vigenti.
L’attività di coordinamento è affidata al
Comandante del Corpo di Polizia
Provinciale o suo delegato.
La Provincia di Bologna predispone, con la
partecipazione delle associazioni firmatarie
delle convenzioni35, un Piano annuale di
attività che individua le esigenze prioritarie
connesse all’esercizio delle funzioni di
vigilanza venatoria e considera la necessità,
da parte delle associazioni stesse, di
garantire la vigilanza sulle proprie attività
istituzionali.
L’attività di vigilanza volontaria sarà
articolata territorialmente secondo le zone
di vigilanza del Corpo di Polizia
Provinciale. Al fine di garantire una
adeguata azione di coordinamento della
vigilanza volontaria, gli ispettori di zona
predispongono,
nel
rispetto
della
programmazione annuale, un programma di
vigilanza mensile che tiene conto delle
proposte avanzate da ogni associazione e/o
raggruppamento che partecipano alle
riunioni di coordinamento mensili.
Il Comandante del Corpo di Polizia
Provinciale o suo delegato si rapporta con i
responsabili operativi nominati dalle
associazioni e/o raggruppamenti di guardie
volontarie al fine di dare attuazione, con
modalità idonee ed efficaci, all’attività di
vigilanza volontaria attraverso la stipula di
apposite convenzioni36 di durata biennale.
Le associazioni e i raggruppamenti di
appartenenza delle guardie volontarie che
operano nel territorio provinciale, nominano
formalmente al proprio interno un preposto
alla sicurezza, così come definito dal D.lgs
8137. In assenza di tale figura la relativa
funzione è da intendersi ricoperta dal
firmatario della convenzione.
L'attività operativa delle Guardie Volontarie
dovrà poi essere gestita dalle associazioni
mediante i propri responsabili operativi. La
figura di responsabile operativo e di
preposto per la sicurezza possono
coincidere.
Le associazioni e i raggruppamenti di
guardie volontarie, attraverso i loro
preposti/responsabili
operativi,
predisporranno i programmi operativi di
vigilanza e comunicheranno i nominativi
delle guardie che opereranno nelle singole
zone.
regionali in materia nel tempo vigenti.
2. L’attività di coordinamento è affidata al
Comandante del Corpo di Polizia
Provinciale o suo delegato.
3. La Provincia di Bologna predispone, con la
partecipazione delle associazioni firmatarie
delle convenzioni, un Piano annuale di
attività che individua le esigenze prioritarie
connesse all’esercizio delle funzioni di
vigilanza venatoria e considera la necessità,
da parte delle associazioni stesse, di
garantire la vigilanza sulle proprie attività
istituzionali.
4. L’attività di vigilanza volontaria sarà
articolata territorialmente secondo le zone di
vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale.
Al fine di garantire una adeguata azione di
coordinamento della vigilanza volontaria, gli
ispettori di zona predispongono, nel rispetto
della
programmazione
annuale,
un
programma di vigilanza mensile che tiene
conto delle proposte avanzate da ogni
associazione e/o raggruppamento che
partecipano alle riunioni di coordinamento
mensili.
5. Il Comandante del Corpo di Polizia
Provinciale o suo delegato si rapporta con i
responsabili operativi nominati dalle
associazioni e/o raggruppamenti di guardie
volontarie al fine di dare attuazione, con
modalità idonee ed efficaci, all’attività di
vigilanza volontaria attraverso la stipula di
apposite convenzioni di durata biennale.
6. Le associazioni e i raggruppamenti di
appartenenza delle guardie volontarie che
operano nel territorio provinciale, nominano
formalmente al proprio interno un preposto
alla sicurezza, così come definito dal D.lgs
81. In assenza di tale figura la relativa
funzione è da intendersi ricoperta dal
firmatario della convenzione.
7. L'attività operativa delle Guardie Volontarie
dovrà poi essere gestita dalle associazioni
mediante i propri responsabili operativi. La
figura di responsabile operativo e di
preposto per la sicurezza possono coincidere.
8. Le associazioni e i raggruppamenti di
guardie volontarie, attraverso i loro
preposti/responsabili
operativi,
predisporranno i programmi operativi di
vigilanza e comunicheranno i nominativi
delle guardie che opereranno nelle singole
zone.
9. Le associazioni e i raggruppamenti, che
hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV
Vedi art. 14 del presente regolamento.
Vedi nota 35.
Art. 19 del D. LGS. 81/2008: Colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione
dei lavoratori, esercitando una funzionale iniziativa
9. Le associazioni e i raggruppamenti, che
hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV
per i loro associati, attraverso il
responsabile operativo di zona o suo
delegato:
a) partecipano alle riunioni mensili di
coordinamento di zona per la
definizione del calendario mensile delle
attività di vigilanza;
b) informano tempestivamente l’ufficio di
zona di eventuali impossibilità a
svolgere l’attività programmata;
c) inviano mensilmente alla zona di
vigilanza del Corpo di Polizia
Provinciale i riepiloghi dei servizi
mensili, redatti dalle GGV al termine di
ogni giornata di vigilanza svolta, entro il
15 del mese successivo a quello nel
quale sono stati svolti i servizi;
10. Il preposto/responsabile operativo si
rapporterà con il Comandante o suo
delegato per problematiche emerse nel
corso dell’espletamento dei servizi, nonché
per chiarimenti o controversie.
11. Ogni
GGV
deve
garantire,
per
l’espletamento dell’attività di vigilanza
volontaria venatoria, almeno centoventi ore
complessive di servizi nel biennio di
validità della convenzione38.
12. Alle associazioni e ai raggruppamenti, con i
quali sono state stipulate convenzioni,
potranno essere annualmente assegnate
risorse a titolo di rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento dell’attività di
vigilanza, determinate in considerazione del
numero di servizi svolti, secondo i criteri
definiti in convenzione, nei limiti delle
disponibilità delle previsioni di bilancio.
13. Ogni GGV deve possedere idonea copertura
assicurativa per gli infortuni e per la
responsabilità
civile
verso
terzi
relativamente alle attività programmate e
regolarmente svolte.
per i loro associati, attraverso il responsabile
operativo di zona o suo delegato:
a) partecipano alle riunioni mensili di
coordinamento di zona per la
definizione del calendario mensile delle
attività di vigilanza;
b) informano tempestivamente l’ufficio di
zona di eventuali impossibilità a
svolgere l’attività programmata;
c) inviano mensilmente alla zona di
vigilanza del Corpo di Polizia
Provinciale i riepiloghi dei servizi
mensili, redatti dalle GGV al termine di
ogni giornata di vigilanza svolta, entro il
15 del mese successivo a quello nel
quale sono stati svolti i servizi;
10. Il preposto/responsabile operativo si
rapporterà con il Comandante o suo delegato
per problematiche emerse nel corso
dell’espletamento dei servizi, nonché per
chiarimenti o controversie.
11. Ogni
GGV
deve
garantire,
per
l’espletamento dell’attività di vigilanza
volontaria venatoria, almeno centoventi 60
(sessanta) ore complessive di servizi nel
biennio di validità della convenzione.
Le GGV che non assolveranno agli obblighi
derivanti dal precedente comma 11 del
presente articolo non potranno partecipare
all'attività di vigilanza venatoria volontaria
nel biennio successivo.
12. Alle associazioni e ai raggruppamenti, con i
quali sono state stipulate convenzioni,
potranno essere annualmente assegnate
risorse a titolo di rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento dell’attività di
vigilanza, determinate in considerazione del
numero di servizi svolti, secondo i criteri
definiti in convenzione, nei limiti delle
disponibilità delle previsioni di bilancio.
13. Ogni GGV deve possedere idonea copertura
assicurativa per gli infortuni e per la
responsabilità
civile
verso
terzi
relativamente alle attività programmate e
regolarmente svolte.
Articolo 14 – Convenzioni
Articolo 14 – Convenzioni
1. La Provincia di Bologna, con le 1. La Provincia di Bologna, con le associazioni
associazioni e i raggruppamenti, stipula
e i raggruppamenti, stipula apposite
apposite convenzioni, allo scopo di:
convenzioni, allo scopo di:
a) attivare la migliore collaborazione al
a) attivare la migliore collaborazione al
fine di reprimere comportamenti di
fine di reprimere comportamenti di
violazione delle disposizioni vigenti in
violazione delle disposizioni vigenti in
materia di protezione faunisticomateria di protezione faunistico38
Vedi nota 35.
venatoria, ittica e tutela ambientale;
venatoria, ittica e tutela ambientale;
b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei
b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei
valori ambientali;
valori ambientali;
c) promuovere
l’educazione
alla
c) promuovere
l’educazione
alla
convivenza e il rispetto della legalità;
convivenza e il rispetto della legalità;
d) definire
una
omogeneità
di
d) definire
una
omogeneità
di
comportamenti su tutto il territorio
comportamenti su tutto il territorio
provinciale da parte delle GGV
provinciale da parte delle GGV
appartenenti
ad
associazioni
o
appartenenti
ad
associazioni
o
raggruppamenti
aventi
finalità
raggruppamenti
aventi
finalità
eterogenee;
eterogenee;
e) garantire la sicurezza delle GGV;
e) garantire la sicurezza delle GGV;
f) riconoscere con modalità trasparenti il
f) riconoscere con modalità trasparenti il
servizio svolto dalle GGV.
servizio svolto dalle GGV.
2. La stipula delle convenzioni è condizione 2. La stipula delle convenzioni è condizione
necessaria e indispensabile per lo
necessaria e indispensabile per lo
svolgimento dell’attività di vigilanza
svolgimento dell’attività di vigilanza
volontaria.
volontaria.
3. Le convenzioni di cui al primo comma, 3. Le convenzioni di cui al primo comma,
regolano i rapporti fra la Provincia di
regolano i rapporti fra la Provincia di
Bologna e le diverse associazioni e
Bologna e le diverse associazioni e
raggruppamenti di guardie volontarie,
raggruppamenti di guardie volontarie,
disciplinando le modalità operative di
disciplinando le modalità operative di
esercizio dell’attività di vigilanza da
esercizio dell’attività di vigilanza da
svolgere nell’ambito dell’attività di
svolgere
nell’ambito
dell’attività
di
coordinamento della Provincia, e prevedono
coordinamento della Provincia, e prevedono
che:
che:
a) le associazioni e i raggruppamenti di
a. le associazioni e i raggruppamenti di
appartenenza delle guardie volontarie
appartenenza delle guardie volontarie
che operano nel territorio provinciale
che operano nel territorio provinciale
segnalino, al loro interno, un
segnalino, al loro interno, un
responsabile operativo delle guardie;
responsabile operativo delle guardie;
b) le associazioni e i raggruppamenti di
b. le associazioni e i raggruppamenti di
appartenenza dovranno inoltre nominare
appartenenza dovranno inoltre nominare
al proprio interno un preposto alla
al proprio interno un preposto alla
sicurezza, così come così come definito
sicurezza, così come così come definito
dal D.lgs 81/08, in assenza di tale figura
dal D.lgs 81/08, in assenza di tale figura
la relativa funzione è da intendersi
la relativa funzione è da intendersi
ricoperta
dal
firmatario
della
ricoperta
dal
firmatario
della
convenzione. Tale figura può anche
convenzione. Tale figura può anche
coincidere con il responsabile operativo;
coincidere con il responsabile operativo;
c) il responsabile operativo debba tenere i
c. il responsabile operativo debba tenere i
rapporti con il comandante del Corpo di
rapporti con il comandante del Corpo di
Polizia o suo delegato per garantire il
Polizia o suo delegato per garantire il
rispetto delle disposizioni del presente
rispetto delle disposizioni del presente
regolamento
e
della
sottoscritta
regolamento
e
della
sottoscritta
convenzione;
convenzione;
d) il
preposto/responsabile
operativo
d. il preposto/responsabile operativo redige
redige il programma operativo di
il programma operativo di vigilanza
vigilanza sulla base del coordinamento
sulla base del coordinamento generale
generale predisposto dalla Provincia.
predisposto dalla Provincia.
4. Per le associazioni in cui sono presenti 4. Per le associazioni in cui sono presenti
guardie zoofile39, si fa riferimento a quanto
guardie zoofile, si fa riferimento a quanto
previsto nelle convenzioni da loro stipulate
previsto nelle convenzioni da loro stipulate
con i comuni e l’Azienda Unità Sanitaria
con i comuni e l’Azienda Unità Sanitaria
Locale.
Locale.
5. Per le GEV si fa riferimento a quanto 5. Per le GEV si fa riferimento a quanto
previsto nelle convenzioni da loro stipulate
previsto nelle convenzioni da loro stipulate
con la Provincia di Bologna.
con la Provincia di Bologna.
Articolo 15 - Compiti e doveri delle
associazioni e delle GGV ad esse associate
Articolo 15 - Compiti e doveri delle
associazioni e delle GGV ad esse associate
1. Le associazioni e le GGV ad esse associate 1. Le associazioni e le GGV ad esse associate
operano sulla base delle convenzioni e dei
operano sulla base delle convenzioni e dei
programmi annuali e mensili di vigilanza e
programmi annuali e mensili di vigilanza e
sono tenute all’osservanza di quanto
sono tenute all’osservanza di quanto previsto
previsto dalle leggi nazionali, dalle
dalle leggi nazionali, dalle disposizioni
disposizioni legislative e direttive regionali,
legislative e direttive regionali, dalle norme
dalle norme provinciali e dal presente
provinciali e dal presente regolamento.
regolamento.
2. Le GGV, nell’espletamento delle rispettive
2. Le GGV, nell’espletamento delle rispettive
attività, devono:
attività, devono:
a) assicurare corrette azioni di relazione e
a) assicurare corrette azioni di relazione e
di comportamento nei confronti dei
di comportamento nei confronti dei
soggetti sottoposti al controllo;
soggetti sottoposti al controllo;
b) mantenere la dovuta riservatezza
b) mantenere la dovuta riservatezza
riguardo al servizio di vigilanza e agli
riguardo al servizio di vigilanza e agli
atti conseguenti, rispettando quanto
atti conseguenti, rispettando quanto
previsto dalla normativa vigente in
previsto dalla normativa vigente in
materia;
materia;
c) svolgere il servizio di vigilanza
c) svolgere il servizio di vigilanza
esclusivamente in pattuglie composte da
esclusivamente in pattuglie composte da
almeno due GGV anche se appartenenti
almeno due GGV anche se appartenenti
a diverse associazioni. Tali elementi
a diverse associazioni. Tali elementi
dovranno essere concordati dai relativi
dovranno essere concordati dai relativi
responsabili
operativi/preposti
responsabili
operativi/preposti
all'interno del programma operativo di
all'interno del programma operativo di
vigilanza;
vigilanza;
d) utilizzare e conservare i blocchi dei
d) utilizzare e conservare i blocchi dei
verbali di accertamento e delle
verbali di accertamento e delle
infrazioni, numerati e registrati a loro
infrazioni, numerati e registrati a loro
nome;
nome;
e) compilare
eventuali
verbali
di
e) compilare
eventuali
verbali
di
contestazione, rilasciandone copia al
contestazione, rilasciandone copia al
trasgressore secondo la normativa
trasgressore secondo la normativa
vigente e le disposizioni impartite;
vigente e le disposizioni impartite;
f) compilare i riepiloghi dei servizi mensili
f) compilare i riepiloghi dei servizi mensili
relazionando sulle attività di vigilanza
relazionando sulle attività di vigilanza
svolte
integrando,
con
apposita
svolte
integrando,
con
apposita
relazione di servizio, in occasione di
relazione di servizio, in occasione di
episodi non ordinari e degni di rilievo;
39
Ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina“.
episodi non ordinari e degni di rilievo;
g) partecipare ai corsi di aggiornamento e
g) partecipare ai corsi di aggiornamento e
di qualificazione organizzati con
di qualificazione organizzati con
cadenza periodica pluriennale dalla
cadenza periodica pluriennale dalla
Provincia. In caso di assenza
Provincia. In caso di assenza
ingiustificata a tali corsi la Provincia si
ingiustificata a tali corsi la Provincia si
riserva la possibilità, con provvedimento
riserva
la
possibilità,
con
motivato, di non procedere al rinnovo
provvedimento motivato, di non
della nomina a GGV;
procedere al rinnovo della nomina a
h) prestare individualmente, nel biennio di
GGV;
validità della convenzione di cui al
h) prestare individualmente, nel biennio di
precedente art. 14, un numero di servizi,
validità della convenzione di cui al
di almeno tre ore ciascuno, tale per cui
precedente art. 14, un numero di servizi,
siano garantite il numero di ore minime
di almeno tre ore ciascuno, tale per cui
previste ai precedenti articoli 9, comma
siano garantite il numero di ore minime
2 e 13, comma 8, salvo documentato
previste ai precedenti articoli 9, comma
impedimento.
2 e 13, comma 8, salvo documentato 3. Alle GGV è vietato svolgere attività
impedimento.
venatoria o di pesca durante l’esercizio delle
3. Alle GGV è vietato svolgere attività
loro funzioni, ed è parimenti vietato svolgere
venatoria o di pesca durante l’esercizio
le funzioni di vigilanza qualora stiano
delle loro funzioni, ed è parimenti vietato
esercitando l’attività venatoria o di pesca.
svolgere le funzioni di vigilanza qualora
stiano esercitando l’attività venatoria o di
pesca.
Articolo 16 - Norme di comportamento e
modalità di servizio
Articolo 16 - Norme di comportamento e
modalità di servizio
1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di 1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di
vigilanza, devono rispettare le seguenti
vigilanza, devono rispettare le seguenti
norme di comportamento e modalità di
norme di comportamento e modalità di
servizio oltre a quelle specificatamente
servizio oltre a quelle specificatamente
indicate nelle apposite convenzioni:
indicate nelle apposite convenzioni:
a) nell’ambito dei servizi di vigilanza
coordinati ai sensi del presente
regolamento le GGV non potranno
essere armate, anche se regolarmente
autorizzate al porto d’armi;
b) nell’esercizio delle proprie funzioni le
GGV devono qualificarsi mediante
l’esibizione dell’apposita tessera di
riconoscimento e del libretto rilasciati
dalla Provincia di Bologna40;
c) le GGV, nell’espletamento dell’attività
di vigilanza, devono indossare vestiario
che non ingeneri confusione alcuna con
i segni e le caratteristiche distintive
delle forze di polizia statali o del Corpo
di Polizia Provinciale ed essere
riconoscibili
attraverso
evidente
40
Vedi art. 10 del presente regolamento.
a) nell’ambito dei servizi di vigilanza
coordinati ai sensi del presente
regolamento le GGV non potranno
essere armate, anche se regolarmente
autorizzate al porto d’armi;
b) nell’esercizio delle proprie funzioni le
GGV devono qualificarsi mediante
l’esibizione dell’apposita tessera di
riconoscimento e del libretto rilasciati
dalla Provincia di Bologna;
c) le GGV, nell’espletamento dell’attività
di vigilanza, devono indossare vestiario
che non ingeneri confusione alcuna con
i segni e le caratteristiche distintive delle
forze di polizia statali o del Corpo di
Polizia
Provinciale
ed
essere
riconoscibili
attraverso
evidente
contrassegno sul quale sia riportata la
dicitura “Coordinamento Vigilanza
Volontaria – Provincia di Bologna”41.
Le valutazioni relative al più adeguato
vestiario da indossare sono in carico alle
associazioni e ai loro responsabili
operativi/preposti;
d) dovranno altresì astenersi dall’indossare
qualsiasi tipo di grado che possa lasciar
intendere di trovarsi di fronte ad un
graduato
con
la
qualifica
di
ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria;
e) le GGV dovranno rispettare le direttive
ricevute con particolare attenzione alle
indicazioni di sicurezza impartite dal
responsabile
organizzativo/preposto
della propria associazione. Ogni GGV
deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni od omissioni;
f) il servizio di vigilanza volontaria deve
essere svolto nelle zone concordate,
salvo esigenze particolari segnalate e
autorizzate, di volta in volta, dal
comandante del corpo di Polizia
Provinciale o da altro appartenente al
corpo medesimo;
g) ogni intervento della guardia giurata
volontaria deve essere caratterizzato da
un contegno educato e coerente alle
mansioni svolte;
h) riferire immediatamente al corpo di
Polizia Provinciale, ogni notizia su fatti
che, pur esulando dai compiti di
vigilanza ittica, venatoria, integrino
fattispecie di reato o che comunque
possano essere motivo di turbativa o di
pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica;
i) non indossare capi di abbigliamento o
segni distintivi che possano qualificarla
come una guardia giurata volontaria e
quindi come pubblico ufficiale quando
non svolge servizi di vigilanza;
j) in caso di contestazione di violazioni,
occorre sempre verificare, nella
redazione
del
verbale,
l’esatta
41
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
contrassegno sul quale sia riportata la
dicitura “Coordinamento Vigilanza
Volontaria – Provincia di Bologna”. Le
valutazioni relative al più adeguato
vestiario da indossare sono in carico alle
associazioni e ai loro responsabili
operativi/preposti;
dovranno altresì astenersi dall’indossare
qualsiasi tipo di grado che possa lasciar
intendere di trovarsi di fronte ad un
graduato
con
la
qualifica
di
ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria;
le GGV dovranno rispettare le direttive
ricevute con particolare attenzione alle
indicazioni di sicurezza impartite dal
responsabile
organizzativo/preposto
della propria associazione. Ogni GGV
deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni od omissioni;
il servizio di vigilanza volontaria deve
essere svolto nelle zone concordate,
salvo esigenze particolari segnalate e
autorizzate, di volta in volta, dal
comandante del corpo di Polizia
Provinciale o da altro appartenente al
corpo medesimo;
ogni intervento della guardia giurata
volontaria deve essere caratterizzato da
un contegno educato e coerente alle
mansioni svolte;
riferire immediatamente al corpo di
Polizia Provinciale, ogni notizia su fatti
che, pur esulando dai compiti di
vigilanza ittica, venatoria, integrino
fattispecie di reato o che comunque
possano essere motivo di turbativa o di
pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica;
non indossare capi di abbigliamento o
segni distintivi che possano qualificarla
come una guardia giurata volontaria e
quindi come pubblico ufficiale quando
non svolge servizi di vigilanza;
in caso di contestazione di violazioni,
occorre sempre verificare, nella
redazione
del
verbale,
l’esatta
compilazione dello stesso, che deve
essere completo in ogni parte e
riportare, in maniera sintetica, all’inizio
Contrassegno che non deve essere utilizzato nei momenti in cui non svolge servizi di vigilanza.
compilazione dello stesso, che deve
essere completo in ogni parte e
riportare, in maniera sintetica, all’inizio
della descrizione del fatto l’infrazione
commessa, per poi descrivere, in
maniera più dettagliata, la dinamica
dell’infrazione;
k) le
infrazioni
vanno
contestate
immediatamente e una copia dei relativi
verbali
vanno
consegnati
al
contravvenuto in loco. Nel caso in cui
non sia possibile procedere alla
contestazione immediata, il verbale è
trasmesso alla Provincia, entro 24 ore
dall’accertamento, per dar luogo alla
dovuta notifica, con indicazione delle
motivazioni della mancata contestazione
immediata;
l) nella redazione di un processo verbale
per accertata violazione amministrativa,
attenersi
scrupolosamente
agli
insegnamenti e alle regole impartite
durante i corsi di aggiornamento
organizzati dalla Provincia.
della descrizione del fatto l’infrazione
commessa, per poi descrivere, in
maniera più dettagliata, la dinamica
dell’infrazione;
k) le
infrazioni
vanno
contestate
immediatamente e una copia dei relativi
verbali
vanno
consegnati
al
contravvenuto in loco. Nel caso in cui
non sia possibile procedere alla
contestazione immediata, il verbale è
trasmesso alla Provincia, entro 24 ore
dall’accertamento, per dar luogo alla
dovuta notifica, con indicazione delle
motivazioni della mancata contestazione
immediata;
l) nella redazione di un processo verbale
per accertata violazione amministrativa,
attenersi
scrupolosamente
agli
insegnamenti e alle regole impartite
durante i corsi di aggiornamento
organizzati dalla Provincia.
Articolo 17 - Sanzioni disciplinari
Idem
1. Ferme restando le responsabilità civile e
penali, individuali e personali, per fatti
commessi durante l’espletamento del
servizio, e quanto già previsto al precedente
Titolo II del presente regolamento in merito
alle conseguenze derivanti dall’assenza
ovvero dalla perdita del possesso dei
requisiti oggettivi e soggettivi necessari
all’ottenimento della nomina a GGV,
l’inosservanza delle disposizioni contenute
nel presente regolamento, comporterà, in
funzione della gravità del fatto, l’adozione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) il richiamo scritto, in seguito alla prima
violazione;
b) la proposta di sospensione temporanea
dall’incarico, per un periodo non
superiore a sei mesi, a seguito della
seconda violazione successiva alla
prima;
c) la proposta di revoca dall’incarico con
conseguente cancellazione dal registro
provinciale delle GGV, in caso di
Idem
2.
3.
4.
5.
6.
reiterate violazioni successive a quelle
di cui alle precedenti lettere a) e b)
Le sanzioni disciplinari vengono assunte
previa valutazione di apposita commissione,
dal comandante del corpo di Polizia
Provinciale.
La commissione per la preventiva
valutazione dei provvedimenti disciplinari è
composta dal comandante del corpo di
Polizia Provinciale, o suo delegato, dal
dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo
Fauna o suo delegato, e dall’ispettore del
corpo di Polizia Provinciale competente per
territorio di assegnazione della GGV
sottoposta a procedimento, ed è insediata
con provvedimento del comandante del
corpo di Polizia Provinciale.
Il comandante del corpo di Polizia
Provinciale quando ha notizia di
comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al precedente
comma 1, lettere a), b) e c), entro venti
giorni dalla notizia, contesta per iscritto
l'addebito all'associazione interessata e alla
GGV medesima e convoca entrambi per il
contraddittorio. Entro il termine fissato
nella lettera di convocazione, le parti in
causa, se non intendono presentarsi,
possono inviare una memoria scritta o, in
caso di grave e oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della difesa. Il
differimento può essere disposto per una
sola volta nel corso del procedimento
istruttorio e per un massimo di trenta giorni.
Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore
attività istruttoria, il comandante conclude il
procedimento, con l'atto di archiviazione o
di irrogazione della sanzione, entro novanta
giorni dalla contestazione dell'addebito. La
violazione dei termini stabiliti nel presente
comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero,
per la GGV, la decadenza dall'esercizio del
diritto di difesa.
Nell’ambito
del
diritto
di
difesa
l'associazione e la GGV possono avvalersi
dell’assistenza di un procuratore legale.
Ogni comunicazione alla GGV, nell'ambito
del procedimento disciplinare, è effettuata
tramite consegna a mano. In alternativa
all'uso della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. La GGV ha diritto di accesso agli
atti istruttori del procedimento a suo carico.
7. È esclusa l'applicazione di termini diversi o
ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel
presente articolo.
8. Nel corso dell'istruttoria, il comandante del
corpo di Polizia Provinciale ovvero i
membri della commissione per la
preventiva valutazione delle sanzioni
disciplinari possono acquisire da soggetti
terzi informazioni o documenti rilevanti per
la definizione del procedimento. La predetta
attività istruttoria non determina la
sospensione del procedimento, né il
differimento dei relativi termini.
Articolo 18 - Norme di rinvio, abrogazioni e
entrata in vigore
Idem
1. Per tutto quanto non previsto dal presente
regolamento si fa riferimento alla Delibera
di Giunta della Regione Emilia Romagna n.
980 del 30/6/2008 - Direttiva alle
amministrazioni provinciali per la disciplina
del coordinamento delle guardie volontarie
che svolgono attività di vigilanza
faunistico-venatoria in attuazione degli
articoli 58 e 59 della lr 8/94 come
modificati dalla lr 16/07.
2. Il precedente regolamento per il rilascio e
per il rinnovo d’ufficio del decreto di
nomina di guardia giurata volontaria caccia
e pesca di cui alle Delibere di Consiglio
Provinciale n. 86 del 23.07.2003, n. 2 del
18.01.2004, n. 39 del 20.06.2006, è
abrogato.
3. Il presente regolamento entra in vigore il
primo del mese successivo alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio.
Idem
Allegato n. 2 alla Delibera del Consiglio Provinciale IP 775/2013
REGOLAMENTO PER LA NOMINA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA E
PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA
Il testo del presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 27
4 marzo 2013
16 del _____
febbraio 2012 e successivamente modificato con delibera di Consiglio n. _____
2
INDICE
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................................................................4
Articolo 1 - Finalità e principi generali...................................................................................................................................4
Titolo II - RILASCIO E RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA
CACCIA E PESCA...........................................................................................................................................5
Articolo 2 - Funzioni della Provincia......................................................................................................................................5
Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti...........................................................................................6
Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici................................................................................................................................8
Articolo 5 - Attestato di idoneità tecnica.................................................................................................................................9
Articolo 6 - Adempimenti istruttori e termini procedurali....................................................................................................10
Articolo 7 - Adempimenti istruttori successivi al rilascio del decreto..................................................................................11
Articolo 8 - Validità del decreto............................................................................................................................................12
Articolo 9 - Rinnovo d’ufficio...............................................................................................................................................13
Articolo 10 - Registro delle GGV, tessera di riconoscimento e libretto................................................................................14
Articolo 11 - Dinieghi, sospensioni e revoche......................................................................................................................15
Titolo III - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI VIGILANZA........................................................................................................................16
Articolo 12 - Funzioni delle associazioni di volontariato e guardie volontarie aderenti.......................................................16
Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza volontaria.......................................................................................................17
Articolo 14 - Convenzioni.....................................................................................................................................................19
Articolo 15 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad essi associate.................................................................20
Articolo 16 - Norme di comportamento e modalità di servizio.............................................................................................21
Articolo 17 - Sanzioni disciplinari.........................................................................................................................................22
Articolo 18 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore.............................................................................................23
3
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità e principi generali
1. Il presente regolamento disciplina, i requisiti e le procedure per il rilascio e il rinnovo d’ufficio del
decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria1 sulla caccia e la pesca2.
2. Definisce, altresì, i criteri e le modalità per il coordinamento3 provinciale delle guardie volontarie4.
3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza, la Provincia di Bologna può avvalersi,
coordinandone l’attività5, in particolare:
a) delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali6 e delle guardie
volontarie;
b) degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime7;
c) delle guardie zoofile limitatamente all’ambiente extraurbano, silvestre e montano e alla materia
faunistico-venatoria8.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, la Provincia si avvale altresì delle Guardie
Ecologiche Volontarie9, fermo restando quanto previsto dalla LR 23/89 e dalle relative direttive
attuative10.
5. Sono esclusi dall’attività di coordinamento provinciale i servizi di vigilanza effettuati negli ambiti
degli istituti di iniziativa privata.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Successivamente indicata come GGV.
In conformità ai principi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) dello Statuto della Provincia, che promuove le funzioni di servizio e la partecipazione del
volontariato, favorendone le manifestazioni d’impegno civile al servizio della Comunità provinciale, ed in seguito al conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali in materia di polizia amministrativa dagli artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo
1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997 n. 59" (in seguito D.Lgs. 112/98).
Ai sensi degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (in seguito LR 8/94) così come modificati dalla LR 16/07, e
della Delibera di Giunta regionale n. 980 del 30/6/2008 (in seguito Direttiva RER 980/2008).
Di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in seguito Legge 157/92).
Ai sensi dell’art. 27, comma 7 della Legge e dell’art. 59, comma 2, LR 8/94, rinnovellato dalla LR 16/07.
Art. 27 della Legge e artt. 58 e 59 della LR 8/94 così come modificati dalla LR 16/07.
Art. 31 del Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n. 1604, e art. 22 della legge 14 Luglio 1965 n. 963.
Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19 e Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.
Successivamente indicata come GEV.
I criteri e le modalità del coordinamento provinciale dello svolgimento delle funzioni e delle attività di vigilanza faunistico-venatoria delle GEV sono
definiti ai sensi del punto 7 della Direttiva RER 980/2008 e dalle disposizioni nella stessa richiamate.
4
Titolo II - RILASCIO E RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA A GUARDIA GIURATA
VOLONTARIA
CACCIA E PESCA
Articolo 2 - Funzioni della Provincia
1. Delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa concernenti il rilascio o il rinnovo del decreto di
nomina a GGV è titolare11 la Provincia di Bologna e per questa il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, a
cui è demandata l’istruttoria delle domande e il rilascio dei decreti.
2. Le funzioni e i compiti amministrativi per la nomina a GGV12 si riferiscono in particolare al:
a) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull’attività di caccia nel territorio della
provincia di Bologna delle guardie volontarie delle associazioni venatorie agricole e di protezione
ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che abbiano una
sede con rappresentanza stabile sul territorio provinciale o che siano regolarmente iscritte nel
“Registro provinciale dell’Associazionismo” o nel “Registro provinciale del volontariato”;
b) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull’attività di pesca nel territorio della
provincia di Bologna di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e
marittime appartenenti ad associazioni con rappresentanza stabile sul territorio provinciale, o che
siano regolarmente iscritte nel “Registro provinciale dell’associazionismo” o nel “Registro
provinciale del volontariato”;
3. Il decreto di nomina a GGV è rilasciato a seguito di procedimento istruttorio, tendente ad accertare
l’esistenza dei requisiti soggettivi, comprendenti anche le valutazioni in ordine all’opportunità a
rilasciare o rinnovare il provvedimento finale.
4. Il riconoscimento della nomina a GGV a soggetti e per fattispecie diverse da quelle richiamate al
precedente comma 2 non è consentito, così come non è consentito per i soggetti di cui all’art. 27
comma 2 della legge 11 Febbraio 1992 n. 157.
11
12
Determinazione della Giunta Provinciale di Bologna del 05/03/2001, I.P. 480/2001, Prot. n. 29554 del 06/03/2001, in seguito al conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa dall’ art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98.
Art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98 così come interpretato dalla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, prot. n. 557/B. 16735/12982(21)29 del 9 luglio 2001 avente per oggetto: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato agli enti
locali in materia di polizia amministrativa.
5
Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti
1. La domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV può essere presentata entro le seguenti scadenze
di ogni anno:
a) 31 marzo;
b) 31 ottobre;
da una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b), nonché
firmataria delle convenzioni13 di cui all’art. 14 del presente regolamento, in carta resa legale 14,
indirizzata alla Provincia di Bologna e sottoscritta dal responsabile dell’associazione o altro soggetto
che ne abbia titolo, e dall’aspirante guardia per presa visione e accettazione.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
a) dati anagrafici di entrambi i richiedenti;
b) materia di competenza per la quale si richiede il decreto15;
c) dichiarazione di regolarità nei confronti dell’obbligo di copertura assicurativa per gli infortuni e
la responsabilità civile verso terzi.
3. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata su
moduli appropriati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento
valido, attestante i seguenti requisiti:
a) possesso di cittadinanza italiana o di paese facente parte della UE (in quest’ultimo caso
l’aspirante dovrà produrre apposita certificazione, rilasciata da istituzione scolastica dello Stato o
parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana);
b) possesso dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV rilasciato dalla
Provincia di Bologna, a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell’esame di
idoneità16;
c) possesso, quale titolo di studio, almeno della licenza di scuola dell’obbligo (requisito minimo);
d) essere maggiorenne e in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini che
erano soggetti a tale obbligo17;
4. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
a) n. 1 marca da bollo da apporre sull’originale del decreto, fatta eccezione per i casi di esenzione18;
b) n. 2 fotografie formato tessera a capo scoperto, di cui una legalizzata19;
c) n. 1 certificato medico tra quelli di seguito indicati:
certificato di sana e robusta costituzione,
•
certificato di stato di buona salute,
•
•
certificato anamnestico generico
5. Il certificato medico, tra quelli indicati al precedente comma 4, lettera c) del presente articolo dovrà
essere presentato esclusivamente all'atto dell'istanza di prima nomina.
13
14
15
16
17
18
19
Art. 6) della Direttiva RER 980/2008.
Salvo l’eventuale esonero di cui alla L. 266/91 e D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e che dovrà essere esplicitato dal richiedente nella domanda.
CACCIA, PESCA o entrambe.
Di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1232/2000 del 18/7/2000 “ Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria
e ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e successive modificazioni, art. 58 comma 1 e comma 4” o della specifica direttiva vigente al
momento in materia.
Art. 1. della Legge 23 agosto 2004, n. 226 "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore" 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti".
Vedi nota 10.
Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
6
Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici
1. Oltre a quelli previsti dal precedente art. 3 comma 3 lettere a), b), c), d), e comma 4 lettere c), d,
l’aspirante GGV dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 20, che saranno sempre e comunque
accertati d’ufficio presso gli organi giudiziari e di polizia competenti:
a) non aver riportato condanne penali per delitti (reati puniti con la pena della reclusione e/o della
multa) e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della
vigente normativa, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) non aver riportato condanne penali per contravvenzioni (reati puniti con l’arresto e/o l’ammenda)
a norme nelle materie per le quali la GGV sarà incaricata di effettuare la vigilanza, ovvero in
materia di armi, violenza su persone animali e/o cose, e comunque in tutti quei casi in cui l’indole
del reato faccia ritenere inopportuno il rilascio/rinnovo del decreto, fatto salvo il caso in cui sia
intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l’applicazione di misure
restrittive per violenza su persone animali e cose;
e) non aver commesso, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero il
rinnovo d’ufficio, e pure in assenza di recidiva, gli illeciti amministrativi per i quali è prevista, la
sospensione, la revoca o il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia 21,
ovvero, la sospensione o la revoca della licenza di pesca22;
f) essere persona di buona condotta.
2. Ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma, è sempre fatto salvo il caso in
cui reati ascritti al certificato del Casellario Giudiziale risultino essere stati oggetto di
depenalizzazione.
20
21
22
In parte già previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, successivamente indicato come TULPS.
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 157/92.
Ai sensi del Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 e della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11.
7
Articolo 5 - Attestato di idoneità tecnica
1. L’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV,di cui all’art. 3 comma 4
lettera c) del presente regolamento, è rilasciato dalla Provincia territorialmente competente, a seguito
di speciali corsi di formazione, previo superamento dell’esame di idoneità23.
2. Per gli aspiranti guardie residenti in comuni della provincia di Bologna, ma trasferitisi da altre
province, si accerterà l'equipollenza del titolo posseduto alle caratteristiche dell’attestato di idoneità
tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV caccia e pesca, di cui al precedente comma 1,
verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti dall’ente di
provenienza.
3. L’atto di nomina a Guardia Ecologica Volontaria (GEV) 24, è a tutti gli effetti di legge equipollente e
sostitutivo dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, di cui al
precedente comma 1, a condizione che sia stato svolto un servizio certificato, nell’ambito delle GEV,
di almeno cinque anni.
4. L’esperienza professionale maturata e certificata, per non meno di cinque anni, nell’organico del
Corpo di Polizia della Provincia di Bologna, è a tutti gli effetti di legge equipollente e sostitutivo
dell’attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV di cui al precedente comma
1.
5. I cittadini già in possesso, a norma del TULPS, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data
dell’11/03/199225, non necessitano26 dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni
di GGV, a condizione che producano appropriata documentazione comprovante tale condizione.
6. Le fattispecie richiamate ai precedenti commi 3 e 4 sono applicabili esclusivamente nei confronti di
soggetti non più in servizio rispettivamente nelle GEV ovvero nel Corpo di Polizia Provinciale della
Provincia di Bologna.
23
24
25
26
Vedi nota 13.
Conferito ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 03/07/1989 n. 23, comprensivo dell’estensione dei poteri d’accertamento in materia di pesca e attività
venatoria di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 266 del 22/02/2000, ovvero l’attestato d’idoneità tecnica allo svolgimento
delle mansioni di GEV, comprensivo della particolare istruzione per la caccia e per la pesca, acquisito nei modi, nei tempi e nel rispetto dei contenuti dei
percorsi didattici specifici di formazione e aggiornamento previsti dalle normative richiamate.
Data d’entrata in vigore della Legge 157/92.
Ai sensi dell’art. 27, comma 9 della Legge 157/92.
8
Articolo 6 - Adempimenti istruttori e termini procedurali
1. Il procedimento per il rilascio del decreto di nomina a GGV avrà inizio a decorrere dalle date di
scadenza per la presentazione delle domande previste dal presente regolamento all’art. 3, comma 1.
2. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito nelle tabelle procedimentali approvate con
determinazione del direttore generale e pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bologna.
3. Qualora la domanda presentata sia irregolare o incompleta, la Provincia può concedere 30 giorni per il
suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale tempo senza che il richiedente abbia
provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene rigettata.
4. Sulla base del referto conclusivo dell’istruttoria amministrativa volto ad attestare la sussistenza dei
suddetti requisiti, si adotta il decreto di nomina a GGV.
5. I controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al precedente art. 3
verranno effettuati come segue:
a) mediante sorteggio su un campione minimo del 5% delle pratiche istruite27;
b) nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni si
procederà d’ufficio alle verifiche.
6. L’accertamento d’ufficio della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 potrà inoltre
essere attivato in ogni momento se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta ogni due
anni, e dovrà essere tendente alla verifica del perdurare dei requisiti che determinarono il primo
riconoscimento e i successivi rinnovi.
7. Nel caso in cui sia accertata d’ufficio la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione, si procederà secondo le prescritte disposizioni di legge28.
8. Qualora una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b)
presenti domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV in favore di soggetto dimissionario da altra
associazione, all’istanza29 dovrà essere allegata copia della lettera di dimissioni dall’associazione di
precedente affiliazione.
9. Nel corso del biennio di validità del decreto, nel caso di dimissioni presentate, non sarà possibile un
nuovo rilascio prima della data di naturale scadenza dell’ultimo rinnovo. In deroga un’associazione
può espressamente richiedere l’attivazione di un procedimento istruttorio speciale per il quale dovrà
essere versato un contributo forfetario a copertura delle spese sostenute per un’istruttoria straordinaria
il cui importo verrà stabilito con provvedimento della Giunta provinciale.
10. Non è previsto il rilascio di decreti multipli di GGV. L’affiliazione multipla, ai fini del presente
regolamento, è consentita esclusivamente per svolgere la vigilanza su materie diverse e in presenza di
apposita convenzione ovvero accordo tra le associazioni interessate.
27
28
29
Delle operazioni di pubblico sorteggio saranno informate le associazioni interessate mediante apposita comunicazione.
Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Formata come previsto ai precedenti commi 2, e 4 lett. a) del presente regolamento.
9
Articolo 7 - Adempimenti istruttori successivi al rilascio del decreto
1. Successivamente al riconoscimento di prima nomina la GGV, per poter svolgere le proprie funzioni,
dovrà prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Il verbale di giuramento, in
copia, dovrà essere trasmesso, a cura dell’associazione di appartenenza, al Servizio Tutela e Sviluppo
Fauna, che ne curerà la custodia inserendolo nel fascicolo personale dell’interessato.
2. Del rilascio dei decreti di nomina a GGV sulla caccia e la pesca verrà data comunicazione periodica
alla Prefettura di Bologna e alla Questura di Bologna.
10
Articolo 8 - Validità del decreto
1. Il decreto di nomina a GGV ha validità biennale30 e viene assunto con apposito provvedimento
amministrativo dal Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna.
2. Le date di decorrenza, scadenza e validità saranno espressamente indicate sull’atto di nomina.
3. Decorso il termine di scadenza, qualora l’istruttoria amministrativa volta a verificare il permanere dei
requisiti oggettivi e soggettivi che determinarono il rilascio, non rilevi elementi ostativi tra quelli
previsti ai precedenti articoli 3 e 4, sarà rinnovato d’ufficio dandone comunicazione scritta
all’interessato.
30
La legge 28 novembre 2005, nr.246, ha fissato, all'art. 10, la validità biennale dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, ex art.138
del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
11
Articolo 9 - Rinnovo d’ufficio
1. Il rinnovo del decreto di nomina a GGV è effettuato d’ufficio dal Servizio Tutela e Sviluppo
Fauna, per mezzo di apposita annotazione sul libretto di cui al successivo art. 10, comma 7.
2. Per ottenere il rinnovo d’ufficio del decreto la GGV è tenuta all’espletamento di almeno 120
(centoventi) ore di attività operativa di sorveglianza nella materia di competenza sul territorio
provinciale, nel biennio precedente alla scadenza del decreto. In alternativa e proporzionalmente,
ma per non più del 50%, le ore di attività operativa di sorveglianza potranno essere sostituite,
sempre nel biennio precedente, da un equivalente numero di azioni di controllo faunistico sulle
specie oggetto di norme specifiche adottate dall’Amministrazione Provinciale e per le quali il
soggetto è abilitato e/o autorizzato;
3. I controlli sull’effettivo espletamento dei servizi svolti, saranno effettuati chiedendo specifiche
informazioni al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, che sarà tenuto a fornirle entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta, oppure tramite l’uso di tecnologie elettronico digitali di
controllo delle attività di servizio utilizzando software dedicati.
12
Articolo 10 - Registro delle GGV, tessera di riconoscimento e libretto
1. E’ istituito il registro digitale delle GGV della Provincia di Bologna formato e gestito dal Servizio
Tutela e Sviluppo Fauna, contenente tutte le informazioni reputate necessarie e indispensabili per la
funzionalità del coordinamento della vigilanza provinciale.
2. La GGV è munita di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia di Bologna, dotata di
fotografia e contenente:
a) l’indicazione dei dati anagrafici;
b) la materia di competenza;
c) il numero di iscrizione all’elenco provinciale digitale delle GGV della Provincia di Bologna.
3. Tale documento di riconoscimento dovrà sempre essere portato con sé dalla GGV ed essere esibito
ogni qualvolta sia necessario dimostrare la propria qualifica.
4. La validità della tessera di riconoscimento è subordinata al permanere dello stato giuridico di GGV.
5. Le tessere di riconoscimento rilasciate in vigenza dei precedenti regolamenti sono valide a tutti gli
effetti anche ai sensi del presente regolamento.
6. La GGV è altresì dotata di un libretto nel quale, oltre alle indicazioni di cui al precedente comma 2,
verranno memorizzate le seguenti annotazioni:
a) numero e data del provvedimento di nomina;
b) data e luogo del giuramento;
c) rinnovi periodici;
d) tutte le variazioni successivamente intervenute.
13
Articolo 11 - Dinieghi, sospensioni e revoche
1. Il diniego del decreto di nomina a GGV interviene nel caso d’istanza di rilascio quando, a seguito di
accertamento d’ufficio o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la mancanza
anche di uno solo dei requisiti necessari richiesti, tra quelli indicati ai precedenti articoli 3 e 4 del
presente regolamento.
La comunicazione di preavviso del diniego dovrà contenere le motivazioni che l’hanno prodotto31.
2. La sospensione del decreto di nomina a GGV interviene:
a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata
la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli
indicati all’art. 4, comma 1, lettera c) del presente regolamento;
b) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera b) del
presente regolamento.
La comunicazione della sospensione, che decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela e Sviluppo
Fauna viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la sua durata e le motivazioni che l’hanno
prodotta.
3. La revoca del decreto di nomina a GGV è disposta:
a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata
la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli
indicati all’art. 4, comma 1, lettere a), b), d), e) del presente regolamento;
b) nel caso di presentazione, da parte del soggetto al quale sia stata riconosciuta la nomina a GGV,
di lettera di dimissioni dall’associazione di affiliazione che presentò istanza di rilascio/rinnovo
della nomina stessa;
c) nel caso in cui si verifichino le condizioni espresse nel precedente art. 9, comma 2 del presente
regolamento;
d) nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), b), e comma 4, lett. d)
del presente regolamento;
e) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera c) del
presente Regolamento.
La comunicazione della revoca, che decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna
viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la data della sua decorrenza e le motivazioni che
l’hanno prodotta.
4. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali i provvedimenti di cui ai commi
precedenti conterranno esclusivamente i riferimenti relativi alla validità temporale degli stessi, mentre
le motivazioni che li hanno prodotti saranno indicati nel riferimento istruttorio e comunicate agli
interessati con lettera raccomandata A.R.
5. Delle comunicazioni di diniego, sospensione e revoca trattati nel presente articolo verrà data
comunicazione puntuale alla Prefettura e alla Questura di Bologna.
31
Art. 10 bis Legge 241/1990.
14
Titolo III - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE
SVOLGONO
ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Articolo 12 - Funzioni delle associazioni di volontariato e guardie volontarie aderenti
1. La Provincia di Bologna, per lo svolgimento delle attività di informazione, prevenzione e vigilanza
riconosce l’importante funzione del volontariato e ne favorisce lo sviluppo. Per far ciò si avvale
dell'indispensabile supporto delle associazioni di volontariato e/o raggruppamenti a cui aderiscono le
GGV e le GEV.
2. La Provincia di Bologna ha il ruolo del coordinamento generale dell'attività di controllo. Tale
coordinamento avviene mediante le associazioni e/o raggruppamenti che a loro volta gestiscono le
GGV32 e le GEV33.
3. Gli scopi dell'attività sono:
a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna,
della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;
b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del
territorio e della salute pubblica;
c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunisticovenatoria, alieutica e zoofila;
d) concorrere alla protezione dell’ambiente, all’accertamento delle violazioni comportanti
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti,
direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori faunistico, nonché di
provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di
pianificazione e attuazione;
e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche
calamità.
4. Le Guardie Volontarie sono provviste di poteri di accertamento e di contestazione delle sanzioni
amministrative nelle materie di competenza, quando sono in servizio. Alle stesse è riconosciuta la
qualità di pubblico ufficiale nell’ambito dell’esercizio delle funzioni proprie.
5. Esplicano la loro attività nell’ambito del territorio provinciale a titolo gratuito, all'interno delle
relative associazioni di volontariato o raggruppamenti a cui sono affiliati, senza che ciò dia luogo a
costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura34.
32
33
34
Indicate all’art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) del presente regolamento.
Indicate all’art. 1, comma 4 del presente regolamento.
Così come previsto dalla L. 11/8/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
15
Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza volontaria
1. Il coordinamento generale dell’attività di vigilanza delle associazioni e delle relative Guardie
Volontarie ad essi associate è svolta dalla Provincia di Bologna secondo la legislazione statale e le
normative e direttive regionali in materia nel tempo vigenti.
2. L’attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato.
3. La Provincia di Bologna predispone, con la partecipazione delle associazioni firmatarie delle
convenzioni35, un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio
delle funzioni di vigilanza venatoria e considera la necessità, da parte delle associazioni stesse, di
garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.
4. L’attività di vigilanza volontaria sarà articolata territorialmente secondo le zone di vigilanza del
Corpo di Polizia Provinciale. Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della
vigilanza volontaria, gli ispettori di zona predispongono, nel rispetto della programmazione annuale,
un programma di vigilanza mensile che tiene conto delle proposte avanzate da ogni associazione e/o
raggruppamento che partecipano alle riunioni di coordinamento mensili.
5. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato si rapporta con i responsabili operativi
nominati dalle associazioni e/o raggruppamenti di guardie volontarie al fine di dare attuazione, con
modalità idonee ed efficaci, all’attività di vigilanza volontaria attraverso la stipula di apposite
convenzioni36 di durata biennale.
6. L'attività operativa delle Guardie Volontarie dovrà poi essere gestita dalle associazioni mediante i
propri responsabili operativi.
7. Le associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie, attraverso i loro responsabili operativi,
predisporranno i programmi operativi di vigilanza e comunicheranno i nominativi delle guardie che
opereranno nelle singole zone.
8. Le associazioni e i raggruppamenti, che hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV per i loro
associati, attraverso il responsabile operativo di zona o suo delegato:
a) partecipano alle riunioni mensili di coordinamento di zona per la definizione del calendario
mensile delle attività di vigilanza;
b) informano tempestivamente l’ufficio di zona di eventuali impossibilità a svolgere l’attività
programmata;
c) inviano mensilmente alla zona di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale i riepiloghi dei servizi
mensili, redatti dalle GGV al termine di ogni giornata di vigilanza svolta, entro il 15 del mese
successivo a quello nel quale sono stati svolti i servizi;
9. Il responsabile operativo si rapporterà con il Comandante o suo delegato per problematiche emerse
nel corso dell’espletamento dei servizi, nonché per chiarimenti o controversie.
10. Ogni GGV deve garantire, per l’espletamento dell’attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno
60 (sessanta) ore complessive di servizi nel biennio di validità della convenzione37.
11. Le GGV che non assolveranno agli obblighi derivanti dal precedente comma 10 del presente articolo
non potranno partecipare all'attività di vigilanza venatoria volontaria nel biennio successivo.
12. Alle associazioni e ai raggruppamenti, con i quali sono state stipulate convenzioni, potranno essere
annualmente assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento
dell’attività di vigilanza, determinate in considerazione del numero di servizi svolti, secondo i criteri
definiti in convenzione, nei limiti delle disponibilità delle previsioni di bilancio.
13. Ogni GGV deve possedere idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile
verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.
35
36
37
Vedi art. 14 del presente regolamento.
Vedi nota 35.
Vedi nota 35.
16
Articolo 14 - Convenzioni
1. La Provincia di Bologna, con le associazioni e i raggruppamenti, stipula apposite convenzioni, allo
scopo di:
a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere comportamenti di violazione delle
disposizioni vigenti in materia di protezione faunistico-venatoria, ittica e tutela ambientale;
b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
c) promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità;
d) definire una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle GGV
appartenenti ad associazioni o raggruppamenti aventi finalità eterogenee;
e) garantire la sicurezza delle GGV;
f) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle GGV.
2. La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell’attività
di vigilanza volontaria.
3. Le convenzioni di cui al primo comma, regolano i rapporti fra la Provincia di Bologna e le diverse
associazioni e raggruppamenti di guardie volontarie, disciplinando le modalità operative di esercizio
dell’attività di vigilanza da svolgere nell’ambito dell’attività di coordinamento della Provincia, e
prevedono che:
a) le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza delle guardie volontarie che operano nel
territorio provinciale segnalino, al loro interno, un responsabile operativo delle guardie;
b) il responsabile operativo debba tenere i rapporti con il comandante del Corpo di Polizia o suo
delegato per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della sottoscritta
convenzione;
c) il responsabile operativo redige il programma operativo di vigilanza sulla base del coordinamento
generale predisposto dalla Provincia.
4. Per le associazioni in cui sono presenti guardie zoofile 38, si fa riferimento a quanto previsto nelle
convenzioni da loro stipulate con i comuni e l’Azienda Unità Sanitaria Locale.
5. Per le GEV si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate con la Provincia di
Bologna.
38
Ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina“.
17
Articolo 15 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad esse associate
1. Le associazioni e le GGV ad esse associate operano sulla base delle convenzioni e dei programmi
annuali e mensili di vigilanza e sono tenute all’osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali,
dalle disposizioni legislative e direttive regionali, dalle norme provinciali e dal presente regolamento.
2. Le GGV, nell’espletamento delle rispettive attività, devono:
a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al
controllo;
b) mantenere la dovuta riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti,
rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte da almeno due GGV anche
se appartenenti a diverse associazioni. Tali elementi dovranno essere concordati dai relativi
responsabili operativi all'interno del programma operativo di vigilanza;
d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati
a loro nome;
e) compilare eventuali verbali di contestazione, rilasciandone copia al trasgressore secondo la
normativa vigente e le disposizioni impartite;
f) compilare i riepiloghi dei servizi mensili relazionando sulle attività di vigilanza svolte integrando,
con apposita relazione di servizio, in occasione di episodi non ordinari e degni di rilievo;
g) partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione organizzati con cadenza periodica
pluriennale dalla Provincia. In caso di assenza ingiustificata a tali corsi la Provincia si riserva la
possibilità, con provvedimento motivato, di non procedere al rinnovo della nomina a GGV;
h) prestare individualmente, nel biennio di validità della convenzione di cui al precedente art. 14, un
numero di servizi, di almeno tre ore ciascuno, tale per cui siano garantite il numero di ore minime
previste ai precedenti articoli 9, comma 2 e 13, comma 8, salvo documentato impedimento.
3. Alle GGV è vietato svolgere attività venatoria o di pesca durante l’esercizio delle loro funzioni, ed è
parimenti vietato svolgere le funzioni di vigilanza qualora stiano esercitando l’attività venatoria o di
pesca.
18
Articolo 16 - Norme di comportamento e modalità di servizio
1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di vigilanza, devono rispettare le seguenti norme di
comportamento e modalità di servizio oltre a quelle specificatamente indicate nelle apposite
convenzioni:
a) nell’ambito dei servizi di vigilanza coordinati ai sensi del presente regolamento le GGV non
potranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi;
b) nell’esercizio delle proprie funzioni le GGV devono qualificarsi mediante l’esibizione
dell’apposita tessera di riconoscimento e del libretto rilasciati dalla Provincia di Bologna39;
c) le GGV, nell’espletamento dell’attività di vigilanza, devono indossare vestiario che non ingeneri
confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle forze di polizia statali o del Corpo
di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia
riportata la dicitura “Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Bologna” 40. Le
valutazioni relative al più adeguato vestiario da indossare sono in carico alle associazioni e ai loro
responsabili operativi;
d) dovranno altresì astenersi dall’indossare qualsiasi tipo di grado che possa lasciar intendere di
trovarsi di fronte ad un graduato con la qualifica di ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria;
e) le GGV dovranno rispettare le direttive ricevute con particolare attenzione alle indicazioni di
sicurezza impartite dal responsabile organizzativo della propria associazione. Ogni GGV deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni;
f) il servizio di vigilanza volontaria deve essere svolto nelle zone concordate, salvo esigenze
particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal comandante del corpo di Polizia
Provinciale o da altro appartenente al corpo medesimo;
g) ogni intervento della guardia giurata volontaria deve essere caratterizzato da un contegno educato
e coerente alle mansioni svolte;
h) riferire immediatamente al corpo di Polizia Provinciale, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai
compiti di vigilanza ittica, venatoria, integrino fattispecie di reato o che comunque possano essere
motivo di turbativa o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;
i) non indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una guardia
giurata volontaria e quindi come pubblico ufficiale quando non svolge servizi di vigilanza;
j) in caso di contestazione di violazioni, occorre sempre verificare, nella redazione del verbale,
l’esatta compilazione dello stesso, che deve essere completo in ogni parte e riportare, in maniera
sintetica, all’inizio della descrizione del fatto l’infrazione commessa, per poi descrivere, in
maniera più dettagliata, la dinamica dell’infrazione;
k) le infrazioni vanno contestate immediatamente e una copia dei relativi verbali vanno consegnati al
contravvenuto in loco. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata, il
verbale è trasmesso alla Provincia, entro 24 ore dall’accertamento, per dar luogo alla dovuta
notifica, con indicazione delle motivazioni della mancata contestazione immediata;
l) nella redazione di un processo verbale per accertata violazione amministrativa, attenersi
scrupolosamente agli insegnamenti e alle regole impartite durante i corsi di aggiornamento
organizzati dalla Provincia.
39
Vedi art. 10 del presente regolamento.
Contrassegno che non deve essere utilizzato nei momenti in cui non svolge servizi di vigilanza.
40
19
Articolo 17 - Sanzioni disciplinari
1. Ferme restando le responsabilità civile e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante
l’espletamento del servizio, e quanto già previsto al precedente Titolo II del presente regolamento in
merito alle conseguenze derivanti dall’assenza ovvero dalla perdita del possesso dei requisiti oggettivi
e soggettivi necessari all’ottenimento della nomina a GGV, l’inosservanza delle disposizioni
contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l’adozione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) il richiamo scritto, in seguito alla prima violazione;
b) la proposta di sospensione temporanea dall’incarico, per un periodo non superiore a sei mesi, a
seguito della seconda violazione successiva alla prima;
c) la proposta di revoca dall’incarico con conseguente cancellazione dal registro provinciale delle
GGV, in caso di reiterate violazioni successive a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b)
2. Le sanzioni disciplinari vengono assunte previa valutazione di apposita commissione, dal comandante
del corpo di Polizia Provinciale.
3. La commissione per la preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari è composta dal
comandante del corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, dal dirigente del Servizio Tutela e
Sviluppo Fauna o suo delegato, e dall’ispettore del corpo di Polizia Provinciale competente per
territorio di assegnazione della GGV sottoposta a procedimento, ed è insediata con provvedimento del
comandante del corpo di Polizia Provinciale.
4. Il comandante del corpo di Polizia Provinciale quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna
delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), entro venti giorni dalla
notizia, contesta per iscritto l'addebito all'associazione interessata e alla GGV medesima e convoca
entrambi per il contraddittorio. Entro il termine fissato nella lettera di convocazione, le parti in causa,
se non intendono presentarsi, possono inviare una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento istruttorio e per un
massimo di trenta giorni. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il
comandante conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito. La violazione dei termini stabiliti nel presente
comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per la GGV, la
decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Nell’ambito del diritto di difesa l'associazione e la GGV possono avvalersi dell’assistenza di un
procuratore legale.
6. Ogni comunicazione alla GGV, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite
consegna a mano. In alternativa all'uso della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate
tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La GGV ha diritto di accesso agli atti istruttori
del procedimento a suo carico.
7. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
8. Nel corso dell'istruttoria, il comandante del corpo di Polizia Provinciale ovvero i membri della
commissione per la preventiva valutazione delle sanzioni disciplinari possono acquisire da soggetti
terzi informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
20
Articolo 18 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Delibera di Giunta della
Regione Emilia Romagna n. 980 del 30/6/2008 - Direttiva alle amministrazioni provinciali per la
disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunisticovenatoria in attuazione degli articoli 58 e 59 della lr 8/94 come modificati dalla lr 16/07.
2. Il precedente regolamento per il rilascio e per il rinnovo d’ufficio del decreto di nomina di guardia
giurata volontaria caccia e pesca di cui alle Delibere di Consiglio Provinciale n. 86 del 23.07.2003, n.
2 del 18.01.2004, n. 39 del 20.06.2006, è abrogato.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio.
21
Scarica

Delibera di Consiglio n. 16/2013