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Sicurezza Aziendale e Ingegneria Antincendio
ASL SERVIZIO PREVENZIONE
V.LE NERVI - LATINA FIORI
TORRE GIRASOLE 2
04100 LATINA di Latina
c.a.
Dirigente del Dipartimento di Prevenzione
Resp. ATSAL Dott. Sabatucci Antonio
c.a.
Dott.ssa Marinucci Sabrina - UPG
Oggetto: Richiesta di parere tecnico in relazione all’obbligatorietà di applicazione della norma tecnica
UNI HD 1004.
Spett.le Dipartimento, a seguito dello svolgimento dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione presso cantieri mobili e temporanei, rilevo con frequenza la presenza di attrezzature
destinate ai lavori in quota, nel caso specifico “Ponti su Ruote”, difformi dalle prescrizioni legislative
attualmente in vigore, nonché dalle norme tecniche applicabili destinate alla costruzione, verifica e
collaudo.
Le indicazioni circa gli accorgimenti minimi di sicurezza da adottare nel montaggio ed utilizzo di tali
attrezzature sono contenute nell’ art. 52 del DPR 164/56, da non trascurare anche le prescrizioni
integrative dettate dagli artt. 10, 11, 17, 18 e 27 del Decreto medesimo, e dal DPR 545/55, capo IV.
Posso affermare con certezza che nella maggior parte dei casi, le violazioni agli obblighi imposti dai
Decreti citati, dipendono dalla mancata adozione degli accorgimenti previsti da parte dei soggetti
incaricati al montaggio, ma ho constatato inoltre, che in riferimento a quanto previsto dal DECRETO
MINISTERIALE 27 marzo 1998 ( Gazz. Uff., 5 maggio 1998), le imprese utilizzatrici nella maggior parte
dei casi non sono poste nella condizione di poter utilizzare attrezzature conformi, in quanto prive di
accessori, dispositivi e componenti aventi funzioni specifiche di sicurezza.
Le principali difformità riscontrare sono riferite al:
1. Mancato utilizzo di scale per raggiungimento dei ponti di lavoro;
2. Utilizzo dei pioli dei montanti per il raggiungimento dei ponti di lavoro (montanti a distanza sup.
ai 0,30m e privi di accorgimenti antiscivolo, passaggio dall’interno);
3. Mancato utilizzo dei sottoponti;
4. Presenza del solo ponte di lavoro a quote superiori 2,00m, raggiungibili utilizzando i pioli dei
montanti collocati a distanze sup. a 0,30m, privi di antiscivolo (per quote fino a 20m)
5. Mancanza dei dispositivi previsti per verificare la verticalità e la messa in bolla dell’attrezzatura;
6. Mancanza di parapetti, correnti intermedi e tavole fermapiede;
7. Mancanza degli ancoraggi;
8. Mancanza degli stabilizzatori;
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Relativamente alla verifica della documentazione prevista, ulteriori contestazioni riguardano
l’incompletezza delle indicazioni circa il montaggio, l’uso corretto e lo smontaggio dell’attrezzatura, oltre
alla mancanza del certificato di collaudo redatto dal costruttore.
Allego alla presente n°2 “Libretti di Istruzione e norme d’uso del Trabattello” ed i relativi commenti.
Fig. 01
Commento punto A:
Su espressa richiesta, l’utilizzatore ci fa presente che ha acquistato il ponte su ruote per poter operare ad
altezze fino a 10,50m.
Il punto A, reso illeggibile per effetto della fotocopiatura riporta tali indicazioni:
ƒ Portata Massima 200 kg uniformemente distribuiti;
ƒ Altezza massima 5,07 metri;
ƒ Non sono identificabili dal libretto d’uso le dimensioni in pianta dell’attrezzatura e la massima
quota raggiungibile indicata dal venditore è in contrasto con quella indicata sul libretto;
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Infatti, a seguito di verifica effettuata, il costruttore rende noto che tale tipo di attrezzatura definita
POKER, può raggiungere altezze di lavoro di oltre 6 metri, pur riportando sul manuale un’altezza
massima di 5,07m.
Commento punto B:
Dalla lettura della tabella indicante la quantità e la tipologia degli elementi componenti, non risulta
evidente il numero dei “Piani di Lavoro”. Considerato che solitamente l’attrezzatura è fornita con un solo
piano di lavoro, è evidente che la quota di lavoro, dichiarata per 5,07 m, sarà sprovvista di un sottoponte
e dei relativi accorgimenti obbligatori.
L’indicazione di n°2 davanzali parapetto, significa che la protezione obbligatoria, cosi come previsto
dalla Legislazione vigente, è garantita solamente sull’unico piano di lavoro, quindi se pur presenti, i
sottoponti sarebbero, nel caso specifico, sprovvisti di protezione contro la caduta nel vuoto.
Mancano le scale di accesso ai due piani di lavoro.
Fig. 02
Commento punto C:
In riferimento alle raccomandazioni per il montaggio a quote superiori a 2 m, è importante ricordare che:
1. Considerato l’obbligo di ancoraggio per ogni due pontate, si rende noto che in tali circostanze il
ponte su ruote perdendo temporaneamente la caratteristica di mobilità, è interamente soggetto
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all’applicazione e rispetto delle indicazioni dettate dal DPR 547/55 titolo IV e DPR 164/56 circa
le misure di sicurezza previste per i ponti fissi;
2. Esaminata l’indicazione circa la salita e la discesa all’interno della torre, è evidente, anche
dall’esame di due rilievi fotografici effettuati, che tale indicazione non può essere osservata, in
quanto, non solo i pioli dei montati sono collocati ad una distanza superiore a 0,30m l’uno
dall’altro e sono sprovvisti di dispositivo antiscivolo, ma il piano di lavoro, unico, è collocato a
una quota superiore a 2mt ed espone il soggetto impegnato al raggiungimento della quota
prevista al rischio di caduta, considerata l’altezza sup. a 2 m. e l’utilizzo di un sistema di accesso
(irregolare) con pendenza sup. al 75° privo di adeguata protezione.
La condizione di pericolo è aggravata dalla necessità di aprire la botola di accesso al piano di
lavoro, con evidente perdita di presa del piolo con un arto.
In una condizione del genere senza l’utilizzo di un sottoponte, che non definirei più come tale,
risulta inutile l’indicazione all’utilizzo di un sistema di trattenuta, in quanto in ogni caso per
garantirne l’efficacia, il punto di ancoraggio dovrebbe essere collocato al di sopra della massima
quota di lavoro, al fine di contenere l’eventuale caduta nel vuoto ad un dislivello non superiore a
0,60m dalla quota di riferimento.
Fig. 03
Fig. 04
Come si evince dalle foto allegate, non è presente alcuna scala di accesso al piano di lavoro, unico, che
possiede una quota dal piano di riferimento sup. a 2,80m.
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L’operatore nel caso specifico raggiunge la quota di lavoro utilizzando come scala i pioli dei montati,
rispettando le indicazioni del “libretto di istruzioni” ma contravvenendo alle prescrizioni legislative.
Fig. 05
Commento punto D/ Conclusioni
Il Documento in oggetto non è l’unico a mostrare una situazione poco chiara, le contraddizioni sono
molte, così come sono molte le informazioni specifiche che abbiamo a disposizione per gestire al meglio
tale attrezzatura, che è destinata a svolgere funzioni che dipendono direttamente dall’ambiente e dalla
tipologia di attività alla quale danno supporto.
Il montaggio dell’elemento scala ad esempio, quale optional, trasforma il ponte su ruote, modificandone
anche la reazione alle forze alle quali è sottoposto in fase di utilizzo, e per le quali dovrebbe essere
collaudato.
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In ultima analisi l’intenzione è di spezzare una lancia a favore di tutti gli imprenditori che pur rispettando
la legislazione in materia di sicurezza, nella maggior parte dei casi sono costretti a subire gli effetti di un
rigido iter giudiziario che li identifica come unici attori.
La responsabilità dell’utilizzatore cosi come citato dal costruttore nel libretto esaminato, non esprime al
meglio quanto il legislatore decreta, infatti, citando solo la parte interessata, l’art. 374 del DPR 547/55
recita:
“Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli
apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di
efficienza.”.
I requisiti che devono possedere tali attrezzature in relazione “alle necessità della sicurezza del lavoro”,
e i relativi “necessari requisiti di resistenza e di idoneità”, debbono essere assolutamente garantiti dal
costruttore, indicati con perizia sul “libretto di montaggio, uso e smontaggio” e certificati secondo le
norme tecniche di prodotto.
Considerato che l’imprenditore, acquistando un prodotto “Conforme alle Norme”, ritiene di essere in
regola con quanto previsto dalla Legislazione in materia, e di non dover integrare l’attrezzatura acquistata
con ulteriori ripari o accessori, per assurdo risponde, nel caso specifico alla contravvenzione di cui
all’art. 374 del DPR 547/55, infatti, così come espresso in una Sentenza della Cass. Pen., Sez. IV, 20
settembre 2002, Del Bianco Barbacucchia F, il datore di lavoro che abbia messo a disposizione del
lavoratore una macchina ( o attrezzatura, utensile, strumento ecc.ecc.) che per vizi di costruzione possa
essere fonte di danno per le persone, senza aver appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale
diverso venditore, l’abbia sottoposto a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità
all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto
affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica, contravviene e
risponde personalmente per colpa, per omissioni imputabili al costruttore.
A tal punto mi chiedo se sia giusto considerare vizio di costruzione, la mancata esecuzione di un
collaudo, in grado di determinare, in caso di mancato superamento in fase di esame, il miglioramento
prestazionale dell’attrezzatura sotto ogni punto di vista.
L’ex art. 28 del D.lgs. 626/94 e il progresso tecnologico.
Considero scorretto il riferimento alle Leggi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, definite
anche “Norme d’Uso”, alla mercé di “Norme di Costruzione”, in quanto tali indicazioni costituiscono
false garanzie ed ingannano l’acquirente.
La normativa tecnica di costruzione, collaudo nonché corretto utilizzo dei ponti su ruote, è la norma UNI
HD 1004, la quale nonostante sia in attesa di essere completamente introdotta nel sistema Legislativo
Italiano, attraverso uno specifico Decreto, se pur facoltativa, costituisce l’unico strumento operativo
validato, in grado di indicare criteri di progettazione, costruzione e collaudo di attrezzature che ancora
oggi, costituiscono fonte di innumerevoli infortuni sui luoghi di lavoro.
In attesa del Decreto citato, si allega per esteso il Decreto Ministeriale che rende operativa e quindi
applicabile per intero la norma UNI HD 1004.
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DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1998 (in Gazz. Uff., 5 maggio 1998).
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla
costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre, GU050598.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELLA SANITA' IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art.
14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" e, in particolare il quarto comma dell'art. 52 che
prescrive che i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani;
Vista la norma tecnica UNI HD 1004 "Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi
prefabbricati - materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza";
Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall'articolo sopraccitato, esiste una
norma tecnica specifica che garantisce un'analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di ponti
su ruote a torre;
Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e
sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e
integrazioni;
Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai
sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
a) il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI HD 1004;
b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di carico e di rigidità, di cui
all'appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da un laboratorio ufficiale. Per laboratori
ufficiali si intendono:
1. laboratorio dell'ISPESL;
2. laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;
3. laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n.
1086;
4. laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità;
5. laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio
economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
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c) l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno di edifici e 8 m se utilizzato
all'esterno di edifici;
d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissagio all'edificio
o altra struttura;
e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate
nell'appendice C della norma tecnica UNI HD 1004.
Art. 2.
1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata
in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico
europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle
disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
Ringraziando della disponibilità, in virtù dell’autorevolezza del vostro giudizio, con la presente, chiedo
formalmente a questo Servizio di poter esprimere un parere in merito a tale constatazione, al fine di poter
utilizzare le indicazioni ricevute quale utile strumento di informazione.
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Per. Ind. Medini Alessandro
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