Martedı̀ 16 novembre 2004
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Commissione IX
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
DL 249/2004: Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. C. 5398 Governo,
approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SEDE REFERENTE:
Riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose. C. 5197 Governo,
approvato dal Senato, C. 1571 Gibelli e C. 4876 Rosato (Seguito dell’esame e rinvio) . . .
63
ALLEGATO (Emendamenti ed articolo aggiuntivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358
De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto (Seguito
dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SEDE CONSULTIVA
Martedı̀ 16 novembre 2004. — Presidenza
del vicepresidente Giorgio BORNACIN.
La seduta comincia alle 14.10.
DL 249/2004: Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
C. 5398 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda
che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il parere sul
disegno di legge C. 5398, che dispone la
conversione in legge del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, recante interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro
e sociali. Il provvedimento è stato già
esaminato dal Senato, che vi ha apportato
significative modificazioni. I profili di più
stretta competenza della Commissione si
concentrano proprio negli articoli 1-bis,
1-ter e 1-quater aggiunti dal Senato con
l’approvazione di un emendamento presentato dal Governo e volti a fronteggiare
la crisi occupazionale del settore del trasporto aereo, in particolare quella che
colpisce il personale dell’Alitalia. Gli articoli 1, 1-quinquies e 2 attengono, invece, a
profili di carattere lavoristico e sociale più
generali.
Ciò premesso, esporrà il contenuto del
decreto-legge in esame soffermandosi soprattutto sugli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater, riguardo ai quali ricorda preliminarmente che la presentazione, da parte del
Governo, al Senato, dell’emendamento che
li ha aggiunti si riconnette all’impegno
assunto dall’Esecutivo nel protocollo d’intesa sottoscritto il 6 ottobre 2004 con
l’Alitalia e con le organizzazioni sindacali
Martedı̀ 16 novembre 2004
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a definire con urgenza misure di sostegno
al reddito e all’occupazione applicabili ai
vettori aerei.
Ciò premesso, rileva come l’articolo 1
consenta, a determinate condizioni, la proroga per dodici mesi del trattamento
straordinario di integrazione salariale
(CIGS) ove concesso per crisi aziendale;
differisce il termine per la concessione o la
proroga di determinati interventi di sostegno al reddito e – a seguito delle modificazioni introdotte al Senato – dispone in
favore dei lavoratori che hanno fruito
dell’indennità prevista dalla legge n. 144
del 1999 l’accredito dei contributi figurativi e del trattamento di fine rapporto
relativi ai periodi di percezione dell’indennità stessa. La legge citata aveva previsto
misure per fronteggiare la crisi occupazionale derivante in Valle d’Aosta dalla
chiusura del traforo del Monte Bianco.
L’articolo 1-bis, al comma 1, dispone
che a decorrere dal 1o gennaio 2005 il
Ministro del lavoro possa concedere, per la
durata di 24 mesi, il trattamento di cassa
integrazione
guadagni
straordinaria
(CIGS) al personale dei vettori aerei, anche
navigante, e al personale delle società
eventualmente nate a seguito di processi di
riorganizzazione o di trasformazione societaria dei vettori aerei. Presupposto di
tale concessione è la stipula di specifici
accordi in sede governativa in caso di crisi
occupazionale, ristrutturazione aziendale,
riduzione o trasformazione di attività. Secondo la relazione tecnica allegata dal
Governo, i lavoratori interessati sono circa
3.700. Ai medesimi lavoratori è inoltre
esteso, sempre dal 1o gennaio 2005, il
trattamento di mobilità. I vettori aerei e le
società derivanti sono tenuti al pagamento
dei contributi previsti dalla legge in relazione ai due trattamenti anzidetti.
Il comma 2 prevede alcuni benefici,
entro il limite di 10 milioni di euro, in
favore dei datori di lavoro che assumano
lavoratori del trasporto aereo in trattamento di cassa integrazione straordinaria
o di mobilità. I benefici, in particolare,
sono quelli di cui all’articolo 8, comma 4,
e all’articolo 25, comma 9, della legge
n. 223 del 1991: dette disposizioni ricono-
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Commissione IX
scono al datore di lavoro che assuma a
tempo pieno e indeterminato un lavoratore iscritto alle liste di mobilità un contributo mensile pari al 50 per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore stesso e riducono la
contribuzione a carico dei datori di lavoro
che assumono a tempo indeterminato,
equiparandola per i primi 18 mesi a quella
dovuta per gli apprendisti.
I commi 3 e 4 quantificano gli oneri
derivanti dalle misure di sostegno in
esame in 383 milioni di euro per il periodo
2005-2010, ripartiscono gli oneri tra i
diversi anni del periodo, prevedono la
copertura degli oneri e affidano all’INPS
compiti di monitoraggio, le cui risultanze
devono essere comunicate al Ministero del
lavoro, nonché al Ministero dell’economia
e delle finanze, ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi previsti dalla normativa di contabilità pubblica.
Il comma 5 esclude che nel periodo di
ammissione delle imprese al trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria i lavoratori delle stesse possano accedere al cosiddetto bonus previdenziale,
vale a dire agli incentivi al posticipo del
pensionamento previsti dalla legge n. 243
del 2004, restando comunque salve le
domande presentate prima dell’ammissione al trattamento.
L’articolo 1-ter, recependo il contenuto
del protocollo di intesa del 6 ottobre 2004,
istituisce presso l’INPS un fondo speciale
per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo. Il fondo finanzia programmi
di formazione e specifici trattamenti in
favore di lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro, da sospensioni
temporanee dell’attività lavorativa o da
processi di mobilità. Le prestazioni del
fondo sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dai due contributi che vengono
previsti per alimentare il fondo: in primo
luogo, un contributo gravante sulle retribuzioni, pari allo 0,5 per cento, per tre
quarti a carico dei datori di lavoro del
settore e per un quarto a carico dei
lavoratori; in secondo luogo, un contributo
Martedı̀ 16 novembre 2004
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del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi – ossia Assoaeroporti ed ENAC –
sono chiamati a concordare per garantire
la piena operatività del fondo e la stabilità
del sistema stesso. La definizione delle
modalità di gestione del fondo è rimessa
alle parti sociali; dalla disposizione non
devono comunque derivare oneri per il
bilancio.
L’articolo 1-quinquies – frutto di un
emendamento del relatore al Senato –
reca una disciplina di carattere generale in
tema di decadenza dai trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione.
L’articolo 2, infine, reca un serie di
stanziamenti per interventi di carattere
sociale, attingendo le relative risorse dal
Fondo speciale per l’incentivazione della
partecipazione dei lavoratori nelle imprese.
Pertanto, tenuto conto che, per i profili
di più stretta competenza della Commissione, il provvedimento dà attuazione al
protocollo di intesa tra il Governo, l’Alitalia e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del trasporto aereo,
ritiene che sembrano sussistere i presupposti per esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in titolo.
Pietro TIDEI (DS-U) chiede se sia possibile acquisire il parere espresso sul provvedimento in esame dalle organizzazioni
sindacali, soprattutto per quanto riguarda
le misure relative ai lavoratori del trasporto aereo.
Giorgio BORNACIN, presidente, fa presente che si è già provveduto a richiedere
alla XI Commissione la documentazione
lasciata dalle organizzazioni sindacali con
riferimento ai contenuti del provvedimento in esame. Nell’assicurare quindi che
tale documentazione sarà quanto prima a
disposizione dei componenti della IX
Commissione, rinvia il seguito dell’esame
alla seduta già prevista per giovedı̀ 18
novembre.
La seduta termina alle 14.20.
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Commissione IX
SEDE REFERENTE
Martedı̀ 16 novembre 2004. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN, indi del presidente Paolo ROMANI. —
Intervengono il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Paolo Uggè ed il
sottosegretario per il medesimo dicastero
Paolo Mammola.
La seduta comincia alle 14.20.
Riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di
persone e cose.
C. 5197 Governo, approvato dal Senato, C. 1571
Gibelli e C. 4876 Rosato.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2004.
Giorgio BORNACIN, presidente, avverte
che sono stati presentati emendamenti ed
un articolo aggiuntivo (vedi allegato 1).
Antonio PEZZELLA (AN), relatore,
prima di esprimere il parere sulle proposte emendative, desidera chiedere al Governo chiarimenti in ordine ai lavori del
tavolo di confronto tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e rappresentanti del settore dell’autotrasporto.
Il sottosegretario Paolo UGGÈ sottolinea che il disegno di legge delega all’esame
della Commissione costituisce un decisivo
punto di svolta nella disciplina del mercato dell’autotrasporto delle merci, tuttora
facente capo ad una ormai datata legge del
1974, nonché nella disciplina dei servizi
automobilistici, che a loro volta fanno
capo ad una legge del 1939. Sottolinea,
quindi, che il Governo si è fortemente
impegnato per una riforma dei due settori
non solo orientata, secondo l’esempio dell’Europa, nel senso della liberalizzazione,
ma anche attenta ai profili della sicurezza
del trasporto e della qualità del servizio.
Martedı̀ 16 novembre 2004
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Ciò premesso, fa presente che sono in
corso in questi giorni alcuni ulteriori incontri con le associazioni rappresentative
del settore, nei quali sono valutati profili
come quello dell’accesso al mercato, rispetto al quale si sta delineando un’intesa,
e come quello delle tariffe, rispetto alle
quali desidera sottolineare come la modifica dell’attuale sistema sia stata auspicata
dalla pressoché totalità delle associazioni
di categoria coinvolte dalla riforma.
Esprime quindi l’auspicio che la riforma, che è stata fin dove possibile concordata con le associazioni di categoria,
intervenga al più presto, in modo che il
Paese abbia quella moderna e avanzata
disciplina che sta aspettando da ormai
troppi anni e che è essenziale per la sua
crescita economica e competitività.
Antonio PEZZELLA (AN), relatore, alla
luce di quanto testé evidenziato dal rappresentante del Governo, invita al ritiro di
tutti gli emendamenti presentati esprimendo altrimenti parere contrario sugli
stessi.
Più in dettaglio, osserva che il parere
contrario sugli emendamenti Rosato 1.1,
1.2, e 1.3, di analogo contenuto, è dovuto
al fatto che il disegno di legge di delega
interviene in materie – la regolazione del
mercato e la tutela della concorrenza –
che rientrano costituzionalmente nella
competenza dello Stato.
Sull’emendamento Rosato 1.4, la valutazione è contraria perché il sistema sanzionatorio per le violazioni della disciplina
in materia di cabotaggio stradale di merci
deriva direttamente dalle previsioni del
regolamento CEE 3118/93 – di cui il
decreto ministeriale 29 aprile 2004 costituisce una mera interpretazione – e per il
quale non occorrono norme interne di
attuazione. Le sanzioni applicabili al caso
di specie, peraltro, formeranno oggetto di
un’apposita circolare agli organi di controllo, che è in corso di adozione d’intesa
tra i Ministeri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto alle modalità di compilazione del libretto di cabotaggio, le stesse sono definite dal decreto
dirigenziale 31 maggio 2004.
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Commissione IX
Sull’emendamento Rosato 1.5, la valutazione è contraria perché la delega non
opera nelle materia di competenza del
Ministero
dell’ambiente.
Sull’emendamento Rosato 1.6 il parere è contrario
perché esso comporta il coinvolgimento
della Conferenza Stato-regioni, che non ha
competenze specifiche nelle materie che
dovranno essere regolate dai decreti delegati, mentre, per quel che riguarda il
parere delle Commissioni parlamentari
competenti, comporta un inutile allungamento dei termini temporali, laddove la
norma in esame già consente una proroga
fino a novanta giorni del termine per il
parere del Parlamento, qualora gli schemi
dei decreti legislativi tardino ad essere
presentati.
Sull’emendamento Rosato 1.7 la valutazione è contraria perché la norma già
consente una proroga fino a novanta
giorni del termine per il parere del Parlamento, qualora gli schemi dei decreti
legislativi tardino ad essere presentati.
Sull’emendamento Rosato 1.8 il parere è
contrario perché il termine di due anni è
ritenuto congruo per verificare l’impatto
della nuova disciplina che sarà introdotta
dai decreti legislativi.
Con riferimento all’articolo 2, sugli
emendamenti Rosato 2.1 e Raffaldini 2.2,
di analogo contenuto, il parere è contrario
perché il fatto che la liberalizzazione sia
regolata si evince già chiaramente dai
principi e criteri direttivi esposti nell’articolo 2 del disegno di legge.
Sull’emendamento Rosato 2.3 il parere
è contrario per le stesse ragioni esposte in
riferimento agli emendamenti Rosato 1.1,
1.2, e 1.3, vale a dire perché la delega
interviene in materia costituzionalmente
di competenza dello Stato, quale è la
regolazione del mercato e la tutela della
concorrenza.
Sull’emendamento Rosato 2.4 il parere
è contrario perché esso non attiene ai
principi della delega. Sull’emendamento
Gibelli 2.5 il parere è contrario perché il
criterio di delega di cui al comma 1,
lettera d), è sufficientemente esplicativo ai
fini dell’introduzione di principi sanzionatori specifici, riferiti alla professionalità
Martedı̀ 16 novembre 2004
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dei conducenti; il contenuto dell’emendamento potrebbe peraltro essere trasfuso in
un ordine del giorno volto ad impegnare il
Governo a tenerne conto in sede di formulazione dei decreti legislativi.
Il parere è contrario sull’emendamento
Rosato 2.6 perché la possibilità di possedere due patenti è espressamente esclusa
dall’ordinamento comunitario; sull’emendamento Raffaldini 2.7, perché il criterio
di delega opera in materia di autolinee di
competenza statale, quelle ricadenti sul
territorio di oltre due regioni, e quindi
correttamente richiama l’esclusione, dalla
disciplina in esso dettata, dei servizi di
trasporto pubblico locale, regolati da altre
disposizioni; sugli identici emendamenti
Raffaldini 2.8 e Rosato 2.9, nonché sugli
identici emendamenti Rosato 2.10 e 2.11,
perché modificano sostanzialmente i criteri delle delega, mentre i tempi e le
modalità per il superamento delle tariffe
obbligatorie per l’autotrasporto di merci
dovranno essere regolati in sede di attuazione delle delega stessa.
Il parere è contrario sugli identici
emendamenti Raffaldini 2.13 e Rosato
2.12 perché essi contrastano con i principi
fondamentali della delega; sugli emendamenti Rosato 2.14 e Raffaldini 2.15,
perché il criterio delle tutela della sicurezza sociale rientra fra quelli enunciati
all’articolo 2, comma 1, lettera c); sugli
emendamenti Rosato 2.16 e 2.17 e Raffaldini 2.18, perché intervengono nell’ambito delle disposizioni attuative della delega. Il parere sull’emendamento Raffaldini 2.19 è contrario perché la materia è
tipicamente attinente ai provvedimenti attuativi della delega, ma invita a valutare la
trasfusione del contenuto dell’emendamento in un ordine del giorno.
La valutazione è contraria sull’emendamento Rava 2.20, perché l’individuazione di un sistema di certificazione di
qualità per determinate categorie merceologiche, ivi comprese le derrate deperibili, fa salve le situazioni già oggetto di
disciplina e comporta comunque l’adesione volontaria al sistema, fermi re-
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Commissione IX
stando i vantaggi che dallo stesso possono
derivare, ad esempio in termini di spese
assicurative.
Il parere è contrario sull’emendamento
Raffaldini 2.21 tenuto conto che gli accordi cui si riferisce la delega operano in
materia di prezzi del trasporto di merci e
perché la regolazione di tali accordi spetta
ai decreti delegati. L’introduzione, poi, di
una tariffa minima di garanzia per i
trasporti non regolati dagli accordi di
settore è chiaramente contraria al principio della libera contrattazione di cui al
comma 2, lettera b), numero 2.
Sull’emendamento Lettieri 2.22 il parere è contrario perché le finalità della
delega sono indicate all’articolo 1 del disegno di legge, e la semplificazione nella
filiera produttiva può rientrare al più tra
le indicazioni dei decreti delegati.
Sull’emendamento Raffaldini 2.23 c’è
un invito al ritiro perché i criteri indicati
nel proposto numero 9-bis sono sostanzialmente già contenuti in altre parti della
delega, mentre il numero 9-ter non è un
criterio di delega e potrebbe formare oggetto di altra norma positiva, in base ad
intese fra Governo e associazioni degli
autotrasportatori. Ritiene peraltro che il
contenuto dello stesso possa essere trasfuso in un ordine del giorno che impegni
in tale senso il Governo.
L’invito al ritiro sull’emendamento Gibelli 2.24 è motivato dal fatto che lo stesso
è incidente su materia oggetto dei decreti
delegati. L’emendamento potrebbe comunque essere trasfuso in un ordine del
giorno.
Il parere è contrario sull’emendamento
Zeller 2.25 perché ultroneo rispetto all’oggetto della delega e comunque attinente
alla disciplina del trasporto di persone: vi
è comunque la possibilità di prevedere un
ordine del giorno sul tale materia; sull’emendamento Rosato 2.26 la valutazione
è contraria perché non attinente ai criteri
della delega; sull’emendamento Gibelli
2.27 perché l’autotrasporto professionale,
che interessa il trasporto di merci per
conto di terzi, è regolato da apposita
disciplina comunitaria per l’accesso alla
professione e può essere esercitato solo
Martedı̀ 16 novembre 2004
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previa dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria, idoneità professionale e
onorabilità. L’esercizio dell’autotrasporto
in conto proprio, in quanto attività accessoria rispetto all’oggetto sociale dell’impresa interessata, può aver luogo senza
dimostrazione di specifici requisiti.
La valutazione è contraria sull’emendamento Gibelli 2.28 perché estraneo ai
principi delle delega: l’emendamento potrebbe peraltro essere trasfuso in un ordine del giorno al Governo, ferme restando le verifiche di compatibilità finanziaria; sull’emendamento Gibelli 2.29
perché oggetto di disciplina in altre disposizioni nazionali e comunitarie, e non
attinente ai criteri della delega; sull’emendamento Raffaldini 2.30 perché esso comporterebbe una duplicazione di compiti in
organismi pubblici già esistenti; sull’emendamento Rosato 2.31 perché estraneo all’oggetto della delega. L’obiettivo dell’emendamento può comunque essere perseguito attraverso un ordine del giorno al
Governo.
Sull’emendamento Rosato 2.32 il parere è contrario perché esso concerne
materia che sarà oggetto più dettagliatamente dei decreti delegati; sull’articolo
aggiuntivo Rosato 2.01 perché estraneo
all’oggetto della delega.
Con riferimento all’articolo 3, infine, il
parere è contrario sull’emendamento Raffaldini 3.1 tenuto conto che il termine di
quattro mesi deriva da precisi impegni
assunti in sede di Governo.
Il sottosegretario Paolo UGGÈ esprime
parere conforme a quello del relatore.
Eugenio DUCA (DS-U), nel prendere
atto che il relatore ed il Governo hanno
espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, si dice certo
che i tempi di esame dei provvedimenti in
titolo saranno più lunghi di quelli preventivati e auspicati.
Ettore ROSATO (MARGH-U), preso
atto dell’assoluta chiusura del relatore e
del Governo intorno al testo trasmesso dal
Senato, si chiede a che cosa possa servire
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Commissione IX
il tavolo di concertazione al quale ha fatto
riferimento il sottosegretario Uggè, posto
che il Governo non intende più ascoltare
ragioni. Nel merito, poi, ritiene che il
parere contrario sugli emendamenti dell’opposizione sia del tutto incomprensibile,
in quanto si tratta di proposte palesemente intese al miglioramento del testo
del Senato e, in linea di massima, tali da
non stravolgere l’impostazione di fondo
conferita al provvedimento dal Governo.
Nonostante la piena disponibilità dell’opposizione a collaborare alla riforma
del settore, senz’altro urgente e indifferibile, deve quindi constatare con rammarico che la maggioranza non intende procedere in spirito di concordia e rifiuta di
discutere persino su proposte di miglioramento limitate e ragionevoli, oggettivamente condivisibili e non contrastanti con
l’esigenza da tutti sentita di concludere
rapidamente, e nel rispetto delle istanze
del mondo associativo e delle autonomie
territoriali, per dare al settore la riforma
attesa.
Franco RAFFALDINI (DS-U) ritiene
che le motivazioni addotte dal relatore per
i pareri contrari siano assai poco convincenti ed esprime il proprio rammarico per
l’atteggiamento di chiusura della maggioranza, riservandosi di intervenire più diffusamente sul merito delle questioni nel
prosieguo dell’esame.
Il sottosegretario Paolo UGGÈ sottolinea ancora una volta come il testo del
disegno di legge delega trasmesso dal Senato sia stato in ogni suo punto concordato con le associazioni di categoria dell’autotrasporto, nonché con quelle del sistema produttivo e commerciale: ogni parola del provvedimento rappresenta il più
ampio equilibrio che sia stato possibile
raggiungere in sede di concertazione.
Ciò premesso, invita a riflettere che le
proposte emendative presentate intervengono su punti di dettaglio, la cui disciplina dovrebbe spettare dunque ai decreti
legislativi di attuazione, che potranno essere più compiutamente oggetto di esame
in sede di parere parlamentare sugli
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stessi, oppure sono in contrasto con gli
impegni assunti dal Governo nei confronti delle associazioni di categorie o,
ancora, sono incompatibili con la normativa comunitaria.
In alcuni casi, peraltro, le proposte
emendative appaiono condivisibili, ma appare preferibile una loro trasformazione
in ordini del giorno, cosı̀ da giungere
rapidamente all’approvazione definitiva
della legge delega, dando modo al Governo
di incominciare al più presto a lavorare ai
decreti legislativi di attuazione, che rappresentano il completamento di quella
riforma che il mondo dell’autotrasporto
sta aspettando da troppo tempo.
Davide CAPARINI (LNFP) manifesta
contrarietà per il parere negativo del relatore e del Governo sulle proposte emendative formulate dal suo gruppo, che non
può ritenersi mitigato dal fatto che vi sono
inviti alla trasformazione delle stesse in
ordini del giorno di raccomandazione al
Governo.
Eugenio DUCA (DS-U) ritiene che il
modo di procedere scelto dal Governo e
condiviso dal relatore comprima le prerogative delle Camere: tanto valeva riformare il settore con un provvedimento
d’urgenza ponendo poi la fiducia sul relativo disegno di legge di conversione.
Quanto all’invito a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, lo ritiene
offensivo, atteso che ad oggi a nessuno dei
diciotto ordini del giorno approvati dalla
Commissione è stata data attuazione dal
Governo, neppure nei casi in cui c’era
stato un espresso accoglimento da parte di
un Esecutivo che non può non definire
falso e bugiardo.
Alla luce di tali considerazioni, chiede
formalmente alla presidenza di attivarsi
affinché il Ministro Lunardi partecipi personalmente alle prossime sedute della
Commissione. Fa inoltre presente che, a
quanto gli risulta, le associazioni di categoria non sono affatto soddisfatte del testo
di riforma approvato dal Senato, a dispetto di quanto sostiene il sottosegretario
Uggé, e che manifestano negli ultimi tempi
disagio e tensione.
67
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Commissione IX
Marco SUSINI (DS-U) rileva come la
riforma dell’autotrasporto abbia un’importanza strategica essenziale in vista della
crescita della competitività del sistema
economico italiano e sottolinea la sostanziale disponibilità dell’opposizione a collaborare alla riforma e a consentirne il
varo nei tempi ristretti auspicati dalle
associazioni di categoria.
Constata quindi con rammarico che la
maggioranza sta inasprendo il confronto,
senza che peraltro ve ne sia la necessità,
considerato che il provvedimento in esame
non è ancora stato inserito nel programma
dei lavori dell’Assemblea. Tutto ciò considerato, non si può non rilevare come la
maggioranza stia perdendo un’occasione
importante.
Eugenio DUCA (DS-U) stigmatizza il
fatto che il sottosegretario Uggè sembra
intervenire in questa sede nella doppia
veste di rappresentante del Governo e di
esponente del mondo dell’autotrasporto.
Paolo ROMANI, presidente, non può
non rilevare come il relatore abbia adeguatamente motivato il parere contrario
sulle proposte emendative e che il sottosegretario Uggè abbia sempre partecipato
con costanza ed attenzione a tutte le
sedute della Commissione dedicate all’esame del provvedimento, portando il
contributo dalla sua esperienza maturata
nel settore. Ricorda inoltre che il sottosegretario ha fatto presente più volte che il
testo del Governo è il risultato del serio ed
approfondito sforzo di concertazione compiuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per la definizione di un testo
di riforma il più possibile condiviso dagli
operatori del settore.
Giorgio PANATTONI (DS-U), nell’associarsi alle osservazioni di carattere generale già svolte dagli altri deputati dell’opposizione intervenuti, desidera soffermarsi
su alcune questioni più puntuali. Ritiene
infatti particolarmente incomprensibile e
preoccupante il parere contrario del relatore e del Governo, peraltro mal motivato,
ad esempio, sugli emendamenti Rosato 1.1,
Martedı̀ 16 novembre 2004
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1.2 e 1.3, volti a far salvi i poteri e le
competenze spettanti alle regioni e alle
province autonome ai sensi della Costituzione, nonché sull’emendamento Rosato
2.14, volto ad assicurare il rispetto dei
contratti di lavoro e sull’emendamento
Rosato 2.26, finalizzato ad incentivare il
trasporto combinato, nonché la diffusione
di veicoli a basso impatto ambientale.
Nel rilevare, quindi, come queste ed
altre proposte emendative dell’opposizione
siano oggettivamente condivisibili nelle finalità e migliorative del testo, esprime il
dubbio che l’atteggiamento di pregiudiziale
e di completa chiusura mostrato dalla
maggioranza sia dovuto alla sostanziale
volontà di alimentare uno scontro, al
quale l’opposizione è peraltro pronta.
Paolo ROMANI, presidente, nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis,
C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e
C. 5057 Pasetto.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di
un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2004.
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), relatore, tenuto conto che il Governo non ha
ancora presentato le proposte emendative
preannunciate nella precedente seduta dal
sottosegretario Mammola – del quale intende sottolineare l’impegno e la correttezza mostrata in questi mesi nel corso
dell’esame dei provvedimenti – si dichiara
pronto ad esprimere fin d’ora il proprio
parere sulle proposte emendative presentate, ritenendo peraltro opportuno acquisire prima gli orientamenti dei rappresentanti dei gruppi in Commissione sull’iter
più opportuno da seguire per il prosieguo
dell’esame.
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Commissione IX
Il sottosegretario Paolo MAMMOLA desidera preliminarmente porgere le proprie
scuse ai membri della Commissione per il
ritardo nella presentazione formale delle
proposte emendative predisposte dal suo
dicastero, nonostante avesse dato rassicurazioni in tal senso, precisando che il ritardo è dovuto al mancato completamento
dell’iter di valutazione interno al Governo,
riconducibile principalmente al fatto che gli
uffici del Ministero dell’economia non
hanno potuto compiere la valutazione dei
profili finanziari di propria competenza, a
causa del forte carico di lavoro collegato
alla sessione di bilancio.
Poiché non è in alcun modo intenzione
del Governo ostacolare i lavori della Commissione, né mancarle di rispetto, si dice
in ogni caso disposto a sottoporre fin da
oggi alla Commissione, in via informale, le
ipotesi emendative formulate dal suo dicastero, in modo che questa possa liberamente valutarle nel prosieguo dei suoi
lavori e tenerne conto come contributo
propositivo rispetto al testo elaborato.
Ettore ROSATO (MARGH-U) osserva
che il contributo predisposto dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è da
ritenersi senza dubbio sostanziale. Quindi,
anche in considerazione del fatto che gli
emendamenti del Governo sarebbero
senz’altro presentati successivamente in
Assemblea, ed al fine di evitare che la
Commissione approvi un testo destinato
ad essere significativamente modificato
dall’Aula, ritiene opportuno attendere la
formale presentazione degli emendamenti
del Governo al testo unificato in esame.
Fermo restando che l’opposizione è nel
complesso favorevole al provvedimento di
riforma, salvo discutere su singoli punti
dello stesso, e che quindi non c’è alcuna
volontà ostruzionistica o dilatoria, ritiene
che gli emendamenti del Governo, sia
quando investono i profili di carattere
finanziario, sia quando investono quelli
tecnico normativi, siano un contributo essenziale alla discussione, dal quale non si
può prescindere.
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
Graziano MAZZARELLO (DS-U) ritiene
che il testo unificato in esame contenga
evidenti vizi di costituzionalità, per quanto
attiene alla ripartizione delle competenze
tra lo Stato e le autonomie territoriali.
Chiede pertanto se vi sia stato un confronto con le regioni e gli enti locali.
Il sottosegretario Paolo MAMMOLA rileva che è stata già calendarizzata una
riunione tecnica nell’ambito della Conferenza Stato-regioni, cui seguirà al più
presto una riunione della Conferenza
stessa, sul testo unificato approvato dalla
Commissione al termine dei lavori del
Comitato ristretto e sugli emendamenti ed
articoli aggiuntivi ad esso riferiti. Ciò premesso, sottolinea come non sia in alcun
modo intenzione del Governo definire un
testo che non tenga conto delle prerogative
costituzionali delle regioni e degli enti
locali e si dice convinto che ogni perplessità del tipo di quelle evidenziate dal
deputato Mazzarello potrà essere superata
in quelle sedi.
69
—
Commissione IX
cui sono chiamati gli uffici del Ministero
dell’economia a causa della sessione di
bilancio, osserva che di tale lavoro non v’è
traccia in Parlamento, dove il rappresentante del Governo esprime continui pareri
contrari sulle proposte emendative di iniziativa parlamentare, senza motivarli o
motivandoli appena, come è stato il caso
delle poche proposte emendative a firma
di deputati della Commissione « scampate » al rigido vaglio di ammissibilità, tutte
incidenti su questioni decisive per il futuro
del Paese, come la cantieristica navale, il
rinnovamento della flotta, il trasporto
pubblico locale, le infrastrutture portuali e
sulle quali auspica possa esservi nel prosieguo dell’esame in Assemblea una valutazione favorevole da parte dell’Esecutivo.
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), relatore, alla luce di quanto emerso nel corso
del dibattito, propone – tenuto conto di
quanto già prospettato nella scorsa seduta
da alcuni colleghi dell’opposizione – di
procedere alla nomina di un nuovo Comitato ristretto affinché sia possibile valutare, in una sede informale, le numerose
proposte emendative presentate al testo
unificato in esame, ivi incluse quelle consegnate informalmente dal sottosegretario
Mammola nella seduta odierna. Nell’ambito di poche sedute, infatti, si potrà a suo
avviso addivenire alla definizione di un
nuovo testo unificato che tenga conto dei
suggerimenti dell’opposizione e del Governo rispetto al quale si poi potrebbe
fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti, auspicabilmente
già per la giornata di lunedı̀ prossimo.
Franco RAFFALDINI (DS-U) sottolinea
come l’opposizione non intenda tenere un
atteggiamento ostruzionistico o dilatorio
sulla riforma del trasporto pubblico locale,
né su quella dell’autotrasporto. Non si
possono, però, ignorare alcune questioni di
fondo, come quella del rapporto tra lo
Stato e le regioni rispetto ad una materia,
qual è quella del trasporto pubblico locale,
che è stata trasferita alla competenza delle
regioni stesse. Né si può passare sotto
silenzio che il testo unificato in esame non
contiene alcuna proposta per risolvere i
problemi della mobilità urbana e dell’inquinamento. Al riguardo, il Governo non
solo non ha avanzato proposte di alcun
tipo nel disegno di legge finanziaria, ma
non ha neppure sostenuto quelle di iniziativa parlamentare. Eppure si tratta di
questioni essenziali per il futuro delle città
che, se rinviate, porteranno esiti catastrofici nel giro di pochi anni.
Si dice pertanto d’accordo sul percorso
prospettato dal relatore, a condizione che
il ritorno alla sede informale consenta di
risolvere le questioni di fondo che non
sono ancora state definite.
Eugenio DUCA (DS-U), richiamandosi a
quanto in precedenza dichiarato dal sottosegretario Mammola, secondo il quale la
mancata presentazione degli emendamenti
del Governo sarebbe dovuta al forte lavoro
Il sottosegretario Paolo MAMMOLA ribadisce che sulla riforma in esame l’atteggiamento del Governo è propositivo e
collaborativo. Fermo restando il problema
delle risorse, ritiene che la definizione di
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
un quadro normativo certo rappresenta
senza dubbio un importante passo avanti
per il settore ed è a questo che tendono le
proposte emendative elaborate dal Governo e testé messe a disposizione della
Commissione, in via informale, come elementi valutabili nella sede che la Commissione riterrà più opportuna.
Ettore ROSATO (MARGH-U) ricorda
che l’esame è stato già una volta rinviato
per consentire al Governo la presentazione
formale degli emendamenti predisposti dal
dicastero delle infrastrutture. La presentazione non è tuttavia intervenuta in
tempo utile perché gli emendamenti potessero essere esaminati a partire da oggi.
Nel dirsi certo che ciò non sia dipeso dal
sottosegretario Mammola, del quale la
Commissione conosce cortesia e spirito di
collaborazione, deve però constatare con
rammarico che il Governo ha posto un
ulteriore ostacolo sul percorso della riforma.
70
—
Commissione IX
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), relatore, esprime la convinzione che il Comitato ristretto potrà aggiornare il testo
unificato alla luce degli emendamenti presentati, sia di quelli del Governo, sia di
quelli di iniziativa parlamentare, i quali
ultimi, peraltro, si concentrano su specifiche questioni intorno alle quali ha già
avuto modo di riflettere per ipotizzare
soluzioni percorribili.
Giorgio BORNACIN, presidente, alla
luce dell’orientamento dei gruppi e della
proposta del relatore, propone di istituire
un nuovo Comitato ristretto per il seguito
dell’esame.
La Commissione concorda.
Giorgio BORNACIN, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
71
—
Commissione IX
ALLEGATO
Riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone
e cose (testo unificato C. 5197 e abb).
EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO
ART. 1
Al comma 1, dopo le parole: è delegato
ad adottare, aggiungere le seguenti: , nel
rispetto del poteri e delle competenze
spettanti alle Regioni ai sensi del terzo
comma dell’articolo 117 della Costituzione
e dei poteri e delle competenze delle
regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
1) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per i trasportatori e
per la committenza in caso di mancato
rispetto delle norme introdotte con il decreto direttoriale 31 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2004, n. 134, recante disciplina di attuazione del decreto ministeriale 29 aprile
2004, in materia di cabotaggio stradale di
merci;
1. 1. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
2) predisposizione di norme attuative per il controllo e la compilazione del
libretto di cabotaggio.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato
ad adottare, aggiungere le seguenti: , nel
rispetto dei poteri e delle competenze
legislative spettanti alle Regioni ai sensi
del terzo comma dell’articolo 117 della
Costituzione.
1. 4. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
1. 2. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato
ad adottare, aggiungere le seguenti: , nel
rispetto dei poteri e delle competenze delle
regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
1. 3. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) controllo del cabotaggio stradale di merci ed in particolare:
Al comma 2, sostituire le parole: e delle
attività produttive, con le seguenti: , delle
attività produttive e dell’ambiente e della
tutela del territorio.
1. 5. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 3, sostituire le parole da:
perché su di essa sia espresso, fino alla
fine del comma, con le seguenti: per
l’espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
Ciascuna
Commissione
esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princı̀pi e
criteri direttivi della legge di delegazione.
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
Il Governo, entro i successivi sessanta
giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze dl
carattere finanziario, che deve essere
espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.
72
Commissione IX
—
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: nel rispetto dei
poteri e delle competenze delle regioni e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. 3. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
1. 6. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
c-bis) riequilibrio modale del trasporto merci verso i sistemi a minore
impatto ambientale, cosı̀ come indicato dal
Piano Generale del Trasporti e della Logistica, allegato come documento tecnico
ai decreti del Presidente della Repubblica
del 14 marzo 2001.
Al comma 3, sostituire le parole: entro
trenta, con le seguenti: entro sessanta.
2. 4. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
1. 7. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 4, sostituire le parole: entro
due anni, con le seguenti: entro un anno.
1. 8. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
ART. 2
Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: aperto e concorrenziale, con le
seguenti: a concorrenza regolamentata.
2. 1. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 1, lettera a), sostituire la
parola: concorrenziale, con le seguenti: a
concorrenza regolamentata.
2. 2. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca,
Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini,
Tidei.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:
d) attribuzione, al certificato di abilitazione professionale (CAP), di cui alla
direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003,
della funzione di patente professionale da
rilasciare a tutti i conducenti professionali
ai fini di una diversa attribuzione della
decurtazione dei punti a seguito di violazione delle norme del codice della strada
commesse durante l’attività professionale,
fermo restando che la diversa attribuzione
esplica i suoi effetti anche sulla patente
posseduta dal trasgressore nel caso di
perdita totale del punteggio.
Conseguentemente al comma 2, lettera
b), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:
10-bis) previsione dell’obbligo dı̀ frequentare i corsi di aggiornamento, ai sensi
delle disposizioni vigenti, nel caso in cui il
titolare del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, lettera d),
abbia accumulato una perdita di almeno
nove punti.
2. 5.
Gibelli, Caparini.
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , che preveda
l’istituzione di una patente professionale
per gli autotrasportatori, gli autoferrotranvieri e i soggetti iscritti nel ruolo di
conducente di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea, istituito presso le
camere di commercio, che preveda forme
di coordinamento, nelle sanzioni, con le
altre patenti, e dalla quale decurtare i
punti per la violazione di norme di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, effettuate con
mezzi adibiti all’attività lavorativa.
2. 6. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni.
73
—
Commissione IX
Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo
la parola: superamento, aggiungere la seguente: graduale.
** 2. 11. Rosato, Pasetto, Carbonella,
Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 2, lettera b), numero 2),
sostituire la parola: libera, con le seguenti:
regolamentazione della.
* 2. 13. Raffaldini, Duca, Albonetti, De
Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni,
Susini, Tidei.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il
numero 3).
Al comma 2, lettera b), numero 2),
sostituire la parola: libera, con le seguenti:
regolamentazione della.
2. 7. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca,
Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini,
Tidei.
* 2. 12. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 2, lettera b), numero 1,
sostituire la parola: superamento, con le
seguenti: individuazione dei tempi e delle
modalità per il superamento.
Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo
le parole: di guida e di riposo, aggiungere
le seguenti: e il rispetto dei contratti di
lavoro.
* 2. 8. Raffaldini, Duca, Albonetti, De
Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni,
Susini, Tidei.
2. 14. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 2, lettera b), numero 1),
sostituire la parola: superamento, con le
seguenti: individuazione dei tempi e delle
modalità per il superamento.
Al comma 2, lettera b), numero 3),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la
regolarità dei conducenti utilizzati dalle
aziende di autotrasporto.
* 2. 9. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
2. 15. Raffaldini, Duca, Albonetti, De
Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni,
Susini, Tidei.
Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo
la parola: superamento, aggiungere la seguente: graduale.
Al comma 2, lettera b), numero 4),
sopprimere le parole: di regola.
** 2. 10. Rosato, Pasetto, Carbonella,
Gentiloni, Tuccillo.
2. 16. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
Al comma 2, lettera b), numero 4),
sostituire le parole: di regola, con le seguenti: salvo casi eccezionali.
2. 17. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 2, lettera b), numero 4),
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Determinazione di obblighi e condizioni
per l’utilizzo della forma scritta dei contratti nell’ambito dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi. Medesime
indicazioni e definizioni dovranno essere
formulate anche in ordine agli accordi
merceologici o di settore.
2. 18. Raffaldini, Duca, Albonetti, De
Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni,
Susini, Tidei.
Al comma 2, lettera b), sostituire il
numero 6) con il seguente:
6) Le controversie derivanti dal contratto di trasporto di cui alla presente
legge sono sottoposte, a pena di improcedibilità, ad un tentativo obbligatorio di
conciliazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o i relativi
uffici decentrati, secondo le modalità determinate con regolamento del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988 n. 400. Qualora
non si pervenga ad una conciliazione fra le
parti entro trenta giorni, su richiesta di
entrambi i contraenti la controversia è
rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui
territorio ha sede il vettore, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580. Il procedimento
arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del
codice di procedura civile, si conclude
entro il termine massimo di sessanta
giorni a decorrere dal primo tentativo di
conciliazione, salvo che le parti si accor-
74
—
Commissione IX
dino per un termine diverso. Le parti
possono concordemente richiedere che la
risoluzione delle controversie aventi ad
oggetto i contratti ai quali sia applicabile
il termine di prescrizione quinquennale
previsto dal decreto-legge 29 marzo 1993,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1993, n. 162, avvenga
secondo le procedure di cui ai precedenti
periodi. Nel caso che tra le parti sia già
pendente un giudizio, il tentativo di conciliazione è esperito dal giudice e la facoltà
di ricorrere al collegio arbitrale deve essere esercitata entro sessanta giorni dal
fallimento del tentativo di conciliazione. In
caso di nullità del contratto è comunque
dovuto un compenso per il trasporto effettuato, determinato dal giudice o dal
collegio arbitrale sulla base della natura
della merce trasportata, del tipo, della
durata e della lunghezza del trasporto, e
delle condizioni del tracciato stradale interessato al trasporto.
2. 19.
Raffaldini, Duca, Albonetti.
Al comma 2 lettera b), numero 8),
sopprimere le parole: delle derrate deperibili.
2. 20.
Rava, Preda, Sedioli.
Al comma 2, lettera b), numero 9), dopo
le parole: previsione di accordi, aggiungere
le seguenti: merceologici, di settore o.
Conseguentemente, al termine del periodo aggiungere il seguente: Previsione di
un periodo transitorio di tre anni, dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, nel quale gli accordi attualmente in
vigore mantengono la loro validità, salvo
vengano in tale periodo sostituiti da nuovi
accordi merceologici, di settore o di diritto
privato, e previsione che, per tutti coloro
che non sono regolamentati da contratti
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
sopra indicati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui una tariffa
minima di garanzia.
2. 21. Raffaldini, Duca, Albonetti, De
Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni,
Susini, Tidei.
Al comma 2, lettera b), numero 9),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di pervenire a una semplificazione della filiera produttiva.
2. 22. Lettieri, Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero
9), aggiungere i seguenti:
9-bis) la determinazione di misure tendenti a regolamentare l’attività di intermediazione nell’autotrasporto delle merci,
i controlli e le condizioni nell’attività di
libero cabotaggio, le procedure e le verifiche per i veicoli immatricolati in conto
proprio;
9-ter) in materia di accesso al mercato,
all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e
successive modificazioni, le parole: « entro
il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle
seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».
2. 23. Raffaldini, Duca, Albonetti, De
Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni,
Susini, Tidei.
Al comma 2, lettera b), numero l0),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l’istituzione di un Corpo di
Polizia Stradale specializzato.
2. 24.
Gibelli, Caparini.
75
leggio di autobus con conducente di cui
all’articolo 5 della legge 11 agosto 2003,
n. 218, riguardo al rilascio delle autorizzazioni nel senso di liberalizzare il regime
delle autorizzazioni anche per le prime.
2. 25. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero
10) aggiungere il seguente:
10-bis) istituzione di un fondo statale
volto ad incentivare, ai sensi dell’articolo
38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, il
trasporto combinato, il trasporto merci
urbano effettuato mediante veicoli a basso
impatto ambientale e il viaggio di ritorno
a pieno carico.
2. 26. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero
10), aggiungere il seguente:
10-bis) uniformare l’autotrasporto di
cose in conto terzi all’autotrasporto in
conto proprio.
2. 27.
10-bis) superamento della disparità di
trattamento tra gli esercizi del noleggio con
conducente di cui all’articolo 8 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, e le attività di no-
Gibelli, Caparini.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero
10), aggiungere il seguente:
10-bis) previsione di incentivi, con particolare riguardo ai pedaggi autostradali e
alle tariffe assicurative per la responsabilità civile, per l’acquisto di un autoveicolo
adibito esclusivamente al trasporto di
merci su strada che abbia un peso totale
a pieno carico autorizzato superiore a 3,5
tonnellate e appartenente alla categoria
« EURO IV ».
2. 28.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero
10), aggiungere il seguente:
Commissione IX
—
Gibelli, Caparini.
Al comma 2, lettera b) dopo il numero
10), aggiungere il seguente:
10-bis) istituzione di scuole di formazione della durata di sei mesi in collaborazione con le imprese di autotrasporto
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
con l’obbligo di frequenza per gli autisti
extracomunitari e neopatentati.
2. 29.
Gibelli, Caparini.
Al comma 2, lettera c), numero 1) sostituire le parole: , anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con
le seguenti: . Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un Istituto di garanzia per la riforma dell’autotrasporto e per la tutela della sicurezza stradale, a cui attribuisce i compiti di
controllo e di monitoraggio dell’applicazione delle norme sulla sicurezza stradale,
del rispetto dei contratti, degli accordi e
delle tariffe minime di garanzia.
2. 30. Raffaldini, Duca, Albonetti, De
Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni,
Susini, Tidei.
Al comma 2, lettera c), dopo il numero
1) aggiungere il seguente:
1-bis) razionalizzazione del sistema di rilascio delle deroghe alla circolazione dei
mezzi pesanti al fine di incrementare i livelli
di sicurezza e fluidità della circolazione.
2. 31. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 2, lettera c), numero 3),
inserire, in fine, le seguenti parole: nel
rispetto del principio della rappresentanza
delle categorie.
2. 32. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
ART. 2-bis.
(Disposizioni per l’incentivazione dell’integrazione del trasporto marittimo, ferroviario
e aereo delle merci).
1. Al fine di incentivare il trasferimento
di quote di traffico merci dalla modalità
76
—
Commissione IX
stradale a quella marittima e di promuovere l’utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un rimborso ai vettori aerei pari a 50 euro per
ogni passeggero trasportato rientrante nei
requisiti di cui al comma 2.
2. Possono chiedere il rimborso di cui
al comma 1 i vettori aerei nazionali ed
esteri che hanno effettuato il trasferimento
degli autotrasportatori i quali, a seguito
dell’imbarco del proprio mezzo su nave,
hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali
aeroportuali, di cui almeno uno nazionale,
più prossimi ai due porti commerciali su
cui insiste la rotta marittima.
3. Nel caso il porto di imbarco o quello
dl arrivo sia servito dai mezzi di trasporto
ferroviario, gli scali aeroportuali di cui al
comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.
4. Nella richiesta di rimborso il vettore
aereo dichiara di essere in possesso di copia
della documentazione del viaggio marittimo
che attesta l’effettivo imbarco su nave del
veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell’autista e il suo trasferimento a mezzo di
vettore aereo al porto di destinazione.
5. L’erogazione dei rimborso di cui al
comma 1 è disposta ai vettori aerei dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità e le procedure da
seguire per agevolare l’utilizzo del rimborso.
6. All’onere delle disposizioni di cui al
presente articolo, pari a 8 milioni di euro
in limite di impegno triennale a decorrere
dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente « Fondo speciale »
dello stato di previsione del Ministero
Martedı̀ 16 novembre 2004
—
dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. 01. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo.
77
Commissione IX
—
ART. 3
Al comma 1, sostituire le parole: quattro
mesi, con le seguenti: dodici mesi.
3. 1. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca,
Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini,
Tidei.
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IX Trasporti, poste e telecomunicazioni