Martedı̀ 16 novembre 2004 — 61 — Commissione IX IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: DL 249/2004: Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. C. 5398 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 SEDE REFERENTE: Riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose. C. 5197 Governo, approvato dal Senato, C. 1571 Gibelli e C. 4876 Rosato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . 63 ALLEGATO (Emendamenti ed articolo aggiuntivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto (Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 SEDE CONSULTIVA Martedı̀ 16 novembre 2004. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. La seduta comincia alle 14.10. DL 249/2004: Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. C. 5398 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XI Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il parere sul disegno di legge C. 5398, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. Il provvedimento è stato già esaminato dal Senato, che vi ha apportato significative modificazioni. I profili di più stretta competenza della Commissione si concentrano proprio negli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal Senato con l’approvazione di un emendamento presentato dal Governo e volti a fronteggiare la crisi occupazionale del settore del trasporto aereo, in particolare quella che colpisce il personale dell’Alitalia. Gli articoli 1, 1-quinquies e 2 attengono, invece, a profili di carattere lavoristico e sociale più generali. Ciò premesso, esporrà il contenuto del decreto-legge in esame soffermandosi soprattutto sugli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater, riguardo ai quali ricorda preliminarmente che la presentazione, da parte del Governo, al Senato, dell’emendamento che li ha aggiunti si riconnette all’impegno assunto dall’Esecutivo nel protocollo d’intesa sottoscritto il 6 ottobre 2004 con l’Alitalia e con le organizzazioni sindacali Martedı̀ 16 novembre 2004 — a definire con urgenza misure di sostegno al reddito e all’occupazione applicabili ai vettori aerei. Ciò premesso, rileva come l’articolo 1 consenta, a determinate condizioni, la proroga per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ove concesso per crisi aziendale; differisce il termine per la concessione o la proroga di determinati interventi di sostegno al reddito e – a seguito delle modificazioni introdotte al Senato – dispone in favore dei lavoratori che hanno fruito dell’indennità prevista dalla legge n. 144 del 1999 l’accredito dei contributi figurativi e del trattamento di fine rapporto relativi ai periodi di percezione dell’indennità stessa. La legge citata aveva previsto misure per fronteggiare la crisi occupazionale derivante in Valle d’Aosta dalla chiusura del traforo del Monte Bianco. L’articolo 1-bis, al comma 1, dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2005 il Ministro del lavoro possa concedere, per la durata di 24 mesi, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) al personale dei vettori aerei, anche navigante, e al personale delle società eventualmente nate a seguito di processi di riorganizzazione o di trasformazione societaria dei vettori aerei. Presupposto di tale concessione è la stipula di specifici accordi in sede governativa in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività. Secondo la relazione tecnica allegata dal Governo, i lavoratori interessati sono circa 3.700. Ai medesimi lavoratori è inoltre esteso, sempre dal 1o gennaio 2005, il trattamento di mobilità. I vettori aerei e le società derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla legge in relazione ai due trattamenti anzidetti. Il comma 2 prevede alcuni benefici, entro il limite di 10 milioni di euro, in favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori del trasporto aereo in trattamento di cassa integrazione straordinaria o di mobilità. I benefici, in particolare, sono quelli di cui all’articolo 8, comma 4, e all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991: dette disposizioni ricono- 62 — Commissione IX scono al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato un lavoratore iscritto alle liste di mobilità un contributo mensile pari al 50 per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore stesso e riducono la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, equiparandola per i primi 18 mesi a quella dovuta per gli apprendisti. I commi 3 e 4 quantificano gli oneri derivanti dalle misure di sostegno in esame in 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010, ripartiscono gli oneri tra i diversi anni del periodo, prevedono la copertura degli oneri e affidano all’INPS compiti di monitoraggio, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero del lavoro, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dalla normativa di contabilità pubblica. Il comma 5 esclude che nel periodo di ammissione delle imprese al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria i lavoratori delle stesse possano accedere al cosiddetto bonus previdenziale, vale a dire agli incentivi al posticipo del pensionamento previsti dalla legge n. 243 del 2004, restando comunque salve le domande presentate prima dell’ammissione al trattamento. L’articolo 1-ter, recependo il contenuto del protocollo di intesa del 6 ottobre 2004, istituisce presso l’INPS un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo. Il fondo finanzia programmi di formazione e specifici trattamenti in favore di lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro, da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa o da processi di mobilità. Le prestazioni del fondo sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dai due contributi che vengono previsti per alimentare il fondo: in primo luogo, un contributo gravante sulle retribuzioni, pari allo 0,5 per cento, per tre quarti a carico dei datori di lavoro del settore e per un quarto a carico dei lavoratori; in secondo luogo, un contributo Martedı̀ 16 novembre 2004 — del sistema aeroportuale che gli operatori stessi – ossia Assoaeroporti ed ENAC – sono chiamati a concordare per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso. La definizione delle modalità di gestione del fondo è rimessa alle parti sociali; dalla disposizione non devono comunque derivare oneri per il bilancio. L’articolo 1-quinquies – frutto di un emendamento del relatore al Senato – reca una disciplina di carattere generale in tema di decadenza dai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione. L’articolo 2, infine, reca un serie di stanziamenti per interventi di carattere sociale, attingendo le relative risorse dal Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Pertanto, tenuto conto che, per i profili di più stretta competenza della Commissione, il provvedimento dà attuazione al protocollo di intesa tra il Governo, l’Alitalia e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del trasporto aereo, ritiene che sembrano sussistere i presupposti per esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in titolo. Pietro TIDEI (DS-U) chiede se sia possibile acquisire il parere espresso sul provvedimento in esame dalle organizzazioni sindacali, soprattutto per quanto riguarda le misure relative ai lavoratori del trasporto aereo. Giorgio BORNACIN, presidente, fa presente che si è già provveduto a richiedere alla XI Commissione la documentazione lasciata dalle organizzazioni sindacali con riferimento ai contenuti del provvedimento in esame. Nell’assicurare quindi che tale documentazione sarà quanto prima a disposizione dei componenti della IX Commissione, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già prevista per giovedı̀ 18 novembre. La seduta termina alle 14.20. 63 — Commissione IX SEDE REFERENTE Martedı̀ 16 novembre 2004. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN, indi del presidente Paolo ROMANI. — Intervengono il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Paolo Uggè ed il sottosegretario per il medesimo dicastero Paolo Mammola. La seduta comincia alle 14.20. Riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose. C. 5197 Governo, approvato dal Senato, C. 1571 Gibelli e C. 4876 Rosato. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2004. Giorgio BORNACIN, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed un articolo aggiuntivo (vedi allegato 1). Antonio PEZZELLA (AN), relatore, prima di esprimere il parere sulle proposte emendative, desidera chiedere al Governo chiarimenti in ordine ai lavori del tavolo di confronto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rappresentanti del settore dell’autotrasporto. Il sottosegretario Paolo UGGÈ sottolinea che il disegno di legge delega all’esame della Commissione costituisce un decisivo punto di svolta nella disciplina del mercato dell’autotrasporto delle merci, tuttora facente capo ad una ormai datata legge del 1974, nonché nella disciplina dei servizi automobilistici, che a loro volta fanno capo ad una legge del 1939. Sottolinea, quindi, che il Governo si è fortemente impegnato per una riforma dei due settori non solo orientata, secondo l’esempio dell’Europa, nel senso della liberalizzazione, ma anche attenta ai profili della sicurezza del trasporto e della qualità del servizio. Martedı̀ 16 novembre 2004 — Ciò premesso, fa presente che sono in corso in questi giorni alcuni ulteriori incontri con le associazioni rappresentative del settore, nei quali sono valutati profili come quello dell’accesso al mercato, rispetto al quale si sta delineando un’intesa, e come quello delle tariffe, rispetto alle quali desidera sottolineare come la modifica dell’attuale sistema sia stata auspicata dalla pressoché totalità delle associazioni di categoria coinvolte dalla riforma. Esprime quindi l’auspicio che la riforma, che è stata fin dove possibile concordata con le associazioni di categoria, intervenga al più presto, in modo che il Paese abbia quella moderna e avanzata disciplina che sta aspettando da ormai troppi anni e che è essenziale per la sua crescita economica e competitività. Antonio PEZZELLA (AN), relatore, alla luce di quanto testé evidenziato dal rappresentante del Governo, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi. Più in dettaglio, osserva che il parere contrario sugli emendamenti Rosato 1.1, 1.2, e 1.3, di analogo contenuto, è dovuto al fatto che il disegno di legge di delega interviene in materie – la regolazione del mercato e la tutela della concorrenza – che rientrano costituzionalmente nella competenza dello Stato. Sull’emendamento Rosato 1.4, la valutazione è contraria perché il sistema sanzionatorio per le violazioni della disciplina in materia di cabotaggio stradale di merci deriva direttamente dalle previsioni del regolamento CEE 3118/93 – di cui il decreto ministeriale 29 aprile 2004 costituisce una mera interpretazione – e per il quale non occorrono norme interne di attuazione. Le sanzioni applicabili al caso di specie, peraltro, formeranno oggetto di un’apposita circolare agli organi di controllo, che è in corso di adozione d’intesa tra i Ministeri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto alle modalità di compilazione del libretto di cabotaggio, le stesse sono definite dal decreto dirigenziale 31 maggio 2004. 64 — Commissione IX Sull’emendamento Rosato 1.5, la valutazione è contraria perché la delega non opera nelle materia di competenza del Ministero dell’ambiente. Sull’emendamento Rosato 1.6 il parere è contrario perché esso comporta il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, che non ha competenze specifiche nelle materie che dovranno essere regolate dai decreti delegati, mentre, per quel che riguarda il parere delle Commissioni parlamentari competenti, comporta un inutile allungamento dei termini temporali, laddove la norma in esame già consente una proroga fino a novanta giorni del termine per il parere del Parlamento, qualora gli schemi dei decreti legislativi tardino ad essere presentati. Sull’emendamento Rosato 1.7 la valutazione è contraria perché la norma già consente una proroga fino a novanta giorni del termine per il parere del Parlamento, qualora gli schemi dei decreti legislativi tardino ad essere presentati. Sull’emendamento Rosato 1.8 il parere è contrario perché il termine di due anni è ritenuto congruo per verificare l’impatto della nuova disciplina che sarà introdotta dai decreti legislativi. Con riferimento all’articolo 2, sugli emendamenti Rosato 2.1 e Raffaldini 2.2, di analogo contenuto, il parere è contrario perché il fatto che la liberalizzazione sia regolata si evince già chiaramente dai principi e criteri direttivi esposti nell’articolo 2 del disegno di legge. Sull’emendamento Rosato 2.3 il parere è contrario per le stesse ragioni esposte in riferimento agli emendamenti Rosato 1.1, 1.2, e 1.3, vale a dire perché la delega interviene in materia costituzionalmente di competenza dello Stato, quale è la regolazione del mercato e la tutela della concorrenza. Sull’emendamento Rosato 2.4 il parere è contrario perché esso non attiene ai principi della delega. Sull’emendamento Gibelli 2.5 il parere è contrario perché il criterio di delega di cui al comma 1, lettera d), è sufficientemente esplicativo ai fini dell’introduzione di principi sanzionatori specifici, riferiti alla professionalità Martedı̀ 16 novembre 2004 — dei conducenti; il contenuto dell’emendamento potrebbe peraltro essere trasfuso in un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a tenerne conto in sede di formulazione dei decreti legislativi. Il parere è contrario sull’emendamento Rosato 2.6 perché la possibilità di possedere due patenti è espressamente esclusa dall’ordinamento comunitario; sull’emendamento Raffaldini 2.7, perché il criterio di delega opera in materia di autolinee di competenza statale, quelle ricadenti sul territorio di oltre due regioni, e quindi correttamente richiama l’esclusione, dalla disciplina in esso dettata, dei servizi di trasporto pubblico locale, regolati da altre disposizioni; sugli identici emendamenti Raffaldini 2.8 e Rosato 2.9, nonché sugli identici emendamenti Rosato 2.10 e 2.11, perché modificano sostanzialmente i criteri delle delega, mentre i tempi e le modalità per il superamento delle tariffe obbligatorie per l’autotrasporto di merci dovranno essere regolati in sede di attuazione delle delega stessa. Il parere è contrario sugli identici emendamenti Raffaldini 2.13 e Rosato 2.12 perché essi contrastano con i principi fondamentali della delega; sugli emendamenti Rosato 2.14 e Raffaldini 2.15, perché il criterio delle tutela della sicurezza sociale rientra fra quelli enunciati all’articolo 2, comma 1, lettera c); sugli emendamenti Rosato 2.16 e 2.17 e Raffaldini 2.18, perché intervengono nell’ambito delle disposizioni attuative della delega. Il parere sull’emendamento Raffaldini 2.19 è contrario perché la materia è tipicamente attinente ai provvedimenti attuativi della delega, ma invita a valutare la trasfusione del contenuto dell’emendamento in un ordine del giorno. La valutazione è contraria sull’emendamento Rava 2.20, perché l’individuazione di un sistema di certificazione di qualità per determinate categorie merceologiche, ivi comprese le derrate deperibili, fa salve le situazioni già oggetto di disciplina e comporta comunque l’adesione volontaria al sistema, fermi re- 65 — Commissione IX stando i vantaggi che dallo stesso possono derivare, ad esempio in termini di spese assicurative. Il parere è contrario sull’emendamento Raffaldini 2.21 tenuto conto che gli accordi cui si riferisce la delega operano in materia di prezzi del trasporto di merci e perché la regolazione di tali accordi spetta ai decreti delegati. L’introduzione, poi, di una tariffa minima di garanzia per i trasporti non regolati dagli accordi di settore è chiaramente contraria al principio della libera contrattazione di cui al comma 2, lettera b), numero 2. Sull’emendamento Lettieri 2.22 il parere è contrario perché le finalità della delega sono indicate all’articolo 1 del disegno di legge, e la semplificazione nella filiera produttiva può rientrare al più tra le indicazioni dei decreti delegati. Sull’emendamento Raffaldini 2.23 c’è un invito al ritiro perché i criteri indicati nel proposto numero 9-bis sono sostanzialmente già contenuti in altre parti della delega, mentre il numero 9-ter non è un criterio di delega e potrebbe formare oggetto di altra norma positiva, in base ad intese fra Governo e associazioni degli autotrasportatori. Ritiene peraltro che il contenuto dello stesso possa essere trasfuso in un ordine del giorno che impegni in tale senso il Governo. L’invito al ritiro sull’emendamento Gibelli 2.24 è motivato dal fatto che lo stesso è incidente su materia oggetto dei decreti delegati. L’emendamento potrebbe comunque essere trasfuso in un ordine del giorno. Il parere è contrario sull’emendamento Zeller 2.25 perché ultroneo rispetto all’oggetto della delega e comunque attinente alla disciplina del trasporto di persone: vi è comunque la possibilità di prevedere un ordine del giorno sul tale materia; sull’emendamento Rosato 2.26 la valutazione è contraria perché non attinente ai criteri della delega; sull’emendamento Gibelli 2.27 perché l’autotrasporto professionale, che interessa il trasporto di merci per conto di terzi, è regolato da apposita disciplina comunitaria per l’accesso alla professione e può essere esercitato solo Martedı̀ 16 novembre 2004 — previa dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria, idoneità professionale e onorabilità. L’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio, in quanto attività accessoria rispetto all’oggetto sociale dell’impresa interessata, può aver luogo senza dimostrazione di specifici requisiti. La valutazione è contraria sull’emendamento Gibelli 2.28 perché estraneo ai principi delle delega: l’emendamento potrebbe peraltro essere trasfuso in un ordine del giorno al Governo, ferme restando le verifiche di compatibilità finanziaria; sull’emendamento Gibelli 2.29 perché oggetto di disciplina in altre disposizioni nazionali e comunitarie, e non attinente ai criteri della delega; sull’emendamento Raffaldini 2.30 perché esso comporterebbe una duplicazione di compiti in organismi pubblici già esistenti; sull’emendamento Rosato 2.31 perché estraneo all’oggetto della delega. L’obiettivo dell’emendamento può comunque essere perseguito attraverso un ordine del giorno al Governo. Sull’emendamento Rosato 2.32 il parere è contrario perché esso concerne materia che sarà oggetto più dettagliatamente dei decreti delegati; sull’articolo aggiuntivo Rosato 2.01 perché estraneo all’oggetto della delega. Con riferimento all’articolo 3, infine, il parere è contrario sull’emendamento Raffaldini 3.1 tenuto conto che il termine di quattro mesi deriva da precisi impegni assunti in sede di Governo. Il sottosegretario Paolo UGGÈ esprime parere conforme a quello del relatore. Eugenio DUCA (DS-U), nel prendere atto che il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, si dice certo che i tempi di esame dei provvedimenti in titolo saranno più lunghi di quelli preventivati e auspicati. Ettore ROSATO (MARGH-U), preso atto dell’assoluta chiusura del relatore e del Governo intorno al testo trasmesso dal Senato, si chiede a che cosa possa servire 66 — Commissione IX il tavolo di concertazione al quale ha fatto riferimento il sottosegretario Uggè, posto che il Governo non intende più ascoltare ragioni. Nel merito, poi, ritiene che il parere contrario sugli emendamenti dell’opposizione sia del tutto incomprensibile, in quanto si tratta di proposte palesemente intese al miglioramento del testo del Senato e, in linea di massima, tali da non stravolgere l’impostazione di fondo conferita al provvedimento dal Governo. Nonostante la piena disponibilità dell’opposizione a collaborare alla riforma del settore, senz’altro urgente e indifferibile, deve quindi constatare con rammarico che la maggioranza non intende procedere in spirito di concordia e rifiuta di discutere persino su proposte di miglioramento limitate e ragionevoli, oggettivamente condivisibili e non contrastanti con l’esigenza da tutti sentita di concludere rapidamente, e nel rispetto delle istanze del mondo associativo e delle autonomie territoriali, per dare al settore la riforma attesa. Franco RAFFALDINI (DS-U) ritiene che le motivazioni addotte dal relatore per i pareri contrari siano assai poco convincenti ed esprime il proprio rammarico per l’atteggiamento di chiusura della maggioranza, riservandosi di intervenire più diffusamente sul merito delle questioni nel prosieguo dell’esame. Il sottosegretario Paolo UGGÈ sottolinea ancora una volta come il testo del disegno di legge delega trasmesso dal Senato sia stato in ogni suo punto concordato con le associazioni di categoria dell’autotrasporto, nonché con quelle del sistema produttivo e commerciale: ogni parola del provvedimento rappresenta il più ampio equilibrio che sia stato possibile raggiungere in sede di concertazione. Ciò premesso, invita a riflettere che le proposte emendative presentate intervengono su punti di dettaglio, la cui disciplina dovrebbe spettare dunque ai decreti legislativi di attuazione, che potranno essere più compiutamente oggetto di esame in sede di parere parlamentare sugli Martedı̀ 16 novembre 2004 — stessi, oppure sono in contrasto con gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle associazioni di categorie o, ancora, sono incompatibili con la normativa comunitaria. In alcuni casi, peraltro, le proposte emendative appaiono condivisibili, ma appare preferibile una loro trasformazione in ordini del giorno, cosı̀ da giungere rapidamente all’approvazione definitiva della legge delega, dando modo al Governo di incominciare al più presto a lavorare ai decreti legislativi di attuazione, che rappresentano il completamento di quella riforma che il mondo dell’autotrasporto sta aspettando da troppo tempo. Davide CAPARINI (LNFP) manifesta contrarietà per il parere negativo del relatore e del Governo sulle proposte emendative formulate dal suo gruppo, che non può ritenersi mitigato dal fatto che vi sono inviti alla trasformazione delle stesse in ordini del giorno di raccomandazione al Governo. Eugenio DUCA (DS-U) ritiene che il modo di procedere scelto dal Governo e condiviso dal relatore comprima le prerogative delle Camere: tanto valeva riformare il settore con un provvedimento d’urgenza ponendo poi la fiducia sul relativo disegno di legge di conversione. Quanto all’invito a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, lo ritiene offensivo, atteso che ad oggi a nessuno dei diciotto ordini del giorno approvati dalla Commissione è stata data attuazione dal Governo, neppure nei casi in cui c’era stato un espresso accoglimento da parte di un Esecutivo che non può non definire falso e bugiardo. Alla luce di tali considerazioni, chiede formalmente alla presidenza di attivarsi affinché il Ministro Lunardi partecipi personalmente alle prossime sedute della Commissione. Fa inoltre presente che, a quanto gli risulta, le associazioni di categoria non sono affatto soddisfatte del testo di riforma approvato dal Senato, a dispetto di quanto sostiene il sottosegretario Uggé, e che manifestano negli ultimi tempi disagio e tensione. 67 — Commissione IX Marco SUSINI (DS-U) rileva come la riforma dell’autotrasporto abbia un’importanza strategica essenziale in vista della crescita della competitività del sistema economico italiano e sottolinea la sostanziale disponibilità dell’opposizione a collaborare alla riforma e a consentirne il varo nei tempi ristretti auspicati dalle associazioni di categoria. Constata quindi con rammarico che la maggioranza sta inasprendo il confronto, senza che peraltro ve ne sia la necessità, considerato che il provvedimento in esame non è ancora stato inserito nel programma dei lavori dell’Assemblea. Tutto ciò considerato, non si può non rilevare come la maggioranza stia perdendo un’occasione importante. Eugenio DUCA (DS-U) stigmatizza il fatto che il sottosegretario Uggè sembra intervenire in questa sede nella doppia veste di rappresentante del Governo e di esponente del mondo dell’autotrasporto. Paolo ROMANI, presidente, non può non rilevare come il relatore abbia adeguatamente motivato il parere contrario sulle proposte emendative e che il sottosegretario Uggè abbia sempre partecipato con costanza ed attenzione a tutte le sedute della Commissione dedicate all’esame del provvedimento, portando il contributo dalla sua esperienza maturata nel settore. Ricorda inoltre che il sottosegretario ha fatto presente più volte che il testo del Governo è il risultato del serio ed approfondito sforzo di concertazione compiuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione di un testo di riforma il più possibile condiviso dagli operatori del settore. Giorgio PANATTONI (DS-U), nell’associarsi alle osservazioni di carattere generale già svolte dagli altri deputati dell’opposizione intervenuti, desidera soffermarsi su alcune questioni più puntuali. Ritiene infatti particolarmente incomprensibile e preoccupante il parere contrario del relatore e del Governo, peraltro mal motivato, ad esempio, sugli emendamenti Rosato 1.1, Martedı̀ 16 novembre 2004 — 1.2 e 1.3, volti a far salvi i poteri e le competenze spettanti alle regioni e alle province autonome ai sensi della Costituzione, nonché sull’emendamento Rosato 2.14, volto ad assicurare il rispetto dei contratti di lavoro e sull’emendamento Rosato 2.26, finalizzato ad incentivare il trasporto combinato, nonché la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale. Nel rilevare, quindi, come queste ed altre proposte emendative dell’opposizione siano oggettivamente condivisibili nelle finalità e migliorative del testo, esprime il dubbio che l’atteggiamento di pregiudiziale e di completa chiusura mostrato dalla maggioranza sia dovuto alla sostanziale volontà di alimentare uno scontro, al quale l’opposizione è peraltro pronta. Paolo ROMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto. (Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto). La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2004. Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), relatore, tenuto conto che il Governo non ha ancora presentato le proposte emendative preannunciate nella precedente seduta dal sottosegretario Mammola – del quale intende sottolineare l’impegno e la correttezza mostrata in questi mesi nel corso dell’esame dei provvedimenti – si dichiara pronto ad esprimere fin d’ora il proprio parere sulle proposte emendative presentate, ritenendo peraltro opportuno acquisire prima gli orientamenti dei rappresentanti dei gruppi in Commissione sull’iter più opportuno da seguire per il prosieguo dell’esame. 68 — Commissione IX Il sottosegretario Paolo MAMMOLA desidera preliminarmente porgere le proprie scuse ai membri della Commissione per il ritardo nella presentazione formale delle proposte emendative predisposte dal suo dicastero, nonostante avesse dato rassicurazioni in tal senso, precisando che il ritardo è dovuto al mancato completamento dell’iter di valutazione interno al Governo, riconducibile principalmente al fatto che gli uffici del Ministero dell’economia non hanno potuto compiere la valutazione dei profili finanziari di propria competenza, a causa del forte carico di lavoro collegato alla sessione di bilancio. Poiché non è in alcun modo intenzione del Governo ostacolare i lavori della Commissione, né mancarle di rispetto, si dice in ogni caso disposto a sottoporre fin da oggi alla Commissione, in via informale, le ipotesi emendative formulate dal suo dicastero, in modo che questa possa liberamente valutarle nel prosieguo dei suoi lavori e tenerne conto come contributo propositivo rispetto al testo elaborato. Ettore ROSATO (MARGH-U) osserva che il contributo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è da ritenersi senza dubbio sostanziale. Quindi, anche in considerazione del fatto che gli emendamenti del Governo sarebbero senz’altro presentati successivamente in Assemblea, ed al fine di evitare che la Commissione approvi un testo destinato ad essere significativamente modificato dall’Aula, ritiene opportuno attendere la formale presentazione degli emendamenti del Governo al testo unificato in esame. Fermo restando che l’opposizione è nel complesso favorevole al provvedimento di riforma, salvo discutere su singoli punti dello stesso, e che quindi non c’è alcuna volontà ostruzionistica o dilatoria, ritiene che gli emendamenti del Governo, sia quando investono i profili di carattere finanziario, sia quando investono quelli tecnico normativi, siano un contributo essenziale alla discussione, dal quale non si può prescindere. Martedı̀ 16 novembre 2004 — Graziano MAZZARELLO (DS-U) ritiene che il testo unificato in esame contenga evidenti vizi di costituzionalità, per quanto attiene alla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le autonomie territoriali. Chiede pertanto se vi sia stato un confronto con le regioni e gli enti locali. Il sottosegretario Paolo MAMMOLA rileva che è stata già calendarizzata una riunione tecnica nell’ambito della Conferenza Stato-regioni, cui seguirà al più presto una riunione della Conferenza stessa, sul testo unificato approvato dalla Commissione al termine dei lavori del Comitato ristretto e sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti. Ciò premesso, sottolinea come non sia in alcun modo intenzione del Governo definire un testo che non tenga conto delle prerogative costituzionali delle regioni e degli enti locali e si dice convinto che ogni perplessità del tipo di quelle evidenziate dal deputato Mazzarello potrà essere superata in quelle sedi. 69 — Commissione IX cui sono chiamati gli uffici del Ministero dell’economia a causa della sessione di bilancio, osserva che di tale lavoro non v’è traccia in Parlamento, dove il rappresentante del Governo esprime continui pareri contrari sulle proposte emendative di iniziativa parlamentare, senza motivarli o motivandoli appena, come è stato il caso delle poche proposte emendative a firma di deputati della Commissione « scampate » al rigido vaglio di ammissibilità, tutte incidenti su questioni decisive per il futuro del Paese, come la cantieristica navale, il rinnovamento della flotta, il trasporto pubblico locale, le infrastrutture portuali e sulle quali auspica possa esservi nel prosieguo dell’esame in Assemblea una valutazione favorevole da parte dell’Esecutivo. Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), relatore, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, propone – tenuto conto di quanto già prospettato nella scorsa seduta da alcuni colleghi dell’opposizione – di procedere alla nomina di un nuovo Comitato ristretto affinché sia possibile valutare, in una sede informale, le numerose proposte emendative presentate al testo unificato in esame, ivi incluse quelle consegnate informalmente dal sottosegretario Mammola nella seduta odierna. Nell’ambito di poche sedute, infatti, si potrà a suo avviso addivenire alla definizione di un nuovo testo unificato che tenga conto dei suggerimenti dell’opposizione e del Governo rispetto al quale si poi potrebbe fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti, auspicabilmente già per la giornata di lunedı̀ prossimo. Franco RAFFALDINI (DS-U) sottolinea come l’opposizione non intenda tenere un atteggiamento ostruzionistico o dilatorio sulla riforma del trasporto pubblico locale, né su quella dell’autotrasporto. Non si possono, però, ignorare alcune questioni di fondo, come quella del rapporto tra lo Stato e le regioni rispetto ad una materia, qual è quella del trasporto pubblico locale, che è stata trasferita alla competenza delle regioni stesse. Né si può passare sotto silenzio che il testo unificato in esame non contiene alcuna proposta per risolvere i problemi della mobilità urbana e dell’inquinamento. Al riguardo, il Governo non solo non ha avanzato proposte di alcun tipo nel disegno di legge finanziaria, ma non ha neppure sostenuto quelle di iniziativa parlamentare. Eppure si tratta di questioni essenziali per il futuro delle città che, se rinviate, porteranno esiti catastrofici nel giro di pochi anni. Si dice pertanto d’accordo sul percorso prospettato dal relatore, a condizione che il ritorno alla sede informale consenta di risolvere le questioni di fondo che non sono ancora state definite. Eugenio DUCA (DS-U), richiamandosi a quanto in precedenza dichiarato dal sottosegretario Mammola, secondo il quale la mancata presentazione degli emendamenti del Governo sarebbe dovuta al forte lavoro Il sottosegretario Paolo MAMMOLA ribadisce che sulla riforma in esame l’atteggiamento del Governo è propositivo e collaborativo. Fermo restando il problema delle risorse, ritiene che la definizione di Martedı̀ 16 novembre 2004 — un quadro normativo certo rappresenta senza dubbio un importante passo avanti per il settore ed è a questo che tendono le proposte emendative elaborate dal Governo e testé messe a disposizione della Commissione, in via informale, come elementi valutabili nella sede che la Commissione riterrà più opportuna. Ettore ROSATO (MARGH-U) ricorda che l’esame è stato già una volta rinviato per consentire al Governo la presentazione formale degli emendamenti predisposti dal dicastero delle infrastrutture. La presentazione non è tuttavia intervenuta in tempo utile perché gli emendamenti potessero essere esaminati a partire da oggi. Nel dirsi certo che ciò non sia dipeso dal sottosegretario Mammola, del quale la Commissione conosce cortesia e spirito di collaborazione, deve però constatare con rammarico che il Governo ha posto un ulteriore ostacolo sul percorso della riforma. 70 — Commissione IX Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), relatore, esprime la convinzione che il Comitato ristretto potrà aggiornare il testo unificato alla luce degli emendamenti presentati, sia di quelli del Governo, sia di quelli di iniziativa parlamentare, i quali ultimi, peraltro, si concentrano su specifiche questioni intorno alle quali ha già avuto modo di riflettere per ipotizzare soluzioni percorribili. Giorgio BORNACIN, presidente, alla luce dell’orientamento dei gruppi e della proposta del relatore, propone di istituire un nuovo Comitato ristretto per il seguito dell’esame. La Commissione concorda. Giorgio BORNACIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.30. Martedı̀ 16 novembre 2004 — 71 — Commissione IX ALLEGATO Riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose (testo unificato C. 5197 e abb). EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO ART. 1 Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: , nel rispetto del poteri e delle competenze spettanti alle Regioni ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione e dei poteri e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 1) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per i trasportatori e per la committenza in caso di mancato rispetto delle norme introdotte con il decreto direttoriale 31 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2004, n. 134, recante disciplina di attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, in materia di cabotaggio stradale di merci; 1. 1. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. 2) predisposizione di norme attuative per il controllo e la compilazione del libretto di cabotaggio. Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei poteri e delle competenze legislative spettanti alle Regioni ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione. 1. 4. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo. 1. 2. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei poteri e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 1. 3. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) controllo del cabotaggio stradale di merci ed in particolare: Al comma 2, sostituire le parole: e delle attività produttive, con le seguenti: , delle attività produttive e dell’ambiente e della tutela del territorio. 1. 5. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 3, sostituire le parole da: perché su di essa sia espresso, fino alla fine del comma, con le seguenti: per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princı̀pi e criteri direttivi della legge di delegazione. Martedı̀ 16 novembre 2004 — Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze dl carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall’assegnazione. 72 Commissione IX — Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei poteri e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. 3. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: 1. 6. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. c-bis) riequilibrio modale del trasporto merci verso i sistemi a minore impatto ambientale, cosı̀ come indicato dal Piano Generale del Trasporti e della Logistica, allegato come documento tecnico ai decreti del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001. Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta, con le seguenti: entro sessanta. 2. 4. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. 1. 7. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 4, sostituire le parole: entro due anni, con le seguenti: entro un anno. 1. 8. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. ART. 2 Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: aperto e concorrenziale, con le seguenti: a concorrenza regolamentata. 2. 1. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: concorrenziale, con le seguenti: a concorrenza regolamentata. 2. 2. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) attribuzione, al certificato di abilitazione professionale (CAP), di cui alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, della funzione di patente professionale da rilasciare a tutti i conducenti professionali ai fini di una diversa attribuzione della decurtazione dei punti a seguito di violazione delle norme del codice della strada commesse durante l’attività professionale, fermo restando che la diversa attribuzione esplica i suoi effetti anche sulla patente posseduta dal trasgressore nel caso di perdita totale del punteggio. Conseguentemente al comma 2, lettera b), dopo il numero 10), aggiungere il seguente: 10-bis) previsione dell’obbligo dı̀ frequentare i corsi di aggiornamento, ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso in cui il titolare del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, lettera d), abbia accumulato una perdita di almeno nove punti. 2. 5. Gibelli, Caparini. Martedı̀ 16 novembre 2004 — Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che preveda l’istituzione di una patente professionale per gli autotrasportatori, gli autoferrotranvieri e i soggetti iscritti nel ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le camere di commercio, che preveda forme di coordinamento, nelle sanzioni, con le altre patenti, e dalla quale decurtare i punti per la violazione di norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuate con mezzi adibiti all’attività lavorativa. 2. 6. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni. 73 — Commissione IX Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: superamento, aggiungere la seguente: graduale. ** 2. 11. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: libera, con le seguenti: regolamentazione della. * 2. 13. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3). Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: libera, con le seguenti: regolamentazione della. 2. 7. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. * 2. 12. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 2, lettera b), numero 1, sostituire la parola: superamento, con le seguenti: individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento. Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: di guida e di riposo, aggiungere le seguenti: e il rispetto dei contratti di lavoro. * 2. 8. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. 2. 14. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo. Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire la parola: superamento, con le seguenti: individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento. Al comma 2, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la regolarità dei conducenti utilizzati dalle aziende di autotrasporto. * 2. 9. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. 2. 15. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: superamento, aggiungere la seguente: graduale. Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: di regola. ** 2. 10. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. 2. 16. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Martedı̀ 16 novembre 2004 — Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: di regola, con le seguenti: salvo casi eccezionali. 2. 17. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 2, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Determinazione di obblighi e condizioni per l’utilizzo della forma scritta dei contratti nell’ambito dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi. Medesime indicazioni e definizioni dovranno essere formulate anche in ordine agli accordi merceologici o di settore. 2. 18. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente: 6) Le controversie derivanti dal contratto di trasporto di cui alla presente legge sono sottoposte, a pena di improcedibilità, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o i relativi uffici decentrati, secondo le modalità determinate con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il vettore, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accor- 74 — Commissione IX dino per un termine diverso. Le parti possono concordemente richiedere che la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i contratti ai quali sia applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, avvenga secondo le procedure di cui ai precedenti periodi. Nel caso che tra le parti sia già pendente un giudizio, il tentativo di conciliazione è esperito dal giudice e la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale deve essere esercitata entro sessanta giorni dal fallimento del tentativo di conciliazione. In caso di nullità del contratto è comunque dovuto un compenso per il trasporto effettuato, determinato dal giudice o dal collegio arbitrale sulla base della natura della merce trasportata, del tipo, della durata e della lunghezza del trasporto, e delle condizioni del tracciato stradale interessato al trasporto. 2. 19. Raffaldini, Duca, Albonetti. Al comma 2 lettera b), numero 8), sopprimere le parole: delle derrate deperibili. 2. 20. Rava, Preda, Sedioli. Al comma 2, lettera b), numero 9), dopo le parole: previsione di accordi, aggiungere le seguenti: merceologici, di settore o. Conseguentemente, al termine del periodo aggiungere il seguente: Previsione di un periodo transitorio di tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale gli accordi attualmente in vigore mantengono la loro validità, salvo vengano in tale periodo sostituiti da nuovi accordi merceologici, di settore o di diritto privato, e previsione che, per tutti coloro che non sono regolamentati da contratti Martedı̀ 16 novembre 2004 — sopra indicati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui una tariffa minima di garanzia. 2. 21. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. Al comma 2, lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di pervenire a una semplificazione della filiera produttiva. 2. 22. Lettieri, Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo. Al comma 2, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti: 9-bis) la determinazione di misure tendenti a regolamentare l’attività di intermediazione nell’autotrasporto delle merci, i controlli e le condizioni nell’attività di libero cabotaggio, le procedure e le verifiche per i veicoli immatricolati in conto proprio; 9-ter) in materia di accesso al mercato, all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ». 2. 23. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. Al comma 2, lettera b), numero l0), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l’istituzione di un Corpo di Polizia Stradale specializzato. 2. 24. Gibelli, Caparini. 75 leggio di autobus con conducente di cui all’articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218, riguardo al rilascio delle autorizzazioni nel senso di liberalizzare il regime delle autorizzazioni anche per le prime. 2. 25. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè. Al comma 2, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente: 10-bis) istituzione di un fondo statale volto ad incentivare, ai sensi dell’articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, il trasporto combinato, il trasporto merci urbano effettuato mediante veicoli a basso impatto ambientale e il viaggio di ritorno a pieno carico. 2. 26. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo. Al comma 2, lettera b), dopo il numero 10), aggiungere il seguente: 10-bis) uniformare l’autotrasporto di cose in conto terzi all’autotrasporto in conto proprio. 2. 27. 10-bis) superamento della disparità di trattamento tra gli esercizi del noleggio con conducente di cui all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e le attività di no- Gibelli, Caparini. Al comma 2, lettera b), dopo il numero 10), aggiungere il seguente: 10-bis) previsione di incentivi, con particolare riguardo ai pedaggi autostradali e alle tariffe assicurative per la responsabilità civile, per l’acquisto di un autoveicolo adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate e appartenente alla categoria « EURO IV ». 2. 28. Al comma 2, lettera b), dopo il numero 10), aggiungere il seguente: Commissione IX — Gibelli, Caparini. Al comma 2, lettera b) dopo il numero 10), aggiungere il seguente: 10-bis) istituzione di scuole di formazione della durata di sei mesi in collaborazione con le imprese di autotrasporto Martedı̀ 16 novembre 2004 — con l’obbligo di frequenza per gli autisti extracomunitari e neopatentati. 2. 29. Gibelli, Caparini. Al comma 2, lettera c), numero 1) sostituire le parole: , anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le seguenti: . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Istituto di garanzia per la riforma dell’autotrasporto e per la tutela della sicurezza stradale, a cui attribuisce i compiti di controllo e di monitoraggio dell’applicazione delle norme sulla sicurezza stradale, del rispetto dei contratti, degli accordi e delle tariffe minime di garanzia. 2. 30. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei. Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1-bis) razionalizzazione del sistema di rilascio delle deroghe alla circolazione dei mezzi pesanti al fine di incrementare i livelli di sicurezza e fluidità della circolazione. 2. 31. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Al comma 2, lettera c), numero 3), inserire, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio della rappresentanza delle categorie. 2. 32. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: ART. 2-bis. (Disposizioni per l’incentivazione dell’integrazione del trasporto marittimo, ferroviario e aereo delle merci). 1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità 76 — Commissione IX stradale a quella marittima e di promuovere l’utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un rimborso ai vettori aerei pari a 50 euro per ogni passeggero trasportato rientrante nei requisiti di cui al comma 2. 2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i vettori aerei nazionali ed esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell’imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima. 3. Nel caso il porto di imbarco o quello dl arrivo sia servito dai mezzi di trasporto ferroviario, gli scali aeroportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco. 4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l’effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell’autista e il suo trasferimento a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione. 5. L’erogazione dei rimborso di cui al comma 1 è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare l’utilizzo del rimborso. 6. All’onere delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero Martedı̀ 16 novembre 2004 — dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. 01. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni, Tuccillo. 77 Commissione IX — ART. 3 Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi, con le seguenti: dodici mesi. 3. 1. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.