Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 14/2011 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username “[email protected]” e password “123456”. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata. INDICE 1 OBBLIGATORIETÀ PEC 2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETI AL PORTATORE 1 1 OBBLIGATORIETÀ PEC La Posta Elettronica Certificata è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi. La sua definizione è avvenuta con il D.P.R n. 68/2005, mentre l’obbligatorietà è stata introdotta con la legge di conversione n. 2/2009 del decreto “anticrisi”. Di seguito proponiamo una tabella riepilogativa delle categorie soggette ad obbligatorietà e le date di entrata in vigore dell’obbligo: PROFESSIONISTI NUOVE SOCIETÀ SOCIETÀ GIÀ ISCRITTE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L’obbligo è scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti Devono dichiarare la casella PEC all’atto di iscrizione nel Registro delle Imprese (obbligo immediato) Obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese entro il 29 novembre 2011* Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti *Per consentirne l’invio da parte dello Studio si richiede, gentilmente, che la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ci venga comunicato entro la data del 20 Ottobre 2011. NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE Il D.L. n. 138/11, c.d. Manovra di Ferragosto, ha interessato anche la normativa antiriciclaggio apportando novità in materia di trasferimento del denaro contante, assegni e libretti al portatore. In particolare, il comma 4 dell’art. 2 del D.L. in oggetto ha modificato diversi commi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/07. In particolare, ha ridotto la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatore. In conseguenza di ciò dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore dei nuovi limiti con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L., è stata portata a € 2.500 la soglia-limite sotto la quale è possibile trasferire denaro contante, emettere assegni liberi e detenere libretti al portatore. TRASFERIMENTI IN DENARO CONTANTE Per trasferimenti di importi superiori a € 2.500, a partire del 13 agosto 2011, è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, bonifici bancari, assegni. E’ bene evidenziare che, la soglia-limite di € 2.500, è riferita alla somma complessiva delle stessa operazione, cioè opera anche quando l’operazione è frazionata. La Circolare del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 281178 del 05 agosto 2010 ha rimarcato il divieto di trasferimenti di importo inferiore alla soglia-limite quando questi siano artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. È potere dell’Amministrazione finanziaria valutare caso per caso se il frazionamento è avvenuto con specifico scopo di eludere il divieto normativo. Pagina 1 di 2 TRASFERIMENTI DI ASSEGNI A partire dal 13 agosto 2011 l’emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi è consentita per importi inferiori a € 2.500. per importi superiori a tale cifra occorrerà dare indicazione del beneficiario ed inserire la clausola di non trasferibilità. Nessuna modifica è intervenuta riguardo agli assegni emessi all’ordine del traente, c.d. “assegni a me medesimo” che non possono circolare qualunque sia l’importo. Tali assegni, infatti, possono essere utilizzati solo per effettuare un prelevamento/incasso allo stesso nome del traente/beneficiario presso lo sportello bancario o postale. Secondo la circolare del Mef, gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento. Essendo la soglia-limite intesa soltanto per il singolo assegno, resta ferma la possibilità di emettere più assegni liberi al di sotto della nuova soglia-limite di € 2.500, anche contemporaneamente, per far fronte ad uno stesso pagamento. LIBRETTI BANCARI E POSTALI AL PORTATORE Una novità pressoché analoga riguarda anche i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo quindi deve essere inferiore ad € 2.500 e qualora il libretto ecceda questa soglia-limite dovrà essere ricondotto al nuovo importo o trasformato in libretto nominativo ovvero estinto. REGIME SANZIONATORIO Le sanzioni colpiscono sia colui che esegue il pagamento sia colui che lo riceve e sono applicate a far data dal 1° settembre 2011. PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AI TRSFERIMENTI DI DENARO CONTANTE O DI ASSEGNI O TITOLI AL PORTATORE Per importi compresi tra € 2.500 e € 50.000 La sanzione applicabile è compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito, ferma restando l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 3.000 Per trasferimenti di importo superiore a € 50.000 La sanzione minima è aumentata di cinque volte (art.58, c.7bis D.Lgs. n. 231/07) PER I LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE Con saldo uguale o maggiore di € La sanzione applicabile è compresa tra il 20% ed il 40% del saldo, con un minimo di € 3.000 2.500 Con saldo superiore a € 50.000 La sanzione minima e massima sono aumentate del 50% (art.58, c.7bis D.Lgs. n. 231/07) Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. Perugia, 26 Settembre 2011 Sinergie Studio Associato Pagina 2 di 2