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Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti
al portatore: i chiarimenti del MEF
di Maurizio Meoli1
Il presente lavoro esamina le novità che il DL 6.12.2011 n. 201 convertito ha apportato alla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 21.11.2007 n. 231 ed, in particolare, ai limiti previsti per l’utilizzo di denaro contante,
assegni “liberi” e libretti al portatore.
Il tutto alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2.
indice
1
PREMESSA
Entrata in vigore
Delimitazione delle infrazioni
Variazioni dei limiti
Modalità di intervento
2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI
2.1 Valore oggetto di trasferimento ed operazioni frazionate
Acconti settimanali in alcuni settori di attività
Anticipi per trasferte dei dipendenti
Trasferimenti padre/figlio
Verifica dell’artificioso frazionamento
2.2 Profili sanzionatori
2.2.1 Sanzione minima
2.2.2 Ipotesi aggravate
2.3 Rilevanza per i professionisti
2.3.1 Pagamento delle fatture
2.3.2 Comunicazione delle infrazioni
2.3.3 Soggetti ai quali effettuare la comunicazione delle infrazioni
Previgente disciplina
Nuova disciplina
Decorrenza
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Modalità di comunicazione
Comunicazione e segnalazione di operazione sospetta
Competenza in relazione a singoli rilievi superiori a 250.000,00 euro
2.3.4 Prelievi e versamenti
Segnalazione di operazioni sospette
3
ASSEGNI
3.1 Assegni bancari e postali
Profili sanzionatori
3.2 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari
Profili sanzionatori
4
3.3 Pluralità di assegni utilizzati in relazione alla medesima transazione
3.4 Assegni emessi all’ordine del traente
LIBRETTI AL PORTATORE
4.1 Saldo dei libretti
Disciplina sanzionatoria
Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore
4.2 Disciplina transitoria
Disciplina sanzionatoria
Trasferimento dei libretti al portatore
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Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF
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4.3 Limiti al trasferimento dei libretti al portatore con saldo superiore alla soglia
MONEY TRANSFER
5.1 Disciplina abrogata
Ambito di operatività del limite
6
5.2 Sanzioni
5.3 Abrogazione
5.4 Imposta di bollo
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO
Nuclei antiriciclaggio
6.1 Contestazione (e decadenza)
Interruzione dei termini
Contestazione da parte della Guardia di Finanza
6.2 Istruttoria
Termini
6.3 Decretazione
Necessità di congrua ed esaustiva motivazione
Parere della Commissione consultiva
6.4 Notifica
6.5 Esecuzione
7 OBLAZIONE
Esclusione dall’oblazione per la omessa comunicazione dei professionisti
8
9
LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALL’USO DEL CONTANTE
9.1 Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
Termini
9.2 Conto corrente base
9.2.1 Caratteristiche del conto
9.2.2 Termini di stipulazione della convenzione
9.3 Riduzione delle commissioni per le transazioni
normativa
DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214
DM 17.11.2011
DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148
DLgs. 21.11.2007 n. 231
giurisprudenza
Trib. Trani 5.7.2002 n. 70
chiarimenti ufficiali
Circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 23.1.2012 n. 1
Circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2
Lettera circolare ABI 11.1.2012 prot. ULG/000046
Circ. Min. Economia e Finanze 4.11.2011 n. 989136
Circ. Min. Economia e Finanze 11.10.2010 n. 297944
Circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178
Circ. Min. Economia e Finanze 1.8.2008 n. 80414
Circ. Min. Economia e Finanze 20.3.2008 n. 33124
dottrina
Barbato G. “Giro di vite sulle operazioni in contanti: vietate le transazioni oltre i 5mila euro”, Guida alle novità fiscali, La
manovra correttiva, 8, 2010
Bartelli C. “Guerra del contante sotto l’albero”, Italia Oggi, 4.1.2012, p. 25
Bartelli C. “I prelievi senza paletti”, Italia Oggi, 13.1.2012, p. 26
Bartelli C. “Stretta contanti: bancomat per tutti”, Italia Oggi, 6.12.2011, p. 16
Bellinazzo M. “Contanti già fuorilegge oltre 1.000 euro”, Il Sole - 24 Ore, 8.12.2011, p. 25
Borzi N. “Contrasto al «cash» più serrato”, Il Sole - 24 Ore, 7.12.2011, p. 25
Conforti G. “Invii congrui alla capacità economica”, in “Gli speciali norme e tributi”, Il Sole - 24 Ore, 31.3.2008, p. 22
De Angelis L. “Assegni e contanti, sanzioni salate”, Italia Oggi, 7.6.2010, p. 5
De Angelis L. “Assegni post datati, destino incerto”, Italia Oggi, 17.8.2011, p. 12
De Angelis L. “Contanti e assegni: per i professionisti, sanzioni minime moltiplicate per 15”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.6.2010
De Angelis L., Feriozzi C. “Antiriciclaggio, in Italia è strong”, Italia Oggi, 2.1.2012, p. 5
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De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9
De Angelis L., Feriozzi C. “Violazioni, destinazione obbligata”, Italia Oggi, 18.1.2012, p. 30
De Angelis L. “L’antiriciclaggio cambia indirizzo”, Italia Oggi, 16.12.2011, p. 29
De Angelis L. “Professioni, rischio sui contanti”, Italia Oggi, 9.12.2011, p. 24
Dell’Oste C., Forte N. “Stop al contante con sanzioni fino al 40% e avviso al Fisco”, Il Sole - 24 Ore, 9.1.2012, p. 12
De Vivo A. “Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.1.2012.
De Vivo A. “Si abbassa ancora il limite all’utilizzo di contanti: soglia a 2.500 euro”, Il Quotidiano del Commercialista,
www.eutekne.info, 18.8.2011
Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere
Tributario, 5, 2012
Gagliardi F. “Lotta all’evasione: tracciabilità dei pagamenti”, Pratica Fiscale e Professionale, 1, 2012
Galluccio L., Putzu G. “Antiriciclaggio. Novità della manovra correttiva. Tracciabilità dei pagamenti, verifica della clientela e
segnalazioni per operazioni sospette”, La settimana fiscale, 26, 2010
Iorio A. “Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4
Irollo D. “Contro l’antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro”, Guida al Diritto, 26, 2010
Meoli M. “Contanti: violazioni comunicate solo alle Ragionerie territoriali dello Stato”, Il Quotidiano del Commercialista,
www.eutekne.info, 22.12.2011
Meoli M. “Sempre più basso il limite all’uso del contante”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.12.2011
Pellegrino S., Valcarenghi G. “Per l’aumento delle entrate l’opzione è la tracciabilità”, Guida Normativa on line, 168, 2011
Razzante R. “Limiti ai contanti per prestiti e donazioni”, Il Sole - 24 Ore, 9.12.2011, p. 14
Razzante R. “Limiti al contante, da febbraio le nuove sanzioni”, Il Sole - 24 Ore, 18.1.2012, p. 38
Razzante R. “Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro”, in “Gli speciali norme e tributi”, Il Sole - 24 Ore, 31.3.2008, p. 23
Razzante R. “Prelievi e versamenti in banca senza tetto”, Il Sole - 24 Ore, 15.1.2012, p. 23
Razzante R. “Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto”, Il Sole - 24 Ore, 7.9.2011, p. 13
Russo P. “L’utilizzo a fini fiscali dei dati antiriciclaggio anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto «Salva Italia»”,
Il fisco, 4, 2012
Santacroce B. “Per i contanti un tetto anti-evasione”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4
Santacroce B. “Si abbassa il limite all’uso del contante”, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, 19.8.2011, p. 9
Santacroce B. “Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti”, Il Sole - 24 Ore, 27.1.2012, p. 33.
Stroppa V. “Operazioni oltre soglia, sanzioni ko tra il 13 e il 31 agosto 2011”, Italia Oggi, 7.9.2011, p. 31
Sturzo G. “Gli illeciti amministrativi”, in AA.VV. “Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti”, IPSOA, Milano, 2008
Thione M., Corradini D. “Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio. Tra importanti novità e dubbi applicativi”, Il fisco,
38, 2007, 1
Ursino G. “Infrazioni al contante notizie da semplificare”, Il Sole - 24 Ore, 25.1.2012, p. 37
Vedana F. “Doppia segnalazione sui contanti”, Italia Oggi, 25.1.2012, p. 32.
Votta R. “Assegni e altri titoli di credito”, Esselibri, Napoli, 2008
1 PREMESSA
 Il DL 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 214, ha apportato alcune modifiche all’art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231.
Le novità, in particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché
all’utilizzo di assegni “liberi” e libretti al portatore.
L’art. 12 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 2012, convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 2143, riduce da un
importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite indicato nei co. 1,
5, 8, 12 e 13 dell’art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231.
Ne consegue che:
2
3

è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti
è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;

gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza
clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6.12.2011 n. 284 S.O. n. 251/L.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27.12.2011 n. 300 S.O. n. 276/L.
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
il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00
euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve
essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31.3.2012.
Entrata in vigore
Il DL 201/2011 è in vigore dal 6.12.2011, giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 50
del DL 201/2011).
Delimitazione delle infrazioni
Seppure i nuovi limiti risultino in vigore dal 6.12.2011, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 si è
precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed
il 31.1.2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo4 (ovvero comprese tra 1.000,00 e 2499,99 euro).
Variazioni dei limiti
Si ricorda che fino all’entrata in vigore dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, ovvero fino al 29.4.2008, i limiti di cui
sopra erano pari a 12.500,00 euro. L’art. 49 del DLgs. 231/2007 ha realizzato un primo abbassamento della
soglia da 12.500,00 a 5.000,00 euro. Questa soglia è stata operativa solo dal 30.4.2008 al 24.6.2008, quando
l’art. 32 co. 1 lett. a) del DL 112/2008 l’ha ricondotta a 12.500,00 euro. Il limite di 12.500,00 euro ha operato
dal 25.6.2008 al 30.5.2010; a decorrere dal 31.5.2010, infatti, l’art. 20 co. 1 del DL 78/2010 l’ha riportato a
5.000,00 euro; a decorrere dal 13.8.2011, l’art. 2 co. 4 del DL 138/2011 ha abbassato tale soglia a 2.500,00
euro5. L’art. 12 co. 1 del DL 201/2011 ha ulteriormente ridotto la soglia a 1.000,00 euro6.
VARIAZIONI DEI LIMITI RELATIVI ALL’USO DEL CONTANTE,
DEGLI ASSEGNI “LIBERI” E DEI LIBRETTI AL PORTATORE
Ambito temporale di riferimento
Soglia
fino al 29.4.2008
dal 30.4.2008 al 24.6.2008
12.500,00 euro
5.000,00 euro
dal 25.6.2008 al 30.5.2010
dal 31.5.2010 al 12.8.2011
12.500,00 euro
5.000,00 euro
dal 13.8.2011 al 5.12.2011
dal 6.12.2011
2.500,00 euro
1.000,00 euro
Modalità di intervento
I nuovi limiti, al pari di quanto fino ad oggi accaduto, sono stati inseriti attraverso lo strumento normativo del
decreto legge. Si osserva, tuttavia, che, in applicazione di quanto sancito dall’art. 66 co. 7 del DLgs. 231/2007,
sarebbe stato possibile intervenire tramite decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze7.
2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI
 È stato ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a
1.000,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante.
Per effetto della modifica introdotta dall’art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito, l’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007
dispone che:

è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il
valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro;

il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
4
5
6
7
Art. 12 co. 1 secondo periodo del DL 201/2011, inserito in sede di conversione nella L. 214/2011.
Cfr. De Vivo A. “Si abbassa ancora il limite all’utilizzo di contanti: soglia a 2.500 euro”, Il Quotidiano del Commercialista,
www.eutekne.info, 18.8.2011, Iorio A. “Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4 e
Santacroce B. “Si abbassa il limite all’uso del contante”, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, 19.8.2011, p. 9.
Cfr. Bartelli C. “Stretta contanti: bancomat per tutti”, Italia Oggi, 6.12.2011, p. 16.
Cfr. Irollo D. “Contro l’antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro”, Guida al Diritto, 26, 2010, p. 58.
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L’intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il
denaro contante, “rilevando” l’operazione, “identificando” le parti interessate e “comunicando” i dati all’Anagrafe finanziaria dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate8.
2.1
VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE
Quanto al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009
(c.d. “correttivo antiriciclaggio”), sia stato precisato che:
 il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
 il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1)9.
Anche in esito a tali modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad
esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in
contanti10.
Tale soluzione è ribadita dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1, dove si afferma che se la
suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000,00 euro dipende da contratti stipulati tra le parti, di cui si
possa avere contezza o prova, che prevedano ad esempio rateazioni o somministrazioni, diviene possibile
interpretare la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa11.
In pratica, l’acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00
euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro12.
Acconti settimanali in alcuni settori di attività
Alla luce di tale disciplina, la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 23.1.2012 n. 1 ha ricordato l’esistenza di una prassi molto diffusa, soprattutto in taluni settori di attività (ad esempio, edilizia o agricoltura o
lavoro domestico), caratterizzata dal pagamento di acconti settimanali in contanti di importo inferiore a
1.000,00 euro, che complessivamente danno luogo ad una paga mensile pari o superiore a tale limite. Spesso si
tratta di accordi verbali che si protraggono da tempo nelle aziende.
A tal riguardo è stato precisato che: “Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere la prassi adottata
costituisce oramai un diritto acquisito dal lavoratore che è penetrato nel contratto individuale, con la
conseguenza che non viola alcuna regola di antiriciclaggio. Con riferimento ai nuovi rapporti, è bene
regolamentare nel contratto individuale i criteri di pagamento della retribuzione anche confermando la prassi
esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda. Nessun problema si pone anche per i casi di
rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori a fronte di giustificativi consegnati
anche se complessivamente nell’anno dovesse superare la soglia di 1.000 euro”.
Anticipi per trasferte dei dipendenti
I tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2012, hanno precisato che, con
8
Cfr. Santacroce B. “Per i contanti un tetto anti-evasione”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 lett. m) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo
economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori
ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza
dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. La rilevanza delle operazioni frazionate è sottolineata anche dalla
circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178, che si è soffermata sulle modifiche introdotte dall’art. 20 del DL 78/2010 convertito alle
disposizioni di cui agli artt. 49 e 58 del DLgs. 231/2007.
10
Cfr. la nota esplicativa del CNDCEC dell’11.11.2009. Sul tema si vedano anche De Vivo A. “Si abbassa ancora il limite all’utilizzo di
contanti: soglia a 2.500 euro”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 18.8.2011 e Galluccio L., Putzu G. “Antiriciclaggio.
Novità della manovra correttiva. Tracciabilità dei pagamenti, verifica della clientela e segnalazioni per operazioni sospette”, La settimana fiscale, 26, 2010, p. 32 - 34, che si soffermano sulle ipotesi maggiormente problematiche dei finanziamenti dei soci alla società
effettuati in più tranche inferiori alla soglia e del frazionamento del dividendo in più pagamenti singolarmente inferiori alla soglia.
11
Cfr. De Vivo A. “Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.1.2012 e
Razzante R. “Limiti al contante, da febbraio le nuove sanzioni”, Il Sole - 24 Ore, 18.1.2012, p. 38.
12
Ma si vedano anche gli esempi riportati da De Angelis L., Feriozzi C. “Antiriciclaggio, in Italia è strong”, Italia Oggi, 2.1.2012, p. 5,
Dell’Oste C., Forte N. “Stop al contante con sanzioni fino al 40% e avviso al Fisco”, Il Sole - 24 Ore, 9.1.2012, p. 12 e Gagliardi F.
“Lotta all’evasione: tracciabilità dei pagamenti”, Pratica Fiscale e Professionale, 1, 2012, p. 50. Cfr., inoltre, con riguardo al
previgente limite, De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9.
9
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riguardo agli anticipi per le trasferte dei dipendenti, il “trasferimento” del contante si deve considerare
compiutamente realizzato al momento della consegna dell’anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000,00
euro, viola il divieto con conseguente applicabilità della sanzione.
Per ovviare al problema il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca,
che verserà l'importo direttamente al dipendente13.
Trasferimenti padre/figlio
Sempre in occasione di Telefisco 2012, i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno
sottolineato come la violazione in esame sia configurabile anche quando un padre trasferisca contanti (per un
importo superiore a 1.000,00 euro) al figlio (minorenne e privo di posizione fiscale autonoma) per sostenere le
spese relative a un viaggio di studio14.
Verifica dell’artificioso frazionamento
Tali chiarimenti, peraltro, non risolvono tutti i profili problematici correlati, tra l’altro, al fatto che la verifica
circa la sussistenza di una prassi commerciale o, di contro, di un’elusione della normativa in questione è rimessa all’autorità amministrativa. Ne consegue che, al fine di evitare il rischio di gravose conseguenze sanzionatorie15, il professionista che, nello svolgimento della propria attività, dovesse venire a conoscenza del trasferimento in contanti di una somma complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro attraverso più operazioni
singolarmente inferiori alla soglia, potrebbe essere indotto, in via cautelativa, ad effettuare comunque la
comunicazione agli organi competenti.
2.2
PROFILI SANZIONATORI
La violazione della disposizione in esame implica, ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito16, che si applica nei confronti sia di chi trasferisce sia
di chi riceve la somma in contanti17.
2.2.1
Sanzione minima
Ai sensi dell’art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/200718, la sanzione amministrativa pecuniaria non può
comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia limite, quindi, si corre il rischio di
una sanzione superiore all’importo trasferito19.
2.2.2
Ipotesi aggravate
La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati.
In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque
volte20.
Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia
compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 5% al 40%
dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro21.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Cfr. Santacroce B. “Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti”, Il Sole - 24 Ore, 27.1.2012, p. 33.
Cfr. Santacroce B. “Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti”, Il Sole - 24 Ore, 27.1.2012, p. 33, che ricorda come, secondo
quanto chiarito in alcuni pareri del comitato antiriciclaggio, la condizione del passaggio tra soggetti diversi non si realizza solo nel
caso del rapporto tra coniugi che si trovino in regime di comunione di beni e non anche nel rapporto tra padre e figli.
Come si vedrà tra breve, infatti, solo le parti del trasferimento possono ricorrere all’oblazione sull’importo previsto dalla sanzione
edittale; per il professionista, invece, resta ferma la sanzione minima di 3.000,00 euro senza possibilità di oblazione.
Fatta salva l’efficacia degli atti.
In tal senso si sono espressi i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2012 (cfr. Santacroce B.
“Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti”, Il Sole - 24 Ore, 27.1.2012, p. 33). Si veda anche, seppure con riguardo
all’applicazione del previgente art. 1 co. 1 del DL 143/91, Trib. Trani 5.7.2002 n. 70. Sturzo G. “Gli illeciti amministrativi”, in
AA.VV. “Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti”, IPSOA, Milano, 2008, p. 422, invece, esclude un’attribuzione automatica
di responsabilità in capo a chi riceve il contante; in relazione al quale occorrerebbe verificare la condotta, il contributo causale e
psicologico (con sufficienza della colpa).
Comma inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.
Cfr. De Angelis L. “Assegni post datati, destino incerto”, Italia Oggi, 17.8.2011, p. 12.
Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.
Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 e la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2. Si veda anche De Vivo A.
“Si abbassa ancora il limite all’utilizzo di contanti: soglia a 2.500 euro”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 18.8.2011.
Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF
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2.3
Temi on line 7
RILEVANZA PER I PROFESSIONISTI
Tale novità presenta rilevanti conseguenze per i professionisti.
2.3.1
Pagamento delle fatture
Innanzitutto, si vieta di incassare “cash”, in un’unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore a 1.000,00
euro22.
2.3.2
Comunicazione delle infrazioni
Ma la nuova soglia riguarda i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio anche da un differente punto
di vista. Essi, infatti, sono obbligati a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle
violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della
propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007; pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30%
dell’importo dell’operazione (ex art. 58 co. 7 del DLgs. 231/2007), con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58
co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007).
Particolare attenzione dovrà essere prestata a tali profili soprattutto dai professionisti contabili. Basti pensare che,
a fronte di una fattura di 10.000,00 euro pagata in contanti, registrata in contabilità ma non comunicata dal professionista alle autorità competenti, anteriormente alle recenti modifiche al sistema sanzionatorio (introdotte
dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010) si assumeva il rischio di una sanzione variabile da 300,00 a 3.000,00
euro, mentre le nuove regole impongono una sanzione minima di 3.000,00 euro23.
Si è, quindi, reputato tale onere particolarmente pressante “in riferimento al livello delle quotidiane fatturazioni degli operatori economici (piccole imprese, commercianti, ecc.), sulle quali occorrerà attuare uno scrupoloso monitoraggio per non incorrere in addebiti sanzionatori estremamente rilevanti per i professionisti”24.
2.3.3
Soggetti ai quali effettuare la comunicazione delle infrazioni
Rilevanti novità si registrano anche in ordine ai soggetti ai quali i professionisti (e gli intermediari finanziari)
devono effettuare la comunicazione delle infrazioni in esame.
Previgente disciplina
La circ. Min. Economia e Finanze (Dipartimento del Tesoro) 1.8.2008 n. 80414 – a fronte dei decreti
21.4.2006 n. 43726 e 22.7.2008 n. 77967 del Capo della Direzione V del Dipartimento stesso (“Prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali” c.d. “Direzione antiriciclaggio”) – aveva, infatti, precisato che gli organi contestatori ed i soggetti sui quali ricadono gli obblighi antiriciclaggio (tra i quali, si ricorda, sono compresi anche i dottori commercialisti ed esperti contabili e gli avvocati) dovevano inviare le
contestazioni o le segnalazioni:
25
 alle “Direzioni territoriali dell’Economia e delle Finanze” ovvero, più precisamente, alle persone dei
rispettivi Direttori pro tempore, nel caso di violazioni di cui all’art. 49 co. 1, 5, 6 e 7 del DLgs. 231/2007 il
cui importo non superasse i 250.000,00 euro;
 alla “Direzione V del Dipartimento del Tesoro - Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per
fini illegali” c.d. “Direzione antiriciclaggio”, nel caso di violazioni non delegate alle Direzioni territoriali e, comunque, di importo superiore a 250.000,00 euro.
Nuova disciplina
In seguito alla soppressione delle Direzioni territoriali dell’Economia e delle Finanze26, con riallocazione (a
decorrere dall’1.3.2011) delle funzioni presso le Ragionerie territoriali dello Stato27, ed alla attribuzione della
competenza all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del DLgs. 231/2007 agli uffici territoriali del Mini22
23
24
25
26
27
Cfr., con riguardo ai precedenti limiti, De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9.
Sanzione che non solo, come si vedrà nel successivo § 6, non è “oblazionabile”, ma non può neanche essere coperta da polizza assicurativa. Cfr. De Angelis L. “Assegni e contanti, sanzioni salate”, Italia Oggi, 7.6.2010, p. 5 e De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui
movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9.
De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9.
Indicate, con i relativi ambiti di competenza, in allegato alla circolare.
Posta in essere dall’art. 2 co. 1-ter del DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, nella L. 22.5.2010 n. 73.
Cfr. il DM 23.12.2010 (ed in particolare l’art. 6). Sono rimasti fermi, invece, anche in esito alla riorganizzazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ad opera del DPR 30.1.2008 n. 43 ed alle modifiche di cui al DPR 18.7.2011 n. 173, i compiti
attribuiti alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro in materia di antiriciclaggio (cfr. l’art. 6 co. 5 lett. a) del DPR 43/2008).
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stero dell’Economia e delle Finanze28, il DM 17.11.201129 – ritenuto di dovere rideterminare la competenza
territoriale degli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ora individuati nelle Ragionerie territoriali
dello Stato, cui sono trasmesse le segnalazioni e le contestazioni relative alle violazioni accertate ai sensi degli
artt. 51 e 60 del DLgs. 231/2007 – ha precisato che:

in attuazione dell’art. 2 co. 4-bis del DL 138/2011 convertito, le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente alle sanzioni di cui all’art. 58 del DLgs. 231/2007,
sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato30 (art. 1 co. 1 prima parte del DM 17.11.2011);

la Direzione V del Dipartimento del Tesoro definisce i procedimenti di cui all’art. 49 del DLgs.
231/2007 di importo superiore a 250.000,00 euro e non oblabili, relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al 31.8.2011 ed i procedimenti già avviati nell’ambito della stessa Direzione a tale
data, anche di importo inferiore (art. 1 co. 1 seconda parte del DM 17.11.2011);

i soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni, accertate ai sensi degli artt. 51 e 60 del DLgs.
231/2007, trasmettono le relative segnalazioni e contestazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato31
(art. 2 del DM 17.11.2011);

il Dipartimento del Tesoro - Direzione V esercita la funzione di indirizzo e consulenza nella materia in
esame, mentre il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di Finanza)
coordina l’attività amministrativa a livello nazionale e risolve gli eventuali conflitti di competenza tra
le sedi, in accordo con il Dipartimento del Tesoro (art. 3 del DM 17.11.2011)32.
INDIRIZZI
LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI
RTS
AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
Torino
Piemonte e Valle d’Aosta
Via Grandis, n. 14,10121, TO
Genova
Liguria
Via Urbano Rela, n. 8,16151, GE
Milano
Lombardia
Via Tarchetti, n. 6 - 20121, MI
Bolzano
Trentino Alto Adige
Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ
Verona
Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR
Venezia
Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE
Udine
Friuli Venezia Giulia
Via Gorghi, n. 18, 33100, UD
Bologna
Emilia Romagna e Marche
Piazza dell’8 Agosto, n. 26,40126, BO
Firenze
Toscana
Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI
Perugia
Umbria
Via Martiri dei Lager, n. 77,06100, PG
Roma
Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)
ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM
Latina
Latina, Frosinone (zona sud)
Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT
L’Aquila
Abruzzo
c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di
Finanza Coppito 67100, AQ
Napoli
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA
Salerno
Salerno e Basilicata
Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA
Bari
Puglia e Molise
Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA
Cosenza
Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)
Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS
Reggio Calabria
Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC
Messina
Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona
centro/nord)
Via Monsignor D’Arrigo, n. 5, 98122, ME
Catania
Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT
28
Ex art. 2 co. 4-bis del DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14.9.2011 n. 148.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.11.2011 n. 278.
30
Secondo la competenza stabilita nella tabella allegata al DM 17.11.2011 e riportata in calce al presente paragrafo, completata con gli
indirizzi resi noti dal Dipartimento del Tesoro (Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali), con
decreto interdipartimentale 30.11.2011 prot. n. 96224.
31
Secondo la competenza stabilita nella tabella allegata al DM 17.11.2011 e riportata in calce al presente paragrafo, completata con gli
indirizzi resi noti dal Dipartimento del Tesoro (Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali), con
decreto interdipartimentale 30.11.2011 prot. n. 96224.
32
Cfr. De Angelis L. “L’antiriciclaggio cambia indirizzo”, Italia Oggi, 16.12.2011, p. 29.
29
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INDIRIZZI
LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI
RTS
AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
Cagliari
Cagliari, Oristano (zona sud/ ovest)
Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA
Sassari
Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS
Decorrenza
Ai sensi dell’art. 4 del DM 17.11.2011, il decreto è in vigore dal 30.11.2011 (giorno successivo a quello di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). A decorrere dalla suddetta data, quindi, le comunicazioni in questione
si effettuano alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato.
La circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 7, ha precisato che, al fine di garantire la continuità amministrativa per i procedimenti già avviati precedentemente alla chiusura delle ex Direzioni territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i fascicoli antiriciclaggio territoriali, esistenti al 28.2.201133, tuttora aperti, la cui istruttoria e lavorazione sia stata sospesa nelle more dell’attribuzione della competenza, sono presi in
carico dalle sedi delle Ragionerie territoriali corrispondenti.
Altrettanto, peraltro, dovrebbe accadere per:

le comunicazioni comunque effettuate nel periodo compreso tra l’1.3.2011 ed il 29.11.2011;

le comunicazioni effettuate alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro tra l’1.9.2011 ed il 29.11.2011
(l’art. 1 co. 2 del DM 17.11.2011, infatti, lascia ad essa una funzione residuale per i procedimenti di
importo superiore a 250.000,00 euro e non oblabili relativi a processi verbali di contestazione pervenuti
entro il 31.8.2011 ed ai procedimenti già avviati a tale data anche di importo inferiore).
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’art. 12 co. 11 del DL 201/2011 convertito ha integrato l’art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007 stabilendo che i
destinatari del DLgs. 231/2007 che hanno notizia delle infrazioni in materia di utilizzo del contante, assegni
“liberi” e libretti al portatore ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze
ovvero, più correttamente, alle Ragionerie territoriali competenti:

per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/81;

“e per la immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”34.
La lettera della nuova disposizione non sembra imporre alcun ulteriore adempimento in capo a professionisti,
banche ed intermediari finanziari, affidando alle competenti Ragionerie territoriali il compito non solo di
procedere alla contestazione dell’infrazione ed agli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/81, ma
anche alla immediata comunicazione dell’infrazione stessa all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti
controlli di natura fiscale35.
In sede di primi commenti36, peraltro, era stata sostenuta una differente interpretazione, secondo la quale
sarebbero i soggetti tenuti a segnalare le violazioni alle Ragionerie territoriali competenti a dover procedere anche
alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate37.
Al riguardo, si segnala che, in occasione di un convegno organizzato a Milano da Unione fiduciaria, il 24.1.2012,
taluni rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno ritenuto opportuno, in via cautelativa,
33
34
35
36
37
Ovvero alla data in cui, ex art. 6 co. 1 del DM 23.12.2010, sono cessate le attività delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle
Finanze, con riallocazione delle stesse alle Ragionerie territoriali dello Stato.
“La disponibilità da parte dell’Agenzia dei detti dati consentirà analisi del rischio più approfondite e consentirà selezioni più
accurate dei soggetti a maggiore rischio evasione e frode con conseguente maggiore incisività dell’azione di contrasto degli illeciti
fiscali e maggiore efficacia dell’attività di accertamento” (così la Relazione illustrativa del DL 201/2011, sub art. 12).
Cfr. Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere
Tributario, 5, 2012, p. 347 e 351, Meoli M. “Contanti: violazioni comunicate solo alle Ragionerie territoriali dello Stato”, Il
Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 22.12.2011 e Russo P. “L’utilizzo a fini fiscali dei dati antiriciclaggio anche alla
luce delle novità introdotte dal Decreto «Salva Italia»”, Il fisco, 4, 2012, 1, p. 527, nota 20.
Cfr. Bartelli C. “Stretta contanti: bancomat per tutti”, Italia Oggi, 6.12.2011, p. 16, Borzi N. “Contrasto al «cash» più serrato”, Il
Sole - 24 Ore, 7.12.2011, p. 25, De Angelis L. “Professioni, rischio sui contanti”, Italia Oggi, 9.12.2011, p. 24 e Meoli M. “Sempre
più basso il limite all’uso del contante”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.12.2011.
Peraltro in assenza di qualsiasi indicazione operativa al riguardo.
Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF
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Temi on line 10
che i soggetti obbligati procedano al “doppio invio”. È stata, tuttavia, annunciata una nota interpretativa che
potrebbe far carico alle Ragionerie territoriali dello Stato di procedere all’invio della comunicazione all’Agenzia
delle Entrate38.
Modalità di comunicazione
La comunicazione in questione può essere redatta in carta libera ed inviata tramite raccomandata A/R.
In essa occorre trascrivere:

caratteristiche dell’infrazione;

generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (o che hanno) commesso l’infrazione;

generalità del segnalante;

circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell’infrazione39.
Comunicazione e segnalazione di operazione sospetta
La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata
ai sensi dell’art. 41 co. 1 del DLgs. 231/2007 ovvero come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del DLgs. 231/2007).
Competenza in relazione a singoli rilievi superiori a 250.000,00 euro
La circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2 ha precisato che le sedi delle Ragionerie territoriali dello
Stato competenti alla trattazione di posizioni relative a contestazioni corrispondenti a singoli rilievi superiori a
250.000,00 euro (non oblabili40) sono individuate in solo 6 specifiche Ragionerie territoriali dello Stato (Roma,
Milano, Napoli, Genova, Bologna e Bari) tra le 22 sedi totali41.
Esse trattano altresì le violazioni di cui agli artt. 50 e 51 del DLgs. 231/2007, in materia di conti e libretti di
risparmio anonimi o con intestazione fittizia e, soprattutto, di omessa comunicazione da parte dei soggetti
obbligati (a prescindere dai relativi importi).
In “questi contesti” – osserva la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2 riferendosi (o almeno così
sembrerebbe) a tutte le violazioni di cui sopra e, quindi, anche a quelle relative all’omessa comunicazione
delle violazioni da parte dei soggetti obbligati – il decreto sanzionatorio viene redatto dopo l’esame della
Commissione consultiva di cui all’art. 1 del DPR 14.5.2007 n. 114. A tali fini, le sedi competenti delle
Ragionerie territoriali dello Stato dovranno inviare alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro42, per ogni
posizione, una relazione dettagliata del processo verbale di contestazione, delle prove documentali e delle
memorie difensive pervenute, nonché dell’eventuale audizione43. Su tali basi la Commissione emette un parere
obbligatorio ma non vincolante per ciascuna posizione44.
I procedimenti per infrazioni di valore superiore a 250.000,00 euro, ma composti da più rilievi inferiori o pari a
250.000,00 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione sia stata concessa alle parti la possibilità di
chiudere il procedimento con oblazione, possono essere svolti in ogni sede delle 22 Ragionerie territoriali dello
Stato.
38
39
40
41
42
43
44
Cfr. Ursino G. “Infrazioni al contante notizie da semplificare”, Il Sole - 24 Ore, 25.1.2012, p. 37 e Vedana F. “Doppia segnalazione
sui contanti”, Italia Oggi, 25.1.2012, p. 32.
Cfr. De Angelis L. “L’antiriciclaggio cambia indirizzo”, Italia Oggi, 16.12.2011, p. 29.
Nella tabella allegata alla circolare ci si riferisce, in particolare, alle violazioni di cui all’art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 di
importo superiore a 250.000,00 euro (ovvero a quelle in materia di contanti, assegni bancari e postali e di assegni circolari, vaglia
postali e cambiari).
Per i relativi ambiti territoriali si veda la tabella riportata alla fine del presente paragrafo.
Presso la quale è incardinata la suddetta Commissione.
Sul tema si veda il successivo § 6.
La circolare indica le sei sedi specificate come “competenti alla trattazione” di violazioni singolarmente superiori a 250.000,00 euro.
Non è chiaro, quindi, se le comunicazioni delle violazioni per importi superiori a 250.000,00 euro debbano essere effettuate direttamente
a tali sedi ovvero se le comunicazioni debbano essere effettuate comunque seguendo le indicazioni fornite dal DM 17.11.2011, fermo
restando che la trattazione di quelle relative ad importi singolarmente superiori a 250.000,00 euro avverrà esclusivamente ad opera delle
sei specificamente indicate dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2.
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45
AMBITI TERRITORIALI
(per violazioni dell’art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 di importo superiore a
250.000,00 euro e per violazioni degli artt. 50 e 51 del DLgs. 231/2007)
RTS
2.3.4
Genova
Liguria - Piemonte - Valle d’Aosta
Bologna
Emilia Romagna - Toscana - Umbria
Roma
Lazio - Sardegna - Abruzzo
Napoli
Campania - Calabria - Sicilia - Basilicata
Milano
Lombardia - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
Bari
Puglia - Molise
Prelievi e versamenti
La circ. Dipartimento Tesoro Min. Economia e Finanze 4.11.2011 n. 989136 – in occasione dell’abbassamento
del limite all’utilizzo del contante da 5.000,00 a 2.500,00 euro – aveva precisato che le operazioni di prelievo e/o
di versamento di contante superiori ai limiti in esame non concretizzano automaticamente una violazione. Esse,
pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.
La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la
condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.
Questa erronea modalità operativa è stata riscontrata – anzi parrebbe essersi ulteriormente diffusa – in seguito all’entrata in vigore dei nuovi limiti all’utilizzo del contante46.
Ciò ha indotto, sia l’ABI, con lettera circolare 11.1.2012 prot. ULG/00004647, che il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la circ. 16.1.2012 n. 2, a sottolinearne la non conformità rispetto al dato normativo,
richiamando, in entrambi i casi, quanto già precisato dalla circ. Min. Economia e Finanze 4.11.2011 n. 98913648.
Nella lettera circolare ABI, in particolare, si afferma: “In altri termini non può opporsi diniego alle predette
operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente”. Ciò in quanto, come evidenziato, non
concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la
comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato. Obbligo che si configura solo quando “concreti
elementi” inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.
In relazione a tale ultimo profilo, autorevole dottrina49 ha sottolineato come la sussistenza dei “concreti elementi”
potrebbe verificarsi in rari casi. Si pensi, ad esempio, al versamento di contante sopra la soglia da parte di un
soggetto su conto di altro titolare non munito di delega ovvero alla consegna di contante ad un cliente di fronte
alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di fatture commerciali che egli intende saldare per importi superiori a 1.000,00 euro50.
Segnalazione di operazioni sospette
Occorre, peraltro, ricordare come costituisca elemento di sospetto e, in quanto tale, rilevante ai fini non della
comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF:
 in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti;
 in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o
superiore a 15.000,00 euro51.
45
46
47
48
49
50
51
Come evidenziato da De Angelis L., Feriozzi C. “Violazioni, destinazione obbligata”, Italia Oggi, 18.1.2012, p. 30, probabilmente a
causa di un refuso, è stata tralasciata la regione Marche. Essa, peraltro, dovrebbe far capo alla sede di Bologna, come previsto nella
tabella allegata al DM 17.11.2011.
Cfr. Bartelli C. “Guerra del contante sotto l’albero”, Italia Oggi, 4.1.2012, p. 25.
Cfr. Bartelli C. “I prelievi senza paletti”, Italia Oggi, 13.1.2012, p. 26 e Razzante R. “Prelievi e versamenti in banca senza tetto”, Il
Sole - 24 Ore, 15.1.2012, p. 23.
Cfr. anche la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 23.1.2012 n. 1.
Razzante R. “Prelievi e versamenti in banca senza tetto”, Il Sole - 24 Ore, 15.1.2012, p. 23.
Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere Tributario, 5,
2012, p. 349, peraltro, rileva che, “nonostante la chiara interpretazione fornita dall’anzidetta circolare, le banche continuino in
alcuni casi a mantenere un comportamento non conforme al documento di prassi. È frequente che il cliente sia tenuto a fornire una
serie innumerevole di chiarimenti per completare l’operazione di prelevamento oltre la soglia di 1.000 euro”.
Art. 41 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 231/2007, inserito dall’art. 36 co. 1 lett. b) del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla
L. 122/2010.
Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF
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In ordine a tale specificazione normativa, la circ. Min. Economia e Finanze 11.10.2010 n. 297944 ha precisato
che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono:

valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;

raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di
quanto accade con gli altri indici di anomalia.
In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura
oggettiva che soggettiva.
3
ASSEGNI
 È stato ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00
euro il limite a partire dal quale:
 gli assegni bancari e postali devono recare la clausola di non trasferibilità;
 gli assegni circolari non possono essere richiesti per iscritto dal cliente senza clausola di non trasferibilità.
Il DL 201/2011 convertito apporta modifiche anche in materia di:

assegni bancari e postali;

assegni circolari, vaglia postali e cambiari.
3.1
ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane
S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di
moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro52.
Il DL 201/2011 convertito interviene sull’art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 precisando che tali assegni devono
recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non
trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro).
Profili sanzionatori
In caso di violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al
40% dell’importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007)53.
Analogamente a quanto previsto per le violazioni relative all’utilizzo del contante, inoltre, ai sensi dell’art. 58
co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/200754, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere
inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
La sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00
euro55; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro56.
3.2
ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI
Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità (art. 49 co. 7 del DLgs. 231/2007). Il DL 201/2011
convertito precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di
importo inferiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta
sul bollo, la somma di 1,50 euro (art. 49 co. 8 e 10 del DLgs. 231/2007).
52
Così dispone l’art. 49 co. 4 e 10 del DLgs. 231/2007.
Sturzo G., cit., p. 426, sottolinea come l’autore dell’illecito sia l’emittente il titolo, cioè il traente. Occorre, peraltro, valutare anche la
posizione del beneficiario del titolo o del soggetto che abbia la detenzione dello stesso privo dei requisiti obbligatori. Ed, infatti, la
circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3, sottolinea come sia il traente che il beneficiario siano responsabili della negoziazione di un assegno senza clausola.
54
Comma inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.
55
Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.
56
Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178.
53
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Profili sanzionatori
Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1%
al 40% dell’importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007)57.
Anche in tal caso:

la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro58;

la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a
50.000,00 euro59. Si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di
3.000,00 euro60.
3.3
PLURALITÀ DI ASSEGNI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA TRANSAZIONE
La circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 – in relazione alle novità apportate in materia dal DL
78/2010 (riduzione della soglia da 12.500,00 a 5.000,00 euro) – ha precisato che gli assegni utilizzati anche per
la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (la soglia,
quindi, è intesa per ciascun assegno).
Tale chiarimento è stato confermato dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1.
3.4
ASSEGNI EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 49 co. 6 del DLgs. 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (a me medesimo o a me stesso), qualunque sia l’importo, non possono circolare, potendo essere
girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze
16.1.2012 n. 2, § 1)61.
Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1%
al 40% dell’importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007) e:

la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro62;

la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a
50.000,00 euro63. Si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00
euro64.
4
LIBRETTI AL PORTATORE
 Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00
euro (e non più a 2.500,00 euro).
I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere
ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31.3.2012.
Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al
portatore.
4.1
SALDO DEI LIBRETTI
È stabilito, in primo luogo, che il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00
euro)65.
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65
L’autore dell’illecito è colui che emette l’assegno circolare senza le indicazioni obbligatorie. Sarà, quindi, responsabile il cassiere
dell’istituto di credito, ma anche colui che ha richiesto il titolo, emesso in modo irregolare, e che lo utilizzi. Così Sturzo G., cit., p. 430.
Ai sensi dell’art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.
Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.
Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178.
Cfr. anche Santacroce B. “Per i contanti un tetto anti-evasione”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4.
Ai sensi dell’art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.
Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010.
Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178.
Art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito.
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Disciplina sanzionatoria
La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al
40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro (art. 58 co. 2 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007)66.
Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore
Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le
sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58 co. 2 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00
euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a
50.000,00 euro.
4.2
DISCIPLINA TRANSITORIA
I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve
essere ridotto nel suddetto limite67) entro il 31.3.201268. Così dispone l’art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007 come
modificato dall’art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito69.
Disciplina sanzionatoria
Prima della conversione in legge del DL 201/2011, in caso di violazione dell’art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007
come modificato dal DL medesimo, il possessore dei libretti avrebbe rischiato di incorrere nella sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis
primo periodo del DLgs. 231/2007), nel caso in cui il saldo fosse risultato compreso tra 1.000,00 e 50.000,00
euro, e dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui il saldo fosse risultato superiore a 50.000,00 euro (ex art. 58
co. 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
In sede di conversione in legge, però, si è precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro,
nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000,00 euro,
entro il 31.3.2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000,00 euro70.
Ne consegue che la violazione della disposizione in esame determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria:

pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000,00 (art. 58 co. 7-bis ultimo periodo del DLgs.
231/200771);

dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis primo periodo del
DLgs. 231/2007), nel caso di saldo compreso tra 3.000,00 e 50.000,00 euro;

dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis
terzo periodo del DLgs. 231/2007)72.
Trasferimento dei libretti al portatore
Queste sanzioni trovano applicazione anche quando, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (ex art. 49 co. 14 del DLgs. 231/2007)73.
Il nuovo ultimo periodo dell’art. 58 co. 7-bis del DLgs. 231/2007, inserito in sede di conversione in legge del DL
201/2011, infatti, fissa questa modalità di calcolo della sanzione con riguardo a tutte le violazioni contemplate
dall’art. 58 co. 3 del DLgs. 231/2007 e, quindi, sia a quelle del co. 13 dell’art. 49 (in ordine alla estinzione dei
66
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Autore dell’illecito è chiunque possieda libretti al portatore per importi superiori al limite. “C’è, però, da chiedersi, se la dizione
della norma non intenda includere nella responsabilità anche l’operatore bancario, o postale, che abbia emesso un libretto con un
saldo pari o superiore alla soglia di punibilità”; così Sturzo G., cit., p. 432.
Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi. Cfr.
Santacroce B. “Si abbassa il limite all’uso del contante”, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, 19.8.2011, p. 9.
Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2.
La data del 31.3.2012, in particolare, è stata inserita in sede di conversione in legge. Il testo originario del DL 201/2011, infatti,
recava la data del 31.12.2011. Cfr. Meoli M. “Sempre più basso il limite all’uso del contante”, Il Quotidiano del Commercialista,
www.eutekne.info, 9.12.2011 e Razzante R. “Limiti ai contanti per prestiti e donazioni”, Il Sole - 24 Ore, 9.12.2011, p. 14.
Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2.
Periodo aggiunto dall’art. 12 co. 1-bis del DL 201/2011 (comma inserito in sede di conversione nella L. 214/2011).
Con obbligo per l’intermediario finanziario che accerti l’infrazione di comunicarla (ex art. 51 co. 1 e 2 del DLgs. 231/2007) alla
competente Ragioneria territoriale dello Stato. Cfr. Sturzo G., cit., p. 433 - 434.
Cfr. i co. 3 e 7-bis ultimo periodo dell’art. 58 del DLgs. 231/2007.
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libretti con saldo superiore a 1.000,00 euro entro il 31.3.2012) che a quelle del co. 14 (sugli eventuali trasferimenti senza le necessarie comunicazioni).
4.3
LIMITI AL TRASFERIMENTO DEI LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO SUPERIORE ALLA SOGLIA
Si ricorda, infine, come la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 abbia precisato, in relazione alle
novità apportate in materia dal DL 78/2010, che i libretti al portatore con saldo pari o superiore alla soglia di
5.000,00 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il 30.6.2011, avrebbero potuto essere trasferiti
prima di tale data a condizione di essere stati riportati ad un saldo inferiore a 5.000,00 euro.
Analogamente si dovrebbe ragionare per i libretti al portatore aventi un saldo pari o superiore alla soglia di
1.000,00 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il 31.3.2012.
Si evidenzia, inoltre, come, a regime, dal momento che i libretti al portatore con saldo pari o superiore a
1.000,00 euro sono destinati ad estinguersi, la previsione di cui all’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007 – che
vieta il trasferimento tra soggetti diversi anche di libretti al portatore il cui importo sia pari o superiore alla
predetta soglia – si applicherà solo in caso di trasferimento di più libretti al portatore per un importo
complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro74.
5
MONEY TRANSFER
 Anche ai “money transfer” trova applicazione la nuova soglia, che ne consente l’utilizzazione per importi
inferiori a 1.000,00 euro.
Il co. 4-bis ultima parte dell’art. 2 del DL 138/2011 (comma introdotto in sede di conversione nella L. 148/2011) ha
disposto l’abrogazione dei co. 18 e 19 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, relativi ai c.d. circuiti “money transfer”75.
5.1
DISCIPLINA ABROGATA
L’art. 49 co. 18 del DLgs. 231/2007 vietava il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
2.000,00 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella
forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalevano di agenti
in attività finanziaria76.
Il successivo co. 19, invece, stabiliva che il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
2.000,00 euro e inferiori a 5.000,00 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi
di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei
quali gli stessi esercenti si avvalevano, era consentito solo se il soggetto che ordinava l’operazione consegnava
all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo
economico dello stesso ordinante.
In pratica, andava compilato un modulo d’ordine più articolato (di quello già utilizzato per gli invii fino a
2.000,00 euro), che conteneva la dichiarazione dello scopo dell’operazione, dei dati del destinatario, della professione e del reddito del soggetto che inviava (il sender, nel linguaggio tecnico)77.
74
“Pertanto, qualora un soggetto intenda effettuare un trasferimento di due o più libretti al portatore il cui saldo (di ogni libretto) non
superi l’importo di 999,99 euro, ma il cui valore complessivo sia superiore alla predetta soglia, dovrà osservare il cd. obbligo di
canalizzazione. In pratica l’operazione dovrà essere effettuata tramite una banca o un ufficio postale in presenza degli esponenti
dell’istituto. Le parti interessate richiederanno il rilascio di opportuna attestazione certificante il trasferimento avvenuto.
L’attestazione rilasciata dovrà essere conservata da parte dei medesimi soggetti. Il cessionario, cioè il nuovo portatore, dovrà
successivamente produrre l’attestazione alla banca o all’ufficio postale emittente il libretto e/o i titoli in sede di estinzione degli
stessi. La mancata esibizione di detta attestazione in sede di estinzione non preclude la fattibilità dell’operazione. Tuttavia la banca
o l’ufficio postale dovranno comunicare l’infrazione … in quanto il precedente trasferimento sarebbe avvenuto senza avvalersi di un
intermediario”; così Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”,
Corriere Tributario, 5, 2012, p. 350 - 351.
75
Il servizio di “money transfer” è eseguito principalmente da due circuiti internazionali (Western Union e Money Gram), insieme con
intermediari minori, ed è utilizzato soprattutto da lavoratori immigrati per il trasferimento di denaro nei propri Paesi di origine. Cfr.
Conforti G. “Invii congrui alla capacità economica”, in “Gli speciali norme e tributi”, Il Sole - 24 Ore, 31.3.2008, p. 22 e Thione M.,
Corradini D. “Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio. Tra importanti novità e dubbi applicativi”, Il fisco, 38, 2007, 1, p. 5628.
76
Il divieto non si applicava nei confronti della moneta elettronica di cui all’art. 25 co. 6 lett. d) del DLgs. 231/2007, che rinvia all’art.
1 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 385/93.
77
Cfr. Razzante R. “Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro”, in “Gli speciali norme e tributi”, Il Sole - 24 Ore, 31.3.2008, p. 23.
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Ambito di operatività del limite
In ordine a tale disciplina, la circ. Min. Economia e Finanze 20.3.2008 n. 33124 aveva precisato che il divieto
di trasferimento contemplato dai due commi richiamati era riferibile unicamente all’operatività connessa con
l’invio di fondi (operazioni “to send”) e non con la loro ricezione.
5.2
SANZIONI
La violazione delle prescrizioni di cui sopra (contenute nei co. 18 e 19 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007) era
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 20% al 40% dell’importo trasferito (art. 58 co. 4 del
DLgs. 231/2007).
5.3
ABROGAZIONE
Come evidenziato, l’art. 2 co. 4-bis ultima parte del DL 138/2011 – comma introdotto in sede di conversione
nella L. 148/2011 – ha abrogato i co. 18 e 19 dell’art. 49 del DLgs. 231/200778.
Ne consegue che anche ai “money transfer” si applica la soglia generale che ne consente l’utilizzazione per
importi ora inferiori a 1.000,00 euro, senza obblighi di documentazione79.
5.4
IMPOSTA DI BOLLO
Si tenga presente, inoltre, che il co. 35-octies dell’art. 2 del DL 138/2011 (inserito in sede di conversione nella
L. 148/2011) ha istituito un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero anche attraverso agenzie di
“money transfer” (nonché attraverso gli istituti bancari ed altri agenti in attività finanziaria).
L’imposta è dovuta in misura pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo
di prelievo pari a 3,00 euro.
Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale80.
6
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO
 La circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2 (§ 3) descrive le fasi del procedimento amministrativo
sanzionatorio attivato dalla comunicazione delle infrazioni.
La circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3, si sofferma, inoltre, sulle fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dalla comunicazione effettuata, ex art. 51 del DLgs. 231/2007, dai soggetti,
istituzionali o privati81, a ciò obbligati.
Il procedimento è suddiviso nelle seguenti fasi:

contestazione (e decadenza);

istruttoria;

decretazione;

notifica;

esecuzione82.
Nuclei antiriciclaggio
Il Nucleo deputato allo svolgimento del procedimento deve essere coordinato da un responsabile, che funge
anche da referente nei confronti del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato. Lo stesso dovrebbe
rivestire anche il ruolo di revisore degli atti a valenza esterna tipici del procedimento (ad esempio, contestazione e decreto sanzionatorio), che sono a firma del Direttore o di un sostituto facente funzione83.
78
79
80
81
82
83
Il legislatore, peraltro, ha omesso l’abrogazione della disciplina sanzionatoria connessa ai co. 18 e 19 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007
ovvero dell’art. 58 co. 4 del DLgs. 231/2007.
Cfr. Razzante R. “Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto”, Il Sole - 24 Ore, 7.9.2011, p. 13.
Cfr. Stroppa V. “Operazioni oltre soglia, sanzioni ko tra il 13 e il 31 agosto 2011”, Italia Oggi, 7.9.2011, p. 31.
La circolare cita l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane, Equitalia, gli istituti bancari, Poste Italiane S.p.A., i notai ed altre
categorie di professionisti. Tra questi, si ricorda, sono compresi anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Sul tema si vedano: De Angelis L., Feriozzi C. “Violazioni, destinazione obbligata”, Italia Oggi, 18.1.2012, p. 30 e De Vivo A.
“Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.1.2012
Così la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 6, che raccomanda, inoltre, di istituire nelle grandi sedi una casella di posta
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6.1
Temi on line 17
CONTESTAZIONE (E DECADENZA)
Con riguardo alla fase della contestazione, viene precisato che le Ragionerie territoriali dello Stato cui sono
inviate le comunicazioni relative alle violazioni hanno 90 giorni, dal protocollo di arrivo della segnalazione,
per procedere alla contestazione, nel caso in cui le segnalazioni siano complete e procedibili.
Interruzione dei termini
Questo periodo può essere interrotto quando l’ufficio ha bisogno di chiedere dettagli o precisazioni sull’operazione, dal momento che i dati ricevuti risultano incompleti o illeggibili; con riapertura dei termini di
decadenza dalla ricezione di tutti i dati necessari.
Allo stesso modo, quando l’istruttoria richiede un lasso di tempo congruo per determinare l’accertamento
definitivo dell’ipotesi di violazione84, la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si
forma il convincimento definitivo e quella di avvenuta notifica alla parte85.
Contestazione da parte della Guardia di Finanza
La contestazione delle violazioni in questione potrebbe essere effettuata anche da Nuclei della Guardia di
Finanza.
In tali casi, ai fini dell’apertura del conseguente fascicolo, occorre considerare i seguenti elementi:

possibile decadenza della notifica alla parte (se questa non abbia già firmato in pari data il verbale);

eventuale prescrizione delle violazioni contestate;

corretta impostazione giuridica delle responsabilità (con riguardo ad obbligati, ipotesi di concorso e di
solidarietà);

completezza dell’eventuale documentazione probante allegata al processo verbale (estratti delle
scritture societarie, fatture o dichiarazioni delle parti);

esatta identificazione dell’infrazione contestata;

inserimento, ove previsto, della possibilità di oblazione86.
6.2
ISTRUTTORIA
Successivamente alla contestazione, il reo ha la possibilità di:

inviare memorie difensive o

chiedere un’audizione presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato.
Termini
Tale facoltà deve essere esercitata entro 30 giorni dalla notifica. Tuttavia – osserva la circ. Min. Economia
e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3 – su questi termini si è sempre concessa dilazione per consentire alla parte una
piena difesa.
6.3
DECRETAZIONE
Espletate le modalità che garantiscono la piena partecipazione al procedimento dell’interessato ed acquisiti gli
eventuali ulteriori elementi necessari, si procede a decretare la sanzione o il proscioglimento nel merito o
l’archiviazione per motivi procedurali (ad esempio, per prescrizione/decadenza).
elettronica certificata dedicata ai quesiti, nonché di inserire nei moduli di contestazione i riferimenti del responsabile del
procedimento ed il numero di telefono dove sia possibile reperire informazioni sullo stato dell’istruttoria e tramite il quale le parti
possano chiedere appuntamento per essere sentiti ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81.
84
Ad esempio, nel caso di invio delle scritture contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tal riguardo la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3 ricorda che i libri e le scritture contabili delle imprese fanno prova contro l’imprenditore (ex art. 2709 c.c.);
la contestazione, dunque, è ipotizzabile per le società verificate, ma sostenibile verso le società controparte solo si vi siano documenti sottoscritti e prodotti anche da quest’ultima.
85
Alla luce della giurisprudenza intervenuta in materia, la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3, evidenzia l’opportunità,
in relazione ad un’istruttoria che superi i 90 giorni, che l’amministrazione che effettua la contestazione provveda alla predisposizione
di un’adeguata documentazione che dimostri la necessità del maggior tempo utilizzato.
86
Tali elementi – sottolinea la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3 – devono chiaramente essere contenuti anche
nelle contestazioni che vengono prodotte e notificate dalle Ragionerie territoriali dello Stato, in base alle segnalazioni di infrazioni
pervenute.
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Temi on line 18
Necessità di congrua ed esaustiva motivazione
Il tutto deve essere corredato da congrua ed esaustiva motivazione, fornendo elementi di risposta alle
eventuali deduzioni prodotte dalla parte.
Parere della Commissione consultiva
In presenza di violazioni contestate singolarmente superiori a 250.000,00 euro87, il decreto viene redatto
dopo l’esame della Commissione consultiva88, che si conclude con un parere obbligatorio, ma non vincolante,
ai sensi dell’art. 60 del DLgs. 231/200789.
6.4
NOTIFICA
Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro i termini di prescrizione (cinque anni dalla
notifica della contestazione agli autori della violazione).
Questi termini sono opponibili dalla parte ed altresì rilevabili d’ufficio e costituiscono un giustificato motivo di
revoca del decreto in sede di eventuale ricorso.
6.5
ESECUZIONE
Dopo la notifica, si attende la scadenza dei termini di impugnabilità dinanzi al Tribunale90 del luogo in cui è
stata commessa la violazione (30 giorni ovvero 60 nel caso di soggetto residente all’estero91).
Scaduti i termini per la presentazione del riscorso (ovvero nel caso di presentazione del ricorso nei termini, ma
in assenza di sospensione da parte del giudice per mancanza di gravi motivi) l’ufficio deve inviare un sollecito
di pagamento prima di procedere ad iscrizione a ruolo dell’importo della violazione tramite Equitalia.
7
OBLAZIONE
 L’art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l’istituto dell’oblazione solo per le violazioni dell’art.
49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 – ovvero alle violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante
ed all’emissione di assegni bancari, postali e circolari – il cui importo non sia superiore a 250.000,00
euro.
Appare opportuno ricordare che l’art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l’istituto dell’oblazione di cui
all’art. 16 della L. 689/81; ai sensi di tale disposizione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione.
Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce di quanto precisato dalle circ. Min.
Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 e 16.1.2012 n. 2, § 2, che, a tali fini, non attribuiscono rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo
pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell’importo trasferito ovvero il
doppio del minimo edittale)92.
Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni dell’art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 –
ovvero per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all’emissione di assegni bancari,
postali e circolari – il cui importo non sia superiore a 250.000,00 euro (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2)93.
87
88
89
90
91
92
93
Come evidenziato nel precedente § 2.3.3.
Prevista dall’art. 1 del DPR 14.5.2007 n. 114.
La Commissione consultiva – ricorda, inoltre, la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3 – ha, nel corso della sua
attività, formulato alcuni pareri di massima, per le categorie di violazioni di importo inferiore a 250.000,00 euro, da utilizzarsi come
riferimenti per la decretazione, fermo restando il limite minimo di 3.000,00 euro per le violazioni commesse dopo il 15.6.2010.
Ai sensi dell’art. 6 co. 4 lett. e) ed f) del DLgs. 150/2011, l’Autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e
di antiriciclaggio è il Tribunale e non il Giudice di pace.
Il ricorso va notificato all’Amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato.
Cfr. De Angelis L. “Assegni post datati, destino incerto”, Italia Oggi, 17.8.2011, p. 12 e De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui
movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9.
Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’art. 49
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Temi on line 19
Esclusione dall’oblazione per la omessa comunicazione dei professionisti
L’art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 non contempla tra le violazioni suscettibili di essere definite tramite
oblazione anche quelle di omessa comunicazione da parte dei professionisti delle infrazioni rilevate ex art. 51
co. 1 del DLgs. 231/2007.
In tal caso, quindi, la nuova disciplina è connotata da particolare rigore. Si ipotizzi il caso di mancata comunicazione di una fattura di 6.000,00 euro, pagata in contanti e registrata in contabilità ordinaria: sulla base delle regole
vigenti anteriormente alle novità recate dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010, si sarebbe corso il rischio di una
sanzione minima di 180,00 euro, senza possibilità di ricorrere alla oblazione. Tale minimo è ora di 3.000,00
euro94, sempre senza possibilità di ricorrere alla oblazione.
8 LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
 Non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012
e riferite alle nuove limitazioni d’importo.
La L. 122/2010, di conversione del DL 78/2010, in occasione dell’abbassamento dei limiti in questione da
12.500,00 a 5.000,00 euro, aveva escluso95 l’applicazione delle sanzioni comminate per la violazione dei co. 1, 5,
896, 12 e 13 dell’art. 49 commesse nel periodo dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del DL 78/2010) al
15.6.2010, e riferite alle nuove limitazioni di importo.
Al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con decorrenza immediata dal DL 78/2010, infatti,
il legislatore era intervenuto ex post precludendo la sanzionabilità delle violazioni commesse nel primo periodo di
applicazione dei nuovi limiti. La sanatoria preservava comunque la perseguibilità delle violazioni commesse sempre
nel periodo 31.5.2010/15.6.2010 ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di 12.500,00 euro97.
Analoga disposizione non era stata inserita nel DL 138/2011, in occasione dell’abbassamento dei limiti in questione
da 5.000,00 a 2.500,00 euro. A fronte di ciò era stato immediatamente sottolineato come sarebbe stato ragionevole
riproporla anche in relazione alle violazioni dei nuovi limiti in sede di conversione in legge del DL 138/201198.
Il legislatore ha recepito tali istanze. Il co. 4-bis prima parte dell’art. 2 del DL 138/2011, inserito in sede di
conversione nella L. 148/2011, infatti, ha escluso l’applicazione delle sanzioni per le violazioni esaminate commesse nel periodo dal 13.8.2011 al 31.8.2011 e riferite alle nuove limitazioni d’importo. Restavano, invece, sanzionabili
le violazioni commesse nel suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000,00 euro99.
Come evidenziato in premessa, allo stesso modo si è proceduto in occasione del più recente abbassamento dei
limiti a 1.000,00 euro. Infatti, seppure essi risultino in vigore dal 6.12.2011, in sede di conversione in legge
del DL 201/2011 si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo100 (ovvero comprese tra
1.000,00 e 2.499,99 euro)101.
94
95
96
97
98
99
100
101
co. 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione
concernente l’illecito per cui si procede (art. 60 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 231/2007).
Cfr. De Angelis L. “Contanti e assegni: per i professionisti, sanzioni minime moltiplicate per 15”, Il Quotidiano del Commercialista,
www.eutekne.info, 4.6.2010.
Attraverso l’inserimento del co. 2-bis nel corpo dell’art. 20 del DL 78/2010.
Questo comma, tuttavia, si limita a stabilire che il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore alla soglia
limite possono essere richiesti per iscritto, dal cliente, senza clausola di trasferibilità. Ad essere sanzionato dall’art. 58 co. 1 del DLgs.
231/2007, invece, è la violazione del precedente co. 7, ai sensi del quale gli assegni circolari (i vaglia postali e cambiari) sono emessi con
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Cfr. circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178; si veda anche Barbato G. “Giro di vite sulle operazioni in contanti: vietate le
transazioni oltre i 5mila euro”, Guida alle novità fiscali, La manovra correttiva, 8, 2010, p. 42.
Cfr. De Angelis L. “Assegni post datati, destino incerto”, Italia Oggi, 17.8.2011, p. 12.
Cfr. Pellegrino S., Valcarenghi G. “Per l’aumento delle entrate l’opzione è la tracciabilità”, Guida Normativa on line, 168, 2011,
p. 1 e Razzante R. “Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto”, Il Sole - 24 Ore, 7.9.2011, p. 13.
Art. 12 co. 1 secondo periodo del DL 201/2011, inserito in sede di conversione in legge.
Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2. Si veda anche la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 23.1.2012 n. 1.
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Temi on line 20
ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALL’USO DEL CONTANTE
 Il DL 201/2011 convertito prevede anche ulteriori misure di contrasto all’uso del contante.
È disposto, tra l’altro, che stipendi, pensioni e compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione di
importo superiore a 1.000,00 euro devono essere erogati con strumenti diversi dal denaro.
Il DL 201/2011 convertito introduce anche ulteriori misure per contrastare l’uso del contante102.
9.1
PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari
e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, viene stabilito103 che:

le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro
enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;

i suddetti pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari
o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000,00 euro104;
lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque
destinato, di importo superiore a 1.000,00 euro105, debbono essere erogati con strumenti di pagamento
elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte “istituzionali” di cui
all’art. 4 del DL 78/2010 convertito (il limite di importo in questione può essere modificato con decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze);
per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici
minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo ove i titolari rientrino in “fasce svantaggiate”106. Per tali rapporti, alle banche, alla
società Poste Italiane S.p.A. ed agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di riscuotere le entrate di
propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove la stipula, tramite la società Consip S.p.A., di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i
soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.



Termini
Queste novità saranno operative entro il 7.3.2012 (riferimento temporale specificato in sede di conversione in
legge del DL 201/2011107).
È stato, peraltro, precisato che tale termine può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
semplificazione (art. 12 co. 2-bis del DL 201/2011, come inserito in sede di conversione in legge).
9.2
CONTO CORRENTE BASE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’ABI, la società Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono, con apposita convenzione, le caratteristiche di un
conto corrente o di un conto di pagamento di base (art. 12 co. 3 del DL 201/2011 convertito).
102
103
104
105
106
107
Cfr. Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere Tributario, 5,
2012, p. 352.
Art. 2 co. 4-ter del DL 138/2011 convertito, inserito dall’art. 12 co. 2 del DL 201/2011 convertito.
L’importo di 1.000,00 euro è stato inserito in sede di conversione in legge del DL 201/2011, in sostituzione del precedente limite di
500,00 euro.
Importo inserito in sede di conversione in legge del DL 201/2011, in sostituzione del precedente limite di 500,00 euro.
Precisazione inserita in sede di conversione in legge del DL 201/2011.
Cfr. l’art. 2 co. 4-ter del DL 138/2011 convertito, inserito dall’art. 12 co. 2 del DL 201/2011 convertito.
Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF
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9.2.1
Temi on line 21
Caratteristiche del conto
Ai sensi dell’art. 12 co. 5 del DL 201/2011 convertito, la convenzione di cui sopra individua le caratteristiche
di un conto corrente o di un conto di pagamento di base avendo riguardo, tra l’altro, ai seguenti criteri:
 inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di
una carta di debito “gratuita”108;
 struttura dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile;
 offerta senza spese alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (in tali casi, il conto corrente di base
sarà anche esente dall’imposta di bollo109).
Con la medesima convenzione è stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella
del titolare della carta (art. 12 co. 3 ultimo periodo del DL 201/2011).
9.2.2
Termini di stipulazione della convenzione
La convenzione finalizzata a stabilire le caratteristiche del conto corrente o del conto di pagamento di base deve
essere stipulata entro il 28.3.2012 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 214/2011 di conversione del
DL 201/2011).
In caso di mancata stipula della convenzione entro il suddetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o
di un conto di pagamento di base verranno fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia (art. 12 co. 3 del DL 201/2011 convertito).
9.3
RIDUZIONE DELLE COMMISSIONI PER LE TRANSAZIONI
L’art. 12 co. 9 del DL 201/2011110, inoltre, stabilisce che l’ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento
e le associazioni di imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro l’1.6.2012, e
applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni
interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento,
tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza
economica nel rispetto delle regole di concorrenza111.
108
Precisazione recata in sede di conversione in legge del DL 201/2011.
Così dispone l’art. 12 co. 6 del DL 201/2011 convertito.
110
Come sostituito dall’art. 27 co. 1 lett. b) del DL 1/2012.
111
Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui sopra, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dello Sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite. In caso di mancata definizione e applicazione di tali misure, esse sono fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 12 co. 10 del DL 201/2011 convertito, sostituito dall’art. 27 co. 1 lett. c) del DL 1/2012).
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Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF
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agg. 1/2012 scheda n. 722.12
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Nuovi limiti all`utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore