Corso di aggiornamento per RLS
“Rischi incendio e da esplosione
le emergenze e le procedure di esodo”
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (abrogato dal D.lgs 81/2008)
art. 33 Difesa contro gli incendi - “in tutte le aziende o lavorazioni devono essere
sempre adottate idonee misure per prevenire l'incendio e per tutelare l'incolumità dei
lavoratori in caso di incendio”
art. 34 Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori …….
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
“La prevenzione incendi e' funzione di interesse pubblico diretta a conseguire, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di
azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso connessi o a
limitarne le conseguenze.”
Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumità delle
persone e tutela dei beni
Gli edifici devono essere realizzati e gestiti in modo da:
•diminuire al massimo le cause di incendio;
•assicurare la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile a consentire il
soccorso degli occupanti;
•limitare per quanto possibile lo sviluppo e la propagazione dell'incendio all'interno
dell'opera e quindi agli ambienti limitrofi;
•permettere agli occupanti di lasciare l'ambiente senza danno oppure prevedere che
siano soccorsi in modo diverso;
•permettere alle squadre di soccorso di operare in condizioni sicure.
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 – gestione delle emergenze
Il datore di lavoro:
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici;
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato
delle misure predisposte e i comportamenti da adottare;
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 – gestione delle emergenze
Il datore di lavoro:
adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in
cui possono essere usati
prevenzione incendio
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
•
ART. 15 - misure generali di tutela salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro
……….. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.
•
ART. 18 - obblighi del DL e del Dirigente
………. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza.
ART. 36 - D.Lgs. 81/2008 informazione ai lavoratori
……….. il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione: sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro.
•
•
ART. 37 - D.Lgs. 81/2008 formazione dei lavoratori e degli RLS
……… i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 – Art 46 Prevenzione incendi
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee
misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
I Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio,
adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Fino all’adozione dei decreti previsti dal D.lgs 81/08
continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al
Decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998.
•Il decreto stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di
ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
•Nel documento di valutazione del rischio di incendio sono riportati i nomi dei lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza (o quello del datore di lavoro nei casi previsti).
•La valutazione dei rischi di incendio può essere condotta seguendo i principi dell’allegato
I, classificando i luoghi di lavoro e, se del caso, le singole parti del luogo medesimo.
Decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Costituito da 9 articoli e 10 allegati
Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Art. 5. - Gestione dell’emergenza in caso di incendio
Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza
Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9. - Entrata in vigore
Decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Allegato I – Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.
Allegato II – Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
Allegato III – Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
Allegato IV – Misure per la rilevazione e l’allarme in caso di incendio
Allegato V – Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
Allegato VI – Controlli e manutenzione sulle misure di protezione
Allegato VII – Informazione e formazione
Allegato VIII – Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
Allegato IX – Contenuti minimi dei corsi di formazione
Allegato X – Luoghi di lavoro ove si svolgono le attività previste dall’art. 6 comma 3.
In sintesi gli obblighi che competono al Datore di Lavoro per quanto attiene la
sicurezza Antincendio sono i seguenti:
ART. 2 e ALL. I
REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
Al fine di valutare il livello di rischio incendio del luogo di lavoro e classificandolo
BASSO – MEDIO – ELEVATO
ART. 3
METTERE IN ATTO MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI
ESERCIZIO
ALL II - Ridurre la probabilità di insorgenza di
un incendio.
ALL III - Realizzare le vie e le uscite di
emergenza per garantire l’esodo delle presone
in sicurezza in caso di incendio
ALL IV - Realizzare le misure per una rapida
segnalazione dell’incendio per attivare sistemi
di allarme ed intervento
ALL V - Assicurare l’estinzione di un incendio
ALLVI - Garantire l’efficienza dei sistemi di
protezione antincendio.
ALL VII - Fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui rischi di
Incendio.
ART. 4
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
ANTINCENDIO
ART. 5 e ALL. VIII
GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
ART. 6 – 7 e ALL. IX e X
DESIGNAZIONE ADDETTI SERVIZIO ANTINCENDIO FORMAZIONE ADDETTI
ANTINCENDIO
Il pericolo e il rischio d’incendio
pericolo d’incendio: proprietà di
sostanze o metodi che potrebbero dare
luogo a incendi.
rischio d’incendio: la probabilità che
sia raggiunto il livello di accadimento di
un incendio .
esposizione: la probabilità che una o
più persone possano rimanere coinvolte
in un incendio.
Rischio di incendio
… esiste praticamente in tutti i locali!!!
Per questo motivo in tutte le aziende o lavorazioni devono sempre essere adottate
idonee misure per prevenire l’incendio e per tutelare l’incolumità dei lavoratori
in caso di incendio.
•Alcune attività sono soggette a norme generali;
•Altre attività di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151 a disposizioni particolari.
D.M 10.3.98 Allegato I – linee guida valutazione del rischio incendio
• OBIETTIVI della VALUTAZIONE:
– prevenzione dei rischi
– informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti
– formazione dei lavoratori
– le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti
necessari
• La VALUTAZIONE DEL RISCHIO deve tener conto di:
– tipo di attività
– materiali immagazzinati e manipolati
– attrezzature e arredi presenti nel luogo di lavoro
– caratteristiche costruttive e materiali dei luoghi di lavoro
– dimensioni e articolazione del luogo di lavoro
– Numero di persone presenti
D.M 10.3.98 Allegato I – linee guida valutazione del rischio incendio
• FASI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
– individuazione pericolo incendio
– individuazione lavoratori e altre persone esposte
– eliminazione o riduzione dei pericoli
– valutazione rischi residui di incendio
– verifica adeguatezza misure
• REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
– data di effettuazione della valutazione
– pericoli identificati
– lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati
– conclusioni derivanti dalla valutazione
• REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
– a seguito di variazioni significative nel cambiamento di attività nei materiali utilizzati, o in
caso di ristrutturazioni o ampliamenti
Cosa è e come avviene un’ incendio
Incendio: è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e
nello spazio.
Esplosione: è una combustione che si sviluppa in modo molto rapido con violenta
liberazione di energia ed avviene in presenza di gas, vapori, polveri combustibili e
di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.
Temperatura di accensione o autoaccensione: temperatura alla quale un
combustibile si infiamma spontaneamente in presenza di aria (ossigeno)
Temperatura di infiammabilità: è la minima temperatura alla quale un combustibile
liquido emette una certa quantità di vapori in grado di formare con il comburente una
miscela incendiabile; ( per gli altri combustibili allo stato solido è quella temperatura
a cui la superficie del combustibile è in grado di reagire con l’ossigeno del’aria)
Combustibile: qualunque sostanza (solido liquido gas) che possa subire un processo
di combustione, vale a dire una ossidazione veloce con forte sviluppo di calore il
combustibile può essere solido liquido gassoso
Comburente: sostanza che aiuta o mantiene la combustione
Innesco: calore (energia) somministrata per avvio
del processo di combustione
•accensione diretta
•accensione indiretta
•attrito
•autocombustione
Affinché
possa verificarsi la combustione non è
sufficiente la contemporanea presenza di combustibile e
comburente.
Il combustibile deve essere infatti riscaldato, almeno in
parte, fino al raggiungimento della propria temperatura di
accensione.
Combustione: è una reazione chimica tra un combustibile ed un comburente con
sviluppo di calore ed emissione di luce la cui manifestazione visibile è il fuoco.
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE:
Calore
Fiamme
Fumi e ceneri
Gas di combustione:
•Ossido di carbonio CO
•Anidride carbonica CO2
•Anidridi solforosa e solforica SO2 e SO3 (combustioni di materiali contenenti zolfo)
•Acido cloridrico HCL ( materiali contenenti cloro)
•Acido cianidrico HCN ( lana, seta, ecc)
Dinamica dell’incendio
In cosa consiste
prima fase: innesco e
propagazione
 seconda fase:
flashover e incendio
generalizzato
terza fase: estinzione
dell’incendio
Gli effetti della combustione
Conseguenze sulle persone
 le ustioni
 la perdita di conoscenza.
 l’asfissia.
 la diminuzione della visibilità,
 irritazioni
 riduzione dell’autonomia
Gli effetti della combustione
Conseguenze sulle cose
la combustione di oggetti e strutture
infiammabili.
 la rottura di materiali fragili.
 la diminuzione di resistenza delle
strutture
cedimenti delle strutture
possibili conseguenti crolli “a catena”
Normativa sulla Reazione al fuoco
La vecchia normativa italiana basata sulle classi da 0 a 5, è stata recentemente
aggiornata, per i prodotti da costruzione, con il nuovo sistema di classificazione europeo
che ha introdotto un sistema di classificazione più complesso, che parte dalla classe A1
(materiali non combustibili, equivalente alla classe 0), classificando i prodotti
combustibili con le Classi A2 - B - C - D - E - F con l’aumentare della loro
partecipazione alla combustione.
I decreti attualmente in vigore sono:
DM 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti
da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della
sicurezza in caso d'incendio";
DM 15/3/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo";
Classi di fuoco
Gli incendi vengono distinti in 5 classi, secondo le caratteristiche dei materiali
combustibili, in accordo alla norma UNI EN 2:2005 nella quale sono stati suddivisi i
tipi di fuoco cui possono dare luogo i diversi materiali ed in base alla quale vengono
caratterizzati i vari estinguenti.
classe A generati da combustibili solidi quali legno, carta, pelli, gomma e derivati,
tessili, con l'esclusione dei metalli;
classe B generati da combustibili liquidi, quali idrocarburi, alcol, solventi, oli minerali
grassi, eteri, benzine e simili, e da solidi liquefabili;
classe C generati da combustibili gassosi, quali idrogeno, metano, butano, acetilene,
propilene;
classe D generati da metalli combustibili quali potassio, sodio e loro leghe, magnesio,
zinco, zirconio, titanio e alluminio in polvere. Essi bruciano sulla superficie metallica
a temperatura molto elevata, spesso con fiamma brillante.
classe F (classe introdotta con la norma EN.2 del 2005) generati da oli e grassi in
apparecchi per la cottura;
N.B. la ex classe E attualmente non prevista nella classificazione europea era riferita
alla combustione di apparecchiature e materiale elettrico in tensione
Pittogrammi delle classi di fuoco
Fuochi da
solidi
Fuochi da
Liquidi e oli
minerali
Fuochi da
Gas
Fuochi da
metalli
Fuochi di
natura
Elettrica
Fuochi da
oli e grassi
Vegetalianimali
carta
legna
segatura
trucioli
stoffa
rifiuti
cere
infiammabili
cartoni
paglia
stracci
diesel
benzina
petrolio
alcool
oli pesanti
glicerina
vernici
gomme
resine
cera
paraffina
metano
cloro
gas
infiammabile
acetilene
propano
idrogeno
alluminio
magnesio
potassio
fosforo
sodio
quadri elettr.
trasformatori
cabine eletrr.
apparecchi di
cottura
Tecniche di estinzione
Per ottenere lo spegnimento del fuoco deve essere eliminato uno degli elementi del “triangolo del
fuoco”:
SEPARAZIONE:
allontanamento tra combustibile e comburente ottenibile con ripari o barriere non infiammabili,
mezzi meccanici, forti getti d’acqua, polvere o sabbia.
SOFFOCAMENTO:
riduzione percentuale del comburente al di sotto della soglia minima.
RAFFREDDAMENTO:
abbassamento della temperatura.
AZIONE CHIMICA: arresto delle reazioni a catena che avvengono durante la combustione.
Tali azioni si possono ottenere singolarmente o contemporaneamente. mediante l’uso delle sostanze
estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.
Sostanze estinguenti
ACQUA: opera azione di raffreddamento del combustibile, soffocamento per sostituzione
dell’ossigeno con vapore acqueo, diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua, e
separazione.
SCHIUMA: la schiuma è prodotta tramite miscelazione di acqua e additivo tensioattivo ed
aria o altro gas inerte come CO2 o N2 opera azione di soffocamento e raffreddamento.
Esistono vari tipi di schiumogeni ( AFFF aqueous film forming foam)
POLVERI: sono costituite da particelle solide finissime a
potassio, fosfato di ammonio o sali organici, l’azione
decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature
sulla fiamma con azione anticatalitica agiscono per
raffreddamento.
base di bicarbonato di sodio,
estinguente è prodotta dalla
che da luogo ad effetti chimici
separazione, soffocamento e
GAS INERTI: anidride carbonica e azoto. Il CO2 è un gas con densità maggiore dell’aria,
dielettrico conservato come gas liquefatto sotto pressione opera azione di soffocamento
eliminando contatto tra ossigeno e combustibile sia di raffreddamento, conseguente alla
sottrazione di calore dovuta all’energia impiegata nel passaggio da fase liquida a gassosa.
Estinzione
(N.B. Non tutte le sostanze estinguenti possono essere impiegate indistintamente su tutti i tipi di
fuochi.)
Classe A – Fuochi di materiali solidi, la cui combustione genera braci
L’acqua la schiuma e la polvere sono sostanze estinguenti utilizzabili L’estinzione è effettuata
mediante sostanze che si depositano sul combustibile e che attuano azione di raffreddamento e
soffocamento producendo separazione fisica tra comburente e combustibile.
Classe B – Fuochi da materiali liquidi o solidi liquefatti
La schiuma è l’estinguente più utilizzato ne caso di combustibili liquidi. Non è possibile utilizzare
sostanze estinguenti a densità maggiore della sostanza che brucio in quanto affonderebbero sotto il
pelo libero del liquido rendendo inefficace l’azione estinguente. Ex. acqua su benzina
Classe C – Fuochi da gas infiammabili; metano, GPL, idrogeno, ecc
L’intervento principale è quello di intercettare il flusso di gas. Sono utilizzabili polveri polivalenti
che attuano azione di raffreddamento e soffocamento e di inertizzazione della miscela aria/gas
Estinzione
Classe D - Fuochi di metalli come il sodio, magnesio e alluminio (in polvere finissima) sia a
quella di perossidi clorati e perclorati
L’estinzione di questi fuochi non va fatta con acqua in quanto si possono produrre reazioni
violente con rilascio di gas tossici si utilizzano polveri speciali e si opera con personale
particolarmente addestrato nei fuochi di magnesio e alluminio si utilizza la polvere di cloruro di
sodio.
Ex Classe E - Fuochi di natura elettrica non più contemplatati dalle norme europee
Classe F - Fuochi che interessano mezzi di cottura quali olio di cucina grassi animali o vegetali
L’estinzione va effettuata per azione chimica e devono effettuare una catalisi negativa non si
usano estintori di co2 e polvere
tipo di
estinguente
classe di fuoco
A
B
C
D
Ex E
F
Acqua
si
no
no
no
no
no
Schiuma
si
si
no
no
no
si(**)
Polvere
si
si
si (*)
Si (***)
si
no
Gas Inerti (Co2)
si
si
si (*)
no
si
no
Ex Alogenati
si
si
si (*)
no
si
no
(*) chiudere l’intercettazione del gas
(**) schiume particolari
(***) polveri particolari
Schema riassuntivo dei tipi di estinguenti e delle loro principali azioni:
Raffreddamento
Soffocamento
Inibizione
chimica
Impianto
elettrico
Separazione
braci
Acqua
SI
SI
-
NO
SI
Schiuma
SI
SI
-
NO
-
CO2
SI
SI
-
SI
-
Polvere
-
SI
SI
SI
SI
Sabbia
-
SI
-
NO
SI
Le principali cause d’incendio:
•sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo
• accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile
• uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
• inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
• uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
• riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
• presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate
• utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
• ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari,
•apparecchiature elettriche e di ufficio;
• presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il
•mancato utilizzo di portacenere;
• negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO
I fattori di pericolo sono quelli che potenzialmente possono provocare e
far sviluppare un incendi. Questi fattori possono suddividersi in tre
tipologie:
Grandi quantità di carta e materiali simili
Materie plastiche o derivanti da materie plastiche
Materiali e
sostanze
combustibili
Arredi e rivestimenti infiammabili
Liquidi e vapori infiammabili
Gas infiammabili
Polveri infiammabili
Sostanze esplodenti
Materiali previsti dall’allegato B del DM 27.3.85
DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO
Fiamme libere
Scintille
Archi elettrici
Sorgenti
d’innesco
Superfici a temperatura elevata
Cariche elettrostatiche
Campi elettromagnetici
Sorgenti luminose
Macchine impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di
buona tecnica
Fattori esterni
Zone ad alta sismicità
Vicinanza con altre attività ad alto rischi
Carenza di manutenzione e metodologia di lavoro non corretta
INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE
Devono essere individuate le persone o i gruppi di persone che possono
ricevere danno in caso di incendio:
Numero dei lavoratori
Individuazione delle
persone esposte
I malati ed i portatori di handicap
I neo assunti
I lavoratori occasionali
La presenza di pubblico
Obiettivo della prevenzione incendi è attuare
la sicurezza contro gli incendi
Prevenzione
Protezione
Diminuire le probabilità del
rischio incendio
Diminuire l’entità dei danni
Attuare misure di
prevenzione
Attuare misure di
protezione passiva
Attuare misure di
protezione attiva
•Ridurre carichi incendio
•Caratteristiche costruttive
•Rivelatori incendio
•Ridurre fonti di innesco
•Materiali utilizzati
•Estintori
•Informazione e
formazione
•Riduzione propagazione
incendio
•Naspi
•Idranti
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