LA COOPERATIVA SOCIALE
Enrica Maiocchi, infermiera
Presidente cooperativa sociale
“Noi con Voi” a r. l. - Pavia
COOPERARE
è, letteralmente, l'operare insieme per
raggiungere uno scopo, un fine comune in
una iniziativa, impresa, attività.
Funzione sociale della
cooperazione
A norma dell'articolo 45 della Costituzione la
Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata.
Lo scopo mutualistico
La cooperativa è un'impresa - in forma di
società - nella quale il fine e il fondamento
dell'agire economico è il soddisfacimento
dei bisogni della persona (il socio): alla
base della cooperativa c'è dunque la
comune volontà dei suoi membri di
tutelare i propri interessi di consumatori,
lavoratori, agricoltori, operatori culturali,
ecc
L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di
cooperativa - a prescindere da ogni altra
distinzione settoriale - si riassume nel fatto che,
mentre il fine ultimo delle società di capitali
diverse dalle coop è la realizzazione del lucro e si
concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le
cooperative hanno invece uno scopo
mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di
cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o
beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori
di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
Il voto capitario
Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci,
ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in
Assemblea.
Caratteristica propria della cooperativa è pure il principio di
parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra
l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio
motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione
nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma).
Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:
- il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario
modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi
soci: art. 2524);
- il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).
COOPERATIVA SOCIALE
La legge 381/91 ha istituito la categoria delle
cooperative sociali individuando nella "società
cooperativa" lo strumento idoneo per il
perseguimento di finalità sociali e di promozione
umana, da realizzare attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari, educativi e di attività
produttive, attraverso le quali permettere
l'integrazione lavorativa di persone socialmente
svantaggiate
Legge 8 novembre 1991, n. 381
Disciplina delle cooperative sociali
Art. 1 (definizione)
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole - industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
La stessa legge disciplina la figura del
socio volontario (art. 2) e del socio
svantaggiato (art.4) e prevede convenzioni
(art.5) stipulabili tra Enti pubblici e
cooperative sociali di tipo B. Le
cooperative sociali che rispettino la
normativa della Legge 381/1991 sono
ONLUS di diritto.
Le cooperative di solito sono suddivise
in due grandi categorie:
Le Cooperative Sociali di tipo A gestiscono servizi sociosanitari educativi e possono farlo sia direttamente sia in
convenzione con enti pubblici. Possono gestire servizi
sociali (progetti di reinserimento sociale, centri di
aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani,
centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case
famiglia, ecc), sanitari (strutture sanitarie, assistenza
domiciliare ad anziani ecc.), educativi (centri educativi
per ragazzi, centri ludici, animazione di strada,
formazione per operatori sociali, ecc.).
Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere
tutte le attività produttive - commerciali,
artigianali, industriali o agricole - che siano
finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo
di soggetti socialmente svantaggiati (ex
tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti,
malati psichici, portatori di handicapp, minori a
rischio di devianza, ecc.).
Come si costituisce una
cooperativa sociale
E' necessario un minimo di nove Soci per
dar vita a una Cooperativa (se si tratta di
una "Piccola Società Cooperativa" il
numero può oscillare da tre a otto - art.21
L. n. 266 del 7/8/97).
Un Notaio deve redigere l'Atto Costitutivo che
deve riportare le seguenti indicazioni (art. 2518 del
C.C.):
1) Per ogni Socio persona fisica: cognome, nome luogo e data di nascita, domicilio e
cittadinanza, codice fiscale, professione dei soci.
Per ogni Socio persona giuridica: denominazione sociale, sede legale, codice
fiscale/partita IVA, generalità del delegato a rappresentare la Società nella
Cooperativa;
2) Denominazione, che deve contenere l'indicazione "Cooperativa Sociale", la sede
della società, nonché eventuali sedi secondarie;
3) Oggetto, durata, organizzazione e funzionamento della Cooperativa sociale
(generalmente per questi elementi si rinvia allo Statuto);
4) Se la società è a responsabilità limitata o illimitata;
5) La quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e,
se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste. (Il capitale sociale varia
in base al numero dei soci e i singoli conferimenti possono essere effettuati sia in
denaro, mediante la sottoscrizione di quote o di azioni, sia mediante il conferimento
di beni in natura o di crediti …)
6) Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) Il numero degli Amministratori, compresi il Presidente e il Vice Presidente, chi tra
essi ha la rappresentanza legale, nonché il numero dei componenti il Collegio
Sindacale di cui tre o cinque effettivi, fra i quali il Presidente e il Vice Presidente e le
generalità di ciascuno di essi.
Lo STATUTO deve contenere:
1) La denominazione, che deve contenere l'indicazione "Cooperativa
sociale", la sede della Società e eventuali sedi secondarie;
2) L'oggetto sociale che deve chiaramente indicare in quale dei due ambiti,
di cui all'art.1, comma 1, lett. a) e b) L. 381/91, la Cooperativa vuole
svolgere la propria attività;
3) La specificazione se la Società è a responsabilità limitata o illimitata;
4) Se il capitale sociale è ripartito in azioni o quote e l'eventuale
responsabilità sussidiaria dei Soci;
5) Le condizioni per l'ammissione, per l'eventuale recesso e per l'esclusione
dei soci;
6) Le forme di convocazione delle assemblee;
7) Le cariche sociali, il numero dei Consiglieri di Amministrazione e i loro
poteri, il numero dei Sindaci e i loro poteri;
8) Le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili;
9) La durata della Società.
IL REGOLAMENTO INTERNO
Ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei
soci e dipendenti; il regolamento definisce e disciplina
altresì, le tipologie dei rapporti di lavoro che saranno
adottate dalla cooperativa e dai soci, quali ulteriori e
distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto
associativo, come previsto dall’art. 1 comma 3 Legge
142/01.
Entro 30 gg. dalla data di ratificazione dell'Atto
Costitutivo, il Notaio deve provvedere a
depositarlo presso la Camera di Commercio,
che ne dà comunicazione al Tribunale
competente che, accertata la sussistenza di tutti
i requisiti previsti dalla legge, emette il decreto
di omologazione (art.2330 C.C.), ordinando
l'iscrizione della cooperativa nel Registro delle
Imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581).
Sempre il Notaio si deve preoccupare di
comunicare al competente Ufficio
Distrettuale delle Imposte Dirette
l'avvenuta costituzione della Cooperativa
che dovrà conservare tra i suoi documenti
la ricevuta del deposito avvenuto.
Entro 30 gg. dalla costituzione della Cooperativa il legale
rappresentante della Società dovrà presentare all'Ufficio
Imposte sul valore aggiunto (Ufficio IVA), con
un apposito modulo, una dichiarazione di inizio attività.
In tale dichiarazione si devono indicare i seguenti dati:
a) ragione sociale;
b) domicilio;
c) tipo di attività;
d) volume di affari che si intende realizzare in un anno
solare.
I SOCI
Soci lavoratori
Ai fini della costituzione di una cooperativa si
definiscono soci lavoratori tutti coloro che
possono svolgere attività lavorative,
distinguendo fra questi le persone normodotate
da quelle svantaggiate che devono costituire
almeno il 30% dei lavoratori, soci e non, delle
cooperative di tipo "B".
Soci fruitori
Tale categoria di soci la si trova solo nelle
cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi (tipo "A") ed è
costituita da coloro che chiedono di
godere dei servizi prestati dalla
Cooperativa di cui sono soci.
Soci volontari
Tale tipologia di soci è la vera novità delle cooperative sociali
rispetto alle altre cooperative, in quanto solo nelle prime vi è la
possibilità di avere dei volontari nella compagine sociale.
Essi possono essere solo persone fisiche e devono prestare la loro
opera gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà dei
soci e devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci.
Hanno diritto ad essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e ad essere rimborsati delle spese
effettivamente sostenute e documentate. Nelle Cooperative di tipo
"A" l'opera dei volontari "deve essere complementare e non
sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali
previsti dalle disposizioni vigenti" (art.2, comma 5, L. 381/91).
Soci sovventori
Un'altra tipologia di soci che si può trovare in una
cooperativa è quella dei soci sovventori (art.4 L.
59/92) che hanno lo scopo di finanziare la
Società. Gli Statuti delle cooperative che
vogliono introdurre nella loro compagine sociale
questi soci devono prevedere la "costituzione di
fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale".
Legge 3 aprile 2001, n. 142
"Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001
Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa).
1) Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative
nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di
attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di
regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2) I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione
dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano
al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in
relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità
delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3) Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce
comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione
dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli
altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge,
nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore,
da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
NORME DI COMPORTAMENTO PER
L'ESERCIZIO AUTONOMO DELLA LIBERA PROFESSIONE
REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 03 DICEMBRE 1996 CON DELIBERA N° 38
Titolo VII - Cooperative sociali
Art. 56
L'infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le
cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente
regolamento.
La cooperativa sociale può essere costituita esclusivamente:
da liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie integrabili all'attività
infermieristica;
da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali
relativi ad attività sanitarie, purchè sia rispettato il criterio dell'integrabilità.
Il Collegio provinciale potrà, con delibera del Consiglio direttivo, accettare la presenza
di soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per l'espletamento di attività di
natura non sanitaria. Tale presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di
un corretto esercizio dell'attività infermieristica.
Art. 57
La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale almeno dieci giorni
prima dell'inizio dell'attività infermieristica:
l'atto costitutivo e lo statuto;
copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA;
l'elenco dei soci infermieri;
l'elenco degli altri soci;
il nominativo degli infermieri responsabili per l'area infermieristica.
Art. 58
Eguale comunicazione prevista dall'art. 57 deve essere effettuata al Collegio
IPASVI della provincia in cui la cooperativa sociale eserciti in modo non
occasionale attività infermieristica.
Art. 59
La cooperativa sociale può esercitare attività infermieristica
esclusivamente attraverso soci iscritti al Collegio IPASVI. Nel
consiglio di amministrazione della cooperativa sociale dovrà essere
presente almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il
compito di responsabile dell'attività infermieristica e di referente nel
confronto del Collegio provinciale.
Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni
regolamentari e legislative previste per gli studi associati
richiedendo il nulla osta al Collegio per ogni forma di pubblicità
diretta o indiretta.
Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e
dell'elenco dei soci, nonchè l'eventuale cessazione dell'attività dovrà
essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia
degli estratti dei verbali assembleari.
Art. 60
La cooperativa sociale può essere costituita fra iscritti a
Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5
(cinque) province.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59
vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi
interessati.
Nel caso di cooperativa sociale operante in più di una
provincia il Consiglio di amministrazione deve essere
costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni
Collegio provinciale IPASVI interessato.
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LA COOP COME PARTNER
DI PUBBLICO E PRIVATO
ASL
MMG
COMUNI
LABORATORI ANALISI, STUDI CONVENZIONATI
CONSULTORI MATERNO INFANTILI
CDI
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OSPEDALI
SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ASL
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• PERCORSI DU CURE PRIMARIE
(AMBULATORIO PER L’IPERTENSIONE E
PER IL DIABETE MELLITO)
COMUNI
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• PRELIEVI A DOMICILIO
• SAD (SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE)
LABORATORIO ANALISI
• PRELIEVI E TEST AI PUNTI PRELIEVO
• PRELIEVI A DOMICILIO PRIVATI
CONSULTORIO MATERNO
INFANTILE
• ACCOGLIENZA
• VISITE OSTETRICHE
• CORSI PRE E POST PARTO
• SPAZIO “PESATA”
• MASSAGGIO INFANTILE
• ...
CDI (CENTRO DIURNO
INTEGRATO)
• TENUTA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
• CONTROLLO PARAMETRI VITALI
• SOMMINISTRAZIONE TERAPIA
• COMPILAZIONE PAI (PIANO
ASSISTENZIALE INDIVIDUALE)
RSA
• GESTIONE (COORDINAMENTO E
ASSISTENZA) DI NUCLEI
• GESTIONE DELLA STRUTTURA
Cooperare per raggiungere
gli obiettivi
• Valutare e migliorare gli strumenti
(documentazione in uso, risorse materiali,
formazione...) per lavorare “bene insieme”
• Lavorare con efficacia ed efficienza
• Migliorare gli standard per i requisiti di
accreditamento con enti pubblici
• Implementare la rete socio sanitaria
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Relazione Maiocchi