II PRINCIPI GENERALI DEL
DIRITTO DELL’UNIONE
EUROPEA
a cura di
Prof.ssa Diana-Urania Galetta
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INTRODUZIONE
• L’influenza dei “principi generali non scritti” come diritto di matrice essenzialmente extralegislativa - sulla formazione e sullo sviluppo
del diritto amministrativo nazionale è stata,
assolutamente determinante in ordinamenti
come quello francese o italiano.
• Il diritto amministrativo risulta appunto non
soltanto da norme, ma anche da principi che
dottrina e giurisprudenza hanno elaborato e
ridotto a unità e dignità di sistema.
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La funzione dei principi generali
• I principi generali sono innanzitutto chiamati
a svolgere la funzione di riempimento delle
lacune normative e di criterio orientativo per
l’interprete. Così è scritto anche nell’art. 12
delle disposizioni preliminari al Codice civile
italiano.
– Art. 12 c. 2:
“Se una controversia non può essere decisa con
una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si
decide
secondo
i
princìpi
generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato”
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Ruolo ed importanza dei principi
generali del diritto UE
• I “principi generali” del diritto UE, autonomamente
elaborati dalla Corte di giustizia pur se con
riferimento ai principi e alle tradizioni giuridiche
comuni agli ordinamenti degli Stati membri, sono
penetrati tra le fonti dei diritti nazionali, affievolendo
la specificità tradizionale dei diritti amministrativi di
quegli Stati
• I “principi generali di diritto amministrativo” elaborati
dalla giurisprudenza UE tendono a formare un
sistema comune all’amministrazione UE come alle
amministrazioni nazionali, poiché il rispetto dei
principi generali del diritto UE si impone ad ogni
autorità nazionale che debba applicare il diritto UE.4
Fonte e rango dei principi generali del
diritto UE
• Alcuni principi hanno trovato espressa ricezione nei
Trattati (ad es. il principio di proporzionalità).
• Altri sono invece contenuti in norme di diritto
derivato e, talora, con portata solo settoriale (ad.
es. il principio di precauzione).
• Altri ancora, invece, sono rinvenibili solamente nelle
enunciazioni della giurisprudenza della Corte di
giustizia UE (ad es. il principio di tutela del legittimo
affidamento)
• La maggior parte di essi sono nati nella
giurisprudenza della CGUE, che li ha elaborati
attraverso il metodo c.d. della valutazione
comparativa, e sono poi stati scritti in norme (ad
es. il principio di proporzionalità o quei principi
inclusi nel diritto ad una buona amministrazione) 5
A) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI
ALL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA:
1) il principio di autonomia istituzionale
• L’ordinamento UE non interferisce, in linea di massima,
con l’organizzazione istituzionale interna degli Stati e in
particolare con la potestà di questi ultimi di definire l'assetto
delle amministrazioni pubbliche operanti nel proprio
ambito.
• Compete, pertanto, agli ordinamenti degli Stati nazionali
determinare la nozione di pubblica amministrazione che
diventa rilevante per l'ordinamento UE: in quanto apparato
affidatario delle incombenze relative all'esecuzione del
diritto UE e quindi all'adempimento degli obblighi che agli
Stati derivano dalla partecipazione alla Comunità
(V. fra le tante Corte giust. sent. 12.06.1990, in causa 8/88,
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Germania c. Commissione, in Raccolta 1990, I-2321)
Segue: l’art. 4 c. 2 TUE
• “L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati
membri davanti ai trattati e la loro identità
nazionale insita nella loro struttura
fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle autonomie locali e
regionali. Rispetta le funzioni essenziali
dello Stato, in particolare le funzioni di
salvaguardia dell'integrità territoriale, di
mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela
della sicurezza nazionale. In particolare, la
sicurezza nazionale resta di esclusiva
competenza di ciascuno Stato membro”
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Segue: La nozione di pubblica
amministrazione e il diritto UE
• il diritto UE appare seguire un canone di
(relativa) indeterminatezza della nozione di
amministrazione pubblica. L’approccio è
sostanzialmente funzionale e finalizzato a
garantire il massimo effetto utile al diritto UE.
Infatti:
• A) a volte le qualificazioni soggettive a cui la
giurisprudenza UE
fa ricorso hanno esiti
restrittivi della nozione di PA: ad es. laddove si
tratti di ridurre al minimo le deroghe alla libertà
fondamentale di prestazione dei servizi o di
circolazione delle persone (ad es. in materia di
pubblico impiego).
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Segue
• B) al contrario, le qualificazioni soggettive
hanno a volte esiti ampliativi: laddove si tratti,
ad es., di favorire al massimo assetti economici
effettivamente concorrenziali, prevenendo il
rischio di decisioni nazionali con effetti
perturbativi (ad es. in materia di aiuti di stato o
di disciplina degli appalti pubblici).
• C) Non mancano peraltro anche disposizioni UE
relative a specifici ambiti materiali, che
prevedono l’istituzione di organi appositi o
particolari attinenti alla loro struttura
organizzativa (ad es. per il sistema delle reti e le
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funzioni dei garanti)
A) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI
ALL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA:
• 2) Il principio di sussidiarietà: rinvio
• 3) Il principio di proporzionalità: rinvio
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B) I PRINCIPI
GENERALI ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA: 1) Il principio di legalità
• Va inteso come necessario rispetto, da parte degli atti comunitari,
dell'ordinamento UE, che ne costituisce il necessario fondamento e che
comprende, appunto gli stessi principi generali “non scritti”.
• E’ nella sentenza Granaria del 1979, che viene sancito che “il rispetto del
principio di legalità è una delle caratteristiche fondamentali del Trattato” (fermo
restando che i ”provvedimenti mantengono piena efficacia finché non
sono stati dichiarati invalidi dalla corte competente”).
• Ancora, più specificamente, è nella sentenza Hoechst del 1989, in materia
di concorrenza, che il tradizionale principio della necessità del
fondamento legale degli interventi di “puissance publique” nella sfera
dell’attività privata di ogni persona, fisica o giuridica, trova più sicura
evidenziazione
• Mentre nella sentenza CIF del 2003 è affermato che il principio della
necessaria copertura della legge si impone (insieme al principio della
certezza del diritto) per decidere l’esclusione dell’esercizio legittimo di un
potere sanzionatorio, nell’ambito della disciplina della concorrenza, nei
confronti di comportamenti delle imprese consentiti o addirittura
imposti da una normativa nazionale anti-concorrenziale, fino alla data di
disapplicazione di tale normativa da parte dell’autorità nazionale
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competente
B) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA: 2) Il principio di certezza del diritto
• La stabilità dei rapporti giuridici, intesa essenzialmente come
“prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella
sfera del diritto UE” (sentenza Duff del 1996) e accompagnata dal
corollario della insostenibilità della posizione dell’autorità UE volta a
ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri di controllo o
sanzionatori (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano del 2002).
• Questo principio nella giurisprudenza UE occupa una posizione tale
da costringere ad un necessario bilanciamento rispetto al pur
fondamentale principio di legalità.
• Nella sentenza Parlamento c. Ripa di Meana e a. del 2004 la Corte di
giustizia UE ha sancito che “il principio della certezza del diritto ...esige che
ogni atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e
portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del
momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici,
segnatamente in riferimento all’esperibilità dei mezzi di impugnazione apprestati
dalle norme”
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B) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA: 3) Il principio di non retroattività
• L'atto UE non può avere un’efficacia nel tempo che faccia capo ad una
data anteriore "al momento in cui è stato preso o alla data della sua notificazione
o pubblicazione" (v. sentenza Germania c. Alta Autorità Ceca del 1960)
• Esso deve altresì essere interpretato nel quadro risultante dalla sola
disciplina vigente al momento della sua applicazione (sentenza Henck
del 1971), con possibilità di deroga solo per casi eccezionali, qualora lo
esiga lo scopo da raggiungere con l’atto stesso (soprattutto in materia di
organizzazione comune dei mercati), ma sempre preservando il
legittimo affidamento del privato (sentenza Racke del 1979)
• Questo principio opera soprattutto su due versanti:
• 1) da un lato nei procedimenti amministrativi che possono portare
all'irrogazione di sanzioni in applicazione delle regole di concorrenza del
Trattato
• 2) Dall’altro su quello del rispetto dei diritti acquisiti
• Diversa è la questione della applicabilità di una nuova regolazione agli
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effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della regolazione antecedente:
B) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI
ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:
• 4) Il principio di proporzionalità
• 5) Il principio di tutela del legittimo
affidamento
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C) I PRINCIPI CHE ATTENGONO ALLA
FORMAZIONE DELLA DECISIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE:
IL DIRITTO AD UNA BUONA
AMMINISTRAZIONE ED I SUOI COROLLARI
A) Il trattamento imparziale
B) Il trattamento equo
C) Il trattamento entro un termine ragionevole
D) il diritto di essere ascoltati
E) Il diritto d’accesso al proprio fascicolo
F) L’obbligo di motivazione delle decisioni
G) Il risarcimento dei danni
H) L’utilizzo della propria lingua
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