Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
SOMMARIO
1
INHALTSVERZEICHNIS
SUPPLEMENTO N. 2
BEIBLATT NR. 2
ANNO 2007
JAHR 2007
LEGGI E DECRETI
GESETZE UND DEKRETE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
[S247070151308|S020|]
LEGGE PROVINCIALE
15 novembre 2007, n. 19
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica
pag. 2
[S247070151311|T040|C090|]
LEGGE PROVINCIALE
15 novembre 2007, n. 20
Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo
1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale pag. 17
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SUPPLEMENTO N. 2
BEIBLATT NR. 2
ANNO 2007
JAHR 2007
LEGGI E DECRETI
GESETZE UND DEKRETE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[S247070151308|S020|]
LEGGE PROVINCIALE
15 novembre 2007, n. 19
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica
INDICE
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 -
Oggetto
Certificazioni sanitarie
Accertamenti igienico-sanitari
Partecipazione di medici del servizio sanitario provinciale a commissioni varie
Adempimenti in materia di medicina scolastica
Procedure per l’accertamento degli stati di invalidità
Procedure amministrative in materia di sicurezza sul lavoro
Procedure in ambito veterinario
Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive
Commissione medica per le patenti di guida
Disciplina per l’autorizzazione e l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
Disciplina degli aspetti igienico-sanitari delle piscine
Disposizioni in materia di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari
Modifica all’articolo 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività
commerciale in provincia di Trento)
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3
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. Questa legge detta disposizioni per la semplificazione, nel territorio della Provincia autonoma
di Trento, delle certificazioni e degli accertamenti sanitari e della normativa applicabile in materia di igiene, di medicina del lavoro e di sanità pubblica.
Art. 2
Certificazioni sanitarie
1. Nel territorio provinciale è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
certificato di sana e robusta costituzione;
certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
certificato per ottenere concessioni contro cessione del quinto della retribuzione;
certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori non adibiti ad attività lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
f) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
j) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
k) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità a direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
l) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
r) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.
2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1, qualora previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, anche allorché il richiedente
non sia lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del medesimo decreto legislativo.
3. È altresì fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono
la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da
uffici di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio provinciale o comunque richiesti per l'assunzione a pubblici impieghi non di competenza provinciale.
4. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
a)
b)
c)
d)
e)
4
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Art. 3
Accertamenti igienico-sanitari
1. Nel territorio della Provincia di Trento è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e dall'articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di
produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.
2. Nel territorio della Provincia di Trento, fatta salva l'applicazione delle norme comunitarie, è altresì abolito l'obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:
a) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari dei locali da adibire ad attività agrituristiche previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);
b) accertamenti attestanti l'idoneità dei locali comunque svolti in applicazione dell'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande durante feste campestri ed altre manifestazioni occasionali;
d) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari per l'apertura di nuove farmacie.
3. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in
stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori
richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.
Art. 4
Partecipazione di medici del servizio sanitario provinciale a commissioni varie
1. Nel territorio della Provincia di Trento cessano di applicarsi le disposizioni che prevedono la
partecipazione di medici delle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale quali membri effettivi
delle seguenti commissioni:
a) commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli
pubblici);
b) commissione edilizia comunale, ove prevista da regolamenti o norme municipali.
Art. 5
Adempimenti in materia di medicina scolastica
1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle
cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.
Art. 6
Procedure per l'accertamento degli stati di invalidità
1. Fatte salve le norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione e i requisiti soggettivi
degli assistibili e quanto eventualmente stabilito in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in provincia di Trento l'accertamento della permanenza degli stati di disabilità ai fini dell'ottenimento delle
prestazioni socio-sanitarie di competenza provinciale, nei casi di gravi menomazioni fisiche permanenti,
di gravi anomalie genetiche e di disabilità mentali gravi con effetti permanenti, è effettuato su base documentale senza necessità di ogni visita medica, anche a campione, finalizzata a tale accertamento.
2. La Giunta provinciale individua con apposita deliberazione le patologie cui è applicabile questo
articolo e la documentazione sanitaria idonea a comprovare l'invalidità da richiedere agli interessati o
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all'autorità sanitaria competente. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a individuare, per i medesimi casi, modalità più snelle e semplificate anche per il primo accertamento, mediante visita medica,
degli stati di disabilità. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a definire modalità organizzative per
unificare, ove possibile, le procedure di accertamento degli stati di invalidità civile, di cecità, di sordità,
nonché di handicap e di handicap grave.
3. Nella prima applicazione di questa legge, la Giunta provinciale assume i provvedimenti di propria competenza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, su proposta di una
apposita commissione tecnico-scientifica composta da tre esperti dotati di particolari conoscenze nel
settore, tenendo conto della classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap, adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanità. Fino all'attuazione dei provvedimenti previsti da questo
comma si applica il comma 2 dell'articolo 97 (Interventi in favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen
e dalla sindrome di Down nonché disabili) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80, e il relativo decreto ministeriale ivi previsto.
4. La commissione prevista dal comma 3 è nominata dalla Giunta provinciale entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore di questa legge e rimane in carica per la durata di un anno; dopo l'approvazione della deliberazione di cui al comma 3 la commissione è chiamata a svolgere, su richiesta della
Provincia e delle competenti strutture organizzative dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, funzioni consultive per la residua durata in ordine alle attività disciplinate da questo articolo. Ai componenti
della commissione esterni all'amministrazione sono corrisposti i compensi determinati dalla Giunta provinciale in misura non superiore al doppio di quella stabilita ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di
Trento).
5. In ogni caso l'accertamento delle condizioni cliniche finalizzate all'inserimento nei piani e nelle
modalità dell'assistenza domiciliare integrata di cure palliative (ADICP o Hospice) costituisce presupposto sufficiente per la diretta valutazione delle condizioni di invalidità civile e dell'handicap da parte delle
strutture competenti.
6. Per gli accertamenti volti al rilascio del contrassegno invalidi previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), gli organismi preposti sono autorizzati alla valutazione sugli atti
relativi al richiedente già a disposizione in tutti i casi in cui essi sono sufficienti a dimostrare l'esistenza
dei necessari requisiti. La convocazione a visita è effettuata nel caso in cui siano presumibili sostanziali
modificazioni del quadro clinico successive alla documentazione sanitaria agli atti e in ogni altro caso in
cui sia ritenuto necessario. Il predetto contrassegno invalidi è rilasciato direttamente dal comune, senza
l'esperimento delle valutazioni previste da questo comma e di ulteriore visita medica, in caso di:
a) soggetti riconosciuti invalidi civili assoluti con diritto ad indennità di accompagnamento in quanto
non in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti);
b) soggetti riconosciuti in situazione di handicap con grave limitazione della capacità di deambulazione, secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dalla legge provinciale 10 settembre
2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).
7. Ai titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili, dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili e dell'indennità di comunicazione concesse ai sensi delle normative che le concernono sono riconosciute, al compimento della maggiore età, le provvidenze economiche spettanti ai
maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, fatte salve le verifiche degli altri requisiti soggettivi
previsti dalla normativa vigente.
Art. 7
Procedure amministrative in materia di sicurezza sul lavoro
1. Il registro degli infortuni previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera o), del decreto legislativo
n. 626 del 1994, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni), non è soggetto
a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
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2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente
disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.
3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che
operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi la registrazione è limitata all'indicazione della
data di infortunio, del nominativo dell'infortunato, delle cause dell'infortunio e delle lesioni riportate nonché dell'indicazione, nello spazio destinato al reparto, del datore di lavoro distaccante o somministratore.
4. La dichiarazione prevista dall'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è allegata alla documentazione attestante la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno, da tenere presso il luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza
e da inviare allo stesso solo su richiesta.
5. Nulla è modificato in ordine alla comunicazione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, da effettuarsi a cura del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.
Art. 8
Procedure in ambito veterinario
1. Nel territorio della Provincia di Trento sono sospesi l'obbligo di isolamento e osservazione di
cani e gatti morsicatori e l'obbligo di soppressione o sequestro di cani e gatti morsicati da altri animali,
previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari monitora accuratamente gli episodi di morsicatura di
animali nei confronti dell'uomo o altri animali adottando, in caso di sospetto di infezione rabida, le misure di polizia veterinaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.
3. Nel territorio della Provincia di Trento sono aboliti l'obbligo della visita veterinaria per gli animali che si spostano verso l'alpeggio e l'obbligo del rilascio del certificato di origine e di sanità a seguito
del risultato favorevole della visita (mod. n. 7), previsti dall'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 320 del 1954.
4. Nel territorio della Provincia di Trento è consentito l'alpeggio degli animali solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) che alla partenza degli animali verso l'alpeggio l'allevatore, o il detentore, compili la dichiarazione
di cui al mod. n. 4 prevista dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del
1954 e comunichi i movimenti alla banca dati nazionale conformemente alle regole generali;
b) che in alpeggio il conduttore della malga, o il detentore temporaneo, compili il registro di carico/scarico rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con almeno le indicazioni previste
dall'articolo 2 della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, recante regole
specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, e informi al più presto l'allevatore dell'azienda di origine di eventuali nascite o decessi;
c) che al rientro degli animali dall'alpeggio il conduttore compili la dichiarazione di cui al mod. n. 4,
prevista dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, comunichi i
movimenti alla banca dati nazionale conformemente alle regole generali e restituisca il registro
compilato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Art. 9
Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive
1. È istituita la commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie
infettive.
2. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) definisce e aggiorna periodicamente il calendario vaccinale;
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b)
c)
elabora il piano vaccini provinciale;
valuta gli studi e le iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili
con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.
3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale che ne stabilisce anche la composizione.
In ogni caso tra i componenti della commissione devono essere compresi:
a) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;
b) un pediatra di libera scelta e un medico di medicina generale.
4. La commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione. Essa può avvalersi, a seconda della materia trattata, di esperti in altre discipline, individuati di
volta in volta dal coordinatore della commissione. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.
Art. 10
Commissione medica per le patenti di guida
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia
di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), è istituita presso la Provincia la commissione medica provinciale per i ricorsi avverso l'esito degli accertamenti dei requisiti fisici o psichici previsti per il
conseguimento, la revisione o il rinnovo della patente di guida, o avverso i provvedimenti che hanno
quale presupposto tali accertamenti. La commissione è composta da tre medici individuati dal direttore
generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui uno specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, con funzione di presidente. I componenti della commissione non possono essere contemporaneamente membri delle commissioni mediche locali.
2. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente. Nel caso di accertamenti
medici esperiti nei confronti di mutilati e minorati fisici la commissione è integrata da un ingegnere del
servizio provinciale competente in materia di motorizzazione civile e da un medico dei servizi territoriali
della riabilitazione.
3. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, sono corrisposti i compensi determinati dalla Giunta provinciale, in modo che
l'ammontare per ogni prestazione non possa comunque eccedere l'eventuale corrispondente tariffa, divisa per il numero dei componenti della commissione. Le modalità per il funzionamento della commissione sono stabilite dalla Giunta provinciale.
4. La decisione sui ricorsi è adottata dal dirigente del servizio competente in materia di motorizzazione civile, sentita la commissione.
5. Sono abrogati l’articolo 54 bis (Commissione medica per le patenti di guida) della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, e l’articolo 82 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
Art. 11
Disciplina per l'autorizzazione e l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione a radiazioni ionizzanti, il nulla osta preventivo di categoria B previsto dall'articolo 29 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), per le attività comportanti esposizioni
a scopo medico è rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, previo parere della commissione per la radioprotezione. La commissione per la radioprotezione esprime altresì il parere della Provincia per il nulla osta preventivo di categoria A, previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 230
del 1995.
2. La commissione indicata al comma 1 è composta da un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia, da un medico specialista in medicina del lavoro, da un fisico specialista in fisica sanitaria ed esperto qualificato nel settore e da un rappresentante del servizio provinciale
competente in materia di prevenzione incendi. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni riguardanti la nomina e le modalità di funzionamento della commissione nonché, sentita la commissione stessa, le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca del nulla osta di ca-
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tegoria B previsto dal comma 1. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.
Art. 12
Disciplina degli aspetti igienico-sanitari delle piscine
1. La costruzione e l'esercizio delle piscine aperte al pubblico e di quelle accessibili ai soli ospiti
inserite in strutture adibite in via principale a pubblici esercizi, attività agrituristiche, collegi, scuole, collettività, palestre, centri estetici, circoli, associazioni e simili sono soggetti ai requisiti, alle condizioni e ai
limiti previsti con regolamento della Provincia a fini igienico-sanitari e di sicurezza, in coerenza con
quanto stabilito dagli accordi Stato-regioni e interregionali sulla materia.
2. Il regolamento specifica in particolare gli impianti soggetti alle presenti disposizioni e detta le
altre norme occorrenti per l'attuazione delle medesime. Il regolamento individua altresì, all'interno della
normativa da esso stabilita, quali norme si applicano alle piscine di singoli individui o di condomini e
collettività particolarmente limitate, e detta le disposizioni eventualmente necessarie per il coordinamento e la cessazione di applicazione, alle piscine, della disciplina recata da altre disposizioni legislative o regolamentari di competenza provinciale.
3. Per la violazione delle disposizioni di questo articolo e di quelle dettate in attuazione del comma 2, si applica nei confronti del titolare o del responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Provvede all'applicazione della sanzione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, osservando la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. Il regolamento previsto da questo articolo è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Il regolamento fissa la data per l'applicazione delle nuove disposizioni; fino a tale data continua ad applicarsi, per le piscine, quanto previsto, in relazione a provvedimenti di tipo
permissivo o autorizzativo vigenti, nelle deliberazioni della Giunta provinciale di recepimento di accordi
Stato-regioni e interregionali sulla materia.
Art. 13
Disposizioni in materia di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari
1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova
disciplina del servizio sanitario provinciale), è sostituita dalla seguente:
"b) l'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dell'azienda e all'adozione dei relativi provvedimenti, salvo
quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge; ferme le competenze di amministrazione
generale, di indirizzo e pianificazione e di soluzione dei conflitti di competenza positivi o negativi inerenti
l'adozione di atti o provvedimenti, il direttore generale attribuisce di norma le proprie funzioni ai responsabili
delle articolazioni organizzative di cui all'articolo 23, comma 1, lettere da b) a h), e ai dirigenti di struttura
complessa, amministrativi e tecnici, in relazione alla rispettiva sfera di competenza."
2. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, le parole: "le piante organiche" sono sostituite con le parole: "la dotazione organica complessiva".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, le parole: "delle piante organiche" sono sostituite con le parole: "della dotazione organica complessiva".
4. Al comma 9 dell'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, le parole: "Le piante organiche" sono sostituite con le parole: "La dotazione organica complessiva" e le parole: "sono approvate" sono sostituite con le parole: "è approvata".
5. A fini di coordinamento con le modifiche apportate dai commi 2, 3 e 4 sono abrogati, fermi restando gli atti adottati sotto il loro vigore, l'articolo 18 (Disposizioni concernenti le piante organiche e il
personale delle unità sanitarie locali e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, l'articolo 13 (Disposizione interpretativa in materia di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, l'articolo 40 della
legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.
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Art. 14
Modifica all'articolo 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
(Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), è aggiunto il seguente:
"3 bis In armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla legislazione statale, negli esercizi di vendita al
dettaglio disciplinati da questa legge è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni
16."
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 15 novembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono la legge e l’indice che
precede la legge per facilitare la lettura del testo. Le note e l’indice non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti
trascritti.
Nota all'articolo 2
-
L'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dispone:
"Art. 16
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente."
Nota all'articolo 3
-
L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dispone:
"Art. 14
Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.
È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari
personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a
lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.
Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di
malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari."
10
-
-
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, dispone:
"Art. 37
Libretto di idoneità sanitaria
Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore
dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente
od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da
una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.
Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.
Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.
Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari
ai fini della tutela della salute pubblica."
L'articolo 8 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, dispone:
"Art. 8
Norme igienico-sanitarie
1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai
regolamenti comunali, edilizi e d'igiene per i locali di abitazione nonché quelli definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alla legge
30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n.
1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), come da ultimo modificata dal
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), come modificato dall'articolo 10 della legge 21 dicembre
1999, n. 526."
-
L'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dispone:
"Art. 231
Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podestà, che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.
Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.
La decisione del prefetto è definitiva.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000."
Nota all'articolo 4
-
L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, dispone:
"Art. 9
Sino a quando le province non disporranno diversamente la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella
per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli 80 e 91 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , conservano la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e sono nominate
dalla giunta provinciale competente."
Nota all'articolo 6
-
L'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dispone:
"Art. 97
Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili
2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita
medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione."
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
11
-
L'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dispone:
"Art. 50
Istituzione del comitato legislativo
È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica, un comitato legislativo composto da:
a)
il dirigente del servizio affari istituzionali e legislativi;
b)
non più di sei esperti scelti fra persone particolarmente qualificate in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonché nella legislazione relativa alle diverse materie di interesse provinciale.
Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato, oltre ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti interessati alle
materie trattate, funzionari provinciali dei servizi interessati.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario del servizio affari istituzionali e legislativi.
Alla nomina degli esperti di cui alla lettera b) provvede la Giunta provinciale, che fisserà la durata dell'incarico e il compenso
mensile da determinare in una somma non superiore a lire 3.000.000. Tale limite può essere superato in proporzione agli aumenti del
costo della vita accertati e resi pubblici dall'Istituto centrale di statistica a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.
Agli esperti compete altresì il trattamento economico di missione di cui all'art. 20 della legge provinciale 28 novembre 1978, n.
50. Oltre al lavoro preparatorio, rientra fra i compiti degli esperti, senza compensi suppletivi, fornire particolari pareri in ordine a
specifici problemi."
-
L'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dispone:
"Art. 381
(Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed
efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,
il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante
l'apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico
veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il
segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del
certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro
validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere
rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. [Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3].
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza,
assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno
invalidi» del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno invalidi». Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e
deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico,
approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità."
Nota all'articolo 7
-
Gli articoli 4, comma 5, lettera o), 8, comma 11, e 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dispongono:
"Art. 4
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
.....
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
...
o)
tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
Art. 8
Servizio di prevenzione e protezione
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a)
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b)
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c)
il curriculum professionale.
12
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Art. 10
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a)
una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b)
una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
c)
una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli
ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro."
-
L'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dispone:
"Art. 404
Statistica degli infortuni
L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle
malattie professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali verificatisi, nonché a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposti ed ogni altro elemento necessario allo studio del fenomeno infortunistico."
Nota all'articolo 8
-
Gli articoli 31, 42, 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dispongono:
"Articolo 31
I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di
permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari,
sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta
delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento
e, nei casi previsti dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli artt. 14 e 34 del presente
regolamento.
La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.
Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria;
l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta.
I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti
di competenza.
Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi
VIII e IX del presente regolamento.
Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da
staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono
essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi.
Articolo 42
Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale
entro i tre giorni precedenti la partenza.
Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al
mod. n. 7 allegato al presente regolamento.
I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il
bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto.
I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo.
Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale,
occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.
Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione
sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere
restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.
Articolo 86
I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in
osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto
se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità
della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
13
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della
diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la
diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.
Articolo 87
I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a
loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del
possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di
mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro
animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo
l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla
testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche
a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto
previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo."
-
L'articolo 2 della decisione della Commissione 20 agosto 2001, n. 2001/672/CE, dispone:
"Articolo 2
1. Ad ogni pascolo di cui all'articolo 1 è attribuito un codice di registrazione specifico che dovrà essere registrato nella banca
dati nazionale relativa ai bovini.
2. La persona responsabile del pascolo stende un elenco dei bovini oggetto dei movimenti di cui all'articolo 1. L'elenco deve
comportare almeno:
il codice di registrazione del pascolo
e per ogni animale della specie bovina
il numero individuale di identificazione,
il numero di identificazione dell'azienda di origine,
la data di arrivo al pascolo,
la data prevista di partenza dal pascolo.
3. L'elenco di cui al paragrafo 2 è vidimato dal veterinario incaricato del controllo dei movimenti dei bovini.
4. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al paragrafo 2 sono introdotte nella banca dati nazionale relativa ai bovini al più
tardi sette giorni dopo l'arrivo degli animali al pascolo.
5. Qualora si verifichino eventi quali nascite, decessi od altri movimenti mentre gli animali si trovano al pascolo, essi debbono
essere comunicati alla banca dati nazionale relativa ai bovini, conformemente alle regole generali. La persona responsabile del pascolo deve informarne al più presto il responsabile dell'azienda di origine. La data effettiva di partenza e la destinazione di ogni animale
debbono altresì essere comunicate conformemente alle regole generali."
Nota all'articolo 10
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L'articolo 9, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dispone:
"Art. 9
1-quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il
conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo,
il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia."
Nota all'articolo 11
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Gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dispongono:
"Art. 28
Impiego di categoria A
1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprote-
14
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
zione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è
inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia
autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.
Art.29
Impiego di categoria B
1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del
Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici,
tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni,
per le prove e per l'esercizio."
Nota all'articolo 13
-
L'articolo 16 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 16
Direttore generale
1. Il direttore generale dell'azienda è nominato dalla Giunta provinciale, a seguito di pubblico avviso e previa valutazione comparativa da parte di una commissione nominata dalla Giunta stessa o da parte di organismi dotati di specifica competenza nel campo
della selezione di personale dirigente, di non meno di cinque soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)
diploma di laurea e ulteriori documentati requisiti, che saranno più specificamente definiti con deliberazione della Giunta provinciale, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti una qualificata attività professionale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e che non sia cessata da più di due anni alla data della nomina;
b)
insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina di cui al comma 1 è regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata
quinquennale e rinnovabile, i cui contenuti sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il predetto rapporto di lavoro
non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.
3. Spettano al direttore generale:
a)
la legale rappresentanza dell'azienda;
b)
l'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dell'azienda e all'adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge; ferme le competenze di amministrazione generale, di indirizzo e pianificazione e di soluzione dei conflitti di competenza positivi o negativi inerenti l'adozione di atti o provvedimenti, il direttore generale attribuisce di norma le proprie funzioni ai responsabili delle articolazioni organizzative di cui all'articolo 23,
comma 1, lettere da b) a h), e ai dirigenti di struttura complessa, amministrativi e tecnici, in relazione alla rispettiva sfera
di competenza.
4. Il direttore generale può essere revocato dall'incarico con deliberazione della Giunta provinciale.
5. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal
responsabile di una delle direzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b), c), d) e h), numeri 1), 2) e 3), su delega del direttore generale ovvero, in mancanza di delega, dal responsabile più anziano di età.
6. Si applicano al direttore generale i commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."
-
L'articolo 21 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 21
Controllo sui provvedimenti dell'azienda
1. I provvedimenti di competenza del direttore generale aventi ad oggetto i bilanci di previsione con gli annessi programmi di
attività e il bilancio di esercizio, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, nonché la dotazione organica complessiva del personale dell'azienda stessa, sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmessi nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti suddetti divengono comunque esecutivi.
2. omissis
3. L'assessore provinciale al quale è affidata la materia della sanità può chiedere all'azienda, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine ivi stabilito per l'esercizio del controllo
decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'azienda
non ottemperi alla richiesta dell'assessore provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa."
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
-
L'articolo 45 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
-
15
"Art. 45
Direzione personale e sistemi informativi
1. Le competenze e responsabilità fondamentali attribuite alla direzione personale e sistemi informativi sono le seguenti:
provvedere all'adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse umane rispetto agli obiettivi attuali ed alle esigenze future
dell'azienda;
provvedere alla gestione delle relazioni sindacali, con particolare riguardo alla applicazione degli accordi nazionali di lavoro,
nel rispetto delle indicazioni espresse in materia dalla Giunta provinciale, e provvedere alla gestione dei rapporti con i rappresentanti del personale convenzionato e alla definizione di eventuali integrazioni delle convenzioni, allo scopo di assicurare le
condizioni per l'impiego ottimale delle risorse rispetto agli obiettivi di servizio dell'azienda;
provvedere alla corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico connessi al rapporto di dipendenza o di convenzione del personale;
provvedere alla individuazione e alla proposta degli adeguamenti in materia di organizzazione, strutture e modalità di funzionamento, che consentano di sviluppare al massimo le capacità dell'azienda di conseguire i propri obiettivi;
provvedere alla ottimizzazione dei sistemi informativi del servizio sanitario provinciale attraverso:
1)
la formulazione dei piani di informatizzazione, in relazione alle esigenze delle singole strutture operative dell'azienda, da
sottoporre alla approvazione della direzione generale;
2)
la realizzazione dei piani approvati, nel rispetto degli obiettivi di costo, livello di prestazioni e tempi di attuazione;
3)
l'esercizio dei mezzi e delle attività informatiche del servizio sanitario provinciale non direttamente assegnati alla responsabilità delle strutture operative che li utilizzano;
fornire adeguata assistenza specialistica ai responsabili di direzioni, servizi e unità organizzative, in relazione alle responsabilità sopracitate.
2. Le competenze della direzione personale e sistemi informativi in materia di risorse umane comprendono tra l'altro:
la programmazione del fabbisogno di risorse e la individuazione e predisposizione dei provvedimenti più idonei alla copertura
del fabbisogno stesso;
la definizione e gestione, nel rispetto degli indirizzi della direzione generale, della dotazione organica complessiva di tutte le
strutture operative dell'azienda nel quadro di una visione unitaria e complessiva delle esigenze di allocazione del personale dipendente e di impiego delle risorse convenzionate;
la definizione e la gestione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale;
la definizione e gestione dei sistemi di incentivazione e la rilevazione della produttività del personale dipendente e convenzionato, con riguardo alla diversa natura dei rapporti di lavoro in essere."
L'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
Art. 49
Disposizioni in materia di personale
1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale di personale da essa dipendente e di
personale a rapporto convenzionale. A detto personale si applica la disciplina prevista rispettivamente dagli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, intendendosi sostituita l'azienda all'unità sanitaria locale, salvo quanto disposto dai successivi commi.
2. Il conferimento dell'incarico di direttore generale è regolato dall'articolo 16.
3. Le funzioni di responsabile delle articolazioni organizzative indicate alle lettere da b) a h) del comma 1 dell'articolo 23 sono
conferite dal direttore generale, per incarico di durata quinquennale e rinnovabile, a personale di ruolo dipendente dall'azienda o a
personale di ruolo dipendente dalla Provincia, che sarà in tal caso messo a disposizione dell'azienda stessa, ovvero a soggetti estranei
ai predetti enti.
4. Nel caso di personale dipendente l'incarico può essere conferito a funzionari che rivestano presso l'azienda posizione funzionale apicale, rispettivamente presso la Provincia la qualifica di dirigente generale o di dirigente ovvero la qualifica ad esaurimento di
direttore di divisione, eccettuati gli incarichi di direttore dei distretti privi di ospedale e con popolazione inferiore a 20.000 abitanti,
in ordine ai quali è sufficiente il possesso di posizione funzionale subapicale, rispettivamente di nono livello. L'incarico conferito a
personale dipendente può essere revocato prima della scadenza per gravi motivi connessi alla funzionalità del servizio di competenza, attestati dal direttore generale dell'azienda. L'incarico suddetto comporta la corresponsione di una indennità nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.
5. Nel caso di soggetti estranei, l'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato, secondo uno schema tipo approvato
dalla Giunta provinciale, a persone che siano in possesso di diploma di laurea e dimostrino di avere svolto per almeno cinque anni
una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa presso enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media
o grande dimensione. A detti soggetti si applicano le disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
6. Per il conferimento degli incarichi di responsabile delle direzioni indicate all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e d), è richiesto in ogni caso il possesso di diploma di laurea in medicina.
6 bis. L'azienda provvede alla sostituzione dei dipendenti laureati apicali, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero perché preposti ad incarichi di responsabile delle direzioni indicate all'articolo 23, comma 1, ovvero perché chiamati a ricoprire pubblica funzione elettiva o sindacale, mediante conferimento di incarichi di supplenza di durata pari a quella dell'assenza.
6 ter. Gli incarichi di cui al comma 6 bis sono conferiti:
a)
mediante pubbliche selezioni, per titoli ed esami, per la sostituzione dei dirigenti appartenenti ai ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo. L'indizione e lo svolgimento delle pubbliche selezioni sono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, dalla data della sua entrata in vigore,
da quelle contenute nel decreto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni. Le relative graduatorie sono efficaci per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione;
b)
con le procedure di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, per la sostituzione dei dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario. I relativi elenchi sono efficaci per un periodo
di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
16
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
7. Il personale che ricopre le posizioni dirigenziali di cui al comma 3 è tenuto a partecipare agli appositi corsi di aggiornamento
in materia di organizzazione e direzione aziendale individuati dall'azienda.
8. Il personale dipendente dall'azienda è iscritto in ruoli nominativi provinciali secondo la disciplina contenuta nel decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 concernente "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali" e nella
legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7 concernente "Istituzione e gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio
sanitario nazionale e modalità di iscrizione nei ruoli medesimi", in quanto applicabile. Alla formazione e all'aggiornamento dei ruoli
nominativi provvede il direttore generale dell'azienda. Il ricorso previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è proposto alla Giunta provinciale.
9. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è approvata dal direttore generale dell'azienda.
10. I concorsi e le altre procedure per l'assunzione di personale dipendente sono espletati dall'azienda secondo le norme statali
in vigore, salvo il disposto del comma 11. Il direttore generale può delegare ai direttori di distretto e ai direttori degli ospedali di
Trento e di Rovereto l'esercizio delle funzioni concernenti l'espletamento di determinate procedure per l'assunzione di personale.
11. I concorsi per le posizioni funzionali apicali riservate al personale laureato sono banditi con esplicito riferimento a posti determinati, previsti presso singoli presidi, strutture o servizi. La mobilità ordinaria che interessi le predette posizioni funzionali può
essere consentita nel rispetto della vigente normativa contrattuale nazionale, avuto riguardo, in ogni caso, alle esigenze funzionali
dell'azienda e alla rilevanza dei posti vacanti da coprire.
12. I livelli di contrattazione previsti rispettivamente con riguardo all'ambito regionale e all'ambito delle singole unità sanitarie
locali dalla normativa statale in vigore in materia di stato giuridico ed economico del personale addetto al servizio sanitario nazionale, sono unificati in un solo livello, corrispondente all'azienda provinciale per i servizi sanitari. A tal fine la delegazione di parte pubblica è composta da responsabili della Provincia autonoma e dell'azienda medesima.
13. Ricorrendone la necessità l'azienda può individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47, sesto comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, tutte le strutture dipendenti dall'azienda stessa. In ogni caso il rapporto di lavoro del personale medico di
posizione funzionale apicale è a tempo pieno.
14. È demandato all'azienda l'esercizio delle funzioni, disciplinate dagli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato, concernenti la predisposizione e approvazione delle graduatorie, la gestione delle stesse, l'adozione di disposizioni di carattere
organizzativo nonché le attività di aggiornamento professionale.
15. Salvo quanto diversamente disposto dai precedenti commi, rimangono riservati alla Giunta provinciale i provvedimenti che
le norme statali in vigore demandano alle regioni e alle province autonome in materia di stato giuridico ed economico del personale
dipendente addetto al servizio sanitario nazionale e del personale convenzionato con il servizio medesimo.
15 bis. Le funzioni demandate dall'articolo 14, comma 5, e dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, al direttore sanitario dell'unità sanitaria locale si intendono
conferite al responsabile di una delle direzioni indicate all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e d), in relazione alla rispettiva sfera di
competenza."
Nota all'articolo 14
-
L'articolo 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 30
Efficacia della legge e ambito di applicazione
1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 29, la presente legge trova applicazione dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione, ad eccezione delle norme relative ai requisiti per l'accesso all'attività commerciale, ai settori merceologici
e all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vicinato, che si applicano dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. La presente legge non si applica alle attività elencate al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
intendendosi sostituite le leggi di cui alle lettere e) ed f) di tale disposizione con i riferimenti alle corrispondenti leggi provinciali.
Questa legge non si applica inoltre alle attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico, nonché alle prestazioni di servizio esercitate direttamente dagli enti parco provinciali e dagli altri enti strumentali della Provincia .
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, i mercati all'ingrosso e i centri commerciali all'ingrosso continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del
settore commerciale della provincia di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. È comunque vietato l'esercizio congiunto negli stessi locali dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio; tale divieto non si applica per la
vendita delle categorie di prodotti stabilite dal regolamento di esecuzione.
3 bis In armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla legislazione statale, negli esercizi di vendita al dettaglio disciplinati da questa legge è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16."
LAVORI PREPARATORI
-
Disegno di legge 19 luglio 2006, n. 179, d'iniziativa della Giunta provinciale (per iniziativa dell'assessore Remo Andreolli), concernente "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica".
Assegnato alla Quarta Commissione permanente il 28 luglio 2006.
Parere favorevole della Quarta Commissione permanente espresso il 23 luglio 2007.
Approvato dal Consiglio provinciale il 7 novembre 2007.
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
17
[S247070151311|T040|C090|]
LEGGE PROVINCIALE
15 novembre 2007, n. 20
Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed
extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale
INDICE
Capo I -
Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)
Art. 1 Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 2 Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 3 Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 4 Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 5 Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 6 Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 7 Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 8 Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 9 Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 10 Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 11 Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 12 Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 13 Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 14 Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 15 Sostituzione dell'articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 16 Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 17 Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 18 Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 19 Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 20 Modificazioni dell'articolo 50 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Capo II -
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone
svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)
Art. 21 Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
Capo III - Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)
Art. 22 Sostituzione della rubrica del capo I della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 23 Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 24 Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 25 Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 26 Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 27 Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 28 Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 29 Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 30 Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 31 Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 32 Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 33 Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 34 Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 35 Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 36 Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
18
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Art. 37 Art. 38 Art. 39 -
Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Modificazioni dell'articolo 30 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Capo IV - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale
in provincia di Trento)
Art. 40 Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
Capo V - Disposizioni finali
Art. 41 Disposizioni transitorie
Art. 42 Abrogazioni
Art. 43 Entrata in vigore
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
Capo I
Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri
e promozione della qualità della ricettività turistica)
Art. 1
Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2002 le parole: "e degli altri servizi
accessori" sono soppresse.
Art. 2
Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
a)
b)
c)
1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2 nei quali sono forniti il servizio di prima colazione
e di somministrazione di bevande. Ove dotati di esercizio di somministrazione di bevande aperto al pubblico
gli alberghi garnì possono altresì somministrare pasti veloci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di pubblici esercizi.";
il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Nelle residenze turistico alberghiere devono
essere forniti i servizi di prima colazione e di somministrazione di bevande.";
nel comma 5, le parole: "gli alberghi e le residenze turistico alberghiere" sono sostituite dalle seguenti:
"gli alberghi e gli alberghi garnì".
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
19
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1.
L'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Pertinenze degli esercizi alberghieri
1. Ai fini di questa legge sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree e gli immobili destinati all'erogazione dei servizi accessori, anche non direttamente collegati con l'area principale e posti nell'immediata prossimità dell'esercizio.
2. Il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra l'esercizio alberghiero e le pertinenze
nonché le modalità per la sua misurazione."
Art. 4
Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
a)
b)
c)
1. All'articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 4, dopo le parole: "gli esercizi classificati con" sono inserite le seguenti: "tre e";
nel comma 5, le parole: "o della dizione di locanda" sono soppresse;
nei commi 6 e 7, le parole: "di locanda" sono sostituite dalle seguenti: ""non classificato"".
Art. 5
Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell'ambito di ciascuna categoria di classificazione
livelli qualitativi minimi dell'offerta alberghiera, la Provincia può ridurre di un livello la classifica attribuita ai
sensi dell'articolo 10 all'esercizio alberghiero che non rispetti i predetti livelli. A tal fine la Provincia costituisce
una commissione formata da un dipendente della Provincia e da due componenti designati dalle associazioni di
categoria degli operatori alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale. Se la designazione non
perviene entro trenta giorni dalla richiesta, la Provincia nomina i componenti prescindendo dalla stessa.
1 ter. La commissione dura in carica per cinque anni e opera su richiesta della Provincia in presenza di segnalazioni ripetute e concordanti da parte di utenti o di organismi competenti per materia che evidenziano deficienze
qualitative del servizio alberghiero. Se la commissione, sentito il titolare dell'esercizio alberghiero, ritiene che il
servizio fornito non sia compatibile con i livelli qualitativi minimi relativi alla categoria di appartenenza tenuto
conto dei parametri per la classifica, invita il titolare dell'esercizio ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro
un congruo termine. Decorso tale termine, se l'esercizio non risulta essersi adeguato, la commissione ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente che può ridurre il livello di classifica attribuito. I criteri adottati
dalla commissione sono pubblici."
Art. 6
Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:
"2. Per favorire l'integrazione tra gli esercizi alberghieri limitrofi, ai fini della classifica dell'esercizio alberghiero
sono considerati anche i servizi accessori comuni secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nella
classifica alberghiera non rileva l'utilizzo di servizi accessori di un esercizio alberghiero adiacente, ancorché messi a disposizione della clientela attraverso accesso diretto."
Art. 7
Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2002 è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di riduzione del livello di classifica previsto dall'articolo 8, la dichiarazione di autoclassifica deve indicare l'adeguamento ai livelli qualitativi minimi dell'offerta alberghiera segnalati."
20
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Art. 8
Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto della procedura prevista dal regolamento di esecuzione, il visto di corrispondenza è rilasciato dalla Provincia ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto
ne trasmettono copia alla Provincia."
Art. 9
Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 7 del 2002 sono aggiunte le
parole: ", secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione".
Art. 10
Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2002 le parole: "non previsti nei criteri di classifica" sono sostituite dalle seguenti: "ricettiva".
Art. 11
Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
a)
b)
1. All'articolo 16 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Creazione, modificazione, approvazione e sostegno del marchio di
qualità";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio a condizione che esso sia costituito consultando le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale
mediante l'istituzione di un unico soggetto gestore del marchio. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia sostiene le spese per la definizione del marchio e collabora con il soggetto gestore per la sua corretta diffusione e
sviluppo, anche attraverso la messa a disposizione di locali e attrezzature."
Art. 12
Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 7 del 2002 dopo la lettera f) è aggiunta
la seguente:
"f bis) alberghi diffusi".
Art. 13
Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:
"1 bis. La Giunta provinciale, sentite le associazioni degli esercizi di affittacamere maggiormente rappresentative
a livello provinciale, individua parametri e modalità per il riconoscimento dei diversi livelli qualitativi, in coerenza con le metodologie presenti a livello nazionale e internazionale."
Art. 14
Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
a)
b)
1. All'articolo 33 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei
quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto domicilio.";
nel comma 2, le parole: "che non richiedono manipolazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione".
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
21
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1.
L'articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 34
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative arredate e dotate di angolo cottura o di servizio
autonomo di cucina gestite, in numero superiore a tre, da chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo e le offre in
locazione ai turisti, fornendo i servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione.
2. Sono considerate case e appartamenti per vacanze anche le unità abitative per la locazione ai turisti gestite, in numero superiore a tre, da imprese - comprese le agenzie immobiliari - che ne hanno la disponibilità a
qualsiasi titolo, anche se la fornitura dei servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione è offerta solo su
richiesta dell'ospite.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita l'offerta di prestazioni di tipo alberghiero, né la
somministrazione di alimenti e bevande."
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1.
L'articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 35
Ostelli per la gioventù
1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per ospitare giovani in viaggio e loro accompagnatori, realizzate su iniziativa di enti pubblici o privati.
2. Il regolamento di esecuzione determina le modalità attraverso le quali gli ostelli assicurano ospitalità
prioritariamente ai giovani, i requisiti strutturali e di servizio in linea con gli ostelli europei, nonché i periodi di
permanenza massima degli ospiti."
Art. 17
Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1.
Dopo l'articolo 36 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:
"Art. 36 bis
Alberghi diffusi
1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente ed il recupero degli immobili in
disuso, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e
culturali del territorio rurale e urbano, la Provincia disciplina l'esercizio degli alberghi diffusi.
2. Sono alberghi diffusi gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, dotati di almeno sette unità abitative, come
definite dall'articolo 2, comma 2, dislocate in edifici diversi, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti. Gli alberghi diffusi assicurano i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dall'articolo 8, il servizio di prima colazione nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, sono stabiliti parametri e
modalità per il riconoscimento dei diversi livelli qualitativi degli alberghi diffusi, in coerenza con le metodologie
presenti a livello nazionale e internazionale.
4. Le unità abitative sono ubicate nel comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso o
in comuni a questo confinanti.
5. Il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra le unità abitative e i servizi centralizzati,
le modalità per la misurazione nonché i requisiti strutturali minimi."
22
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Art. 18
Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1.
Dopo l'articolo 37 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:
"Art. 37 bis
Alloggi per uso turistico
1. La Provincia acquisisce, nell'ambito del proprio sistema informativo del turismo, i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30.
2. Ai fini di cui al comma 1 chi offre in locazione ai turisti, per un periodo minimo stabilito dal regolamento di esecuzione, case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo, deve darne informazione al comune competente per territorio. L'obbligo di comunicazione si intende assolto se è stata effettuata la comunicazione prevista dal comma 4 dell'articolo 34 (Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che
concedono in locazione alloggi privati per uso turistico) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20. L'omessa o incompleta indicazione della comunicazione entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro per ciascuna casa o appartamento.
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì i termini e le modalità di presentazione della comunicazione."
Art. 19
Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Nel comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale n. 7 del 2002 le lettere: "a), c), d), e) ed f)"
sono sostituite dalle seguenti: "a), c), d), e), f) ed f bis)".
Art. 20
Modificazioni dell'articolo 50 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
1. Nel comma 12 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "possono essere classificati con la denominazione di locanda" sono sostituite dalle seguenti:
"possono essere classificati mediante l'attribuzione della corrispondente tipologia, seguita dalla dizione "non
classificato"";
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per finalità diverse da quelle della presente legge, tali esercizi sono equiparati agli esercizi ad una stella."
Capo II
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
(Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia
di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali
di sci nordico e attività idrotermali)
Art. 21
Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
1.
Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis
Disciplina urbanistico-edilizia in materia di allestimenti mobili
1. I complessi ricettivi turistici all'aperto disciplinati da questa legge possono comprendere spazi o piazzole
per l'insediamento di allestimenti mobili - ivi comprese strutture edilizie leggere, comunque denominate - non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale.
2. Gli allestimenti mobili di cui al comma 1 devono essere diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti alla concessione edilizia o alla denuncia di inizio attività previste dalla legislazione provinciale in materia di ordinamento urbanistico.
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
23
3. Tra gli allestimenti mobili di cui ai commi 1 e 2 rientrano comunque tende, roulotte, caravan e case mobili messi temporaneamente a disposizione dei turisti.
4. L'insediamento degli allestimenti mobili negli spazi dei complessi ricettivi all'aperto è effettuato dal titolare o dal gestore del complesso ricettivo nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabilite da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione. L'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 5 riporta il numero
massimo di spazi o di piazzole attrezzabili con case mobili e la loro collocazione."
2. Relativamente alle case mobili insediate alla data di entrata in vigore di questa legge i titolari o
gestori dei complessi ricettivi turistici all'aperto provvedono entro un anno, decorrente dalla medesima
data, a chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione richiamata dall'articolo 4 bis, comma 4, della legge
provinciale n. 33 del 1990. Il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione è reso in modo espresso entro un anno dalla presentazione della domanda e verifica in particolare il corretto inserimento paesaggistico delle case mobili esistenti, assicurando prioritariamente un adeguato livello di salvaguardia o di ripristino dell'assetto paesaggistico delle rive dei laghi. Nelle more di svolgimento degli adempimenti previsti da questo comma, è ammessa la permanenza delle case mobili insediate all'interno dei complessi ricettivi e sono sospesi gli effetti dei provvedimenti ripristinatori emanati fino alla data
di entrata in vigore di questo articolo. I medesimi provvedimenti sono revocati alla conclusione positiva
del procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 33
del 1990.
Capo III
Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento
dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)
Art. 22
Sostituzione della rubrica del capo I della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1. La rubrica del capo I della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituita dalla seguente: "Strutture
alpinistiche".
Art. 23
Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Strutture alpinistiche
1. Ai fini della presente legge sono strutture alpinistiche:
i rifugi alpini, previsti dall'articolo 6;
i bivacchi, previsti dall'articolo 7;
i tracciati alpini, previsti dall'articolo 8.
2. Per il presidio della montagna, anche a garanzia del suo corretto utilizzo, le strutture alpinistiche riconosciute dalla Provincia sono considerate di interesse pubblico.
3. Anche ai fini di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle strutture alpinistiche provinciali, la
Provincia cura l'elenco delle medesime secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
4. La Provincia, con l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 3, riconosce le strutture alpinistiche individuate anche su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati. La perdita dei requisiti previsti da questa legge
comporta la cancellazione delle strutture alpinistiche dall'elenco.
5. L'utilizzo della denominazione di rifugio è consentito esclusivamente alle strutture alpinistiche iscritte
nell'elenco di cui al comma 3.
6. Per la realizzazione o la modifica di strutture alpinistiche, compreso l'adattamento o la trasformazione di
immobili esistenti, è richiesta l'autorizzazione della Provincia, ferme restando le disposizioni provinciali in materia urbanistica."
a)
b)
c)
24
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche
1. Per orientare il corretto sviluppo delle strutture alpinistiche e l'utilizzo della montagna, la Provincia costituisce la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche. La conferenza, organo consultivo della Provincia,
può proporre iniziative e attività per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche e formula i pareri richiesti.
2. La conferenza è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La
Giunta provinciale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della conferenza, prevedendo la partecipazione di rappresentanti della SAT, del collegio provinciale delle guide alpine, dell'associazione dei gestori
dei rifugi maggiormente rappresentativa a livello provinciale e dei soggetti che svolgono attività di promozione
turistica sul territorio provinciale."
Art. 25
Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 5 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Commissione di coordinamento
1. Le autorizzazioni previste dall'articolo 2 per la realizzazione o la modifica di strutture alpinistiche sono
rilasciate dalla Commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
(Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). In tal caso la commissione opera con le
modalità previste dall'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987."
Art. 26
Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 6 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Rifugi alpini
1. I rifugi alpini sono strutture ricettive che assicurano presidio di sobria ospitalità in zone di montagna,
non raggiungibili da strade aperte al traffico ordinario.
2. La Provincia sostiene i rifugi alpini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, garantendo la fornitura di servizi per la comunicazione, il rifornimento con elicottero e altri servizi generali definiti dalla Giunta provinciale.
3. La Provincia favorisce l'accesso delle persone in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
ai rifugi alpini raggiungibili da strade non aperte al pubblico o linee funiviarie."
Art. 27
Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 8 del 1993 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Caratteristiche e attività dei rifugi alpini
1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini deve essere autorizzata dal comune competente per territorio. A tal fine l'interessato presenta una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
25
2. L'attività ricettiva nei rifugi comprende il pernottamento, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere nonché l'attività di commercio al dettaglio di articoli per turisti.
3. Il gestore dei rifugi deve esporre al pubblico i prezzi massimi delle prestazioni fornite comprensivi di
IVA e comunicarli alla Provincia, nel rispetto delle indicazioni e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
4. Il regolamento di esecuzione stabilisce:
a) i requisiti minimi e massimi strutturali e funzionali necessari per l'iscrizione nell'elenco delle strutture alpinistiche, compresi i requisiti di sicurezza, igienico-sanitari e relativi all'approvvigionamento idrico;
b) i servizi minimi che il gestore deve assicurare, compresi quelli relativi all'utilizzo delle strutture e al consumo
di alimenti propri degli escursionisti;
c) i requisiti soggettivi richiesti al gestore per l'esercizio dell'attività ricettiva;
d) i periodi di apertura e di esercizio dei rifugi alpini."
Art. 28
Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1993 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le caratteristiche strutturali e funzionali dei bivacchi sono stabilite dal regolamento di esecuzione."
Art. 29
Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 8 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Tracciati alpini
1. Ai fini della presente legge sono tracciati alpini:
i sentieri alpini quali percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di
montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
b) i sentieri alpini attrezzati quali tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;
c) le vie ferrate quali itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o
prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione
di attrezzature fisse;
d) le vie alpinistiche quali itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo
da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l'assicurazione degli alpinisti.
2. Sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, esclusivamente i tracciati alpini in relazione ai
quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e manutenzione. L'iscrizione nell'elenco e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano."
a)
Art. 30
Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 21 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Segnaletica
1. La Giunta provinciale, sentito il parere della conferenza prevista dall'articolo 4, stabilisce la tipologia e
le caratteristiche della segnaletica da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.
2. Sui tracciati alpini è vietato utilizzare segnaletica difforme da quella indicata nel comma 1."
26
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Art. 31
Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 22 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Divieto di circolazione
1. Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al
territorio dalla predetta circolazione. Per limitarne l'impatto ambientale, la segnaletica di divieto è esposta dove i
comuni o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino rilevino accessi non autorizzati. I comuni possono disporre deroghe al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
2. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici, e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi."
Art. 32
Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 23 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Rifugi escursionistici
1. Il rifugio alpino assume la qualificazione di rifugio escursionistico in presenza di una delle seguenti
condizioni:
a) accesso attraverso strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno;
b) supero dei requisiti strutturali e funzionali massimi previsti dall'articolo 6 bis, comma 4, lettera a).
2. Ai rifugi escursionistici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le strutture alpinistiche."
Art. 33
Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
a)
b)
c)
d)
1. All'articolo 24 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per la realizzazione di iniziative di approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, le agevolazioni di cui al presente comma possono, in alternativa, essere concesse ai soggetti che realizzano l'iniziativa ed erogano il relativo servizio.";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Provincia può inoltre concedere agevolazioni per la costruzione di nuovi bivacchi e per la ristrutturazione, il mantenimento in efficienza e la straordinaria manutenzione dei bivacchi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, ai soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 6.";
alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Sono ammessi alle agevolazioni anche i progetti
finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico, comprese le attività dirette all'ottenimento della certificazione ambientale.";
nel comma 4, le parole: "di sentieri alpini, di sentieri alpini attrezzati e di vie ferrate" sono sostituite dalle
seguenti: "dei tracciati alpini".
Art. 34
Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
a)
b)
1. All'articolo 25 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) del comma 1, le parole: "elevabile all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "elevabile al 90 per cento";
alla lettera b) del comma 1, le parole: "elevabile all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "elevabile al 90 per cento";
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
c)
d)
27
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", elevabile al 70 per cento per i rifugi alpini con
bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica"
dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
"1 ter. Per gli investimenti fissi attuati in rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica può essere ammesso a contributo anche il valore delle opere prestate dal titolare o dai soci gestori del
rifugio."
Art. 35
Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
a)
b)
c)
1. All'articolo 28 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
"4 bis. La Giunta provinciale può concedere, con decorrenza dall'avvenuto avvio delle iniziative, anticipi fino
ad un massimo del 50 per cento sui contributi in conto capitale e fino a due annualità da erogare con le modalità di cui al comma 5 sui contributi annui costanti.";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I contributi annuali sono erogati a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di concessione.";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nel caso di trasferimento, a causa di morte o per atto tra vivi, della proprietà o, se il richiedente originario non era proprietario, della disponibilità delle strutture alpinistiche, le agevolazioni previste dall'articolo 25
sono concesse ai subentranti. Nei medesimi casi le agevolazioni già concesse e non ancora erogate sono trasferite ai subentranti."
Art. 36
Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
a)
b)
1. All'articolo 29 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I beni ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 24 sono vincolati alla loro specifica destinazione
per un periodo di quindici anni in caso di investimenti immobiliari e di cinque anni per gli investimenti mobiliari, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti. Nel caso di rifugi
escursionistici ammessi ad agevolazione ai sensi del presente capo, la Provincia può consentire la trasformazione in altre tipologie previste dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).";
nel comma 2, dopo le parole: "di rifugio alpino" sono inserite le seguenti: "o di rifugio escursionistico".
Art. 37
Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"3. Per gli investimenti mediante locazione finanziaria, in caso di mancanza del riscatto finale le agevolazioni sono interamente revocate con le modalità di cui al comma 1."
Art. 38
Modificazioni dell'articolo 30 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1. Al comma 1 dell'articolo 30 bis della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella alinea, la parola: "alpini" è soppressa;
b) nella lettera g), è aggiunto il seguente periodo: "nonché del valore delle opere previste dall'articolo 25,
commi 1 bis e 1 ter";
c) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
"g bis) le fattispecie e le modalità per la presentazione di idonee garanzie in caso di anticipazione di contributi."
28
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Art. 39
Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
1.
L'articolo 31 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
Sanzioni amministrative
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:
la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro in caso di esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini ed
escursionistici senza l'autorizzazione prevista;
b) la sanzione amministrativa da 250 a 750 euro in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dal regolamento di esecuzione;
c) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di applicazione di tariffe superiori a quelle comunicate
alla Provincia e in caso di inottemperanza all'obbligo di esposizione dei prezzi in violazione di quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 3;
d) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi dei rifugi alpini ed escursionistici comunicati alla Provincia;
e) la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di realizzazione o modifica di strutture alpinistiche
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2;
f) la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di adattamento o di trasformazione di immobili esistenti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2;
g) la sanzione amministrativa da 500 a 750 euro in caso di utilizzo della denominazione di rifugio al di fuori dei
casi consentiti dall'articolo 2;
h) la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 22.
2. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate; in caso di recidiva reiterata per le
violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, la Provincia può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano, per quanto
non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge
n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.
5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.
6. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge."
a)
Capo IV
Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
(Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)
Art. 40
Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2000 il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Detti giorni comprendono comunque quelli dall'1 al 24 dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche
o festività nel corso dell'anno per i comuni ad economia turistica invernale individuati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, e cinque domeniche o festività per i restanti comuni. Il 25 e il 26 dicembre non possono essere oggetto
della deroga di cui al presente comma."
2. In prima applicazione di quanto previsto dal comma 1, i comuni possono individuare per l'anno
2007 la quinta domenica o festività prevista entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa
legge.
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
29
Capo V
Disposizioni finali
Art. 41
Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modificazioni apportate da questa legge alla legge
provinciale n. 7 del 2002 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative modifiche al regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 49 della legge provinciale n. 7 del 2002.
2. Le modificazioni apportate dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), di questa legge hanno
effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge. Per gli esercizi che alla data di entrata in vigore di
questa legge risultano già classificati come residenza turistico alberghiera o villaggio alberghiero continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima delle predette modificazioni. Le disposizioni previgenti
continuano ad applicarsi anche agli esercizi alberghieri per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, è già stato rilasciato il visto di corrispondenza di cui all'articolo 13 della legge provinciale n. 7
del 2002, come modificato dall'articolo 8 di questa legge, a condizione che il titolo abilitativo edilizio sia
vigente entro un anno dalla predetta data o, se già vigente, non decada; in caso contrario il visto di corrispondenza già rilasciato perde validità e il nuovo visto è rilasciato nel rispetto delle modificazioni apportate dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 49 della
legge provinciale n. 7 del 2002, per il rilascio dei visti di corrispondenza del progetto alla tipologia di esercizio alberghiero prevista dall'articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2002, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), di questa legge, i parametri di superficie indicati nel numero 3)
della sezione E) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n.
28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli
esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica"), si calcolano in rapporto al numero totale dei posti letto dell'esercizio e nella misura del 50 per cento dei valori ivi
indicati.
4. Gli esercizi alberghieri già classificati con la dizione di locanda alla data prevista dal comma 1
sono classificati d'ufficio mediante l'attribuzione della corrispondente tipologia seguita dalla dizione "non
classificato". Per finalità diverse da quelle della legge provinciale n. 7 del 2002, tali esercizi sono equiparati agli esercizi ad una stella.
5. Entro un anno dalla data prevista dal comma 1, gli esercizi di cui al comma 4 devono conformarsi ai commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 2002, come modificati dall'articolo 4
di questa legge.
6. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2002, come sostituito dall'articolo 3 di
questa legge, non si applica alle pertinenze degli esercizi alberghieri già autorizzate alla data prevista
dal comma 1.
7. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 8 del 1993 hanno effetto
dalla data di entrata in vigore delle relative modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 8 del 1993, ad esclusione delle modificazioni apportate dagli articoli 24, 25 e 31.
Art. 42
Abrogazioni
1. A decorrere dalle date stabilite dai regolamenti di esecuzione della legge provinciale n. 7 del
2002 e della legge provinciale n. 8 del 1993 sono abrogati:
a) il comma 3 dell'articolo 7 e l'articolo 17 della legge provinciale n. 7 del 2002;
b) l'articolo 3, il capo II, l'intestazione e rubrica "Capo III, Sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate", gli articoli 19 e 20, gli articoli 33, 34 e 39 della legge provinciale n. 8 del 1993;
c) l'articolo 32 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
d) l'articolo 25 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.
30
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Art. 43
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 15 novembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono la legge e l'indice che
precede la legge per facilitare la lettura del testo. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.
Nota all'articolo 1
-
L'articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 2
Definizione dell'attività alberghiera
1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.
2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione:
a)
le camere;
b)
le suite;
c)
gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.
3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima colazione nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori deve essere fornita all'interno dell'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero,
salvo quanto disposto per le dipendenze dall'articolo 4 e per i villaggi alberghieri dall'articolo 5, comma 5."
Nota all'articolo 2
-
L'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 5
Tipologie degli esercizi alberghieri
1. Gli esercizi alberghieri si distinguono in:
alberghi;
alberghi garnì;
residenze turistico alberghiere;
villaggi alberghieri.
2. Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché alloggio e
prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota massima
del 30 per cento dei posti letto.
3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2 nei quali sono forniti il servizio di prima colazione e di somministrazione di bevande. Ove dotati di esercizio di somministrazione di bevande aperto al pubblico gli alberghi garnì possono altresì somministrare pasti veloci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici esercizi.
4. Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota minima del
70 per cento dei posti letto. Nelle residenze turistico alberghiere devono essere forniti i servizi di prima colazione e di somministrazione di bevande.
5. Sono villaggi alberghieri gli alberghi e gli alberghi garnì, situati in un'unica area delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.
a)
b)
c)
d)
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
31
6. In ogni caso il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità dei locali in cui è svolto il servizio. In caso di vendita, di locazione o di ogni altra forma di cessione, ivi compresa quella in multiproprietà, delle unità abitative che faccia venir meno
nelle medesime la prestazione del servizio di alloggio, la classifica alberghiera è revocata. Per gli esercizi alberghieri previsti dal
comma 1, lettere c) e d), resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 bis.
7. Il regolamento di esecuzione individua le dizioni riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia."
Nota all'articolo 4
-
L'articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 7
Classifica alberghiera
1. La classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun
esercizio alberghiero.
2. In relazione ai requisiti posseduti, gli esercizi alberghieri sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 8, gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti per
la classifica a una stella sono classificati e possono operare con la dizione, agli stessi riservata, di "locanda". I predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella. Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, la cui denominazione contenga il termine "locanda", possono continuare a usare tale termine.
(comma abrogato a decorrere dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 7 del 2002, ai sensi dell'articolo 42
di questa legge)
4. Gli esercizi classificati con tre e quattro stelle possono assumere la dizione aggiuntiva "superior" quando sono in possesso
degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale come indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione aggiuntiva "superior" viene identificata con il segno distintivo "S" posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio alberghiero.
5. L'attribuzione di un livello di classifica o della dizione di locanda è obbligatoria, precede ed è presupposto per il rilascio e
per il mantenimento della licenza di pubblico esercizio e ha validità a tempo indeterminato.
6. Ciascun esercizio alberghiero deve utilizzare nella ditta, nell'insegna, nella promozione e nella commercializzazione la tipologia e il livello o la dizione "non classificato" assegnati in sede di classifica, più gli eventuali marchi. È comunque fatta salva la possibilità di non utilizzare in tali sedi alcuna tipologia.
7. Il segno distintivo di ciascun esercizio alberghiero, contenente la tipologia e il numero delle stelle o la dizione "non classificato", deve essere in ogni caso esposto all'esterno e all'interno dell'esercizio rispettivamente in prossimità dell'ingresso principale e
nella zona di ricevimento. Il modello e le caratteristiche dei segni distintivi sono stabiliti con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
8. Per la classifica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi ad esercizi alberghieri si
applica la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi."
Nota all'articolo 5
-
L'articolo 8 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 8
Requisiti minimi
1. Gli esercizi alberghieri, a pena di diniego o di revoca della classifica, devono assicurare in ogni caso i seguenti requisiti minimi:
a)
pulizia giornaliera delle unità abitative;
b)
cambio settimanale della biancheria;
c)
servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro;
d)
lavandino con acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative;
e)
almeno un bagno completo a uso comune nell'esercizio e in ciascuna dipendenza, in luogo funzionale alle unità abitative, salvo
che ciascuna delle unità abitative disponga del bagno completo;
f)
almeno un apparecchio telefonico a uso comune;
g)
sale comuni per una superficie complessiva di almeno un metro quadrato per posto letto;
h)
servizi igienici distinti per sesso per i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.
1 bis. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell'ambito di ciascuna categoria di classificazione livelli qualitativi minimi dell'offerta alberghiera, la Provincia può ridurre di un livello la classifica attribuita ai sensi dell'articolo 10 all'esercizio alberghiero che non rispetti i predetti livelli. A tal fine la Provincia costituisce una commissione formata da un dipendente
della Provincia e da due componenti designati dalle associazioni di categoria degli operatori alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale. Se la designazione non perviene entro trenta giorni dalla richiesta, la Provincia nomina i componenti prescindendo dalla stessa.
1 ter. La commissione dura in carica per cinque anni e opera su richiesta della Provincia in presenza di segnalazioni ripetute e concordanti da parte di utenti o di organismi competenti per materia che evidenziano deficienze qualitative del servizio alberghiero. Se la commissione, sentito il titolare dell'esercizio alberghiero, ritiene che il servizio fornito non sia compatibile con i
livelli qualitativi minimi relativi alla categoria di appartenenza tenuto conto dei parametri per la classifica, invita il titolare dell'esercizio ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro un congruo termine. Decorso tale termine, se l'esercizio non risulta essersi adeguato, la commissione ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente che può ridurre il livello di classifica
attribuito. I criteri adottati dalla commissione sono pubblici.
2. Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti minimi di cui al comma 1 e individua gli ulteriori requisiti necessari."
32
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Nota all'articolo 6
-
L'articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 9
Parametri per la classifica
1. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica e prevede ulteriori parametri in relazione al numero delle stelle. In relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale il regolamento di esecuzione può altresì
prevedere i casi in cui è possibile derogare ai predetti parametri.
2. Per favorire l'integrazione tra gli esercizi alberghieri limitrofi, ai fini della classifica dell'esercizio alberghiero sono considerati anche i servizi accessori comuni secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nella classifica alberghiera
non rileva l'utilizzo di servizi accessori di un esercizio alberghiero adiacente, ancorché messi a disposizione della clientela attraverso accesso diretto."
Nota all'articolo 7
-
L'articolo 10 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 10
Procedimento per la classifica
1. Il gestore dell'esercizio alberghiero presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo, anche per il tramite
del comune sul cui territorio è situato l'esercizio alberghiero, una dichiarazione concernente l'autoclassifica dell'esercizio debitamente compilata e contenente l'indicazione della denominazione dell'esercizio, degli elementi necessari per la classifica, del livello di
classifica, della tipologia da assegnare all'esercizio. Tale dichiarazione va presentata per i nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.
2. La dichiarazione di autoclassifica deve essere presentata da un unico soggetto anche nel caso delle gestioni unitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di autoclassifica diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione ovvero prima di detto
termine a seguito di apposita comunicazione in senso favorevole da parte del servizio provinciale competente in materia di turismo,
salvo che il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il predetto termine, avendo riscontrato incoerenza fra i requisiti denunciati e quelli risultanti dalla documentazione allegata o in atti od anche fra requisiti denunciati e livello e tipologia autoattribuiti, non provveda direttamente a classificare l'esercizio, rideterminando il livello o ridefinendo la tipologia autoattribuita ovvero non emani provvedimento di diniego della classifica in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti. Nel caso di riduzione
del livello di classifica previsto dall'articolo 8, la dichiarazione di autoclassifica deve indicare l'adeguamento ai livelli qualitativi
minimi dell'offerta alberghiera segnalati.
4. Avverso il provvedimento negativo o di rideterminazione della classifica è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli elementi della dichiarazione di autoclassifica, le modalità di
presentazione della medesima nonché la documentazione da allegare alla dichiarazione, specificando quella indispensabile ai fini dell'efficacia della stessa.
6. La classifica quale risulta dalla dichiarazione di autoclassifica o dal provvedimento di classifica è modificata o revocata d'ufficio dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, secondo quanto previsto dal comma 3, qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di elementi di classifica o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia attribuita o che comportino la non classificabilità dell'esercizio.
7. Le dichiarazioni di autoclassifica ovvero i provvedimenti di classifica o di revoca o modifica della classifica sono trasmessi dal
dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo al comune in cui ha sede l'esercizio entro trenta giorni rispettivamente dalla loro assunzione di efficacia o dalla loro adozione, unitamente alla relativa documentazione."
Nota all'articolo 8
-
L'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 13
Visto di corrispondenza
1. Al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a concessione ai sensi dell'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nonché le opere soggette
ad autorizzazione, ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 83, comma 1, lettere d), h), l) e m), della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è subordinata alla presentazione, ai sensi dell'articolo 88, comma 4, lettera f), della medesima legge provinciale, come modificato dall'articolo 5 della legge
provinciale 8 maggio 2000, n. 4, al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Nel rispetto della procedura prevista dal regolamento di esecuzione, il visto di corrispondenza è rilasciato dalla Provincia ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto ne trasmettono copia
alla Provincia.
3. Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera, in luogo del
visto di corrispondenza l'interessato presenta al comune una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati sono immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo."
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
33
Nota all'articolo 9
-
L'articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 13 bis
Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere
1. Nel caso di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere previste dalle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 5, la proprietà di tali strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di
destinazione alberghiera dell'area interessata. Il vincolo di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a
spese del concessionario, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione."
Nota all'articolo 10
-
L'articolo 14 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 14
Generalità
1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell'offerta, con riferimento agli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'ospitalità e alla professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché agli altri elementi di valorizzazione dell'offerta ricettiva.
2. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla specializzazione dell'offerta verso prodotti specifici e riferiti a esigenze ben
caratterizzate della domanda."
Nota all'articolo 11
-
L'articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 16
Creazione, modificazione, approvazione e sostegno del marchio di qualità
1. La Provincia promuove le condizioni necessarie alla definizione, alla affermazione e alla corretta gestione del marchio di qualità.
2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio a condizione che esso sia costituito consultando le associazioni degli
operatori alberghieri ed extra-alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale mediante l'istituzione di un unico
soggetto gestore del marchio. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia sostiene le spese per la definizione del marchio e collabora
con il soggetto gestore per la sua corretta diffusione e sviluppo, anche attraverso la messa a disposizione di locali e attrezzature.
3. Il soggetto gestore del marchio procede alla definizione del marchio e del relativo disciplinare e ne chiede il riconoscimento
al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
4. Il regolamento di esecuzione disciplina le procedure di definizione e modifica del marchio e le modalità per la sua gestione
nonché il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento del marchio di qualità, sentite le associazioni degli
operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale."
Nota all'articolo 12
-
L'articolo 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 30
Tipologie degli esercizi extra-alberghieri
1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:
a)
esercizi di affittacamere;
b)
esercizi rurali;
c)
bed and breakfast;
d)
case e appartamenti per vacanze;
e)
ostelli per la gioventù;
f)
case per ferie;
f bis) alberghi diffusi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dall'articolo 25, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all'aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda."
Nota all'articolo 13
-
L'articolo 31 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 31
Esercizi di affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri
servizi accessori.
34
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
1 bis. La Giunta provinciale, sentite le associazioni degli esercizi di affittacamere maggiormente rappresentative a livello
provinciale, individua parametri e modalità per il riconoscimento dei diversi livelli qualitativi, in coerenza con le metodologie
presenti a livello nazionale e internazionale.
2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle persone alloggiate.
3. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto agli esercizi per la somministrazione
al pubblico di pasti tradizionali, purché sia svolta dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. In tal caso non si applica
la disposizione di cui al comma 2."
Nota all'articolo 14
-
L'articolo 33 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 33
Bed and breakfast
1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e
di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio
in cui è stato eletto domicilio.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione."
Nota all'articolo 18
-
L'articolo 34, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dispone:
"Art. 34
Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico
4. I soggetti indicati nel comma 1 presentano un'apposita comunicazione al comune e la aggiornano nei casi stabiliti dal regolamento. Nel caso di mancata comunicazione entro i termini, o di omessa indicazione di singole case o appartamenti concessi in locazione ad uso turistico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per ciascuna casa o
appartamento, fermo restando il pagamento del tributo, dei relativi interessi e della sanzione tributaria per l'omesso o insufficiente
versamento del tributo. I controlli circa l'applicazione di questo comma sono svolti dal personale incaricato della Provincia e dal personale dei comuni interessati."
Nota all'articolo 19
-
L'articolo 38 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 38
Adempimenti amministrativi
1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e),
f) ed f bis) sono consentiti previa presentazione al comune competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge
provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio previa stipulazione della convenzione di cui all'articolo 32,
comma 2.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al parere favorevole della conferenza di servizi composta da un
rappresentante dei servizi provinciali competenti in materia di turismo, agricoltura, polizia amministrativa, urbanistica e sanità e da
uno del comune competente per territorio.
4. La conferenza di servizi è convocata a cura del comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo
modificata dall'articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
5. L'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla conformità dei locali ai requisiti minimi di cui all'articolo 40 nonché al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
6. Il gestore dell'esercizio extra-alberghiero deve comunicare tempestivamente al comune la cessazione dell'attività e la chiusura temporanea dell'esercizio nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia o al
rilascio dell'autorizzazione; le disposizioni del presente comma si applicano anche al subentrante nel caso di trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.
7. La Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, la documentazione da allegare alla denuncia e alla domanda, il
loro contenuto e le modalità per la loro presentazione e per ogni successiva comunicazione."
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
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Nota all'articolo 20
-
L'articolo 50 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 50
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 49. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 51, nonché il testo previgente
delle disposizioni modificate dall'articolo 46.
2. I gestori degli esercizi alberghieri classificati ai sensi della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 22
marzo 2001, n. 3, presentano la dichiarazione di autoclassifica di cui all'articolo 10, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di applicazione della presente legge, tenendo conto delle deroghe ai criteri di classifica stabilite ai commi 3, 4, 5, 6 e 7. In presenza di giustificati motivi il dirigente del servizio provinciale competente può consentire al gestore dell'esercizio alberghiero di presentare la dichiarazione di autoclassifica anche oltre la predetta scadenza, purché entro il 31 dicembre 2005. In tutti i casi predetti, il termine per
l'efficacia della dichiarazione di autoclassifica, nonché per la relativa attività del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo di cui all'articolo 10, comma 3, è fissato in centottanta giorni. Nel frattempo resta efficace per i predetti esercizi la
classifica posseduta. La mancata presentazione ai sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassifica da parte del gestore
dell'esercizio alberghiero comporta, sentito l'interessato, la classificazione d'ufficio dell'esercizio medesimo a locanda, purché sia dotato dei requisiti minimi di cui all'articolo 8 (5).
3. Gli esercizi di cui al comma 2 sono classificati con la denominazione di locanda anche se non dispongono dei requisiti minimi
di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), g) e h). Tali esercizi devono comunque dotarsi del requisito di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera e), entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica.
4. Gli esercizi di cui al comma 2 conservano il livello di classifica posseduto anche se non dispongono dei parametri strutturali
di cui all'articolo 9. Tali esercizi sono riclassificati d'ufficio qualora entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge
non si siano dotati dei parametri strutturali richiesti per il livello posseduto. I medesimi esercizi sono tenuti all'immediato rispetto
dei parametri strutturali di cui all'articolo 9 in caso di ristrutturazione totale ovvero di demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica, nonché in caso di ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate.
5. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 che non forniscono il
servizio di prima colazione sono classificati indipendentemente dalla prestazione di tale servizio. Tali esercizi devono comunque dotarsi del servizio di prima colazione entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica,
salvo specifica autorizzazione del comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero a proseguire l'attività senza tale servizio in presenza
di motivate ragioni strutturali, urbanistiche o economiche che giustifichino l'impossibilità di erogare il servizio.
6. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità
abitative con servizio autonomo di cucina per una quota superiore al 30 per cento ed inferiore al 70 per cento dei posti letto, mantengono il livello di classifica e la tipologia in deroga a quanto previsto all'articolo 5.
7. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità
abitative con servizio autonomo di cucina per una quota compresa tra il 70 e il 100 per cento dei posti letto, sono classificati residenza turistico alberghiera.
8. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 mantengono validità fino alla scadenza della
concessione o dell'autorizzazione edilizia, se queste ultime siano state rilasciate prima della data di applicazione della presente legge
o vengano rilasciate entro un anno dalla data di applicazione della presente legge.
9. Il regolamento di esecuzione prevede apposite norme transitorie per la classifica degli esercizi alberghieri in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, che non abbiano ottenuto la classificazione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
10. Le deroghe previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 cessano di avere applicazione nei confronti degli esercizi alberghieri di cui al
comma 2 per i quali vengano meno i requisiti minimi di cui all'articolo 8 e i parametri strutturali di cui all'articolo 9 rilevanti ai fini
del livello di classifica posseduto alla data di applicazione della presente legge.
11. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e) e f), già in esercizio alla data di applicazione
della presente legge, devono adeguarsi entro cinque anni da tale data ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento di
esecuzione. Durante tale periodo è consentita la prosecuzione dell'attività a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
12. Gli esercizi di affittacamere classificati come tali ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 e dotati di più di sei camere
alla data di applicazione della presente legge, possono essere classificati mediante l'attribuzione della corrispondente tipologia,
seguita dalla dizione "non classificato" purché dispongano dei requisiti minimi di cui all'articolo 8. Per finalità diverse da quelle
della presente legge, tali esercizi sono equiparato agli esercizi ad una stella.
13. Per gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si deroga al requisito relativo al
numero massimo delle camere destinate agli ospiti.
14. Per tutte le violazioni in materia di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri accertate fino alla data di applicazione della presente legge rimangono applicabili le sanzioni e le procedure previste dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di
applicazione della presente legge.
Nota all'articolo 21
-
L'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, dispone:
"Art. 5
Autorizzazione all'esercizio
1. L'esercizio dei complessi ricettivi turistici previsti dalla presente legge è subordinato ad autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo, che viene rilasciata a condizione che:
a)
il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 e successive modificazioni;
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Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
b)
c)
d)
il richiedente dimostri di avere la completa ed esclusiva disponibilità del complesso;
sia stata versata la tassa di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia;
sia accertato che l'allestimento del complesso è stato effettuato in conformità al progetto vistato ai sensi dell'articolo 3.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente deve indicare nella domanda il gestore, che può essere il richiedente medesimo o persona diversa; il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione.
3. Deve essere designato un gestore in tutti i casi in cui il richiedente non sia persona fisica.
4. Qualora il gestore sia persona diversa dal titolare, i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere posseduti anche
da quest'ultimo.
5. Gli interessati devono produrre la domanda di autorizzazione al servizio competente in materia di turismo, allegando la documentazione stabilita con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
6. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria permanenza dei requisiti
previsti dal medesimo comma.
7. omissis
8. omissis
9. omissis"
Nota all'articolo 25
-
L'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, dispone:
"Art. 6
Commissione di coordinamento
1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
a)
il dirigente generale del dipartimento per le attività terziarie, con funzioni di presidente;
b)
il dirigente del servizio turismo e attività sportive, con funzioni di vicepresidente;
c)
il dirigente del servizio impianti a fune;
d)
il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;
e)
il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
f)
il dirigente del servizio geologico;
g)
il dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche;
h)
il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche;
i)
il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana;
l)
il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.
2. Funge da segretario un impiegato del servizio provinciale competente in materia di turismo.
3. La commissione viene convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti ed è validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 5 sono deliberati con voto unanime dei presenti.
4. Per ognuno dei componenti di cui al comma 1 viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.
5. La commissione autorizza:
a)
l'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere
sulle caratteristiche fondamentali di esse;
b)
l'esecuzione dei lavori conseguenti alle variazioni delle linee funiviarie o delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali
secondo quanto disposto dall'articolo 15;
c)
l'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.
6. L'autorizzazione della commissione per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 sostituisce ogni altro provvedimento di
competenza provinciale.
7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le venga sottoposta alla Giunta provinciale o dai servizi provinciali in materia di impianti a fune e piste da sci.
8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale."
Nota all'articolo 27
-
L'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, dispone:
"Art. 23
Dichiarazione di inizio attività
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a
permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportano valutazioni
tecniche discrezionali, e non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove
previste. In tali casi spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal responsabile della struttura stessa.
2. La Giunta provinciale individua i casi in cui la disposizione di cui al comma 1 non si applica, in quanto il rilascio dell'atto di
consenso dipende dall'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali. In ogni caso la dichiarazione di inizio
attività prevista da questo articolo non si applica agli atti di assenso comunque denominati imposti dalla normativa comunitaria.
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
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3. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale
oppure termini diversi da quelli di cui al comma 1."
Nota all'articolo 28
-
L'articolo 7 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 7
Bivacchi
1. I bivacchi sono strutture di uso pubblico, ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, appositamente allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli alpinisti.
1 bis. Le caratteristiche strutturali e funzionali dei bivacchi sono stabilite dal regolamento di esecuzione."
Nota all'articolo 33
-
L'articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 24
Agevolazioni
1. La Provincia può concedere agevolazioni per investimenti fissi, anche mediante locazione finanziaria con riscatto finale, ai
proprietari di rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità, nonché ai proprietari di rifugi escursionistici che non esercitano
attività imprenditoriale. Per la realizzazione di iniziative di approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di
rifugi alpini, le agevolazioni di cui al presente comma possono, in alternativa, essere concesse ai soggetti che realizzano l'iniziativa ed erogano il relativo servizio.
2. La Provincia può inoltre concedere agevolazioni per la costruzione di nuovi bivacchi e per la ristrutturazione, il mantenimento in efficienza e la straordinaria manutenzione dei bivacchi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, ai soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 6.
3. La Provincia, inoltre, può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese
a valorizzare il patrimonio alpinistico provinciale promosse dalla SAT, dal CAI e dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale delle guide alpine e dei gestori di rifugi alpini. Sono ammessi alle agevolazioni anche i progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico, comprese le attività dirette all'ottenimento della certificazione ambientale.
4. Agli enti, alle associazioni e ai privati che s'impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione di sentieri alpini, dei
tracciati alpini, la Provincia può concedere:
a)
agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
b)
finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione."
Nota all'articolo 34
-
L'articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 25
Misura degli interventi finanziari
1. La concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 24 è disposta secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale tenuto conto, ai fini della definizione dei livelli agevolativi, di parametri rappresentativi della redditività, della frequentazione delle strutture e dell'importanza della collocazione nella rete del patrimonio alpinistico provinciale, con riferimento ai seguenti
soggetti e misure:
a)
per le iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, realizzate dalla SAT, dagli enti locali, dall'associazione delle guide alpine più
rappresentativa a livello provinciale e da enti o associazioni a carattere nazionale che abbiano il fine di promuovere l'alpinismo,
la conoscenza, la valorizzazione e la tutela della montagna, contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento
della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 90 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza
alpinistica;
b)
per le iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, che riguardano l'utilizzo di fonti alternative di energia o di altri impianti o
tecnologie ad alta valenza ambientale, realizzate da soggetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 90 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica;
c)
per le iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, nei casi diversi da quelli delle lettere a) e b), contributi in conto capitale in
misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 70 per cento per i rifugi alpini con bassa
redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica;
d)
ai soggetti e per le iniziative previsti dall'articolo 24, comma 2, contributi in conto capitale fino al limite dell'intera spesa ritenuta ammissibile;
e)
ai soggetti e per le iniziative previsti dall'articolo 24, comma 3, contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per
cento della spesa ritenuta ammissibile;
f)
ai soggetti previsti dall'articolo 24, comma 4, contributi in conto capitale fino al limite del valore complessivo dell'intervento,
determinato anche su base parametrica.
1 bis. Per gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e d), attuati con il concorso del volontariato può essere assunto come riferimento, anziché la spesa ritenuta ammissibile, il valore complessivo dell'intervento.
1 ter. Per gli investimenti fissi attuati in rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica può essere ammesso a contributo anche il valore delle opere prestate dal titolare o dai soci gestori del rifugio.
2. Le agevolazioni disposte ai sensi di questa legge non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi provinciali,
regionali o statali."
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Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
Nota all'articolo 35
-
L'articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 28
Concessione, anticipazione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni
1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quella ammessa.
4 bis. La Giunta provinciale può concedere, con decorrenza dall'avvenuto avvio delle iniziative, anticipi fino ad un massimo
del 50 per cento sui contributi in conto capitale e fino a due annualità da erogare con le modalità di cui al comma 5 sui contributi annui costanti.
5. I contributi annuali sono erogati a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di concessione.
6. omissis
7. Nel caso di trasferimento, a causa di morte o per atto tra vivi, della proprietà o, se il richiedente originario non era proprietario, della disponibilità delle strutture alpinistiche, le agevolazioni previste dall'articolo 25 sono concesse ai subentranti.
Nei medesimi casi le agevolazioni già concesse e non ancora erogate sono trasferite ai subentranti."
Nota all'articolo 36
-
L'articolo 29 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 29
Vincolo di destinazione
1. I beni ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 24 sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di
quindici anni in caso di investimenti immobiliari e di cinque anni per gli investimenti mobiliari, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti. Nel caso di rifugi escursionistici ammessi ad agevolazione ai sensi del presente capo, la Provincia può consentire la trasformazione in altre tipologie previste dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).
2. I vincoli di cui al comma 1 sono costituiti mediante dichiarazione del beneficiario, impegnativa per sé e subentranti, del mantenimento degli immobili o delle strutture alla destinazione di rifugio alpino o di rifugio escursionistico o di bivacco. Qualora il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa anche da quest'ultimo.
3. La Giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo alla destinazione di rifugio alpino
qualora sia comprovata la non convenienza economico-produttiva del rifugio alpino medesimo, previa restituzione delle agevolazioni
percepite maggiorate degli interessi al saggio legale. Con lo stesso provvedimento sono revocate le agevolazioni non ancora erogate.
4. La Giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo di cui al comma 1 riferito alla
destinazione di bivacco, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti.
5. omissis."
Nota all'articolo 37
-
L'articolo 30 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 30
Revoca
1. In caso di mutamento di destinazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, le agevolazioni sono revocate
con recupero delle somme erogate maggiorate di un tasso di interesse pari a quello dovuto al tesoriere sulle scoperture di cassa della
Provincia e vigente nel periodo di disponibilità da parte del beneficiario delle somme percepite.
2. Le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, maggiorate degli interessi
al saggio legale, qualora le iniziative non siano ultimate entro i termini fissati nelle deliberazioni di concessione, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 28, comma 2.
3. Per gli investimenti mediante locazione finanziaria, in caso di mancanza del riscatto finale le agevolazioni sono interamente revocate con le modalità di cui al comma 1.
4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e le somme recuperate e le relative
maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia."
Nota all'articolo 38
-
L'articolo 30 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 30 bis
Criteri e modalità per l'applicazione della legge
1. La Giunta provinciale, sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi alpini, stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo capo e in particolare determina:
a)
i criteri di classificazione delle strutture alpinistiche per i fini dell'articolo 25, comma 1;
b)
gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia d'iniziativa;
c)
la graduazione degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure d'intervento;
d)
il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento,
comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione;
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
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e)
i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura
valutativa;
f)
i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di spesa ammissibile;
g)
le modalità e i limiti per il riconoscimento degli interventi attuati con il concorso del volontariato nonché del valore delle opere previste dall'articolo 25, commi 1 bis e 1 ter.
g bis) le fattispecie e le modalità per la presentazione di idonee garanzie in caso di anticipazione di contributi."
Nota all'articolo 39
-
L'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone:
"Art. 18
Ordinanza-ingiunzione
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere
sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il
rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza
di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza
con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa."
Nota all'articolo 40
-
L'articolo10 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Art. 10
Orari di apertura e di chiusura
1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri e disposizioni emanati dai comuni ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
2. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo in ordine alla chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore venti. Nel
rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando
comunque il limite delle undici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli
o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al
comma 6, individua entro il 31 dicembre dell'anno precedente i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare
al predetto obbligo. Detti giorni comprendono comunque quelli dall'1 al 24 dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso dell'anno per i comuni ad economia turistica invernale individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, e cinque domeniche o festività per i restanti comuni. Il 25 e il 26 dicembre non possono essere oggetto della deroga di cui al presente comma.
5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano altresì una mezza giornata di chiusura infrasettimanale stabilita dal comune.
6. Agli esercizi del settore alimentare è comunque garantita la facoltà di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il comune definisce criteri e modalità per l'applicazione del presente comma e dei commi 4 e 5, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti."
Nota all'articolo 41
-
L'articolo 49 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, dispone:
"Art. 49
Regolamento di esecuzione
1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della medesima, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello
provinciale operanti sul territorio provinciale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
40
Supplemento n. 2 al B.U. n. 47/I-II del 20.11.2007 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 20.11.2007 - Nr. 47/I-II
2. Per le infrazioni alle sue norme il regolamento di esecuzione può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie da 100,00 euro a 1.000,00 euro. In assenza di specifiche disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro."
Nota all'articolo 42
-
Per l'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, si veda la nota all'articolo 4.
LAVORI PREPARATORI
-
-
-
Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
23 giugno 2006, n. 173, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta degli assessori Tiziano Mellarini e Mauro Gilmozzi, concernente "Modifiche alla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione
della qualità della ricettività turistica), nonchè alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio)";
24 novembre 2004, n. 85, d'iniziativa del consigliere Cristano de Eccher (Alleanza Nazionale), concernente, "Interventi a favore degli
ostelli per la gioventù. Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extraalberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)";
26 luglio 2006, n. 182, d'iniziativa del consigliere Caterina Dominici (Gruppo Misto), concernente "Introduzione dell'albergo diffuso.
Modifiche alla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della
qualità della ricettività turistica)";
assegnati alla Seconda Commissione permanente rispettivamente il 7 luglio 2006, il 29 novembre 2004 e il 7 agosto 2006;
parere favorevole della Seconda Commissione permanente espresso sul testo unificato avente ad oggetto "Modificazioni della legge
provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività
turistica), in materia di ricettività, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie
ferrate), in materia di strutture alpinistiche, e della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), in materia di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali" il 13 settembre 2007;
approvato dal Consiglio provinciale l'8 novembre 2007.
PROPRIETARIO/EDITORE
BESITZER/VERLEGER
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004
Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
Direttore responsabile: Ilse Facchini
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004
Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2
Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini
COMPOSIZIONE
DRUCK
Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol
STAMPA
VERVIELFÄLTIGUNG
Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova
Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova
PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE
VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER
AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)
(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)
PARTE I
atti regionali, provinciali e comunali;
PARTE II:
atti statali e comunitari;
(si pubblica il martedì)
I. Teil
Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil
Akte des Staates und der Europäischen Union
(erscheint am Dienstag)
PARTE III:
annunzi legali;
(si pubblica il venerdì)
III. Teil:
Amtsanzeigen
(erscheint am Freitag)
PARTE IV:
(si pubblica il lunedì)
IV. Teil:
Wettbewerbe und Prüfungen
(erscheint am Montag)
concorsi ed esami;
PARTE V:
personale regionale e provinciale.
(si pubbl. una volta al mese)
V. Teil:
Personal der Region und der Provinzen
(erscheint einmal im Monat)
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI
PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO
MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:
[email protected]
DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG
MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:
[email protected]
EINTREFFEN.
PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA
CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI
GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.
DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN
(Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN
INBEGRIFFEN SIND.
MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO
MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN
*
I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
*
*
Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale
prestampato munito di tutti gli estremi di versamento sul conto
corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione
Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100
Trento.
Per il pagamento si raccomanda l’utilizzo di tale bollettino
prestampato!
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la
qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
*
*
*
*
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso
indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del
soggetto al quale deve essere inviata l’eventuale corrispondenza ed
emessa la fattura.
Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria
una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione
stessa.
*
*
*
Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit
Stempelmarken versehen sein.
Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen
Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf
das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des
Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient vorsieht.
Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die
klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansuchers
aufweisen.
Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der
Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an
welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung
auszustellen ist, versehen sein.
Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem
gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die
Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.
TARIFFE PER LE INSERZIONI
TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
Testata
Diritto fisso per il massimo di tre righe
a disposizione dell’inserzionista (ragione
sociale, indirizzo, ecc.)
Euro 27,80
+ IVA
Titel
Testo
Per ogni riga o frazione di riga
Euro 6,70
+ IVA
Text
Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur
die Hauptangaben des Atragstellers:
Firmenname,
Anschrift
Gesellschaftskapital,
Mehrwertsteuernummer, usw.).
Für jede ganze oder unvollständige
Zeile
Euro 27,80
+ MwSt.
Euro 6,70
+ MwSt.
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
PARTI I e II:
annuale
semestrale
PARTE III:
annuale
semestrale
PARTE IV:
annuale
semestrale
PARTE V:
annuale
semestrale
Euro
Euro
73,00
45,00
Euro
Euro
45,00
28,00
Euro
Euro
52,00
36,00
Euro
Euro
8,00
6,00
I. UND II. TEIL
jährlich
halbjährlich
III. TEIL
jährlich
halbjährlich
IV. TEIL
jährlich
halbjährlich
V. TEIL
jährlich
halbjährlich
Euro
Euro
73,00
45,00
Euro
Euro
45,00
28,00
Euro
Euro
52,00
36,00
Euro
Euro
8,00
6,00
L’attivazione cronologica dell’abbonamento decorrerà dalla data di
inserimento del nominativo dell’utente nell’archivio dati. È quindi possibile
sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell’anno.
Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des
Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des
Jahres abonnieren.
PREZZI DI VENDITA FASCICOLI
VERKAUFSPREISE
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:
Per le parti I-II, III e IV
Euro
1,00
Per la parte V
Euro
0,50
Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il
seguente:
fino a 75 pagine:
Euro
1,50
oltre 75 pagine:
Euro
1,50
+ Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine
-
Il costo di fascicoli arretrati (fascicoli pubblicati da oltre un anno
dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.
Der Preis eines Heftes beträgt:
für die Teile I.-II., III. und IV.
Euro
1,00
für den V. Teil
Euro
0,50
Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:
-
bis zu 75 Seiten:
Euro
1,50
über 75 Seiten:
Euro
1,50
+ Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens
25 Seiten
-
Der Preis der älteren Hefte (über einem Jahr veröffentlichte
Ausgaben) wird verdoppelt.
I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l’Amministrazione
del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via
Diaz 11 - Trento.
Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via
Gazzoletti 2, und bei der Bücherei “Libreria Disertori”, Via Diaz 11 in
Trient, bezogen werden.
PAGAMENTI
ÜBERWEISUNGEN
Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382 intestato a:
Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss
ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der:
AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento
VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient
erfolgen.
Fax:
Ilse Facchini
Livia Rossi
Egon Dipoli
Braga Tiziana
Carmela Di Blasi
Helmuth Schwarz
Antonietta Sicilia
Informazioni - Informationen
0461 - 201389 - E_Mail Internet: [email protected]
Direttore Uff. Bollettino
Direktor Amt für das Amtsblatt..........................
Abbonamenti/Abonnements...............................
Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil...................
Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil...................
Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil .....................
Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil.....................
Redaz. Parte V/ Redaktion V. Teil .......................
Tel. 0461 - 201405
Tel. 0461 - 201489
Tel. 0461 - 201403
Tel. 0461 - 201404
Tel. 0461 - 201402
Tel. 0461 - 201400
Tel. 0461 - 201060
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