FEDERMANAGERQUADRI USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Mantenimento delle caratteristiche di sicurezza Verifiche periodiche Formazione degli operatori Roma ‐ 15 luglio 2011 ing. Mario ALVINO Per garantire la sicurezza d’impiego delle attrezzature di lavoro sono ugualmente necessarie: attrezzature intrinsecamente sicure, cioè conformi ai canoni della sicurezza tecnica procedure organizzative e gestionali adatte a realizzare un contesto sicuro per l’operatore e per tutte le persone esposte ai rischi determinati dal funzionamento dell’attrezzatura. Il mancato - o non rigoroso - rispetto anche di una di queste condizioni può rendere inaccettabili le condizioni di sicurezza in cui se ne svolge l’utilizzo. 2 La prima condizione è utilizzare attrezzature che integrano la migliore funzionalità produttiva con la massima sicurezza nel funzionamento. Il livello cui attestarsi deve essere almeno quello corrispondente allo stato dell’arte quale risulta al momento della immissione sul mercato dell’attrezzatura. I fabbricanti trovano nelle norme tecniche lo strumento appropriato a questo scopo. Oggi sono disponibili norme: di tipo C: applicabili al singolo specifico prodotto, di tipo B: riferite alle principali componenti (meccanismi, azionamenti, circuiti di comando, ... , di tipo A: che regolano in generale la progettazione, la redazione delle istruzioni d’uso, le ispezioni e i controlli, ecc. 3 La seconda condizione richiede la messa in atto di procedure organizzative e gestionali volte a soddisfare una serie di esigenze tra loro indipendenti, ma tutte volte a realizzare un contesto sicuro per l’operatore addetto all’attrezzatura e per le altre persone che possono comunque risultare esposte ai rischi determinati dall’attrezzatura. Ogni attrezzatura deve essere: adeguata alla funzione da eseguire, adattata, se necessario, alle effettive esigenze di lavoro, compatibile con il contesto operativo in cui è operata, valutata circa gli effetti del suo inserimento sul luogo di lavoro, se prima non presente. 4 Ma occorre anche: garantire che l’attrezzatura mantenga nel tempo il livello di sicurezza originariamente garantito dal costruttore e per evitare che il suo naturale deterioramento induca un fattore non controllato di pericolo, affidarne l’utilizzo a operatori in grado di usarle in sicurezza (per sé e per gli altri). Appare evidente che specialmente su queste disposizioni suscettibili più di tutte le altre già viste di essere disattese o sottovalutate - occorre, in particolar modo, attivare procedure di sorveglianza sul loro costante rispetto. 5 IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 6 La regolamentazione attuale (d.lgs. n. 81/08 e s. m. i.) prevede un duplice regime di sorveglianza per le attrezzature di lavoro, articolato su: interventi di controllo (iniziali, occasionali, periodici, straordinari) da parte dei datori di lavoro, in generale su tutte le attrezzature di lavoro, verifiche periodiche (con specifica periodicità e su particolari attrezzature) da parte di soggetti pubblici o privati (abilitati dal sistema pubblico). 7 Dall’art. 71. 8, lett. a) Il datore di lavoro deve tenere sotto osservazione le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, mediante una azione che prevede: controlli iniziali, al termine dell'installazione e prima della messa in esercizio, controlli occasionali dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto. Scopo di questa azione è quello di assicurare la corretta installazione e il buon funzionamento delle attrezzature. 8 Dall’art. 71. 8, lett. b) Per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare situazioni pericolose sono da fare : controlli periodici, secondo le indicazioni dei fabbricanti, delle norme tecniche, o dei codici di buona prassi; controlli straordinari, … ogni volta che intervengano eventi eccezionali … quali riparazioni … trasformazioni, … o periodi prolungati di inattività. Questi controlli: sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza a fini di sicurezza dell’attrezzatura, devono essere effettuati da persona competente, non hanno per obiettivo il riscontro della conformità costruttiva. 9 Il rinvio alle norme Tipo, modalità e grado di approfondimento dei controlli e le caratteristiche ed il livello di competenza delle persone richiesti per l’effettuazione dei controlli non possono essere inferiori a quelli previsti dai fabbricanti, dalle norme tecniche o dai codici di buona prassi applicabili alle specifiche tipologie di attrezzature. (art. 71. 8) 10 Il regime delle verifiche periodiche obbligatorie Per le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII, sono previste verifiche periodiche, con frequenze riportate nel medesimo allegato. 11 Le “modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati …” sono stati approvati con D.M. 11 aprile 2011 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile. Al riguardo si rinvia alla presentazione ad hoc 12 LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 13 La regolamentazione attuale (d.lgs. n. 81/08 e s. m. i.) in materia di formazione ed addestramento si compone di: una serie di prescrizioni applicabili al caso generale (art. 37), e di specifiche disposizioni riferite a particolari tipologie di rischio o di operazioni lavorative. Tra queste ultime, per quel che riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro, il riferimento è quello dell’articolo 73. 14 Le principali disposizioni per il caso generale (art. 37) prevedono : che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata … con particolare riferimento a: - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, … ; (aspetti generali di sicurezza sul lavoro) - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (prescrizioni particolari per settore). 15 Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore abbia una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai successivi titoli del decreto. (prescrizioni particolari per tipologie di rischio o lavorazioni) La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: - della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; - del trasferimento o cambiamento di mansioni; - della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’addestramento viene erogato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 16 La formazione dei lavoratori … deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, …, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. Il contenuto deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie. La formazione di lavoratori immigrati avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo … 17 Per quel che riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro, l’articolo 73 stabilisce che il datore di lavoro provvede: … affinché i lavoratori incaricati dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, relativamente: - alle condizioni di impiego delle attrezzature; - alle situazioni anormali prevedibili. a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso, sulle attrezzature presenti nell’ambiente circostante, anche se da essi non usate direttamente ... affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari … ricevano formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, in modo che l’utilizzo ne sia idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 18 Da rilevare in particolare il c. 5 dell’art. 73 “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.” 19 Gli orientamenti per l’accordo ex art. 73.5 Un discorso più articolato riguarda i possibili contenuti dell’accordo dell’art. 73.5. Si tratta di individuare: le attrezzature di lavoro da assoggettare a “patentino”: quelle che, particolarmente complesse, presentano elevati livelli di rischio residuo e/o che presentano rischi anche per altre persone, i requisiti dei soggetti formatori, che dovranno essere particolarmente stringenti per effetto della maggiore e decisiva rilevanza che in questo caso ha il fattore addestramento. Ciò si riflette, in particolare, sulla effettiva disponibilità di strutture e mezzi, di addestratori capaci ed esperti, di protocolli di formazione precisi, dettagliati e specifici per ogni singola categoria di attrezzature. Anche in questo caso torneranno utili le indicazioni desumibili dalle norme tecniche e nei codici di buona prassi correntemente applicati per l’addestramento all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro. 20 GRAZIE PER L’ATTENZIONE