FEDERMANAGERQUADRI
USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO
Mantenimento delle caratteristiche di sicurezza
Verifiche periodiche
Formazione degli operatori
Roma ‐ 15 luglio 2011
ing. Mario ALVINO
Per garantire la sicurezza d’impiego delle attrezzature di
lavoro sono ugualmente necessarie:
 attrezzature intrinsecamente sicure, cioè conformi ai
canoni della sicurezza tecnica
 procedure organizzative e gestionali adatte a realizzare un
contesto sicuro per l’operatore e per tutte le persone
esposte ai rischi determinati dal funzionamento
dell’attrezzatura.
Il mancato - o non rigoroso - rispetto anche di una di queste
condizioni può rendere inaccettabili le condizioni di sicurezza
in cui se ne svolge l’utilizzo.
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La prima condizione è utilizzare attrezzature che integrano la
migliore funzionalità produttiva con la massima sicurezza nel
funzionamento.
Il livello cui attestarsi deve essere almeno quello corrispondente
allo stato dell’arte quale risulta al momento della immissione sul
mercato dell’attrezzatura.
I fabbricanti trovano nelle norme tecniche lo strumento appropriato
a questo scopo.
Oggi sono disponibili norme:
 di tipo C: applicabili al singolo specifico prodotto,
 di tipo B: riferite alle principali componenti (meccanismi,
azionamenti, circuiti di comando, ... ,
 di tipo A: che regolano in generale la progettazione, la
redazione delle istruzioni d’uso, le ispezioni e i controlli,
ecc.
3
La seconda condizione richiede la messa in atto di procedure
organizzative e gestionali volte a soddisfare una serie di esigenze
tra loro indipendenti, ma tutte volte a realizzare un contesto sicuro
per l’operatore addetto all’attrezzatura e per le altre persone che
possono comunque risultare esposte ai rischi determinati
dall’attrezzatura.
Ogni attrezzatura deve essere:
 adeguata alla funzione da eseguire,
 adattata, se necessario, alle effettive esigenze di lavoro,
 compatibile con il contesto operativo in cui è operata,
 valutata circa gli effetti del suo inserimento sul luogo di lavoro,
se prima non presente.
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Ma occorre anche:
 garantire che l’attrezzatura mantenga nel tempo il livello di
sicurezza originariamente garantito dal costruttore e per evitare
che il suo naturale deterioramento induca un fattore non
controllato di pericolo,
 affidarne l’utilizzo a operatori in grado di usarle in sicurezza (per
sé e per gli altri).
Appare evidente che specialmente su queste disposizioni suscettibili più di tutte le altre già viste di essere disattese o
sottovalutate - occorre, in particolar modo, attivare procedure di
sorveglianza sul loro costante rispetto.
5
IL MANTENIMENTO DELLE
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
6
La regolamentazione attuale (d.lgs. n. 81/08 e s. m. i.) prevede
un duplice regime di sorveglianza per le attrezzature di
lavoro, articolato su:

interventi di controllo (iniziali, occasionali, periodici,
straordinari) da parte dei datori di lavoro, in generale su
tutte le attrezzature di lavoro,

verifiche periodiche (con specifica periodicità e su
particolari attrezzature) da parte di soggetti pubblici o
privati (abilitati dal sistema pubblico).
7
Dall’art. 71. 8, lett. a)
Il datore di lavoro deve tenere sotto osservazione le attrezzature
la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione,
mediante una azione che prevede:


controlli iniziali, al termine dell'installazione e prima della
messa in esercizio,
controlli occasionali dopo ogni montaggio in un nuovo
cantiere o in una nuova località di impianto.
Scopo di questa azione è quello di assicurare la corretta
installazione e il buon funzionamento delle attrezzature.
8
Dall’art. 71. 8, lett. b)
Per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare
situazioni pericolose sono da fare :
 controlli periodici, secondo le indicazioni dei fabbricanti,
delle norme tecniche, o dei codici di buona prassi;
 controlli straordinari, … ogni volta che intervengano
eventi eccezionali … quali riparazioni … trasformazioni,
… o periodi prolungati di inattività.
Questi controlli:
 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione
e di efficienza a fini di sicurezza dell’attrezzatura,
 devono essere effettuati da persona competente,
 non hanno per obiettivo il riscontro della conformità
costruttiva.
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Il rinvio alle norme
Tipo, modalità e grado di approfondimento dei controlli e le
caratteristiche ed il livello di competenza delle persone
richiesti per l’effettuazione dei controlli non possono essere
inferiori a quelli previsti dai fabbricanti, dalle norme tecniche
o dai codici di buona prassi applicabili alle specifiche
tipologie di attrezzature.
(art. 71. 8)
10
Il regime delle verifiche periodiche obbligatorie
Per le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII, sono
previste verifiche periodiche, con frequenze riportate nel
medesimo allegato.
11
Le “modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici
o privati …” sono stati approvati con
D.M. 11 aprile 2011
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 aprile.
Al riguardo si rinvia alla presentazione ad hoc
12
LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
13
La regolamentazione attuale (d.lgs. n. 81/08 e s. m. i.) in materia
di formazione ed addestramento si compone di:
 una serie di prescrizioni applicabili al caso generale (art.
37),
 e di specifiche disposizioni riferite a particolari tipologie di
rischio o di operazioni lavorative.
Tra queste ultime, per quel che riguarda l’uso delle attrezzature
di lavoro, il riferimento è quello dell’articolo 73.
14
Le principali disposizioni per il caso generale (art. 37)
prevedono :

che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata … con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, … ;
(aspetti generali di sicurezza sul lavoro)
-
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda (prescrizioni particolari per
settore).
15



Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore
abbia una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai
rischi specifici di cui ai successivi titoli del decreto.
(prescrizioni particolari per tipologie di rischio o lavorazioni)
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico
devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
L’addestramento viene erogato da persona esperta e sul
luogo di lavoro.
16



La formazione dei lavoratori … deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici, …, durante l’orario di lavoro e non
può comportare oneri economici per i lavoratori.
Il contenuto deve essere facilmente comprensibile e consentire
di acquisire le conoscenze e competenze necessarie. La
formazione di lavoratori immigrati avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso
formativo.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate
nel libretto formativo …
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Per quel che riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro, l’articolo
73 stabilisce che il datore di lavoro provvede:
 … affinché i lavoratori incaricati dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati, relativamente:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.
 a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso,
sulle attrezzature presenti nell’ambiente circostante, anche se da
essi non usate direttamente ...
 affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari … ricevano
formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, in
modo che l’utilizzo ne sia idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone.
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Da rilevare in particolare il c. 5 dell’art. 73
“In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione.”
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Gli orientamenti per l’accordo ex art. 73.5
Un discorso più articolato riguarda i possibili contenuti dell’accordo
dell’art. 73.5. Si tratta di individuare:

le attrezzature di lavoro da assoggettare a “patentino”: quelle che,
particolarmente complesse, presentano elevati livelli di rischio
residuo e/o che presentano rischi anche per altre persone,

i requisiti dei soggetti formatori, che dovranno essere
particolarmente stringenti per effetto della maggiore e decisiva
rilevanza che in questo caso ha il fattore addestramento.
Ciò si riflette, in particolare, sulla effettiva disponibilità di strutture e
mezzi, di addestratori capaci ed esperti, di protocolli di formazione
precisi, dettagliati e specifici per ogni singola categoria di
attrezzature.
Anche in questo caso torneranno utili le indicazioni desumibili dalle
norme tecniche e nei codici di buona prassi correntemente applicati
per l’addestramento all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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