Formazione dei lavoratori
Art. 37 comma 2 D. L.vo 9 aprile 2008
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Oggetto: formazione obbligatoria ai sensi del T.U.81/08
.. Ricordo l’importanaza degli incontri e l’obbligatorietà della presenza…
Sarebbe opportuno procurarsi la legislazione di cui all’oggetto per una maggiore
consapevolezza degli argomenti da trattare.
Il Dirigente
Formazione nel nuovo accordo stato regioni
Premessa
L’Accordo disciplina:
che
cosa?
• DURATA
• CONTENUTI MINIMI
• MODALITÀ DELLA
FORMAZIONE
• AGGIORNAMENTO
•LAVORATORI
•PREPOSTI
•DIRIGENTI
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ogni corso:
come
•
•
•
•
a) Soggetto organizzatore del Corso
b) Responsabile del progetto formativo
c) Nominativo dei docenti
d) Numero massimo dei partecipanti = 35
unità
• e) Registro delle presenze dei partecipanti
• f) Obbligo di frequenza del 90% delle ore
di formazione previste
•Docenti interni o esterni con esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Privilegiare una metodologia interattiva
Metodologia
di
insegnamento
/
apprendiment
o
•
•
•
•
•
•
Lezioni frontali
Esercitazioni teoriche e pratiche
Lavori di gruppo, risoluzioni di problemi
Simulazioni in contesto lavorativo,
dimostrazioni, prove pratiche
Attenzione ai processi di valutazione e
comunicazione
• Metodologie di apprendimento innovative,
anche in modalità e-Learning e con ricorso a
linguaggi multimediali
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Art. 37 comma 4 – D.Lgs. 81/08
Formazione e
addestramento
Quando?
La formazione e, ove previsto,
l’addestramento specifico devono avvenire
in occasione:
a) della costituzione del rapporto di
lavoro
b) del trasferimento o cambiamento
di mansioni
c) della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Art. 37 comma 1, lettere a) – D.Lgs. 81/08
Durata minima dei corsi
Percorso
formativo dei
lavoratori
FORMAZIONE GENERALE: 4 ore per tutti i settori
Contenuti:
a) Concetto di rischio
b) Danno
c) Prevenzione
d) Organizzazione della prevenzione aziendale
e) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
Aziendali
a) Organi di vigilanza, controllo e assistenza
CREDITO FORMATIVO: permanente
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Art. 37 comma 1, lettere b) – D.Lgs. 81/08
Durata minima dei corsi
Percorso
formativo dei
LAVORATORI
FORMAZIONE SPECIFICA: Istruzione (rischio medio) - 8 ore
Contenuti:
Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda.
• rischi infortuni
• cadute dall’alto
• rischio elettrico
• rischi chimici
• attrezzature
• ambienti di lavoro
• videoterminali
• etichettature
• emergenze
• procedure di esodo e
• procedure organizzative incendi
per il primo soccorso • Stress lavoro-collegato
• …. ecc. …..
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Art. 37 comma 1, lettere b) – D.Lgs. 81/08
Durata minima dei corsi
Percorso
formativo dei
LAVORATORI
FORMAZIONE SPECIFICA: Istruzione (rischio medio) - 8 ore
Contenuti:
Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda.
• rischi infortuni
• cadute dall’alto
• rischio elettrico
• rischi chimici
• attrezzature
• ambienti di lavoro
• videoterminali
• etichettature
• emergenze
• procedure di esodo e
• procedure organizzative incendi
per il primo soccorso • Stress lavoro-collegato
• …. ecc. …..
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Art. 37 comma 1, lettere b) – D.Lgs. 81/08
Durata minima dei corsi
Percorso
formativo dei
LAVORATORI
FORMAZIONE SPECIFICA: Istruzione (rischio medio) - 8 ore
I contenuti e la
durata sono il
Minimo
Esito della valutazione dei
rischi effettuata dal datore
di lavoro
In base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti nell’Istituto
scolastico il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati.
Evidentemente ciò comporta un aumento delle ore di formazione
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Percorso
formativo dei
LAVORATORI
Formazione: periodicamente ripetuta
Aggiornamento: periodicità quinquennale
Durata minima: 6 ore per tutti e tre i livelli di
rischio
E.Learning: consentita per la formazione
generale, corsi di aggiornamento e per
progetti formativi sperimentali
Crediti formativi: vengono riconosciuti in
modo diverso per formazione generale e
specifica
Attestati: contenenti informazioni definite
Rilascio attestati: a cura del Soggetto organizzatore
Frequenza: al 90% delle ore previste
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Percorso
formativo dei
Preposti
Oltre alla formazione
prevista per i lavoratori
(n. 4 ore generale e n. 8
ore specifica)
il preposto deve effettuare
FORMAZIONE PARTICOLARE
AGGIUNTIVA : n. 8 ore
AGGIORNAMENTO : n. 6 ore
quinquennali per tutti i
macrosettori
Percorso
formativo dei
Dirigenti
Durata: 16 ore
Modulo 1: giuridico-normativo
Modulo 2: gestione ed organizzazione
della sicurezza
Modulo 3: individuazione e
valutazione dei rischi
Modulo 4: comunicazione, formazione
e consultazione
Obbligatoria una prova di verifica con
colloquio o test
Aggiornamento: 6 ore quinquennali
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Percorso
formativo dei
Rls
Formazione generale: 12 ore (come
lavoratori)
Formazione specifica : 32 ore di cui :
Formazione sui rischi specifici presenti
nell’Istituto e
sulle con seguenti misure di prevenzione e
protezione
adottate: n. 12 ore
Aggiornamento: 4 ore annue (imprese dai 15
ai 50 lavoratori)
8 ore annue (imprese con più di 50
lavoratori)
Formazione specifica per lo svolgimento
dell’attività di
RLS: n. 20 ore
Percorso
formativo dei
RSPP
Durata: 32 ore
Modulo 1: giuridico-normativo
Modulo 2: gestione ed organizzazione
della sicurezza
Modulo 3: individuazione e
valutazione dei rischi
Modulo 4: comunicazione, formazione
e consultazione
Aggiornamento: 10 ore quinquennali
(rischio medio)
Contenuti
Moduli 1-2 anche in modalità eLearning
DEFINIZIONE – Art. 2.1.a
LAVORATORE
Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Insegnante - Insegnante tecnico-pratico – Assistente tecnico – Collaboratore scolastico
Assistente amministrativo
Studente nei laboratori – studente alternanza scuola/lavoro
Informazione
•
–
–
•
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale;
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
–
•
(art. 36 L. 81/2008)
Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
–
–
–
–
•
Informazione ai lavoratori
sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e
c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso
informativo.
Attestato
Attestati
AGGIORNAMENTO
La questione delicata della vigilanza sugli alunni.
• Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla
Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata
ed al Dirigente, il dovere della sorveglianza degli allievi
per tutto il tempo in cui sono affidati.
• In particolare, è ricorrente in giurisprudenza
l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento
dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello
della loro uscita,
• comprendendo il periodo destinato alla ricreazione con
la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi
in rapporto al grado di maturità degli allievi.
DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL
Competenze del Dirigente
per il Dirigente scolastico l’art. 25 del D.lgs n.165/2001
prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione
e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con
conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui
imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non
abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato
deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non
abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto
dall’Organo collegiale competente, il Consiglio d’Istituto,
Obblighi di vigilanza del personale insegnante
Per quanto riguarda più da vicino gli obblighi di vigilanza del personale insegnante
“una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel
regolamento generale sull‘istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n.
1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il
tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve
rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti.
Il regolamento di ciascuna scuola, secondo il regolamento tipo (art. 17, CM n.105
del 16.4.1975, di cui infra) prevede che durante l'intervallo il personale di turno
vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi
pregiudizio alle persone o alle cose
Responsabilità dirette sono inoltre previste per il docente dall’art. 27, punto 5 del
CCNL
2003: …“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi”.
Obblighi di vigilanza del personale ATA
Il personale ATA
coadiuva i docenti nella sorveglianza degli
alunni all’interno del reparto assegnato.
La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al
CCNL prevede che:
“….E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni,
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all'orario delle attività didattiche e durante la
ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa
l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti….”
Obblighi di vigilanza del personale
insegnante e ordine di servizio
Ad esempio, sarà da ritenersi illegittimo l’ordine impartito ai docenti della prima ora di
“accogliere gli alunni nell’atrio sottostante ed accompagnarli in aula”, così come quello di
“adibire i docenti alla sorveglianza interna ed esterna” distogliendoli dall’ordinario orario
di lezione.
Legittimo è invece un ordine di servizio col quale il docente sia obbligato a vigiliare durante la ricreazione oppure ad accompagnare gli alunni (specialmente se scolari di istruzione primaria) fino al limite di pertinenza della sede scolastica (fino quindi al cancello di
ingresso).
La responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino
a quando l’alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle
pertinenze. ( Gina Spadaccino)
CM n.105 del 16.4.1975
Art. 17.- Vigilanza sugli alunni
Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima
valgono le norme seguenti:
a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale
docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni;
b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del
preside o del docente delegato;
c) qualora gli alunni debbano lasciare dalla scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi
informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non
avvenga a richiesta dei medesimi;
d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di
gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);
e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per
oltre cinque giorni;
f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili
sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del
personale docente di turno.
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Formazione dei lavoratori Art. 37 comma 2 D. L.vo 9 aprile 2008