Il Jobs act taglia il traguardo Al governo la delega per riformare il mercato del lavoro I l Jobs act è legge. Al governo la delega per riformare il mercato del lavoro, intervenendo su ammortizzatori sociali, servizi d'impiego, adempimenti amministrativi, contratti di lavoro e maternità. Con 166 sì, 112 no e un astenuto, l'Aula del Senato ha votato la fiducia al governo, approvando definitivamente in terza lettura la delega per la riforma del mercato del lavoro nella stessa versione licenziata dalla Camera. Dalla pubblicazione della legge in G. U. (entrerà in vigore il giorno successivo), l'esecutivo avrà sei mesi di tempo per scrivere i decreti attuativi. Non solo art. 18. La modifica all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori ha in questi mesi catalizzato tutta l'attenzione sul provvedimento; ma in realtà il progetto di riforma è più ampio, spaziando su cinque deleghe come illustrato in tabella. La delega sugli ammortizzatori, per esempio, mira ad assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché a razionalizzare la normativa in materia <Ji integrazione salariale. Tra l'altro, prevede la revisione dei criteri di concessione e utilizzo della cassa integrazione, escludendo le ipotesi di cessazione aziendale; la semplificazione delle procedure con l'introduzione di meccanismi automatici di concessione; la previsione di una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici. La delega per la semplificazione di procedure e adempimenti, allo stesso modo, prevede la loro razionalizzazione in caso di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti carattere burocratico e amministrativo. A tal fine ci sarà l'unificazione delle comunicazioni alle p.a. per gli stessi eventi (ad esempio in caso d'infortunio sul lavoro), ponendo a carico delle amministrazioni l'obbligo di trasmetterle agli altri unici competenti. Addio co.co.co. Infine, la delega in materia di semplificazione delle forme contrattuali prevede la redazione di un testo unico contenente le discipline dei contratti di lavoro e una loro semplificazione, tra cui il «superamento» delle collaborazioni (si veda anche ItaliaOggi Sette in edicola questa settimana). I principi per la riforma del mercato del lavoro Delega in materia di ammortizzatori sociali Fonte: art" 1, commi 1 e 2 della legge delega Jobs Act Termine: entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge delega Jobs Act La delega è finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti che vanno sotto il nome di ammortizzatori sociali con differenziazione d'impiego degli strumenti d'intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (Aspi). Lo scopo è assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d'integrazione salariale Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive Fonte: art. 1, commi 3 e 4 della legge delega Jobs Act Termine: entro 6{riesi'daH'entrata in vigore della legge delega Jobs Act Lo scopo è riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi rivolti all'assunzione e all'autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. Con l'obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, la delega prevede in particolare d'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione (con competenze gestionali in materia dì servizi per l'impiego, politiche attive e Aspi, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore) e il rafforzamento dei servìzi per l'impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati. Prevede, inoltre, di valorizzare le funzioni di monitoraggio e di valutazione delle politiche attive_per il lavoro ejnterventhJi semplificazi^ne_ammjr|istrativaLin_JTl?ter[a_di lavoro e poljtjche attive Delega in materia idi semplificazione delie procedure e degli adempimenti • Fonte: art. 1, commi 5 è 6 della legge delega Jobs Act • Termine: entro 6 mesi daH'entrata in vigore della legge delega Jobs Act Il fine è il conseguimento di obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, a) fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, mira a diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità (ad esempio l'unificazione delle comunicazioni alle Pubbliche amministrazioni con rifeirmento agli stessi eventi, l'obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni, l'abolizione della tenuta di atti e documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino) Delega per riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva • Fonte: art. 1, comma 7 della legge delega Jobs Act • Termine: entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge delega Jobs Act È?ftnafezata a rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l'attività ispettiva. In particolare, prevede: a} la redazione dì un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali (con possibilità di superamento di alcune di esse); b) l'introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio; '' e) l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; d) ridefinizione disciplina in materia di mansioni (con possibilità di «demansionamenti») e controllo a distanza dei lavoratori. Delega per revisione e aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali ed a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Fonte: art. 1, commi 8 e 9 della legge delega Jobs Act Termine: entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge delega Jobs Act Lo scopo è garantire adeguato sostegno alla genitorialità e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine prevede, in particolare: a) l'estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri ed. "parasubordinate"; b) l'introduzione di un credito d'imposta a favore delle donne lavoratrici, anche in attività autonome, che abbiano figli minori oppure disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo) e l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico; e) la promozione del telelavoro; d) l'incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e l'impiego di premi di produttività; la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura dei figli minori; e) la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali fomiti dalle aziende e dagli enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.