regolamento disciplina alunni
DT-0C
REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI
Premessa I rapporti tra docenti ed allievi devono essere improntati al massimo rispetto reciproco ed alla collaborazione
cordiale. L'autorità del docente risiede in primo luogo nell'esempio di dedizione alla propria opera educativa,
nella puntualità e qualità dei giudizi. Gli allievi sono invitati ad assumere un atteggiamento e ad usare un
linguaggio corretti e consoni all'ambiente. A questo proposito in base alla normativa vigente (D.P.R. 249/1998 e successive modifiche D.P.R.
235/2007) è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Nelle prime settimane di inizio delle attività didattiche, l’Istituto pone in essere iniziative idonee per le attività
di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e
degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.
Il presente regolamento vale anche per gli studenti maggiorenni. Ad essi, all'atto dell'iscrizione o nel primo
giorno di lezione in maggiore età, sarà sottoposto il modello MO­7I nel quale dovranno dichiarare se
intendono autorizzare l'Istituto a procedere come per i minorenni nei rapporti con le famiglie oppure no. Nel
secondo caso tutti i riferimenti ai genitori e alle famiglie, contenuti nel presente regolamento ed in altri atti
connessi, devono intendersi rivolti agli studenti maggiorenni stessi. In questo caso nei colloqui con i genitori
tutto il personale dovrà comunicare solo le procedure, le metodologie, gli obiettivi e le attività che li
coinvolgono, ma non gli aspetti disciplinari e di profitto degli studenti. Lo studente maggiorenne ha facoltà di
revocare in qualunque momento la scelta operata, compilando un nuovo MO­7I. In ogni caso la firma del
maggiorenne è valida per le giustificazioni di assenze, ritardi ed uscite anticipate.
Capo I FREQUENZA
ART. 1 RITARDI OCCASIONALI L’ammissione alla prima ora di lezione degli studenti presentatisi con un ritardo massimo di 10 minuti è
demandata al docente presente in classe, che provvederà alla relativa annotazione sul registro di classe. In
caso di reiterati ritardi di tale tipo, l'allievo sarà passibile di sanzione. I ritardi al di fuori dell'ipotesi in oggetto
sono disciplinati ai sensi del successivo art.2 del presente regolamento.
Se il ritardo è da imputare a disservizio dei mezzi pubblici, gli studenti possono essere ammessi dal
Dirigente. In questo caso non è necessaria la giustificazione scritta sul libretto scolastico.
Tutti i ritardi sono annotati sul registro elettronico di classe.
ART. 2 ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO
L’entrata fuori orario degli studenti sarà consentita dal docente presente in classe solo dietro presentazione
di giustificazione scritta sul libretto scolastico (dei genitori se trattasi di studenti minorenni) e comunque in
numero non superiore a tre nel primo periodo e quattro nel secondo periodo, fatto salvo visite specialistiche,
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esami, e/o terapie debitamente documentate. In caso del superamento dei limiti suddetti l'allievo sarà
passibile di sanzione.
I docenti avranno cura di annotare sul registro elettronico di classe le assenze, le giustificazioni e i ritardi
rispetto all’orario di ciascuna ora. In caso di ritardo entro i primi 10 minuti, sarà comunque indicata sul
registro elettronico l'ora esatta di arrivo dell'alunno, non sarà richiesta una giustificazione scritta. In caso di
reiterati ritardi di tale tipo l'allievo sarà passibile di richiamo. Per ritardi superiori ai 10 minuti gli studenti
dovranno avere una giustificazione scritta sul libretto (per gli studenti minori la giustificazione deve essere
firmata dal genitore). In caso di mancata giustificazione, l’allievo dovrà produrla il giorno successivo al
docente della prima ora con le stesse modalità.
L’uscita anticipata dalle lezioni di regola non è consentita. Nel caso di provata necessità, i genitori dei minori
sono tenuti a presentarsi di persona in segreteria per prelevare l'alunno. Le uscite anticipate vanno
anch'esse giustificate utilizzando il libretto dello studente. Le uscite anticipate saranno consentite entro il
limite di tre nel primo periodo e quattro nel secondo periodo, fatto salvo visite specialistiche, esami, e/o
terapie debitamente documentate. In caso del superamento dei limiti suddetti l'allievo sarà passibile di
sanzione.
ART. 3 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Si fa presente che il D.P.R. n.122, del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni) stabilisce, all’art.14, comma 7: «[…] ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, […] motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all'esame finale di ciclo.»
La frequenza alle lezioni, essendo al contempo un diritto ed un dovere, risulta dunque obbligatoria; solo
eccezionalmente gli studenti possono assentarsi dalle lezioni giornaliere, e tali assenze devono essere
giustificate per iscritto.
Si intende per giustificazione la comunicazione dei termini e delle motivazioni dell’assenza, da parte dei
genitori degli alunni minorenni o da parte degli alunni stessi se maggiorenni.
Sia per le giustificazioni delle assenze che per i permessi di entrata e di uscita fuori orario deve essere
utilizzato l’apposito libretto, in corso di validità, ritirato dai genitori, se trattasi di alunni minorenni, previo
deposito della firma all’inizio dell’anno scolastico. Gli alunni maggiorenni ritirano personalmente il suddetto
libretto e ne sono responsabili. In caso di smarrimento del libretto scolastico personale è prevista la
sostituzione. La richiesta di un secondo libretto va inoltrata in forma scritta dai genitori degli studenti minori e
dagli studenti maggiorenni alla segreteria didattica dell'istituto. La richiesta di giustificazione delle assenze deve essere presentata di regola all’insegnante della prima ora
di lezione, che ne prende nota sul registro elettronico di classe. Nel caso in cui lo studente sia sprovvisto di giustificazione, l’ammissione avviene con riserva, con
segnalazione sul registro elettronico di classe. Qualora l’assenza non sia giustificata nei tre giorni successivi,
la famiglia viene invitata a sanare l’inadempienza dato che le assenze ingiustificate costituiscono elemento
negativo al fine dell’attribuzione del voto di condotta. Rev. 1 approvato dal C.d.I. in data 11/11/15 pag. 2 di 7
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E' compito dei coordinatori vigilare sul numero delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle
sanzioni, valutando all'occorrenza l'opportunità di comunicare con la famiglia tramite il telefono, altri mezzi
informatici o in presenza.
Non sono in alcun modo giustificabili assenze dovute ad arbitrarie astensioni dalle lezioni (scioperi).
Capo II COMPORTAMENTO IN ISTITUTO
ART.1 CORRETTEZZA
Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e rispettoso del lavoro e
della persona dei docenti e del personale ATA, nonché delle strutture e delle attrezzature scolastiche. Gli
studenti rispettano altresì gli impegni sottoscritti nel patto formativo di corresponsabilità [vedere allegato n°
1]. In caso di momentanea assenza del docente dalla classe, la sorveglianza è affidata al personale ausiliario.
In queste circostanze, come in qualunque altra situazione di relativa emergenza, gli studenti sono tenuti ad
un ancor più elevato senso di responsabilità e di rispetto della disciplina.
ART. 2 RISPETTO DEGLI AMBIENTI E DEGLI ARREDI
Gli studenti sono tenuti a rispettare l'ambiente evitando di sporcare corridoi, aule, servizi e il cortile con rifiuti
di ogni genere. Essi sono tenuti a differenziare la raccolta dei rifiuti utilizzando i predisposti contenitori per la
raccolta differenziata.
Gli studenti sono responsabili dei danni arrecati ai locali, agli arredi ed alle attrezzature. In caso di accertata
responsabilità i colpevoli sono tenuti al risarcimento dei danni. Qualora non sia possibile attribuire il danno
né ad un singolo né ad un gruppo precisato il risarcimento sarà posto a carico della o delle classe/i
dell'Istituto che usufruiscono dell’attrezzatura o arredo danneggiato. ART. 3 PERMANENZA IN ISTITUTO
Gli studenti non devono lasciare l’Istituto senza autorizzazione, nemmeno durante l’intervallo.
Gli studenti possono, durante le ore di insegnamento e solo per giustificati motivi, lasciare l'aula chiedendo
l'autorizzazione all'insegnante. Nel cambio d'ora gli studenti sono tenuti a rimanere nelle rispettive aule, o nelle immediate vicinanze,
tenendo un comportamento atto a non recare disturbo alle classi adiacenti. Così pure le classi che, per
esigenze didattiche, si devono recare in aule diverse, sono tenute ad effettuare lo spostamento rapidamente
e senza disturbare.
Non è di regola consentito il consumo di bevande, panini ed altro nelle aule durante le ore di lezione. Gli
allievi sono responsabili della conservazione dei locali, dell'arredamento e del materiale didattico a loro
disposizione.
La vigilanza negli spazi interni dell’Istituto durante gli intervalli seguirà le disposizioni del D.S.
Agli studenti, come a tutto il personale della scuola, è fatto divieto di fumare negli spazi chiusi dell'edificio e
nelle sue pertinenze. I responsabili di trasgressioni, fatte salve le sanzioni di legge, riceveranno
un'ammonizione e, nel caso si tratti di studenti minorenni, i docenti a ciò preposti avranno cura di darne
comunicazione alla famiglia.
ART. 4 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI Viste le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi
elettronici contenute nella Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del15/03/2007 Prot. N°
30/dip./segr.; visto lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e successive
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modifiche ed integrazioni; si stabilisce il seguente regolamento sull'uso dei telefoni cellulari e di altre
apparecchiature elettroniche audio e video:
a) L'uso del telefono cellulare è vietato durante lo svolgimento delle lezioni, sia come apparecchio di
collegamento telefonico, che come trasmettitore di messaggi, foto­camera, videocamera ed ogni altra
funzione. Qualora un alunno decida di essere fornito di apparecchio telefonico, lo stesso dovrà
mantenerlo spento per l'intera durata dell'attività didattica e conservarlo come effetto personale e con
diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell'apparecchio. La scuola non assume alcuna
responsabilità circa eventuali danni e/o furti. b) Il suddetto divieto d'uso è esteso a qualunque apparecchio elettrico o elettronico (I­pod, mp3, mp4 ecc.)
che sia incompatibile con l'attività didattica, fatta eccezione per i casi in cui sia lo stesso docente a
richiederne o consentirne l'uso per strette finalità didattiche. Eventuali fotografie o audio­video­riprese,
effettuate senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e
quindi sono perseguibili per legge. c) Per particolari ed urgenti esigenze di comunicazione tra alunni e famiglie sarà utilizzabile il telefono fisso
installato nella segreteria dell'edificio scolastico, previa autorizzazione del docente in servizio e sotto
sorveglianza di un operatore scolastico.
d) Il divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici durante il tempo­scuola prevede
l'applicazione del seguente sistema sanzionatorio, secondo il criterio di proporzionalità di seguito
stabilito:  Qualsiasi uso del telefono cellulare (e di altri apparecchi elettronici) durante il tempo­scuola
comporta l'immediato ritiro dell'apparecchio da parte del docente che verifica l'infrazione al
Regolamento, previo spegnimento dello stesso da parte del proprietario. Il docente provvede al
richiamo scritto sul registro di classe. L'apparecchio verrà restituito ai genitori (se l’alunno è
minorenne) che saranno appositamente convocati dal Dirigente e sollecitati al puntuale rispetto
del Regolamento, o allo stesso alunno maggiorenne.  Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di esame di stato, test, ecc..),
su richiesta del docente, i cellulari e gli altri dispositivi verranno depositati spenti in apposito
contenitore e restituiti al termine delle prove stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad
utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata,
valutata negativamente (voto minimo della fascia) e non potrà essere recuperata.  Nel caso di fatti di eccezionale gravità, accertati ed imputabili ad uno o più alunni, (uso del
telefono cellulare per diffusione di filmati che costituiscano violazione della privacy di docenti e
coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il comune senso del pudore) il
provvedimento disciplinare, che sarà valutato caso per caso, potrà comportare l'allontanamento
temporaneo dalla scuola fino a 15 giorni ed eventualmente oltre, l'esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o agli esami finali. Sarà anche valutata
l'opportunità di procedere con denuncia circostanziata all'autorità. e) L'adozione di uno dei provvedimenti disciplinari sopra citati comporterà, comunque, un'azione di
riflessione e di autovalutazione, al fine di favorire nell’alunno interessato una positiva fase di
responsabilizzazione.
Capo III SANZIONI
Premessa
Ogni comportamento scorretto o comunque contrario alle regole della scuola e della convivenza civile è
soggetto a sanzioni disciplinari in base alla normativa vigente (D.P.R. 249/1998 e successive modifiche
D.P.R. 235/2007), nel pieno rispetto delle finalità e dei limiti previsti dall’art.4 dello Statuto delle studentesse
e degli studenti, ai commi che qui si richiamano:
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2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne’ direttamente ne’ indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e no n lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
Art. 1 SANZIONI DISCIPLINARI
Qualsiasi decisione che incida nell'ambito disciplinare viene presa, secondo un criterio di gradualità e di
proporzionalità agli atti commessi, dopo aver preventivamente sentito le ragioni dell'alunno ed ascoltato gli
eventuali testimoni. Qualora la sanzione debba essere irrogata da un organo collegiale, questo è
tempestivamente convocato.
Tipi di sanzioni:
Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami
verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.
A. RICHIAMO scritto da parte dei docenti e sul registro di classe
B. AMMONIZIONE da parte del Dirigente Scolastico orale o scritta su lettera protocollata consegnata
ai genitori.
C. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA (sospensione) disposto dal Dirigente
Scolastico 1. per un periodo inferiore ai 15 giorni su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta
straordinaria, nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli
studenti e i genitori (cfr. nota ministeriale n. 3602/P0 del 4 luglio 2008) “per gravi o reiterate
infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art.3 del DPR 249/98” 1 (cfr.
nota ministeriale n. 3602/P0 del 4 luglio 2008)
2. per un periodo superiore ai 15 giorni su delibera del Consiglio di Istituto nel caso in cui
siano stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es.
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) oppure deve esserci
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad esempio incendio od
allagamento)” (cfr. nota ministeriale n. 3602/P0 del 4 luglio 2008)
D. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA fino al termine dell’anno scolastico
1
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e
nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all'art.1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti. 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti
condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di
qualità della vita della scuola.
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su delibera del Consiglio di Istituto in situazioni di recidiva nel caso in cui siano stati commessi “reati
che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse,
ingiurie, reati di natura sessuale) oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone (ad esempio incendio od allagamento)” e nel caso in cui non siano
esperibili interventi per un reiserimento responsabile e tempestivo dell’alunno nella comunità
scolastica (cfr. nota ministeriale n. 3602/P0 del 4 luglio 2008)
E. ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE
ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI su delibera del Consiglio di Istituto
nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D.
Art. 2 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti che provvederanno a trascriverle sul registro di classe aperto
alla consultazione delle famiglie.
Delle infrazioni più significative o episodi di una certa gravità dovrà essere informato il Dirigente Scolastico
da uno o più docenti, dal coordinatore di classe e/o dal personale ATA; il Dirigente così potrà irrogare
sanzioni di tipo B dandone comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, che verrà inserita nel
suo fascicolo personale, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.
Le sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica (C D E) possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma
che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (cfr. DPR
235 2007 art.1 co.9 ter) attraverso una istruttoria condotta dal Dirigente o da un suo delegato.
Tali sanzioni vengono disposte dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato in
seduta straordinaria nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori.
La seduta si aprirà con la testimonianza dello studente appositamente convocato (se minorenne anche
accompagnato dal genitore), nell’ottica di garantire il “diritto alla difesa”, in quanto, come sostiene l’art 4 co.3
del DPR 249/98, riproposto dal DPR 235, “Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.” (cfr. nota ministeriale n. 3602/P0 del 4 luglio 2008)
In ossequio al principio che “Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in
favore della comunità scolastica.” (art. 4 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse) il Consiglio, tenuto
conto della gravità del fatto e dell'affidabilità dell'allievo, propone l'attività che l'allievo dovrà svolgere. Tali
attività socialmente utili saranno da svolgersi o nelle giornate di allontanamento dalla attività didattica o al di
fuori delle ore curricolari, e dovranno essere legate, quanto possibile, al tipo di sanzione ricevuta; potranno
altresì essere svolte presso strutture esterne convenzionate con l'Istituto.
Il Consiglio inoltre prevederà attraverso contatti con lo studente e la sua famiglia la preparazione del rientro
a scuola dello stesso. Nei casi previsti dall’art. 4 comma 10 del d.p.R. n. 249/98, allo studente è consentito
di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Art. 3 IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno alla scuola, che
decide nel termine di dieci giorni.
Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del
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regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal d.p.R. 24/06/1998 n. 249 e integrato
dal DPR. 21/11/2007 n. 235.
Art. 4 ORGANO DI GARANZIA
L’organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da due docenti designati dal
Consiglio di istituto, da un personale ATA, da un rappresentante della componente genitori e da uno della
componente studenti, membri effettivi. E’ prevista la designazione di un docente membro supplente e
l’elezione di un genitore e uno studente membri supplenti, per i casi di eventuale incompatibilità dei membri
effettivi. In prima convocazione, per poter deliberare, l’organo deve essere “perfetto”; in seconda
convocazione le deliberazioni saranno valide se presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri .
L’organo di garanzia, inoltre, decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'Organo di Garanzia
agisce secondo quanto normato nel proprio regolamento DT-0D.
Rev. 1 approvato dal C.d.I. in data 11/11/15 pag. 7 di 7
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