regolamento disciplina alunni
DT-0C
REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI
Premessa
I rapporti tra docenti ed allievi devono essere improntati al massimo rispetto reciproco ed alla collaborazione
cordiale. L'autorità del docente risiede in primo luogo nell'esempio di dedizione alla propria opera educativa,
nella puntualità e qualità dei giudizi. Gli allievi sono invitati ad assumere un atteggiamento e ad usare un
linguaggio corretti e consoni all'ambiente.
A questo proposito
ito in base alla normativa vigente (D.P.R. 249/1998 e successive modifiche D.P.R. 235/2007)
è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità,, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Nelle prime settimane di inizio delle attività didattiche, l’Istituto pone in essere iniziative idonee per le attività
di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e
degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.
Il presente regolamento vale anche per gli studenti maggiorenni. Ad essi, all'atto dell'iscrizione o nel primo
giorno di lezione in maggiore età, sarà sottoposto il modello MO-7I
MO 7I nel quale dovranno dichiarare se
intendono autorizzare l'Istituto a procedere come per i minorenni nei rapporti con le famiglie oppure no. Nel
secondo
condo caso tutti i riferimenti ai genitori e alle famiglie, contenuti nel presente regolamento ed in altri atti
connessi, devono intendersi rivolti agli studenti maggiorenni stessi. In questo caso nei colloqui con i genitori
tutto il personale dovrà comunicare
care solo le procedure, le metodologie, gli obiettivi e le attività che li
coinvolgono, ma non gli aspetti disciplinari e di profitto degli studenti. Lo studente maggiorenne ha facoltà di
revocare in qualunque momento la scelta operata, compilando un nuovo MO-7I.
7I. In ogni caso la firma del
maggiorenne è valida per le giustificazioni di assenze, ritardi ed uscite anticipate.
Capo I FREQUENZA
ART. 1 RITARDI OCCASIONALI
L’ammissione alla prima ora di lezione degli studenti presentatisi con un ritardo massimo di 10 minuti,
dovuto a cause di “forza maggiore”, è demandata al docente presente in classe.
In caso di ritardi che superino il limite massimo tollerato, l’allievo viene ammesso alle lezioni dal Dirigente e il
giorno successivo deve portare una giustificazione
giustificazione scritta (da parte dei genitori se minorenne) sul libretto
scolastico.
Se il ritardo è da imputare a disservizio dei mezzi pubblici, gli studenti possono essere ammessi dal
Dirigente. In questo caso non è necessaria la giustificazione scritta sul libretto
libretto scolastico.
Tutti i ritardi sono annotati sul registro di classe.
ART. 2 ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO
L’entrata fuori orario degli studenti sarà consentita dal docente presente in classe solo dietro presentazione
di giustificazione scritta sul libretto scolastico (dei genitori se trattasi di studenti minorenni).
I docenti avranno cura di annotare sul registro di classe le assenze, le giustificazioni e i ritardi rispetto
all’orario di ciascuna ora, come pure i rientri in aula eccessivamente protratti
protratti dopo un’uscita autorizzata. In
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caso di ritardo entro i primi 10 minuti, sarà apposta dall’insegnante una “r” sul nominativo dell’allievo scritto
sul registro nella colonna degli assenti. Per ritardi superiori ai 10 minuti gli studenti dovranno utilizzare
utilizz
il
libretto firmato dai genitori. In caso di mancata giustificazione, l’allievo dovrà produrla il giorno successivo al
docente della prima ora.
L’uscita anticipata dalle lezioni di regola non è consentita. Nel caso di provata necessità, i genitori sono
tenuti a presentarsi di persona in segreteria per accompagnare l’allievo, tranne che per i maggiorenni e per
le specifiche richieste via fonogramma da parte dei genitori. Va utilizzato il libretto dello studente.
ART. 3 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Si fa presente
esente che il D.P.R. n.122, del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni) stabilisce, all’art.14, comma 7: «[…] ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, […] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
interessati. Il mancato conseguimento del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.»
La frequenza alle lezioni, essendo al contempo un diritto ed un dovere, risulta dunque obbligatoria; solo
eccezionalmente gli studenti possono assentarsi dalle lezioni giornaliere, e tali assenze devono essere
giustificate per iscritto.
Si intende per giustificazione la comunicazione dei termini
termini e delle motivazioni dell’assenza, da parte dei
genitori degli alunni minorenni o da parte degli alunni stessi se maggiorenni.
Sia per le giustificazioni delle assenze che per i permessi di entrata e di uscita fuori orario deve essere
utilizzato l’apposito
posito libretto, in corso di validità, ritirato dai genitori, se trattasi di alunni minorenni, previo
deposito della firma all’inizio dell’anno scolastico. Gli alunni maggiorenni ritirano personalmente il suddetto
libretto e ne sono responsabili. In caso di
di smarrimento del libretto scolastico personale è prevista la
sostituzione. La richiesta di un secondo libretto, va fatta oralmente al docente coordinatore della classe.
La richiesta di giustificazione delle assenze deve essere presentata di regola all’insegnante
all’insegnante della prima ora
di lezione, che ne prende nota sul registro di classe.
Nel caso in cui lo studente sia sprovvisto di giustificazione, l’ammissione avviene con riserva, con
segnalazione sul registro di classe. Qualora l’assenza non sia giustificata
giustificata nei tre giorni successivi, la famiglia
viene invitata a sanare l’inadempienza dato che le assenze ingiustificate costituiscono elemento negativo ai
fine dell’attribuzione del voto di condotta.
E' compito dei coordinatori vigilare sul numero delle assenze,
assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle
sanzioni, valutando all'occorrenza l'opportunità di comunicare con la famiglia tramite il telefono, altri mezzi
informatici o in presenza.
Non sono in alcun modo giustificabili assenze dovute ad arbitrarie astensioni
astensioni dalle lezioni (scioperi).
Capo II COMPORTAMENTO IN ISTITUTO
ART.1 CORRETTEZZA
Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e rispettoso del lavoro e
della persona dei docenti e del personale ATA, nonché delle strutture e delle attrezzature scolastiche. Gli
studenti rispettano altresì gli impegni sottoscritti nel patto formativo di corresponsabilità [vedere allegato n°
1].
In caso di momentanea assenza del docente dalla classe, la sorveglianza è affidata al personale
pe
ausiliario.
In queste circostanze, come in qualunque altra situazione di relativa emergenza, gli studenti sono tenuti ad
un ancor più elevato senso di responsabilità e di rispetto della disciplina.
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ART. 2 RISPETTO DEGLI AMBIENTI E DEGLI ARREDI
Gli studenti sono tenuti a rispettare l'ambiente evitando di sporcare corridoi, aule, servizi e il cortile con rifiuti
di ogni genere. Essi sono tenuti a differenziare la raccolta dei rifiuti utilizzando i predisposti contenitori per la
raccolta differenziata.
Gli studenti sono responsabili dei danni arrecati ai locali, agli arredi ed alle attrezzature. In caso di accertata
responsabilità i colpevoli sono tenuti al risarcimento dei danni. Qualora non sia possibile attribuire il danno
né ad un singolo né ad un gruppo precisato il risarcimento sarà posto a carico della o delle classe/i
dell'Istituto che usufruiscono dell’attrezzatura o arredo danneggiato.
ART. 3 PERMANENZA IN ISTITUTO
Gli studenti non devono lasciare l’Istituto senza autorizzazione, nemmeno durante l’intervallo.
Gli studenti possono, durante le ore di insegnamento e solo per giustificati motivi, lasciare l'aula chiedendo
l'autorizzazione all'insegnante.
Nel cambio d'ora gli studenti sono tenuti a rimanere nelle rispettive aule, o nelle immediate
immed
vicinanze,
tenendo un comportamento atto a non recare disturbo alle classi adiacenti. Così pure le classi che, per
esigenze didattiche, si devono recare in aule diverse, sono tenute ad effettuare lo spostamento rapidamente
e senza disturbare.
Non è di regola consentito il consumo di bevande, panini ed altro nelle aule durante le ore di lezione. Gli
allievi sono responsabili della conservazione dei locali, dell'arredamento e del materiale didattico a loro
disposizione.
La vigilanza negli spazi interni dell’Istituto durante gli intervalli seguirà le disposizioni del D.S.
Agli studenti, come a tutto il personale della scuola, è fatto divieto di fumare negli spazi chiusi dell'edificio e
nelle sue pertinenze. I responsabili di trasgressioni, fatte salve le sanzioni di legge, riceveranno
un'ammonizione e, nel caso si tratti di studenti minorenni, i docenti a ciò preposti avranno cura di darne
comunicazione alla famiglia.
ART. 4 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI
Viste le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi
elettronici contenute nella Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del15/03/2007 Prot. N°
30/dip./segr.; visto lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e successive
modifiche ed integrazioni; si stabilisce il seguente regolamento sull'uso dei telefoni cellulari e di altre
apparecchiature elettroniche audio e video:
a)
L'uso del telefono cellulare è vietato durante lo svolgimento delle lezioni, sia
si come
apparecchio di collegamento telefonico, che come trasmettitore di messaggi, foto-camera,
foto
videocamera ed ogni altra funzione. Qualora un alunno decida di essere fornito di apparecchio
telefonico, lo stesso dovrà mantenerlo spento per l'intera durata dell'attività didattica e conservarlo
come effetto personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell'apparecchio.
La scuola non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o furti.
b)
Il suddetto divieto d'uso è esteso a qualunque
qualunque apparecchio elettrico o elettronico (I-pod,
(I
mp3, mp4 ecc.) che sia incompatibile con l'attività didattica, fatta eccezione per i casi in cui sia lo
stesso docente a richiederne o consentirne l'uso per strette finalità didattiche. Eventuali fotografie o
audio-video-riprese,
riprese, effettuate senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come
violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge.
c)
Per particolari ed urgenti esigenze di comunicazione tra alunni e famiglie sarà utilizzabile il
telefono fisso installato nella segreteria dell'edificio scolastico, previa autorizzazione del docente in
servizio e sotto sorveglianza di un operatore scolastico.
d)
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici durante
d
il tempo-scuola
prevede l'applicazione del seguente sistema sanzionatorio, secondo il criterio di proporzionalità di
seguito stabilito:
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•
Qualsiasi uso del telefono cellulare (e di altri apparecchi elettronici) durante il tempo-scuola
tempo
comporta
l'immediato
ediato ritiro dell'apparecchio da parte del docente che verifica l'infrazione al Regolamento, previo
spegnimento dello stesso da parte del proprietario. Il docente provvede al richiamo scritto sul registro di classe.
L'apparecchio verrà restituito ai genitori
genitori (se l’alunno è minorenne) che saranno appositamente convocati dal
Dirigente e sollecitati al puntuale rispetto del Regolamento, o allo stesso alunno maggiorenne.
•
Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di esame di stato, test, ecc..), su
richiesta del docente, i cellulari e gli altri dispositivi verranno depositati spenti in apposito contenitore e restituiti
al termine delle prove stesse. Nel caso in cui lo studente
studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi
altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata, valutata negativamente (voto minimo della fascia) e
non potrà essere recuperata.
•
Nel caso di fatti di eccezionale gravità, accertati
accertati ed imputabili ad uno o più alunni, (uso del telefono
cellulare per diffusione di filmati che costituiscano violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di
foto e filmati che offendano il comune senso del pudore) il provvedimento disciplinare,
disciplinare, che sarà valutato caso
per caso, potrà comportare l'allontanamento temporaneo dalla scuola fino a 15 giorni ed eventualmente oltre,
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o agli esami finali. Sarà anche
valutata
ta l'opportunità di procedere con denuncia circostanziata all'autorità.
L'adozione di uno dei provvedimenti disciplinari sopra citati comporterà, comunque, un'azione di riflessione e
di autovalutazione, al fine di favorire nell’alunno interessato una positiva
positiva fase di responsabilizzazione.
Capo III SANZIONI
Premessa
Ogni comportamento scorretto o comunque contrario alle regole della scuola e della convivenza civile è soggetto a
sanzioni disciplinari in base alla normativa vigente (D.P.R. 249/1998 e successive
successive modifiche D.P.R. 235/2007), nel pieno
rispetto delle finalità e dei limiti previsti dall’art.4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ai commi che qui si
s
richiamano:
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento
rafforzamento del senso di responsabilità e
al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne’ direttamente ne’ indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata
estata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente e'
e sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Art. 1 SANZIONI DISCIPLINARI
Qualsiasi decisione che incida nell'ambito disciplinare viene presa, secondo un criterio di gradualità e di
proporzionalità agli atti
tti commessi, dopo aver preventivamente sentito le ragioni dell'alunno ed ascoltato gli
eventuali testimoni. Qualora la sanzione debba essere irrogata da un organo collegiale, questo è
tempestivamente convocato.
Tipi di sanzioni:
Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami
verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.
A. RICHIAMO scritto da parte dei docenti e sul registro di classe
B. AMMONIZIONE da parte del Dirigente Scolastico orale o scritta su lettera protocollata consegnata ai genitori.
C. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA (sospensione) disposto dal Dirigente Scolastico su
delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta
sedut straordinaria, con la sola componente docente.
docente
D. RISARCIMENTO DEL DANNO Per mancanze che determinino danni al patrimonio scolastico o privato per i
quali è individuata la responsabilità. Il principio del risarcimento del danno (monetario o con lavoro) vale anche
nel caso di danneggiamento alle strutture che avvengano senza l’individuazione dei responsabili: nel caso i
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soggetti coinvolti (classe/ l’insieme degli alunni del piano o dell’istituto) sono tenuti alla riparazione. (cfr. art.5
capo II art. 2)
Art. 2 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti che provvederanno a trascriverle sul registro di classe aperto
alla consultazione delle famiglie.
Delle infrazioni più significative o episodi di una certa gravità dovrà essere informato
informato il Dirigente Scolastico
da uno o più docenti, dal coordinatore di classe e/dal personale ATA; il Dirigente così potrà irrogare sanzioni
di tipo B dandone comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, con la quale può essere
disposta contestualmente la convocazione.
La sanzione di tipo C viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato
in composizione ristretta (solo docenti). Tale seduta si aprirà con la testimonianza dello studente
appositamente convocato
onvocato (se minorenne anche accompagnato dal genitore).
L’allontanamento dalla comunità scolastica, per gravi e reiterate infrazioni, di norma non può essere
superiore ai 15 giorni. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, l’allontanamento può essere superiore ai 15 giorni e
può prevedere l’esclusione dallo scrutinio finale.
Il Consiglio di Classe può convertire la sospensione in attività a favore della comunità
comunità scolastica. Il Consiglio,
tenuto conto della gravità del fatto e dell'affidabilità dell'allievo, stabilisce l'attività che l'allievo dovrà svolgere.
Tali attività socialmente utili saranno da svolgersi al di fuori delle ore curricolari, e dovranno essere legate,
quanto possibile, al tipo di sanzione ricevuta; potranno altresì essere svolte presso strutture esterne
convenzionate con l'Istituto.
Il Consiglio inoltre prevederà attraverso contatti con lo studente e la sua famiglia la preparazione del rientro
ri
a scuola dello stesso. Nei casi previsti dall’art. 4 comma 10 del d.p.R. n. 249/98, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Art. 3 IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno alla scuola, che
decide nel termine di dieci giorni.
Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva
definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del
regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal d.p.R. 24/06/1998 n. 249 e integrato dal
DPR. 21/11/2007 n. 235.
Art. 4 ORGANO DI GARANZIA
L’organo di garanzia è presieduto dal Dirigente
Dirigen scolastico ed è composto da due docenti designati dal
Consiglio di istituto, da un personale ATA, da un rappresentante della componente genitori e da uno della
componente studenti, membri effettivi. E’ prevista la designazione di un docente membro supplente e
l’elezione di un genitore e uno studente membri supplenti, per i casi di eventuale incompatibilità dei membri
effettivi. In prima convocazione, per poter deliberare, l’organo deve essere “perfetto”;
“perfet
in seconda
convocazione le deliberazioni saranno valide se presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri.
L’organo di garanzia, inoltre, decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola
uola in merito all'applicazione del presente regolamento.
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