Provincia di Massa Carrara AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MS 13 Norme di Attuazione del Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (approvato con D.C.S.P. n. 8/2014 del 20 febbraio 2014). (Del. CdG n. 14 del 03/08/2015) TITOLO I DISTRETTI DI GESTIONE E AREE DI PERTINENZA Art. 1 - Principi generali. Le presenti norme, in attuazione del “Regolamento per la gestione faunistico venatoria del capriolo in Provincia di Massa Carrara”. disciplinano le modalità di attuazione della gestione del capriolo nel territorio vocato alla specie e nei Distretti individuati dall’ATC MS13, con l’obiettivo di assolvere ai compiti indicati dall’Art. 86 del DPGR 33/R/2011. Art. 2 - Individuazione dei Distretti di Gestione e delle Aree di Pertinenza. L’ATC suddivide l’area vocata alla specie individuata nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, in Unità Minime di Gestione denominate anche Distretti. All’interno di ciascun Distretto sono individuate Aree di Gestione di caccia dette anche Aree di Pertinenza, dove ciascun cacciatore autorizzato potrà effettuare il prelievo in selezione. Le Aree di Pertinenza saranno individuate secondo le indicazioni contenute nell’art. 2 comma 3 sez. “C” del P.R.A.F. Regionale 2012-2015. I limiti di Distretto e delle Aree di Pertinenza dovranno, per quanto possibile, essere collocati su elementi fissi del territorio ben individuabili sul terreno (fossi, canali, strade, crinali, limiti colturali, ecc.) al fine di evitare possibili sconfinamenti e favorire l’attività di sorveglianza. L’ATC, per una migliore gestione della specie ed una più favorevole fruizione del territorio da parte dei cacciatori iscritti, potrà modificare i confini delle Aree di Pertinenza e dei Distretti, anche su proposta del Coordinatore di Distretto. Art. 3 - Saturazione di Distretto e formazione della Liste di Attesa. Un Distretto di caccia, secondo quanto previsto all’art. 2 comma 3 sez. “C” del P.R.A.F. Regionale 2012-2015, è ritenuto saturo quando: 1) Il rapporto cacciatore / SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha; pag. 1 2) Nel rispetto del punto 1 quando il rapporto tra piano di prelievo assegnato, calcolato sulla media degli ultimi tre anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a due capi/cacciatori. Un distretto definito saturo in base ai criteri 1 e 2, sopra elencati, non sarà ritenuto tale se per più di due anni consecutivi la densità di caprioli nel distretto supererà la densità sostenibile. I cacciatori in esubero saranno collocati in una “Lista di Attesa” la cui graduatoria rispetterà quanto stabilito ai successivi Artt. 5, 6 e 7. I cacciatori in Lista di Attesa che non abbiano avuto accesso al prelievo per due anni consecutivi, acquisiranno priorità nell’assegnazione rispetto ad eventuali altre richieste di assegnazione. TITOLO II ISCRIZIONE, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO DEI CACCIATORI DI SELEZIONE AI DISTRETTI ASSEGNAZIONE AREE DI PERTINENZA E CAPI IN PRELIEVO Art. 4 - Modalità di iscrizione ai Distretti di Gestione. Il cacciatore abilitato ad esercitare il prelievo selettivo della specie capriolo, previa iscrizione al Registro Provinciale dei Cacciatori di Selezione, deve richiedere, entro il 31gennaio di ogni anno, l’iscrizione ad uno dei Distretti individuati dal Comitato di Gestione dell’ATC, presentando domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall’Ente, al Presidente dell’ATC. Art. 5 - Modalità di assegnazione dei nuovi cacciatori di selezione ai Distretti di Gestione. Il nuovo cacciatore di selezione sarà assegnato prioritariamente al Distretto di Gestione da lui indicato nella domanda di iscrizione, previa verifica del rispetto del limite di saturazione,. Nel caso in cui le richieste di iscrizione al medesimo Distretto dovessero essere superiori al numero massimo dei cacciatori sostenibili, si procederà a redigere, fra tutti i richiedenti, una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità: 1) Opzione di caccia ai sensi dell’Art. 28, comma 3, lett. D della L.R. 3/94 e succ. mod. e int.; 2) Residenza anagrafica in un Comune ricadente, in tutto o in parte, dentro il perimetro del Distretto in cui si richiede l’iscrizione; 3) Proprietà di fondi non inferiore a 3 Ha, acquisita da almeno cinque anni, all’interno del Distretto in cui si richiede l’iscrizione; 4) Residenza anagrafica nella provincia di Massa Carrara; 5) Numero di anni di partecipazione attiva alla gestione del Capriolo in un distretto ricadente in Provincia di Massa Carrara; 6) Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione al Capriolo presso la Provincia di Massa Carrara; 7) Residenza venatoria nell’ATC MS13; 8) Conduttore abilitato e proprietario di cane da traccia. In caso di parità verrà preso in considerazione il punteggio di valutazione ottenuto in sede di esame di abilitazione alla caccia di selezione, in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio. pag. 2 Art. 6 - Modalità di trasferimento di cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto di Gestione. Il selecontrollore, che abbia effettuato almeno 3 anni continuativi di “attività di gestione”, ovvero aver svolto tutte le attività di gestione annuale della specie che iniziano con i censimenti obbligatori e si terminano con la fase di prelievo, potrà richiedere il trasferimento in altro Distretto. La domanda di trasferimento, compilata su apposita modulistica predisposta dall’ATC , dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le richieste di trasferimento saranno soddisfatte previa verifica del livello di saturazione del Distretto. Nel caso in cui le richieste di trasferimento al medesimo Distretto dovessero essere superiori al numero massimo dei cacciatori sostenibili, si procederà a redigere, fra tutti i richiedenti, una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità: 1) Opzione di caccia ai sensi dell’Art. 28, comma 3, lett. D della L.R. 3/94 e succ mod. e int. ; 2) Residenza anagrafica in un Comune ricadente, in tutto o in parte, dentro il perimetro del Distretto in cui si richiede il trasferimento; 3) Proprietà di fondi non inferiore a 3 Ha, acquisita da almeno cinque anni, all’interno del Distretto in cui si richiede il trasferimento; 4) Residenza anagrafica nella provincia di Massa Carrara; 5) Numero di anni di partecipazione attiva alla gestione del Capriolo in un distretto ricadente in Provincia di Massa Carrara; 6) Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione al Capriolo presso la Provincia di Massa Carrara; 7) Residenza venatoria nell’ATC MS13; 8) Conduttore abilitato proprietario di cane da Traccia. In caso di parità verrà preso in considerazione il punteggio della graduatoria di merito di cui all’art. 7bis, in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio. I cacciatori che avranno richiesto il trasferimento avranno la priorità, nell’assegnazione al nuovo Distretto, rispetto ai nuovi iscritti. Art. 7 - Assegnazione delle Aree di Pertinenza in via definita o provvisoria. Per l’assegnazione delle aree di pertinenza, il Coordinatore del Distretto verifica l’esistenza di un accordo unanime fra i selecontrollori, in caso di riscontro positivo, lo stesso procederà ad inoltrare ad ATC, per la successiva ratifica, l’elenco delle aree di pertinenza, nel quale, a fianco di ciascuna area, individuata con apposita numerazione, dovrà essere indicato il nominativo del selecontrollore assegnatario con apposta, in segno di accettazione, la firma dello stesso o di altra persona purchè munita di delega scritta. In caso di accettazioni con delega, le stesse dovranno essere consegnate ad ATC congiuntamente all’elenco di cui sopra. In caso di mancato accordo fra i selecontrollori del distretto, le aree di pertinenza saranno assegnate direttamente da ATC in apposita assemblea durante la quale il selecontrollore sarà chiamato ad indicare l’area prescelta. L’ordine di chiamata seguirà la “graduatoria di merito” dei cacciatori iscritti al distretto formulata sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7bis. pag. 3 Nel caso in cui il selecontrollore risultasse assente al momento della chiamata, potrà effettuare la scelta al termine della prima chiamata ovvero in seconda chiamata; anche in questo caso si procederà nel rispetto dell’ordine di graduatoria dei cacciatori assenti in prima chiamata. L’assemblea sarà convocata, mediante pubblicazione sul proprio sito www.atcms13.it e affissione all’Albo dell’ATC, almeno 20 giorni prima dell’inizio della stagione venatoria di selezione. Nel caso in cui il selecontrollore non proceda alla scelta dell'area di pertinenza, durante l’assemblea, potrà sceglierla, fra quelle non ancora assegnate, recandosi direttamente in sede o trasmettendo la propria scelta mediante comunicazione scritta all'ATC. L’assegnazione avrà validità per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Nel caso in cui il prelievo in un’area di pertinenza assegnata in via definitiva divenisse impraticabile, entro il 15 maggio di ogni anno, il selecontrollore interessato potrà richiedere, a mezzo di comunicazione scritta, l’assegnazione provvisoria, nel medesimo distretto, di un’area di pertinenza che, per la stagione venatoria in corso, risulti non utilizzata. Qualora all’interno del medesimo distretto fossero presentate più istanze di trasferimento provvisorio, si procederà all’assegnazione delle aree con le modalità previste per le assegnazioni definitive. L’assegnazione provvisoria ha validità annuale e potrà essere resa definitiva a condizione che: 1) Il selecontrollore ne richieda l’assegnazione fino alla scadenza del PFVP; 2) L’area, al momento della richiesta, risulti non assegnata. Il selecontrollore assegnatario di area di pertinenza provvisoria resa definitiva, per tutta la durata del PFVP, non potrà richiedere ulteriori assegnazioni provvisorie. Art. 7bis – Formulazione “graduatoria di merito. La “graduatoria di merito” di ciascun selecontrollore sarà formulata sulla base delle attività svolte, applicando i punteggi a sommare ed a detrarre come dalle seguenti Tabelle 1 e 2: Tab. 1- Punteggi per la formazione delle graduatorie di merito dei cacciatori di selezione iscritti ai Distretti (Parametri a Sommare): Lettera A B Parametri a Sommare Per ciascun anno di attività in un Distretto per la caccia di selezione al Capriolo della Provincia di Massa Carrara. % di realizzazione del Piano annuale di Prelievo e Assestamento assegnato: Punti 2 B1 Nessun prelievo (con numero minimo uscite previste all’art. 10) 0 B2 Dal 1% al 50% 1 B3 Dal 51 % al 99% 2 B4 100% 4 Il capo incentivo assegnato ai responsabili non concorrerà alla formazione del punteggio a sommare ma parteciperà alla formazione dell’eventuale punteggio a detrarre. Tab. 2- Punteggi per la formazione delle graduatorie di merito dei cacciatori di selezione iscritti ai Distretti (Parametri a Detrarre): pag. 4 Lettera Parametri a Detrarre Punti C Per infrazioni che abbiano causato la sospensione dall’attività di prelievo per 1 Anno. 3 D Per infrazioni che abbiano causato la sospensione dall’attività di prelievo per 3 Anni. 10 E Mancata partecipazione ai censimenti obbligatori (1). 2 F Mancata esecuzione del numero minimo di uscite in coincidenza con il mancato rispetto del Piano di Prelievo. (2) 3 G Tardiva consegna del materiale riepilogativo dell’attività svolta (libretto uscite, schede biometriche, marcature non utilizzate). 1 H Errori di abbattimento: H1 Maschio Adulto non assegnato. 10 H2 Qualsiasi altro errore. 3 I Mancata osservanza delle indicazioni impartite dai Coordinatori di Distretto nel corso delle attività di censimento, se tempestivamente segnalate al personale tecnico che è eventualmente incaricato di sovrintendere le operazioni stesse e da questo accertate. 2 L Cancellazione dal distretto a seguito della mancata partecipazione alle attività di gestione per due anni consecutivi 8 (1) riferiti alla stagione venatoria in corso. La penalità ovvero il punteggio a detrarre, nel caso in cui il selecontrollore provveda a farsi sostituire da altro cacciatore così come disposto dall’art. 13 comma 7 del Regolamento Provinciale approvato con D.C.S.P. n. 8/20014, non sarà applicata. (2) così come indicato all’art. 13. L’ATC, ogni anno, ed esattamente al termine delle attività di censimento per la stagione venatoria in corso, sulla base dei dati riepilogativi dell’attività svolta nella precedente stagione venatoria da parte dei cacciatori iscritti, fra le quali rientra anche l’attività di censimento per la stagione venatoria in corso, e dei punteggi sopra indicati, aggiorna la graduatoria di merito per ciascun Distretto. Si precisa che a parità di punteggio i cacciatori saranno disposti in ordine decrescente in funzione della percentuale di realizzazione del proprio piano di abbattimento calcolata così come disposto dalla lett. B Tab. 1 del presente articolo. In caso di ulteriore parità i selecontrollori saranno disposti in ordine alfabetico (cognome e nome). Art. 7ter – Assegnazione dei capi. L’ATC ogni anno, in base alle proprie esigenze, l’ATC, nel rispetto del Piano di Assestamento e Prelievo approvato dalla Provincia, stabilisce per ogni distretto, il numero di capi da assegnare ed in intesa con il Coordinatore di distretto, procede all’assegnazione nel rispetto della rotazione per classi di sesso ed età, secondo i seguenti criteri di priorità: 1) Un capo Incentivante ad ogni avente diritto; 2) Un capo alla volta, secondo le graduatorie di merito, ai cacciatori titolari di un’Area di Pertinenza in via esclusiva che abbiano maturato l’accesso al prelievo, sino all’esaurimento di tutti i capi in assegnazione. pag. 5 L’attribuzione dei capi ai cacciatori iscritti al Distretto dovrà privilegiare la rotazione fra le diverse classi di sesso ed età, in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti; in ogni caso, allo stesso cacciatore, non potrà essere assegnato più di un maschio nella stessa stagione venatoria. I capi Incentivanti dovranno essere equamente ripartiti fra le diverse classi di sesso ed età rispettando, per quanto possibile, le percentuali di distribuzione del piano. L'ATC provvede all' assegnazione dei capi e la comunica ai cacciatori mediante assemblea appositamente convocata oppure mediante pubblicazione della lista di assegnazione sul proprio sito web: www.atcms13.it. Art. 7quater – Rinuncia ai capi assegnati. Il selecontrollore entro 5 giorni dall’assegnazione dei capi, potrà rinunciare, anche parzialmente, ai capi assegnati. Non è ammessa la rinuncia parziale del “piccolo”. La rinuncia al "piccolo" comporta la rinuncia all’intero piano assegnato. Sarà intesa quale rinuncia ai capi assegnati anche il mancato ritiro dell’autorizzazione al prelievo entro il 31 luglio di ogni anno. TITOLO III COGESTIONE Art. 8 - Cogestione fra Aree di Pertinenza. I cacciatori iscritti ad un Distretto di Gestione, previa presentazione di richiesta su apposita modulistica ed entro il 15 maggio di ogni anno, potranno richiedere la cogestione di più Aree di Pertinenza confinanti fra loro e pertanto formanti un territorio a “corpo unico”. La cogestione è ammessa fino ad un massimo di quattro Aree e sarà vincolante per l’intera stagione venatoria; la stessa si riterrà tacitamente rinnovata anche per la stagioni venatorie successive, e comunque non oltre il periodo di assegnazione delle aree. In caso di modifiche sull’assetto della cogestione, entro il termine sopra indicato, il selecontrollore dovrà presentare opportuna comunicazione. Se uno dei selecontrollori partecipanti alla cogestione fosse temporaneamente escluso dal prelievo, la cogestione permane sulle restanti aree di pertinenza; nel caso di esclusione di più di un selecontrollore la stessa decade così come nel caso in cui uno dei selecontrollori impegnati nella cogestione fosse cancellato dal distretto. Sull’area esclusa a seguito di quanto sopra, qualora fosse assegnata in via provvisoria, la cogestione con le altre aree potrà essere ripresa previa presentazione di comunicazione sottoscritta in segno di accettazione da tutti i selecontrollori interessati alla cogestione. TITOLO IV COORDINATORI DI DISTRETTO Art. 9 - Nomina, ruolo e compiti dei Coordinatori di Distretto. pag. 6 L’ATC, per ciascun Distretto, nominerà un Coordinatore e fino ad un massimo di cinque Vice-Coordinatori. Spetta all’ATC convocare, mediante pubblicazione sul proprio sito www.atcms13.it e affissione all’Albo dell’ATC, le Assemblee dei Distretti almeno 20 giorni prima della scadenza delle nomine coincidenti con la scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Ciascun cacciatore iscritto ad un Distretto potrà proporre la propria candidatura al ruolo di Coordinatore o di ViceCoordinatore di Distretto. L’ATC valuterà esclusivamente le candidature di cacciatori iscritti ai Distretti che non siano incorsi in sanzioni previste dall’Art. 25 comma 1 e 2 del “Regolamento per la gestione faunistico venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara” eccetto lettere d) e g) del comma 2. I cacciatori di selezione che intendano proporre le proprie candidature dovranno presentare richiesta, su apposito modello predisposto dall’ATC, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia di documento di identità valido, al Presidente del Comitato di Gestione dell’ATC almeno 20 giorni prima della data in cui si terrà l’Assemblea di Distretto. L’ATC invierà all’Assemblea di ciascun Distretto, le liste dei Candidati di cui sia stata approvata la candidatura stessa indicando inoltre il numero massimo di Vice-Coordinatori ritenuto idoneo per lo svolgimento dell’attività di gestione di ciascun Distretto. Nel corso delle Assemblee di Distretto si svolgeranno le elezioni dei Coordinatori e dei Vice-coordinatori di Distretto la cui candidatura sia stata ritenuta valida dal Comitato di Gestione dell’ATC. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze espresse dai cacciatori i quali, in sede assembleare e senza possibilità di delega, potranno esprimere la propria preferenza. Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente dopo le votazioni, da parte del Presidente e da due scrutatori nominati dall’Assemblea prima dell’inizio delle votazioni. I Candidati eletti individueranno al loro interno il Coordinatore di Distretto e ne proporranno la nomina al Comitato di Gestione dell’ATC. Il Comitato di Gestione procederà alle nomine dei Coordinatori e dei Vice-Coordinatori in apposita seduta di Consiglio. I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori di Distretto resteranno in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Il Coordinatore di Distretto svolgerà compiti di raccordo fra il Comitato di Gestione dell’ATC ed i cacciatori di selezione iscritti, collaborerà con il personale tecnico nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività di gestione ivi compresi i censimenti annuali e l’individuazione delle Aree di Pertinenza; il tutto in collaborazione con i ViceCoordinatori di Distretto e con altri selecontrollori che abbiano dato la propria disponibilità. Il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori di Distretto dovranno segnalare tempestivamente all’ATC, per l’adozione dei provvedimenti del caso, eventuali inosservanze/inadempienze dei selecontrollori avvenute nelle varie fasi di gestione. I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori di Distretto che non svolgeranno attivamente i compiti loro attribuiti dal Regolamento Provinciale e dalle norme di attuazione dell’ATC, decadranno automaticamente dalla carica e saranno sostituiti. Tale cessazione comporterà la perdita, contestuale, degli incentivi. I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori di Distretto potranno altresì decadere, e saranno sostituiti, anche a seguito di motivata mozione di sfiducia presentata e controfirmata dai due terzi dei Coordinatori e Vice del Distretto ed approvata dall’ATC. Tale cessazione comporterà la perdita, contestuale, degli incentivi. In caso di dimissioni, decadenza e/o di sostituzione di un Coordinatore di Distretto prima della naturale scadenza del mandato, gli subentrerà il Vice-Coordinatore che abbia ricevuto nel corso dell’Assemblea il maggior numero di preferenze. pag. 7 In caso di dimissioni, decadenza e/o di sostituzione di un Vice-Coordinatore di Distretto prima della naturale scadenza del mandato, gli subentrerà il primo dei non eletti. Il Coordinatore di Distretto potrà essere invitato a partecipare alle riunioni indette dal Comitato di Gestione e/o dalla Commissione specifica, attinenti l’attività del Distretto e, più in generale, la caccia di selezione al Capriolo. TITOLO V CENSIMENTI E PRELIEVI Art. 10 - Modalità di Censimento. L’ATC organizzerà annualmente, in collaborazione con i coordinatori di Distretto, le sessioni di censimento necessarie alla formulazione del Piano Annuale di Assestamento e Prelievo. I cacciatori iscritti al Distretto, per ottenere l’accesso all’attività di prelievo, saranno chiamati a svolgere ogni anno le sessioni di censimento minime indicate dal Comitato di Gestione dell’ATC. Nel corso delle attività di censimento, ciascun operatore sarà tenuto a compilare una scheda personale con indicate le proprie generalità, il ruolo svolto nell’azione specifica (battitore, osservatore), il numero della postazione occupata, i capi avvistati e le altre informazioni richieste dal personale tecnico. Al termine delle sessioni di censimento, i cacciatori partecipanti saranno tenuti a riconsegnare le schede personali al Coordinatore ed al personale tecnico che sovrintenderanno l’attività di monitoraggio. La mancata partecipazione al numero minimo di sessioni di censimento obbligatorie stabilite dall’ATC comporterà l’esclusione dall’attività di prelievo per la stagione di riferimento oltre alla decurtazione del punteggio secondo quanto indicato all’Art. 7bis. Non sarà escluso dall’attività di prelievo il selecontrollore che, per motivi di salute, fosse stato impossibilitato ad effettuare il numero minimo di sessioni obbligatorie di censimento purché sostituito da altro cacciatore abilitato (si intende abilitato il cacciatore che, pur non essendo iscritto ai distretti di gestione, è iscritto al Registro Provinciale per la Caccia di Selezione al Capriolo. L’ATC stabilirà annualmente, in accordo con i Coordinatori di Distretto ed il personale tecnico incaricato della redazione del Piano Annuale di Assestamento e Prelievo, le giornate minime di censimento e le modalità di svolgimento, la/e giornata/e di recupero per i cacciatori di selezione impediti a partecipare alle giornate di censimento obbligatorie. Il selecontrollore che per due anni consecutivi non partecipa alle “attività di gestione” stabilite dall’ATC sarà cancellato dal distretto. Per “attività di gestione” a cui il selecontrollore è tenuto a partecipare si intendono quelle che iniziano dai censimenti propedeutici alla redazione del Piano di Assestamento e Prelievo e si concludono con l’attività di realizzazione del piano (prelievo). La rinuncia totale ai capi assegnati, il mancato ritiro dell’autorizzazione o la mancata effettuazione del numero minimo di uscite di caccia di cui al successivo art. 13, costituiranno mancata “attività di gestione”. L’ATC comunicherà annualmente, mediante pubblicazione sul proprio sito www.atcms13.it e affissione all’Albo dell’ATC, la calendarizzazione delle varie attività gestionali. Art. 11 - Norme per l’esecuzione dei censimenti. pag. 8 I censimenti della specie capriolo dovranno essere condotti adottando le seguenti tecniche: a) da Punti di Vantaggio, in contemporanea, in due sessioni, al fine di definire la struttura della popolazione, preferibilmente nella propria area di pertinenza; b) in Battuta su Aree Campione, al fine di definire la consistenza minima certa e la densità della popolazione. Il Comitato di Gestione dell’ATC potrà stabilire, in accordo con i Coordinatori di Distretto e con il personale tecnico incaricato della stesura del Piano Annuale di Assestamento e Prelievo, una ulteriore giornata in cui svolgere successive sessioni di censimento qualora i risultati ottenuti in una delle giornate di cui ai precedenti punti a) e/o b) non fossero sufficienti a garantire l’attendibilità dei dati rilevati. Ciascun cacciatore di selezione iscritto al Distretto sarà tenuto, al fine di ottenere l’accesso al prelievo, a partecipare alle giornate obbligatorie stabilite dall’ATC. Sarà consentito il recupero di una delle giornate obbligatorie partecipando ad una ulteriore sessione di censimento stabilita dal Comitato di Gestione dell’ATC di intesa con i Coordinatori di Distretto ed il proprio personale tecnico. Il personale tecnico, in collaborazione con i Coordinatori di Distretto, dovrà individuare le Aree Campione dove svolgere i censimenti nella forma della Battuta. I Coordinatori di Distretto, con la collaborazione dei Vice-Coordinatori ed eventualmente di cacciatori di selezione iscritti al Distretto, procederanno annualmente alla perimetrazione delle Aree di Battuta prescelte ed alla segnalazione delle diverse postazioni di avvistamento. Art. 12 - Modalità di prelievo nell’Area di Pertinenza assegnata. Il selecontrollore autorizzato potrà effettuare il prelievo secondo le sotto indicate modalità: a) Da punto fisso di sparo detta anche “da appostamento”; b) In movimento detta anche “alla cerca”. Il prelievo da punto fisso di sparo potrà essere svolto dal selecontrollore che preventivamente abbia individuato sulla propria area di pertinenza almeno 5 punti fissi di sparo, così come indicato al comma 5 art. 10 del “Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (D.C.S.P. n° 8/2014 del 20/02/2014)”, da utilizzare quali postazioni di prelievo. Il prelievo in movimento o “alla cerca”, potrà essere svolto, all’interno dell’area di pertinenza assegnata, dal selecontrollore che abbia maturato almeno tre anni di “attività di gestione” della specie capriolo; in questo caso, il selecontrollore, muovendosi all’interno dell’area, potrà effettuare il prelievo anche da posizioni differenti rispetto ai punti fissi di sparo indicati. Art. 12bis - Modalità di prelievo nelle Aree di Pertinenza in Cogestione. Nelle “Aree in Cogestione” il prelievo potrà essere svolto oltre che dal titolare anche da tutti gli altri selecontrollori impegnati nell’attività della cogestione. L’esercizio venatorio è consentito nella medesima area a non più di due selecontrollori contemporaneamente, compreso l’assegnatario, purchè questi utilizzino punti di sparo differenti fra loro. Durante l’utilizzo contemporaneo dell’area i selecontrollori, compreso l’assegnatario, potranno svolgere solamente il prelievo “da appostamento” utilizzando i punti fissi di sparo così come individuati ai sensi del precedente art. 12. pag. 9 I selecontrollori impegnati in attività di cogestione, previa comunicazione scritta da presentare ad ATC entro i termini di cui all’art. 7 quater, potranno, nel rispetto del Piano di Assestamento e Prelievo complessivamente a loro assegnato, procedere ad una diversa assegnazione nominativa dei capi. Art. 13 - Norme per il Prelievo. Il selecontrollore, sarà tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 18 del “Regolamento per la gestione faunisticovenatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (D.C.S.P. n° 8/2014 del 20/02/2014)”. Per il completamento del piano di assestamento e prelievo assegnato il selecontrollore dovrà effettuare un numero minimo di cinque (5) uscite per ogni capo assegnato nel rispetto dei tempi di prelievo previsti per ciascuno di essi; capi incentivi non concorrono a determinare il numero minimo di uscite. L’effettuazione del numero minimo di uscite, anche in caso di mancato completamento del piano assegnato, farà si che il selecontrollore non incorra nelle detrazioni di punteggio di cui all’Art. 7bis, Lettera F. Il numero di uscite effettuate da un cacciatore iscritto ed autorizzato all’esercizio della caccia in selezione, sarà stabilito sulla base delle schede di uscita e di rientro compilate o comunicazione tramite tele prenotazione se prevista. Il selecontrollore potrà effettuare due “uscite” di caccia giornaliere una la mattina ed una la sera. Entro 10 giorni dal termine della stagione venatoria relativa alla specie oggetto del presente regolamento, ciascun selecontrollore sarà tenuto alla riconsegna del materiale, in proprio possesso, utilizzato per l’attività di selezione (es. libretto delle uscite, eventuali contrassegni inutilizzati). Nel caso in cui il selecontrollore per due anni consecutivi non dovesse abbattere nessuno dei capi assegnati, pur avendo rispettato il numero minimo delle uscite, non parteciperà alla assegnazione dei capi per un anno. L’ATC, in collaborazione con i Coordinatori di Distretto, stabilirà annualmente le modalità per attuare il primo controllo dei capi abbattuti mediante l’individuazione di Punti di Raccolta e Controllo dislocati sul territorio. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 14 – Norme Finali. Salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge, il mancato rispetto delle presenti Norme di Attuazione o gravi inadempienze compiute da parte dei selecontrollori, consentiranno all’ATC di prevedere, oltre alle perdite di punteggio di cui Tab. 2 7bis - Tab. 2, anche l’esclusione o la sospensione dagli abbattimenti per la stagione venatoria in corso. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Attuazione valgono le disposizioni previste dal Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (Approvato con D.C.S. Provinciale n° 8/2014 del 20 febbraio 2014), dalla L.R. 3/94 e succ mod. e int. e dal DPGR 33/R/2011 e s.m.i.. Art. 15 - Norme Transitorie. Il selecontrollore che nella SV 2014-15 non abbia effettuato il numero minimo di sessioni obbligatorie di censimento e che nella SV 2015-16 non abbia partecipato all’attività di gestione sarà cancellato dal Distretto di iscrizione. In caso di cancellazione sarà applicata la riduzione di punteggio prevista all’art.7bis lettera L. pag. 10 Le procedure per le assegnazioni provvisorie di aree di pertinenza saranno applicate a partire dalla stagione venatoria 2016-2017. Le procedure disposte all’art. 8 saranno applicate a partire dalla stagione venatoria 2015-2016. Quanto disposto all’art. 7quater sarà applicato a partire dalla stagione venatoria 2015-2016. Le presenti Norme di Attuazione del Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria del Capriolo in Provincia di Massa Carrara (Approvato con D.C.S. Provinciale n° 8/2014 del 20 febbraio 2014) sostituiscono integralmente quanto precedentemente disposto dal Comitato di Gestione dell’ATC MS13. pag. 11