Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO
1° Trimestre 2015
Geometra
oggi
1° Trimestre 2015
Anno XXI - n° 1
Gennaio/Febbraio/Marzo 2015
Aut. Del Tribunale di Pesaro
n. 389 del 23.09.1994
ROC n. 7638
Editoriale:
DIRETTORE RESPONSABILE
Carlo Cecchetelli
LA LEGGE SOTTO LA LENTE
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COMITATO DI REDAZIONE
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Giuseppe Fumelli
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Cataldo Tarricone
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COORDINAMENTO EDITORIALE
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COORDINAMENTO TECNICO
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GRAFICA E IMPAGINAZIONE
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Redazione
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e Geometri Laureati
Provincia di Pesaro e Urbino
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Pag. 3
“SÌ ALLA LIBERALIZZAZIONE,
NO ALLA DEREGULATION SENZA CONTROLLO!”
IL NOSTRO SALUTO AL GEOMETRA FABIO BARTOLUCCI
Speciale Legge di Stabilità 2015
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Focus storia e cultura
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Edilizia, Urbanistica e Territorio:
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L’EREMO DI MONTEGIOVE, CAPOLAVORO DEL MEDIOEVO
PIANO CASA: PROROGA A FINE 2016
• EDILIZIA, ARRIVANO I MODULI SEMPLIFICATI
• LA PAROLA CHIAVE È: APE
• CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NUOVI PARAMETRI DA LUGLIO
• I PIANI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
Agenzia del Territorio:
IL CATASTO 2.0
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• ATTENZIONE ALL’OBBLIGO DI CONFOR- MITÀ
• PROFILI CATASTALI, CASI E RISOLUZIONI
Normative fiscali:
TUTTI I BONUS DEL 2015
» 17
• MISURE ANTISISMICHE, LA DETRAZIONE RESTA
• ACQUISTI UNA CASA RISTRUTTURATA, DETRAI IL 50%
• BONUS ARREDI E GRANDI ELETTRODO- MESTICI: COSA SERVE
• NEOASSUNTI, CONTRIBUTI RIDOTTI, COMPRESI STUDI PROFESSIONALI
Leggi e Decreti, domanda e risposta:
» 22
Notizie dal Collegio:
» 30
COSA DICE LA LEGGE IN MATERIA DI...
DOMANDA E RISPOSTA
POS, È IL PROFESSIONISTA A SCEGLIERE
• CONDOMINIO: GLI AMMINISTRATORI DE- VONO AGGIORNARSI
• FISCO E CASA, ACQUISTO E VENDITA
Notizie dalla Cassa:
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CONTRIBUTO INTEGRATIVO: AL 5% DAL 1° GENNAIO 2015
• PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE 2007- 2017: COSA È CAMBIATO
• LE AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI
• LE AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI
• I CONTRIBUTI PER I PENSIONATI
• ... E PER GLI OPTANTI
• CONTRIBUTI
Istat:
STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE
» 37
• INTERESSI LEGALI: NUOVE MISURE DAL 1° GENNAIO 2015
• BCE, IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO
Allegati:
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1° Trimestre 2015
Editoriale
Professionisti: il presidente della Cassa chiede al Governo un confronto costruttivo
“SÌ ALLA LIBERALIZZAZIONE, NO ALLA DEREGULATION SENZA CONTROLLO!”
È
un disagio profondo quello che stanno
vivendo tutte le categorie dei liberi professionisti per il manifesto disinteresse che,
da alcuni anni, sta dimostrando chi governa
il nostro Paese nei confronti di un settore che
ancora, nonostante questa terribile crisi, tenta di sopravvivere e rappresenta oltre il 10%
del PIL nazionale con oltre 2 milioni di addetti.
Sono un convinto assertore dei principi di
semplificazione e sburocratizzazione e a questi valori nella funzione di amministratore cerco di ispirare la mia azione quotidiana. Proprio per questo mi riesce difficile accettare
interventi di pseudo liberalizzazioni che stanno progressivamente aprendo le cosiddette
“attività riservate” agli operatori del mercato
che potranno scorrazzare senza regole mentre i professionisti rimangono vincolati dai
Regi Decreti, dalle norme deontologiche,
dai Consigli di disciplina, dalla formazione
continua e quant’altro.
Se le dichiarazioni dei redditi le fa l’Agenzia
delle Entrate, il Catasto lo fanno i Comuni,
per il trasferimento degli immobili è sufficiente l’autentica di firma di un avvocato e le
Banche, invece di fare le Banche, di cui forse
ci sarebbe bisogno, aprono le agenzie immobiliari, non può essere solo il frutto di una
casualità ma significa che si sta realizzando
un progetto ben definito con obiettivi che,
sinceramente, i liberi professionisti vorrebbero capire.
Liberalizzare è un obiettivo che possiamo
condividere a condizione che questo non significhi continuare a mantenere le mani legate ai professionisti ed attuare una deregulation senza alcun controllo per aprire a tutti
la possibilità di operare nei settori professionali senza vincoli, distruggendo quei pochi
presidi di tutela degli interessi collettivi che
ancora la nostra società mantiene.
La sensazione che sta pervadendo tutti i
professionisti è quella che ci si stia avviando
verso un sistema di “caporalato” dei professionisti gestito da grandi gruppi, che in pochi anni cannibalizzeranno il mercato italiano
mentre noi saremo ancora qui aspettando
Godot!
Il timore è che con questa operazione apriremo il nostro mercato alle imprese meglio organizzate del nord Europa senza prima organizzare, soprattutto con norme adeguate, le
nostre strutture professionali per competere
su un mercato globalizzato e per l’ennesima
volta stiamo mandando l’esercito a combattere in Russia con le divise coloniali!
Per queste ragioni faccio appello al Governo
affinché si apra un confronto costruttivo che
possa portare ad una sorta di “Jobs Act” delle professioni per consentire ai tanti giovani,
che stanno faticosamente tentando di crearsi
una opportunità di lavoro, un’alternativa alla
sottoccupazione.
Fausto Amadasi
Presidente della Cassa Geometri
e Geometri laureati
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1° Trimestre 2015
Editoriale
IL NOSTRO SALUTO AL GEOMETRA FABIO BARTOLUCCI
Da sinistra: Cecchetelli, Bartolucci e Amadasi
in occasione della consegna degli attestati ai Geometri con la maggiore anzianità professionale
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È
una perdita che ci ha segnato, come colleghi, ma non solo, quella di Fabio Bartolucci, scomparso a 68 anni per una malattia
scoperta solo un mese prima e contro cui ha
lottato con forza e dignità, in linea, d’altronde, con il suo carattere. Determinato e battagliero.
Alla guida del Collegio Geometri di Ancona dal 1997, Bartolucci è stato per tanti anni
protagonista della categoria, determinando,
con il suo segno, una parte copiosa dell’edilizia pubblica e privata e dell’urbanistica della provincia dorica.
Iscritto all’albo dei geometri nel 1971, ha
sempre svolto la libera professione e dal
1976 al 1985 ha contribuito a costruire case,
acquedotti, fognature, strade nella sua Cupramontana e, più in generale, nell’anconetano.
Tante le cariche ricoperte nella sua lunga e
onorata carriera: membro di Commissioni
edilizie in vari Comuni, è stato presidente
del Comitato di coordinamento dei Collegi
dei Geometri delle Marche dal 1998 al 2000.
E, ancora, componente della Commissione
Lavori pubblici del Consiglio nazionale Geometri, dopo esserlo stato, dal 1998 al 2001,
della Commissione ristretta Lavori pubblici,
Edilizia e Sicurezza.
Sincero e profondo è il cordoglio, personale
e dell’intero Collegio di Pesaro-Urbino, per
la scomparsa di un professionista molto preparato, un collega dal temperamento schietto e deciso, con cui, proprio per questo, in
tanti anni di lavoro e impegno in seno ai rispettivi Collegi, non sono mancati discussioni accese e confronti vivaci, improntati, però,
sempre al massimo e reciproco rispetto.
Carlo Cecchetelli
Presidente del Collegio
Geometri e Geometri laureati
della provincia di Pesaro e Urbino
1° Trimestre 2015
Speciale Legge di Stabilità 2015
LA LEGGE SOTTO LA LENTE
Legge n. 190 del 23.12.2014. (S. O. n. 99
alla G. U. n. 300 del 29.12.2014)
Come al solito, consuetudine (negativa) rispettata anche sul versante della tecnica legislativa: la Legge in partenza era stata suddivisa in capi e 47 articoli, ognuno dei quali
riportava una titolazione attraverso la quale
se ne identificava abbastanza chiaramente il
contenuto.
Ora la Legge pubblicata si compone di un
solo articolo e ben 735 commi privi di qualsiasi rubricazione. Tra questi sono stati estrapolati quanti attengono alle novità previste
per l’anno 2015 sulle detrazioni fiscali per le
ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche, interventi di sicurezza statica, bonus
mobili e ritenuta d’acconto di cui ai commi
47, 48 e 657. (cfr. anche capitolo “Normativa
Fiscale” comprensivo di tabelle).
Questo il quadro riepilogativo:
• Commi 47 e 48
Proroga della detrazione Irpef “potenziata”
al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96mila euro per
unità immobiliare, per le spese sostenute dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, relative
ad interventi di recupero edilizio o di acqui-
sto di abitazioni all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese, a patto che
queste ultime provvedano entro 18 mesi dal
termine dei lavori alla successiva vendita o
assegnazione dell’immobile.
• Comma 47
Proroga per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre della detrazione Irpef
del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, compresi i grandi elettrodomestici, dotati di etichetta energetica di classe
non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati
esclusivamente alle abitazioni ristrutturate
fino ad un massimo di 10mila euro.
• Comma 47
Proroga alla detrazione Irpef/Ires del 65%
per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti per le spese sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (o su tutte le unità che compongono il
condominio). L’ambito applicativo del bonus
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1° Trimestre 2015
Speciale Legge di Stabilità 2015
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viene esteso, per le spese sostenute, dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi, quali:
a) acquisto e posa in opera di schermature solari nel limite di detrazione di 60mila euro;
b) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili
nel limite di detrazione pari a 30mila euro.
• Comma 47
Proroga al 31 dicembre 2015 del “bonus antisismica” ossia della detrazione del 65% nel
limite massimo di spesa di 96mila euro, per
interventi di messa in sicurezza statica delle
“abitazioni principali” e degli immobili a “destinazione produttiva” situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
• Comma 657
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2015, agevolabili con le detrazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica, è previsto un aumento dal 4% all’8% della
ritenuta operata dagli istituti di credito o uffici
postali al momento dell’accredito dei bonifici
di pagamento delle spese agevolate, a titolo
di acconto delle imposte sul reddito dovute
dall’impresa esecutrice.
Decreto Milleproroghe (D. L. n. 192 del
31.12.2014)
Strutture turistico-alberghiere, articolo 4: è
stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine
del 31.12.2014 per l’adeguamento alle disposizioni sulla prevenzione incendi delle strutture che superano i 25 posti-letto.
1° Trimestre 2015
Focus storia e cultura
L’EREMO DI MONTEGIOVE, CAPOLAVORO DEL MEDIOEVO
“
La città è come una grande casa e la casa
è a sua volta una piccola città”. Così diceva Leon Battista Alberti: scrittore, architetto,
topografo, crittografo, matematico ed anche
linguista e filosofo che descrisse tutta la casistica relativa all’architettura moderna sottolineando l’importanza del progetto e le diverse
tipologie di edifici in base alla loro funzione.
Vogliamo traslare questa definizione partendo da molto lontano, il Medioevo, associando il concetto di casa a quello di abbazia o
eremo poiché le loro particolarità costruttive
e soprattutto il vivere dentro ed il loro modo
di apparire evidenziavano una stretta relazione con gli abitanti delle vicine città o borghi
– è il caso di Fano e di Rosciano. Sotto questa
luce ci appare l’Eremo di Montegiove, inteso sin dai tempi antichi anche come spazio di
accoglienza e di incontro per viandanti in cerca di un sicuro rifugio entro il quale si poteva
dialogare su questioni di tradizioni e di fede.
Dunque, anche un centro di pensiero ove i
monaci, continuando nella storica vocazione
di comunità aperta alle novità dello spirito ed
al dialogo, hanno investito la loro ricchezza di
sapiente sensibilità e competenza intellettuale sino a tempi più recenti quando personalità
tra le più rappresentative, provenienti soprattutto dalla più vicina città di Fano, hanno lasciato il segno della loro presenza all’Eremo
di Montegiove, misurandosi sulle grandi questioni politico-sociali e sugli ultimi percorsi
della filosofia e teologia.
La storia
Il nome di Montegiove ha fatto pensare che in
antico vi sorgesse un tempio dedicato a quella
divinità. Nessun resto archeologico è, però, finora affiorato per poterlo documentare.
Recenti scavi hanno, invece, portato alla luce
tracce di insediamento neo-eneolitico su cui si
sono sovrapposti nel tempo ulteriori insediamenti fino al secolo IV a.C. (fra i materiali affio-
rati frammenti di ceramica locale ben depurata
e di ceramica attica oltre a pezzi di intonaco di
capanna). La sommità del colle divenne proprietà dei monaci Camaldolesi della congregazione di Monte Corona quando vi costruirono il loro convento, iniziato nel 1609 e portato
a termine nel 1623 utilizzando i beni devoluti all’ordine dal monaco fanese della stessa
congregazione, Galeazzo Gabrielli, di ricca
famiglia patrizia. In seguito alle traversie del
tempo napoleonico, nel 1797 si giunge all’abbandono dell’Eremo da parte dei Camaldolesi
di Monte Corona e il luogo espropriato diviene oggetto di grossi affari da parte di privati.
Nel 1815, dopo la sconfitta di Napoleone e la
pace di Vienna, l’Eremo torna ai Coronasi per
poi abbandonarlo quando il governo sabaudo
sopprime gli ordini religiosi; solo pochi di essi
rimangono come laici affittuari del Comune di
Fano divenuto il proprietario. Bisogna giungere al 1924 per l’insediamento definitivo dei
monaci a seguito dell’acquisto dell’Eremo per
interessamento del Priore Generale della congregazione dei Monaci Eremiti Camaldolesi
di Toscana. L’Eremo è circondato da un parco
con bosco e zone a coltivo di quattro ettari
circa, delimitato da un muro di cinta in mattoni, costruito anch’esso attorno alla metà del
settecento con zoccolo in pietra locale. Il complesso religioso, come Eremo, non possiede
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1° Trimestre 2015
Focus storia e cultura
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un chiostro, come avviene per i monasteri, ma
nel caso particolare le parti edificate si dispongono attorno ad un’ampia ed originale corte a
giardino tripartita, rappresentante un modello
innovativo progettato unitariamente. È rilevan-
te, sul piano architettonico, il motivo-guida del
muro che struttura lo spazio religioso e che inizia con due alte quinte ai lati della rampa di
accesso all’Eremo formando uno stretto corridoio.
La chiesa
Entrati nell’Eremo ritroviamo, dopo qualche
passo, le due cinte ribassate a racchiudere
un ampio spazio centrale delimitandolo prospetticamente in direzione della chiesa.
L’attuale chiesa fu costruita in arretramento a
partire dal 1741, disegno di Gianfranco Buonamici, a causa di cedimenti della precedente
chiesa dovuti all’instabilità del terreno. Nell’interno che presenta una pianta ottagonale inscritta in un rettangolo, si conservano quattro
statue in stucco (S. Benedetto, S. Scolastica,
S. Pier Damiani e San Bonifacio del riminese
Carlo Sarti) ed un marmoreo S. Romualdo del
veneziano Antonio Corradini. La tela sulla parete del coro, una trasfigurazione, è del pesa-
1° Trimestre 2015
Focus storia e cultura
rese Gianandrea Lazzarini (1790) autore anche
di una Madonna con il Bambino, l’Arcangelo
Michele e i Santi Benedetto e Romualdo nella
sacrestia.
Altre due tele collocate sulla base della cupola (S. Romualdo e il faggio del miracolo e
Cristo Bambino con la croce) sono opera del
camaldolese P. Venanzio da Camerino.
La biblioteca
La biblioteca è parte integrante dell’Eremo
di Montegiove. I locali che ospitano la biblioteca si trovano nell’area sud dell’Eremo. Si
tratta di una sala adibita ad emeroteca, una
grande sala di consultazione e di studio e, a
questa attigua, una sala con arredi lignei ottocenteschi che ospita la parte antica del fondo
librario. Il fondo antico comprende 1.000 volumi a stampa dal XIV al XIX secolo con una
prevalenza di testi di sacra scrittura, teologia
e scienze umane.
Nel 1940, durante l’ultimo conflitto, vi vennero
custoditi preziosi volumi e i codici malatestiani della biblioteca federiciana. Il fondo moderno, attualmente costituito da circa 5.000
volumi, comprende principalmente opere in
scienze religiose, Sacra Scrittura, Teologia,
Spiritualità, Liturgia, Religioni non Cristiane,
Storia della Chiesa, Monachesimo, ma anche
opere di letteratura italiana e straniera, Storia
locale, Arte, Filosofia, Sociologia, Economia e
Management.
Don Benedetto Calati, Priore Generale della congregazione Benedettina Camaldolese,
nel 1987 concepì Montegiove come spazio
di ricerca della sapienza ed anche luogo di
riflessione ed approfondimento sui problemi
dell’uomo; una sorta, quindi di laboratorio
dove potersi incontrare e realizzare un confronto molto serrato e senza alcun pregiudizio
tra la radicalità laica e l’esperienza religiosa
monastica. Così è oggi l’Eremo di Montegiove che continua la sua tradizione dialogando
di varie culture, di tradizioni e di fede.
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1° Trimestre 2015
Edilizia, Urbanistica e Territorio
PIANO CASA: PROROGA A FINE 2016
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C
on Deliberazione legislativa, art. 37, che
si invia in allegato, l’Assemblea Regionale Marche, nella seduta del 2 dicembre 2014, n.
178 “Assestamento del Bilancio 2014” ha apportato modificazioni ed integrazioni alla Legge
Regionale sul Piano Casa dell’8.10.2009, n. 22.
Il citato art. 37 rinvia, altresì, al 31 dicembre
2016 la presentazione al Comune territorialmente competente delle domande o strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli
interventi di cui alla legge del Piano Casa.
EDILIZIA, ARRIVANO I MODULI SEMPLIFICATI
In arrivo i modelli unici semplificati da utilizzare per i piccoli interventi edilizi che non implicano modifiche strutturali degli edifici. Tali
modelli riguardano rispettivamente:
• la comunicazione di inizio lavori (CIL);
• la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
Questi i modelli che le Regioni e gli enti locali
dovranno adottare entro il 16 febbraio c. a.
in attuazione al disposto previsto dal Decreto
“Sblocca Italia” n. 133/2014.
I documenti da produrre sono, dunque:
•CIL
La comunicazione di inizio lavori (CIL) può essere utilizzata per tutti gli interventi previsti
dalle lettere b), c), d) e) dell’art. 6, comma 2
del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001).
Quindi, in primis, opere dirette a soddisfare
esigenze temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità (o
comunque non oltre i 90 giorni). Ma anche
opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, vasche di raccolta delle acque, pannelli solari, generatori eolici (con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro) e aree ludiche senza
fini di lucro.
1° Trimestre 2015
Edilizia, Urbanistica e Territorio
• CILA
La comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) servirà invece per le ipotesi residuali previste dall’art. 6, comma 2 del D. P. R.
380/2001, ossia per gli interventi di manutenzione straordinaria (compresa l’apertura
di porte interne o lo spostamento di pareti a
condizione che non riguardino parti strutturali
dell’edificio) e per le modifiche edilizie interne da realizzare nei fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività di impresa.
Nel dare l’asseverazione il tecnico abilitato
dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, nonché
compatibili alla normativa sismica e a quella
sull’efficienza energetica.
LA PAROLA CHIAVE È: APE
L’Ape è il documento redatto da un esperto
qualificato e indipendente che attesta la pre-
stazione energetica di un edificio attraverso
specifici indicatori. Misura la quantità annua
di energia effettivamente consumata o che si
prevede sia necessaria per soddisfare un uso
standard di un immobile (riscaldamento invernale, climatizzazione estiva, produzione di
acqua calda sanitaria). Indica la classe energetica in cui si colloca l’immobile e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza stessa.
L’attestato ha validità di dieci anni ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione
o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono quindi
dotati di un Ape al termine dei lavori. In ogni
caso, i proprietari che mettono in vendita gli
immobili devono rendere disponibile l’Ape ai
potenziali acquirenti fin dall’avvio delle trattative e consegnarlo alla chiusura: al più tardi,
quindi, alla firma del “compromesso”.
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1° Trimestre 2015
Edilizia, Urbanistica e Territorio
L’Ape va allegato ai contratti definitivi di compravendita, nei quali l’acquirente deve dichiarare di aver ricevuto la documentazione comprensiva dell’attestato. La mancata allegazione dell’Ape ai contratti di compravendita e
agli atti traslativi a titolo oneroso comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria da
3mila a 18mila euro, ma non annulla la vendita. Stessa sanzione è prevista se viene omessa
la dichiarazione nel contratto.
Negli atti traslativi a titolo gratuito, come la
donazione, invece, l’Ape non va allegato e il
donatario non deve dichiarare di averlo ricevuto e di aver ottenuto le informazioni.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA,
NUOVI PARAMETRI DA LUGLIO
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Pronti i nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per la compilazione della certificazione energetica. I requisiti minimi entreranno in vigore il prossimo
1° luglio 2015 e saranno resi più severi dal 1°
gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1°
gennaio 2021 per gli altri edifici, per realizzare
gli “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei
requisiti minimi andrà verificato confrontando
l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione,
destinazione d’uso). Per gli edifici interessati
da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi. Questo
è quanto si legge nello schema di D. M. del
Ministero dello Sviluppo Economico (redatto
di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
delle Infrastrutture) che introduce il criterio di
calcolo dell’efficienza energetica degli edifici.
Il decreto è attuativo dell’articolo 5 del D. L.
4 giugno 2013 n. 63 (c.d. Decreto “Del Fare”)
convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 2013 n. 90 e ha aggiornato il D. Lgs. n.
192/2005, in recepimento della direttiva edifici
a energia quasi zero (2010/31/UE).
Norme UNI
Il nuovo decreto era da tempo atteso dagli
operatori del settore dopo la pubblicazione
delle norme Uni/TS 11300 parte 1 e parte 2
che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica.
L’ente italiano di formazione ha rilasciato
gli aggiornamenti relativi alle norme Uni/
TS 11300 parte 1 (determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale) e parte 2
(determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria), e quello relativo al rapporto
tecnico Uni/TR 11552 (abaco delle strutture
costituenti l’involucro opaco degli edifici).
I requisiti
Il decreto definisce i nuovi standard minimi di
prestazione energetica che gli edifici di nuova
costruzione o quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare quanto disposto con
la direttiva sugli edifici a energia quasi zero.
In particolare, per gli edifici nuovi o quelli che
subiscono interventi di ristrutturazione c.d.
pesante, le nuove prestazioni energetiche dovranno essere in linea con quelle di un “edificio tipo” per posizione, volumi, destinazione
d’uso, ecc.
Al contrario, le prescrizioni per le ristrutturazioni leggere dovranno rispettare solamente
degli standard minimi, anch’essi previsti nel
nuovo decreto. Il testo conterrà anche la definizione di edificio a energia quasi zero.
I PIANI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
Il data 9 settembre 2014 è stato pubblicato il
Decreto Interministeriale, ex art. 104 bis del
D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, che individua
i modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo dell’Opera (FO) nonché del Piano di Sicurezza Sostitutiva (PSS).
Si invia il decreto in allegato.
1° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
IL CATASTO 2.0
L
’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale
Catasto e Cartografia, ha presentato le funzionalità del nuovo software Pregeo 10.6 con
la circolare n. 30/E del 29.12.2014 che si affianca alla procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento del catasto
terreni, con contestuale aggiornamento della
mappa e dell’archivio censuario.
La precedente versione del software (10.5.0)
si basava sull’uso delle cosiddette “tipologie
codificate” che permettevano la predisposizione degli atti di aggiornamento, solo nella
metà dei casi, mentre la nuova versione permette di registrare le variazioni al Catasto Terreni (CT) in maniera totalmente automatica,
evitando interventi manuali e partendo dalla
proposta del professionista tecnico, dall’estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.
La nuova versione, da utilizzare per gli atti a
far data dal 2/1/2015, prevede l’esecuzione di
tutti i controlli di natura formale e sostanziale,
implementati e consolidati, rispetto alla versione precedente, con l’immediata registra-
zione degli esiti negli archivi catastali, con la
conseguenza che il nuovo programma, garantisce un più elevato grado di automatizzazione, semplificazione e trasparenza. I professionisti tecnici, attualmente, devono presentare
gli atti di aggiornamento al catasto terreni,
riferibili al frazionamento, ai tipi mappali per
i nuovi fabbricati e quant’altro, utilizzando un
software che permette di inviare le domande
direttamente dallo studio, evitando lo spostamento fisico dello stesso presso gli uffici periferici; detta situazione è possibile però, per
un numero ridotto di variazioni. La versione
in commento, invece, riconosce le variazioni
proposte e procede, in via del tutto automatica, alla registrazione della generalità delle
variazioni, garantendone la completa trattazione delle dette variazioni catastali riferibili ai
terreni, con la contestuale registrazione (e, di
conseguenza, con contestuale aggiornamento) degli esiti negli archivi catastali. Per alcuni
particolari atti di aggiornamento, la procedura non risulta in grado di discriminare automaticamente i dati da riportare nel modello,
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1° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
con la conseguenza che, una volta che il modello risulta generato ma non coerente con
la variazione richiesta, il professionista potrà
comunque eseguire le necessarie correzioni,
attenendosi a quanto indicato in altro documento di prassi (circ. 3/T/2009).
Infine, l’Agenzia evidenzia che il modello destinato al trattamento dei dati censuari, generato in automatico dal software evoluto, resta
una mera utility a disposizione del professionista e che la responsabilità, sulla corretta compilazione del modello, resta sempre in capo al
redattore stesso. Circolare in allegato.
ATTENZIONE ALL’OBBLIGO
DI CONFORMITÀ
14
Come è noto il Decreto “Sblocca Italia” ha alleggerito il fardello burocratico in edilizia. Per
tutte le opere di manutenzione straordinaria,
tranne quelle sulle parti strutturali dell’edificio, non ci sarà più obbligo di DIA, SCIA o
permesso di costruire ma sarà sufficiente presentare al Comune la comunicazione di inizio
lavori. Si ricorda, come al tempo già ribadito,
che la semplificazione riguarda anche gli interventi che modificano il carico urbanistico
ed il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari purché non venga toccata la
destinazione d’uso o cambiato la volumetria
dell’edificio. Ma cosa prevedono le regole sulla “conformità catastale”?
Ad oggi è obbligatorio denunciare ogni correzione che altera la rendita catastale entro
trenta giorni dalla fine lavori. Al momento della vendita occorrerà dichiarare che i dati catastali e le planimetrie siano conformi allo stato
di fatto del bene; senza questa dichiarazione
che può essere sostituita dalla attestazione di
un tecnico abilitato il rogito è nullo.
La norma di riferimento
La disposizione di cui all’articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, modificato dall’art.
19 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 trova la sua
ragione giustificativa nella finalità di far emergere ogni variazione, totale o parziale, dell’imponibile catastale dei fabbricati urbani.
Tale disposizione prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione
dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di
nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari,
della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, la predetta dichiarazione può essere sostituita da
un’attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti
di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio
individua gli intestatari catastali e verifica la
loro conformità con le risultanze dei “registri
immobiliari”. Da questo si ricava che l’atto
1° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
notarile deve necessariamente contenere la
dichiarazione resa dalla parte titolare del diritto reale sull’immobile della dichiarazione
di conformità, a pena della nullità dell’atto in
caso di mancata dichiarazione o dichiarazione
incompleta.
PROFILI CATASTALI, CASI E RISOLUZIONI
Dissesto parziale
versa epoca di accertamento o per altre cause, un fabbricato abbia l’attribuzione di una
categoria o classe inadeguata. Ad esempio,
A/7 verso A/2, ovvero A/2 verso A/3.
Trattandosi di accertamenti ormai consolidati,
l’unica soluzione percorribile è la presentazione presso il competente ufficio provinciale
territorio dell’Agenzia delle Entrate di un’istanza di autotutela, ampiamente documentata, finalizzata a ottenere un accertamento
paritario ai casi segnalati.
Fabbricato a uso abitativo o produttivo (abbandonato) in elevato stato di degrado tale
da non consentire più l’utilizzazione originaria per la quale il fabbricato fu costruito. Ad
esempio, una vecchia costruzione rurale, in
origine abitazione o capannone industriale,
dove sono state demolite alcune componenti.
La prassi consente la presentazione di una
variazione finalizzata a un nuovo censimento
nella categoria catastale più appropriata, con
la conseguenza di ridurre la rendita. Questi
immobili potrebbero trovare possibilità di uso
con destinazione di minore pregio rispetto
all’originaria. Ad esempio, il fabbricato, ancorché degradato, può essere utilizzato come
magazzino o per usi similari.
Errore nella consistenza
Categoria inadeguata
Assenza di manutenzione
In uno specifico ambito urbano si possono
trovare edifici simili per destinazione d’uso,
tipologia edilizia, livello di rifiniture. Tuttavia,
eccezionalmente può capitare che, per la di-
Unità abitativa o produttiva in stato di degrado per la carenza di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ad esempio, infiltrazioni
d’acqua dal tetto, cornicioni e altri aggetti
In alcuni casi possono essere presenti errori
nel calcolo della consistenza. Possono derivare da errore d’ufficio nell’acquisizione dei
dati nel passaggio dal cartaceo al digitale, da
errore materiale o da errore commesso dal
tecnico di fiducia della proprietà nella predisposizione della Docfa per la dichiarazione in
catasto.
Anche in questo caso, l’unica soluzione percorribile è la presentazione presso il competente ufficio provinciale territorio dell’Agenzia
delle Entrate di una istanza di autotutela, ampiamente documentata, finalizzata a ottenere
un accertamento paritario ai casi segnalati.
15
1° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
con intonaco ammalorato, servizi o impianti
mancanti o inservibili.Non appare possibile
percorrere l’istanza di declassamento (autotutela) in quanto il deterioramento appare recuperabile con gli ordinari interventi di
manutenzione. Eventuali considerazioni dello
stato dell’immobile potranno riaprirsi solo in
occasione delle operazioni di revisione generale del classamento delle unità immobiliari
urbane, che saranno avviate con la prossima
riforma del catasto.
Ex fabbricato rurale
Come accatastare gli ex fabbricati rurali
nell’ambito delle aziende agrarie o comunque su terreni agricoli, da vari anni inutilizzati
per evidenti carenze strutturali non eliminabili
con gli usuali interventi di manutenzione.
Il decreto “Salva Italia” ha posto l’obbligo
di dichiarare al catasto dei fabbricati entro il
30 novembre 2012 i fabbricati rurali già censiti al catasto terreni. I fabbricati nello stato
descritto sono classificabili come collabenti
16
(categoria F2), senza attribuzione di rendita.
Questa è una facoltà e non un obbligo, ma
il contribuente ha tutto l’interesse a farlo, a
meno che il valore dell’area edificabile – su
cui molti Comuni fanno pagare le imposte –
non sia molto elevato.
Canone d’affitto ridotto
L’attuale stato di crisi del mercato immobiliare, nel settore produttivo (ma anche in quello residenziale), ha come conseguenza che
spesso i capannoni industriali o dei piccoli
negozi non si riescono ad affittare, o che comunque da questi immobili si può ricavare un
canone di locazione molto ridotto.
Nel caso in cui il reddito lordo effettivo di
un’unità immobiliare differisca dalla rendita
catastale per almeno il 50% della rendita, il
contribuente può chiedere all’Agenzia delle
Entrate un diverso classamento dell’unità immobiliare ex articolo 38 del Tuir. Si tratta comunque di un’ipotesi remota, stante il livello
delle rendite.
1° Trimestre 2015
Normative fiscali
TUTTI I BONUS DEL 2015
“
Detrazioni maggiorate” anche per tutto
l’anno 2015. La Legge n. 190 del 23.12.2014
“Legge di Stabilità 2015” ha disposto infatti
all’art. 1, comma 47, la proroga per un altro
anno, vale a dire al 31 dicembre 2015, delle
agevolazioni fiscali, in misura potenziata, legate ai seguenti interventi:
- opere per il recupero del patrimonio edilizio, “bonus ristrutturazioni”;
- opere finalizzate al risparmio energetico,
“eco bonus”;
- acquisto di mobili e grandi elettrodome-
stici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, “bonus arredi”;
- opere finalizzate alla adozione di misure
antisismiche.
Per una visione più completa delle misure
agevolative in scadenza il 31.12.2015 si riportano, a seguire:
• Tavola sinottica degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico
• Tavola sinottica dei limiti massimi di spesa
e detrazioni
LE MISURE PREVISTE SINO AL 31.12.2015
Ristrutturazione e acquisto di mobili ed elettrodomestici
Interventi
Detrazione Irpef
- Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali);
- Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Prevenzione di atti illeciti di terzi;
- Cablatura di edifici;
- Contenimento dell’inquinamento acustico;
- Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica;
- Bonifica dall’amianto;
- Riduzione degli infortuni domestici;
- Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (art. 16-bis, comma 1,
Tuir);
- Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (art. 16-bis, comma 3, Tuir)
50%, con limite di
spesa di 96.000
euro e detrazione
di 48.000 euro
Mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
50%
Risparmio energetico qualificato
Interventi
Detrazione Irpef
- Pannelli solari per la produzione di acqua calda; schermature solari;
- Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti);
- Strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
65%, con limite di
spesa di 92.307,69
euro e di detrazione
di 60.000 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a
condensazione; pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
scaldacqua a pompa di calore
65%, con limite di
spesa di 46.153,84
euro e di detrazione
di 30.000 euro (*)
Riqualificazione energetica generale degli edifici
65%, con limite di
spesa di 153.846,15
euro di spesa e
di detrazione di
100.000 euro
17
1° Trimestre 2015
Normative fiscali
Interventi precedentemente descritti, effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le
unità immobiliari del condominio
65%, con i limiti
di detrazione dei
punti precedenti
Impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
65%, con limite di
spesa di 46.153,84
euro e di detrazione
di 30.000 euro
(*) Per determinare il limite di spesa vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di
climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua
a pompa di calore
IMPORTI MASSIMI DI SPESA E ALIQUOTA DI DETRAZIONE IN VIGORE PER IL 2015
Tipo di intervento
18
Detrazione 2015
Limite di spesa
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro
e ristrutturazione effettuati sulle parti comuni degli edifici
residenziali
50%
96.000*
Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto a
proprietà comune
50%
96.000*
Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
50%
96.000*
Interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi
50%
96.000*
Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico
50%
96.000*
Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali
65%
96.000*
Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati
all’arredo di immobili (parti comuni, come l’ex portineria)
oggetto di ristrutturazione
50%
100.000
65% con detrazione
massima di €
100.000
153.846,15
65% con detrazione
massima di €
60.000
92.307,69*
65% con detrazione
massima di €
30.000
46.153,84*
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di
pannelli solari; acquisto e posa in opera di schermature solari
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
* Limite da considerare per ogni unità immobiliare presente in condominio
Particolare rilevanza assumono alcuni interventi e consequenziali agevolazioni sui quali appare
utile soffermarsi per una più specifica e dettagliata analisi:
MISURE ANTISISMICHE,
LA DETRAZIONE RESTA
Prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione Irpef/Ires, nella misura del 65%, delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 96.000
euro, per la realizzazione di opere finalizzate
all’adozione di misure antisismiche, con procedure di autorizzazione successive al 4 agosto
2013. Gli interventi devono riguardare edifici
ricadenti nelle zone ad alta pericolosità (come
individuate dall’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274) ed
essere riferiti a costruzioni adibite ad abitazione
1° Trimestre 2015
Normative fiscali
principale o a destinazione produttiva (botteghe, capannoni, ecc.). Dal 1° gennaio 2016, la
detrazione “rinforzata” scomparirà, assorbita
nell’ordinario 36% per le ristrutturazioni.
ACQUISTI UNA CASA RISTRUTTURATA,
DETRAI IL 50%
La detrazione Irpef del 50%, su un ammontare
non superiore a 96.000 euro per immobile, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, spetta nel 2015 anche a chi acquista un
appartamento (o ne risulta assegnatario) in un
edificio interamente ristrutturato da un’impresa
di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
oppure da una cooperativa edilizia che, entro
diciotto mesi dalla fine dei lavori (termine così
modificato dal comma 48 della Legge di Stabilità), provvede a vendere o ad assegnare gli immobili. Il beneficio fiscale, in questo caso, deve
essere calcolato, a prescindere dal valore degli
interventi eseguiti, su un importo forfettario, pari
al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione
indicato nel rogito, comprensivo dell’Iva.
BONUS ARREDI E GRANDI
ELETTRODOMESTICI: COSA SERVE
Prorogato al 31 dicembre 2015 la detrazione
Irpef del 50%, su un ammontare complessivo
di spesa non superiore a 10.000 euro per immobile, per chi acquista mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e
forni di classe non inferiore alla A, destinati
all’arredo di immobili oggetto di interventi
edilizi per i quali beneficia della detrazione
potenziata del 50%. Rientrano nel plafond
agevolato anche le spese di trasporto e di
montaggio dei beni acquistati.
Fermo restando il tetto dei 10.000 euro, le
spese per l’acquisto di mobili possono essere
anche più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione. Tra i mobili agevolabili, rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie,
tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
non sono invece agevolabili: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi
d’arredo.
19
1° Trimestre 2015
Normative fiscali
Caldaie a condensazione
Intervento da configurarsi come sostituzione totale o
parziale del vecchio generatore termico e non come
nuova installazione. Il nuovo generatore di calore a
condensazione può essere ad aria o ad acqua
Pannelli solari
I pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere
garantiti per almeno cinque anni; gli accessori e i
componenti elettrici ed elettronici devono essere
garantiti almeno due anni.
Pompe di calore ad alta efficienza
Intervento da configurarsi come sostituzione totale
del vecchio impianto termico e non come nuova
installazione
Serramenti ed infissi
Intervento da configurarsi come sostituzione o
modifica di elementi già esistenti (e non come nuova
installazione); deve delimitare un volume riscaldato
verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
Tra i grandi elettrodomestici, rientrano: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche,
piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde,
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento.
20
Ritenuta d’acconto
In materia di detrazioni per ristrutturazioni e
risparmio energetico, la Legge di Stabilità (articolo 1, comma 657) è intervenuta anche sulla
misura della ritenuta d’acconto che le banche
e le Poste italiane devono effettuare, al momento di accreditare i pagamenti ai rispettivi
beneficiari (fornitori, artigiani, imprese di costruzione/ristrutturazione, ecc.), sui bonifici
disposti dai contribuenti per usufruire degli
sconti fiscali.
Dal 1° gennaio 2015, il prelievo è raddoppiato,
dal 4% all’8%. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta va effettuata sull’importo al
netto dell’Iva; questa deve essere scomputata
sempre con l’aliquota ordinaria (attualmente al
22%), a prescindere da quella effettivamente
applicata.
Si può bypassare l’obbligo della ritenuta d’acconto soltanto per il “bonus arredi”. Infatti, per
gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, non
è obbligatorio pagare con bonifico bancario o
postale, ma è possibile utilizzare altri strumenti, purché tracciabili (carte di credito, bancomat, ecc.).
Non più necessaria la comunicazione per i
lavori energetici pluriennali
A più di un mese dalla emanazione del decreto attuativo della riforma fiscale (D. Lgs.
n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni”)
l’Agenzia delle Entrate è intervenuto con una
corposa circolare, n. 31/E, occupandosi delle
disposizioni contenute nel provvedimento di
legge ed, in special modo, per quanto attiene
alla comunicazione per i lavori energetici pluriennali. In sostanza, è stato eliminato l’adempimento che, fino allo scorso anno, gravava sui
beneficiari del “bonus energetico”, ossia della
detrazione d’imposta Irpef/Ires (attualmente al
65%) delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici che non
si esauriscono nello stesso anno in cui sono iniziati. Questi contribuenti erano tenuti a presentare una comunicazione telematica all’Agenzia
delle Entrate entro il mese di marzo dell’anno
successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero, in caso di periodo di imposta non
coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni
dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese
erano state sostenute. Pertanto, ha chiarito la
circolare, la soppressione dell’obbligo riguarda: i soggetti “solari”, per le spese sostenute
nel 2014 in relazione a lavori che proseguono
nel 2015, e i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute
nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a decorrere dalla data
di entrata in vigore del “Decreto Semplificazio-
1° Trimestre 2015
Normative fiscali
ni” (cioè dal 13 dicembre 2014). Anche relativamente a questa innovazione, secondo l’Amministrazione finanziaria è applicabile il principio
del “favor rei”: niente sanzione (da 258 a 2.065
euro) per chi ha omesso la comunicazione o
l’ha inviata irregolarmente prima dell’entrata in
vigore del D. Lgs. 175/2014 e, a quella stessa
data, non è stato raggiunto fa provvedimento
di irrogazione definitivo.
CONTRIBUTI RIDOTTI AI NEOASSUNTI,
COMPRESI GLI STUDI PROFESSIONALI
(L’Inps illustra le novità della Legge di Stabilità)
Contributi scontati a chi assume nel 2015 di-
soccupati da sei mesi. Parola dell’Inps, che ha
illustrato il nuovo incentivo all’occupazione (lo
chiama “esonero contributivo”) previsto dalla Legge di Stabilità 2015, nella circolare n.
17/2015. Per fruirne, però (l’esonero è pari al
100% dei contributi dei datori di lavoro, per tre
anni fino a 8.060 euro l’anno), bisognerà aspettare: l’Inps rimanda a futura circolare le istruzioni applicative.
Intanto spiega che il bonus spetta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non (tra cui studi
professionali), soltanto per assunzioni a tempo
indeterminato, anche se part-time o job sharing, ma non per apprendistato, rapporti domestici e lavoro a chiamata.
L’ESONERO CONTRIBUTIVO
La misura
L’esonero riguarda tutti i contributi a carico dei datori di lavoro con eccezione dei premi Inail; del
contributo dovuto al Fondo Tesoreria (Tfr di imprese oltre 49 addetti); del contributo dovuto al
Fondo di Solidarietà (Legge n. 92/2012)
Limiti
L’esonero non può superare l’importo di 8.060 euro su base annua (euro 671,66 mensili e euro
22,08 giornalieri per le assunzioni nel corso del mese).
21
1° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
COSA DICE LA LEGGE IN MATERIA DI…
22
Mansarda o sottotetto non abitabile, il
Consiglio di Stato chiarisce
(Sentenza n. 2467 del 14 maggio 2014)
La controversia ha per oggetto la realizzazione
di una palazzina residenziale di quattro piani
a Moncalieri (Torino) sulla base di un permesso di costruire dell’1 luglio 1999 e della relativa variante del 6 luglio 2010. Il proprietario
confinante ricorre al TAR Piemonte contro il
permesso di costruire. Il Tar rigetta il ricorso
con sentenza 22 marzo 2013. I ricorrenti impugnano la sentenza davanti al Consiglio di Stato che stabilisce l’illegittimità del permesso di
costruire e accoglie il ricorso. Oggetto principale della contesa è stato se il volume del sottotetto dovesse essere o meno calcolato nel
volume del fabbricato. Altro oggetto del contendere è stato se nel calcolo della cubatura
consentita debba essere o meno incluso il volume della scala, aperto su tre lati. La sentenza
tratta anche del tema delle distanze tra pareti
finestrate e dal confine.
La sentenza respinta dal Consiglio di Stato
aveva sostenuto, tra l’altro, che la variante
impugnata risultava conforme alla normativa vigente per quanto riguarda la volumetria
realizzata (che supera di soli 4,59 mc il consentito). Inoltre, sempre secondo il Tar, non
dovevano essere computati né il volume del
sottotetto, in quanto dichiarato non abitabile,
né il volume del vano scala, poiché esso risulta
completamente aperto da un lato, e dunque
assimilabile a porticati e logge, che l’articolo
21 NTA esclude dal computo.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di escludere
il sottotetto dalla volumetria del fabbricato,
in quanto la società costruttrice si è impegnata con atto notarile a mantenerlo non
abitabile. Ha ritenuto inoltre che dovesse essere incluso nel calcolo della volumetria anche
il volume della scala. Infatti il Consiglio di Stato
ha evidenziato che un volume realizzato a copertura di un fabbricato, o ha le caratteristiche
1° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
oggettive di un sottotetto non abitabile, trattandosi di un minimo volume tecnico richiesto
per la copertura dell’edificio, ovvero si tratta
di una mansarda, anche potenziale, in quanto dotata di rilevante altezza media rispetto
al piano di gronda. Ciò che rileva, dunque, al
fine della considerabilità del vano sottotetto,
è la sua materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi, mentre non assumono alcun rilievo gli impegni, anche assunti per atto
pubblico, limitativi delle facoltà di godimento
del bene. Infatti, ai fini edificatori, e quindi per
le valutazioni della pubblica amministrazione
che deve rilasciare il titolo autorizzatorio. Ciò
che rileva è l’effettiva consistenza del volume
e la sua concreta utilizzabilità, non già la limitazione unilateralmente assunta delle facoltà
dominicali di godimento del bene.
Tanto precisato, il Consiglio di Stato ha rilevato che, nel caso di specie, trova applicazione
l’articolo 28.2.3 delle NTA, che prevede, per
le costruzioni in zona 83, l’altezza massima
di 14 m, e che, in ogni caso, il sottotetto, in
quanto potenzialmente abitabile, deve essere
calcolato nell’altezza complessiva dell’edificio.
Quanto al vano scala, giova osservare che l’articolo 21.3.4 delle NTA esclude dal calcolo dei
volumi e dalla superficie lorda i porticati aperti
e le logge anche se chiuse da murature su tre
lati. Nella esclusione non rientrano, dunque, i
vani adibiti a scale ancorché gli stessi risultino
chiusi con muratura per tre lati. Inoltre, come
il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare (sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2565): “per
costante giurisprudenza la nozione di volume
tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie
completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto
destinate a contenere impianti serventi di una
costruzione principale, per esigenze tecnicofunzionali della costruzione stessa”.
“Si tratta in particolare di impianti necessari
per l’utilizzo dell’abitazione che non possono
essere ubicati all’interno di questa, connessi
alla condotta idrica, termica, ascensore ecc.,
mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di
negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica. Resta dunque
estraneo a tale nozione il volume del vano scale” (Cfr. Constat V Sez. n. 120 del 2.3.1994).
Per effetto dell’inclusione del sottotetto e del
vano scala, il volume totale così realizzato rende illegittimo il permesso di costruire in sanatoria.
Vizi e responsabilità, interviene la Cassazione
Sentenza C. Cassazione 18 giugno 2014 n.
13882 – Appalti – Difetti gravi dell’opera – Derivanti anche dal progetto – Responsabilità ex
art. 1669 C. C. anche del progettista – Natura extracontrattuale – Termine di denuncia –
Artt. 2226 e 2230 C. C. – Ininfluenza.
Il difetto di costruzione, a norma dell’art. 1669
del C. C. legittima il committente all’azione di
responsabilità extracontrattuale sia nei confronti dell’appaltatore che del progettista e
può consistere in una qualsiasi alterazione,
conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera che, pur non riguardando
parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina),
bensì quegli elementi accessori o secondari
che ne consentono l’impiego duraturo cui è
destinata, incida negativamente e in modo
considerevole sul godimento dell’immobile
medesimo. Nell’ipotesi di vizi dell’esecuzione di interventi edilizi privati, la responsabilità del professionista tecnico riveste carattere
extracontrattuale, ossia va fatto valere entro il
termine di 10 anni dal completamento dell’opera, nel rispetto, tuttavia, del termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio.
Per il calcolo del termine di un anno di decadenza per far valere i vizi, il giorno iniziale
coincide con quello in cui si ha consapevolezza, da parte del committente, dell’esistenza
dei vizi denunciati, della loro gravità e della
responsabilità dell’appaltatore, del progettista o del direttore lavori.
23
1° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
DOMANDA E RISPOSTA
PARCHEGGI INTERRATI,
QUANDO SCATTA LA DEROGA
24
D. Un mio cliente è proprietario, in Lombardia, di un immobile con annesso terreno e, in
questo terreno, intende realizzare un’autorimessa seminterrata da destinare a pertinenza
di una singola unità immobiliare appartenente all’immobile stesso: il terreno in questione
è in pendenza, per la parte contro la casa,
l’autorimessa è completamente interrata,
mentre a un certo punto, l’autorimessa stessa
incontra il profilo naturale del terreno, e nella
parte dell’ingresso emerge rispetto allo stesso profilo fino ad un massimo di circa 60 centimetri all’intradosso del solaio di copertura,
conformemente alle Nta (Norme Tecniche di
attuazione) riguardo ai parametri specifici per
l’edificazione residenziale.
Rispetto ai confini, l’autorimessa da una parte
dista tre metri, mentre dall’altra dista un metro e 20 centimetri, risultando quindi fuori dai
limiti ex Codice Civile e Pgt (Piano di governo
del Territorio). Il mio cliente può costruire l’autorimessa descritta in deroga alle distanze dai
confini e fabbricati?
R. La nozione di costruzione, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali, comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri di solidità
e immobilizzazione rispetto al suolo (Cassazione Civile, sezione II, n. 4008/2011), con la
conseguenza che un parcheggio totalmente
interrato può essere legittimamente realizzato senza rispettare le distanze previste, in
quanto esse non valgono per i manufatti completamente interrati (Tar Campania, sezione
II, n. 1868/2012). La Legge 122/1989 ammette
la realizzazione in deroga di parcheggi pertinenziali, a condizione che siano realizzati nel
sottosuolo degli immobili o nei locali siti al
piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne, in quanto tale normativa, se pure è volta a favorire la costruzione di
autorimesse, è contestualmente intesa a fare
salvo l’aspetto esteriore e visibile del territorio, obiettivo garantito proprio dalla realizzazione nel sottosuolo (Tar Piemonte, sezione I,
n. 31/2011).
Ai fini della identificazione delle definizioni di
interrato, seminterrato, piano di campagna e
sottosuolo, si fa riferimento alle disposizioni
generali del Piano Regolatore Generale (per
1° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
esempio “piano di campagna oggetto di sistemazione tramite riporto nei limiti i cui esso
sia funzionale a rendere il piano di campagna
continuo ed armonico con le aree circostanti,
escludendo però la creazione di un muro di
sostegno”).
È vero che si rinvengono decisioni isolate tendenti ad affermare un’interpretazione estensiva della Legge 122/1989, con conseguente
applicabilità anche ai box seminterrati e possibilità di derogare alle norme sulle distanze
(Tar Lombardia, Milano n. 1715/2006).
L’orientamento prevalente in base alle considerazioni esposte è, però, nel senso che solo
le costruzioni completamente interrate possono derogare alle distanze, in quanto una
normativa a carattere eccezionale come la
Legge 122/1989, dev’essere oggetto di stretta interpretazione.
base del quale gli ascensori non dovrebbero
essere qualificati alla stregua di costruzioni,
ma bensì quali volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnicofunzionali dell’immobile (Cassazione Civile,
sezione II 2566/2011). In quanto tali, non sarebbero quindi ad essi applicabili le disposizioni in tema di distanze dalle costruzioni
e dai confini (Consiglio di Stato, 6253/2012).
Pertanto, l’amministrazione comunale, stante quanto sopra, non dovrebbe avere difficoltà nel rilascio del relativo titolo abilitativo
a costruire, mentre si consiglia comunque di
munirsi di una dichiarazione da parte del confinante che, da parte sua, nulla osta alla realizzazione di tale ascensore senza l’osservanza
della distanza dal confine.
L’ASCENSORE È UN VOLUME TECNICO
D. L’installazione di un ascensore esterno
deve rispettare le norme sull’articolo 873 e
cioè garantire che le costruzioni su fondi finitimi siano a distanza non minore di tre metri
(1,5 + 1,5). I due fabbricati condominiali del
caso si trovano rispettivamente a 1,5 e 10 metri dal confine.
Ho necessità di installare l’ascensore, largo
1,5 metri, da porre all’esterno del fabbricato,
che si trova a 1,5 dal confine; quindi l’ascensore si trova a confine. Questo rispetterebbe
la distanza di tre metri tra le due costruzioni
(10 metri) ma non i 1,5 metri dal confine. Ciò è
legalmente possibile? In caso negativo, quali
accordi stipulare eventualmente con il condominio confinante?
R. In linea di principio, nella realizzazione di
nuove costruzioni deve essere rispettatala
normativa in materia di distanze nelle costruzioni e di distanze delle medesime dai confini.
Tuttavia, recentemente, sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato hanno promosso un orientamento giurisprudenziale sulla
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1° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
IL PERMESSO DI COSTRUIRE È VALIDO
DALLA NOTIFICA
D. Un Comune ha notificato un permesso di
costruire previa affissione per 15 giorni all’albo
pretorio. L’atto è stato firmato dal funzionario
dell’ufficio tecnico comunale il 6 novembre, è
stato affisso all’albo pretorio il 12 novembre
e il 27 novembre è stato notificato al diretto
interessato.
È corretta tale procedura? Da quale data bisogna conteggiare l’anno di tempo per iniziare
l’attività edificatoria e i tre anni di validità del
permesso?
26
R. La questione relativa alla decorrenza del
termine di efficacia del permesso di costruire
è stata oggetto in passato di interpretazioni
contrastanti, secondo le quali, di volta in volta, si pensava che essa avesse luogo dalla
comunicazione all’interessato dell’esito favorevole del parere della commissione edilizia
sull’istanza, o dal rilascio formale del titolo,
oppure ancora dal ritiro da parte dell’interessato. Si deve anche sottolineare che la firma
del funzionario ha rilevanza interna e l’affissione all’albo pretorio è finalizzata a dare
notizia al pubblico per la tutela di eventuali
interessi, mentre la notifica è l’atto formale
con il quale l’amministrazione porta a conoscenza legale dell’interessato l’esistenza del
provvedimento. Una indicazione precisa circa
la decorrenza del termine di validità del titolo
abilitativo è ora contenuta nell’articolo 20 del
D. P. R. 380/2001, ove si dispone che il provvedimento finale adottato dal dirigente o dal
responsabile dell’ufficio dev’essere notificato
all’interessato. È dunque da quel momento,
identificabile come rilascio del titolo, che decorrono i termini di efficacia per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
IMPIANTO TERMICO:
LIBRETTI NUOVI DAL 16 OTTOBRE 2014
D. Il 30 ottobre 2014, un tecnico autorizzato
ha eseguito il controllo di un impianto termico installato nel 1993 in un’abitazione. I risultati della verifica sono stati riportati sul vecchio “libretto d’impianto” previsto dal D. M.
17 marzo 2003. E’ corretta questa registrazione oppure doveva essere attivato il nuovo “libretto di impianto” predisposto dal Ministero
dello Sviluppo Economico?
R. Il Decreto 20 giugno 2014 ha indicato il 15
ottobre come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi libretti; quindi, dal 16 ottobre
scorso gli impianti termici devono essere muniti dei nuovi libretti e dovrà essere redatto
il “Rapporto di efficienza energetica”. Motivo per cui il tecnico deve riproporre la nuova
procedura.
CABINA ARMADIO,
NESSUNA VARIAZIONE
D. Alcuni anni fa sono andato ad abitare in un
complesso di villette a schiera e ho effettuato, nella camera da letto, una cabina armadio,
con una parete a “elle” e relativa porta. Sono
in regola o devo fare una comunicazione al
catasto?
Inoltre, nella taverna, dove esiste il locale caldaia (di 190 per 140 centimetri), oltre alla lavatrice, ho inserito un water con motore di scarico (lavoro effettuato da un idraulico). Anche
questo è un lavoro da denunciare?
R. Le modifiche interne segnalate sono marginali e non influenti ai fini catastali, in quanto dalla descrizione, non sembrano incidere
sulla consistenza catastale né comportare
mutamento di destinazione dell’immobile,
per cui non è dovuta una dichiarazione di variazione al catasto. In particolare, la superficie
dell’armadio a muro è attualmente dichiarata
in catasto unitamente a quella della camera
da letto. Nel caso l’armadio a muro fosse rappresentato nella planimetria catastale, salvo
riportare una rappresentazione più dettagliata, nulla cambierebbe ai fini della consisten-
1° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
za. Anche per quanto riguarda l’inserimento
di un water in un locale caldaia, nel quale è
già ubicata anche una lavatrice, si tratta di un
locale normalmente censito in catasto come
ripostiglio e computato, ai fini della consistenza catastale, un terzo di vano (indipendentemente dalla superficie), peraltro al pari
di un wc. Qualora, invece, il locale caldaia
fosse trasformato in un bagno ordinario, la
variazione catastale sarebbe dovuta per far
constare che ora si tratta di un wc, e non più
di un ripostiglio. La presenza di un secondo
o terzo bagno potrebbe incidere sul classamento catastale. Sicuramente, la variazione
catastale può essere presentata in via facoltativa, qualora ad esempio, in caso di vendita dell’alloggio, l’acquirente ne manifestasse
l’opportunità.
VARIAZIONE DELLA RENDITA
CATASTALE, OBBLIGHI E SENTENZE
D. Per i provvedimenti di variazione della
rendita catastale di unità immobiliare, emessi dall’Ufficio del Territorio, su richiesta del
Comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 58,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sussiste un rigoroso obbligo di motivazione?
R. La Corte di Cassazione, sezione tributaria,
con l’ordinanza del 3 febbraio 2014, numero
2357, ha affermato, anche alla luce di quanto deciso dalla stessa Corte con la sentenza
n. 9629 del 13 giugno 2012 e a modifica di
precedente orientamento della stessa Corte
di Cassazione, che l’Agenzia delle Entrate,
Ufficio del Territorio, quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento
ad una unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento sia dovuto a trasformazioni specifiche
subite dall’unità immobiliare in questione
oppure a una risistemazione dei parametri
relativi alla microzona, i cui si colloca l’unità
immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia delle Entrate deve
indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, il predetto Ufficio deve
indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona,
a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo così
possibile la conoscenza dei presupposti del
rilassamento da parte del contribuente. La
Suprema corte, quindi, con la citata sentenza
ha riconfermato il proprio recente indirizzo
circa la idonea motivazione degli atti impugnati; motivazione non integrabile dall’Ufficio, convenuto in giudizio, nel corso del giudizio medesimo.
Per i giudici, pertanto, non è più da condividere la tesi secondo la quale gli atti dell’Ufficio, impugnati, debbano avere soltanto il
requisito della provocatio ad apponendum,
necessaria per far conoscere al contribuente
gli elementi essenziali della pretesa impositiva.
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1° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
FOTOVOLTAICO: OLTRE 3 KW SCATTA
L’ACCATASTAMENTO
D. Una S.r.i. è proprietaria di un impianto fotovoltaico per produrre e vendere energia, costruito su un immobile (tetto) di terzi. Si deve
procedere all’accatastamento?
R. Nel caso segnalato, sembra trattarsi di impianto fotovoltaico autonomo rispetto alle altre
unità immobiliari presenti nell’edificio, per cui
deve essere dichiarato in catasto se la potenza
installata è superiore a 3 kw. Si può giungere a
questa conclusione sulla base dei chiarimen-
28
ti di cui alla circolare n. 36/2013 dell’Agenzia
delle Entrate, ipotizzando che l’impianto oltre
che per produrre energia da commercializzare
serva, almeno, la sola stessa unità immobiliare
che costituisce l’impianto. Tale casistica rientrerebbe tra quella degli impianti definiti non
rilevanti ai fini catastali, nel paragrafo 2.1 della circolare 36/2013 (impianto asservito ad una
unità immobiliare). La stessa circolare 36/2013
disciplina il trattamento fiscale degli impianti (ai
fini dell’ammortamento e altri scopi, per le varie imposte) legandolo alla rilevanza catastale o
meno dell’impianto. In sostanza, sono beni immobili gli altri (paragrafi 3 e seguenti).
In caso di potenza superiore a 3 kw, l’unità immobiliare deve essere dichiarata in categoria
D/1, stabilendo coerentemente l’intestazione
della stessa in relazione alla natura dei diritti
tra titolare del lastrico solare (o tetto) e titolare
dell’impianto.
CASA IN COSTRUZIONE, NIENTE BONUS
D. Ho acquistato una casa composta da un
alloggio, che abito come prima casa, regolarmente censito in A/2 e di un piano superiore,
allo stato grezzo, censito in F/3 (in corso di costruzione). Poiché intendo completare il piano
allo stato grezzo, nei limiti del volume esistente, e accorparlo all’alloggio sottostante come
unica unità abitativa, posso beneficiare dei
bonus del 50% per i lavori di completamento
(intonaci, pavimenti, impianti, serramenti, eccetera)? Potrei beneficiare dello stesso bonus
nel caso tale porzione venisse ad essere ultimata per costituire unità abitativa a sé stante?
R. Nel caso di specie, l’immobile, accatastato
separatamente dall’unità immobiliare sottostante, è classificato nella categoria catastale
denominata “F3-unità in corso di costruzione”
alla quale non viene associata alcuna rendita
catastale. In altri termini, il fabbricato in corso
di costruzione viene iscritto in catasto con la categoria F/3, ma senza attribuzione di rendita in
quanto l’immobile non si può ancora ritenere
un fabbricato “abitabile o servibile all’uso cui è
destinato”. Come tale, il 36%-50% (articolo 16
bi Tuir 917/1986 e articolo 1, comma 139 legge
147/2013) non è applicabile in quanto limitato
agli interventi eseguiti su fabbricati già ultimati e accatastati prima dell’inizio del recupero
(vedi guida al 36% su www.agenziaentrate.it).
IL COMMITTENTE ACQUISTA I MATERIALI,
IVA AL 22%
D. In caso di manutenzione straordinaria di un
bagno, con sostituzione di pavimenti, rivestimenti e sanitari, l’agevolazione fiscale del 50%
è fruibile anche se i materiali vengono fatturati
e pagati, con bonifico, al committente proprietario dell’appartamento, oppure, per utilizzare
i vantaggi fiscali, i beni devono essere acquistati dal muratore o dall’idraulico che poi li ingloberà nella fattura relativa ai lavori?
1° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
R. Il rifacimento del bagno (comprese le tubature e il massetto) è definibile come intervento
di manutenzione straordinaria (art. 3, comma
1, lett. b) del D. P. R. 380/2001) e, come tale,
fruisce della detrazione del 50% (art. 16-bis del
Tuir, D. P. R. 917/1986, art. 1, comma 139 della
Legge 147/2013; si veda anche la guida al 36%50% su www.agenziadelleentrate.it).
Nell’ipotesi di acquisto diretto dei materiali da
parte del committente, la detrazione si applica
ugualmente. Per i sanitari, in caso di acquisto
diretto, l’Iva è al 22%, così come per tutti gli altri
materiali, mentre se è l’impresa ad acquistare i
materiali l’Iva per l’appalto del rifacimento integrale del bagno, compreso l’acquisto dei sanitari, si applica con l’aliquota del 10% (articolo
2, comma 11, della Legge 191/2009; circolare
71/E/2000). In ogni caso l’Iva, per il committente, rientra tra le spese detraibili ai fini del 50%.
IMMOBILE RURALE, BONUS DEL 50% PER
IL BOX DI PERTINENZA
D. Sono proprietaria di una costruzione rurale
ad uso abitativo (appartamento) usato come
prima casa. Se compro un box auto come
pertinenza per quell’appartamento, posso
fruire della detrazione del 50%?
R. La risposta è affermativa. La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986,
articolo 1, comma 47, Legge 190/2014, guida
al 36%-50% su www.agenziadelleentrate.it)
spetta anche all’acquirente di box pertinenziale ad un’abitazione rurale, purché il box sia
di nuova realizzazione. Si prescinde, pertanto,
dal fatto che l’abitazione sia di tipo rurale o
civile purché effettivamente si tratti di unità
immobiliare a destinazione rurale (le abitazioni rurali sono accatastate in A/6). La detrazione si applica limitatamente ai costi sostenuti
dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di
96.000 euro), così come risultanti da apposita
attestazione da questa rilasciata.
IL PROFESSIONISTA CONSERVA I
DOCUMENTI PER 10 ANNI
D. Sono un geometra in pensione dal gennaio 2008. Ho lavorato soprattutto con enti pubblici, poco con i privati. Ho finito tutti i lavori
di progettazione, collaudo e Ctu assegnatimi
entro l’anno 2006. Dal gennaio 2008 ad oggi,
gli enti pubblici e i privati non mi hanno più
interpellato o fatto richiesta di produrre integrazione o documenti per lavori eseguiti.
Sono consapevole che devo conservare i miei
documenti fiscali per almeno 10 anni, perciò
dal 2004.
Chiedo se posso distruggere l’archivio cartaceo dei lavori eseguiti, in mio possesso,
come copia attestante i lavori completati e
consegnati a suo tempo ai vari enti pubblici e
privati, in quanto lo studio è stato chiuso definitivamente dal gennaio 2008, non avendo
continuità operativa.
R. Si ritiene di dover dare risposta negativa al
quesito. Infatti, dal momento che la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale, secondo l’articolo 2946 del Codice Civile, si ritiene
opportuno mantenere la documentazione
relativa all’effettuazione di lavori a favore dei
clienti per 10 anni in modo da far fronte a qualunque richiesta o contestazione possa eventualmente sorgere da parte o per conto degli
stessi clienti.
29
1° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
POS, È IL PROFESSIONISTA A SCEGLIERE
30
C
ome è noto, a decorrere dal 1° giugno
2014, anche i professionisti sono tenuti
ad accettare i pagamenti effettuati attraverso
carte di debito. Tale obbligo deriva con l’emanazione del D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007
“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE” contenente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.
Dunque, come professionisti, si ha l’obbligo
di accettare pagamenti effettuati con “moneta elettronica” per importi superiori a € 30,00.
Ma cosa avviene se il professionista non dispone del POS?
Il provvedimento legislativo non prevede alcuna sanzione e dunque dotarsi o meno del
POS è una libera scelta che il professionista
dovrà vagliare anche e soprattutto in relazione alla tipologia di prestazioni offerte alla propria clientela potendo accettare i pagamenti
anche con assegno o bonifico bancario. Infatti, secondo il Ministero, il dispositivo per il pa-
gamento con carte di debito è da considerarsi un onere, ma non un obbligo in quanto non
sono associate sanzioni, per chi non dovesse
ottemperare alla disposizione prevista all’art.
5, comma 4, del D. L . n. 139/2012, convertito
in L. n. 221/2012.
CONDOMINIO: GLI AMMINISTRATORI
DEVONO AGGIORNARSI
Sono arrivate le regole per svolgere l’attività
di amministratore di condominio. A contenerle è il Decreto del Ministero della Giustizia n.
140 del 13.08.2014 (pubblicato sulla G. U. n.
222 del 24.09.2014) ribattezzato “Decreto corso amministratori”.
Si tratta di un provvedimento al quale il Decreto Legge n. 145/2014 “Destinazione Italia”
convertito in Legge n. 9/2014 ha demandato
di determinare i criteri e le modalità di formazione degli amministratori condominiali.
1° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
Il regolamento in questione si sviluppa verso due direzioni: da un lato detta norme per
selezionare i formatori; dall’altro individua
le materie che dovranno essere oggetto dei
corsi, 72 ore quelli di formazione iniziale e 15
ore quelli di aggiornamento periodico.
La riforma ha ridisegnato il nuovo ruolo di chi
amministra un condominio e l’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile
ora stabilisce che possono svolgere l’incarico
solo coloro che sono in possesso dei requisiti
di seguito specificati:
a) godimento dei diritti civili
b) assenza di condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, l’amministrazione
della giustizia, il patrimonio o per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena alla reclusione non inferiore a
due anni e massimo a cinque
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione
d) non essere interdetti o inabilitati
e) non essere annotati nell’elenco dei protesti
cambiari
f) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
g) aver frequentato un corso di formazione
iniziale
h) svolgere attività di formazione periodica
Diploma, corso iniziale e formazione periodica non sono necessari nell’ipotesi in cui l’amministratore sia stato nominato tra i condomini dello stabile; inoltre diploma e corso iniziale non occorrono (ma la formazione periodica
sì) per coloro i quali abbiamo svolto l’attività
per almeno un anno tra il 18 giugno 2010 e il
18 giugno 2013.
FISCO E CASA, ACQUISTO E VENDITA
L’Agenzia delle Entrate lo scorso mese di giugno ha pubblicato un kit completo di istruzioni sull’acquisto, la vendita ed agevolazioni su
immobili, denominato “Fisco e casa, acquisto
e vendita”. Si tratta di una sorta di dotazione
completa il cui fine è quello di accompagnare ed assistere il contribuente, professionisti
compresi, nei passaggi chiave che conducono all’acquisto ed alla vendita di un immobile
(contratti preliminari, imposta, agevolazioni,
detrazioni, mutuo ipotecario o altro).
Dati ogni dettaglio, contenuto e particolarità
della Guida, se ne consiglia di prenderne visione collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
all’interno della sezione “Guide facili”.
31
1° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
CONTRIBUTO INTEGRATIVO: AL 5% DAL 1° GENNAIO 2015
I
32
l Comitato dei Delegati, nella seduta del
24.11.011, ha adottato una delibera, già approvata dai Ministeri Vigilanti, in cui ha inserito la scelta di innalzare l’aliquota del contributo integrativo dal 4% al 5% a far data dal
1.01.2015. Da tale data sarà, quindi, necessario per tutti gli incarichi da committenti privati
indicare nelle fatture professionali l’aliquota
del contributo integrativo al 5%.
Tale aumento non si applica per le prestazioni
professionali effettuate alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali rimane in vigore l’aliquota del 4%.
PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE
2007-2017: COSA È CAMBIATO
Il contributo soggettivo (art. 1 Reg. Contr.) è
quantificato in misura percentuale sul reddito
professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto
(indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce
al 3,5% oltre un determinato limite reddituale
fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).
Il contributo integrativo (art. 2 Reg. Prev.) è
quantificato nella misura del 4% sul volume
d’affari ai fini Iva (prodotto nell’anno prece-
dente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di
volume d’affari).
Dal 2015 la percentuale aumenterà al 5%
fatta eccezione per i geometri iscritti CIPAG che prestano attività professionale
in favore delle Pubbliche Amministrazioni,
per i quali la misura del predetto contributo resterà fissata al 4%.
Il contributo di maternità è quantificato di
anno in anno. È dovuto da tutti gli iscritti alla
CIPAG (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).
1° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minime e del contributo di maternità dal 2007:
Anno
Soggettivo
minimo
Percentuale
soggettivo
Limite reddituale
percentuale 3,5%
Integrativo
minimo
Percentuale
Integrativo
Maternità
2007
€ 1.750,00
10%
130.000,00
€ 700,00
4%
€ 4,00
2008
€ 1.750,00
10,50%
132.600,00
€ 700,00
4%
€ 20,00
2009
€ 2.000,00
10,50%
134.900,00
€ 800,00
4%
€ 20,00
2010
€ 2.000,00
11%
139.250,00
€ 800,00
4%
€ 22,00
2011
€ 2.250,00
11%
140.300,00
€ 900,00
4%
€ 17,00
2012
€ 2.250,00
11,50%
142.450,00
€ 900,00
4%
€ 17,00
2013
€ 2.500,00
11,50%
146.300,00
€ 1.000,00
4%
€ 22,00
2014
€ 2.500,00
12%
150.700,00
€ 1.000,00
4%
€ 21,00
2015
€ 2.750,00
13%
152.350,00
€ 1.375,00
5%
€ 15,00
2016
€ 3.000,00
14%
€ 1.500,00
5%
2017
€ 3.250,00
15%
€ 1.625,00
5%
Per effetto del principio della frazionabilità, i
contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.
Sono, tuttavia, frazionabili in ragione ai mesi
solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo.
L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da
versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente
dalla durata dell’iscrizione. Qualora nel corso
dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la
contribuzione è interamente dovuta.
Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag
- o di decesso - è stato introdotto l’obbligo di
versare anche la contribuzione soggettiva per
l’anno di cancellazione.
LE AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI
Per i neodiplomati è previsto il pagamento
del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della
metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).
Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una
percentuale rapportata al contributo ridotto
(neodiplomato ad ¼ il 2,875%, neo diplomato
ad ½ il 5,75%). Tale beneficio è riconosciuto
fino al 31 dicembre dell’anno di compimento
del 30° anno di età.
Rimane confermata per il neodiplomato l’esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l’eventuale
autoliquidazione sul volume d’affari effettivamente prodotto.
33
1° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
Tabella contributi minimi neo diplomati:
Anno
Soggettivo minimo
(1/4 per i primi 2 anni)
Soggettivo minimo
(1/2 per i successivi 3 anni)
Maternità
2007
€ 440,00
€ 875,00
€ 4,00
2008
€ 440,00
€ 875,00
€ 20,00
2009
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 20,00
2010
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 22,00
2011
€ 562,50
€ 1.125,00
€ 17,00
2012
€ 562,50
€ 1.125,00
€ 17,00
2013
€ 625,00
€ 1.250,00
€ 22,00
2014
€ 625,00
€ 1.250,00
€ 21,00
2015
€ 687,50
€ 1.375,00
2016
€ 750,00
€ 1.500,00
2017
€ 812,50
€ 1.625,00
LE AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI
I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla
Cipag versano il solo contributo obbligatorio
soggettivo minimo determinato nella misura
di ¼ di quella minima prevista per l’iscritto
(cfr. tabella riepilogativa).
34
Tabella contributi soggettivi minimi praticanti:
Anno
Soggettivo minimo
Maternità
2007
€ 440,00
€ 4,00
2008
€ 440,00
€ 20,00
2009
€ 500,00
€ 20,00
2010
€ 500,00
€ 22,00
2011
€ 562,50
€ 17,00
2012
€ 562,50
€ 17,00
2013
€ 625,00
€ 22,00
2014
€ 625,00
€ 21,00
2015
€ 687,50
2016
€ 750,00
2017
€ 812,50
I CONTRIBUTI PER I PENSIONATI
I pensionati di vecchiaia, di anzianità e di invalidità che dopo il pensionamento proseguono l’esercizio della professione pagano
€ 15,00
– a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di decorrenza della pensione – il
contributo soggettivo minimo nella misura
del 50% (dal 2012) di quella minima prevista
per l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa).
Resta fermo l’obbligo in capo agli stessi del
pagamento del contributo integrativo minimo con l’autoliquidazione dell’eventuale eccedenza.
Il pensionato di inabilità non deve versare alcuna contribuzione, avendo l’obbligo di cancellarsi dall’albo e quindi dalla Cipag entro 90
gg. dalla notifica del provvedimento di pensione.
1° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
Tabella contributi minimi pensionati:
Anno
Soggettivo minimo
ridotto ad 1/3
2007
Soggettivo minimo
ridotto ad 1/2
Integrativo
minimo
Maternità
€ 585,00
€ 700,00
€ 4,00
2008
€ 585,00
€ 700,00
€ 20,00
2009
€ 670,00
€ 800,00
€ 20,00
2010
€ 670,00
€ 800,00
€ 22,00
2011
€ 750,00
€ 900,00
€ 17,00
2012
€ 1.125,00
€ 900,00
€ 17,00
2013
€ 1.250,00
€ 1.000,00
€ 22,00
2014
€ 1.250,00
€ 1.000,00
€ 21,00
2015
€ 1.375,00
€ 1.375,00
2016
€ 1.500,00
€ 1.500,00
2017
€ 1.625,00
€ 1.625,00
… E PER GLI OPTANTI
Se invece il contributo viene omesso, si applica
una sanzione pari al 25% del contributo evaso
Per gli iscritti albo optanti per altra Cassa non in caso di contestazione da parte della Cipag
è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/03/2004 attraverso procedimento coattivo (art. 43, comè stato abrogato l’istituto dell’opzione. Co- ma 6).
loro che a tale data risultino optanti verso la
Cipag sono considerati a tutti gli effetti iscritti La totalizzazione
obbligatori.
La totalizzazione solo col contributivo
La totalizzazione consente di acquisire diritto a
un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di
CONTRIBUTI
inabilità o indiretta a quei lavoratori (e/o eventualmente loro superstiti) che hanno versato
Dal 2012 i contributi obbligatori Cipag devo- contributi in diverse casse, gestioni o fondi preno essere versati tramite F24 Accise in sede di videnziali e che altrimenti non avrebbero modo
compilazione del modello Unico PF. Le sca- di utilizzare in tutto la contribuzione versata. La
denze sono unificate a quelle fiscali (unica so- totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoluzione o massimo in 6 rate, cfr. Guide Mod. ratori: dipendenti, autonomi, collaboratori coUnico Accise e F24 Accise).
ordinati e continuativi, lavoratori a progetto e
liberi professionisti.
Ritardato, omesso o irregolare versamento Di questi sono maggiormente interessati proIn caso di tardivo versamento dei contributi, si fessionisti e lavoratori iscritti alla gestione seapplica una sanzione pari al 2% del contributo parata Inps, i cui contributi non possono essere
evaso se il pagamento avviene entro 30 giorni ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdendal termine fissato.
za. La totalizzazione è completamente gratuita
Si applica la sanzione del 10% del contributo (cioè non comporta spese a carico del lavoraevaso in caso di pagamento effettuato oltre tore che ne fa richiesta). La pensione, tuttavia,
30 giorni del termine prescritto, ma prima del- sarà liquidata esclusivamente con il sistema
la contestazione da parte della Cipag attra- contributivo, anche se in presenza di spezzoni
verso un procedimento coattivo (art. 43, com- “retributivi”.
ma 7, lett. b Reg. Contr.).
Con la totalizzazione si possono cumulare i pe-
35
1° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
36
riodi, non coincidenti, di contribuzione versati
nell’assicurazione generale obbligatoria, in
una delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché in una delle altre forme pensionistiche obbligatorie. La
totalizzazione deve essere effettuata per tutti
i periodi assicurativi e non solo per parte di
essi. Nello specifico, possono fare richiesta di
totalizzazione gli iscritti:
- a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
(dipendenti, autonomi, ecc.);
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
- alle altre forme pensionistiche previste dal
D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
- alle forme pensionistiche dei liberi professionisti, iscritti agli appositi albi o elenchi, previste dal D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata
Inps;
- agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero
secolare e per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti del lavoratore assicurato anche se
deceduto prima del compimento dell’età
pensionabile. Inoltre, possono optare per la
totalizzazione anche i lavoratori che, in data
anteriore al 5 aprile 2003, hanno presentato
domanda di ricongiunzione (a pagamento)
dei periodi contributivi (ex legge 7 febbraio
1979, n. 29) e non hanno ancora concluso il
relativo procedimento con il pagamento integrale delle rate.
In tal caso, a seguito di esplicita richiesta
dell’interessato, la competente gestione previdenziale deve procedere alla restituzione
degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
Le Inadempienze
Si invia, in allegato, la circolare del Consiglio
Nazionale Geometri attinente alle inadempienze contributive inquadrate nelle fattispecie di illecito ideologico.
1° Trimestre 2015
Istat
STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE
Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone)
Variazioni annuali
100%
75%
Novembre 2014/2013 (G.U. n. 297/2014)
0,200
0,150
Dicembre 2014/2013 (G.U. n. 20/2015)
- 0,100
- 0,075
Gennaio 2015/2014 (G.U. in pubblicazione)
- 0,700
- 0,525
Variazioni biennali
100%
75%
Novembre 2014/2012 (G.U. N. 297/2014)
0,800
0,600
Dicembre 2014/2012 (G.U. N. 20/2015)
0,500
0,375
Gennaio 2015/2013 (G.U. in pubblicazione)
- 0,200
- 0,150
In allegato: tabella riepilogativa degli indici Istat dal febbraio 2013 al gennaio 2015
INTERESSI LEGALI: NUOVE MISURE DAL
1° GENNAIO 2015
Dal 1° gennaio 2015 gli interessi legali saranno
ridotti dall’ 1% allo 0,5%. Tanto è disposto con
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza
in data 11.12.2014 (G. U. n. 290 del 15.12.2014).
La modifica del tasso di interesse legale ha
evidenti ripercussioni in ambito fiscale quali,
ad esempio, la regolarizzazione degli omessi
versamenti dei tributi “ravvedimento operoso”
(es. IMU, Tasi ed altri) sui quali gli interessi moratori vanno calcolati, a partire dal nuovo anno
2015, nella misura dello 0,5%.
Ma la modifica del saggio non riguarda solo
il ravvedimento operoso ma incide anche su
tutte quelle situazioni per le quali le norme stabiliscono che un determinato fatto produce,
appunto, l’applicazione degli interessi legali.
Si ricorda, infatti, che il saggio di interesse legale è un parametro che ha rilievo in tema di
atti giudiziari, di scritture private autenticate
presentate per la registrazione, di depositi
cauzionali per i contratti di locazione, di costituzione di rendita e pensioni perpetue a tempo determinato ed indeterminato ed infine in
tema di diritti di usufrutto per la determinazione dei nuovi parametri.
In allegato:
- Tabella riassuntiva del tasso di interesse legale dal 1942 al 2015;
- Tabella del valore dei diritti di usufrutto.
BCE, IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO
La Banca Centrale Europea con provvedimento dell’11 giugno 2014 ha stabilito che il nuovo Tasso Ufficiale di riferimento (TUR) sia pari
allo 0,15%. A tale percentuale occorre riferirsi
ai fini dell’applicazione degli strumenti giuridici a cui fanno rinvio quali, ad esempio, gli
interessi moratori, i tassi di interesse applicato dagli istituti di credito ai propri clienti per la
concessione di mutui, prestiti, ecc. e soprattutto ai fini dell’applicazione degli interessi di
mora per i tardivi pagamenti delle parcelle. A
questo proposito si dovranno distinguere due
tipi di rapporti:
a) tra libero professionista e privato;
b) tra imprenditore (alla cui definizione si associa anche il soggetto che esercita una libera
professione) e le pubbliche amministrazioni.
Caso “a”
Si ricorda che l’art. 15 della Legge 144/1949
(Tariffa Professionale dei Geometri) stabilisce
che il pagamento a saldo della parcella deve
farsi entro e non oltre il 60° giorno dalla con-
37
1° Trimestre 2015
Istat
segna della stessa. Dopo di che, sulle somme
dovute e non pagate, decorrono a favore del
professionista ed a carico del committente gli
interessi ragguagliati al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore. Oltre agli interessi di cui
sopra, al professionista che dimostra di aver
subito un danno maggiore spetta un ulteriore risarcimento calcolato in termini di svalutazione monetaria (Corte Costituzionale Ord.
n. 65/1978). La tabella, che si invia in allegato,
traduce i valori monetari sino al 31.12.2014.
Caso “b”: transazioni commerciali
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con
proprio comunicato pubblicato sulla G. U.
del 16 gennaio 2015 ha stabilito che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, così come modificato
dal successivo Decreto Legislativo n. 267 del
15.11.2013, il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo
dei pagamenti nelle transazioni commerciali
è pari, al netto della maggiorazione dell’8%,
allo 0,05% per il semestre 1° gennaio 2015 –
30 giugno 2015. Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del
termine di pagamento previsto in 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura o altra
richiesta equivalente di pagamento (termine
raddoppiato se il debitore è Impresa Pubblica
o Ente Pubblico Riconosciuto). Si precisa che
le parti possono derogare ai termini stabilendo il pagamento oltre i 30 giorni previsti dalla
normativa, salvo che siano pattuiti espressamente e poi provati per iscritto.
Novità: in caso di ritardato pagamento, il creditore ha diritto oltre agli interessi legali di mora,
al rimborso delle spese per il recupero dei crediti in aggiunta ad un importo forfettario di 40
euro a titolo di risarcimento del danno.
Esclusione IVA: sia per le imprese che per i
lavoratori autonomi le somme addebitate a
titolo di interessi di mora costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA (art. 15, comma
1 D.P.R. 633/1972); la marca da bollo da applicare è di € 2,00.
In allegato: tabella riepilogativa interessi e
maggiorazioni.
38
www.geomax-positioning.it
1° Trimestre 2015
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
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1° Trimestre 2015
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
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1° Trimestre 2015
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
41
1° Trimestre 2015
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
42
1° Trimestre 2015
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
43
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
CIRCOLARE N. 30/E
Direzione Centrale Catasto e Cartografia
Roma, 29 dicembre 2014
Allegati: 1
OGGETTO: Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto
Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio
censuario. Circolare di accompagnamento alla procedura Pregeo 10
versione 10.6.0.
.
44
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
INDICE
1
PREMESSA....................................................................................................................... 4
2
CRITERI PER LA SCELTA DELLA MACRO CATEGORIA ....................................... 4
3
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI CENSUARI..................................................................................................... 6
4
3.1
Generalità .............................................................................................................. 6
3.2
Tipo Mappale con Stralcio di Corte e Tipo Misto ................................................ 6
3.3
Utilizzo dello “Schema Ausiliario” ....................................................................... 7
3.4
Atti di aggiornamento senza libretto delle misure ................................................ 7
3.5
Formazione dei lotti .............................................................................................. 7
REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTICOLARI ATTI DI
AGGIORNAMENTO ....................................................................................................... 8
4.1
Tipo Mappale con Stralcio di Corte ...................................................................... 8
4.2
Tipo Mappale con Conferma di Mappa ................................................................ 8
4.3
Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) .............. 8
4.4
Riposizionamento di un fabbricato ....................................................................... 9
4.5
Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati .......................................... 9
5
GESTIONE DELLE PARTICELLE CON SUPERFICIE REALE .................................. 9
6
UTILIZZO DEL “PUNTO AUSILIARIO”....................................................................... 9
7
PUBBLICAZIONE DELLE MONOGRAFIE DEI VERTICI TRIGONOMETRICI
DELLA RETE CATASTALE ........................................................................................ 10
8
DECORRENZA .............................................................................................................. 10
9
DISPOSIZIONI FINALI ................................................................................................. 10
10 ALLEGATO TECNICO .................................................................................................. 11
10.1
Scelta della Macro Categoria .............................................................................. 11
10.2
Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari ... 12
10.2.1 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure .............................................. 12
10.2.2 Formazione dei lotti ............................................................................................ 14
10.3
Regole per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento ..................... 17
10.3.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte .................................................................... 17
10.3.2 Atti di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale
allo stato dei luoghi ............................................................................................. 18
10.3.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) ............ 18
10.3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati ........................................ 192
10.4
Gestione delle particelle con superficie reale ...................................................... 21
45
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
1
PREMESSA
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009, è stata
attivata la procedura Pregeo 10 con lo scopo di conseguire l’approvazione automatica degli atti di
aggiornamento ed il contestuale aggiornamento dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario
del Catasto Terreni (CT).
Al fine di disciplinare le attività connesse con il nuovo sistema di aggiornamento, sono state
impartite disposizioni con la Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, successivamente con la Circolare n.
1 del 28 maggio 2010, con la Circolare n. 2 del 10 marzo 2011 e con la Circolare n. 1 del 28 giugno
2012.
La procedura Pregeo 10, finora in uso nella versione 10.5.0, realizzata su un modello
concettuale basato sull’uso di “tipologie codificate”, permette la predisposizione di atti di
aggiornamento, idonei per la trattazione automatica, solo nel 50% dei possibili casi di variazione del
CT.
Al fine di consentire la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli
atti di aggiornamento geometrici è stato realizzato un nuovo sistema di aggiornamento che adotta
un modello concettuale diverso da quello precedentemente utilizzato.
La nuova procedura riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente,
la natura dell’atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa e dal modello
per il trattamento dei dati censuari.
46
La nuova versione di Pregeo 10, “versione 10.6.0”, comprende sia tutti i controlli, formali e
sostanziali, implementati e correttamente consolidati nelle precedenti versioni, sia quelli che è stato
necessario implementare per l’adeguamento al nuovo modello concettuale.
Di seguito si riportano le modalità e le prassi operative per la corretta predisposizione di
alcune specifiche tipologie di atti di aggiornamento. .
2
CRITERI PER LA SCELTA DELLA MACRO CATEGORIA
Come citato in premessa, il nuovo modello concettuale non si basa più sull’utilizzo delle
tipologie codificate, ma sul riconoscimento automatico della variazione catastale richiesta.
L’innovazione introdotta nella nuova versione della procedura ha reso necessaria una
riclassificazione delle casistiche di atti di aggiornamento del CT.
Gli atti di aggiornamento sono stati raggruppati in tre Macro Categorie: “Ordinaria”,
“Semplificata” e “Speciale”, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti (cfr. paragrafo
10.1 dell’allegato tecnico).
Nella Macro Categoria “Ordinaria” rientrano tutti gli atti di aggiornamento di seguito
riportati.
a) Atti di aggiornamento che devono essere predisposti con rilievo appoggiato ai punti
fiduciali:
4
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
•
Tipo di Frazionamento;
•
Tipo Mappale per Nuova Costruzione con superficie del fabbricato maggiore
di 20 m2;
•
Tipo Mappale per Ampliamento con incremento di superficie coperta maggiore
del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica
preesistente;
•
Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale);
•
Tipo Mappale con Stralcio di Corte.
b) Atti di aggiornamento che non utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e
per i quali non è obbligatoria la fornitura del libretto delle misure:
•
Tipo Mappale con Conferma di Mappa;
•
Tipo Mappale per Soppressione di subalterni rurali.
c) Atti di aggiornamento che utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e per i
quali non sono necessarie misure:
•
Tipo di frazionamento per l’attribuzione di un numero identificativo catastale
autonomo a fabbricati graffati alle particelle con qualità Ente Urbano;
•
Tipo Mappale per l’attribuzione di un numero identificativo catastale
autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni;
•
Tipo Mappale per la fusione di particelle.
Nella Macro Categoria "Semplificata" rientrano tutti i Tipi Mappali per la denuncia di
costruzioni di scarsa rilevanza cartografica1, di seguito elencati:
a) Tipi Mappali per la denuncia di unità afferenti fabbricati già censiti o nuove
costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m2;
b) Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già
inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale
al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
c) Tipi Mappali per la denuncia di manufatti precari in lamiera o legname, le
costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché
abbiano modesta consistenza plano-volumetrica.
Nella Macro Categoria "Speciale" rientrano gli atti di aggiornamento di seguito elencati:
1
Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998
5
47
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
a) Tipo Particellare;
b) Atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il quale risultano errate
alcune misure significative2.
Con riferimento alla precedente classificazione, la scelta dell’atto di aggiornamento deve
essere effettuata secondo le modalità indicate al paragrafo 10.1 dell’allegato tecnico.
3
3.1
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI CENSUARI
Generalità
Come già indicato nella premessa, la nuova procedura riconosce, ordinariamente, in
automatico, la tipologia dell’atto di aggiornamento.
Se il riconoscimento automatico dell’atto di aggiornamento non è univocamente desumibile
dalla componente grafica della proposta di aggiornamento, in relazione al nuovo modello
concettuale, la procedura Pregeo 10 predispone comunque un modello per il trattamento dei dati
censuari, adottando una delle soluzioni possibili.
Per alcuni particolari atti di aggiornamento, la procedura non è in grado di discriminare in
modo automatico i dati che devono essere riportati nel modello.
48
Nel caso in cui il modello per il trattamento dei dati censuari, generato automaticamente
dalla procedura, non dovesse risultare coerente con la variazione catastale che si intende eseguire, il
professionista dovrà modificare i dati censuari coerentemente con la variazione catastale,
rispettando, comunque, i criteri già definiti per le casistiche codificate nell’allegato n. 2 della
Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009.
Si precisa che il modello per il trattamento dei dati censuari, generato automaticamente dalla
procedura, fino al suo perfezionamento, continua a rimanere una utility a disposizione dei
professionisti; la responsabilità della corretta compilazione del modello rimane esclusivamente del
tecnico redattore dell’atto di aggiornamento.
3.2
Tipo Mappale con Stralcio di Corte e Tipo Misto
Nel caso di “Tipo Mappale con Stralcio di Corte”, la procedura non è in grado di
discriminare tale fattispecie dal “Tipo Frazionamento + Tipo Mappale”, in quanto la componente
grafica della proposta di aggiornamento risulta identica in entrambi i casi.
In questo particolare caso, il modello per il trattamento dei dati censuari non viene generato
automaticamente dalla procedura; conseguentemente sarà cura del professionista la compilazione
manuale del modello per il trattamento dei dati censuari.
2
Circolare n. 8 del 1° agosto 2005.
6
1° Trimestre 2015
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3.3
Utilizzo dello “Schema Ausiliario”
Come è noto, gli schemi del modello per il trattamento dei dati censuari, “Schema di Tipo
Mappale” e “Schema di Frazionamento”, permettono di registrare nella banca dati catastale
censuaria del CT sia le informazioni relative alle variazioni delle particelle interessate
dall’aggiornamento, comprese le eventuali fusioni (preliminari o successive), sia le annotazioni per
l’introduzione di ulteriori informazioni sulla natura delle variazioni.
Tuttavia, esistono ancora dei casi particolari in cui gli schemi sopra citati non consentono la
completa registrazione delle informazioni nelle banche dati catastali; in tali casi il modello per il
trattamento dei dati censuari deve essere integrato anche con lo “Schema Ausiliario”.
Si riporta di seguito l’elenco di alcuni casi particolari per i quali è necessario far ricorso allo
“Schema Ausiliario” per il trattamento dei dati censuari:
•
Frazionamento di Acque;
•
Frazionamento di Strade;
•
Tipo Particellare;
•
Tipo Mappale per variazione della qualità di subalterni rurali;
•
Tipo di Frazionamento o Tipo Mappale con variazione della natura della superficie
da nominale “SN” a reale “SR”, nel caso di particelle derivate da particelle soppresse
dopo una loro preliminare fusione.
Si evidenzia infine che è necessario fare ricorso allo “Schema Ausiliario” in tutti i casi in cui
deve essere cancellata nell’archivio censuario un’annotazione già esistente sulla particella.
3.4
Atti di aggiornamento senza libretto delle misure
Nel caso di atti di aggiornamento predisposti senza il libretto delle misure, ma sulla base
dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, il modello per il trattamento dei dati censuari deve
essere compilato con le modalità operative descritte nel paragrafo 10.2.1 dell’allegato tecnico.
3.5
Formazione dei lotti
Con riferimento alla formazione dei lotti nell’ambito dei Tipi Mappali, sono state
individuate le seguenti due fattispecie:
•
formazione di un lotto generato da una particella già censita al Catasto Edilizio
Urbano;
•
formazione di un lotto generato da una particella non ancora censita al Catasto
Edilizio Urbano.
Le regole per la compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari sono riportate
nel paragrafo 10.2.2 dell’allegato tecnico.
7
49
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
4
4.1
REGOLE PER LA
AGGIORNAMENTO
PREDISPOSIZIONE
DI
PARTICOLARI
ATTI
DI
Tipo Mappale con Stralcio di Corte
Qualora si debba eseguire una variazione catastale in cui sono presenti contemporaneamente
operazioni di ampliamento di fabbricati già esistenti e costituzione di corti urbane, previo stralcio
da particelle di maggiori dimensioni (cfr. paragrafo 10.3.1 dell’allegato tecnico), l’atto di
aggiornamento da utilizzare è il “Tipo Mappale con Stralcio di Corte”; conseguentemente, per la
redazione dell’atto di aggiornamento, l’opzione di scelta è il “Tipo Mappale con Stralcio di Corte”
presente nella Macro Categoria “Ordinaria”.
E’ appena il caso di evidenziare che, per questa tipologia di atto di aggiornamento, è
necessario il deposito presso il Comune territorialmente competente.
4.2
Tipo Mappale con Conferma di Mappa
Per la redazione di un atto di aggiornamento che contempla la conferma di mappa, il
professionista deve selezionare, nella maschera dei “Dati Statistici (riga 0)” la Macro Categoria
“Ordinaria” e successivamente l’opzione “Tipo Mappale con Conferma di Mappa”.
Così operando, nel libretto delle misure verrà apposta in modo automatico una “Riga di tipo
6” riportante la dicitura “Conferma” (cfr. paragrafo 10.3.2 dell’allegato tecnico).
L’atto di aggiornamento di che trattasi deve essere predisposto senza l’utilizzo dell’estratto
di mappa, anche nel caso in cui si debba attribuire un nuovo identificativo catastale alla particella
originaria trattata.
4.3
50
Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)
Si forniscono di seguito le regole per la corretta predisposizione di un atto di aggiornamento
misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) (cfr. paragrafo 10.3.3 dell’allegato tecnico):
1.
nel modello per il trattamento dei dati censuari deve essere presente sia lo “schema di
Frazionamento” e sia lo “schema di Tipo Mappale”;
2.
nel modello per il trattamento dei dati censuari lo “schema di Frazionamento” deve
precedere lo “schema di Tipo Mappale”;
3.
con il Tipo di Frazionamento è possibile formare lotti solo attraverso la fusione di
particelle appartenenti alla stessa proprietà e aventi stessa qualità, classe e
deduzioni; non possono essere inoltre formati lotti utilizzando lo “schema di
Frazionamento” con particelle aventi qualità “Ente Urbano” (282) e “Fabbricato
Promiscuo” (278);
4.
con il Tipo Mappale è possibile formare lotti solo attraverso l’accorpamento di
particelle aventi qualità “Ente Urbano” (282) e/o “Fabbricato Promiscuo” (278);
5.
nel Tipo Mappale deve essere presente almeno una particella derivata dal Tipo di
Frazionamento;
6.
nel Tipo Mappale almeno una particella variata o costituita deve avere qualità “Ente
Urbano” (282) e/o “Fabbricato Promiscuo” (278).
8
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
4.4
Riposizionamento di un fabbricato
Qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con lo scopo di modificare la
posizione di un fabbricato già presente in mappa, devono essere osservate, in sequenza, le seguenti
istruzioni durante la compilazione della proposta di aggiornamento:
1. operare la demolizione del fabbricato esistente;
2. definire compiutamente il contorno del fabbricato da inserire in mappa.
Si precisa che, se il fabbricato da inserire in mappa ha una superficie maggiore di 20 m2,,
l’atto di aggiornamento da predisporre è il “Tipo Mappale per Nuova Costruzione” presente nella
Macro Categoria “Ordinaria”; qualora invece il fabbricato da inserire in mappa ha una superficie
minore di 20 m2, l’atto di aggiornamento da predisporre è il “Tipo Mappale” presente nella Macro
Categoria “Semplificata”.
Si precisa, inoltre, che le operazioni di demolizione di un fabbricato già presente nella
mappa e l’inserimento di un nuovo fabbricato, devono essere effettuate all’interno dello stesso atto
di aggiornamento.
4.5
Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati
Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato al quale è necessario
attribuire un numero di particella autonomo, devono essere osservate le modalità operative riportate
nel paragrafo 10.3.4 dell’allegato tecnico.
5
GESTIONE DELLE PARTICELLE CON SUPERFICIE REALE
Se una particella rilevata interamente deve essere definita con superficie reale “SR”, è
necessario osservare le modalità operative riportate nel paragrafo 10.4 dell’allegato tecnico.
6
UTILIZZO DEL “PUNTO AUSILIARIO”.
Come riportato nella “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento”, approvata con
Decreto del Direttore Generale prot. n° 4A/322 del 19 gennaio 1988, l’uso del “punto ausiliario” è
limitato al caso in cui il collegamento di un punto fiduciale agli altri due richieda una complessità di
operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi
risulterebbe poco affidabile.
Per quanto sopra, è evidente che il “punto ausiliario” deve essere utilizzato soltanto in
occasione della redazione di atti di aggiornamento appartenenti alla Macro Categoria “Ordinaria”,
per i quali è obbligatorio l’appoggio del rilievo ai punti fiduciali.
Al fine di accertare il corretto utilizzo del “punto ausiliario”, nella procedura Pregeo 10,
versione 10.6.0, è stato implementato un opportuno controllo che impedisce la trattazione dell’atto
di aggiornamento, qualora appartenente ad una Macro Categoria diversa da quella “Ordinaria”.
9
51
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
7
PUBBLICAZIONE DELLE MONOGRAFIE DEI VERTICI TRIGONOMETRICI
DELLA RETE CATASTALE
Come è noto, dal mese di luglio 2003, sul sito dell’Agenzia, sono disponibili per il
download, a titolo gratuito, le monografie informatizzate dei Punti Fiduciali ordinari ad esclusione
dei vertici trigonometrici.
In considerazione dell’importanza che la documentazione in argomento riveste per le attività
professionali di aggiornamento della banca dati cartografica dell’Agenzia, le monografie
informatizzate dei Punti Fiduciali riguardanti i vertici trigonometrici appartenenti alla rete catastale
(Punti Fiduciali con attendibilità planimetrica compresa tra 1 e 9), che sono state predisposte con la
procedura Pregeo nel formato “.pdf”, sono adesso disponibili ai tecnici professionisti, con le forme
già in essere, sia presso il front-office degli Uffici provinciali - Territorio, sia sul sito istituzionale
dell’Agenzia.
8
DECORRENZA
A far data dal 2 gennaio 2015, gli atti di aggiornamento cartografici devono essere
predisposti con la procedura Pregeo 10 versione 10.6.0.
La procedura Pregeo 10, versione 10.5.1, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente
supportata da Sogei fino alla data del 31 marzo 2015.
Oltre tale data non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi
alle specifiche di elaborazione della procedura Pregeo 10, versione 10.6.0, o di successive versioni,
che saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.
9
52
DISPOSIZIONI FINALI
Gli Uffici provinciali - Territorio, nello spirito della fattiva collaborazione con gli Ordini e i
Collegi professionali interessati, avranno cura di dare la massima diffusione a livello locale del
contenuto della presente circolare, provvedendo a fornire ogni utile indirizzo operativo ed
informativo.
Quanto sopra anche al fine di sensibilizzare i professionisti ad adottare la nuova versione
della procedura, che consente la semplificazione delle modalità operative interne ed esterne
all’Agenzia.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la
presente circolare siano puntualmente osservati dagli Uffici provinciali - Territorio dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
10
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
10 ALLEGATO TECNICO
10.1 Scelta della Macro Categoria
Con riferimento al paragrafo 2, per la scelta della variazione catastale in luogo della
tipologia codificata, il professionista deve eseguire le seguenti operazioni (rif. fig. 1):
•
scegliere la Macro Categoria tra le possibili opzioni disponibili nella sezione
“Categoria” presente nella maschera di compilazione dei “Dati Statistici (riga 0)” che
può essere: “Ordinaria”, “Semplificata” e “Speciale”;
Fig. 1 – Scelta della Macro Categoria - Compilazione della “Riga di tipo 0”
•
tra i possibili atti di aggiornamento compresi nella Macro Categoria selezionata,
scegliere quello di interesse, come esemplificato nelle seguenti figure 2, 3 e 4.
53
Fig. 2 – Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria
“Ordinaria” - Compilazione della “Riga di tipo 9”
11
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Fig. 3 – Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria
“Semplificata” - Compilazione della “Riga di tipo 9”
54
Fig. 4 – Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria
“Speciale” - Compilazione della “Riga di tipo 9”
10.2 Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari
10.2.1 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure
Qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento senza libretto delle misure ma sulla
base dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, si riportano di seguito tre casi esemplificativi di
corretta compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari.
12
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Caso a) - Tipo Mappale per la fusione di particelle.
Con riferimento alla figura 5, alla particella 23, già ente urbano, viene accorpata la particella
24, corte del fabbricato censito all’ N.C.E.U. in essa presente.
Fig. 5 – Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria “Ordinaria” –
Fusione di particelle
Caso b) - Tipo di Frazionamento per l’attribuzione di un numero identificativo catastale
autonomo a fabbricati graffati alle particelle.
Nell’esempio di figura 6, dalla particella 23 viene scorporato il fabbricato in essa presente,
che assume un identificativo letterale provvisorio autonomo AAA.
13
55
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Fig. 6 – Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria “Ordinaria” – Attribuzione di un
identificativo letterale provvisorio autonomo a fabbricati graffati alle particelle
Caso c) - Tipo Mappale per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo
a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni.
Nell’esempio di figura 7, dalla particella 23 viene scorporato il fabbricato in essa presente,
che assume un identificativo letterale provvisorio autonomo AAA.
56
Fig. 7 – Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria “Ordinaria” –Attribuzione di un
identificativo letterale provvisorio autonomo a fabbricati graffati alle particelle
10.2.2 Formazione dei lotti
Per la definizione di lotti nell’ambito dei Tipi Mappali, si riportano di seguito due casi
esemplificativi per la corretta compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari.
Caso a) - Formazione di un lotto definito da una particella già censita al Catasto Edilizio
Urbano
14
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Fig. 8 – Formazione di lotti. Caso a)
Nell’esempio della figura 8, la particella 403 viene soppressa e vengono generate le
particelle con identificativo letterale provvisorio AAA e BBB mentre la particella 406 viene
soppressa e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio CCC e DDD; le
particelle AAA e CCC confluiscono nel lotto definitivo, identificato dalla particella 139 già con
qualità Ente Urbano (282). La sequenza delle operazioni, come rappresentata nella figura, deve
essere:
•
Variazione della particella n. 139 che forma il lotto definitivo di destinazione;
•
Soppressione delle particelle originali e costituzione delle particelle derivate, che
in parte formeranno il lotto precedentemente definito.
15
57
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Caso b) Tipo Mappale con successiva formazione di lotti.
Fig. 9 – Formazione di lotti. Caso b)
Nel caso in cui si debba formare un lotto a partire da particelle costituite a seguito della
soppressione di particelle originali, al lotto deve essere attribuito uno degli identificativi definitivi
delle particelle costituite.
58
Con riferimento all’esempio della figura 9, le particelle 403 e 406 vengono soppresse e
vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio AAA, BBB, CCC e DDD; al
lotto definitivo che si è formato è stato attribuito l’identificativo letterale provvisorio AAA,
generato dalla soppressione della particella 403.
16
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
10.3 Regole per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento
10.3.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte
Con riferimento all’esempio di figura 10, qualora si debba eseguire una variazione catastale
in cui sono presenti contemporaneamente operazioni di ampliamento di fabbricati già esistenti e
costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni, per la redazione
dell’atto di aggiornamento il professionista deve selezionare il tipo di atto di aggiornamento “Tipo
Mappale con Stralcio di Corte” presente nella Macro Categoria “Ordinaria”.
59
Fig. 10 – Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria “Ordinaria” – Tipo
Mappale con Stralcio di Corte
17
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
10.3.2 Atti di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa
catastale allo stato dei luoghi
Come già descritto nel paragrafo 2, qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento
con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, il professionista deve
selezionare la Macro Categoria “Ordinaria” quindi il tipo di atto di aggiornamento “Tipo Mappale
con Conferma di Mappa”.
Così operando, nel libretto delle misure verrà apposta in maniera automatica una “Riga di
tipo 6” riportante la dicitura “Conferma” (rif. fig. 11).
Fig. 11 – Tipo Mappale con Conferma di Mappa – Libretto delle misure
60
10.3.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)
Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4.3, si fornisce di seguito un esempio di
corretta predisposizione del Modello per il trattamento dei dati censuari con la nuova procedura
Pregeo 10 versione 10.6.0 (rif. fig. 12).
18
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Fig. 12 – Tipo misto – Modello per il trattamento dei dati censuari
61
10.3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati
Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato cui è necessario
attribuire un numero di particella autonomo, devono essere rispettate le seguenti istruzioni:
•
il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato come descritto nella
seguente figura 13;
19
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Fig. 13 – Creazione di una particella interrata; compilazione del modello per il trattamento dei dati
censuari
•
nella redazione della Proposta di Aggiornamento le operazioni devono essere effettuate
rispettando sequenzialmente le seguenti fasi:
o con la funzione “Modifica simboli – Inserimento testo” si inserisce l’identificativo
tra parentesi del fabbricato interrato (rif. fig. 14);
62
Fig. 14 – Creazione di una particella interrata; inserimento dell’identificativo tra parentesi
o
successivamente si procede al frazionamento del fabbricato interrato (rif. fig. 15)
20
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Fig. 15 – Creazione di una particella interrata; frazionamento
10.4 Gestione delle particelle con superficie reale
Nel caso in cui una particella viene rilevata interamente e deve essere definita con superficie
reale “SR”, il professionista, durante la fase di vettorizzazione del poligono chiuso che definisce il
contorno della particella, deve compilare correttamente i seguenti campi presenti nella sezione
“Poligoni chiusi Linea Continua” della maschera “Procedura per la formazione interattiva di
Vettori” (rif. fig. 16):
•
“Particella Derivata”: identificativo letterale provvisorio della particella derivata che sarà
definito nella Proposta di Aggiornamento;
•
“Particella Originale”: identificativo della particella originale presente nell’estratto di
mappa;
21
63
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
Fig. 16 – Vettorizzazione di poligoni chiusi, aventi superficie reale
Operando nella maniera appena descritta, si conseguiranno i seguenti risultati:
•
viene creata in maniera automatica, nel libretto delle misure, la “riga di tipo 7” (rif. fig. 17)
corrispondente alla particella derivata con identificativo provvisorio letterale “BBB”;
64
Fig. 17 – Compilazione della “Riga di tipo 7”
22
1° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
•
il valore della superficie reale calcolato dinamicamente dalla procedura durante la
vettorizzazione del poligono viene correttamente intercettato nella Proposta di
Aggiornamento (rif. fig. 18) ed introdotto in automatico nel modello per il trattamento dei
dati censuari (rif. fig. 19).
Fig. 18 – Gestione della particella con superficie reale nella Proposta di Aggiornamento
65
Fig. 19 – Inserimento automatico della particella con superficie reale nel modello per il
trattamento dei dati censuari
23
1° Trimestre 2015
allegati: Notizie dalla Cassa
66
1° Trimestre 2015
allegati: Notizie dalla Cassa
67
1° Trimestre 2015
allegati: Istat
LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI
24 MESI
Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2014 per la Legge 392/78 sull’Equo Canone
Assoluto 375,00%
68
Mese
Anno
Variazione
annuale 100%
Variazione
ridotta 75%
Variazione
biennale 100%
Variazione
ridotta 75%
Gazzetta Ufficiale n.
Gennaio
2015
-0,7
-0,525
-0,2
-0,150
in pubblicazione
Dicembre
2014
-0,1
-0,075
0,5
0,375
20 del 26-1-15 pag. 22
Novembre
2014
0,2
0,150
0,8
0,600
297 del 23-12-14 pag. 51
Ottobre
2014
0,1
0,075
0,8
0,600
276 del 27-11-14 pag. 19
Settembre
2014
-0,1
-0,075
0,7
0,525
248 del 24-10-14 pag. 48
Agosto
2014
-0,1
-0,075
1,0
0,75
220 del 22-9-14 pag. 37
Luglio
2014
0,1
0,075
1,3
0,975
194 del 22-8-14 pag. 33
Giugno
2014
0,3
0,225
1,5
1,125
171 del 25-7-14 pag. 44
Maggio
2014
0,4
0,300
1,6
1,2
142 del 21-6-14 pag. 23
Aprile
2014
0,5
0,375
1,6
1,2
133 del 11-6-14 pag. 33
Marzo
2014
0,3
0,225
1,9
1,425
94 del 23-4-14 pag. 39
Febbraio
2014
0,5
0,375
2,3
1,725
75 del 31-3-14 pag. 119
Gennaio
2014
0,6
0,45
2,84
2,1
53 del 5-3-14 pag. 136
Dicembre
2013
0,6
0,45
3,0
2,25
21 del 27/1/2014 pag. 39
Novembre
2013
0,6
0,45
3,0
2,25
302 del 27/12/13 pag. 65
Ottobre
2013
0,7
0,525
3,4
2,550
270 del 18/11/13 pag. 41
Settembre
2013
0,8
0,600
3,9
2,925
249 del 23-10-13 pag. 21
Agosto
2013
1,1
0,825
4,3
3,225
224 del 24-9-13 pag. 20
Luglio
2013
1,2
0,900
4,2
3,150
224 del 24-9-13 pag. 20
Giugno
2013
1,2
0,900
4,4
3,300
179 del 1/8/13 pag. 71
Maggio
2013
1,2
0,900
4,3
3,225
144 del 21/6/13 pag. 50
Aprile
2013
1,1
0,825
4,4
3,3
119 del 23/5/13 pag. 64
Marzo
2013
1,6
1,2
4,9
3,675
94 del 22/4/13 pag. 51
Febbraio
2013
1,8
1,350
5,1
3,825
63 del 15/3/13 pag. 59
N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)
I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla
variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile
per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di
decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.
1° Trimestre 2015
allegati: Istat
Il tasso di interesse legale scende allo 0,5% dal 2015
In Italia il tasso di interesse legale cambia di nuovo scendendo allo 0,5% annuo dal primo gennaio 2015; per tutto
il 2014 era stato dell’1%. Il decreto ministeriale 11 dicembre 2014, riguardante la “Modifica del saggio di interesse
legale” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 15 dicembre 2014.
La decisione del ministro dell’Economia, Padoan, era nell’aria dal settembre scorso, quando la Banca centrale europea (Bce) aveva diminuito di 10 punti base i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle
operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi nella banca centrale, portandoli rispettivamente allo 0,05%,
allo 0,30% e al -0,20%.
Sulla inattesa decisione di Mario Draghi, governatore della Bce, aveva pesato anche il rischio della deflazione
nell’eurozona, cioè il calo della massa monetaria circolante: la crisi economica ha determinato il calo dei prezzi a
causa della contrazione della domanda di beni e servizi.
La diminuzione del tasso di interesse legale in Italia renderà meno costosi i finanziamenti alle imprese ed ai privati,
anche se i tempi di adeguamento da parte degli istituti di credito sono solitamente lunghi.
A beneficiare del nuovo tasso d’interesse legale saranno soprattutto coloro che hanno contratto un mutuo a tasso
di interesse variabile, cioè i prestiti agganciati al tasso Bce e quelli che fanno riferimento all’Euribor. Nulla cambia,
invece, per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso.
Questa è la tabella del tasso di interesse legale applicato in Italia deal 1942 ad oggi.
dalla data
alla data
norma regolatrice
tasso
21.04.1942
15.12.1990
Codice Civile art. 1284
16.12.1990
31.12.1996
Legge 26/11/1990 n. 353 e Legge 29/12/90 n. 408 (art. 13)
01.01.1997
31.12.1998
Legge 23/12/1996 n. 662 (art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164)
5,00 %
01.01.1999
31.12.2000
Decreto del Ministero del Tesoro 10/12/1998
2,50 %
01.01.2001
31.12.2001
Decreto del Ministero del Tesoro 11/12/2000
3,50 %
01.01.2002
31.12.2003
Decreto del Ministero dell’Economia 11/12/2001
3,00 %
01.01.2004
31.12.2007
Decreto del Ministero dell’Economia 01/12/2003
2,50 %
01.01.2008
31.12.2009
Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2007
3,00 %
01.01.2010
31.12.2010
Decreto del Ministero dell’Economia 04/12/2009
1,00 %
01.01.2011
31.12.2011
Decreto del Ministero dell’Economia 07/12/2010
1,50 %
01.01.2012
31.12.2013
Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2011
2,50 %
01.01.2014
31.12.2014
Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2013
1,00 %
01.01.2015
in vigore
Decreto del Ministero dell’Economia 11/12/2014
0,50 %
5,00 %
10,00 %
Questo è il testo del Decreto 11 dicembre 2014 (G.U. n. 290 del 15-12-2014)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile,
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo
lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la
misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
69
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1° Trimestre 2015
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allegati: Istat
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70
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1° Trimestre 2015
allegati: Istat
Il Tasso di riferimento ex Tasso Ufficiale di Sconto in Italia dal
1958 ad oggi
La misura del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza 1 gennaio 1999 è stata
determinata sulla base del cessato tasso ufficiale di sconto alla data del 31/12/98 (art. 2 d.l. 213/98)
dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea (The European Central Bank).
GRAFICO che rappresenta l’andamento dei TASSI ufficiali (TUS e tasso BCE) e
dell’inflazione in Italia
Periodo Gennaio 1958-Giugno 2014
71
DATA
TIPO
TASSO
1 Gennaio 1958
Banca D’Italia
4%
7 Giugno 1958
Banca D’Italia
3,5%
14 Agosto 1969
Banca D’Italia
4%
9 Marzo 1970
Banca D’Italia
5,5%
5 Aprile 1971
Banca D’Italia
5%
14 Ottobre 1971
Banca D’Italia
4,5%
10 Aprile 1972
Banca D’Italia
4%
17 Settembre
1973
Banca D’Italia
6,5%
20 Marzo 1974
Banca D’Italia
9%
Inflazione nel
periodo in Italia(2.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(3.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia (5%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(11.3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(16%)
1,9%
-1,2%
0,6%
0,5%
0,4%
-0,4%
-0,6%
-4,8%
-7%
1° Trimestre 2015
allegati: Istat
72
27 Dicembre 1974 Banca D’Italia
8%
28 Maggio 1975
Banca D’Italia
7%
15 Settembre
1975
Banca D’Italia
6%
2 Febbraio 1976
Banca D’Italia
7%
25 Febbraio 1976 Banca D’Italia
8%
18 Marzo 1976
Banca D’Italia
12%
4 Ottobre 1976
Banca D’Italia
15%
13 Giugno 1977
Banca D’Italia
13%
29 Agosto 1977
Banca D’Italia
11,5%
4 Settembre 1978 Banca D’Italia
10,5%
8 Ottobre 1979
Banca D’Italia
12%
6 Dicembre 1979
Banca D’Italia
15%
29 Settembre
1980
Banca D’Italia
16,5%
23 Marzo 1981
Banca D’Italia
19%
25 Agosto 1982
Banca D’Italia
18%
11 Aprile 1983
Banca D’Italia
17%
16 Febbraio 1984 Banca D’Italia
16%
7 Maggio 1984
Banca D’Italia
15,5%
4 Settembre 1984 Banca D’Italia
16,5%
4 Gennaio 1985
15,5%
Banca D’Italia
8 Novembre 1985 Banca D’Italia
15%
22 Marzo 1986
Banca D’Italia
14%
25 Aprile 1986
Banca D’Italia
13%
27 Maggio 1986
Banca D’Italia
12%
14 Marzo 1987
Banca D’Italia
11,5%
28 Agosto 1987
Banca D’Italia
12%
Inflazione nel
periodo in Italia(24.5%)
Inflazione nel
periodo in Italia(19.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(13%)
Inflazione nel
periodo in Italia(11.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(11.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(13.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(20.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(17.3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(17.2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(12%)
Inflazione nel
periodo in Italia(16.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(18.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(21.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia(18.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(17%)
Inflazione nel
periodo in Italia(16.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia(12.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(11.3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(10.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(9.3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(8.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia (7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(6.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia(6.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.8%)
-16,5%
-12,7%
-7%
-4,8%
-3,8%
-1,9%
-5,1%
-4,3%
-5,7%
-1,5%
-4,9%
-3,8%
-4,9%
0,3%
1%
0,6%
3,9%
4,2%
6,4%
6,2%
6,1%
7%
6,6%
5,9%
7,3%
7,2%
1° Trimestre 2015
allegati: Istat
26 Agosto 1988
Banca D’Italia
12,5%
6 Marzo 1989
Banca D’Italia
13,5%
21 Maggio 1990
Banca D’Italia
12,5%
13 Maggio 1991
Banca D’Italia
11,5%
23 Dicembre 1991 Banca D’Italia
12%
6 Luglio 1992
Banca D’Italia
13%
17 Luglio 1992
Banca D’Italia
13,75%
4 Agosto 1992
Banca D’Italia
13,25%
4 Settembre 1992 Banca D’Italia
15%
26 Ottobre 1992
Banca D’Italia
14%
13 Novembre
1992
Banca D’Italia
13%
23 Dicembre 1992 Banca D’Italia
12%
4 Febbraio 1993
Banca D’Italia
11,5%
23 Aprile 1993
Banca D’Italia
11%
14 Maggio 1993
Banca D’Italia
10%
21 Maggio 1993
Banca D’Italia
10,5%
6 Luglio 1993
Banca D’Italia
9%
10 Settembre
1993
Banca D’Italia
8,5%
22 Ottobre 1993
Banca D’Italia
8%
18 Febbraio 1994 Banca D’Italia
7,5%
12 Maggio 1994
Banca D’Italia
7%
12 Agosto 1994
Banca D’Italia
7,5%
22 Febbraio 1995 Banca D’Italia
8,25%
29 Maggio 1995
Banca D’Italia
9%
24 Luglio 1996
Banca D’Italia
8,25%
24 Ottobre 1996
Banca D’Italia
7,5%
Inflazione nel
periodo in Italia (5%)
Inflazione nel
periodo in Italia(6.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia (6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(6.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(5.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(5.2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(5.2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(5.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.5%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.5%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(3.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(5.2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(3.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(3.1%)
7,5%
7,4%
6,5%
4,9%
6,1%
7,8%
8,55%
8,15%
10,2%
9,2%
8,1%
7,1%
7%
6,5%
5,6%
6,1%
4,1%
3,7%
3,1%
3,1%
2,7%
3,7%
3,95%
3,8%
4,45%
4,4%
73
1° Trimestre 2015
allegati: Istat
74
22 Gennaio 1997
Banca D’Italia
6,75%
30 Giugno 1997
Banca D’Italia
6,25%
24 Dicembre 1997 Banca D’Italia
5,5%
22 Aprile 1998
Banca D’Italia
5%
27 Ottobre 1998
Banca D’Italia
4%
3 Dicembre 1998
Banca D’Italia
3,5%
28 Dicembre 1998 Banca D’Italia
3%
14 Aprile 1999
2,5%
Banca D’Italia
4 Novembre 1999 Banca D’Italia
3%
9 Febbraio 2000
Banca D’Italia
3,25%
16 Marzo 2000
Banca D’Italia
3,5%
1 Maggio 2000
Banca D’Italia
3,75%
15 Giugno 2000
Banca D’Italia
4,25%
6 Settembre 2000 Banca D’Italia
4,5%
11 Ottobre 2000
Banca D’Italia
4,75%
15 Maggio 2001
Banca D’Italia
4,5%
5 Settembre 2001 Banca D’Italia
19 Settembre
2001
14 Novembre
2001
4,25%
Banca D’Italia
3,75%
Banca D’Italia
3,25%
11 Dicembre 2002 Banca D’Italia
2,75%
12 Marzo 2003
Banca D’Italia
2,5%
6 Giugno 2003
Banca D’Italia
2%
6 Dicembre 2005
BCE
2,25%
8 Marzo 2006
BCE
2,5%
15 Giugno 2006
BCE
2,75%
9 Agosto 2006
BCE
3%
Inflazione nel
periodo in Italia(2.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.5%)
Inflazione nel
periodo in Italia (2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.5%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.5%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia (3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.4%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia (2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.2%)
4,05%
4,55%
3,6%
2,9%
2,1%
1,8%
1,3%
1%
1%
0,85%
1%
1,25%
1,55%
1,9%
2,15%
1,5%
1,65%
1,15%
0,85%
-0,05%
-0,2%
-0,7%
0,25%
0,4%
0,45%
0,8%
1° Trimestre 2015
allegati: Istat
11 Ottobre 2006
BCE
3,25%
13 Dicembre 2006 BCE
3,5%
14 Marzo 2007
BCE
3,75%
13 Giugno 2007
BCE
4%
9 Luglio 2008
BCE
4,25%
15 Ottobre 2008
BCE
3,75%
12 Novembre
2008
BCE
3,25%
10 Dicembre 2008 BCE
2,5%
21 Gennaio 2009
BCE
2%
11 Marzo 2009
BCE
1,5%
8 Aprile 2009
BCE
1,25%
13 Maggio 2009
BCE
1%
13 Aprile 2011
BCE
1,25%
13 Luglio 2011
BCE
1,5%
9 Novembre 2011 BCE
1,25%
14 Dicembre 2011 BCE
1%
11 Luglio 2012
BCE
0,75%
2 Maggio 2013
BCE
0,5%
13 Novembre
2013
BCE
0,25%
11 Giugno 2014
BCE
0,15%
Inflazione nel
periodo in Italia(1.8%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(4.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(3.5%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.2%)
Inflazione nel
periodo in Italia(0.9%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.6%)
Inflazione nel
periodo in Italia(2.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(3.3%)
Inflazione nel periodo in Italia(3.3%)
Inflazione nel
periodo in Italia(3.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(1.1%)
Inflazione nel
periodo in Italia(0.7%)
Inflazione nel
periodo in Italia(0.6%)
1,45%
1,6%
2,05%
2,3%
0,15%
0,25%
0,55%
0,3%
0,4%
0,3%
0,05%
0,1%
-1,35%
-1,2%
-2,05%
-2,3%
-2,35%
-0,6%
-0,45%
-0,45%
Quali sono i tassi delle altre Banche Centrali?
La tabella dei tassi delle Banche Centrali
Banca Centrale
Europa (BCE)
Stati Uniti (FED)
Gran Bretagna (BOE)
Giappone (BOJ)
Ultimo Tasso
0,50%
0,25%
0,50%
0,10%
Svizzera (SNB)
Canada (BOC)
Australia (RBA)
Nuova Zelanda (RBNZ)
0,25%
1,00%
2,50%
2,50%
75
1° Trimestre 2015
allegati: Istat
Attuazione della Direttiva 2000/35/CE
“Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali”
Interesse di mora attualmente vigente = 8,05 %
(tasso B.C.E. = 0,05%, maggiorazione = 8,00%)
TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002
76
Tasso
B.C.E.
Maggiora
zione
Dal
Al
Totale
01/07/2002
31/12/2002
3,35%
7,00%
10,35%
01/01/2003
30/06/2003
2,85%
7,00%
9,85%
01/07/2003
31/12/2003
2,10%
7,00%
9,10%
01/01/2004
30/06/2004
2,02%
7,00%
9,02%
01/07/2004
31/12/2004
2,01%
7,00%
9,01%
01/01/2005
30/06/2005
2,09%
7,00%
9,09%
01/07/2005
31/12/2005
2,05%
7,00%
9,05%
01/01/2006
30/06/2006
2,25%
7,00%
9,25%
01/07/2006
31/12/2006
2,83%
7,00%
9,83%
01/01/2007
30/06/2007
3,58%
7,00%
10,58%
01/07/2007
31/12/2007
4,07%
7,00%
11,07%
01/01/2008
30/06/2008
4,20%
7,00%
11,20%
01/07/2008
31/12/2008
4,10%
7,00%
11,10%
01/01/2009
30/06/2009
2,50%
7,00%
9,50%
01/07/2009
31/12/2009
1,00%
7,00%
8,00%
01/01/2010
30/06/2010
1,00%
7,00%
8,00%
01/07/2010
31/12/2010
1,00%
7,00%
8,00%
01/01/2011
30/06/2011
1,00%
7,00%
8,00%
01/07/2011
31/12/2011
1,25%
7,00%
8,25%
01/01/2012
30/06/2012
1,00%
7,00%
8,00%
01/07/2012
31/12/2012
1,00%
7,00%
8,00%
01/01/2013
30/06/2013
0,75%
8,00%
8,75%
01/07/2013
31/12/2013
0,50%
8,00%
8,50%
01/01/2014
30/06/2014
0,25%
8,00%
8,25%
01/07/2014
31/12/2014
0,15%
8,00%
8,15%
01/01/2015
30/06/2015
0,05%
8,00%
8,05%
DLGS n. 231 09/10/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali”
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