Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO 1° Trimestre 2015 Geometra oggi 1° Trimestre 2015 Anno XXI - n° 1 Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 Aut. Del Tribunale di Pesaro n. 389 del 23.09.1994 ROC n. 7638 Editoriale: DIRETTORE RESPONSABILE Carlo Cecchetelli LA LEGGE SOTTO LA LENTE SEGRETERIA DI REDAZIONE Giovanni Babbini Giovanni Corsini COMITATO DI REDAZIONE Elisa Clizia Giuseppe Fumelli Luca Merli Alice Pagnetti Claudio Papi Cataldo Tarricone Lorenzo Urani COORDINAMENTO EDITORIALE Nicoletta Giorgetti COORDINAMENTO TECNICO Serena Pollastrini GRAFICA E IMPAGINAZIONE Artù comunicazione [email protected] Direzione, Amministrazione Redazione Via A. da Ventura n. 2 Pesaro Tel. 0721.31903 fax 0721.68545 Email: [email protected] www.geometripesaro.it La riproduzione di articoli schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli autori, redattori, corrispondenti non impegnano nè la direzione nè il Collegio dei Geometri Per le inserzioni pubblicitarie rivolgersi presso: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Pesaro e Urbino Tel. 0721.31903 Pag. 3 “SÌ ALLA LIBERALIZZAZIONE, NO ALLA DEREGULATION SENZA CONTROLLO!” IL NOSTRO SALUTO AL GEOMETRA FABIO BARTOLUCCI Speciale Legge di Stabilità 2015 » 5 Focus storia e cultura » 7 Edilizia, Urbanistica e Territorio: » 10 L’EREMO DI MONTEGIOVE, CAPOLAVORO DEL MEDIOEVO PIANO CASA: PROROGA A FINE 2016 • EDILIZIA, ARRIVANO I MODULI SEMPLIFICATI • LA PAROLA CHIAVE È: APE • CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NUOVI PARAMETRI DA LUGLIO • I PIANI OPERATIVI PER LA SICUREZZA Agenzia del Territorio: IL CATASTO 2.0 » 13 • ATTENZIONE ALL’OBBLIGO DI CONFOR- MITÀ • PROFILI CATASTALI, CASI E RISOLUZIONI Normative fiscali: TUTTI I BONUS DEL 2015 » 17 • MISURE ANTISISMICHE, LA DETRAZIONE RESTA • ACQUISTI UNA CASA RISTRUTTURATA, DETRAI IL 50% • BONUS ARREDI E GRANDI ELETTRODO- MESTICI: COSA SERVE • NEOASSUNTI, CONTRIBUTI RIDOTTI, COMPRESI STUDI PROFESSIONALI Leggi e Decreti, domanda e risposta: » 22 Notizie dal Collegio: » 30 COSA DICE LA LEGGE IN MATERIA DI... DOMANDA E RISPOSTA POS, È IL PROFESSIONISTA A SCEGLIERE • CONDOMINIO: GLI AMMINISTRATORI DE- VONO AGGIORNARSI • FISCO E CASA, ACQUISTO E VENDITA Notizie dalla Cassa: » 32 CONTRIBUTO INTEGRATIVO: AL 5% DAL 1° GENNAIO 2015 • PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE 2007- 2017: COSA È CAMBIATO • LE AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI • LE AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI • I CONTRIBUTI PER I PENSIONATI • ... E PER GLI OPTANTI • CONTRIBUTI Istat: STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE » 37 • INTERESSI LEGALI: NUOVE MISURE DAL 1° GENNAIO 2015 • BCE, IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO Allegati: » 39 1° Trimestre 2015 Editoriale Professionisti: il presidente della Cassa chiede al Governo un confronto costruttivo “SÌ ALLA LIBERALIZZAZIONE, NO ALLA DEREGULATION SENZA CONTROLLO!” È un disagio profondo quello che stanno vivendo tutte le categorie dei liberi professionisti per il manifesto disinteresse che, da alcuni anni, sta dimostrando chi governa il nostro Paese nei confronti di un settore che ancora, nonostante questa terribile crisi, tenta di sopravvivere e rappresenta oltre il 10% del PIL nazionale con oltre 2 milioni di addetti. Sono un convinto assertore dei principi di semplificazione e sburocratizzazione e a questi valori nella funzione di amministratore cerco di ispirare la mia azione quotidiana. Proprio per questo mi riesce difficile accettare interventi di pseudo liberalizzazioni che stanno progressivamente aprendo le cosiddette “attività riservate” agli operatori del mercato che potranno scorrazzare senza regole mentre i professionisti rimangono vincolati dai Regi Decreti, dalle norme deontologiche, dai Consigli di disciplina, dalla formazione continua e quant’altro. Se le dichiarazioni dei redditi le fa l’Agenzia delle Entrate, il Catasto lo fanno i Comuni, per il trasferimento degli immobili è sufficiente l’autentica di firma di un avvocato e le Banche, invece di fare le Banche, di cui forse ci sarebbe bisogno, aprono le agenzie immobiliari, non può essere solo il frutto di una casualità ma significa che si sta realizzando un progetto ben definito con obiettivi che, sinceramente, i liberi professionisti vorrebbero capire. Liberalizzare è un obiettivo che possiamo condividere a condizione che questo non significhi continuare a mantenere le mani legate ai professionisti ed attuare una deregulation senza alcun controllo per aprire a tutti la possibilità di operare nei settori professionali senza vincoli, distruggendo quei pochi presidi di tutela degli interessi collettivi che ancora la nostra società mantiene. La sensazione che sta pervadendo tutti i professionisti è quella che ci si stia avviando verso un sistema di “caporalato” dei professionisti gestito da grandi gruppi, che in pochi anni cannibalizzeranno il mercato italiano mentre noi saremo ancora qui aspettando Godot! Il timore è che con questa operazione apriremo il nostro mercato alle imprese meglio organizzate del nord Europa senza prima organizzare, soprattutto con norme adeguate, le nostre strutture professionali per competere su un mercato globalizzato e per l’ennesima volta stiamo mandando l’esercito a combattere in Russia con le divise coloniali! Per queste ragioni faccio appello al Governo affinché si apra un confronto costruttivo che possa portare ad una sorta di “Jobs Act” delle professioni per consentire ai tanti giovani, che stanno faticosamente tentando di crearsi una opportunità di lavoro, un’alternativa alla sottoccupazione. Fausto Amadasi Presidente della Cassa Geometri e Geometri laureati 3 1° Trimestre 2015 Editoriale IL NOSTRO SALUTO AL GEOMETRA FABIO BARTOLUCCI Da sinistra: Cecchetelli, Bartolucci e Amadasi in occasione della consegna degli attestati ai Geometri con la maggiore anzianità professionale 4 È una perdita che ci ha segnato, come colleghi, ma non solo, quella di Fabio Bartolucci, scomparso a 68 anni per una malattia scoperta solo un mese prima e contro cui ha lottato con forza e dignità, in linea, d’altronde, con il suo carattere. Determinato e battagliero. Alla guida del Collegio Geometri di Ancona dal 1997, Bartolucci è stato per tanti anni protagonista della categoria, determinando, con il suo segno, una parte copiosa dell’edilizia pubblica e privata e dell’urbanistica della provincia dorica. Iscritto all’albo dei geometri nel 1971, ha sempre svolto la libera professione e dal 1976 al 1985 ha contribuito a costruire case, acquedotti, fognature, strade nella sua Cupramontana e, più in generale, nell’anconetano. Tante le cariche ricoperte nella sua lunga e onorata carriera: membro di Commissioni edilizie in vari Comuni, è stato presidente del Comitato di coordinamento dei Collegi dei Geometri delle Marche dal 1998 al 2000. E, ancora, componente della Commissione Lavori pubblici del Consiglio nazionale Geometri, dopo esserlo stato, dal 1998 al 2001, della Commissione ristretta Lavori pubblici, Edilizia e Sicurezza. Sincero e profondo è il cordoglio, personale e dell’intero Collegio di Pesaro-Urbino, per la scomparsa di un professionista molto preparato, un collega dal temperamento schietto e deciso, con cui, proprio per questo, in tanti anni di lavoro e impegno in seno ai rispettivi Collegi, non sono mancati discussioni accese e confronti vivaci, improntati, però, sempre al massimo e reciproco rispetto. Carlo Cecchetelli Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Pesaro e Urbino 1° Trimestre 2015 Speciale Legge di Stabilità 2015 LA LEGGE SOTTO LA LENTE Legge n. 190 del 23.12.2014. (S. O. n. 99 alla G. U. n. 300 del 29.12.2014) Come al solito, consuetudine (negativa) rispettata anche sul versante della tecnica legislativa: la Legge in partenza era stata suddivisa in capi e 47 articoli, ognuno dei quali riportava una titolazione attraverso la quale se ne identificava abbastanza chiaramente il contenuto. Ora la Legge pubblicata si compone di un solo articolo e ben 735 commi privi di qualsiasi rubricazione. Tra questi sono stati estrapolati quanti attengono alle novità previste per l’anno 2015 sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche, interventi di sicurezza statica, bonus mobili e ritenuta d’acconto di cui ai commi 47, 48 e 657. (cfr. anche capitolo “Normativa Fiscale” comprensivo di tabelle). Questo il quadro riepilogativo: • Commi 47 e 48 Proroga della detrazione Irpef “potenziata” al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, relative ad interventi di recupero edilizio o di acqui- sto di abitazioni all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese, a patto che queste ultime provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile. • Comma 47 Proroga per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, compresi i grandi elettrodomestici, dotati di etichetta energetica di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati esclusivamente alle abitazioni ristrutturate fino ad un massimo di 10mila euro. • Comma 47 Proroga alla detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (o su tutte le unità che compongono il condominio). L’ambito applicativo del bonus 5 1° Trimestre 2015 Speciale Legge di Stabilità 2015 6 viene esteso, per le spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi, quali: a) acquisto e posa in opera di schermature solari nel limite di detrazione di 60mila euro; b) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili nel limite di detrazione pari a 30mila euro. • Comma 47 Proroga al 31 dicembre 2015 del “bonus antisismica” ossia della detrazione del 65% nel limite massimo di spesa di 96mila euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a “destinazione produttiva” situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. • Comma 657 Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2015, agevolabili con le detrazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica, è previsto un aumento dal 4% all’8% della ritenuta operata dagli istituti di credito o uffici postali al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice. Decreto Milleproroghe (D. L. n. 192 del 31.12.2014) Strutture turistico-alberghiere, articolo 4: è stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine del 31.12.2014 per l’adeguamento alle disposizioni sulla prevenzione incendi delle strutture che superano i 25 posti-letto. 1° Trimestre 2015 Focus storia e cultura L’EREMO DI MONTEGIOVE, CAPOLAVORO DEL MEDIOEVO “ La città è come una grande casa e la casa è a sua volta una piccola città”. Così diceva Leon Battista Alberti: scrittore, architetto, topografo, crittografo, matematico ed anche linguista e filosofo che descrisse tutta la casistica relativa all’architettura moderna sottolineando l’importanza del progetto e le diverse tipologie di edifici in base alla loro funzione. Vogliamo traslare questa definizione partendo da molto lontano, il Medioevo, associando il concetto di casa a quello di abbazia o eremo poiché le loro particolarità costruttive e soprattutto il vivere dentro ed il loro modo di apparire evidenziavano una stretta relazione con gli abitanti delle vicine città o borghi – è il caso di Fano e di Rosciano. Sotto questa luce ci appare l’Eremo di Montegiove, inteso sin dai tempi antichi anche come spazio di accoglienza e di incontro per viandanti in cerca di un sicuro rifugio entro il quale si poteva dialogare su questioni di tradizioni e di fede. Dunque, anche un centro di pensiero ove i monaci, continuando nella storica vocazione di comunità aperta alle novità dello spirito ed al dialogo, hanno investito la loro ricchezza di sapiente sensibilità e competenza intellettuale sino a tempi più recenti quando personalità tra le più rappresentative, provenienti soprattutto dalla più vicina città di Fano, hanno lasciato il segno della loro presenza all’Eremo di Montegiove, misurandosi sulle grandi questioni politico-sociali e sugli ultimi percorsi della filosofia e teologia. La storia Il nome di Montegiove ha fatto pensare che in antico vi sorgesse un tempio dedicato a quella divinità. Nessun resto archeologico è, però, finora affiorato per poterlo documentare. Recenti scavi hanno, invece, portato alla luce tracce di insediamento neo-eneolitico su cui si sono sovrapposti nel tempo ulteriori insediamenti fino al secolo IV a.C. (fra i materiali affio- rati frammenti di ceramica locale ben depurata e di ceramica attica oltre a pezzi di intonaco di capanna). La sommità del colle divenne proprietà dei monaci Camaldolesi della congregazione di Monte Corona quando vi costruirono il loro convento, iniziato nel 1609 e portato a termine nel 1623 utilizzando i beni devoluti all’ordine dal monaco fanese della stessa congregazione, Galeazzo Gabrielli, di ricca famiglia patrizia. In seguito alle traversie del tempo napoleonico, nel 1797 si giunge all’abbandono dell’Eremo da parte dei Camaldolesi di Monte Corona e il luogo espropriato diviene oggetto di grossi affari da parte di privati. Nel 1815, dopo la sconfitta di Napoleone e la pace di Vienna, l’Eremo torna ai Coronasi per poi abbandonarlo quando il governo sabaudo sopprime gli ordini religiosi; solo pochi di essi rimangono come laici affittuari del Comune di Fano divenuto il proprietario. Bisogna giungere al 1924 per l’insediamento definitivo dei monaci a seguito dell’acquisto dell’Eremo per interessamento del Priore Generale della congregazione dei Monaci Eremiti Camaldolesi di Toscana. L’Eremo è circondato da un parco con bosco e zone a coltivo di quattro ettari circa, delimitato da un muro di cinta in mattoni, costruito anch’esso attorno alla metà del settecento con zoccolo in pietra locale. Il complesso religioso, come Eremo, non possiede 7 1° Trimestre 2015 Focus storia e cultura 8 un chiostro, come avviene per i monasteri, ma nel caso particolare le parti edificate si dispongono attorno ad un’ampia ed originale corte a giardino tripartita, rappresentante un modello innovativo progettato unitariamente. È rilevan- te, sul piano architettonico, il motivo-guida del muro che struttura lo spazio religioso e che inizia con due alte quinte ai lati della rampa di accesso all’Eremo formando uno stretto corridoio. La chiesa Entrati nell’Eremo ritroviamo, dopo qualche passo, le due cinte ribassate a racchiudere un ampio spazio centrale delimitandolo prospetticamente in direzione della chiesa. L’attuale chiesa fu costruita in arretramento a partire dal 1741, disegno di Gianfranco Buonamici, a causa di cedimenti della precedente chiesa dovuti all’instabilità del terreno. Nell’interno che presenta una pianta ottagonale inscritta in un rettangolo, si conservano quattro statue in stucco (S. Benedetto, S. Scolastica, S. Pier Damiani e San Bonifacio del riminese Carlo Sarti) ed un marmoreo S. Romualdo del veneziano Antonio Corradini. La tela sulla parete del coro, una trasfigurazione, è del pesa- 1° Trimestre 2015 Focus storia e cultura rese Gianandrea Lazzarini (1790) autore anche di una Madonna con il Bambino, l’Arcangelo Michele e i Santi Benedetto e Romualdo nella sacrestia. Altre due tele collocate sulla base della cupola (S. Romualdo e il faggio del miracolo e Cristo Bambino con la croce) sono opera del camaldolese P. Venanzio da Camerino. La biblioteca La biblioteca è parte integrante dell’Eremo di Montegiove. I locali che ospitano la biblioteca si trovano nell’area sud dell’Eremo. Si tratta di una sala adibita ad emeroteca, una grande sala di consultazione e di studio e, a questa attigua, una sala con arredi lignei ottocenteschi che ospita la parte antica del fondo librario. Il fondo antico comprende 1.000 volumi a stampa dal XIV al XIX secolo con una prevalenza di testi di sacra scrittura, teologia e scienze umane. Nel 1940, durante l’ultimo conflitto, vi vennero custoditi preziosi volumi e i codici malatestiani della biblioteca federiciana. Il fondo moderno, attualmente costituito da circa 5.000 volumi, comprende principalmente opere in scienze religiose, Sacra Scrittura, Teologia, Spiritualità, Liturgia, Religioni non Cristiane, Storia della Chiesa, Monachesimo, ma anche opere di letteratura italiana e straniera, Storia locale, Arte, Filosofia, Sociologia, Economia e Management. Don Benedetto Calati, Priore Generale della congregazione Benedettina Camaldolese, nel 1987 concepì Montegiove come spazio di ricerca della sapienza ed anche luogo di riflessione ed approfondimento sui problemi dell’uomo; una sorta, quindi di laboratorio dove potersi incontrare e realizzare un confronto molto serrato e senza alcun pregiudizio tra la radicalità laica e l’esperienza religiosa monastica. Così è oggi l’Eremo di Montegiove che continua la sua tradizione dialogando di varie culture, di tradizioni e di fede. 9 1° Trimestre 2015 Edilizia, Urbanistica e Territorio PIANO CASA: PROROGA A FINE 2016 10 C on Deliberazione legislativa, art. 37, che si invia in allegato, l’Assemblea Regionale Marche, nella seduta del 2 dicembre 2014, n. 178 “Assestamento del Bilancio 2014” ha apportato modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale sul Piano Casa dell’8.10.2009, n. 22. Il citato art. 37 rinvia, altresì, al 31 dicembre 2016 la presentazione al Comune territorialmente competente delle domande o strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla legge del Piano Casa. EDILIZIA, ARRIVANO I MODULI SEMPLIFICATI In arrivo i modelli unici semplificati da utilizzare per i piccoli interventi edilizi che non implicano modifiche strutturali degli edifici. Tali modelli riguardano rispettivamente: • la comunicazione di inizio lavori (CIL); • la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) Questi i modelli che le Regioni e gli enti locali dovranno adottare entro il 16 febbraio c. a. in attuazione al disposto previsto dal Decreto “Sblocca Italia” n. 133/2014. I documenti da produrre sono, dunque: •CIL La comunicazione di inizio lavori (CIL) può essere utilizzata per tutti gli interventi previsti dalle lettere b), c), d) e) dell’art. 6, comma 2 del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Quindi, in primis, opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità (o comunque non oltre i 90 giorni). Ma anche opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, vasche di raccolta delle acque, pannelli solari, generatori eolici (con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro) e aree ludiche senza fini di lucro. 1° Trimestre 2015 Edilizia, Urbanistica e Territorio • CILA La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) servirà invece per le ipotesi residuali previste dall’art. 6, comma 2 del D. P. R. 380/2001, ossia per gli interventi di manutenzione straordinaria (compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti a condizione che non riguardino parti strutturali dell’edificio) e per le modifiche edilizie interne da realizzare nei fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività di impresa. Nel dare l’asseverazione il tecnico abilitato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, nonché compatibili alla normativa sismica e a quella sull’efficienza energetica. LA PAROLA CHIAVE È: APE L’Ape è il documento redatto da un esperto qualificato e indipendente che attesta la pre- stazione energetica di un edificio attraverso specifici indicatori. Misura la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede sia necessaria per soddisfare un uso standard di un immobile (riscaldamento invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria). Indica la classe energetica in cui si colloca l’immobile e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza stessa. L’attestato ha validità di dieci anni ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono quindi dotati di un Ape al termine dei lavori. In ogni caso, i proprietari che mettono in vendita gli immobili devono rendere disponibile l’Ape ai potenziali acquirenti fin dall’avvio delle trattative e consegnarlo alla chiusura: al più tardi, quindi, alla firma del “compromesso”. 11 1° Trimestre 2015 Edilizia, Urbanistica e Territorio L’Ape va allegato ai contratti definitivi di compravendita, nei quali l’acquirente deve dichiarare di aver ricevuto la documentazione comprensiva dell’attestato. La mancata allegazione dell’Ape ai contratti di compravendita e agli atti traslativi a titolo oneroso comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 18mila euro, ma non annulla la vendita. Stessa sanzione è prevista se viene omessa la dichiarazione nel contratto. Negli atti traslativi a titolo gratuito, come la donazione, invece, l’Ape non va allegato e il donatario non deve dichiarare di averlo ricevuto e di aver ottenuto le informazioni. CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NUOVI PARAMETRI DA LUGLIO 12 Pronti i nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per la compilazione della certificazione energetica. I requisiti minimi entreranno in vigore il prossimo 1° luglio 2015 e saranno resi più severi dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, per realizzare gli “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi. Questo è quanto si legge nello schema di D. M. del Ministero dello Sviluppo Economico (redatto di concerto con il Ministero dell’Ambiente e delle Infrastrutture) che introduce il criterio di calcolo dell’efficienza energetica degli edifici. Il decreto è attuativo dell’articolo 5 del D. L. 4 giugno 2013 n. 63 (c.d. Decreto “Del Fare”) convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 e ha aggiornato il D. Lgs. n. 192/2005, in recepimento della direttiva edifici a energia quasi zero (2010/31/UE). Norme UNI Il nuovo decreto era da tempo atteso dagli operatori del settore dopo la pubblicazione delle norme Uni/TS 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica. L’ente italiano di formazione ha rilasciato gli aggiornamenti relativi alle norme Uni/ TS 11300 parte 1 (determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale) e parte 2 (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria), e quello relativo al rapporto tecnico Uni/TR 11552 (abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici). I requisiti Il decreto definisce i nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione o quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare quanto disposto con la direttiva sugli edifici a energia quasi zero. In particolare, per gli edifici nuovi o quelli che subiscono interventi di ristrutturazione c.d. pesante, le nuove prestazioni energetiche dovranno essere in linea con quelle di un “edificio tipo” per posizione, volumi, destinazione d’uso, ecc. Al contrario, le prescrizioni per le ristrutturazioni leggere dovranno rispettare solamente degli standard minimi, anch’essi previsti nel nuovo decreto. Il testo conterrà anche la definizione di edificio a energia quasi zero. I PIANI OPERATIVI PER LA SICUREZZA Il data 9 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale, ex art. 104 bis del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, che individua i modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo dell’Opera (FO) nonché del Piano di Sicurezza Sostitutiva (PSS). Si invia il decreto in allegato. 1° Trimestre 2015 Agenzia del Territorio IL CATASTO 2.0 L ’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e Cartografia, ha presentato le funzionalità del nuovo software Pregeo 10.6 con la circolare n. 30/E del 29.12.2014 che si affianca alla procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento del catasto terreni, con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. La precedente versione del software (10.5.0) si basava sull’uso delle cosiddette “tipologie codificate” che permettevano la predisposizione degli atti di aggiornamento, solo nella metà dei casi, mentre la nuova versione permette di registrare le variazioni al Catasto Terreni (CT) in maniera totalmente automatica, evitando interventi manuali e partendo dalla proposta del professionista tecnico, dall’estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari. La nuova versione, da utilizzare per gli atti a far data dal 2/1/2015, prevede l’esecuzione di tutti i controlli di natura formale e sostanziale, implementati e consolidati, rispetto alla versione precedente, con l’immediata registra- zione degli esiti negli archivi catastali, con la conseguenza che il nuovo programma, garantisce un più elevato grado di automatizzazione, semplificazione e trasparenza. I professionisti tecnici, attualmente, devono presentare gli atti di aggiornamento al catasto terreni, riferibili al frazionamento, ai tipi mappali per i nuovi fabbricati e quant’altro, utilizzando un software che permette di inviare le domande direttamente dallo studio, evitando lo spostamento fisico dello stesso presso gli uffici periferici; detta situazione è possibile però, per un numero ridotto di variazioni. La versione in commento, invece, riconosce le variazioni proposte e procede, in via del tutto automatica, alla registrazione della generalità delle variazioni, garantendone la completa trattazione delle dette variazioni catastali riferibili ai terreni, con la contestuale registrazione (e, di conseguenza, con contestuale aggiornamento) degli esiti negli archivi catastali. Per alcuni particolari atti di aggiornamento, la procedura non risulta in grado di discriminare automaticamente i dati da riportare nel modello, 13 1° Trimestre 2015 Agenzia del Territorio con la conseguenza che, una volta che il modello risulta generato ma non coerente con la variazione richiesta, il professionista potrà comunque eseguire le necessarie correzioni, attenendosi a quanto indicato in altro documento di prassi (circ. 3/T/2009). Infine, l’Agenzia evidenzia che il modello destinato al trattamento dei dati censuari, generato in automatico dal software evoluto, resta una mera utility a disposizione del professionista e che la responsabilità, sulla corretta compilazione del modello, resta sempre in capo al redattore stesso. Circolare in allegato. ATTENZIONE ALL’OBBLIGO DI CONFORMITÀ 14 Come è noto il Decreto “Sblocca Italia” ha alleggerito il fardello burocratico in edilizia. Per tutte le opere di manutenzione straordinaria, tranne quelle sulle parti strutturali dell’edificio, non ci sarà più obbligo di DIA, SCIA o permesso di costruire ma sarà sufficiente presentare al Comune la comunicazione di inizio lavori. Si ricorda, come al tempo già ribadito, che la semplificazione riguarda anche gli interventi che modificano il carico urbanistico ed il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari purché non venga toccata la destinazione d’uso o cambiato la volumetria dell’edificio. Ma cosa prevedono le regole sulla “conformità catastale”? Ad oggi è obbligatorio denunciare ogni correzione che altera la rendita catastale entro trenta giorni dalla fine lavori. Al momento della vendita occorrerà dichiarare che i dati catastali e le planimetrie siano conformi allo stato di fatto del bene; senza questa dichiarazione che può essere sostituita dalla attestazione di un tecnico abilitato il rogito è nullo. La norma di riferimento La disposizione di cui all’articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, modificato dall’art. 19 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 trova la sua ragione giustificativa nella finalità di far emergere ogni variazione, totale o parziale, dell’imponibile catastale dei fabbricati urbani. Tale disposizione prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, la predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei “registri immobiliari”. Da questo si ricava che l’atto 1° Trimestre 2015 Agenzia del Territorio notarile deve necessariamente contenere la dichiarazione resa dalla parte titolare del diritto reale sull’immobile della dichiarazione di conformità, a pena della nullità dell’atto in caso di mancata dichiarazione o dichiarazione incompleta. PROFILI CATASTALI, CASI E RISOLUZIONI Dissesto parziale versa epoca di accertamento o per altre cause, un fabbricato abbia l’attribuzione di una categoria o classe inadeguata. Ad esempio, A/7 verso A/2, ovvero A/2 verso A/3. Trattandosi di accertamenti ormai consolidati, l’unica soluzione percorribile è la presentazione presso il competente ufficio provinciale territorio dell’Agenzia delle Entrate di un’istanza di autotutela, ampiamente documentata, finalizzata a ottenere un accertamento paritario ai casi segnalati. Fabbricato a uso abitativo o produttivo (abbandonato) in elevato stato di degrado tale da non consentire più l’utilizzazione originaria per la quale il fabbricato fu costruito. Ad esempio, una vecchia costruzione rurale, in origine abitazione o capannone industriale, dove sono state demolite alcune componenti. La prassi consente la presentazione di una variazione finalizzata a un nuovo censimento nella categoria catastale più appropriata, con la conseguenza di ridurre la rendita. Questi immobili potrebbero trovare possibilità di uso con destinazione di minore pregio rispetto all’originaria. Ad esempio, il fabbricato, ancorché degradato, può essere utilizzato come magazzino o per usi similari. Errore nella consistenza Categoria inadeguata Assenza di manutenzione In uno specifico ambito urbano si possono trovare edifici simili per destinazione d’uso, tipologia edilizia, livello di rifiniture. Tuttavia, eccezionalmente può capitare che, per la di- Unità abitativa o produttiva in stato di degrado per la carenza di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ad esempio, infiltrazioni d’acqua dal tetto, cornicioni e altri aggetti In alcuni casi possono essere presenti errori nel calcolo della consistenza. Possono derivare da errore d’ufficio nell’acquisizione dei dati nel passaggio dal cartaceo al digitale, da errore materiale o da errore commesso dal tecnico di fiducia della proprietà nella predisposizione della Docfa per la dichiarazione in catasto. Anche in questo caso, l’unica soluzione percorribile è la presentazione presso il competente ufficio provinciale territorio dell’Agenzia delle Entrate di una istanza di autotutela, ampiamente documentata, finalizzata a ottenere un accertamento paritario ai casi segnalati. 15 1° Trimestre 2015 Agenzia del Territorio con intonaco ammalorato, servizi o impianti mancanti o inservibili.Non appare possibile percorrere l’istanza di declassamento (autotutela) in quanto il deterioramento appare recuperabile con gli ordinari interventi di manutenzione. Eventuali considerazioni dello stato dell’immobile potranno riaprirsi solo in occasione delle operazioni di revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, che saranno avviate con la prossima riforma del catasto. Ex fabbricato rurale Come accatastare gli ex fabbricati rurali nell’ambito delle aziende agrarie o comunque su terreni agricoli, da vari anni inutilizzati per evidenti carenze strutturali non eliminabili con gli usuali interventi di manutenzione. Il decreto “Salva Italia” ha posto l’obbligo di dichiarare al catasto dei fabbricati entro il 30 novembre 2012 i fabbricati rurali già censiti al catasto terreni. I fabbricati nello stato descritto sono classificabili come collabenti 16 (categoria F2), senza attribuzione di rendita. Questa è una facoltà e non un obbligo, ma il contribuente ha tutto l’interesse a farlo, a meno che il valore dell’area edificabile – su cui molti Comuni fanno pagare le imposte – non sia molto elevato. Canone d’affitto ridotto L’attuale stato di crisi del mercato immobiliare, nel settore produttivo (ma anche in quello residenziale), ha come conseguenza che spesso i capannoni industriali o dei piccoli negozi non si riescono ad affittare, o che comunque da questi immobili si può ricavare un canone di locazione molto ridotto. Nel caso in cui il reddito lordo effettivo di un’unità immobiliare differisca dalla rendita catastale per almeno il 50% della rendita, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate un diverso classamento dell’unità immobiliare ex articolo 38 del Tuir. Si tratta comunque di un’ipotesi remota, stante il livello delle rendite. 1° Trimestre 2015 Normative fiscali TUTTI I BONUS DEL 2015 “ Detrazioni maggiorate” anche per tutto l’anno 2015. La Legge n. 190 del 23.12.2014 “Legge di Stabilità 2015” ha disposto infatti all’art. 1, comma 47, la proroga per un altro anno, vale a dire al 31 dicembre 2015, delle agevolazioni fiscali, in misura potenziata, legate ai seguenti interventi: - opere per il recupero del patrimonio edilizio, “bonus ristrutturazioni”; - opere finalizzate al risparmio energetico, “eco bonus”; - acquisto di mobili e grandi elettrodome- stici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, “bonus arredi”; - opere finalizzate alla adozione di misure antisismiche. Per una visione più completa delle misure agevolative in scadenza il 31.12.2015 si riportano, a seguire: • Tavola sinottica degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico • Tavola sinottica dei limiti massimi di spesa e detrazioni LE MISURE PREVISTE SINO AL 31.12.2015 Ristrutturazione e acquisto di mobili ed elettrodomestici Interventi Detrazione Irpef - Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali); - Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi; - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; - Eliminazione delle barriere architettoniche; - Prevenzione di atti illeciti di terzi; - Cablatura di edifici; - Contenimento dell’inquinamento acustico; - Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica; - Bonifica dall’amianto; - Riduzione degli infortuni domestici; - Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (art. 16-bis, comma 1, Tuir); - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (art. 16-bis, comma 3, Tuir) 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro Mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 50% Risparmio energetico qualificato Interventi Detrazione Irpef - Pannelli solari per la produzione di acqua calda; schermature solari; - Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti); - Strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione; pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; scaldacqua a pompa di calore 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (*) Riqualificazione energetica generale degli edifici 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro di spesa e di detrazione di 100.000 euro 17 1° Trimestre 2015 Normative fiscali Interventi precedentemente descritti, effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti Impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (*) Per determinare il limite di spesa vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore IMPORTI MASSIMI DI SPESA E ALIQUOTA DI DETRAZIONE IN VIGORE PER IL 2015 Tipo di intervento 18 Detrazione 2015 Limite di spesa Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali 50% 96.000* Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto a proprietà comune 50% 96.000* Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 50% 96.000* Interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi 50% 96.000* Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico 50% 96.000* Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali 65% 96.000* Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili (parti comuni, come l’ex portineria) oggetto di ristrutturazione 50% 100.000 65% con detrazione massima di € 100.000 153.846,15 65% con detrazione massima di € 60.000 92.307,69* 65% con detrazione massima di € 30.000 46.153,84* Riqualificazione energetica degli edifici esistenti Interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari; acquisto e posa in opera di schermature solari Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale * Limite da considerare per ogni unità immobiliare presente in condominio Particolare rilevanza assumono alcuni interventi e consequenziali agevolazioni sui quali appare utile soffermarsi per una più specifica e dettagliata analisi: MISURE ANTISISMICHE, LA DETRAZIONE RESTA Prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione Irpef/Ires, nella misura del 65%, delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 96.000 euro, per la realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con procedure di autorizzazione successive al 4 agosto 2013. Gli interventi devono riguardare edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità (come individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274) ed essere riferiti a costruzioni adibite ad abitazione 1° Trimestre 2015 Normative fiscali principale o a destinazione produttiva (botteghe, capannoni, ecc.). Dal 1° gennaio 2016, la detrazione “rinforzata” scomparirà, assorbita nell’ordinario 36% per le ristrutturazioni. ACQUISTI UNA CASA RISTRUTTURATA, DETRAI IL 50% La detrazione Irpef del 50%, su un ammontare non superiore a 96.000 euro per immobile, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spetta nel 2015 anche a chi acquista un appartamento (o ne risulta assegnatario) in un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da una cooperativa edilizia che, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori (termine così modificato dal comma 48 della Legge di Stabilità), provvede a vendere o ad assegnare gli immobili. Il beneficio fiscale, in questo caso, deve essere calcolato, a prescindere dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione indicato nel rogito, comprensivo dell’Iva. BONUS ARREDI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: COSA SERVE Prorogato al 31 dicembre 2015 la detrazione Irpef del 50%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro per immobile, per chi acquista mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e forni di classe non inferiore alla A, destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi edilizi per i quali beneficia della detrazione potenziata del 50%. Rientrano nel plafond agevolato anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Fermo restando il tetto dei 10.000 euro, le spese per l’acquisto di mobili possono essere anche più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione. Tra i mobili agevolabili, rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione; non sono invece agevolabili: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi d’arredo. 19 1° Trimestre 2015 Normative fiscali Caldaie a condensazione Intervento da configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione. Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua Pannelli solari I pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni. Pompe di calore ad alta efficienza Intervento da configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione Serramenti ed infissi Intervento da configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione); deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Tra i grandi elettrodomestici, rientrano: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 20 Ritenuta d’acconto In materia di detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico, la Legge di Stabilità (articolo 1, comma 657) è intervenuta anche sulla misura della ritenuta d’acconto che le banche e le Poste italiane devono effettuare, al momento di accreditare i pagamenti ai rispettivi beneficiari (fornitori, artigiani, imprese di costruzione/ristrutturazione, ecc.), sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire degli sconti fiscali. Dal 1° gennaio 2015, il prelievo è raddoppiato, dal 4% all’8%. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta va effettuata sull’importo al netto dell’Iva; questa deve essere scomputata sempre con l’aliquota ordinaria (attualmente al 22%), a prescindere da quella effettivamente applicata. Si può bypassare l’obbligo della ritenuta d’acconto soltanto per il “bonus arredi”. Infatti, per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, non è obbligatorio pagare con bonifico bancario o postale, ma è possibile utilizzare altri strumenti, purché tracciabili (carte di credito, bancomat, ecc.). Non più necessaria la comunicazione per i lavori energetici pluriennali A più di un mese dalla emanazione del decreto attuativo della riforma fiscale (D. Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni”) l’Agenzia delle Entrate è intervenuto con una corposa circolare, n. 31/E, occupandosi delle disposizioni contenute nel provvedimento di legge ed, in special modo, per quanto attiene alla comunicazione per i lavori energetici pluriennali. In sostanza, è stato eliminato l’adempimento che, fino allo scorso anno, gravava sui beneficiari del “bonus energetico”, ossia della detrazione d’imposta Irpef/Ires (attualmente al 65%) delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici che non si esauriscono nello stesso anno in cui sono iniziati. Questi contribuenti erano tenuti a presentare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese erano state sostenute. Pertanto, ha chiarito la circolare, la soppressione dell’obbligo riguarda: i soggetti “solari”, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015, e i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del “Decreto Semplificazio- 1° Trimestre 2015 Normative fiscali ni” (cioè dal 13 dicembre 2014). Anche relativamente a questa innovazione, secondo l’Amministrazione finanziaria è applicabile il principio del “favor rei”: niente sanzione (da 258 a 2.065 euro) per chi ha omesso la comunicazione o l’ha inviata irregolarmente prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 175/2014 e, a quella stessa data, non è stato raggiunto fa provvedimento di irrogazione definitivo. CONTRIBUTI RIDOTTI AI NEOASSUNTI, COMPRESI GLI STUDI PROFESSIONALI (L’Inps illustra le novità della Legge di Stabilità) Contributi scontati a chi assume nel 2015 di- soccupati da sei mesi. Parola dell’Inps, che ha illustrato il nuovo incentivo all’occupazione (lo chiama “esonero contributivo”) previsto dalla Legge di Stabilità 2015, nella circolare n. 17/2015. Per fruirne, però (l’esonero è pari al 100% dei contributi dei datori di lavoro, per tre anni fino a 8.060 euro l’anno), bisognerà aspettare: l’Inps rimanda a futura circolare le istruzioni applicative. Intanto spiega che il bonus spetta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non (tra cui studi professionali), soltanto per assunzioni a tempo indeterminato, anche se part-time o job sharing, ma non per apprendistato, rapporti domestici e lavoro a chiamata. L’ESONERO CONTRIBUTIVO La misura L’esonero riguarda tutti i contributi a carico dei datori di lavoro con eccezione dei premi Inail; del contributo dovuto al Fondo Tesoreria (Tfr di imprese oltre 49 addetti); del contributo dovuto al Fondo di Solidarietà (Legge n. 92/2012) Limiti L’esonero non può superare l’importo di 8.060 euro su base annua (euro 671,66 mensili e euro 22,08 giornalieri per le assunzioni nel corso del mese). 21 1° Trimestre 2015 Leggi e Decreti, domanda e risposta COSA DICE LA LEGGE IN MATERIA DI… 22 Mansarda o sottotetto non abitabile, il Consiglio di Stato chiarisce (Sentenza n. 2467 del 14 maggio 2014) La controversia ha per oggetto la realizzazione di una palazzina residenziale di quattro piani a Moncalieri (Torino) sulla base di un permesso di costruire dell’1 luglio 1999 e della relativa variante del 6 luglio 2010. Il proprietario confinante ricorre al TAR Piemonte contro il permesso di costruire. Il Tar rigetta il ricorso con sentenza 22 marzo 2013. I ricorrenti impugnano la sentenza davanti al Consiglio di Stato che stabilisce l’illegittimità del permesso di costruire e accoglie il ricorso. Oggetto principale della contesa è stato se il volume del sottotetto dovesse essere o meno calcolato nel volume del fabbricato. Altro oggetto del contendere è stato se nel calcolo della cubatura consentita debba essere o meno incluso il volume della scala, aperto su tre lati. La sentenza tratta anche del tema delle distanze tra pareti finestrate e dal confine. La sentenza respinta dal Consiglio di Stato aveva sostenuto, tra l’altro, che la variante impugnata risultava conforme alla normativa vigente per quanto riguarda la volumetria realizzata (che supera di soli 4,59 mc il consentito). Inoltre, sempre secondo il Tar, non dovevano essere computati né il volume del sottotetto, in quanto dichiarato non abitabile, né il volume del vano scala, poiché esso risulta completamente aperto da un lato, e dunque assimilabile a porticati e logge, che l’articolo 21 NTA esclude dal computo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di escludere il sottotetto dalla volumetria del fabbricato, in quanto la società costruttrice si è impegnata con atto notarile a mantenerlo non abitabile. Ha ritenuto inoltre che dovesse essere incluso nel calcolo della volumetria anche il volume della scala. Infatti il Consiglio di Stato ha evidenziato che un volume realizzato a copertura di un fabbricato, o ha le caratteristiche 1° Trimestre 2015 Leggi e Decreti, domanda e risposta oggettive di un sottotetto non abitabile, trattandosi di un minimo volume tecnico richiesto per la copertura dell’edificio, ovvero si tratta di una mansarda, anche potenziale, in quanto dotata di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda. Ciò che rileva, dunque, al fine della considerabilità del vano sottotetto, è la sua materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi, mentre non assumono alcun rilievo gli impegni, anche assunti per atto pubblico, limitativi delle facoltà di godimento del bene. Infatti, ai fini edificatori, e quindi per le valutazioni della pubblica amministrazione che deve rilasciare il titolo autorizzatorio. Ciò che rileva è l’effettiva consistenza del volume e la sua concreta utilizzabilità, non già la limitazione unilateralmente assunta delle facoltà dominicali di godimento del bene. Tanto precisato, il Consiglio di Stato ha rilevato che, nel caso di specie, trova applicazione l’articolo 28.2.3 delle NTA, che prevede, per le costruzioni in zona 83, l’altezza massima di 14 m, e che, in ogni caso, il sottotetto, in quanto potenzialmente abitabile, deve essere calcolato nell’altezza complessiva dell’edificio. Quanto al vano scala, giova osservare che l’articolo 21.3.4 delle NTA esclude dal calcolo dei volumi e dalla superficie lorda i porticati aperti e le logge anche se chiuse da murature su tre lati. Nella esclusione non rientrano, dunque, i vani adibiti a scale ancorché gli stessi risultino chiusi con muratura per tre lati. Inoltre, come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare (sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2565): “per costante giurisprudenza la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnicofunzionali della costruzione stessa”. “Si tratta in particolare di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere ubicati all’interno di questa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica. Resta dunque estraneo a tale nozione il volume del vano scale” (Cfr. Constat V Sez. n. 120 del 2.3.1994). Per effetto dell’inclusione del sottotetto e del vano scala, il volume totale così realizzato rende illegittimo il permesso di costruire in sanatoria. Vizi e responsabilità, interviene la Cassazione Sentenza C. Cassazione 18 giugno 2014 n. 13882 – Appalti – Difetti gravi dell’opera – Derivanti anche dal progetto – Responsabilità ex art. 1669 C. C. anche del progettista – Natura extracontrattuale – Termine di denuncia – Artt. 2226 e 2230 C. C. – Ininfluenza. Il difetto di costruzione, a norma dell’art. 1669 del C. C. legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale sia nei confronti dell’appaltatore che del progettista e può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo. Nell’ipotesi di vizi dell’esecuzione di interventi edilizi privati, la responsabilità del professionista tecnico riveste carattere extracontrattuale, ossia va fatto valere entro il termine di 10 anni dal completamento dell’opera, nel rispetto, tuttavia, del termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio. Per il calcolo del termine di un anno di decadenza per far valere i vizi, il giorno iniziale coincide con quello in cui si ha consapevolezza, da parte del committente, dell’esistenza dei vizi denunciati, della loro gravità e della responsabilità dell’appaltatore, del progettista o del direttore lavori. 23 1° Trimestre 2015 Leggi e Decreti, domanda e risposta DOMANDA E RISPOSTA PARCHEGGI INTERRATI, QUANDO SCATTA LA DEROGA 24 D. Un mio cliente è proprietario, in Lombardia, di un immobile con annesso terreno e, in questo terreno, intende realizzare un’autorimessa seminterrata da destinare a pertinenza di una singola unità immobiliare appartenente all’immobile stesso: il terreno in questione è in pendenza, per la parte contro la casa, l’autorimessa è completamente interrata, mentre a un certo punto, l’autorimessa stessa incontra il profilo naturale del terreno, e nella parte dell’ingresso emerge rispetto allo stesso profilo fino ad un massimo di circa 60 centimetri all’intradosso del solaio di copertura, conformemente alle Nta (Norme Tecniche di attuazione) riguardo ai parametri specifici per l’edificazione residenziale. Rispetto ai confini, l’autorimessa da una parte dista tre metri, mentre dall’altra dista un metro e 20 centimetri, risultando quindi fuori dai limiti ex Codice Civile e Pgt (Piano di governo del Territorio). Il mio cliente può costruire l’autorimessa descritta in deroga alle distanze dai confini e fabbricati? R. La nozione di costruzione, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali, comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo (Cassazione Civile, sezione II, n. 4008/2011), con la conseguenza che un parcheggio totalmente interrato può essere legittimamente realizzato senza rispettare le distanze previste, in quanto esse non valgono per i manufatti completamente interrati (Tar Campania, sezione II, n. 1868/2012). La Legge 122/1989 ammette la realizzazione in deroga di parcheggi pertinenziali, a condizione che siano realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne, in quanto tale normativa, se pure è volta a favorire la costruzione di autorimesse, è contestualmente intesa a fare salvo l’aspetto esteriore e visibile del territorio, obiettivo garantito proprio dalla realizzazione nel sottosuolo (Tar Piemonte, sezione I, n. 31/2011). Ai fini della identificazione delle definizioni di interrato, seminterrato, piano di campagna e sottosuolo, si fa riferimento alle disposizioni generali del Piano Regolatore Generale (per 1° Trimestre 2015 Leggi e Decreti, domanda e risposta esempio “piano di campagna oggetto di sistemazione tramite riporto nei limiti i cui esso sia funzionale a rendere il piano di campagna continuo ed armonico con le aree circostanti, escludendo però la creazione di un muro di sostegno”). È vero che si rinvengono decisioni isolate tendenti ad affermare un’interpretazione estensiva della Legge 122/1989, con conseguente applicabilità anche ai box seminterrati e possibilità di derogare alle norme sulle distanze (Tar Lombardia, Milano n. 1715/2006). L’orientamento prevalente in base alle considerazioni esposte è, però, nel senso che solo le costruzioni completamente interrate possono derogare alle distanze, in quanto una normativa a carattere eccezionale come la Legge 122/1989, dev’essere oggetto di stretta interpretazione. base del quale gli ascensori non dovrebbero essere qualificati alla stregua di costruzioni, ma bensì quali volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnicofunzionali dell’immobile (Cassazione Civile, sezione II 2566/2011). In quanto tali, non sarebbero quindi ad essi applicabili le disposizioni in tema di distanze dalle costruzioni e dai confini (Consiglio di Stato, 6253/2012). Pertanto, l’amministrazione comunale, stante quanto sopra, non dovrebbe avere difficoltà nel rilascio del relativo titolo abilitativo a costruire, mentre si consiglia comunque di munirsi di una dichiarazione da parte del confinante che, da parte sua, nulla osta alla realizzazione di tale ascensore senza l’osservanza della distanza dal confine. L’ASCENSORE È UN VOLUME TECNICO D. L’installazione di un ascensore esterno deve rispettare le norme sull’articolo 873 e cioè garantire che le costruzioni su fondi finitimi siano a distanza non minore di tre metri (1,5 + 1,5). I due fabbricati condominiali del caso si trovano rispettivamente a 1,5 e 10 metri dal confine. Ho necessità di installare l’ascensore, largo 1,5 metri, da porre all’esterno del fabbricato, che si trova a 1,5 dal confine; quindi l’ascensore si trova a confine. Questo rispetterebbe la distanza di tre metri tra le due costruzioni (10 metri) ma non i 1,5 metri dal confine. Ciò è legalmente possibile? In caso negativo, quali accordi stipulare eventualmente con il condominio confinante? R. In linea di principio, nella realizzazione di nuove costruzioni deve essere rispettatala normativa in materia di distanze nelle costruzioni e di distanze delle medesime dai confini. Tuttavia, recentemente, sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato hanno promosso un orientamento giurisprudenziale sulla 25 1° Trimestre 2015 Leggi e Decreti, domanda e risposta IL PERMESSO DI COSTRUIRE È VALIDO DALLA NOTIFICA D. Un Comune ha notificato un permesso di costruire previa affissione per 15 giorni all’albo pretorio. L’atto è stato firmato dal funzionario dell’ufficio tecnico comunale il 6 novembre, è stato affisso all’albo pretorio il 12 novembre e il 27 novembre è stato notificato al diretto interessato. È corretta tale procedura? Da quale data bisogna conteggiare l’anno di tempo per iniziare l’attività edificatoria e i tre anni di validità del permesso? 26 R. La questione relativa alla decorrenza del termine di efficacia del permesso di costruire è stata oggetto in passato di interpretazioni contrastanti, secondo le quali, di volta in volta, si pensava che essa avesse luogo dalla comunicazione all’interessato dell’esito favorevole del parere della commissione edilizia sull’istanza, o dal rilascio formale del titolo, oppure ancora dal ritiro da parte dell’interessato. Si deve anche sottolineare che la firma del funzionario ha rilevanza interna e l’affissione all’albo pretorio è finalizzata a dare notizia al pubblico per la tutela di eventuali interessi, mentre la notifica è l’atto formale con il quale l’amministrazione porta a conoscenza legale dell’interessato l’esistenza del provvedimento. Una indicazione precisa circa la decorrenza del termine di validità del titolo abilitativo è ora contenuta nell’articolo 20 del D. P. R. 380/2001, ove si dispone che il provvedimento finale adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio dev’essere notificato all’interessato. È dunque da quel momento, identificabile come rilascio del titolo, che decorrono i termini di efficacia per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. IMPIANTO TERMICO: LIBRETTI NUOVI DAL 16 OTTOBRE 2014 D. Il 30 ottobre 2014, un tecnico autorizzato ha eseguito il controllo di un impianto termico installato nel 1993 in un’abitazione. I risultati della verifica sono stati riportati sul vecchio “libretto d’impianto” previsto dal D. M. 17 marzo 2003. E’ corretta questa registrazione oppure doveva essere attivato il nuovo “libretto di impianto” predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico? R. Il Decreto 20 giugno 2014 ha indicato il 15 ottobre come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi libretti; quindi, dal 16 ottobre scorso gli impianti termici devono essere muniti dei nuovi libretti e dovrà essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica”. Motivo per cui il tecnico deve riproporre la nuova procedura. CABINA ARMADIO, NESSUNA VARIAZIONE D. Alcuni anni fa sono andato ad abitare in un complesso di villette a schiera e ho effettuato, nella camera da letto, una cabina armadio, con una parete a “elle” e relativa porta. Sono in regola o devo fare una comunicazione al catasto? Inoltre, nella taverna, dove esiste il locale caldaia (di 190 per 140 centimetri), oltre alla lavatrice, ho inserito un water con motore di scarico (lavoro effettuato da un idraulico). Anche questo è un lavoro da denunciare? R. Le modifiche interne segnalate sono marginali e non influenti ai fini catastali, in quanto dalla descrizione, non sembrano incidere sulla consistenza catastale né comportare mutamento di destinazione dell’immobile, per cui non è dovuta una dichiarazione di variazione al catasto. In particolare, la superficie dell’armadio a muro è attualmente dichiarata in catasto unitamente a quella della camera da letto. Nel caso l’armadio a muro fosse rappresentato nella planimetria catastale, salvo riportare una rappresentazione più dettagliata, nulla cambierebbe ai fini della consisten- 1° Trimestre 2015 Leggi e Decreti, domanda e risposta za. Anche per quanto riguarda l’inserimento di un water in un locale caldaia, nel quale è già ubicata anche una lavatrice, si tratta di un locale normalmente censito in catasto come ripostiglio e computato, ai fini della consistenza catastale, un terzo di vano (indipendentemente dalla superficie), peraltro al pari di un wc. Qualora, invece, il locale caldaia fosse trasformato in un bagno ordinario, la variazione catastale sarebbe dovuta per far constare che ora si tratta di un wc, e non più di un ripostiglio. La presenza di un secondo o terzo bagno potrebbe incidere sul classamento catastale. Sicuramente, la variazione catastale può essere presentata in via facoltativa, qualora ad esempio, in caso di vendita dell’alloggio, l’acquirente ne manifestasse l’opportunità. VARIAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE, OBBLIGHI E SENTENZE D. Per i provvedimenti di variazione della rendita catastale di unità immobiliare, emessi dall’Ufficio del Territorio, su richiesta del Comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sussiste un rigoroso obbligo di motivazione? R. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza del 3 febbraio 2014, numero 2357, ha affermato, anche alla luce di quanto deciso dalla stessa Corte con la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e a modifica di precedente orientamento della stessa Corte di Cassazione, che l’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad una unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento sia dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, i cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia delle Entrate deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, il predetto Ufficio deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del rilassamento da parte del contribuente. La Suprema corte, quindi, con la citata sentenza ha riconfermato il proprio recente indirizzo circa la idonea motivazione degli atti impugnati; motivazione non integrabile dall’Ufficio, convenuto in giudizio, nel corso del giudizio medesimo. Per i giudici, pertanto, non è più da condividere la tesi secondo la quale gli atti dell’Ufficio, impugnati, debbano avere soltanto il requisito della provocatio ad apponendum, necessaria per far conoscere al contribuente gli elementi essenziali della pretesa impositiva. 27 1° Trimestre 2015 Leggi e Decreti, domanda e risposta FOTOVOLTAICO: OLTRE 3 KW SCATTA L’ACCATASTAMENTO D. Una S.r.i. è proprietaria di un impianto fotovoltaico per produrre e vendere energia, costruito su un immobile (tetto) di terzi. Si deve procedere all’accatastamento? R. Nel caso segnalato, sembra trattarsi di impianto fotovoltaico autonomo rispetto alle altre unità immobiliari presenti nell’edificio, per cui deve essere dichiarato in catasto se la potenza installata è superiore a 3 kw. Si può giungere a questa conclusione sulla base dei chiarimen- 28 ti di cui alla circolare n. 36/2013 dell’Agenzia delle Entrate, ipotizzando che l’impianto oltre che per produrre energia da commercializzare serva, almeno, la sola stessa unità immobiliare che costituisce l’impianto. Tale casistica rientrerebbe tra quella degli impianti definiti non rilevanti ai fini catastali, nel paragrafo 2.1 della circolare 36/2013 (impianto asservito ad una unità immobiliare). La stessa circolare 36/2013 disciplina il trattamento fiscale degli impianti (ai fini dell’ammortamento e altri scopi, per le varie imposte) legandolo alla rilevanza catastale o meno dell’impianto. In sostanza, sono beni immobili gli altri (paragrafi 3 e seguenti). In caso di potenza superiore a 3 kw, l’unità immobiliare deve essere dichiarata in categoria D/1, stabilendo coerentemente l’intestazione della stessa in relazione alla natura dei diritti tra titolare del lastrico solare (o tetto) e titolare dell’impianto. CASA IN COSTRUZIONE, NIENTE BONUS D. Ho acquistato una casa composta da un alloggio, che abito come prima casa, regolarmente censito in A/2 e di un piano superiore, allo stato grezzo, censito in F/3 (in corso di costruzione). Poiché intendo completare il piano allo stato grezzo, nei limiti del volume esistente, e accorparlo all’alloggio sottostante come unica unità abitativa, posso beneficiare dei bonus del 50% per i lavori di completamento (intonaci, pavimenti, impianti, serramenti, eccetera)? Potrei beneficiare dello stesso bonus nel caso tale porzione venisse ad essere ultimata per costituire unità abitativa a sé stante? R. Nel caso di specie, l’immobile, accatastato separatamente dall’unità immobiliare sottostante, è classificato nella categoria catastale denominata “F3-unità in corso di costruzione” alla quale non viene associata alcuna rendita catastale. In altri termini, il fabbricato in corso di costruzione viene iscritto in catasto con la categoria F/3, ma senza attribuzione di rendita in quanto l’immobile non si può ancora ritenere un fabbricato “abitabile o servibile all’uso cui è destinato”. Come tale, il 36%-50% (articolo 16 bi Tuir 917/1986 e articolo 1, comma 139 legge 147/2013) non è applicabile in quanto limitato agli interventi eseguiti su fabbricati già ultimati e accatastati prima dell’inizio del recupero (vedi guida al 36% su www.agenziaentrate.it). IL COMMITTENTE ACQUISTA I MATERIALI, IVA AL 22% D. In caso di manutenzione straordinaria di un bagno, con sostituzione di pavimenti, rivestimenti e sanitari, l’agevolazione fiscale del 50% è fruibile anche se i materiali vengono fatturati e pagati, con bonifico, al committente proprietario dell’appartamento, oppure, per utilizzare i vantaggi fiscali, i beni devono essere acquistati dal muratore o dall’idraulico che poi li ingloberà nella fattura relativa ai lavori? 1° Trimestre 2015 Leggi e Decreti, domanda e risposta R. Il rifacimento del bagno (comprese le tubature e il massetto) è definibile come intervento di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) del D. P. R. 380/2001) e, come tale, fruisce della detrazione del 50% (art. 16-bis del Tuir, D. P. R. 917/1986, art. 1, comma 139 della Legge 147/2013; si veda anche la guida al 36%50% su www.agenziadelleentrate.it). Nell’ipotesi di acquisto diretto dei materiali da parte del committente, la detrazione si applica ugualmente. Per i sanitari, in caso di acquisto diretto, l’Iva è al 22%, così come per tutti gli altri materiali, mentre se è l’impresa ad acquistare i materiali l’Iva per l’appalto del rifacimento integrale del bagno, compreso l’acquisto dei sanitari, si applica con l’aliquota del 10% (articolo 2, comma 11, della Legge 191/2009; circolare 71/E/2000). In ogni caso l’Iva, per il committente, rientra tra le spese detraibili ai fini del 50%. IMMOBILE RURALE, BONUS DEL 50% PER IL BOX DI PERTINENZA D. Sono proprietaria di una costruzione rurale ad uso abitativo (appartamento) usato come prima casa. Se compro un box auto come pertinenza per quell’appartamento, posso fruire della detrazione del 50%? R. La risposta è affermativa. La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986, articolo 1, comma 47, Legge 190/2014, guida al 36%-50% su www.agenziadelleentrate.it) spetta anche all’acquirente di box pertinenziale ad un’abitazione rurale, purché il box sia di nuova realizzazione. Si prescinde, pertanto, dal fatto che l’abitazione sia di tipo rurale o civile purché effettivamente si tratti di unità immobiliare a destinazione rurale (le abitazioni rurali sono accatastate in A/6). La detrazione si applica limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96.000 euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. IL PROFESSIONISTA CONSERVA I DOCUMENTI PER 10 ANNI D. Sono un geometra in pensione dal gennaio 2008. Ho lavorato soprattutto con enti pubblici, poco con i privati. Ho finito tutti i lavori di progettazione, collaudo e Ctu assegnatimi entro l’anno 2006. Dal gennaio 2008 ad oggi, gli enti pubblici e i privati non mi hanno più interpellato o fatto richiesta di produrre integrazione o documenti per lavori eseguiti. Sono consapevole che devo conservare i miei documenti fiscali per almeno 10 anni, perciò dal 2004. Chiedo se posso distruggere l’archivio cartaceo dei lavori eseguiti, in mio possesso, come copia attestante i lavori completati e consegnati a suo tempo ai vari enti pubblici e privati, in quanto lo studio è stato chiuso definitivamente dal gennaio 2008, non avendo continuità operativa. R. Si ritiene di dover dare risposta negativa al quesito. Infatti, dal momento che la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale, secondo l’articolo 2946 del Codice Civile, si ritiene opportuno mantenere la documentazione relativa all’effettuazione di lavori a favore dei clienti per 10 anni in modo da far fronte a qualunque richiesta o contestazione possa eventualmente sorgere da parte o per conto degli stessi clienti. 29 1° Trimestre 2015 Notizie dal Collegio POS, È IL PROFESSIONISTA A SCEGLIERE 30 C ome è noto, a decorrere dal 1° giugno 2014, anche i professionisti sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Tale obbligo deriva con l’emanazione del D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007 “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE” contenente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Dunque, come professionisti, si ha l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con “moneta elettronica” per importi superiori a € 30,00. Ma cosa avviene se il professionista non dispone del POS? Il provvedimento legislativo non prevede alcuna sanzione e dunque dotarsi o meno del POS è una libera scelta che il professionista dovrà vagliare anche e soprattutto in relazione alla tipologia di prestazioni offerte alla propria clientela potendo accettare i pagamenti anche con assegno o bonifico bancario. Infatti, secondo il Ministero, il dispositivo per il pa- gamento con carte di debito è da considerarsi un onere, ma non un obbligo in quanto non sono associate sanzioni, per chi non dovesse ottemperare alla disposizione prevista all’art. 5, comma 4, del D. L . n. 139/2012, convertito in L. n. 221/2012. CONDOMINIO: GLI AMMINISTRATORI DEVONO AGGIORNARSI Sono arrivate le regole per svolgere l’attività di amministratore di condominio. A contenerle è il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 13.08.2014 (pubblicato sulla G. U. n. 222 del 24.09.2014) ribattezzato “Decreto corso amministratori”. Si tratta di un provvedimento al quale il Decreto Legge n. 145/2014 “Destinazione Italia” convertito in Legge n. 9/2014 ha demandato di determinare i criteri e le modalità di formazione degli amministratori condominiali. 1° Trimestre 2015 Notizie dal Collegio Il regolamento in questione si sviluppa verso due direzioni: da un lato detta norme per selezionare i formatori; dall’altro individua le materie che dovranno essere oggetto dei corsi, 72 ore quelli di formazione iniziale e 15 ore quelli di aggiornamento periodico. La riforma ha ridisegnato il nuovo ruolo di chi amministra un condominio e l’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile ora stabilisce che possono svolgere l’incarico solo coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito specificati: a) godimento dei diritti civili b) assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena alla reclusione non inferiore a due anni e massimo a cinque c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione d) non essere interdetti o inabilitati e) non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari f) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado g) aver frequentato un corso di formazione iniziale h) svolgere attività di formazione periodica Diploma, corso iniziale e formazione periodica non sono necessari nell’ipotesi in cui l’amministratore sia stato nominato tra i condomini dello stabile; inoltre diploma e corso iniziale non occorrono (ma la formazione periodica sì) per coloro i quali abbiamo svolto l’attività per almeno un anno tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013. FISCO E CASA, ACQUISTO E VENDITA L’Agenzia delle Entrate lo scorso mese di giugno ha pubblicato un kit completo di istruzioni sull’acquisto, la vendita ed agevolazioni su immobili, denominato “Fisco e casa, acquisto e vendita”. Si tratta di una sorta di dotazione completa il cui fine è quello di accompagnare ed assistere il contribuente, professionisti compresi, nei passaggi chiave che conducono all’acquisto ed alla vendita di un immobile (contratti preliminari, imposta, agevolazioni, detrazioni, mutuo ipotecario o altro). Dati ogni dettaglio, contenuto e particolarità della Guida, se ne consiglia di prenderne visione collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Guide facili”. 31 1° Trimestre 2015 Notizie dalla Cassa CONTRIBUTO INTEGRATIVO: AL 5% DAL 1° GENNAIO 2015 I 32 l Comitato dei Delegati, nella seduta del 24.11.011, ha adottato una delibera, già approvata dai Ministeri Vigilanti, in cui ha inserito la scelta di innalzare l’aliquota del contributo integrativo dal 4% al 5% a far data dal 1.01.2015. Da tale data sarà, quindi, necessario per tutti gli incarichi da committenti privati indicare nelle fatture professionali l’aliquota del contributo integrativo al 5%. Tale aumento non si applica per le prestazioni professionali effettuate alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali rimane in vigore l’aliquota del 4%. PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE 2007-2017: COSA È CAMBIATO Il contributo soggettivo (art. 1 Reg. Contr.) è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante). Il contributo integrativo (art. 2 Reg. Prev.) è quantificato nella misura del 4% sul volume d’affari ai fini Iva (prodotto nell’anno prece- dente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d’affari). Dal 2015 la percentuale aumenterà al 5% fatta eccezione per i geometri iscritti CIPAG che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali la misura del predetto contributo resterà fissata al 4%. Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. È dovuto da tutti gli iscritti alla CIPAG (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi). 1° Trimestre 2015 Notizie dalla Cassa Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minime e del contributo di maternità dal 2007: Anno Soggettivo minimo Percentuale soggettivo Limite reddituale percentuale 3,5% Integrativo minimo Percentuale Integrativo Maternità 2007 € 1.750,00 10% 130.000,00 € 700,00 4% € 4,00 2008 € 1.750,00 10,50% 132.600,00 € 700,00 4% € 20,00 2009 € 2.000,00 10,50% 134.900,00 € 800,00 4% € 20,00 2010 € 2.000,00 11% 139.250,00 € 800,00 4% € 22,00 2011 € 2.250,00 11% 140.300,00 € 900,00 4% € 17,00 2012 € 2.250,00 11,50% 142.450,00 € 900,00 4% € 17,00 2013 € 2.500,00 11,50% 146.300,00 € 1.000,00 4% € 22,00 2014 € 2.500,00 12% 150.700,00 € 1.000,00 4% € 21,00 2015 € 2.750,00 13% 152.350,00 € 1.375,00 5% € 15,00 2016 € 3.000,00 14% € 1.500,00 5% 2017 € 3.250,00 15% € 1.625,00 5% Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione. Sono, tuttavia, frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo. L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione. Qualora nel corso dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta. Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag - o di decesso - è stato introdotto l’obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l’anno di cancellazione. LE AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa). Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad ¼ il 2,875%, neo diplomato ad ½ il 5,75%). Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l’esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l’eventuale autoliquidazione sul volume d’affari effettivamente prodotto. 33 1° Trimestre 2015 Notizie dalla Cassa Tabella contributi minimi neo diplomati: Anno Soggettivo minimo (1/4 per i primi 2 anni) Soggettivo minimo (1/2 per i successivi 3 anni) Maternità 2007 € 440,00 € 875,00 € 4,00 2008 € 440,00 € 875,00 € 20,00 2009 € 500,00 € 1.000,00 € 20,00 2010 € 500,00 € 1.000,00 € 22,00 2011 € 562,50 € 1.125,00 € 17,00 2012 € 562,50 € 1.125,00 € 17,00 2013 € 625,00 € 1.250,00 € 22,00 2014 € 625,00 € 1.250,00 € 21,00 2015 € 687,50 € 1.375,00 2016 € 750,00 € 1.500,00 2017 € 812,50 € 1.625,00 LE AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cipag versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa). 34 Tabella contributi soggettivi minimi praticanti: Anno Soggettivo minimo Maternità 2007 € 440,00 € 4,00 2008 € 440,00 € 20,00 2009 € 500,00 € 20,00 2010 € 500,00 € 22,00 2011 € 562,50 € 17,00 2012 € 562,50 € 17,00 2013 € 625,00 € 22,00 2014 € 625,00 € 21,00 2015 € 687,50 2016 € 750,00 2017 € 812,50 I CONTRIBUTI PER I PENSIONATI I pensionati di vecchiaia, di anzianità e di invalidità che dopo il pensionamento proseguono l’esercizio della professione pagano € 15,00 – a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di decorrenza della pensione – il contributo soggettivo minimo nella misura del 50% (dal 2012) di quella minima prevista per l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa). Resta fermo l’obbligo in capo agli stessi del pagamento del contributo integrativo minimo con l’autoliquidazione dell’eventuale eccedenza. Il pensionato di inabilità non deve versare alcuna contribuzione, avendo l’obbligo di cancellarsi dall’albo e quindi dalla Cipag entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione. 1° Trimestre 2015 Notizie dalla Cassa Tabella contributi minimi pensionati: Anno Soggettivo minimo ridotto ad 1/3 2007 Soggettivo minimo ridotto ad 1/2 Integrativo minimo Maternità € 585,00 € 700,00 € 4,00 2008 € 585,00 € 700,00 € 20,00 2009 € 670,00 € 800,00 € 20,00 2010 € 670,00 € 800,00 € 22,00 2011 € 750,00 € 900,00 € 17,00 2012 € 1.125,00 € 900,00 € 17,00 2013 € 1.250,00 € 1.000,00 € 22,00 2014 € 1.250,00 € 1.000,00 € 21,00 2015 € 1.375,00 € 1.375,00 2016 € 1.500,00 € 1.500,00 2017 € 1.625,00 € 1.625,00 … E PER GLI OPTANTI Se invece il contributo viene omesso, si applica una sanzione pari al 25% del contributo evaso Per gli iscritti albo optanti per altra Cassa non in caso di contestazione da parte della Cipag è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/03/2004 attraverso procedimento coattivo (art. 43, comè stato abrogato l’istituto dell’opzione. Co- ma 6). loro che a tale data risultino optanti verso la Cipag sono considerati a tutti gli effetti iscritti La totalizzazione obbligatori. La totalizzazione solo col contributivo La totalizzazione consente di acquisire diritto a un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di CONTRIBUTI inabilità o indiretta a quei lavoratori (e/o eventualmente loro superstiti) che hanno versato Dal 2012 i contributi obbligatori Cipag devo- contributi in diverse casse, gestioni o fondi preno essere versati tramite F24 Accise in sede di videnziali e che altrimenti non avrebbero modo compilazione del modello Unico PF. Le sca- di utilizzare in tutto la contribuzione versata. La denze sono unificate a quelle fiscali (unica so- totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoluzione o massimo in 6 rate, cfr. Guide Mod. ratori: dipendenti, autonomi, collaboratori coUnico Accise e F24 Accise). ordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti. Ritardato, omesso o irregolare versamento Di questi sono maggiormente interessati proIn caso di tardivo versamento dei contributi, si fessionisti e lavoratori iscritti alla gestione seapplica una sanzione pari al 2% del contributo parata Inps, i cui contributi non possono essere evaso se il pagamento avviene entro 30 giorni ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdendal termine fissato. za. La totalizzazione è completamente gratuita Si applica la sanzione del 10% del contributo (cioè non comporta spese a carico del lavoraevaso in caso di pagamento effettuato oltre tore che ne fa richiesta). La pensione, tuttavia, 30 giorni del termine prescritto, ma prima del- sarà liquidata esclusivamente con il sistema la contestazione da parte della Cipag attra- contributivo, anche se in presenza di spezzoni verso un procedimento coattivo (art. 43, com- “retributivi”. ma 7, lett. b Reg. Contr.). Con la totalizzazione si possono cumulare i pe- 35 1° Trimestre 2015 Notizie dalla Cassa 36 riodi, non coincidenti, di contribuzione versati nell’assicurazione generale obbligatoria, in una delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché in una delle altre forme pensionistiche obbligatorie. La totalizzazione deve essere effettuata per tutti i periodi assicurativi e non solo per parte di essi. Nello specifico, possono fare richiesta di totalizzazione gli iscritti: - a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (dipendenti, autonomi, ecc.); - alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria; - alle altre forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; - alle forme pensionistiche dei liberi professionisti, iscritti agli appositi albi o elenchi, previste dal D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 - ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps; - agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti del lavoratore assicurato anche se deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. Inoltre, possono optare per la totalizzazione anche i lavoratori che, in data anteriore al 5 aprile 2003, hanno presentato domanda di ricongiunzione (a pagamento) dei periodi contributivi (ex legge 7 febbraio 1979, n. 29) e non hanno ancora concluso il relativo procedimento con il pagamento integrale delle rate. In tal caso, a seguito di esplicita richiesta dell’interessato, la competente gestione previdenziale deve procedere alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Le Inadempienze Si invia, in allegato, la circolare del Consiglio Nazionale Geometri attinente alle inadempienze contributive inquadrate nelle fattispecie di illecito ideologico. 1° Trimestre 2015 Istat STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone) Variazioni annuali 100% 75% Novembre 2014/2013 (G.U. n. 297/2014) 0,200 0,150 Dicembre 2014/2013 (G.U. n. 20/2015) - 0,100 - 0,075 Gennaio 2015/2014 (G.U. in pubblicazione) - 0,700 - 0,525 Variazioni biennali 100% 75% Novembre 2014/2012 (G.U. N. 297/2014) 0,800 0,600 Dicembre 2014/2012 (G.U. N. 20/2015) 0,500 0,375 Gennaio 2015/2013 (G.U. in pubblicazione) - 0,200 - 0,150 In allegato: tabella riepilogativa degli indici Istat dal febbraio 2013 al gennaio 2015 INTERESSI LEGALI: NUOVE MISURE DAL 1° GENNAIO 2015 Dal 1° gennaio 2015 gli interessi legali saranno ridotti dall’ 1% allo 0,5%. Tanto è disposto con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza in data 11.12.2014 (G. U. n. 290 del 15.12.2014). La modifica del tasso di interesse legale ha evidenti ripercussioni in ambito fiscale quali, ad esempio, la regolarizzazione degli omessi versamenti dei tributi “ravvedimento operoso” (es. IMU, Tasi ed altri) sui quali gli interessi moratori vanno calcolati, a partire dal nuovo anno 2015, nella misura dello 0,5%. Ma la modifica del saggio non riguarda solo il ravvedimento operoso ma incide anche su tutte quelle situazioni per le quali le norme stabiliscono che un determinato fatto produce, appunto, l’applicazione degli interessi legali. Si ricorda, infatti, che il saggio di interesse legale è un parametro che ha rilievo in tema di atti giudiziari, di scritture private autenticate presentate per la registrazione, di depositi cauzionali per i contratti di locazione, di costituzione di rendita e pensioni perpetue a tempo determinato ed indeterminato ed infine in tema di diritti di usufrutto per la determinazione dei nuovi parametri. In allegato: - Tabella riassuntiva del tasso di interesse legale dal 1942 al 2015; - Tabella del valore dei diritti di usufrutto. BCE, IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO La Banca Centrale Europea con provvedimento dell’11 giugno 2014 ha stabilito che il nuovo Tasso Ufficiale di riferimento (TUR) sia pari allo 0,15%. A tale percentuale occorre riferirsi ai fini dell’applicazione degli strumenti giuridici a cui fanno rinvio quali, ad esempio, gli interessi moratori, i tassi di interesse applicato dagli istituti di credito ai propri clienti per la concessione di mutui, prestiti, ecc. e soprattutto ai fini dell’applicazione degli interessi di mora per i tardivi pagamenti delle parcelle. A questo proposito si dovranno distinguere due tipi di rapporti: a) tra libero professionista e privato; b) tra imprenditore (alla cui definizione si associa anche il soggetto che esercita una libera professione) e le pubbliche amministrazioni. Caso “a” Si ricorda che l’art. 15 della Legge 144/1949 (Tariffa Professionale dei Geometri) stabilisce che il pagamento a saldo della parcella deve farsi entro e non oltre il 60° giorno dalla con- 37 1° Trimestre 2015 Istat segna della stessa. Dopo di che, sulle somme dovute e non pagate, decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore. Oltre agli interessi di cui sopra, al professionista che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta un ulteriore risarcimento calcolato in termini di svalutazione monetaria (Corte Costituzionale Ord. n. 65/1978). La tabella, che si invia in allegato, traduce i valori monetari sino al 31.12.2014. Caso “b”: transazioni commerciali Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla G. U. del 16 gennaio 2015 ha stabilito che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, così come modificato dal successivo Decreto Legislativo n. 267 del 15.11.2013, il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari, al netto della maggiorazione dell’8%, allo 0,05% per il semestre 1° gennaio 2015 – 30 giugno 2015. Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o altra richiesta equivalente di pagamento (termine raddoppiato se il debitore è Impresa Pubblica o Ente Pubblico Riconosciuto). Si precisa che le parti possono derogare ai termini stabilendo il pagamento oltre i 30 giorni previsti dalla normativa, salvo che siano pattuiti espressamente e poi provati per iscritto. Novità: in caso di ritardato pagamento, il creditore ha diritto oltre agli interessi legali di mora, al rimborso delle spese per il recupero dei crediti in aggiunta ad un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. Esclusione IVA: sia per le imprese che per i lavoratori autonomi le somme addebitate a titolo di interessi di mora costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA (art. 15, comma 1 D.P.R. 633/1972); la marca da bollo da applicare è di € 2,00. In allegato: tabella riepilogativa interessi e maggiorazioni. 38 www.geomax-positioning.it 1° Trimestre 2015 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio ! ! B B "" "#% (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( B&"#$!B (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( !'"#% !%#C"""#%! "$#! """## 39 1° Trimestre 2015 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio ! ! 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Circolare di accompagnamento alla procedura Pregeo 10 versione 10.6.0. . 44 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio INDICE 1 PREMESSA....................................................................................................................... 4 2 CRITERI PER LA SCELTA DELLA MACRO CATEGORIA ....................................... 4 3 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CENSUARI..................................................................................................... 6 4 3.1 Generalità .............................................................................................................. 6 3.2 Tipo Mappale con Stralcio di Corte e Tipo Misto ................................................ 6 3.3 Utilizzo dello “Schema Ausiliario” ....................................................................... 7 3.4 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure ................................................ 7 3.5 Formazione dei lotti .............................................................................................. 7 REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTICOLARI ATTI DI AGGIORNAMENTO ....................................................................................................... 8 4.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte ...................................................................... 8 4.2 Tipo Mappale con Conferma di Mappa ................................................................ 8 4.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) .............. 8 4.4 Riposizionamento di un fabbricato ....................................................................... 9 4.5 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati .......................................... 9 5 GESTIONE DELLE PARTICELLE CON SUPERFICIE REALE .................................. 9 6 UTILIZZO DEL “PUNTO AUSILIARIO”....................................................................... 9 7 PUBBLICAZIONE DELLE MONOGRAFIE DEI VERTICI TRIGONOMETRICI DELLA RETE CATASTALE ........................................................................................ 10 8 DECORRENZA .............................................................................................................. 10 9 DISPOSIZIONI FINALI ................................................................................................. 10 10 ALLEGATO TECNICO .................................................................................................. 11 10.1 Scelta della Macro Categoria .............................................................................. 11 10.2 Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari ... 12 10.2.1 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure .............................................. 12 10.2.2 Formazione dei lotti ............................................................................................ 14 10.3 Regole per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento ..................... 17 10.3.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte .................................................................... 17 10.3.2 Atti di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi ............................................................................................. 18 10.3.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) ............ 18 10.3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati ........................................ 192 10.4 Gestione delle particelle con superficie reale ...................................................... 21 45 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio 1 PREMESSA Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009, è stata attivata la procedura Pregeo 10 con lo scopo di conseguire l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento ed il contestuale aggiornamento dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario del Catasto Terreni (CT). Al fine di disciplinare le attività connesse con il nuovo sistema di aggiornamento, sono state impartite disposizioni con la Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, successivamente con la Circolare n. 1 del 28 maggio 2010, con la Circolare n. 2 del 10 marzo 2011 e con la Circolare n. 1 del 28 giugno 2012. La procedura Pregeo 10, finora in uso nella versione 10.5.0, realizzata su un modello concettuale basato sull’uso di “tipologie codificate”, permette la predisposizione di atti di aggiornamento, idonei per la trattazione automatica, solo nel 50% dei possibili casi di variazione del CT. Al fine di consentire la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici è stato realizzato un nuovo sistema di aggiornamento che adotta un modello concettuale diverso da quello precedentemente utilizzato. La nuova procedura riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente, la natura dell’atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari. 46 La nuova versione di Pregeo 10, “versione 10.6.0”, comprende sia tutti i controlli, formali e sostanziali, implementati e correttamente consolidati nelle precedenti versioni, sia quelli che è stato necessario implementare per l’adeguamento al nuovo modello concettuale. Di seguito si riportano le modalità e le prassi operative per la corretta predisposizione di alcune specifiche tipologie di atti di aggiornamento. . 2 CRITERI PER LA SCELTA DELLA MACRO CATEGORIA Come citato in premessa, il nuovo modello concettuale non si basa più sull’utilizzo delle tipologie codificate, ma sul riconoscimento automatico della variazione catastale richiesta. L’innovazione introdotta nella nuova versione della procedura ha reso necessaria una riclassificazione delle casistiche di atti di aggiornamento del CT. Gli atti di aggiornamento sono stati raggruppati in tre Macro Categorie: “Ordinaria”, “Semplificata” e “Speciale”, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti (cfr. paragrafo 10.1 dell’allegato tecnico). Nella Macro Categoria “Ordinaria” rientrano tutti gli atti di aggiornamento di seguito riportati. a) Atti di aggiornamento che devono essere predisposti con rilievo appoggiato ai punti fiduciali: 4 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio • Tipo di Frazionamento; • Tipo Mappale per Nuova Costruzione con superficie del fabbricato maggiore di 20 m2; • Tipo Mappale per Ampliamento con incremento di superficie coperta maggiore del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; • Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale); • Tipo Mappale con Stralcio di Corte. b) Atti di aggiornamento che non utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e per i quali non è obbligatoria la fornitura del libretto delle misure: • Tipo Mappale con Conferma di Mappa; • Tipo Mappale per Soppressione di subalterni rurali. c) Atti di aggiornamento che utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e per i quali non sono necessarie misure: • Tipo di frazionamento per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle con qualità Ente Urbano; • Tipo Mappale per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni; • Tipo Mappale per la fusione di particelle. Nella Macro Categoria "Semplificata" rientrano tutti i Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni di scarsa rilevanza cartografica1, di seguito elencati: a) Tipi Mappali per la denuncia di unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m2; b) Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; c) Tipi Mappali per la denuncia di manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica. Nella Macro Categoria "Speciale" rientrano gli atti di aggiornamento di seguito elencati: 1 Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998 5 47 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio a) Tipo Particellare; b) Atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il quale risultano errate alcune misure significative2. Con riferimento alla precedente classificazione, la scelta dell’atto di aggiornamento deve essere effettuata secondo le modalità indicate al paragrafo 10.1 dell’allegato tecnico. 3 3.1 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CENSUARI Generalità Come già indicato nella premessa, la nuova procedura riconosce, ordinariamente, in automatico, la tipologia dell’atto di aggiornamento. Se il riconoscimento automatico dell’atto di aggiornamento non è univocamente desumibile dalla componente grafica della proposta di aggiornamento, in relazione al nuovo modello concettuale, la procedura Pregeo 10 predispone comunque un modello per il trattamento dei dati censuari, adottando una delle soluzioni possibili. Per alcuni particolari atti di aggiornamento, la procedura non è in grado di discriminare in modo automatico i dati che devono essere riportati nel modello. 48 Nel caso in cui il modello per il trattamento dei dati censuari, generato automaticamente dalla procedura, non dovesse risultare coerente con la variazione catastale che si intende eseguire, il professionista dovrà modificare i dati censuari coerentemente con la variazione catastale, rispettando, comunque, i criteri già definiti per le casistiche codificate nell’allegato n. 2 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009. Si precisa che il modello per il trattamento dei dati censuari, generato automaticamente dalla procedura, fino al suo perfezionamento, continua a rimanere una utility a disposizione dei professionisti; la responsabilità della corretta compilazione del modello rimane esclusivamente del tecnico redattore dell’atto di aggiornamento. 3.2 Tipo Mappale con Stralcio di Corte e Tipo Misto Nel caso di “Tipo Mappale con Stralcio di Corte”, la procedura non è in grado di discriminare tale fattispecie dal “Tipo Frazionamento + Tipo Mappale”, in quanto la componente grafica della proposta di aggiornamento risulta identica in entrambi i casi. In questo particolare caso, il modello per il trattamento dei dati censuari non viene generato automaticamente dalla procedura; conseguentemente sarà cura del professionista la compilazione manuale del modello per il trattamento dei dati censuari. 2 Circolare n. 8 del 1° agosto 2005. 6 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio 3.3 Utilizzo dello “Schema Ausiliario” Come è noto, gli schemi del modello per il trattamento dei dati censuari, “Schema di Tipo Mappale” e “Schema di Frazionamento”, permettono di registrare nella banca dati catastale censuaria del CT sia le informazioni relative alle variazioni delle particelle interessate dall’aggiornamento, comprese le eventuali fusioni (preliminari o successive), sia le annotazioni per l’introduzione di ulteriori informazioni sulla natura delle variazioni. Tuttavia, esistono ancora dei casi particolari in cui gli schemi sopra citati non consentono la completa registrazione delle informazioni nelle banche dati catastali; in tali casi il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere integrato anche con lo “Schema Ausiliario”. Si riporta di seguito l’elenco di alcuni casi particolari per i quali è necessario far ricorso allo “Schema Ausiliario” per il trattamento dei dati censuari: • Frazionamento di Acque; • Frazionamento di Strade; • Tipo Particellare; • Tipo Mappale per variazione della qualità di subalterni rurali; • Tipo di Frazionamento o Tipo Mappale con variazione della natura della superficie da nominale “SN” a reale “SR”, nel caso di particelle derivate da particelle soppresse dopo una loro preliminare fusione. Si evidenzia infine che è necessario fare ricorso allo “Schema Ausiliario” in tutti i casi in cui deve essere cancellata nell’archivio censuario un’annotazione già esistente sulla particella. 3.4 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure Nel caso di atti di aggiornamento predisposti senza il libretto delle misure, ma sulla base dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato con le modalità operative descritte nel paragrafo 10.2.1 dell’allegato tecnico. 3.5 Formazione dei lotti Con riferimento alla formazione dei lotti nell’ambito dei Tipi Mappali, sono state individuate le seguenti due fattispecie: • formazione di un lotto generato da una particella già censita al Catasto Edilizio Urbano; • formazione di un lotto generato da una particella non ancora censita al Catasto Edilizio Urbano. Le regole per la compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari sono riportate nel paragrafo 10.2.2 dell’allegato tecnico. 7 49 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio 4 4.1 REGOLE PER LA AGGIORNAMENTO PREDISPOSIZIONE DI PARTICOLARI ATTI DI Tipo Mappale con Stralcio di Corte Qualora si debba eseguire una variazione catastale in cui sono presenti contemporaneamente operazioni di ampliamento di fabbricati già esistenti e costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni (cfr. paragrafo 10.3.1 dell’allegato tecnico), l’atto di aggiornamento da utilizzare è il “Tipo Mappale con Stralcio di Corte”; conseguentemente, per la redazione dell’atto di aggiornamento, l’opzione di scelta è il “Tipo Mappale con Stralcio di Corte” presente nella Macro Categoria “Ordinaria”. E’ appena il caso di evidenziare che, per questa tipologia di atto di aggiornamento, è necessario il deposito presso il Comune territorialmente competente. 4.2 Tipo Mappale con Conferma di Mappa Per la redazione di un atto di aggiornamento che contempla la conferma di mappa, il professionista deve selezionare, nella maschera dei “Dati Statistici (riga 0)” la Macro Categoria “Ordinaria” e successivamente l’opzione “Tipo Mappale con Conferma di Mappa”. Così operando, nel libretto delle misure verrà apposta in modo automatico una “Riga di tipo 6” riportante la dicitura “Conferma” (cfr. paragrafo 10.3.2 dell’allegato tecnico). L’atto di aggiornamento di che trattasi deve essere predisposto senza l’utilizzo dell’estratto di mappa, anche nel caso in cui si debba attribuire un nuovo identificativo catastale alla particella originaria trattata. 4.3 50 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) Si forniscono di seguito le regole per la corretta predisposizione di un atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) (cfr. paragrafo 10.3.3 dell’allegato tecnico): 1. nel modello per il trattamento dei dati censuari deve essere presente sia lo “schema di Frazionamento” e sia lo “schema di Tipo Mappale”; 2. nel modello per il trattamento dei dati censuari lo “schema di Frazionamento” deve precedere lo “schema di Tipo Mappale”; 3. con il Tipo di Frazionamento è possibile formare lotti solo attraverso la fusione di particelle appartenenti alla stessa proprietà e aventi stessa qualità, classe e deduzioni; non possono essere inoltre formati lotti utilizzando lo “schema di Frazionamento” con particelle aventi qualità “Ente Urbano” (282) e “Fabbricato Promiscuo” (278); 4. con il Tipo Mappale è possibile formare lotti solo attraverso l’accorpamento di particelle aventi qualità “Ente Urbano” (282) e/o “Fabbricato Promiscuo” (278); 5. nel Tipo Mappale deve essere presente almeno una particella derivata dal Tipo di Frazionamento; 6. nel Tipo Mappale almeno una particella variata o costituita deve avere qualità “Ente Urbano” (282) e/o “Fabbricato Promiscuo” (278). 8 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio 4.4 Riposizionamento di un fabbricato Qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con lo scopo di modificare la posizione di un fabbricato già presente in mappa, devono essere osservate, in sequenza, le seguenti istruzioni durante la compilazione della proposta di aggiornamento: 1. operare la demolizione del fabbricato esistente; 2. definire compiutamente il contorno del fabbricato da inserire in mappa. Si precisa che, se il fabbricato da inserire in mappa ha una superficie maggiore di 20 m2,, l’atto di aggiornamento da predisporre è il “Tipo Mappale per Nuova Costruzione” presente nella Macro Categoria “Ordinaria”; qualora invece il fabbricato da inserire in mappa ha una superficie minore di 20 m2, l’atto di aggiornamento da predisporre è il “Tipo Mappale” presente nella Macro Categoria “Semplificata”. Si precisa, inoltre, che le operazioni di demolizione di un fabbricato già presente nella mappa e l’inserimento di un nuovo fabbricato, devono essere effettuate all’interno dello stesso atto di aggiornamento. 4.5 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato al quale è necessario attribuire un numero di particella autonomo, devono essere osservate le modalità operative riportate nel paragrafo 10.3.4 dell’allegato tecnico. 5 GESTIONE DELLE PARTICELLE CON SUPERFICIE REALE Se una particella rilevata interamente deve essere definita con superficie reale “SR”, è necessario osservare le modalità operative riportate nel paragrafo 10.4 dell’allegato tecnico. 6 UTILIZZO DEL “PUNTO AUSILIARIO”. Come riportato nella “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento”, approvata con Decreto del Direttore Generale prot. n° 4A/322 del 19 gennaio 1988, l’uso del “punto ausiliario” è limitato al caso in cui il collegamento di un punto fiduciale agli altri due richieda una complessità di operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi risulterebbe poco affidabile. Per quanto sopra, è evidente che il “punto ausiliario” deve essere utilizzato soltanto in occasione della redazione di atti di aggiornamento appartenenti alla Macro Categoria “Ordinaria”, per i quali è obbligatorio l’appoggio del rilievo ai punti fiduciali. Al fine di accertare il corretto utilizzo del “punto ausiliario”, nella procedura Pregeo 10, versione 10.6.0, è stato implementato un opportuno controllo che impedisce la trattazione dell’atto di aggiornamento, qualora appartenente ad una Macro Categoria diversa da quella “Ordinaria”. 9 51 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio 7 PUBBLICAZIONE DELLE MONOGRAFIE DEI VERTICI TRIGONOMETRICI DELLA RETE CATASTALE Come è noto, dal mese di luglio 2003, sul sito dell’Agenzia, sono disponibili per il download, a titolo gratuito, le monografie informatizzate dei Punti Fiduciali ordinari ad esclusione dei vertici trigonometrici. In considerazione dell’importanza che la documentazione in argomento riveste per le attività professionali di aggiornamento della banca dati cartografica dell’Agenzia, le monografie informatizzate dei Punti Fiduciali riguardanti i vertici trigonometrici appartenenti alla rete catastale (Punti Fiduciali con attendibilità planimetrica compresa tra 1 e 9), che sono state predisposte con la procedura Pregeo nel formato “.pdf”, sono adesso disponibili ai tecnici professionisti, con le forme già in essere, sia presso il front-office degli Uffici provinciali - Territorio, sia sul sito istituzionale dell’Agenzia. 8 DECORRENZA A far data dal 2 gennaio 2015, gli atti di aggiornamento cartografici devono essere predisposti con la procedura Pregeo 10 versione 10.6.0. La procedura Pregeo 10, versione 10.5.1, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 31 marzo 2015. Oltre tale data non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle specifiche di elaborazione della procedura Pregeo 10, versione 10.6.0, o di successive versioni, che saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia. 9 52 DISPOSIZIONI FINALI Gli Uffici provinciali - Territorio, nello spirito della fattiva collaborazione con gli Ordini e i Collegi professionali interessati, avranno cura di dare la massima diffusione a livello locale del contenuto della presente circolare, provvedendo a fornire ogni utile indirizzo operativo ed informativo. Quanto sopra anche al fine di sensibilizzare i professionisti ad adottare la nuova versione della procedura, che consente la semplificazione delle modalità operative interne ed esterne all’Agenzia. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare siano puntualmente osservati dagli Uffici provinciali - Territorio dipendenti. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi 10 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio 10 ALLEGATO TECNICO 10.1 Scelta della Macro Categoria Con riferimento al paragrafo 2, per la scelta della variazione catastale in luogo della tipologia codificata, il professionista deve eseguire le seguenti operazioni (rif. fig. 1): • scegliere la Macro Categoria tra le possibili opzioni disponibili nella sezione “Categoria” presente nella maschera di compilazione dei “Dati Statistici (riga 0)” che può essere: “Ordinaria”, “Semplificata” e “Speciale”; Fig. 1 – Scelta della Macro Categoria - Compilazione della “Riga di tipo 0” • tra i possibili atti di aggiornamento compresi nella Macro Categoria selezionata, scegliere quello di interesse, come esemplificato nelle seguenti figure 2, 3 e 4. 53 Fig. 2 – Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria “Ordinaria” - Compilazione della “Riga di tipo 9” 11 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Fig. 3 – Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria “Semplificata” - Compilazione della “Riga di tipo 9” 54 Fig. 4 – Scelta di un atto di aggiornamento che rientra nella Macro Categoria “Speciale” - Compilazione della “Riga di tipo 9” 10.2 Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari 10.2.1 Atti di aggiornamento senza libretto delle misure Qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento senza libretto delle misure ma sulla base dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, si riportano di seguito tre casi esemplificativi di corretta compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari. 12 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Caso a) - Tipo Mappale per la fusione di particelle. Con riferimento alla figura 5, alla particella 23, già ente urbano, viene accorpata la particella 24, corte del fabbricato censito all’ N.C.E.U. in essa presente. Fig. 5 – Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria “Ordinaria” – Fusione di particelle Caso b) - Tipo di Frazionamento per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle. Nell’esempio di figura 6, dalla particella 23 viene scorporato il fabbricato in essa presente, che assume un identificativo letterale provvisorio autonomo AAA. 13 55 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Fig. 6 – Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria “Ordinaria” – Attribuzione di un identificativo letterale provvisorio autonomo a fabbricati graffati alle particelle Caso c) - Tipo Mappale per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni. Nell’esempio di figura 7, dalla particella 23 viene scorporato il fabbricato in essa presente, che assume un identificativo letterale provvisorio autonomo AAA. 56 Fig. 7 – Atto di aggiornamento rientrante nella Macro Categoria “Ordinaria” –Attribuzione di un identificativo letterale provvisorio autonomo a fabbricati graffati alle particelle 10.2.2 Formazione dei lotti Per la definizione di lotti nell’ambito dei Tipi Mappali, si riportano di seguito due casi esemplificativi per la corretta compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari. Caso a) - Formazione di un lotto definito da una particella già censita al Catasto Edilizio Urbano 14 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Fig. 8 – Formazione di lotti. Caso a) Nell’esempio della figura 8, la particella 403 viene soppressa e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio AAA e BBB mentre la particella 406 viene soppressa e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio CCC e DDD; le particelle AAA e CCC confluiscono nel lotto definitivo, identificato dalla particella 139 già con qualità Ente Urbano (282). La sequenza delle operazioni, come rappresentata nella figura, deve essere: • Variazione della particella n. 139 che forma il lotto definitivo di destinazione; • Soppressione delle particelle originali e costituzione delle particelle derivate, che in parte formeranno il lotto precedentemente definito. 15 57 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Caso b) Tipo Mappale con successiva formazione di lotti. Fig. 9 – Formazione di lotti. Caso b) Nel caso in cui si debba formare un lotto a partire da particelle costituite a seguito della soppressione di particelle originali, al lotto deve essere attribuito uno degli identificativi definitivi delle particelle costituite. 58 Con riferimento all’esempio della figura 9, le particelle 403 e 406 vengono soppresse e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio AAA, BBB, CCC e DDD; al lotto definitivo che si è formato è stato attribuito l’identificativo letterale provvisorio AAA, generato dalla soppressione della particella 403. 16 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio 10.3 Regole per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento 10.3.1 Tipo Mappale con Stralcio di Corte Con riferimento all’esempio di figura 10, qualora si debba eseguire una variazione catastale in cui sono presenti contemporaneamente operazioni di ampliamento di fabbricati già esistenti e costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni, per la redazione dell’atto di aggiornamento il professionista deve selezionare il tipo di atto di aggiornamento “Tipo Mappale con Stralcio di Corte” presente nella Macro Categoria “Ordinaria”. 59 Fig. 10 – Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria “Ordinaria” – Tipo Mappale con Stralcio di Corte 17 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio 10.3.2 Atti di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi Come già descritto nel paragrafo 2, qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, il professionista deve selezionare la Macro Categoria “Ordinaria” quindi il tipo di atto di aggiornamento “Tipo Mappale con Conferma di Mappa”. Così operando, nel libretto delle misure verrà apposta in maniera automatica una “Riga di tipo 6” riportante la dicitura “Conferma” (rif. fig. 11). Fig. 11 – Tipo Mappale con Conferma di Mappa – Libretto delle misure 60 10.3.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4.3, si fornisce di seguito un esempio di corretta predisposizione del Modello per il trattamento dei dati censuari con la nuova procedura Pregeo 10 versione 10.6.0 (rif. fig. 12). 18 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Fig. 12 – Tipo misto – Modello per il trattamento dei dati censuari 61 10.3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato cui è necessario attribuire un numero di particella autonomo, devono essere rispettate le seguenti istruzioni: • il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato come descritto nella seguente figura 13; 19 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Fig. 13 – Creazione di una particella interrata; compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari • nella redazione della Proposta di Aggiornamento le operazioni devono essere effettuate rispettando sequenzialmente le seguenti fasi: o con la funzione “Modifica simboli – Inserimento testo” si inserisce l’identificativo tra parentesi del fabbricato interrato (rif. fig. 14); 62 Fig. 14 – Creazione di una particella interrata; inserimento dell’identificativo tra parentesi o successivamente si procede al frazionamento del fabbricato interrato (rif. fig. 15) 20 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Fig. 15 – Creazione di una particella interrata; frazionamento 10.4 Gestione delle particelle con superficie reale Nel caso in cui una particella viene rilevata interamente e deve essere definita con superficie reale “SR”, il professionista, durante la fase di vettorizzazione del poligono chiuso che definisce il contorno della particella, deve compilare correttamente i seguenti campi presenti nella sezione “Poligoni chiusi Linea Continua” della maschera “Procedura per la formazione interattiva di Vettori” (rif. fig. 16): • “Particella Derivata”: identificativo letterale provvisorio della particella derivata che sarà definito nella Proposta di Aggiornamento; • “Particella Originale”: identificativo della particella originale presente nell’estratto di mappa; 21 63 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio Fig. 16 – Vettorizzazione di poligoni chiusi, aventi superficie reale Operando nella maniera appena descritta, si conseguiranno i seguenti risultati: • viene creata in maniera automatica, nel libretto delle misure, la “riga di tipo 7” (rif. fig. 17) corrispondente alla particella derivata con identificativo provvisorio letterale “BBB”; 64 Fig. 17 – Compilazione della “Riga di tipo 7” 22 1° Trimestre 2015 allegati: Agenzia del Territorio • il valore della superficie reale calcolato dinamicamente dalla procedura durante la vettorizzazione del poligono viene correttamente intercettato nella Proposta di Aggiornamento (rif. fig. 18) ed introdotto in automatico nel modello per il trattamento dei dati censuari (rif. fig. 19). Fig. 18 – Gestione della particella con superficie reale nella Proposta di Aggiornamento 65 Fig. 19 – Inserimento automatico della particella con superficie reale nel modello per il trattamento dei dati censuari 23 1° Trimestre 2015 allegati: Notizie dalla Cassa 66 1° Trimestre 2015 allegati: Notizie dalla Cassa 67 1° Trimestre 2015 allegati: Istat LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2014 per la Legge 392/78 sull’Equo Canone Assoluto 375,00% 68 Mese Anno Variazione annuale 100% Variazione ridotta 75% Variazione biennale 100% Variazione ridotta 75% Gazzetta Ufficiale n. Gennaio 2015 -0,7 -0,525 -0,2 -0,150 in pubblicazione Dicembre 2014 -0,1 -0,075 0,5 0,375 20 del 26-1-15 pag. 22 Novembre 2014 0,2 0,150 0,8 0,600 297 del 23-12-14 pag. 51 Ottobre 2014 0,1 0,075 0,8 0,600 276 del 27-11-14 pag. 19 Settembre 2014 -0,1 -0,075 0,7 0,525 248 del 24-10-14 pag. 48 Agosto 2014 -0,1 -0,075 1,0 0,75 220 del 22-9-14 pag. 37 Luglio 2014 0,1 0,075 1,3 0,975 194 del 22-8-14 pag. 33 Giugno 2014 0,3 0,225 1,5 1,125 171 del 25-7-14 pag. 44 Maggio 2014 0,4 0,300 1,6 1,2 142 del 21-6-14 pag. 23 Aprile 2014 0,5 0,375 1,6 1,2 133 del 11-6-14 pag. 33 Marzo 2014 0,3 0,225 1,9 1,425 94 del 23-4-14 pag. 39 Febbraio 2014 0,5 0,375 2,3 1,725 75 del 31-3-14 pag. 119 Gennaio 2014 0,6 0,45 2,84 2,1 53 del 5-3-14 pag. 136 Dicembre 2013 0,6 0,45 3,0 2,25 21 del 27/1/2014 pag. 39 Novembre 2013 0,6 0,45 3,0 2,25 302 del 27/12/13 pag. 65 Ottobre 2013 0,7 0,525 3,4 2,550 270 del 18/11/13 pag. 41 Settembre 2013 0,8 0,600 3,9 2,925 249 del 23-10-13 pag. 21 Agosto 2013 1,1 0,825 4,3 3,225 224 del 24-9-13 pag. 20 Luglio 2013 1,2 0,900 4,2 3,150 224 del 24-9-13 pag. 20 Giugno 2013 1,2 0,900 4,4 3,300 179 del 1/8/13 pag. 71 Maggio 2013 1,2 0,900 4,3 3,225 144 del 21/6/13 pag. 50 Aprile 2013 1,1 0,825 4,4 3,3 119 del 23/5/13 pag. 64 Marzo 2013 1,6 1,2 4,9 3,675 94 del 22/4/13 pag. 51 Febbraio 2013 1,8 1,350 5,1 3,825 63 del 15/3/13 pag. 59 N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati) I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario. 1° Trimestre 2015 allegati: Istat Il tasso di interesse legale scende allo 0,5% dal 2015 In Italia il tasso di interesse legale cambia di nuovo scendendo allo 0,5% annuo dal primo gennaio 2015; per tutto il 2014 era stato dell’1%. Il decreto ministeriale 11 dicembre 2014, riguardante la “Modifica del saggio di interesse legale” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 15 dicembre 2014. La decisione del ministro dell’Economia, Padoan, era nell’aria dal settembre scorso, quando la Banca centrale europea (Bce) aveva diminuito di 10 punti base i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi nella banca centrale, portandoli rispettivamente allo 0,05%, allo 0,30% e al -0,20%. Sulla inattesa decisione di Mario Draghi, governatore della Bce, aveva pesato anche il rischio della deflazione nell’eurozona, cioè il calo della massa monetaria circolante: la crisi economica ha determinato il calo dei prezzi a causa della contrazione della domanda di beni e servizi. La diminuzione del tasso di interesse legale in Italia renderà meno costosi i finanziamenti alle imprese ed ai privati, anche se i tempi di adeguamento da parte degli istituti di credito sono solitamente lunghi. A beneficiare del nuovo tasso d’interesse legale saranno soprattutto coloro che hanno contratto un mutuo a tasso di interesse variabile, cioè i prestiti agganciati al tasso Bce e quelli che fanno riferimento all’Euribor. Nulla cambia, invece, per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso. Questa è la tabella del tasso di interesse legale applicato in Italia deal 1942 ad oggi. dalla data alla data norma regolatrice tasso 21.04.1942 15.12.1990 Codice Civile art. 1284 16.12.1990 31.12.1996 Legge 26/11/1990 n. 353 e Legge 29/12/90 n. 408 (art. 13) 01.01.1997 31.12.1998 Legge 23/12/1996 n. 662 (art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164) 5,00 % 01.01.1999 31.12.2000 Decreto del Ministero del Tesoro 10/12/1998 2,50 % 01.01.2001 31.12.2001 Decreto del Ministero del Tesoro 11/12/2000 3,50 % 01.01.2002 31.12.2003 Decreto del Ministero dell’Economia 11/12/2001 3,00 % 01.01.2004 31.12.2007 Decreto del Ministero dell’Economia 01/12/2003 2,50 % 01.01.2008 31.12.2009 Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2007 3,00 % 01.01.2010 31.12.2010 Decreto del Ministero dell’Economia 04/12/2009 1,00 % 01.01.2011 31.12.2011 Decreto del Ministero dell’Economia 07/12/2010 1,50 % 01.01.2012 31.12.2013 Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2011 2,50 % 01.01.2014 31.12.2014 Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2013 1,00 % 01.01.2015 in vigore Decreto del Ministero dell’Economia 11/12/2014 0,50 % 5,00 % 10,00 % Questo è il testo del Decreto 11 dicembre 2014 (G.U. n. 290 del 15-12-2014) IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno; Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato; Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 69 1° Trimestre 2015 allegati: Istat 70 1° Trimestre 2015 allegati: Istat Il Tasso di riferimento ex Tasso Ufficiale di Sconto in Italia dal 1958 ad oggi La misura del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza 1 gennaio 1999 è stata determinata sulla base del cessato tasso ufficiale di sconto alla data del 31/12/98 (art. 2 d.l. 213/98) dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea (The European Central Bank). GRAFICO che rappresenta l’andamento dei TASSI ufficiali (TUS e tasso BCE) e dell’inflazione in Italia Periodo Gennaio 1958-Giugno 2014 71 DATA TIPO TASSO 1 Gennaio 1958 Banca D’Italia 4% 7 Giugno 1958 Banca D’Italia 3,5% 14 Agosto 1969 Banca D’Italia 4% 9 Marzo 1970 Banca D’Italia 5,5% 5 Aprile 1971 Banca D’Italia 5% 14 Ottobre 1971 Banca D’Italia 4,5% 10 Aprile 1972 Banca D’Italia 4% 17 Settembre 1973 Banca D’Italia 6,5% 20 Marzo 1974 Banca D’Italia 9% Inflazione nel periodo in Italia(2.1%) Inflazione nel periodo in Italia(4.7%) Inflazione nel periodo in Italia(3.4%) Inflazione nel periodo in Italia (5%) Inflazione nel periodo in Italia(4.6%) Inflazione nel periodo in Italia(4.9%) Inflazione nel periodo in Italia(4.6%) Inflazione nel periodo in Italia(11.3%) Inflazione nel periodo in Italia(16%) 1,9% -1,2% 0,6% 0,5% 0,4% -0,4% -0,6% -4,8% -7% 1° Trimestre 2015 allegati: Istat 72 27 Dicembre 1974 Banca D’Italia 8% 28 Maggio 1975 Banca D’Italia 7% 15 Settembre 1975 Banca D’Italia 6% 2 Febbraio 1976 Banca D’Italia 7% 25 Febbraio 1976 Banca D’Italia 8% 18 Marzo 1976 Banca D’Italia 12% 4 Ottobre 1976 Banca D’Italia 15% 13 Giugno 1977 Banca D’Italia 13% 29 Agosto 1977 Banca D’Italia 11,5% 4 Settembre 1978 Banca D’Italia 10,5% 8 Ottobre 1979 Banca D’Italia 12% 6 Dicembre 1979 Banca D’Italia 15% 29 Settembre 1980 Banca D’Italia 16,5% 23 Marzo 1981 Banca D’Italia 19% 25 Agosto 1982 Banca D’Italia 18% 11 Aprile 1983 Banca D’Italia 17% 16 Febbraio 1984 Banca D’Italia 16% 7 Maggio 1984 Banca D’Italia 15,5% 4 Settembre 1984 Banca D’Italia 16,5% 4 Gennaio 1985 15,5% Banca D’Italia 8 Novembre 1985 Banca D’Italia 15% 22 Marzo 1986 Banca D’Italia 14% 25 Aprile 1986 Banca D’Italia 13% 27 Maggio 1986 Banca D’Italia 12% 14 Marzo 1987 Banca D’Italia 11,5% 28 Agosto 1987 Banca D’Italia 12% Inflazione nel periodo in Italia(24.5%) Inflazione nel periodo in Italia(19.7%) Inflazione nel periodo in Italia(13%) Inflazione nel periodo in Italia(11.8%) Inflazione nel periodo in Italia(11.8%) Inflazione nel periodo in Italia(13.9%) Inflazione nel periodo in Italia(20.1%) Inflazione nel periodo in Italia(17.3%) Inflazione nel periodo in Italia(17.2%) Inflazione nel periodo in Italia(12%) Inflazione nel periodo in Italia(16.9%) Inflazione nel periodo in Italia(18.8%) Inflazione nel periodo in Italia(21.4%) Inflazione nel periodo in Italia(18.7%) Inflazione nel periodo in Italia(17%) Inflazione nel periodo in Italia(16.4%) Inflazione nel periodo in Italia(12.1%) Inflazione nel periodo in Italia(11.3%) Inflazione nel periodo in Italia(10.1%) Inflazione nel periodo in Italia(9.3%) Inflazione nel periodo in Italia(8.9%) Inflazione nel periodo in Italia (7%) Inflazione nel periodo in Italia(6.4%) Inflazione nel periodo in Italia(6.1%) Inflazione nel periodo in Italia(4.2%) Inflazione nel periodo in Italia(4.8%) -16,5% -12,7% -7% -4,8% -3,8% -1,9% -5,1% -4,3% -5,7% -1,5% -4,9% -3,8% -4,9% 0,3% 1% 0,6% 3,9% 4,2% 6,4% 6,2% 6,1% 7% 6,6% 5,9% 7,3% 7,2% 1° Trimestre 2015 allegati: Istat 26 Agosto 1988 Banca D’Italia 12,5% 6 Marzo 1989 Banca D’Italia 13,5% 21 Maggio 1990 Banca D’Italia 12,5% 13 Maggio 1991 Banca D’Italia 11,5% 23 Dicembre 1991 Banca D’Italia 12% 6 Luglio 1992 Banca D’Italia 13% 17 Luglio 1992 Banca D’Italia 13,75% 4 Agosto 1992 Banca D’Italia 13,25% 4 Settembre 1992 Banca D’Italia 15% 26 Ottobre 1992 Banca D’Italia 14% 13 Novembre 1992 Banca D’Italia 13% 23 Dicembre 1992 Banca D’Italia 12% 4 Febbraio 1993 Banca D’Italia 11,5% 23 Aprile 1993 Banca D’Italia 11% 14 Maggio 1993 Banca D’Italia 10% 21 Maggio 1993 Banca D’Italia 10,5% 6 Luglio 1993 Banca D’Italia 9% 10 Settembre 1993 Banca D’Italia 8,5% 22 Ottobre 1993 Banca D’Italia 8% 18 Febbraio 1994 Banca D’Italia 7,5% 12 Maggio 1994 Banca D’Italia 7% 12 Agosto 1994 Banca D’Italia 7,5% 22 Febbraio 1995 Banca D’Italia 8,25% 29 Maggio 1995 Banca D’Italia 9% 24 Luglio 1996 Banca D’Italia 8,25% 24 Ottobre 1996 Banca D’Italia 7,5% Inflazione nel periodo in Italia (5%) Inflazione nel periodo in Italia(6.1%) Inflazione nel periodo in Italia (6%) Inflazione nel periodo in Italia(6.6%) Inflazione nel periodo in Italia(5.9%) Inflazione nel periodo in Italia(5.2%) Inflazione nel periodo in Italia(5.2%) Inflazione nel periodo in Italia(5.1%) Inflazione nel periodo in Italia(4.8%) Inflazione nel periodo in Italia(4.8%) Inflazione nel periodo in Italia(4.9%) Inflazione nel periodo in Italia(4.9%) Inflazione nel periodo in Italia(4.5%) Inflazione nel periodo in Italia(4.5%) Inflazione nel periodo in Italia(4.4%) Inflazione nel periodo in Italia(4.4%) Inflazione nel periodo in Italia(4.9%) Inflazione nel periodo in Italia(4.8%) Inflazione nel periodo in Italia(4.9%) Inflazione nel periodo in Italia(4.4%) Inflazione nel periodo in Italia(4.3%) Inflazione nel periodo in Italia(3.8%) Inflazione nel periodo in Italia(4.3%) Inflazione nel periodo in Italia(5.2%) Inflazione nel periodo in Italia(3.8%) Inflazione nel periodo in Italia(3.1%) 7,5% 7,4% 6,5% 4,9% 6,1% 7,8% 8,55% 8,15% 10,2% 9,2% 8,1% 7,1% 7% 6,5% 5,6% 6,1% 4,1% 3,7% 3,1% 3,1% 2,7% 3,7% 3,95% 3,8% 4,45% 4,4% 73 1° Trimestre 2015 allegati: Istat 74 22 Gennaio 1997 Banca D’Italia 6,75% 30 Giugno 1997 Banca D’Italia 6,25% 24 Dicembre 1997 Banca D’Italia 5,5% 22 Aprile 1998 Banca D’Italia 5% 27 Ottobre 1998 Banca D’Italia 4% 3 Dicembre 1998 Banca D’Italia 3,5% 28 Dicembre 1998 Banca D’Italia 3% 14 Aprile 1999 2,5% Banca D’Italia 4 Novembre 1999 Banca D’Italia 3% 9 Febbraio 2000 Banca D’Italia 3,25% 16 Marzo 2000 Banca D’Italia 3,5% 1 Maggio 2000 Banca D’Italia 3,75% 15 Giugno 2000 Banca D’Italia 4,25% 6 Settembre 2000 Banca D’Italia 4,5% 11 Ottobre 2000 Banca D’Italia 4,75% 15 Maggio 2001 Banca D’Italia 4,5% 5 Settembre 2001 Banca D’Italia 19 Settembre 2001 14 Novembre 2001 4,25% Banca D’Italia 3,75% Banca D’Italia 3,25% 11 Dicembre 2002 Banca D’Italia 2,75% 12 Marzo 2003 Banca D’Italia 2,5% 6 Giugno 2003 Banca D’Italia 2% 6 Dicembre 2005 BCE 2,25% 8 Marzo 2006 BCE 2,5% 15 Giugno 2006 BCE 2,75% 9 Agosto 2006 BCE 3% Inflazione nel periodo in Italia(2.7%) Inflazione nel periodo in Italia(1.7%) Inflazione nel periodo in Italia(1.9%) Inflazione nel periodo in Italia(2.1%) Inflazione nel periodo in Italia(1.9%) Inflazione nel periodo in Italia(1.7%) Inflazione nel periodo in Italia(1.7%) Inflazione nel periodo in Italia(1.5%) Inflazione nel periodo in Italia (2%) Inflazione nel periodo in Italia(2.4%) Inflazione nel periodo in Italia(2.5%) Inflazione nel periodo in Italia(2.5%) Inflazione nel periodo in Italia(2.7%) Inflazione nel periodo in Italia(2.6%) Inflazione nel periodo in Italia(2.6%) Inflazione nel periodo in Italia (3%) Inflazione nel periodo in Italia(2.6%) Inflazione nel periodo in Italia(2.6%) Inflazione nel periodo in Italia(2.4%) Inflazione nel periodo in Italia(2.8%) Inflazione nel periodo in Italia(2.7%) Inflazione nel periodo in Italia(2.7%) Inflazione nel periodo in Italia (2%) Inflazione nel periodo in Italia(2.1%) Inflazione nel periodo in Italia(2.3%) Inflazione nel periodo in Italia(2.2%) 4,05% 4,55% 3,6% 2,9% 2,1% 1,8% 1,3% 1% 1% 0,85% 1% 1,25% 1,55% 1,9% 2,15% 1,5% 1,65% 1,15% 0,85% -0,05% -0,2% -0,7% 0,25% 0,4% 0,45% 0,8% 1° Trimestre 2015 allegati: Istat 11 Ottobre 2006 BCE 3,25% 13 Dicembre 2006 BCE 3,5% 14 Marzo 2007 BCE 3,75% 13 Giugno 2007 BCE 4% 9 Luglio 2008 BCE 4,25% 15 Ottobre 2008 BCE 3,75% 12 Novembre 2008 BCE 3,25% 10 Dicembre 2008 BCE 2,5% 21 Gennaio 2009 BCE 2% 11 Marzo 2009 BCE 1,5% 8 Aprile 2009 BCE 1,25% 13 Maggio 2009 BCE 1% 13 Aprile 2011 BCE 1,25% 13 Luglio 2011 BCE 1,5% 9 Novembre 2011 BCE 1,25% 14 Dicembre 2011 BCE 1% 11 Luglio 2012 BCE 0,75% 2 Maggio 2013 BCE 0,5% 13 Novembre 2013 BCE 0,25% 11 Giugno 2014 BCE 0,15% Inflazione nel periodo in Italia(1.8%) Inflazione nel periodo in Italia(1.9%) Inflazione nel periodo in Italia(1.7%) Inflazione nel periodo in Italia(1.7%) Inflazione nel periodo in Italia(4.1%) Inflazione nel periodo in Italia(3.5%) Inflazione nel periodo in Italia(2.7%) Inflazione nel periodo in Italia(2.2%) Inflazione nel periodo in Italia(1.6%) Inflazione nel periodo in Italia(1.2%) Inflazione nel periodo in Italia(1.2%) Inflazione nel periodo in Italia(0.9%) Inflazione nel periodo in Italia(2.6%) Inflazione nel periodo in Italia(2.7%) Inflazione nel periodo in Italia(3.3%) Inflazione nel periodo in Italia(3.3%) Inflazione nel periodo in Italia(3.1%) Inflazione nel periodo in Italia(1.1%) Inflazione nel periodo in Italia(0.7%) Inflazione nel periodo in Italia(0.6%) 1,45% 1,6% 2,05% 2,3% 0,15% 0,25% 0,55% 0,3% 0,4% 0,3% 0,05% 0,1% -1,35% -1,2% -2,05% -2,3% -2,35% -0,6% -0,45% -0,45% Quali sono i tassi delle altre Banche Centrali? La tabella dei tassi delle Banche Centrali Banca Centrale Europa (BCE) Stati Uniti (FED) Gran Bretagna (BOE) Giappone (BOJ) Ultimo Tasso 0,50% 0,25% 0,50% 0,10% Svizzera (SNB) Canada (BOC) Australia (RBA) Nuova Zelanda (RBNZ) 0,25% 1,00% 2,50% 2,50% 75 1° Trimestre 2015 allegati: Istat Attuazione della Direttiva 2000/35/CE “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali” Interesse di mora attualmente vigente = 8,05 % (tasso B.C.E. = 0,05%, maggiorazione = 8,00%) TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 76 Tasso B.C.E. Maggiora zione Dal Al Totale 01/07/2002 31/12/2002 3,35% 7,00% 10,35% 01/01/2003 30/06/2003 2,85% 7,00% 9,85% 01/07/2003 31/12/2003 2,10% 7,00% 9,10% 01/01/2004 30/06/2004 2,02% 7,00% 9,02% 01/07/2004 31/12/2004 2,01% 7,00% 9,01% 01/01/2005 30/06/2005 2,09% 7,00% 9,09% 01/07/2005 31/12/2005 2,05% 7,00% 9,05% 01/01/2006 30/06/2006 2,25% 7,00% 9,25% 01/07/2006 31/12/2006 2,83% 7,00% 9,83% 01/01/2007 30/06/2007 3,58% 7,00% 10,58% 01/07/2007 31/12/2007 4,07% 7,00% 11,07% 01/01/2008 30/06/2008 4,20% 7,00% 11,20% 01/07/2008 31/12/2008 4,10% 7,00% 11,10% 01/01/2009 30/06/2009 2,50% 7,00% 9,50% 01/07/2009 31/12/2009 1,00% 7,00% 8,00% 01/01/2010 30/06/2010 1,00% 7,00% 8,00% 01/07/2010 31/12/2010 1,00% 7,00% 8,00% 01/01/2011 30/06/2011 1,00% 7,00% 8,00% 01/07/2011 31/12/2011 1,25% 7,00% 8,25% 01/01/2012 30/06/2012 1,00% 7,00% 8,00% 01/07/2012 31/12/2012 1,00% 7,00% 8,00% 01/01/2013 30/06/2013 0,75% 8,00% 8,75% 01/07/2013 31/12/2013 0,50% 8,00% 8,50% 01/01/2014 30/06/2014 0,25% 8,00% 8,25% 01/07/2014 31/12/2014 0,15% 8,00% 8,15% 01/01/2015 30/06/2015 0,05% 8,00% 8,05% DLGS n. 231 09/10/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”