Supplemento al numero odierno di Guida al Lavoro - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003, conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 - DCB Roma PUNTO Apprendistato: dal Testo unico alla riforma Fornero di Rossella Quintavalle e Rossella Schiavone AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Il Punto Guida al Lavoro 1 Sommario l Il nuovo apprendistato dopo il Testo unico 3 l La disciplina generale nella riforma Fornero 6 l I nuovi limiti quantitativi 10 l Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 12 l Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 14 l Apprendistato di alta formazione e ricerca 15 l Apprendistato per i lavoratori in mobilità 17 l La contribuzione agevolata dell’apprendista 18 l Il trattamento di malattia dell’apprendista 25 l Gli ammortizzatori sociali per gli apprendisti sospesi o licenziati 27 l Gli adempimenti del datore per l’assunzione dell’apprendista 30 Gli autori Rossella Quintavalle Consulente del lavoro in Roma Rossella Schiavone Funzionario del Ministero del lavoro presso la Direzione territoriale del lavoro di Ravenna (*) (*) Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza www.guidaallavoro.ilsole24ore.com www.facebook.com/GuidaalLavoro Direttore responsabile PAOLO POGGI Coordinamento editoriale Claudio Pagliara (02/3022.3686) Redazione Angela Grassi (02/3022.3315) Margherita Mangioni (02/3022.3695) Marzio Nava (02/3022.3097) Antonio Pesaresi (02/3022.4540) Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. 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Dando una sguardo al resto dell’Unione europea non è difficile accorgersi che la disoccupazione giovanile è minore laddove è diffusa l’alternanza scuolalavoro che porta ad una più veloce transi zione verso il mondo del lavoro. Ma il nostro sistema scolastico non si può certa mente definire vicino al mondo lavorativo e, anzi, la nostra scuola non prepara al lavoro ed anche quando cerca di farlo (vedi le scuole professionali) non si preoccupa di soddisfare la domanda di lavoro, aumentando la discrasia tra domanda ed offerta. Tuttavia non si può non evidenziare che le statisti che dimostrano che i Paesi in cui i tassi di disoccu pazione giovanile sono più bassi, sono quelli nei quali è maggiormente diffuso il contratto di ap prendistato, specialmente di quella particolare ti pologia di apprendistato che permette di ottenere una qualifica e/o un diploma professionale, ma anche dell’apprendistato che alterna lo studio ed il lavoro durante gli studi universitari e di specializ zazione tecnica superiore(1). Nonostante tutto il contratto di apprendistato non ha avuto il successo che ci si poteva aspet tare, neanche dopo la cd. riforma Biagi (decreto legislativo n. 276/2003) che prevedeva tre for me diverse di apprendistato (apprendistato per il dirittodovere di istruzione e formazione, ap prendistato professionalizzante ed apprendista to per l’acquisizione di un diploma universitario o percorsi di alta formazione) ma che aveva delle regole abbastanza complesse, con compe tenze regionali e statali che si intrecciavano e che hanno portato ad un conflitto durato anche troppo e che non si è mai concluso. (1) Il nuovo Testo unico dell’apprendistato, insieme con l’ingresso attivo nei servizi per il lavoro di scuole ed Università, potrebbero costituire la leva necessaria al rilancio dell’occupazione gio vanile in Italia. A tal proposito si rammenta che, ai sensi del nuo vo comma 1, articolo 6 del decreto legislativo n. 276/2003, sono autorizzati allo svolgimento del le attività di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatrico lazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. Scuole, Università e consorzi pubblici dovranno, inoltre, conferire al portale Cliclavoro ogni infor mazione utile al monitoraggio dei fabbisogni pro fessionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Apprendistato e placement di scuole ed Univer sità costituiscono quel binomio che, se ben sfruttato, potrebbe permettere al mondo della scuola di avvicinarsi a quello del lavoro, alla formazione scolastica di avvicinarsi al mercato del lavoro, colmando il gap con i Paesi del nord Europa della percentuale di occupazione giova nile. Certo è, che, per sfruttare al massimo le potenzia lità di questo binomio, occorrerà anche adeguare i percorsi d’istruzione il più possibile ai bisogni del mercato del lavoro, e per arrivare a questo è necessario un coinvolgimento maggiore di tutti gli attori implicati. E. Massagli, Apprendistato e occupazione giovanile: il caso italiano, in AA.VV Il Testo unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, 2011, Giuffrè, pagg. 3940. AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Il Punto Guida al Lavoro 3 A quanto sopra si aggiunga che anche la nuova di riforma del mercato del lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 in vigore dal 18 luglio 2012 individua nell’appren distato, articolato nelle tipologie previste, il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro. Il nuovo apprendistato come contratto a tempo indeterminato e le conseguenze sul recesso La semplificazione dell’apprendistato è, per l’ap punto, avvenuta con il Testo unico (decreto legisla tivo n. 167 del 14 settembre 2011), come modifica to dalla recente riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, commi da 16 a 19) che, all’articolo 1, comma 1, qualifica il contratto di apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla for mazione ed all’occupazione dei giovani. Quindi, stabilita per legge la finalità della tipo logia contrattuale in esame di favorire l’inseri mento dei giovani nel mondo del lavoro, è stato anche eliminato qualsiasi dubbio che poteva ancora residuare in merito alla qualificazione dell’apprendistato come rapporto di lavoro su bordinato a tempo indeterminato(2). Quindi, adesso come in passato, nel rapporto di apprendistato si riscontra una peculiare struttura in cui si fondono: 1) un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla reciprocità tra la prestazione lavorativa e la retribuzione; 2) un periodo di formazione finalizzato a fare acquisire all’apprendista le capacità e le conoscen ze necessarie affinché questi consegua un titolo di studio o una qualifica professionale. Quindi il contratto di apprendistato è indubbia mente un contratto a tempo indeterminato ma la sua componente formativa è a tempo deter minato, nel senso che deve avere una durata prestabilita. L’unica eccezione a questa regola generale è stabilita dall’articolo 4, comma 5, Decreto legi slativo 14 settembre 2011, n. 167, che prevede la possibilità di contratti di apprendistato a tem po determinato per i datori di lavoro che svol gono la propria attività in cicli stagionali, previa previsione a cura dei contratti collettivi di lavo ro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativa mente più rappresentative sul piano nazionale. D’altra parte, qualsiasi residuale incertezza circa la qualificazione dell’apprendistato come contrat to a tempo indeterminato può essere eliminata analizzando la disciplina generale del recesso dal contratto di apprendistato, come stabilita dall’arti colo 2, lettere l) ed m). Durante il periodo di formazione che si rammen ta è a tempo determinato le parti non possono recedere dal contratto se non per giusta causa o giustificato motivo e, in caso di licenziamento pri vo di giustificazione, trovano applicazione le san zioni previste dalla normativa vigente. Alla scadenza del periodo formativo, le parti pos sono recedere dal contratto con preavviso decor rente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 codice civile. Se nessuna delle due parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo suddetto, il rappor to prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quindi, in definitiva, il termine del periodo forma tivo indica esclusivamente la data oltre la quale le parti possono liberamente recedere dal contratto rispettando la normativa sul preavviso. In merito al preavviso si evidenzia che la già citata riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92), con l’articolo 1, comma 16, ha modificato l’articolo 2, comma 1, lettera m), del Testo unico prevedendo l’applicazione della disciplina dell’apprendistato anche duran te il periodo di preavviso al termine del periodo di formazione. Le tipologie Le tipologie di contratto di apprendistato ammes se dal nuovo Tu sono quattro e cioè: 1. l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 2. l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 3. l’apprendistato di alta formazione e ricerca; 4. l’apprendistato per qualificare o riqualificare A favore della natura di contratto a tempo indeterminato anche prima del nuovo Testo unico, si rammenta che l’art. 10 del Dlgs n. 368/2001, escludeva dal campo di applicazione della normativa sul contratto a termine il contratto di apprendista to. Ma ad eliminare qualsiasi dubbio era comunque intervenuto il Ministero del lavoro con l’interpello n. 79/2009 che aveva ritenuto il contratto di apprendistato un contratto a tempo indeterminato. (2) 4 Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Così il nuovo apprendistato Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Nuove tipologie di apprendistato alla luce del nuovo Testo unico Apprendistato di alta formazione e ricerca Apprendistato per qualificare o riqualificare professionalmente i lavoratori in mobilità professionalmente i lavoratori in mobilità. Da no tare che mentre le prime tre tipologie sono finaliz zate, per espressa previsione legislativa (articolo 1, comma 1, Decreto legislativo n. 167/2011), alla formazione ed occupazione dei giovani, la quarta non ha limiti di età e quindi è finalizzata a qualifi care e riqualificare lavoratori in mobilità per per mettere agli stessi di rientrare nel mondo del lavo ro con nuove competenze maggiormente spendi bili. Le abrogazioni ed il periodo transitorio Con l’entrata in vigore del nuovo Testo unico dell’ap prendistato, fermo restando la disciplina di regola zione dei contratti di apprendistato già in essere che quindi continuano ad essere disciplinati dalle norme in vigore al momento della loro stipula sono abrogati: la legge n. 25 del 19.gennaio 955; gli articoli 21 e 22 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987; l’articolo 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997; gli articoli da 47 a 53 del Dlecreto legislativo n. 276/2003. Abrogata quindi tutta la «vetusta» disciplina dell’ap prendistato è stato fissato (art.icolo 7, comma 7, Decreto legislativo n. 167/2011) quello che viene definito il periodo transitorio che è stato oggetto di chiarimenti, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 29 dell’11 no vembre 2011. AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Stante l’articolo 7, comma 7, del Testo unico e la citata circolare ministeriale, è stato quindi possibile continuare ad utilizzare la vecchia di sciplina dell’apprendistato fino al 25 aprile 2012 per le Regioni e per i settori in cui la disciplina non era immediatamente operativa, e, comunque, solo per quelle tipologie di appren distato che, per essere operative, necessitavano di un intervento della contrattazione collettiva e/o delle Regioni. Quanto detto non è valido, invece, per il cosid detto apprendistato di terzo livello (apprendista to di alta formazione e di ricerca), vista la dispo sizione prevista dall’articolo 5, comma 3, decre to legislativo n. 167/2011, per cui, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’ap prendistato di alta formazione e ricerca è rimes sa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e professionali e le Istituzioni formative o di ricerca. Quindi, eccezione fatta per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per le altre tipologie di apprendistato, fino al 25 aprile 2012 ed a condi zione che non fosse applicabile la nuova disciplina contenuta nel Testo unico per mancanza dell’in tervento delle singole Regioni e della contrattazio ne collettiva interconfederale o di categoria, sono restate in vigore le disposizioni di legge e di con tratto collettivo che disciplinavano l’apprendistato prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 167/2011. Il Punto Guida al Lavoro 5 La disciplina generale alla luce della riforma Fornero Tutta la disciplina generale dell’apprendistato è contenuta nell’art. 2 del Dlgs n. 167/2011, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, (Riforma del mercato del lavoro) che, logicamen te, si applica a tutte le tipologie di apprendistato. Innanzitutto si vuole mettere in evidenza la tecnica legislativa utilizzata che fissa dei principi generali e ne rimette la disciplina di dettaglio (comma 1, art. 2) ad appositi accordi interconfederali ovvero ai con tratti collettivi stipulati a livello nazionale da associa zioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparati vamente più rappresentative sul piano nazionale. Si sottolinea in proposito la scelta di concedere la possibilità di stabilire la disciplina di dettaglio a Ccnl stipulati «da» associazioni comparativamente più rappresentative e non «dalle» associazioni comparativamente più rappresentative, lasciando così la possibilità anche a solo due associazioni di stipulare Ccnl validi al fine qui evidenziato. Questo permetterà sicuramente di superare even tuali scogli dovuti a rotture dell’unità sindacale, rappresentati da Ccnl separati, ovvero stipulati so lo da alcune associazioni comparativamente più rappresentative, eventualità non tanto peregrina visto il recente passato dei Ccnl firmati da solo due delle storiche Confederazioni sindacali. La forma scritta Il primo dei principi fissati dal nuovo Tu è stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a) che richiede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale che deve essere defini to, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. In particolare, con riferimento all’obbligo di forma scritta, si evidenzia che con circolare n. 40 del 14.10.2004 a proposito dell’apprendistato disci plinato dal Dlgs n. 276/2003 il Ministero del lavoro, nel silenzio del legislatore aveva ritenuto che la forma scritta fosse richiesta ad substantiam. Tuttavia, alla luce del nuovo Tu, la mancanza di forma scritta è sanzionata amministrativamente dall’art. 7, comma 2, Dlgs n. 167/2011, che preve de anche l’applicazione della diffida obbligatoria ex 6 art. 13 del Dlgs n. 124/2004, di conseguenza, in mancanza, il datore di lavoro dovrà essere diffidato a regolarizzare la sua situazione (quindi in pratica a mettere per iscritto il contratto di apprendistato, il patto di prova ed il relativo Pfi). Stante quanto sopra, a parere di chi scrive, non sembra errato dubitare della necessità della forma scritta ad substantiam poiché la possibilità di regola rizzare la mancanza della forma scritta fa propende re per la richiesta della stessa ai soli fini della prova. D’altra parte, a supporto della teorizzata forma scrit ta ad probationem, si segnala che in mancanza di forma scritta non è neanche prevista la sanzione della conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per quanto concerne, invece, la richiesta di forma scritta per il patto di prova, si evidenzia che già l’art. 2096 c.c. richiede la forma scritta del patto in que stione e che, per lo stesso articolo del codice civile, durante il periodo di prova entrambe le parti posso no recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità; ma se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può essere esercitato prima della scadenza fissata. Sempre in virtù dell’art. 2096 c.c., compiuto il periodo di prova, l’assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato diviene definitiva e il periodo di prova svolto è computato nell’anzianità di servizio. Infine, relativamente all’obbligo di forma scritta del piano formativo individuale, si evidenzia che per lo stesso è ammessa la possibilità di utilizzare moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali e, soprattutto, la possibilità di redigerlo entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. In tal modo viene ammessa per legge la possibilità che il piano formativo possa anche essere redatto successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro così da risultare più calzante al singolo apprendista ed all’attività che lo stesso andrà a svolgere all’interno dell’azienda. La durata minima La modifica apportata dall’art. 1, comma 16 della Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 «Riforma del mercato del lavoro», all’art. 2 del Dlgs n. 167/2011 ha stabilito la necessità che, fra i princi pi che gli accordi interconfederali e i contratti colletti vi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazio ni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono ri spettare, sia prevista una durata minima del contrat to di apprendistato non inferiore a sei mesi, fatta salva la disciplina del cd. apprendistato stagionale. Il divieto di retribuzione a cottimo Il divieto di retribuire a cottimo l’apprendista non è certo una novità; già vietata dall’art. 2131 c.c., la retribuzione a cottimo è stata sempre proibita dalle leggi che nel tempo hanno disciplinato l’istituto del l’apprendistato, proprio perché riferire la retribuzio ne alla quantità di prodotto lavorato non è certa mente compatibile con l’addestramento insito nel contratto de quo: l’apprendista deve essere formato e non può esserlo adeguatamente se la retribuzione è commisurata al risultato dallo stesso prodotto. A tal proposito, si segnala l’interpello del Ministe ro del lavoro n. 13/2007, con cui la Direzione generale per l’attività ispettiva ha risposto alla Fe dermeccanica che chiedeva chiarimenti in merito proprio al divieto di stabilire tariffe di cottimo per l’apprendista. In tale occasione il Ministero ha chiarito che la ratio del divieto sta nell’evitare che l’apprendista possa subire un pregiudizio dall’applicazione di una retri buzione commisurata al risultato, proprio in ragione della minore capacità produttiva dovuta evidente mente ad una minore esperienza di lavoro. Tuttavia si evidenzia che nello stesso interpello è stata, invece, ammessa la corresponsione di un «utile di cottimo» a lavoratori assunti con contrat to di apprendistato, previsto nel Ccnl 19.1.2006 per l’industria metalmeccanica e l’installazione di Impianti, perché in tal caso l’emolumento è risul tato essere pressoché totalmente sganciato dal «ri sultato produttivo» del lavoratore, costituendo, vi ceversa, una voce retributiva fissa. In merito, chi scrive concorda con coloro che ritengono applicabili agli apprendisti elementi re tributivi variabili in ragione dell’andamento azien dale o del reparto in cui l’apprendista è inserito ma mai legati al rendimento dello stesso con la conseguente applicazione anche della fiscalizza zione agevolata. Sottoinquadramento e retribuzione in misura percentuale L’art. 2, comma 1, lett. c), Dlgs n. 167/2011, insie me con la precedente lett. b) (divieto di retribuzio AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 ne a cottimo), si preoccupa di disciplinare la retri buzione dell’apprendista prevedendo la possibilità per il lavoratore di essere sottoinquadrato «fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retri buzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio». Da evidenziare che la nuova disciplina della retri buzione dell’apprendista prevista dal Tu, prevede che il sottoinquadramento fino a due livelli e la retribuzione in misura percentuale siano alternati vi, evitando così ogni possibile futura incertezza interpretativa come, invece, era avvenuto in pas sato, almeno fino alla Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009). Chiaramente la materia è regolamentata dagli ac cordi interconfederali ovvero dai contratti colletti vi stipulati a livello nazionale da associazioni dato riali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Spetterà poi ai datori di lavoro, nel caso in cui i Ccnl lascino la scelta agli stessi, optare per l’appli cazione del sottoinquadramento che può essere fino a due livelli inferiori ma nulla vieta che possa essere inferiore di un solo livello o per la gradualità della retribuzione, «anche in rapporto all’anzianità di servizio». In merito all’istituto della gradualità della retribu zione si evidenzia infine, che, stante il tenore lette rale della norma, la retribuzione dovrebbe cresce re in rapporto con l’anzianità dell’apprendista e quindi con il miglioramento delle sue capacità grazie alla formazione che gli sarà impartita. Il tutor o referente aziendale La disciplina generale prevede anche la presenza di un tutor o referente aziendale. Da notare che rispetto al passato la norma non prevede più che questa figura abbia formazione e competenze adeguate (vedi Dlgs n. 276/2003) da trasmettere all’apprendista, affiancandolo nello svol gimento dell’apprendistato per tutta la durata del piano formativo individuale, come la circolare del Ministero del lavoro n. 40/2004 aveva chiarito. La stessa circolare ministeriale rimandava, altresì, alla normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor ma l’attuale art. 2 del Tu rinvia per la disciplina di dettaglio ad ac cordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale da associazioni dato Il Punto Guida al Lavoro 7 riali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Quindi anche l’eventuale formazione e competen za del tutor a parere di chi scrive deve essere disciplinata dalla contrattazione collettiva. In questo contesto si vuole, altresì, porre in rilievo come il legislatore abbia associato il tutor ad un referente aziendale che sembra una figura con «significato e rilievo più debole» quasi a voler «confermare la maggior libertà lasciata in materia di formazione aziendale»(1). Tuttavia, sempre sull’argomento, viene in evidenza il Dm 28.2.2000 che detta disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’art. 16 comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997. In merito si rammenta che lo stesso Ministero del lavoro, con l’interpello n. 49/2009, aveva afferma to che «in assenza di diverse indicazioni contenute nella disciplina del contratto di apprendistato pro fessionalizzante dettata dalle Regioni (…) ovvero dalle parti sociali (…), si ritiene che le indicazioni del Dm 28.2.2000 non possano essere disattese, in quanto necessarie a garantire che il tutor possa partecipare (…) al percorso formativo dell’appren dista e sia in possesso di quelle competenze che, pur nel nuovo assetto della formazione in appren distato, risultano necessarie per poter rappresenta re un punto di riferimento per lo stesso apprendista durante tutto il rapporto di lavoro». E a tal proposito, alla luce del nuovo Testo unico dell’apprendistato, chi scrive concorda con chi ritie ne che quanto stabilito dal citato decreto ministeriale possa al massimo essere valido in assenza di contrat tazione collettiva(2), perché è solo alla contrattazione che spetta ora disciplinare i requisiti del tutor, fermo restando che nulla vieta alla stessa di rifarsi al Dm stesso, così come nulla osta a che la contrattazione decida per una normativa diversa e meno incisiva. Quindi, in definitiva, in assenza di contrattazione collettiva che disciplina la figura ed i compiti del tutor, saranno validi i principi generali di cui al citato decreto ministeriale(3), per cui quest’ultimo avrà an cora il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le compe tenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro. Sempre in assenza di contrattazione collettiva, o in presenza di contrattazione collettiva molto ca rente (per esempio l’accordo che regolamenta l’istituto dell’apprendistato per le Agenzie Maritti me del 23.4.2012, prevede solo che il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professio nalizzante debba essere accompagnato da un «tu tor» senza spendere una sola parola su questa figura, sulle sue competenze ecc.) il datore di lavo ro potrebbe anche decidere, per evitare problemi di qualsiasi genere, di applicare la disciplina detta ta dall’art. 2 del Dm 28.2.2000 in virtù del quale: spetta al tutor esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro; le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante; il lavoratore designato dall’impresa per le funzio ni di tutore deve: a) possedere un livello di inquadramento contrat tuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; c) possedere almeno tre anni di esperienza lavora tiva. Tale requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in posses so di tale caratteristica; ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese arti giane, le limitazioni numeriche poste dalla legge quadro di settore. Per quanto concerne, poi, le competenze che il tutor deve possedere, il datore di lavoro potrebbe nei suddetti casi sempre per evitare problemi decidere di attenersi all’art. 3 del citato Dm, il quale stabilisce che il tutor deve: conoscere il contesto normativo relativo ai dispo sitivi di alternanza; comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in ma teria di formazione; gestire l’accoglienza e l’inserimento degli appren disti in azienda; gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista; F. Carinci, E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto «speciale» a contratto «quasi unico»), in Wp Csdle «Massimo D’Antona». IT 145/2012, pag. 62. G. Falasca, Nuovo apprendistato La formazione dell’apprendista, in Guida al Lavoro, 2011, Speciale 1.11.2011, pagg. 36 e segg. In tal senso anche S. Facello e D. Papa, Disciplina generale dell’apprendistato: il trattamento economico e normativo, in AA.VV. Il Testo unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, 2011, Giuffrè, pag. 195. (1) (2) (3) 8 Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 pianificare e accompagnare i percorsi di appren dimento e socializzazione lavorativa; valutare i progressi e i risultati dell’apprendimento. Sull’argomento si ricorda, inoltre, che il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 49/2009 ha escluso la compatibilità del rapporto di associazione in partecipazione con la figura del tutor, ferme re stando le specifiche indicazioni dettate al riguardo dalle Regioni o dalla contrattazione collettiva. Infine, si segnala che non è necessaria la presenza costante del tutor, perché, come tra l’altro chiarito con l’interpello n. 9/2008 sempre dal Ministero del lavoro, dall’analisi della normativa vigente non si desume alcun obbligo di affiancamento continuativo e ciò si ricava indirettamente dalla previsione secon do cui «il tutor può seguire fino a 5 apprendisti». Il finanziamento della formazione Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del Dlgs n. 167/2011, i percorsi formativi aziendali degli ap prendisti possono essere finanziati, anche attra verso accordi con le Regioni: per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali disciplinati dall’art. 118 della legge n. 388/2000, che sono finalizzati a promuovere la formazione pro fessionale continua e possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comun que direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. Per espressa previsione legislativa tali fondi possono essere destinati per misure di forma zione a favore degli apprendisti; per il tramite dei fondi per la formazione e l’integrazione del reddito di cui all’art. 12 del Dlgs n. 276/2003. In merito ai fondi suddetti, si evidenzia che gli stessi sono organismi bilaterali che, grazie alla nuova previsione del Testo unico dell’apprendista to, potranno adesso avere un’importante funzione nella formazione degli apprendisti cosa che in passato non era possibile in quanto proprio gli apprendisti non erano compresi fra i lavoratori per i quali i datori di lavoro pagavano la contribu zione al fondo e, quindi, erano esclusi dalla possi bilità di accedere a tale canale formativo(4). Il riconoscimento della qualifica ed il libretto formativo Sempre per quanto concerne la disciplina dell’ap (4) prendistato, si segnala che le lettere f) e g), comma 1, art. 2, Dlgs n. 167/2011, regolamentano rispet tivamente: il riconoscimento, sulla base dei risultati consegui ti all’interno del percorso formativo svolto sia all’in terno che all’esterno dell’impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi non ché dei percorsi di istruzione degli adulti; la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale acquisita ai fini con trattuali, nel libretto formativo del cittadino. In particolare, il libretto formativo cui si fa riferi mento nella norma è quello disciplinato dall’art. 2, lett. i) del Dlgs n. 276/2003, e dal Dm 10.10.2005, ovvero quel libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo StatoRe gioni del 18.2.2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pre via intesa con la Conferenza unificata StatoRegio ni e sentite le parti sociali. In tale libretto rilasciato dalle Regioni o dalle Province vanno registrate le competenze acquisi te durante la formazione in apprendistato, la for mazione in contratto di inserimento, la formazio ne specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le com petenze acquisite in modo non formale e informa le secondo gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché ri conosciute e certificate. La proroga del contratto di apprendistato Il nuovo Tu disciplina anche i casi in cui è ammis sibile il prolungamento del periodo di apprendi stato e cioè in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. In tal modo è stata data una soluzione legislativa ad una questione a lungo dibattuta che era co munque stata risolta dalla contrattazione colletti va, dalla giurisprudenza ed anche dal Ministero del lavoro che, con l’interpello n. 17/2007 ri chiamando la sua circolare n. 196 del 4.3.1959 e la sua nota del 24.12.1981, nonché la sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 6134 del 12.5.2000 aveva ritenuto cause in grado di giu L. Serrani, Apprendistato e bilateralità, in AA.VV. Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, 2011, Giuffrè, pagg. 516517. AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Il Punto Guida al Lavoro 9 stificare la proroga del contratto di apprendistato, la malattia, l’infortunio, la chiamata alle armi e la sospensione dal lavoro, purché superiori al mese in quanto le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero «ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento». In particolare, poiché la citata sentenza della Cas sazione aveva ritenuto che la proroga contrattuale non operasse per un periodo di tempo non infe riore a quello ritenuto congruo dalla contrattazio ne collettiva, con riferimento specifico alla malat tia, la Direzione generale dell’attività ispettiva ave va sostenuto che il contratto di apprendistato non andasse prorogato e il periodo di malattia di breve durata, come evento singolo (o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi), non dovesse essere considerato ininfluente nell’ipotesi in cui tale specifica indicazione fosse espressamente pre vista dalla fonte contrattuale applicata. Tuttavia, in mancanza di disciplina contrattuale espressa, il Ministero riteneva di dover continuare a far riferi mento alla prassi amministrativa, considerando «breve» il periodo di malattia dell’apprendista in feriore al mese. In merito poi alla segnalata assenza da parte di vari commentatori, fra i motivi che giustificano la proroga dell’apprendistato, del congedo di mater nità, di paternità e di quello parentale, si rammen ta che già ai sensi dell’art. 7 del Dpr n. 1026/ 1976 i periodi di astensione obbligatoria e facol tativa dal lavoro (ora denominati congedo di ma ternità e congedo parentale) non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato, per cui si può senza dubbio affermare che il congedo di maternità, quello di paternità e il congedo pa rentale, costituiscono già una causa di sospensio ne ex lege del contratto di apprendistato. I nuovi limiti quantitativi I limiti quantitativi dell’apprendistato sono ora definiti nell’art. 2, comma 3 del Tu come sostituito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 1, comma 16, lett. c). Premesso che il limite quantitativo opera, per espressa previsione del legislatore, anche nei con fronti del datore che intende assumere apprendisti per il tramite delle Agenzie di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, Dlgs n. 276/2003, il numero com plessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere: 1. non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servi zio presso il medesimo datore di lavoro; 2. il suddetto rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità; 3. è di massimo 3 unità nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavora tori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre. Tuttavia la disposizione di cui al nuovo art. 2, comma 3 suddetto, si applica solo con riferimento alle assunzioni aventi decorrenza 1.1.2013 men 10 tre, alle assunzioni con decorrenza anteriore con tinuano per il momento ad applicarsi i limiti previ sti dall’art. 2, comma 3, Dlgs n. 167/2011, nel testo previgente prima dell’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92, in virtù del quale, il numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere: non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il da tore di lavoro stesso; massimo 3 unità nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavora tori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre. Questi ultimi limiti quantitativi opereranno, fino al 31.12.2012, anche nei confronti dei datori di lavoro che intenderanno assumere apprendisti per il trami te delle Agenzie di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 20, comma 3, Dlgs n. 276/2003. Tuttavia, poiché l’art. 20, comma 3, Dlgs n. 276/ 2003, prima di parlare della somministrazione a tempo indeterminato, inizia affermando che «il contratto di somministrazione di lavoro può esse re concluso a termine o a tempo indeterminato», Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 dato il comma 18, art. 1, legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), si potrebbe anche sostenere che l’esclusione della possibilità di assumere apprendisti con contratto di sommini strazione a tempo determinato sarà operativa solo dall’1.1.2013; in merito necessiteranno sicura mente chiarimenti esplicativi. Per le imprese artigiane continuano a trovare le disposizioni di cui all’art. 4, legge n. 443/1985 (legge quadro per l’artigiano). Il calcolo delle maestranze specializzate e qualificate Dal dettato normativo si evince che il calcolo delle maestranze specializzate e qualificate serve per determinare quanti apprendistati un datore di la voro può assumere e rappresenta anche un limite alle assunzioni effettuabili da quest’ultimo, per cui è importante calcolarle esattamente. Poiché il Tu parla di «maestranze specializzate e qualificate» in servizio presso il datore di lavoro, non sembra esserci alcun dubbio sul fatto che le stesse vadano computate nell’ambito dell’intero organico aziendale e non quindi necessariamente nell’ambito della singola unità produttiva; certo è che questo può comportare che presso un’unità produttiva ci siano più apprendisti rispetto alle maestranze presenti, ma il tutoraggio a distanza, l’elearning, il teleaffiancamento, le videocomu nicazioni da remoto e tutti gli altri mezzi di comu nicazione a distanza oggi disponibili, consentono di assicurare comunque un’adeguata formazione ed un adeguato affiancamento degli apprendisti. Quanto sopra va sottolineato a conferma di quan to detto in precedenza in merito alla non necessa ria presenza costante e continuativa del tutor e trova fondamento anche in un interpello del Mini stero del lavoro, il n. 11/2010, in cui è stato affermato non solo la validità delle sopra citate forme di comunicazione a distanza per affiancare e formare l’apprendista ma, altresì, la possibilità per le parti sociali di individuare forme di tutorag gio che prendano in considerazione assetti pro prietari nonché legami funzionali, organizzativi e commerciali, tali da consentire il rispetto delle finalità formative. Tale risposta al quesito posto all’Assovetro con sente di ammettere la possibilità che il calcolo delle maestranze specializzate e qualificate possa essere effettuato anche in relazione ai lavoratori in servizio presso altre imprese purché vi sia l’identità dell’assetto proprietario ed uno stretto rapporto funzionale, organizzativo e commerciale tra l’azienda principale e le aziende collegate. AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Sempre in merito al calcolo delle maestranze chi scrive ritiene che poiché nel nuovo Testo unico come nel Dlgs n. 276/2003 la legge parla di maestranze in servizio presso il datore di lavoro siano applicabili anche alla nuova normativa sul l’apprendistato le indicazioni date dal Ministero del lavoro con l’interpello prot. n. 4854/2006 da cui si evince che: le maestranze cui fa riferimento il legislatore non possono essere lette con riguardo a qualsiasi lavora tore si trovi a prestare la propria attività lavorativa presso il datore di lavoro come ad esempio i lavora tori in somministrazione o i lavoratori a progetto; il socio lavoratore della società di persone può essere assimilato ai lavoratori dipendenti qualifi cati e specializzati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell’attività lavorativa aziendale e in possesso del le relative qualità e competenze professionali. L’intervento della contrattazione collettiva e la stabilizzazione Fra la disciplina generale, l’art. 2, comma 1, Dlgs n. 167/2011, stabilisce alla lett. i) la possibilità, per gli accordi interconfederali ovvero per i contratti col lettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da asso ciazioni datoriali e dei lavoratori comparativamen te più rappresentative sul piano nazionale, di fissare forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato «fermo restando quan to previsto dal comma 3 del presente articolo» che, per l’appunto, disciplina i limiti quantitativi per l’as sunzione degli apprendisti. Dal tenore letterale della norma si evince che i limiti quantitativi siano un limite non superabile, neanche dalla contrattazione collettiva che potrà stabilire clausole che possiamo definire di «stabi lizzazione», ma senza superare i limiti numerici previsti dal comma 3 dell’art. 2. Tali clausole potranno quindi solo imporre ai datori di lavoro di far proseguire a tempo inde terminato un minimo di contratti di apprendista to per poter effettuare l’assunzione di nuovi ap prendisti. D’altra parte, così facendo, il legislatore ha soltanto preso atto di quanto già stabiliscono molti contratti collettivi e ne ha ammesso la possibilità ex lege. Le riforma del lavoro su limiti e stabilizzazione La legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) ha inserito, dopo il comma 3 dell’art. 2, i nuovi commi 3bis e 3ter, in virtù dei quali, ecce zione fatta che per i datori di lavoro che occupano Il Punto Guida al Lavoro 11 alle loro dipendenze un numero di lavoratori infe riori a 10 unità: 1. l’assunzione di nuovi apprendisti deve essere subordinata alla prosecuzione del rapporto di la voro al termine dell’apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso da tore di lavoro (sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Comunque, per un periodo di 36 mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la suddetta percentuale del 50%, è fissata nella mi sura del 30%; 2. qualora non sia rispettata la suddetta percen tuale, la norma ammette l’assunzione di un ulte riore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un solo apprendista in caso di nessuna confer ma degli apprendisti pregressi. Da notare che è prevista anche una sanzione inci siva perché, gli apprendisti assunti in violazione dei sopra citati limiti saranno considerati lavorato ri subordinati a tempo indeterminato, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, a parere di chi scrive, resta ferma la possibilità di prevedere limiti più restringenti da parte della contrattazione collettiva. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Scomparso il vecchio apprendistato per «l’espleta mento del dirittodovere di istruzione e formazione» o si potrebbe dire sparito per mancata attuazione visto che non è mai decollato, eccezione fatta per gli accordi sperimentali del Veneto e della Lombardia, comunque fatti solo nel 2010 è ora comparso l’apprendistato per la qualifica ed il diploma profes sionale, disciplinato dall’art. 3 del Dlgs n. 167/2011. Tale tipologia di apprendistato può essere utilizzata per assumere i soggetti che abbiano compiuto i 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno (quindi il limite massimo è stabilito nel giorno in cui si compiono i 25 anni). La durata del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma profes sionale è stabilita in considerazione della qualifica e del diploma da conseguire ma, per la sua compo nente formativa, non può essere comunque superio re a 3 anni o 4 anni in caso di diploma quadriennale regionale. A questo punto non si può non evidenzia re come questa nuova tipologia di apprendistato se gua il filo logico dell’ancoraggio della formazione all’istruzione soprattutto con riferimento a quei sog getti che escono troppo presto dal sistema dell’istru zione scolastica per entrare nel mondo dei disoccu pati, senza aver acquisito alcun titolo o formazione. D’altra parte, come detto fin dall’inizio e come già avviene in altri Paesi europei, collegare ancor di più la scuola al mondo del lavoro, può costituire la solu zione per aumentare l’occupazione giovanile. Chia ramente per poter aver questo effetto è necessario 12 che i primi a credere nell’apprendistato per la quali fica ed il diploma professionale siano i datori di lavoro ed i giovani con le loro famiglie, visto che nel nostra Paese manca la cultura, molto diffusa nei Paesi di lingua tedesca dell’alternanza scuolalavoro. I profili formativi L’art. 3 del Tu stabilisce che la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito si spera che la scelta semplificativa fatta dal legislatore di superare la remissione della regolamen tazione dei profili formativi dell’apprendistato di pri mo livello alle «Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro compa rativamente più rappresentative sul piano naziona le», prevista nel Dlgs n. 276/2003, dia al nuovo apprendistato la possibilità di partire e di avere il successo che merita. Ci si augura, tuttavia, che la scelta di riproporre la necessità di sentire le associa Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 zioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na zionale, non sia di ostacolo o ne rallenti l’attuazione. Ciò nonostante, nella regolamentazione dei profili formativi le Regioni devono rispettare tre criteri e principi direttivi che lo stesso art. 3 prevede, ovvero: 1. la qualifica o diploma professionale devono essere definiti ai sensi del Dlgs n. 226 del 17.10.2005 recante «Norme generali e livelli es senziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»; 2. la previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al consegui mento della qualifica o del diploma professionale rispetto alla qualifica o diploma professionale da conseguire e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del Dlgs n. 226/2005; 3. il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associa zioni dei datori e prestatori di lavoro comparativa mente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispet to degli standard generali fissati dalle Regioni. Gli standard formativi Per assicurare che l’apprendistato decolli, il legislato re all’art. 6, Dlgs n. 167/2011, comma 1, ha stabilito che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Tu del l’apprendistato, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome, debba definire, nel rispetto delle compe tenze delle Regioni e Province autonome e di quan to stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17.2.2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la (1) qualifica (e anche per il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione). La Conferenza delle Regioni ha, così, dato il via libera allo «Schema di accordo per la regolamenta zione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale», in cui le parti hanno concordato che le figure nazionali di riferi mento per le qualifiche ed i diplomi professionali conseguibili attraverso l’apprendistato per la qualifi ca ed il diploma professionale ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n. 167/2011, sono quelle di cui all’art. 18, com ma 1, lett. d), Dlgs n. 226/2005 come definite nel l’accordo in Conferenza StatoRegioni del 27.7.2011, integrato con l’intesa del 19.1.2012, che individua 22 figure nazionali di riferimento relative alle qualifi che di istruzione e formazione professionale di dura ta triennale e 21 figure nazionali relative ai diplomi professionali di durata quadriennale e descritte se condo standard minimi formativi delle competenze tecnicoprofessionali. Inoltre, lo schema definisce: gli standard minimi formativi delle competenze tecnicoprofessionali e delle competenze di base; il monte ore minimo annuo per la formazione, interna o esterna all’azienda pari a 400 ore; la possibilità di riconoscere crediti formativi in ingresso agli apprendisti di età superiore a 18 anni, alla luce delle competenze possedute. Il testo è stato approvato con accordo del 15.3.2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentite le parti sociali ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.3.2012. Le Regioni dovranno a questo punto regolamentare i singoli profili formativi realizzabili sul proprio terri torio, specificare il relativo monte ore di formazione e rinviare ai contratti collettivi nazionali di lavoro per la definizione dell’ulteriore quota «aziendale» di for mazione e delle rispettive modalità di attuazione(1). M. Tiraboschi, Ora procedere sui profili formativi, in Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2012. www.formazione.ilsole24ore.com MANAGEMENT DELLA FORMAZIONE Nuovi modelli formativi, innovazioni multimediali e social learning Formula part time - 8 weekend non consecutivi Roma, dal 28 settembre 2012 - 8a edizione Brochure e Scheda d’iscrizione WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi Milano - via Monte Rosa, 91 / Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c Servizio Clienti Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601 [email protected] AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Seguici su: Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008 Il Punto Guida al Lavoro 13 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere L’apprendistato professionalizzante, detto anche contratto di mestiere, è disciplinato dall’art. 4 del Tu dell’apprendistato ed ha sostituito l’apprendi stato professionalizzante ex art. 49, Dlgs n. 276/ 2003, che presentava diverse criticità le quali sono state anche oggetto di numerosi interventi della Corte Costituzionale per il riparto della com petenza tra Stato e Regioni. L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ex art. 4, Dlgs n. 167/2011, può essere utilizzato in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, per assumere soggetti aventi un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per il consegui mento di una qualifica professionale ai soli fini contrattuali. Conseguentemente questa tipologia di apprendi stato non permette di ottenere alcun titolo di stu dio a differenza di quella di primo livello (appren distato per la qualifica e per il diploma professio nale) e di quella di terzo livello (apprendistato di alta formazione e ricerca). A proposito dell’età massima, la dizione letteraria della norma permette di affermare che in virtù dell’indirizzo del Ministero del lavoro, esplicitato nella circolare n. 30 del 15.7.2005 il contratto di mestiere può essere di fatto stipulato fino al 364° giorno successivo al compimento del ventinovesi mo anno di età, ovvero fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica profes sionale, conseguita ai sensi del Dlgs n. 226/ 2005, il contratto in questione può essere stipula to a partire dal diciassettesimo anno di età. La durata e la modalità di erogazione della formazione L’apprendistato professionalizzante è, come tutte le tipologie di apprendistato, un contratto a tempo indeterminato ma, per la sua componente forma tiva non può essere superiore a tre anni o cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione col lettiva di riferimento (testo modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 ). 14 Sembrerebbe quasi che la nuova formulazione legislativa voglia tener conto dell’interpretazione ministeriale, data con la risposta all’interpello n. 40/2011, a favore dell’estensione della durata massima quinquennale a tutti i comparti, ma poi ché, per chi scrive, anche la nuova dizione legisla tiva non è chiara, sarebbe comunque preferibile un nuovo chiarimento da parte del Ministero del lavoro. Ad ogni modo, nell’interpello citato, la Direzione generale per l’attività ispettiva aveva chiarito che il riferimento della norma (prima della modifica) alle «figure professionali dell’artigianato» voleva indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non potevano li mitarsi alle figure individuate esclusivamente dal la contrattazione degli artigiani bensì a figure pre viste nell’ambito dei diversi contratti collettivi i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrat tualmente sovrapponibili a quelli delle figure arti giane. Comunque, in virtù del comma 2, art. 4, Dlgs n. 167/2011, spetta agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi stabilire, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione con trattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e speciali stiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione ed inquadramento del personale, nonché la durata anche minima del contratto, fermo restando la durata massima per la sua componente formativa. La formazione svolta sotto la responsabilità del l’azienda è integrata da una formazione pubblica, nei limiti delle risorse annualmente disponibili che può essere sia interna che esterna all’azienda finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non supe riore a 120 ore per la durata del triennio e disci plinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenu to conto dell’età, del titolo di studio e delle compe tenze dell’apprendista. Il comma 4 del su citato art. 4, riconosce alle Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Regioni ed alle associazioni di categoria dei datori di lavoro, la possibilità di definire, anche nell’am bito della bilateralità, le modalità per il riconosci mento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. L’apprendistato stagionale Il nuovo Testo unico dell’apprendistato, all’art. 4, comma 5, apre al cd. apprendistato stagionale, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, di porre in essere contratti di apprendistato, previa previsione da parte dei contratti collettivi di lavo ro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle spe cifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Lodevole è sicuramente l’aver reso possibile la stipula dei contratti di apprendistato stagionali che potrebbero permettere una vera alternanza scuo lalavoro dei giovani, liberi nei periodi di vacanza, estivi o invernali, da impegni scolastici e, sicura mente, questo eviterà il ricorso da parte dei datori di lavoro a stage e tirocini che mascherano rap porti di lavoro di breve durata svolti nei periodi estivi con giovani non qualificati. Si sottolinea in questa sede, inoltre: la possibilità che il contratto di apprendistato cd. stagionale possa essere anche a tempo determina to, in deroga alla norma generale che definisce il contratto di apprendistato un contratto a tempo indeterminato; la nuova formulazione del testo che concede la possibilità in questione ai «datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali» e non alle «imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali», facendo intendere che la rifor ma abbia voluto estendere l’applicazione dell’isti tuto anche ai datori di lavoro non imprenditori(1). Apprendistato di alta formazione e ricerca L’art. 5 del Dlgs n. 167/2011 disciplina l’appren distato di alta formazione e ricerca prevedendo la possibilità di assumere in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni al fine del conseguimento di: un diploma di istruzione secondaria superiore; titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; una specializzazione tecnica superiore, con parti colare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori; il praticantato per l’accesso alle professioni ordi nistiche o per esperienze professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica profes sionale conseguita ai sensi del Dlgs n. 226/2005, il contratto di apprendistato di alta formazione (1) può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisi zione di un diploma o per percorsi di alta forma zione è rimessa alle Regioni, ma solo per i profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappre sentative sul piano nazionale, le università, gli isti tuti tecnici e professionali e altre istituzioni forma tive o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza naziona le o regionale e aventi come oggetto la promozio ne delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. In tal senso anche: A. M. Nucara e A. G. Candido, L’apprendistato stagionale dopo la riforma, in AA.VV. Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, 2011, Giuffrè, pag. 348. AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Il Punto Guida al Lavoro 15 intese specifiche da sottoscrivere a livello naziona le o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. Il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche La novità più interessante dell’apprendistato di alto livello è la possibilità di porlo in essere per lo svolgimento del periodo di praticantato per l’ac cesso alle professioni ordinistiche. In pratica, lo svolgimento del rapporto tra pro fessionista e praticante e la formazione che ge neralmente il professionista deve effettuare nei confronti del praticante stesso, potrà essere ri compresa nell’ambito di un contratto di appren distato. Tuttavia non può non evidenziarsi come questa novità legislativa debba comunque essere coniu gata con le norme dei diversi Ordini in quanto alcuni non ammettono la possibilità di effettuare il praticantato attraverso lo svolgimento di un rap porto di lavoro subordinato, come ad esempio nel caso dei praticanti avvocati per i quali è esplicita mente esclusa la compatibilità tra praticantato e subordinazione. Da notare che con la stipula di contratto di ap prendistato non si avrà più un rapporto a senso unico dove il professionista deve solo insegnare al praticante, ma la formazione potrà essere associa ta ad una prestazione da parte dell’apprendista a favore del professionista e del suo studio profes sionale, ed il praticante potrà ricevere una retribu zione per il lavoro svolto. Tale possibilità eviterà, altresì, contenziosi che sempre più spesso sfociano in sentenze che rico noscono la sussistenza di rapporti di lavoro su bordinato tra professionista e «supposto» prati cante. 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ACQUISTA Risparmi fino al 50% SCARICA la pubblicazione in PDF LEGGI e stampa, è COMODO e VELOCE! www.pagina24.ilsole24ore.com 16 Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 a&b - actionandbranding.com Da notare che, rispetto al vecchio apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui all’art. 50 del Dlgs n. 276/2003, è ampliato l’elenco dei soggetti con i quali è possibile che le Regioni stipulino gli accordi; infatti, per la cd. legge Biagi, la regola mentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione era rimessa alle Regioni, sem pre per i soli profili che attenevano alla forma zione, ma in accordo con le associazioni territo riali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formati ve. Tuttavia, per facilitare il decollo dell’apprendistato di terzo livello, la norma prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’ap prendistato di alta formazione o ricerca sia rimes sa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. Inoltre, a proposito di questa tipologia di appren distato, l’art. 6 del Tu prevede che: gli standard formativi per la verifica dei percor si formativi in apprendistato di alta formazione siano definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero del l’istruzione, dell’università e della ricerca, e pre via intesa con le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle competenze delle Regioni e Province autonome e di quanto stabilito nell’in tesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17.2.2010; ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato di ricerca, gli standard professionali di riferimento siano definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso Apprendistato per i lavoratori in mobilità Grande novità del nuovo Tu è la possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 4, Dlgs n. 167/2011. Da notare che, anche a questa tipolo gia di apprendistato, è applicabile la disciplina generale stabilita nell’articolo 2 del Dlgs n. 167/ 2011 per cui la disciplina del contratto di appren distato per la qualificazione o riqualificazione pro fessionale dei lavoratori in mobilità è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai con tratti collettivi di lavoro stipulati a livello naziona le da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 2 stesso. Il richiamo esplicito legislativo a qualificazione o riqualificazione professionale lascia intendere che non sia possibile stipulare un contratto di appren distato con i lavoratori in mobilità per far svolgere agli stessi mansioni già svolte ma è necessario permettere al lavoratore di acquisire una profes sionalità nuova e diversa da quella in precedenza posseduta. Tuttavia la prima differenza che emer ge rispetto alle altre tipologie di apprendistato è la mancanza di un limite di età per cui l’unico requi sito soggettivo richiesto dalla norma è l’iscrizione nelle liste di mobilità. Il recesso Lo stesso art. 7, comma 4, prevede per l’apprendi stato per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità, la deroga dell’applicazione del recesso con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, stabilito dall’art. 2, lett. m), del medesimo decreto legislativo. Infatti la norma, in caso di recesso dall’apprendi stato dei lavoratori in mobilità, prevede l’applica zione delle disposizioni in materia di licenziamen ti individuali di cui alla legge n. 604/1966 per (1) cui, per questa tipologia di apprendistato, si appli ca la suddetta normativa e non quanto stabilito dall’art. 2 del Testo unico. Probabilmente questa scelta è dovuta alla neces sità di assicurare una certa stabilità all’apprendi stato in questione a causa degli incentivi allo stesso connessi(1), infatti, poiché il contributo eco nomico riconosciuto ai datori di lavoro che assu mono lavoratori in mobilità è un incentivo volto a facilitare il reinserimento dei lavoratori stessi, ammettendo la libera recedibilità alla fine del periodo formativo salvo il preavviso si svuote rebbe la finalità dell’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991. Cancellazione dalle liste di mobilità In caso di assunzione con contratto di apprendi stato, il lavoratore in mobilità dovrebbe essere cancellato dalle liste di mobilità in quanto trat tasi di un’assunzione con contratto a tempo in determinato, e d’altra parte una tale interpreta zione è in linea con quanto già specificato a proposito dell’applicazione della normativa sul licenziamento individuale. In caso di mancato superamento del periodo di prova, ai sensi del l’art. 9, comma 7, legge n. 223/1991, il lavora tore potrà essere reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità, analogamente, ai sensi del successivo comma, verrà reiscritto nel la lista di mobilità anche il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanita rie pubbliche. Inoltre, si deve ritenere che, ai sensi dell’art. 19, comma 10, Dl n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/ 2009, il lavoratore in mobilità perda il diritto al trattamento di sostegno al reddito se rifiuta un lavoro congruo anche se trattasi di contratto di apprendistato. S. Spattini, L’apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità, in AA.VV. Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, 2011, Giuffrè, pag. 488. AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Il Punto Guida al Lavoro 17 Contribuzione Inps e assicurazione Inail Il motivo principale per cui il più efficace contratto per l’inserimento al lavoro dei giovani è quello del l’apprendistato è da ricercare proprio nel sistema contributivo agevolato, che da sempre ha invogliato i datori di lavoro ad assumere con tale tipologia con trattuale nonostante le particolari attenzioni che lo svolgimento di tutto il rapporto formativo richiede. I più ricorderanno che prima del 2007 per l’ap prendista vigeva la disciplina previdenziale stabili ta dalla legge n. 25/1955 consistente nel versa mento delle famose «marche settimanali» di im porto esiguo per il settore artigiano, nonché ricor deranno la successiva modifica avvenuta ad opera della Finanziaria per il 2007 (legge n. 286/ 2006), che all’articolo 1, comma 773 ha introdot to significative modifiche contributive e previden ziali in materia di apprendistato. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decor rere dal 1º gennaio 2007, infatti, la norma ha previ sto la rideterminazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nella misura complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono state, altresì, estese le disposizioni in materia di indennità giorna liera di malattia, secondo la disciplina generale previ sta per i lavoratori subordinati (circolari Inps n. 22 del 23 gennaio 2007 e n. 43 del 23 gennaio 2007). Dal 1° gennaio 2007, il sistema contributivo per tali lavoratori è stata così ripartita: Percentuale 9,01% 0,11%) 0,53% 0,05% 0,30% Totale 10% 5,84% Totale 5,84% Totale complessivo 18 Destinazione Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) Cassa unica per gli assegni familiari (Cuaf) Malattia Maternità Inail A carico datore di lavoro Ivs A carico apprendista 15,84% Il Dm lavoroeconomia del 28 marzo 2007, come illustrato in seguito nel messaggio Inps n. 25374/ 2007, ha provveduto inoltre a ripartire le gestioni previdenziali interessate dalla contribuzione do vuta dai datori di lavoro per gli apprendisti, non ché a determinare la contribuzione relativa all’in dennità di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Si è quindi provveduto a diversificare la percentuale di contribuzione a seconda delle dimensioni aziendali del datore di lavoro stabilendo che per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquo ta fosse ridotta di 8,5 punti percentuali per i peri odi contributivi maturati nel primo anno di con tratto, e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno. Unitamente alla quota a suo carico, il datore di lavoro versa anche il contributo del lavoratore ap prendista che fin dal gennaio 2007 è pari al 5,84% (dopo l’aumento operato dall’art. 1, comma 769, della medesima legge finanziaria che ha ele vato di 0,30 punti percentuali la contribuzione pre videnziale a carico della generalità dei lavoratori) per un totale complessivo pari al 15,84%. È bene evidenziare che per gli apprendisti non è dovuto il contributo dello 0,50% ex lege n. 297/1982. Lo scenario che si è prospettato dal 2007 in poi è dunque il seguente: Datori di lavoro con numero di addetti pari o meno di 9 Per assunzioni fino al 31.12.2011 e dall’1.1.2017 Contribuzione C/Dl Destinazione 1,50% Prima annualità contrattuale 3% Seconda annualità contrattuale 10% Anni successivi dal terzo in poi Datore di lavoro Lavoratore Totale versamento Prima annualità 1,5 5,84% 7,34% Seconda annualità 3 5,84% 8,84% Annualità successive 10 5,84% 15,84% Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Datori di lavoro con numero superiore a 9 addetti Per tutto il periodo di formazione e per un anno dalla trasformazione del contratto 10% 5,84% 15,84% La nuova contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 L’ultimo atto che ha investito le agevolazioni contri butive riservate al contratto di apprendistato, è con tenuto nella legge di stabilità 2012, legge n. 183/ 2011, nella quale l’art. 22 ha previsto che: «Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un nu mero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribu zione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di ali quota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo». Il nuovo quadro normativo risulta così ristrutturato: aziende fino a nove addetti: sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di apprendistato. Resta immutata la percentuale contributiva a carico del lavoratore che rimane ferma al 5,84%. Per i contrat ti che continueranno oltre il terzo anno, la percen tuale tornerà ad essere quella ordinaria del 10%; aziende che occupano oltre i 9 dipendenti: restano in vigore le vecchie aliquote; aziende che assumono lavoratori apprendisti in mobilità: applicano la speciale contribuzione previ sta per la categoria dei lavoratori assunti in mobilità contenuta nell’art. 8 comma 4 e articolo 25 comma 9 della legge n. 223/1991 per il periodo previsto dalla norma. Per tali lavoratori non è previsto l’ulte riore sgravio di 12 mesi stabilito dalla legge di stabili tà n. 183/2011, mentre trovano sicuramente appli cazione le norme relative alla regolarità contributiva rilevabile dal Durc previste dall’articolo 1 comma 1175 della legge n. 296/2006. Le nuove misure contributive sono entrate a regi me a prescindere dal periodo transitorio che ha interessato l’applicazione del nuovo contratto di apprendistato fino al 25 aprile 2012. La contribu zione è stata azzerata per ciascun contratto di apprendistato iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2012 in vigenza della precedente normativa, se ad assumere è stato un datore di lavoro con ad detti pari o inferiori alla nove unità. Nella novella ta disciplina, inoltre, vengono riformulati i benefi AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 ci contributivi spettanti per un anno dalla prose cuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di formazione ad esclusione, come già detto, dei lavoratori in mobilità. A differenza della precedente previsione, il beneficio per ulteriori dodici mesi spetta solamente dopo la conferma in servizio del lavoratore esercitata alla fine del peri odo formativo e non anche nel corso dello svolgi mento del contratto, se la trasformazione viene anticipata. Nuovo regime contributivo in vigore dall’1.1.2012 al 31.12.2016 indistinto tra aziende artigiane e non Datori di lavoro con numero di addetti pari o meno di 9 addetti N.B.: Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) è quello di costituzione dei sin goli rapporti di apprendistato. Datore di lavoro Lavoratore Totale versamento 0% 0% 0% Prima annualità 5,84% 5,84% Seconda annualità 5,84% 5,84% Annualità successive 5,84% 5,84% Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contrat to di apprendistato, è fruibile per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31.12.2016. Datori di lavoro con numero di addetti superiore a 9 Datore di lavoro Lavoratore Totale versamento 10% 5,84% 15,84% Secondo le istruzioni impartite dall’Inps con la circolare n. 22/2007 in riferimento alle previgen ti misure contributive stabilite dalla Finanziaria 2007, le percentuali ridotte sono mantenute an che quando, nel corso dello svolgimento dei sin goli rapporti di apprendistato, si verifichi il supera mento del previsto limite delle nove unità. Questa affermazione è stata condivisa anche dalla stessa Direzione generale delle attività ispettive del Mini stero del lavoro e delle politiche in occasione del «Forum Lavoro» di inizio 2012. Secondo quanto chiarito, ciò che va considerato nella logica dei benefici contributivi è il momento genetico del rapporto; se così non fosse si ostacolerebbero an Il Punto Guida al Lavoro 19 che i processi di sviluppo delle aziende che sono invece auspicabili. In sostanza, se il datore di lavo ro è in possesso dei requisiti all’atto dell’assunzio ne, può mantenerli per tutto il triennio. Calcolo della forza lavoro Per stabilire la spettanza dello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, in mancan za di specifica indicazione da parte della novella norma istitutiva, valgono i criteri generali di quanti ficazione dei limiti dimensionali delle imprese. Oc corre dunque verificare la forza lavoro presente in azienda al momento dell’assunzione dell’apprendi sta, tenendo conto che il computo va effettuato sull’impresa complessivamente considerata e non sulle singole unità. Si ritiene che anche in questo caso per calcolare le unità utili al fine del raggiungi mento dei nove lavoratori computabili, salvo diver se specifiche future indicazioni, si possa far riferi mento a quanto già indicato dall’Inps nella circola re n. 22/2007 che a suo tempo illustrò le misure contributive in materia di apprendistato e assunzio ni agevolate a seguito di quanto introdotto dalla Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). Nel calcolo dei dipendenti devono essere ricom presi i lavoratori di qualunque qualifica: i dirigenti; gli assunti con contratto a tempo indeterminato; gli assunti con contratto a tempo determinato (i dipendenti a tempo determinato; con periodo inferiore all’anno e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta; i lavoranti a domicilio; i dipendenti part time computabili (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotonda mento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive modificazioni); il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se in sua sostitu zione è stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo; i lavoratori intermittenti sono computati nell’or ganico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente prestato nell’arco di ciascun semestre (art. 39 del Dlgs n. 276/2003). Sono esclusi dal computo: gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex art. 54 Dlgs n. 276/2003; i lavoratori somministrati con riguardo all’organi co dell’utilizzatore; 20 i lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità, come previsto dall’art. 7 del Dlgs n. 81/2000; i lavoratori assunti con contratto di reinserimen to ex art. 20, legge n. 223/1991; i lavoratori somministrati. La condizione per il mantenimento delle agevolazioni per ulteriori 12 mesi Riteniamo utile rilevare la notevole differenza nel la stesura delle due norme relative al manteni mento del beneficio contributivo per ulteriori do dici mesi dopo la trasformazione del rapporto: la previgente, contenuta nell’articolo 21 comma 6 della legge n. 56/1987 e l’ultima, contenuta nel l’articolo 7, comma 9 del Dlgs n. 167/2011. Art. 21 comma 6 legge n. 56/1987 Art. 7 comma 9 Dlgs n. 167/2011 6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. 9. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. Si può notare come l’ulteriore beneficio contributi vo in precedenza previsto per l’anno successivo alla trasformazione, sia stato limitato al solo caso di termine naturale del rapporto formativo e, come si evince anche dalla pronuncia della Corte di Cassa zione nella sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010, solo se il rapporto prosegue con la stessa qualifi ca raggiunta dal lavoratore al termine dell’appren distato e non anche con qualifica diversa. In tale pronuncia la Suprema Corte ha precisato che l’im piego del lavoratore deve avvenire nella medesima qualifica prevista all’atto della stipula del rapporto di apprendistato e l’eventuale modifica, avvenuta immediatamente dopo la trasformazione del con tratto da apprendistato, comporta il venir meno delle agevolazioni previste dalla legge. A seguito dunque della modifica normativa conte nuta nel Tu dell’apprendistato, viene meno la possi bilità di beneficiare delle agevolazioni per ulteriori dodici mesi, in qualsiasi momento in cui il contrat to, anche anticipatamente, venga trasformato. Non si conserva il beneficio contributivo nell’anno suc cessivo alla scadenza della fase formativa, in rela zione ai soggetti assunti in mobilità: l’art. 7, comma 9, del Testo unico, esclude espressamente che tale Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 previsione si applichi ai lavoratori in mobilità as sunti con contratto di apprendistato. Le istruzioni Inail sul nuovo apprendistato È oramai noto come il contributo dovuto per gli apprendisti viene riscosso direttamente dall’Inps che provvede poi a riversare all’Inail la quota di competenza. L’Inail, con nota protocollo n. 8082 del 5 dicembre 2011, ha affrontato per la prima volta la riforma del contratto di apprendistato alla luce dell’intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con tenuto nella circolare n. 29 dell’11.11.2011, offrendo una generale panoramica su tutta la riforma e riper correndo in particolar modo gli aspetti tracciati dallo stesso Ministero del lavoro in merito al regime tran sitorio e all’impianto sanzionatorio. Nel ribadire che il Dpr n. 1124/1965 (Testo unico dell’Inail) all’articolo 4 ricomprende gli apprendisti nell’assicurazione contro gli infortuni del lavo ro, l’istituto assicuratore ricorda che la copertura as sicurativa dei lavoratori in contratto di apprendistato si estende anche all’attività di insegnamento comple mentare sia dentro che fuori l’azienda, per il sempli ce motivo che le ore svolte per tale attività sono da considerarsi lavorative a tutti gli effetti e devono essere computate nell’orario di lavoro contrattuale. L’Inail informa, inoltre, che nel decreto legislativo n. 167/2011, al comma 2 dell’articolo 2, non vi è nessuna innovazione sostanziale rispetto alla nor mativa previgente. L’unica novità rispetto al passato si rileva nell’esten sione dell’assicurazione ai nuovi soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di apprendistato quali i pubblici dipendenti, i lavoratori in mobilità, i dipen denti di Agenzie di somministrazione e i praticanti. Per questi soggetti esiste già una regolamentazione rispetto all’assicurazione infortuni e solo in presenza di particolari condizioni. La contribuzione degli apprendisti assunti tra i lavoratori in mobilità La contribuzione fin qui descritta è destinata a tutte le tipologie di apprendistato previste dal nuo vo Tu eccezion fatta per la nuova tipologia di apprendistato prevista per i lavoratori in mobilità per i quali l’art. 7, comma 4, del Dlgs n. 167/ 2011 riconosce la contribuzione speciale stabilita all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, oltre all’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4 della stessa legge. In sostanza per gli apprendisti assunti dalla mobilità: non è ammesso il regime agevolato previsto nei dodici mesi successivi alla trasformazione del con tratto a tempo indeterminato; AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 trovano applicazione il regime agevolato previsto all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4 della stessa legge; si applicano le regole previdenziali previste per gli assunti dalla mobilità, compreso l’eventuale benefi cio legato all’indennità percepita dal lavoratore nel caso ne siano destinatari, fino al termine previsto per la speciale categoria dei lavoratori in mobilità, e nessun’altra agevolazione dopo i 18 mesi. I vantaggi: i lavoratori in mobilità assunti in qualità di ap prendisti, non sono soggetti ai limiti di età; non sono computabili nei limiti numerici previsti da leggi o da contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti; usufruiscono per 18 mesi dell’aliquota agevolata del 10%; se assunti a tempo pieno godono di un incentivo economico per un massimo di 12 mesi pari al 50% dell’incentivo economico dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavorato re; i 12 mesi sono prorogati a 24 per gli over 50 e ancora fino a 36 mesi se l’assunzione avviene nel mezzogiorno; godono dell’eventuale sottoinquadramento o percentualizzazione della retribuzione; l’aliquota è ridotta per il lavoratore solo nei primi 18 mesi, successivamente si applica il normale regime contributivo. Risulta evidente come sia più conveniente assume re con contratto di apprendistato un lavoratore en trato da poco tempo nel regime di mobilità in quan to in tal caso si può godere per almeno 12 mesi (se non di più in base a età e ubicazione territoriale), dell’incentivo pari al 50% dell’indennità. No allo sgravio relativo al premio Inail per i soggetti in mobilità Già con circolare n. 24 del 4 maggio 1992, l’Inail aveva ritenuto non applicabili ai premi Inail le agevolazioni contributive previste dagli articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9, della legge n. 223 del 23 luglio 1991 in favore delle aziende che assumono lavoratori collocati in mobilità, disoccu pati o in Cassa integrazione guadagni. Quanto espresso dall’Istituto assicurativo, a seguito di am pie divergenze nate sull’argomento, era stato con fermato attraverso la norma di interpretazione au tentica di cui all’art. 68 comma 6 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) secondo il quale«l’articolo 8 comma 2 della legge n. 223/ 1991 si interpreta nel senso che il beneficio contribu tivo ivi previsto non si applica ai premi Inail». Tale previsione era stata confermata dalla Corte Costi Il Punto Guida al Lavoro 21 tuzionale nella sentenza n. 291 del 4.8.2003 pri ma, e riproposta subito dopo, nella nota Inail del 5.9.2003; su tale posizione anche la sentenza del la Cassazione n. 14316 del 20.6.2007. Infine l’Inail, con nota n. 1100 del 15 febbraio 2012, dopo aver avuto specifico parere dall’ufficio legi slativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha riconfermato le indicazioni dell’epoca, escludendo le agevolazioni contributive per le aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoc cupati o in Cassa integrazione. Il regime agevolato non può incidere sui premi assicurativi: l’articolo 7, comma 4 del Dlgs n. 183/2011, infatti, prevede agevolazioni solo sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e non anche espressamente sull’as sicurazione di tali lavoratori. Contratti in corso alla data dell’entrata in vigore del nuovo Tu (25.10.2011) Per i contratti in corso di svolgimento alla data del 25.10.2011, restano in vigore le previgenti dispo sizioni, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista contributivo. Codici significato 5 codice qualifica apprendista; B apprendistato professionalizzante; 2 aliquota del 3%. La seguente tabella è prelevata dalle indicazioni fornite con l’ultima release Uniemens, la n. 1.2.5 del 25.1.2012. 4 5 5 R W La compilazione dell’Uniemens Nel documento tecnico n. 1.2.5 pubblicato dall’Inps in data 25.1.2012 relativo alla compilazione del flusso Uniemens, sono stati anticipati i nuovi codici utili per l’applicazione dello sgravio contributivo al 100%, in attesa della circolare Inps che tarda ad arrivare in attesa di un parere preventivo della Commissione europea come vedremo più avanti: un codice alfanumerico di quattro caratteri sta ad indicare il contratto di apprendistato utilizzato. A seconda della tipologia e dell’aliquota contribu tiva applicabile si utilizzano le seguenti lettere: A Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione B Apprendistato professionalizzante C Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione D Apprendistato ex lege n. 196/1997 K Apprendisti occupati in sotterraneo iscritti Fondo minatori J Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 comma 1 legge n. 183/2011) - primo anno di sgravio. (Circolare in corso di emanazione) Esempio: per un lavoratore con rapporto di appren distato professionalizzante occupato presso un’azien da con meno di nove addetti al secondo anno di vigenza del contratto si utilizzerà il codice 5B20 dove: 22 A0 A1 A2 B0 B1 B2 C0 C1 Il Punto Guida al Lavoro Qualifica 1 Elemento con valenza contributiva Apprendista non soggetto all’assicurazione infortuni (fino al 31.12.2006) Apprendista soggetto all’assicurazione infortuni (fino al 31.12.2006) Apprendista (dall’1.1.2007) Apprendista qualificato impiegato (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56) Apprendista qualificato operaio (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56) Appendice B2 Tabella tipi contribuzione (A zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione che versa l’aliquota del 10% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione che versa l’aliquota dell’1,5% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione che versa l’aliquota del 3% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 (B zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato professionalizzante che versa l’aliquota del 10% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato professionalizzante che versa l’aliquota dell’1,5% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato professionalizzante che versa l’aliquota del 3% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 (C zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che versa l’aliquota del 10% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che versa l’aliquota dell’1,5% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 C2 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che versa l’aliquota del 3% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 D0 (D zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato ex lege n. 196/97 che versa l’aliquota del 10% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 D1 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato ex lege n. 196/97 che versa l’aliquota dell’1,5% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 D2 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato ex lege n. 196/97 che versa l’aliquota del 3% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 J6 Apprendista per cui spetta lo sgravio del Nuovo 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 comma 1 legge n. 183/2011) - primo anno di sgravio. (Circolare in corso di emanazione) K0 (K zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori che versa l’aliquota del 10% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 K1 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori che versa l’aliquota dell’1,5% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 K2 Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori che versa l’aliquota del 3% (circ. Inps n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 K6 Apprendista occupato in sotterraneo Nuovo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) - primo anno di sgravio. (Circolare in corso di emanazione) Nonostante la diffusione dei nuovi codici su tale release dell’Uniemens, al momento di redazione del presente lavoro, non risulta ancora emanata l’attesa circolare dell’Istituto che detti più specifi catamente l’utilizzo dei nuovi codici ed eventuali modalità di conguaglio per coloro che non avesse ro ancora utilizzato i nuovi benefici. Sembrerebbe in fase di valutazione la tipologia dell’agevolazio ne introdotta dalla legge n. 183/2011, in quanto, se considerata aiuto di Stato, necessiterebbe di un parere da parte dell’Unione europea. La questione è dunque ancora sospesa e non ci resta che atten dere notizie ufficiali per sciogliere il nodo della questione. Nel frattempo le aziende fino a nove dipendenti, continuano ad applicare lo sgravio to AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 tale e l’Inps, dal suo canto, mantiene sospese le note di rettifica senza inviarle alle aziende. Sanzioni contributive in caso di inadempimento formativo Gli incentivi contributivi non spettano quando il datore di lavoro non ottempera agli obblighi di formazione, ed in tal caso egli è l’unico responsa bile dell’inadempimento. Il comma 1 dell’articolo 7 del nuovo Tu dispone, infatti, in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente re sponsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità contrattua li, il pagamento della differenza tra la contribuzio ne versata e quella dovuta con riferimento al livel lo di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del perio do di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. La previsione sanzionatoria previ sta per la mancata erogazione della formazione per gli apprendisti, è del tutto simile a quanto già previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 276/2003 (così come modificato dal decreto legi slativo n. 251/2004), abrogato definitivamente a far data dal 26/4/2012. La circolare ministeriale dell’11 novembre 2011 interviene sull’argomento chiarendo che il legisla tore ha stabilito un duplice requisito ai fini della sanzionabilità: a) esclusiva responsabilità del datore di lavoro; b) il mancato raggiungimento degli obiettivi for mativi. Per la mancata formazione o l’incompletezza ri scontrata anche prima del termine del periodo formativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella circolare n. 29 dell’11.11.2011, indi ca le possibili soluzioni a disposizione degli Orga ni di vigilanza. In caso di verifica ispettiva, qualora relativamente al rapporto di apprendistato in cor so di esecuzione, emerga un inadempimento nel l’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, gli organi di vigilanza adot teranno un provvedimento di disposizione, ai sen si dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. In sostanza, nel caso in cui venga accertata una carenza formativa e il termine del periodo di ap prendistato sia ancora lontano, il datore di lavoro sarà invitato a completare la formazione entro un termine prestabilito, con la conseguente modifica del piano formativo individuale allo scopo di realizzare Il Punto Guida al Lavoro 23 il percorso formativo previsto dalle disposizioni nor mative, entro il termine di durata del contratto. La conseguenza della mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporterà una sanzione amministrativa da euro 515,00 a euro 2.580,00, così come previsto dall’articolo 11, comma 1 del Dpr n. 520/1955. Nel caso infine non rimanga tempo necessario al recupero della mancata formazione, il periodo formativo dovrà essere prorogato così come acca de per i periodi di malattia o di assenze non volontarie superiore ai trenta giorni ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto e secondo le regole stabilite da ciascuna contrattazione collettiva. Contro le disposizioni impartite è ammesso ricorso entro quindici giorni, al direttore della Direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la de cisione, il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. La circolare ministeriale distingue le sanzioni a seconda delle diverse tipologie di apprendistato: 1) apprendistato per la qualifica e per il di ploma professionale: il datore di lavoro è sanzionato qualora non con senta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale e non effettui la parte di formazione in terna eventualmente prevista dalla Regione stessa; 2) apprendistato professionalizzante o con tratto di mestiere: il datore di lavoro è sanzionato qualora non consen ta al lavoratore di seguire i percorsi formativi ester ni all’azienda finalizzati all’acquisizione di compe tenze di base e trasversali e/o non metta in atto la formazione interna che, secondo il Testo unico, è «svolta sotto la responsabilità dell’azienda»; 3) apprendistato di alta formazione e appren distato di ricerca: la sanzione scatta se il datore di lavoro non con sente al lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni all’azienda previsti dalla regolamen tazione regionale. Inosservanza dei principi normativi Sono previste quattro ipotesi di violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1: a) la forma scritta del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni 24 che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retri buzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale. In caso di inosservanza di tali principi il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro e in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria va ria da 300,00 a 1.500,00 euro. In relazione alla forma scritta, il Ministero fornisce alcune precisazioni: per forma scritta del contratto deve intendersi il vero e proprio contratto individuale di lavoro che non può ritenersi sostituito dalla consegna, da parte del datore di lavoro, della copia della comu nicazione di assunzione al Centro per l’impiego. Nel caso in cui l’omissione della forma scritta del contratto individuale sia accompagnata anche dal la mancata comunicazione di assunzione anticipa ta al Centro per l’impiego, si incorrerebbe in san zioni più gravi quali quelle previste per un rappor to di lavoro totalmente «in nero». In tema di regime sanzionatorio, sulla cd. «recidi va» il Ministero fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 8bis della legge n. 689/1991: si ha reiterazione solo quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrati va accertata con ordinanzaingiunzione, lo stesso soggetto commette un’altra violazione, anche con riferimento ad una diversa lettera dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 167/2011 e anche se riferita a lavoratori diversi. Prospetto sanzioni amministrative Omessa forma scritta Sanzione amministrativa da del contratto, del patto 100 a 600 euro di prova, del piano formativo Retribuzione a cottimo Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro Inosservanza del Ccnl Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro Assenza di un tutor Sanzione amministrativa da aziendale 100 a 600 euro In caso di recidiva Maggiorazione della sanzione che varia da 300 a 1.500 euro Incentivi di natura fiscale L’intero costo del personale con qualifica appren dista nell’anno di competenza, ai sensi del Dlgs n. 446/1997, non concorre a formare la base impo nibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 produttive (Irap). La base imponibile dell’Irap è costituita generalmente dal valore della produzio ne netta con indeducibilità del costo del lavoro. Tuttavia, il comma 1, lett. a), n. 5) dell’art. 11 del Dlgs n. 446/1997, prevede la possibilità di ridur re la base imponibile Irap attraverso la deduzione delle spese per gli apprendisti che diventa anche ai fini di tale imposta, un costo deducibile. La disciplina fiscale (tassazione e detrazioni) segue le regole generali previste per gli altri lavoratori attraverso l’applicazione delle aliquote a scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del Tuir, delle detrazio ni di produzione reddito di cui all’art. 13 del Tuir e delle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del Tuir. Gli apprendisti inoltre risultano tra i destinatari delle discipline normative relative alla detassazione e alla decontribuzione rispettiva mente prorogate per l’anno 2012. Prestazioni assicurative a favore dell’apprendista All’apprendista spettano le seguenti prestazioni: le prestazioni di infortunio, ove sussista il rischio assicurabile, e per malattie professionali; l’assistenza sanitaria in caso di malattia e, a decorrere dall’1.1.2007, l’assistenza economica; l’assistenza economica in caso di maternità; il congedo matrimoniale Inps; gli assegni nucleo familiare; l’assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia. Il trattamento di malattia dell’apprendista La nuova disciplina del contratto di apprendistato, come riformulata nel nuovo Tu, ha riconfermato l’applicazione delle norme su previdenza e assi stenza di cui gode questa categoria di lavoratori tra cui l’assistenza economica di malattia con le stesse modalità prevista per gli altri lavoratori. La categoria degli apprendisti ha fatto il suo ingresso nella tutela per la malattia a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 la quale ha esteso ai soggetti operanti in qualsiasi setto re di attività assunti con contratto di apprendistato, le prestazioni economiche di malattia per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007. La legge finanziaria per l’anno 2007 ha dunque introdotto due rilevanti modifiche alla disciplina dell’apprendistato. Con il comma 773 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, sono state inserite alcune modifiche relativamente alla contribuzione ed alle prestazioni previdenziali che corrispondo no a un ampliamento delle tutele assistenziali a favore dei contratti formativi. Per quanto concerne l’ambito di applicazione della tutela economica della malattia, si precisa che essa opera per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore di attività e della qualifica funzionale al cui conseguimento l’apprendistato è finalizzato. La prima delle innovazioni ha determinato un au AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 mento della contribuzione al 10% da calcolarsi sul l’imponibile previdenziale di tutti gli apprendisti (in modalità progressiva per le aziende fino a 9 dipen denti) mentre la seconda novità ha riguardato il trat tamento economico dell’indennità di malattia. Dall’1.1.2007 gli apprendisti sono rientrati in pieno nel diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps secondo la disciplina generale prevista per gli altri lavoratori subordinati oltre al riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le istruzioni operati ve fornite dall’Inps nella circolare n. 43 del 21 feb braio 2007; si è trattato sostanzialmente di un’esten sione sic et simpliciter della disciplina generale. Il diritto alla prestazione sorge dalla data di effetti vo inizio del rapporto di lavoro e permane per tutta la sua durata, protraendosi per un ulteriore periodo pari a 60 giorni successivo alla cessazio ne o sospensione del rapporto di lavoro. L’indennità giornaliera di malattia spetta dal quar to giorno di assenza per malattia e fino ad un numero massimo di 180 giorni in un anno solare. I primi tre giorni di assenza per malattia, detti anche giorni di carenza, non vengono indennizza ti dall’Inps ma la maggior parte dei contratti col lettivi ne prevedono la copertura economica. Sono esclusi dal computo del periodo massimo indennizzabile: Il Punto Guida al Lavoro 25 i periodi di astensione dal lavoro per congedo di maternità/paternità e congedo parentale; i periodi di assenza per infortunio sul lavoro e malattia professionale; i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l’Inps abbia esperito l’azione di surrogazio ne, indipendentemente dall’esito della stessa azio ne di regresso. Se la malattia insorta in un anno si protrae nell’an no successivo (malattia a cavaliere) senza che l’evento presenti alcuna interruzione, il limite massimo dei 180 giorni deve essere preso in con siderazione con riferimento al singolo anno sola re; per la determinazione dell’indennità economi ca spettante all’apprendista e solitamente determi nata dalla contrattazione collettiva, la malattia si considera, invece, come evento unico. L’indennità giornaliera di malattia è commisurata: al 50% della retribuzione media globale giorna liera per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia (ovvero dal quarto al ventesimo giorno di calendario); al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21° giorno di malattia. Modalità diverse sono stabilite per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle imprese arti giane. Per questi dipendenti l’indennità è commi surata all’80% della retribuzione media globale giornaliera per tutte le giornate indennizzabili. Il calcolo della retribuzione media globale giorna liera per gli apprendisti impiegati viene effettuato dividendo per 30 la retribuzione percepita dal lavoratore nel mese precedente l’inizio della ma lattia, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiun tive. Nel caso in cui il lavoratore non abbia pre stato attività per l’intero periodo di riferimento (rapporto iniziato o cessato nel mese) la retribu zione media globale giornaliera si ricava dividen do la retribuzione effettivamente percepita per il numero delle giornate di calendario ed aggiun gendo al risultato la quota parte (1/30) dei corri spondenti ratei di mensilità aggiuntive. Per gli apprendisti operai la retribuzione media globale giornaliera deriva dalla somma della retri buzione corrisposta nel mese precedente diviso il numero delle giornate lavorate, o comunque retri buite, comprese nel mese includendo altresì la sesta giornata in caso di settimana corta (ovvero distribuita su 5 giorni) e 1/25 del rateo delle mensilità aggiuntive. Per gli apprendisti retribuiti in misura fissa, la quota giornaliera di retribuzione si determina con il divisore 26. Come per la generalità dei dipendenti anche per 26 gli apprendisti deve essere prestata particolare at tenzione alla qualifica previdenziale: agli apprendisti operai vengono indennizzati tutti i giorni feriali compreso il sabato, escluse la dome nica e le festività nazionali e infrasettimanali; agli apprendisti impiegati e quadri vengono in dennizzati tutti i giorni di calendario comprese le domeniche, escluse le festività nazionali e infraset timanali cadenti di domenica. Nel caso di ricovero in luogo di cura, deve essere valutata la condizione familiare dell’apprendista. Ai lavoratori non aventi familiari a carico l’inden nità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 del valore normale. Si ricorda che il nuovo Tu ha previsto la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni. Spetterà comunque ai contratti collettivi definire ulteriori ipotesi di sospensione e definire se il cal colo dei trenta giorni debba essere considerato riferito a giorni consecutivi o per sommatoria. Se condo quando ribadito nell’interpello del Ministe ro del lavoro n. 34 del 15.10.2010, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, occorre consi derare il «principio di effettività» per cui le assenze inferiori al mese sarebbero «ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento». Sempre secondo il Dicastero, in assenza di una specifica indicazione del contratto collettivo di riferimento, in caso di calcolo a sommatoria per il quale risulti un’assenza complessiva superiore al mese, il rap porto di lavoro deve ritenersi prorogato. In caso di mancanza di una disciplina contrattuale, l’assenza verrà valutata caso per caso dal datore di lavoro in base al principio dell’effettiva incidenza di tale pe riodo sul programma formativo attraverso una va lutazione di compromissione o meno del raggiun gimento dell’obiettivo formativo. Certificazione di malattia Il personale apprendista, al pari degli altri lavora tori, deve rispettare, con riferimento alle visite di controllo disposte dall’istituto previdenziale, le cd. «fasce orarie di reperibilità» stabilite dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, per il controllo dello stato di malattia volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa (art. 5 Dl n. 463/1983 convertito con modificazioni nella leg ge n. 638/1983) disposte d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro. In relazione alla comunica zione dello stato di malattia, vigono per gli ap prendisti gli stesse termini e modalità vigenti per la generalità dei lavoratori. Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Adempimenti dei datori di lavoro I datori di lavoro anticipano l’importo dell’inden nità di malattia compensandola con i contributi dovuti sulla totalità dei dipendenti. L’Inps, con circolare n. 43 del 21.2.2007 e mes saggio n. 6564 del 9.3.2007, a seguito delle mo difiche apportate dalla Finanziaria 2007, aveva fornito le necessarie istruzioni per il personale apprendista, diramando i nuovi codici da utilizza re sul modello DM10, ora flusso Uniemens. I codi ci da utilizzare sia in caso di malattia sia in caso di maternità o congedo parentale, sono quelli indica ti nella circolare Inps n. 22/2007 integrati da un quarto carattere e così esposti: M per gli apprendisti full time; A per gli apprendisti part time. Gli ammortizzatori sociali per gli apprendisti sospesi o licenziati In riferimento all’ambito dei lavoratori aventi diritto al trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, deve essere evidenziato che entrambi gli istituti escludono la categoria degli apprendisti. Nonostante la disciplina del contratto di apprendista to sia stata riformulata nel nuovo Tu e sia stata riconfermata l’applicazione delle norme su previ denza e assistenza di cui gode questa categoria di lavoratori (assicurazione contro gli infortuni sul lavo ro e le malattie professionali, contro le malattie, con tro l’invalidità e vecchiaia, maternità e assegni fami liari), si noti come rimane esclusa la possibilità per gli stessi di fruire della disoccupazione, possibile oggi solamente in deroga alle leggi vigenti. Gli apprendi sti, infatti, seppure esclusi dai trattamenti della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, posso no comunque ancora beneficiare della Cig in dero ga. Il c. 1 dell’art. 19, lett. c)(1) del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 e successive modifiche, ha stabilito che «le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente possono es sere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordi nati a tempo indeterminato e determinato, agli ap prendisti e ai lavoratori somministrati» prevedendo quindi l’estensione, in via sperimentale, a far data dal 1° gennaio 2009, un trattamento pari all’inden nità ordinaria di disoccupazione con requisiti nor mali per i lavoratori assunti con qualifica di appren (1) dista. I lavoratori in possesso della qualifica di ap prendista in caso di licenziamento possono, anche per il 2012, presentare domanda di ammortizzatori in deroga. È stato infatti previsto un trattamento analogo all’indennità di disoccupazione in caso di sospensioni dell’attività per crisi aziendali od occupa zionali o in caso di licenziamento per un periodo massimo di 90 giorni complessivo per tutto il rap porto di apprendistato, anche in forma frazionata nell’intero periodo di vigenza del contratto di ap prendistato ovvero per un numero minore di giorna te, qualora il contratto scada prima della durata mas sima dell’indennità. Tale trattamento salariale sarà operativo solo subordinatamente all’intervento inte grativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali pre visti dalla contrattazione collettiva. Condizioni L’art. 19 c. 1bis del Dl n. 185/2008 è stato successi vamente modificato dall’art. 7ter, c. 9 lett. c) del Dl n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla leg ge, n. 33/2009), il quale ha dettato le condizioni per la fruizione dei trattamenti in deroga rivolto ai lavo ratori di cui alle lettere da a) a c) del c. 1 dello stesso articolo 19. Il datore di lavoro è tenuto a comunica re, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all’articolo 1 del decreto legislati vo, n. 181/2000 e alla sede dell’Inps territorialmen c) in via sperimentale per il triennio 20092011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupa zione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista; AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 Il Punto Guida al Lavoro 27 te competente, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, fermo restando che, nelle ipo tesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trat tamenti in deroga alla normativa vigente. Requisiti di accesso oggettivi e soggettivi L’apprendista, in caso di licenziamento, può pre sentare domanda di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, sempre che risulti disoccupato per il periodo di godimento del tratta mento stesso, in presenza dei seguenti requisiti aziendali e del lavoratore. Oggettivi: sottoscrizione di un apposito accordo sindacale; sospensione per crisi aziendale od occupazionale o licenziamento; erogazione da parte dell’ente bilaterale del 20% dell’indennità. Soggettivi: almeno tre mesi di servizio presso l’azienda inte ressata dalla crisi al momento della sospensione o del licenziamento; possesso della qualifica di apprendista al 29.11.2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 29.11.2008; intervento integrativo a carico degli enti bilatera li con i quali è stata firmata la convenzione di entità pari almeno al 20% dell’indennità ordina ria di disoccupazione non agricola. La durata della prestazione di disoccupazione per gli apprendisti sospesi per crisi aziendale od occu pazionale sarà massimo di 90 giornate, anche fra zionabili, con turnazioni articolate vuoi settimanal mente che giornalmente (circ. n. 39 del 6.3.2009). Come previsto per gli altri lavoratori, anche l’ap prendista dovrà presentare ai Centri per l’impiego la dichiarazione di «immediata disponibilità» (Did) allo svolgimento di attività lavorativa o ad un per corso formativo di riqualificazione professionale (Dl n. 297/2002); tale comunicazione deve essere fornita anche all’Inps all’atto della domanda. Ai sensi del c. 10 dell’art. 19 Dl 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge n. 2/2009, il beneficiario di un trattamento a soste gno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazio ne di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati, qualora rifiuti un lavoro con gruo o rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero non vi par tecipi regolarmente senza adeguata giustificazione. 28 Crisi aziendali e occupazionali Per sospensioni riconducibili a crisi aziendali e occupazionali si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere tempora neo che determinano mancanza di lavoro. Tali situazioni possono identificarsi in: a) crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori econo micofinanziari complessivamente considerati; b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni od ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle Agenzie di somministrazioni di lavoro; c) mancanza di materie prime o contrazioni di atti vità non dipendente da inadempienze contrattuali dell’azienda o da inerzia del datore di lavoro; d) sospensioni o contrazioni dell’attività lavorati va in funzione di scelte economiche, produttive od organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, cala mità naturali, condizioni meteorologiche incerte; f) ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture presso la pubblica amministra zione (circ. n. 73/2009). I massimali dei trattamenti di integrazione salariale Considerato il riferimento ai trattamenti salariali e di mobilità in deroga, all’ammontare dell’indenni tà sarà applicato il massimale mensile previsto per le altre categorie di lavoratoti con l’applicazione dell’aliquota contributiva ridotta a carico dell’ap prendista pari al 5,84%. L’Inps con circolare n. 20 /2012, ha reso noti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione relativi all’anno 2012. Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84%. Trattamenti di integrazione salariale Retribuzione Importo Importo Tetto lordo (euro) (euro) netto (euro) Inferiore o uguale a 2.014,77 Superiore 2.014,77 Basso 931,28 876,89 Alto 1.119,32 1.053,95 La domanda La domanda è diversificata a seconda che vi sia o meno l’intervento degli enti bilaterali (circ. 29.3.2010, n. 43). In caso di sospensione, al fine di ottenere i trattamenti di cui all’art. 19, comma Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 1, l’apprendista sospeso deve presentare doman da all’Inps entro 20 giorni dall’inizio della sospen sione stessa (circ. Inps n. 73/2009), rilasciando nel contempo all’Istituto di previdenza la dichiara zione di immediata disponibilità al lavoro (Did) che ne forma parte integrante. Qualora la doman da sia stata presentata oltre tale termine, la presta zione decorre dalla data di effettiva presentazio ne. In caso di sospensioni frazionate la domanda sarà unica, anche se il lavoratore riprenderà l’atti vità lavorativa per un periodo consecutivo supe riore a cinque giorni (circ. Inps n. 73/2009). Pagamento L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in base alla data di presentazione delle domande e comunque nel limite delle risorse disponibili nell’an no e finalizzate a tali trattamenti. L’indennità potrà essere riscossa secondo una delle seguenti modalità: bonifico bancario o postale; sportello di un qualsiasi ufficio postale. Cessazione del trattamento Il trattamento di disoccupazione si interrompe quando: sono state percepite tutte le giornate di indennità; l’apprendista è avviato a un nuovo lavoro o inizia una propria attività; l’apprendista rifiuta di essere avviato a un pro getto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; l’apprendista rifiuta un’offerta di lavoro con in quadramento in un livello retributivo non inferio re al 20% rispetto a quello precedente; l’apprendista non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità; l’apprendista è cancellato dalle liste di disoccupa zione. Cumulabilità del trattamento L’indennità è cumulabile con: pensioni indirette; pensioni di guerra; invalidità civile; assegno sociale; rendite da infortunio; pensioni erogate da Stati esteri non convenzionati; pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva. Contribuzione figurativa All’art. 5, c. 5 del decreto interministeriale del 19.5.2009 è, inoltre, specificato che i periodi in dennizzati sono ritenuti utili alla copertura da contribuzione figurativa ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per accede AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 re alle tutele contemplate dallo stesso decreto; l’accredito dei contributi avviene d’ufficio. Proroga per il 2012 L’art. 33, commi da 20 a 26 legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012) e in seguito l’articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legge n. 216/ 2011 convertito in legge n. 14/2012 , hanno disposto la proroga e il rifinanziamento per il 2012 delle misure in deroga di sostegno al reddi to. La proroga è stata dichiarata per un periodo di ulteriori 12 mesi e riguarda tutte le tipologie di ammortizzatori in deroga: mobilità, Cig e disoccu pazione speciale, indennità di disoccupazione ri conosciuta agli apprendisti licenziati o sospesi per crisi aziendali od occupazionali e riguarda sia la prima concessione che la proroga di quelle già in atto. L’Inps ne ha illustrato i particolari nel mes saggio n. 4592 del 14 marzo 2012. Come cambierà l’intervento salariale dopo la riforma del lavoro - L’Aspi La legge 28 giugno 2012, n. 92 di Riforma del mercato del lavoro, approvata dalla Camera dei De putati il 27 giugno u.s., rivoluziona in parte tutto il sistema fin qui descritto aprendo a regime le porte ad un trattamento salariale anche per il personale con qualifica di apprendista. L’Aspi, l’assicurazione sociale per l’impiego, sostituirà in modo graduale ad iniziare dal 2013, l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti oltre all’indennità speciale in edilizia. Potranno usufruirne i lavoratori che avran no perso involontariamente la propria occupazione, in possesso dei seguenti requisiti: 1) devono trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett c) del Dlgs n. 181/2000; 2) devono far valere almeno due anni di contribu zione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Il nuovo trattamento sarà finanziato con un contri buto a carico del datore di lavoro, pari all’1,31% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previ denziali percepita dal personale assunto a tempo indeterminato, nonché di un contributo addizionale pari all’1,4% da calcolarsi sulle retribuzioni dei di pendenti assunti con contratto a termine (con alcune specifiche eccezioni); tale contributo addizionale, non riguarda però il personale apprendista. Si prevede inoltre un ulteriore contributo, del tutto simile a quello previsto per l’indennità di mobilità, da versare nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenuta per causa diversa dalle dimissioni a far data dall’1.1.2013. Il Punto Guida al Lavoro 29 Gli adempimenti del datore per l’assunzione dell’apprendista Tutti i datori i lavoro che procedono all’assunzione di un lavoratore apprendista, il cui limite massimo di età, con esclusione dei lavoratori assunti in mobilità per i quali non esiste limite, è stato fissato in 29 anni e 364 giorni, devono darne apposita comunicazione al Centro per l’impiego entro le 24 ore precedenti l’inizio della prestazione lavorativa, tramite il model lo UniLav, con le modalità già previste per la genera lità dei lavoratori. Con l’entrata a regime della nuova disciplina sull’apprendistato e a seguito della confer mata definizione del contratto di apprendistato co me contratto a tempo indeterminato, si è reso neces sario adeguare anche i modelli UniLav, nella parte che interessa la comunicazione dei rapporti con tali lavoratori, sia in riferimento alle variazioni del perso nale già in forza al 25.4.2011, sia per quello assunto successivamente all’entrata in vigore del nuovo Tu sull’apprendistato. Il Ministero del lavoro e delle poli tiche sociali, con il decreto direttoriale n. 59 del 20.4.2012 ha reso note le modifiche e pubblicato il nuovo documento «Modelli e regole» già utilizzato dal 26.4.2012 che completa e definisce il preceden te pubblicato a novembre 2011 quando, a seguito dell’approvazione del nuovo Testo unico, i modelli di comunicazione obbligatoria di assunzione erano sta ti aggiornati, ed indicati nel documento «modelli e regole novembre 2011» nel rispetto di quanto sanci to dalla novellata disciplina, attraverso l’inserimento di alcune distinzioni da effettuare nel quadro «inizio rapporto di lavoro» e in quello della «trasformazio ne» con indicazioni diverse a secondo della data di instaurazione del rapporto di apprendistato, avvenu ta ante o post riforma. Nel riquadro riservato alla cessazione del rappor to di lavoro inoltre si legge che: per i rapporti di apprendistato instaurati a far data dal 25 ottobre, la data «fine rapporto» resta obbligatoria, ma si intende come data fine periodo formativo. Nel quadro «trasformazione» invece è indicato che: «L’obbligo di comunicazione della trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato permane per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del Tu (25 ottobre 2011). I contratti di apprendistato instaurati secondo il Tsto unico non sono soggetti alla comunicazione di trasformazione. Per essi la data “fine rapporto” si intende come data di fine periodo formativo». È necessario inoltre inserire il motivo della cessa 30 zione selezionandolo dalla tabella «CO_Cessa zioni». I codici da utilizzare sono: AC = licenziamento per giusta causa durante il periodo di formazione; AM = licenziamento per giustificato motivo du rante il periodo di formazione; AD = dimissioni per giusta causa il periodo di formazione; AR = recesso con preavviso al termine del perio do formativo. In caso di instaurazione di rapporto di apprendi stato con lavoratori stagionali, la data di fine rap porto si intende come data effettiva di cessazione e non come data di termine del periodo formati vo. In caso di conferma di lavoratore apprendista con contratto in essere alla data del 25 ottobre 2011, il datore di lavoro ne dovrà dare comunica zione al Centro per l’impiego entro i 5 gg. succes sivi; tale comunicazione è stata eliminata per gli assunti a far data dal 26. ottobre 2011. Tra le modifiche, anche l’obbligo di indicare la quali fica professionale assegnata al lavoratore all’atto del l’assunzione, selezionandola dalla tabella «CP 2011» e la qualifica professionale che conseguirà l’appren dista al termine del periodo di formazione. In corrispondenza del livello di inquadramento deve essere indicato quello riconosciuto all’ap prendista al momento dell’assunzione. Inserita la possibilità di comunicare nel quadro ri servato alle proroghe del rapporto, la prosecuzione del periodo formativo ex articolo 2 comma 1 lett. H del Testo unico (malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni secondo quanto disposto dalla con trattazione collettiva di riferimento). In questo caso la data di fine proroga si intende come nuovo termine del periodo formativo. In caso di proroga, trasformazione o cessazione di contratti di apprendistato attivati con la preceden te normativa, ovvero entro il 25 aprile 2012, in considerazione del fatto che i tipi di contratto utilizzati in precedenza non sono più validi, occor re impostare, come tipologia contrattuale, quelle di seguito indicate: q in caso di proroghe, trasformazioni o cessazioni di contratti di apprendistato attivati con codici: Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 q A.03.00 apprendistato ex art. 16 legge n. 196/ 1997; q A.03.01 apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione formazione; utilizzando il seguente codice: A.03.08 apprendistato per la qualifica professio nale e per il diploma professionale. In caso di proroghe, trasformazioni o cessazioni di contratti di apprendistato attivati con codice: q A.03.02 apprendistato professionalizzante utilizzando il seguente codice: q A.03.09 apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In caso di proroghe, trasformazioni o cessazioni di contratti di apprendistato attivati con codice: q A.03.03 apprendistato per l’acquisizione di di ploma o per percorsi di alta formazione utilizzando il seguente codice: A.03.10 apprendistato di alta formazione e ricerca. Si rammenta che non è più obbligatorio in nessun caso, per effetto delle abrogazioni previste dal Decreto legge n. 112/2008 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133/2008 (articolo 23 commi da 1 a 5), la comunicazione entro i 10 giorni, della qualificazione conseguita. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono accentrare le comunicazioni nel servizio informativo dove è ubicata la sede legale (vedi articolo 7 comma 10 testo unico). La controversa questione del parere preventivo e iscrizione all’Ebt Una corposa querelle è sorta intorno all’obbligatorie tà o meno del parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva, in relazione al piano for mativo individuale e sull’obbligo o meno dell’iscri zione agli enti bilaterali da parte delle aziende. Dopo varie interpretazioni pronunciate da alcuni esperti, la risposta arriva dalla Direzione generale dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro nel l’interpello n. 16 del 14 giugno 2012. Nonostante la contrattazione collettiva assegni un ruolo fondamentale agli enti bilaterali, ciò non può essere considerata quale condizione sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato non essendovi, peraltro, alcun riferimento ad una funzione autorizzativa degli enti bilaterali nelle disposizioni normative di riferimento. Molto chiaramente il Ministero del lavoro e delle politi che sociali ha dunque espresso la non obbligato rietà di richiesta di parere di conformità agli enti bilaterali almeno per i datori di lavoro non iscrit AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78 ti alle organizzazioni stipulanti il contratto collet tivo i quali non hanno l’obbligo di sottoporre il Pfi a tali organismi salvo i casi riguardanti i con tratti di apprendistato per la qualifica e il diplo ma professionale, in cui tale adempimento sia previsto dalla legislazione regionale. Nell’eventuale ipotesi il parere venga richiesto, non sarà tuttavia obbligatoria l’iscrizione all’ente da parte del datore di lavoro per ottenerne il rilascio, in virtù del diritto di associazione sinda cale negativo. Il Dicastero aggiunge però, riportando perplessità e riflessione alla questione, che il coinvolgimento dell’ente bilaterale può costituire un elemento a favore di un eventuale giudizio del personale ispettivo che dovrà analizzare il corretto adempi mento dell’obbligo formativo e che maggiore at tenzione sarà rivolta ai piani formativi privi della valutazione dell’ente bilaterale di riferimento. In conclusione il parere di conformità non è obbligatorio ma, se richiesto, costituirebbe una forma di garanzia (consigliabile) anche se la sua mancanza non potrà inficiare la validità del con tratto di apprendistato. Assunzione apprendisti part time È possibile assumere un apprendista con orario ridotto rispetto a quello ordinario contrattuale, a condizione che la riduzione d’orario non infici un’adeguata formazione sul lavoro ed il pieno assolvimento dell’obbligo di formazione. La ridu zione dell’orario di lavoro viene stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento e varia dal 50 al 60% di quello contrattuale. Orario di lavoro personale apprendista La disciplina contenuta nel Dlgs n. 66/2003 si applica anche agli apprendisti maggiorenni (art. 2, comma 4). L’orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere salvo l’orario inferiore previsto dal contratto collettivo, con pos sibilità di effettuare anche prestazioni di lavoro straordinario (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8/2005). Agli apprendisti minorenni si applicano le restrizioni previste dalla disciplina in merito al lavoro minorile (legge 17 ottobre 1967, n. 977), ossia: un orario di lavoro massimo di 8 ore giornaliere e di 40 ore settima nali; il divieto assoluto di lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 o tra le 23 e le 7); il godimento di periodi di riposo. Le ore di insegnamento teori co complementari, previste dalla legge come ob bligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. Il Punto Guida al Lavoro 31 Visite mediche preassuntive del minore Visite mediche minori adolescenti Datore di lavoro soggetto all’obbligo di sorveglianza sanitaria Se il datore di lavoro è soggetto all’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve sottoporre il minore adolescente a visita dal medico competente, così come prevede l’articolo 8, comma 8 della legge n. 977/1967 e come chiarito dal Ministero del lavoro con risposta ad interpello del 19.7.2006. Visite mediche bambini adolescenti adibiti ad attività non soggetta all’obbligo di sorveglianza sanitaria Sia le visite preventive in fase preassuntiva che le visite periodiche devono essere effettuate, a spese del datore di lavoro, presso la Asl o da un medico convenzionato con il Ssn Visita medica per gli apprendisti Con l’entrata in vigore del Dl n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008 ad opera dell’art. 23, c. 5 lett. c), l’art. 4 legge n. 25 del 19.1.1955 che obbligava i datori di lavoro a sotto porre gli apprendisti a visita medica prima della loro assunzione è stato abrogato. Per gli apprendisti mino renni continuano invece ad applicarsi le tutele, anche sanitarie, previste dalla normativa vigente in materia di lavoro minorile. A decorrere dal 25 giugno 2008, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal Dl n. 112/2008, è venuto meno l’obbligo di visita medica preassuntiva che era già stato eliminato, sulla base della legislazione regionale, dalle Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia (legge regionale Lombardia n. 12/2003 e legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 21/2005). Restano invece fermi gli obblighi previsti dalla disciplina speciale a tutela dei minori (legge 17.10.1967, n. 977) e in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Dlgs 9 aprile 2008, n. 81) per i quali l’attività lavorativa deve essere sempre preceduta dalla visita medica di idoneità con applicazione delle tutele anche sanitarie, previste dalla legge n. 977/ 1967 e dal Dlgs n. 345/1999. Gli apprendisti mino ri, infatti, non possono essere adibiti al lavoro se non al seguito di una specifica autorizzazione rilasciata dal medico del Servizio sanitario nazionale o da un medico competente che accerti la loro idoneità fisica alle mansioni da svolgere; le visite devono essere effettuate a spese del datore di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera circola re prot. n. 25/III/0001401 del 22.1.2010, ha rite nuto necessario esprimere un ulteriore parere in merito alla competenza per il rilascio delle certifica 32 zioni sanitarie originariamente attribuita agli organi del Servizio sanitario nazionale, riconoscendo la vali dità di quelle rilasciate da parte del medico compe tente e ribadendo l’obbligo imposto dalla vigente normativa di sottoporre a visita il minore prima del l’inizio dell’attività lavorativa. Il Dicastero ha cercato di chiarire gli ultimi dubbi sull’argomento ed in parti colare sulle visite mediche previste per l’assunzione dei minori, pur essendo già intervenuto in materia con un susseguirsi di circolari ed interpelli a seguito dell’emanazione della legge della Regione Lombar dia n. 12/2003 che, fu per l’appunto la prima a disporre l’esclusione dalle competenze delle Asl del rilascio delle certificazioni sanitarie per i minori. In sostanza, ove il datore di lavoro non sia soggetto a sorveglianza sanitaria, il minore potrà essere visitato anche dal medico di base convenzionato. Il nuovo Tu della sicurezza, prevede che il medico competente, qualora sussista l’obbligo della sorveglianza sanitaria, possa effettuare anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva; dovrà trattarsi di un medico di professionalità qualificata così come definito dall’art. 38 Dlgs 81/2008 come modificata dall’art. 24, Dlgs 106/2009, atto a rilasciare la certificazione sanitaria necessaria per ottemperare agli obblighi normativi ivi previsti. È necessario quinti tenere presente che: per la visita medicopreventiva di un apprendista minore che svolge mansioni assoggettate all’obbligo di sorveglianza sanitaria, sarà competente il medico competente aziendale, in virtù del Dlgs n. 81/2008; per gli apprendisti minori che svolgono mansioni per le quali non è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria, le visite mediche saranno effettuate presso un medico del Ssn o dell’Asl. Il Punto Guida al Lavoro AGOSTO/SETTEMBRE 2012 N. 78