Edizione del 20 febbraio 2012 Reg. Tribunale Civile di Roma - sez. stampa n. 371|2009 Editoriale Liberalizzazioni: tariffe professionali da ripristinare e altro Primo Piano Disfunzioni Inail: telegramma del presidente nazionale Ancl Quesiti La storica rubrica a cura del Centro Studi 1 Marzo, auditorium CONCILIAZIONE: A Roma fronte comune con il professional day REDAZIONE Bollettino ufficiale Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario Anno 4 - Numero 3 (49) Reg. Tribunale Civile di Roma sezione stampa n. 371 del 19.11.2009 Direttore responsabile Francesco Longobardi Capo redattore Diana Paola Onder Coordinatori di redazione Silvia Bradaschia Giuliana Della Bianca Redazione e impaginazione Solcom srl via Salvatore Matarrese, 2/G 70124 Bari Editore Ancl - Segreteria Nazionale via Cristoforo Colombo, 456 Scala B, II piano 00145 Roma SOMMARIO EDIZIONE DEL 20 febbraio 2012 EDITORIALE Liberalizzazioni: tariffe professionali da ripristinare e altro pag. 3 primo piano Primo marzo: fronte comune con il Professional Day pag. 5 primo piano Disfunzioni Inail: telegramma del presidente Ancl pag. 6 primo piano Dubbi su apprendistato lavoratori in mobilità pag. 8 focus Gli approfondimenti degli esperti pag. 11 Contatti www.anclsu.com [email protected] [email protected] quesiti Le risposte a cura del Centro studi Ancl pag. 17 chiuso alle ore 10:40 del 20 febbraio 2012 NEWS Analisi della Manovra Monti pag. 25 CHI SIAMO in ultima PAG. 3 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 EDITORIALE Liberalizzazioni: tariffe professionali da ripristinare e altro "L’abolizione delle tariffe professionali, questione essenziale per il rilancio dell’economia del Paese" I Consulenti del Lavoro, la Categoria e l’ANCL (Sindacato Unitario di Categoria) hanno sempre espresso ampio consenso a progetti di riforma della professione che consentano l’ammodernamento della professione medesima, la contestualizzazione al mercato interno ed europeo, l’incremento dei giovani professionisti che intendono avvicinarsi alla attività intellettuale. Ma ritenere che l’abolizione delle tariffe professionali sia questione essenziale per il rilancio dell’economia del nostro Paese, è del tutto infondato e privo comunque di effetti pratici positivi. Non è un caso che le prime difficoltà interpretative ed applicative abbiano già motivato l’interessamento della Corte Costituzionale, né è un caso l’unanime dissenso che è stato rappresentato dalle diversificate categorie professionali. Anche l’ultima formulazione della normativa, per la quale sussiste l’obbligatorietà di un preventivo a richiesta del cliente, appare quanto mai incoerente, stante la fisiologica approssimazione dei contenuti di un preventivo di massima, rispetto poi alla specificità delle prestazione professionale dovuta o ulteriormente richiesta. L’abolizione delle tariffe, peraltro, muove decisamente in senso contrario al sostegno dei giovani professionisti, che ovviamente all’inizio della propria attività ed allo scopo di reperire clientela sul mercato - offriranno servizi di consulenza a prezzi sempre più inferiori, così incidendo sulla qualità dei servizi resi, in contrasto alle garanzie di affidabilità che invece la Categoria vuole sempre maggiormente of-frire. Un mercato senza regole, non è sempre un mercato liberalizzato. Un mercato senza regole, non è mai un mercato affidabile. Le tariffe professionali rappresentano quella parte di regole comuni che tutti i Colleghi professionisti devono rispettare, e ciò,per la fondamentale garanzia degli utenti, consumatori e cittadini. Grande preoccupazione - già formalizzata agli organi di Governo - è anche il capitolo delle società tra professionisti: ben vengano, a parere dell’Ancl, se con questa formulazione si ampliano le opportunità professionali e le PAG. 4 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 EDITORIALE opportunità di mercato: ma sono e siamo preoccupati sulla possibilità di ingresso di soci di solo capitale che a mio avviso andranno a snaturare le nostre finalità professionali con altre finalità lucrative. Naturalmente, in tali società, verranno anteposti interessi di profitto rispetto al più alto obiettivo della eccellenza della prestazione professionale. Ho e abbiamo fortemente rappresentato ai Ministeri competenti tale preoccupazione, invitando ad un ripensamento della nuova normativa. Un solo accenno alla liberalizzazione degli orari negli esercizi commerciali, paventata come incentivo all’aumento dei consumi nonché riduzione dei prezzi. Sono solo "Favole", il tutto si tradurrà invece in aumento dei prezzi connesso all’aumento del costo del lavoro e alla crisi dei piccoli esercizi commerciali in favore delle grande imprese della distribuzione. Tutte queste misure - prese a soddisfacimento delle richieste UE - sono la dimostrazione di quanto ci sia l’unione monetaria, ma manchi ancora l’unione politica ed economica a livello comunitario che tra l’altro rispetti le peculiarità dei singoli Stati membri. Ma dell’inefficienza del sistema, non si faccia pagare il prezzo ai liberi professionisti e ai cittadini, solo per rendere immagini da mero spot pubblicitario. PAG. 5 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 primo piano Primo marzo: fronte comune con il Professional Day Sono oltre 700 mila i professionisti chiamati ad aderire al Professionale Day fissato per il 1° marzo prossimo a Roma L’Ancl aderisce con piena convinzione all’iniziativa di compattamento delle categorie professionali, realizzata per la prima volta con sistemi multimediali efficaci e rumorosi quanto e più di una manifestazione di piazza. La manifestazione che si terrà a Roma all'Auditorium Conciliazione (via della Conciliazione, 4), sta raccogliendo diffusi consensi con l'adesione già registrata dalle grandi città. La manifestazione prende lo spunto dagli ultimi provvedimenti, ben 5 manovre negli ultimi sei mesi, che si sono succeduti senza soluzione di continuità e che sono andati a colpire in maniera indiscriminata e ingiustificata tutto il mondo delle professioni. L’intento è quello di riunire a Roma e in tutte le sedi collegate via web il più alto numero di professionisti e presentarsi così compatti di fronte ai rappresentanti della politica e delle istituzioni per dire agli italiani che i professionisti rendono un servizio al Paese e che le riforme per far ripartire l'economia sono altre. Oltre alla sede capitolina saranno collegate centinaia di sedi territoriali e provinciali di tutti gli ordini e collegi. Parte attiva in questo senso dovranno necessariamente svolgerla con decisa convinzione anche le Unioni Provinciali Ancl ed i Consigli Regionali del Sindacato, al fine di radunare in ogni sede il più alto numero di colleghi, mettendo a disposizione le strutture disponibili. La partecipazione quanto più massiccia all’evento, rafforzerà senza dubbi di sorta le richieste del mondo professionale alla politica e le esigenze di correzioni delle misure legislative intraprese, da rivolgere invece alla vera valorizzazione delle/a attività professionali/e. Ritengo che ogni Collega debba ritenersi intimamente “precettato” per l’evento, in difesa della propria professione, della propria dignità e della propria eccellenza. scrive Francesco Longobardi Presidente Nazionale Ancl Sindacato Unitario PAG. 6 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 primo piano Disfunzioni Inail: telegramma del presidente Ancl Longobardi scrive al commissario straordinario Sassi e mette a conoscenza il Ministro del Lavoro Il perdurare delle disfunzioni sul sito dell’Inail pur nell’approssimarsi della scadenza degli adempimenti connessi all’autoliquidazione, e le legittime proteste dei Colleghi da tutto il territorio nazionale, hanno spinto il Presidente Ancl Francesco Longobardi ad inviare un telegramma al Commissario Inail e a darne notizia anche al Ministro del Lavoro, chiedendo una immediata risoluzione del problema. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Prof.ssa Elsa Fornero Roma, 15 febbraio 2012 Prot. n. 377/Pres. Egregio Sig. Ministro, per Sua opportuna conoscenza, e per le determinazioni conseguenti, Le inviamo copia del telegramma inviato oggi al Commissario Straordinario dell’Inail, in costanza di reiterati (e soliti) disservizi delle procedure telematiche del sito Inail, in prossimità della scadenza degli adempimenti in materia di autoliquidazione. Cordiali saluti. Il Presidente Nazionale Ancl Francesco Longobardi Telegramma: Al Commissario straordinario Inail Dr. Gian Paolo Sassi Le disfunzioni telematiche connesse ad adempimenti Inail in scadenza, segnalate con nostra lettera del 9 febbraio scorso, risultano a tutt’oggi irrisolte ed aggravate. Segnalasi aumento di proteste di consulenti del lavoro da tutto territorio nazionale. Invitasi S.V. intervenire con massima urgenza, verificandosi di fatto ripetute interruzioni di pubblico servizio. Il Presidente Nazionale Ancl Francesco Longobardi La prima lettera del presidente Ancl al commissario Inail Al Commissario Straordinario INAIL - Dott. Gian Paolo Sassi Roma, 09 febbraio 2012 Oggetto - malfunzionamento sito Inail Egregio Sig. Commissario, la presente per formalizzarLe le vive proteste pervenute alla scrivente Presidenza da parte di numerosi Colleghi da tutto il territorio nazionale in ordine al reiterato malfunzionamento del sito Inail, con particolare riguardo alle funzionalità connesse agli adempimenti on line. Comprenderà che ciò comporta notevolissimi disagi presso i citati Colleghi, spesso costretti a giornate intere di tentativi, senza successo delle operazioni telematiche. Anche le preannunciate manutenzioni del sito appaiono decisamente inopportune nei giorni a ridosso di scadenze tassative di taluni adempimenti. Non è purtroppo la prima volta che si evidenziano tali carenze, con ricorrente nocumento delle attività professionali. La invito, pertanto, a voler intervenire prontamente per la definitiva risoluzione della problematica rappresentata. Con i più distinti saluti. Il Presidente Nazionale Francesco Longobardi PAG. 7 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 primo piano Disagi da maltempo: qualcosa si muove Lettera Ancl al Presidente del Consiglio dei Ministri Sulla base di un accurato monitoraggio della attività degli studi professionali dei Colleghi nella piena emergenza maltempo ancora in corso, il 6 febbraio 2012 il Presidente Ancl - Francesco Longobardi - rendendosi interprete dei notevolissimi disagi che stanno ancora compromettendo il regolare svolgimento delle attività professionali - ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Sigg. Ministri competenti, una richiesta volta a valutare l’opportunità di una proroga generalizzata delle scadenze fiscali, contributive ed assistenziali o, in alternativa, il non assoggettamento a sanzioni nei casi di mancato adempimento entro in vari termini previsti. In accoglimento alla problematica sottoposta, e con apprezzabile prontezza, già l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un proprio comunicato con il quale preannuncia la valutazione della disapplicazione delle sanzioni nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose. Nel prendere atto positivamente della considerazione che si è voluta dedicare, si auspica che a breve pari determinazioni possano essere prese anche dagli altri Enti interessati Sul sito Ancl, nella sezione "primo piano", consultabili la lettera Ancl al Presidente del Consiglio dei Ministri ed il comunicato dell’Agenzia delle Entrate. Verso il 25esimo Congresso Ordinario Tutte le info sul sito dedicato alla tre giorni di Abano Terme (Pd) Si avvicina la data di apertura del 25esimo Congresso Ordinario dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Sindacato Unitario per il rinnovo delle cariche, che si terrà ad Abano Terme (Pd), una delle più famose località termali d'Europa, da sabato 17 marzo a lunedì 19 marzo 2012. Fino al 25 febbraio sarà ancora possibile prenotare la propria partecipazione all'evento contattando la segreteria del congresso (tel. 080.4963563 mail [email protected]) o consultando il sito congresso. anclsu.com. Tutte le informazioni relative all'evento sono infatti disponibili sul nuovo sito interamente dedicato al 25esimo Congresso Ordinario dell'Ancl, che oltre alla scheda di prenotazione da compilare on line, riporta il programma dell'evento, le notizie più importanti sul congresso e sulla città di Abano, gli hotel a disposizione e la thermal spa card, le news e i partner dell'evento. Il sito è raggiungibile anche attraverso il banner cliccabile sulla home page del portale www. anclsu.com. PAG. 8 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 primo piano Dubbi su apprendistato lavoratori in mobilità Parte al buio l'apprendistato per i lavoratori in mobilità. Dubbi e mancata pronuncia sul limite d'età scrive Francesco Longobardi Presidente Nazionale Ancl-SU Nel corso del 2011, successivamente alla approvazione della delega contenuta nel “collegato lavoro” si discuteva delle prime bozze del testo di riforma dell’apprendistato, preannunciata da Ministro pro tempore. In questa fase, dal nostro Centro Studi, venne articolata una specifica proposta di innovazione dell’apprendistato, che intendeva estendere tale forma di assunzione ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi, al fine di agevolarne la loro ricollocazione. è notorio, infatti, quante risorse finanziarie compresi gli ammortizzatori sociali - sono destinate al problema del reimpiego, e quanto il rapporto di apprendistato potesse giovare per tali lavoratori anche alla loro riqualificazione professionale è altrettanto notorio quanto la problematica della ri- collocazione si manifesta ben più diffusamente con il progressivo aumento dell’età dei lavoratori, in particolar modo per la fascia d’età tra i quaranta ed over 50 anni. La proposta, infatti, prevedeva che per i lavoratori espulsi cui si voleva rendere applicabile l’apprendistato ai fini della ricollocazione, andava necessariamente superato il limite dei 29 anni, come fissato per il comune apprendistato. Ho subito avuto modo di ritenere che la proposta fosse meritoria di sostegno e di promozione, preoccupandomi di ufficializzarla al Ministro del Lavoro e alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato. Se ne fece anche una intensa campagna stampa, tanto sul nostro sito, quanto presso gli organi di stampa, sin’anche presentandola personalmente in occasione del Festival di Treia. La proposta ha da subito suscitato grande apprezzamento dei Colleghi , nonché sostegno all’iniziativa anche da parte dei Sindacati dei Lavoratori. Al termine di tutte queste azioni, si arriva alla pubblicazione del Testo Unico di riforma dell’apprendistato che all’art. 7 comma 4 recita: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966,n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25,comma 9, della legge 23 luglio 1991,n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo8, comma 4 della medesima legge” A leggerla così com’è, la norma appare prevedere che l’unica condizione per l’assunzione con contratto di apprendistato, sia quella della iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, e null’altro. Ciò significherebbe che la proposta dell’Ancl è stata integralmente recepita dal legislatore, che ne ha apprezzato - evidentemente - la portata, l’utilità e PAG. 9 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 primo piano l’opportunità. All’indomani della pubblicazione del T.U., sono intervenuti taluni contributi di autorevoli autori sulla stampa specializzata, che nell’interpretare tale norma hanno sostenuto l’inesistenza del limite di età per i lavoratori in mobilità da assumere con l’apprendistato. Ciò, quindi, confermava il pieno centro dell’Ancl su una problematica assai sensibile. Ma - specie in questi casi - bisogna essere onesti: o la norma è scritta male o si interpreta la stessa con princìpi che nella norma non ci son affatto. Infatti, proprio le statuizioni di legge delle tre tipologie di apprendistato fissano specifici limiti di età: - apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3): rivolto a soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4): rivolto a soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni; - apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5): rivolto soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Necessariamente, per l’assunzione con contratto di apprendistato di un lavoratore in mobilità, il datore di lavoro deve avvalersi del “combinato disposto” degli articoli 7 con l’art. 3, o con l’art. 4 o con l’art. 5, ritrovandosi quindi nei citati tre vincoli differenziati di limiti anagrafici. Se - a titolo esemplificativo il datore individua il lavoratore disoccupato iscritto nelle liste di mobilità ed intende assumerlo con l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, la norma che regolamenta tale tipologia, cui il datore deve attenersi, fissa espressamente l’arco anagrafico tra i diciotto anni e i ventinove anni. Ora, se in effetti il Legislatore avesse voluto davvero estendere tale possibilità anche agli over 29enni, doveva espressamente prevederlo, sia perché l’ipotesi è del tutto Questo l’interpello: innovativa, sia perché diveniva necessaria l’ esplicita deroga ai citati distinti limiti di età. Nel dubbio, più che fondato, è stato sottoposto dall’Ancl specifico interpello al Ministero del Lavoro, anche al fine di fornire ai Colleghi impegnati quotidianamente nella assistenza professionale alle aziende, la certezza del proprio operato. PAG. 10 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 primo piano La risposta che è pervenuta dal Ministero è una non risposta: In altre parole, allo stato c’è una norma, ma non c’è una interpretazione. Lo stesso Ministero autore della riforma, non esplicita alcuna indicazione sulla corretta applicazione della norma. Pur nella evasività della risposta, un dato è certo: se fosse corrispondente al vero che la norma si intende nel senso di non essere vincolata ai limiti di età, il Ministero l’avrebbe prontamente chiarito. Ma evidentemente, così non è. La personale convinzione è che si intendeva recepire integralmente la proposta Ancl, con il risultato però di una traduzione in Legge decisamente sconfortante. Così come - si osserva - si è ancora capaci di licenziare norme che - nonostante Uffici Legislativi, Commissioni, tecnici ecc,ecc, non ha una effettiva applicazione. Attenderemo quindi gli "appositi incontri… per la riforma del mercato del lavoro", per comprendere l’estensione (o la compressione) della norma in commento. Nel frattempo, era doveroso segnalare la questione a tutti i Colleghi per la dovuta cautela applicativa. PAG. 11 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 FOCUS scrive Renzo La Costa La nuova interdizione anticipata dal lavoro per maternità: in vigore dal 1° aprile Il decreto legge nr.5/2012 (cd. DL semplificazioni) ha apportato tra l’altro alcune modifiche alla disciplina della interdizione anticipata dal lavoro per maternità. In particolare l’art. 15 del Decreto interviene sul D.lgs.151/201, modificando talune previsioni dell’art. 17. Tutte le modifiche introdotte in materia, entreranno in vigore il prossimo 1° aprile 2012. Preliminarmente si osserva la nuova attribuzione delle competenze in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza non più solo alla Direzione territoriale del lavoro ma ora anche alla ASL , alternativamente quindi al servizio ispettivo del Ministero del lavoro. L’attuazione di tale norma, dovrà passare attraverso la Conferenza Stato Regioni che dovrà definire le modalità di rilascio dell’autorizzazione. In ogni caso, l’interdizione anticipata dal lavoro dovrà essere adottata nei seguenti casi: a) gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) allorquando esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) allorquando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta negli articoli 7 (lavori vietati) e 12 (valutazione dei rischi). In sostanza l’ASL provvederà a rilasciare l’autorizzazione per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, mentre la DPL procederà per le altre due ipotesi: quando esistono condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e nelle ipotesi in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Quindi, dal 1° aprile prossimo le future mamme non dovranno più rivolgersi alle DPL, ma direttamente all'ASL, per richiedere l'astensione Interdizione anticipata anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio o rischio di aborto. Le ASL potranno anche determinare 'uno o più periodi di astensione (e la relativa durata della/e stessa/e astensione/i) nei casi in cui la gravidanza sia a rischio ovvero nel caso in cui le condizioni di lavoro della lavoratrice 'siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino'. Ne consegue quindi che scompare la prassi sin’ora osservata nella decorsa procedura presso le DPL, secondo la quale ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione era sufficiente una certificazione di un medico specialista pubblico o privato. PAG. 12 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 FOCUS scrive David Trotti La riforma del lavoro per le microimprese In questo periodo si sta parlando di riforma del mercato del lavoro, di articolo 18, di strutture sindacali e nuove modalità contrattuali; ci sono tutta una serie di attori sociali anzi di parti sociali, ma a questo tavolo un soggetto che manca è sicuramente quello delle microimprese: a questo riguardo vogliamo in qualche modo portare un contributo e mettere al servizio del dibattito le nostre esperienze. "Le microimprese" è un tema che ci appartiene di cui conosciamo sicuramente i problemi e le aspirazioni visto che ogni giorno ne seguiamo la gestione e consigliamo ad esse scelte opportune ed errori da evitare e le aiutiamo nella crescita. Con questo apporto al dibattito vogliamo aiutare la riflessione e quindi porre l'accento su alcune questioni che ci paiono importanti. Secondo lo SME performance review (SPR – riesame del rendimento delle PMI)1 la micro impresa rappresenta un elemento strutturale dell’economia Italiana: in Italia le PMI rappresentano una percentuale (99,9%) prossima a quella media dell'UE (99,8%) ma sono costituite più che altrove da microimprese, che contano per il 94,6% del totale. Il contributo delle microimprese italiane all'occupazione è molto più alto (47%) della media europea (30 %), e l'apporto dell'intero settore delle PMI all'occupazione italiana è significativamente maggiore (81%) della media europea (67%). Anche in termini di valore aggiunto, le PMI contribuiscono di più (71,7%) della media europea (58%). Con questa considerazione ci permettiamo di evidenziare le cose che ci sembra siano necessarie per proteggere il lavoro nelle e delle microimprese ed esattamente: - la necessità che la pubblica amministrazione e gli enti locali onorino i loro debiti, su questo si é fatta poca attenzione e basterebbe fare una ricognizione per vedere quanto questo poi comporti delle crisi occupazionali e dei mancati posti di lavoro; oltre sicuramente ad inadempimenti fiscali e contributivi. Ho visto tante aziende “saltare” perché dal punto di vista finanziario non avevano presente il meccanismo dei fabbisogni legati alle scadenze fiscale ed iva a fronte di mancati pagamenti di regioni e comuni. Questa cosa è l’altro grosso elemento di cui non si sta parlando e non si parla, ma che è vitale per le aziende, per l’occupazione e per il lavoro. è il pagamento della pubblica amministrazione che ormai è arrivato a livelli da girone dantesco, le nostre microimprese finanziano lo Riforma lavoro Stato e per pagare gli stipendi sono costretti magari a non pagare inps ed irpef e così Equitalia gli da addosso... per cambiare il lavoro sarà necessario che in primis lo stato sia etico e che paghi ciò che ha commissionato; - l'elasticità per alcuni istituti contrattuali perché spesso il rapporto di lavoro é un rapporto di tipo personale le cui condizioni vengono contrattate individualmente. In questi mesi qualcosa è stato fatto e per far capire di cosa parliamo come esempio positivo citiamo la piccola miniriforma del parttime con la legge di stabilità (legge 183 del 2011) sia per quanto riguarda il dover andare od inviare una raccomandata per il passaggio da full time a part time, sia per le variazioni in aumento o diminuzione o la possibilità di distribuire elasticamente l’orario di lavoro; - le piccole aziende non sono sindacalizzate è per questo che bisognerebbe trovare dei meccanismi di incentivazione PAG. 13 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 FOCUS fiscale e contributiva diversi. Aver chiesto per la detassazione che ci sia un accordo di secondo livello rappresenta un problema, perché il sindacato nel contesto delle micro aziende viene chiamato solo per le vertenze. La norma del 2008 era sicuramente più vicina alla loro realtà, oggi le microimprese di fatto sono escluse da questi meccanismi. - Il contratto aziendale... è immaginabile in una microimpresa? Nel contesto delle microimprese bisognerebbe avere dei contratti cornice con una forte dose di personalizzazione a livello di rapporto individuale. Nella microazienda l’apporto del singolo ha un valore maggiore che nella grande azienda perché il suo contributo è unico e non ci sono possibilità, poichè la sostituzione è anche sostituzione di relazioni personali… qui la contrattazione individuale magari tutelata ha un ruolo insostituibile. - Creare strumenti per la gestione delle crisi dell'area della microimpresa. Esse vivono in una modalità molto diversa da quelle delle grandi sotto i 15 dipendenti, la crisi qui è dramma e, a parte gli strumenti in deroga, non sempre disponibili per questioni di risorse, l'unica possibilità è la disoccupazione. A questo riguardo forse sarebbe utile che anche la risoluzio-ne consensuale permettesse l'accesso all'istituto senza che si debbano trovare soluzioni alternative come creare un finto licenziamento. Si potrebbe inoltre anche studiare un meccanismo di accompagnamento all'uscita ad un nuovo lavoro anche finanziato con il contributo delle microimprese (una sorta di outplacement di cui si potrebbero occupare i consulenti del lavoro ). - Ipotizzare una rivisitazione delle mansioni contrattuali. Questo é un problema che genera molto contenzioso, qui bisognerebbe trovare dei modelli o dei concetti diversi, immaginate una job description in una azienda di 14 persone, od anche la definizioni di mansione o la ricerca di mansioni equivalenti… nella microazienda definire i ruoli è molto difficile. Spesso come consulenti quando cerchiamo i profili per l’apprendistato abbiamo molte difficoltà a calare i mansionari contrattuali nella realtà delle imprese. - Dal versante datore di lavoro bisognerebbe fare tanta formazione manageriale. Aiutare le microaziende a capire qualcosa di gestione aziendale. I capi delle microaziende sono dei la-voratori evoluti possessori di tanta esperienza ma privi di una visione organica che prescinde dal conto economico e guarda solo gli incassi, in questo veramente si potrebbe fare molto... qui veramente dovremmo aiutare il cambiamento culturale e magari fare in modo che superati i 10 dipendenti il datore di lavoro debba fare per avere alcune agevolazioni (ma questo è solo un esempio) esperienza e corsi che lo aiutino a pensare anche all’azienda e gli mettano a disposizione strumenti e conoscenze. Per completezza va anche detto che le cose di cui abbiamo discusso in questo punto hanno anche un significato per noi che non siamo imprese ma ricordiamo che anche i nostri studi, anzi gli studi che rappresentiamo hanno un forte significato sociale e sull'occupazione e quindi questi temi riguardano anche noi. Che la chiave sia il confronto e le conoscenze è una esperienza di cui siamo portatori e di cui abbiamo fatto esperienza. La formazione è fondamentale, far aprire la testa con incontri è fondamentale ed è dimostrato dalla nostra esperienza sindacale, da Fiesole… in cui veniamo ad essere aiutati a capire che gli studi non sono fatti solo di lavoro al cliente, ma anche di organizzazione. La gestione dello studio è una gestione in cui oltre ad essere “le competenze” il consulente è anche il “capo dell’organizzazione” che si trova tutti i giorni a gestire. Esci da Fiesole con tante domande e tante risposte (frutto della esperienza degli altri). Fiesole è un’esperienza che dovrebbe avere un risvolto anche per le microimprese il salto in questo senso non è tanto nelle norme (che devono evolvere anch’esse) ma nel cambiamento di mentalità e nell’aumento delle capacità di gestione. - Ultimo punto è il cuneo fiscale e la quantità di denaro che occorre per aprire una nuova attività e che per una struttura è semplice per un individuo difficile. Sono due punti su cui si deve ragionare molto e che vogliamo solo porre perché sicuramente già presenti nel dibattito. Non dimentichiamoci che una impresa grande molto spesso nasce da una microimpresa che cresce, questo è stato il passato e può essere il futuro per tanti e molti… Facebook, siliconvalley, ma anche la nostra storia rinascimentale insegna. Preoccupiamoci anche dei piccoli e di coloro che un giorno potranno diventare grandi, una azienda piccola è come un bambino molto spesso indifeso e chi le difende forse sono soli i professionisti che con la loro attività ogni giorno cercano di liberare queste energie e di farle crescere, forse questa è la vera liberalizzazione che ci vorrebbe, aiutarci in questa attività. PAG. 14 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 FOCUS scrive Claudio Milocco Le sanzioni nell’ipotesi di licenziamento nullo è interessante in materia di amministrazione del personale conoscere preventivamente le conseguenze dell’occupazione irregolare di un dipendente di una ditta al fine di evitare contenzioso ad alto costo aziendale (sia con gli enti pubblici che con i diretti interessati). Esaminiamo in merito un caso concreto. Fatto. Il titolare di un ristorante con attività stagionale in una zona turistica contatta un lavoratore per un’eventuale assunzione come cuoco. L’interessato si presenta in ditta, presta la propria opera per alcune giornate lavorative a tempo pieno ed al termine viene dal titolare licenziato oralmente con la frase “non ci serve” e con la corresponsione di un modesto acconto. Il lavoratore si rivolge poi ad un legale ed instaura una controversia individuale di lavoro sostenendo che il licenziamento orale è inesistente, chiedendo quindi, dopo aver offerto la prestazione, il pagamento delle spettanze, pur in assenza di un contratto scritto, per quanto avrebbe maturato come da CCNL della categoria in base alla qualifica di cuoco ad orario pieno. La controversia, dopo una serie di trattative a livello sindacale, si è conclusa con una transazione. Il licenziamento orale. L’art. 32 della collegata al lavoro alla legge finanziaria 2010 precisa che i termini di decadenza dell’impugnazione di un licenziamento di un lavoratore dipendente “si applicano a tutti i casi di invalidità di licenziamento”. Tale impugnazione deve essere attivata entro 60 giorni dal provvedimento e poi successivamente entro 270 giorni davanti al Giudice del lavoro del Tribunale competente. Il tentativo di conciliazione presso la Commissione provinciale dal 24/11/2010 è diventato facoltativo e scarsamente utilizzato dalle parti. La tutela sopraccitata si estende ora anche ai co.co. co. ed ai co.co.pro. e nei trasferimenti individuali (vedi art. 2103 c.c.). La nozione di invalidità dei licenziamenti comprende anche la tutela delle lavoratrici nel periodo di interdizione per matrimonio o maternità ovvero, per tutti i lavoratori, per motivo illecito o discriminatorio. Il licenziamento (come nel caso in esame) è inefficace secondo quanto previsto dall’art. 2, Legge n. 604/1966 e tale inefficacia, in relazione alla mancata osservanza del requisito della forma scritta, costituisce una nullità dell’atto, rispetto alla quale, in mancanza di previsioni specifiche, trovano applicazione i principi generali del diritto. In caso di nullità del Licenziamento licenziamento orale non è richiesta al lavoratore l’impugnazione entro il termine di 60 giorni, prevista dall’art. 6, Legge n. 604/1966; tuttavia l’eventuale impugnazione scritta del lavoratore, ritualmente ricevuta dal datore di lavoro, è valorizzabile quale atto di costituzione in mora accipiendi (Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 69). A norma dell’art. 1423 c.c. un licenziamento intimato in forma orale e come tale inesistente non è suscettibile di convalida attraverso la lettera di adempimento delle formalità relative al licenziamento stesso, che a quel licenziamento si riferisca per indicare il momento di cessazione del rapporto di lavoro (nel caso specifico si trattava di lettera finalizzata alla riconsegna del libretto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto) (Cass. civile, sez. lav., 03/10/2007, n. 20727). La nullità equivale, quindi, all’inesistenza giuridica del negozio e si può ben paragonare PAG. 15 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 FOCUS al nato-morto; il negozio cioè non produce nessuno degli effetti a cui è rivolto. Sono per esempio negozi giuridici nulli: la vendita di un immobile senza atto scritto, il testamento verbale, il riconoscimento del figlio adulterino ecc. L’annullabilità invece equivale alla possibilità di annullamento: il negozio giuridico, in altri termini, produce tutti gli effetti giuridici a cui tende fino a quando determinate persone non ne ottengano l’annullamento secondo quanto prescrive la legge. Sono per esempio negozi giuridici annullabili: i contratti in cui il consenso è viziato da errore, dolo o violenza, i contratti stipulati con un incapace ecc. La nullità, dunque, nel campo del diritto privato, può derivare dalla mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio, come per esempio dalla mancanza di una dichiarazione di volontà, dalla mancanza di causa o da illiceità della stessa, da mancanza di forma nei negozi solenni, da mancanza o indeterminatezza dell’oggetto; mentre l’annullabilità può derivare da incapacità legale o naturale degli autori del negozio giuridico o dalla presenza di uno dei vizi della volontà e cioè errore dolo o violenza. Infine andrà sottolineato che l’inesistenza dell’ipotesi di licenziamento orale comporta il diritto al trattamento economico relativo a favore del lavoratore fino alla cessazione ufficiale del rapporto di lavoro ad iniziativa o del datore di lavoro o per dimissioni in tronco dell’interessato. Gli illeciti amministrativi e civili. Con la chiusura delle controversie di lavoro la ditta sopraccitata però si espone, nei termini prescrizionali (cinque anni per le sanzioni amministrative - vedi art. 28, Legge n. 689/81) alle seguenti ipotesi di illeciti amministrativi. Infatti restano in sospeso in astratto gli eventuali interventi di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail ed anche eventualmente dalla Guardia di finanza. Nel caso in esame potrebbero trovare applicazione le contestazioni sottoelencate: 1. violazione all’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 che così recita: “ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalle normative in vigore, l’impiego di lavoratori non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prescrizione lavorativa accertata”. La sanzione viene applicata dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e non è ammessa la procedura della diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs 23/04/2004, n. 124. Andrà detto che di norma gli ispettori applicano in questo caso la sanzione di 3.150 (3.000 + 150) pagabile entro 60 giorni dalla notifica nell’ipotesi di occupazione irregolare di un giorno. Gli Istituti assicuratori chiedono poi i contributi ed i premi per la giornata lavorativa ed applicano la sanzione ulteriore di altre 3.000 euro (totale altre 6.000 euro); 2. violazione all’art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 convertito dalla Legge n. 608/1996 per aver omesso di inviare al Servizio del lavoro competente entro le 24 ore antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, una comunicazione contente il nominativo del lavoratore, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo (sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ogni lavoratore); 3. violazione all’art. 4 bis, comma 2, D. Lgs n. 181/2000, come modificato dall’art. 40, D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 per non aver consegnato al lavoratore, all’atto dell’effettiva assunzione, prima dell’immissione al lavoro una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs 26/05/1997, n. 152 (sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00); 4. violazione all’art. 39, comma 6, della Legge n. 133/08 per l’omessa registrazione dei dati del lavoratore in questione sul libro unico; la sanzione prevista è da euro 150,00 a euro1500,00. Conclusione. Dal commento sopraccitato appare evidente che il datore di lavoro deve essere molto prudente nelle assunzioni dei dipendenti ed evitare i licenziamenti orali per le conseguenze negative relative al costo delle infrazioni al quale và aggiunto anche quello dell’assistenza legale. PAG. 16 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 FOCUS Nuovo apprendistato prossimo al via Si avvicina il prossimo 25 aprile, data di scadenza della precedente disciplina dell’apprendistato come regolata dal Dlgs 276/2003, per aprire alla piena vigenza della riforma di tale istituto, introdotta con Dlgs 167/2011. Nel periodo transitorio corrente delineato dal testo di riforma, la contrattazione collettiva e le Regioni sono chiamati a definire le regolamentazioni di competenza, al fine di consentire operativamente il passaggio al nuovo quadro normativo. Con riguardo all’apprendistato professionalizzante, qualora la formazione pubblica di cui è responsabile la Regione non dovesse aver luogo, il Legislatore ha inteso garantire (questa volta evidentemente senza limiti di tempo) che l'apprendistato professionalizzante o di mestiere possa sempre essere attivato sulla base della sola disciplina contrattuale novellata dalle organizzazioni datoriali e sindacali sulla base del D.Lgs. n. 167/2011. È data dunque la possibilità di svolgere un apprendistato con formazione esclusivamente a carico del datore di lavoro - analogamente a quanto previsto in passato dall'art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 - a condizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica. Va osservato, tuttavia, che nel caso estremo di mancanza della disciplina nel CCNL di riferimento e contestuale mancato adeguamento da parte della Regione, in considerazione della avvenuta abrogazione della L. 25/55, della normativa dettata dalla legge 196/97 e della regolamentazione dettata dal Dlgs 276/2003, non si potranno attivare contratti di apprendistato. Per quanto riguarda l’apprendistato di alta formazione,l’art 5, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011, dispone che in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca .. Dubbi permangono sul corretto utilizzo dell’apprendistato per l’assunzione di lavoratori in mobilità, in particolare circa i limiti di età. Com’è noto (vedasi approfondimento sul sito www.anclsu.com) l’Ancl aveva formalizzato la proposta legislativa di estendere l’apprendistato ai lavoratori espulsi dai processi produttivi, ai fini della loro ricollocazione e riqualificazione. La medesima proposta, prevedeva una deroga necessaria ai limiti di età attualmente vigenti, consentendo l’apprendistato anche a lavoratori over 29enni. L’art. 7 comma 4 del Dlgs 167 in commento, ha unicamente previsto la generale possibilità di assumere lavoratori in mobilità con uno dei contratti di apprendistato, nei quali però distintamente - incorrono specifici limiti di età (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3): rivolto a soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al Apprendistato compimento del venticinquesimo anno di età; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4): rivolto a soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni; apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5): rivolto soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Stante taluni interventi in dottrina che invece ritengono l’assunzione di lavoratori in mobilità svincolati dai predetti limiti di età, l’Ancl ha proposto uno specifico interpello al Ministero del lavoro, chiedendo di conoscere l’esatta interpretazione della norma in questione. Il Ministero ha fornito (pur prontamente) solo una risposta interlocutoria, affermando che la problematica sarà oggetto di confronto nell’ambito di appositi incontri per la valutazione di progetti di riforma del mercato del lavoro. In altre parole, allo stato non sussiste una ufficiale interpretazione della norma, né quindi in un senso, né nell’altro. Si auspica che negli incontri preannunciati dal Ministero, possa pervenirsi a chiare istruzioni, al fine di rendere pienamente operativa l’innovazione legislativa introdotta. PAG. 17 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 QUESITI a cura di Paola Diana Onder Contratto di lavoro studi professionali, non è chiara l'applicazione degli scatti di anzianità. Coordinatrice Centro Studi Nazionale Ancl QUESITO Contratto di lavoro studi professionali, scatti anzianità: non è chiara l'applicazione degli scatti di anzianità, io ho interpretato che al momento della maturazione del nuovo scatto, fermo restando il maturato, si procederà all'erogazione dello stesso con il valore aggiornato senza rivalutazione del vecchio. è corretto? Per coloro che avessero maturato e percepito già otto scatti non si procederà ad alcuna rivalutazione? RISPOSTA Esperto: Roberto Sartore Ritornando sul problema degli scatti di anzianità, riaffiorano gli stessi dubbi di sempre, anche nel recente rinnovo del CCNL degli Studi Professionali ripropongo la stessa risposta data ad un recentissimo quesito analogo: l'art. 116 del rinnovato CCNL degli Studi Professionali modifica unicamente gli importi degli scatti medesimi, resta confermato tutto il resto: come all’art.131 dello stesso CCNL del 2004, così poi come ripreso nel 2006 relativamente alla” rideterminazione” degli scatti. Pertanto vale ancora la stessa risposta che il Collega Leonardo Pascazio scrisse il 4 Agosto 2004 e che di seguito ripropongo. “La norma contrattuale relativa alla nuova regolamentazione degli scatti di anzianità appare chiara. All’ultimo capoverso dell’articolo in questione,essa recita: Le parti, comunque, stabiliscono che gli scatti di anzianità maturati sino alla data di sottoscrizione del presente accordo,non subiranno alcuna rideterminazione in relazione agli importi sotto riportati e quindi per essi resteranno validi i precedenti valori. Non essendo ,quindi, prevista alcuna rideterminazione e/o rivalutazione,gli scatti già maturati fino al 30 giugno 2004 rimarranno invariati mentre i nuovi importi varranno solo ed esclusivamente per i nuovi scatti maturandi dal 1° luglio 2004. Pertanto , nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia già maturato tutti gli otto scatti previsti alla data del 30 giugno 2004, i valori di questi rimarranno invariati anche per il futuro.” Ribadendo quindi che nella fattispecie specifica tutt’ora nulla è variato, ricordiamo invece che diversa è la questione in caso di passaggio di categoria. PAG. 18 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 QUESITI CCNL Commercio, in caso di mancato preavviso come si calcola l'importo dell'indennità da trattenere? QUESITO In caso di mancato preavviso, quindi con risoluzione immediata da parte del lavoratore, ove il CCNL preveda la decorrenza del periodo di preavviso dal 1° o dal 16 del mese (tipico il CCNL Commercio), come ci si deve comportare per calcolare l'importo dell'indennità da trattenere? Si quantifica la retribuzione che sarebbe spettata dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto e fino al termine del periodo di preavviso oppure solo quella relativa al periodo previsto come preavviso dal CCNL? Ad esempio se il lavoratore comunica il suo recesso il giorno 21 con effetto immediato ed il CCNL prevede un periodo di preavviso di 20 giorni decorrenti (in questo caso) dal 1° del mese, il termine del periodo di preavviso si colloca al giorno 20 del mese successivo. L'indennità di mancato preavviso si calcola considerando la retribuzione che sarebbe spettata dal 22 del mese corrente al 20 del mese successivo o solo quella che sarebbe spettata dal 1° al 20 del mese successivo, ossia i 20 giorni previsti dal CCNL? Stesso problema se si procede al licenziamento in tronco del dipendente con obbligo di corrispondergli l'indennità di preavviso; è logico pensare che al lavoratore spetti l'indennità calcolata come retribuzione non percepita per effetto del licenziamento in tronco e quindi quella spettante dal 22 del mese corrente al giorno 20 del mese successivo, per cui si propende, come soluzione, per quella del calcolo del periodo completo. RISPOSTA Esperto: Antonio Stella L’art. 2118 del codice civile (“Recesso dal contratto a tempo indeterminato”) sancisce l’obbligo di preavviso in caso di recesso dal rapporto di lavoro prevedendo esplicitamente che“ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso…; in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”. In tema di preavviso di recesso dal rapporto di lavoro, in capo alla parte recedente si configura una obbligazione alternativa. Il recedente, infatti, nell’esercizio di un diritto potestativo, è in facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato e dietro l’obbligo di versare un’indennità a favore della parte receduta o, alternativamente, continuare nel rapporto lavorativo protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. L’obbligo di dare preavviso, infatti, ha un’efficacia meramente PAG. 19 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 obbligatoria e non reale e l’indennità di preavviso ha una funzione semplicemente sostitutiva del preavviso lavorato. Nel caso in cui il lavoratore manifesti la sua intenzione di recedere dal rapporto di lavoro con effetto immediato, al momento dell’elaborazione del prospetto paga gli sarà trattenuto un’importo pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso. Applicando il principio espresso nel codice civile dal legislatore a quelle casistiche che applicano contratti collettivi che prevedono la decorrenza del periodo di preavviso dal 1° o dal 16 del mese (come il richiamato CCNL Terziario-Commercio) si arriva alla conclusione che, in ipotesi di recesso con effetto immediato, l’indennità di mancato preavviso da trattenere decorrà dal primo giorno non lavorato fino alla fine del periodo di preavviso calcolato partendo dal 1° o dal 16 del mese. Pertanto, nell’esempio proposto, l’indennità deve essere calcolata per l’intero periodo: dal QUESITI giorno 22 del mese corrente al giorno 20 del mese successivo (preavviso: 20 giorni dal 1° del mese). Anche se l’orientamento sopra esposto risulta maggioritario a livello di dottrina è opportuno peraltro precisare come siano anche presenti indirizzi giurisprudenziali in senso contrario. Si riporta a titolo di esempio il parere della Corte d’Appello di Trento del 19/11/2003: “in ipotesi di dimissioni del lavoratore, laddove il ccnl applicato dalle parti preveda da un lato, la determinazione della durata del preavviso, dall’altra la decorrenza dello stesso dal primo e dal sedicesimo giorno del mese, occorre tener conto che le due previsioni mirano a preservare interessi differenti: consegue che la trattenuta a titolo di mancato preavviso – espressamente prevista per la mancata osservanza del periodo di preavviso e posta a presidio della conoscenza anticipata della risoluzione del rapporto non può essere estesa anche anche a tutela della decorrenza del medesimo periodo dai termini suddetti ed è, pertanto, illegittima”. Azienda edile: in caso di noleggio a freddo di attrezzature del distaccante al distaccatario, può scattare un distacco illecito? QUESITO Un'azienda edile pur di mantenere le maestranze di alto contenuto formativo trovandosi momentaneamente senza lavori al fine di evitare i licenziamenti (addeti alla guida di Buldozzer, autisti, carpentieri in acciaio e legno, saldatori, etc) distacca presso un'altra azienda edile i propri lavoratori. Il distaccatario è titolare di commesse pubbliche. Vero che non è soggetto alla disciplina del subappalto PAG. 20 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 QUESITI come pure alla disciplina dei subcontratti vedi art 18c.12 L55/90, ma in caso di noleggio a freddo di attrezzature del distaccante al distaccatario anche in comodato d'uso gratuito o noleggio a freddo, può scattare un distacco illecito. Soluzione proposta. Ricordo di avere letto qualcosa e vi era un'istanza di interpello che parlava proprio di noleggio a freddo o a caldo in caso di appalto/distacco si teneva conto si dell'attrezzatura posseduta ma non bastava solo quella per far scattare un regime sanzionatorio che andava dalla violazione del subappalto al distacco illecito. RISPOSTA Esperto: Renzo La Costa La responsabilità solidale per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori non si applica al nolo a caldo poichè tale solidarietà è stata specificamente voluta per l’appalto. Il nolo a caldo, pertanto, non rientra nella definizione di appalto come chiarito nella risposta ad istanza di interpello del Ministero del Lavoro nr. 2 del 27 gennaio 2012. Per completezza di informazione, va segnalato che allo stato va formandosi un nuovo indirizzo giurisprudenziale volto alla estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati. Risolta la predetta questione, va invece approfondita quella inerente l’istituto del distacco. Va opportunamente premesso che anche in caso di noleggio a caldo, non si configura il distacco del lavoratore, trattandosi diversamente di fornitura di un bene e del personale addetto al suo impiego . Quanto al distacco o comando: il distacco del lavoratore è disciplinato da una serie di norme, ultima delle quali il D. Lgs. 276 del 2003. Si qualifica il distacco lavorativo come una forma di decentramento produttivo attuata dal datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse. La legge Biagi riconosce il distacco del lavoratore basato su tre condizioni: - l’interesse del datore di lavoro distaccante, - la temporaneità, cioè il lavoratore deve svolgere la sua attività lavorativa presso il distaccatario per un periodo definito, - la titolarità in capo al distaccante del rapporto di lavoro. Ciò significa che il lavoratore vedrà soddisfatti i suoi diritti di salario e contributi dal suo datore di lavoro, mentre le sue mansioni, così come eventuali provvedimenti disciplinari, saranno stabiliti del distaccatario. Quello che qui interessa è la dimostrazione ovvero l’esistenza della prova - dell’effettivo interesse del datore di lavoro distaccante (ad es. formazione del lavoratore presso altra azienda per più evoluto ciclo produttivo, apprendimento nuove metodologie, pratica su nuovi macchinari, ecc); ne consegue che non può essere ritenuto “interesse del datore di lavoro” il mantenimento di talune figure professionali con l’occupazione presso terzi. Trattasi, in tale caso, di evidente distacco illecito. Per maggiore approfondimento dell’istituto del distacco, è disponibile sul sito www.anclsu.com nella sezione Centro Studi/ Guide, una monografia completa sul detto istituto. PAG. 21 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 QUESITI Impossibilità di invio telematico certificato da parte del medico, la ditta paga la malattia? QUESITO Una dipendente porta al datore di lavoro un certificato medico con prognosi di 30 giorni, rilasciato su carta bianca, da una dottoressa che è medico chirurgo specializzato in puericultura, per esiti di ferita da taglio. Il certificato riporta la nota: "postazione informatica attualmente non attiva"; in sostanza la dottoressa dice che non ha il computer. La dipendente dice che la dottoressa in questione è il suo medico di base. l'INPS interpellata, ha dato due risposte diverse: una prima persona ha affermato che se il dottore non ha il computer esiste un numero di telefono dedicato ai medici per effettuare comunque la procedura on line e rilasciare il famoso protocollo al dipendente; poi una seconda persona ha detto invece che se la dottoressa ha scritto che è impossibilitata, per qualunque motivo all'invio telematico, il dipendente può ancora consegnare il certificato cartaceo. La ditta deve pagare o no la malattia carico INPS? Come può la ditta verificare se la dottoressa è convenzionata con SSN? Soluzione proposta. Tutti i medici di base hanno l'obbligo di dotarsi degli strumenti necessari per l'invio telematico del certificato medico. Il cartaceo può essere utilizzato solo se non c´è connessione al sistema. Essendo il certificato di prognosi superiore a 10 giorni, la ditta deve verificare (il problema è come?!) se il medico in questione è del SSN o ad esso convenzionato, altrimenti non può pagare la malattia. RISPOSTA Esperto: Davide Ambrogio Fioravante Il medico può rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea solo qualora sia impossibilitato ad accedere al sistema SAC. La questione era già stata affrontata e chiarita con la circolare 11 marzo 2010 n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da INPS nel messaggio del 20 aprile 2011, n. 9197. Il certificato emesso su carta intestata, senza utilizzo dell’apposita modulistica, deve comunque contenere tutti gli elementi obbligatoriamente previsti anche al fine di poterlo definire “certificato”, in proposito si rinvia alle circolari emanate da INPS in vigenza della certificazione cartacea (Circolare INPS n. 99 del 13/5/1996). In riferimento alla verifica della convenzione con il SSN, si evidenzia che il timbro del medico dovrebbe contenere il relativo numero assegnato a livello Regionale, in mancanza e/o per maggiore sicurezza è possibile contattare con le modalità più opportune la competente ASP e/o l’Ordine dei medici. PAG. 22 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 QUESITI In caso di assunzione, il consulente datore di lavoro è tenuto a frequentare il corso di 16 ore previsto per il tutor dell'apprendista? QUESITO Avendo assunto un apprendista, il consulente del lavoro datore di lavoro è comunque tenuto a frequentare il corso di 16 ore previsto per il tutor dell'apprendista. La risposta pervenuta da un ente di formazione è che il consulente deve fare la metà delle ore pari a 8. RISPOSTA Esperto: David Trotti Rispondiamo al quesito immaginando che si tratti della figura del tutor per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere. A questo riguardo c’è subito da dire che per questa figura sia il Testo Unico che la legge Biagi riportano in sostanza il medesimo testo che di seguito alleghiamo. Decreto legislativo14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Articolo 2 Apprendistato - apprendistato professionalizzante - Testo unico - disciplina generale d) presenza di un tutore o referente aziendale; Decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Riforma Biagi) TITOLO VI Apprendistato e contratto di inserimento - CAPO I Apprendistato Articolo 49 Occupazione - mercato del lavoro - decreto attuativo Legge Biagi - apprendistato - apprendistato professionalizzante e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. Il datore di lavoro può essere sicuramente il tutor aziendale (verificando comunque sempre la normativa regionale). Per quanto riguarda PAG. 23 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 l’eventuale percorso formativo bisogna rifarsi alle leggi od ai regolamenti regionali perché in questi campi essi sono sovrani a norma della Costituzione (divisione delle competenze tra stato e regione). Qui vigono le più disparate disposizioni che procurano molte difficoltà alle aziende multilocalizzate. Per capire facciamo due esempi di regioni territorialmente vicinissime. Da premettere che bisognerà vedere cosa muterà a seguito delle nuove normeemanande dalle regioni che dovrebbero seguire al testo unico. Regione Molise Presidente della Regione Regolamento Regionale8 gennaio 2010, n. 1 Bollettino Ufficiale Regionale 16 gennaio 2010, n. 1 Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in materia di apprendistato". CAPO VI Il Tutor aziendale Articolo 14 Apprendistato - apprendistato professionalizzante - Regione Molise - L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 regolamento attuativo - disposizioni 1. Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 3/2008, della durata minima di 8 ore, seguiti, di norma, da appositi corsi di aggiornamento, con cadenza triennale, della durata di 8 ore. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia specifico attestato. Il percorso formativo deve essere frequentato dal tutor aziendale una sola volta; nel caso di assunzione di apprendista in imprese che non dispongono di tutor formati, il percorso previsto deve essere realizzato entro sei mesi dall’assunzione dell’apprendista. 2. La formazione del tutore aziendale, obbligatoria, è finalizzata allo sviluppo di alcune competenze minime quali: a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza; b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione; c) la gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all’azienda; d) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i QUESITI percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati. 3. La formazione del tutor aziendale è realizzata dagli organismi individuati dall’articolo 6, comma 3. Regione Abruzzo Legge regionale4 dicembre 2009, n. 30 Bollettino Ufficiale Regionale 16 dicembre 2009, n. 65 Disciplina dell’apprendistato. PARTE PRIMA - Titolo I Aspetti formativi del contratto d’apprendistato Articolo 10 Apprendistato - Regione Abruzzo - apprendistato professionalizzante - disciplina - tutore aziendale 1. Il tutore aziendale supporta l’apprendista durante l’intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale. 2. La formazione, le funzioni, le competenze ed i requisiti minimi del tutore aziendale sono definiti dal D.M. 28 febbraio 2000, n. 22 "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell’occupazione"" del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale. 3. La formazione del tutore aziendale non può avere una durata inferiore a sedici ore. 4. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato; b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore. 5. Il tutore aziendale, in caso di formazione interna presso imprese con meno di quindici dipendenti o presso imprese artigiane, può essere il titolare o un amministratore dell’impresa, un socio, ovvero un familiare coadiuvante inserito nell’attività d’impresa. 6. Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dell’apprendista e svolge i seguenti compiti: a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale; PAG. 24 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 b) affianca l’apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all’impresa; c) favorisce l’integrazione tra la formazione esterna e quella interna all’impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna; d) esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall’impresa. 7. Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l’organismo di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale, redatto in conformità al modello di cui all’articolo 8, comma 3. 8. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione. 9. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia, definisce le procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato. 10. In caso di formazione esclusivamente aziendale non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma 5-ter, D.Lgs n. 276/2003. Il nostro collega dovrebbe quindi verificare le norme della propria regione. Relativamente al recente rinnovo contrattuale degli Studi Professionali (CCNL 29.11.2011 -Parte Prima Sistemi di relazioni sindacali - Titolo IX – Apprendistato Articolo 27, Disciplina comune dell’apprendistato), dove da una prima lettura della parte normativa contrattuale si potrebbe pensare ad una esenzione dall’obbligo formativo esterno del tutor, alle lettera d) e J) si dispone: D. Tutor È necessaria la presenza di un tutor interno per l’apprendistato, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo. Il tutor per l’apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, QUESITI può essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest’ultimo caso il tutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l’apprendista sulla verifica del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell’esecuzione del contratto di apprendistato, miglioramenti eventualmente da adottarsi nel restante periodo di apprendistato etc. e: J. Requisiti e capacità formativa Le parti riconoscono che qualora a seguire la formazione dell’apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all’esercizio di una Professione ed obbligato alla formazione professionale continua. Per tutte le tipologie di apprendistato lo studio professionale e/o l’impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l’erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione o Provincia autonoma in cui si svolge l’attività formativa oppure di strutture riconosciute da parte dell’Ente bilaterale E.BI.PRO. o da Fondoprofessioni. E’ necessario precisare che il dettato contrattuale essendo nella gerarchia delle fonti del diritto di ordine inferiore rispetto alla legge, non può, e non potrebbe, derogare o annullare la eventuale legislazione regionale intervenuta su delega costituzionale a regolamentare la formazione dell’apprendista. Ad avviso di chi scrive si tratta di un semplice riconoscimento della professionalità del titolare dello Studio che, comunque, deve far riferimento agli obblighi imposti dalla regione nel momento in cui decide di essere il tutor per i suoi apprendisti. PAG. 25 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 news Analisi della Manovra Monti Approfondimento degli aspetti principali Su sito www.anclsu.com, nella sezione "in evidenza", disponibile un'analisi dei punti principali della Manovra Monti a cura di Celeste Vivenzi. Fra i punti trattati: limitazione all’uso dei contanti, lotta all’evasione, Imu, imposta di bollo. PAG. 26 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 news Perché associarsi all’A.N.C.L.? Lettera del presidente dell'ANCL – U.P. Como, Franco D’Angelo Ai Colleghi di vecchia e nuova generazione che si sono posti o che si porranno in futuro questo interrogativo rispondo subito, prima di entrare nel merito della nostra Associazione sindacale di categoria con questo slogan: "Il nostro futuro sta nelle radici del nostro passato". Già questo sarebbe sufficientemente esaustivo per capire che se oggi siamo dei professionisti abilitati all’esercizio di una libera professione economico giuridica ed iscritti ad un Ordine, il merito deve essere riconosciuto a chi ci ha portato, attraverso un cammino incerto e difficile a raggiungere questi risultati ed a conquistare questi obiettivi. Il libro realizzato dalla Fondazione Nazionale Cesare Orsini, "Come diventammo Consulenti del Lavoro. Il fondatore dei Consulenti del Lavoro d’Italia, l’uomo che ci inventò" ci presenta tutta la nostra storia dal 1939 al 2000 e attraverso il profilo dell’autore, Cesare Orsini, Presidente Nazionale A.N.C.L. dal 1959 al 1965 e Presidente Nazionale dell’ Albo dei Consulenti del Lavoro dal 1965 al 1977, ci rivela le fasi della nascita e l’evoluzione di una categoria di professionisti, all’inizio inesistente, mentre già altre possedevano una precisa e consolidata connotazione giuridica. Tuttavia, in tempi molto brevi, i Consulenti del lavoro hanno ottenuto riconoscimenti di gran lunga superiori ad altri professionisti, grazie ad un costante ed intelligente lavoro di contatti istituzionali da parte della nostra classe dirigente. Spero che attraverso La Fondazione Nazionale Cesare Orsini, sensibilizzando anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Ente Nazionale di Previdenza (ENPACL) e l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (ANCL), si possa provvedere alla ristampa di questo libro, con i relativi aggiornamenti, dal 2000 in avanti, anche su supporto magnetico di rapida consultazione. è proprio necessario, oggi come ieri, mantenere vivo quello spirito di sacrificio e di abnegazione che hanno animato tutti coloro che ci hanno preceduto vincendo molte battaglie e raggiungendo importanti traguardi per la categoria. In questo particolare momento politico difficile per tutte le libere professioni, mi sento in dovere di fare appello alla sensibilità dei Colleghi di ogni età per rafforzare il Sindacato, vero motore politico, affinchè si possano affrontare, in sintonia con il Consiglio Nazionale dell’ Ordine e l’ENPACL, le future battaglie con l’impegno di nuove energie e grande senso di responsabilità. Sono fiducioso che comprenderete questa necessità di crescita numerica dell’ ANCL perché le battaglie si possono vincere solo se in tanti ed uniti. Ringraziando per l’attenzione del messaggio, colgo l’occasione per porgere a tutti il più cordiale saluto. Il Presidente ANCL – U.P. Como Franco D’Angelo PAG. 27 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 news Enpacl: recupero soggettivo 2008-2011 Gli iscritti potranno regolarizzare la propria posizione contributiva entro il 29 febbraio prossimo Riceviamo e pubblichiamo di seguito la comunicazione Enpacl sul maxi recupero dei pagamenti della contribuzione degli iscritti. Soggettivo 2008 – 2011: maxi operazione di recupero Prosegue l’attività di contrasto ai mancati pagamenti della contribuzione dovuta all’Enpacl dagli iscritti. Oltre 5.000 diffide ad adempiere vengono recapitate in questi giorni a chi non ha versato una o più quote di contribuzione soggettiva nel periodo 2008 2011. L’ammontare complessivo dell’operazione è di circa 17 milioni di euro. Gli iscritti potranno regolarizzare la propria posizione contributiva entro il 29 febbraio prossimo, utilizzando il M.Av. allegato alla diffida oppure presentando istanza di rateazione. Nei confronti di coloro che non dovessero provvedere, l’Ente attiverà automaticamente la procedura giudiziale di recupero e il debito si aggraverà delle spese legali. è bene tener presente che solo con una posizione contributiva regolare è possibile ottenere pensioni, indennità, provvidenze, mutui e prestiti da parte dell’Enpacl. I Consulenti del Lavoro interessati possono contattare il numero dedicato 0651054417 per avere maggiori informazioni. ENPACL Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i CdL PAG. 28 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 eventi Convention Milano: Ancl, oggi e domani, il ruolo del sindacato nel futuro Ancl, oggi e domani, il ruolo del sindacato nel futuro, ma anche nell'immediato ad un mese dal congresso elettivo di Abano del 17-18-19 marzo. Si è celebrata nei giorni scorsi, presso la Sala Convegni della Banca Popolare di Milano, la convention del Consiglio Regionale Lombardia dell'Ancl. Una giornata trascorsa a confrontarsi e a riflettere su come essere sindacato. Scelta apprezzata dallo stesso presidente nazionale dell'Ancl, Francesco Longobardi, che ha sottolineato come "questi eventi debbano moltiplicarsi su tutto il territorio nazionale". I lavori sono stati aperti dal saluto introduttivo di Maria Rosaria Cocchi, presidente dell'Ancl - Cr Lombardia, che, richiamando lo statuto del sindacato, ha precisato come "un'associazione forte necessita dell'aiuto di tutti, della base che deve sostenere i dirigenti e dei dirigenti che non devono solo rivestire un ruolo, ma devono metterci impegno al servizio della collettività". Sempre in mattinata sono intervenuti Daria Bottaro, presidente Ancl - Up Milano, Gianni Zingales, presidente CPO Milano, e Alessandro Visparelli, presidente Enpacl. A seguire la relazione di Francesco Longobardi che ha dapprima condotto un excursus sui 4 anni di mandato trascorsi alla guida del sindacato e poi ha lanciato una previsione per il futuro. "Oltre cinquanta anni fa nacque proprio qui a Milano l'Ancl - ha detto il presidente nazionale - Da allora, la storia ha confermato affidabilità, capacità e competenza della In alto: l'intervento del presidente nazionale Ancl, in basso: il pubblico della convention nostra professione e della nostra associazione. Oggi il sindacato è presente, autorevole con un Centro Studi rafforzato e molto attivo. L'Ancl - ha continuato Longobardi - è capace di dare gli strumenti migliori ai propri associati per difendere e valorizzare la propria unicità. La strada per il futuro - ha concluso il presidente nazionale - è nella collaborazione con l'Ordine, seppure in una chiara distinzione di ruoli". Ha chiuso la mattinata l'intervento di Diana Onder, coordinatore del Centro Studi Ancl, che ha presentato i corsi di formazione della classe dirigente del sindacato. Nel pomeriggio, poi, sono intervenuti Mauro Capitanio, presidente Fondazione Lavoro, Marina Calderone, presidente CNO Consulenti del Lavoro, su "Ordini professionali: proposte ed evoluzioni", Rosario De Luca, presidente Fondazione Studi CNO, su "Tutela attività intellettuali" e Potito Di Nunzio, coordinatore Centro Studi CPO Milano, su "Le sfide del futuro". Futuro che per il sindacato, a partire da domani, sarà già oggi. PAG. 29 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 eventi Prima assemblea regionale unioni provinciali Ancl Campania Il 27 febbraio 2012 alle ore 8,30 presso il Chiostro S. Maria La Nova - Piazza S. Maria la Nova, 44 - Napoli si terrà la Prima assemblea regionale unioni provinciali Ancl Campania. L’evento oragnizzato dall’Ancl - CR Campania è patrocinato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli. All’assemblea parteciperà anche il presidente Nazionale Ancl - SU, Francesco Longobardi. Nella sezione "eventi" del sito www.anclsu.com disponibile il programma dell’evento. Incontro - Convegno Interregionale Abruzzo - Marche - Umbria Mercoledì 29 febbraio 2012 dalle ore 9,30 alle ore 18,30 si terrà l’Incontro - Convegno Interregionale Abruzzo - Marche - Umbria organizzato dall’Ancl - SU presso la sala convegni Hotel San Francesco Loreto (AN). All’incontro prenderanno parte anche il presidente nazionale Ancl, Francesco Longobardi, e la coordinatrice del Centro Studi Ancl, Paola Diana Onder. Nella sezione "eventi" del sito www.anclsu.com disponibile il programma dell’evento. PAG. 30 - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 eventi ViCENZA - 21 febbraio 2012 Legge Stabilità, manovra Monti, Detassazione 2012. Gli strumenti a disposizione per affrontare le criticità della crisi seminario formativo organizzato da: Ancl UP - Vicenza data: martedì 21 febbraio 2012 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso Viest Hotel - via U. Scarpelli n° 42 – Vicenza (uscita autostrada Vicenza Est) tema: Legge Stabilità, manovra Monti, Detassazione 2012. Gli strumenti a disposizione per affrontare le criticità della crisi Solbiate Olona (VA) - 23 febbraio 2012 C.I.G. in deroga convegno organizzato da: Ancl - UP Varese Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese Centro Studi Varese data: giovedì 23 febbraio 2012 dalle ore 14,00 alle ore 18,30 presso Centro Convegni Hotel Le Robinie - via per Busto Arsizio 9 - Solbiate Olona (VA) tema: C.I.G. in deroga udine- 27 febbraio 2012 Pianeta conciliazione: donne, lavoro e famiglia convegno organizzato da: Ancl - CR Friuli Venezia Giulia data: lunedì 27 febbraio 2012 alle ore 14,00 presso il centro convegni Palazzo delle Professioni - Via Cjavecis, 3 - Udine tema: Donne, lavoro e famiglia Udine - 21 febbraio 2012 Il Collegato Lavoro - L. 183/2010 art.32 - nuovi termini di impugnazione del licenziamento. Illegittima costituzione del contratto a termine - conseguenze convegno di aggiornamento organizzato da: Ancl - SU Centro Studi Ancl - SU Ancl - UP Udine data: martedì 21 febbraio 2012 alle ore 14,00 presso la Sala convegni Uniqa Protezione spa viale Venezia n.101 - Udine tema: Il Collegato Lavoro - L. 183/2010 art.32 - nuovi termini di impugnazione del licenziamento. Illegittima costituzione del contratto a termine - conseguenze treviso - 24 febbraio 2012 Approfondimenti sulle novità fiscali di fine anno convegno organizzato da: Ancl - UP Treviso Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso data: venerdì 24 febbraio 2012 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso Centro Congressi Hotel Cà del Galletto - via Santa Bona Vecchia 30 tema: Approfondimenti sulle novità fiscali di fine anno Ultima - Edizione del 20 febbraio - n. 49 - III del 2012 CHI SIAMO Dirigenti e sedi Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE Da chi è composta la Giunta Presidente Francesco Longobardi - Vice Segretario Generale Nazionale Vicario Stefano Sassara - Vice Segretario Generale Nazionale Franco Dolli - Segretario Tesoriere Giammaria Monticelli - Segretario Amministrativo Guido Sciacca - Coordinatore Centro Studi Paola Diana Onder ALTRI COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA Tutti i componenti della Giunta Claudio Baldassari, Giovanni Besio, Adele Borelli, Marina Canavesio, Nestore D’Alessandro, Roberto Morini, Danilo Notarnicola, Leonardo Pascazio, Roberto Sartore, Rossano Zanella, Collegio Nazionale Sindaci Revisori Dario Montanaro (presidente), Renato Boscutti e Tiziano Belotti (revisori) Collegio Nazionale Probiviri Patrizia Gagliardi (presidente), Luciano Ognissanti e Andrea Pozzatti (probiviri) CONSIGLIO NAZIONALE Da chi è composto il Consiglio Consiglieri di estrazione congressuale Agostini Walter, Alborno Mario, Arteritano Pasquale, Baldassari Claudio, Besio Giovanni, Biscarini Paolo, Borelli Adele, Bravi Bruno, Bruno Luciana, Canavesio Marina, Cocchi Maria Rosaria, Cocorullo Fernando, D’Alessandro Nestore, D’Angelo Franco, Della Bianca Giuliana, Di Paolo Mauro, Dolli Franco, Eleonori Guglielmo R., Faggiotto Claudio, Fanfani Antonio, Formentin Giovanna, Furlan Debora, Giacomin Antonietta, Giarola Zeno, Granata Annamaria, Graziano Alessandro, Izzo Alfonso, Lezzi Antonio, Maffiotti Manuela, Mirtoni Annamaria, Monticelli Giammaria, Morini Roberto, Nicoli Loredana, Notarnicola Danilo, Onder Paola Diana, Paone Luca Andrea, Pascazio Leonardo, Pasquini Roberto, Piceci Roberto, Rama Valeria, Rota Porta Alessandro, Sanna Mauro, Sartore Roberto, Sassara Stefano, Sciacca Guido, Scoglio Stefania, Sighinolfi Roberta, Spalletti Antonella, Tonegutti Stefano, Umbaldo Massimiliano, Vannicola Enrico, Zanella Rossano, Zeppi Leonardo, Zimmile Calogero PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL I presidenti dei Consigli Regionali dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (prov. aut. Bolzano), Pier Luigi Begliuomini (Valle d'Aosta), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Galileo Casimiro (Molise), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Luigi Schenone (Liguria), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Maria Rosaria Cocchi (Lombardia), Anna Maria Granata (Campania), Giovanna Manca (Basilicata), Giacobelli Gianni (Marche), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Paolo Rossi (Lazio), Calogero Zimmile (Sicilia), Alessandro Signorini (Toscana), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (prov. aut. Trento).