Edizione del 18 giugno 2014 Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009 Ancl Su #FestivalLavoro #ForumAncl Editoriale Partecipiamo: Forum sul rinnovo del Ccnl Studi p. 3 Festival del Lavoro L’Ancl a Fiuggi sul ruolo del Consulente Primo Piano Alternanza scuola-lavoro: lo avevamo già scritto.... p. 6 Quesiti Le risposte degli esperti del Centro Studi p. 17 Redazione Bollettino ufficiale Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario Anno 8 - Numero 10 (95) Reg. Tribunale Civile di Roma sezione stampa n. 371 del 19.11.2009 Direttore Responsabile Francesco Longobardi Capo redattore Paola Diana Onder Coordinatori di redazione Silvia Bradaschia Giuliana Della Bianca Francesco Pierro Antonella Scambia Redazione e impaginazione Solcom srl via Salvatore Matarrese, 2/G 70124 Bari Editore Ancl - Segreteria Nazionale via Cristoforo Colombo, 456 Scala B, I piano 00145 Roma Contatti www.anclsu.com [email protected] [email protected] Vignetta Sommario EDIZIONE DEL 18 giugno 2014 EDITORIALE Partecipiamo: nella sezione Forum del sito un post sul rinnovo del Ccnl Studi pag. 3 PRIMO PIANO Festival del Lavoro e convegno Ancl pag. 4-5 PRIMO PIANO Alternanza scuola-lavoro: eppur si muove pag. 6-7 PRIMO PIANO Borsa di studio Tosi pag. 8 Focus Gli approfondimenti degli esperti pag. 9 GUIDE Le pubblicazioni sul sito Ancl pag. 15 quesiti Le risposte a cura del Centro Studi Ancl pag. 17 EVENTI Gli appuntamenti di giugno pagg. 25-25 CHI SIAMO Dirigenti e sedi pag. 27 Note chiuso alle ore 11.20 del 18 giugno 2014 edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 EDITORIALE scrive Francesco Longobardi presidente nazionale Ancl Su P. 3 Partecipiamo Nella sezione forum del sito un post su proposte Ccnl studi La recente mancata intesa sull’elemento economico di garanzia verificatasi nell’ambito dei negoziati per il rinnovo del CCNL studi professionali necessita di un approfondimento tanto da parte delle delegazioni trattanti, quanto da parte dei singoli professionisti e colleghi. E’ opportuno e significativo, quindi, che ciascuno possa fornire contributi e proposte alla definizione del nuovo testo contrattuale. A tal fine è stata aperto uno specifico spazio nel Forum presente sul nostro portale www.anclsu.com, dove sono già presenti numerosi interventi di Colleghi e nel quale si invitano tutti a postare i propri contributi, al fine di realizzare la più vasta partecipazione al momento contrattuale. E, in realtà, questo è il migliore momento, per il nostro sindacato e per la nostra categoria, per partecipare. Nelle ultime settimane, grazie al lavoro di squadra che da sempre contraddistingue l’operato dell’Ancl e grazie al lavoro in particolare del Centro Studi e dell’apposita Commissione, abbiamo spesso parlato di intermediario telematico e di come questa nuova figura si sovrapponga e si identifichi con il ruolo del Consulente del Lavoro. Abbiamo approfondito per primi questa tematica, cercando di aprire un nuovo fronte di confronto e condivisione delle problematiche e delle strategie con la pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione che, oggi, di fatto ci usa come telelavoratori. Ed è per questo che ormai è giunto il momento di parlarne apertamente, soprattutto in ambito sindacale, dove è naturale che si affronti il tema dei “nuovi diritti collettivi “ dei professionisti intermediari, perché di questo si tratta: diritti. Anche su questo fronte, è bene che tutti i colleghi siano coinvolti, perchè il percorso di redifinizione dei rapporti con la PA non sarà né facile né breve. Sarà complicato perché dovrà ridefinire i contorni di un rapporto al momento squilibrato e che, peraltro, necessità della “nascita”, quella vera, di una Pubblica Amministrazione Digitale. E, allora, buona partecipazione. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 PRIMO PIANO Un festival per il lavoro P. 4 scrive redazione anclsu.com Tre giorni per parlare del problema più importante del nostro Paese: il lavoro. Tre giornate per analizzare i fattori che ostacolano la crescita e per formulare insieme la ricetta migliore con cui rimettere in moto il sistema. E’ questo l’obiettivo della manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi: stimolare e proporre misure condivise che facilitino la ricostruzione dei mercati e il rilancio delle piccole e medie imprese italiane, cuore pulsante della nostra economia, ponendo le esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie come punto di partenza per la ripresa. Una tre giorni ricca di eventi, che si svolgeranno in contemporanea all’interno del Villaggio del Lavoro allestito nella Fonte Anticolana di Fiuggi, per confrontarsi con centinaia di ospiti sui temi di lavoro più attuali e dare risposta alle criticità riscontrate quotidianamente, non solo dai Con- Quattro categorie di eventi: intorno al lavoro, tra idee e opportunità A Fiuggi ben otto sessioni di convegni e il congresso nazionale sulenti del Lavoro, ma da chiunque voglia contribuire alla rinascita del Paese. Una kermesse che vanta grandi numeri – 5000 presenze solo nell’ultimo anno - diventata un appuntamento imperdibile per chi ha a cuore il diritto del lavoro, oltre che un evento multimediale seguibile sui social, sul sito di categoria e in diretta televisiva e radiofonica. Il Festival è lo strumento con cui parlare di lavoro a 360°, entrando in contatto con i suoi protagonisti: dai giuslavoristi agli esperti, dai rappresentanti politici ed istituzionali a quelli del mondo intellettuale ed imprenditoriale assieme a giovani, lavoratori, sindacati e personaggi della cultura e dello spettacolo. Un’occasione unica per unire alle riflessioni sul mondo del lavoro proposte concrete per modificarlo. Appuntamento dal 26 al 28 giugno a Fiuggi. Dal 25, sempre a Fiuggi, in programma anche l’8° Congresso Nazionale. IL PAESE DELLE OPPORTUNITA’: Obiettivo quinta settimana? Una vera provocazione visto che oggi molte famiglie non riescono ad arrivare nemmeno alla quarta. Ma le politiche di contenimento della crisi non possono sostituire per sempre un rilancio vero e proprio del sistema-paese. I protagonisti del mondo del lavoro si confronteranno per lanciare proposte. LEGGI DI LAVORO LIVE: Un obiettivo preciso, quello di creare uno spazio in cui accademici, politici, studiosi o conoscitori del diritto del lavoro fossero chiamati a confrontarsi con la Categoria. Una sorta di arena virtuale, in cui, partendo da casi pratici, si possa arrivare a formulare teorie giuridiche partecipando alla creazione delle politiche attive per il lavoro. DENTRO LE IDEE: Oggi essere giovani è quasi uno svantaggio. Eppure i giovani sono e saranno il motore vero del Paese. E, in questo momento storico, sono proprio le giovani idee, le idee dei giovani, a poter dare una scossa. Giovani studenti, rappresentanti di associazioni, imprenditori e scrittori si incontreranno non per richiedere sussidi ma per essere protagonisti. INTORNO AL LAVORO: Orientamento scuola-lavoro, presentazione di ricerche ed iniziative, rappresentazioni teatrali. Tutte con lo stesso filo conduttore: il lavoro. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 PRIMO PIANO Gli ultimi dieci anni P. 5 scrive redazione anclsu.com Nell’ambito del Festival del Lavoro 2014, il 26 giugno alle 17,50 è previsto l’evento organizzato dall’ANCL sul tema: “Come si è evoluto il ruolo professionale del Consulente del Lavoro negli ultimi dieci anni”. Non è solo una rivisitazione del progressivo sviluppo delle competenze professionali del CDL, ma una occasione per fare il punto sugli obiettivi professionali prossimi futuri. Non a caso, per l’argomento che attiene strettamente il ruolo professionale nell’economia e nel mercato, l’evento ospiterà componenti dell’Ancl e del CNO, per un reciproco scambio di contributi. Si parte da ieri, si analizzano i traguardi e le problematiche dell’oggi, si guarda al domani con estrema determinazione per il sempre progresso delle attività professionali, anche con riguardo a quel ruolo ormai determinante – nel bene e nel male – che i CDL svolgono per la P.A. In quest’ottica, appare sempre più significativo Modello 730, proroga al 16 giugno per la presentazione. Soddisfatta l’Ancl Ecco il report sullo stato di attuazione di apprendistato e tirocini Il convegno Ancl al Festival di Fiuggi sul ruolo del Consulente sviluppare quel ruolo essenziale di anello di congiunzione tra economia ed impresa, tra mercato del lavoro e datori di lavoro che senza tema di smentita, caratterizza peculiarmente la nostra professione. Non ultime, le funzioni propositive che Ancl e CNO devono svolgere pressantemente – ognuno nel rispetto del proprio ruolo - in ordine ai provvedimenti legislativi già emanati ed in corso di emanazione, ritenendo essenziale la manifestazione delle proprie competenze tecniche in ogni occasione legislativa che riguarda la materia professionale. Dalla tradizionale formazione del cedolino paga, alle strategie di impresa con il lavoro e la legislazione sociale. Un professionista ormai saldamente caratterizzato da competenze specialistiche ed innovative al servizio delle imprese, univocamente impegnato al sano sviluppo della economia del nostro Paese. Prorogata al 16 giugno la presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2014, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 127 del 4 giugno 2014, slittano i termini per la presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2014. L’Ancl aveva tempestivamente sottoposto la questione della necessità della proroga anche a causa della concomitanza di altri adempimenti. La proroga si è resa anche necessaria a causa delle nuove procedure telematiche adottate dall’Inps. Sul sito anclsu.com la richiesta Ancl e il decreto di proroga Sul sito anclsu.com è possibile ritrovare il report di Italia Lavoro sullo stato di attuazione di apprendistato e tirocini formativi. La ricognizione sullo stato di attuazione dell’apprendistato nelle Regioni e lo stato dell’arte sulle opzioni individuate dalle Regioni in merito al recepimento delle Linee Guida sui Tirocini sono i due file che è possibile visionare e scaricare e che inquadrano il lavoro delle singole regioni in tema di apprendistato e tirocini formativi. Il report è stato pubblicato da Italia Lavoro lo scorso 11 giugno. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 PRIMO PIANO Alternanza scuola-lavoro P. 6 scrive Francesco Longobardi presidente nazionale Ancl Su Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si è dato l’avvio al programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell’art.8 bis del decreto -legge 12 settembre 2013, n.1 04, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. E’ il caso di dire: era ora. Il tema dell’alternanza scuola/ lavoro è sempre stato al centro delle rivendicazioni dell’Ancl, che in più di un’occasione ha insistito nelle sedi competenti affinchè si colmassero le enormi distanze tutt’ora sussistenti tra il percorso di formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro. Più da ultimo, proprio in occasione degli eventi tenuti in Puglia nell’ambito della tre giorni “Spostamenti a Sud” organizzata dall’Ordine e Ancl di Brindisi, si è avuto modo di dedicare un seminario sui tirocini formativi, sottolineando l’esigenza di incardinare tali prime esperienze lavorative nel percorso di istruzione. E’ con viva soddisfazione, quindi, che l’Ancl vede concretizzarsi una delle proprie proposte in materia di politiche del lavoro, nella direzione sempre sostenuta di ammodernamento dei sistemi scuola/lavoro e di avvicinamento alle politiche ben più avanzate di numerosi Stati membri UE. E’ un primo ma significativo passo, di cui va riconosciuta alla compagine governativa l’ampia ed obiettiva utilità ed opportunità. E’ un primo passo, si diceva, per il superamento di quella erronea concezione che si è avuta sin’ora della suddetta alternanza, che scorrettamente veniva intesa come divisoria (prima la scuola, poi il lavoro) invece di concepirla come integrazione tra scuola e lavoro. Il decreto in questione stabilisce le ipotesi di svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014 - 2016, rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, prevedendo la stipulazione di contratti di apprendistato per l’alta Formazione. Saranno ammessi a partecipare al programma sperimentale, previa manifestazione di interesse, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo Parte il programma sperimentale: l’Ancl l’aveva già scritto... grado e le imprese pubbliche o private aventi le caratteristiche specificate nel decreto stesso. Previste a riguardo, apposite convenzioni. Queste le finalità dichiarate del provvedimento: a) realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi frequentato secondo un piano personalizzato che integri i risultati generali e specifici di apprendimento, stabiliti a livello nazionale, con competenze tecnico-professionali indicate dall’azienda e pienamente spendibili sul mercato del lavoro; b) valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali degli studenti per accrescerne la motivazione allo studio, orientarli nelle scelte di studio e di lavoro, fornire valore aggiunto alla formazione della persona; c) realizzazione di alleanze formative territoriali basate sullo scambio di esperienze e culture tra imprese e istituzioni scolastiche e sull’arricchimento dei percorsi di studio con competenze necessarie per un rapido e positivo inserimento nel mondo del lavoro. La scommessa è ora che tutte le istituzioni preposte e il mondo delle private aziende, sappiano lavorare appieno per far sì che questo periodo sperimentale possa determinare una innovazione strutturale nel nostro sistema e sviluppare reciproci interessi alla valorizzazione dell’iniziativa. La definitività dell’iniziativa potrà anche consentire – si ritiene – la cancellazione della formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante, ove rivolto a ex studenti che hanno aderito al percorso di alternanza. Si apre quindi uno scenario nuovo, che non potrà che avere esiti positivi nella misura in cui sarà da tutti sostenuta. L’Ancl non mancherà di offrire il proprio contributo a riguardo, anche con la diretta partecipazione sul territorio alle iniziative didattiche che verranno programmate in tal senso. Alla pagina seguente presentiamo l’articolo pubblicato su Italia Oggi nel settembre 2013 a firma di Renzo La Costa dal titolo “Scuola - lavoro: distanze da accorciare” nella pagina riservata all’Ancl. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 PRIMO PIANO Scuola - lavoro: distanze da accorciare. Approfondimento a cura di Renzo La Costa su Italia Oggi - settembre 2013 Che vi sia stata coralmente una valutazione più che positiva in ordine al decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri sul sistema scolastico, è fuori di dubbio. Non si può non esprimere il plauso per le risorse finanziarie ivi destinate, per il piano non marginale di nuove assunzioni, per l’immissione in ruolo di migliaia di insegnati di sostegno, per l’orientamento dal IV anno della scuola superiore e per la altre notevoli misure previste dal decreto in questione, che interviene dopo anni di tagli a scuole e università. E’ altresì fuori di dubbio che il miglioramento dell’istruzione e dell’offerta formativa – ampiamente condivisa dalle forze politiche e non da oggi - sia alla base della costruzione dei cittadini di domani. Il tema centrale è proprio questo. Se è nobilmente e condivisibilmente al centro dell’attenzione il miglioramento del nostro sistema scolastico, è altresì evidente la necessità di intervenire non solo sul fronte dell’insegnamento, ma anche e soprattutto sull’altro pilastro del sistema, rappresentato dai fruitori del’istruzione, cioè proprio quei cittadini di domani di cui sopra. Già. Perche quegli studenti fruitori del sistema, non frequentano la scuola per ingannare il tempo, ma evidentemente (ed anche questo è fuori discussione) per prepararsi ad una vita lavorativa, ed ancor prima essere in condizioni soggettive di accedere al mercato del lavoro con un’adeguata preparazione. Lo snodo cruciale è proprio lì: ad oggi, la scuola vive di luce propria, il lavoro sta da un’altra parte. L’accompagnamento dello studente al prossimo mondo del lavoro appare ancora solo un tema di discussione, senza sviluppi concreti, senza iniziative diffuse e tangibili. Uno studente licenziato positivamente al quinto anno di scuola superiore, è certo (non possibile, ma certo) che non possiede i minimi fondamenti conoscitivi del mercato del lavoro, né dei servizi per l’impiego, né dei rapporti di lavoro previsti dalla nostra legislazione. Chiedere ad un neodiplomato proiettato nella ricerca di un lavoro, che cos’è un certificato di disponibilità, o un lavoro subordinato o una collaborazione a progetto, significherebbe altrettanto certamente esporlo ad una pessima figura. E in questo sistema apertamente carente, sembrerebbe quasi una bestemmi inserire almeno negli ultimi due anni delle scuole superiori, la disciplina d’insegnamento della sicurezza sul lavoro, al pari e con pari dignità dell’educazione civica o dell’educazione stradale. Ciò semplicemente perchè quei cittadini di domani, non devono essere solo formati al rispetto delle leggi e delle regole, alla conoscenza della Costituzione, della storia del nostro paese e ancora P. 7 molto timidamente sul sistema europeo dei Paesi membri, ma soprattutto devono essere formati a quella cultura del lavoro che impegnerà il resto della loro vita. E scusate se è poco. Tanto è il divario tra scuola e lavoro senza ancora un serio meccanismo di transizione, che – tanto per darne un esempio – nel rapporto di apprendistato (ovvero quel rapporto che è lo strumento primario e privilegiato per l’ingresso al lavoro) si è avvertita la necessità – tra l’altro – della formazione di base del giovane apprendista che è dichiaratamente rivolta al recupero del deficit scolastico. In altre parole, la scuola non ha funzionato a dovere in termini di transizione, e il datore di lavoro se ne deve accollare gli oneri. Sistema questo davvero lontano da ben diverse concezioni adottate in altri Stati europei. Già nella rappresentazione dell’ apprendistato, in Francia, ad esempio , tale rapporto viene definito dalla legge n. 572/87 «una forma di istruzione alternata al lavoro», già percorribile al termine della scuola dell’obbligo (16 anni). In Germania, la gran parte dei giovani che non vuole continuare gli studi nel sistema di istruzione dopo il ciclo dell’obbligo, si inserisce in percorsi di formazione professionale in alternanza lavorativa, offerti dal sistema duale ovvero nel sistema di apprendistato Tedesco. Si tratta di percorsi caratterizzati dall’alternanza formativa fra due luoghi: la scuola e l’azienda. Obiettivo di questa formazione è quello di fornire un’ampia preparazione professionale di base e le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per svolgere un’attività professionale qualificata. Nei Paesi Bassi, il sistema di istruzione e formazione è disciplinato dalla Legge sull’Educazione e sulla Formazione professionale: in termini generali, il sistema educativo olandese si caratterizza per un obbligo scolastico della durata di dodici anni, assolto a tempo pieno all’interno di una scuola, mediamente dai 5 ai 16 anni e un obbligo formativo fino ai 18 anni di età, che accoglie i giovani che dopo i 16 anni non frequentano nessun altro percorso. Bastano i suddetti esempi, per comprendere quanto i sistemi di istruzione dei coinquilini europei, mirano dritti alla formazione del lavoratore, alla garantire un percorso idoneo e tangibile all’ingresso nel mercato del lavoro. Su questo particolare aspetto, va colta davvero con i migliori auspici la destinazione del predetto decreto legge di circa 6,6 milioni di euro riservati all’orientamento. C’è da augurarsi, per il migliore futuro di quei prossimi cittadini lavoratori, che una reale educazione o cultura del lavoro si possa radicare nel nostro sistema d’istruzione. Sperando che non sia persa un’altra occasione per fare davvero sul serio, in un mercato del lavoro già di per sé difficile, che perlomeno sia reso possibile. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 PRIMO PIANO Tosi, la borsa di studio Puoi approfondire l’argomento cliccando sul sito www.anclsu.com. Nella news il bando per la borsa di studio e la lettera di presentazione dell’Ordine provinciale di Varese. Per onorare la memoria di Luca Tosi, il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese e la famiglia di Luca Tosi, con il patrocinio della Consulta dei Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Lombardia e della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, indicono un concorso per borsa di studio a candidati iscritti al Registro dei Praticanti istituito presso i Consigli provinciali ai sensi del D.M. 3 agosto 1979 (G.U. 231 del 23.8.1979) che desiderino approfondire la materia del Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale. L’assegnazione della borsa dovrà essere collegata alla redazione di un elaborato sul seguente tema: “Scuola e lavoro, due mondi che nella realtà italiana entrano troppo poco in contatto tra loro e spesso non si sovrappongono: il candidato descriva la situazione attuale e analizzi proposte e soluzioni per un loro avvicinamento”. L’ammontare della borsa per l’anno 2014 è di Euro 2.500,00 al lordo delle ritenute di legge. Gli elaborati, un originale rilegato e due copie, oltre ad una copia su supporto magnetico in formato Word dovranno essere presentate alla segreteria dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di riferimento a cui è iscritto il Praticante, entro il 30 novembre 2014. Qualora l’Ordine provinciale di riferimento non aderisca alla manifestazione, oltre che per i Praticanti iscritti a corsi di formazione permanente, organizzati da Istituti Universitari con sede in Lombardia, gli elaborati dovranno essere presentati entro il 30 novembre 2014 alla segreteria dell’Ordine provinciale di Varese. I temi saranno esaminati da Commissioni, composte da tre membri, nominate dai rispettivi Consigli provinciali dell’Ordine della Lombardia davanti alle quali i candidati potrebbero, a discrezione delle Commissioni stesse, essere chiamati a sostenere un colloquio P. 8 Presentato il bando sul tema: “Scuola e lavoro” inerente l’oggetto dell’elaborato presentato. I tre temi giudicati migliori da ogni Consiglio provinciale saranno inviati al Consiglio provinciale di Varese entro il 16 gennaio 2015. Nella prima fase di selezione viene riservata la scelta di sei temi giudicati migliori tra quelli allo stesso pervenuti. Una Commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese esaminerà gli elaborati pervenuti, ed esprimerà il suo giudizio. La Commissione in caso di parere discorde sul nominativo a cui assegnare la Borsa di Studio, convocherà i candidati ritenuti più meritevoli per sostenere un colloquio inerente l’oggetto dell’elaborato presentato. La scelta del vincitore sarà comunicato all’interessato entro il 28 febbraio 2015. La consegna della borsa di studio avverrà durante una pubblica assemblea indetta dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese. Tutti i giudizi delle Commissioni sono insindacabili ed inopponibili. Titoli per l’ammissione al presente bando di concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Luca Tosi”: iscrizione al Registro dei Praticanti di cui al D.M. 3.8.79 tenuto presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro della Lombardia, oppure iscrizione ad uno dei corsi di formazione permanente organizzati nell’anno 2013-2014 da Istituti Universitari con sede in Lombardia, che coinvolgano gli iscritti al Registro dei Praticanti istituito presso i Consigli Provinciali ai sensi del D.M. 3 agosto 1979 (G.U. 231 del 23.8.1979); i candidati dovranno essere iscritti al registro dei praticanti da almeno 31/03/2014; reddito annuo della famiglia del Praticante non superiore ad C. 85.000 per l’anno 2013; accettazione di tutte le condizioni che regolano il Bando di Concorso. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 FOCUS APPRENDISTATO Qualificare un apprendista senza la qualifica... Questo articolo inizia a pag. 9 e finisce a pag. 10 Gioco di prestigio. Ci mancava questa a corollario delle ondate di proposte per la riforma del mercato del lavoro, per la quale sembra di assistere al fenomeno del campionato di calcio: i 59 milioni di italiani sono tutti allenatori e strateghi con le proprie soluzioni pari al Vangelo. Lo stesso accade per il nostro mercato del lavoro, dove ciascuno detta ricette risolutive, mirabolanti, a volte tanto lapalissiane da sembrare quasi quasi efficaci. Ci si imbatte in interviste, articoli, interventi di signori che sino a qualche minuto prima nulla avevano a che fare con le politiche sociali o economiche ed invece si scoprono nei tg e nei talk show esperti di lavoro, legislazione sociale, previdenza. Il solito Paese dove tutti possono dire tutto, senza che nessuno insorga per contrastare questa o quella castroneria. Ma è uno di quei fattori deprimenti della democrazia, che è meglio tenerci che contrastare. Il tema odierno (grande novità) è l’apprendistato; un tema che può sembrare inventato ad arte per giustificare chissà quanti convegni e seminari, per poi tracciare il minimo comune denominatore per il quale non funziona e continua a non poter così funzionare. Migliaia di discenti a quei convegni, migliaia di ragionevoli professionisti, che al termine del più o meno edotto quadro tracciato, scelgono di evitare, di bypassare, di prevenire che è meglio che curare, evitando la tipologia epidemica. Il crollo verticale dei contratti di apprendistato sta nei numeri di tutte le rilevazioni, con un DL 34 (pardòn, legge 78/2014) che dà solo motivo di ulteriori convegni e seminari senza nulla togliere e nulla aggiungere alle fondate aspettative delle imprese, ovvero la vera semplificazione, la gestione della formazione esclusiva in P. 9 scrive Renzo La Costa azienda pur sottoposta ai dovuti controlli: e se qualche Regione dovesse rimanere disoccupata in materia con i suoi enti accreditati, poco importa, perché quel che conta è l’occupazione vera, non in corsi con la storia d’Italia, qualche filmato, la ricreazione ed un paio di firme sul registro. Nel ricettario globale italiano (più unico che raro) delle proposte di riforma dell’apprendistato, interviene da ultimo il documento Confindustria del maggio 2014 intitolato “Proposte per il mercato del lavoro e per la contrattazione”. Orbene, quale la ricetta magica per rilanciare l’apprendistato? E’ cosa buona e giusta riportarla nel suo testo integrale: APPRENDISTATO “Per favorire un’ulteriore diffusione di questo istituto occorre renderne più flessibile e meno oneroso l’utilizzo. Per garantire una maggiore flessibilità gestionale, la qualifica professionale di destinazione non andrebbe prefissata all’inizio del contratto, bensì individuata nel corso del percorso formativo e le modalità di attestazione di tale percorso dovrebbero essere lasciate alla contrattazione collettiva ovvero, alternativamente e sempre in via facoltativa, demandate a enti di certificazione indipendenti”. Cioè: se l’apprendistato è un rapporto di lavoro a causa mista (lavoro+formazione) rimaniamo certa la prima (il lavoro) e rendiamo aleatoria la seconda (formazione) che seconda – nel contratto di apprendistato – non lo è affatto, anzi. Lo stesso si potrebbe fare con la retribuzione: nulla da fissare all’inizio del contratto, bensì individuata edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 FOCUS termina APPRENDISTATO in corso di svolgimento del rapporto di lavoro. Idem con le ferie, da commisurare a seconda del merito del lavoratore. Ma anche per l’orario di lavoro, è proprio necessario fissarlo a priori? Lo stesso contratto a termine, deve necessariamente avere un termine? Vogliamo parlare del part time? Magari ad orario libero da definirsi alla giornata? La proposta appare davvero singolare, più singolare ancora se si valuta la fonte autorevole dalla quale proviene. Il nostro mercato del lavoro non ha bisogno di modificarsi in far-west, ha solo bisogno di essere regolato da precetti certi che proprio il contratto di apprendista ancora non ha, neanche a seguito del rimaneggiamento della Legge 78/2014. Le regole certe che non ci sono, sono le stesse che hanno mortificato i con- P. 10 tratti di inserimento, l’apprendistato, il lavoro a progetto, complessivamente a scapito dell’occupazione tranquilla e regolare. In questo guazzabuglio indegno di norme, pareri, interpretazioni, giurisprudenza,proposte ecc.ecc., appare ormai evidente che per la gestione dei rapporti di lavoro bisogna essere più artisti che professionisti: ma questa non è una novità. Qualche, anzi molti, anzi parecchi anni fa, San Francesco scriveva: “Chi lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, chi lavora con le mani, la testa ed il cuore è un artista”. Mettiamoci il cuore tutti, non le chiacchiere. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 FOCUS MODELLO 730/2014 Agenzia delle Entrate, gli ultimi chiarimenti ai CdL Questo articolo inizia a pag. 11 e finisce a pag. 12 L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57 del 30 maggio 2014, ha fornito chiarimenti in materia di modello 730 analizzando in particolar modo gli aspetti della presentazione del “modello 730 senza sostituto d’imposta”, il controllo preventivo da parte dell’Amministrazione nel caso di richieste di rimborso superiori ad 4000 euro e la conservazione della documentazione ad opera dei professionisti/Caf. Analizziamo nel dettaglio i tre punti della risoluzione n. 57 del 30 maggio scorso MODELLO 730 In merito al primo punto l’Agenzia ricorda che tra i soggetti ammessi alla presentazione del modello 730 dal periodo d’imposta 2014 (redditi 2013) vi sono anche i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati privi del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. Ad esempio: - lavoratori a tempo determinato con rapporto di lavoro che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio; - con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa; - con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente; - titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; - titolari di assegni periodici e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio). Nel caso in cui dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta P. 11 scrive Celeste Vivenzi l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate oppure consegna al contribuente la delega cartacea del modello F24 per il versamento. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il modello 730 senza sostituto d’imposta può essere presentato anche in forma congiunta, se entrambi i coniugi sono privi del sostituto d’imposta e, nel caso di specie, il primo dichiarante deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente (condizione non prevista per il secondo dichiarante). CONTROLLO PREVENTIVO SU RICHIESTE DI RIMBORSO SUPERIORI A 4000 EURO Per quanto riguarda invece l’aspetto del rimborso superiore ai quattromila euro, l’Agenzia ha chiarito quanto segue: - in presenza di rimborsi superiori a quattromila euro e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito dei previsti controlli; - i rimborsi superiori ad euro 4.000, derivanti da dichiarazioni per i quali non sono indicate richieste di detrazioni per carichi di famiglia ovvero che non derivino da eccedenze d’imposta a credito dalla precedente dichiarazione sono erogati direttamente dal sostituto d’imposta nei tempi ordinari; - l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione che sia stata utilizzata per versamenti con il modello F24 non rappresenta un’eccedenza d’imposta utile ai fini del raggiungimento della soglia di euro 4.000; edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 FOCUS termina MODELLO 730/2014 - le eccedenza rilevano ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione, come ad esempio i semplici oneri detraibili. I controlli da parte dell’Agenzia sono effettuati entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello dichiarativo e dopo la verifica della spettanza del credito lo stesso viene erogato. A tale proposito si ricorda ai contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, di effettuare la comunicazione del codice IBAN tramite la presentazione di apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate in via telematica (se il contribuente è in possesso di pin) ovvero tramite consegna del modulo presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate. P. 12 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI/CAF Infine, per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione da parte dei CAF e dei professionisti abilitati, viene ribadito quanto segue: -le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti devono essere conservate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione; -la copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione per il visto di conformità devono essere conservate fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 FOCUS DL 47/2014 Le novità sul Decreto Casa in dodici punti riassuntivi Questo articolo inizia a pag. 13 e finisce a pag. 15 PREMESSA GENERALE Con la conversione del decreto n. 472014 nella legge n. 80/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014, diventano definitive le norme contenute nel decreto in oggetto. Ecco le principali novità. CEDOLARE SECCA Ridotta l’aliquota dal 15 al 10 per cento per il quadriennio 2014-2017 per le locazioni a canone concordato stipulate nei maggiori comuni italiani, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa. Il beneficio è esteso alle abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione, nonché a quei comuni per cui negli ultimi 5 anni è stato dichiarato lo stato di calamità. IUC E IMMOBILI POSSEDUTI DA NON REDISENTI Soppressa la possibilità per i Comuni di assimilare ai fini IMU all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini “italiani non residenti”. Contestualmente è stato disposto che, a decorrere dal 2015, sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale un’unità immobiliare (una sola casa) posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia (iscritti all’ AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero data in comodato d’uso e sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. Inoltre, per le annualità 2015 e successive, in relazione alle suddette unità immobiliari è prevista anche una riduzione di 2/3 di TARI e TASI applicate per ciascun anno. Nessuna agevolazione spetta, invece, ai P. 13 scrive Celeste Vivenzi cittadini italiani che risiedono all’estero per lavoro. COSTRUTTORI E RISTRUTTURATORI DI ALLOGGI SOCIALI Se la Comunità Europea darà il benestare alla normativa in oggetto viene previsto che, fino all’eventuale riscatto dell’abitazione da parte del conduttore ovvero per un periodo massimo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori di “nuova” costruzione o di manutenzione straordinaria o di recupero, i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d’impresa (Irpef/Ires ) né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap nella misura del 40% . RISCATTO ALLOGGI SOCIALI Introdotta la possibilità di riscatto dell’alloggio sociale da parte del conduttore che può imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e in parte in conto affitto. Il riscatto è possibile trascorsi 7 anni dalla locazione, da parte dei conduttori che non sono titolari di altra abitazione (tale norma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29/03/2014 ). Chi esercita il riscatto non può vendere l’immobile per un periodo di anni 5. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio. FONDI AFFITTI Rifinanziati il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con l’introduzione di nuove regole per la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, estendendo il finanziamento di iniziative anche alle regioni, oltre che ai comuni. L’obiettivo edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 FOCUS DL 47/2014 del decreto legge è fornire immediato sostegno economico alle categorie sociali meno abbienti che ad oggi non riescono più a pagare l’affitto e, per tale motivo, è stato deciso di incrementare rispettivamente con 100 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Nello specifico il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione che già aveva una dotazione di 100 milioni (50 per il 2014 e altri 50 per il 2015) verrà raddoppiato a 200 milioni (100 per il 2014 e 100 per il 2015) mentre il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli che già aveva una dotazione di 40 milioni di euro, è stato incrementato di 226 milioni ripartiti negli anni 2014-2020. ALLOGGI POPOLARI Previsto un piano di sviluppo dell’edilizia sociale, con una riqualificazione e ristrutturazione degli alloggi esistenti e il recupero di alloggi da assegnare, con priorità, agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti. ll Piano finanzierà con 500 milioni di euro il recupero di oltre 12.000 alloggi, anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico e statico degli immobili. Le risorse, entro il limite di 500.000 euro, sono reperite attraverso il “fondo revoche” (infrastrutture strategiche “incagliate”). Altri 67,9 milioni di euro vanno al recupero di ulteriori 2.300 alloggi ex IACP da destinare alle categorie sociali disagiate (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone con più di 65 anni malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico P. 14 e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione) VENDITA IMMOBILI IACP Nuove regole per la vendita di case popolari di proprietà degli IACP, gli Istituti autonomi per le case popolari. Si affida ad un decreto interministeriale da approvare entro il 30 giugno 2014, la definizione delle nuove procedure di alienazione. DETRAZIONI FISCALI AFFITTI ALLOGGI SOCIALI Per la detrazione Irpef per gli affitti a canone agevolato viene stabilito che, per il triennio 2014-2016, arriva a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 e 450 euro, se invece è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro. in caso di incapienza dell’IRPEF lorda, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza, come avviene per le altre detrazioni IRPEF previste a favore degli inquilini. Il credito sarà erogato mediante il sostituto d’imposta, per i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure in sede di dichiarazione dei redditi. BONUS MOBILI La detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, non sarà più legato alle spese di ristrutturazione edilizia. Così per il periodo compreso tra il 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione del bonus mobili, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per ristrutturazione edilizia al 50%. L’unico limite applicabile è quello previsto per i 10,000 della spesa. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 FOCUS termina DL 47/2014 LOTTA AGLI ABUSIVI Previsto il divieto di allaccio ai pubblici servizi (gas, luce, acqua eccetera) per chi occupa abusivamente un immobile, nonché divieto di chiedere la residenza. AFFITTI IN NERO Sono fatti salvi i contratti di locazione stipulati in seguito alla denuncia, da parte dell’inquilino, dell’affitto in nero fino al 2015. Come noto, la Corte Costituzionale (sentenza n. 50/2014) ha dichiarato l’ incostituzionalità delle disposizioni che prevedevano in caso di mancata registrazione del contratto di locazione, la determinazione del canone di locazione annuale nel triplo della rendita catastale e della durata del contratto (in 4 anni + altri 4 in caso di proroga tacita) dal momento della registrazione. NOVITA’ IN MATERIA DI DIRITTI PATRI- GUIDE P. 15 MONIALI PER ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE Viene stabilito il divieto per l’acquirente di rinunciare alle tutele previste (garanzia fideiussoria e polizza assicurativa decennale) e la nullità di qualsiasi clausola contraria da intendersi eventualmente come “non apposta”. In sede di conversione viene stabilito che non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare gli atti a titolo oneroso relativi il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su immobili da costruire e nei quali l’acquirente si impegna a stabilire, entro 12 mesi dall’acquisto/ ultimazione, la residenza propria, o del coniuge o di parenti /affini entro il 3° grado posti in essere “al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare”. ONLINE Il modello Unico 2014 Ecco il rapporto analizzato in due sulle comunicazioni guide sul sito Ancl obbligatorie Pubblicate quattro nuove guide sul sito www.anclsu. com. Due di queste sono inerenti il modello Unico 2014: la prima sulla detraibilità degli interessi passivi per l’abitazione principale e la seconda sul reddito fabbricati e terreni 2013 ed effetto alternativo ImuIrpef. Le altre due guide, invece, presentanto informazioni e chiarimenti utili sulla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione (aspetti civili e fiscali) e sui finanziamenti dei soci (aspetti civili e fiscali). Tutte le guide sono a cura di Celeste Vivenzi. E’ stato pubblicato il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie nel quale vengono presentati i dati relativi ai movimenti di rapporti di lavoro registrati in Italia, nel corso del triennio 2011 - 2013. Il documento si compone di cinque capitoli e di approfondimenti tematici di rilievo, rispetto a evidenze del mercato occupazionale che si sono manifestate durante gli anni interessati. Disponibili sul sito www.anclsu.com nella sezione copertina. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 LA POSTA “Vergogna delle vergogne”, Non resti urlo nel deserto! Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci dal collega Carlomassimo Nava lo scorso 12 giugno. Egregie colleghe e colleghi, dopo una giornata di lavoro al limite dell’allucinazione e non solo per il caldo che ci soffoca con un tasso di umidità che almeno dalle mie parti, cioè il Lago Maggiore, tocca quasi il 90%, ma ancor più per il caos Tasi che ci trova noi professionisti a dover fronteggiare clienti inferociti, con i Comuni che non sanno nemmeno cosa rispondere, per proseguire con l’Imu, non dimenticando l’Unico e i suoi studi di settore, ancora non ufficializzati per dovere di cronaca. Ebbene, dopo tutto ciò rincasi verso le 21 di sera e cosa ti trovi nella buca delle lettere, tanto per risollevarti un pò il morale? Una lettera dell’Agenzia delle Entrate, scritta anche con il cinismo della cortesia, nella quale sei invitato entro trenta giorni da oggi (precisiamo 12 giugno) a presentare (per gli addetti ai lavori il 36 ter) i seguenti documenti: ecc. ecc. e di seguito per concludere: ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, quadro re, rigo 26. Ma scusate colleghi, sbaglio o entro circa trenta giorni, scade il termine per il pagamento dell’Unico senza lo 0,40%? Ma scusate colleghi, sbaglio o tutte le nostre ritenute vengono riportate sul modello 770 dell’anno di competenza? Se non sbaglio, mi chiedo: lo fanno di proposito? Non lo fanno di proposito perché non sanno quello che fanno? Sanno quello che fanno e se ne fregano totalmente di noi? Sanno quello che fanno, se ne fregano, e si divertono alle nostre spalle? Sanno quello che fanno, se ne fregano, si divertono alle nostre spalle e godono nel vederci andare negli uffici esausti, sconvolti e arresi all’evidenza dei fatti? Vi assicuro, io non ci sto! Andrò all’Agenzia delle Entrate, chiederò del direttore e protesterò con tutte le mie forze. Perché? Perché non è possibile chiedere tale documentazione in altri periodi dell’anno? Perché è possibile richiedere le ritenute quando sono già in loro possesso e facilmente verificabili con mezzi informatici. Burocrazia, documenti su documenti, verifiche, richieste, controlli, prospetti, moduli, ecc. ecc. Questa è un’Italia di pazzi, ma attenzione i pazzi non sono loro, ma noi che continuiamo a perseverare nell’accettare tutto e il contrario di tutto con sudditanza e rassegnazione a tal punto che questi politici, burocrati, funzionari dello stato si prendono l’arroganza e il diritto di pensare veramente di essere dalla parte del giusto. Sono certo che cambierà, è solo questione di tempo, ma cambierà! A tutto c’è un limite, anche verso un potere becero, vigliacco e persecutorio. P. 16 riceviamo e pubblichiamo da Carlo Massimo Nava edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 P. 17 QUESITI a cura di Paola Diana Onder coordinatrice Centro Studi Nazionale Formazione negli orari di lavoro, quale comunicazione? Domanda Un datore di lavoro iscrive il proprio dipendente (assunto con contratto di lavoro intermittente) ad un corso di formazione organizzato da un ente di formazione nell’ambito di programmi finanziati dalla Comunità Europea, da svolgersi nei locali dell’ente stesso. La convenzione stipulata tra l’Ente formativo e i datori di lavoro aderenti al corso, prevede che le ore di corso siano considerate nell’orario di lavoro. Domanda: deve essere effettuata la comunicazione ex art. 35 comma 3bis del d.lgs. 276/2003, per le giornate nelle quali il lavoratore frequenta il corso (e non la prestazione lavorarativa)? Soluzione proposta Ad avviso del richiedente, la comunicazione non deve essere effettuata in quanto non si tratta di “prestazione lavorativa” da effettuarsi nel luogo di lavoro (o di assunzione), ma bensì di corso di formazione da frequentare presso i locali dell’Ente formativo. Lart. 35 comma 3bis del d.lgs. 276/2003 come modificato dall’articolo 1, comma 21, lettera b), della Legge n. 92/2012, prevede che:”Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni (...), il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata (...)” Risponde Cristiana Michieli Il quesito non trova risposta nella vigente normativa e nemmeno nella prassi amministrativa. Non è quindi possibile, a parere di chi scrive, dare una chiara indicazione su che tipo di comunicazione effettuare. Pertanto, ogni interpretazione è frutto di valutazioni personali che possono essere più o meno condivisibili. Infatti, se da un lato è pur vero che il lavoratore frequentante il corso di formazione non sta svolgendo l’attività lavorativa richiesta per effettuare la comunicazione obbligatoria, d’altro canto è altrettanto vero che in quel lasso di tempo il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per assistere a delle lezioni. Ignorando se il lavoratore percepisca l’indennità di disponibilità, la formazione, comunque, non potrà essere retribuita da questa indennità. Peraltro, va anche sottolineato che “La convenzione stipulata tra l’Ente formativo e i datori di lavoro aderenti al corso, prevede che le ore di corso siano considerate nell’orario di lavoro”. Dal momento che le ore di formazione dovranno essere retribuite come normale orario di lavoro, in via prudenziale, sarebbe opportuno effettuare la comunicazione preventiva, anche al fine di giustificare agli eventuali organi di controllo la retribuzione erogata in quella giornata. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 QUESITI P. 18 Scrittura artistica individuale, contratto a termine o intermittente? Domanda Nel settore dello spettacolo un tipo di contratto (subordinato) spesso utilizzato è quello della cosiddetta “scrittura artistica individuale” anche conosciuto come contratto “a prestazione” o “a servizi saltuari”. Quali sono le caratteristiche che tale contratto deve avere? In particolare: PREDETERMINAZIONE DELLE CHIAMATE: le giornate devo essere prestabilite al momento della stipula del contratto? Se sì, in caso di mancato servizio (per volere del datore), la retribuzione è ugualmente dovuta? CONSEGUENZE DELLA MANCATA RISPOSTA: se il lavoratore non si presenta, vi possono essere sanzioni disciplinari? MISURA DELLA RETRIBUZIONE: mi risulta che il lavoratore è pagato a prestazione (non a ore) e se la prestazione dura meno di quello previsto, essa è comunque retribuita per intero. Giuridicamente si tratta di un contratto a termine ex art. 1 comma 1 del D.Lgs. 368/2001, ma vi sono molte analogie col contratto intermittente: al di là dei presupporti per l’utilizzo che distinguono i due contratti (gli intermittenti solo per attività ex R.D. 2657/1923, età ecc), vorrei capire quali sono le caratteristiche che distinguono in maniera netta i due tipi di contratto. Mi capita, infatti, di vedere contratti in cui le giornate di prestazione non sono predeterminate, ma vengono comunicate di settimana in settimana e il lavoratore può anche rifiutare la prestazione con l’unica conseguenza di non vedersi retribuito il servizio. Non vorrei ritrovarmi di fronte ad una sorta di contratto ibrido a metà tra l’intermittente e quello a prestazione: poichè, infatti, vanno gestiti in maniera del tutto differente (da un punto di vista emens mi risulta che quelli a prestazione sono considerati a tempo pieno, con tutte le conseguenze del caso), vorrei poter classificare in maniera corretta il contratto stesso. Risponde Paola Maschietto Anche se nel tempo la gestione degli artisti, e delle persone impiegate nel mondo dello spettacolo, è stata semplificata ed uniformata per alcuni aspetti a quella degli altri lavoratori, rimangono alcune particolarità di cui si deve tenere conto negli adempimenti di natura amministrativa, fiscale e previdenziale. Dal 1 gennaio 2012 non è più obbligatorio il libretto di lavoro gestione ex Enpals. Il lavoratore, quindi, non dovrà più richiederlo allo sportello ed il datore di lavoro non sarà più obbligato a timbrarlo. Escludo che possano essere definiti contratti di tipo intermittente o a chiamata. Si tratta di contratti a termine, o successione di contratti a termine, per i quali non vi è nemmeno la necessità di far intercorrere un termine minimo di intervallo tra l’uno e l’altro. Per quanto concerne accordi, retribuzione, rimborsi e penali (non le sanzioni disciplinari) vanno gestiti all’interno del contratto. A salvaguardia del datore di lavoro potrebbe essere inserita una clausola particolare riguardo alla possibilità di risolverlo per incapacità dell’artista o per insufficienza della prestazione. Se il lavoratore non si presenta, o la manifestazione è soppressa, nulla a titolo di retribuzione è dovuto. Per quanto attiene la contribuzione “gestione ex Enpals” il versamento è obbligatorio, anche in assenza di retribuzione, ovvero se la prestazione è a titolo gratuito. Ai soggetti di cui all’art. 1, comma 188, L. 296/2006 che effettuano esibizioni musicali dal vivo (purchè giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni, pensionati di età superiore a 65 anni e soggetti che versano ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo) se non superano i 5.000,00 per le loro esibizioni, permane il regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo. Per completezza di informazione si segnalano al collega due recenti risposte ad interpello del Ministero del Lavoro, precisamente la 6 e la 7 del 30/01/2014, e conseguente lettera circolare del 13/03/2014 n. 5286. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 QUESITI P. 19 Cigs, un caso particolare. Ecco come funziona in caso di alternanza tra Cigo e Cigs Domanda Un’azienda con 17 dipendenti ha usufruito dei seguenti periodi di cig: dal 10.01.11 al 10.07.11 ordinaria a ore zero per mancanza lavoro; dal 11.07.11 al 10.07.12 straordinaria a ore zero; dal 11.07.12 al 31.12.12 ordinaria a ore zero per mancanza lavoro; dal 01.01.13 al 09.03.13 in deroga a ore zero per mancanza lavoro; dal 10.03.13 al 09.03.14 straordinaria a ore zero. Solo n. 5 dipendenti sono rimasti in cig a zero ore, gli altri hanno tutti lavorato o in forma ridotta e molto a orario pieno. Alla fine del periodo di cigs, l’azienda ,che ora a causa di licenziamenti ha l’organico ridotto a 14 dipendenti, ha bisogno di usufruire ancora della cassa ordinaria per 9 unità ( i cinque dipendenti completamente sospesi saranno licenziati ). Per quanto riguarda la cigs l’azienda non ne ha più diritto avendo raggiunto il termine di 36 mesi nel quinquennio fisso. Nel conteggio del limite delle 52 settimane nel biennio mobile, l’azienda potrebbe usufruire di circa 22 settimane, che permetterebbero il proseguimento dell’attività e superare il periodo più critico nei mesi di luglio ed agosto. Questo periodo potrebbe prudurre il proseguimento dell’attività nel futuro. Si chiede se l’azienda può procedere alla richiesta della cig ordinaria, visto il contenuto del messaggio inps n. 19350 del 11.10.2011 che chiarisce: “ nel caso in cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO seguite da 52 settimane consecutive di CIGS e intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, l’INPS ritiene che l’anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane seppure a orario ridotto“. Se su 17 dipendenti n. 13 lavorano sempre, o per l’intero orario o in orario ridotto, e solo n. 5 usufruiscono della cigs a zero ore per tutto il periodo, si deve considerare il periodo di cigs al pari della ripresa dell’attività, oppure prevale la sospensione a zero ore dei 5 dipendenti. Risponde David Trotti Non ci si può che riferire al messaggio 19350 del 2011 dell’Inps con cui viene affrontato l’argomento. L’Istituto afferma riguardo l’alternanza cigo (52 settimane)-cigs (52 settimane)-cigo: se una azienda ha usufruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di Cigs e intende chiedere un ulteriore periodo di Cigo, l’Inps ritiene che l’anno di Cigs possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. Pacifico il caso restante in senso negativo nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di Cigs a zero. Preso atto di quest’ultima frase ritorniamo al caso delle settimane parzialmente lavorate. A questo riguardo, per inciso, vogliamo far presente che il Ministero del Lavoro più volte ha ritenuto di vedere applicati in ragione di una cassa integrazione ordinaria o straordinaria ridotta gli istituti del rapporto di lavoro (esempio le ferie nella cig nell’interpello 19/2011), in qualche modo equiparando la ripresa effettiva con l’attività ridotta. Il problema nel nostro caso è complicato dal fatto che le maestranze non hanno ripreso tutte l’attività lavorativa, e qui non ci possiamo che rifare ai principi generali ricordando che la cigo esiste per cause transitorie e che la ripresa non deve essere considerata relativamente alla somma dei lavoratori ma si deve riferire al contesto aziendale. Quindi la ripresa può non essere totale ma deve riguardare una parte significativa dei lavoratori, perché questa quantità certifica la ripresa della produzione verso livelli di normalità (rectius la possibilità di utilizzare la cigo). Ricordiamo che il Messaggio 2 aprile 2009, n.7526 rivolto all’edilizia ma estensibile a tutte le aziende rileva che come affermato nella circolare dell’Istituto n. 130 del 14.7.2003, anche per il settore dell’edilizia il giudizio della Commissione circa la certa “riammissione”, entro breve termine degli operai interessati nell’attività produttiva aziendale (di cui all’art. 5, c. 1, del DLCPS del 12.8.1947 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva sulla capacità della ditta di riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Qui la prosecuzione dell’attività e la tensione dell’azienda a tornare a livelli normali appare certa in quanto più del 75% dei lavoratori ha ripreso l’attività nel senso indicato dal messaggio 19350. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 QUESITI P. 20 Successione di contratti a termine e voucher per il periodo di sospensione Domanda Risponde Paola Maschietto Terminato il contratto a termine stipulato in sostituzione di una maternità (la dipendente sostituita rientra al lavoro) l’azienda vorrebbe instaurare con la lavoratrice un nuovo contratto a termine acausale per le medesime mansioni. Alla luce delle recenti modifiche chiedo: dal momento che il primo contratto stipulato era di durata superiore ai sei mesi si devono rispettare i 20 gg. di stop prima della nuova assunzione? Vale sempre il limite dei 36 mesi a partire dalla prima stipula? Parte del periodo di sospensione potrebbe essere coperta da voucher? Con la pubblicazione del provvedimento pubblicato nella G.U. 20 marzo 2014, n. 66 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, dal 21 marzo è in vigore il D.L. n. 34/2014. Soluzione proposta Si devono rispettare i 20 giorni di sospensione. Sì, è possibile l’utilizzo del voucher. Sono state introdotte importanti novità in riferimento ai contratti a tempo determinato consentendone la stipula senza l’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che ne giustificano il termine rendendo possibile, nel caso prospettato, la proroga del contratto in essere. Il contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di otto volte. La norma consente di instaurare contratti a termine successivi fino ad un massimo di 36 mesi complessivi, comprensivi di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Ai fini del computo dei 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti, anche non consecutivi, prescindendo quindi dai periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione dei precedenti rapporti di lavoro e l’instaurazione di quelli successivi. La stipulazione tra le medesime parti di più contratti a termine sempre con lo stesso lavoratore è possibile a condizione che, tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo, trascorra un intervallo minimo di 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a sei mesi; 10 giorni per i contratti di durata pari o inferiore a sei mesi (vincoli riportati ai livelli precedenti la Riforma del Lavoro Fornero dal Decreto Lavoro del governo Letta). Il ricorso all’istituto del lavoro accessorio (voucher), con il medesimo lavoratore, nel periodo di intervallo tra la cessazione del primo rapporto a termine e la successiva riassunzione, ancorché non espressamente vietata, a mio parere è incompatibile, nel caso specifico, in quanto - di fatto - non vi sarebbe alcuna interruzione dell’attività lavorativa svolta dal prestatore in favore del medesimo datore di lavoro. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 QUESITI P. 21 Recupero agevolazioni mobilità codice 5Q da parte dell’Inps per cumulo legge 92/2012, è corretto? Domanda Una nostra società cliente ha assunto in data 27/12/2010 una dipendente iscritta nelle liste di mobilità L. 223/91 con contratto a tempo determinato di 12 mesi, successivamente trasformato a tempo indeterminato in data 27/12/2011, per cui abbiamo richiesto ed ottenuto dall’Inps il codice autorizzazione 5Q ed usufruito degli sgravi contributivi mobilità dal 27/12/2010 al 26/11/2012 (23 mesi totali). La dipendente era stata precedentemente assunta da una agenzia interinale per il periodo dal 19/04/2010 al 23/12/2010 (usufruendo degli sgravi per la mobilità) ed inviata in missione presso la nostra ditta cliente nel periodo indicato. L’Inps in data 13/09/2013 emetteva un provvedimento di diniego cod 5Q+5T per la lavoratrice in oggetto con richiesta di regolarizzare quanto indebitamente usufruito per il periodo 04/2011- 11/2012 in quanto “per la lavoratrice i benefici non possono superare i 12 mesi e considerato il periodo già goduto di 9 mesi presso l’agenzia interinale, restano solo 3 mesi”, basandosi su quanto introdotto dall’art. 4 comma 13 Legge 92/2012 (Legge Fornero) che “ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato”. La Legge 92/2012 che ha introdotto il cumulo è entrata in vigore il 18/07/2012 . Chiedo pertanto un Vs. parere in merito. Soluzione proposta Risponde Giovambattista Vavalà La Legge 92/2012 è in vigore dal 18/07/2012 e pertanto la norma che “ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato” non può essere applicata retroattivamente ma le disposizioni riguardo il cumulo dei periodi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della Legge Fornero (18/07/2012). Pertanto, essendo le agevolazioni precedenti alla entrata in vigore della Legge 92/2012, non riteniamo fondata la richiesta dell’Inps ed il conseguente recupero delle agevolazioni usufruite. Inoltre non abbiamo riscontrato alcuna applicazione retroattiva della norma sia nella Legge 92/2012 che nella circolare Inps n. 137 del 12/12/2012 e Interpello del Ministero del Lavoro n. 40/2012. Alcuni funzionari dell’Inps disconoscono i principi più elementari del diritto. L’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, rubricato “Efficacia della legge nel tempo”, stabilisce che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. La disposizione della legge “Fornero” sulla quale l’Inps basa le sue pretese non è applicabile alle fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore. Tantomeno nella normativa agevolativa in questione era contenuta originariamente alcuna disposizione diretta a limitare il periodo di godimento del beneficio in caso di precedente utilizzo del lavoratore in mobilità attraverso l’istituto della somministrazione. L’unico limite consisteva nel divieto (esteso in linea generale ad opera della legge n. 92/2012) di beneficiare dell’agevolazione in caso di assunzione in ottemperanza di un obbligo di legge, ovvero per quei lavoratori che fossero stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risultasse con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Tali fattispecie non ricorrono nel caso di specie, essendo stato il lavoratore utilizzato attraverso un contratto di somministrazione. Se il lavoratore, dopo il periodo in somministrazione, ha mantenuto l’iscrizione nelle liste di mobilità, evidentemente è rimasto “portatore” di un agevolazione soggetta alle sole condizioni poste dalla legge vigente al momento della sua assunzione. Sembra dunque opportuno proporre ricorso avverso il provvedimento di revoca parziale del beneficio. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 QUESITI P. 22 Verifiche, quanto sono censurabili i comportamenti degli ispettori? Domanda La circolare del Ministero del lavoro n. 6 del 4.3.2014 sembra carente al paragrafo “Acquisizione delle dichiarazioni“ in quanto trattandosi di “chiarificazioni“ di un comportamento “corretto“ sembra omettere alcune informazioni a solo vantaggio del servizio ispettivo e senza tener conto della completezza della norma circa le dichiarazioni “spontanee” rilasciate dai dipendenti interrogati. In particolare la stessa non precisa che l’ispettore dovrebbe avvertire il dipendente che lo stesso ha solo l’obbligo di farsi identificare ma non di rispondere all’interrogatorio. Pur apparendo inoltre “medioevale“ la norma che non consente al dipendente dichiarante di avere copia della dichiarazione rilasciata, si chiede se sia censurabile l’ispettore che non esegua la formalità di chiedere al dipendente se voglia leggere personalmente la dichiarazione resa. Soluzione proposta Si ritiene censurabile Risponde Renzo La Costa Sulla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, la legge attribuisce al personale ispettivo il potere di accertamento, che si realizza anche con l’esercizio del potere di interrogare il datore di lavoro, i dipendenti dello stesso, le rappresentanze sindacali e tutti coloro che possono fornire informazioni utili ai fini dell’ispezione. In particolare, l’art. 13 della L. 689/83 dispone: (Atti di accertamento) Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Va in proposito anche evidenziato che sin dalla prima istituzione dell’Ispettorato del Lavoro (1912), sussiste la rilevanza penale del rifiuto di obbedienza all’ispettore del lavoro. Pare quindi conseguente che le risposte richieste al lavoratore non sono una facoltà, bensì un obbligo. Quanto alla richiesta al lavoratore di rileggere le dichiarazioni rese, è prassi e metodo consolidati che tale verbalizzazione sia riletta dall’ispettore all’interrogato cui poi va sottoposto il documento per la firma. Nulla vieta al lavoratore, quindi, di rileggersi il documento medesimo prima di apporre la firma richiesta. Né l’ispettore, si ritiene, possa vietarne la rilettura. Essendo quindi assolutamente aperta la procedura di acquisizione delle dichiarazioni, non si intravedono motivi di censurabilità. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 QUESITI P. 23 Fasc, obbligatorio anche dopo la trasformazione in fondazione? Domanda Un’azienda spedizioniera costituita negli ultimi tre anni ha ancora l’obbligo di iscrizione al FASC fondo agenti spedizionieri corrieri dopo che lo stesso è stato trasformato in fondazione? Il fondo asserisce l’obbligatorietà a fronte dell’art.4 della Legge 03.04.1926 n. 563 e del Regio Decreto 01.07.1926, n.1130 recepiti poi dai CCNL. Soluzione proposta Fondo soppresso e trasformato in fondazione a scopo previdenziale di secondo pilastro pensionistico, iscrizione facoltativa. Risponde Paola Maschietto Gli accordi sindacali contenuti nei contratti nazionali di lavoro, succedutisi nel tempo e rinnovati fino ai nostri giorni, confermano l’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria Complementare per il settore della logistica e dei trasporti, anche per un’azienda di nuova costituzione, se applica tale contratto. Le origini del fondo derivano da due contratti collettivi: il C.C.N.L. 16.11.1933 - per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizione, spedizionieri doganali, transitari e corrieri - ed il C.C.N.L. 16.11.1933 - per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti il trasporto camionistico di cose a mezzo autocarri e trattrici - che recepiscono le disposizioni dell’art.4 della Legge 03.04.1926 n. 563 e del Regio Decreto 01.07.1926, n.1130, costitutivi del Fondo stesso. Lo statuto del Fondo è contenuto nel successivo C.C.N.L. 25.01.1936 per gli impiegati delle imprese dei spedizione e delle agenzie marittime. Nel 1978 il Fondo Nazionale è stato dichiarato ente di diritto pubblico e, a seguito del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 è diventato Fondazione. A seguito della trasformazione la Fondazione si è dotata di un nuovo statuto e regolamento approvati con decreto Interministeriale in data 02.11.1995. Il F.A.S.C. ha assunto il nome di “Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi”. Il versamento all’ente di assistenza sanitaria complementare FASC per le aziende di trasporto merci industria era contrattualmente dovuto, con l’esclusione per le imprese associate al FAI, fino al 30 giugno 2011. Le rate relative al periodo luglio-dicembre 2011, come da previsione contrattuale, dovevano essere versate in un’unica soluzione nel mese di settembre 2012. Le rate relative al periodo gennaio 2012 - 15 novembre 2012 non sono dovute. Dal 1 ottobre 2012 è operativo il FONDO SANILOG - Fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per il personale dipendente del settore cui si applica il CCNL “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. Il Fondo ha come scopo la copertura, totale o parziale, del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad esse collegate, sostenute dagli iscritti del Fondo. In base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione: ... “tutti i lavoratori, non in prova, ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato”... Tale disposizione contrattuale pone quindi un esplicito obbligo per l’azienda di versare la contribuzione in favore di SANILOG prevedendo, in caso di mancato versamento, il rimborso da parte dell’azienda stessa verso i lavoratori non iscritti al Fondo per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito, nonché omissione contributiva e inadempimento contrattuale per mancata erogazione della prestazione di assistenza sanitaria integrativa. Conseguentemente, qualora i dipendenti dovessero richiedere il rimborso di prestazioni sanitarie, avvenute durante il periodo compreso tra la data di operatività del Fondo e la data di adesione a SANILOG, le aziende interessate potrebbero essere direttamente chiamate al pagamento delle prestazioni stesse. Il regolamento del fondo indica che sono fatti salvi i contratti, o accordi collettivi in essere, che prevedano forme di assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di miglior favore rispetto a quelle proposte dal Fondo, che non vengono considerati aggiuntivi ma consentono di negoziare l’adesione al Fondo, in virtù di quanto definito dalla contrattazione di 2° livello. Invece i contratti o accordi collettivi in essere, che abbiano condizioni inferiori rispetto all’Accordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati aderendo, obbligatoriamente, al Fondo. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 QUESITI P. 24 Contratto a termine, possibile inserire clausola di recesso tramite preavviso? Comodato gratuito, sanzione per tardività lecita se registrazione non è obbligatoria? Domanda Domanda Il contratto a termine vincola le parti per la sua durata. Al fine di renderlo il più possibile flessibile, è possibile pattuire nel contratto tra le parti una clausola di libero recesso tramite preavviso? Ad esempio: “Le parti possono recedere anticpatamente dal contratto tramite preavviso di mesi 1“ Il 10/4/2014, in sede di registrazione volontaria di contratto verbale di comodato gratuito, non oggetto di enunciazione di altri atti (R.M. 14/E/2001), redatto in data 27/3/2014 e decorrente dal 20/3/2011, avente per oggetto un immobile ad uso abitativo, l’Agenzia Entrate di Verona 1 rileva la tardività e chiede la sanzione del 40% dell’imposta fissa. Considerata la non obbligatorietà della registrazione, è lecita l’applicazione della sanzione per tardiva registrazione? Soluzione proposta Sì ex art. 1372 c.c. Risponde David Trotti Il contratto a tempo determinato non è normalmente fungibile con il contratto a tempo indeterminato, e pertanto non si possono applicare ad esso molti degli istituti del contratto a tempo indeterminato come l’istituto del preavviso, una clausola in tal senso sarebbe forse nulla, poiché le parti non possono cambiare o disporre della legge. Per rispondere ci dobbiamo rifare all’articolo 2119 del codice civile rubricato recesso per giusta causa. In esso vien detto: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Da ciò ne deriva che la clausola proposta non è applicabile. Riguardo all’art.1372 bisogna rilevare che esso parla di mutuo consenso, ed infatti la risoluzione consensuale è sempre possibile, ma non si riferisce allo stabilire una clausola di comune accordo che indichi le modalità della risoluzione unilaterale. In ultimo vi è da segnalare che la giurisprudenza ha ritenuto “configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1372, comma 1,c.c., anche in presenza non di atti formali ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti” (Cass. Sez. Lav. 9 settembre 2008, n.23114 in Guida Lav. 2008 n. 45 pag. 33). Risponde Renzo Ghiotto L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 6.2.2001, n. 14/E, ha precisato che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti. Infatti, in virtù del disposto di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 131/86, al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell’articolo 22, concernenti l’enunciazione di atti non registrati, il quale stabilisce “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria...”(rectius sanzione). Pertanto, nel caso in esame, si ritiene che la pretesa dell’ Ufficio non sia conforme al quadro normativo ed interpretativo sopra rappresentato. Infatti la sanzione si rende applicabile solo nel caso di tardività di atto soggetto a registrazione in termine fisso. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 QUESITI P. 25 Mensilità 2012 pagate nel 2013, si applica la tassazione ordinaria o separata? Domanda Si chiede di conoscere il trattamento di tassazione da applicare, ordinaria o separata, alle ultime cinque mensilità dell’anno 2012 corrisposte nell’anno 2013, unitamente a quelle di competenza dell’anno 2013 e corrisposte nello stesso anno. Il presente quesito nasce dall’esigenza di fornire risposta ad osservazioni avanzate da alcuni lavoratori che chiedono l’assoggettamento a tassazione separata delle retribuzioni di competenza dell’anno 2012, ma percepite nell’anno. 2013, anche alla luce di quanto recita l’art. 17 comma 1, lett. b. del DPR 917/86. Soluzione proposta Si precisa che la società in questione fin dalla sua costituzione e per motivi dovuti a difficoltà economiche ha sempre applicato il criterio di cassa assoggettando le retribuzioni corrisposte, così come descritte sopra, a tassazione ordinaria, in quanto a parere dello scrivente non si riscontrano le caratteristiche oggettive o giuridiche che possano qualificare un arretrato di lavoro dipendente, confortati anche dalle risposte date il 4/03/2013 dalla dott.ssa Paola Maschietto e il 17/02/2014 dalla dott.ssa Silvia Manzati ad appositi quesiti rivolto al nostro Centro Studi Nazionale. Risponde Silvia Manzati L’articolo 17 comma 1, lett. b, del D.P.R. 917/89 prevede che si applichi la tassazione separata agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46”. Le retribuzioni degli ultimi cinque mesi del 2012, corrisposte ai lavoratori nel corso del 2013, non presentano le caratteristiche oggettive e giuridiche che possono qualificarle come un arretrato di lavoro dipendente. Ci si trova, di fatto, in presenza di un mero differimento del pagamento dei salari, deciso dal Datore di Lavoro, in conseguenza dell’attuale negativa congiuntura economicofinanziaria. Si ritiene, pertanto, che gli importi relativi a tali retribuzioni siano da assoggettare a tassazione ordinaria, cumulandoli con quanto percepito dai lavoratori per l’anno 2013, secondo il principio di cassa allargato. EVENTI Brescia, due incontri su studi di settore e novità del Jobs Act 24 giugno - 30 giugno L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavoro di Brescia organizzano un convegno per martedì 24 giugno 2014 alle ore 14.15 presso il Centro Pastorale Paolo VI via G. Calini 30 – Brescia sul tema: “Studi di settore e società di comodo - L’accertamento induttivo parte dalla dichiarazione Unico 2014 - Il corretto comportamento dichiarativo ai fini degli studi di settore e delle società di comodo”. Relaziona il dott. Mario Agostinelli – Consulente del Lavoro ed Esperto della Fondazione Studi. L’incontro è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria nella misura di 4 crediti (non frazionabili e riconosciuti dopo la completa trattazione). L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavoro organizzano un convegno di aggiornamento professionale per lunedì 30 giugno 2014 alle ore 14.15 presso il Centro Pastorale Paolo VI via G. Calini 30 a Brescia (parcheggio interno) in collaborazione con Fondazione Studi. Le novità della L.78/2014 e il Jobs Act, contratto a termine, contratto di apprendistato, Documento Unico di Regolarità Contributiva, contratti di solidarietà, diritto di precedenza, isposizioni in materia di IRAP, tempi dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, la legge delega “Jobs Act”, tassazione agevolata della retribuzione di produttività i temi. Relaziona il Dott. Massimo Brisciani Consul ente del Lavoro, Esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine e pubblicista. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 EVENTI A Teramo tre incontri su contrattazione e bilateralità con Rausei 20 giugno - 17 luglio - 23 luglio L’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Teramo, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Teramo, l’ANCL SU UP di Teramo, l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo organizzano una serie di “Giornate di approfondimento in materia di contrattazione e bilateralità - Gli incontri dell’ANCL con il Prof. Avv. Pierluigi Rausei - ADAPT Professional Fellow, Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro, SID ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo e Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Appuntamento presso la Sala Consiliare del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Teramo sita in Via Trento e Trieste, 24 a Teramo. PROGRAMMA 20 Giugno 2014 ore 15.30-18.30 CONTRATTI DI PROSSIMITA’ con FOCUS OPERATIVO e DIBATTITO 17 Luglio 2014 ore 15.30-18.30 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ con FOCUS OPERATIVO e DIBATTITO 23 Luglio 2014 ore 15.30-18.30 ENTI BILATERALI con FOCUS OPERATIVO e DIBATTITO La quota di iscrizione per l’intero corso è fissata in 60 euro per gli iscritti all’ANCL SU UP di Teramo; 120 euro per gli iscritti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Teramo e per gli iscritti Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo; euro 150 per i non iscritti agli ordini. Il percorso è valido per la formazione obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti. P. 26 Riparte a settembre il programma dei corsi di Fiesole A Trento convegno sul ruolo del consulente nell’azienda in crisi Dopo la sessione primaverile con i tre corsi di I, II e III livello, riparte a settembre il programma dei corsi di formazione interna per dirigenti organizzati dal Centro Studi Nazionale a Fiesole. I corsi hanno una specifica sezione sul sito ancl: www. anclsu.com/centrostudi. Sul portale ufficiale e sulla pagina facebook è possibile ritrovare tutte le info utili. L’ A.N.C.L., il Centro Studi Nazionale Ancl s.u., in collaborazione con le Unioni Provinciali di Trento e Bolzano organizzano un convegno di aggiornamento sul tema: “Il ruolo del Consulente del Lavoro nell’azienda in crisi e nelle procedure concorsuali”. Data: venerdì 11 luglio dalle ore 14.00 alle ore 18.30. Luogo: Sala convegni “Cantina Rotaliana”, Via Trento, 65/b Mezzolombardo (TN). SESSIONE AUTUNNALE 2014 26-27 settembre 2014 - I livello 24-25 ottobre 2014 - II livello 20-21-22 novembre 2014 - III livello I corsi saranno tenuti a Fiesole presso Firenze, nella struttura formativa Centro Studium. Le prenotazioni vanno inviate alla segreteria del Centro Studi Nazionale ANCL SU, anclseg@anclsu. com venerdì 11 luglio - Mezzolombardo (Tn) PROGRAMMA 14.00 - Registrazione partecipanti 14.30 - Saluti istituzionali Fabiano Paoli presidente Unione Provinciale Ancl SU Trento Elisabetta Battistella presidente Unione Provinciale Ancl SU Bolzano Mauro Zanella presidente Ordine C.d.l. Trento Loris de Bernardo presidente Ordine C.d.l. Bolzano Francesco Longobardi presidente nazionale Ancl SU Apertura lavori Paola Diana Onder coordinatore Centro Studi Ancl SU Relatori Paolo Ferretti consulente del lavoro in Ancona “Il ruolo del consulente del lavoro nell’azienda in crisi: problematiche di gestione delle procedure di licenziamento collettivo, degli ammortizzatori sociali, delle relazioni tra rapporto di lavoro e procedure concorsuali, del mandato professionale del consulente del lavoro nel fallimento. edizione nr. 95 del 18 giugno 2014 DIRIGENTI E SEDI ANCL - SINDACATO UNITARIO P. 27 UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE Da chi è composto l’Ufficio di presidenza Presidente Nazionale Francesco Longobardi Vice Presidente Nazionale Vicario Stefano Sassara Segretario Tesoriere Luca Bonati Segretario Amministrativo Romana Bettoni Coordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana Onder Componenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Roberto Morini, Guido Sciacca CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORI Da chi è composto il Consiglio Giammaria Monticelli, Tiziano Belotti, Luigi Sabatini CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRI Da chi è composto il Consiglio Rossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti CONSIGLIO NAZIONALE Da chi è composto il Consiglio Consiglieri di estrazione congressuale Walter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Stefano Camassa, Stella Crimi, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Faoro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Massimiliano Gerardi, Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Gaetano Giuseppe, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessandro Rota Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Stefano Sassara, Guido Sciacca, Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola. Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di diritto Giancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL I presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Pasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Luca Fedeli (Toscana), Andrea Fortuna (Lombardia), Gianni Giacobelli (Marche), Anna Maria Granata (Campania), Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Giovanna Manca (Basilicata), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).