Edizione del 18 giugno 2014
Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009
Ancl Su
#FestivalLavoro
#ForumAncl
Editoriale
Partecipiamo:
Forum sul
rinnovo del
Ccnl Studi
p. 3
Festival del Lavoro
L’Ancl a Fiuggi sul
ruolo del Consulente
Primo Piano
Alternanza
scuola-lavoro:
lo avevamo
già scritto....
p. 6
Quesiti
Le risposte
degli esperti
del Centro
Studi
p. 17
Redazione
Bollettino ufficiale
Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Anno 8 - Numero 10 (95)
Reg. Tribunale Civile di Roma
sezione stampa
n. 371 del 19.11.2009
Direttore Responsabile
Francesco Longobardi
Capo redattore
Paola Diana Onder
Coordinatori di redazione
Silvia Bradaschia
Giuliana Della Bianca
Francesco Pierro
Antonella Scambia
Redazione e impaginazione
Solcom srl
via Salvatore Matarrese, 2/G
70124 Bari
Editore
Ancl - Segreteria Nazionale
via Cristoforo Colombo, 456
Scala B, I piano
00145 Roma
Contatti
www.anclsu.com
[email protected]
[email protected]
Vignetta
Sommario
EDIZIONE DEL
18 giugno 2014
EDITORIALE
Partecipiamo: nella sezione Forum del sito un post
sul rinnovo del Ccnl Studi
pag. 3
PRIMO PIANO
Festival del Lavoro e convegno Ancl
pag. 4-5
PRIMO PIANO
Alternanza scuola-lavoro: eppur si muove
pag. 6-7
PRIMO PIANO
Borsa di studio Tosi
pag. 8
Focus
Gli approfondimenti degli esperti
pag. 9
GUIDE
Le pubblicazioni sul sito Ancl
pag. 15
quesiti
Le risposte a cura del Centro Studi Ancl
pag. 17
EVENTI
Gli appuntamenti di giugno
pagg. 25-25
CHI SIAMO
Dirigenti e sedi
pag. 27
Note
chiuso alle ore
11.20
del 18 giugno
2014
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
EDITORIALE
scrive
Francesco Longobardi
presidente nazionale
Ancl Su
P. 3
Partecipiamo
Nella sezione forum
del sito un post su
proposte Ccnl studi
La recente mancata intesa sull’elemento economico di garanzia
verificatasi nell’ambito dei negoziati per il rinnovo del CCNL studi
professionali necessita di un approfondimento tanto da parte
delle delegazioni trattanti, quanto da parte dei singoli professionisti e colleghi.
E’ opportuno e significativo, quindi, che ciascuno possa fornire
contributi e proposte alla definizione del nuovo testo contrattuale.
A tal fine è stata aperto uno specifico spazio nel Forum presente
sul nostro portale www.anclsu.com, dove sono già presenti numerosi interventi di Colleghi e nel quale si invitano tutti a postare i
propri contributi, al fine di realizzare la più vasta partecipazione al
momento contrattuale.
E, in realtà, questo è il migliore momento, per il nostro sindacato
e per la nostra categoria, per partecipare.
Nelle ultime settimane, grazie al lavoro di squadra che da sempre
contraddistingue l’operato dell’Ancl e grazie al lavoro in particolare del Centro Studi e dell’apposita Commissione, abbiamo spesso
parlato di intermediario telematico e di come questa nuova figura
si sovrapponga e si identifichi con il ruolo del Consulente del
Lavoro. Abbiamo approfondito per primi questa tematica, cercando di aprire un nuovo fronte di confronto e condivisione delle
problematiche e delle strategie con la pubblica amministrazione.
Pubblica amministrazione che, oggi, di fatto ci usa come telelavoratori.
Ed è per questo che ormai è giunto il momento di parlarne
apertamente, soprattutto in ambito sindacale, dove è naturale
che si affronti il tema dei “nuovi diritti collettivi “ dei professionisti
intermediari, perché di questo si tratta: diritti.
Anche su questo fronte, è bene che tutti i colleghi siano coinvolti, perchè il percorso di redifinizione dei rapporti con la PA non
sarà né facile né breve. Sarà complicato perché dovrà ridefinire i
contorni di un rapporto al momento squilibrato e che, peraltro,
necessità della “nascita”, quella vera, di una Pubblica Amministrazione Digitale. E, allora, buona partecipazione.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
PRIMO PIANO
Un festival
per il lavoro
P. 4
scrive
redazione
anclsu.com
Tre giorni per parlare del problema più
importante del nostro Paese: il lavoro. Tre
giornate per analizzare i fattori che ostacolano la crescita e per formulare insieme la
ricetta migliore con cui rimettere in moto il
sistema. E’ questo l’obiettivo della manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
e dalla Fondazione Studi: stimolare e
proporre misure condivise che facilitino la
ricostruzione dei mercati e il rilancio delle
piccole e medie imprese italiane, cuore
pulsante della nostra economia, ponendo
le esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie come punto di partenza per la ripresa.
Una tre giorni ricca di eventi, che si svolgeranno in contemporanea all’interno del
Villaggio del Lavoro allestito nella Fonte
Anticolana di Fiuggi, per confrontarsi con
centinaia di ospiti sui temi di lavoro più
attuali e dare risposta alle criticità riscontrate quotidianamente, non solo dai Con-
Quattro categorie di
eventi: intorno al
lavoro, tra idee e
opportunità
A Fiuggi ben otto
sessioni di convegni e
il congresso nazionale
sulenti del Lavoro, ma da chiunque voglia
contribuire alla rinascita del Paese. Una
kermesse che vanta grandi numeri – 5000
presenze solo nell’ultimo anno - diventata
un appuntamento imperdibile per chi ha
a cuore il diritto del lavoro, oltre che un
evento multimediale seguibile sui social,
sul sito di categoria e in diretta televisiva e
radiofonica. Il Festival è lo strumento con
cui parlare di lavoro a 360°, entrando in
contatto con i suoi protagonisti: dai
giuslavoristi agli esperti, dai rappresentanti
politici ed istituzionali a quelli del mondo
intellettuale ed imprenditoriale assieme a
giovani, lavoratori, sindacati e personaggi
della cultura e dello spettacolo.
Un’occasione unica per unire alle riflessioni
sul mondo del lavoro proposte concrete
per modificarlo.
Appuntamento dal 26 al 28 giugno a Fiuggi. Dal 25, sempre a Fiuggi, in programma
anche l’8° Congresso Nazionale.
IL PAESE DELLE OPPORTUNITA’: Obiettivo quinta settimana? Una
vera provocazione visto che oggi molte famiglie non riescono ad
arrivare nemmeno alla quarta. Ma le politiche di contenimento
della crisi non possono sostituire per sempre un rilancio vero e
proprio del sistema-paese. I protagonisti del mondo del lavoro si
confronteranno per lanciare proposte.
LEGGI DI LAVORO LIVE: Un obiettivo preciso, quello di creare uno
spazio in cui accademici, politici, studiosi o conoscitori del diritto
del lavoro fossero chiamati a confrontarsi con la Categoria. Una
sorta di arena virtuale, in cui, partendo da casi pratici, si possa
arrivare a formulare teorie giuridiche partecipando alla creazione
delle politiche attive per il lavoro.
DENTRO LE IDEE: Oggi essere giovani è quasi uno svantaggio.
Eppure i giovani sono e saranno il motore vero del Paese. E, in
questo momento storico, sono proprio le giovani idee, le idee dei
giovani, a poter dare una scossa. Giovani studenti, rappresentanti
di associazioni, imprenditori e scrittori si incontreranno non per
richiedere sussidi ma per essere protagonisti.
INTORNO AL LAVORO: Orientamento scuola-lavoro, presentazione di ricerche ed iniziative, rappresentazioni teatrali. Tutte con lo
stesso filo conduttore: il lavoro.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
PRIMO PIANO
Gli ultimi
dieci anni
P. 5
scrive
redazione
anclsu.com
Nell’ambito del Festival del Lavoro 2014,
il 26 giugno alle 17,50 è previsto l’evento
organizzato dall’ANCL sul tema: “Come si
è evoluto il ruolo professionale del Consulente del Lavoro negli ultimi dieci anni”.
Non è solo una rivisitazione del progressivo sviluppo delle competenze professionali del CDL, ma una occasione per fare il
punto sugli obiettivi professionali prossimi
futuri. Non a caso, per l’argomento che
attiene strettamente il ruolo professionale
nell’economia e nel mercato, l’evento ospiterà componenti dell’Ancl e del CNO, per
un reciproco scambio di contributi.
Si parte da ieri, si analizzano i traguardi
e le problematiche dell’oggi, si guarda al
domani con estrema determinazione per
il sempre progresso delle attività professionali, anche con riguardo a quel ruolo
ormai determinante – nel bene e nel male
– che i CDL svolgono per la P.A. In quest’ottica, appare sempre più significativo
Modello 730, proroga
al 16 giugno per la
presentazione.
Soddisfatta l’Ancl
Ecco il report sullo
stato di attuazione
di apprendistato e
tirocini
Il convegno Ancl al
Festival di Fiuggi sul
ruolo del Consulente
sviluppare quel ruolo essenziale di anello
di congiunzione tra economia ed impresa,
tra mercato del lavoro e datori di lavoro
che senza tema di smentita, caratterizza
peculiarmente la nostra professione. Non
ultime, le funzioni propositive che Ancl e
CNO devono svolgere pressantemente –
ognuno nel rispetto del proprio ruolo - in
ordine ai provvedimenti legislativi già emanati ed in corso di emanazione, ritenendo
essenziale la manifestazione delle proprie
competenze tecniche in ogni occasione
legislativa che riguarda la materia professionale. Dalla tradizionale formazione del
cedolino paga, alle strategie di impresa con
il lavoro e la legislazione sociale. Un professionista ormai saldamente caratterizzato
da competenze specialistiche ed innovative
al servizio delle imprese, univocamente impegnato al sano sviluppo della economia
del nostro Paese.
Prorogata al 16 giugno la presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2014. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 giugno 2014, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”
n. 127 del 4 giugno 2014, slittano i termini per la presentazione e
trasmissione telematica dei modelli 730/2014.
L’Ancl aveva tempestivamente sottoposto la questione della
necessità della proroga anche a causa della concomitanza di altri
adempimenti. La proroga si è resa anche necessaria a causa delle
nuove procedure telematiche adottate dall’Inps.
Sul sito anclsu.com la richiesta Ancl e il decreto di proroga
Sul sito anclsu.com è possibile ritrovare il report di Italia Lavoro
sullo stato di attuazione di apprendistato e tirocini formativi.
La ricognizione sullo stato di attuazione dell’apprendistato nelle
Regioni e lo stato dell’arte sulle opzioni individuate dalle Regioni
in merito al recepimento delle Linee Guida sui Tirocini sono i due
file che è possibile visionare e scaricare e che inquadrano il lavoro
delle singole regioni in tema di apprendistato e tirocini formativi.
Il report è stato pubblicato da Italia Lavoro lo scorso 11 giugno.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
PRIMO PIANO
Alternanza
scuola-lavoro
P. 6
scrive
Francesco Longobardi
presidente nazionale
Ancl Su
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si è dato l’avvio al programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione
in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle
scuole secondarie di secondo grado per il triennio
2014-2016, ai sensi dell’art.8 bis del decreto -legge 12
settembre 2013, n.1 04, convertito con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
E’ il caso di dire: era ora. Il tema dell’alternanza scuola/
lavoro è sempre stato al centro delle rivendicazioni
dell’Ancl, che in più di un’occasione ha insistito nelle
sedi competenti affinchè si colmassero le enormi distanze tutt’ora sussistenti tra il percorso di formazione
e l’ingresso nel mercato del lavoro. Più da ultimo, proprio in occasione degli eventi tenuti in Puglia nell’ambito della tre giorni “Spostamenti a Sud” organizzata
dall’Ordine e Ancl di Brindisi, si è avuto modo di dedicare un seminario sui tirocini formativi, sottolineando
l’esigenza di incardinare tali prime esperienze lavorative nel percorso di istruzione. E’ con viva soddisfazione,
quindi, che l’Ancl vede concretizzarsi una delle proprie proposte in materia di politiche del lavoro, nella
direzione sempre sostenuta di ammodernamento dei
sistemi scuola/lavoro e di avvicinamento alle politiche
ben più avanzate di numerosi Stati membri UE.
E’ un primo ma significativo passo, di cui va riconosciuta alla compagine governativa l’ampia ed obiettiva
utilità ed opportunità. E’ un primo passo, si diceva, per
il superamento di quella erronea concezione che si è
avuta sin’ora della suddetta alternanza, che scorrettamente veniva intesa come divisoria (prima la scuola,
poi il lavoro) invece di concepirla come integrazione
tra scuola e lavoro. Il decreto in questione stabilisce
le ipotesi di svolgimento di periodi di formazione in
azienda, per il triennio 2014 - 2016, rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di
secondo grado, prevedendo la stipulazione di contratti
di apprendistato per l’alta Formazione.
Saranno ammessi a partecipare al programma sperimentale, previa manifestazione di interesse, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo
Parte il programma
sperimentale: l’Ancl
l’aveva già scritto...
grado e le imprese pubbliche o private aventi le
caratteristiche specificate nel decreto stesso. Previste
a riguardo, apposite convenzioni. Queste le finalità
dichiarate del provvedimento:
a) realizzazione del profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi frequentato secondo
un piano personalizzato che integri i risultati generali
e specifici di apprendimento, stabiliti a livello nazionale, con competenze tecnico-professionali indicate
dall’azienda e pienamente spendibili sul mercato del
lavoro;
b) valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali degli
studenti per accrescerne la motivazione allo studio,
orientarli nelle scelte di studio e di lavoro, fornire valore aggiunto alla formazione della persona;
c) realizzazione di alleanze formative territoriali basate
sullo scambio di esperienze e culture tra imprese e
istituzioni scolastiche e sull’arricchimento dei percorsi
di studio con competenze necessarie per un rapido e
positivo inserimento nel mondo del lavoro.
La scommessa è ora che tutte le istituzioni preposte
e il mondo delle private aziende, sappiano lavorare
appieno per far sì che questo periodo sperimentale
possa determinare una innovazione strutturale nel
nostro sistema e sviluppare reciproci interessi alla valorizzazione dell’iniziativa. La definitività dell’iniziativa
potrà anche consentire – si ritiene – la cancellazione
della formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante, ove rivolto a ex studenti che
hanno aderito al percorso di alternanza. Si apre quindi
uno scenario nuovo, che non potrà che avere esiti positivi nella misura in cui sarà da tutti sostenuta. L’Ancl
non mancherà di offrire il proprio contributo a riguardo, anche con la diretta partecipazione sul territorio
alle iniziative didattiche che verranno programmate in
tal senso.
Alla pagina seguente presentiamo l’articolo pubblicato su Italia Oggi nel settembre 2013 a firma di
Renzo La Costa dal titolo “Scuola - lavoro: distanze
da accorciare” nella pagina riservata all’Ancl.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
PRIMO PIANO
Scuola - lavoro: distanze da accorciare.
Approfondimento a cura di Renzo La Costa su
Italia Oggi - settembre 2013
Che vi sia stata coralmente una valutazione più che
positiva in ordine al decreto legge varato dal Consiglio
dei Ministri sul sistema scolastico, è fuori di dubbio.
Non si può non esprimere il plauso per le risorse finanziarie ivi destinate, per il piano non marginale di nuove
assunzioni, per l’immissione in ruolo di migliaia di insegnati di sostegno, per l’orientamento dal IV anno della
scuola superiore e per la altre notevoli misure previste
dal decreto in questione, che interviene dopo anni di
tagli a scuole e università. E’ altresì fuori di dubbio che
il miglioramento dell’istruzione e dell’offerta formativa – ampiamente condivisa dalle forze politiche e non
da oggi - sia alla base della costruzione dei cittadini di
domani. Il tema centrale è proprio questo.
Se è nobilmente e condivisibilmente al centro dell’attenzione il miglioramento del nostro sistema scolastico, è altresì evidente la necessità di intervenire non
solo sul fronte dell’insegnamento, ma anche e soprattutto sull’altro pilastro del sistema, rappresentato dai
fruitori del’istruzione, cioè proprio quei cittadini di
domani di cui sopra. Già. Perche quegli studenti fruitori
del sistema, non frequentano la scuola per ingannare
il tempo, ma evidentemente (ed anche questo è fuori
discussione) per prepararsi ad una vita lavorativa, ed
ancor prima essere in condizioni soggettive di accedere
al mercato del lavoro con un’adeguata preparazione.
Lo snodo cruciale è proprio lì: ad oggi, la scuola vive
di luce propria, il lavoro sta da un’altra parte. L’accompagnamento dello studente al prossimo mondo del
lavoro appare ancora solo un tema di discussione, senza sviluppi concreti, senza iniziative diffuse e tangibili.
Uno studente licenziato positivamente al quinto anno
di scuola superiore, è certo (non possibile, ma certo)
che non possiede i minimi fondamenti conoscitivi del
mercato del lavoro, né dei servizi per l’impiego, né dei
rapporti di lavoro previsti dalla nostra legislazione.
Chiedere ad un neodiplomato proiettato nella ricerca
di un lavoro, che cos’è un certificato di disponibilità, o
un lavoro subordinato o una collaborazione a progetto, significherebbe altrettanto certamente esporlo ad
una pessima figura. E in questo sistema apertamente
carente, sembrerebbe quasi una bestemmi inserire
almeno negli ultimi due anni delle scuole superiori, la
disciplina d’insegnamento della sicurezza sul lavoro, al
pari e con pari dignità dell’educazione civica o dell’educazione stradale. Ciò semplicemente perchè quei
cittadini di domani, non devono essere solo formati al
rispetto delle leggi e delle regole, alla conoscenza della
Costituzione, della storia del nostro paese e ancora
P. 7
molto timidamente sul sistema europeo dei Paesi
membri, ma soprattutto devono essere formati a quella cultura del lavoro che impegnerà il resto della loro
vita. E scusate se è poco. Tanto è il divario tra scuola e
lavoro senza ancora un serio meccanismo di transizione, che – tanto per darne un esempio – nel rapporto
di apprendistato (ovvero quel rapporto che è lo strumento primario e privilegiato per l’ingresso al lavoro)
si è avvertita la necessità – tra l’altro – della formazione
di base del giovane apprendista che è dichiaratamente
rivolta al recupero del deficit scolastico. In altre parole, la scuola non ha funzionato a dovere in termini di
transizione, e il datore di lavoro se ne deve accollare
gli oneri.
Sistema questo davvero lontano da ben diverse concezioni adottate in altri Stati europei. Già nella rappresentazione dell’ apprendistato, in Francia, ad esempio ,
tale rapporto viene definito dalla legge n. 572/87 «una
forma di istruzione alternata al lavoro», già percorribile
al termine della scuola dell’obbligo (16 anni). In Germania, la gran parte dei giovani che non vuole continuare
gli studi nel sistema di istruzione dopo il ciclo dell’obbligo, si inserisce in percorsi di formazione professionale in alternanza lavorativa, offerti dal sistema duale
ovvero nel sistema di apprendistato Tedesco. Si tratta
di percorsi caratterizzati dall’alternanza formativa fra
due luoghi: la scuola e l’azienda. Obiettivo di questa
formazione è quello di fornire un’ampia preparazione
professionale di base e le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per svolgere un’attività professionale
qualificata. Nei Paesi Bassi, il sistema di istruzione e
formazione è disciplinato dalla Legge sull’Educazione
e sulla Formazione professionale: in termini generali,
il sistema educativo olandese si caratterizza per un
obbligo scolastico della durata di dodici anni, assolto
a tempo pieno all’interno di una scuola, mediamente
dai 5 ai 16 anni e un obbligo formativo fino ai 18 anni
di età, che accoglie i giovani che dopo i 16 anni non
frequentano nessun altro percorso. Bastano i suddetti
esempi, per comprendere quanto i sistemi di istruzione dei coinquilini europei, mirano dritti alla formazione
del lavoratore, alla garantire un percorso idoneo e
tangibile all’ingresso nel mercato del lavoro. Su questo particolare aspetto, va colta davvero con i migliori
auspici la destinazione del predetto decreto legge di
circa 6,6 milioni di euro riservati all’orientamento. C’è
da augurarsi, per il migliore futuro di quei prossimi
cittadini lavoratori, che una reale educazione o cultura
del lavoro si possa radicare nel nostro sistema d’istruzione. Sperando che non sia persa un’altra occasione
per fare davvero sul serio, in un mercato del lavoro già
di per sé difficile, che perlomeno sia reso possibile.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
PRIMO PIANO
Tosi, la borsa
di studio
Puoi approfondire
l’argomento
cliccando sul sito
www.anclsu.com.
Nella news
il bando per la
borsa di studio e
la lettera di
presentazione
dell’Ordine
provinciale di
Varese.
Per onorare la memoria di Luca Tosi, il
Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese e la famiglia di
Luca Tosi, con il patrocinio della Consulta
dei Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Lombardia e della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,
indicono un concorso per borsa di studio
a candidati iscritti al Registro dei Praticanti istituito presso i Consigli provinciali ai
sensi del D.M. 3 agosto 1979 (G.U. 231 del
23.8.1979) che desiderino approfondire la
materia del Diritto del lavoro, sindacale e
della previdenza sociale.
L’assegnazione della borsa dovrà essere
collegata alla redazione di un elaborato
sul seguente tema: “Scuola e lavoro, due
mondi che nella realtà italiana entrano
troppo poco in contatto tra loro e spesso
non si sovrappongono: il candidato descriva la situazione attuale e analizzi proposte
e soluzioni per un loro avvicinamento”.
L’ammontare della borsa per l’anno 2014
è di Euro 2.500,00 al lordo delle ritenute di
legge. Gli elaborati, un originale rilegato e
due copie, oltre ad una copia su supporto magnetico in formato Word dovranno
essere presentate alla segreteria dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro
di riferimento a cui è iscritto il Praticante,
entro il 30 novembre 2014.
Qualora l’Ordine provinciale di riferimento
non aderisca alla manifestazione, oltre che
per i Praticanti iscritti a corsi di formazione
permanente, organizzati da Istituti Universitari con sede in Lombardia, gli elaborati
dovranno essere presentati entro il 30
novembre 2014 alla segreteria dell’Ordine provinciale di Varese. I temi saranno
esaminati da Commissioni, composte da
tre membri, nominate dai rispettivi Consigli provinciali dell’Ordine della Lombardia
davanti alle quali i candidati potrebbero,
a discrezione delle Commissioni stesse,
essere chiamati a sostenere un colloquio
P. 8
Presentato il bando
sul tema: “Scuola e
lavoro”
inerente l’oggetto dell’elaborato presentato.
I tre temi giudicati migliori da ogni Consiglio provinciale saranno inviati al Consiglio
provinciale di Varese entro il 16 gennaio
2015. Nella prima fase di selezione viene riservata la scelta di sei temi giudicati migliori
tra quelli allo stesso pervenuti. Una Commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Varese esaminerà
gli elaborati pervenuti, ed esprimerà il suo
giudizio. La Commissione in caso di parere
discorde sul nominativo a cui assegnare
la Borsa di Studio, convocherà i candidati
ritenuti più meritevoli per sostenere un
colloquio inerente l’oggetto dell’elaborato
presentato.
La scelta del vincitore sarà comunicato
all’interessato entro il 28 febbraio 2015.
La consegna della borsa di studio avverrà
durante una pubblica assemblea indetta
dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Varese.
Tutti i giudizi delle Commissioni sono insindacabili ed inopponibili.
Titoli per l’ammissione al presente bando
di concorso per l’assegnazione della borsa
di studio “Luca Tosi”: iscrizione al Registro
dei Praticanti di cui al D.M. 3.8.79 tenuto
presso i Consigli provinciali degli Ordini
dei Consulenti del lavoro della Lombardia,
oppure iscrizione ad uno dei corsi di formazione permanente organizzati nell’anno
2013-2014 da Istituti Universitari con sede
in Lombardia, che coinvolgano gli iscritti al
Registro dei Praticanti istituito presso i Consigli Provinciali ai sensi del D.M. 3 agosto
1979 (G.U. 231 del 23.8.1979); i candidati
dovranno essere iscritti al registro dei praticanti da almeno 31/03/2014; reddito annuo
della famiglia del Praticante non superiore
ad C. 85.000 per l’anno 2013; accettazione
di tutte le condizioni che regolano il Bando
di Concorso.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
FOCUS
APPRENDISTATO
Qualificare un apprendista
senza la qualifica...
Questo articolo
inizia
a pag. 9
e finisce
a pag. 10
Gioco di prestigio. Ci mancava questa a
corollario delle ondate di proposte per
la riforma del mercato del lavoro, per la
quale sembra di assistere al fenomeno
del campionato di calcio: i 59 milioni di
italiani sono tutti allenatori e strateghi
con le proprie soluzioni pari al Vangelo.
Lo stesso accade per il nostro mercato
del lavoro, dove ciascuno detta ricette
risolutive, mirabolanti, a volte tanto
lapalissiane da sembrare quasi quasi
efficaci.
Ci si imbatte in interviste, articoli, interventi di signori che sino a qualche minuto prima nulla avevano a che fare con le
politiche sociali o economiche ed invece
si scoprono nei tg e nei talk show esperti
di lavoro, legislazione sociale, previdenza. Il solito Paese dove tutti possono dire
tutto, senza che nessuno insorga per
contrastare questa o quella castroneria. Ma è uno di quei fattori deprimenti
della democrazia, che è meglio tenerci
che contrastare. Il tema odierno (grande
novità) è l’apprendistato; un tema che
può sembrare inventato ad arte per giustificare chissà quanti convegni e seminari, per poi tracciare il minimo comune
denominatore per il quale non funziona
e continua a non poter così funzionare. Migliaia di discenti a quei convegni,
migliaia di ragionevoli professionisti, che
al termine del più o meno edotto quadro
tracciato, scelgono di evitare, di bypassare, di prevenire che è meglio che curare,
evitando la tipologia epidemica. Il crollo
verticale dei contratti di apprendistato
sta nei numeri di tutte le rilevazioni,
con un DL 34 (pardòn, legge 78/2014)
che dà solo motivo di ulteriori convegni
e seminari senza nulla togliere e nulla
aggiungere alle fondate aspettative delle
imprese, ovvero la vera semplificazione,
la gestione della formazione esclusiva in
P. 9
scrive
Renzo La Costa
azienda pur sottoposta ai dovuti controlli: e se qualche Regione dovesse rimanere disoccupata in materia con i suoi enti
accreditati, poco importa, perché quel
che conta è l’occupazione vera, non in
corsi con la storia d’Italia, qualche filmato, la ricreazione ed un paio di firme sul
registro.
Nel ricettario globale italiano (più unico che raro) delle proposte di riforma
dell’apprendistato, interviene da ultimo
il documento Confindustria del maggio
2014 intitolato “Proposte per il mercato
del lavoro e per la contrattazione”. Orbene, quale la ricetta magica per rilanciare
l’apprendistato? E’ cosa buona e giusta
riportarla nel suo testo integrale:
APPRENDISTATO
“Per favorire un’ulteriore diffusione di
questo istituto occorre renderne più
flessibile e meno oneroso l’utilizzo.
Per garantire una maggiore flessibilità
gestionale, la qualifica professionale di
destinazione non andrebbe prefissata
all’inizio del contratto, bensì individuata nel corso del percorso formativo e
le modalità di attestazione di tale percorso dovrebbero essere lasciate alla
contrattazione collettiva ovvero, alternativamente e sempre in via facoltativa, demandate a enti di certificazione
indipendenti”.
Cioè: se l’apprendistato è un rapporto di lavoro a causa mista
(lavoro+formazione) rimaniamo certa
la prima (il lavoro) e rendiamo aleatoria
la seconda (formazione) che seconda
– nel contratto di apprendistato – non
lo è affatto, anzi. Lo stesso si potrebbe
fare con la retribuzione: nulla da fissare
all’inizio del contratto, bensì individuata
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
FOCUS
termina
APPRENDISTATO
in corso di svolgimento del rapporto di
lavoro. Idem con le ferie, da commisurare a seconda del merito del lavoratore.
Ma anche per l’orario di lavoro, è proprio necessario fissarlo a priori? Lo
stesso contratto a termine, deve necessariamente avere un termine? Vogliamo
parlare del part time? Magari ad orario
libero da definirsi alla giornata?
La proposta appare davvero singolare,
più singolare ancora se si valuta la fonte
autorevole dalla quale proviene. Il nostro mercato del lavoro non ha bisogno
di modificarsi in far-west, ha solo bisogno di essere regolato da precetti certi
che proprio il contratto di apprendista
ancora non ha, neanche a seguito del
rimaneggiamento della Legge 78/2014.
Le regole certe che non ci sono, sono
le stesse che hanno mortificato i con-
P. 10
tratti di inserimento, l’apprendistato, il
lavoro a progetto, complessivamente
a scapito dell’occupazione tranquilla e
regolare. In questo guazzabuglio indegno di norme, pareri, interpretazioni,
giurisprudenza,proposte ecc.ecc., appare ormai evidente che per la gestione
dei rapporti di lavoro bisogna essere più
artisti che professionisti: ma questa non
è una novità.
Qualche, anzi molti, anzi parecchi anni
fa, San Francesco scriveva: “Chi lavora
con le mani è un operaio, chi lavora
con le mani e la testa è un artigiano, chi
lavora con le mani, la testa ed il cuore è
un artista”. Mettiamoci il cuore tutti, non
le chiacchiere.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
FOCUS
MODELLO 730/2014
Agenzia delle Entrate, gli
ultimi chiarimenti ai CdL
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57 del 30 maggio 2014, ha fornito
chiarimenti in materia di modello 730
analizzando in particolar modo gli aspetti della presentazione del “modello 730
senza sostituto d’imposta”, il controllo
preventivo da parte dell’Amministrazione nel caso di richieste di rimborso
superiori ad 4000 euro e la conservazione della documentazione ad opera dei
professionisti/Caf. Analizziamo nel dettaglio i tre punti della risoluzione n. 57 del
30 maggio scorso
MODELLO 730
In merito al primo punto l’Agenzia ricorda che tra i soggetti ammessi alla presentazione del modello 730 dal periodo
d’imposta 2014 (redditi 2013) vi sono
anche i contribuenti titolari di redditi di
lavoro dipendente ed assimilati privi del
sostituto d’imposta tenuto ad effettuare
le operazioni di conguaglio.
Ad esempio:
- lavoratori a tempo determinato con
rapporto di lavoro che non comprende
almeno i mesi di giugno e luglio;
- con rapporti di lavoro dipendente con
privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
- con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato
da un datore di lavoro non residente;
- titolari di borse di studio e di assegni,
premi o sussidi per fini di studio o di
addestramento professionale;
- titolari di assegni periodici e di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi
di giugno e luglio).
Nel caso in cui dalla dichiarazione
emerge un debito, il soggetto che presta
P. 11
scrive
Celeste Vivenzi
l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate oppure consegna al contribuente la delega cartacea
del modello F24 per il versamento.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il modello 730 senza sostituto
d’imposta può essere presentato anche
in forma congiunta, se entrambi i coniugi sono privi del sostituto d’imposta e,
nel caso di specie, il primo dichiarante
deve essere titolare di reddito di lavoro
dipendente (condizione non prevista per
il secondo dichiarante).
CONTROLLO PREVENTIVO SU
RICHIESTE DI RIMBORSO SUPERIORI A
4000 EURO
Per quanto riguarda invece l’aspetto del
rimborso superiore ai quattromila euro,
l’Agenzia ha chiarito quanto segue:
- in presenza di rimborsi superiori a
quattromila euro e contemporanea
richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi sono
effettuati direttamente dall’Agenzia delle
entrate a seguito dei previsti controlli;
- i rimborsi superiori ad euro 4.000, derivanti da dichiarazioni per i quali non
sono indicate richieste di detrazioni per
carichi di famiglia ovvero che non derivino da eccedenze d’imposta a credito
dalla precedente dichiarazione sono erogati direttamente dal sostituto d’imposta
nei tempi ordinari;
- l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione che sia stata utilizzata per versamenti con il modello F24
non rappresenta un’eccedenza d’imposta utile ai fini del raggiungimento della
soglia di euro 4.000;
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
FOCUS
termina
MODELLO 730/2014
- le eccedenza rilevano ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da
fattori diversi dalla richiesta di detrazioni
per carichi di famiglia nella precedente
dichiarazione, come ad esempio i semplici oneri detraibili.
I controlli da parte dell’Agenzia sono
effettuati entro sei mesi dalla data di
trasmissione del modello dichiarativo e
dopo la verifica della spettanza del credito lo stesso viene erogato.
A tale proposito si ricorda ai contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei
rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, di effettuare la comunicazione del codice IBAN tramite la presentazione di apposito modello reperibile
nel sito dell’Agenzia delle entrate in via
telematica (se il contribuente è in possesso di pin) ovvero tramite consegna
del modulo presso un qualsiasi ufficio
dell’Agenzia delle entrate.
P. 12
CONSERVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI
PROFESSIONISTI/CAF
Infine, per quanto riguarda gli obblighi
di conservazione della documentazione
da parte dei CAF e dei professionisti abilitati, viene ribadito quanto segue:
-le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti devono
essere conservate fino al 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di
presentazione;
-la copia delle dichiarazioni elaborate,
dei relativi prospetti di liquidazione e
della documentazione per il visto di
conformità devono essere conservate
fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
FOCUS
DL 47/2014
Le novità sul Decreto Casa
in dodici punti riassuntivi
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PREMESSA GENERALE
Con la conversione del decreto n. 472014 nella legge n. 80/2014 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27
maggio 2014, diventano definitive le
norme contenute nel decreto in oggetto.
Ecco le principali novità.
CEDOLARE SECCA
Ridotta l’aliquota dal 15 al 10 per cento per il quadriennio 2014-2017 per le
locazioni a canone concordato stipulate
nei maggiori comuni italiani, negli altri
capoluoghi di provincia o nei comuni
ad alta tensione abitativa. Il beneficio
è esteso alle abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione o a enti
senza scopo di lucro, purché sublocate
a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o
assegnazione, nonché a quei comuni per
cui negli ultimi 5 anni è stato dichiarato
lo stato di calamità.
IUC E IMMOBILI POSSEDUTI DA NON
REDISENTI
Soppressa la possibilità per i Comuni
di assimilare ai fini IMU all’abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta
in Italia da cittadini “italiani non residenti”. Contestualmente è stato disposto
che, a decorrere dal 2015, sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale un’unità immobiliare
(una sola casa) posseduta da cittadini
italiani non residenti in Italia (iscritti all’
AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza, a condizione che la stessa
non risulti locata ovvero data in comodato d’uso e sia posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia. Inoltre,
per le annualità 2015 e successive, in
relazione alle suddette unità immobiliari
è prevista anche una riduzione di 2/3 di
TARI e TASI applicate per ciascun anno.
Nessuna agevolazione spetta, invece, ai
P. 13
scrive
Celeste Vivenzi
cittadini italiani che risiedono all’estero
per lavoro.
COSTRUTTORI E RISTRUTTURATORI DI
ALLOGGI SOCIALI
Se la Comunità Europea darà il benestare alla normativa in oggetto viene
previsto che, fino all’eventuale riscatto
dell’abitazione da parte del conduttore
ovvero per un periodo massimo di 10
anni dalla data di ultimazione dei lavori
di “nuova” costruzione o di manutenzione straordinaria o di recupero, i redditi
derivanti dalla locazione di alloggi sociali
non concorrono alla formazione del reddito d’impresa (Irpef/Ires ) né alla formazione del valore della produzione netta
ai fini Irap nella misura del 40% .
RISCATTO ALLOGGI SOCIALI
Introdotta la possibilità di riscatto dell’alloggio sociale da parte del conduttore
che può imputare i corrispettivi pagati
al locatore in parte in conto del prezzo
di acquisto futuro dell’alloggio e in parte
in conto affitto. Il riscatto è possibile
trascorsi 7 anni dalla locazione, da parte
dei conduttori che non sono titolari di
altra abitazione (tale norma si applica
ai contratti stipulati a decorrere dal
29/03/2014 ). Chi esercita il riscatto non
può vendere l’immobile per un periodo
di anni 5. Ai fini delle imposte sui redditi
e dell’Irap i corrispettivi si considerano
canoni di locazione, anche se imputati
in conto del prezzo di acquisto futuro
dell’alloggio.
FONDI AFFITTI
Rifinanziati il Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli con l’introduzione di
nuove regole per la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, estendendo
il finanziamento di iniziative anche alle
regioni, oltre che ai comuni. L’obiettivo
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
FOCUS
DL 47/2014
del decreto legge è fornire immediato sostegno economico alle categorie
sociali meno abbienti che ad oggi non
riescono più a pagare l’affitto e, per tale
motivo, è stato deciso di incrementare
rispettivamente con 100 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione e 226 milioni
il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Nello specifico il Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione che già aveva una
dotazione di 100 milioni (50 per il 2014
e altri 50 per il 2015) verrà raddoppiato
a 200 milioni (100 per il 2014 e 100 per
il 2015) mentre il Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli che già aveva una dotazione di 40 milioni di euro, è
stato incrementato di 226 milioni ripartiti negli anni 2014-2020.
ALLOGGI POPOLARI
Previsto un piano di sviluppo dell’edilizia sociale, con una riqualificazione e
ristrutturazione degli alloggi esistenti e
il recupero di alloggi da assegnare, con
priorità, agli inquilini appartenenti alle
categorie meno abbienti che beneficiano
della sospensione degli sfratti. ll Piano
finanzierà con 500 milioni di euro il
recupero di oltre 12.000 alloggi, anche
ai fini dell’adeguamento energetico,
impiantistico e statico degli immobili. Le
risorse, entro il limite di 500.000 euro,
sono reperite attraverso il “fondo revoche” (infrastrutture strategiche “incagliate”). Altri 67,9 milioni di euro vanno
al recupero di ulteriori 2.300 alloggi ex
IACP da destinare alle categorie sociali
disagiate (conduttori con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore
a 27.000 euro, che siano o abbiano nel
proprio nucleo familiare persone con
più di 65 anni malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore
al 66 per cento, figli fiscalmente a carico
P. 14
e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione)
VENDITA IMMOBILI IACP
Nuove regole per la vendita di case
popolari di proprietà degli IACP, gli
Istituti autonomi per le case popolari.
Si affida ad un decreto interministeriale
da approvare entro il 30 giugno 2014,
la definizione delle nuove procedure di
alienazione.
DETRAZIONI FISCALI AFFITTI ALLOGGI
SOCIALI
Per la detrazione Irpef per gli affitti a
canone agevolato viene stabilito che, per
il triennio 2014-2016, arriva a 900 euro,
se il reddito complessivo non supera
15.493,71 e 450 euro, se invece è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro.
in caso di incapienza dell’IRPEF lorda, è
riconosciuto al contribuente un credito
d’imposta di ammontare pari alla quota
di detrazione che non ha trovato capienza, come avviene per le altre detrazioni
IRPEF previste a favore degli inquilini. Il
credito sarà erogato mediante il sostituto d’imposta, per i titolari di redditi di
lavoro dipendente o assimilati oppure in
sede di dichiarazione dei redditi.
BONUS MOBILI
La detrazione Irpef al 50% per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici finalizzati
all’arredo di un immobile oggetto di
ristrutturazione, non sarà più legato alle
spese di ristrutturazione edilizia. Così
per il periodo compreso tra il 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2014, le spese
sostenute per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici sono computate,
ai fini della fruizione del bonus mobili,
indipendentemente dall’importo delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni
per ristrutturazione edilizia al 50%. L’unico limite applicabile è quello previsto
per i 10,000 della spesa.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
FOCUS
termina
DL 47/2014
LOTTA AGLI ABUSIVI
Previsto il divieto di allaccio ai pubblici
servizi (gas, luce, acqua eccetera) per
chi occupa abusivamente un immobile,
nonché divieto di chiedere la residenza.
AFFITTI IN NERO
Sono fatti salvi i contratti di locazione
stipulati in seguito alla denuncia, da parte dell’inquilino, dell’affitto in nero fino
al 2015. Come noto, la Corte Costituzionale (sentenza n. 50/2014) ha dichiarato
l’ incostituzionalità delle disposizioni che
prevedevano in caso di mancata registrazione del contratto di locazione, la
determinazione del canone di locazione
annuale nel triplo della rendita catastale
e della durata del contratto (in 4 anni +
altri 4 in caso di proroga tacita) dal momento della registrazione.
NOVITA’ IN MATERIA DI DIRITTI PATRI-
GUIDE
P. 15
MONIALI PER ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE
Viene stabilito il divieto per l’acquirente
di rinunciare alle tutele previste (garanzia fideiussoria e polizza assicurativa decennale) e la nullità di qualsiasi clausola contraria da intendersi eventualmente
come “non apposta”. In sede di conversione viene stabilito che non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare
gli atti a titolo oneroso relativi il trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale su immobili da costruire e nei quali
l’acquirente si impegna a stabilire, entro
12 mesi dall’acquisto/ ultimazione, la
residenza propria, o del coniuge o di
parenti /affini entro il 3° grado posti in
essere “al giusto prezzo da valutarsi alla
data della stipula del preliminare”.
ONLINE
Il modello Unico 2014 Ecco il rapporto
analizzato in due
sulle comunicazioni
guide sul sito Ancl
obbligatorie
Pubblicate quattro nuove guide sul sito www.anclsu.
com. Due di queste sono inerenti il modello Unico
2014: la prima sulla detraibilità degli interessi passivi
per l’abitazione principale e la seconda sul reddito
fabbricati e terreni 2013 ed effetto alternativo ImuIrpef.
Le altre due guide, invece, presentanto informazioni
e chiarimenti utili sulla deducibilità delle spese di
manutenzione e riparazione (aspetti civili e fiscali) e
sui finanziamenti dei soci (aspetti civili e fiscali). Tutte
le guide sono a cura di Celeste Vivenzi.
E’ stato pubblicato il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie nel quale vengono presentati i
dati relativi ai movimenti di rapporti di lavoro registrati in Italia, nel corso del triennio 2011 - 2013.
Il documento si compone di cinque capitoli e di approfondimenti tematici di rilievo, rispetto a evidenze
del mercato occupazionale che si sono manifestate
durante gli anni interessati.
Disponibili sul sito www.anclsu.com nella sezione
copertina.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
LA POSTA
“Vergogna delle vergogne”,
Non resti urlo nel deserto!
Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci dal collega
Carlomassimo Nava lo scorso 12 giugno.
Egregie colleghe e colleghi,
dopo una giornata di lavoro al limite dell’allucinazione e non
solo per il caldo che ci soffoca con un tasso di umidità che almeno dalle mie parti, cioè il Lago Maggiore, tocca quasi il 90%,
ma ancor più per il caos Tasi che ci trova noi professionisti a
dover fronteggiare clienti inferociti, con i Comuni che non sanno nemmeno cosa rispondere, per proseguire con l’Imu, non
dimenticando l’Unico e i suoi studi di settore, ancora non ufficializzati per dovere di cronaca. Ebbene, dopo tutto ciò rincasi
verso le 21 di sera e cosa ti trovi nella buca delle lettere, tanto
per risollevarti un pò il morale? Una lettera dell’Agenzia delle
Entrate, scritta anche con il cinismo della cortesia, nella quale
sei invitato entro trenta giorni da oggi (precisiamo 12 giugno)
a presentare (per gli addetti ai lavori il 36 ter) i seguenti documenti: ecc. ecc. e di seguito per concludere: ritenute relative a
redditi di lavoro autonomo, quadro re, rigo 26.
Ma scusate colleghi, sbaglio o entro circa trenta giorni, scade
il termine per il pagamento dell’Unico senza lo 0,40%? Ma
scusate colleghi, sbaglio o tutte le nostre ritenute vengono
riportate sul modello 770 dell’anno di competenza?
Se non sbaglio, mi chiedo: lo fanno di proposito? Non lo fanno
di proposito perché non sanno quello che fanno? Sanno quello che fanno e se ne fregano totalmente di noi? Sanno quello
che fanno, se ne fregano, e si divertono alle nostre spalle?
Sanno quello che fanno, se ne fregano, si divertono alle nostre
spalle e godono nel vederci andare negli uffici esausti, sconvolti e arresi all’evidenza dei fatti?
Vi assicuro, io non ci sto! Andrò all’Agenzia delle Entrate, chiederò del direttore e protesterò con tutte le mie forze. Perché?
Perché non è possibile chiedere tale documentazione in altri
periodi dell’anno? Perché è possibile richiedere le ritenute
quando sono già in loro possesso e facilmente verificabili con
mezzi informatici. Burocrazia, documenti su documenti, verifiche, richieste, controlli, prospetti, moduli, ecc. ecc.
Questa è un’Italia di pazzi, ma attenzione i pazzi non sono
loro, ma noi che continuiamo a perseverare nell’accettare
tutto e il contrario di tutto con sudditanza e rassegnazione a
tal punto che questi politici, burocrati, funzionari dello stato
si prendono l’arroganza e il diritto di pensare veramente di
essere dalla parte del giusto. Sono certo che cambierà, è solo
questione di tempo, ma cambierà! A tutto c’è un limite, anche
verso un potere becero, vigliacco e persecutorio.
P. 16
riceviamo e
pubblichiamo
da
Carlo Massimo Nava
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
P. 17
QUESITI
a cura di
Paola Diana Onder
coordinatrice
Centro Studi Nazionale
Formazione negli
orari di lavoro, quale
comunicazione?
Domanda
Un datore di lavoro iscrive il proprio dipendente (assunto con contratto di lavoro
intermittente) ad un corso di formazione
organizzato da un ente di formazione
nell’ambito di programmi finanziati dalla
Comunità Europea, da svolgersi nei locali
dell’ente stesso.
La convenzione stipulata tra l’Ente formativo e i datori di lavoro aderenti al corso,
prevede che le ore di corso siano considerate nell’orario di lavoro.
Domanda: deve essere effettuata la
comunicazione ex art. 35 comma 3bis del
d.lgs. 276/2003, per le giornate nelle quali
il lavoratore frequenta il corso (e non la
prestazione lavorarativa)?
Soluzione
proposta
Ad avviso del richiedente, la comunicazione non deve
essere effettuata in
quanto non si tratta
di “prestazione lavorativa” da effettuarsi
nel luogo di lavoro
(o di assunzione),
ma bensì di corso
di formazione da
frequentare presso i locali dell’Ente
formativo. Lart. 35
comma 3bis del
d.lgs. 276/2003
come modificato dall’articolo 1,
comma 21, lettera
b), della Legge n.
92/2012, prevede
che:”Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di
un ciclo integrato
di prestazioni (...), il
datore di lavoro è
tenuto a comunicarne la durata (...)”
Risponde Cristiana Michieli
Il quesito non trova risposta nella vigente
normativa e nemmeno nella prassi amministrativa. Non è quindi possibile, a parere
di chi scrive, dare una chiara indicazione su
che tipo di comunicazione effettuare. Pertanto, ogni interpretazione è frutto di valutazioni personali che possono essere più
o meno condivisibili. Infatti, se da un lato
è pur vero che il lavoratore frequentante il
corso di formazione non sta svolgendo l’attività lavorativa richiesta per effettuare la
comunicazione obbligatoria, d’altro canto è
altrettanto vero che in quel lasso di tempo
il lavoratore è a disposizione del datore di
lavoro per assistere a delle lezioni.
Ignorando se il lavoratore percepisca
l’indennità di disponibilità, la formazione,
comunque, non potrà essere retribuita da
questa indennità.
Peraltro, va anche sottolineato che “La
convenzione stipulata tra l’Ente formativo e
i datori di lavoro aderenti al corso, prevede che le ore di corso siano considerate
nell’orario di lavoro”.
Dal momento che le ore di formazione
dovranno essere retribuite come normale
orario di lavoro, in via prudenziale, sarebbe opportuno effettuare la comunicazione
preventiva, anche al fine di giustificare agli
eventuali organi di controllo la retribuzione
erogata in quella giornata.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
QUESITI
P. 18
Scrittura artistica
individuale, contratto a
termine o intermittente?
Domanda
Nel settore dello spettacolo un tipo di contratto (subordinato) spesso utilizzato è quello della cosiddetta “scrittura artistica individuale” anche conosciuto come contratto “a prestazione” o “a servizi saltuari”. Quali sono le
caratteristiche che tale contratto deve avere? In particolare: PREDETERMINAZIONE DELLE CHIAMATE: le giornate devo essere prestabilite al momento della stipula del contratto? Se sì, in caso di mancato servizio (per volere
del datore), la retribuzione è ugualmente dovuta? CONSEGUENZE DELLA MANCATA RISPOSTA: se il lavoratore
non si presenta, vi possono essere sanzioni disciplinari? MISURA DELLA RETRIBUZIONE: mi risulta che il lavoratore è pagato a prestazione (non a ore) e se la prestazione dura meno di quello previsto, essa è comunque
retribuita per intero. Giuridicamente si tratta di un contratto a termine ex art. 1 comma 1 del D.Lgs. 368/2001,
ma vi sono molte analogie col contratto intermittente: al di là dei presupporti per l’utilizzo che distinguono i due
contratti (gli intermittenti solo per attività ex R.D. 2657/1923, età ecc), vorrei capire quali sono le caratteristiche
che distinguono in maniera netta i due tipi di contratto. Mi capita, infatti, di vedere contratti in cui le giornate di
prestazione non sono predeterminate, ma vengono comunicate di settimana in settimana e il lavoratore può
anche rifiutare la prestazione con l’unica conseguenza di non vedersi retribuito il servizio. Non vorrei ritrovarmi
di fronte ad una sorta di contratto ibrido a metà tra l’intermittente e quello a prestazione: poichè, infatti, vanno gestiti in maniera del tutto differente (da un punto di vista emens mi risulta che quelli a prestazione sono
considerati a tempo pieno, con tutte le conseguenze del caso), vorrei poter classificare in maniera corretta il
contratto stesso.
Risponde Paola Maschietto
Anche se nel tempo la gestione degli artisti, e delle persone impiegate nel mondo dello spettacolo, è stata semplificata ed uniformata per alcuni aspetti a quella degli altri lavoratori, rimangono alcune particolarità di cui si deve
tenere conto negli adempimenti di natura amministrativa, fiscale e previdenziale. Dal 1 gennaio 2012 non è più
obbligatorio il libretto di lavoro gestione ex Enpals. Il lavoratore, quindi, non dovrà più richiederlo allo sportello ed
il datore di lavoro non sarà più obbligato a timbrarlo. Escludo che possano essere definiti contratti di tipo intermittente o a chiamata. Si tratta di contratti a termine, o successione di contratti a termine, per i quali non vi è nemmeno la necessità di far intercorrere un termine minimo di intervallo tra l’uno e l’altro. Per quanto concerne accordi,
retribuzione, rimborsi e penali (non le sanzioni disciplinari) vanno gestiti all’interno del contratto. A salvaguardia del
datore di lavoro potrebbe essere inserita una clausola particolare riguardo alla possibilità di risolverlo per incapacità
dell’artista o per insufficienza della prestazione. Se il lavoratore non si presenta, o la manifestazione è soppressa,
nulla a titolo di retribuzione è dovuto. Per quanto attiene la contribuzione “gestione ex Enpals” il versamento è
obbligatorio, anche in assenza di retribuzione, ovvero se la prestazione è a titolo gratuito. Ai soggetti di cui all’art. 1,
comma 188, L. 296/2006 che effettuano esibizioni musicali dal vivo (purchè giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25
anni, pensionati di età superiore a 65 anni e soggetti che versano ad una gestione diversa da quella per i lavoratori
dello spettacolo) se non superano i 5.000,00 per le loro esibizioni, permane il regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo. Per completezza
di informazione si segnalano al collega due recenti risposte ad interpello del Ministero del Lavoro, precisamente la 6
e la 7 del 30/01/2014, e conseguente lettera circolare del 13/03/2014 n. 5286.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
QUESITI
P. 19
Cigs, un caso particolare.
Ecco come funziona in caso
di alternanza tra Cigo e Cigs
Domanda
Un’azienda con 17 dipendenti ha usufruito dei seguenti periodi di cig: dal 10.01.11 al 10.07.11 ordinaria a ore zero per
mancanza lavoro; dal 11.07.11 al 10.07.12 straordinaria a ore zero; dal 11.07.12 al 31.12.12 ordinaria a ore zero per
mancanza lavoro; dal 01.01.13 al 09.03.13 in deroga a ore zero per mancanza lavoro; dal 10.03.13 al 09.03.14 straordinaria a ore zero. Solo n. 5 dipendenti sono rimasti in cig a zero ore, gli altri hanno tutti lavorato o in forma ridotta
e molto a orario pieno. Alla fine del periodo di cigs, l’azienda ,che ora a causa di licenziamenti ha l’organico ridotto a
14 dipendenti, ha bisogno di usufruire ancora della cassa ordinaria per 9 unità ( i cinque dipendenti completamente
sospesi saranno licenziati ). Per quanto riguarda la cigs l’azienda non ne ha più diritto avendo raggiunto il termine di 36
mesi nel quinquennio fisso. Nel conteggio del limite delle 52 settimane nel biennio mobile, l’azienda potrebbe usufruire di circa 22 settimane, che permetterebbero il proseguimento dell’attività e superare il periodo più critico nei mesi di
luglio ed agosto. Questo periodo potrebbe prudurre il proseguimento dell’attività nel futuro. Si chiede se l’azienda può
procedere alla richiesta della cig ordinaria, visto il contenuto del messaggio inps n. 19350 del 11.10.2011 che chiarisce:
“ nel caso in cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO seguite da 52 settimane consecutive di
CIGS e intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, l’INPS ritiene che l’anno di CIGS possa essere considerato al pari
di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia
comunque proseguita per 52 settimane seppure a orario ridotto“. Se su 17 dipendenti n. 13 lavorano sempre, o per
l’intero orario o in orario ridotto, e solo n. 5 usufruiscono della cigs a zero ore per tutto il periodo, si deve considerare il
periodo di cigs al pari della ripresa dell’attività, oppure prevale la sospensione a zero ore dei 5 dipendenti.
Risponde David Trotti
Non ci si può che riferire al messaggio 19350 del 2011 dell’Inps con cui viene affrontato l’argomento. L’Istituto afferma
riguardo l’alternanza cigo (52 settimane)-cigs (52 settimane)-cigo: se una azienda ha usufruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di Cigs e intende chiedere un ulteriore periodo di Cigo, l’Inps ritiene che l’anno di
Cigs possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione
a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. Pacifico il caso
restante in senso negativo nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di Cigs a zero. Preso atto di quest’ultima frase ritorniamo al caso delle settimane parzialmente lavorate. A questo riguardo, per inciso, vogliamo far presente che il Ministero del Lavoro più volte ha ritenuto di vedere applicati in ragione di una cassa integrazione ordinaria
o straordinaria ridotta gli istituti del rapporto di lavoro (esempio le ferie nella cig nell’interpello 19/2011), in qualche
modo equiparando la ripresa effettiva con l’attività ridotta. Il problema nel nostro caso è complicato dal fatto che le
maestranze non hanno ripreso tutte l’attività lavorativa, e qui non ci possiamo che rifare ai principi generali ricordando
che la cigo esiste per cause transitorie e che la ripresa non deve essere considerata relativamente alla somma dei lavoratori ma si deve riferire al contesto aziendale. Quindi la ripresa può non essere totale ma deve riguardare una parte
significativa dei lavoratori, perché questa quantità certifica la ripresa della produzione verso livelli di normalità (rectius
la possibilità di utilizzare la cigo). Ricordiamo che il Messaggio 2 aprile 2009, n.7526 rivolto all’edilizia ma estensibile a
tutte le aziende rileva che come affermato nella circolare dell’Istituto n. 130 del 14.7.2003, anche per il settore dell’edilizia il giudizio della Commissione circa la certa “riammissione”, entro breve termine degli operai interessati nell’attività
produttiva aziendale (di cui all’art. 5, c. 1, del DLCPS del 12.8.1947 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva sulla capacità della ditta di riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di
quanto successivamente accaduto. Qui la prosecuzione dell’attività e la tensione dell’azienda a tornare a livelli normali
appare certa in quanto più del 75% dei lavoratori ha ripreso l’attività nel senso indicato dal messaggio 19350.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
QUESITI
P. 20
Successione di contratti a
termine e voucher per il
periodo di sospensione
Domanda
Risponde Paola Maschietto
Terminato il contratto a termine stipulato
in sostituzione di una maternità (la dipendente sostituita rientra al lavoro) l’azienda
vorrebbe instaurare con la lavoratrice un
nuovo contratto a termine acausale per le
medesime mansioni. Alla luce delle recenti modifiche chiedo: dal momento che il
primo contratto stipulato era di durata superiore ai sei mesi si devono rispettare i 20
gg. di stop prima della nuova assunzione?
Vale sempre il limite dei 36 mesi a partire
dalla prima stipula? Parte del periodo di
sospensione potrebbe essere coperta da
voucher?
Con la pubblicazione del provvedimento pubblicato nella G.U.
20 marzo 2014, n. 66 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, dal 21 marzo è in vigore il D.L. n. 34/2014.
Soluzione proposta
Si devono rispettare i 20 giorni di sospensione. Sì, è possibile l’utilizzo del voucher.
Sono state introdotte importanti novità in riferimento ai contratti
a tempo determinato consentendone la stipula senza l’obbligo di
indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, che ne giustificano il termine rendendo possibile, nel
caso prospettato, la proroga del contratto in essere.
Il contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di otto
volte. La norma consente di instaurare contratti a termine successivi fino ad un massimo di 36 mesi complessivi, comprensivi di
eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore
e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Ai fini del computo dei 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i
periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti, anche non consecutivi,
prescindendo quindi dai periodi di interruzione intercorsi tra la
cessazione dei precedenti rapporti di lavoro e l’instaurazione di
quelli successivi.
La stipulazione tra le medesime parti di più contratti a termine
sempre con lo stesso lavoratore è possibile a condizione che, tra
la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo, trascorra un
intervallo minimo di 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a sei mesi; 10 giorni per i contratti di durata pari o
inferiore a sei mesi (vincoli riportati ai livelli precedenti la Riforma
del Lavoro Fornero dal Decreto Lavoro del governo Letta).
Il ricorso all’istituto del lavoro accessorio (voucher), con il medesimo lavoratore, nel periodo di intervallo tra la cessazione del
primo rapporto a termine e la successiva riassunzione, ancorché
non espressamente vietata, a mio parere è incompatibile, nel caso
specifico, in quanto - di fatto - non vi sarebbe alcuna interruzione
dell’attività lavorativa svolta dal prestatore in favore del medesimo
datore di lavoro.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
QUESITI
P. 21
Recupero agevolazioni
mobilità codice 5Q da parte
dell’Inps per cumulo legge
92/2012, è corretto?
Domanda
Una nostra società cliente ha assunto in data 27/12/2010 una dipendente iscritta nelle liste di mobilità L. 223/91
con contratto a tempo determinato di 12 mesi, successivamente trasformato a tempo indeterminato in data
27/12/2011, per cui abbiamo richiesto ed ottenuto dall’Inps il codice autorizzazione 5Q ed usufruito degli sgravi
contributivi mobilità dal 27/12/2010 al 26/11/2012 (23 mesi totali). La dipendente era stata precedentemente
assunta da una agenzia interinale per il periodo dal 19/04/2010 al 23/12/2010 (usufruendo degli sgravi per la
mobilità) ed inviata in missione presso la nostra ditta cliente nel periodo indicato. L’Inps in data 13/09/2013
emetteva un provvedimento di diniego cod 5Q+5T per la lavoratrice in oggetto con richiesta di regolarizzare
quanto indebitamente usufruito per il periodo 04/2011- 11/2012 in quanto “per la lavoratrice i benefici non possono superare i 12 mesi e considerato il periodo già goduto di 9 mesi presso l’agenzia interinale, restano solo
3 mesi”, basandosi su quanto introdotto dall’art. 4 comma 13 Legge 92/2012 (Legge Fornero) che “ai fini della
determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato”. La Legge 92/2012 che
ha introdotto il cumulo è entrata in vigore il 18/07/2012 . Chiedo pertanto un Vs. parere in merito.
Soluzione proposta
Risponde Giovambattista Vavalà
La Legge 92/2012 è in vigore dal 18/07/2012
e pertanto la norma che “ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata si cumulano i periodi in cui il
lavoratore ha prestato l’attività in favore
dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato” non può
essere applicata retroattivamente ma le
disposizioni riguardo il cumulo dei periodi
hanno effetto dalla data di entrata in vigore
della Legge Fornero (18/07/2012). Pertanto, essendo le agevolazioni precedenti alla
entrata in vigore della Legge 92/2012, non
riteniamo fondata la richiesta dell’Inps ed
il conseguente recupero delle agevolazioni
usufruite. Inoltre non abbiamo riscontrato
alcuna applicazione retroattiva della norma
sia nella Legge 92/2012 che nella circolare
Inps n. 137 del 12/12/2012 e Interpello del
Ministero del Lavoro n. 40/2012.
Alcuni funzionari dell’Inps disconoscono i principi più elementari del
diritto. L’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, rubricato “Efficacia della legge nel tempo”, stabilisce che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. La disposizione della legge “Fornero” sulla quale l’Inps basa le sue pretese non
è applicabile alle fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore.
Tantomeno nella normativa agevolativa in questione era contenuta
originariamente alcuna disposizione diretta a limitare il periodo di
godimento del beneficio in caso di precedente utilizzo del lavoratore
in mobilità attraverso l’istituto della somministrazione. L’unico limite
consisteva nel divieto (esteso in linea generale ad opera della legge
n. 92/2012) di beneficiare dell’agevolazione in caso di assunzione in
ottemperanza di un obbligo di legge, ovvero per quei lavoratori che
fossero stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte
di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento
del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risultasse con
quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Tali fattispecie
non ricorrono nel caso di specie, essendo stato il lavoratore utilizzato attraverso un contratto di somministrazione. Se il lavoratore,
dopo il periodo in somministrazione, ha mantenuto l’iscrizione nelle
liste di mobilità, evidentemente è rimasto “portatore” di un agevolazione soggetta alle sole condizioni poste dalla legge vigente al momento della sua assunzione. Sembra dunque opportuno proporre
ricorso avverso il provvedimento di revoca parziale del beneficio.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
QUESITI
P. 22
Verifiche, quanto sono
censurabili i comportamenti
degli ispettori?
Domanda
La circolare del Ministero del lavoro n. 6 del 4.3.2014 sembra carente al paragrafo
“Acquisizione delle dichiarazioni“ in quanto trattandosi di “chiarificazioni“ di un comportamento “corretto“ sembra omettere alcune informazioni a solo vantaggio del servizio
ispettivo e senza tener conto della completezza della norma circa le dichiarazioni “spontanee” rilasciate dai dipendenti interrogati. In particolare la stessa non precisa che l’ispettore dovrebbe avvertire il dipendente che lo stesso ha solo l’obbligo di farsi identificare
ma non di rispondere all’interrogatorio. Pur apparendo inoltre “medioevale“ la norma
che non consente al dipendente dichiarante di avere copia della dichiarazione rilasciata,
si chiede se sia censurabile l’ispettore che non esegua la formalità di chiedere al dipendente se voglia leggere personalmente la dichiarazione resa.
Soluzione proposta
Si ritiene censurabile
Risponde Renzo La Costa
Sulla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, la legge attribuisce al personale ispettivo il potere di accertamento, che si realizza anche con l’esercizio del
potere di interrogare il datore di lavoro, i dipendenti dello stesso, le rappresentanze
sindacali e tutti coloro che possono fornire informazioni utili ai fini dell’ispezione. In
particolare, l’art. 13 della L. 689/83 dispone:
(Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora,
a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Va in proposito anche evidenziato che sin dalla prima istituzione dell’Ispettorato
del Lavoro (1912), sussiste la rilevanza penale del rifiuto di obbedienza all’ispettore del lavoro. Pare quindi conseguente che le risposte richieste al lavoratore non
sono una facoltà, bensì un obbligo. Quanto alla richiesta al lavoratore di rileggere le
dichiarazioni rese, è prassi e metodo consolidati che tale verbalizzazione sia riletta
dall’ispettore all’interrogato cui poi va sottoposto il documento per la firma. Nulla
vieta al lavoratore, quindi, di rileggersi il documento medesimo prima di apporre la
firma richiesta. Né l’ispettore, si ritiene, possa vietarne la rilettura. Essendo quindi
assolutamente aperta la procedura di acquisizione delle dichiarazioni, non si intravedono motivi di censurabilità.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
QUESITI
P. 23
Fasc, obbligatorio
anche dopo la
trasformazione in
fondazione?
Domanda
Un’azienda spedizioniera costituita negli
ultimi tre anni ha ancora l’obbligo di iscrizione al FASC fondo agenti spedizionieri
corrieri dopo che lo stesso è stato trasformato in fondazione? Il fondo asserisce
l’obbligatorietà a fronte dell’art.4 della Legge 03.04.1926 n. 563 e del Regio Decreto
01.07.1926, n.1130 recepiti poi dai CCNL.
Soluzione
proposta
Fondo soppresso
e trasformato in
fondazione a scopo
previdenziale di
secondo pilastro
pensionistico, iscrizione facoltativa.
Risponde Paola Maschietto
Gli accordi sindacali contenuti nei contratti nazionali di lavoro, succedutisi nel tempo e rinnovati fino ai nostri giorni,
confermano l’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria Complementare per il settore della logistica e dei trasporti, anche per un’azienda di nuova costituzione, se applica tale contratto.
Le origini del fondo derivano da due contratti collettivi: il C.C.N.L. 16.11.1933 - per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizione, spedizionieri doganali, transitari e corrieri - ed il C.C.N.L. 16.11.1933 - per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti il trasporto camionistico di cose a mezzo autocarri e trattrici - che recepiscono
le disposizioni dell’art.4 della Legge 03.04.1926 n. 563 e del Regio Decreto 01.07.1926, n.1130, costitutivi del Fondo
stesso. Lo statuto del Fondo è contenuto nel successivo C.C.N.L. 25.01.1936 per gli impiegati delle imprese dei spedizione e delle agenzie marittime. Nel 1978 il Fondo Nazionale è stato dichiarato ente di diritto pubblico e, a seguito
del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 è diventato Fondazione.
A seguito della trasformazione la Fondazione si è dotata di un nuovo statuto e regolamento approvati con decreto
Interministeriale in data 02.11.1995. Il F.A.S.C. ha assunto il nome di “Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori
delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi”. Il versamento all’ente di assistenza sanitaria complementare FASC per le aziende di trasporto merci industria era contrattualmente dovuto, con l’esclusione per le imprese associate al FAI, fino al 30 giugno 2011. Le rate relative al periodo
luglio-dicembre 2011, come da previsione contrattuale, dovevano essere versate in un’unica soluzione nel mese di
settembre 2012. Le rate relative al periodo gennaio 2012 - 15 novembre 2012 non sono dovute. Dal 1 ottobre 2012
è operativo il FONDO SANILOG - Fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per il personale dipendente del
settore cui si applica il CCNL “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”.
Il Fondo ha come scopo la copertura, totale o parziale, del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e
migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad esse collegate, sostenute dagli iscritti del
Fondo. In base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione: ... “tutti i lavoratori, non in prova, ai quali si applica
il presente contratto hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato”...
Tale disposizione contrattuale pone quindi un esplicito obbligo per l’azienda di versare la contribuzione in favore
di SANILOG prevedendo, in caso di mancato versamento, il rimborso da parte dell’azienda stessa verso i lavoratori
non iscritti al Fondo per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito,
nonché omissione contributiva e inadempimento contrattuale per mancata erogazione della prestazione di assistenza sanitaria integrativa.
Conseguentemente, qualora i dipendenti dovessero richiedere il rimborso di prestazioni sanitarie, avvenute durante il periodo compreso tra la data di operatività del Fondo e la data di adesione a SANILOG, le aziende interessate
potrebbero essere direttamente chiamate al pagamento delle prestazioni stesse. Il regolamento del fondo indica
che sono fatti salvi i contratti, o accordi collettivi in essere, che prevedano forme di assistenza sanitaria integrativa
aventi condizioni di miglior favore rispetto a quelle proposte dal Fondo, che non vengono considerati aggiuntivi ma
consentono di negoziare l’adesione al Fondo, in virtù di quanto definito dalla contrattazione di 2° livello.
Invece i contratti o accordi collettivi in essere, che abbiano condizioni inferiori rispetto all’Accordo, alla loro prima
scadenza annuale, dovranno essere uniformati aderendo, obbligatoriamente, al Fondo.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
QUESITI
P. 24
Contratto a termine,
possibile inserire
clausola di recesso
tramite preavviso?
Comodato gratuito,
sanzione per tardività
lecita se registrazione
non è obbligatoria?
Domanda
Domanda
Il contratto a termine vincola le parti per la sua durata. Al fine di
renderlo il più possibile flessibile, è possibile pattuire nel contratto tra le parti una clausola di libero recesso tramite preavviso? Ad
esempio: “Le parti possono recedere anticpatamente dal contratto tramite preavviso di mesi 1“
Il 10/4/2014, in sede di registrazione volontaria di contratto verbale di comodato
gratuito, non oggetto di enunciazione di
altri atti (R.M. 14/E/2001), redatto in data
27/3/2014 e decorrente dal 20/3/2011,
avente per oggetto un immobile ad uso
abitativo, l’Agenzia Entrate di Verona 1
rileva la tardività e chiede la sanzione del
40% dell’imposta fissa. Considerata la non
obbligatorietà della registrazione, è lecita
l’applicazione della sanzione per tardiva
registrazione?
Soluzione proposta
Sì ex art. 1372 c.c.
Risponde David Trotti
Il contratto a tempo determinato non è normalmente fungibile
con il contratto a tempo indeterminato, e pertanto non si possono applicare ad esso molti degli istituti del contratto a tempo
indeterminato come l’istituto del preavviso, una clausola in tal
senso sarebbe forse nulla, poiché le parti non possono cambiare
o disporre della legge. Per rispondere ci dobbiamo rifare all’articolo 2119 del codice civile rubricato recesso per giusta causa.
In esso vien detto: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta
la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Se il contratto
è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per
giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma
dell’articolo precedente. Da ciò ne deriva che la clausola proposta
non è applicabile. Riguardo all’art.1372 bisogna rilevare che esso
parla di mutuo consenso, ed infatti la risoluzione consensuale è
sempre possibile, ma non si riferisce allo stabilire una clausola di
comune accordo che indichi le modalità della risoluzione unilaterale. In ultimo vi è da segnalare che la giurisprudenza ha ritenuto
“configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di
lavoro ai sensi dell’art. 1372, comma 1,c.c., anche in presenza non
di atti formali ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti”
(Cass. Sez. Lav. 9 settembre 2008, n.23114 in Guida Lav. 2008 n.
45 pag. 33).
Risponde Renzo Ghiotto
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M.
6.2.2001, n. 14/E, ha precisato che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano
per oggetto beni immobili che beni mobili,
non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione
in altri atti. Infatti, in virtù del disposto di
cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 131/86,
al contratto di comodato si applicano le
disposizioni dell’articolo 22, concernenti
l’enunciazione di atti non registrati, il quale
stabilisce “Se in un atto sono enunciate
disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere
fra le stesse parti intervenute nell’atto
che contiene la enunciazione, l’imposta si
applica anche alle disposizioni enunciate.
Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche
la pena pecuniaria...”(rectius sanzione).
Pertanto, nel caso in esame, si ritiene che
la pretesa dell’ Ufficio non sia conforme al
quadro normativo ed interpretativo sopra
rappresentato. Infatti la sanzione si rende
applicabile solo nel caso di tardività di atto
soggetto a registrazione in termine fisso.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
QUESITI
P. 25
Mensilità 2012 pagate
nel 2013, si applica la
tassazione ordinaria
o separata?
Domanda
Si chiede di conoscere il trattamento di tassazione da applicare,
ordinaria o separata, alle ultime cinque mensilità dell’anno 2012
corrisposte nell’anno 2013, unitamente a quelle di competenza
dell’anno 2013 e corrisposte nello stesso anno. Il presente quesito
nasce dall’esigenza di fornire risposta ad osservazioni avanzate
da alcuni lavoratori che chiedono l’assoggettamento a tassazione
separata delle retribuzioni di competenza dell’anno 2012, ma
percepite nell’anno. 2013, anche alla luce di quanto recita l’art. 17
comma 1, lett. b. del DPR 917/86.
Soluzione proposta
Si precisa che la società in questione fin dalla sua costituzione e
per motivi dovuti a difficoltà economiche ha sempre applicato il
criterio di cassa assoggettando le retribuzioni corrisposte, così
come descritte sopra, a tassazione ordinaria, in quanto a parere
dello scrivente non si riscontrano le caratteristiche oggettive o giuridiche che possano qualificare un arretrato di lavoro dipendente,
confortati anche dalle risposte date il 4/03/2013 dalla dott.ssa
Paola Maschietto e il 17/02/2014 dalla dott.ssa Silvia Manzati ad
appositi quesiti rivolto al nostro Centro Studi Nazionale.
Risponde Silvia Manzati
L’articolo 17 comma 1, lett. b, del D.P.R. 917/89 prevede che si
applichi la tassazione separata agli “emolumenti arretrati per
prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,
percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui
al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46”.
Le retribuzioni degli ultimi cinque mesi del 2012, corrisposte ai
lavoratori nel corso del 2013, non presentano le caratteristiche
oggettive e giuridiche che possono qualificarle come un arretrato
di lavoro dipendente. Ci si trova, di fatto, in presenza di un mero
differimento del pagamento dei salari, deciso dal Datore di Lavoro, in conseguenza dell’attuale negativa congiuntura economicofinanziaria. Si ritiene, pertanto, che gli importi relativi a tali retribuzioni siano da assoggettare a tassazione ordinaria, cumulandoli
con quanto percepito dai lavoratori per l’anno 2013, secondo il
principio di cassa allargato.
EVENTI
Brescia, due incontri
su studi di settore
e novità del Jobs Act
24 giugno - 30 giugno
L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del
Lavoro di Brescia organizzano un convegno per martedì 24 giugno 2014 alle ore
14.15 presso il Centro Pastorale Paolo VI
via G. Calini 30 – Brescia sul tema: “Studi
di settore e società di comodo - L’accertamento induttivo parte dalla dichiarazione
Unico 2014 - Il corretto comportamento
dichiarativo ai fini degli studi di settore e
delle società di comodo”.
Relaziona il dott. Mario Agostinelli – Consulente del Lavoro ed Esperto della Fondazione Studi. L’incontro è valido ai fini della
Formazione Continua Obbligatoria nella
misura di 4 crediti (non frazionabili e riconosciuti dopo la completa trattazione).
L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del
Lavoro organizzano un convegno di aggiornamento professionale per lunedì 30
giugno 2014 alle ore 14.15 presso il Centro
Pastorale Paolo VI via G. Calini 30 a Brescia
(parcheggio interno) in collaborazione con
Fondazione Studi. Le novità della L.78/2014
e il Jobs Act, contratto a termine, contratto di apprendistato, Documento Unico di
Regolarità Contributiva, contratti di solidarietà, diritto di precedenza, isposizioni in
materia di IRAP, tempi dei pagamenti delle
amministrazioni pubbliche, la legge
delega “Jobs Act”, tassazione agevolata
della retribuzione di produttività i temi.
Relaziona il Dott. Massimo Brisciani Consul
ente del Lavoro, Esperto della Fondazione
Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine e
pubblicista.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
EVENTI
A Teramo tre incontri
su contrattazione e
bilateralità con Rausei
20 giugno - 17 luglio - 23 luglio
L’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Teramo, la Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro di Teramo, l’ANCL SU UP di Teramo,
l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Teramo organizzano
una serie di “Giornate di approfondimento
in materia di contrattazione e bilateralità - Gli incontri dell’ANCL con il Prof. Avv.
Pierluigi Rausei - ADAPT Professional
Fellow, Docente di Diritto sanzionatorio del
lavoro, SID ADAPT-CQIA, Università degli
Studi di Bergamo e Dirigente del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Appuntamento presso la Sala Consiliare
del Consiglio Provinciale dell’Ordine di
Teramo sita in Via Trento e Trieste, 24 a
Teramo.
PROGRAMMA
20 Giugno 2014 ore 15.30-18.30
CONTRATTI DI PROSSIMITA’
con FOCUS OPERATIVO e DIBATTITO
17 Luglio 2014 ore 15.30-18.30
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
con FOCUS OPERATIVO e DIBATTITO
23 Luglio 2014 ore 15.30-18.30
ENTI BILATERALI
con FOCUS OPERATIVO e DIBATTITO
La quota di iscrizione per l’intero corso è
fissata in 60 euro per gli iscritti all’ANCL
SU UP di Teramo; 120 euro per gli iscritti
al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Teramo e per gli
iscritti Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Teramo; euro 150 per i
non iscritti agli ordini.
Il percorso è valido per la formazione obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e dei
Dottori Commercialisti.
P. 26
Riparte a
settembre il
programma
dei corsi di
Fiesole
A Trento convegno sul
ruolo del consulente
nell’azienda in crisi
Dopo la sessione
primaverile con i
tre corsi di I, II e
III livello, riparte
a settembre il programma dei corsi
di formazione interna per dirigenti
organizzati dal
Centro Studi Nazionale a Fiesole.
I corsi hanno una
specifica sezione
sul sito ancl: www.
anclsu.com/centrostudi.
Sul portale ufficiale e sulla pagina
facebook è possibile ritrovare tutte
le info utili.
L’ A.N.C.L., il Centro Studi Nazionale Ancl
s.u., in collaborazione con le Unioni Provinciali di Trento e Bolzano organizzano un
convegno di aggiornamento sul tema: “Il
ruolo del Consulente del Lavoro nell’azienda in crisi e nelle procedure concorsuali”.
Data: venerdì 11 luglio dalle ore 14.00 alle
ore 18.30.
Luogo: Sala convegni “Cantina Rotaliana”,
Via Trento, 65/b Mezzolombardo (TN).
SESSIONE
AUTUNNALE 2014
26-27 settembre
2014 - I livello
24-25 ottobre 2014
- II livello
20-21-22 novembre 2014 - III
livello
I corsi saranno
tenuti a Fiesole
presso Firenze,
nella struttura
formativa Centro
Studium.
Le prenotazioni
vanno inviate alla
segreteria del
Centro Studi Nazionale ANCL SU,
anclseg@anclsu.
com
venerdì 11 luglio - Mezzolombardo (Tn)
PROGRAMMA
14.00 - Registrazione partecipanti
14.30 - Saluti istituzionali
Fabiano Paoli
presidente Unione Provinciale Ancl SU
Trento
Elisabetta Battistella
presidente Unione Provinciale Ancl SU
Bolzano
Mauro Zanella
presidente Ordine C.d.l. Trento
Loris de Bernardo
presidente Ordine C.d.l. Bolzano
Francesco Longobardi
presidente nazionale Ancl SU
Apertura lavori
Paola Diana Onder
coordinatore Centro Studi Ancl SU
Relatori
Paolo Ferretti
consulente del lavoro in Ancona
“Il ruolo del consulente del lavoro
nell’azienda in crisi: problematiche di
gestione delle procedure di licenziamento
collettivo, degli ammortizzatori sociali, delle relazioni tra rapporto di lavoro
e procedure concorsuali, del mandato
professionale del consulente del lavoro nel
fallimento.
edizione nr. 95 del
18 giugno 2014
DIRIGENTI E SEDI
ANCL - SINDACATO UNITARIO
P. 27
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
Da chi è composto l’Ufficio di presidenza
Presidente Nazionale Francesco Longobardi
Vice Presidente Nazionale Vicario Stefano Sassara
Segretario Tesoriere Luca Bonati
Segretario Amministrativo Romana Bettoni
Coordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana Onder
Componenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Roberto Morini, Guido Sciacca
CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORI
Da chi è composto il Consiglio
Giammaria Monticelli, Tiziano Belotti, Luigi Sabatini
CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRI
Da chi è composto il Consiglio
Rossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti
CONSIGLIO NAZIONALE
Da chi è composto il Consiglio
Consiglieri di estrazione congressuale
Walter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini,
Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Stefano
Camassa, Stella Crimi, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Faoro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Massimiliano Gerardi,
Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Gaetano Giuseppe, Alfonso Izzo, Manuela
Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana
Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessandro Rota
Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Stefano Sassara, Guido Sciacca, Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.
Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di diritto
Giancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato
PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL
I presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Pasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro Bonzio
(Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Luca
Fedeli (Toscana), Andrea Fortuna (Lombardia), Gianni Giacobelli (Marche), Anna Maria Granata (Campania),
Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Giovanna Manca (Basilicata), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Elisabetta Plevano
(Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).
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