Centro Europeo di Studi Manageriali - Guida all’Apprendistato
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Guida
ALL’APPRENDISTATO
2012
Il Testo Unico approvato dal Governo italiano con il Decreto
Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 ed entrato effettivamente in vigore a partire dal 25 ottobre dello stesso anno,
definisce l’Apprendistato un “contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione
dei giovani”.
Può essere inteso al pari di un contratto di lavoro di speciale natura (c.d.
a causa mista), dal momento che al suo interno convivono un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed un rapporto di
formazione a tempo determinato.
ESISTONO 3 TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO:
1.
2.
3.
per la qualifica o per il diploma professionale
professionalizzante o contratto di mestiere
di alta formazione e ricerca
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APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA
O PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE
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APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
O CONTRATTO
DI MESTIERE
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APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE
E RICERCA
3
2
Destinatari: giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.
Obiettivo: favorire acquisizione di competenze, occupazione e
assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Durata massima: 3 anni (4 nel caso di diploma regionale
quadriennale).
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (se già in
possesso di qualifica professionale, il rapporto potrà iniziare a 17 anni).
Obiettivo: favorire il conseguimento di una qualifica professionale a
fini contrattuali.
Durata e formazione: stabilite da accordi interconfederali e contratti
collettivi, in ragione dell’età dell’apprendista e della qualifica da
conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta
formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, di competenza
regionale e finalizzata all’acquisizione di competenze di base e
trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel
triennio.
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (se già in possesso
di qualifica professionale, il rapporto potrà iniziare a 17 anni)
Obiettivo: incentivare la ricerca, favorire il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore, del titolo universitario e di alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca ed il praticantato.
Durata e formazione: regolate dalle regioni in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e
professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale
aventi ad oggetto la promozione di attività imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO :
è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblica che
privata.
Il Testo Unico stabilisce che la normativa relativa alle
modalità di reclutamento e d’accesso ai settori di attività
pubblica siano oggetto di un D.P.C.M. da emanare entro i
12 mesi dalla sua entrata in vigore (Art. 7, comma 8 D.lgs
167/2011).
può essere a tempo pieno o part-time (sempre che
la durata delle prestazioni lavorative sia tale da permettere
il conseguimento della qualifica professionale oggetto del
contratto).
si trasforma automaticamente – una volta scaduti i
termini – in un ordinario rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato (sempre che entrambe le parti non
abbiano esercitato, con il dovuto preavviso, la facoltà di
recesso di cui all’Art. 2118 c.c.).
per conseguire una necessaria riqualificazione professionale, consente di reinserire nel sistema produttivo anche i
lavoratori in mobilità.
trova spazio anche in aziende che svolgano attività
organizzate su cicli stagionali.
Il Testo Unico stabilisce infatti che i contratti collettivi di
settore (es. Turismo) possano prevedere specifiche modalità
di applicazione dell’apprendistato tra le quali è contemplato
anche il tempo determinato ai sensi del D.Lgs 368/2001 e
ss. i. m. (Art. 4, comma 5 D.Lgs 167/2011).
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DELL’APPRENDISTA
Nell’ambito del contratto di apprendistato il datore di lavoro
deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di qualsiasi
rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione,
rispettare la contrattazione collettiva, etc. ) ed attuare tutti gli
obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
L’apprendista deve rispettare tutte le obbligazioni derivanti
dal rapporto di lavoro nonché adempiere ai compiti previsti
dal percorso formativo.
Il Testo Unico ammette la rescissione del contratto per
volontà delle parti, con l’obbligo di preavviso a decorrere dal
termine del periodo di formazione secondo quanto disposto
dall’articolo 2118 del codice civile.
In caso di recesso del contratto prima del termine del
periodo di formazione, il datore di lavoro è obbligato a
fornire prova di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Durante il periodo di prova il recesso è invece sempre
possibile.
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INCENTIVI PER IL DATORE DI LAVORO
Incentivi contributivi
Per le aziende sino a 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con il 5,84% a carico
dell’apprendista).
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 9 l’aliquota è
pari al 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni
successivi al secondo (con il 5, 84% a carico dell’apprendista). Per le
assunzioni dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 la legge di
stabilità 2012 (Art. 22, comma 1) ha previsto lo sgravio contributivo
del 100% per una durata massima di 3 anni.
N.B. i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza
sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto
di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei
lavoratori in mobilità. (Art. 7, comma 9 D.lgs 167/2011).
Incentivi economici
Il datore di lavoro gode della possibilità di inquadrare l’apprendista
secondo una categoria inferiore (fino a 2 livelli) rispetto a quella in cui
rientrano i suoi più esperti colleghi, addetti a quelle funzioni per le
quali risulta indispensabile portare a termine il piano formativo
condiviso alla stipula del contratto. Tale circostanza consente peraltro
di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e di
corrispondergliela in maniera graduale e proporzionale all’anzianità.
Incentivi normativi
Gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Incentivi fiscali
Il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su
cui si calcola l’IRAP.
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FORMAZIONE
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in
ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione
contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche, in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi
di classificazione e inquadramento del personale.
La Regione Lazio ha approvato con delibera n.41 del 3/02/2012 le
Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico dell'Apprendistato (fermo
restando la fase di transizione prevista dal Testo Unico, durante la
quale i CCNL sono chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni in
materia di apprendistato).
L'articolazione delle ore previste è determinata in moduli di 40 ore per
ciascun anno di durata del contratto, per un totale di 120 ore nel
triennio, con la possibilità di ridurre il monte ore complessivo in
relazione all'età ed alle competenze dell'apprendista, oppure di
anticipare nel corso di ogni anno le attività formative relative alle
successive annualità.
L'offerta formativa regionale può essere erogata in modalità
interna o esterna all'azienda.
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Formazione interna:
Per formazione interna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base
e trasversali si intende la formazione definita dalla Regione Lazio e svolta
sotto la responsabilità dell'azienda, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
organizzata secondo i contenuti previsti dal Piano formativo individuale
attuata mediante programmazione
monitorata, verificabile e attestata nei confronti dell’apprendista
garantita dal tutor o dal referente aziendale
impartita da idonei formatori interni o esterni all’impresa
svolta in luoghi idonei
La formazione interna può essere realizzata in maniera integrata con il
contributo di altri datori di lavoro e può essere finanziata attraverso i Fondi
paritetici interprofessionali.
Il datore di lavoro è tenuto a registrare i dati e le informazioni richieste dalla
Regione Lazio mediante inserimento in piattaforma S.APP Nuovo Apprendistato.
Formazione esterna:
Per formazione esterna si intende invece la formazione definita e finanziata
dalla Regione Lazio, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata
da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua.
La Regione Lazio ha definito i contenuti della formazione di base e
trasversale:
• Competenze di Base e trasversali I annualità
• Competenze informatiche per l’office
automation
• Informatica – Software fogli di calcolo
• Informatica – Software di videoscrittura
• Informatica – Software archivi elettronici
• Informatica – Internet e posta elettronica
• Informatica – Software presentazione
• Lingua Inglese – Livello base A1
• Lingua Inglese – Livello Intermedio B1
• Lingua Inglese – Livello avanzato C1
• Lingua Francese – Livello base A1
• Lingua Francese – Livello Intermedio B1
• Lingua Francese – Livello avanzato C1
• Lingua Italiana per stranieri
• Comunicazione e competenze relazionali
• Problem solving e processi decisionali
• Organizzazione ed Economia
• Sicurezza e prevenzione
Il primo modulo (Competenze di base e trasversale) è obbligatorio per la
prima annualità, mentre gli altri sono a scelta in base a quanto indicato nel
progetto formativo individuale.
Ogni modulo ha una durata di 40 ore
E’ compito del datore di lavoro iscrivere gli apprendisti alle edizioni dei corsi
creati attraverso il sistema informatico S.APP
N.B.: La formazione può essere svolta anche presso sedi occasionali dei
soggetti accreditati.
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F.A.Q
FAQ
Quanti apprendisti può assumere il Datore di Lavoro?
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può
superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di
lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati
o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. (Art. 2, comma 3 D.lgs 167/2011).
Cos’è il Piano Formativo Individuale?
Il Piano Formativo Individuale è un elemento essenziale ed integrante del contratto di
apprendistato. Consiste in un allegato al contratto, redatto in forma scritta anche sulla base
di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, mediante il
quale viene definito il percorso formativo dell’apprendista. Il Piano deve essere definito entro
30 gg dalla stipula del contratto (Art. 2, comma 1 lett. a) D.Lgs 167/2011).
Cosa sono i Profili Formativi?
Il profilo formativo definisce gli obiettivi/contenuti del percorso di formazione formale che
deve realizzarsi nell’ambito del contratto di apprendistato. Pertanto risulta necessario alla
redazione del piano formativo individuale che deve obbligatoriamente essere allegato al
contratto di assunzione degli apprendisti.
Chi è il Tutor?
Il tutor è una figura prevista dalle norme di legge e di contratto cui spetta il compito di
affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze
necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative
formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro. La legge stabilisce che il
tutor debba avere “formazione e competenze adeguate”, secondo le previsioni della
normativa regionale o, in assenza di essa, della contrattazione collettiva.
Al termine dell’apprendistato viene consegnata una certificazione?
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze
professionali acquisite dall’apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale
pubblica competente in materia di servizi all’impiego e rilasciandone copia al lavoratore, ciò
dimostrerà l’assolvimento dell’obbligo di formazione da parte dell’azienda e
dell’apprendista. La registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale
eventualmente acquisita viene effettuata dal datore di lavoro nel libretto formativo del
cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
E’ possibile finanziare la formazione dell’apprendista?
Il T.U. sull’apprendistato stabilisce espressamente la possibilità di finanziare i percorsi
formativi aziendali degli apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali di cui all’Art.
118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e all’articolo 12 del D.lgs 276/2003 anche
attraverso accordi con le Regioni.
Cos’è il Libretto Formativo del Cittadino?
Il libretto formativo del cittadino è un libretto personale del lavoratore in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in
contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante
l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni nonché le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi dell’unione
Europea in materia di apprendimento permanente, purchè riconosciute e certificate (Art.
2,comma 1 lett. i) D.lgs 276/2003). Con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 è
stato definito un modello unico di Libretto Formativo che dovrà essere rilasciato dalla
Regione.
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