Legislazione
d’impresa
La concorrenza fra imprese
Avv. Carlo Di Brino
Concorrenza





È la competizione tra più imprenditori e libertà di
concorrenza è libertà di competizione
La legittimità della competizione è espressamente
riconosciuta dalla legge
Sono legittimi i risultati della competizione, anche
se questi si traducono in un danno per taluno di
coloro che alla competizione partecipano
Bisogna tuttavia rispettare le regole del gioco
Il comportamento dei singoli competitori deve
essere ispirato ai principi della lealtà e della
correttezza
Avv. Carlo Di Brino
Art. 41 Cost.
1.
2.
3.
L’iniziativa economica privata è libera
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà alla dignità umana
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali
Avv. Carlo Di Brino
Principi Generali (art. 41 Cost.)
Libertà dell’iniziativa economica (comma I)
 Limiti derivanti dai diritti soggettivi pubblici
(libertà, sicurezza, dignità) nonché dalle
esigenze che si ricollegano all’utilità sociale
(comma II)
 Sottoposizione dell’attività economica a
programmi e controlli, aventi fonte normativa
primaria: “la legge determina…” (comma III)

Avv. Carlo Di Brino
Libertà di iniziativa economica
L’art. 41 della Cost. garantisce la
libertà di iniziativa economica: corollario
di tale principio è la libertà di
concorrenza fra le imprese, salva
l’esistenza di particolari limitazioni

L’attività economica deve essere
indirizzata e coordinata a fini sociali

Avv. Carlo Di Brino
Effetti della libera concorrenza
La libera concorrenza tutela il
consumatore perché assicura una
effettiva corrispondenza tra qualità e
prezzo del prodotto ed obbliga quindi
l’imprenditore ad una continua opera di
miglioramento qualitativo e di
contenimento dei costi
Avv. Carlo Di Brino
Limiti alla libera concorrenza

1.
2.
Limiti all’esercizio di determinate attività a
carico di taluni soggetti possono essere
stabiliti:
In via relativa: o mediante apposite norme
di legge in dipendenza della natura di taluni
rapporti (limiti legali) o attraverso lo
strumento contrattuale (limiti negoziali)
In via assoluta: esclusivamente a tutela di
interessi pubblici (c.d. monopoli di diritto)
Non è consentito costituire per legge
monopoli a favore di privati
Avv. Carlo Di Brino
LIMITI LEGALI

trovano la loro fonte nella legge
Avv. Carlo Di Brino
LIMITI CONTRATTUALI



1.
2.
3.
trovano la loro fonte nell’esercizio
dell’autonomia privata;
necessitano della forma scritta ad
probationem;
sono validi solo se circoscritti
ad una determinata zona,
ad una determinata attività,
non possono durare più di 5 anni
Avv. Carlo Di Brino
LIMITI LEGALI
L’obbligo di svolgere la concorrenza in modo
da non ledere gli interessi dell’economia
nazionale (art.2595 c.c.)
 Il divieto di concorrenza imposto a chi aliena
l’azienda (art.2557 c.c.)
 Il divieto imposto al lavoratore di trattare affari
in concorrenza con l’imprenditore (art.2105
c.c.)
 I divieti di concorrenza in materia societaria
(artt. 2301, 2318, 2390 c.c.)

Avv. Carlo Di Brino
Limiti legali alla concorrenza
(art. 2595 c.c.)

La concorrenza deve svolgersi in modo da
non ledere gli interessi dell’economia
nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge
 I limiti cui si riferisce la norma in commento si
individuano in due categorie: le norme di
diritto pubblico dirette a proteggere gli
interessi generali dei consociati; quelle di
diritto privato, che tutelano in via esclusiva i
diritti soggettivi di ciascun individuo
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di concorrenza (art. 2557
c.c.)
“Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di
5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova
impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre
circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta….”
Il divieto è:
- relativo in quanto si riferisce all’esercizio di una
nuova impresa da parte dell’alienante dopo il
trasferimento dell’azienda e pertanto non sussiste per
le attività preesistenti al trasferimento
- derogabile in quanto le parti possono anche
ampliarne la portata comprendendo attività non
direttamente concorrenziali

Avv. Carlo Di Brino
Obbligo di fedeltà (art.2105 c.c.)

“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per
conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad
essa pregiudizio”
Tale obbligo, la cui violazione può rilevare come
giusta causa di licenziamento si sostanzia
nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore
nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le
regole di correttezza e buona fede
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di concorrenza (art.2301
c.c.)
“Il socio non può, senza il consenso degli altri soci,
esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente
con quella della società, né partecipare come socio
illimitatamente responsabile ad altra società concorrente”
Il divieto di concorrenza si giustifica con l’esigenza di
evitare che il socio, sfruttando le conoscenze acquisite
nella società, cagioni ad essa dei danni mediante
l’esercizio di un’attività concorrente, ed è inoltre
espressione diretta dell’obbligo di collaborazione che
grava sul socio stesso
Avv. Carlo Di Brino
Soci accomandatari (art. 2318 c.c.)
I soci accomandatari hanno i diritti e gli
obblighi dei soci della società in nome
collettivo
L’amministrazione della società può
essere conferita soltanto a soci
accomandatari
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di concorrenza (art.2390 c.c.)
Gli amministratori non possono assumere la
qualità di soci illimitatamente responsabili in
società concorrenti, né esercitare un’attività
concorrente per conto proprio o di terzi,salvo
autorizzazione dell’assemblea.
Il divieto imposto agli amministratori di
assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti sussiste
anche nelle ipotesi in cui tale qualità
preesista alla loro nomina
Avv. Carlo Di Brino
Altri divieti in materia societaria
A carico degli amministratori:
 Art.2464 c.c.
 Art.2487 c.c.
 Art.2516 c.c.
 Art.2547 c.c.
Avv. Carlo Di Brino
LIMITI CONTRATTUALI
Clausole di esclusiva
 Patti di preferenza
 Patti di non concorrenza
 Cartelli

Avv. Carlo Di Brino
Clausola di esclusiva

Clausola che può essere inserita in vari contratti
con la quale una delle parti (nel caso di esclusiva
unilaterale) o entrambe le parti (nel caso di
esclusiva bilaterale) si impegnano a compiere
una determinata prestazione solo nei confronti
dell’altra
Avv. Carlo Di Brino
Fattispecie

Esclusiva a favore del somministrante (art.
1567 c.c.)
“…l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della
stessa natura….”

Esclusiva a favore dell’avente diritto alla
somministrazione (art. 1568 c.c.)
“…il somministratore non può compiere…. Prestazioni della
stessa natura di quelle che formano oggetto di contratto”

Diritto di esclusiva nel contratto di agenzia
(art. 1743 c.c.):
“il preponente non può valersi contemporaneamente di più
agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività,
né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa
zona..”
Avv. Carlo Di Brino
Vendita con esclusiva

Si parla di vendita con esclusiva, ma in senso
improprio:
Più esattamente si tratta di una concessione di
vendita con esclusiva, cioè di un contratto in cui il
concedente si impegna a vendere i suoi prodotti
al solo concessionario (normalmente con
riferimento a una determinata zona), mentre il
concessionario si impegna ad acquistarli dal solo
concedente e a promuoverne la vendita secondo
le direttive impartite dal concedente stesso
(distribuzione integrata)
Avv. Carlo Di Brino
Patti di preferenza (art. 1566 c.c.)

Il patto con cui l’avente diritto alla
somministrazione si obbliga a dare la
preferenza al somministrante nella
stipulazione di un successivo contratto
per lo stesso oggetto
Avv. Carlo Di Brino
Patti di non concorrenza (art.
2596 c.c.)

Intese tra imprenditori volte a costituire
obblighi di astensione a carattere assoluto o
relativo a seconda che la non concorrenza
riguardi l’intera produzione del concorrente
ovvero uno specifico settore
 Esempio: rinuncia a produrre televisori
ovvero rinuncia a produrre solo televisori di
certe dimensioni
Avv. Carlo Di Brino
Cartelli
Accordi con i quali i singoli imprenditori si
obbligano:
 a non vendere i loro prodotti nelle zone
riservate a taluni concorrenti (cartelli di zona),
 a non vendere se non ad un dato prezzo
(cartelli di prezzi)
 a non vendere a condizioni diverse da quelle
d’accordo stabilite (cartelli di condizioni
contrattuali)
Avv. Carlo Di Brino
Concorrenza sleale

1.
2.
3.
L’art.2598 c.c. individua 3 categorie di
atti di concorrenza sleale:
ATTI CONFUSORI
ATTI DENIGRATORI
ATTI NON CONFORMI ALLA
CORRETTEZZA PROFESSIONALE
Avv. Carlo Di Brino
Atti di concorrenza sleale (art.2598 c.c.)
“… compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1.
Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con l’attività concorrente;
Avv. Carlo Di Brino
Segue: art.2598, c.2 c.c.)
“… compie atti di concorrenza sleale chiunque:
2.
Diffonde notizie ed apprezzamenti sui prodotti e
sull’attività di un concorrente, idonei a
determinare il discredito, o si appropria di pregi
su prodotti o dell’impresa di un concorrente;
Avv. Carlo Di Brino
Segue: art.2598, c.3 c.c.
“… compie atti di concorrenza sleale chiunque:
3.
Si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l’impresa altrui”
Avv. Carlo Di Brino
Oggetto della tutela

La disciplina è prevista a tutela degli
imprenditori
 Tale disciplina può essere invocata
unicamente dall’imprenditore nei confronti di
un altro imprenditore anche se non esercente
la stessa attività economica, purché
entrambe le attività abbiano come termine di
riferimento finale la stessa categoria di
consumatori
Avv. Carlo Di Brino
ATTI CONFUSORI:
l’imprenditore usa nomi o segni
distintivi confondibili con quelli di un
concorrente (concorrenza per
confusione) o imita servilmente
(imitazione servile) i prodotti altrui
sfruttando così l’avviamento non
proprio
Avv. Carlo Di Brino
Imitazione servile dei prodotti
È la riproduzione pedissequa dei
prodotti altrui nei loro elementi e
caratteri
 sostanziali
 formali
 non necessari
Avv. Carlo Di Brino
Concorrenza sleale per
confusione

È condotta volta a confondere la propria
attività (e non i prodotti) con quella di
un altro concorrente (imprese di servizi)
Avv. Carlo Di Brino
ATTI DENIGRATORI
Consistono nella diffusione di notizie negative
sull’attività di un concorrente
Sono atti di concorrenza sleale:
 la diffusione di notizie e apprezzamenti sui
prodotti e sull’attività di un concorrente idonei
a determinarne il discredito (denigrazione);
diretti alla generalità di persone e non ad un
singolo individuo
 l’appropriazione dei pregi dei prodotti o
dell’impresa di un concorrente (sottrazione)
Avv. Carlo Di Brino
Concorrenza sleale per
sottrazione
Réclame menzognera
 Réclame per riferimento

Avv. Carlo Di Brino
Réclame menzognera

Deve contenere indicazioni inesatte in
ordine alla provenienza, ai componenti
ecc.
Avv. Carlo Di Brino
Réclame per riferimento
È quella che si attua attraverso l’uso della
formula tipo:
 panettone tipo Motta, calze tipo nylon
Si potrebbe rilevare che non vi è una
appropriazione dei pregi altrui, perché
espressamente si enuncia che si tratta di una
imitazione del prodotto altrui
Tuttavia il riferimento al prodotto altrui nella
mente dell’imprenditore ha il solo scopo di
attribuire al proprio prodotto quelli che sono o
pregi di un prodotto già affermatosi
Avv. Carlo Di Brino
La nuova legge sulla pubblicità
comparativa

Il Dlgs. N.67/2000 ha dato attuazione alla
Direttiva 97/55/CE che modifica la Direttiva
84/450/CE in materia di pubblicità
ingannevole
 Il nuovo decreto enumera le condizioni che la
pubblicità comparativa, in precedenza non
consentita, deve soddisfare per essere
considerata legittima.
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri della pubblicità
comparativa

La pubblicità non deve essere ingannevole
 deve confrontare beni e servizi che soddisfino
gli stessi bisogni
 paragonare in modo oggettivo caratteristiche
essenziali pertinenti e verificabili (quest’ultimo
requisito è soddisfatto quando i dati offerti
sono dimostrabili)
Avv. Carlo Di Brino
Divieti
Per quanto riguarda i marchi o i segni
distintivi in genere, il Dlgs. 67/2000
pone i seguenti divieti alla pubblicità
comparativa:
1. Divieto di infondere confusione
2. Divieto di screditare o denigrare
3. Divieto di trarre vantaggi indebiti
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di infondere confusione

Il divieto di infondere confusione incorre
tra i concorrenti, o tra i marchi o altri
segni distintivi di chi effettuala pubblicità
e quelli del concorrente con cui viene
fatta la comparazione
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di screditare o denigrare

La pubblicità non deve screditare o
denigrare i marchi di altro concorrente,
e non deve presentare un bene o un
servizio come imitazione o
contraffazione di beni e servizi protetti
da una denominazione sociale o da un
marchio di un concorrente
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di trarre vantaggi indebiti

La pubblicità non deve trarre un
vantaggio indebito dalla notorietà
connessa al marchio o alla
denominazione di altro concorrente
Avv. Carlo Di Brino
Concorrenza parassitaria

Si verifica quando, indipendentemente
da una confusione di attività e di
prodotti, si ha una imitazione continua e
immediata di ogni scelta compiuta dal
concorrente
Avv. Carlo Di Brino
ATTI NON CONFORMI ALLA
CORRETTEZZA PROFESSIONALE

Sono tali tutte quelle azioni considerate
“scorrette” in base a principi o usi
consolidati nel commercio
Avv. Carlo Di Brino
Ambito
L’atto di concorrenza sleale per essere tale è un
atto di concorrenza. La slealtà deve pertanto
inserirsi nei rapporti con gli altri imprenditori.
Occorre un rapporto di concorrenza effettiva (c.d.
concorrenza prossima)
È scorretto ogni mezzo utilizzato in un rapporto di
competizione che abbia per effetto di alterare le
basi della competizione
Avv. Carlo Di Brino
Segue:
Da ciò deriva una triplice conseguenza:
1.
Esulano dall’ambito di concorrenza sleale gli atti inerenti
all’organizzazione interna dell’impresa
2.
Un atto illecito compiuto nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale non è per questo solo un atto di concorrenza
sleale, così come non è escluso che un atto in sé pienamente
lecito possa, in quanto professionalmente scorretto, essere
qualificato come tale
3.
Soggetto attivo può essere solo un imprenditore. Nulla
esclude invece che l’imprenditore si avvalga dell’attività
materiale di altri per il compimento dell’atto (ad es. per la
diffusione di notizie e apprezzamenti ecc.)
Avv. Carlo Di Brino
Fattispecie
Vi rientrano:
 Violazione di norme di diritto pubblico poste a tutela
della libertà del mercato (non di norme fiscali,
amministrative o penali)
 Affermazione falsa della novità assoluta del proprio
prodotto nonché l’attribuzione di qualità inesistenti
al prodotto
 Boicottaggio
 Storno di dipendenti
 Sviamento di clientela
 Appropriazione dei segreti di fabbrica
Avv. Carlo Di Brino
Case Study: “I galletti
Amburghesi”
Una casa produttrice di polli nella
pubblicità attribuiva al prodotto
un’origine geografica inesistente: galletti
amburghesi.
 Tale condotta integra un’ipotesi di
concorrenza sleale?
Avv. Carlo Di Brino
Case Study: “distrazione di
clientela”
Un commerciante di scarpe al minuto al quale
viene richiesta una determinata merce
specificamente individuata da un marchio che
la contraddistingue, reiteratamente consegna
o tenta di consegnare una merce di
provenienza diversa assicurandone la
corrispondenza con quella domandata.
 Tale condotta rappresenta atto di
concorrenza sleale?
Avv. Carlo Di Brino
Azioni legali
L’imprenditore colpito da concorrenza
sleale può esperire azioni:
 Accertamento
 Rimozione
 Inibizione (art.2599 c.c.)
 Risarcimento (art.2043 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina delle “azioni di
concorrenza sleale”
Indicano nel loro complesso le azioni
contro gli atti di concorrenza sleale:
mirano complessivamente, ad inibire atti
di concorrenza sleale e ad eliminarne le
conseguenze
 Il presupposto è la semplice prova
dell’atto di concorrenza sleale abbia
cagionato

Avv. Carlo Di Brino
Segue

Non occorre la prova del danno, essendo
sufficiente la mera idoneità dell’atto a
cagionare danno
 Tali azioni spettano inoltre, per il caso di atti
che pregiudicano gli interessi di una categoria
professionale, alle associazioni professionali
ed agli enti che rappresentano la categoria
(inibitoria e risarcimento)
 Non spetta alle associazioni di consumatori
Avv. Carlo Di Brino
Azione di accertamento

Rivolta ad accertare l’eventuale illecita
concorrenza sleale altrui
Avv. Carlo Di Brino
Azione di inibizione
Rivolta ad inibire la continuazione o
ripetizione di atti di concorrenza sleale
 Spetta all’imprenditore nei confronti del
concorrente sleale

Avv. Carlo Di Brino
Azione di rimozione




È l’azione spettante al titolare del diritto di marchio
nei confronti del contraffattore, al fine di ottenere la
distruzione delle prove o delle figure con le quali la
contraffazione è stata commessa e, se necessario
per sopprimere il marchio contraffatto, degli stessi
prodotti sui quali è apposto
(es: rimozione di cartelloni pubblicitari)
Si accompagna necessariamente ad un’azione
inibitoria, diretta ad impedire la continuazione da
parte dei contraffattori, dell’uso del marchio
Prescrizione decennale dal compimento del fatto
Avv. Carlo Di Brino
Azione di risarcimento

Quando la concorrenza sleale abbia
già prodotto un danno
Avv. Carlo Di Brino
I codici di lealtà

Determinate associazioni rappresentative di
operatori economici di particolari settori, al
fine di moralizzare il comportamento dei
singoli aderenti, hanno elaborato dei codici
deontologici
 Sono richiamati nei contratti, in modo da
consentirne l’applicazione come clausole
contrattuali la cui violazione costituisce
inadempimento
Avv. Carlo Di Brino
Gli “incoterms”

Sono raccolte di regole ed usi uniformi, da
parte di organismi internazionali, che si
rivolgono agli operatori senza alcun rapporto
di associazione specifica
 Hanno carattere interpretativo (non
deontologico) e per il loro costante,
progressivo e generale affermarsi sono
applicabili anche senza richiamo delle parti
Avv. Carlo Di Brino
Trust

Termine che nel linguaggio comune designa
una forma di concentrazione industriale che
comporta l’integrazione di diverse imprese
sotto un’unica direzione strategica
 Si distingue dal cartello in quanto questa
forma di accordo riguarda i prezzi o le quote
di mercato ma non comporta né integrazione
né unità di direzione
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina Antitrust
La normativa comunitaria
 La normativa statale

Avv. Carlo Di Brino
La normativa comunitaria



(Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE, e
Trattato i Parigi del 1951, istitutivo della CECA)
Divieto di intese fra gli Stati membri che possano
limitare o restringere la libera concorrenza
Divieto per le imprese di abusare della loro
posizione dominante nel mercato
Regolamentazione degli interventi statali
nell’economia, al fine di evitare limitazioni al
libero esplicarsi della concorrenza
Avv. Carlo Di Brino
La normativa statale
(L.287/1990)
 Si ispira agli stessi principi della normativa
comunitaria
 È applicabile solo ove non vi siano interessi
di altri Stati essendovi in tal caso la
competenza comunitaria
 Sancisce la nullità di intese fra imprese,
finalizzate a falsare la libera concorrenza
 Ha istituito l’Autorità Garante per la
Concorrenza, con poteri consuntivi e di
vigilanza sul rispetto della normativa antitrust
Avv. Carlo Di Brino
Intese restrittive della libertà di
concorrenza
L’art.2 L.287/1990 fissa il divieto – e la
conseguente nullità a ogni effetto – di intese
tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della
concorrenza all’interno del mercato nazionale
o in una sua parte rilevante
 Il divieto si applica allorquando esse abbiano
per oggetto o per effetto una limitazione della
concorrenza

Avv. Carlo Di Brino
Le categorie di intese vietate

1.
2.
Si tratta delle intese consistenti:
Fissare direttamente o indirettamente i
prezzi di acquisto o di vendita, ovvero
altre condizioni contrattuali
Impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi o gli accessi al mercato, gli
investimenti, lo sviluppo tecnico o il
progresso tecnologico
Avv. Carlo Di Brino
Segue
3.
4.
Ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento (c.d. cartelli di
territorio)
Applicare, nei rapporti commerciali
con gli altri contraenti, condizioni
oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti, così da determinare per
essi ingiustificati svantaggi nella
concorrenza
Avv. Carlo Di Brino
Segue
5.
Subordinare la conclusione di contratti
all’accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari
che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun
rapporto con l’oggetto dei contratti
stessi
Avv. Carlo Di Brino
La collaborazione fra imprese
L’associazione in partecipazione
 Il consorzio fra imprese
 Associazione temporanea di imprese
 G.E.I.E.

Avv. Carlo Di Brino
L’associazione in partecipazione
(art.2549 c.c.)

È il contratto consensuale non formale con
cui una parte (associante) attribuisce ad
un’altra (associato) una partecipazione agli
utili della sua impresa, o di uno o più affari,
verso il corrispettivo di un determinato
apporto
 L’associato non diviene socio dell’associante
ma resta un suo creditore: il rapporto tra loro,
infatti, rimane puramente interno
 Non si crea un rapporto di lavoro subordinato
tra associante e associato
 Non si costituisce un ente collettivo distinto
dalle persone dei contraenti
Avv. Carlo Di Brino
Ambito
Il fenomeno non si esaurisce nell’ambito
dell’impresa ma si estende altresì a
rapporti che, senza riferirsi all’esercizio
dell’impresa, si limitano alla
partecipazione ad un singolo affare o a
più affari isolati
 Anche le società – e non soltanto le
persone fisiche – possono assumere la
figura di associante e di associato

Avv. Carlo Di Brino
Elementi
L’apporto da parte dell’associato
 L’attribuzione di una partecipazione agli
utili

Avv. Carlo Di Brino
L’apporto da parte dell’associato

L’apporto consiste, di regola, in una
somma di denaro ma può consistere
anche nel conferimento di determinati
beni ovvero nel semplice godimento di
essi, nella prestazione di servizi,
nonché in prestazioni di attività
lavorativa (sotto la direzione
dell’associante)
Avv. Carlo Di Brino
L’attribuzione di una
partecipazione agli utili
A norma dell’art. 2553 c.c, l’associato –
salvo patto contrario – partecipa alle
perdite nella stessa misura in cui
partecipa agli utili; sullo stesso, però, non
possono gravare perdite in misura
superiore al suo apporto
 La giurisprudenza considera la
partecipazione alle perdite come un
elemento meramente eventuale ma non
necessario

Differenza tra associazione in
partecipazione e società
Avv. Carlo Di Brino
Nell’associazione in partecipazione:
 Non si ha formazione di un fondo comune
(assoluta mancanza di patrimonio sociale)
 L’impresa resta impresa personale
dell’associante; pertanto le cose apportate
dall’associato entrano nel patrimonio
dell’associante, il quale solo acquista diritti e
contrae obblighi nei confronti dei terzi
 L’associato rimane un creditore dell’associante e,
come tale, è soggetto al concorso degli altri
creditori di lui
 Allo scioglimento del contratto non consegue uno
stadio di liquidazione
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina





L’iniziativa economica è rimessa alla
determinazione dell’associante
L’associante è il solo responsabile verso i
terzi (art.2551 c.c.)
La gestione dell’impresa o dell’affare spetta
all’associante
L’associato dovrà prestare la sua opera sotto
la direzione dell’associante
L’associato ha diritto al rendiconto dell’affare
o della gestione dell’impresa (art.2552 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Segue
La partecipazione dell’associato agli utili
ed alle perdite è disciplinata dal
contratto, in ogni caso non superiori al
suo apporto (art.2553 c.c.)
 Lo scioglimento del contratto attribuisce
all’associato il diritto alla liquidazione
della sua quota sulla base della
situazione esistente in quel momento

Avv. Carlo Di Brino
Il consorzio fra imprese
Generalità
 Il consorzio volontario
 Il consorzio obbligatorio
 Il consorzio coattivo

Avv. Carlo Di Brino
Generalità


1.
2.
3.
Nozione:
È un gruppo di imprese, dotato di
un’organizzazione comune, in grado di soddisfare
le esigenze di coordinamento della produzione e
dello scambio
Fonti dell’organizzazione:
La volontà dei singoli (CONSORZIO
VOLONTARIO)
Un atto di Pubblica Autorità (CONSORZI
OBBLIGATORI)
La legge (CONSORZI COATTIVI)
Avv. Carlo Di Brino
Il consorzio volontario

Trova il suo fondamento nel contratto
consortile, attraverso il quale più
imprenditori istituiscono una
organizzazione comune per la disciplina
e lo svolgimento di determinate fasi
delle rispettive imprese (art.2062 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri
Contratto, formale, di natura associativa
plurilaterale
 Organizzazione comune
 Autonomia delle imprese consorziate

Avv. Carlo Di Brino
Tipi di consorzio volontario
Consorzio con attività interna
 Consorzio con attività esterna

Avv. Carlo Di Brino
Consorzio con attività interna
Disciplina solo i rapporti fra i consorziati
 Chi opera per il consorzio è
responsabile verso i membri dello
stesso, secondo le norme sul mandato
(art. 2068 c.c.)

Avv. Carlo Di Brino
Consorzio con attività esterna



L’organizzazione consortile esplica i suoi effetti
anche verso i terzi, nasce una vera e propria
persona giuridica (società consortili art. 2615 ter
c.c.) in tal caso il contratto:
deve prevedere l’istituzione di un ufficio
destinato a svolgere attività con i terzi
Un estratto del contratto deve essere depositato
per l’iscrizione nel Registro delle imprese
Si costituisce, attraverso i contributi dei
consorziati, un fondo consortile, che rappresenta
l’autonomo patrimonio del consorzio
Avv. Carlo Di Brino
Il consorzio obbligatorio
È costituito dall’autorità governativa con
un proprio provvedimento quando la
costituzione di esso:
 Risponde alle esigenze
dell’organizzazione della produzione
 Serve per la gestione collettiva di
prodotti agricoli per i quali sia prescritto
l’ammasso
Avv. Carlo Di Brino
Il consorzio coattivo
È costituito con procedimento
legislativo.
Tipi:
 Ufficio per la vendita dello zolfo italiano
 Ente nazionale per la cellulosa e la
carta
Avv. Carlo Di Brino
Associazione temporanea di imprese
Forma di cooperazione temporanea ed
occasionale fra più imprese finalizzata
all’esecuzione di una determinata
opera.
Le imprese (senza perdere la loro
autonomia) conferiscono mandato ad
una di esse (capogruppo) per la loro
rappresentanza
Avv. Carlo Di Brino
Differenze con il consorzio
L’associazione temporanea è un
contratto atipico
 Ha ad oggetto l’esecuzione di una
determinata opera e di uno specifico
affare
 Produce meri effetti inter partes
 Non è mai imprenditore

Avv. Carlo Di Brino
Gruppo Europeo di Interesse
Economico (G.E.I.E.)

È un organismo associativo comunitario
finalizzato a consentire a soggetti
europei lo svolgimento di iniziative
economiche comuni, nonché la
realizzazione di rapporti di
cooperazione internazionale
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri





Scopo mutualistico
Carenza di personalità giuridica
Necessaria partecipazione di almeno due
membri appartenenti a stati diversi dalla CE
Responsabilità personale solidale ed
illimitata di ciascuno dei membri per le
obbligazioni del Gruppo
Possibile soggezione al fallimento (senza
estensione ai singoli membri, art. 151 L.F.)
Avv. Carlo Di Brino
Soggetti partecipanti
Società ed enti giuridici di diritto
pubblico o privato
 Persone fisiche che esercitino attività
industriali, artigianali, commerciali,
agricole
 Liberi professionisti e coloro che
prestino altri servizi nella comunità

Avv. Carlo Di Brino

Se un imprenditore pubblicizza il proprio
prodotto attribuendogli qualità non rispondenti
al vero l’arbitrio può essere perseguito non
già da un qualsivoglia consumatore (che è il
destinatario del prodotto stesso) ma solo da
un imprenditore concorrente il quale da una
pubblicità non veritiera, può ricevere un
danno in termine di perdita o di mancata
acquisizione di una parte del mercato
Avv. Carlo Di Brino
È concorrente l’impresa che interponendosi tra
produzione e consumo compie atti diretti a distrarre
la clientela che si sarebbe altrimenti rivolta al
prodotto originario.
 Se l’attività considerata sleale dall’art.2598 c.c. è
posta in essere da un terzo non imprenditore non
troverà applicazione la disciplina della concorrenza
sleale, ma semmai quella comune dell’illecito
extracontrattuale ex art.2043 ravvisandosi il diritto
soggettivo leso nel diritto alla libertà di iniziativa
economica garantito dall’art. 41 Cost.

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