Avv. Carlo Di Brino
Le società in generale
Il termine società è utilizzato in 2
significati:
 Atto costitutivo della società (vero e
proprio contratto)
 Istituzione (ovvero le regole che ne
governano l’esistenza e il suo
scioglimento)
Avv. Carlo Di Brino
Funzione delle società

Favorire l’attività produttiva,
attraverso la collaborazione tra più
soggetti e la distribuzione del rischio
tra tutti gli associati
Avv. Carlo Di Brino
Società e impresa

La società si presenta come ente
unificatore di più soggetti che
esercitano collettivamente la stessa
impresa
Avv. Carlo Di Brino
Il Contratto di società

L’art.2247 c.c. definisce il contratto
di società come il contratto con il
quale due o più persone
conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne
gli utili
Avv. Carlo Di Brino
Natura del contratto di
società



Contratto consensuale: si perfeziona
con il semplice consenso
Contratto non formale: le forme
disposte dalla legge per alcuni tipi di
società sono previste non per la validità
del contratto, né a fini probatori, ma solo
ai fini della pubblicazione sul Registro
delle Imprese
Contratto di collaborazione: lo scopo
che anima i contraenti è comune a tutti
Avv. Carlo Di Brino
Società unipersonali



Il D.Lgs. N.88/1993 ha introdotto nel nostro
ordinamento la possibilità di costituire
società unipersonali a responsabilità limitata
Secondo la teoria contrattualistica la società
unipersonale rappresenta “un’eccezione nel
vasto programma della società di origine
contrattuale” (FERRARA)
Secondo la teoria anticontrattualistica il
D.Lgs. N.88/1993 sancisce il declino della
teoria contrattualistica, avendo incrinato il
principio secondo il quale la società non può
avere origine da un atto unilaterale
Avv. Carlo Di Brino
Requisiti del contratto
costitutivo

1.




2.
Il contratto di società è valido a
condizione che contenga i requisiti:
Necessari stabiliti dalla legge per tutti i
contratti in genere:
Accordo espresso (dei soci fondatori)
Causa
Oggetto
Forma
Specifici che caratterizzano la società e
senza i quali il contratto non può essere
qualificato come societario
Avv. Carlo Di Brino
Soci fondatori


L’art.2247 c.c. implicitamente afferma che socio è
colui che apporta beni (o servizi) per esercitare in
comune con altri una attività economica al fine di
partecipare agli utili prodotti
In tutti i casi, per diventare soci fondatori è
necessario prestare il consenso ad associarsi.
Questo deve essere prestato consapevolmente,
validamente e legittimamente in forme diverse
(verbalmente, per iscritto o anche attraverso un
comportamento c.d. concludente: art.1650 c.c..
Per le società di capitali attraverso le deliberazioni)
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Capacità di essere soci
Soci possono essere:
1. Persone fisiche
2. Enti collettivi, quali le società di persone
e di capitali

Avv. Carlo Di Brino
Capacità delle persone
fisiche




In via generale le persone fisiche possono
essere soci fondatori, senza distinzione di
sesso, razza, religione
Cittadini di Stato membro della Comunità
europea
Cittadini di Stati extra-Comunità europea, ai
quali si applica il principio di reciprocità
Coniugi a prescindere dal loro regime
patrimoniale (comunione legale o
separazione dei beni), possono divenire soci
di una società
Avv. Carlo Di Brino
Regime fiscale


Il regime fiscale di tassazione che grava
sulle persone fisiche, quando
costituiscono una società, riguarda
essenzialmente i conferimenti e la loro
natura
Per quanto concerne gli utili derivanti
dall’attività esercitata dalla società, la
tassazione dipende innanzitutto dalla
scelta iniziale di costituire una società di
persone o di capitali
Avv. Carlo Di Brino
Divieti



Non possono partecipare alla costituzione
di società personali commerciali:
I dipendenti pubblici
Per un certo periodo i falliti
Gli incapaci d’agire (eccezione per il
minore emancipato autorizzato
all’esercizio di un’impresa commerciale)
Avv. Carlo Di Brino
Causa





La causa è la ragione pratica del contratto
costitutivo, cioè l’interesse che il contratto è diretto
a soddisfare
La costituzione della società rappresenta la ragione
per la quale il contratto è stato concluso
La causa non va confusa con i motivi che sono
giuridicamente irrilevanti
È nullo il contratto sociale qualora sia
esclusivamente concluso per motivi illeciti comuni
a tutti i soci fondatori
Se la causa è illecita il contratto sociale è nullo (il
contratto è illecito se in frode alla legge, cioè
diretto a eludere l’applicazione di una norma
imperativa)
Avv. Carlo Di Brino
Oggetto

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
Riguarda il contenuto complessivo degli
accordi dei soci fondatori (art.1346.c.c.),
vale a dire:
la forma societaria
la natura e la quantità dei conferimenti
l’amministrazione e la rappresentanza
la fase della liquidazione
L’oggetto deve essere
Possibile
Lecito
Determinato o determinabile
Avv. Carlo Di Brino
Forma: principio della
libertà di forma
La forma costituisce il mezzo
attraverso il quale il contratto viene
manifestato e quindi concluso
 Essa può essere verbale o scritta
(atto pubblico, scrittura privata
autenticata e non) o addirittura per
fatti concludenti

Avv. Carlo Di Brino
La forma nelle società di
persone


1.
2.
3.
Per le società personali in via generale il contratto
è valido qualunque sia la forma utilizzata
(verbale, scritta)
Tuttavia altre ragioni impongono la forma scritta:
Per la società semplice, la natura del bene
conferito (Es: se viene conferita la proprietà è
obbligatoria la forma scritta)
Per la società in nome collettivo, l’esigenza
dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296
c.c.)
Per la società in accomandita semplice, oltre
all’iscrizione, l’esigenza che l’atto costitutivo
contenga l’indicazione dei soci accomandanti e
accomandatari (art.2316 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
La forma verbale


In concreto solo la società semplice e la
società di fatto consentono la forma
verbale o, addirittura, di essere costituite
in base al comportamento concludente
dei soci
Es: è costituita una società di fatto tra
Tizio e Caio, se concretamente esercitano
in comune un’attività economica allo
scopo di dividerne gli utili
Avv. Carlo Di Brino
La forma nelle società di
capitali

A differenza delle società personali,
per le società di capitali la legge
richiede espressamente l’atto
pubblico a pena di nullità (per
garantire che non siano costituite e
non operino in regime di
responsabilità limitata società prive
delle condizioni richieste dalla legge)
Avv. Carlo Di Brino
Elementi essenziali della
società
Conferimento di beni e servizi
 Esercizio in comune dell’attività
economica
 Scopo di dividere gli utili

Avv. Carlo Di Brino
Conferimento di beni o
servizi
Nozione:
 Il conferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui
il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di
costituzione della società
Tipi:
 Conferimento di beni in proprietà
 Conferimento di beni in godimento
 Conferimento di crediti
 Conferimento di propria opera
Effetti:
 Costituzione del patrimonio sociale
 Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società
 Acquisto dello status di socio
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Attività sociale




L’attività sociale costituisce lo strumento mediante
il quale la società persegue l’oggetto sociale
Inoltre l’attività (e quindi l’oggetto) delimita i
confini della stessa capacità operativa della società
Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il
genere di attività che la società si propone di
esercitare, per esempio costruzione e vendita di
immobili, prestazioni di servizio ecc.
L’oggetto sociale va indicato nell’atto costitutivo e
deve riguardare un’attività economica
commerciale o anche non commerciale
(agricola; obbligatoriamente non commerciale per
la società semplice)
Avv. Carlo Di Brino
Esercizio in comune
dell’attività economica
Esercizio in comune:
Secondo la dottrina dominante deve intendersi
come potere di gestione comune; la gestione è
comune quando si può ricondurre alla volontà di
tutti i soci e più persone assumono il rischio
dell’impresa (pertanto non è società l’associazione
in partecipazione)
Attività economica:
Oltre ad essere gestita in comune, l’attività deve
essere economica, vale a dire rivolta a uno scopo
produttivo e a creare un fine di lucro. È l’attività
produttiva di nuova ricchezza
(Non sono società le associazioni culturali, ricreative
ecc.)
Avv. Carlo Di Brino
Scopo di dividere gli utili

Scopo dell’attività sociale è quello di
procurare ai soci un vantaggio
patrimoniale: un utile è qualsiasi
incremento patrimoniale o risparmio
di spesa che si può produrre
direttamente nel patrimonio del
socio, anche senza passare
attraverso il patrimonio sociale
(come avviene nelle cooperative)
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Tipi di società
Società di persone
 Società semplice
 Società in nome collettivo
 Società in accomandita semplice
Società di capitali
 Società per azioni
 Società in accomandita per azioni
 Società a responsabilità limitata
 Società cooperativa a responsabilità
limitata
 Società cooperativa a responsabilità
illimitata
 Società di mutua assicurazione
Scopo di
lucro
Scopo
mutualistico
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La scelta della società



La scelta del tipo di società, secondo i
diversi tipi previsti dal codice civile, è
libera, fatte salve alcune limitazioni:
Divieto di ricorrere alla società semplice
per l’esercizio di un’attività commerciale
Scelta obbligata per determinati tipi di
società in ragione di particolari attività
(Es: S.p.A per le imprese che esercitano il
credito e per le assicurazioni)
Avv. Carlo Di Brino
Società e associazione in
partecipazione


1.
2.
L’associazione in partecipazione realizza una
collaborazione tra due o più soggetti non legati
da altri vincoli contrattuali
A differenza della società l’associazione è priva:
Di un fondo comune (l’associante resta unico
proprietario dei propri beni, mentre l’apporto
dell’associato comporta il trasferimento del bene
nella sfera patrimoniale dell’associante che per
esso diviene debitore dell’associato)
Della gestione in comune di un’attività. Infatti è
solo l’associante, persona fisica o società, che
gestisce l’attività e che si obbliga a corrispondere
all’associato (persona fisica o società) la quota di
utili spettante
Avv. Carlo Di Brino
L’associazione in
partecipazione: natura

L’associazione in partecipazione è
considerata come un contratto di
scambio, consensuale, oneroso e
bilaterale (escluso quindi dalla
tipologia contrattuale societaria
strictu sensu, anche dal genere dei
contratti di natura associativa)
Avv. Carlo Di Brino
Autonomia patrimoniale e
personalità giuridica


SOCIETA’ di PERSONE
Il legislatore ha riconosciuto alle società di
persone una autonomia patrimoniale
imperfetta, rendendo il patrimonio sociale solo
parzialmente insensibile alle vicende relative ai
patrimoni individuali dei soci e viceversa
SOCIETA’ di CAPITALI
Sono dotate di una perfetta autonomia
patrimoniale; sono altresì dotate di personalità
giuridica: le vicende patrimoniali dei singoli soci
non intaccano il patrimonio sociale, e viceversa
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