Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal
07.498 n Iv. pa. Galladé. Depositare le armi dell'esercito in
arsenale
Rapporto della Commissione della politica di sicurezza del 26 gennaio 2009
Nella sua seduta del 26 gennaio 2009, la Commissione della politica di sicurezza ha proceduto
all'esame preliminare dell'iniziativa parlamentare depositata il 21 dicembre 2007 dalla
consigliera nazionale Chantal Galladé. L'iniziativa chiede di modificare il diritto vigente affinché le armi da fuoco dei militi, al di fuori del
servizio militare, vengano depositate in locali dell'esercito sicuri e non possano essere
conservate dai militi al termine del servizio. Eccezioni devono essere previste per chi
consegue il brevetto ed esercita l'attività di tiratore sportivo. Proposta della Commissione Con 15 voti contro 10, la Commissione propone di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Allemann, Donzé, Glanzmann, Heim, Lachenmeier, Lang, Lumengo, Müller
Geri, Voruz, Widmer) propone di dare seguito all'iniziativa. Relatori (s) : Grin (f), Müller Walter (d) In nome della Commissione
Il presidente: Bruno Zuppiger
1. Testo e motivazione 1. 1. Testo 1. 2. Motivazione 2. La questione dell'arma di ordinanza 2. 1. Antefatti 2. 2. Basi legali vigenti 3. Considerazioni della Commissione 3. 1. Considerazioni della maggioranza 3. 2. Considerazioni della minoranza 4. Proposta della Commissione 1. Testo e motivazione
1. 1. Testo
1. 1. Testo
In conformità all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della
legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare: Per incrementare la sicurezza in ambito pubblico e domestico chiedo l'adozione di una
modifica legislativa affinché le armi da fuoco dei militi, al di fuori del servizio militare, vengano
depositate in locali dell'esercito sicuri e non possano essere conservate dai militi al termine del
servizio. Eccezioni devono essere previste per chi consegue il brevetto ed esercita l'attività di
tiratore sportivo. Tutte le altre persone partecipano ai tiri obbligatori e ai tiri di campagna con
armi messe a disposizione sul posto dalle società di tiro riconosciute. 1. 2. Motivazione
Dal punto di vista della politica di sicurezza non ha più alcun senso chiedere ai militi di
conservare le armi a casa propria. Il fatto che le armi militari vengano ripetutamente usate per
uccidere sta invece ad indicare che tale modalità di conservazione rappresenta attualmente un
problema per la sicurezza. 2. La questione dell'arma di ordinanza
2. 1. Antefatti
In Svizzera hanno una lunga tradizione la consegna delle armi di ordinanza ai militari tra un
servizio e l'altro e la loro cessione al termine dell'obbligo di prestare servizio: così, nell'articolo
155 dell'Organizzazione militare risalente al 1874, viene sancito per la prima volta il principio
secondo cui, di regola, l'arma personale rimane in possesso del militare durante il periodo di
servizio.[1] L'articolo prevede poi che i Cantoni sono tenuti a ritirare l'arma a un militare se
questi è assente per lungo tempo o se non è in grado di mantenerla in buono stato, oppure si è
rivelato negligente nel maneggiarla. Secondo l'articolo 161, il militare era tenuto a mantenere in
buono stato l'equipaggiamento. L'Organizzazione militare del 1874 non prevede tuttavia che un
militare possa tenere la sua arma di ordinanza personale al termine dell'obbligo di prestare
servizio. Una normativa in tal senso è stata introdotta solamente nel quadro della revisione
dell'organizzazione militare nel 1906. Per questo motivo il messaggio del Consiglio federale
all'Assemblea federale del marzo 1906 contiene una disposizione in base alla quale al militare
che ha pienamente adempiuto all'obbligo di prestare servizio vanno ceduti in proprietà l'intero
equipaggiamento e l'arma personali.[2] In questo senso, l'Organizzazione militare del 12
aprile 1907[3] stabilisce, da un lato, che durante l'intero periodo di servizio l'arma e
l'equipaggiamento personale rimangano di proprietà del militare (art. 91) e, dall'altro, che una
volta adempiuto completamente il suo obbligo di prestare servizio egli possa tenere la sua
arma e il suo equipaggiamento personale (art. 94). Questa normativa è stata applicata a lungo senza venire messa in dubbio. Nel corso degli anni
Ottanta e all'inizio degli anni Novanta sono tuttavia sorti interrogativi quando sono stati
commessi omicidi con armi di ordinanza. Il 16 dicembre 1983 la consigliera nazionale Yvette
Jaggi (S, VD) ha presentato un'interrogazione ordinaria nella quale chiedeva indicazioni più
precise sul numero di armi di ordinanza utilizzate negli omicidi.[4] Nella sua risposta del 16
maggio 1984 il Consiglio federale ha comunicato che i suoi servizi avevano registrato cinque
casi nel 1982 e otto casi nel 1983. Il 3 giugno 1993, con 48 voti contro 27, il Consiglio
nazionale ha respinto un postulato della consigliera nazionale Gret Haller (S, BE)[5] con cui
invitava il Consiglio federale ad allestire un rapporto sull'impiego di armi di ordinanza nella
violenza domestica. È soprattutto la questione della consegna dell'arma di ordinanza ai militari al termine del loro
periodo di servizio ad avere scatenato le controversie più accese. Il consigliere nazionale Willy
Loretan (R, AG) ha indirizzato due interventi al Consiglio federale chiedendogli se la normativa
sulla cessione dell'arma personale si applicasse anche alla carabina 31 e al fucile
d'assalto 57.[6] Soltanto nel quadro della riforma Esercito 95, su proposta della consigliera
nazionale Pia Hollenstein (G, SG), si è per la prima volta discusso dell'abolizione di detta
normativa. Secondo tale proposta, respinta con 90 voti contro 27 dal Consiglio nazionale il
2
6 ottobre 1994,[7] al termine del periodo di servizio le armi di ordinanza non devono più
diventare di proprietà dei militari. Per finire, sulla scia della riforma Esercito 95, la normativa
vigente è stata precisata nel senso che il Consiglio federale può designare gli oggetti
dell'equipaggiamento personale che continueranno a essere utilizzati nella protezione civile e
quelli che diventano proprietà del militare.[8]
Dall'inizio del ventunesimo secolo è stata viepiù posta in discussione l'intera normativa istituita
al principio del secolo precedente. Dapprima, il 5 marzo 2002 la consigliera agli Stati Michèle
Berger (R, NE) ha depositato un'interpellanza che chiedeva se la normativa vigente non
andasse modificata in modo da abolire la consegna dell'arma personale o per lo meno la
consegna della munizione da tasca tra un servizio e l'altro.[9] Il 10 giugno 2002 il consigliere
nazionale Hans Widmer (SP, LU) ha chiesto al Consiglio federale di invitare le polizie cantonali
a mettere a disposizione i dati relativi al numero delle armi di servizio utilizzate per compiere
omicidi.[10] Nel quadro della consultazione sulla riforma Esercito XXI in Consiglio nazionale, la
consigliera nazionale Jacqueline Fehr (SP, ZH) ha presentato una proposta in cui chiedeva
che tra un servizio e l'altro le armi di ordinanza siano custodite nell'arsenale. Anche il
consigliere nazionale Jean­Claude Vaudroz (C, GE) ha presentato una proposta che chiedeva
di non lasciare le munizioni ai militari alla fine di un periodo di servizio. Dopo una lunga
discussione, l'11 giugno 2002 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta Fehr con 104 voti
contro 69 e la proposta Vaudroz con 91 voti contro 83. La maggioranza ha ritenuto che l'arma
di ordinanza e le munizioni non dovessero essere separate e che la normativa per cui i militari
al termine del servizio possono portare a casa arma e munizioni esprimesse la fiducia nei loro
confronti sancita dal principio di milizia. La maggioranza ha poi evidenziato come l'obbligo di
tiro fuori del servizio potesse essere mantenuto solamente con questa normativa.[11]
In seguito vi sono stati altri tentativi di abolire questa normativa. L'11 giugno 2002, in un
postulato, Michèle Berger invitava il Consiglio federale a intraprendere tutto quanto possibile
affinché la munizione di guerra non venga più custodita a casa.[12] Il Consiglio federale si era
dichiarato disposto ad accogliere quale mandato di esame il postulato, che il 16
settembre 2002 era stato accettato senza discussione dal Consiglio degli Stati.[13] Nella sua
interpellanza del 21 giugno 2002, Pia Hollenstein ha fra l'altro chiesto al Consiglio federale se
la consegna dell'arma di ordinanza ai militari partenti fosse ancora opportuna.[14] Il 2
dicembre 2002 il Consiglio degli Stati ha accolto senza discussione un ulteriore postulato di
Michèle Berger,[15] che chiedeva al Consiglio federale di allestire statistiche sui crimini e sui
delitti perpetrati con un'arma nelle quali occorreva considerare le armi di ordinanza e le armi di
ordinanza cedute a privati.[16] Il 3 marzo 2004, durante l'ora delle domande, il consigliere
nazionale Alexander J. Baumann (V, TG) ha espresso le sue perplessità sul fatto che il
Consiglio federale propende per la soppressione della consegna della munizione da tasca e
dell'arma di ordinanza.[17] Il 1° dicembre 2004 il consigliere nazionale Didier Berberat (S, NE)
ha invitato il Consiglio federale a presentare una statistica sul numero degli omicidi commessi
con un'arma di ordinanza.[18] Nella sua mozione del 21 settembre 2005, Pia Hollenstein ha
chiesto il Consiglio federale di allestire una statistica completa sul rapporto tra possesso di
armi di ordinanza e atti criminali e suicidi e, nel frattempo, di sospendere la consegna di armi
di ordinanza ai militari al di fuori dei periodi di servizio e dopo il proscioglimento dal servizio
militare.[19] Il 9 maggio 2006 il consigliere nazionale Josef Lang (G, ZG) ha depositato una
mozione che incaricava il Consiglio federale di modificare la legislazione vigente in maniera
tale che l'arma d'ordinanza non possa essere custodita dai militari presso il proprio domicilio,
né durante il periodo di servizio, né al termine dell'obbligo di prestare servizio.[20] Il 22 giugno
2006 la consigliera agli Stati Anita Fetz (S, BS) ha depositato una mozione nella quale invitava
il Consiglio federale ad abolire la consegna della munizione da tasca ai militari al di fuori dei
periodi di servizio.[21] Il 18 settembre 2006 il consigliere nazionale Hans Fehr (V, ZH) ha voluto
sapere dal Consiglio federale mediante quali misure esso pensasse di tutelare il principio della
consegna a casa dell'arma di ordinanza e della munizione da tasca ai militari.[22]
In occasione della revisione della legge sulle armi la normativa risalente al 1906 è stata
nuovamente messa in discussione. Il 5 settembre 2006, con 16 voti contro 8, la Commissione
della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha respinto la proposta del consigliere
nazionale Boris Banga (S, SO) che chiedeva che l'arma di ordinanza non potesse più fare
3
parte dell'equipaggiamento personale dei militari e che perciò non dovesse essere ceduta loro
né al di fuori dei periodi di servizio né al termine del servizio militare. Anche il Consiglio
nazionale l'ha respinta con 96 voti contro 80 nella sua seduta del 22 marzo 2007.[23] Il 27
settembre 2007,con 97 voti contro 76, il Consiglio nazionale respingeva un'iniziativa
parlamentare del gruppo socialista che chiedeva di modificare la legislazione militare così che
le armi di ordinanza non siano lasciate alla custodia privata tra un servizio e l'altro, ma siano
consegnate ai militari al termine dell'obbligo di prestare servizio soltanto dopo una verifica da
parte delle autorità di polizia del Cantone di domicilio.[24] Il 16 aprile 2007, durante l'esame
preliminare della mozione Fetz (06.3351), la Commissione della politica di sicurezza del
Consiglio degli Stati giunse alla conclusione che la consegna a casa della munizione da tasca
non si giustificava più per tutte le truppe, proponendo di respingere suddetta mozione, che
chiedeva l'abolizione senza eccezioni della consegna a casa e depositando a sua volta una
propria mozione nella quale incaricava il Consiglio federale di fare in modo che la munizione
da tasca per la custodia al proprio domicilio fosse consegnata solamente alle truppe di primo
intervento.[25] La mozione è stata adottata il 20 giugno 2007 dal Consiglio degli Stati e il 27
settembre 2007 dal Consiglio nazionale,[26] quest'ultimo aggiungendo che il Consiglio federale
avrebbe dovuto verificare la situazione almeno una volta per legislatura.[27] Il 19 dicembre
2007, il Consiglio degli Stati ha adottato questa aggiunta senza voti contrari.[28]
In seguito sono stati depositati diversi interventi parlamentari concernenti in una maniera o
nell'altra la custodia al proprio domicilio dell'arma o della munizione. Sulla stessa scia, in
un'iniziativa popolare lanciata il 13 agosto 2007 un comitato d'iniziativa chiedeva che le armi di
ordinanza non siano consegnate ai militari né al di fuori del servizio militare né alla fine
dell'obbligo di prestare servizio, e che la Confederazione tenga un registro delle armi da
fuoco.[29]
Per tali motivi e in considerazione di diversi tragici eventi, in particolare l'omicidio di una
sedicenne il 23 novembre 2007 a Höngg con un'arma di ordinanza, il 18 dicembre 2007 il
consigliere federale Samuel Schmid, capo del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport (DDPS), ha istituito un gruppo di lavoro
interdipartimentale con il compito di analizzare i vari aspetti inerenti all'arma di ordinanza, in
particolare quelli militari, giuridici, politici e sociologici legati all'arma personale.[30] Il 20
novembre 2008 esso ha presentato il suo rapporto, nel quale esamina una vasta gamma di
possibili soluzioni, elencandone i pro e i contro, e fa inoltre raccomandazioni su come
migliorare la consegna a casa delle armi di ordinanza ai militari, il loro acquisto in propriétà a
quelli prosciolti e la consegna in prestito per l'obbligo di tiro fuori del servizio, al fine di evitare
abusi. Esso è servito alla CPS­N da base di discussione. Della questione dell'arma di ordinanza si sono occupati anche diversi Cantoni. Finora, soltanto
il Cantone di Ginevra ha agito concretamente: il 5 settembre 2007, il Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone di Ginevra ha emanato una disposizione che consente ai cittadini
soggetti all'obbligo di prestare servizio di custodire gratuitamente in un luogo sicuro la loro
arma personale, se ritengono che la custodia a casa non sia abbastanza sicura. La
disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 assieme alla messa in servizio di una
camera blindata (nell'arsenale cantonale) dove il 1° febbraio 2009 erano depositate 151 armi
personali. In altri Cantoni sono in preparazione o sono state respinte misure simili, la maggior
parte di essi auspica una prassi più flessibile grazie a una normativa federale. Nel suo parere
del 18 dicembre 2008, il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha così chiesto al DDPS di
autorizzare i Cantoni a prevedere un deposito volontario dell'arma personale tra un periodo di
servizio e l'altro. 2. 2. Basi legali vigenti
Gli articoli da 110 a 114 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge
militare, LM) contiene disposizioni sull'equipaggiamento personale dei militari. La LM fissa la
normativa quadro e all'articolo 114 prevede che il Consiglio federale designi gli oggetti
dell'equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare[31]
L'articolo 1 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003[32] sull'equipaggiamento personale
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(OEPer­DDPS) prevede che l'armamento faccia parte dell'equipaggiamento personale dei
militari. Esso è consegnato ai militari durante la scuola reclute (articolo 6). L'ordinanza del
Consiglio federale del 5 dicembre 2003[33] sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM)
stabilisce nell'articolo 5 che, di regola, i militari conservano l'equipaggiamento al loro domicilio
fino al momento di essere prosciolti dall'obbligo militare. Durante un soggiorno all'estero, in
caso di frequenti cambiamenti di domicilio o in caso di domicilio all'estero in prossimità del
confine, in via eccezionale i militari possono depositare il loro equipaggiamento presso la base
logistica dell'esercito (BLEs).[34] Per il deposito va versata una tassa dell'importo di circa 50
franchi all'anno.[35]
Secondo l'OEPM è inoltre possibile che l'arma personale sia ritirata in via cautelativa «se vi
sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con
l'arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell'arma personale»[36]. Il
militare stesso o terzi possono depositare l'arma personale presso la BLEs anche di propria
iniziativa. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide entro dodici mesi se l'arma è
definitivamente ritirata o riconsegnata al militare. Per finire, gli articoli 10 ­ 12 OEPM prevedono che i militari ricevano in proprietà l'arma
personale a determinate condizioni che sono state inasprite l'8 novembre 2006, in primo luogo
per armonizzare le differenti procedure di domanda cantonali previste dall'OEPM. Dal 1°
gennaio 2007 i militari ricevono in proprietà l'arma personale se negli ultimi tre anni hanno
assolto almeno due esercizi federali a 300 m, facendolo iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto
delle prestazioni militari, se non vi si oppongono ragioni di inabilità al servizio e se confermano
per scritto che non sussistono motivi d'impedimento di cui all'articolo 8 capoverso 2 della
legge sulle armi.[37] Questa normativa si applica soltanto dal 1° gennaio 2010 per i portatori del
fucile d'assalto. 3. Considerazioni della Commissione
La Commissione condanna ogni abuso con armi da fuoco di qualsivoglia tipo. A suo modo di
vedere, ogni omicidio o suicidio commesso con un'arma è un omicidio o un suicidio di troppo.
Prova profonda compassione per le famiglie che hanno perso un loro caro in questa maniera.
Regna tuttavia il disaccordo sulle misure da adottare per affrontare tale problema. 3. 1. Considerazioni della maggioranza
Secondo la maggioranza della Commissione, la custodia dell'arma a casa e la possibilità, a
determinate condizioni, di acquistarla al termine dell'obbligo di prestare servizio hanno una
lunga tradizione che poggia su un elemento essenziale del sistema di difesa svizzero: la
fiducia che lo Stato ripone nei militari. Questo sistema obbliga ogni Svizzero a prestare
servizio militare, il che contempla la disponibilità a sacrificare la propria vita per la patria in
caso di bisogno. Secondo la maggioranza è chiaramente giustificato onorare tale disponibilità
con la fiducia espressa dalla cessione dell'arma di ordinanza. Proprio questa prova di fiducia
rappresenta la base del sistema di milizia. L'attuale sistema permette inoltre di
responsabilizzare i militari che, escluse poche eccezioni, si rivelano all'altezza. Casi di abusi
sono deplorevoli e i colpevoli devono essere puniti. La maggioranza ritiene tuttavia che la
consegna dell'arma di ordinanza non dev'essere messa in dubbio solamente perché vi sono
alcune pecore nere. Agli occhi della maggioranza , l'arma personale non è un qualsiasi oggetto
dell'equipaggiamento personale, ma va vista in stretto rapporto con l'adempimento della
missione dell'esercito e in particolare deve consentire ai militari di difendersi in caso di
bisogno. Questo sistema serve ad adempire la missione della sicurezza collettiva attribuita
allo Stato dall'articolo 58 della Costituzione federale. Il servizio militare si differenzia da altri
servizi alla collettività per il fatto che, nel caso estremo, il militare è pronto a sacrificare la
propria vita per la difesa del Paese, anche se la questione non viene affrontata in tempo di
pace. La possibilità per il soldato di custodire la sua arma a casa tra un periodo di servizio e
l'altro è una particolarità del nostro esercito di milizia. Non è perciò possibile un raffronto con
altri eserciti, poiché nella maggior parte dei Paesi europei si presta servizio militare in un
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blocco unico. In Svizzera, il militare conserva la sua arma a casa fino al termine del suo
obbligo di prestare servizio militare, vale a dire che, dall'inizio alla fine della sua carriera
militare, essa fa parte del suo equipaggiamento personale con il vantaggio di essere calibrata
sul suo utilizzatore. Depositare l'arma di ordinanza all'arsenale tra un periodo di servizio e l'altro non risolverebbe il
problema della potenziale violenza perpetrata con le armi. Rispetto alle armi, stimate a 2,2
milioni in totale, detenute da privati, la quota delle armi di ordinanza rappresenta appena il 10
per cento. Ogni anno in Svizzera vengono sparati 75 milioni di cartucce, senza che
succedano incidenti. Se si volesse ridurre ulteriormente il rischio, si dovrebbero vietare anche
altri oggetti pericolosi (p. es. coltelli da cucina), si potrebbe anche considerare un divieto di
guidare l'automobile o di praticare sport, due ambiti che ogni anno mietono centinaia di vittime. Per la maggioranza è chiaro che l'attuale sistema ha insiti rischi residui che occorre
assumere. È consapevole della problematica degli omicidi e dei suicidi commessi con armi di
ordinanza e ritiene che i rischi andrebbero ridotti al minimo. Perciò vorrebbe che si faccia di
tutto per migliorare l'attuale sistema. Un primo passo importante in tale direzione è la
decisione di ritirare le munizioni da tasca, presa alla fine del 2007 dalle camere federali; la
normativa è entrata in vigore nel gennaio del 2008 e da allora circa due terzi delle munizioni
consegnate sono state ritirate. La maggioranza auspica poi un rafforzamento dell'esame delle
reclute nell'ottica del tempestivo riconoscimento di eventuali comportamenti a rischio. Per
appurare ancora meglio i potenziali violenti, si dovrebbe collaborare maggiormente con i
Cantoni in questo settore. Le persone soggette all'obbligo militare che hanno commesso un
reato o nelle quali è stato accertato un potenziale di violenza non dovrebbero poter portare
un'arma o essere addirittura essere dichiarate inabili al servizio. La maggioranza ritiene inoltre
che, là dove ciò si renda necessario, l'esercito dovrebbe sviluppare l'istruzione all'uso
dell'arma e sensibilizzare i militari a un suo utilizzo con rispetto e potrebbe altresì, nel formare i
quadri, rivolgere particolare attenzione al riconoscimento del potenziale di violenza o di suicidio
nei soldati, affinché si possano segnalare sistematicamente i casi a rischio. Per finire, la
maggioranza ritiene che il deposito volontario e gratuito dell'arma tra un servizio e l'altro debba
essere esaminato più nel dettaglio e che si potrebbe considerare tale variante a condizione
che il militare adempia gli altri suoi obblighi di servizio (entrata in servizio equipaggiato di tutto
punto, adempimento del tiro obbligatorio). 3. 2. Considerazioni della minoranza
La minoranza non vuole né vessare inutilmente i tiratori né disarmare o indebolire l'esercito, a
favore dell'esistenza e missione del quale il popolo si è già espresso più volte. Essa ritiene
tuttavia che non si giustifichi in alcun modo la custodia dell'arma a casa tra un periodo di
servizio e l'altro. La società è cambiata, prima vi erano pochi omicidi o suicidi commessi con le armi di
ordinanza, principalmente perché, rispetto a oggi, il controllo sociale era molto marcato. La
tradizione della custodia dell'arma di ordinanza a casa non tiene conto delle donne, che sono
invece parte integrante della nostra società e sono spesso le vittime principali degli atti di
violenza nei quali c'è di mezzo un'arma custodita in casa. A ciò si aggiunge che oggi le mutate
condizioni di abitazione spesso non offrono più il posto per una custodia sicura dell'arma di
ordinanza. La minoranza è consapevole che la quota delle armi di ordinanza rispetto all'intero effettivo di
armi in Svizzera rappresenta soltanto il 10 per cento. Ma si calcola che 1,7 milioni di armi
militari, in gran parte armi consegnate ai militari al termine del loro obbligo di prestare servizio
militare, siano detenute da privati. Agli occhi della minoranza, esse non servono alla sicurezza
interna del Paese, bensì costituiscono al contrario un rischio. Con simili armi si commettono la
maggior parte degli omicidi e suicidi perpetrati in stato impulsivo: diversi studi dimostrano
infatti la stretta relazione che intercorre tra la disponibilità di un'arma e l'alto tasso di suicidi nel
nostro Paese, mentre in Paesi quali Canada, Australia, Gran Bretagna, Scozia o Galles, che
hanno limitato l'accesso alle armi, sono calati il numero di suicidi per ogni arma da fuoco e
anche il numero complessivo dei suicidi. Oltre a ciò, la disponibilità di un'arma da fuoco svolge
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un ruolo fondamentale nei casi di stragi dovute a furia omicida. Un'arma da fuoco non è
paragonabile ad altre armi, ad esempio un coltello, in pochi secondi, si possono uccidere
diverse persone ed essa consente una distanza fisica e psicologica tra l'autore e la vittima.
Secondo le stime dell'Ufficio federale di statistica, tra il 2000 e il 2004 in Svizzera sono state
uccise a colpi d'arma da fuoco tra le 300 e le 400 persone, di cui 170 con un'arma di
ordinanza. Il gruppo di lavoro istituito dal capo del DDPS menziona stime secondo le quali ogni
anno circa 100 suicidi potrebbero essere evitati se venisse verificato il principio della la
custodia al proprio domicilio. Pur se attualmente non vi sono cifre più precise, queste stime
sono eloquenti e giustificano da sole un cambiamento di sistema. Secondo la minoranza, la
società deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire ogni vittima causata dalle armi da
fuoco. La questione dell'arma di ordinanza deve essere esaminata anche nel contesto della violenza
domestica. Minacce con un'arma di ordinanza sono particolarmente traumatizzanti. Oltre il 10
per cento delle donne che cercano rifugio in un centro per donne in difficoltà sono state
minacciate in questa maniera. Anche qua mancano però statistiche più precise. La minoranza ritiene che in un certo senso ne vada della credibilità dell'esercito, la cui
missione consiste nel garantire la sicurezza del Paese e dei cittadini ed è però tanto più
incomprensibile che con il suo modo di procedere metta in pericolo proprio questi ultimi. Per
quanto assolutamente lodevoli, non possono però rappresentare la soluzione gli sforzi
dell'esercito di riconoscere il potenziale di violenza delle persone soggette all'obbligo militare: i
test psicologici ai quali esse sono sottoposte mostrano solamente un'istantanea dello stato di
una persona, e poiché ognuno evolve in modo differente, un test effettuato un'unica volta è
inaffidabile e non tiene conto dei mutamenti della personalità. La minoranza è dell'avviso che il
deposito volontario dell'arma sia soltanto un passo intermedio, dato che le persone che
depongono le proprie armi fanno parte di coloro che di solito non causano problemi. La minoranza è disposta a prevedere eccezioni per i tiratori che hanno conseguito il brevetto,
che devono essere in possesso della propria arma, ed è anche consapevole delle
conseguenze amministrative, finanziarie e organizzative che comporterebbe la rinuncia alla
custodia dell'arma al proprio domicilio. 4. Proposta della Commissione
Con 15 voti contro 10, la Commissione propone di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Allemann, Donzé, Glanzmann, Heim, Lachenmeier, Lang, Lumengo, Müller
Geri, Voruz, Widmer) propone di dare seguito all'iniziativa. ______________________________
1) Organizzazione militare del 13 novembre 1874, FF del 21 novembre 1874, pag. 452.
2) Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il disegno di una
nuova organizzazione militare, del 10 marzo 1906, FF del 18 aprile 1906, pagg. 815 e 846­847.
3) FF del 19 aprile 1907, pagg. 1038­1039.
4)
83.767 IO Jaggi Statistica dei crimini. Ampliamento; Boll. Uff. 1984 N 452).
5) 91.3153 Po. Haller. Drammi famigliari causa impiego dell'arma militare personale; Boll. Uff.
1993 N 974­975).
6) 82.339 Iv. pa. Loretan. Proscioglimento dall'obbligo militare, Boll. Uff. N 1984 384 e 87.697
IO Loretan Proscioglimento dall'obbligo militare. Lasciare il fucile d'assalto 57, Boll. Uff. N 1987
1905­1906)
7) Boll. Uff. 1994 N 1788­1790 (Boll. Uff. 1994 N 1788­1790).
8) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, articolo 114,
7
FF 1995 551.
9) 02.3028 Iv. pa. Berger. Armi e munizioni custodite a casa.
10)
02.5105 IO Widmer. Armi dell'esercito. Statistica sull'utilizzo illecito. 11) Boll. Uff. 2002 N 854­858 (Boll. Uff. 2002 N 854­858).
12) 02.3242 Po. Berger. Munizione da guerra.
13) Boll. Uff. 2002 S 567­568 (Boll. Uff. 2002 S 567­568).
14) 02.3351 Iv. pa. Hollenstein. Consegna di armi da fuoco ai militari prosciolti dal servizio.
15)
02.3441. Po. Berger. Statistica criminale e reati a mano armata.
16)
Boll. Uff. 2002 pag. 1085. Un'arma di ordinanza lasciata a privati («demilitarizzata») è
un'arma che viene lasciata al militare al termine del suo obbligo di prestare servizio. L'arma è
registrata, contrassegnata come proprietà privata mediante una «P» e trasformata così da
potere essere utilizzata soltanto quale arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per
colpo V. ordinanza del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale
dei militari, art. 11 e 14)
17) 04.5026 EA Baumann J. Alexander. Der Schweizer Milizsoldat hat seine Waffe zu Hause,
AB 2004 N 164­165 (IO Baumann J. Alexander. Il soldato di milizia svizzero tiene la sua arma
in casa, Boll. Uff. 2004 N 164­165).
18) 04.1148 IO Berberat. Statistica sull'uso dell'arma di servizio.
19) 05.3492 Mo. Hollenstein. Consegna di armi dell'esercito.
20)
06.3197 Mo. Lang. L'arma di ordinanza va riconsegnata all'arsenale.
21) 06.3351 Mo. Fetz. Per una maggiore sicurezza domestica e pubblica. Si ponga fina alla
custodia al domicilio della munizione da tasca.
22) 06.1105 IO Fehr Hans. Custodia al domicilio dell'arma d'ordinanza e della munizione da
tasca.
23)
Boll. Uff. 2007 N 553­560.
24) 06.434 Iv.Pa. Gruppo socialista (Gruppo S). Custodia o consegna delle armi di ordinanza e
delle relative munizioni da guerra. Cfr. Boll. Uff. 2007 N 1472­1484.
25) 07.3277 Mo. CPS­S. Consegna della munizione da tasca.
26)
Boll. Uff. 2007 E 597­602.
27) Boll. Uff. 2007 N 1472­83.
28) Boll. Uff. 2007 E 1167­68.
29)
Iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi». FF
2007 5665­67.
30) Il gruppo di lavoro doveva tra l'altro esaminare i seguenti punti: ampliate possibilità di
deposito per le armi di ordinanza, analisi della personalità più affinata in occasione del
reclutamento; eventuale introduzione di criteri più severi per la consegna delle armi di
ordinanza a domicilio, in conformità con la normativa civile in materia di acquisto di armi;
misure di carattere tecnico (p. es. blocco meccanico o elettronico dell'arma fuori del servizio)
e considerazioni sul significato tradizionale delle armi in una società in evoluzione. Il rapporto è
stato pubblicato il 19 novembre 2008 (solamente in tedesco e francese).
31) RS 510.10.
32)
RS 514.101.
33)
RS 514.10.
34) Art. 6 OEPM.
35) La tassa di deposito per l'arma personale si compone di una tassa di base di fr. 23.65 e di
fr. 2.15 per ogni mese in cui l'arma è depositata ­ ossia fr. 25.80 all'anno.
36) Art. 7 OEPM, RS 514.10.
37) L'articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi stabilisce a quali persone non è rilasciato il
permesso d'acquisto di armi: persone che danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo
sé stessi o altri, oppure persone che in ragione di una condanna per reati che denotano
carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel
casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata.
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Commissione della politica di sicurezza del Consiglio