Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense RELAZIONE SUL TEMA IL CONCORSO DI REATI “L’unità e pluralità di reati è crocevia ed intreccio di numerosi profili sistematici e di molteplici problematiche; da quelli del concorso formale di reati, attinenti alle forme di manifestazione del reato ed al campo sanzionatorio; a quelli del concorso materiale di reati, attinenti soprattutto al campo sanzionatorio; a quelli del concorso apparente di norme e delle norme miste, attinenti alla teoria della norma” (Ferrando Mantovani in Diritto Penale). IN GENERALE Si ha concorso di reati “quando uno stesso soggetto ha violato più volte la legge penale e pertanto, è chiamata a rispondere di più reati” (Frosali, Concorso di norme e concorso di reati). Ma quand’è che il soggetto con il suo comportamento pone in essere un solo reato o più reati? Il tema ha dato tre fondamentali opinioni: 1) la concezione naturalistica, 2) la concezione normativa; 3) la concezione normativa su base ontologica. Secondo la dottrina maggioritaria (concezione normativa) ci si deve porre non già in un’ottica di tipo naturalistico o fenomenico, bensì nell’ottica della fattispecie legale che viene di volta in volta in considerazione, valutandosi quindi di volta in volta quale sia la norma astrattamente violata. Ergo, l’unità o pluralità di reati va desunta esclusivamente dalla norma penale che è l’unico metro per decidere se il fatto storico sia valutato dal diritto penale come un solo illecito o come più illeciti. Il criterio astratto recepito è pertanto quello dell’unità di azione quantunque le tesi dottrinali abbiano a lungo ritenuto valorizzabile anche l’aspetto soggettivo: così mentre talvolta si è assegnata rilevanza determinante all’unità dell’azione o dell’evento naturalisticamente considerati, altre volte si è preferito fare riferimento all’unità di un momento psichico come l’intenzione, la risoluzione, lo scopo (cfr. Baumgarten, Die Idealkonkurrenz, 1930). 1 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Ciò premesso, l’indagine deve essere necessariamente condotta su presupposti normativi: la norma costituisce il prius logico e solo come contenuto di essa il fatto può venire in considerazione: “Decisivo pertanto, circa la questione dell’unità o pluralità di reato è il fatto in quanto qualificato dalla norma” (Antonio Pagliaro, in Enciclopedia del Diritto, sub concorso di reati, pag. 663) Quindi: a) quando si realizzano i presupposti minimi integranti la fattispecie incriminatrice, seppure la condotta tipica – secondo una prospettiva naturalistica – risulta dal compimento di più atti (ad es. azione omicida in concreto realizzata con più colpi di pugnale rimane, per il diritto, unitaria); b) quando la stessa fattispecie astratta richiede la realizzazione di più atti per la sussistenza del reato (ad es. rapina, costituita dall’impossessamento della cosa mobile altrui + violenza o minaccia); c) quando si è in presenza di c.d. delitti di durata (ad es. sequestro di persona, che si realizza attraverso la reiterazione di comportamenti diretti ad impedire che la vittima riacquisti la libertà). Difficoltà di distinzione tra unicità e pluralità nei casi di reiterazione della stessa condotta tipica entro un breve lasso di tempo (ad es. ladro che con molteplici e successivi atti di sottrazione si impossessa di tutti gli oggetti contenuti in un magazzino: azione furtiva unica o più azioni furtive?): unità di azione qualora sussista un duplice requisito: - contestualità degli atti - unicità del fine Quindi, più azioni in senso naturalistico costituiscono un’azione giuridicamente unitaria se sono sorrette da un unico scopo e se si susseguono nel tempo senza un’apprezzabile interruzione. Tale concezione, tuttavia, non fornisce un criterio di delimitazione certo: infatti, l’unicità di scopo e di concetto non devono essere disgiunte dalla contemporanea 2 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense ricognizione del significato normativo delle fattispecie che vengono di volta in volta in considerazione (ad es. il ladro ruba un’arma al fine di utilizzarla per costringere subito dopo una donna ad avere rapporti carnali: non si avrà un’unica azione, bensì distinte azioni di furto e di violenza carnale). Nel caso di reati omissivi propri, sussiste pluralità di omissioni nel caso in cui l’omittente violi contemporaneamente più obblighi di condotta, ma i diversi obblighi potevano essere adempiuti uno dopo l’altro. Nel caso di reati omissivi impropri, sussiste una sola omissione se il garante poteva impedire i diversi eventi soltanto attivandosi contemporaneamente; sussistono invece diverse omissioni se, dopo il verificarsi del primo evento, gli altri potevano ancora essere impediti. Il concorso di reati può configurarsi come: - Concorso materiale, quando una stessa persona commette una pluralità di reati con più azioni od omissioni; il concorso materiale può essere omogeneo se è stata violata più volte la stessa norma penale (si commettono più furti o più omicidi) o eterogeneo se sono violate norme diverse (si commette un furto e un omicidio) - Concorso formale, quando una stessa persona commette più reati con una sola azione od omissione; anche in questo caso il concorso può essere omogeneo o eterogeneo a seconda che si violi più volte la stessa norma penale o più norme diverse (ad esempio: con una bomba si uccidono più persone) - Reato continuato, quando una stessa persona realizza più reati con condotte diverse, ma collegate da un medesimo disegno criminoso. Fisiologicamente collegato al problema dell’unicità o pluralità dei reati è quello della risposta sanzionatoria che l’ordinamento sostanziale applica ai diversi istituti. Il Codice Rocco abbandonando il sistema del cumulo giuridico adottato dal codice Zanardelli, accolse il sistema del cumulo materiale temperato (fissando dei limiti insuperabili di pena), trattamento sanzionatorio inizialmente esteso a tutte le ipotesi di concorso di reati ivi compreso quello del concorso formale. 3 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Quindi, indiscriminata applicazione del principio tot crimina tot poenae seppur con dei limiti insuperabili di pena (cumulo materiale temperato). Solo la riforma del D.L. n. 99/1974 si è passati (per il solo concorso formale) e tramite la modifica dell’art. 81 comma I c.p., al sistema del cumulo giuridico:”è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge” Quindi, la risposta punitiva adottata dal legislatore italiano per l’istituto del concorso di reati è quella del - Cumulo materiale temperato per i casi di concorso materiale. - Cumulo giuridico per i casi di concorso formale e di reato continuato. CONCORSO MATERIALE Pluralità di reati con più azioni o omissioni. Può essere: a) Omogeneo: quando un soggetto realizza, con più azioni od omissioni, più violazioni della stessa norma incriminatrice. b) Eterogeneo: quando un soggetto realizza, con più azioni od omissioni, più violazioni di diverse norme incriminatrici. A seguito della riforma apportata dalla L. n. 220/1974, che ha esteso la figura del reato continuato anche ad ipotesi di violazione di norme incriminatrici eterogenee, l’area di operatività del concorso materiale di reati tende a ridursi rispetto al passato: infatti, se i diversi reati commessi dallo stesso soggetto sono avvinti da un medesimo disegno criminoso, in luogo della disciplina del cumulo materiale, si applica il trattamento meno rigoroso del cumulo giuridico ex art. 81 comma II c.p. Riferimenti normativi: Art. 71 c.p., che riguarda il caso in cui con una sola sentenza o con un solo decreto si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona. 4 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Art. 80 c.p., che riguarda il caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, la stessa persona deve essere giudicata per un ulteriore reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna stessa, oppure quando contro la stessa persona devono eseguirsi più sentenze o più decreti di condanna. Il codice Zanardelli del 1889 prevedeva il regime del cumulo giuridico; il codice Rocco ha reso più rigoroso il trattamento sanzionatorio, attraverso la previsione del cumulo materiale (tot crimina, tot poenae), ma con alcuni temperamenti che stabiliscono limiti di pena invalicabili. art. 72 c.p., relativo al concorso di reati che comportano l’ergastolo e reati che comportano pene detentive temporanee. art. 73 c.p., relativo al concorso di reati che comportano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie. art. 74 c.p., relativo al concorso di reati che comportano pene detentive di specie diversa. art. 75 c.p., relativo al concorso di reati che comportano pene pecuniarie di specie diversa. artt. 76 – 79 c.p., riguardanti ulteriori limiti. ...in particolare, art. 73 c.p.: L'art. 73 c.p. disciplina l'applicazione della pena nei confronti di chi è stato condannato per reati, in concorso materiale tra loro, che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie. La norma, nel comma 1, indica che il soggetto, il quale si trovi nella condizione premessa, debba scontare un'unica pena la cui durata sia data dalla sommatoria delle singole pene detentive della stessa specie, quindi reclusione con reclusione ed arresto con arresto, che si dovrebbero infliggere per la commissione dei singoli reati. Si parla, pertanto, di cumulo materiale, il cui principio è espresso dal noto brocardo tot crimina, tot poenae. Lo stesso principio, per il disposto del comma 3, si applica anche all'analogo caso del concorso di pene pecuniarie della stessa specie, e cioè multa con multa ed ammenda con ammenda. 5 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Il comma 2 dell'art. 73 c.p., è disposizione che deroga all'indicata regola del cumulo materiale poiché, rivolgendosi unicamente al caso del concorso di più delitti per i quali si debba infliggere la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, prevede, in tal specifica situazione, l'applicazione della pena dell'ergastolo. In alcune pronunce, aventi ad oggetto il comma 2 dell'art. 73 c.p., si è ritenuta l'illegittimità costituzionale della sostituzione delle più pene a 24 anni con l'unica pena dell'ergastolo, nel caso in cui il condannato fosse un minore (C. cost., 28 aprile 1994, n. 168); in altre, si è indicato non fondato il contrasto, del detto comma 2, con i principi di legalità e con le finalità rieducative della pena, garantiti, rispettivamente, il primo dal combinato dei disposti degli artt. 25 comma 2 Cost. e 1 c.p., il secondo dall'art. 27 comma 3 Cost.. …art. 78 c.p.: L'art. 78 c.p., introduce un temperamento al principio del cumulo materiale delle pene, stabilendo per ciascuna specie di pena limiti massimi oltre i quali la somma aritmetica di esse non può andare. Nella norma, infatti, è previsto che per le pene detentive temporanee e pecuniarie della stessa specie, il cumulo materiale disposto dall'art. 73 c.p., non possa superare la misura del quintuplo della pena più grave fra le concorrenti, la quale deve, comunque, essere contenuta nei limiti indicati nei punti 1, 2 e 3. In dottrina sono state proposte 2 differenti interpretazioni. Per una prima opinione in detta norma sono previsti due limiti massimi, uno proporzionale ed uno fisso, del cumulo materiale delle pene: il quintuplo della pena più grave come limite primo, proporzionale ed esclusivo del cumulo materiale; i trenta anni di reclusione quale limite ulteriore e fisso della risultante pena cumulata, non superabile quindi né dal cumulo materiale delle pene né dal cumulo giuridico dato dal quintuplo della pena più grave. Il giudicante, pertanto, nell'applicare la pena unica per reati tra loro concorrenti, commessi da un unico soggetto agente, deve dapprima cumulare materialmente le pene (X+Y+Z+...), poi confrontare la sommatoria così ottenuta con il quintuplo della pena più grave X, cioè con 5X. Risultante del detto confronto sarà la pena cumulata e logicamente più lieve da 6 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense applicare, la quale però verrà eseguita solo ed unicamente se inferiore a trenta anni di reclusione. Nel caso in cui sia superiore al limite di cui al n. 1 dell'art. 78 c.p., verrà eseguita la sanzione indicata dallo stesso criterio moderatore, e cioè i trenta anni di detenzione. Esempio: Tizio condannato per i delitti A, B, C, ..., per i quali gli siano state inflitte, rispettivamente, le pene detentive della stessa specie: X, quale pena più grave, Y, Z, ... Per il disposto di cui all'art. 73 c.p., si opererà il cumulo materiale delle stesse, e cioè: X+Y+Z+..., che troverà applicazione solo ed unicamente se il risultato non eccede il quintuplo della pena più grave, cioè 5 volte X, ed i trent'anni di reclusione ex art. 78 n. 1 c.p. Pertanto, partendo dal presupposto che l'utilizzo dei diversi tipi di parentesi lo si è inteso quale mezzo per evidenziare le distinte operazioni, previste negli articoli in esame, comportanti, in successione cronologica, l'applicazione del cumulo materiale di pene e la successiva comparazione, del valore così ottenuto, con i limiti di cui all'art. 78 c.p., si avranno i seguenti passaggi: (X+Y+Z+...) < o > 5X : calcolare il cumulo materiale delle pene e confrontarlo con il cumulo giuridico dato dal quintuplo della pena più grave X, cioè 5X. Se questo risulterà essere inferiore (<) a 5 volte la sanzione più grave, lo stesso verrà applicato in luogo dell'indicato cumulo giuridico; caso contrario sarà quello in cui risulti maggiore (>) di 5X. Nel nostro esempio, ipotizziamo che il cumulo giuridico delle pene sia più basso del loro cumulo materiale, e cioè : (X+Y+Z+...)>5X; individuata la pena cumulata da applicare, nel nostro esempio quindi 5X, occorrerà, successivamente, confrontarla con il criterio moderatore di cui al n. 1 dell'art. 78 c.p., ottenendo le due differenti soluzioni: 5X > 30 anni, e cioè il cumulo giuridico superiore (>) al limite dei trenta anni di reclusione: troverà applicazione la pena prevista nel n. 1 dell'art. 78 c.p., cioè i trenta anni di reclusione; 5X < 30 anni, e cioè il cumulo giuridico inferiore (<) ai trenta anni di reclusione: in questo caso si applicherà la pena data dal cumulo giuridico delle pene ex art. 78 c.p. Per una seconda impostazione invece, il disposto dell'art. 78 comma 1 c.p., potrebbe essere inteso nel senso che, nell'applicare la sommatoria delle distinte pene previste 7 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense per i singoli reati commessi dal condannato, cioè il cumulo materiale o aritmetico, si debba tenere conto, in primis, dei massimi edittali indicati nella norma, il cui superamento dovrebbe comportare l'applicazione della sanzione nel valore del corrispondente limite massimo previsto e superato. Nel caso in cui il cumulo materiale delle pene sia uguale o inferiore ai detti limiti, si potrà applicare il cumulo giuridico calcolato sulla base della sanzione più grave ex art. 78 c.p. comma 1, solo ed esclusivamente se il detto valore sia inferiore alla somma aritmetica delle singole pene inflitte. Si avrebbero, pertanto, i seguenti differenti passaggi: (X+Y+Z+...) > 30 anni, se il cumulo materiale delle pene è superiore (>) ai 30 anni di reclusione, la pena unica sarà pari a 30 anni, come disposto dal criterio moderatore ex art. 78 n. 1 c.p.; [(X+Y+Z+...) < o = 30 anni] e < o = 5X, se il cumulo materiale delle pene è inferiore (<), o uguale a trenta anni di reclusione ed, ulteriormente, inferiore o uguale al quintuplo della pena più grave, troverà esecuzione la pena il cui ammontare sarà dato, in applicazione dell'art. 73 c.p., dalla somma delle pene previste per ogni singolo reato; [(X+Y+Z+...) < o = 30 anni] ma > 5X, se il cumulo materiale delle pene è inferiore (<) o uguale a 30 anni di reclusione, ma superiore (>) al quintuplo della pena più grave, la pena unica da eseguire ammonterà, in applicazione del cumulo giuridico ex art. 78 c.p., a 5 volte quanto previsto dalla sanzione più grave. A sostegno di tale interpretazione si potrebbe indicare il successivo comma 2 dell'art. 78 c.p., nel quale si disciplina il cumulo di pene detentive di specie diversa. In tale disposto è previsto il solo limite dei trenta anni, mancando l'indicazione del valore del quintuplo della pena più grave, quale ulteriore criterio moderatore. Ciò potrebbe suggerire l'ipotesi che il comma 2 dell'art. 78 c.p., è disposizione chiarente il contenuto del precedente capoverso, poiché indica l'effettivo ed unico ruolo del comune limite moderatore dei trenta anni, e cioè quello di criterio mitigatore del solo cumulo materiale delle pene detentive, siano esse della stessa o diversa specie. 8 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Quindi, al quintuplo della pena più grave ex art. 73 c.p., previsto dal comma 1 p.p. dell'art. 78, è assegnato il ruolo di criterio mitigatore solo se la pena cumulata materialmente sia inferiore o uguale ai trenta anni di reclusione, non avendo, di conseguenza, alcuna rilevanza nel caso in cui la durata della carcerazione complessiva, unificata materialmente, sia superiore ai limiti previsti nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 78 c.p.. Si avrebbe, pertanto, che il comma 1 dell'art. 78 potrebbe essere interpretato nel senso che i limiti indicati nei numeri 1, 2 e 3, svolgono la funzione di circoscrivere il solo cumulo materiale delle pene della stessa specie, il quale potrà, nel solo caso in cui sia inferiore o uguale ai detti limiti, eventualmente essere sostituito dal più lieve cumulo giuridico, dato dal quintuplo della pena più grave inflitta al condannato. Tale ultima interpretazione, anche se appare «sistematicamente» più corretta, può presentare, però, due limiti: - essa è, rispetto all'interpretazione alternativa, meno favorevole al reo poiché esclude, in taluni casi, e cioè quando il cumulo materiale sia superiore ai 30 anni, l'applicazione dell'ulteriore criterio moderatore dato dal quintuplo della pena più grave); - al soggetto condannato per più delitti, si applicherebbe una pena cumulata che potrebbe essere inferiore a quella inflitta a colui che ha riportato pene detentive di specie diversa, con evidente disparità di trattamento sanzionatorio. Interpretazione della giurisprudenza sul significato del disposto di cui al comma I dell’art. 78: la disposizione in esame non vuol significare che un soggetto che abbia riportato plurime condanne a pene temporanee, non possa alla fine rimanere detenuto per un periodo complessivamente superiore a trenta anni, ma bensì che al condannato sia evitata la prospettiva che egli debba principiare l'esecuzione e, quindi, scontare un periodo detentivo superiore a 30 anni. 9 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Tale interpretazione, oltre ad essere concorde con l'idea che l'esecuzione di una pena eccessivamente lunga (quale cumulo di pene inflitte anche per reati dal basso disvalore sociale) non possa assolvere pienamente la propria funzione rieducativa, è in piena sintonia con il fatto che si darà vita ad un nuovo cumulo di pene se il condannato, nel corso dell'espiazione, commetta ulteriori reati. Infatti, la nuova pena comminata dovrà essere aggiunta, ai sensi degli artt. 73 e 78 c.p., a quella che risultava da espiare alla data di commissione di detti illeciti. In una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. IV, 2 marzo 1990, Santamaria, in C.E.D. Cass., n. 183851) si chiarisce che l'indicata operazione si può compiere solo con le pene che risultino effettivamente concorrenti o cumulabili tra loro, nel senso che in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti, parimenti, in tempi diversi, non può essere eseguito un cumulo unitario e globale, soggetto poi eventualmente ai limiti di cui all'art. 78 c.p., ma bensì si deve procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo detentivo sofferto dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo. Pertanto, se un soggetto condannato ad una pena di anni 30, per l'applicazione del criterio moderatore di cui al n. 1 dell'art. 78 c.p., nel corso dell'espiazione di detta pena, commette una nuova serie di delitti per i quali riporta condanne ad ulteriori pene detentive, si dovrà procedere ad un nuovo cumulo. Questa procedura comporta, come prima fase, lo smembramento del primo cumulo attraverso l'individuazione dei reati e, per conseguenza, delle singole pene che ad esso hanno dato vita. Successivamente, si considereranno i periodi detentivi patiti dal condannato, i quali saranno addebitati alla espiazione delle pene, precedentemente inflitte, partendo dalle più gravi sino a giungere alle più lievi. Le pene che, dopo tale operazione, risultano ancora da espiare, totalmente o parzialmente, entreranno nella procedura per il calcolo del nuovo cumulo, il quale sarà compiuto secondo quanto disposto dall'art. 73 c.p., nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 78 c.p.. Esempio: Tizio, condannato per i reati A, B, C, ..., per i quali abbia riportato, rispettivamente, le pene: X, quale pena più grave, Y, Z, ... La pena complessiva che il 10 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense prevenuto dovrà espiare sarà data, ex art. 73 c.p., dalla sommatoria delle singole pene, il cui ammontare, se inferiore o uguale sia al quintuplo della sanzione più grave 5X che ai 30 anni di detenzione, sarà pari al cumulo materiale delle stesse, cioè: X+Y+Z+... Orbene, se durante l'espiazione della detta pena (X+Y+Z+...), dopo aver scontato la quantità x della stessa, Tizio commette gli ulteriori reati A' e B', per i quali viene condannato rispettivamente alle pene X' ed Y', si dovrà procedere ad un nuovo cumulo. La giurisprudenza, infatti, colmando le lacune del disposto letterale dell'art. 80 c.p., ha stabilito che, nel procedere al calcolo del nuovo cumulo, si debba escludere la possibilità di dar vita ad un cumulo unitario e globale, con detrazione parimenti indiscriminata e globale del presofferto, dove i periodi di carcerazione anteriori verrebbero ad essere imputati anche alla pena irrogata per i reati commessi successivamente, in violazione, quindi, del principio per cui la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne, anziché frenarne, la reiterazione. Si è sostenuto, pertanto, che vanno da una parte ordinati cronologicamente i reati, dall'altra parte i periodi di carcerazione presofferta; si procederà poi, con operazioni successive, a detrarre ogni periodo presofferto dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, sino ad ottenere il cumulo definitivo. … art. 72 c.p.: disciplina il caso di concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee. In tal caso la norma prevede l'applicazione dell'isolamento diurno, il cui ammontare sarà posto in relazione al tempo complessivo previsto nelle pene temporanee da eseguire. La giurisprudenza ha chiarito che l'isolamento diurno non è una modalità di esecuzione della pena, ma una vera e propria sanzione penale. Nel caso di cumulo di pene temporanee con quella dell'ergastolo, la data di decorrenza del successivo cumulo si è indicato essere quella dell'inizio della carcerazione per il reato per il quale l'ergastolo è stato inflitto, sia nel caso in cui questo sia intervenuto durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo. Se, invece, si ha il caso 11 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense del cumulo di due ergastoli, il secondo dei quali sia stato inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata, ai sensi dell'art. 72 c.p., decorrerà dalla data della carcerazione per il nuovo delitto, poiché l'ergastolo inflitto per quest'ultimo copre e assorbe anche il precedente. Sentenze interessanti in tema di concorso materiale: È ipotizzabile il concorso materiale fra il reato di furto di un documento e quello di falso per soppressione del medesimo documento quando non vi sia contestualità fra le due condotte e la prima di esse non sia stata finalizzata soltanto alla commissione della seconda. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla sottrazione di un fascicolo processuale, poi distrutto, la cui finalità era stata anche quella di prendere conoscenza del suo contenuto). Quando la distruzione di un documento viene commessa dopo la sottrazione dello stesso, è configurabile un concorso materiale di reati, essendo distinte e diverse le due condotte di furto e falso per soppressione (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della condotta sostanzialmente unitaria, idonea a dar luogo ad un concorso formale: in siffatta ipotesi è decisiva la indagine sul fine perseguito dall'agente dimodochè deve escludersi il reato di furto quando l'unico scopo della azione sia la eliminazione della prova). (Cass. Pen., sez. V, 12.12.2005, n. 851) Sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. (Cass. Pen. , sez. IV, 06.06.2001, n. 35773) CONCORSO FORMALE Pluralità di reati con una sola azione od omissione. Il concorso formale può essere: a) Omogeneo: con una sola azione od omissione, uno stesso soggetto commette una pluralità di violazioni aventi ad oggetto la medesima disposizione incriminatrice. b) Eterogeneo: con una sola azione od omissione, uno stesso soggetto commette una pluralità di violazioni riguardanti diverse disposizioni incriminatrici. 12 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Presupposto indefettibile del concorso formale è l’unicità dell’azione o dell’omissione; tuttavia, non sempre è agevole stabilire quando ad una stessa azione/omissione corrisponde una pluralità di reati. … nel concorso formale eterogeneo: uno stesso nucleo del fatto corrisponde a due o più fattispecie incriminatrici, mentre le parti residue corrispondono per alcuni elementi ad una fattispecie, per altri ad altra fattispecie. Tale confluenza deve essere effettiva, altrimenti non si può parlare di concorso formale eterogeneo, ma di concorso apparente di norme (dunque, in presenza di un’ipotesi di unicità del reato). … nel concorso formale omogeneo: si deve verificare quante volte una medesima azione violi una stessa disposizione incriminatrice. Al riguardo, sono stati individuati alcuni criteri guida: 1) l’elemento temporale: si richiede, in genere, la contestualità degli atti o, comunque, la connessione cronologica tra gli stessi; 2) la natura del bene tutelato, ed in particolare si deve considerare la distinzione tra: - fattispecie incriminatrici che tutelano beni altamente personali (vita, integrità fisica, libertà personale, onore, ecc…), per cui è indubbio che si configuri una pluralità di reati se con una medesima azione si ledono soggetti passivi diversi (ad es. lettera offensiva contenente apprezzamenti lesivi dell’onore di più persone); - fattispecie incriminatrici che proteggono beni di natura diversa (ad es. beni di natura patrimoniale), per cui in presenza di una sola azione, pur lesiva di soggetti passivi diversi, non sempre è invece configurabile una pluralità di reati (ad es. unico furto commesso mediante unica azione di impossessamento di cosa appartenente a più soggetti passivi). In relazione all’elemento soggettivo, la pluralità di reati che caratterizza il concorso formale richiede necessariamente tanti processi volitivi quanti sono i reati che integrano la pluralità stessa. Ogni azione od omissione deve pertanto essere accompagnata e sorretta dall’elemento psicologico tipico di ciascuna fattispecie criminosa. 13 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Per aversi nel contempo pluralità di reati ed unicità di azione, è richiesta la presenza di una pluralità di elementi volitivi. Riferimenti normativi: Art. 81 c.p.: prevede l’applicazione del cumulo giuridico, previsto dal codice solo ed esclusivamente per i reati legati da connessione sostanziale (quindi, oltre al caso di concorso formale, anche in ipotesi di reato continuato). Si applica, pertanto, “la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino la triplo” (comma I), fermo restando il principio di cui al comma III, in base al quale “la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti” (vale a dire, a quella che deriverebbe dall’applicazione del cumulo materiale). Problema: cosa si deve intendere per “violazione più grave”? Vi sono 2 opposti indirizzi: 1) violazione più grave individuabile già in astratto, con riferimento alle scelte legislative in tema di natura della sanzione e limiti edittali della pena; 2) violazione più grave individuabile con la pena che in concreto risulta più grave, cioè con quella che il giudice ritiene tale dopo averla concretamente valutata in virtù delle circostanze aggravanti, attenuanti, e ai criteri di cui all’art. 133 c.p.. Appare preferibile l’interpretazione offerta dal secondo indirizzo, aderente peraltro a quanto stabilito dall’art. 187 disp. att. c.p.p. del 1988, il quale considera violazione più grave, ai fini dell’applicazione del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, quella per la quale è stata inflitta la pena più grave. Quando la pena più grave è stata determinata, dovrà operarsi l’aumento obbligatorio, che il legislatore ha provveduto a predeterminare solo nel massimo, cioè “sino al triplo”. Tuttavia, per effetto dell’art. 5 L. 251/2205 (c.d. ex Cirielli), se i reati in concorso formale (o in continuazione con quello più grave) sono commessi da soggetti nei confronti dei quali sia stata applicata la recidiva reiterata (ex art. 99 comma IV c.p.), 14 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense l’aumento della quantità di pena non potrà essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (art. 81 comma IV c.p.). Problema: è possibile ammettere il cumulo giuridico (sia in caso di concorso formale, che nell’ipotesi di continuazione) in presenza di reati puniti con pene eterogenee per il genere (ad es. reclusione e multa, oppure arresto ed ammenda) o per la specie (ad es. reclusione e arresto, oppure multa e ammenda)? Operando gli opportuni “incroci”, si discute pertanto dell’applicabilità del cumulo giuridico in ipotesi: a) di un delitto e di una contravvenzione; b) di più delitti (o più contravvenzioni), alcuni dei quali puniti con pena detentiva ed altri puniti con pena pecuniaria; c) di reato per il quale sia previsto un solo tipo di pena (ad es. reclusione) e un altro punito con pene congiunte (ad es. reclusione e multa) – soltanto qualora sia stato ritenuto più grave il reato punito con pena congiunta; d) di delitto (o contravvenzione) punito con pena unica ed altro con pena detentiva o pecuniaria prevista come alternativa. Parte della giurisprudenza è incline a restringere l’ambito di applicabilità del concorso formale (e del reato continuato) in caso di reati puniti con pene eterogenee, perché altrimenti si violerebbe il principio di legalità delle pene e si applicherebbe un trattamento sostanzialmente sfavorevole al reo, il quale si vedrebbe inflitta la violazione più grave, aumentata sino al triplo). Dall’altra parte, per cercare di superare tali obiezioni, si è affermato che pena legale sarebbe anche quella derivante direttamente dall’art. 81 c.p., e che l’aumento – in caso di pene eterogenee – dovrebbe essere effettuato mediante addizione di pene diverse, utilizzando, per il necessario ragguaglio, i criteri di calcolo di cui all’art. 135 c.p.. Sentenze interessanti in tema di concorso formale: I reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei beni giuridici tutelati, rispettivamente l'ordine pubblico, messo in pericolo dalle situazioni. 15 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense di assoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti. In questa prospettiva, ne deriva, peraltro, che uno stesso soggetto ben può far parte del sodalizio mafioso restando estraneo all'attività criminosa nel campo degli stupefacenti, o viceversa può far parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti e non prender parte agli altri settori di attività e soprattutto non avvalersi del cosiddetto metodo mafioso. (Cass. Pen., sez. I, 26.03.2007, n. 34198) È possibile il concorso tra il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione e il reato di cui all'art. 3, n. 7, l. 20 febbraio 1958 n. 75, configurabile a carico di "chiunque esplichi un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni", e ciò non solo e non tanto perché l'associazione per delinquere può avere come reati-fine anche reati diversi da quelli attinenti alla prostituzione (come, nella specie, i reati di riduzione in schiavitù, acquisto e tratta di persone e violenza sessuale), ma anche e soprattutto perché il citato art. 3, n. 7, l. n. 75 del 1958, stando alla sua letterale formulazione, non configura un vero e proprio reato associativo, ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa, per individuare come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell'altro, rechino vantaggio alla medesima organizzazione. (Cass. Pen., sez. III, 21.03.2007, n. 17269) Il reato di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis c.p., non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni diversi e che non si pongono in relazione di progressione, e ciò in quanto la privazione della libertà sessuale può essere realizzata con mezzi che non producono lesioni personali; conseguentemente allorché oltre alla violenza sessuale si cagionano lesioni personali alla vittima del reato, anche soltanto per vincerne la resistenza, si configurano entrambi i reati in concorso.(Cass. Pen., sez. III, 28.10.2004, n. 46760) Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81 comma 1 c.p., fra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da tali norme e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale. Il primo di detti reati, infatti, assorbe soltanto quel minimo di violenza che si sostanzia nelle percosse e non già quegli atti che, esorbitando da detto limite minimo, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita o all'incolumità del pubblico ufficiale. (Cass. Pen., sez. I, 09.01.2004, n. 9607) L'azione violenta posta in essere subito dopo la sottrazione della cosa nei confronti di agenti delle forze dell'ordine prontamente intervenuti integra gli estremi del reato di rapina impropria, che concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, trattandosi di violazione di due diverse disposizioni della legge penale con un'unica azione, così realizzandosi una ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati. (Cass. Pen., sez. IV, 22.03.2007, n. 18363) 16 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Non sussiste il reato di rapina impropria aggravata (art. 628 commi 2 e 3 c.p.) ma quello di furto (art. 624 c.p.) allorché, successivamente all'impossessamento della cosa mobile altrui, il soggetto attivo privi il derubato della libertà di locomozione. In tal caso, infatti, il delitto di furto concorre con quello di sequestro di persona, in quanto mentre il reato di rapina assorbe, oltre al furto, la violenza alla persona quando essa sia esercitata immediatamente dopo la sottrazione per procurare a sé o ad altri il possesso del bene o l'impunità (rapina impropria), sicché sussiste una sola condotta diretta ad un unico evento di impossessamento patrimoniale, che assorbe quello sussidiario contro la persona (percosse), diversamente, ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona, ex art. 605 c.p., non è previsto l'elemento della violenza della condotta, con la conseguenza che il sequestro non può essere assorbito dal reato di rapina impropria. (Cass. Pen., sez. V, 22.04.2005, n. 19919) NOTA: La massima in esame affronta la questione del concorso di reati nel caso in cui il soggetto passivo di un furto venga privato della libertà di locomozione, successivamente all'impossessamento della cosa mobile di sua proprietà. In base a consolidata giurisprudenza, la privazione della libertà personale viene assorbita nell'ipotesi aggravata del delitto di rapina, prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 628 c.p., solamente laddove si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della rapina medesima, in quanto connotata da una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina stessa. Laddove, invece, la limitazione della libertà preceda o segua l'impossessamento della cosa mobile altrui, andando ol tre il suddetto limite temporale, si avrà concorso del reato di sequestro di persona con quello di rapina (in questo senso, Sez. II, 21 maggio 2003, Notaro, in questa rivista, 2005, p. 863). In tali casi, infatti, detta privazione, protraendosi per un tempo apprezzabile anche dopo la consumazione della rapina, non risulta più necessaria al dinamismo esecutivo di tale delitto ma finisce col configurare un'ipotesi autonoma di sequestro di persona (Sez. I, 3 aprile 1985, Gasperini, in Giust. pen., 1986, II, p. 617). Più precisamente, il comma 2 dell'art. 628 c.p. prevede la c.d. rapina impropria che richiede l'uso della «violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità». Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie, per concretizzare il momento dell'immediatezza si deve far ricorso al parametro della «flagranza» o «quasi flagranza» di cui agli artt. 237 abrogato e 382 c.p.p. vigente, in modo che sussista non solo un nesso cronologico ma anche psicologico: il primo nesso non deve essere inteso nel senso rigoroso e letterale della mancanza di alcun intervallo cronologico tra la sottrazione e l'uso della violenza o minaccia ma nel senso di un intervallo di tempo idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza; il secondo, invece, necessita che la violenza o la minaccia sia collegata finalisticamente con l'intenzione del reo di perseguire gli scopi previsti dal disposto dell'art. 628 comma 2 c.p. (Sez. II, 26 ottobre 2000, Apicella, in questa rivista, 2001, p. 2706; Sez. II, 14 febbraio 1985, in Riv. pen., 1985, p. 1078; in dottrina v. per tutti, Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Giuffrè, 1999, p. 397; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, IX, Utet, 1984, p. 424). In base a questo orientamento, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza/minaccia ma è 17 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense necessario e sufficiente che tra le due attività intercorra un lasso di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva in modo che esse si presentino come un'azione unitaria posta in essere per impedire al derubato di riacquistare il possesso delle cose sottratte o per assicurare al colpevole l'impunità. Ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica, sempre che tra la sottrazione e l'uso della violenza/minaccia intercorra un intervallo di tempo idoneo a realizzare, secondo principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza (Sez. II, 18 maggo 1990, Vilia, in questa rivista, 1992, p. 1518). Tale tesi non viene accolta da altri autori che obiettano che, poiché la situazione di flagranza va identificata se «l'essere colti nell'atto di commettere il reato», ciò richiederebbe un rapporto di attualità tra il furto (sottrazione) e l'uso della violenza, mentre la rapina impropria presuppone l'uso della violenza/minaccia in un momento successivo alla sottrazione. Neppure la quasi flagranza appare idonea come supporto interpretativo: la versione normativa abrogata del codice di rito («immediatamente dopo il reato») non specifica, infatti, il significato dell'avverbio, quella vigente («subito dopo il reato») risponde, invece, ad uno scopo diverso da quello che si intende perseguire con il codice penale (in questo senso, v. per tutti, Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, Zanichelli, 2005, p. 131). Secondo questa dottrina l'immediatezza cronologica tra la sottrazione e la violenza/minaccia indica che il soggetto attivo non ha ancora realizzato compiutamente la fase esecutiva del furto perché non è riuscito ad instaurare un autonomo potere di disponibilità sulla cosa. Ci si riferisce, dunque, al momento successivo all'apprensione materiale in cui l'agente comincia ad uscire dalla sfera di sorveglianza del derubato: si tratta di una fase interinale in cui un possesso sì estingue e se ne crea uno nuovo. Il rapporto di immediatezza rispecchia, quindi, una situazione di precarietà nell'acquisizione illegittima della cosa altrui (così, FiandacaMusco, cit., p. 131 s.). Tale criterio viene, a sua volta, fortemente criticato da altri autori che precisano che se un oggetto non è uscito dalla sfera di sorveglianza del derubato, non si è ancora verificata la sottrazione che è presupposto tipico del delitto di rapina, inoltre, esso si rivela inutile quando l'agente utilizzi la violenza al solo fine di assicurarsi l'impunità (e non il possesso) (così, Brunelli, voce Rapina, in Dig. d. pen., Utet, 1996, p. 1). La massima de qua per escludere la sussistenza dell'assorbimento della privazione della libertà di locomozione nel reato di rapina impropria fa leva sulla mancanza di un'unica azione volta ad un unico evento di sottrazione della cosa mobile altrui. Secondo i giudici della V Sezione penale, infatti, la rapina assorbe, oltre al furto, la violenza alla persona laddove sussista un'unica condotta diretta ad un unico evento di impossessamento patrimoniale, che assorbe quello sussidiario dell'uso della violenza contro la persona ma, poiché l'art. 605 c.p., non richiede l'elemento della violenza della condotta, il delitto di sequestro di persona non può essere assorbito in quello di rapina impropria. Secondo costante giurisprudenza il sequestro viene assorbito dalla rapina solo se la violenza usata si identifica ed esaurisce col mezzo immediato e diretto di esecuzione della rapina stessa; se, invece, si protrae per un tempo apprezzabile anche dopo la consumazione della rapina non risulta più necessaria al suo dinamismo esecutivo e si configura in modo autonomo come delitto contro la 18 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense libertà personale (Sez. II, 6 dicembre 1990, Navarra, in questa rivista, 1992, p. 2108; in dottrina, v. per tutti, Mazzi, Sub art. 605 e artt. 556 - 623-bis, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, 2000). In sostanza, la massima in esame considera la privazione della libertà di locomozione dell'agente come una condotta a sé che si realizza in un momento successivo rispetto all'impossessamento della cosa mobile altrui e non la riconduce, dunque, al momento dell'immediatezza richiesto dal comma 2 dell'art. 628 c.p. affinché si configuri l'ipotesi di rapina impropria. Di conseguenza, nel caso di specie, il soggetto attivo dovrà rispondere di furto in concorso con il sequestro di persona. REATO CONTINUATO Rappresenta una particolare figura di concorso materiale, alla quale però si applica il regime del cumulo giuridico previsto per il concorso formale (art. 81 comma II c.p.). Peculiarità del reato continuato è il fatto che la pluralità di reati posta in essere con più azioni od omissioni – anche in tempi diversi – sia realizzata in esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”. Ciò dimostrerebbe una minore riprovevolezza dell’agente e, di conseguenza, giustificherebbe un trattamento penale più mite rispetto ai normali casi di concorso materiale di reati. Tuttavia, vi è stata anche una diversa corrente di pensiero incline a ravvisare nella medesimezza del disegno criminoso una ragione di aggravamento della colpevolezza. Prima della riforma del 1974 si poteva parlare di reato continuato solo in caso di identità delle violazioni di legge, quindi solo in presenza di concorso omogeneo. Dal 1974 la legge ha ampliato l’ambito di applicabilità dell’istituto della continuazione, estendendolo anche in casi di concorso eterogeneo. Problema: cosa si intende per “medesimo disegno criminoso”? 2 orientamenti: 1) accezione puramente intellettiva, secondo la quale si dovrebbe far riferimento ad una mera rappresentazione mentale anticipata de singoli episodi delittuosi poi di fatto commessi dallo stesso agente. Ad integrare il requisito non sarebbero comunque sufficienti né un programma generico di attività delinquenziale, né l’abitualità nel delitto, né l’esistenza di un medesimo impulso ad agire, essendo necessario un programma iniziale che inglobi in sé i diversi reati nei loro elementi essenziali. 19 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense 2) unicità del disegno criminoso presupporrebbe – oltre all’elemento intellettivo della rappresentazione anticipata – l’ulteriore elemento dell’unicità dello scopo: i diversi episodi delittuosi dovrebbero costituire attuazione di un preciso e concreto programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario. Quest’ultima interpretazione pare essere quella da preferire. Problema: è ravvisabile la continuazione tra reato doloso e reato colposo? La dottrina prevalente risponde negativamente al quesito, in quanto non sarebbe concepibile inquadrare un reato colposo nell’ambito di quei reati che esigono l’inequivocabile unicità di disegno criminoso. Non si potrebbe far rientrare nella continuazione nemmeno il caso in cui l’agente abbia agito nonostante la previsione dell’evento (art. 63 n. 3 c.p.), stante il fatto che l’unicità del disegno criminoso richiede la volontà del risultato, e non solo la sua previsione. Sentenze interessanti in tema di continuazione: In tema di continuazione, l'identità del medesimo disegno criminoso, riferendosi all'interiorità psichica del soggetto agente, va, di regola, desunta da elementi presuntivi e indiziari, tenendo conto, tra l'altro, delle modalità della condotta, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, della tipologia dei reati, del bene protetto, dell'omogeneità o no delle violazioni, della causale, delle condizioni di tempo e di luogo, e non trascurando il valore non decisivo, ma comunque sintomatico, della brevità dell'intervallo cronologico, specie se fra alcuni dei fatti compresi il vincolo della continuazione sia stato già definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione o da quello dell'esecuzione. (Cass. Pen., sez. II, 04.05.2007, n. 23035) La continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti nella mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, che è situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a un bisogno persistente nel tempo, a una scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare in futuro secondo contingenti opportunità. La prova della "congiunta previsione" tipica della continuazione, investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici (esemplificando, fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente carattere "sintomatico", e non direttamente dimostrativo, e il relativo accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. A tal fine l'interessato - unico ad avere diretta conoscenza della fase ideativa - può 20 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense fornire chiarimenti atti a orientare l'indagine giudiziale, in mancanza dei quali si espone al rischio del rigetto della domanda, quando le circostanze sintomatiche esterne non risultino sufficientemente probanti (in tal senso deve ritenersi sussistente un "onere di allegazione"). (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione a due reati di ricettazione di assegni separatamente giudicati, evidenziando che la sola "identità tipologica delle violazioni" non fosse sufficientemente dimostrativa di un progetto che entrambe le comprendesse, nelle essenziali caratteristiche concrete, fin dall'inizio della serie; e ciò in quanto la distanza cronologica tra i reati - di poco inferiore all'anno - era compatibile con una mera e occasionale reiterazione dipendente da contingenti opportunità). (Cass. Pen., sez. I, 21.11.2006, n. 3898) Mentre un'associazione per delinquere è contraddistinta da un accordo programmatico per la commissione di delitti, per aversi reato continuato non è sufficiente un generico piano di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le azioni od omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali e individualizzanti, nell' originario disegno criminoso. Pertanto, affinché possa ritenersi sussistente il vincolo della continuazione tra un reato associativo e i reati-fine programmati ed effettivamente realizzati, non basta una generica compatibilità strutturale tra detti reati, né una contiguità temporale che ne caratterizzi la commissione, ma occorre la sussistenza di uno stesso momento genetico-ideativo che accomuni il reato associativo a quelli eseguiti per la sua realizzazione, cosicché possa affermarsi che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione si erano concepiti nelle loro linee essenziali detti reati-fine, in modo tale da potere ravvisare un'identità di disegno criminoso. (Cass. Pen., sez. I, 16.11.2006, n. 39726) L'«unicità del disegno criminoso» tipica del reato continuato non è configurabile nei reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente, così che la condotta, genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo diretta a realizzare l'evento, come può invece verificarsi nel caso in cui l'agente realizza il reato colposo agendo nonostante la previsione dell'evento. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che potesse ritenersi il vincolo della continuazione tra il reato di omicidio colposo, nella specie non aggravato dalla colpa con previsione, e quello di guida sotto l'influenza dell'alcool). (Cass. Pen., sez. IV, 29.11.2006, n. 3579) CONCORSO APPARENTE DI NORME (brevi cenni) Si parla di concorso apparente di norme allorché più norme appaiono, almeno prima facie, tutte applicabili al medesimo fatto. Di fronte a tali casi si pone in problema se trattasi di concorso reale di norme (nel senso che tutte devono essere applicate) ovvero, se si tratti di mero concorso apparente di norme e quindi di un solo reato, perché solo a prima vista il fatto appare riconducibile sotto più norme ma in realtà una soltanto è ad esso applicabile. 21 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Il concorso apparente di norme è quindi la negazione del concorso di reati I presupposti del concorso di norme sono: 1) pluralità di norme; 2) identità di fatto che appare contemplato da più norme; il che è possibile se ed in quanto intercorrano tra le fattispecie le relazioni di specialità o di specialità reciproca. Si ha specialità quando una norma (speciale) presente tutti gli elementi di altra norma generale con almeno un elemento in più: ad esempio, oltraggio (ora abrogato) ed ingiuria ove l’oltraggio presentava tutti gli elementi dell’ingiuria oltre il quid pluris della qualità di pubblico ufficiale nell’offeso; inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (art. 251 c.p.) rispetto all’inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) Si ha specialità reciproca invece, allorché nessuna norma e speciale o generale ma ciascuna ed ad un tempo generale e speciale: aggiotaggio comune e aggiotaggio societario. Al di là della specialità non è configurabile il concorso di norme poichè le norme risultano di per sé applicabili a fatti diversi. Per stabilire se il concorso è apparente o reale parte della dottrine ritiene sufficiente il solo criterio di specialità: lex specialis derogat generali (art. 15 c.p.) Altra parte diversamente, integra tale criterio con altri quali quello della sussidiarietà e della consunzione . Per il primo, la norma principale esclude l’applicabilità di quella sussidiaria, ritenendosi per sussidiaria la norma che tutela un grado inferiore dell’identico interesse che è già tutelato da quella principale. Per il secondo, la norma consumante prevale sulla norma consumata; è norma consumante la norma il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata. In sintesi, l’istituto del concorso apparente di norme rileva una duplice esigenza: di equità – tesa a far coincidere il concorso apparente a tutti i casi in cui un medesimo fatto rientri sotto più norme – e di certezza giuridica. 22 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense Equità e certezza sono adeguatamente soddisfatte dal principio generale del ne bis in idem sostanziale che in tutte le ipotesi di concorso apparente di norme vieta di addossare più volte lo stesso fatto all’autore. Esso porta automaticamente ad affermare l’apparenza del concorso di norme anche a tutti i casi di specialità reciproca, costituendo un operante principio di diritto positivo. Esso è desumibile da una fitta rete di dati normativi che vanno dall’art. 15 c.p. agli artt. 84, 61 e 62, 68, 131, 170 c.p. nonché dalle numerose clausole di riserva contenute sia nella parte speciale del codice che nelle leggi speciali. Il problema quindi, sta nell’individuare la norma prevalente concretamente applicabile. Sul punto, spesso il “conflitto” tra norme viene risulto in base al criterio si specialità ovvero, in base al criterio cronologico o gerarchico. Nei casi invece, di norme di pari grado, la norma prevalente può essere individuata in base a clausole di riserva (ove esistenti) ovvero, quando queste non esistano, tra gli indici rivelatori della norma applicabile vi è quello del trattamento penale più severo. Giurisprudenza di interesse In tema di reati sessuali, non è ravvisabile un'ipotesi di concorso apparente di norme tra il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater cod. pen.) ed il reato di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.), sì da ritenere il secondo reato assorbito nel primo, in quanto i medesimi configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto eventuale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha infatti precisato che nei confronti dei minori non personalmente coinvolti negli atti sessuali ricadenti tuttavia nella loro diretta osservazione, non poteva che configurarsi esclusivamente il reato di corruzione di minorenne). Rigetta, App. Roma, 23 maggio 2006 Cassazione penale , sez. III, 10 ottobre 2007, n. 4718 Il reato di maltrattamenti in famiglia configura un'ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo. Trattasi di fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro 23 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense complesso devono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa. Qualora, poi, i singoli fatti "sub iudice" configurino, autonomamente considerati, ipotesi di reato, onde stabilire se vi sia assorbimento nel reato di maltrattamenti ovvero ricorra l'ipotesi del concorso di reati, bisogna avere riguardo ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatici. A tale riguardo, dovendosi ritenere che per la configurabilità del concorso apparente di norme, con la conseguente necessità di individuare l'unica norma incriminatrice applicabile alla fattispecie, è necessaria l'identità del bene tutelato dalle diverse norme incriminatrici, che quindi devono disciplinare tutte la "stessa materia", secondo la locuzione utilizzata dall'art. 15 c.p., che va intesa, non come identità della condotta, ma come identità del bene tutelato. Da queste premesse, esemplificando, non vi è concorso tra il reato di maltrattamenti e quelli di ingiuria, percosse e minacce in cui si concretano eventualmente i singoli atti di maltrattamento, trattandosi di condotte che offendono tutte lo stesso bene giuridico, ossia l'integrità psicofisica del soggetto passivo. Per converso, sempre esemplificando, in ragione della diversità del bene giuridico tutelato, concorrono con quello di maltrattamenti i reati di sequestro di persona, di riduzione in schiavitù e di violenza sessuale. Cassazione penale , sez. III, 16 maggio 2007, n. 22850 Pur non essendovi materia, in astratto, per un concorso apparente di norme tra l'aggravante dell'art. 61 n. 1 c.p. e quella di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, allorché il motivo abietto venga riferito, nel concreto, alla finalità di favorire o consolidare un'associazione criminale di matrice mafiosa (finalità rientrante, quindi, nel paradigma di una delle due ipotesi alternative della previsione speciale), deve trovare applicazione la sola ipotesi circostanziale speciale: quella cioè che regola l'aggravamento dei delitti commessi con il motivo, tra i tanti abietti, di agevolare associazioni mafiose. E ciò in base ai principi generali e per effetto altresì dell'esplicita clausola di riserva contenuta nel primo alinea dell'art. 61 c.p. (che costituisce espressione del principio di specialità e che, in quanto tale, è fatta salva dall'art. 68 c.p., mediante il richiamo all'art. 15 c.p., persino nel caso di previsione di circostanze complesse). Cassazione penale , sez. V, 24 ottobre 2006, n. 41332 Non si configura un concorso apparente di norme incriminatrici, fra la condotta corrispondente al delitto di ricettazione previsto dall’art. 648 c.p. e quella prevista dal delitto di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 c.p., mancando il requisito della “stessa materia" di cui all’art. 15 c.p.; le due condotte sono ontologicamente e strutturalmente diverse, sia perché la prima consiste nell’acquisto e più in generale nella ricezione di cose provenienti da reato, mentre la seconda nella detenzione per la vendita o comunque nella messa in circolazione di beni o marchi con segni contraffatti - in tal modo non contemplando il momento dell’acquisto - sia perché le due azioni non sono contestuali, dal momento che l’azione raffigurata nella prima 24 Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana Scuola Forense norma è istantanea, mentre la detenzione a fini di vendita è permanente ed interviene successivamente; quindi la ricettazione è configurabile con riguardo ad una condotta che abbia ad oggetto beni con segni o marchi contraffatti così che il reato previsto dall’art. 648 c.p. può concorrere con il reato di commercio di prodotti con segni falsi. Cassazione penale , sez. un., 09 maggio 2001, n. 23427 Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell'art. 671, comma 2, c.p.p. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81, comma 2, c.p. (il triplo della pena relativa alla violazione più grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità, enunciato all'art. 15 c.p.), e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso. Cassazione penale , sez. I, 31 marzo 2005, n. 2827 25