ACAM Ambiente S.p.A.
Modello di organizzazione e controllo
ex D. Lgs. 231/2001
PARTE SPECIALE
Omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro
Approvato con determinazione A.U. del 23.12.2014
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OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE
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Sommario
1.
Ambito applicativo ed obiettivi ...............................................................................3
2. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ..................................................5
3.
I Processi sensibili .........................................................................................................9
4.
I Principi generali di comportamento....................................................................10
5.
il sistema di gestione.................................................................................................19
6.
I controlli dell’Organismo di Vigilanza ...................................................................20
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1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI
La presente Parte Speciale riguarda i reati omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.
Si tratta di una disposizione introdotta dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n.
123, in forza del quale l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa
degli enti si estende ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime commessi con violazione della disciplina a tutela dell’igiene, salute e
sicurezza sul lavoro.
Vengono in questo caso in rilievo le condotte realizzate dal datore di lavoro, dal
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dai delegati in materia di
sicurezza, dai preposti e dai lavoratori le cui condotte commissive ed omissive in
materia di sicurezza sul lavoro abbiano cagionato la verificazione di infortuni sul
lavoro da cui sia conseguita la morte o la lesione grave o gravissima della
persona.
La presente Parte Speciale ha lo scopo di:
•
individuare ed illustrare le fattispecie di reati omicidio colposo o lesioni
gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro in conseguenza dei quali, in caso di
commissione da parte di soggetti aziendali nell’interesse o a vantaggio
della Società1, può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs.
231/2001 in capo ad ACAM Ambiente S.p.A.;
•
indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli
amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di
ACAM Ambiente S.p.A., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta
applicazione Modello con riguardo ai reati in esame;
•
fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali
1 In presenza di reati colposi, l’interesse o il vantaggio della Società alla base della responsabilità
amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 non può e non deve ricercarsi nel verificarsi dell’evento del reato, ma
deve essere individuato nell’infrazione delle norme giuridiche e comportamentali da cui tale evento è stato
originato. Nel caso di specie, in particolare, il vantaggio dell’ente deve essere ravvisato nel risparmio di
costi conseguito dalla Società grazie alla mancata adozione delle misure antiinfortunistiche previste dalla
legge.
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gli elementi di riferimento per l’esercizio delle attività di controllo,
monitoraggio e verifica.
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2. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
I reati previsti all’art. 25-septies sono:
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
“[1] Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni.
[2] Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette
anni.
[3] Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
[4] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può' superare gli anni quindici.”
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte ed è un reato
comune, che può essere commesso da chiunque.
L’elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la
morte di taluno a causa di un qualunque comportamento colposo, vale a dire
contrario alle regole cautelari imposte dall’ordinamento giuridico.
È circostanza aggravante del reato comune l’aver violato le norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro; similarmente si ricorda che la responsabilità
dell’ente è possibile soltanto se il reato si consuma in violazione delle norme antiinfortunistiche e a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel causare la morte di una
persona, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e
inosservanza di norme concernenti la disciplina della circolazione stradale,
intraprendendo una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con scarsa
visibilità.
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Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
“[1] Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino
a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.
[2 Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00
a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro
309,00 a euro 1.239,00.
[3]Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro
2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
[4]Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a
due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro
anni.
[5]Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può
superare gli anni cinque.
[6]Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.”
Nel caso di specie l’interesse tutelato è l’incolumità fisica della persona. La
condotta consiste in un qualsiasi comportamento colposo dal quale deriva una
lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell’articolo 583 del
codice civile.
La lesione è grave quando dal fatto deriva:
•
•
•
una malattia che mette in pericolo la vita della persona;
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta
giorni;
l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione è gravissima quando dal fatto deriva:
•
•
•
•
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile;
la perdita dell’uso di un organo;
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•
•
•
•
la perdita della capacità di procreare;
una permanente e grave difficoltà della favella;
la deformazione del viso;
lo sfregio permanente del viso.
Inoltre, nell’art. 25-septies, lo specifico richiamo al comma 3 dell’art. 590 c.p., il
quale individua una circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto nella
violazione delle norme “per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e non
anche in quelle sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro, potrebbe far
sorgere il dubbio in ossequio al principio di stretta legalità di cui all’art. 2 del D.
Lgs. 231/01, che non sia ravvisabile la responsabilità amministrativa dell’ente in
relazione alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da
malattia professionale.
Tuttavia, a favore di un’interpretazione estensiva, che ricomprenda nelle lesioni
colpose gravi o gravissime anche le malattie professionali, si può richiamare
quella giurisprudenza che in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il
concetto infortunio-malattia, nonché il riferimento testuale dell’art. 25-septies
alle norme “a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”, che induce a ritenere
che il legislatore abbia inteso, con riguardo alle lesioni colpose gravi o
gravissime, estendere la responsabilità degli enti alle malattie professionali.
A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel causare una mutilazione che
renda inservibile un braccio di una persona, per colpa consistita in negligenza,
imprudenza, imperizia e inosservanza di norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, causando un sinistro in corrispondenza del passaggio
pedonale, a causa dell’alta velocità.
In questa sede è, peraltro, opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81
del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) ha stabilito un
contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia.
L’articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:
“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
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prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.
Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma
1.
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del
modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in
relazione al progresso scientifico e tecnologico.”
La norma individua, pertanto, le aree considerate “a rischio” e che devono
essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito alla concreta
possibilità di realizzazione di reati.
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3. I PROCESSI SENSIBILI
Nell’ambito delle attività svolte da ACAM Ambiente S.p.A. i processi sensibili
attinenti ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono:
•
gestione operativa attività aziendali di tipo tecnico;
•
gestione operativa attività aziendali di tipo tecnico - amministrativo;
•
monitoraggio delle
antinfortunistica;
•
monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa antinfortunistica
nel caso di affidamento di appalti lavori;
verifiche
per
il
rispetto
della
normativa
All’interno di tali categorie devono intendersi richiamati, per i vari settori di
attività, i processi individuati dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008.
Tali processi devono essere adeguatamente formalizzati dall’azienda, che pur in
assenza di certificazione, adotta un sistema di gestione ispirato allo standard
OHSAS 18001:2007, e dovranno essere periodicamente sottoposti a
monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza.
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4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i
principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il
personale aziendale nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare quanto più
possibile il rischio che, a causa della mancata ottemperanza alle prescrizioni
antiinfortunistiche, si verifichi uno dei reati previsti nel Decreto.
I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in
via diretta od indiretta, all’osservanza delle norme antinfortunistiche. In
particolare, si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti
di ACAM Ambiente S.p.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner
esclusivamente in forza di specifiche clausole contrattuali.
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di:
a) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che
possano costituire un pericolo per la sicurezza all’interno del luogo di
lavoro;
b) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o
svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai
responsabili per la sicurezza;
c) rimuovere
o
modificare
senza
autorizzazione
o
comunque
compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
ovvero compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
d) svolgere mansioni lavorative per le quali non si siano preventivamente
ricevute adeguate istruzioni sulle modalità operative;
e) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati alla formazione
sull’uso di impianti, macchinari o dispositivi;
f)
operare pressioni, anche di tipo economico su Soggetti Esterni, con
particolare riferimento ai Soggetti affidatari, inducendoli a non
ottemperare alle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
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g) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o
collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di
reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs.
231/2001);
h) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire
di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate,
possano potenzialmente diventarlo.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di:
•
assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché di tutti gli adempimenti connessi;
•
assicurare il rispetto di tutte le procedure aziendali in materia Qualità,
Ambiente e Sicurezza, che si intendono integralmente richiamate;
•
assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di ACAM Ambiente S.p.A.;
•
uniformarsi agli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge e dai
regolamenti relativamente a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici, applicabili alla realtà aziendale;
•
partecipare, se richiesti, alle attività di valutazione dei rischi
propedeutiche alla predisposizione e revisione periodica del documento
di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
•
partecipare, se richiesti, alla riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs.
81/2008 e alle eventuali altre occasioni di consultazione indette dal
Datore di Lavoro;
•
contribuire, in base al proprio ruolo e agli eventuali incarichi ricevuti,
all’attuazione delle misure organizzative previste dal Datore di Lavoro per
la gestione delle emergenze, della lotta antiincendio e del primo
soccorso;
•
segnalare senza indugio al preposto di riferimento e al dirigente eventuali
situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori che
dovessero verificarsi;
•
segnalare senza indugio al preposto di riferimento e al dirigente i
malfunzionamenti di macchinari e attrezzature e dei dispositivi di sicurezza
posti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
•
segnalare tempestivamente al preposto di riferimento, al dirigente e al
Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza il verificarsi di infortuni e quasi
infortuni;
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•
contribuire, in base al proprio ruolo e agli incarichi eventualmente ricevuti,
a garantire la corretta gestione degli appalti, in modo tale da assicurare il
rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la
corretta cooperazione con gli altri soggetti coinvolti negli stessi,
adottando ogni misura e precauzione necessaria a minimizzare il rischio di
interferenze;
•
segnalare senza indugio al preposto di riferimento e al dirigente eventuali
situazioni di evidente rischio inerente le attività poste in essere da
consulenti, partner, fornitori che, in virtù di un regolare contratto
d’appalto
o
d’opera,
prestano
la
propria
attività,
anche
temporaneamente, nella sede, nelle unità locali o nei cantieri della
Società;
•
sottoporsi diligentemente alle visite mediche obbligatorie, consentendo il
regolare svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e l’esecuzione
dei controlli periodici programmati dal Medico Competente;
•
partecipare diligentemente alle attività di addestramento, informazione e
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste per
i lavoratori, sia in fase di nuova assunzione e di modifica delle mansioni
del lavoratore, sia periodicamente al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle proprie mansioni e dei compiti operativi, garantendo il
rispetto di tutte le misure precauzionali previste per legge o disposte dal
Datore di Lavoro;
•
segnalare al preposto di riferimento la necessità di addestramento
ulteriore per l’uso di macchinari, dispositivi od impianti;
•
vigilare, in base al proprio ruolo e agli eventuali incarichi ricevuti, sul
rispetto delle procedure e delle istruzioni operative in materia di salute e
sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori.
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Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
1. il Datore di Lavoro delega ad uno o più Delegati del Datore di Lavoro ai
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 (Delegati) le funzioni proprie del suo
ruolo che ritenga opportuno attribuire in ragione delle caratteristiche
peculiari dell’organizzazione aziendale, fatta eccezione per quelle
espressamente previste dalla legge come non delegabili, conferendo loro
ogni più ampio potere, anche di spesa, al fine di rendere la delega
efficace;
2. il Datore di Lavoro nomina il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP), verificando che il soggetto incaricato sia in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale ruolo;
3. il Datore di Lavoro provvede alla nomina del Medico Competente
mediante un contratto e/o lettera di nomina, garantendo l’adeguata
verifica dei requisiti di competenza del medico;
4. il Datore di Lavoro o il suo Delegato, in collaborazione con il Responsabile
Qualità, Ambiente e Sicurezza, redige ed adotta personalmente
l’organigramma aziendale relativo al presidio della salute e sicurezza sul
lavoro, designando tramite apposite lettere di incarico il personale
chiamato a svolgere le funzioni attribuite ai Dirigenti ed ai Preposti dall’art.
2 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. 81/2008, e precisandone in forma
scritta le specifiche mansioni e responsabilità;
5. la valutazione dei rischi viene effettuata nel pieno rispetto di un’apposita
procedura;
6. il RSPP collabora con il Datore di Lavoro per le attività di valutazione, nel
corso delle quali vengono coinvolti i Responsabili delle singole aree o
funzioni, i RLS ed i lavoratori e viene sentito il Medico competente per le
parti di competenza;
7. il Datore di Lavoro, sentito il RSPP, ove lo ritenga necessario, si avvale della
collaborazione di consulenti esterni qualificati per la valutazione di
specifiche aree di rischio;
8. il Datore di Lavoro assicura che il DVR sia redatto in conformità alle
normative cogenti e secondo quanto disposto dalla procedura in
materia; il documento, con data certa, è sottoscritto dal Datore di Lavoro
e dal RSPP e, per presa visione, dai RLS e dal Medico Competente;
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9. il Datore di Lavoro, anche per il tramite del proprio Delegato, allo scopo di
migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro,
definisce annualmente gli obiettivi da raggiungere con riferimento al
presidio di salute e sicurezza sul lavoro, che confluiscono all’interno del
Piano degli Obiettivi del Sistema di Gestione; tale Piano definisce degli
obiettivi misurabili e gli impegni che l’organizzazione si assume per il loro
raggiungimento;
10. periodicamente il Datore di Lavoro, anche per il tramite del proprio
Delegato e con l’eventuale supporto dei responsabili dei processi
aziendali, RSPP, RLS e del Medico Competente, verifica attraverso l’analisi
di report e altri dati oggettivi previsti all’interno del piano di monitoraggio,
il corretto andamento dei programmi di miglioramento ed accerta che il
Sistema di Gestione dell’azienda sia costantemente orientato alla
diminuzione degli infortuni e malattie professionali e al miglioramento
continuo;
11. con cadenza annuale, il Datore di Lavoro ed il suo Delegato, in
collaborazione con i responsabili dei processi aziendali, il RSPP, i RLS, ed il
Medico Competente effettuano il riesame del Sistema di Gestione;
12. la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi viene effettuata
nel pieno rispetto di un’apposita procedura redatta dal Responsabile
Qualità, Ambiente e Sicurezza e approvata dal Datore di Lavoro o dal suo
Delegato;
13. il Datore di Lavoro, anche per il tramite del proprio Delegato, designa
tramite apposite lettere di incarico il personale incaricato di svolgere le
mansioni di primo soccorso, lotta antincendio ed emergenze, in
conformità a quanto previsto dalla procedura vigente in materia;
14. il Datore di Lavoro o il suo Delegato, anche per il tramite del Responsabile
Qualità, Ambiente e Sicurezza, assicurano che i presidi antincendio e le
dotazioni di sicurezza presenti in azienda siano sottoposti a controlli e
verifiche periodiche al fine di accertarne ed assicurarne la disponibilità,
l’efficienza e l’efficacia in caso di emergenza, in conformità a quanto
previsto dalle procedure vigenti in materia; per la registrazione delle
attività di sorveglianza, controlli, revisione e manutenzione delle dotazioni
antincendio viene utilizzato un apposito registro;
15. gli Addetti al primo soccorso assicurano che il contenuto dei presidi di
primo soccorso sia sottoposto a sorveglianza periodica, secondo le
modalità previste nella procedura vigente in materia;
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16. il Datore di Lavoro, , anche per il tramite del proprio Delegato, il RSPP ed i
coordinatori per l’emergenza approvano il piano di emergenza e le
planimetrie degli ambienti di lavoro sulle quali sono riportate le dotazioni
antincendio e di sicurezza di possibile impegno in caso di emergenza,
affisse negli ambienti lavorativi; la versione aggiornata ed in vigore di tali
documenti è custodita presso la sede aziendale a cura del Responsabile
Qualità, Ambiente e Sicurezza;
17. il Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza, durante la fase di gestione
delle non conformità e delle azioni preventive e correttive, segnala al
Datore di Lavoro o al suo Delegato, la necessità di aggiornamento,
completamento o revisione dei documenti relativi alla gestione delle
emergenze e della prevenzione incendi in base all’esperienza acquisita, a
seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei
lavoratori o dei RLS;
18. il Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza assicura che le segnalazioni
di situazioni o comportamenti pericolosi, incidenti o infortuni siano
processate e registrate;
19. il Datore di Lavoro o il suo Delegato, anche per il tramite del Responsabile
Qualità, Ambiente e Sicurezza, assicurano che le esercitazioni antiincendio
siano condotte secondo la metodologia e la frequenza, prestabilite dalla
procedura vigente in materia;
20. il Datore di Lavoro, anche per il tramite del proprio Delegato, assicura che
la scelta di nuove risorse strumentali sia effettuata in collaborazione con i
Responsabili di funzione interessati e con il RSPP e che, all’esito delle
valutazioni tecniche, si preferisca, a parità di prestazioni, l’attrezzatura di
lavoro che garantisce il maggior livello di sicurezza;
21. per le operazioni e/o attrezzature giudicate più pericolose, il Responsabile
Qualità, Ambiente e Sicurezza, in collaborazione con i Preposti,
predispone specifiche Istruzioni Operative e provvede alla formazione dei
lavoratori addetti;
22. i Preposti sono responsabili del controllo sull’uso corretto di macchine ed
attrezzature ed assicurano il rispetto delle Istruzioni Operative di sicurezza
aziendali, l’utilizzo dei dispositivi e la sicurezza di macchine ed attrezzature
secondo il libretto di uso e manutenzione ad essi relativo, l’utilizzo dei DPI
forniti;
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23. il Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza sulla base delle indicazioni
fornite dai manuali di uso e manutenzione e della normativa cogente e
tecnica applicabile individua le tipologie di controllo periodico volto a
garantire e mantenere la sicurezza e la salute dei lavoratori che le
utilizzano e garantiscono il rispetto delle scadenze previste per il controllo
e la manutenzione di ogni impianto, macchina ed attrezzatura;
24. i Preposti assicurano che i DPI previsti vengono consegnati ai singoli
operatori al momento dell’assunzione e che vengano sostituiti in caso di
usura o rottura secondo le modalità indicate nella procedura vigente in
materia; l’avvenuta consegna è formalizzata attraverso la compilazione di
un apposito modulo ed è oggetto di accertamento durante le attività di
verifica del sistema;
25. il RSPP è responsabile del controllo periodico sulle attività di consegna, e
sull’effettiva attività di informazione, formazione e addestramento sui DPI;
26. nel caso in cui i Preposti rilevino situazioni o comportamenti pericolosi,
incidenti o infortuni durante l’utilizzo delle macchine e delle attrezzature
sono tenuti a registrare l’evento sull’apposito modulo e a comunicarlo al
Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza;
27. il Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza assicura che le segnalazioni
di situazioni o comportamenti pericolosi, incidenti o infortuni durante
l’utilizzo delle macchine e delle attrezzature siano processate secondo la
metodologia prevista all’interno di una specifica procedura;
28. la formazione ed informazione dei Lavoratori viene effettuata nel pieno
rispetto di un’apposita procedura;
29. la formazione e l’informazione dei Lavoratori sono progettate a cura del
RSPP sentiti i responsabili di funzione, tenendo conto delle prescrizioni
previste dalla normativa vigente, dei rischi generici e specifici individuati
dal documento di valutazione dei rischi, delle segnalazioni di fabbisogni
formativi da parte dei reparti e dal RSPP e delle caratteristiche, del grado
di istruzione e della nazionalità dei soggetti;
30. il RSPP assicura che per i principali corsi di formazione svolti sia effettuata
una verifica sull’effettivo grado di apprendimento dei destinatari che
potrà essere svolta utilizzando diverse metodologie e strumenti, scelti dal
personale docente in base al tipo di attività formativa realizzata, alla
metodologia didattica ed agli strumenti utilizzati per la comunicazione;
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31. il personale dell’Ufficio acquisti e gare, contestualmente alla stipula di
contratti di appalto o subappalto richiede alla ditta appaltatrice,
subappaltatrice o al lavoratore autonomo almeno il certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’acquisizione
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti
di idoneità tecnico professionale e l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva;
32. il personale dell’Ufficio acquisti e gare provvede a richiedere al fornitore,
le attestazioni previste dal Codice degli Appalti;
33. il Datore di Lavoro, anche per il tramite del proprio Delegato, nei casi in
cui la Società sia Committente del contratto di appalto, comunica,
attraverso il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze
(DUVRI) nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, alle ditte appaltatrici i rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
34. il DUVRI viene inizialmente compilato dal Datore di Lavoro della Società o
dal suo Delegato, anche per il tramite di un soggetto incaricato, con le
informazioni di propria competenza (propri rischi / situazioni pericolose e
proposta di misure da attuare) e quindi consegnato all’impresa
appaltatrice che provvede a sua volta a inserire le informazioni legate alla
propria attività, integrando le misure di prevenzione e protezione da
attuare e lo riconsegna sottoscritto;
35. il DUVRI relativo al singolo contratto di appalto è archiviato, con la
collaborazione del Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza, secondo
le modalità previste dalla procedura vigente in materia;
36. i contratti di appalto, subappalto o di prestazione d’opera disciplinano
almeno i seguenti obblighi a carico degli appaltatori: a) la fornitura di un
elenco dettagliato contenente i nominativi di tutti i lavoratori impiegati
nell’espletamento delle attività; b) la pronta segnalazione in forma scritta
di qualunque situazione nuova o diversa che dovesse emergere o rilevare
durante l’esecuzione delle attività, tale da modificare le valutazioni del
DUVRI; c) la fornitura del dettaglio dei costi relativi alla sicurezza del
lavoro, ovvero inerenti le misure preventive e protettive necessarie al fine
di eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza;
37. i contratti di appalto, subappalto o di prestazione d’opera prevedono che
l’appaltatore, il subappaltatore e il professionista si impegni a garantire il
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rispetto delle normative in materia ambientale, di regolarità dei rapporti di
lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro.
In generale, tutti Destinatari del Modello Organizzativo devono rispettare quanto
definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare
tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio
e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle
regole di comportamento e delle procedure aziendali.
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5. IL SISTEMA DI GESTIONE
Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro sono
disciplinate attraverso apposite procedure. La Società, infatti, secondo quanto
previsto dall’articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2009 n. 81,
adotta un sistema di gestione che, pur in assenza di certificazione, si ispira allo
standard OHSAS 18001:2007 e al principio del continuo miglioramento.
Il manuale, le procedure, le istruzioni operative, i piani e i programmi facenti
parte del sistema di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono
intendersi integralmente richiamate e recepite dal presente Modello di
organizzazione, gestione e controllo, così come pure deve ritenersene parte
integrante il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) predisposto ai sensi
degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008.
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6. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle
attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione
delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.
A tal fine, all’Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello.
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute.
In particolare è compito dell’Organismo di Vigilanza:
a) verificare che l’azienda emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate
relative a:
•
una compilazione omogenea e coerente della documentazione
inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
•
gli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività a rischio;
•
i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della
documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai
Responsabili Interni.
b) monitorare l’efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati
di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle
norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso controlli
a campione;
c) esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo
o da qualsiasi lavoratore dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti
necessari.
A tal fine, il datore di lavoro consegna all’Organismo di Vigilanza tutta la
documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed, in
particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi, l’organigramma della
società, i verbali delle riunioni periodiche effettuate ai sensi dell’art. 35 D.Lgs.
81/2008 e le statistiche degli infortuni.
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