INCENTIVI ALL’ OCCUPAZIONE Il presente documento è aggiornato con i provvedimenti legislativi pubblicati fino al 30 aprile 2007. Ha valore puramente informativo e pertanto si declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall’utilizzo dello stesso. L’elaborazione del testo, per quanto curata, può comportare errori od omissioni. Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail: [email protected]. La pubblicazione è disponibile sul sito web dei Servizi per l’impiego della Provincia di Torino: www.provincia.torino.it/lavoro. Nella redazione del presente lavoro si è ritenuto di riferirsi esclusivamente ai benefici applicabili ai datori di lavoro che operano nella Provincia di Torino, sia derivanti da normativa di carattere nazionale che regionale e provinciale. Pertanto, sono stati tralasciati i benefici previsti per le zone del Mezzogiorno mentre sono stati inseriti i provvedimenti incentivanti l’occupazione emanati dagli Enti locali che sono applicabili nella Provincia di Torino. pag.1 Hanno collaborato alla realizzazione della presente pubblicazione: Provincia di Torino Area Lavoro e Solidarietà Sociale Via Bertola 28, 10122 Torino Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione metropolitana di Torino Via XX Settembre 34, 10121 Torino Aldo Dutto Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Giuseppe Coppola Direttore metropolitano Cristina Romagnolli Dirigente del Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego Beniamino Gallo Responsabile Udp Gestione Conto Contribuente Tina Giglio (CSI-Piemonte) Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego Dina Cacchio Area aziende con dipendenti pag.2 Francesco Tubiello Area aziende con dipendenti INDICE PRESENTAZIONE ....................................................................................... 4 CENNI SULLA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ................................................5 COMUNICAZIONE DELL’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ................. 8 INFORMAZIONI ULTERIORI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE ..................................................................................... 10 LAVORATORI DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI .........................................13 LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA ..............................14 LAVORATORI IN MOBILITA’ ........................................................................16 LAVORATORI DISOCCUPATI DEL SETTORE EDILE ASSUNTI CON CONTRATTO DI REINSERIMENTO ................................................................................. 19 SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 276/2003 ............... 20 CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ................................................ 21 APPRENDISTATO ...................................................................................... 25 GIOVANI IN POSSESSO DI DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE ......................................................................................29 LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI .......................... 30 LAVORATORI DETENUTI E INTERNATI ......................................................... 31 INCENTIVI REGIONALI PER L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ........ 32 CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE .....................................................................34 DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE ............................................................36 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE .................................................... 37 LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO ....................................................... 39 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ............................................................. 40 LAVORATORI DISABILI ............................................................................. 41 TIROCINI E STAGES ................................................................................. 43 PROGRAMMA P.A.R.I. ............................................................................... 45 PROGETTO PIEMONTE PER AIUTI ALL’ASSUNZIONE ...................................... 47 DOMANDE FREQUENTI ..............................................................................48 SEDI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO .......................... 50 SEDI E AGENZIE INPS IN PROVINCIA DI TORINO ......................................... 52 pag.3 PRESENTAZIONE CINZIA CONDELLO Assessore al Lavoro e alle Attività di Orientamento per il Mercato del Lavoro della Provincia di Torino. Pubblichiamo la prima edizione di una guida di facile consultazione a tutti gli strumenti di incentivo all’occupazione validi nella provincia di Torino. Il mercato del lavoro è in costante evoluzione e spetta ai Centri per l’Impiego mettere in atto, con sempre maggiore qualità e professionalità, un’efficace attività di incontro domanda/offerta di lavoro per rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori in cerca di occupazione con particolare riferimento ai soggetti più deboli. Grazie alla preziosa collaborazione con l’INPS - Direzione metropolitana di Torino vogliamo fornire a tutti gli attori del mercato del lavoro – imprese, associazioni datoriali e sindacali, consulenti del lavoro ed enti pubblici – un vademecum per orientarsi tra le numerose norme nazionali e locali. Esistono infatti numerosi strumenti legislativi per promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani attraverso percorsi di formazione e alternanza scuola-lavoro, la ricollocazione dei lavoratori fuoriusciti a seguito di crisi aziendali, l’accompagnamento al lavoro dei soggetti deboli. Le persone che incontrano maggiori ostacoli ad entrare nel mondo del lavoro ricevono la massima attenzione da parte dei Centri per l’Impiego e rappresentano anche una preziosa risorsa per le imprese. Proprio in questa direzione auspichiamo una sempre più fruttuosa collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprese per migliorare le condizioni del tessuto socio-lavorativo intorno a noi e per raggiungere la piena occupazione nel territorio. GIUSEPPE COPPOLA Direttore metropolitano INPS di Torino L’INPS e la Provincia non è la prima volta che collaborano nell’ambito di uno scambio continuo di informazioni, patrimonio di entrambi gli Enti. Ricordiamo, a tal proposito, la Convenzione attivata, lo scorso anno, sui dati relativi alle comunicazioni al Centro per l’Impiego. In questo particolare caso, aver redatto, insieme, una guida accessibile per conoscere tutto sugli strumenti di incentivo all’occupazione è una ulteriore testimonianza che quando “pezzi” di Pubbliche Amministrazioni diverse collaborano, il risultato è assicurato. Il lavoro comune, infatti, si è tradotto nell’elevare la qualità del servizio nei confronti dei cittadini e delle imprese in una logica di integrazione e di semplificazione degli adempimenti, che in ultima analisi vuol dire anche contenimento dei costi. Un altro obiettivo del “lavorare insieme” è la diffusione di conoscenza di norme e procedure che rivolte soprattutto ai giovani e ai soggetti svantaggiati ne facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro. L’INPS e la Provincia di Torino, come di consueto, in un rinnovato spirito di servizio, rimangono punti di riferimento per tutto il mondo del lavoro. pag.4 CENNI SULLA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO Con il D.Lgs. 181/2000 “Disposizioni per agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro” integrato e modificato dal D.Lgs. 297/2002 è stata completata la riforma del collocamento ordinario. I Centri per l’Impiego diventano nuovi punti di incontro per lavoratori ed aziende con lo scopo di contrastare il problema della disoccupazione e rispondere alle necessità di reperimento del personale delle imprese superando la loro funzione prevalentemente amministrativa. Infatti, grazie al servizio di “Preselezione” ogni persona in cerca di lavoro viene invitata a svolgere un colloquio individuale approfondito che consentirà di inserire la sua candidatura in una apposita Banca dati per favorirne l’occupazione, il cui aggiornamento è a cura dei Centri per l’Impiego. Il datore di lavoro che intende effettuare nuove assunzioni può richiedere al Centro per l’Impiego una rosa di candidati preselezionati. La Riforma abolisce alcuni adempimenti e introduce una nuova definizione dello stato di disoccupazione e dei soggetti coinvolti. Abolizione liste di collocamento L’art. 2 del D.Lgs. 297/2002 sopprime le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione delle seguenti liste che restano ancora in vigore: • lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art. 1, DPR 24 settembre 1963 n. 2053); • lista dei lavoratori in mobilità (art. 6, legge 23 luglio 1991 n. 223); • elenco dei lavoratori disabili (art. 8, legge 12 marzo 1999 n. 68) - con soppressione dell’elenco dei lavoratori categorie protette (art. 18, legge 12 marzo 1999 n. 68); • matricole della gente di mare (art. 17, c. 2 legge 23 agosto 1988 n. 400). Abolizione del tesserino C1 A seguito dell’abolizione delle liste di collocamento si precisa che non è più in uso il tesserino C1. Abolizione del libretto di lavoro Viene soppresso il libretto di lavoro. Ai nuovi iscritti i Comuni non rilasciano più il libretto di lavoro. Chi è ancora in possesso del libretto non deve restituirlo al Centro per l’Impiego ma può tenerlo come documento attestante il proprio passato lavorativo. Stato di disoccupazione L’art. 1 del D.Lgs. 297/2002 definisce in termini nuovi lo stato di disoccupazione che si riconosce al soggetto quando ricorrano contestualmente le seguenti tre condizioni: 1) essere privo di lavoro. Con riferimento alla prima condizione, il mancato svolgimento di un’attività lavorativa è oggettivamente dimostrato dall’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di un’attività di lavoro autonomo e di qualsivoglia tipologia lavorativa contrattualmente e giuridicamente vigente (es. lavoro a progetto, associazione in partecipazione con apporto di lavoro ecc.); pag.5 2) 3) essere immediatamente disponibile al lavoro. La seconda condizione si realizza con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che il cittadino deve fornire al Centro per l’Impiego competente per domicilio; aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i Centri per l’Impiego. La terza condizione è verificata dall’impegno di accettare proposte dei Centri per l’Impiego finalizzate all’inserimento lavorativo: tirocini, formazione professionale, orientamento, reinserimento lavorativo, interventi di miglioramento della propria occupabilità. Conservazione dello stato di disoccupazione Lo stato di disoccupazione può essere conservato qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Questa condizione si verifica nel caso di svolgimento di attività lavorativa (di natura autonoma, subordinata o parasubordinata) tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie: • euro 7.500 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro a progetto); • euro 4.500 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti “occasionali”). Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (euro 7.500). Per reddito si intende il reddito lordo anche presunto riferito all’anno in corso esclusivamente derivante da attività lavorativa di qualunque tipologia (non si considerano pertanto redditi di qualunque altra natura). La conservazione dello stato di disoccupazione, entro tali soglie, si applica pertanto anche ai contratti a termine, a prescindere dalla loro durata. Nel caso di conservazione dello stato di disoccupazione, l’anzianità maturata continua a decorrere. Sospensione dello stato di disoccupazione Si verifica quando sono soddisfatte due condizioni: 1) la durata del rapporto a tempo determinato (subordinati, co.co.co., parasubordinati o soci lavoratori subordinati e parasubordinati) non deve essere superiore a otto mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 anni se laureati); 2) superamento delle soglie di reddito sopra definite (7500 o 4500 euro). Nel caso in cui il reddito sia inferiore a tali soglie si ha la conservazione dello stato di disoccupazione e non la sospensione. Nel caso di sospensione l’anzianità è “congelata”. L’anzianità di disoccupazione ricomincerà a decorrere - conservando il maturato pregresso - alla cessazione del rapporto di lavoro. pag.6 Perdita dello stato di disoccupazione La perdita dello stato di disoccupazione avviene nei seguenti casi: • reddito annuale lordo superiore ad Euro 7.500 o Euro 4.500 e rapporto di lavoro superiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se laureati); • soggetto che non dichiari ai Centri per l’Impiego la propria immediata disponibilità al lavoro; • soggetto che non partecipa alle iniziative di promozione dell’occupazione proposte dal Centro per l’Impiego, salvo giustificato motivo. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione viene cancellata l’anzianità di disoccupazione maturata. Naturalmente la persona che ha perso lo stato di disoccupazione potrà in qualsiasi momento ripresentarsi al Centro per l’Impiego ed essere nuovamente preso in carico, con contestuale riconoscimento dello stato di disoccupato dalla data in cui dichiara l’effettiva e immediata disponibilità al lavoro. Adolescenti Sono considerati tali i minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni che non siano più soggetti all’obbligo scolastico. Giovani Soggetti di età superiore ai 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti. Disoccupati di lunga durata Coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, abbiano presentato dichiarazione di disponibilità al Centro per l’Impiego e siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani. Inoccupati di lunga durata Coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani. Donne in reinserimento lavorativo Donne che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività. pag.7 COMUNICAZIONE DELL’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO Nuovi termini dal 1° gennaio 2007 Dal 1° gennaio 2007 la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto l’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego della instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente. La novità riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di agenzia e rappresentanza di commercio e anche nel caso di tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati e pubblici. Solamente per le Agenzie per il Lavoro che applicano il contratto di somministrazione di lavoro sono previsti termini diversi. Per tali soggetti è previsto l’obbligo di comunicare entro i 20 giorni successivi, al Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa dell’Agenzia, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori nel corso del mese precedente. Modalità di comunicazione al Centro per l’Impiego Dal 2 ottobre 2006 con Delibera della Giunta Provinciale n. 142124/06 la Provincia di Torino ha istituito il sistema obbligatorio di comunicazioni in formato digitale tramite l’applicativo “Comunicazioni On Line”. E’ un servizio che permette alle aziende di trasmettere via web, ai Centri per l’Impiego, le comunicazioni obbligatorie relative a: assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoro. Le funzionalità offerte da “Comunicazioni On line” sono: • inserimento nuova comunicazione; • rettifica comunicazione già inserita. • Tutte le informazioni sono presenti alla pagina del sito web: www.provincia.torino.it/comunicazioni_online/ Adempimenti Provincia –INPS In forza del protocollo di intesa del 30.3.2006 le comunicazioni on line sono valide anche per l’INPS relativamente agli adempimenti in materia di agevolazioni contributive. Tale accordo è attualmente operante solo per i datori di lavoro che hanno una posizione contributiva aperta nella provincia di Torino (matricola aziendale che inizia con codice “81”). L’applicativo permette di selezionare l’inoltro all’INPS e questa operazione sostituisce ogni ulteriore richiesta da presentare all’Ente da parte del datore di lavoro. Per quello che riguarda le comunicazioni massive, sono inoltrate all’Istituto di previdenza tutte le comunicazioni in cui è presente la matricola dell’azienda iniziante con “81”. Inoltre l’INPS non richiede all’azienda alcuna certificazione o attestazione di provenienza pubblica relativa ai requisiti soggettivi del lavoratore. Eventuali operazioni di controllo saranno effettuate mediante l’accesso diretto alle banche dati dei Centri per l’Impiego. In alcuni casi può essere richiesta, da parte dell’INPS, documentazione aggiuntiva relativa a informazioni non in possesso dei Centri per l’Impiego della provincia di Torino (es. modello pag.8 223/1, 223/2, per la concessione dei benefici economici per l’assunzione di lavoratori in mobilità, modello 236/1 per i lavoratori in CIGS ecc.). Collocamento Disabili Le comunicazioni on line sono valide anche per i lavoratori appartenenti alle liste del collocamento disabili ex Lege 68/1999. Si ricorda che, per l’assunzione, è necessario prima richiedere il nulla-osta cartaceo al Centro per l’Impiego. pag.9 INFORMAZIONI ULTERIORI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) La Finanziaria 2007 prevede che, a partire dal 1° luglio 2007, i benefici contributivi e normativi possono essere applicati solo se il datore di lavoro possiede i requisiti per il rilascio del DURC. Per le modalità operative sarà necessaria l’emanazione di un decreto ministeriale. Lavoratori svantaggiati La definizione di “lavoratori svantaggiati” è contenuta all’art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione. Si considerano “lavoratori svantaggiati”: a) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204/2002, ed in particolare: 1. i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; 2. i lavoratori extracomunitari che si spostino all’interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione; 3. i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile; 4. i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare; 5. i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico; 6. i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 7. i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; 8. i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; 9. le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II, nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti; pag.10 10. i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d’età; b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991); c) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del 1991); d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge n. 381 del 1991). Regime “de minimis” Il regime “de minimis” è imposto dall’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato in GUCE L 379 del 28/12/2006. Prevede che gli aiuti alle imprese siano erogati nei limiti di un importo non idoneo a falsare la concorrenza. Si evidenzia che tra gli aiuti “de minimis” non rientrano gli incentivi finalizzati alla creazione di nuova occupazione e all’inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Al di fuori di tali casi, l’importo complessivo di aiuti “de minimis” non può essere superiore a 200.000 euro (100.000 per il settore trasporti) nel triennio per ciascuna impresa. Nel calcolo degli aiuti si considerano sia quelli statali sia quelli erogati da parte di qualsiasi Ente Pubblico. Sono esclusi totalmente alcuni settori. In particolare non sono ammessi: • aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; • aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all’allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea; • aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell’allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea, nei seguenti casi: o quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; o quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. • aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; • aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; • aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n.1407/2002; pag.11 • • pag.12 aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; aiuti concessi a imprese in difficoltà. LAVORATORI DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI Per l’applicazione di queste agevolazioni i lavoratori assunti devono essere disoccupati da almeno 24 mesi. Dal 30 gennaio 2003, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 297/2002 di riforma del collocamento, lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo a coloro dichiarino al Centro per l’Impiego competente per domicilio l’immediata disponibilità al lavoro. La dichiarazione di disponibilità comporta l’impegno di accettare le iniziative di promozione dell’occupazione del Centro per l’Impiego (occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della propria occupabilità). LAVORATORI Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione. Non sono ammesse le assunzioni per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati o sospesi per qualsiasi causa; tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione. CONTRATTO Assunzioni a tempo indeterminato anche parttime. Lo sgravio non è ammesso in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine. INCENTIVO Benefici contributivi: • per le imprese artigiane riduzione del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi; • per i datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Fonti normative: Legge 407/1990, art. 8, comma 9; Circolare INPS n. 25/1991; Messaggio INPS n. 19018/1999; Circolare INPS n. 117/2003; Messaggio INPS n. 20399/2005; Circolare INPS n. 115/2005; Circolare INPS n. 77/2006. pag.13 LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Sono previsti incentivi per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria. La misura dell’incentivo varia a seconda della durata di fruizione del trattamento. Sono previsti due casi: LAVORATORI IN CIGS DA 24 MESI LAVORATORI Lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale e sospesi dal lavoro da almeno 24 mesi. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione. Non sono ammesse le assunzioni per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati o sospesi per qualsiasi causa; tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione. CONTRATTO Assunzioni a tempo indeterminato anche parttime. Lo sgravio non è ammesso in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine. INCENTIVO Benefici contributivi: • per le imprese artigiane riduzione del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi; • per le imprese diverse da quelle artigiane riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Fonti normative: Legge 407/1990, art. 8, comma 9; Circolare INPS n. 25/1991; Messaggio INPS n. 19018/1999; Circolare INPS n. 117/2003; Messaggio INPS n. 20399/2005; Circolare INPS n. 115/2005; Circolare INPS n. 77/2006. pag.14 LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI LAVORATORI Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Al momento dell’assunzione i lavoratori devono essere ancora in CIGS. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione a condizione che: • non abbiano in atto sospensioni per CIGS e non abbiano proceduto a riduzione di personale di pari professionalità nei 6 mesi precedenti. • i lavoratori oggetto dell’assunzione non siano stati collocati in CIGS nei 6 mesi precedenti da azienda collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. CONTRATTO Assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante passaggio diretto. INCENTIVO Benefici contributivi: • contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per 12 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Benefici economici ulteriori: • contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: - 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; - 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Per la concessione del beneficio economico ulteriore, le aziende devono presentare richiesta all’INPS con il modello “Contr.236/1” allegando il modello “Contr.236/2” compilato dall’azienda di provenienza del lavoratore. L’INPS comunica all’azienda, mediante il modello 236/3 l’accoglimento della domanda, l’importo e la durata del beneficio. La modulistica è disponibile sul sito www.inps.it – sezione moduli. Fonti normative: Legge 236/1993, art. 4 comma 3; Legge 223/1991, art. 8 comma 4 e 4 bis; Circolare INPS n. 269/1992; Circolare INPS n. 172/1994. pag.15 LAVORATORI IN MOBILITA’ Sono previsti incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità approvate dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro istituita dalla Legge 223/1991 e Legge 236/1993. Sono previsti due casi: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con esclusione dei lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra collegata e dei dipendenti licenziati da datori di lavoro non imprenditori (D.Lgs. 110/2004). DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione. CONTRATTO Assunzione a tempo indeterminato. INCENTIVO Benefici contributivi: • contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per la durata di 18 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Benefici economici ulteriori: • contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore per un periodo massimo di: - 12 mesi per il lavoratore fino a 50 anni; - 24 mesi per il lavoratore con più di 50 anni. Il beneficio spetta solo se l’assunzione è a tempo pieno e se il lavoratore ha diritto all’indennità di mobilità. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Per la concessione del beneficio economico ulteriore, le aziende devono presentare richiesta all’INPS con il modello “Contr.223/1”. L’INPS comunica all’azienda, mediante il modello 223/2 l’accoglimento della domanda, l’importo e la durata del beneficio. La modulistica è disponibile sul sito www.inps.it – sezione moduli. Fonti normative: Legge 223/1991, art. 8 comma 4 e 4 bis, art. 25 comma 9; Legge 236/1993 art. 4. Circolare INPS n. 260/1991; Circolare INPS n. 252/1992. pag.16 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con esclusione dei lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra collegata e dei dipendenti licenziati da datori di lavoro non imprenditori (D.Lgs. 110/2004). DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione. CONTRATTO Assunzioni a tempo determinato, anche part-time, non superiore a 12 mesi. Il contratto può essere prorogato anche per una durata superiore a quella iniziale ma sempre nel limite massimo di 12 mesi. INCENTIVO Benefici contributivi: • contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per la durata del contratto; • in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima della scadenza del termine, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi dalla trasformazione. In entrambi i casi, dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Benefici economici ulteriori: • contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore per un periodo massimo di: - 12 mesi per il lavoratore fino a 50 anni; - 24 mesi per il lavoratore con più di 50 anni. Il beneficio spetta solo se la trasformazione avviene a tempo pieno e se il lavoratore ha diritto all’indennità di mobilità. continua pag.17 segue MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Per la concessione del beneficio economico ulteriore, le aziende devono presentare richiesta all’INPS con il modello “Contr.223/1”. L’INPS comunica all’azienda, mediante il modello “Contr.223/2”, l’accoglimento della domanda, l’importo e la durata del beneficio. La modulistica è disponibile sul sito www. inps.it – sezione moduli. Fonti normative: Legge 223/1991 art. 8 comma 2, 4 e 4 bis; Legge 236/1993 art. 4; Circolare INPS n. 260/1991; Circolare INPS n. 252/1992; Circolare INPS n. 109/2005. pag.18 LAVORATORI DISOCCUPATI DEL SETTORE EDILE ASSUNTI CON CONTRATTO DI REINSERIMENTO LAVORATORI Lavoratori in disoccupazione speciale edile da almeno 12 mesi. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici. CONTRATTO Assunzione con contratto di reinserimento a tempo indeterminato e determinato anche part-time. L’assunzione non deve avvenire per sostituire lavoratori interessati a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti o a sospensioni per intervento della cassa integrazione straordinaria (Legge 223/1991 art. 1). INCENTIVO Benefici contributivi: • Riduzione del 75% della contribuzione a carico del datore di lavoro per: - 12 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore inferiore a 2 anni; - 24 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore da 2 anni e fino a 3 anni; - 36 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore superiore a 3 anni. • In alternativa il datore di lavoro può richiedere una riduzione del 37,5% della contribuzione a proprio carico per una durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione, per un periodo massimo di 72 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Benefici normativi: • I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Fonti normative: Legge 223/1991 art. 20 c. 2; D.Lgs. 276/2003; Circolare INPS n. 215/1991. pag.19 SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 276/2003 Il D.Lgs. 276/2003 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (Riforma Biagi) prevede all’art. 13 delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati. LAVORATORI Lavoratori svantaggiati (vedi introduzione) che siano anche: • percettori di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali; • percettori di trattamenti speciali di disoccupazione (edilizia e frontalieri italiani in Svizzera); • lavoratori rimpatriati da paesi extracomunitari, percettori di trattamento ordinario di disoccupazione; • percettori di indennità di mobilità; • percettori di assegno ASU (o LSU); • percettori di sussidi straordinari e/o indennità speciali di sostegno al reddito. DATORI DI LAVORO Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro. CONTRATTO Contratto a termine non inferiore a 9 mesi. INCENTIVO Benefici contributivi per massimo 12 mesi: • detrazione dai contributi dovuti dell’ammontare dei contributi figurativi eventualmente previsti. Benefici economici per massimo 12mesi: • detrazione dal compenso dovuto di quanto percepito dal lavoratore a titolo di indennità o sussidio (previa richiesta alla sede INPS competente). MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Per la concessione dei benefici, l’Agenzia di somministrazione deve farne richiesta alla sede INPS competente, la quale provvederà a comunicare l’ammontare del trattamento spettante al lavoratore, nonché la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’eventuale contribuzione figurativa spettante. Fonti normative: D.Lgs. 276/2003 art. 13 comma 1 così come modificato dall’art. 1 bis D.L. 35/2005; Circolare INPS n. 44/2006. pag.20 CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E’ un contratto a tempo determinato istituito dal D.Lgs. 276/2003 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (Riforma Biagi) che ha lo scopo di adattare, mediante specifico progetto individuale, le competenze professionali del lavoratore alle esigenze delle aziende ed è finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro e’ tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. Si precisa che questa tipologia contrattuale non è utilizzabile dalla Pubblica Amministrazione che deve continuare a fare ricorso al contratto di formazione e lavoro. LAVORATORI Possono essere assunti con contratto di inserimento: a) soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (disoccupati da più di 12 mesi); c) lavoratori con più di 50 anni privi di lavoro; d) lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; e) donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche ad elevato tasso di disoccupazione femminile ovvero le aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile (il Ministero del Lavoro con D.M. 17/11/2005 ha individuato, per gli anni 2004, 2005 e 2006, queste aree in tutte le Regioni e Province Autonome); f) persone riconosciute affette da grave handicap fisico mentale o psichico. DATORI DI LAVORO Datori di lavoro ammessi: Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi (comprese aziende del settore agricolo); gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria. continua pag.21 segue DATORI DI LAVORO Sono esclusi gli studi professionali anche costituiti in forma associata e i datori che non hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti; tale limitazione non si applica qualora nei 18 mesi precedenti sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. Ai fini del computo sono esclusi: • lavoratori dimessi; • lavoratori licenziati per giusta causa; • coloro che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • i contratti risolti nel periodo di prova; • i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro. CONTRATTO Assunzione di durata da 9 a 18 mesi, ovvero fino a 36 mesi per i lavoratori con disabilità grave. INCENTIVO Benefici contributivi: • sono quelli già previsti dal contratto di Formazione e lavoro o, se più favorevoli, quelli del contratto di reinserimento di cui all’art. 20 comma 2 Legge 223/1991. Gli incentivi economici sono esclusi nel caso di assunzione di soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (lettera a). Misura dell’incentivo in Provincia di Torino: • Datore di lavoro non avente natura di impresa: riduzione contributiva del 25%; • Imprese: riduzione contributiva del 25%; • Imprese nel settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti: riduzione contributiva del 40%; • Imprese nel settore agricolo: riduzione del 25%; • Imprese artigiane: contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. continua pag.22 segue INCENTIVO Per l’assunzione di donne di qualsiasi età residenti e operanti in provincia di Torino, la riduzione contributiva è pari al 25% a favore di tutti i datori di lavoro. Le riduzioni si applicano sui contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Per ottenere gli incentivi in misura superiore al 25% devono essere soddisfatte le seguenti condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 art. 5 “Lavoratori svantaggiati e disabili” (per la definizione vedi introduzione): 1. L’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto, il posto occupato si deve essere reso vacante a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale; 2. Durata minima del contratto 12 mesi; 3. L’ammontare dell’incentivo non deve superare il 50% del costo salariale per i lavoratori svantaggiati, elevato a 60% per lavoratori disabili. Benefici normativi: • esclusione dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dai contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti; • inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiore a quello spettante. Il sottoinquadramento non trova applicazione per le donne salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali. continua pag.23 segue MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Per i soggetti di cui alla lettera c) e d) l’azienda deve presentare all’Agenzia INPS territorialmente competente, una dichiarazione di responsabilità del lavoratore attestante il possesso dei requisiti di legge. Fonti normative: D.Lgs. 276/2003 artt.54-59 come modificato dalla Legge 80/2005; Circolare INPS n. 51/2004; Circolare Min. Lavoro n. 31/2004; D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17/11/2005; Circolare INPS n. 74/2006; Circolare INPS n. 80/2005; Regolamento comunitario n. 2204 del 2002 art. 5. pag.24 APPRENDISTATO L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro definito contratto a causa mista nel quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire all’apprendista assunto alle sue dipendenze l’insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima. Il contratto di apprendistato è stato profondamente modificato dal D.Lgs. 276/2003 (artt.47-53) di attuazione della Legge 30/2003 “Riforma Biagi”. Sono previsti tre tipi di contratto di apprendistato: 1. Apprendistato qualificante per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione per il conseguimento di una qualifica e l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione per ragazzi da 15 a 18 anni non compiuti (Attualmente non operativo in quanto subordinato all’attuazione della riforma scolastica. Pertanto per i giovani con un’età compresa tra i 15 ed i 18 anni in obbligo formativo si applica ancora la vecchia disciplina prevista dalla Legge 25/55 e Legge 196/1997.) 2. Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro. Il contratto è subordinato alla regolamentazione della formazione da parte della Regione. E’ comunque immediatamente operativo se il CCNL regolamenta gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. 3. Apprendistato specializzante per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione titoli universitari (operativo e in fase di attuazione presso la regione Piemonte). Situazione attuale La Regione Piemonte ha emanato in data 26.1.2007 la legge regionale sull’apprendistato n. 2/2007 che per esplicare pienamente gli effetti necessita dell’emanazione di decreti da parte della Giunta. In attesa dei provvedimenti attuativi continua ad applicarsi la disciplina della L. 196/1997. Per i contratti di apprendistato professionalizzante continua a farsi riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria (sono esclusi altri livelli di contrattazione provinciale o aziendale). segue tabella pag.25 LAVORATORI Età dei lavoratori: • per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione: 15 - 18 anni non compiuti; • professionalizzante: 18 - 29 anni compiuti; • per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: 18 - 29 anni compiuti; • vecchia disciplina Legge 25/1955 laddove applicabile: da 16 e 24 anni compiuti ( fino a 29 anni nel settore artigiano). Limitazioni: Il numero di apprendisti non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa. L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Nel settore dell’artigianato devono essere soddisfatti precisi limiti dimensionali previsti dall’art. 4 Legge 443/1985. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro. CONTRATTO Durata: • per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione: massimo 3 anni; • professionalizzante: da 2 a 6 anni; • per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: flessibile; • vecchia disciplina Legge 25/1955: stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, comunque non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni, ovvero 5 anni per il settore artigiano. continua pag.26 segue INCENTIVO Benefici contributivi: La Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha definito la nuova contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre viene meno la distinzione tra soggetti con e senza INAIL. Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota è fissata in misura pari a: • 1,5% per i primi 12 mesi di durata del contratto; • 3% per i mesi dal 13° al 24°; • 10% per i mesi oltre i 24. I benefici sono mantenuti per un ulteriore anno dal riconoscimento della qualifica e dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Anche per i lavoratori i contributi a proprio carico continuano ad essere dovuti nella misura prevista per gli apprendisti. Le agevolazioni alle imprese sono subordinate all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione; nel caso di inadempimento il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra i contributi pagati e quelli dovuti maggiorata del 100%. Calcolo dei dipendenti: Per il calcolo del numero dei dipendenti i criteri sono i seguenti: • per gli apprendisti già in forza alla data del 31 dicembre 2006 si deve fare riferimento alla media dei lavoratori occupati nel corso dell’anno 2006; • per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2007 il momento da considerare è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato; • i lavoratori part-time si computano in proporzione all’orario svolto; • i lavoratori a tempo determinato inferiore a 12 mesi e i lavoratori stagionali si computano in base alla percentuale di attività svolta; • i lavoratori intermittenti vanno considerati in base alla normativa di riferimento. continua pag.27 segue INCENTIVO Dal computo devono essere esclusi i lavoratori assunti con contratto di: • apprendistato; • formazione e lavoro (se ancora in essere); • inserimento e reinserimento D.Lgs. 276/2003; • reinserimento ex art. 20 Legge 223/1991; • somministrazione di lavoro. Benefici normativi: I lavoratori possono essere assunti con una categoria di inquadramento inferiore, per non più di due livelli, a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle a cui è finalizzato il contratto. Sono esclusi dal computo del limite minimo della legge sul collocamento dei disabili mentre per le aziende industriali sono inclusi nel computo dei limiti dimensionali per l’accesso alla CIGS. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Fonti normative: Legge 25/1955 modificata dalla Legge 56/1987 art. 21, c. 6; Legge 196/1997 art. 16; D.Lgs. 276/2003 artt-47-53; Circolare INPS n. 22/2007. pag.28 GIOVANI IN POSSESSO DI DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE Rapporti di lavoro instaurati con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o attestato di qualifica conseguito a seguito di corsi professionali promossi dalla Regione. LAVORATORI Giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni in possesso di: • diploma di qualifica presso un istituto profesionale; • attestato di qualifica regionale. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro. CONTRATTO Contratto a tempo indeterminato. INCENTIVO Contribuzione a carico del datore di lavoro per un periodo di 6 mesi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti. Anche per i lavoratori i contributi a proprio carico sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Fonti normative: Legge 56/1987 art. 22; Circolare INPS n. 193/1995; Circolare INPS n. 115/2005. pag.29 LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI Sono previste specifiche agevolazioni contributive per persone svantaggiate che si trovino in situazioni di disagio fisico, psichico o sociale e che prestino la loro attività lavorativa presso le Cooperative Sociali. La cooperativa deve essere iscritta all’albo informatico delle cooperative, sezione mutualità prevalente e all’apposito albo regionale e deve perseguire, per scopo statutario, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. LAVORATORI Sono considerati lavoratori svantaggiati: • invalidi fisici psichici e sensoriali; • ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari; • soggetti in trattamento psichiatrico; • tossicodipendenti; • alcolisti; • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari; • condannati e internati ammessi al lavoro esterno e alle misure alternative alla detenzione. DATORI DI LAVORO Cooperative sociali aventi in forza lavoratori svantaggiati, soci e non soci, pari almeno al 30% del totale. CONTRATTO Le persone svantaggiate possono operare in qualità di socio o dipendente della cooperativa. L’assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale. INCENTIVO Benefici contributivi: • sgravio totale degli oneri contributivi per l’assicurazione obbligatoria e previdenziale. Lo sgravio si applica anche per la quota a carico del lavoratore. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Inoltre è necessario presentare all’INPS una dichiarazione del legale rappresentante in merito al possesso dei requisiti da parte dei soggetti svantaggiati e che gli stessi rappresentano almeno il 30% del totale. La percentuale deve essere calcolata escludendo dal computo i soci volontari e le persone svantaggiate. Fonti normative: Legge 381/1991 art. 4 comma 3; D.M. 9 novembre 2001; Circolare INPS n. 296/1992; Circolare INPS n. 188/1994. pag.30 LAVORATORI DETENUTI E INTERNATI Sono previsti sgravi contributivi e fiscali per favorire l’assunzione di persone detenute e internate al fine di favorire il reinserimento sociale. LAVORATORI Detenuti o internati presso istituti penitenziari; condannati e internati ammessi al lavoro esterno e alle misure alternative alla detenzione. DATORI DI LAVORO Cooperative Sociali Aziende Private e Pubbliche CONTRATTO Contratti di lavoro subordinato non inferiori a 30 giorni anche a tempo parziale. Le cooperative sociali possono utilizzare i lavoratori anche per attività all’esterno del carcere mentre le altre aziende possono organizzare attività solo all’interno del carcere. INCENTIVO Benefici contributivi: • riduzione dell’80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore). Il Ministero del Lavoro ha determinato per gli anni 2000-2001-2002 il beneficio nella misura dell’80%. Per gli anni successivi non ha emanato ulteriori decreti e pertanto continua ad applicarsi questa percentuale salvo conguaglio nel caso in cui un successivo decreto stabilisca una misura diversa (Circolare INPS n. 11/2004). Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 mesi successivi alla fine della detenzione nel caso di assunzione da parte delle cooperative sociali. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Inoltre i datori di lavoro devono presentare all’INPS copia della convenzione stipulata con l’Amministrazione penitenziaria. Fonti normative: Legge 193/2000; D.M. 9 novembre 2001; D.M. 87/2002; Circolare INPS n. 134/2002; Circolare INPS n. 11/2004. pag.31 INCENTIVI REGIONALI PER L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI Obiettivo della Legge Regione Piemonte n. 28/1993 è favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra imprese/Enti pubblici economici operanti sul territorio regionale e soggetti disoccupati residenti in Piemonte appartenenti a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro. LAVORATORI Lavoratori residenti in Piemonte: • ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi; • detenuti già in misura alternativa alla detenzione; • detenuti nei termini per ottenere le misure alternative alla detenzione; • detenuti ammessi o in attesa di ammissione al lavoro esterno; • detenuti in liberazione condizionale; • detenuti in attesa di giudizio; • detenuti beneficiari di misure sostitutive; • detenuti reclusi impiegati in unità produttive all’interno del carcere; • ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni alla data della presentazione dell’istanza di contributo; • tossicodipendenti / alcoldipendenti in trattamento; • ex tossicodipendenti / ex alcoldipendenti (percorso riabilitativo concluso da non più di 24 mesi). DATORI DI LAVORO Imprese private ed Enti pubblici economici che soddisfino due condizioni: • non abbiano in corso CIGS e/o non abbiano effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi precedenti la presentazione dell’istanza di contributo; • operino sul territorio della Regione Piemonte. CONTRATTO Assunzione a tempo indeterminato. INCENTIVO Benefici economici: • Contributo una tantum di: - euro 10.329,14 per l’assunzione di uomini. - euro 11.878,51 per l’assunzione di donne. • Gratuità per le imprese delle attività svolte dal tutor. continua pag.32 segue MODALITA’ OPERATIVE Per la concessione del beneficio occorre presentare domanda all’Agenzia Piemonte Lavoro, Via Belfiore 23/c 10125 Torino. Fonti normative: Legge Regione Piemonte 28/1993 Titolo III e successive modificazioni. pag.33 CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE Il nostro ordinamento prevede incentivi contributivi nel caso di sostituzione di lavoratori che si trovino nelle seguenti situazioni: • Congedo di maternità (astensione obbligatoria). E’ il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro in alcune specifiche condizioni. Tale congedo può essere riconosciuto anche al padre. Prima della Legge 53/2000, l’astensione prima e dopo il parto doveva essere fruita per 2 mesi prima del parto e per 3 mesi dopo. La legge 53/2000 ha previsto la possibilità di posticipare l’astensione obbligatoria fino a 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo, quindi di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza e prolungare, per il tempo restante l’astensione. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che la scelta non pregiudichi la salute della gestante e del bambino. Le condizioni devono essere attestate dal ginecologo del Servizio sanitario nazionale e confermate dal medico competente che valuta la compatibilità con l’attività lavorativa; • Congedo parentale (astensione facoltativa). A partire da marzo 2000 (Legge 53/2000) il congedo parentale spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente, fino al compimento degli 8 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo della coppia di genitori di 10 mesi, continuativi o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare i 6 mesi di fruizione. LAVORATORI Tutti i lavoratori. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro nonché le aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al capo XI del D.Lgs. 151/2001 (lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali e imprenditrici agricole a titolo principale) con organico inferiore a 20 dipendenti. Nel caso di sostituzione con lavoratori somministrati si deve fare riferimento all’organico dell’azienda utilizzatrice. CONTRATTO • Contratto a tempo determinato (anche parttime); • Contratto di somministrazione (ex interinale). L’assunzione può avvenire con un anticipo fino ad un mese prima dell’astensione obbligatoria (salvo diversa previsione contrattuale). continua pag.34 segue INCENTIVO Benefici contributivi: • riduzione dell’aliquota contributiva pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dalla data di adozione o di affidamento. Per la sostituzione di lavoratrice autonoma le agevolazioni valgono per un massimo di 12 mesi. La riduzione si applica sui contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice recupera il beneficio dalla società di somministrazione. Lo sgravio trova applicazione anche nei casi in cui vengano assunti due o più lavoratori purché la somma dell’orario non sia superiore a quello del lavoratore sostituito. La riduzione è ammessa anche in caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con lavoratore part-time. E’ inoltre ammessa in caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con due lavoratori part-time, purché la somma dell’orario di lavoro non superi l’orario del lavoratore sostituito. Non è ammessa, neanche parzialmente, in caso di sostituzione di un lavoratore part-time con un lavoratore a tempo pieno. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Inoltre è richiesta la presentazione all’INPS di una dichiarazione attestante che al momento dell’assunzione la forza aziendale sia inferiore a 20 unità. Fonti normative: D.Lgs. 151/2001 art. 4; Circolare INPS n. 117/2000; Circolare INPS n. 136/2001; Circolare INPS n. 136/2002. pag.35 DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE La legge n. 266/1997 in materia di promozione dell’occupazione, prevede incentivi al reimpiego di personale con la qualifica di dirigente nelle piccole e medie imprese. La disposizione normativa mira a due distinte finalità: • favorire la nascita di un servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro dei dirigenti; • riqualificare l’attività delle piccole e medie imprese attraverso l’impiego di prestatori di lavoro particolarmente qualificati, incentivate dalla riduzione del costo della loro utilizzazione. Per realizzare questi obiettivi presso l’Agenzia Piemonte Lavoro di Via Belfiore 23/c 10125 Torino è stata costituita, ed è in funzione, la Banca dati per i dirigenti alla ricerca di impiego. LAVORATORI Dirigenti privi di occupazione DATORI DI LAVORO Imprese con meno di 250 dipendenti (compresi i consorzi) CONTRATTO Contratto a tempo indeterminato e determinato (anche part-time) INCENTIVO Benefici contributivi: • contributo alle aziende per 12 mesi pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del dipendente dovuta agli istituti di previdenza. Il beneficio è esteso anche al contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3ter Legge 438/1992. Resta esclusa dalla riduzione il solo contributo (0,30%) dovuto al fondo di rotazione previsto dall’art. 25 Legge 845/1978. La riduzione si applica sui contributi complessivamente dovuti, mentre la quota a carico del lavoratore è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. MODALITA’ OPERATIVE Il beneficio, concesso con decreto dell’Agenzia Piemonte Lavoro, viene notificato agli enti previdenziali. Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Fonti normative: Legge 266/1997 art. 20; Circolare INPS n. 2/1997; Messaggio INPS n. 23786/2005. pag.36 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE L’ art. 33 del D.Lgs. 276/2003 di attuazione della Legge 30/2003 “Riforma Biagi” introduce il contratto di lavoro intermittente c.d. “contratto a chiamata” o “job on call”. Esso è definito come un contratto di lavoro subordinato mediante il quale il prestatore si pone a disposizione di un datore di lavoro il quale lo può utilizzare in determinati limiti dettati dall’art. 34. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. La caratteristica principale è l’alternarsi di fasi di effettiva prestazione lavorativa e di attesa del lavoratore alla chiamata, cioè la cosiddetta disponibilità. Il contratto di lavoro può prevedere l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata, facendo così sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo di riconoscere l’indennità di disponibilità. LAVORATORI 1) In attesa della regolamentazione dei contratti collettivi, il contratto può essere stipulato con qualunque lavoratore per le attività provvisoriamente individuate dal Ministero del Lavoro con la tabella allegata al R.D. 6.12.1923 n. 2657. 2) Per le attività non regolamentate dai contratti collettivi: • per i lavoratori con meno di 25 anni (anche se non disoccupati); • lavoratori con più di 45 anni, compresi i pensionati, anche se non espulsi dal mondo del lavoro. 3) Per periodi predeterminati: fine settimana, periodi estivi, vacanze natalizie e pasquali. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro. Non è possibile ricorrere al contratto di lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero e nel caso di licenziamento collettivo ovvero riduzione o sospensione d’orario per CIGS nei 6 mesi precedenti l’assunzione (salvo diverso accordo sindacale). CONTRATTO Contratto a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore può concludere più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di lavoro. Il contratto di lavoro intermittente può coesistere con altre tipologie contrattuali purché tra le varie tipologie di rapporti non sussistano incompatibilità. continua pag.37 segue INCENTIVO Benefici economici: L’indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. Costituisce reddito di lavoro dipendente ed è quindi soggetta all’obbligo retributivo previdenziale e assistenziale. Sulla indennità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, pertanto non entra nel computo del TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità. Benefici normativi: il lavoratore è computato nell’organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di legge o di contratto per l’applicazione di particolari istituti, in proporzione all’orario di lavoro svolto effettivamente nell’arco di ciascun semestre. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line”. Fonti normative: D.Lgs. 276/2003 artt.33-40; D.M. 10.3.2004; D.M. 23.10.2004; Legge 80/2005; Circolare Min. Lavoro 4/2005; Circolare INPS n. 17/2006. pag.38 LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO LAVORATORI Tutti i lavoratori. DATORI DI LAVORO Aziende agricole e cooperative di cui alla Legge 240/1984. CONTRATTO Contratto a tempo indeterminato e determinato. INCENTIVO Benefici contributivi: • Zone agricole svantaggiate (Legge Regionale 19/2003): riduzione contributiva pari al 68% dei contributi a carico del datore di lavoro; • Territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione contributiva pari al 75% dei contributi a carico del datore di lavoro. La riduzione si applica sui contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line”. Fonti normative: D.Lgs. 146/1997; Delibera CIPE 25 maggio 2000; Legge Regione Piemonte n. 19/2003; Circolare INPS n. 65/2006; Circolare INPS n. 52/2007. pag.39 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti. LAVORATORI I benefici sono indirizzati alla stabilizzazione dei LSU: • impegnati nei progetti da almeno 12 mesi entro il 31.12.1997; • già impegnati nei progetti al 31.12.1997 che abbiano conseguito 12 mesi nel corso del 1998; • impegnati nei progetti per almeno 12 mesi dal 1.1.1998 al 31.12.1999. DATORI DI LAVORO Datori di lavoro privati; cooperative e loro consorzi; enti pubblici economici; enti locali art. 78 Legge 388/2000, art. 2 bis Legge 172/2002. CONTRATTO Contratto a tempo indeterminato anche part-time. INCENTIVO Benefici economici: • incentivo di Euro 9.296,22 in tre rate annuali al 1°, 13° e 25° mese dall’assunzione a tempo indeterminato (in caso di part-time inferiore a 30 ore settimanali l’incentivo è riproporzionato). Il contributo è interamente cumulabile con i benefici della Legge 223/1991 e della Legge 407/1990. Benefici normativi: • i lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative e istituti. MODALITA’ OPERATIVE Per le modalità operative usare “Comunicazioni On Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006 tra Provincia di Torino e INPS. Inoltre è richiesta la presentazione all’INPS della copia dei contratti individuali e della documentazione attestante il periodo prestato in LSU. Per la seconda e terza rata dell’incentivo occorre presentare una dichiarazione attestante che il lavoratore è ancora in servizio. Fonti normative: D.Lgs. 468/1997; D.Lgs. n. 81/2000, artt.6 e 7; Circolare INPS n. 188/2000; Circolare INPS n. 62/2001; Circolare INPS n. 173/2001; Circolare INPS n. 176/2002. pag.40 LAVORATORI DISABILI La legge n. 68 del 1999 ha riformato il collocamento delle persone con disabilità e ha introdotto il principio del “collocamento mirato”, finalizzato a promuovere l’inserimento lavorativo dei disabili in impieghi compatibili da un lato con le condizioni di salute, le capacità lavorative e le aspettative, dall’altro con le esigenze delle aziende. Per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni i datori di lavoro devono stipulare apposita Convenzione con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Torino, Via Bertola 28 10122 Torino. I benefici sia contributivi che economici sono erogati nei limiti delle risorse assegnate alla Regione dal fondo nazionale per i diritti al lavoro dei disabili. L’INPS con il messaggio n. 151/2003 ha affermato, correggendo un precedente indirizzo riportato nella circolare n. 203/2001 e nel messaggio n. 338/2002, che i benefici per le assunzioni dei disabili previste dall’art. 13 della legge n. 68/1999 sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro. LAVORATORI Iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio con determinate percentuali di invalidità e particolari patologie. DATORI DI LAVORO • Datori di lavoro privati. • Cooperative e consorzi sociali. • Organizzazioni di volontariato. Gli incentivi sono erogati anche per i datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di disabili. CONTRATTO I benefici sono compatibili, parzialmente o totalmente anche con la stipula dei seguenti contratti: • contratti a tempo indeterminato; • contratti di apprendistato; • contratti di inserimento; • contratti a tempo determinato per un minino di 12 mesi; • tirocini finalizzati all’assunzione. INCENTIVO Benefici contributivi: a) Fiscalizzazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata massima di 8 anni per: - disabile con invalidità superiore al 79% o I° - III° categoria T.U. D.P.R. 23.12.1978 n. 915 per pensioni di guerra; - disabile psichico e intellettivo (con invalidità a partire dal 46% fino al 100%). continua pag.41 segue INCENTIVO b) Fiscalizzazione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata massima di 5 anni per: - disabile con invalidità tra il 67% e il 79% oppure IV-VI° categoria T.U. D.P.R. 23.12.1978 n. 915 per pensioni di guerra. Le riduzioni si applicano sui contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Benefici economici: • rimborso fino all’80% delle spese sostenute per ogni disabile con invalidità superiore al 50% per: - trasformazione del posto di lavoro; - uso di tecnologie del telelavoro; - eliminazione barriere architettoniche. MODALITA’ OPERATIVE Per qualsiasi tipologia contrattuale il datore di lavoro deve stipulare convenzione ex art. 11 Legge 68/1999 con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Torino. I benefici economici sono erogati a seguito di presentazione del preventivo dei lavori necessari e successiva fattura. I benefici contributivi spettano solo a seguito di accoglimento della richiesta da parte della Provincia. Tra la Regione Piemonte e l’Inps, è stato stipulato un protocollo di intesa per fruire dell’agevolazione, concessa dalla Provincia, mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti. Le modalità operative e la misura del beneficio vengono comunicate alle aziende direttamente dall’Inps competente. Fonti normative: Legge 68/1999 art. 13; D.M. 91/2000; Circolare INPS n. 203/2001; Messaggio INPS n. 151/2003. pag.42 TIROCINI E STAGES Lo scopo degli stages o tirocini è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani in cerca di una prima occupazione o disoccupati, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I tirocini offrono alle aziende la possibilità di formare e valutare le capacità di un individuo da inserire eventualmente in modo stabile in organico o in un bacino di risorse umane da cui attingere. L’ inserimento dei soggetti in aziende pubbliche o private non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro. Presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Torino è attivo il Servizio “Obiettivo Tirocinio “ finalizzato alla promozione e diffusione dei tirocini formativi e di orientamento per favorire l’incontro tra le imprese e coloro che sono in cerca di occupazione. Il Servizio offre ai giovani e ai disoccupati: orientamento professionale, possibilità di conoscere il mondo aziendale e di sperimentare un inserimento lavorativo in vari settori consolidando competenze e abilità per acquisire esperienza all’interno di un contesto produttivo. Il Servizio offre alle aziende interessate ad attivare tirocini: preselezione delle candidature, convenzionamento e assistenza nell’inserimento del candidato, nella definizione del progetto formativo, nella gestione delle procedure. LAVORATORI Giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico. CONTRATTO Tirocini formativi e di orientamento di durata massima: • non superiore a 4 mesi per i soggetti studenti che frequentano la scuola secondaria; • non superiore a 6 mesi per i soggetti lavoratori inoccupati o disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità; • non superiore a 6 mesi per i soggetti allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o postlaurea, anche nei diciotto mesi successivi al compimento della formazione; • non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; continua pag.43 segue CONTRATTO • non superiore a 12 mesi per persone svantaggiate (individuate all’art. 4, comma 1 legge 381/91), con esclusione dei soggetti individuati al punto successivo; • non superiore a 24 mesi per soggetti portatori di handicap. E’ possibile prorogare il tirocinio entro i limiti di durata previsti. DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro comprese le Pubbliche Amministrazioni con i seguenti limiti: • aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, 1 tirocinante; • aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, fino a 2 tirocinanti contemporaneamente; • aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Fonti Normative: Legge 196/1997 art. 18; D.I. 142/1998; Circolare Ministero del Lavoro n. 92/1998. pag.44 PROGRAMMA P.A.R.I. Il Programma P.A.R.I. - Programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati - prevede sussidi e incentivi per sostenere i lavoratori e favorire l’assunzione o la creazione di impresa. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha affidato ad Italia Lavoro s.p.a. la gestione del Programma PARI. LAVORATORI In provincia di Torino sono ammessi al programma P.A.R.I.: • Donne in reinserimento nel mercato del lavoro; • Over 45 espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, non percettori di altra indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione. SUSSIDI AI LAVORATORI Beneficio economico: • Contributo al lavoratore di 450,00 euro mensili per un periodo massimo di 10 mesi, erogati direttamente dall’INPS. • Contributo al lavoratore di 1.000,00 euro per voucher formativo o integrativo. Potrà essere speso per attività di formazione professionale presso Enti di Formazione riconosciuti e/o accreditati e per spese accessorie inerenti la partecipazione a percorsi formativi e/o tirocini. Il contributo è erogato da Italia Lavoro. INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO Gli incentivi sono destinati a tutti i datori di lavoro privati che stipulano con i soggetti svantaggiati ammessi al programma P.A.R.I. contratti di lavoro a tempo determinato superiore a 12 mesi (con orario pari o superiore a 20 ore settimanali), ovvero contratto a tempo indeterminato. Beneficio contributivo: • incentivo per l’assunzione di un soggetto percettore di sussidio, pari agli importi mensili non ancora maturati alla data dell’assunzione (fino a un massimo di 4.500 euro). Il beneficio è da conguagliare con i contributi dovuti all’INPS. Beneficio economico: • contributo di 1.000,00 euro per voucher formativo che potrà essere speso dall’azienda che ha proceduto all’assunzione per periodi di specializzazione e per l’adattamento delle competenze. Il beneficio è erogato da Italia Lavoro. continua pag.45 segue CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA I lavoratori destinatari del programma P.A.R.I che intendono intraprendere un’attività lavorativa autonoma, individuale o associata, o che intendono associarsi in cooperativa, possono beneficiare di un incentivo pari a 4.500 euro, da erogarsi in due tranches di pari importo a favore dell’impresa costituita. La prima tranche viene corrisposta direttamente al lavoratore, al momento dell’avvio dell’attività, dalla Sede Inps territorialmente competente in base alla residenza, su indicazione della Regione tramite Italia Lavoro. La seconda tranche viene corrisposta, di regola, entro il sesto mese dall’avvio dell’attività. MODALITA’ OPERATIVE Lavoratore: • per informazioni rivolgersi al Centro per l’Impiego di zona, dove potranno essere presentate le richieste di sussidio. Datori di lavoro: • per la fruizione del beneficio contributivo il datore di lavoro deve fare richiesta alla sede INPS di competenza allegando una dichiarazione di responsabilità attestante l’assunzione firmata anche dal lavoratore per presa d’atto della sospensione del sussidio. Per i benefici economici erogati da Italia Lavoro, rivolgersi all’Agenzia Piemonte Lavoro, Via Belfiore 23/c, 10125, Torino. Fonti normative: Decreto Direttoriale n. 668/2005; Circolare INPS n. 103/2006; Messaggi INPS n. 31874/2006 e n. 2428/2007. pag. 46 PROGETTO PIEMONTE PER AIUTI ALL’ASSUNZIONE La Regione Piemonte con DGR n. 92-10150 del 28.7.2003 ha approvato il documento di “Intervento di politica del lavoro” che rientra nel novero degli aiuti di Stato all’occupazione, avente quale obiettivo la creazione di posti di lavoro e aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili in applicazione del Regolamento (CE) n. 2204/2002. LAVORATORI Lavoratori licenziati nel settore dell’indotto auto, tessile e orafo e altri settori in crisi; Lavoratori in CIGS coinvolti nel progetto sperimentale di ricollocazione. DATORI DI LAVORO Il contratto può essere stipulato: • a tempo determinato per una durata di almeno 12 mesi; • a tempo indeterminato. CONTRATTO Tutti i datori di lavoro privati ad esclusione di quelli operanti nei settori: navale, industria carboniera e trasporti. INCENTIVO Beneficio economico: • fino ad un massimo di euro 1.500 per contratto a tempo determinato; • fino ad un massimo di euro 6.000 per contratto a tempo indeterminato. Gli incentivi scadono il 31.12.2007. MODALITA’ OPERATIVE Domande presso l’Agenzia Piemonte Lavoro di Via Belfiore 23/c 10125 Torino. Fonti normative: Deliberazione Giunta Regione Piemonte n. 92-10150 del 28.7.2003. pag.47 DOMANDE FREQUENTI In caso di passaggio, al nuovo datore di lavoro spetta la continuazione dei benefici già in godimento da parte del datore di lavoro di provenienza? I benefici in questione non spettano in quanto gli stessi non rappresentano una dote del lavoratore. La Corte di Cassazione, in numerose sentenze, afferma che l’istituto giuridico del passaggio diretto prevede la risoluzione consensuale del primo rapporto di lavoro e l’avvio immediato del nuovo rapporto che è indipendente e autonomo da quello cessato. I benefici sono preclusi anche in caso di passaggio diretto tra aziende con la medesima compagine societaria ovvero partecipata o controllata dall’altra. In caso di trasferimento di ramo d’azienda, il nuovo datore di lavoro può continuare a fruire dei benefici già concessi? Nel caso in cui il trasferimento dei lavoratori avvenga nell’ambito delle operazioni societarie disciplinate dall’art. 2112 del Codice Civile, i benefici proseguono con il nuovo titolare del rapporto di lavoro fino alla sua naturale scadenza, ciò in quanto in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. I benefici proseguono anche in caso di usufrutto o affitto d’azienda. In caso di sospensione di rapporto di lavoro, i datori di lavoro hanno diritto al prolungamento del periodo di durata dei benefici per il periodo corrispondente a quello di sospensione? E’ possibile differire il periodo di fruizione dei benefici solo per sospensione dovuta ai casi di maternità e servizio militare o civile. In tal caso i benefici contributivi riprenderanno fino al completamento del periodo di spettanza al rientro del lavoratore dal periodo di astensione. L’incentivo al datore di lavoro del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, spetta in presenza di giornate non retribuite? Il contributo spetta dal giorno dell’assunzione, ovvero da quello di trasformazione del rapporto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato e cessa nel giorno del raggiungimento della durata massima prevista. Spetta, però, solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore anche se in misura ridotta. In presenza di giornate non retribuite (sciopero, malattia, maternità,ecc.), l’importo mensile deve essere diviso per i giorni di calendario del mese e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite deve essere detratto dall’importo dello sgravio del mese considerato. In ogni caso l’importo del contributo non deve essere superiore all’importo della retribuzione corrisposta al lavoratore nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili. pag. 48 Per i lavoratori soci di cooperative, possono essere ammesse le agevolazioni per l’assunzione dalle liste di mobilità (legge 223/1991) e dei disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi (Legge 407/1990)? Sì. In un primo momento la agevolazioni erano ritenute non spettanti in quanto le prestazioni del socio in una cooperativa di lavoro non erano considerate di lavoro subordinato ma “adempimento del patto sociale”. Tali considerazioni sono state superate dall’art. 1 c. 3 Legge 142/2001, il quale prevede che oltre all’instaurazione del rapporto associativo, può essere instaurato un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma al quale si applica tutta la normativa relativa a tale rapporto, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Può un rapporto di apprendistato instaurato in anni precedenti secondo la disciplina posta dalla Legge 25/1955 essere trasformato in apprendistato professionalizzante così come disciplinato dalla Legge 276/2003 artt. 47 e successivi? No. Il Ministero del lavoro, con interpello del 1.3.2007, ha chiarito che il rapporto di apprendistato iniziato secondo le regole previgenti deve continuare ad essere regolato dalla medesima normativa. Non è possibile passare dalla vecchia alla nuova disciplina in quanto i requisiti richiesti non sono omogenei. E’ possibile utilizzare l’apprendista professionalizzante per le attività a carattere stagionale? No, il ministero del lavoro con interpello n. 3769 del 2 maggio 2006 è contrario alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante stagionali, in quanto per la breve durata delle attività a carattere stagionale viene meno il requisito dei due anni quale durata minima del contratto in questione. Pur tuttavia per alcuni settori come ad es. il turismo, e solo per l’apprendistato disciplinato dalla legge n. 25 /1955, il Ministero ammise la possibilità di stipulare contratti di apprendistato anche per attività stagionali e, in applicazione del regime transitorio, continuarne l’utilizzo. Un datore di lavoro che converte un rapporto di apprendistato della durata di 5 anni in rapporto a tempo indeterminato, mantiene i benefici contributivi? Sì, il parere del Ministero con interpello n. 3833 del 4 maggio 2006, conferma il diritto ad un ulteriore anno di sgravio contributivo a favore del datore di lavoro che trasforma un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, qualunque ne sia stata la durata. pag.49 SEDI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO Via Bertola, 28 - 10122 TORINO Segreteria Tel. 011/8614482; Fax 011/8614683 SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO Via Bertola, 28 - 10122 TORINO Segreteria Tel. 011/8614418 – 4480 – 4634; Fax 011/8615298 e-mail [email protected] SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI Via Bertola, 28 - 10122 TORINO Segreteria Tel. 011/8614416 – 4491; Fax 011/8615488 - 4686 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI TORINO Via Bologna 153 10154 TORINO Ufficio Informazioni Tel. 011/8614800 e-mail [email protected] Via Castelgomberto 75 10136 TORINO Tel. 011/8614111 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI CHIERI Via Vittorio Emanuele II n. 1 10023 CHIERI Tel. 011/9403711; Fax 011/9403751 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI CHIVASSO Via Lungo Piazza D’Armi 6 10034 CHIVASSO Tel. 011/9177411; Fax 011/9177444 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI CIRIÈ Via Banna 14 10073 CIRIE’ Tel. 011/9225111; Fax 011/9206364 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI CUORGNÈ Via Ivrea con ingresso da Via Piave 10082 CUORGNE’ Tel. 0124/605411; Fax 0124/605430 e-mail [email protected] pag. 50 CENTRO PER L’IMPIEGO DI IVREA C.so Vercelli 138 10015 IVREA Tel. 0125/235911; Fax 0125/235940 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONCALIERI Corso Savona 10/D 10024 MONCALIERI Tel.011/6480211; Fax 011/6480260 e-mail [email protected] SEDE DISTACCATA DI CARMAGNOLA Via Giolitti 32 10022 CARMAGNOLA Tel. 011/9717111; Fax 011/9717110 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBASSANO Strada Rivalta 14 10043 ORBASSANO Tel. 011/9001411; Fax 011/9001426 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI PINEROLO C.so Torino 324 10064 PINEROLO Tel. 0121/325711; Fax 0121/325732 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI RIVOLI Via Dora Riparia 4 10090 CASCINE VICA RIVOLI Tel. 011/9505211; Fax 011/9505222 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE Via Roma 3 10036 SETTIMO TORINESE Tel. 011/8169611; Fax 011/8169609 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI SUSA Via Martiri della Libertà 6 10059 SUSA Tel. 0122/ 648011; Fax 0122/648022 e-mail [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DI VENARIA Via Leonardo da Vinci 50 10078 VENARIA Tel. 011/4596511; Fax 011/4596510 e-mail [email protected] Le sedi dei Centri per l’Impiego della provincia di Torino osservano il seguente orario: Mattino: Lunedì, Martedì, Giovedì 9,00-12,30; Venerdì 9,00-12,00 Pomeriggio: Lunedì su appuntamento; Martedì e Giovedì 14,15-15,45; Carmagnola, Ivrea, Venaria su appuntamento. pag.51 SEDI E AGENZIE INPS IN PROVINCIA DI TORINO DIREZIONE PROVINCIALE METROPOLITANA Via XX Settembre, 34 10121 Torino Tel. 011/57151; Fax 011 5715659 AGENZIA DI TORINO CROCETTA Corso Turati, 19/7 10128 Torino Tel. 011/56591; Fax 011/5659376 AGENZIA DI TORINO LINGOTTO Via Nizza 362/10 10127 Torino Tel. 011/65261; Fax 011/6526584 AGENZIA DI TORINO MIRAFIORI Strada del Drosso 33/6B 10135 Torino Tel. 011/340351; Fax 011/3403558 AGENZIA DI TORINO PARELLA Via XX Settembre, 34 10121 Torino Tel. 011/57151; Fax 011/5715350 AGENZIA DI TORINO VANCHIGLIA Corso Vigevano, 56 10155 Torino Tel. 011/2445010; Fax 011/2445060 AGENZIA DI TORINO SAN CARLO Via XX Settembre, 34 10121 Torino Tel. 011/57151; Fax 011/5715360 AGENZIA DI TORINO SAN PAOLO Corso Turati, 19/7 10128 Torino Tel. 011/56591; Fax 011/5659497 AGENZIA DI LUCENTO – STURA Via XX Settembre, 34 10121 Torino Tel. 011/57151; Fax 011/5715659 TORINO NORD DIREZIONE SUBPROVINCIALE Corso Giulio Cesare, 290 10154 Torino Tel. 011/26891; Fax 011/2689605 AGENZIA DI CHIVASSO Via Cosola, 25 10134 Chivasso (TO) Tel. 011/9110311; Fax 011/9110360 AGENZIA DI CIRIE’ Via Robaronzino, 4 10073 Ciriè Tel. 011/9225611; Fax 011/9225660 COLLEGNO DIREZIONE SUBPROVINCIALE Corso Francia, 45 10093 Collegno Tel. 011/71701; Fax 011/4033369 pag. 52 AGENZIA DI BUSSOLENO Via Del Traforo, 62 10053 Bussoleno Tel. 0122/642011; Fax 0122/642060 AGENZIA DI VENARIA REALE Via San Marchese, 28 10078 Venaria Reale Tel. 011/4525558; Fax 011/4525599 IVREA DIREZIONE SUBPROVINCIALE Piazza Lamarmora, 15 10015 Ivrea Tel. 0125/619311; Fax 0125/619300 AGENZIA DI RIVAROLO CANAVESE Corso Indipendenza, 53 10086 Rivarolo Canavese Tel. 0124/454811; Fax 0124/454830 MONCALIERI DIREZIONE SUBPROVINCIALE Corso Roma, 13/1 10024 Moncalieri Tel. 011/63941; Fax 011/642242 AGENZIA DI CARMAGNOLA Piazza Martiri, 24/B 10022 Carmagnola Tel. 011/9724511; Fax 011/9724560 AGENZIA DI CHIERI Piazza Cavour, 4 10023 Chieri Tel. 011/9474611; Fax 011/9474626 PINEROLO DIREZIONE SUBPROVINCIALE Viale Kennedy, 5 10064 Pinerolo Tel. 0121/3641; Fax 0121/364298 AGENZIA DI ORBASSANO Via Rivalta, 14/B 10043 Orbassano Tel. 011/9036711; Fax 011/9036760 Tutte le sedi INPS della provincia di Torino osservano il seguente orario di apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì 8,30 – 16,00 Martedì, Mercoledì e Venerdì 8,30 – 12,30 pag.53 Ideazione grafica a cura di FOTOLABORATORIO ITALIA-Saluzzo di Callari Giovanni