INCENTIVI ALL’ OCCUPAZIONE
Il presente documento è aggiornato con i provvedimenti legislativi pubblicati fino al
30 aprile 2007. Ha valore puramente informativo e pertanto si declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall’utilizzo dello stesso.
L’elaborazione del testo, per quanto curata, può comportare errori od omissioni.
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail:
[email protected].
La pubblicazione è disponibile sul sito web dei Servizi per l’impiego della Provincia
di Torino: www.provincia.torino.it/lavoro.
Nella redazione del presente lavoro si è ritenuto di riferirsi esclusivamente ai benefici applicabili ai datori di lavoro che operano nella Provincia di Torino, sia derivanti
da normativa di carattere nazionale che regionale e provinciale. Pertanto, sono
stati tralasciati i benefici previsti per le zone del Mezzogiorno mentre sono stati
inseriti i provvedimenti incentivanti l’occupazione emanati dagli Enti locali che sono
applicabili nella Provincia di Torino.
pag.1
Hanno collaborato alla realizzazione della presente pubblicazione:
Provincia di Torino
Area Lavoro e Solidarietà Sociale
Via Bertola 28, 10122 Torino
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione metropolitana di Torino
Via XX Settembre 34, 10121 Torino
Aldo Dutto
Dirigente del Servizio Politiche per il
Lavoro
Giuseppe Coppola
Direttore metropolitano
Cristina Romagnolli
Dirigente del Servizio Coordinamento
Centri per l’Impiego
Beniamino Gallo
Responsabile Udp Gestione Conto
Contribuente
Tina Giglio (CSI-Piemonte)
Servizio Coordinamento Centri per
l’Impiego
Dina Cacchio
Area aziende con dipendenti
pag.2
Francesco Tubiello
Area aziende con dipendenti
INDICE
PRESENTAZIONE ....................................................................................... 4
CENNI SULLA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ................................................5
COMUNICAZIONE DELL’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ................. 8
INFORMAZIONI ULTERIORI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI
ALL’ASSUNZIONE ..................................................................................... 10
LAVORATORI DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI .........................................13
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA ..............................14
LAVORATORI IN MOBILITA’ ........................................................................16
LAVORATORI DISOCCUPATI DEL SETTORE EDILE ASSUNTI CON CONTRATTO
DI REINSERIMENTO ................................................................................. 19
SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 276/2003 ............... 20
CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ................................................ 21
APPRENDISTATO ...................................................................................... 25
GIOVANI IN POSSESSO DI DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE ......................................................................................29
LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI .......................... 30
LAVORATORI DETENUTI E INTERNATI ......................................................... 31
INCENTIVI REGIONALI PER L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ........ 32
CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO
DI MATERNITA’ E PARENTALE .....................................................................34
DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE ............................................................36
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE .................................................... 37
LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO ....................................................... 39
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ............................................................. 40
LAVORATORI DISABILI ............................................................................. 41
TIROCINI E STAGES ................................................................................. 43
PROGRAMMA P.A.R.I. ............................................................................... 45
PROGETTO PIEMONTE PER AIUTI ALL’ASSUNZIONE ...................................... 47
DOMANDE FREQUENTI ..............................................................................48
SEDI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO .......................... 50
SEDI E AGENZIE INPS IN PROVINCIA DI TORINO ......................................... 52
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PRESENTAZIONE
CINZIA CONDELLO
Assessore al Lavoro e alle Attività di Orientamento per il Mercato del Lavoro della
Provincia di Torino.
Pubblichiamo la prima edizione di una guida di facile consultazione a tutti gli strumenti di incentivo all’occupazione validi nella provincia di Torino.
Il mercato del lavoro è in costante evoluzione e spetta ai Centri per l’Impiego
mettere in atto, con sempre maggiore qualità e professionalità, un’efficace attività
di incontro domanda/offerta di lavoro per rispondere alle esigenze delle imprese
e dei lavoratori in cerca di occupazione con particolare riferimento ai soggetti più
deboli.
Grazie alla preziosa collaborazione con l’INPS - Direzione metropolitana di Torino
vogliamo fornire a tutti gli attori del mercato del lavoro – imprese, associazioni
datoriali e sindacali, consulenti del lavoro ed enti pubblici – un vademecum per
orientarsi tra le numerose norme nazionali e locali. Esistono infatti numerosi strumenti legislativi per promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani
attraverso percorsi di formazione e alternanza scuola-lavoro, la ricollocazione dei
lavoratori fuoriusciti a seguito di crisi aziendali, l’accompagnamento al lavoro dei
soggetti deboli. Le persone che incontrano maggiori ostacoli ad entrare nel mondo
del lavoro ricevono la massima attenzione da parte dei Centri per l’Impiego e rappresentano anche una preziosa risorsa per le imprese. Proprio in questa direzione
auspichiamo una sempre più fruttuosa collaborazione tra istituzioni pubbliche e
imprese per migliorare le condizioni del tessuto socio-lavorativo intorno a noi e per
raggiungere la piena occupazione nel territorio.
GIUSEPPE COPPOLA
Direttore metropolitano INPS di Torino
L’INPS e la Provincia non è la prima volta che collaborano nell’ambito di uno scambio continuo di informazioni, patrimonio di entrambi gli Enti.
Ricordiamo, a tal proposito, la Convenzione attivata, lo scorso anno, sui dati relativi
alle comunicazioni al Centro per l’Impiego. In questo particolare caso, aver redatto, insieme, una guida accessibile per conoscere tutto sugli strumenti di incentivo
all’occupazione è una ulteriore testimonianza che quando “pezzi” di Pubbliche Amministrazioni diverse collaborano, il risultato è assicurato.
Il lavoro comune, infatti, si è tradotto nell’elevare la qualità del servizio nei confronti dei cittadini e delle imprese in una logica di integrazione e di semplificazione
degli adempimenti, che in ultima analisi vuol dire anche contenimento dei costi.
Un altro obiettivo del “lavorare insieme” è la diffusione di conoscenza di norme e
procedure che rivolte soprattutto ai giovani e ai soggetti svantaggiati ne facilitano
l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’INPS e la Provincia di Torino, come di consueto, in un rinnovato spirito di servizio,
rimangono punti di riferimento per tutto il mondo del lavoro.
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CENNI SULLA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO
Con il D.Lgs. 181/2000 “Disposizioni per agevolare l’incontro tra la domanda e
l’offerta di lavoro” integrato e modificato dal D.Lgs. 297/2002 è stata completata
la riforma del collocamento ordinario. I Centri per l’Impiego diventano nuovi punti
di incontro per lavoratori ed aziende con lo scopo di contrastare il problema della
disoccupazione e rispondere alle necessità di reperimento del personale delle imprese superando la loro funzione prevalentemente amministrativa. Infatti, grazie al
servizio di “Preselezione” ogni persona in cerca di lavoro viene invitata a svolgere
un colloquio individuale approfondito che consentirà di inserire la sua candidatura in
una apposita Banca dati per favorirne l’occupazione, il cui aggiornamento è a cura
dei Centri per l’Impiego. Il datore di lavoro che intende effettuare nuove assunzioni
può richiedere al Centro per l’Impiego una rosa di candidati preselezionati.
La Riforma abolisce alcuni adempimenti e introduce una nuova definizione dello
stato di disoccupazione e dei soggetti coinvolti.
Abolizione liste di collocamento
L’art. 2 del D.Lgs. 297/2002 sopprime le liste di collocamento ordinarie e speciali,
ad eccezione delle seguenti liste che restano ancora in vigore:
• lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art. 1, DPR 24 settembre 1963
n. 2053);
• lista dei lavoratori in mobilità (art. 6, legge 23 luglio 1991 n. 223);
• elenco dei lavoratori disabili (art. 8, legge 12 marzo 1999 n. 68) - con soppressione dell’elenco dei lavoratori categorie protette (art. 18, legge 12 marzo
1999 n. 68);
• matricole della gente di mare (art. 17, c. 2 legge 23 agosto 1988 n. 400).
Abolizione del tesserino C1
A seguito dell’abolizione delle liste di collocamento si precisa che non è più in uso
il tesserino C1.
Abolizione del libretto di lavoro
Viene soppresso il libretto di lavoro. Ai nuovi iscritti i Comuni non rilasciano più il
libretto di lavoro. Chi è ancora in possesso del libretto non deve restituirlo al Centro per l’Impiego ma può tenerlo come documento attestante il proprio passato
lavorativo.
Stato di disoccupazione
L’art. 1 del D.Lgs. 297/2002 definisce in termini nuovi lo stato di disoccupazione
che si riconosce al soggetto quando ricorrano contestualmente le seguenti tre condizioni:
1) essere privo di lavoro.
Con riferimento alla prima condizione, il mancato svolgimento di un’attività
lavorativa è oggettivamente dimostrato dall’assenza di un rapporto di lavoro
subordinato, di un’attività di lavoro autonomo e di qualsivoglia tipologia lavorativa contrattualmente e giuridicamente vigente (es. lavoro a progetto, associazione in partecipazione con apporto di lavoro ecc.);
pag.5
2)
3)
essere immediatamente disponibile al lavoro.
La seconda condizione si realizza con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che il cittadino deve fornire al Centro per l’Impiego competente
per domicilio;
aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i Centri per l’Impiego.
La terza condizione è verificata dall’impegno di accettare proposte dei Centri
per l’Impiego finalizzate all’inserimento lavorativo: tirocini, formazione professionale, orientamento, reinserimento lavorativo, interventi di miglioramento
della propria occupabilità.
Conservazione dello stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione può essere conservato qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito
minimo personale escluso da imposizione fiscale.
Questa condizione si verifica nel caso di svolgimento di attività lavorativa (di natura
autonoma, subordinata o parasubordinata) tale da assicurare un reddito annuale
lordo non superiore alle seguenti soglie:
•
euro 7.500 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per
es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro
a progetto);
•
euro 4.500 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi
inclusi i lavoratori così detti “occasionali”).
Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambe le tipologie, il
cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del
massimale più elevato (euro 7.500).
Per reddito si intende il reddito lordo anche presunto riferito all’anno in corso esclusivamente derivante da attività lavorativa di qualunque tipologia (non si considerano pertanto redditi di qualunque altra natura).
La conservazione dello stato di disoccupazione, entro tali soglie, si applica pertanto
anche ai contratti a termine, a prescindere dalla loro durata.
Nel caso di conservazione dello stato di disoccupazione, l’anzianità maturata continua a decorrere.
Sospensione dello stato di disoccupazione
Si verifica quando sono soddisfatte due condizioni:
1) la durata del rapporto a tempo determinato (subordinati, co.co.co., parasubordinati o soci lavoratori subordinati e parasubordinati) non deve essere
superiore a otto mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 anni
se laureati);
2) superamento delle soglie di reddito sopra definite (7500 o 4500 euro).
Nel caso in cui il reddito sia inferiore a tali soglie si ha la conservazione dello
stato di disoccupazione e non la sospensione.
Nel caso di sospensione l’anzianità è “congelata”. L’anzianità di disoccupazione
ricomincerà a decorrere - conservando il maturato pregresso - alla cessazione del
rapporto di lavoro.
pag.6
Perdita dello stato di disoccupazione
La perdita dello stato di disoccupazione avviene nei seguenti casi:
•
reddito annuale lordo superiore ad Euro 7.500 o Euro 4.500 e rapporto di
lavoro superiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29
compiuti se laureati);
•
soggetto che non dichiari ai Centri per l’Impiego la propria immediata disponibilità al lavoro;
•
soggetto che non partecipa alle iniziative di promozione dell’occupazione proposte dal Centro per l’Impiego, salvo giustificato motivo.
Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione viene cancellata l’anzianità di disoccupazione maturata. Naturalmente la persona che ha perso lo stato di disoccupazione potrà in qualsiasi momento ripresentarsi al Centro per l’Impiego ed essere
nuovamente preso in carico, con contestuale riconoscimento dello stato di disoccupato dalla data in cui dichiara l’effettiva e immediata disponibilità al lavoro.
Adolescenti
Sono considerati tali i minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni che non siano più
soggetti all’obbligo scolastico.
Giovani
Soggetti di età superiore ai 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di
diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti.
Disoccupati di lunga durata
Coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, abbiano presentato dichiarazione di disponibilità al Centro per l’Impiego
e siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi
se giovani.
Inoccupati di lunga durata
Coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla
ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.
Donne in reinserimento lavorativo
Donne che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del
lavoro dopo almeno 2 anni di inattività.
pag.7
COMUNICAZIONE DELL’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO
Nuovi termini dal 1° gennaio 2007
Dal 1° gennaio 2007 la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto
l’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego della instaurazione del rapporto
di lavoro entro il giorno antecedente. La novità riguarda tutti i rapporti di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di agenzia e rappresentanza di commercio e anche nel
caso di tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati e pubblici. Solamente per le Agenzie per il Lavoro che applicano il contratto di somministrazione di lavoro sono previsti termini diversi. Per tali soggetti è previsto l’obbligo
di comunicare entro i 20 giorni successivi, al Centro per l’Impiego nel cui ambito
territoriale è ubicata la loro sede operativa dell’Agenzia, l’assunzione, la proroga e
la cessazione dei lavoratori nel corso del mese precedente.
Modalità di comunicazione al Centro per l’Impiego
Dal 2 ottobre 2006 con Delibera della Giunta Provinciale n. 142124/06 la Provincia
di Torino ha istituito il sistema obbligatorio di comunicazioni in formato digitale tramite l’applicativo “Comunicazioni On Line”. E’ un servizio che permette alle aziende
di trasmettere via web, ai Centri per l’Impiego, le comunicazioni obbligatorie relative a: assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoro.
Le funzionalità offerte da “Comunicazioni On line” sono:
• inserimento nuova comunicazione;
• rettifica comunicazione già inserita.
• Tutte le informazioni sono presenti alla pagina del sito web:
www.provincia.torino.it/comunicazioni_online/
Adempimenti Provincia –INPS
In forza del protocollo di intesa del 30.3.2006 le comunicazioni on line sono valide
anche per l’INPS relativamente agli adempimenti in materia di agevolazioni contributive. Tale accordo è attualmente operante solo per i datori di lavoro che hanno
una posizione contributiva aperta nella provincia di Torino (matricola aziendale
che inizia con codice “81”). L’applicativo permette di selezionare l’inoltro all’INPS
e questa operazione sostituisce ogni ulteriore richiesta da presentare all’Ente da
parte del datore di lavoro. Per quello che riguarda le comunicazioni massive, sono
inoltrate all’Istituto di previdenza tutte le comunicazioni in cui è presente la matricola dell’azienda iniziante con “81”. Inoltre l’INPS non richiede all’azienda alcuna
certificazione o attestazione di provenienza pubblica relativa ai requisiti soggettivi
del lavoratore. Eventuali operazioni di controllo saranno effettuate mediante l’accesso diretto alle banche dati dei Centri per l’Impiego. In alcuni casi può essere
richiesta, da parte dell’INPS, documentazione aggiuntiva relativa a informazioni
non in possesso dei Centri per l’Impiego della provincia di Torino (es. modello
pag.8
223/1, 223/2, per la concessione dei benefici economici per l’assunzione di lavoratori in mobilità, modello 236/1 per i lavoratori in CIGS ecc.).
Collocamento Disabili
Le comunicazioni on line sono valide anche per i lavoratori appartenenti alle liste
del collocamento disabili ex Lege 68/1999. Si ricorda che, per l’assunzione, è necessario prima richiedere il nulla-osta cartaceo al Centro per l’Impiego.
pag.9
INFORMAZIONI ULTERIORI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
La Finanziaria 2007 prevede che, a partire dal 1° luglio 2007, i benefici contributivi
e normativi possono essere applicati solo se il datore di lavoro possiede i requisiti
per il rilascio del DURC. Per le modalità operative sarà necessaria l’emanazione di
un decreto ministeriale.
Lavoratori svantaggiati
La definizione di “lavoratori svantaggiati” è contenuta all’art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della
occupazione.
Si considerano “lavoratori svantaggiati”:
a) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del
lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204/2002, ed in particolare:
1. i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da
più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente;
2. i lavoratori extracomunitari che si spostino all’interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione;
3. i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che
debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di
ottenere una occupazione stabile;
4. i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa
e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti
che abbiano dovuto abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare;
5. i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico;
6. i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o
in procinto di perderlo;
7. i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza
ai sensi della legislazione nazionale;
8. i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
9. le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II, nella quale
il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da
almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per
almeno due dei tre anni civili precedenti;
pag.10
10. i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti
o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni
d’età;
b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i
soggetti in trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991);
c)
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del
1991);
d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli
articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge n. 381 del 1991).
Regime “de minimis”
Il regime “de minimis” è imposto dall’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato in GUCE L 379 del 28/12/2006. Prevede
che gli aiuti alle imprese siano erogati nei limiti di un importo non idoneo a falsare
la concorrenza. Si evidenzia che tra gli aiuti “de minimis” non rientrano gli incentivi
finalizzati alla creazione di nuova occupazione e all’inserimento o reinserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati. Al di fuori di tali casi, l’importo complessivo di
aiuti “de minimis” non può essere superiore a 200.000 euro (100.000 per il settore
trasporti) nel triennio per ciascuna impresa. Nel calcolo degli aiuti si considerano
sia quelli statali sia quelli erogati da parte di qualsiasi Ente Pubblico.
Sono esclusi totalmente alcuni settori. In particolare non sono ammessi:
•
aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio;
•
aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all’allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea;
•
aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, elencati nell’allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità
Europea, nei seguenti casi:
o
quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo
di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato
dalle imprese interessate;
o
quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
•
aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri,
ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con
l’attività d’esportazione;
•
aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
•
aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE)
n.1407/2002;
pag.11
•
•
pag.12
aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte
di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
aiuti concessi a imprese in difficoltà.
LAVORATORI DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI
Per l’applicazione di queste agevolazioni i lavoratori assunti devono essere disoccupati da almeno 24 mesi.
Dal 30 gennaio 2003, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 297/2002 di riforma del collocamento, lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo a coloro dichiarino al
Centro per l’Impiego competente per domicilio l’immediata disponibilità al lavoro.
La dichiarazione di disponibilità comporta l’impegno di accettare le iniziative di
promozione dell’occupazione del Centro per l’Impiego (occasioni di lavoro, tirocini,
corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della propria
occupabilità).
LAVORATORI
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di
subordinazione.
Non sono ammesse le assunzioni per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati o sospesi per
qualsiasi causa; tale divieto non si applica trascorsi
6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione.
CONTRATTO
Assunzioni a tempo indeterminato anche parttime.
Lo sgravio non è ammesso in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
per le imprese artigiane riduzione del 100%
dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;
•
per i datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di
lavoro per 36 mesi.
Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Fonti normative:
Legge 407/1990, art. 8, comma 9; Circolare INPS n. 25/1991; Messaggio INPS
n. 19018/1999; Circolare INPS n. 117/2003; Messaggio INPS n. 20399/2005;
Circolare INPS n. 115/2005; Circolare INPS n. 77/2006.
pag.13
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
Sono previsti incentivi per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria. La misura dell’incentivo varia a seconda della durata di fruizione del trattamento. Sono previsti due casi:
LAVORATORI IN CIGS DA 24 MESI
LAVORATORI
Lavoratori beneficiari di trattamento straordinario
di integrazione salariale e sospesi dal lavoro da almeno 24 mesi.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di
subordinazione.
Non sono ammesse le assunzioni per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati o sospesi per
qualsiasi causa; tale divieto non si applica trascorsi
6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione.
CONTRATTO
Assunzioni a tempo indeterminato anche parttime.
Lo sgravio non è ammesso in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
per le imprese artigiane riduzione del 100%
dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro per 36 mesi;
•
per le imprese diverse da quelle artigiane riduzione del 50% dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro per
36 mesi.
Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Fonti normative:
Legge 407/1990, art. 8, comma 9; Circolare INPS n. 25/1991; Messaggio INPS
n. 19018/1999; Circolare INPS n. 117/2003; Messaggio INPS n. 20399/2005;
Circolare INPS n. 115/2005; Circolare INPS n. 77/2006.
pag.14
LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI
LAVORATORI
Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di
aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Al
momento dell’assunzione i lavoratori devono essere
ancora in CIGS.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di
subordinazione a condizione che:
•
non abbiano in atto sospensioni per CIGS
e non abbiano proceduto a riduzione di personale di pari professionalità nei 6 mesi precedenti.
•
i lavoratori oggetto dell’assunzione non siano
stati collocati in CIGS nei 6 mesi precedenti
da azienda collegata o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti.
CONTRATTO
Assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante passaggio diretto.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
contribuzione a carico del datore di lavoro
pari a quella prevista per gli apprendisti per
12 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota
a carico del lavoratore che è dovuta per intero
come per la generalità dei dipendenti.
Benefici economici ulteriori:
•
contributo mensile pari al 50% dell’indennità
di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore
per un periodo pari a:
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Per la concessione del beneficio economico ulteriore,
le aziende devono presentare richiesta all’INPS con
il modello “Contr.236/1” allegando il modello “Contr.236/2” compilato dall’azienda di provenienza del
lavoratore. L’INPS comunica all’azienda, mediante il
modello 236/3 l’accoglimento della domanda, l’importo e la durata del beneficio. La modulistica è disponibile sul sito www.inps.it – sezione moduli.
Fonti normative:
Legge 236/1993, art. 4 comma 3; Legge 223/1991, art. 8 comma 4 e 4 bis; Circolare INPS n. 269/1992; Circolare INPS n. 172/1994.
pag.15
LAVORATORI IN MOBILITA’
Sono previsti incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
approvate dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro istituita dalla
Legge 223/1991 e Legge 236/1993. Sono previsti due casi:
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con esclusione dei lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi
precedenti dalla stessa azienda o da altra collegata
e dei dipendenti licenziati da datori di lavoro non
imprenditori (D.Lgs. 110/2004).
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di
subordinazione.
CONTRATTO
Assunzione a tempo indeterminato.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
contribuzione a carico del datore di lavoro pari
a quella prevista per gli apprendisti per la durata di 18 mesi.
Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
Benefici economici ulteriori:
•
contributo mensile pari al 50% dell’indennità
di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore per un periodo massimo di:
- 12 mesi per il lavoratore fino a 50 anni;
- 24 mesi per il lavoratore con più di 50 anni.
Il beneficio spetta solo se l’assunzione è a tempo
pieno e se il lavoratore ha diritto all’indennità di
mobilità.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Per la concessione del beneficio economico ulteriore, le aziende devono presentare richiesta all’INPS
con il modello “Contr.223/1”. L’INPS comunica all’azienda, mediante il modello 223/2 l’accoglimento
della domanda, l’importo e la durata del beneficio.
La modulistica è disponibile sul sito www.inps.it –
sezione moduli.
Fonti normative:
Legge 223/1991, art. 8 comma 4 e 4 bis, art. 25 comma 9; Legge 236/1993 art.
4. Circolare INPS n. 260/1991; Circolare INPS n. 252/1992.
pag.16
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con esclusione dei lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi
precedenti dalla stessa azienda o da altra collegata
e dei dipendenti licenziati da datori di lavoro non
imprenditori (D.Lgs. 110/2004).
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di
subordinazione.
CONTRATTO
Assunzioni a tempo determinato, anche part-time,
non superiore a 12 mesi. Il contratto può essere
prorogato anche per una durata superiore a quella
iniziale ma sempre nel limite massimo di 12 mesi.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
contribuzione a carico del datore di lavoro pari
a quella prevista per gli apprendisti per la durata del contratto;
•
in caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato prima della scadenza del termine, la contribuzione a carico
del datore di lavoro è pari a quella prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi dalla
trasformazione.
In entrambi i casi, dall’agevolazione è esclusa la
quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
Benefici economici ulteriori:
•
contributo mensile pari al 50% dell’indennità
di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore per un periodo massimo di:
- 12 mesi per il lavoratore fino a 50 anni;
- 24 mesi per il lavoratore con più di 50 anni.
Il beneficio spetta solo se la trasformazione avviene
a tempo pieno e se il lavoratore ha diritto all’indennità di mobilità.
continua
pag.17
segue
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Per la concessione del beneficio economico ulteriore, le aziende devono presentare richiesta all’INPS
con il modello “Contr.223/1”. L’INPS comunica all’azienda, mediante il modello “Contr.223/2”, l’accoglimento della domanda, l’importo e la durata del
beneficio. La modulistica è disponibile sul sito www.
inps.it – sezione moduli.
Fonti normative:
Legge 223/1991 art. 8 comma 2, 4 e 4 bis; Legge 236/1993 art. 4; Circolare
INPS n. 260/1991; Circolare INPS n. 252/1992; Circolare INPS n. 109/2005.
pag.18
LAVORATORI DISOCCUPATI DEL SETTORE EDILE ASSUNTI
CON CONTRATTO DI REINSERIMENTO
LAVORATORI
Lavoratori in disoccupazione speciale edile da almeno 12 mesi.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici.
CONTRATTO
Assunzione con contratto di reinserimento a tempo
indeterminato e determinato anche part-time.
L’assunzione non deve avvenire per sostituire lavoratori interessati a riduzione di personale nei 12
mesi precedenti o a sospensioni per intervento della
cassa integrazione straordinaria (Legge 223/1991
art. 1).
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
Riduzione del 75% della contribuzione a carico
del datore di lavoro per:
- 12 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore inferiore a 2 anni;
- 24 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore da 2 anni e fino a 3 anni;
- 36 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore superiore a 3 anni.
•
In alternativa il datore di lavoro può richiedere
una riduzione del 37,5% della contribuzione a
proprio carico per una durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione, per un periodo
massimo di 72 mesi.
Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
Benefici normativi:
•
I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Fonti normative:
Legge 223/1991 art. 20 c. 2; D.Lgs. 276/2003; Circolare INPS n. 215/1991.
pag.19
SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS.
276/2003
Il D.Lgs. 276/2003 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro (Riforma Biagi) prevede all’art. 13 delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati.
LAVORATORI
Lavoratori svantaggiati (vedi introduzione) che siano anche:
•
percettori di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
•
percettori di trattamenti speciali di disoccupazione (edilizia e frontalieri italiani in Svizzera);
•
lavoratori rimpatriati da paesi extracomunitari,
percettori di trattamento ordinario di disoccupazione;
•
percettori di indennità di mobilità;
•
percettori di assegno ASU (o LSU);
•
percettori di sussidi straordinari e/o indennità
speciali di sostegno al reddito.
DATORI DI LAVORO
Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro.
CONTRATTO
Contratto a termine non inferiore a 9 mesi.
INCENTIVO
Benefici contributivi per massimo 12 mesi:
•
detrazione dai contributi dovuti dell’ammontare dei contributi figurativi eventualmente previsti.
Benefici economici per massimo 12mesi:
•
detrazione dal compenso dovuto di quanto
percepito dal lavoratore a titolo di indennità o
sussidio (previa richiesta alla sede INPS competente).
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS. Per la concessione dei
benefici, l’Agenzia di somministrazione deve farne
richiesta alla sede INPS competente, la quale provvederà a comunicare l’ammontare del trattamento
spettante al lavoratore, nonché la retribuzione da
prendere a riferimento per il calcolo dell’eventuale
contribuzione figurativa spettante.
Fonti normative:
D.Lgs. 276/2003 art. 13 comma 1 così come modificato dall’art. 1 bis D.L.
35/2005; Circolare INPS n. 44/2006.
pag.20
CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
E’ un contratto a tempo determinato istituito dal D.Lgs. 276/2003 di attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (Riforma Biagi) che ha
lo scopo di adattare, mediante specifico progetto individuale, le competenze professionali del lavoratore alle esigenze delle aziende ed è finalizzato all’inserimento
o reinserimento lavorativo. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto individuale di inserimento il datore di lavoro e’ tenuto a versare la quota
dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Si precisa che questa tipologia contrattuale non è utilizzabile dalla Pubblica Amministrazione che deve continuare a fare ricorso al contratto di formazione e lavoro.
LAVORATORI
Possono essere assunti con contratto di inserimento:
a) soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni
(disoccupati da più di 12 mesi);
c) lavoratori con più di 50 anni privi di lavoro;
d) lavoratori che non abbiano lavorato per almeno
2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche ad elevato tasso di disoccupazione femminile
ovvero le aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10 per cento quello maschile (il Ministero del Lavoro con D.M. 17/11/2005
ha individuato, per gli anni 2004, 2005 e 2006,
queste aree in tutte le Regioni e Province Autonome);
f) persone riconosciute affette da grave handicap
fisico mentale o psichico.
DATORI DI LAVORO
Datori di lavoro ammessi:
Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
(comprese aziende del settore agricolo); gruppi di
imprese; associazioni professionali, socio-culturali,
sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria.
continua
pag.21
segue
DATORI DI LAVORO
Sono esclusi gli studi professionali anche costituiti
in forma associata e i datori che non hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il
cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi
precedenti; tale limitazione non si applica qualora
nei 18 mesi precedenti sia venuto a scadere un solo
contratto di inserimento.
Ai fini del computo sono esclusi:
•
lavoratori dimessi;
•
lavoratori licenziati per giusta causa;
•
coloro che, al
termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
•
i contratti risolti nel periodo di prova;
•
i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a
quattro.
CONTRATTO
Assunzione di durata da 9 a 18 mesi, ovvero fino a
36 mesi per i lavoratori con disabilità grave.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
sono quelli già previsti dal contratto di Formazione e lavoro o, se più favorevoli, quelli
del contratto di reinserimento di cui all’art. 20
comma 2 Legge 223/1991.
Gli incentivi economici sono esclusi nel caso di assunzione di soggetti di età compresa tra 18 e 29
anni (lettera a).
Misura dell’incentivo in Provincia di Torino:
•
Datore di lavoro non avente natura di impresa: riduzione contributiva del 25%;
•
Imprese: riduzione contributiva del 25%;
•
Imprese nel settore commerciale e turistico
con meno di 15 dipendenti: riduzione contributiva del 40%;
•
Imprese nel settore agricolo: riduzione del
25%;
•
Imprese artigiane: contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
continua
pag.22
segue
INCENTIVO
Per l’assunzione di donne di qualsiasi età residenti
e operanti in provincia di Torino, la riduzione contributiva è pari al 25% a favore di tutti i datori di
lavoro.
Le riduzioni si applicano sui contributi a carico del
datore di lavoro, con esclusione della quota a carico
del lavoratore che è dovuta per intero come per la
generalità dei dipendenti.
Per ottenere gli incentivi in misura superiore al 25%
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni
previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 art.
5 “Lavoratori svantaggiati e disabili” (per la definizione vedi introduzione):
1. L’assunzione
con contratto di inserimento o
reinserimento deve determinare un incremento
netto del numero dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non
rappresenta un incremento netto, il posto occupato si deve essere reso vacante a seguito
di dimissioni volontarie, di pensionamento per
raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria
dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta
causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale;
2. Durata minima del contratto 12 mesi;
3. L’ammontare dell’incentivo non deve superare il
50% del costo salariale per i lavoratori svantaggiati, elevato a 60% per lavoratori disabili.
Benefici normativi:
• esclusione dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dai contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti;
• inquadramento del lavoratore fino a due livelli
inferiore a quello spettante. Il sottoinquadramento non trova applicazione per le donne salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali.
continua
pag.23
segue
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Per i soggetti di cui alla lettera c) e d) l’azienda
deve presentare all’Agenzia INPS territorialmente
competente, una dichiarazione di responsabilità
del lavoratore attestante il possesso dei requisiti di
legge.
Fonti normative:
D.Lgs. 276/2003 artt.54-59 come modificato dalla Legge 80/2005; Circolare INPS
n. 51/2004; Circolare Min. Lavoro n. 31/2004; D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17/11/2005; Circolare INPS n. 74/2006; Circolare INPS n. 80/2005;
Regolamento comunitario n. 2204 del 2002 art. 5.
pag.24
APPRENDISTATO
L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro definito contratto a causa mista
nel quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire all’apprendista
assunto alle sue dipendenze l’insegnamento necessario per conseguire la capacità
tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.
Il contratto di apprendistato è stato profondamente modificato dal D.Lgs. 276/2003
(artt.47-53) di attuazione della Legge 30/2003 “Riforma Biagi”.
Sono previsti tre tipi di contratto di apprendistato:
1. Apprendistato qualificante per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione per il conseguimento di una qualifica e l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione per ragazzi da 15 a 18 anni non compiuti (Attualmente non operativo in quanto subordinato all’attuazione della riforma scolastica.
Pertanto per i giovani con un’età compresa tra i 15 ed i 18 anni in obbligo formativo si applica ancora la vecchia disciplina prevista dalla Legge 25/55 e Legge
196/1997.)
2. Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro. Il contratto è subordinato alla regolamentazione
della formazione da parte della Regione. E’ comunque immediatamente operativo
se il CCNL regolamenta gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della
formazione.
3. Apprendistato specializzante per l’acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione titoli universitari (operativo e in fase di attuazione presso la regione Piemonte).
Situazione attuale
La Regione Piemonte ha emanato in data 26.1.2007 la legge regionale sull’apprendistato n. 2/2007 che per esplicare pienamente gli effetti necessita dell’emanazione di decreti da parte della Giunta. In attesa dei provvedimenti attuativi continua
ad applicarsi la disciplina della L. 196/1997. Per i contratti di apprendistato professionalizzante continua a farsi riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria
(sono esclusi altri livelli di contrattazione provinciale o aziendale).
segue tabella
pag.25
LAVORATORI
Età dei lavoratori:
• per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione: 15 - 18 anni non compiuti;
• professionalizzante: 18 - 29 anni compiuti;
• per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione: 18 - 29 anni compiuti;
• vecchia disciplina Legge 25/1955 laddove applicabile: da 16 e 24 anni compiuti ( fino a 29 anni
nel settore artigiano).
Limitazioni:
Il numero di apprendisti non può superare il 100
per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in
servizio presso l’azienda stessa.
L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di
tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Nel settore dell’artigianato devono essere soddisfatti precisi limiti dimensionali previsti dall’art. 4
Legge 443/1985.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro.
CONTRATTO
Durata:
• per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione: massimo 3 anni;
• professionalizzante: da 2 a 6 anni;
• per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione: flessibile;
• vecchia disciplina Legge 25/1955: stabilita dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, comunque
non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni,
ovvero 5 anni per il settore artigiano.
continua
pag.26
segue
INCENTIVO
Benefici contributivi:
La Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha
definito la nuova contribuzione a carico del datore
di lavoro nella misura del 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Inoltre viene meno
la distinzione tra soggetti con e senza INAIL.
Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,
l’aliquota è fissata in misura pari a:
• 1,5% per i primi 12 mesi di durata del contratto;
• 3% per i mesi dal 13° al 24°;
• 10% per i mesi oltre i 24.
I benefici sono mantenuti per un ulteriore anno dal
riconoscimento della qualifica e dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Anche per i lavoratori i contributi a proprio carico
continuano ad essere dovuti nella misura prevista
per gli apprendisti.
Le agevolazioni alle imprese sono subordinate all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione; nel caso di inadempimento
il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza
tra i contributi pagati e quelli dovuti maggiorata del
100%.
Calcolo dei dipendenti:
Per il calcolo del numero dei dipendenti i criteri sono
i seguenti:
• per gli apprendisti già in forza alla data del 31
dicembre 2006 si deve fare riferimento alla media dei lavoratori occupati nel corso dell’anno
2006;
• per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2007
il momento da considerare è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato;
• i lavoratori part-time si computano in proporzione all’orario svolto;
• i lavoratori a tempo determinato inferiore a 12
mesi e i lavoratori stagionali si computano in
base alla percentuale di attività svolta;
• i lavoratori intermittenti vanno considerati in
base alla normativa di riferimento.
continua
pag.27
segue
INCENTIVO
Dal computo devono essere esclusi i lavoratori assunti con contratto di:
• apprendistato;
• formazione e lavoro (se ancora in essere);
• inserimento e reinserimento D.Lgs. 276/2003;
• reinserimento ex art. 20 Legge 223/1991;
• somministrazione di lavoro.
Benefici normativi:
I lavoratori possono essere assunti con una categoria di inquadramento inferiore, per non più di
due livelli, a quella spettante ai lavoratori addetti a
mansioni corrispondenti a quelle a cui è finalizzato il
contratto. Sono esclusi dal computo del limite minimo della legge sul collocamento dei disabili mentre
per le aziende industriali sono inclusi nel computo
dei limiti dimensionali per l’accesso alla CIGS.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Fonti normative:
Legge 25/1955 modificata dalla Legge 56/1987 art. 21, c. 6; Legge 196/1997
art. 16; D.Lgs. 276/2003 artt-47-53; Circolare INPS n. 22/2007.
pag.28
GIOVANI IN POSSESSO DI DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE
Rapporti di lavoro instaurati con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o attestato di qualifica conseguito a seguito
di corsi professionali promossi dalla Regione.
LAVORATORI
Giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni in possesso di:
•
diploma di qualifica presso un istituto profesionale;
•
attestato di qualifica regionale.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro.
CONTRATTO
Contratto a tempo indeterminato.
INCENTIVO
Contribuzione a carico del datore di lavoro per un
periodo di 6 mesi in misura pari a quella prevista
per gli apprendisti.
Anche per i lavoratori i contributi a proprio carico
sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Fonti normative:
Legge
56/1987 art. 22; Circolare INPS n. 193/1995; Circolare INPS n.
115/2005.
pag.29
LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI
Sono previste specifiche agevolazioni contributive per persone svantaggiate che
si trovino in situazioni di disagio fisico, psichico o sociale e che prestino la loro attività lavorativa presso le Cooperative Sociali. La cooperativa deve essere iscritta
all’albo informatico delle cooperative, sezione mutualità prevalente e all’apposito
albo regionale e deve perseguire, per scopo statutario, l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
LAVORATORI
Sono considerati lavoratori svantaggiati:
•
invalidi fisici psichici e sensoriali;
•
ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari;
•
soggetti in trattamento psichiatrico;
•
tossicodipendenti;
•
alcolisti;
•
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiari;
•
condannati e internati ammessi al lavoro esterno e alle misure alternative alla detenzione.
DATORI DI LAVORO
Cooperative sociali aventi in forza lavoratori svantaggiati, soci e non soci, pari almeno al 30% del
totale.
CONTRATTO
Le persone svantaggiate possono operare in qualità
di socio o dipendente della cooperativa.
L’assunzione può avvenire sia a tempo determinato
che indeterminato, anche a tempo parziale.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
sgravio totale degli oneri contributivi per l’assicurazione obbligatoria e previdenziale. Lo
sgravio si applica anche per la quota a carico
del lavoratore.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Inoltre è necessario presentare all’INPS una dichiarazione del legale rappresentante in merito al possesso dei requisiti da parte dei soggetti svantaggiati
e che gli stessi rappresentano almeno il 30% del
totale. La percentuale deve essere calcolata escludendo dal computo i soci volontari e le persone
svantaggiate.
Fonti normative:
Legge 381/1991 art. 4 comma 3; D.M. 9 novembre 2001; Circolare INPS n.
296/1992; Circolare INPS n. 188/1994.
pag.30
LAVORATORI DETENUTI E INTERNATI
Sono previsti sgravi contributivi e fiscali per favorire l’assunzione di persone detenute e internate al fine di favorire il reinserimento sociale.
LAVORATORI
Detenuti o internati presso istituti penitenziari;
condannati e internati ammessi al lavoro esterno e
alle misure alternative alla detenzione.
DATORI DI LAVORO
Cooperative Sociali
Aziende Private e Pubbliche
CONTRATTO
Contratti di lavoro subordinato non inferiori a 30
giorni anche a tempo parziale.
Le cooperative sociali possono utilizzare i lavoratori
anche per attività all’esterno del carcere mentre le
altre aziende possono organizzare attività solo all’interno del carcere.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
• riduzione dell’80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di
lavoro e quota a carico del lavoratore).
Il Ministero del Lavoro ha determinato per gli anni
2000-2001-2002 il beneficio nella misura dell’80%.
Per gli anni successivi non ha emanato ulteriori decreti e pertanto continua ad applicarsi questa percentuale salvo conguaglio nel caso in cui un successivo decreto stabilisca una misura diversa (Circolare
INPS n. 11/2004).
Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 mesi
successivi alla fine della detenzione nel caso di assunzione da parte delle cooperative sociali.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Inoltre i datori di lavoro devono presentare all’INPS
copia della convenzione stipulata con l’Amministrazione penitenziaria.
Fonti normative:
Legge 193/2000; D.M. 9 novembre 2001; D.M. 87/2002; Circolare INPS n.
134/2002; Circolare INPS n. 11/2004.
pag.31
INCENTIVI REGIONALI PER L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI
SVANTAGGIATI
Obiettivo della Legge Regione Piemonte n. 28/1993 è favorire l’instaurazione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra imprese/Enti pubblici economici operanti sul territorio regionale e soggetti disoccupati residenti in Piemonte appartenenti a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro.
LAVORATORI
Lavoratori residenti in Piemonte:
•
ultracinquantenni in stato di disoccupazione
da almeno 12 mesi;
•
detenuti già in misura alternativa alla detenzione;
•
detenuti nei termini per ottenere le misure
alternative alla detenzione;
•
detenuti ammessi o in attesa di ammissione
al lavoro esterno;
•
detenuti in liberazione condizionale;
•
detenuti in attesa di giudizio;
•
detenuti beneficiari di misure sostitutive;
•
detenuti reclusi impiegati in unità produttive
all’interno del carcere;
•
ex detenuti che abbiano terminato di scontare
la pena da non oltre 5 anni alla data della presentazione dell’istanza di contributo;
•
tossicodipendenti / alcoldipendenti in trattamento;
•
ex tossicodipendenti / ex alcoldipendenti (percorso riabilitativo concluso da non più di 24
mesi).
DATORI DI LAVORO
Imprese private ed Enti pubblici economici che soddisfino due condizioni:
•
non abbiano in corso CIGS e/o non abbiano effettuato riduzioni del personale nei 12
mesi precedenti la presentazione dell’istanza
di contributo;
•
operino sul territorio della Regione Piemonte.
CONTRATTO
Assunzione a tempo indeterminato.
INCENTIVO
Benefici economici:
•
Contributo una tantum di:
- euro 10.329,14 per l’assunzione di uomini.
- euro 11.878,51 per l’assunzione di donne.
•
Gratuità per le imprese delle attività svolte
dal tutor.
continua
pag.32
segue
MODALITA’ OPERATIVE
Per la concessione del beneficio occorre presentare
domanda all’Agenzia Piemonte Lavoro, Via Belfiore
23/c 10125 Torino.
Fonti normative:
Legge Regione Piemonte 28/1993 Titolo III e successive modificazioni.
pag.33
CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORI
IN CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE
Il nostro ordinamento prevede incentivi contributivi nel caso di sostituzione di lavoratori che si trovino nelle seguenti situazioni:
•
Congedo di maternità (astensione obbligatoria).
E’ il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha l’obbligo di astenersi dal
lavoro in alcune specifiche condizioni. Tale congedo può essere riconosciuto
anche al padre. Prima della Legge 53/2000, l’astensione prima e dopo il
parto doveva essere fruita per 2 mesi prima del parto e per 3 mesi dopo. La
legge 53/2000 ha previsto la possibilità di posticipare l’astensione obbligatoria fino a 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo, quindi di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza e prolungare, per il tempo restante l’astensione.
Tale facoltà può essere esercitata a condizione che la scelta non pregiudichi
la salute della gestante e del bambino. Le condizioni devono essere attestate dal ginecologo del Servizio sanitario nazionale e confermate dal medico
competente che valuta la compatibilità con l’attività lavorativa;
•
Congedo parentale (astensione facoltativa).
A partire da marzo 2000 (Legge 53/2000) il congedo parentale spetta ad
entrambi i genitori, anche congiuntamente, fino al compimento degli 8 anni
di vita del bambino, per un periodo complessivo della coppia di genitori di
10 mesi, continuativi o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare
i 6 mesi di fruizione.
LAVORATORI
Tutti i lavoratori.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro nonché le aziende in cui
operano lavoratrici autonome di cui al capo XI del
D.Lgs. 151/2001 (lavoratrici autonome, coltivatrici
dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
attività commerciali e imprenditrici agricole a titolo
principale) con organico inferiore a 20 dipendenti.
Nel caso di sostituzione con lavoratori somministrati si deve fare riferimento all’organico dell’azienda
utilizzatrice.
CONTRATTO
•
Contratto a tempo determinato (anche parttime);
• Contratto di somministrazione (ex interinale).
L’assunzione può avvenire con un anticipo fino ad
un mese prima dell’astensione obbligatoria (salvo
diversa previsione contrattuale).
continua
pag.34
segue
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
riduzione dell’aliquota contributiva pari al 50%
dei contributi a carico del datore di lavoro, fino
al compimento di un anno di età del figlio o
per un anno dalla data di adozione o di affidamento.
Per la sostituzione di lavoratrice autonoma le agevolazioni valgono per un massimo di 12 mesi.
La riduzione si applica sui contributi a carico del
datore di lavoro, con esclusione della quota a carico
del lavoratore che è dovuta per intero come per la
generalità dei dipendenti.
Se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice recupera il beneficio dalla società di somministrazione.
Lo sgravio trova applicazione anche nei casi in cui
vengano assunti due o più lavoratori purché la somma dell’orario non sia superiore a quello del lavoratore sostituito.
La riduzione è ammessa anche in caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con lavoratore
part-time. E’ inoltre ammessa in caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con due lavoratori part-time, purché la somma dell’orario di lavoro
non superi l’orario del lavoratore sostituito. Non è
ammessa, neanche parzialmente, in caso di sostituzione di un lavoratore part-time con un lavoratore
a tempo pieno.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Inoltre è richiesta la presentazione all’INPS di una
dichiarazione attestante che al momento dell’assunzione la forza aziendale sia inferiore a 20 unità.
Fonti normative:
D.Lgs. 151/2001 art. 4; Circolare INPS n. 117/2000; Circolare INPS n. 136/2001;
Circolare INPS n. 136/2002.
pag.35
DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE
La legge n. 266/1997 in materia di promozione dell’occupazione, prevede incentivi al reimpiego di personale con la qualifica di dirigente nelle piccole e medie
imprese. La disposizione normativa mira a due distinte finalità:
•
favorire la nascita di un servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro
dei dirigenti;
•
riqualificare l’attività delle piccole e medie imprese attraverso l’impiego
di prestatori di lavoro particolarmente qualificati, incentivate dalla riduzione del costo della loro utilizzazione.
Per realizzare questi obiettivi presso l’Agenzia Piemonte Lavoro di Via Belfiore
23/c 10125 Torino è stata costituita, ed è in funzione, la Banca dati per i dirigenti
alla ricerca di impiego.
LAVORATORI
Dirigenti privi di occupazione
DATORI DI LAVORO
Imprese con meno di 250 dipendenti (compresi i
consorzi)
CONTRATTO
Contratto a tempo indeterminato e determinato
(anche part-time)
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
contributo alle aziende per 12 mesi pari al
50% dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del dipendente dovuta agli istituti di previdenza.
Il beneficio è esteso anche al contributo aggiuntivo
(1%) ex art. 3ter Legge 438/1992. Resta esclusa
dalla riduzione il solo contributo (0,30%) dovuto al fondo di rotazione previsto dall’art. 25 Legge 845/1978. La riduzione si applica sui contributi
complessivamente dovuti, mentre la quota a carico
del lavoratore è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
MODALITA’ OPERATIVE
Il beneficio, concesso con decreto dell’Agenzia Piemonte Lavoro, viene notificato agli enti previdenziali.
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Fonti normative:
Legge 266/1997 art. 20; Circolare INPS n. 2/1997; Messaggio INPS n.
23786/2005.
pag.36
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
L’ art. 33 del D.Lgs. 276/2003 di attuazione della Legge 30/2003 “Riforma Biagi”
introduce il contratto di lavoro intermittente c.d. “contratto a chiamata” o “job on
call”.
Esso è definito come un contratto di lavoro subordinato mediante il quale il prestatore si pone a disposizione di un datore di lavoro il quale lo può utilizzare in determinati limiti dettati dall’art. 34.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o
indeterminato.
La caratteristica principale è l’alternarsi di fasi di effettiva prestazione lavorativa e
di attesa del lavoratore alla chiamata, cioè la cosiddetta disponibilità.
Il contratto di lavoro può prevedere l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla
chiamata, facendo così sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo di riconoscere
l’indennità di disponibilità.
LAVORATORI
1) In attesa della regolamentazione dei contratti
collettivi, il contratto può essere stipulato con qualunque lavoratore per le attività provvisoriamente
individuate dal Ministero del Lavoro con la tabella
allegata al R.D. 6.12.1923 n. 2657.
2) Per le attività non regolamentate dai contratti
collettivi:
•
per i lavoratori con meno di 25 anni (anche se
non disoccupati);
•
lavoratori con più di 45 anni, compresi i pensionati, anche se non espulsi dal mondo del
lavoro.
3) Per periodi predeterminati: fine settimana, periodi estivi, vacanze natalizie e pasquali.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro.
Non è possibile ricorrere al contratto di lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero e nel
caso di licenziamento collettivo ovvero riduzione o
sospensione d’orario per CIGS nei 6 mesi precedenti l’assunzione (salvo diverso accordo sindacale).
CONTRATTO
Contratto a tempo determinato e indeterminato.
Il lavoratore può concludere più contratti di lavoro
intermittente con diversi datori di lavoro. Il contratto di lavoro intermittente può coesistere con altre
tipologie contrattuali purché tra le varie tipologie di
rapporti non sussistano incompatibilità.
continua
pag.37
segue
INCENTIVO
Benefici economici:
L’indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. Costituisce
reddito di lavoro dipendente ed è quindi soggetta
all’obbligo retributivo previdenziale e assistenziale.
Sulla indennità i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo, pertanto non entra nel computo del TFR, tredicesima e
quattordicesima mensilità.
Benefici normativi:
il lavoratore è computato nell’organico dell’impresa,
ai fini dell’applicazione di legge o di contratto per
l’applicazione di particolari istituti, in proporzione
all’orario di lavoro svolto effettivamente nell’arco di
ciascun semestre.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line”.
Fonti normative:
D.Lgs. 276/2003 artt.33-40; D.M. 10.3.2004; D.M. 23.10.2004; Legge 80/2005;
Circolare Min. Lavoro 4/2005; Circolare INPS n. 17/2006.
pag.38
LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
LAVORATORI
Tutti i lavoratori.
DATORI DI LAVORO
Aziende agricole e cooperative di cui alla Legge
240/1984.
CONTRATTO
Contratto a tempo indeterminato e determinato.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
•
Zone agricole svantaggiate (Legge Regionale
19/2003): riduzione contributiva pari al 68%
dei contributi a carico del datore di lavoro;
•
Territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione contributiva pari al 75% dei
contributi a carico del datore di lavoro.
La riduzione si applica sui contributi a carico del
datore di lavoro, con esclusione della quota a carico
del lavoratore che è dovuta per intero come per la
generalità dei dipendenti.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line”.
Fonti normative:
D.Lgs. 146/1997; Delibera CIPE 25 maggio 2000; Legge Regione Piemonte n.
19/2003; Circolare INPS n. 65/2006; Circolare INPS n. 52/2007.
pag.39
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di
particolari categorie di soggetti.
LAVORATORI
I benefici sono indirizzati alla stabilizzazione dei
LSU:
•
impegnati nei progetti da almeno 12 mesi entro il 31.12.1997;
•
già impegnati nei progetti al 31.12.1997 che
abbiano conseguito 12 mesi nel corso del
1998;
•
impegnati nei progetti per almeno 12 mesi dal
1.1.1998 al 31.12.1999.
DATORI DI LAVORO
Datori di lavoro privati; cooperative e loro consorzi; enti pubblici economici; enti locali art. 78 Legge
388/2000, art. 2 bis Legge 172/2002.
CONTRATTO
Contratto a tempo indeterminato anche part-time.
INCENTIVO
Benefici economici:
•
incentivo di Euro 9.296,22 in tre rate annuali
al 1°, 13° e 25° mese dall’assunzione a tempo
indeterminato (in caso di part-time inferiore
a 30 ore settimanali l’incentivo è riproporzionato).
Il contributo è interamente cumulabile con i benefici della Legge 223/1991 e della Legge 407/1990.
Benefici normativi:
•
i lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti
numerici per l’applicazione di particolari normative e istituti.
MODALITA’ OPERATIVE
Per le modalità operative usare “Comunicazioni On
Line” come da protocollo di intesa del 30.03.2006
tra Provincia di Torino e INPS.
Inoltre è richiesta la presentazione all’INPS della
copia dei contratti individuali e della documentazione attestante il periodo prestato in LSU. Per la
seconda e terza rata dell’incentivo occorre presentare una dichiarazione attestante che il lavoratore è
ancora in servizio.
Fonti normative:
D.Lgs. 468/1997; D.Lgs. n. 81/2000, artt.6 e 7; Circolare INPS n. 188/2000;
Circolare INPS n. 62/2001; Circolare INPS n. 173/2001; Circolare INPS n.
176/2002.
pag.40
LAVORATORI DISABILI
La legge n. 68 del 1999 ha riformato il collocamento delle persone con disabilità e
ha introdotto il principio del “collocamento mirato”, finalizzato a promuovere l’inserimento lavorativo dei disabili in impieghi compatibili da un lato con le condizioni di
salute, le capacità lavorative e le aspettative, dall’altro con le esigenze delle aziende. Per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni i datori di lavoro devono
stipulare apposita Convenzione con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della
Provincia di Torino, Via Bertola 28 10122 Torino.
I benefici sia contributivi che economici sono erogati nei limiti delle risorse assegnate alla Regione dal fondo nazionale per i diritti al lavoro dei disabili.
L’INPS con il messaggio n. 151/2003 ha affermato, correggendo un precedente
indirizzo riportato nella circolare n. 203/2001 e nel messaggio n. 338/2002, che
i benefici per le assunzioni dei disabili previste dall’art. 13 della legge n. 68/1999
sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100%
dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.
LAVORATORI
Iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio con
determinate percentuali di invalidità e particolari
patologie.
DATORI DI LAVORO
•
Datori di lavoro privati.
•
Cooperative e consorzi sociali.
•
Organizzazioni di volontariato.
Gli incentivi sono erogati anche per i datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della
presente legge, procedono all’assunzione di disabili.
CONTRATTO
I benefici sono compatibili, parzialmente o totalmente anche con la stipula dei seguenti contratti:
•
contratti a tempo indeterminato;
•
contratti di apprendistato;
•
contratti di inserimento;
•
contratti a tempo determinato per un minino
di 12 mesi;
•
tirocini finalizzati all’assunzione.
INCENTIVO
Benefici contributivi:
a)
Fiscalizzazione totale dei contributi a carico
del datore di lavoro per la durata massima di
8 anni per:
- disabile con invalidità superiore al 79% o I°
- III° categoria T.U. D.P.R. 23.12.1978 n.
915 per pensioni di guerra;
- disabile psichico e intellettivo (con invalidità a partire dal 46% fino al 100%).
continua
pag.41
segue
INCENTIVO
b)
Fiscalizzazione al 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro per la durata massima di
5 anni per:
- disabile con invalidità tra il 67% e il 79% oppure IV-VI° categoria T.U. D.P.R. 23.12.1978
n. 915 per pensioni di guerra.
Le riduzioni si applicano sui contributi a carico del
datore di lavoro, con esclusione della quota a carico
del lavoratore che è dovuta per intero come per la
generalità dei dipendenti.
Benefici economici:
•
rimborso fino all’80% delle spese sostenute per ogni disabile con invalidità superiore al
50% per:
- trasformazione del posto di lavoro;
- uso di tecnologie del telelavoro;
- eliminazione barriere architettoniche.
MODALITA’ OPERATIVE
Per qualsiasi tipologia contrattuale il datore di lavoro deve stipulare convenzione ex art. 11 Legge
68/1999 con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Torino.
I benefici economici sono erogati a seguito di presentazione del preventivo dei lavori necessari e
successiva fattura.
I benefici contributivi spettano solo a seguito di accoglimento della richiesta da parte della Provincia.
Tra la Regione Piemonte e l’Inps, è stato stipulato
un protocollo di intesa per fruire dell’agevolazione,
concessa dalla Provincia, mediante conguaglio con
i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti. Le
modalità operative e la misura del beneficio vengono comunicate alle aziende direttamente dall’Inps
competente.
Fonti normative:
Legge 68/1999 art. 13; D.M. 91/2000; Circolare INPS n. 203/2001; Messaggio
INPS n. 151/2003.
pag.42
TIROCINI E STAGES
Lo scopo degli stages o tirocini è quello di agevolare le scelte professionali dei
giovani in cerca di una prima occupazione o disoccupati, mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro.
I tirocini offrono alle aziende la possibilità di formare e valutare le capacità di un
individuo da inserire eventualmente in modo stabile in organico o in un bacino di
risorse umane da cui attingere.
L’ inserimento dei soggetti in aziende pubbliche o private non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
Presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Torino è attivo il Servizio “Obiettivo
Tirocinio “ finalizzato alla promozione e diffusione dei tirocini formativi e di orientamento per favorire l’incontro tra le imprese e coloro che sono in cerca di occupazione.
Il Servizio offre ai giovani e ai disoccupati: orientamento professionale, possibilità
di conoscere il mondo aziendale e di sperimentare un inserimento lavorativo in vari
settori consolidando competenze e abilità per acquisire esperienza all’interno di un
contesto produttivo.
Il Servizio offre alle aziende interessate ad attivare tirocini: preselezione delle candidature, convenzionamento e assistenza nell’inserimento del candidato, nella definizione del progetto formativo, nella gestione delle procedure.
LAVORATORI
Giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico.
CONTRATTO
Tirocini formativi e di orientamento di durata massima:
•
non superiore a 4 mesi per i soggetti studenti
che frequentano la scuola secondaria;
•
non superiore a 6 mesi per i soggetti lavoratori inoccupati o disoccupati compresi quelli
iscritti nelle liste di mobilità;
•
non superiore a 6 mesi per i soggetti allievi
degli istituti professionali di Stato, di corsi di
formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o postlaurea, anche nei diciotto mesi successivi al
compimento della formazione;
•
non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati
di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento
e specializzazione post-secondari anche non
universitari, anche nei diciotto mesi successivi
al termine degli studi;
continua
pag.43
segue
CONTRATTO
•
non superiore a 12 mesi per persone svantaggiate (individuate all’art. 4, comma 1 legge
381/91), con esclusione dei soggetti individuati al punto successivo;
•
non superiore a 24 mesi per soggetti portatori
di handicap.
E’ possibile prorogare il tirocinio entro i limiti di durata previsti.
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro comprese le Pubbliche Amministrazioni con i seguenti limiti:
•
aziende con dipendenti a tempo indeterminato
da 1 a 5, 1 tirocinante;
•
aziende con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra 6 e 19, fino a 2
tirocinanti contemporaneamente;
•
aziende con più di 20 dipendenti a tempo
indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Fonti Normative:
Legge 196/1997 art. 18; D.I. 142/1998; Circolare Ministero del Lavoro n.
92/1998.
pag.44
PROGRAMMA P.A.R.I.
Il Programma P.A.R.I. - Programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati - prevede sussidi e incentivi per sostenere i lavoratori e favorire l’assunzione o la creazione di impresa. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
affidato ad Italia Lavoro s.p.a. la gestione del Programma PARI.
LAVORATORI
In provincia di Torino sono ammessi al programma
P.A.R.I.:
•
Donne in reinserimento nel mercato del lavoro;
•
Over 45 espulsi o a rischio di espulsione dal
mercato del lavoro, non percettori di altra indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione.
SUSSIDI AI
LAVORATORI
Beneficio economico:
•
Contributo al lavoratore di 450,00 euro mensili per un periodo massimo di 10 mesi, erogati direttamente dall’INPS.
•
Contributo al lavoratore di 1.000,00 euro per
voucher formativo o integrativo. Potrà essere
speso per attività di formazione professionale presso Enti di Formazione riconosciuti e/o
accreditati e per spese accessorie inerenti la
partecipazione a percorsi formativi e/o tirocini. Il contributo è erogato da Italia Lavoro.
INCENTIVI PER I
DATORI DI LAVORO
Gli incentivi sono destinati a tutti i datori di lavoro privati che stipulano con i soggetti svantaggiati
ammessi al programma P.A.R.I. contratti di lavoro a
tempo determinato superiore a 12 mesi (con orario
pari o superiore a 20 ore settimanali), ovvero contratto a tempo indeterminato.
Beneficio contributivo:
•
incentivo per l’assunzione di un soggetto percettore di sussidio, pari agli importi mensili
non ancora maturati alla data dell’assunzione
(fino a un massimo di 4.500 euro). Il beneficio è da conguagliare con i contributi dovuti
all’INPS.
Beneficio economico:
•
contributo di 1.000,00 euro per voucher formativo che potrà essere speso dall’azienda
che ha proceduto all’assunzione per periodi
di specializzazione e per l’adattamento delle
competenze. Il beneficio è erogato da Italia
Lavoro.
continua
pag.45
segue
CONTRIBUTO ALLA
CREAZIONE
D’IMPRESA
I lavoratori destinatari del programma P.A.R.I che
intendono intraprendere un’attività lavorativa autonoma, individuale o associata, o che intendono
associarsi in cooperativa, possono beneficiare di
un incentivo pari a 4.500 euro, da erogarsi in due
tranches di pari importo a favore dell’impresa costituita.
La prima tranche viene corrisposta direttamente al
lavoratore, al momento dell’avvio dell’attività, dalla
Sede Inps territorialmente competente in base alla
residenza, su indicazione della Regione tramite Italia Lavoro. La seconda tranche viene corrisposta, di
regola, entro il sesto mese dall’avvio dell’attività.
MODALITA’ OPERATIVE
Lavoratore:
•
per informazioni rivolgersi al Centro per l’Impiego di zona, dove potranno essere presentate le richieste di sussidio.
Datori di lavoro:
•
per la fruizione del beneficio contributivo il
datore di lavoro deve fare richiesta alla sede
INPS di competenza allegando una dichiarazione di responsabilità attestante l’assunzione
firmata anche dal lavoratore per presa d’atto
della sospensione del sussidio.
Per i benefici economici erogati da Italia Lavoro, rivolgersi all’Agenzia Piemonte Lavoro, Via Belfiore
23/c, 10125, Torino.
Fonti normative:
Decreto Direttoriale n. 668/2005; Circolare INPS n. 103/2006; Messaggi INPS n.
31874/2006 e n. 2428/2007.
pag. 46
PROGETTO PIEMONTE PER AIUTI ALL’ASSUNZIONE
La Regione Piemonte con DGR n. 92-10150 del 28.7.2003 ha approvato il documento di “Intervento di politica del lavoro” che rientra nel novero degli aiuti di
Stato all’occupazione, avente quale obiettivo la creazione di posti di lavoro e aiuti
all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili in applicazione del Regolamento
(CE) n. 2204/2002.
LAVORATORI
Lavoratori licenziati nel settore dell’indotto auto,
tessile e orafo e altri settori in crisi; Lavoratori in
CIGS coinvolti nel progetto sperimentale di ricollocazione.
DATORI DI LAVORO
Il contratto può essere stipulato:
•
a tempo determinato per una durata di almeno 12 mesi;
•
a tempo indeterminato.
CONTRATTO
Tutti i datori di lavoro privati ad esclusione di quelli
operanti nei settori: navale, industria carboniera e
trasporti.
INCENTIVO
Beneficio economico:
•
fino ad un massimo di euro 1.500 per contratto a tempo determinato;
•
fino ad un massimo di euro 6.000 per contratto a tempo indeterminato.
Gli incentivi scadono il 31.12.2007.
MODALITA’ OPERATIVE
Domande presso l’Agenzia Piemonte Lavoro di Via
Belfiore 23/c 10125 Torino.
Fonti normative:
Deliberazione Giunta Regione Piemonte n. 92-10150 del 28.7.2003.
pag.47
DOMANDE FREQUENTI
In caso di passaggio, al nuovo datore di lavoro spetta la continuazione dei
benefici già in godimento da parte del datore di lavoro di provenienza?
I benefici in questione non spettano in quanto gli stessi non rappresentano una
dote del lavoratore. La Corte di Cassazione, in numerose sentenze, afferma che
l’istituto giuridico del passaggio diretto prevede la risoluzione consensuale del primo rapporto di lavoro e l’avvio immediato del nuovo rapporto che è indipendente
e autonomo da quello cessato. I benefici sono preclusi anche in caso di passaggio
diretto tra aziende con la medesima compagine societaria ovvero partecipata o
controllata dall’altra.
In caso di trasferimento di ramo d’azienda, il nuovo datore di lavoro può
continuare a fruire dei benefici già concessi?
Nel caso in cui il trasferimento dei lavoratori avvenga nell’ambito delle operazioni
societarie disciplinate dall’art. 2112 del Codice Civile, i benefici proseguono con il
nuovo titolare del rapporto di lavoro fino alla sua naturale scadenza, ciò in quanto
in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario
ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. I benefici proseguono anche
in caso di usufrutto o affitto d’azienda.
In caso di sospensione di rapporto di lavoro, i datori di lavoro hanno diritto al prolungamento del periodo di durata dei benefici per il periodo corrispondente a quello di sospensione?
E’ possibile differire il periodo di fruizione dei benefici solo per sospensione dovuta ai casi di maternità e servizio militare o civile. In tal caso i benefici contributivi
riprenderanno fino al completamento del periodo di spettanza al rientro del lavoratore dal periodo di astensione.
L’incentivo al datore di lavoro del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, spetta in presenza di giornate non retribuite?
Il contributo spetta dal giorno dell’assunzione, ovvero da quello di trasformazione del rapporto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato e cessa nel giorno del
raggiungimento della durata massima prevista. Spetta, però, solo per i periodi di
effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore anche se in misura ridotta. In
presenza di giornate non retribuite (sciopero, malattia, maternità,ecc.), l’importo
mensile deve essere diviso per i giorni di calendario del mese e il quoziente così
ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite deve essere detratto dall’importo dello sgravio del mese considerato. In ogni caso l’importo del
contributo non deve essere superiore all’importo della retribuzione corrisposta al
lavoratore nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali
competenze ultramensili.
pag. 48
Per i lavoratori soci di cooperative, possono essere ammesse le agevolazioni per l’assunzione dalle liste di mobilità (legge 223/1991) e dei disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi (Legge 407/1990)?
Sì. In un primo momento la agevolazioni erano ritenute non spettanti in quanto le
prestazioni del socio in una cooperativa di lavoro non erano considerate di lavoro
subordinato ma “adempimento del patto sociale”. Tali considerazioni sono state superate dall’art. 1 c. 3 Legge 142/2001, il quale prevede che oltre all’instaurazione
del rapporto associativo, può essere instaurato un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma al quale si applica tutta la normativa relativa a tale
rapporto, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
Può un rapporto di apprendistato instaurato in anni precedenti secondo la
disciplina posta dalla Legge 25/1955 essere trasformato in apprendistato
professionalizzante così come disciplinato dalla Legge 276/2003 artt. 47
e successivi?
No. Il Ministero del lavoro, con interpello del 1.3.2007, ha chiarito che il rapporto
di apprendistato iniziato secondo le regole previgenti deve continuare ad essere regolato dalla medesima normativa. Non è possibile passare dalla vecchia alla nuova
disciplina in quanto i requisiti richiesti non sono omogenei.
E’ possibile utilizzare l’apprendista professionalizzante per le attività a
carattere stagionale?
No, il ministero del lavoro con interpello n. 3769 del 2 maggio 2006 è contrario
alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante stagionali, in quanto
per la breve durata delle attività a carattere stagionale viene meno il requisito dei
due anni quale durata minima del contratto in questione. Pur tuttavia per alcuni
settori come ad es. il turismo, e solo per l’apprendistato disciplinato dalla legge n.
25 /1955, il Ministero ammise la possibilità di stipulare contratti di apprendistato
anche per attività stagionali e, in applicazione del regime transitorio, continuarne
l’utilizzo.
Un datore di lavoro che converte un rapporto di apprendistato della durata
di 5 anni in rapporto a tempo indeterminato, mantiene i benefici contributivi?
Sì, il parere del Ministero con interpello n. 3833 del 4 maggio 2006, conferma il
diritto ad un ulteriore anno di sgravio contributivo a favore del datore di lavoro che
trasforma un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, qualunque ne sia stata la durata.
pag.49
SEDI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO
SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO
Via Bertola, 28 - 10122 TORINO
Segreteria Tel. 011/8614482; Fax 011/8614683
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO
Via Bertola, 28 - 10122 TORINO
Segreteria Tel. 011/8614418 – 4480 – 4634; Fax 011/8615298
e-mail [email protected]
SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
Via Bertola, 28 - 10122 TORINO
Segreteria Tel. 011/8614416 – 4491; Fax 011/8615488 - 4686
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI TORINO
Via Bologna 153
10154 TORINO
Ufficio Informazioni Tel. 011/8614800
e-mail [email protected]
Via Castelgomberto 75
10136 TORINO
Tel. 011/8614111
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CHIERI
Via Vittorio Emanuele II n. 1
10023 CHIERI
Tel. 011/9403711; Fax 011/9403751
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI
CHIVASSO
Via Lungo Piazza D’Armi 6
10034 CHIVASSO
Tel. 011/9177411; Fax 011/9177444
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CIRIÈ
Via Banna 14
10073 CIRIE’
Tel. 011/9225111; Fax 011/9206364
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI
CUORGNÈ
Via Ivrea con ingresso da Via Piave
10082 CUORGNE’
Tel. 0124/605411; Fax 0124/605430
e-mail [email protected]
pag. 50
CENTRO PER L’IMPIEGO DI IVREA
C.so Vercelli 138
10015 IVREA
Tel. 0125/235911; Fax 0125/235940
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI
MONCALIERI
Corso Savona 10/D
10024 MONCALIERI
Tel.011/6480211; Fax 011/6480260
e-mail [email protected]
SEDE DISTACCATA DI
CARMAGNOLA
Via Giolitti 32
10022 CARMAGNOLA
Tel. 011/9717111; Fax 011/9717110
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI
ORBASSANO
Strada Rivalta 14
10043 ORBASSANO
Tel. 011/9001411; Fax 011/9001426
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI
PINEROLO
C.so Torino 324
10064 PINEROLO
Tel. 0121/325711; Fax 0121/325732
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI RIVOLI
Via Dora Riparia 4
10090 CASCINE VICA RIVOLI
Tel. 011/9505211; Fax 011/9505222
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI
SETTIMO TORINESE
Via Roma 3
10036 SETTIMO TORINESE
Tel. 011/8169611; Fax 011/8169609
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SUSA
Via Martiri della Libertà 6
10059 SUSA
Tel. 0122/ 648011; Fax 0122/648022
e-mail [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO DI
VENARIA
Via Leonardo da Vinci 50
10078 VENARIA
Tel. 011/4596511; Fax 011/4596510
e-mail [email protected]
Le sedi dei Centri per l’Impiego della provincia di Torino osservano il seguente
orario:
Mattino: Lunedì, Martedì, Giovedì 9,00-12,30; Venerdì 9,00-12,00
Pomeriggio: Lunedì su appuntamento; Martedì e Giovedì 14,15-15,45;
Carmagnola, Ivrea, Venaria su appuntamento.
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SEDI E AGENZIE INPS IN PROVINCIA DI TORINO
DIREZIONE PROVINCIALE METROPOLITANA
Via XX Settembre, 34
10121 Torino
Tel. 011/57151; Fax 011 5715659
AGENZIA DI TORINO CROCETTA
Corso Turati, 19/7
10128 Torino
Tel. 011/56591; Fax 011/5659376
AGENZIA DI TORINO LINGOTTO
Via Nizza 362/10
10127 Torino
Tel. 011/65261; Fax 011/6526584
AGENZIA DI TORINO MIRAFIORI
Strada del Drosso 33/6B
10135 Torino
Tel. 011/340351; Fax 011/3403558
AGENZIA DI TORINO PARELLA
Via XX Settembre, 34
10121 Torino
Tel. 011/57151; Fax 011/5715350
AGENZIA DI TORINO VANCHIGLIA
Corso Vigevano, 56
10155 Torino
Tel. 011/2445010; Fax 011/2445060
AGENZIA DI TORINO SAN CARLO
Via XX Settembre, 34
10121 Torino
Tel. 011/57151; Fax 011/5715360
AGENZIA DI TORINO SAN PAOLO
Corso Turati, 19/7
10128 Torino
Tel. 011/56591; Fax 011/5659497
AGENZIA DI LUCENTO – STURA
Via XX Settembre, 34
10121 Torino
Tel. 011/57151; Fax 011/5715659
TORINO NORD DIREZIONE SUBPROVINCIALE
Corso Giulio Cesare, 290
10154 Torino
Tel. 011/26891; Fax 011/2689605
AGENZIA DI CHIVASSO
Via Cosola, 25
10134 Chivasso (TO)
Tel. 011/9110311; Fax 011/9110360
AGENZIA DI CIRIE’
Via Robaronzino, 4
10073 Ciriè
Tel. 011/9225611; Fax 011/9225660
COLLEGNO DIREZIONE SUBPROVINCIALE
Corso Francia, 45
10093 Collegno
Tel. 011/71701; Fax 011/4033369
pag. 52
AGENZIA DI BUSSOLENO
Via Del Traforo, 62
10053 Bussoleno
Tel. 0122/642011; Fax 0122/642060
AGENZIA DI VENARIA REALE
Via San Marchese, 28
10078 Venaria Reale
Tel. 011/4525558; Fax 011/4525599
IVREA DIREZIONE SUBPROVINCIALE
Piazza Lamarmora, 15
10015 Ivrea
Tel. 0125/619311; Fax 0125/619300
AGENZIA DI RIVAROLO CANAVESE
Corso Indipendenza, 53
10086 Rivarolo Canavese
Tel. 0124/454811; Fax 0124/454830
MONCALIERI DIREZIONE SUBPROVINCIALE
Corso Roma, 13/1
10024 Moncalieri
Tel. 011/63941; Fax 011/642242
AGENZIA DI CARMAGNOLA
Piazza Martiri, 24/B
10022 Carmagnola
Tel. 011/9724511; Fax 011/9724560
AGENZIA DI CHIERI
Piazza Cavour, 4
10023 Chieri
Tel. 011/9474611; Fax 011/9474626
PINEROLO DIREZIONE SUBPROVINCIALE
Viale Kennedy, 5
10064 Pinerolo
Tel. 0121/3641; Fax 0121/364298
AGENZIA DI ORBASSANO
Via Rivalta, 14/B
10043 Orbassano
Tel. 011/9036711; Fax 011/9036760
Tutte le sedi INPS della provincia di Torino osservano il seguente orario di apertura
al pubblico:
Lunedì e Giovedì 8,30 – 16,00
Martedì, Mercoledì e Venerdì 8,30 – 12,30
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Ideazione grafica a cura di
FOTOLABORATORIO ITALIA-Saluzzo
di Callari Giovanni
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Incentivi all`Occupazione