Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 21-2-2002
Osservava significativamente la Corte che
“l’accesso al concorso può, ovviamente, essere
condizionato al possesso di requisiti fissati in
base alla legge, e in tal modo non è da escludere
a priori che possa stabifini anche il possesso di
una precedente esperienza nell’ambito dell’Amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma
quando ciò non si verifichi, la sostituzione al
concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati
principi costituzionali” (cfr. Corte cost., n.
1/99).
V.1)Nel caso di specie, mentre in sede di prima
copertura dei posti resisi disponibili appare in
qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna
degli uffici, non sembra ragionevole che quella
indicata (la selezione riservata agli interni)
costituisca l’unica forma di selezione, giacché
riguardante il 100% dei posti messi a concorso
(cfr. Corte Cost., 20.7.1994, n. 313; 4.6.1993, n.
266; 28.7.1999, n. 364; 4.1.1999, n. 1), con gli
effetti paradossali ed ingiustificati indicati dai
ricorrenti, ai quali, pur essendo in possesso del
titolo richiesto per l’accesso dall’esterno ed in
astratto idoneo, è inibita la partecipazione al
concorso giacché riservato ai titolari di mera
“rendita di posizione” costituita dal possesso
della qualifica immediatamente inferiore a
quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata
che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l’alto del personale in servizio.
VI. La questione, nei termini indicati, non appare
dunque manifestamente infondata per violazione
degli artt. 3 e 97 Cost. del combinato disposto
della legge regionale (art. 32, L.R. 7/97, comma
1° e art. 39 L.R. 93/1984, n. 26) nella parte in cui
riserva la copertura del 100% di posti messi a
concorso al personale interno.
VII. Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.
1321
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Sede di Bari - Sezione II, sul ricorso di cui in
epigrafe così provvede:
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità. costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, comma 1°, L.R.
Puglia7/97, e art. 39 L.R. Puglia 9.5.1984, n. 26) nella
parte in cui riserva la copertura del 100% di posti
messi a concorso al personale interno per contrasto
con gli artt. 3 e 97 della Costituzione
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della Giunta Regionale della Puglia nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Puglia.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5
luglio 2001.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a dame
comunicazione come sopra indicato.
L’Estensore
Il Presidente
––––––––––––––––––––––––
PARTE SECONDA
––––––––––––––––––––––––
Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta
––––––––––––––––––––––––
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2002, n. 30
D.M. 454 del 14.12.2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica”. Determinazioni.
L’Assessore all’Agricoltura, sulla base dell’istrut-
1322
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 21-2-2002
toria espletata dall’Ufficio Meccanizzazione Agricola
e Utenti Motori Agricoli, confermata dal Dirigente
Responsabile del Settore Ispettorato Compartimentale
Agricoltura e Alimentazione riferisce:
il D.M. 454 del 14.12.2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale
per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nella florovivaistica”, ha dettato le norme per la concessione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali
impiegati in agricoltura, attraverso l’accredito d’imposta.
Tale normativa modifica quella prevista dal D.M.
375/2000 che dalla data di entrata in vigore del D.M.
454/2001 e cioè dal 31.12.2001, cessa di avere efficacia.
L’Ufficio Meccanizzazione Agricola e Utenti
Motori Agricoli, previo incontri con i Dirigenti
Responsabili degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, ha elaborato la circolare applicativa delle
norme contenute nel D.M. 454/2001 al fine di dettare
disposizioni operative uniformi su tutto il territorio
regionale.
La predetta circolare applicativa indica, tra l’altro:
- le procedure da seguire per la richiesta e rendicontazione del beneficio;
- le modalità operative che gli uffici incaricati della
concessione devono mettere in atto;
- i modelli di richiesta e rendicontazione del beneficio stesso che devono essere presentati agli Uffici,
per le relative operazioni. Sono stati predisposti due
modelli: uno per le nuove iscrizioni e/o per le
richieste che hanno variato i dati indicati nell’istanza per l’anno 2001, l’altro “di conferma” da utilizzare nel caso in cui non sono da evidenziare
situazioni nuove rispetto all’anno 2001. 1 modelli
contraddistinti dai nn. 3 e 4 sono da utilizzare, nei
casi previsti, per le operazioni di rendicontazione.
Ovviamente tali procedure sono in vigore per tutte
le operazioni da mettere in atto nell’anno 2002.
I modelli di richiesta del beneficio, allegati alla
D.G.R. 1939/2000, sono sostituiti da quelli riportati
nella suddetta circolare.
Tutte le altre disposizioni, dettate dalla D.G.R. n.
193 9/2000, restano in vigore ad eccezione:
- “per le operazioni straordinarie di coltivazione per
le colture vite da vino - frutta polposa - nocciolo olivo - agrumi si continueranno ad applicare i parametri in vigore prima dello stesso decreto ministeriale”;
- “le assegnazioni effettuate ai contoterzisti, qualora
afferiscano lavori straordinari, saranno fatte
seguendo i parametri in vigore prima dello stesso
decreto ministeriale”.
- Laddove è fatto riferimento al “D.M. 24.02.2000” è
da leggersi 09.03.2001.
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di
adottare il presente provvedimento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, in
quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4
comma 4 lettera k L.R.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare tutto quanto in narrativa che qui di
seguito si intende come integralmente riportato;
- di approvare la circolare applicativa delle nonne
contenute nel D.M. 454/2001 allegata al presente
atto;
- di approvare i modelli di richiesta e di rendicontazione del beneficio, parte integrante della circolare
applicativa di cui innanzi, che sostituiscono i
modelli allegati alla D.G.R. 1939/2000, i quali cessano di avere efficacia;
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 21-2-2002
- di incaricare la segreteria della G.R. di inviare
copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per
la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6
lettera g;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il Segretario della
Giunta Regionale
Dr. Romano Donno
Il Presidente della
Giunta Regionale
Dott. Raffaele Fitto
REGIONE PUGLIA
Assessorato Agricoltura - Alimentazione - Riforma
Fondiaria - Acquacoltura - Foreste - Caccia - Pesca
Settore I.C.A. e Alimentazione
Ufficio Meccanizzazione Agricola e
Utenti Motori Agricoli
Lungomare N. Sauro n. 45 - 70121 Bari - Tel.
080/5405273 - Fax 080/5405274
OGGETTO: Circolare applicativa delle norme
contenute nel D.M. n. 454 del 14.12.2001 allegata
alla D. G. R. n. _____ del ____________.
Al fine di dettare disposizioni operative uniformi su
tutto il territorio regionale circa l’applicazione delle
nonne contenute nel D.M. n. 454 del 14.12.2001
avente ad oggetto: “Regolamento concernente le
modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli
oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica” si adotta la seguente circolare applicativa che sintetizza, anche, le parti principali del
decreto suddetto.
Il D.M. n. 454 del 14.12.2001 all’art. 10 comma 1
statuisce che le disposizioni previste dal D.M.
375/2000 cessano di avere efficacia dal giorno stesso
dell’entrata in vigore del predetto decreto.
Tale D.M. è entrato in vigore il 31.12.2001.
Per la concessione dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura, si applicano le norme relative
all’accredito d’imposta.
Pur rimanendo inalterata la denaturazione di prodotti petroliferi a prezzo agevolato per l’agricoltura, la
loro vendita può essere effettuata da qualsiasi deposito
commerciale di oli minerali.
1323
SOGGETTI BENEFICIARI
L’accredito d’imposta è previsto per i seguenti
soggetti:
1) esercenti attività agricole iscritti nel registro delle
imprese istituito presso le Camere di commercio
(art. 8 Legge n. 580/1993 e regolamenti attuativi);
2) cooperative iscritte nel registro delle imprese,
costituite tra i soggetti di cui al n. 1 per lo svolgimento in comune delle stesse attività connesse
all’esercizio delle singole imprese.
E’ appena il caso di ricordare che qualora trattasi
di cooperative per la coltivazione dei terreni di
proprietà delle stesse, l’iscrizione nel registro delle
imprese agricole deve essere posseduta dalla cooperativa.
Qualora trattasi di cooperative di trasformazione
e/o di servizi i soci delle stesse, singolarmente,
devono essere iscritti al medesimo registro.
Il presidente della cooperativa deve autocertificare, nei modi di legge, tali requisiti.
Nella fattispecie di cooperative di servizi e/o trasformazione, il beneficio sarà concesso ai soli soci
iscritti nel registro delle imprese e per i terreni condotti dagli stessi per i quali la cooperativa rende il
servizio e/o la trasformazione;
3) aziende agricole delle istituzioni pubbliche costituite con atto amministrativo;
4) consorzi di bonifica ed irrigazione per le attività
istituzionali all’interno dei comprensori di appartenenza ( si specifica che i consorzi di bonifica ed
irrigazione, per usufruire del beneficio, devono
svolgere i lavori in proprio senza l’ausilio di
imprese agromeccaniche);
5) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle
imprese e che svolgano prestazioni in favore delle
imprese agricole iscritte nel registro di cui all’art. 8
Legge n. 580/1993.
UTILIZZO DI MACCHINE ED
ATTREZZATURE
Le operazioni per le quali si beneficia dei carburante agevolato, sono quelle previste dal D.M.
09.03.2001 e realizzate con macchine di cui all’art. 57
del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 ed art. 58
1324
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 21-2-2002
dello stesso D.L.vo, qualora, queste ultime, siano permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole.
In particolare, in riferimento all’art. 57:
a) quelle esclusivamente adibite per i lavori agricoli;
b) i motori utilizzati per l’azionamento delle attrezzature agricole destinate ad essere impiegate nelle
attività agricole e forestali;
c) le macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi;
d) le macchine utilizzate per l’essiccazione e la prima
trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le
macchine usate per evitare il formarsi di brina e
gelate;
e) gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali
adibiti ad attività di produzione.
Ne consegue che per beneficiare dell’accredito
bisognerà dimostrare la proprietà e/o l’utilizzo a fini
esclusivi in agricoltura delle macchine e delle attrezzature utili.
L’utilizzo deve essere indicato come dal modello
unico e nei modi nello stesso indicati.
ATTIVITA’ OGGETTO DEL BENEFICIO
Le attività che danno diritto alla concessione di carburante agricolo agevolato sono indicate dal D.M. 454
del 14.12.2001 all’art. 2 comma 2.
Le stesse sono:
a) per gli esercenti attività agricole, per le cooperative e per le aziende agricole di istituzioni pubbliche (art. 2 comma 1 D.M.454/2001):
• attività agricole di cui all’art. 29 del D.P.R.
917/86, così come modificato dalla Legge
662/96 art. 3 comma 4, nei limiti ivi stabiliti,
compresi gli interventi di manutenzione dei
fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di
base e più precisamente:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno,
alla silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, le attività dirette alla produzione di vegetali tramite
l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del
terreno su cui la produzione stessa insiste.
(Con apposito decreto interministeriale è stabilito per ciascuna specie animale, il numero
dei capi che rientra nei limiti di cui al presente comma tenuto conto delle potenzialità
produttive dei terreni e delle unità foraggere
occorrenti a seconda della specie allevata. In
alternativa gli Uffici potranno utilizzare il
calcolo delle U.F. rapportate alle U.B.A.
aziendali);
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici, ancorché non svolte sul terreno,
che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che la governa e
che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per
almeno la metà dal terreno e dagli animali
allevati su di esso.
b) Per i consorzi di bonifica ed irrigazione la concessione spetta per i lavori eseguiti negli ambiti dei
propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.
c) Per le imprese agromeccaniche, iscritte nel corrispondente registro della C.C.I.A.A., in relazione
alle prestazioni rese in favore delle imprese agricole, iscritte nel registro delle imprese istituito
presso le Camere d i commercio (art. 8 Legge n.
580/1993) ed in relazione alle attività di cui al precitato art. 29 DPR 917/86 e successive modifiche
ed integrazioni.
Da quanto innanzi scaturisce che non può concedersi carburante agricolo a prezzo agevolato per:
1) Trivellazione di pozzi artesiani;
2) Autoproduzione di energia elettrica per gli usi
aziendali per i quali si applica la disciplina prevista
al punto 11 della Tabella A del testo unico delle
accise (decreto Legislativo n. 504/1995) ;
3) Le aziende zootecniche che non producano almeno
un quarto di mangimi per il totale delle UBA presenti in azienda, da terreni aziendali.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’ACCREDITO D’IMPOSTA:
L’istanza per la richiesta dell’accredito di imposta,
in carta semplice, deve essere presentata all’Ufficio
competente entro il 30 giugno di ciascun anno, anche
per il tramite delle organizzazioni di categoria con-
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 21-2-2002
1325
venzionate con la Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
30/82.
Per la conduzione di terreni ubicati in più province
della stessa Regione o in più Regioni, l’unica richiesta
deve essere presentata all’Ufficio ricadente nel territorio della C.C.I.A.A. presso la quale risulta iscritto il
beneficiario ai sensi della Legge n. 580/93.
Si specifica che la richiesta, come anche l’assegnazione, è unica e per tutto l’anno solare.
Tutti i soggetti beneficiari, per la richiesta,
dovranno compilare il modello unico o il modello di
conferma, allegati alla presente, utilizzando le dichiarazioni negli stessi riportate.
Si sottolinea che l’utilizzo del modello unico è
obbligatorio:
a) per gli utenti che richiedono il beneficio per la
prima volta (prima iscrizione);
b) per le richieste i cui dati sono variati rispetto a
quelli dichiarati nell’anno precedente.
nominativo dei soci specificando per ciascuno di
essi l’iscrizione al registro delle imprese, l’estensione della singola azienda, l’ubicazione, la ripartizione delle colture e l’elenco dei lavori che si
intendono eseguire in rapporto a superfici e quantità su cui intervenire;
h) le aziende agricole delle istituzioni pubbliche
devono inoltre allegare una dichiarazione dalla
quale risulti l’attività che dà titolo all’agevolazione
e le indicazioni richieste all’art. 2 comma 3 del
D.M. n. 454 del 14.12.2001 lettere a - b - d - e - f g;
i) i consorzi di bonifica e irrigazione devono inoltre
allegare una dichiarazione dalla quale risulti l’attività che dà titolo all’agevolazione e le indicazioni
di cui al D M. n. 454 del 14.12.2001 art. 2 comma
3 lettere a - b - d - e - f - g e se ricorrono i presupposti di legge gli estremi di iscrizione nel registro
delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580/93.
Potranno utilizzare il “Modello di conferma” quelle
ditte che non hanno variato i dati dichiarati l’anno precedente, ad eccezione di quelli indicati nel modello di
cui al presente capoverso.
Le imprese agromeccaniche possono richiedere,
entro il trenta giugno di ciascun anno, un’assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell’anno precedente, previa rendicontazione di
quelli già consumati. Possono altresì richiedere nel
corso dell’anno, ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.
Le dichiarazioni da riportare sono:
a) generalità, domicilio, denominazione o ragione
sociale se trattasi di persona giuridica, sede legale
e generalità del legale rappresentante;
b) codice fiscale e partita IVA;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese
istituito presso la C.C.I.A.A.;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative
attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il
numero della targa e per quelle non soggette ad
immatricolazione, il numero del telaio o del
motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell’azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;
e) per le macchine operatrici indicare anche il tipo di
lavorazione per il quale se ne chiede l’utilizzo;
f) dichiarazione dei lavori connessi alle attività agricola che si intendono eseguire nel corso dell’anno
riferiti a colture, superfici e quantità su cui intervenire con indicazione di quelle che si intendono
affidare ad imprese agromeccaniche.
In caso di lavori a svolgersi da imprese agromeccaniche le generalità del titolare l’impresa agromeccanica, ragione sociale e sede legale saranno
indicate in fase di rendicontazione di fine anno;
g) le cooperative devono allegare altresì l’elenco
OGGETTO DEL BENEFICIO
Oggetto del beneficio è lo svolgimento delle attività agricole così come indicate dal DPR 917/86 art.
29 e successive modifiche ed integrazioni all’interno
delle aziende agricole.
Per comprovare la titolarità e la conduzione delle
aziende agricole il modello unico contiene la nota (1)
indicante:
a) proprietà;
b) fitto;
c) comodato ecc.
Limitatamente ai terreni condotti in fitto e/o comodato si specifica che:
1) i contratti di fitto devono essere registrati.
2) i contratti di comodato, prescindono dalla registrazione, qualora non comportino corrispettivi. Gli
stessi comunque vanno allegati all’istanza.
Il contratto di comodato può anche essere sostituito da autocertificazione, resa secondo le norme
1326
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 21-2-2002
vigenti, incrociata tra il concedente ed il conduttore.
3) Per i terreni in proprietà di un componente il
nucleo familiare ed in conduzione da parte di uno
dei componenti lo stesso nucleo, si allega esclusivamente un’autocertificazione di conduzione, prescindendo da ogni e qualsiasi tipo di contratto
intendendosi per essa conduzione familiare.
VARIAZIONI
Le variazioni dei dati riportati sull’originaria
istanza, sono oggetto di apposita dichiarazione integrativa.
La comunicazione delle variazioni deve essere
indirizzata all’Ufficio che ha concesso il beneficio
secondo la seguente temporalità:
a) entro trenta giorni dal verificarsi della variazione;
b) entro sei mesi in caso di decesso del titolare dell’azienda.
Si specifica che per i dati catastali non riportati nell’originaria istanza, trascorso il termine del trenta
giugno, gli stessi saranno accettati dall’Ufficio che
non potrà però procedere ad assegnazione alcuna.
Il beneficio, limitatamente alle seconde colture,
può concedersi anche dopo il termine del trenta
giugno a condizione che l’originaria istanza indichi le
superfici sulle quali si interverrà. Alla mancanza dell’indicazione colturale si potrà supplire con apposita
comunicazione che sarà allegata all’istanza che ha
dato diritto al beneficio.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PER
LA CONCESSIONE
Ricevute le istanze di attribuzione dell’accredito
d’imposta, l’Ufficio:
5) determina i quantitativi complessivi da ammettere
all’impiego agevolato per i lavori da svolgere nell’anno solare tenendo conto delle rimanenze
dichiarate, ne riporta il totale annuale concesso sul
libretto di controllo che ridà al beneficiario.
Si specifica che è concedibile la maggiorazione
per le operazioni di campo, così come determinata dalla D.G.R. n. 1939/2000.
Si precisa che le maggiorazioni per particolari
situazioni, concesse con deliberazioni di Giunta
regionale per l’anno 2001, saranno concedibili
solo a seguito di ulteriori nuovi provvedimenti
della stessa Giunta regionale.
Per le colture ortive autunno - vernine, per le
colture ortive primaverili - estive, non ricompresse nell’allegato 1 al D.M.09.03.2001, si
applicano le disposizioni della D.G.R.
1939/2000.
Parimenti si applicano le medesime disposizioni
per le colture ripetute, per la coltivazione del
fico d’india specializzato, per le macchine agricole alimentate a benzina, per le coltivazioni
dell’asparago e del carciofo, per le attività
vivaistiche e per la silvicoltura.
Per i quantitativi da concedere alle cooperative
per la trasformazione dei prodotti dei soci, il
calcolo del concedibile seguirà le modalità indicate per l’anno 2001;
6) rilascia il libretto di controllo con l’annotazione
relativa al quantitativi concessi.
L’assegnazione è unica e comprende il totale dei
quantitativi ammessi per l’anno solare.
Limitatamente alle serre si specifica che il quantitativo di carburante indicato sulla tabella allegata al
D.M. 09.03.2001 è da intendersi per l’intero anno
solare. Tale quantitativo deve essere rapportato ai
giorni di effettiva accensione delle apparecchiature
medesime. (La modalità di assegnazione è la
seguente: litri 10per mc./365 giorni x i giorni di effettiva accensione).
1) protocolla l’istanza ricevuta;
2) verifica la completezza e la regolarità della documentazione ai sensi della Legge n. 241/90;
3) verifica i dati riportati nell’istanza;
4) effettua l’istruttoria della stessa attraverso la compilazione del verbale istruttorio;
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, ricevuti
dagli UU.AA.ZZ. entro 15 giorni dalla fine di ogni
bimestre solare gli elenchi nominativi degli utenti
ammessi all’agevolazione nel bimestre medesimo con
l’indicazione della qualità e quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi, ne invia copia all’Ufficio Tecnico di Finanza ed al Comando della Guardia di
Finanza competente per territorio.
Nello stesso termine ed ai destinatari di cui sopra,
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 21-2-2002
l’I.P.A. dà comunicazione delle variazioni intervenute
per cessazione di attività, per decesso del titolare o per
eventi di carattere eccezionale.
LIBRETTO DI CONTROLLO
Si specifica che il libretto di controllo deve essere
tenuto nel rispetto dei principi fissati dall’art. 2219 del
codice civile, deve essere custodito presso la sede dell’impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo,
per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima
scritturazione. Si sottolinea che la dicitura innanzi
riportata deve essere apposta dagli uffici su tutti i
libretti di controllo.
Il libretto di controllo deve contenere esclusivamente i dati relativi a:
1) le generalità ed il domicilio del beneficiario o se
trattasi di persona giuridica la denominazione o
ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le
generalità del rappresentante legale;
2) il codice fiscale e la partita IVA;
3) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
4) l’ubicazione, l’estensione delle aziende nonché la
ripartizione delle colture su di essa praticate.
Per le imprese agromeccaniche il libretto di controllo deve contenere gli estremi identificativi delle
macchine.
Per consorzi di bonifica ed irrigazione sul libretto è
specificata l’arca di intervento.
ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI
All’atto del rifornimento presso i depositi fiscali e
commerciali i soggetti beneficiari annotano sul medesimo libretto, di volta in volta, le quantità e qualità dei
prodotti acquistati. Tali annotazioni sono convalidate
dall’esercente il deposito con l’apposizione del timbro
e della firma.
Entro la scadenza del semestre e comunque entro la
fine dell’anno solare di riferimento, gli esercenti le
attività agricole, le cooperative, le aziende agricole
delle pubbliche istituzioni annotano sul libretto di
controllo i consumi complessivi di prodotti petroliferi
distinti per qualità, ed appongono la seguente dichia-
1327
razione sottoscritta: I lavori colturali eseguiti sono
conformi a quelli previsti per le colture oggetto della
richiesta di cui all’articolo 2 comma 3 del D.M. n. 454
del 14.12.2001.
I consorzi di bonifica ed irrigazione integrano le
dichiarazioni di cui al capoverso precedente con l’indicazione dell’area di intervento.
Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque
giorni dal termine dei lavori su apposite schede
distinte per cliente e per provincia, quanto indicato
sulla scheda allegata alla presente circolare e contraddistinta come “Mod.3”.
RENDICONTAZIONE DI FINE ANNO
Entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello
della concessione, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all’Ufficio, anche per il tramite delle
organizzazioni di categoria convenzionate ai sensi
della L.R.30/82, una dichiarazione di avvenuto
impiego di oli minerali negli usi agevolati, in cui indicano complessivamente:
a) i quantitativi utilizzati in detti impieghi;
b) i quantitativi non utilizzati e di cui si tiene conto in
sede di nuova assegnazione;
c) i lavori eseguiti in loro favore da imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari,
la ragione sociale, la sede legale.
La dichiarazione di cui innanzi è riportata nel
modello di autocertificazione annuale “Mod. 4”. Ad
essa deve essere allegata la fotocopia del libretto di
controllo riportante i prelievi effettuati nonchè la
seguente dichiarazione sottoscritta: I lavori colturali
eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture
oggetto della richiesta di cui all’articolo 2 comma 3
del D.M. n. 454 del 14.12.2001.
Le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio,le
generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i
relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi
identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni.
Le imprese agromeccaniche allegano un elenco
nominativo, per provincia, degli esercenti le imprese
agricole in favore delle quali sono state effettuate le
lavorazioni, indicando per ciascun soggetto i lavori
complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i
relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché
copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l’indicazione dei destinatari delle prestazioni ed allegano le
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schede come da “Mod. 3” allegato.
Gli stessi adempimenti di cui sopra sono effettuati
in caso di cessazione dell’attività nel corso dell’anno,
entro trenta giorni dalla cessazione:
In caso di decesso del titolare del beneficio gli
adempimenti di cui innanzi devono essere effettuati
entro sei mesi dall’evento.
Qualora in caso di cessazione dell’attività o di
decesso, residuino prodotti denaturati, nella dichiarazione annuale vengono indicati anche gli estremi
identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l’utilizzo dei prodotti ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione al quale si intendono cedere tali prodotti.
La procedura di rendicontazione di cui sopra si
applica altresì alle operazioni relative all’anno 2002.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PER LA RENDICONTAZIONE
L’Ufficio:
1. esamina le dichiarazioni rese mediante autocertificazione, unitamente alla documentazione allegata;
2. controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati
siano compresi nei limiti dell’assegnazione originaria;
3. verifica le rimanenze dichiarate;
4. effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle
superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche
comunitari. Tale accertamento è altresì finalizzato
a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate
sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di
assegnazioni di oli minerali agevolati.
Oltre alle operazioni di cui innanzi l’Ufficio verifica la rispondenza tra quanto risulta nelle dichiarazioni per l’assegnazione e quelle per la rendicontazione con quanto effettivamente realizzato e vigila
sull’effettivo svolgimento delle attività per le quali è
stata richiesta l’ammissione al beneficio.
Qualora dai riscontri emergessero irregolarità,
l’Ufficio darà immediata comunicazione all’UTF
competente per territorio, che provvederà ai successivi adempimenti. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 331 del codice di procedura penale.
CONTROLLI POST A CAMPIONE
Con apposito atto si indicheranno le modalità di
estrazione dei campioni delle aziende da controllare.
Per le pratiche sottoposte a controllo si applicherà il
concetto del parametro ettaro/coltura e dell’assegnazione media standard (quantitativi per singole operazioni individuati dai DD.MM. 24.02.2000 e
09.03.2001) in rispondenza ai criteri di concessione.
Gli Ispettorati Provinciali dell’Agri coltura, competenti per territorio, vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti procedure da parte degli Uffici
Agricoli di Zona, relazionando trimestralmente
all’Ufficio Meccanizzazione Agricola e Utenti Motori
Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, al fine di permettere l’unitaria applicazione degli interventi su tutto il
territorio regionale.
Le disposizioni operative attengono all’attività dell’Ufficio Meccanizzazione Agricola e Utenti Motori
Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.
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