FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA
REGOLAMENTO
GENERALE
DELL’ATTIVITA’ DEI
MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI IN
FORMAZIONE
SPECIALISTICA
Redatto da:
Massimo Andreoni, Luigi Tonino Marsella, Gian Piero Milano, Giuseppe
Novelli, Alberto Siracusano
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 1
REGOLAMENTO GENERALE DELL’ATTIVITA’ DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 1
Per il conseguimento del diploma di Medico chirurgo specialista e/o Odontoiatra
specialista si richiede la partecipazione personale dell’interessato alle attività e responsabilità
proprie della disciplina, secondo la progressione formativa prevista dalla Scuola di
Specializzazione. Il Medico in formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola, stipula
un contratto di formazione specialistica di durata annuale, rinnovabile di anno in anno per la
durata del corso di specializzazione, che lo equipara - limitatamente all’impegno richiesto - ad un
Medico del SSN a tempo pieno per attività di servizio, anche se la sua attività non è in alcun modo
sostitutiva di quella del personale di ruolo, né ad essa assimilabile sul piano retributivo. Il monte
orario assegnato allo specializzando è pari a 38 ore settimanali, di cui 4 sono destinate ad attività
di didattica frontale.
Con tale contratto l’interessato si impegna a seguire, con profitto, l’intero programma di
formazione, e a svolgere le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici.
Ogni attività formativa e assistenziale del Medico e/o Odontoiatra in formazione specialistica
(d’ora in poi “Medico in formazione specialistica” o “specializzando”) si svolge sotto la guida di
Tutori, nei termini indicati nel presente Regolamento.
Art. 2
Il Consiglio della Scuola (o il Comitato Ordinatore secondo il nuovo ordinamento delle
Scuole di Specializzazione), nel rispetto del piano formativo, stabilisce per ciascun anno del
corso di specializzazione, oltre al programma didattico:
a) le attività assistenziali ed il grado di autonomia acquisito dallo specializzando
nell’esercizio delle stesse;
b) le attività cliniche e la tipologia di procedure diagnostiche – terapeutiche e/o
chirurgiche previste per l’anno di corso; in particolare il Consiglio stabilisce il numero
minimo e la tipologia di interventi pratici che lo specializzando deve aver
personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale;
fermo restando che il grado di autonomia nell’esercizio delle attività assistenziali
deve comunque portare ogni Medico in formazione specialistica, al termine del
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percorso formativo, all’esecuzione della totalità degli atti medici previsti dal Decreto
29 marzo 2006 e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola medesima;
c) le sedi e le unità operative in cui si svolgerà l’attività dello specializzando e la relativa
durata;
d) il Tutore individuale dello specializzando, i responsabili delle strutture interne sede
della formazione;
e) i componenti del Pool dei Tutori per le attività assistenziali, nonché le sedi in cui tali
attività vengono svolte.
Sempre il Consiglio della Scuola, nel definire lo standard dei percorsi formativi, provvede ad
indicare modi e strumenti attraverso cui realizzare, a seconda dell’attività formativa
espletata, continuità di “contatto” tra specializzando e Tutore individuale (e/o Tutori
componenti del Pool ) che dia utile concretezza all’opera di guida tutoria, ai suoi contenuti e
modalità di svolgimento in particolare per quanto riguarda la presenza, consultazione e
l’eventuale tempestivo intervento sull’attività dello specializzando.
Da ultimo, il Consiglio della Scuola provvede a comunicare, con cadenza almeno annuale, a
tutti gli attori della rete formativa (Aziende Sanitarie ospitanti, Tutori individuali,
componenti del Pool dei Tutori), le proprie determinazioni riguardanti la progressione
curricolare dei singoli specializzandi, al fine di consentire il più appropriato svolgimento,
presso le varie strutture, delle attività che scandiscono la formazione specialistica.
Art. 3
Di norma, è da ritenersi esclusa dai compiti dello specializzando l’assunzione “in
proprio” di funzioni di natura amministrativa, quali:

Certificazioni per gli usi di legge;

Emissione di documenti di dimissione.
Art. 4
Il Medico in formazione specialistica regolarmente autorizzato alla frequenza
dell’Azienda ospitante partecipa, nei termini previsti dalla Scuola e sotto la guida tutoriale, a
tutte le attività mediche (attività di reparto, day hospital, ambulatoriali, guardie, pronto
soccorso, esecuzione di manovre strumentali specifiche, frequentazione dei laboratori
diagnostici e delle sale operatorie ecc.).
Tale attività deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri
operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche ecc); pertanto lo
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specializzando dovrà sottoscrivere – e corredare di timbro con specifica dicitura - tutti gli
atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della
progressione connessa alla gradualità dei compiti assistenziali.
La partecipazione alle attività assistenziali con i detti contenuti, deve altresì essere
“illustrata e certificata” in un apposito libretto personale di formazione (c.d. log-book), in cui
sono specificati attività ed interventi.
Tale certificazione deve essere rilasciata dal “dirigente responsabile dell’unità operativa
presso la quale il Medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività
assistenziali del programma formativo” e controfirmata dal medico stesso (art. 38 D.L.
368/99) sulla base di modelli stabiliti a livello locale.
L’ attività svolta dallo specializzando deve risultare ed essere conoscibile anche ad extra vale
a dire dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di
attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.). In ognuno di questi documenti/registri il
nominativo dell’interessato deve essere integrato dalla dicitura: “Medico in formazione
specialistica”.
Parimenti, al fine di consentire la riconoscibilità dell’operatore e della sua qualifica da parte
dei pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche, la stessa dicitura, integrata
dall’indicazione della Scuola di specializzazione di appartenenza, dovrà essere riportata sia
nell’apposito timbro rilasciato dall’Azienda ospedaliera - su richiesta del Direttore della
Scuola - ad ogni Medico in formazione specialistica, sia in tutti gli strumenti di
identificazione di cui l’Azienda ospedaliera ritenga di dotare i Medici in formazione
specialistica
Art. 5
Poiché la formazione del Medico specialista “implica la partecipazione guidata alla
totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato nonché la
graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia
vincolata alle direttive ricevute dal tutore ” (cfr. art. 38 D. Lgs.vo n. 368/99), il suo percorso
formativo viene seguito, per tutta la durata del corso di specializzazione, da un Tutore
individuale designato annualmente dal Consiglio della Scuola tra i suoi Docenti. La
delicatezza dei compiti di guida e supervisione affidati al Tutore individuale richiedono che a
tale funzione siano chiamati soggetti in possesso di un adeguato curriculum professionale,
documentata capacità didattico–formativa e specifica qualificazione scientifica.
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Ogni Tutore individuale non può seguire contemporaneamente più di tre medici in
formazione specialistica (D.L.vo n° 368/99 art.38).
Attesa la complessità e le diversa tipologia in cui si sostanziano le attività
assistenziali, e
l’esigenza che la formazione degli specializzandi si sviluppi nei termini tecnicamente più
“avanzati” in ciascuna di esse, il Consiglio della Scuola può costituire, d’intesa con le
strutture della rete formativa, un Pool di Tutori che sia associato all’attività di guida tutoria e
collabori responsabilmente, nei termini di cui al presente Regolamento, alla formazione ed
alla sorveglianza sull’attività degli Specializzandi.
Il Medico in formazione specialistica, nel momento in cui prende in carico un paziente, è
tenuto ad agire sempre con il supporto del Tutore (individuale o del Pool), che deve essere
sempre presente o disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento, e
che il Medico in formazione specialistica deve comunque poter attivare in ogni circostanza,
per assicurare continuità e contiguità di contatto a beneficio dell’utenza.
Art. 6
Il Consiglio della Scuola individua, su proposta del Tutore individuale, il grado di
autonomia di ogni singolo Medico in formazione specialistica, e il correlato ambito di
incidenza dell’attività tutoria di guida ed insegnamento, che richiede partecipazione
continua e diretta all’attività dello specializzando, soprattutto nel campo chirurgico, nel
quale si distingue tra attività di “piccola, media, ed alta chirurgia”; dal che consegue
l’esigenza di adottare specifici protocolli di guida/controllo/verifica demandati dalla
normativa delegata alle singole Scuole di specializzazione chirurgiche.
Art. 7
Il potere-dovere del Tutore individuale di dirigere e al contempo di verificare, nella
loro pertinenza con le istruzioni impartite previamente, gli atti medici compiuti dallo
specializzando, dà vita ad una attività di guida – formativa/didattica/clinica – dello
specializzando che, connotandosi come “supervisione”, si sviluppa attraverso tre momenti
sequenziali, nei quali possono aver ingresso anche le competenze dei componenti del Pool
dei Tutori:
a) formulazione delle direttive: di esclusiva competenza del Tutore individuale che
“puntualizza” allo Specializzando i dettami enunciati dal percorso formativo previsto
dalla Scuola;
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b) attività di guida : si sviluppa, a seconda della tipologia degli atti medici, in tre diverse
modalità operative, che prevedono la presenza di componenti del Pool dei Tutori, in
surroga del Tutore individuale:
1. in presenza: intesa in senso fisico, per cui lo specializzando svolge la propria
attività fisicamente affiancato – e dunque sotto l’immediato e contestuale
controllo - dal Tutore individuale (o, per atti specifici, da un componente del
Pool appositamente designato);
2. in contatto: inteso in senso concettuale, per cui l’attività dello specializzando è
sempre e prontamente relazionabile al Tutore individuale (o, per atti specifici,
ad un componente del Pool), in ragione o della immediata reperibilità del
preposto alla tutela, o della verificabilità in tempo reale dell’operato dello
specializzando (ad es. attraverso monitor o riprese audio-visive ecc.);
3. a ratifica: intesa in senso formale, come “accertamento” - limitato a
determinate tipologie di atti seriali o di controllo - dell’operato dello
specializzando, effettuato dal Tutore individuale (o da un componente del
Pool) anche in un contesto logistico diverso rispetto a quello in cui l’atto
medico è stato compiuto dallo specializzando, ma comunque con contenuti e
modalità propri della “supervisione”.
c) espletamento delle verifiche sul percorso svolto: con cadenza periodica (giornaliera, o
settimanale o altro) il Tutore individuale (ma anche un componente del Pool)
esamina in contraddittorio con lo specializzando l’attività svolta, la raffronta con le
istruzioni impartite allo specializzando, e se del caso ne ratifica i contenuti, o ne
evidenzia le improprietà.
In questo segmento di attività il Tutore individuale avrà cura di interagire con il Pool, per
ricevere indicazioni utili sulle attività specifiche svolte dallo specializzando, sui loro esiti e
sulla rispondenza alle direttive impartite.
Questa attività di verifica deve essere periodicamente sottoposta dal Tutore individuale
all’attenzione ed approvazione del Consiglio della Scuola e risultare da appositi verbali;
l’accertamento delle modalità in cui il lavoro dello specializzando è stato svolto, ed il giudizio
positivo sui suoi contenuti ed esiti, sono elementi indispensabili per “accertare” in sede di
Consiglio i progressi nella formazione, e consentire che il percorso professionalizzante
progredisca con l’affidamento allo specializzando di crescenti compiti e responsabilità.
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Art. 8
Il Pool dei Tutori, inteso come ufficio plurisoggettivo opera, per tutto ciò che riguarda
le attività a contenuto assistenziale, accanto al Tutore individuale.
Ogni singola Scuola può decidere di costituire il “Pool”, composto da personale
strutturato – universitario, ospedaliero, convenzionato ex A.C.N. 23.3.2005 e ss.mm.ii. - (da
designarsi annualmente d’intesa tra la Scuola e le strutture assistenziali interessate), delle
diverse unità operative presso le quali il Medico in formazione specialistica è di volta in volta
assegnato, ed appartenente ad area funzionale omogenea, al quale compete di guidare lo
specializzando nelle specifiche attività professionalizzanti previste dall’ordinamento
didattico della Scuola.
L’elenco dei componenti il Pool viene annualmente comunicato dal Consiglio della Scuola alla
Direzione sanitaria ed al Consiglio di Facoltà, mentre il coordinamento tra le esigenze
formative e le esigenze assistenziali viene stabilito di intesa tra il Consiglio della Scuola, i
Tutori individuali, i Responsabili delle Unità cliniche e la Direzione Medica Ospedaliera.
Art. 9
Il Pool assicura - in una sorta di cotutela a supporto delle attività del Tutore
individuale - sia l’elemento qualitativo della formazione (attesa la molteplice tipologia delle
attività assistenziali alle quali deve dedicarsi lo specializzando), che quello quantitativo della
“continuità di guida”; con tali compiti deve sovrintendere, nei termini indicati nel presente
Regolamento e ulteriormente precisati nelle eventuali direttive delle singole Scuole di
specializzazione, agli atti medici a contenuto assistenziale dello specializzando.
Al Pool - sia come entità plurisoggettiva che come singoli componenti - lo specializzando può
dunque far riferimento in ogni momento e circostanza.
Laddove lo richiedano specifiche esigenze formative, può ammettersi la presenza all’interno
del Pool, con funzioni meramente di supporto, di “specializzandi anziani” appositamente
selezionati in base a comprovate qualità professionali, i quali contribuiscano, in segmenti
operativi di base, alla formazione degli specializzandi più giovani.
Art. 10
Le attività assistenziali inerenti la formazione specialistica - e sulle quali deve essere
modulata sia la progressiva autonomia dello specializzando, sia la sua relazione biunivoca
con il Tutore individuale - si distinguono, nella programmazione individuale operata dal
Consiglio della Scuola, in:
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
Attività in appoggio: il Medico in formazione specialistica assiste il personale Medico
strutturato nello svolgimento delle sue attività. (in tali fattispecie il Tutore deve
essere presente: (cfr. art. 7, lett. b, n.1).

Attività in collaborazione guidata: il Medico in formazione specialistica svolge
personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo dei
tutori (cfr. art. 7 lett. b, n. 2). Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici e di
diagnostica strumentale, svolte in collaborazione guidata avviene sotto il controllo
del Medico strutturato incardinato nel Pool, che verifica l’operato di più
specializzandi a seconda della specifica attività svolta. Le risultanze di
visita/prestazione strumentale specialistica e di laboratorio eseguite dal Medico in
formazione specialistica vengono controfirmate anche da personale medico
strutturato.

Attività in autonomia protetta: il Medico in formazione specialistica svolge
autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale,
fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile
per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento a giudizio del Medico in
formazione specialistica (cfr.. art. 7, lett. b, nn. 2/3).
Esempi di attività in autonomia protetta sono:
o Le Attività ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio
o Le prime visite specialistiche e le consultazioni ambulatoriali; possono essere
svolte in autonomia protetta preferibilmente da specializzandi degli ultimi due
anni di corso.

Altre attività individuate dal Consiglio della Scuola in base al programma formativo.
Le attività in autonomia protetta non riguardano le prime visite di pronto soccorso e le
attività di consulenza specialistica ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da
un Medico strutturato o seguiti dalla Struttura secondo definiti percorsi diagnostici e
terapeutici.
Art. 11
Spetta al Consiglio della Scuola completare, con l’ individuazione di specifiche attività
formative, le fattispecie tabellari indicate nel precedente articolo, precisando per ciascuna
sia il grado di autonomia dello specializzando, sia la conseguente relazione con il Tutore
(individuale o del Pool).
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Un grazie riconoscente ai
Direttori ed Coordinatori delle Scuole di Specializzazione
dell’Università di Roma “Tor Vergata”
che con competenza hanno collaborato e prodotto suggerimenti importanti.
Si ringrazia la
Direzione Generale e la Direzione Sanitaria
dell’Azienda Policlinico Universitario “Tor Vergata”
e la Segreteria Amministrativa Scuole di Specializzazione
dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Roma, 23 febbraio 2011
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