FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA REGOLAMENTO GENERALE DELL’ATTIVITA’ DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA Redatto da: Massimo Andreoni, Luigi Tonino Marsella, Gian Piero Milano, Giuseppe Novelli, Alberto Siracusano Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 1 REGOLAMENTO GENERALE DELL’ATTIVITA’ DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA Art. 1 Per il conseguimento del diploma di Medico chirurgo specialista e/o Odontoiatra specialista si richiede la partecipazione personale dell’interessato alle attività e responsabilità proprie della disciplina, secondo la progressione formativa prevista dalla Scuola di Specializzazione. Il Medico in formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola, stipula un contratto di formazione specialistica di durata annuale, rinnovabile di anno in anno per la durata del corso di specializzazione, che lo equipara - limitatamente all’impegno richiesto - ad un Medico del SSN a tempo pieno per attività di servizio, anche se la sua attività non è in alcun modo sostitutiva di quella del personale di ruolo, né ad essa assimilabile sul piano retributivo. Il monte orario assegnato allo specializzando è pari a 38 ore settimanali, di cui 4 sono destinate ad attività di didattica frontale. Con tale contratto l’interessato si impegna a seguire, con profitto, l’intero programma di formazione, e a svolgere le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici. Ogni attività formativa e assistenziale del Medico e/o Odontoiatra in formazione specialistica (d’ora in poi “Medico in formazione specialistica” o “specializzando”) si svolge sotto la guida di Tutori, nei termini indicati nel presente Regolamento. Art. 2 Il Consiglio della Scuola (o il Comitato Ordinatore secondo il nuovo ordinamento delle Scuole di Specializzazione), nel rispetto del piano formativo, stabilisce per ciascun anno del corso di specializzazione, oltre al programma didattico: a) le attività assistenziali ed il grado di autonomia acquisito dallo specializzando nell’esercizio delle stesse; b) le attività cliniche e la tipologia di procedure diagnostiche – terapeutiche e/o chirurgiche previste per l’anno di corso; in particolare il Consiglio stabilisce il numero minimo e la tipologia di interventi pratici che lo specializzando deve aver personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale; fermo restando che il grado di autonomia nell’esercizio delle attività assistenziali deve comunque portare ogni Medico in formazione specialistica, al termine del Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 2 percorso formativo, all’esecuzione della totalità degli atti medici previsti dal Decreto 29 marzo 2006 e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola medesima; c) le sedi e le unità operative in cui si svolgerà l’attività dello specializzando e la relativa durata; d) il Tutore individuale dello specializzando, i responsabili delle strutture interne sede della formazione; e) i componenti del Pool dei Tutori per le attività assistenziali, nonché le sedi in cui tali attività vengono svolte. Sempre il Consiglio della Scuola, nel definire lo standard dei percorsi formativi, provvede ad indicare modi e strumenti attraverso cui realizzare, a seconda dell’attività formativa espletata, continuità di “contatto” tra specializzando e Tutore individuale (e/o Tutori componenti del Pool ) che dia utile concretezza all’opera di guida tutoria, ai suoi contenuti e modalità di svolgimento in particolare per quanto riguarda la presenza, consultazione e l’eventuale tempestivo intervento sull’attività dello specializzando. Da ultimo, il Consiglio della Scuola provvede a comunicare, con cadenza almeno annuale, a tutti gli attori della rete formativa (Aziende Sanitarie ospitanti, Tutori individuali, componenti del Pool dei Tutori), le proprie determinazioni riguardanti la progressione curricolare dei singoli specializzandi, al fine di consentire il più appropriato svolgimento, presso le varie strutture, delle attività che scandiscono la formazione specialistica. Art. 3 Di norma, è da ritenersi esclusa dai compiti dello specializzando l’assunzione “in proprio” di funzioni di natura amministrativa, quali: Certificazioni per gli usi di legge; Emissione di documenti di dimissione. Art. 4 Il Medico in formazione specialistica regolarmente autorizzato alla frequenza dell’Azienda ospitante partecipa, nei termini previsti dalla Scuola e sotto la guida tutoriale, a tutte le attività mediche (attività di reparto, day hospital, ambulatoriali, guardie, pronto soccorso, esecuzione di manovre strumentali specifiche, frequentazione dei laboratori diagnostici e delle sale operatorie ecc.). Tale attività deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche ecc); pertanto lo Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 3 specializzando dovrà sottoscrivere – e corredare di timbro con specifica dicitura - tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla gradualità dei compiti assistenziali. La partecipazione alle attività assistenziali con i detti contenuti, deve altresì essere “illustrata e certificata” in un apposito libretto personale di formazione (c.d. log-book), in cui sono specificati attività ed interventi. Tale certificazione deve essere rilasciata dal “dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il Medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo” e controfirmata dal medico stesso (art. 38 D.L. 368/99) sulla base di modelli stabiliti a livello locale. L’ attività svolta dallo specializzando deve risultare ed essere conoscibile anche ad extra vale a dire dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.). In ognuno di questi documenti/registri il nominativo dell’interessato deve essere integrato dalla dicitura: “Medico in formazione specialistica”. Parimenti, al fine di consentire la riconoscibilità dell’operatore e della sua qualifica da parte dei pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche, la stessa dicitura, integrata dall’indicazione della Scuola di specializzazione di appartenenza, dovrà essere riportata sia nell’apposito timbro rilasciato dall’Azienda ospedaliera - su richiesta del Direttore della Scuola - ad ogni Medico in formazione specialistica, sia in tutti gli strumenti di identificazione di cui l’Azienda ospedaliera ritenga di dotare i Medici in formazione specialistica Art. 5 Poiché la formazione del Medico specialista “implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore ” (cfr. art. 38 D. Lgs.vo n. 368/99), il suo percorso formativo viene seguito, per tutta la durata del corso di specializzazione, da un Tutore individuale designato annualmente dal Consiglio della Scuola tra i suoi Docenti. La delicatezza dei compiti di guida e supervisione affidati al Tutore individuale richiedono che a tale funzione siano chiamati soggetti in possesso di un adeguato curriculum professionale, documentata capacità didattico–formativa e specifica qualificazione scientifica. Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 4 Ogni Tutore individuale non può seguire contemporaneamente più di tre medici in formazione specialistica (D.L.vo n° 368/99 art.38). Attesa la complessità e le diversa tipologia in cui si sostanziano le attività assistenziali, e l’esigenza che la formazione degli specializzandi si sviluppi nei termini tecnicamente più “avanzati” in ciascuna di esse, il Consiglio della Scuola può costituire, d’intesa con le strutture della rete formativa, un Pool di Tutori che sia associato all’attività di guida tutoria e collabori responsabilmente, nei termini di cui al presente Regolamento, alla formazione ed alla sorveglianza sull’attività degli Specializzandi. Il Medico in formazione specialistica, nel momento in cui prende in carico un paziente, è tenuto ad agire sempre con il supporto del Tutore (individuale o del Pool), che deve essere sempre presente o disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento, e che il Medico in formazione specialistica deve comunque poter attivare in ogni circostanza, per assicurare continuità e contiguità di contatto a beneficio dell’utenza. Art. 6 Il Consiglio della Scuola individua, su proposta del Tutore individuale, il grado di autonomia di ogni singolo Medico in formazione specialistica, e il correlato ambito di incidenza dell’attività tutoria di guida ed insegnamento, che richiede partecipazione continua e diretta all’attività dello specializzando, soprattutto nel campo chirurgico, nel quale si distingue tra attività di “piccola, media, ed alta chirurgia”; dal che consegue l’esigenza di adottare specifici protocolli di guida/controllo/verifica demandati dalla normativa delegata alle singole Scuole di specializzazione chirurgiche. Art. 7 Il potere-dovere del Tutore individuale di dirigere e al contempo di verificare, nella loro pertinenza con le istruzioni impartite previamente, gli atti medici compiuti dallo specializzando, dà vita ad una attività di guida – formativa/didattica/clinica – dello specializzando che, connotandosi come “supervisione”, si sviluppa attraverso tre momenti sequenziali, nei quali possono aver ingresso anche le competenze dei componenti del Pool dei Tutori: a) formulazione delle direttive: di esclusiva competenza del Tutore individuale che “puntualizza” allo Specializzando i dettami enunciati dal percorso formativo previsto dalla Scuola; Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 5 b) attività di guida : si sviluppa, a seconda della tipologia degli atti medici, in tre diverse modalità operative, che prevedono la presenza di componenti del Pool dei Tutori, in surroga del Tutore individuale: 1. in presenza: intesa in senso fisico, per cui lo specializzando svolge la propria attività fisicamente affiancato – e dunque sotto l’immediato e contestuale controllo - dal Tutore individuale (o, per atti specifici, da un componente del Pool appositamente designato); 2. in contatto: inteso in senso concettuale, per cui l’attività dello specializzando è sempre e prontamente relazionabile al Tutore individuale (o, per atti specifici, ad un componente del Pool), in ragione o della immediata reperibilità del preposto alla tutela, o della verificabilità in tempo reale dell’operato dello specializzando (ad es. attraverso monitor o riprese audio-visive ecc.); 3. a ratifica: intesa in senso formale, come “accertamento” - limitato a determinate tipologie di atti seriali o di controllo - dell’operato dello specializzando, effettuato dal Tutore individuale (o da un componente del Pool) anche in un contesto logistico diverso rispetto a quello in cui l’atto medico è stato compiuto dallo specializzando, ma comunque con contenuti e modalità propri della “supervisione”. c) espletamento delle verifiche sul percorso svolto: con cadenza periodica (giornaliera, o settimanale o altro) il Tutore individuale (ma anche un componente del Pool) esamina in contraddittorio con lo specializzando l’attività svolta, la raffronta con le istruzioni impartite allo specializzando, e se del caso ne ratifica i contenuti, o ne evidenzia le improprietà. In questo segmento di attività il Tutore individuale avrà cura di interagire con il Pool, per ricevere indicazioni utili sulle attività specifiche svolte dallo specializzando, sui loro esiti e sulla rispondenza alle direttive impartite. Questa attività di verifica deve essere periodicamente sottoposta dal Tutore individuale all’attenzione ed approvazione del Consiglio della Scuola e risultare da appositi verbali; l’accertamento delle modalità in cui il lavoro dello specializzando è stato svolto, ed il giudizio positivo sui suoi contenuti ed esiti, sono elementi indispensabili per “accertare” in sede di Consiglio i progressi nella formazione, e consentire che il percorso professionalizzante progredisca con l’affidamento allo specializzando di crescenti compiti e responsabilità. Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 6 Art. 8 Il Pool dei Tutori, inteso come ufficio plurisoggettivo opera, per tutto ciò che riguarda le attività a contenuto assistenziale, accanto al Tutore individuale. Ogni singola Scuola può decidere di costituire il “Pool”, composto da personale strutturato – universitario, ospedaliero, convenzionato ex A.C.N. 23.3.2005 e ss.mm.ii. - (da designarsi annualmente d’intesa tra la Scuola e le strutture assistenziali interessate), delle diverse unità operative presso le quali il Medico in formazione specialistica è di volta in volta assegnato, ed appartenente ad area funzionale omogenea, al quale compete di guidare lo specializzando nelle specifiche attività professionalizzanti previste dall’ordinamento didattico della Scuola. L’elenco dei componenti il Pool viene annualmente comunicato dal Consiglio della Scuola alla Direzione sanitaria ed al Consiglio di Facoltà, mentre il coordinamento tra le esigenze formative e le esigenze assistenziali viene stabilito di intesa tra il Consiglio della Scuola, i Tutori individuali, i Responsabili delle Unità cliniche e la Direzione Medica Ospedaliera. Art. 9 Il Pool assicura - in una sorta di cotutela a supporto delle attività del Tutore individuale - sia l’elemento qualitativo della formazione (attesa la molteplice tipologia delle attività assistenziali alle quali deve dedicarsi lo specializzando), che quello quantitativo della “continuità di guida”; con tali compiti deve sovrintendere, nei termini indicati nel presente Regolamento e ulteriormente precisati nelle eventuali direttive delle singole Scuole di specializzazione, agli atti medici a contenuto assistenziale dello specializzando. Al Pool - sia come entità plurisoggettiva che come singoli componenti - lo specializzando può dunque far riferimento in ogni momento e circostanza. Laddove lo richiedano specifiche esigenze formative, può ammettersi la presenza all’interno del Pool, con funzioni meramente di supporto, di “specializzandi anziani” appositamente selezionati in base a comprovate qualità professionali, i quali contribuiscano, in segmenti operativi di base, alla formazione degli specializzandi più giovani. Art. 10 Le attività assistenziali inerenti la formazione specialistica - e sulle quali deve essere modulata sia la progressiva autonomia dello specializzando, sia la sua relazione biunivoca con il Tutore individuale - si distinguono, nella programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, in: Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 7 Attività in appoggio: il Medico in formazione specialistica assiste il personale Medico strutturato nello svolgimento delle sue attività. (in tali fattispecie il Tutore deve essere presente: (cfr. art. 7, lett. b, n.1). Attività in collaborazione guidata: il Medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo dei tutori (cfr. art. 7 lett. b, n. 2). Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici e di diagnostica strumentale, svolte in collaborazione guidata avviene sotto il controllo del Medico strutturato incardinato nel Pool, che verifica l’operato di più specializzandi a seconda della specifica attività svolta. Le risultanze di visita/prestazione strumentale specialistica e di laboratorio eseguite dal Medico in formazione specialistica vengono controfirmate anche da personale medico strutturato. Attività in autonomia protetta: il Medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale, fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento a giudizio del Medico in formazione specialistica (cfr.. art. 7, lett. b, nn. 2/3). Esempi di attività in autonomia protetta sono: o Le Attività ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio o Le prime visite specialistiche e le consultazioni ambulatoriali; possono essere svolte in autonomia protetta preferibilmente da specializzandi degli ultimi due anni di corso. Altre attività individuate dal Consiglio della Scuola in base al programma formativo. Le attività in autonomia protetta non riguardano le prime visite di pronto soccorso e le attività di consulenza specialistica ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un Medico strutturato o seguiti dalla Struttura secondo definiti percorsi diagnostici e terapeutici. Art. 11 Spetta al Consiglio della Scuola completare, con l’ individuazione di specifiche attività formative, le fattispecie tabellari indicate nel precedente articolo, precisando per ciascuna sia il grado di autonomia dello specializzando, sia la conseguente relazione con il Tutore (individuale o del Pool). Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 8 Un grazie riconoscente ai Direttori ed Coordinatori delle Scuole di Specializzazione dell’Università di Roma “Tor Vergata” che con competenza hanno collaborato e prodotto suggerimenti importanti. Si ringrazia la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria dell’Azienda Policlinico Universitario “Tor Vergata” e la Segreteria Amministrativa Scuole di Specializzazione dell’Università di Roma “Tor Vergata” Roma, 23 febbraio 2011 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Roma “Tor Vergata” 9