In base alla disposizione dell'articolo 67 dello Statuto della città di Rovigno
(Bollettino ufficiale della città di Rovigno, n.n. 4/09 e 3/13) e dell'articolo 11 della
Delibera sulla regolazione del traffico nel centro città di Rovigno (Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/08), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana
il seguente
REGOLAMENTO
di modifiche e integrazioni al Regolamento sulle condizioni e le modalità di
rilascio dei permessi per entrare nella zona pedonale
Articolo 1
Nel Regolamento sulle condizioni e le modalità di rilascio dei permessi per
entrare nella zona pedonale (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/04
- testo emendato), l’articolo 2 si modifica e diventa del seguente tenore:
“Articolo 2
I soggetti esentati dal divieto di circolazione nella zona pedonale definiti dalla
Delibera e dal presente Regolamento devono richiedere il permesso al competente
Settore amministrativo (nel prosieguo del testo: Settore amministrativo), e allegare
alla richiesta la documentazione prescritta con questo Regolamento. Il permesso per
entrare nella zona pedonale viene rilasciato dal Settore amministrativo”.
Articolo 2
Nell’articolo 3 comma 9 il testo “il cartoncino d'identificazione di colore bianco”
si sostituisce con il testo “permesso” e nel comma 14 il testo ““il cartoncino
d'identificazione di colore bianco” si sostituisce con il testo “il permesso e la scheda”.
Articolo 3
Nell’articolo 4 comma 1 dopo il punto 2 si aggiunge il punto 3 del seguente
tenore:
 “la fotocopia del libretto di circolazione del veicolo che svolge
l’approvvigionamento”
Nello stesso articolo nel comma 2 il testo “il cartoncino d’identificazione di colore
blu” si sostituisce con il testo “il permesso e la scheda”.
Articolo 4
Nell’articolo 5 si cancella il comma 3.
Il comma 4 diventa comma 3 e il testo “il cartoncino di identificazione di colore
giallo” si sostituisce con il testo “il permesso e la scheda”.
Articolo 5
Nell’articolo 6 comma 3 il testo “il cartoncino d’identificazione di colore verde”
si sostituisce con il testo “il permesso e la scheda”.
Articolo 6
Nell’articolo 7 comma 1 si cancella il punto 1.
Nel comma 2 dello stesso articolo il testo “il cartoncino d’’identificazione di
colore rosso” si sostituisce con il testo “il permesso e la scheda”.
Nell’articolo 7 il comma 3 si modifica e diventa del seguente tenore:
“Per realizzare il diritto al posteggio assicurato nel parcheggio di Valdibora oppure in
Piazza degli Squeri il residente nella zona pedonale (ai sensi dell'articolo 17 della
Delibera), deve presentare oltre alle conferme di cui al comma 1 di questo articolo, la
dichiarazione del proprietario dell'appartamento che lo stesso consente che il
richiedente al posto del proprietario realizzi anche il diritto di parcheggio”.
Nell’articolo 7 si cancellano i commi 4 e 5 , e l’attuale comma 6 diventa comma 4.
Articolo 7
Nell’articolo 8 il punto 2 si modifica e diventa del seguente tenore:
“2. per la revisione degli apparecchi che servono per svolgere l'attività, e per
l'esecuzione di lavori d'intervento sugli impianti, la riparazione delle installazioni e
degli elettrodomestici in base alla richiesta del proprietario dell'attività ossia del
responsabile legale nella persona giuridica. Alla richiesta è necessario allegare:
- la fotocopia della licenza industriale ossia l'estratto dal registro commerciale
dal quale è visibile che l'attività ossia il responsabile legale nella persona
giuridica è registrato per svolgere l'attività di revisione,
- la fotocopia del libretto di circolazione.
Il permesso si rilascia per un anno. La scheda sarà valida per 31 entrate, tenendo
conto che la stessa non si può rinnovare prima dello scadere di un mese dal rilascio
della scheda. L'entrata nella zona pedonale si permetterà per la durata di 180 minuti.
Il richiedente realizzerà il diritto a un permesso e una scheda per entrare nella zona
pedonale.
Nel periodo dal 15 giugno al 1° settembre dalle ore 9,00 alle 5,00 l’entrata con il
veicolo nella zona pedonale sarà possibile nel seguente modo: il fruitore del servizio
(la persona che risiede nella zona pedonale, ossia il proprietario del pubblico
esercizio dove bisogna intervenire) dovrà notificare l’arrivo del tecnico al punto
d’entrata - d’uscita. Dopo aver riparato il guasto, il fruitore del servizio autenticherà il
permesso con la firma (per gli inquilini), ossia con il timbro (per i soggetti d’affari).
Inoltre, nel periodo dalle 5,00 alle 9,00 l’entrata con il veicolo nella zona pedonale
sarà possibile in base al permesso e alla scheda rilasciate in precedenza.
Nell’articolo 8 il punto 6 si modifica e diventa del seguente tenore:
“Per la sistemazione degli ospiti negli alberghi ossia presso i soggetti che
possiedono il Decreto di categorizzazione degli impianti per l’offerta di alloggio verrà
rilasciato un numero determinato di schede in proporzione del 70% della capacità
ricettiva secondo il numero degli ospiti, in base alla richiesta inoltrata dalla persona
autorizzata (direttore dell'albergo ossia proprietario dell’impianto). Il permesso si
rilascia per un periodo di un anno. L'entrata nella zona pedonale si permetterà per la
durata di 60 minuti.
Nell’articolo 8 il punto 8 si modifica e diventa del seguente tenore:
“Agli utenti delle casseforti delle banche si permetterà l'entrata nella zona
pedonale per la durata di 30 minuti per depositare i soldi nella cassaforte, qualora gli
stessi depositassero quotidianamente almeno 5.000,000 kune. Il richiedente ha
l'obbligo di allegare alla richiesta la fotocopia del libretto di circolazione, il contratto di
uso della cassaforte della banca, e l'estratto della banca per confermare che sta
depositando una quota di almeno 5.000,00 kune. La scheda verrà rilasciata per 31
entrate, però la stessa non si può rinnovare prima del termine di un mese dal giorno
dell'ottenimento.”
Nell’articolo 8 al numero 9 si cancella il testo: “A tutte le persone giuridiche e
fisiche di cui al presente articolo verrà rilasciato il cartoncino d’identificazione di
colore viola.”
Articolo 8
Nell’articolo 9 comma 1, il punto 1 si sostituisce con il testo:
 “la fotocopia della carta d’identità”
Il comma 2 dello stesso articolo si modifica e diventa del seguente tenore:
“Alle persone di cui al comma 1 del presente articolo il permesso viene rilasciato per
il periodo di 1 anno.”
Nell’articolo 9 comma 4, il punto 1 si sostituisce con il testo:
 “la fotocopia della carta d’identità”.
Il comma 2 dello stesso articolo si modifica e diventa del seguente tenore:
“Alle persone di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il permesso viene rilasciato
per il periodo di 1 anno”.
Articolo 9
L’articolo 10 si modifica e diventa del seguente tenore:
“Articolo 10
Le persone residenti nella zona pedonale e i proprietari di case di villeggiatura
che sono proprietari di garage oppure di terreni sui quali è possibile parcheggiare i
veicoli realizzeranno il diritto di parcheggio sui suddetti qualora oltre alla
documentazione di cui all’articolo 7 comma 1 ossia all’articolo 8 punto 5 del
Regolamento recapitassero anche la conferma di proprietà del garage, ossia del
terreno sul quale verrà parcheggiato il veicolo.
Il diritto di parcheggio dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo verrà
stabilito con il sopralluogo della guardia comunale/stradale applicando gli standard
vigenti dell’Istituto croato per le norme.
Le persone di cui al comma 1 di questo articolo devono parcheggiare i veicoli nel
garage ossia sul terreno privato.
Qualora le persone di cui al comma 1 di questo articolo non tenessero il veicolo
nel garage, oppure nel parcheggio privato, non avranno più il diritto di parcheggio nel
garage oppure sul terreno privato, e il veicolo verrà rimosso dal servizio di rimorchio.”
Articolo 10
Nell’articolo 11 comma 1 si cancella il testo al punto 2: “ai suddetti verrà
rilasciato il cartoncino d’identificazione di colore viola”.
Articolo 11
Nell’articolo 12 il comma 9 si modifica e diventa del seguente tenore: ”Il
Servizio d’ordine comunale e stradale e la persona autorizzata dal MAI
controlleranno l’applicazione del presente Regolamento”.
Articolo 12
Il presente Regolamento di modifiche e integrazioni al Regolamento sulle
condizioni e le modalità di rilascio dei permessi per entrare nella zona pedonale entra
in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE:340-01/14-02/13
URBROJ/NUMPROT:2171-01-08-02-1
Rovinj - Rovigno, 6 giugno 2014
Il Sindaco
Giovanni Sponza
Scarica

In base alla disposizione dell`articolo 67 dello Statuto della città di