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Lione/lo R. Leri Sandri
La libertà sindacale
palrici, indubbiamente, di una più completa disciplina}relative
alla tutela dei componenti delle commissioni interne edei delegati d1mpr~~.
La ,ituazione pnù apparire parzialmente diver a, almeno
sotto un profilo pnmment~ fm·male, in materia di contratti col·
letti1i di la\'oro, ep~r quanto ha riguardo alla loro efficacia nei
confronti di tutti gli upptu·teuenli alla categoria. Il ·istema del·
l'art. 39 si differrnzia indubbiamenteda quello consigliato dalla
J·aceomandazione n. 91. ~fa, appunto in quanto trattasi di una
raccomandazione, essa non vincola, come una comrenzione rati·
ficata, lo Stato membro. ~ certo, d'altra parte, che anche il si·
stema dell'art. 39, J·ithiedendo la partecipazione di tutti i sin·
dacati re~strati alla stipulazione del contratto collettivo con ef·
fieacia erga omnes, ri petta so tanzialmente, nel loro spirito, quei
printip1 che sono alla base della norma internazionale (rappre·
seutati1ità delle nssodazioni ·tipolanti, ece.).
krta ti•4icGI r lr tftln~t•ri6a t'lttlirt, ,e1icrio dc rdirrt, twtrt 1~ olrat COl",
d ""'"" le ~u n~tt r•tn •il4icf4cl r puti4ol pollticGt
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vd d111 Abtehlru ron Kollrttlvrrrtrogrn t~dtlllalltd dar, tco~el er •· a. da1 Pr~r
bltlll d!T Bt:frhagtll ztrldcn ltirtsr~oftlichcn Bervfmrlidndta nd polilltdtn Par·
ltltn Atr~orhcbt.
V~rf. bdadtlt o~c~ die t OIII O.H. auf de111 Gebfet. der Vençalluno i DI eigtn·
fllrhc• Sinne ud ibtrhaupt kodret gtltllltte Arbtil m1 Schutz dtt Prin:ipt dtr
Koalitlonetrelhcll vNd IC~IIt~II JRit dtm Rlnteell, doli die Regelvng, tele 1ie l• d!T Ila·
lfcNiathtn VtrJammg cnthollfN f1t, der tQ/ktmcA tlicht" voli entepricht.
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llEGOL\JIEXT.IZIU~E lXl ERX.IZIOXALE.- Rlassonto: L'o, upowe ailltiOffNII'IIft
i 'rfBripi etrraofi •rllc to•tmiui t fttllt roetolu4m:ioti dtii'O.I.L. i• l«ffl'iD dt
li&!rtd tildotOie e di toRI1111a:wne «lltffito, .oflolfMrudo tro l'litro il ~robleaa drt
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rmvrli tr~ tindacoti t parltli politici.
L'u ct~Riidtro lllrflì l'o:im mito dall'U.I.L. u n ~fano pii propriOJRffllt
••»~iRiltralfro e cometa per il riapctfo dii principia di librrtà &indacole e cmlrdt
rileraxdo la ri•r•oltdntzo dcll'ordimttlto ilollano, qualt ri1nllo dalla Co!littziojt, alla
rtgolamtala:im iMitrna:imlt.
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J,A f,!Uf:RTl: SYXIJICALJ·: Kr LA t'OXI'EXTIOX COLLECTI\'E DA:iS LA
Rl·:GLEliEXTATlOX lX'TF.IlXATIO~W)E,
Résumé: l/outeur fai t tme e:pa~ilioH
tydimallque dts prlnclptt ajftrmil dan1 ltt ooxrcnlim et dant lt& rrcqmmandatiou
de I'Orgoni!atlon lnltfRUtionale du Trarofl tn ltalitre de libertt tvndìccle et de con·
mtlon collcclirc, metlad ~~ tddtnte, cntre GNim, le probli111e du rapportr cnlrt
lt& t~1tdlcott ti /ti piulil P4liliqw.
L'awtm coul4trt u•!i l'actìon dlrtlap~le par 1'0.1.1. m n plon pln 1pi·
rifolu!•ttl edai•illrtli/ d rome/ tn m d'i11potrr lt rtlptct d• pri!ldpt dt lìkrtt
111di(Git; 4011 to mdui~• il rtllrt la mmpoa4aace tslllant ttlre lt •rlltllt
!Ialiti, t!l tr'il 11 ~(gqge 4r l•t l'mliMi~•, d l~ r{gltlltatoliol IJttrntiGult.
TIIE IXTERX!'TIOX.IL ltEGl'L.ITIOX OF FREEDOY OF ORG.\)1Z!TIOX
.\XD COLLEl'TI\'E 8.\RG.\IXIXG. - Sammur: ne ul~or qlltllllttiiJ tzpondl
/At Jrilripl!l llcltf &1 tlt ~lcultOit 114 tlt rt~lltalatim O/ Ile I.L.O. rill
rtf'lr4 !t frrrlo• •l org41i:alitl ul tolltttirt krr•i•ilg, JGi•li•f ti,ctillll ori llf
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Bctidu, Ile ulhr falli 1110 ct~lli4tnJtiOII tAc 11111 falli b1 llt ILO. 01
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IGfio• u Il prvridrd h the Conditrtfo• and tAc illtl'llolionol m.
J,! LIBERTAD SI:iDICAI, Y1•.~ COXTRATACIOX COLECTl\'AEN L.\ REGLl
l!EliTACIOX IliTERNACIO:W •. - Rtsumtn: El A. czponc tltlt11141icollltllle Io1 priR·
ripfos !fntadal c• /ot rmmiour! - rftOIJltlldnriollfl 4t la OT.L. fll maltrfa de /1·
t B. - Rirftfa di dtnfto dellaroro . Parte I.
LIOSE LLO R. CEVI SAKDRI
Consigliere di Stato
Professore incaricato di diritto del lavo ro nell'Univcrsi t.\ di Roma.
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OSSERVAZIO NI SU LLA CAPA CITA DI AG IR E
DEL J~ A VORATORE MINOUE DEGLI ANNI 18
2. Oli atteggi amenti della dottrina. - 3. La natura dell"inter·
vento del genitore in sede di stipulaziono del contratto di lavoro interessante il minori'.
Carattere eccezionale delle disposizioni r·olaLivo al contratto di arruolamento marittimo.
- 4. li riconoscimento di una ,·olontà del minore in sede di esecuzione del contratto. 5. La manifestazi one di volontà ciel minore come condicio jw·is di efficacia del conteni w .
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l . I termini del problema. -
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l. - Il pt·oi.Jlerna. della capa cità dl'l LJrestatot·e di lavor·o assunw u11
p:u-ticola•·e rilievo ai fiui della dett••·mina;-;ione dei t·equis it i di idoneità di'i
soggetti del contratto individuale. l nve •·o un problrma di ca pacità s i pnò
pone anche pet· la pctsoua fisica dator·t• di lavoro, ma solo in o•·di1w a ll;l
cnpa(·ità di agit e; quanlo alla capacità gi1u·idica, uulla imped is<-e c ltt> auclit·
il minore degli anni :ti possa a>-Rtllnel"c in un t'apporto la pos i/\i OrH· di da ·
tot·e, na.tlll·almente attr·ave1·so il p•·opl'io l'liPJ11'CSentant(' l<'ga le. P e1· il I;H·c ·
r·atot·c la questione appar e più complrs ·a.
lu primo luogo è da tenet• conto c he egli deve adempie1·e pet·sonal mr ntl·
a.Jle obbligazioni che assume, c ioè deve presta t·e personalment e la pattuita
a.ttività la>orativa. E evidente, quinùi, che può por·si n,nzitutto il pro blema
della, sua idoneità fi s io-psichica. a compiCl'e la prestazione di cui t' t•attal':i ,
<' quindi - possiamo dire- della sua. <'npacità giuddica in ma t et'ia di In·
vot·o. E tale problema infatti si è posto, come è I.Jen noto, in tempi ,·ela ti ·
va mente r·ecenti ed ba dato l uogo ad una delle manifestazioni più ca r·a tle
ristic be dPJla. tutela. del lavo•·o de i fanciulli: la det erminazione di una età
min ima per l'ammissione al hwor·o. Xr l nostro attuale ord inamento questo
aspetto del pt·oblemn, è tegolato da ll a I C'~ge 26 a pr·ile 1934, n. 653. il <-ui
a.rt. 6 sta.bilisce appunto, come prineipio di caratte1·e generale, c ht• pc t·ù
tollera sva-riate eccezion i, che« è vietato adibire a.l lavOJ·o i fanciulli minor·i
degli a.nni 14 » (1).
(l) L'età mioiolfl no o i! fi:;sata per l'aouni s>< io ne a qunlsia>;i forma eli la vo rt• ><ul>ot··
ùinnto , mn ~olo pe r qu elle: at.th·ità c·hc . >'N''liHl <• l'app rezzamento cie l Jeg i$lalorC'. lli'C:·
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LIONELLO
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LEVI S.O>DRI
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Ma il p1·oblema della capacità del prestatore di lavoro si pone anche
sotto l'aspetto della capacità di agire. Le disposizioni della legge del 1934,
infatti, si limitano a vietare l 'ammissione al lavoro dei soggetti di età inferiore a quella indicata, ma non attribuiscono a coloro che ba.nno l'età minima richiesta la. capacità di a.gire persona.lmente ai fini della formazione
e dello svolgimento del rapporto. THle capacità è oggetto di una speciale
disposizione del codice civile, quella dell'art. 3, che stabilisce appunto che
« il minore che ba compiuto gli anni diciotto può presta.r e il proprio la.voro,
stipula.r e i relativi contratti ed esercitare i dit·itti e le a~ioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un 'età inferiore» (2).
Ai fini deJla prestazione di lavoro in forma subordinata vengono cosi
in rilievo, in via principa.le, due distinti limiti minimi di età: uno attinente
alJ'ammissione al la.voro, o meglio, a dctet·mina.ti lavori: generalmente com·
pimento del 14° anno; l'altro attinente all'esercizio personale dei diritti
relativi alla stipulazione ed a1la esecuzione di un contratto di lavoro:
compimento degli anni 18. Tra i 14 anni (o l'età inferiore consentita dalla
legge) e gli anni 18, il minore, per poter prestare il proprio la.voro, stipula.re i relativi contratti ed esercitne i diritti e le azioni che ne dipendono,
ba bisogno dell'iuten ·ento del legale rAppresentante, geni tore o tutore.
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2. - llolto si è discusso, e tuttOJ·a si discute, in dottrina sulla natUI·a
di questo intervento. Secondo alcuni esso sa1·ebbe una manifestazione del
genera,Je potere di rappresentanza legale cbe spetta al genitore esercente la
patria. potestà nei confronti del rnin o.1·c (nrt. 320 cod . civ.). Altri, però,
rileva.to che l'obbligo fondamentale cJ1e il p1·estatore di lavoro assume nel
conti-atto di lavoro, impone, come già, si è ricordato. lo svolgimento di una
p1·estazione personale di fare, ritiene elle la, presenza del minore in occa~
sione del1a stipulazione del contJ•atto sia uecessa.ria ed indispensabile ;
sicchè genitore e tuto1·e non pott·ebbero rappH'. entarlo, ma solo assisterlo.
sentano un cctto grado di pericolosità, lll'l sen~o elle pol>sono produrre conseguenze
dannose pet· la salute c, in genere, per la t~oJtclu del fanciullo dal punto di vista fisico
od anche morale. Secondo la legge del 193~ Il divieto di ammettere al lavoro fanciulli
di età Inferiore al 14 anni non si applica al settore agricolo e ad nlcnnl rnpporti tassativamente Indicati dalla legge (fanciulli nd<lctll a lavori dom<'stici Inerenti a lla v1t11
della fumlglla, parenti ed affini del datore di lavoro con lui convive nti ed n suo
carico, ecc.); mentre due ordini di eccezioni sono espressamente stabiliti, nel senso
che In determinati casi è consentita l'ammlsslone al lavoro anche a fa nciulli minori
degli anni 14, c In altri casi è stabilito, r>et· l':unmissiooe a determinati lavori, un
limite di età ph) elevato.
(2) Come, ad es., nel caso dei lavoratorl <Ielle l'isaie, ai quali la capacità contraltoale è rlconosclutu ;Il compimento del 140 nnno (art.
T. C. 1 0 agosto 190i, n. 636).
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Osservazioni sulla ca pacità di agire del liworntore: midore degll anni 18
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La più acuta e completa formulazione di questa seconda teoria è dovuta
al BARASSI , che la sostenne, sotto l'impero del codice del 1865, nella sua.
classica opera su l Oontt·atto di la1:oro (3). Allora. però il silenzio della legge
poteva dare, in un certo senso, un '\"alido fondamento a questa opinione:
si trattava infatti di ritenere estesa. alla stipulazione del contratto di la ·
voro la deroga che il codice espressamente contemplava per la stipulazione
di un altro contratto (quello di ma trimonio) l'iguarda.nte troppo da vicino il
minore perchè dalla sua. volontà si potesse prescindere. Ma oggi il codice
vigente, mentre ha. confet·mato la deroga. per il contratto di matrimonio
(art. 165), ba. dettato in materia di lavoro, come unica eccezione a.l combi·
nato disposto degli artt. 2 e 320, la. noema dell'art. 3. È vero per·altro
che il codice della. navigazione ha espres amente accolto (artt. 324 e 901),
in ordine a.lJa stipulazione del contratto di anuolamento - marittimo e del
personale di volo - la tesi sostenuta dal BArlASS I; ma non è chiaro - t•i .
leva lo stesso BAllASSI - se ciò costituisca un'eccezione o l'indice di una
regola. Ragioni di esegesi puramente fot·male deporrebbero a favore dell'eccezione, esigen1.c di coel'enza sostanziale indul'l'ebbero a riteuere cbe si
tratta dell'indi(;(' di una L"egola. E l' ill ul'tr·c a-utore pt·opendl'ebbe per· il
rispetto di questa seconda esigenza (4), sempre che peraltto sia. possibill'
<< a.ppuntellat·si H qualche indice legislativo, il quale rilevi che se il lcwo·
ratore non ha <llltot·a l anni, alla ca utela della t·appresentanza si so ·ti ·
tuisce l'assistenza >> . ì\Ia. questa. ricet·ca , ma lgtado i numet·osi tentativi COlll ·
piuti, non Lra dato r·isultati soddisfacenti. Siccbè il BAllASSI ritiene cht> la
soluzione, <<in fondo intl'avveduta anche dal nostro legislatore))' induce
ad una conclusione piuttosto perplessa « cbe dovrebbe determiuar·e nn iuter··
vento chiarificntote nella. revisione del uostt·o codice civile» (5).
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(3) BAI\ASS t , Il COli/l'atto d·i la voro nel <l iri/l i) POSiliW italiano~. l r. i\'Ii lano, Jflli.
pag. 6 e seguenti.
(4) « Vi è - ~!g li scrh·e - anche In logica <lei buon senso cbe nllìuea :mi mt•lle·
sìmo plano l'atth•ill) di la,·oro con lo stato familiare cui è intimamente connesso il
contratto di mutrimoulo; la logica del buon senso nlla quale non può assolutamctlll'
rimanere estraneo un sistema legislath·o medita to come <1uello r acchiuso nel codi<·l'
ch·ile. La logica del fatti e della realtà viss uta . nella quale il genitore o Il tutort•
stipulano dei contnlltl di lavoro, ne l senso ,·ero della pnroln (cioè come contratti tli
carattere puramente pt·ofes:slonale) :solo culla preseuzn del figlio o del pupillo: Il
quale d e,·e I)Ct' neCC$Sltù lnten·enire in primo plano corue stipulante dando il Pt'OIH'i••
consenso» (B.In,,s,.,, Il (/iritto rlel Twroro, 1r, ~Iiluno, 1957, pag. SS c seguenti).
(5) BARASSI. OtJ . e l oc. oitt. Nello stesso senso BARUEilO, Sistemct istiWzìonalc ad
dit·itto tl!'wato itallttltO '', Il, Torino, 195.3. pngg. 394-395; Un'A SA~SEI'F:ruNo, Oil'ittr>
t/el, lav oro •. Pa<lont. l9.3 , pag. 119: « P oll'llt' l n IH'Cstnzione promessa ha ea r·atlt· r'P
personale. sernht·n ne(·{'l'\Sa r·io, quantunque nes><una <lis l)oslzione esplicitn in quN~tn
senso si abbia nel nostro diritto I>Ositivo, l'iutel'\'euto diretto del minore alln stipul a
zione del coutratt<•. l'On la l'\Cmplice assh:t<'nza !Id geuitot·e o del tutore ••. Su>:tanzial·
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Ma la. opinione del BARASSI, anche in questa forma attenuata e fotte·
mente dubitativa, non è da tutti nc<:olta. In senso contral"io ~'>i è, ad es.,
autot·evolmente espresso anche di recente il SA:\TOHO·PAs~AIIELLt. Per que:slo
autore la tesi dell'assistenza da pat-te del genitot·e nella fase di :;ti pulazione
del contratto è assolutamente inaccettabile. <<Nessuna not·ma - egli rileva - stabilisce per il contnltto di lavoro in generale questa ll'asforma·
zioue della ra-ppresentanza in assisteuza. L'incapace, come niente può con
la sua volontà, cosi niente può aggiunget·e unendo la. sua volontà a. quella
di chi deve agil'e per lui e non con lui. Similmente gratuita è l'affermazione
elle solo all'incapace, il quale deve prestare il lavoro, spetti la legittima.
zione al contratto di lavoro, e cbe perciò sia necessaria la. pat·tecipazione
di lui alla formazione del contt·at.to, per Ja. validità del medesimo, o altri·
menti la sua conferma, esplicita o impUcita, per la convalidazione)>.
Il SAN1'01lO·PASSARET,LI osset·va quindi che la trasf01·mazione della rappresentanza iu assistenza è posit ivamente stabilita solo per taluue specie
di contratto di lavoro (quello d'al'l'uolnmento e quello del pel'sonale di
volo). Fuol'i di questi casi - egli aggiunge - <<è vero soltanto che in
linea di fatto conviene all' imJneuditol'e nssiCUJ'a rsi, nella conclusione del
contratto, l'adesione drll'iuc:a pace, poichè l'oggetto del cont1·atto è costitu ito dall'attività personale dello ste.·so" (6) .
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mente della :ste:ssu opinione, mu c11n l'ifl!l'imentn al \·ecchio codice, Hnchc Gm:co. Il
wntratto (/ i lavoro, nel 'l'raltato tli dir. civile del ,._\SSALLI, l>agg. 119·180. l'arzialrnente c formalmente dh·ersa, anche se giunge sul piano pJ·atico alle stcsJ<e conclusioni,
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è la costruzione del CAR~ELU1TI (Lc{littimazione al contratto di lavoro, In Foro ila!.,
1938, lY , col. 73), il quale riti ene che genitore e tutore non l<hHlO legittimati 11 concludere Il contrutto senza il consenso de l minore incapace. V. Hnche AnDAU, Corso di
1lfritto ttcl l(tVOro, ~lilano, 1947, pug. 149. ( 1nn posizione dìstinta è quella deU'AI.ATI
(Capacit<i negoziate e t>ror·cssuale (/cl 1etvoratore m·i norcnnc, iu n <lit·itto del lavoro,
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1948, 1, I>Ug. J2;) e segg.), il quale dà un particolare t•ilie,·o al v!;:to apposto da l legale
rapprc><<>ntaote s ul libretto tli 13\'0l·o elci minore; questo visto s ignllìcbcrl!bbc «con·
><enso a che Il minore ese•·citi un a atti\'itù lavorath·a e, quindi e perciò, compia tutti
gl.i atti clic ad \!&-;a atth·itil sono Intimamente connes><i !> (pag. 131). Scnoucbè, a pre>'l'illtl<'I't' dn alt n• con:sidt•razioni (PN' le quali v. BAR.\SSr. op. cit., pag. 00). si dc,·c
osservare che un << vi;:to " del genere n on è l'ichiC$tO dalla nostra legislazione e, di
ratto. uou è contenuto nel libretto di lan·Ol·o c nell'attestato soslltuth·o di e;;so: ,·edi
legge 10 gcuunlo 1!13:3. n. 112, arL 3, nonchì> circolare 1° dicembre 19-l4. n . 10, del
:\Jinistero lnduì:!tria, commercio c la\'01'0.
(G) l::l.\~TOito- P.\SS.\I!.,;LLI, Sozioni di rlirillo Ilei lororo " . NallOii, 1959, pagg. 116·117.
Sostnnzln lm!'nt<• nPIIo stesso senso an<·IIc I)'E t:FE MI .\, Elementi eli diritto (le/ l<woro• ,
Napoli, 1949, pagg. G3-GG: (< r,a te::;i della rnppre:senlauza è da preferire a quella del·
l'assistenzu; d'altra parte è pur vero d1e l'adesione dell' incapace, comunque la si
qualilìclll, è Indispensabile per la prat lca nttuazlone del contt·atto >>. ~Il sembra che
si a vviciniuo a questa opinione anche i l LEOA (La capaciti~ lavorativa e la sna t1~tcla
!liurillica•, ~Jilnno, 1950, pag. 40 c scg-~.) c Il ~hzzo~r (Jlanuoll' Ili di1·itto f/el lavoro.
Fircnz<>. Hl:;&, pag. 260 <' segg.).
Osservazioni sulla capacità di. agire del lavoratore minol'e deglì anni 18
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3 . -In realtà riteniamo anche noi che non si possa dubitare della mancanza, nel nostro attuale ordinamento giuridico, di una formale disposizione
che consenta di ritenere come effettuato a t itolo di assistenza. l'intervento
del genitore in sede di stipulazione del contratto di lavoro. Le ricordate
disposizioni del codice della. na.vigazione hanno indubbiamente carattere e
portata di eccezioni : sono norme di diritto singolare dettate in vista. di speciali esigenze dei rapporti oggetto di disciplina. Che i ra.pporti di la vOJ·o
nella navigazione assu ~n ano una propria. individuali tà nei con fronti degli
ordinari rapporti di la.voro e presentino, dal punto di vista sostanziale,
sva-riate peculiarità che si ripercuotono sulla relativa disciplina giuridica,
è cosa risaputa e pacifica. La specialità di questa disciplina. si manifesta
anche in occa-sione della stipulazione del contratto. È un momento, questo,
assa-i delicato, percltè è il momento nel quale il la.voratore assu me le val'ie
obbligazioni - tra. le qu ali un pa.rticolare eilievo presentano an cbe alcuni
doveri pubblicistici ('i) - che dOVl'à poi adempiere persoualmente in uno
speciale a-mbiente di lavoro - la nave - genet·almente isolato e dislocato
molto spesso in ma.t·i lontani dalla. Mad re Patria . Il legislatore ha perciò
considerato con molta a.tteuzione questa fase della. forma.z ione del ra.pporto ,
a gatanzia dell'uno e dell' altro soggetto, ma. soprattutto a ga-ranzia del
lavoratore, essendo qui particolarmente rilevante. anche dal punto di vista
pubblicistico, l' interess<' che egli si determini liber·amente e manifesti una
volontà, validamente fot•matasi ed immune da. vizi ; non a caso «prima della
sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al ma-rittimo>>; e
cc l'adempimento di tale fo1·malità si deve far constaee nel contratto stesso>>
(cod. nav., a1·t . 328).
Nel quadro di questo indirizzo legislativo, nel quale come si vede un
deciso rilievo deve n ecessa-l'iamente essere dato all'intervento del lavoratol'e
ai fini della. formazione del ra.ppOI·to, si inserisce e si giustifica la norma
dell'a.rt. 324 che pl'evede l'intervento personale del minore degli anni 18
nella. stipulazione del contratto di arruola mento e nell'esercizio dei diritti e
delle a.z ioni che ne derivano, con il cc consenso», peralt ro, di cùi esercita la
pat ria potestà o la t utela. Ana.logb e considerazioni devono farsi natm·al ·
mente a proposito dell' intervento del minore nella. stipula zione del contratto per il personale di volo.
Le norme del cod ice della navigazione costituiscono così un' eccezione
alla regola generale dell'art. 320 del cod. civ.: l'eccezionalità del rapporto
giustifica l'eccezionalità della telativa disciplina-. lnV('Ce nella stipnlazioue
(7) Y. , nd es.,
cod. uavig., artt. 190 e 811. tn t>ropositc>
1• .
di lavo-ro della ·nav igaziOn i', Milano, 1948, pagg. 71 e segueuli.
TORiteN'l'E, l
contra tti
Lro~ELLO
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LEI'[ SANUIU
del normale contratto di lavoro il minore pbò agire personalmente solo se
ha compiuto gli anni 18 (cod. civ., art. 3); prima di tale età interviene in
sua rappresentanza esclusivamente il genitore esercente la patria potestà
(o il tutore) .
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4. - Non si può peraltro negare che tra gli a.tti che il genitore può
compie1·e iu base all'art. 320, la. stipular-ione del contratto individua-le di
lavoto si pt'esenta con caratteri del tutto pat·ticolari. E' le particolarità
uon derivano da un eventuale rilievo dell'atto dal punto di vista economico
o ùai suoi possibili riflessi sul patrimonio del minore; sotto questo profilo,
atti ben più importanti possono essere compiuti dal genitore, sia pure co~
l'autol'izzazione del giudice tutelare o del tribunale. La pal'ticolarità del
negozio di cui trattasi disceude invece dal fatto che l'obbligazione fonda-mentale che il genito1·e assume, iu nome e pet· conto del figlio miuore, deve
essere adempiuta personalmente dal minore medesimo e non può essere sostituita. con quella. di altra persona. Sicchè se è giuddicamente possibile al
genitore rappresentare il minore nella. stipnlazione del conti·a tto di lavo1·o
come nel compimento di tutti gli altri atti civili, gli è invece giuridica-mente impossibile, a differeur.a dì quanto avviene in tutti gli altri atti o
negozi compresi nell'art. 320, J·appresental'io nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel contt·atto e nello svolgimento della presta-zione lavotatlv<t. Se poi si tiene conto del fatto che, nel caso che il minore non inteudaS\'Olgere l'attività lavorativa prevista. nel contratto, il genitore che in nome
e per conto di lui ha assunto l'obbliga-zione non può in alcun modo costrin geevelo, si deve pur convenire che la situa-zione determinatasi può apparire
qua-nto meno singo.lare. Un a cosa ad ogni modo sembra certa: ed è che il
compot'ta-mento del minore presenta nn ta-le rilievo da. rendere inefficace n11
negozio validamente posto in essere.
Questo dato di fatto non è sfuggito alla considerazione di coloro che pur
ha-nno sostenuto la tesi dell'assoluta. incapacità del minore di anni 18 in
materia di la-voro. Il SAN'l.'ORO-PASSARELr"t, ad es., come già abbiamo ricot·dato, trae da- questa situazione la. convinzione che con\'enga a-ll' impr·enditoee assicurarsi all'a-tto della stipulazione del contratto l'adesione del minore ; ma ciò -egli ha cu ra, di J·ilevare- <<solo in linea d i fatto>>.
A nostro sommesso parere, non sembra- però che la questione possa.
essere impostata e risolta soltanto <<in linea di fatto>>. :m certo invero chP
nelle varie leggi sul lavoro an c be l a volontà del lavoratore o dell'aspirante
lavorato•·e minore degli a-nni 18, è presa più volte in considerazione. Gli
esempi sono numerosi. Basterà rkordare la. legge sul colloca-mento (legge
29 aprile 1949, n . 264) la. quale non opera a-lcuna distinzione, in relazione
all ' Ptà, nell'impone a. <<chiunque aspir·i ad !'~sere avviato a-l lavor·o alle
OssetTazionl sulla ca1lacltà di aglt·e dei l::wot·atore minore degli anni 18
1019
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dipendenze a l trui» l'obbligo di iset·iversi nelle liste di 1collocamento (articolo 8) ; in queste liste non può esse1·e iscritto solo chi «non abbia compinto l 'età stabilita. dalla legge per esse1·e assunto al lavoro» (cioè i 14
anni nei settori industriale e commerciale) e non sia in possesso d el libretto
di lavoro o del certificato sostitutivo nei casi in cui ta.Ii d ocumenti sono
prcscl'itti (art. 9). Nessuna. norma stabilisce che l'iscrizione debba essere
richiesta dal genitore: e la formulazione d ci vari precetti sembra anzi
cscludel'lo (8). Per quanto conce1·ne poi il lib1·etto di l;woro (legge 10 gennaio Hl35, n. 112) non esistono disposizioni che prevedano per il minore
degli a nni 18 una posizione diver sa da. que lla. dei la\'OJ·atori di eh\ nwggiorc (9) . In numerose altre leggi di tutela del lavoro, accanto a doveri
dei ùatori di la voro e dei dil'igenti, sono previsti a nche dove1·i pubblicistici
d ei tavorato1·i ; e nesstma distinzione è fatta in 1·elazione a ll'età d ei soggeW
obbligati (10) .
.l\la. vi è di più. I ndipendentemente da tutti questi t•spliciti J·icbia mi
l<>gislati\'i, è CCJ-to che l'ndcmt>imento delle val"ie obbligazioni scatu1·enti dal
con t t·atto sottintende ecl implica 1111 t·iconoscinwnto della volontà. d el miJJOJ·e. Lo svolgimento da pal'te d <'l lavoratore della prestazione pattuita non
si concl'eta in una mcra azione matet·icùe, incapace d i produJTC conseguenzt• giut"idirhe. Il contt·nf to di la\'Ot·o è un contnHto ad esecuzione con tinuata" il f.J UO c:ontenulo è <·sttemamente val'io e il s uo svolgimen to im pol'ta uu compo t·tamento eoutinnato e val'io dci due :soggetti e . ut·<:C'ssi,·e
ma n i fel:ltazion i di volontà da pa l'te degli s t e. ·si. n la vOJ·a t ore d eve clctcrminaJ·c il p1·opt·io compo1·tanwnto non solo in base alle obbl igazioni assuute
nel <:Onttatto e a lla qualifica l'icevuta, ma auchc io base alle conc 1·etc manifestnz ioni, nel corso del 1·apporto, (h•l potet·e dil'ettivo d<>IL'i mpt·end itoJ·e :
(RI lo uua :solo occasione In legge prcude ìn con:sldcrnzioue l'età degli i;:el'itti
nc liP ii,;te : e precisamente al tin i cl ella loro ch1S!;ifica zione ìo va rie categol'lc. Sotto
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que;:to protilo devono essere distinti dHgii nltri aspicauti all'av,·iamcuto al l!t\'OI'C> (( i
gion1ni di età iufet·lore al 21 rmni ed nltrc t>er:soue In cerca di pl'lrna occupazlt•nc o
rirn,iute dalle armi>> (a rt. 10). f} e ,·iclcnte che tale dl!<posizionc non lruplicu una diversa posizione, al fini della cu pacità, del gloYaui di cui t ratt nsi; (! sintomatico è ii
fatto che la (ii:;tlnzloue s i bm;a sui compimento <lei 21o unno, mentre già 11 18 a nni
è rnggiuuta la piena capacità di agire io materia di lavoro.
(9) Ai sensi d<'ila legge 2G aprile 193<1, u. W3, sulln tutela del lavoro clcilc donne
c dd f:tnci ulli, 1c l'a~>scuso scrill o dt'i genitore o dci 1utorc >> è ri C'hicsto solo pca· l'autorizzazione ali'occupazioue del mluori degli anni 1G (e ue$~ un limite minimo è al
rig uardo previsto) ne lla prepurnzioue d i :spettacoli ciucull1togrMici (u r t. G).
(10) J.~attìSJI<'Cie del genere soni• frequenti in mnterha di tutelo dell'igiene c della
sicurezza del la,·ot·o. V., ad es .. H. O. 18 giugno 1899, n. 2:!1, per la prevenzione infortuni nelle uùuiere c cave, artt. 8. 9, 11, 12, 13, 19, 21, ecc.; D. P . H. 27 npl'ile 19.).).
n. :\4i, che tlettu norme generali in rnutct·in di PI'C\'(~nzlnue infortuni. art. G. E altl'i
numerosi esempi potrebbero essere addotti.
11 -
Studi in memoria dì F. r·U<i·wlli, Il.
fAoNt:I .LO
1020
n. Lt:n
SANoni
5. -
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egli deve adempiere altresì agli obblighi lli diligenza e di fede.Ità, svolgendo un' attività - positiva o negativa - alla quale s i J'ico llcgano o si
pofisono l'icollegare importan t i conseguenze giuridiche (non solo applicaziolw di sanzioni disciplinari, ma anche, ad es., una. eventua le t•isoluzione
drl •·n ppo1·to pet· giusta causa) . Nel corso del rapporto inoltre il la,·oratore
minore può esercitare pet·sonalmenle alcnni dit·itti , s01·genti dil·ettamcnte
dalla l<•gg<• o da l contratto, alla stess;l stregua degli a l tri lm·o t·ntori di età
mnggion• : tipico il caso dell'eser cizio del dit·itto di sciopet·o; mn una situazion<· a naloga. si ha, a nostro avvi:so, anche nell'eset·c izio del dil'itto alle
fcrit• c JWt· quello al riposo ùom enkal e <:> settimanale : nell' un caso e nell'Hl ho l' e.·Ct·cizio del dil'itto è in fa t t i ('Ssenzia lmen te persona le.
. e è vero pet·ciò c he n('ila fase dPlla stipulaziont> del contt•atto di
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la YOI'O a lla volontà del miuot·e si sostituisce que1la del genito1·e o del tutore (Jl), è veto anche che nello svolgimento del t·apporto la \'Oiontà del
minore t-, in molti casi almeno, detenninantP e sotto que to JH·ofi lo un suo
d conoscimt•nto è implicito nel uostt·o ordinamento.
D n tiò deriva una limitata c apa<:ità òi agiH• in matpt·ia di la,·oro anche
pel mi IlO t'<' degli anni 18. Qta•sla ea pacità è nn a consegn <> n~n necessaria
dPII' olJbligo che ha anciH• il lavoJ·;tlot·r minot·e di es<'gniJ·e pt'J'ROtl<llmente la.
J)J'('stazion<·: capacità giul'idi<'a (' c·apacità di agit-e vengono quindi necessat·ianH•ult· '' coinc·iden•, come ('oinc·iùouo, in t utti qu(•gli atti (si pensi al
matl'imonio o a l te:stamento) che no n ammettono rapp1·e~e ntanz}1 l<>gale (12).
È "''i(Jt>ull•, quindi , a nostt·o pat·(•t·r, c-hl' il l'ilie,·o che a~stmH' 1<1 \'Olontà del
minot·c• ;li fini dPllo svolgimento dPl mppo1-to, non dl't·h·a da una sit uazione
ùi tantU<>t·c eccrzionalc o me t·a nwntr t)C'Casionale; è vict>v<:>rsa un elemento
posi t iv o (')1c de v<• e:;set·c valuta t o c• c-on:;;ide t·ato n<>ll<l costt·n~ i onr giul'idica
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dPli' i:stitu to.
Hc• si tiene conto chl' sc· n~;t l' inlNvento del mino1·c, il con ttatto pur
validanwnlc :stipulato e pet·fetto. non può avet·e esecuzione, Ri può dire che
Ja. volo ntà del minore f uuzioni da c-ondizione (condicio juris) di efficacia
dell':ttto. Hi hn pct·ciò, mutalis mttlrmdis, una s ituazione analoga a quella
clH' >-i V('t·ifica nel ca mpo del t·a ppo1-to di pubblico impiego, qua ndo, come
gent-t·;tlm<•n l t' acc·ade, questo t·a pporto viene posto in E'S. <:> t·e attt·averso un
\ IJJ E un'a naloga s ituazione pu ò l'<'rlfi cmsl nell:l ra~e dell a t·i,;o lu?.i <HW d e l con t ratto <' dello sclogl!mentiJ de l rappor to (<'~<' rrlzio d<!l diritto di reCC!'!<O, rwcvia dl:sdetta
o per giusta causa).
riveduta c <l aumeutata
Homa, 1927. pngg. 10-1 -10~•: cfr. anche S .I :'\TORO- P M;!;.Int: f.l l , Dottrine
fll'urruli di'l diri tto civ ile• . Nap<1li. 1!lii7. pugg. 8-9.
( 1:.!) V. S IM ONC€LLl , I stituzioni <li diri fl o privato i taUa no3,
da 1~ .
\'I SS.If. LJ ,
Ossen·azioui sulla capacitil di agire d<: l hworatore rJ1oore d<>gli anni 18
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atto unilaterale della pubblica amministrazione, condizionato peralb·o nella.
sua. efficacia. all'adesione della persona fisica interessata. L'accosta mento
t.1·a le due situazioni, gi111·idicbe e di fatto, può natu ralmente essete com.
piuto solo entro ce1·ti limiti e con molte cautele; esso vuole soltanto sottolineaJ·e come il rilievo che ,·iene dato ai fini dello svolgimento di un t apporto di lavoro alla ''olontà di un soggetto che non aveva la capacità di
in tt•rvenire personalmente uella. fonnazione del mede15imo, non costituisca.
in de6niti\1 a un <lato rc·ct•zionale od anomalo.
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J 021
L'ìt:l
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sicurezza.
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ASSEGNAZION E A UNA COLONIA
AGRICOLA O AD UNA CASA DI
LAVORO . - V. Miswe di sicurezza.
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ASSEGNAZIONE A UNA CASA DI
CURA E DI CUSTODIA . - V. Misure di
Vedi, in questo Digesw, le voci: Chiesa, Basilica ; pure
per quan to riguarda le riparazioni dei danni causati
dalla guerra agli edifici di culto ; c i cont ributi dello
Stato per la costruzione di nuove chiese.
La norma più importante che riguarda. o ra, gli
s tipendi e gli a ltri assegni di cui godon o gli ecclesiastici in rag io ne del loro uffic io è quella co ntenuta nell 'art. 6 del Concorda to, il quale dichiara che detti
stipendi ed assegni sono esenti da pignornbilità nella
s tessa misura in cui lo sono g li s ti pendi e gli assegni
degli impiegati dello Sta to. La parificazione agli impiegati è fatta da l Concordato solo per la pignorabi/irà,
ma non anche per la cedibilirà che è illimita ta.
Soltanto per i supplementi di congrua si applica la
norma vigente per gli stipendi ed assegni degli im piegati dello Stato; e, cioè, la loro cessione è a mmessa
ma limitatamente a l quinto (art. 80 del T. 'U. sulle
congrue approvato con il R. D. 29-1-1 931, n. 227),
e p er i debiti autorizzati da ll 'a ut ori tà tutoria nell'interesse del beneficio.
In applicazione delle norme anzidette, agli s tipendi
cd agli assegni degli ecclesiastici si applicano tutte le
norme relati ve agli stipendi ed assegni degli impiega ti
dello Stato: e, cioè, per il passato, la L. 30-VI- 1908,
n . 335; la L. 5 1-1 939, n. 4, ed il T . U. 5-VI- 194 1,
n. 874, modificato con il D. Lt. 6- 1!-1 946. n . 103;
ed, ora, si appl icano le norme degli art. l e 2 del
D . P. 5-I-1950, n. 180, e relativo regolamento 28-VII1950, n . 895, le qua li consen tono il seq ues tro ed il
pignoramento degli s tipendi e retribuzioni degli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici fino al terzo
netto per causa di a limenti dovu ti per legge: c tino a l
quint o per i pubblici tributi e per i llcbiti verso lo Stato
o !'ente da cui l'impiegato dipende.
E controverso se negli stipendi cd asseg ni di cui
all'art. 6 del Concordato si debban o comprendere gli
stipendi ed assegni non beneficiari, ed i redditi del
beneficio specie quando questi eccedono il necessa rio (3).
Per la pignorabilità, infine, del patrimonio sacro,
vedi la voce: Patrimonio sacro.
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AMEDEO TRA V I
An·ocato in Busto Arsizio.
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ASSEGNAZIONEDITERRENIAICONT ADINI. - V. R iforma agraria.
ASSEGNI ECCLESI ASTICI . (2). - Gli assegni a favore del clero o assegni ecclesiasrici costituiscono degli assegni per:.onali, dati per ragione dell'ufficio. Essi, cioè, n on si corrispondono a i benefici ed agli
enti ecclesiastici (mense. canonic!lti, parrocchie, vicarie curate, ecc.), ma al vescovo, al canonico, al parroco, a.l vica rio cu ra to, cçc., per modo che non vengono pagati allorchè manca il titolare dell 'ente o il
beneficio sia vacante.
Degli assegni ecclesiastici hanno particolare importanza i supplementi di congrua; g li assegni per le spese
MARIO PIACI:NTIN I
Prcsid. di Sezione della Corte Supr. di Ca.,
di culto ; gli assegni a titolo di indennità per le decime
abolire; gli assegni, i compensi ed i sussidi a favore del
clero della Sardegna (vedi, per la misura di detti as- ~
segni, le modalità per la liquidazione, la natura giuASSEGNI FAMILIARI E INTEGRAridi ca degli assegni s tessi, ecc.. le voci: Benefici ecc/eZIO N I SALARIALI.
siastici; Congrua; Decime).
. .
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D agli assegni ecclesiastici veri e propri debbon o
BrouOORA_FrA. -:- ~REN~, . L assu·urazwne jarmlturtt ~ ti salur~o
· d' · ..
"d ' d·
·b · d'
t
(Le OSSICUrOliOnl SOCIO/t, 1937, 25 e segg.); SORSI, Su/ COessere t~nuu IStmu 1 sussr. 1 e . l con tn u t ~, l car~ te_r~
rattere degli nssegni familiari (Riv. Dir. Pubbl.. 1938, l ,
s traord1nan o e no n continuativo, che gli ecclesrasllcr
27 e segg.); VANNUTELLI. La tutela della famiglia nell'ampossono ricevere in via discrezionale o daii'Amminibito della prevident.a sociale (Riv. lntema:. Se. Soc., t948,
·
d 1fi
·1 1
d II,'A
· ·
·
235 e se11.g.); BIONDO, L'ordir10me111o dt>lla pr~viden;;a so·
strazJOne C on o per 1 eu ro o a
mr:ru?JStrazron e
eia/~ e i progeui di riforma, 2• ediz., Tremo, 1950; CHERCHJ
del fondo dt beneficenza e rehgtone della cara d1 Rom a,
e D'ArrruA, Origine, evoluzione e lineamenti della Cassa
o dall 'Amministrazione dei fondi riuniti ex-economa/i,
ifl/egrat.ione lfuadagn~ (Ri•·: lta_J. Pr_e•·. Soc_. , 19~2. 563 ~ segg.);_
determinati (sussidi ai sacerdoti bisognosi,
C_H_ERCHr, G_h asseg~u (anr~ltart agli _ope~m del~!ndusma avcnt~
per .scopi
.
.
.
.
.
.
dmuo alle mll'gravom de1 guadagm (lb1d. , 19:>,, 409 e segg.),
suss~d 1 per I r~sta~rn delle ch1ese, ecc.).
per ta_ll
GERI, Natura giuridica degli assegni familiari (Riv. Dir. Lav ..
s uss rd 1 e con tnbuu d r carattere straordrnano, le voc1:
1953, Il, t88 e segg.); MASI NI. L'assegno familiare e le altri'
Fondo di benefict•n:.a e religione della ciuà di Romn;
fUStazioni fami~iari n~/ sistema ita~t_WI (Alli dr~/~ giomaS1e
Fondo di relù•ione delle nuove province . Fondo per il
rntemaz1onalt dt swdt sulle_ prestado'~' J.a:m!tan, I.N. P.. ,
.
o
.
.
. . .
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.
Roma, t95J); CARULLO, CII 11ssegm ;anultart e le mlegrazioni salariali (Trattato di diriuo del lavoro, diretto da BoRsr
culro). A 1 rcstaun per glr ed 1fic 1 dr cu lto, 111 genere.
con tribuiscono anche gli enti locali; e, se t rattasi di
e PERCOLESr, 2• ediz.. Cedam, Padova, 1954, vol. IV, 2• parte);
FLAMMIA, Assegni familiari e rnribuzionr (Foro /~al., t.9.54,_
edifici di carattere monumcn tale c di pregio artistico,
,
·
·
.
. .
. . ..
·
.
l , IJJI); PA RETTI, P ASl c CEROF.J..J..A, Gli nssegm famtlwrr
~ nchc_ gli org~ru penfen c1 del M111 1~te:~ della pubbil~a
(legislazione, criteri di massima, giurisprtulenzn). Pironti, NaIStrliZIOOe (D•rezJOnc generale Anllchlta c Belle Arti).
poli, 1954 e supplementi di aggiornamenro; CutRCHI, l cm1-
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come per la vendita, si applicano k no rmali regole
processuali, con una sola particolari tà: può essere
omesso il pignoramento ' (in luogo del quale stanno
g ià il peg no o l ' ipoteca): il termine dilato rio per
l'is tanza di vendita o di assegnazione decorre, in tal
caso, dalla notificazione del precetto.
L 'arti colo in esa me fa salve, naturalmente, le disposi..:ioni del Codice C ivi le, che prevedono un particolar e
processo esecuti vo (prevalentemente, in regime di autotutela privata) a ca rico de lle cose in pegno. Anche tale
processo - che pe rò non è compito nostro esamina re ha interessanti regole in tema di assegnazione: si vedano
l'art. 2798 C. Civ. (che pone il p rincipio generale del l 'assegna bi lità secondo stima o p rezzo co rrente, senza
necessità di previo tentati vo di vendita), e l'art. 2804
(assegnazione del credito dato in pegno) (1).
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ASSEGNAZ IONE A UNA CASA DI CU RA E DI CUSTOD IA
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(ve?•·
( l) Circa l'esecuzione sp~ci:t l e
op. Lit .• pag. 203.
pigno r~1izia .
si veda. ud es.,
R ~DcNTI,
(2) Per la Bibliograjw e la LPgi.<lazwnP di <.JUCSta ,·oce, ,... in
ques10 Digesto, le ''<'Cl Bt''"'/l<'i c•t·cle.riartici: Congrua e Derinw.
(3) Vedi, con i richiami di dottrin:t e giurisprudenztt:
V. D~L Gruorc~. t'vfanunle di Diriuo Pt desiastico. 8• edrz..
Milano, t95.5. pag. 265. e FOROIIRLI, Il • brneficium compl'/entiae • degli ecclcsiasliri nella s1aria dd tliriuo l' m•/ Courardato iwlirmo .-ig<'lll<' ( Ril·. St. Dir. /ud.. 193 1, 105).
t GISLAZIONL
D. Lt. 9 novembre 1945. n. 788: D - L C:· P. S.
L l 2 agosto 19 47. n. 869 : T . I l. dell~ norme sugl• asseg.nr f::u mIiari approvato con D . P. 30 maggro 1955, n. 797: L. 4 ago~to
1955, n. 728.
SOMMARIO. - L F?~d~menro ,.giuridic? e •ocial.e degli is1i1Uri
tlcgli assegni J amrloar~ e t.lcl l llllcgr_azronc sa la n a le. - . 2. Lor~
origine e natura g rund.•ca. - 3. L'or~rnan~~nl? degl ' a~~cgm
familiari. La Cassa unrca per assegnr famrloarr . .- 4 . l d;norr
di lavoro c l'obbligo del pagamento del con lnbuto_.
5. l_
beneficia ri degli assegni. e gli assegni. -. 6. R •scoss1one . de!
contributi e correspons•one deglo ~segn 1 . - 7. D•s_roswon1
particolari relative al~a corrcs~ons1one de.gl.' assegna. - R. Il
sislema della intcgraz•onc sa lanale. - 9. v,g,Ia nza dello Statt)
e responsab ilitfl. Ricorsi e co ntro"ersie .
fondamente. in relazione a i s ingoli soggeui cui si
riferiscono. Ciò de ve dirs i sia pel rendimento del
lavoro. alla cui qualità e quantità la re1ribuzione de ve
essere proporzionata, sia per le esigenze di vita, in
relaz1one alle quali può concre1amente riconoscers•
la sufficienza o meno di essa. Le esigenze di vita variano infatti da individuo ad individuo, anc he se
appartenenti a lla medesima categoria sociale, non solo
i n ragione di circostanze temporanee o particolari,
ma soprattullo per cause di o rdine permanente, dipendcnii da lla stessa composizione del nucleo fami liare.
Di tali s ituazioni no n è possibile tenere conto ne lla
determinazione contrattuale, colletti va o individuale,
della retribuzione; s ia l'una che l'altra (ma in panicola re la prima) devono necessariamente ispirarsi a lle
esigenze di un tipo medio e in un certo senso astratto
d i lavora tore: e d 'altra parte una disciplina salariale
differente a seconda delle situazioni familiari dei singoli potrebbe in definitiva pregiudicare le stesse possi:
bilità di occupazione di quei prestatori di lavoro che,
appun to in considerazione della loro situazione di
famiglia, avrebbero diritto ad un più alto S?lario (2).
Ma la retri buzione deve a nche essere proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro prestato. Una diminuzio ne della quanlità di lavoro comporta perciò una
corrispondente riduzione della retribuzione e quindi,
mo lto spesso, una sua insuffic ienza di fronte alle esigenze del lavoratore. La s ituazione che deriva può
essere 1almente grave che, quando la diminuzione
d ipenda da un allo unilaterale del datore, essa è stata
considerata come giusta causa d_i risoluzione del rapporto a favore del presta torc d• lavoro. Ma quando
essa dipende da fattori e da cause estranei a lla volontà
dell'uno e dell'altro soggetto. non sarebbe equo far
~opportare interamenle al solo lavoratore o al solo
datore di lavoro le relative conseguenze dannose.
Per assicurare a nche in situazioni del genere la s ufficienza della retribuzione a lle esigenze di vita del lavoraiOre c della sua famiglia, s i è fat to ricorso a forme
ed a sis1emi previdenziali e di assicurazione sociale,
che mentre ripartiscono gli oneri relativi tra tutti i
dato ri di lavoro, ga rantendo così una miglio re giustizia
dis tributi va, consentono di assicurare a l singolo lavoratore, a lmeno entro determinali limiti, quella rispondenza della retribuzione alle esigenze di vita che costiwisce il presupposto della s uffic ienza della retribuzio ne
stessa per • una esistenza libera e dignitosa ~ .
Vengono così in ri lievo, nel nostro ordina mento, gli
is1ituti giuridici degli asseg ni familiari e della integrazione guadagni, limitato quest 'ultimo peraltro al solo
campo del lavoro industriale (3).
2. 11 sistema degli assegni familiari ai lavoratori e
quello della integrazione salariale sono sta ti introdotti
nel nostro ordinamento attraverso la contrauazione
colle tti va. Nel 1933 un contratto collettivo di lavoro
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1 . L'ari. 36 della Costituzione italiana s1abilisce
che c il lavora tore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata a lla quantità e qualità del s~o lavoro
c in ooni caso sufficrente ad ass1curare a se ed alla
famiotii una esistenza Libera e dignitosa •- Ta le norma.
della~> quale la giurisprudenza, malg rado le incertezze
di una parte della dottrina, ha ormai riconosciuto la
immediata applicabilità, individua gli e lementi di fatto
sui quali d_eve basars_i la determi_nazione del!a re tri buzione sia m sede d1 contrattazione colletu va tra le
associazioni sindacali, sia in sede di s1ipulazione del
conmmo individuale tra da10re e presta tore di lavoro.
Non diversamente la Dichiarazione X li della Carta de l
lavo ro richiamava, a questo proposi to. le ,, esigenze
normali di \ita •. le • possibili1à della produ zione " c
ti • rendimento del lavoro • quali elementi de:ermmanu
del giusto sa lario. Ne lla norma dell'ari. 36 non si
accen na veramente alle ~ possibilità della produzione ·•. ,
ma non sembra ad ogni modo c he da esse si possa
prescindere, anche se gli altri elementi e in particolare
quello della s ufficienza del sala rio, per assicurare al la' ora10re ed alla sua fami glia una esis1enza libera e dig niIOSa, assumono un rilie vo ed un'impo rtanza maggio ri.
Nella retribu zione si a ttenua ormai il carattere, c he
l ~ era propri? nella originaria struttura de l rappo rt ~
d1 lavoro, d1 me ro equivalente della prestazione d1
lavoro, mentre si acce ntua quello che le deriva dalla
s ua funzione sosta nziale di mezzo, an zi di unico mezzo
di sostentamento del lavorato re e della s ua fa miglia.
Non a caso sono previste in materia di pignorabilit:i
d~lla_ retribuzione alcune garanzie proprie delle pres laZI0111 aventi natura alimentare (1).
Gli elementi che secondo l'art. 36 devono essere
posti a base della determinazione de lla re tribu zione
~resenta no la cara tteristica di non essere sempre oggettivamente costami, ma di va riare, e ta lora anche pro-
105 1
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~riburi obbllguiiJII e gl! u:.ugni ~amiliari in I'Cia~il/~1': a/l'uu . 36
dr/1(1 Cosriruzi(lne (Rn·. l rnl. 11'1'1' . .~oc.. 1955. ~~9 c scgg. ):
L 'arnomento tro\a svolguncnto p 1u o meno amptoln q_ua; 1
rulll•i "mam1alo e corsi di dirillo del_ Ja,oro. d! leglsla t iOnc
,oc 1,1Ie e d1 d1rillo delle ass•cural•on• socL.IIo . S1 v. 1n modo
arricol.ne le o pere d1 BARASSI, D E LIT,\LA, L EVI S .\:-.ORI,
~ 1 ,,zzo" · P~IIGOL Fsr. RI VA SANSE\'ERINO, SANlORo-P,,ss~<R EU.t.
Tf<~ RAZIO 'l SALA RI A LI
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l rAM ILI AR I 1: l
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ASSEG
~l) Vedi a rt. 545 C. Proc. C i,·.. secondo le modifiche <IL
a l D -L C. P. S. IO dicembre 1947. n. l 548. In ma teria
v. BARASSI, Il dirirro dellmwo. Giuffre, Milano. 1957. "01. 111 .
pa,.. ! l e segg.; RI VA SANSEVt'RINO. Dirirro dell01•oro. /{ colllmrru
~ 1111'rduole di lMoro. Ceda m. Padova, 1955; 7• cdiz .• pag. 78.
J AN'TORO-PASSAREI.I.I. Nozioni di diriuo del lm·oro, 9• ed1l ..
ovene, Napoli, 1957. pag. 179 c segg. Da vltimo ' · anche
0l· UIOOTT1, Lo rerribuzionP n~l rttppurto di ltii'Oro, Giuffrè. M i·
<~n~. 1 95~. _ra g. 7 1 e seguent i.
l' ( ) ':'~t.l • m proposito le considerazioni di EtNAUDI. LN.iuui
~,~to 111ca soc_ialt'. G . Einaudi. T o rino, 1949. pag. 72-73. So lo
h ~cuore dc1 r::tpponi di pubblico impiego. dove l'assunz1o n.:
/
uog~ generalmente 31Lraverso pubblici concorsi e l 'enle
d~~ore dJ lavoro non persegue scopi di lucro, preoccupazi0 11i
dell;c ncr~ n~n han_no ragio ne di ma nifesta rsi c l'adeguamento
~ io~/~tnbuz1on~ ~· caric_hi fami~iuri s i auua ;lll~ave rso l 'e~oga ­
di ra . l rspecJah mdennu~ (vanamente denom onate ; a~glllnta
• nug •a. ecc.) a carico esclu~ho deWente.
'
CU I
1
(3) S i possono ricordare altri istituti intesi a ga rantire, d i
fronte a particolari s ituazioni non direttamente connesse co n
la pres1nzione di la voro, la rispondenza della re lribuzione alle
esigenle di vita del lavoratore: in1endiamo alludere all'inden·
nità di caro-~ita e a quella di caro-pan~. La prima è staLa istituita con il D . Lt. 2 n ovembre 19 44, n. 303, allo scopo di
adeg uare il va lore nom inale della retribuzione a quello reale:
la seco nda è sta ta istiLUiLa con il D . Lt. 23 febbraio 1945, n . 38,
ed c s1n1a poi disc iplinata con a ltri numerosi provvedimenri
tra i quali va particolarmeme ricordato il D-L C. P. S. 6 maggio
1947 , n. 563. Nell'un caso e nell'altro. però, il legislatOre no n
ha fauo ricorso a mezzi o sistemi previdenziali. Quamo alla
cosiddcua indennità di cont ingenza, che deve l::t s ua origi ne
e la sua discipli na al la comra11azione colleuiva, essa ha la
funzio ne di adeguare In rel{ibuzio nc al variare del costo d ella
,-ira . auraverso un apposito co ngegno statist ico deuo scalamobili'. l n ma teria v. BARASSI, op. dr., vol. 111, pag. 53 e segg. :
RtVA SANSEVERINO, op. C'il., pag. 197 e seguenli.
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a noi sembra che. tanto nel caso degli assegni fami liari
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come in quello delle integra zioni salariali, si sia i~
presenza di rapporti giuridici previdenziali o d i assicurazione sociale che dir si voglia.
L 'elemento « rischio •. inteso come Yeriikarsi di un
evento, determinante appunto per l'ente previdenziale
l'obbligo di corrispondere le prestazioni, sussiste infatti
nell ' uno e nell'altro ra pporto. Negli assegni fami liari
è vero, ques to elemento non si presenta di caratter~
dannoso, nel senso che comunemente si è soliti a ttribuire a ques ta espressione. Ma nelle più recenti formulazioni della cosiddetta teoria indennitaria il carattere
di danno è riconosciuto a qualsiasi eYento determinante
uno squilibrio economico sfavorevole, indipendentemente dalla sua indesiderabilità o meno (6).
Questo. dal punto di vista formale, il quale però
ci dà forse una visione unilaterale o, quanto meno,
parzialmente incompleta degli isti tuti di cui trattasi.
Occorre tenere conto, entro determinati limiti, anche
dell'aspe ti o sostanziale; e ques to aspetto ci dice che
la prestazione nell'uno e nell 'altro caso si configura
come una integrazione della retribuzione, una quota
parte di essa, corrisposta dal datore di lavoro invece
che dire ttamente attraverso una gestione assicurativa
che equamente ripartisce tra tutti gli imprenditori gli
oneri per carichi di famiglia dei lavoratori dipendenti
e quelli deri vant i da una fo rzata ridu zione dell'attività
lavorativa.
Codesto carattere e codesta sostanziale natura appaiono conformi ai principi ai quali, secondo l'art. 36
della Costituzione, deve appunto rispondere la retribuzione del lavoratore subordina to (7). E sono d'altra
pane confermati. a nostro avviso, dall 'origine schiettamente sindacale dei due istituti, dal particolare interessamento che nei lo ro confronti svolgo no ancor oggi
i sindacati di datori di lavoro e di lavoratori, dalla
disposizione c he, ancor prima c he intervenisse il
D. Lt. 2-IV-1946. n. J42, poneva a carico esclusivo
del datore di lavoro l'obbligo della corresponsione dci
contributi. D1 fronte a questi elementi possono presentare un rilievo modesto altri. che pur risultano della
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pei lanieri del Biellese prevedeva e disciplina va la corresponsione di assegni fami liari per tutti i lavoratori
di quella categoria, costituendo a tal fine anche una
apposita cassa interazic~dale. Nell'anno successivo,
un accordo interconfederale dell'l l ottobre per la
riduzione della settimana lavorativa nell"industria a
40 ore, istit uiva una cassa nazionale per assegni familiari agli operai dell'industria e disciplinava la corresponsione di detti assegni a tali lavoratori (l). Successivi interventi legislativi si sovrapposero peraltro
a lla disciplina contrattuale, estendendo ad a ltre categorie di lavoratori la sfera di a pplicazione del sistema
degli assegni fami lia ri, sistema che venne poi ripetutamente modificato e aggiornato attraverso numerose
disposizioni legislative e regolamentari del dopoguerra (2).
L 'istituto s1 e venuto così a porre con contorni e
lineamenti precisi nel quadro del nostro diritto del
lavo ro, essendo oggetto di un complesso di no rme
particolarmente ampio e vasto, riunite or non è molto
(ed è stata opera altamente meritoria) in un testo unico,
approvato con D. P. 30-V- 1955, n. 797 (3).
11 sistema della integrazione salariale deve invece
la sua origine ad un contratto nazionale dell 3- VJ-1 941,
stipu lato tra le due Orga nizzazioni confederali dell 'industria, in relazione a determinate situazioni ed esigenze del periodo bellico. Successivamente anche in
questa materia è intervenuta la legge, che perahro,
pur dettando una più ampia e precisa disciplina. ha
mantenuto la sfera di applicazione dell 'istituto, a differenza degli assegni familiari, limitata al settore del
lavoro industriale (4).
Si è discusso e tuttora si discute in dottrina sulla
natura giuridica di questi istituti, in ispecie di quello
degli assegni familiari, per il quale invero la questione
si presenta piuttosto complessa, data l 'esistenza, nelle
molteplici no rme che lo regolano, di numerosi elementi
ed indizi tra lo ro contrastanti e dato anche il diverso
significato nel quale molti Autori fanno uso delle
locuzioni e dei term ini di • previdenza •, di • a ssistenza • e di «sicurezza sociale • (5). Ad ogni modo
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ASSEGN I FAMILIARl E JNTEGRAZION I SA LARIA LI
( ! ) Per pii1 ampie nou zu.: 111 proposito co s1a consent it o di
rinviare al nostro scritto Ll1 Cassa nazionale per assegni familiari agli npuai d('{/'indus1ria, (A re-h. di srudi corpomtil'i,
1934, png. 340 e segg.). Sui precedenti dell'ordinamento in ahri
Stali c per gli opportuni riferimenti di diritto comparalo,
v. Il. L T .• us allocations familialu, Genève, 1924 ; CATALDI,
La previdt>nztl sociale nelle legislazioni straniere, Giuffrè, Milano.
1953. pag. 199 e seguemi.
(2) Vedi specialmente DO- tL 2 1 agosto 1936, n. 1632 e
17 giugno 1937, n. 1048; L. 6 agosto 1940, n. 1278; O. Lt. 9 novembre 1944, n. 307; 00-LL C. P. S. 16 settembre 1946.
n. 479 ; 13 giugno 1947, n. 670; 7 novembre 1947, n. 1308;
17 dicembre 1947. n. 1586, ecc.
(3) Questo T . U., peraltro, non è sta to emanato su lla base
di una delega legislativa; la L. 22 aprile 1953, n. 39 1, che ne
ha autori1.2a10 l'emanazione, risulta approvata in entrambi i
rami del Parlamemo dalle compe tenti Commissioni in sede
legislaliva e non dall'Assemblea; essa penanto non può essere
legge di delegazione (Cos1i1uzione, art. 72, ult. capov.). Di
conseguenza il T . U. non ha, da l punto di vista formale, un
valore ed un'efficacia uniformi: le singole norme, in esso riunite,
giit comprese in atti legislativi, regolamentari o contrnttuali
collettivi, conser vano l'efficac ia che era loro propria e che
non c stata modifica ta a segu ito della loro inclusione nell'attuale testo.
l4) Vedi in proposito: D. Lt. 9 novembre 1945, n. 788;
D-L C. P. S. 12 agosJO 1947, n. 869. Vedi anche 00-LL
27 maggoo 1955. n. 430, e 2 dicembre 1955, n. l t07, aventi
perahro efficacia transitoria e limitata al settore dell'indu~tria
COtOnoera.
(5) S;ua suflicicnte ricordare come per gli assegni familiari
si;o sw to sostenu1o a vo lte il carattere retributivo, soprattu tto
nello prima f~1se della lo ro auua2ione, a vo hc quello di sussidio
o corresponsione assistenzia le, a vol te quello d i pres1azionc!
previdenziale, a vo lte ancora cara ttere misto di soprasa lario e
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1052
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di assistenta. Ve'd• al r iguardo~ in vad se nsi, ARENA, L'assicura-
zion~ fmuiliarc· t' il .wlario (Le asSi!"urtiZiOIIi socio/i. 1937. 30);
BORS I. Sul rm·alfere degli f1Sscg11i familiari (Ri>•. Dir. Pubbl.,
1938. l. 27 e segg.): CARULLO. Gli assegni familia ri e le imt·
grazioni salariuli ( Trauato di diriuo del lavoro, 2• ediz., Ceda m,
Padova, 1954. vol. I V. parte. 2• pag. 226 e segg., ed ivi ulteriori riferimenti dourinali); FLAMMIA, Assegni familiari e rttribuzione (Foro /tal.. 1954. J. 133 1); Gu100TTJ, Lo retributiOIIt'
cit., pag. 327 e segg. Per quanto riguarda il sistema di integrazione guadagni v. CARULLO, Op. I'ÌI., pag. 274-275; CHEP.C!II
e D 'ATTILIA, Origine. e1·oluzione l' lineamenti dellr1 Cosso m·
tegradonc> guadagni (Riv. /tal. Pre1·. Soc., 1952, 569-70 e 592
e seguenti).
(6) Vedi, in proposito, ASCARELLI, Il conce/lo unitar~o f_l~l
contrCIIto di asstc•ttm~ione. in Studi in tl'mll di contrMti. GtUflrc,
1952, pag. 353 : A . 0 0'-IATI. Traua1o tld tliriuo dtlle assicurazioni
private, Giuffrè, Milano. 1952, vol. J. pag. 5, e, per lo spectfico
rifcrimen1o alle 'ari~ forme d t as~ocurazione sociale:, v. VEJ<TURt, l jondmnl"nti sdemijici della sicure:.::.t1 sociale, Giuffré,
Milano, 1954. pag. 556 e seguenli. Sulle particolarità che t_:tl:
volta presenta l'elemento rischio nelle assicurazioni soca_ah
v . anche nostre lstitu;:.ioui di legislazione sociale, 5• edo_z ..
G iuO"ri:. Milano, 1955, pag. t47. nonchè VENTURI. Of!· t tl;,
pag. 559 c scgg. Sulla natura prcvidcnziale degli assegno fa~•·
liari, v. , da ultimo, Cass. Civ.. 27 luglio 1955, Cons. agroro<l
Caltanissetta c. Modica (Mass. Foro /tal., 1955, 523).
(7) Vedi 111 proposito le osservazioni del SANTORo-P,.SSA·
RELU, !l'o:t.icmi di tlirillo di'l lm·oro cit., pag. 188-189, per Il
quale anll gli assegni familiari sarebbero progressivamel_lte
auratti nell"orbita della retribuzione. In ~enso ancor più dCCIS
Cass. Civ., 2 1 febbraio 1953. Rando c Salomone e !.N.P. :
(Foro Ira/.. 1953. l, 478 e ;~gg.) : gli assegni • nell"evolverSI
della coscienza socia le si sono inscriri per cosi dire nel cunceiiO
di equo sa lario c so no s tati atrratri nelf"orbita della re~r~buzoon~
ripartita mulualistican•.:oHe su t u11i i d:uor i di lavoro, ed inacsn
con1e sa la rio f:unilinrc ...
E INTEGRAZIONI SALAR IALI
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3. 1 "atwale or tnamento eg 1 assegnt ,am1 1an c
ln,ato essenzialmente su una Cassa unica per assegni
familiari. av.:nte il còmpiw di provvedere al la corresponsione degl_i assegni _stes~i ai la\~orator~ capi famiglia
dei vari seuon produlltvr (rndustna, agncollura, commercio e proiessioni ed arti, credito, ecc.), attingendo
i mezzi relativi dai datori di lavoro, attraverso l'imposizione di uno speciale contributo. Tra Cassa, datore
di lavoro e lavoratore da questo dipendente si costituisce
e si sl"olge così un rapporto giuridico del tutto analogo
ai rapporti assicu rati vi nelle altre forme di previdenza
sociale (2).
La Cassa unro.:a per gli assegni familiari ai lavoratori
è stata costituila con la L. 6-VIII-1940, n. 1278. Essa
è amministrata dall'fstituto nazionale della previdenza
sociale (1. N. P. S.) del quale costituisce una speciale
gestione, non diversamente dalla Cass nazionale per
la pre\ idenza marinara, da quella er la integrazione
dci guadagni agli operai dcll 'indu tria, da quella per
il trauamcnto alle a rmi degli im iegati privati c da
altri organismi del genere.
Non sembra peraltro che alla Cassa per assegni
familiari possa riconoscersi una personalità giuridica (3).
Essa. d'altra parte, non ha nemmeno propri organi:
alla Cassa infaui • sovraintende » (T. U., art. 54)
un Comitnto speciale per gli assegni familiari, il quale
si configura giuridicamente come un organo dell'l. N. P. S. preposto appunto alla speciale gestione.
Questo Comitato è presieduto dal presidente dell 'Istituto (e in sua vece e impedimento da uno dei vicepresidenti), ed è distinto in tante sezioni quanti sono
i settori della Cassa (4). I suoi compiti sono indicati
dall'art. 55 del Testo Unico. Si tratta generalmente di
funzioni consultive o di proposta e anche di decisione
su alcuni ricorsi amministrativi. Il Comitato infatti
può dare parere, su richiesta dell'l. N. P. S. o del Ministero del Lavoro, • sulle questioni che possono sor~er~ nell'applicazione delle norme sugli assegni ramih a~,~:. può ~ fare proposte (e qui si tratta di una
att•vua che può essere svolta di iniziativa del Comi-
tato, senL:a bisogno della richiesta di altri soggetti)
sulle questioni generali relative agli ass~.:gni fam iljari
e ad altre provvidenze per la tutela dell"istituto familiare •, nonchè per la ~ riscoss ione dci contributi e il
pagamento degli assegni *· Spetta infine al Comitato
il compito di «esaminare i risultati annua li di gestione "
c quello di <• decidere sui ricorsi riguardanti contributi
ed assegni •·
La legge ha previ~to anche la costituzione di un
collegio dci sindaci, incaricato di esercitare nei confronti della Cassa, e in quanto esplicabili, le fun zioni
di cui agli art. 2043 c segg. del Codice Civile (5).
4. Soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi
sono i datori di lavoro in quanto abbiano alle proprie
dipendenze lavorato ri compresi nella disciplina degli
assegni familiari (v. n. 5). Quindi, essenzialmente i
datori di lavoro privati. qualunque sia il settore produtti vo di appartenenza (6). Peraltro possono risulta re soggetti alla disciplina di cui trattasi anche lo
Stato c gli enti pubblici, nei confronti di quel personale
cui non sia assicurato - per legge, regolamento o
atto amministrativo - un trattamento di famiglia.
Ne sono invece esclusi, oltre allo Stato e agli enti
pubblici, per il personale cui sia assicurato l 'anzidetto
trattamento, il datore di lavoro domestico; il datore
di lavoro avente alle proprie dipendenze lavoranti a
domicilio (limitatamente naturalmente a questi ultimi);
il concedente, nei rapporti di compartecipazione agricola, nei confronti di coloni, mezzad ri e compartecipanti familiari.
Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro (T. U., art. 26); esso è dovuto in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun prestatorc
ed è fissato generalmente in una percentuale della
retribuzione stessa. A questi fini il legisla tore, ripetendo
una formula già contenuta in altre leggi previdenziali (7),
ha espressamente stabilito che agli effetti del calco lo del
contributo si intende per retribuzione • tutto ciò che
il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente
dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata,
al lordo di qualsiasi ritenuta •· A maggior precisazione del concello, l'art. 27 del T. U. elenca le somme
che, in aggiunta al salario e allo stipendio, debbono
computarsi nella determinazione della retribuzione e
quelle che, invece, ne devono essere escluse (8). Il
contributo non è dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori ai quali non si applica il sistema degli assegni
familiari nè su quelle percepite dal lavoratore per
prestazioni secondarie in rappo rto alla attività principale esplicata presso un altro datore di lavoro (articolo 26, capov.).
,
La percentuale in base alla quale va calcolato il
contributo varia a seconda dei settori produttivi (9),
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·-sa le!!."C.
ma che appaiono
piuttosto. come
anomalie
s l ~~
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dd sistema. dovute a part1co an necess1ta: co~'.' a. es.,
~;1 disposizione per. la ~1 uale gli assegn• fam•_ilan n?~
sono considerati at fin1 del computo d_elle 111den~111a
di Jicen7iamento e nemmeno agi• effetti delle assrcurazioni sociali (T. U., art. 25) (1). ~on semb~ano poi
per nulla in. con tras to con _la conc~zron~ ?a _no.' ac~olt~
il di\·icto d1 computare gl• assegm famrhan at fim der
011 nim• di retribuzione St~biliti dai c~~trat~i c~llettivi
(art. cit.) e le ~~e~matc _mseq ues!rab•iltà, •mp•gnor~­
bilità e inced1bllna degli assegnr, salvo ~he per li
oa!!amcnto dei debiti alimentari previsti dal Codice
105;)
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FA~IILIARI
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ASSFG li
( l) Ririene invece che ques1a disposizione sia sufficiente per
e.~cludcre negli assegni familiari la nawra di compenso per
Opera prcsr.ara, RIVA SANSE.VFRINO, op. cit., pag. 200-201. Sul
c~rauere PJU~lOsro
eccezionale ed anomalo della disposizione
d• c~, rrau~s• v. C'. App. Cahanisseua, 18 giugno 1953, Con~On.•o agrano Cahanisseua c. 1\·Iodica (Foro /tal., 1954, I, 829);
el~o SlCS~O . Senso FLAMMIA, op. Cii., C. 1335.
<:-> Ve~, 111 proposito le nos1re Istituzioni di legislazione
socrafe Ctl._, pag. 139 e seguenti.
n (~) A d11ferenza, souo quesro punro di visra. dalla Cassa
d:~·o~ale per la previdenza marinara, dichiarala espressamente
an.'\. cgge • ente morale •: R. D -L 19 agosto 1938, n. 1560,
eu~~) ~~n.no pane del comi taro l1 llre ai rappresentanti di al-
co~
1
~•sren (!avoro c previdenza sociale, resoro. industria e
pre. merc'~· agncoltura e foresre, marina mercantile), i rapintesentan_t• delle caregorie dci darori di lavo ro e dei lavoratori
Mi;~311 (lr~ per ognuna di qucsre categorie). nominati dal
nali·' r~ per •l _lavor'?, sent ite le organizzazioni sindacali naziogen~ra~' ~m~~~v1ene, molrre, con voto consultivo, il direuore
minis;/. e I.N.P.S. Il Comita ro è costillliro con decrero
rta 1e ed ha durala lriennalc, può essere convocato in
assemblea plenaria (per le quesrioni di carat~ere generale) o
per singole sezioni.
(5) Questo Collegio è costituilo con decrero minisreriale e
presieduto dal presidente dei sindaci dell'I.N.P.S.: ne fanno
parte quauro membri, in rappresentanza rispettivamente del
Ministero del lavoro e di quello del resoro, dei datori di lavoro
e dei lavorarori. Per quanlO riguarda la gesrione della Cassa
v. T. U., an. 49 e seguemi.
(6) È del lllltO in influente la qualifica imprenditoriale o meno
del datore di lavo ro: Cass. Civ., 21 febbraio 1953 cirata.
(7) Vedi, ad es., R. D. 25 gen naio 1937, n. 200, an. 15.
(8) Se la rerribulione consisre, in luuo o in parte, nel vitto
e alloggio o in ahre presrazioni in natura, il valore di essa è
determinato in ragione dei pretzi locali, con decrero del Ministro
per il lavoro, sentito il Comirato speciale per gli assegni f.'lmiliari (f. U .. arl. 29).
(9) Secondo la L. 16 maggio 1956, n. 504, la percentuale
è del 31.30% nell'industria, del 3 1,25% in a~ricolrura (limitaramente ai dirigemi ed agli impiegar i), del 2 1% nel commercio
e nelle professioni e'd arti, del 48,20% nel seuore del credilo,
del 16,50% in quello dell'assicurazione. del 27% pei giornalisti profcssionist i.
l FAMILIARI E INTEGRAZIONI SALARIALI
zione di famiglia, denuncia di ogni va riazione intervenu ta nello -stato di famiglia, ecc.), mentre al datore
di lavoro fa cari co tra l'altro di alcune registrazioni
(v. T. U ., art. 38 e 39). Entro l O giorni dalla fine di
cia scun mese - talvolta entro un termine più lungo
consenti to dall ' Is tituto il datore di lavoro de ve
comunicare alla sede provinciale dell 'L N. P. S. l'ammontare dei contributi dovuti e il numero e l'ammontare
degli assegni corrisposti nel corso del mese precedente ·
se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superi or~
a quello degli assegni corrisposti il datore di la voro
provvede sempre nel te rmine anzidetto, a versare
!"eccedenza all' I. N. P. S., nel caso contrario rlst itutoprovvederà a rimborsare l 'eccedenza al datore di lavoro.
Si è discusso circa la pos izione giuridica e i limiti
degli o bblighi del datore di lavoro in ques to panicolare aspetto del rapporto. A nostro avviso questa
posizione e questi obblighi non vanno al di là di quelli
propri di un semplice incari cato del pagamento in
nome e per conto dell ' Istituto ; in altre parole soloa quest'ultimo, in quanto assicuratore, deve riconoscersi la posizione di soggetto passivo del! 'obbligazione
di corrispondere gli assegni (4). E a questa obbligazione
esso deve adempiere anche se il datore di lavoro non
ha adempiuto al proprio obbligo di versare entro i
termini il contributo dovuto ; e ciò in base al principio
cosiddetto de li 'automaticità delle prestazioni, vigente
anche in materia di assegni familiari per effetto del·
l'art. 21 l 6 C. Civ. (5).
ln agricoltu ra riscossione dei contributi e correspons ione degli assegni hanno luogo secondo sis temi
diversi. Per qu an to riguarda la riscossione de i contri buti trovano applica zione (eccetto che per i dirigenti
e gli impiegati) le norme sui contributi unificati di cui
al D ·L 28-XI-1 938, n. 2138 (convertito nella L 2-VI1939, n. 739) e successive modifìcazioni e integrazioni.
Il contributo perciò è accertato e riscosso, un itamente
a tutti gli altri contributi previdenziali, con il particolare s istema da queste leggi previsto (6). Invece
il pagamento degli assegni è effettuatO agli avenu
diritto direttamente dall ' I. N. P. S.
T an to il pagamento dei contributi che la corresponsione degli assegni sono soggetti a prescrizione;
il contributo si prescrive col decorso di due anni dal
g iorno in cui doveva essere versato; per il diritto agli
assegni, la prescrizione è più breve (un anno, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello
nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l ·assegn<:
si riferisce) e si considera interrotta solo nel caso d1
richiesta scritta all'Istituto di previdenza o in seguiti.?
ad intimazione dell'Ispettorato del la voro (7). Gh
assegni non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti se non per causa di alimenti a favore d.i coloro
per i quali sono corrisposti; e, come già abbiamo avuto
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c va rapportata a lle retribuzioni corrisposte, ma ent ro
determinati limiti, minimo c massimo (1). Jl cont ributo peraltro è s tabilito in misura fissa (attualmente
lire 97,60) per ogni g iornata di lavoro nei riguardi
degli operai agricoli (avven.~izi, compartecipan ti individuali e collettivi, salariati fissi, ecc.).
5. Beneficiari degli a ssegni sono i capi-famig lia ~che
prestino lavoro retribuito alle dipendenze di al tri
nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia rctà,
il sesso e la nazionalità • (T. U., art. l). Devono quindi
ricorrere, nei loro confro nti, oltre naturalmente la qualifica di • capo-famiglia • (per la qua le v. infra. n. 7).
gli elementi caratteristici del rapporto d i lavoro subordinato (prestazione di lavoro, retribuzione, subordinazione). Sono peraltro considerati prestatori di lavoro
anche gli apprendis ti (2), nonchè i soci di società c
di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la lo ro
attività per conto delle società e degli enti stessi
(art. t, capov.).
Sono invece esclusi in ogni caso da l novcro d ei
beneficiari degli assegni, o ltre al coniuge de l datore
di lavoro, anche i suoi parenti ed affini no n o ltre il
terzo grado, quando s iano con lui conviventi ; no nchè
i domestici ed il persona le addetto in genere ai servizi
familiari, i lavoratori a domicilio, i coloni, i mezz.1d ri
e compartecipanti familiari, gli artigiani e gli altri
lavoratori indipendenti che assu mano per propno
conto l 'incarico di condurre a termine determinati
lavori nell' interesse dei loro clienti. È ino ltre escluso
altresì da l sistema degli assegni familiari il persona le
di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle amministrazioni statali, anche se con
o rdinamento autonomo ; e il personale non di ruo lo
dello Stato e quello di ruo lo e non di ru olo degli
enti pubblici che non s i trovi nelle condizioni ch e
abbiamo innanzi indicato per poter beneficiare degli
assegni (retro, n. 4).
Gli assegni sono corrisposti per i familiari a canco:
figli, coniuge, genitori ed a ltre persone che la legge
indica espressamente e tassa tivamente. So no giornalieri
(nel settore agricolo), seuimana li (i n quello industriale)
o mensili (negli altri settori). Il loro ammontare è
determinato dalla legge e varia a seconda dci scuori
produttivi e delle persone a carico, c talvolta anche
dalla qualifica del lavoratore (3).
6. L a riscossione dei contributi e il pagamento degli
assegni avviene con moda lità diverse in agrico ltura e
negli altri settori.
Nei settori non agricoli g li assegni sono corrisposti
agli aventi diritto a cura del datore di la voro alla
fine di ogni periodo di pagamento deUa retri buzione
(T. U., art. 37). La legge prevede perciò alcuni obblighi
a carico appunto degli aventi diritto (presenta zione a l
datore di lavoro dei documenti comprovanti la situa-
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105-4
(l) Precisamente si ha un limite minimo di L 400 g.iornn ·
liere e un limi1e massimo, che va ria, a seconda dei set tori ,
dalle lire 750 alle lire 900 gio rnaliere e dalle lire 18.750 a lle
lire 22.500 mensili. Ved i tabe lle allegate al T . U. citato.
(2) Vedi L. 8 luglio 1956, n. 706, an . l . E ciò malgrado la
specia lità del loro rappOrlo (che peraltro e un rapporto d 1
lavoro subordinato) e. soprattuuo, la disposizione (v. infm. n. 7)
che consente la corresponsione degli assegni familiari al geniIOre per il tiglio apprendista.
(3) Così, ad es., nel seu ore del!" industria l·ass.:gno e anu.tlmente di lire 1002 senimanah per ciascun tiglio,- di lire 696
per il coniuge, e di lire 330 per CliiSCun ascendeme; nel credito
invece l'ammontare dell'assegno è lo stesso (lire 5.536 mensili)
per ogni familiare a carico (figlio, coniuge, ascenden1e)
(v. L. 16 maggio 1956, n . 540); nel scuore agricolo si hanno
assegn i distinti per dirigenr i ed impiega t i. da una parte. e opera i.
dall'alt ra , e di differeme ammontare anch~ in relazione alle
persone a carico (fìgli. coniuge o gcn i1 orc) (v. •a bella B allega ta al T. U. cit.) ; gli assegni sono comprcnsi' i de lla indcnnit i•
di caropa ne stabilita dal 0 -L C. P. S. 6 maggio 1947 cit.. e
successive modjfìcazioni.
(4) In materia ved i G€RI, Nnrura giur·idica degli assegni
familiari (Ri1•. Dir. La>'., !953, Il , 192 e segg.).
. .
(5) Nei confronti dei morosi al pagamen1o dei contrJbuu
rt .N.P.S. può avvalersi del procedimento di ing iunzion~ se·
gucndo le norme s tabilite per 13 riscossione delle emra1e patri·
moniali dello Stato; v. T . U., art. 84. La giurisprudenza h.u
escluso in ordine al pagamento dci contributi per assegn• fanuliari l'applicabilità del principio del sol•·e et rt'pt'tt': , •. C3SS~7ione Civ.. 6 febbraio 1954, Gaharossa c. I.N.P.S. (Ril•. Dir. Lm .•
1954. Il. 237 e segg.).
(6) Vedi in proposito CII JL ANTI, Pre•·iden~a e comributi umficati nel seuore agricolo, Giuffré, Milano, 195 1.
(7) Tale valore imerruuivo della prescrizione, espressamen1~
previs1o dalla legge in mn1eria di corresponsione degli assegni
(T. U .• art. 23), non è invece riconosc iuto. dalla pill reccn•c
giurisprudenza, alle intima zion i o ditnde deWi spenorato ~cl
lavoro in materia d i pagamento dci contributi. Vedi Cass. C.v.,
30 giugno 1956, I.N .P.S. c. 'Barman (Foro / ((t/., 1956. T. 128 1).
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l FAM ILIARI E INTEG I{AZIONI SALA RIALI
1055
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Quando si tratta di genitori, perchè pos~a farsi luogo
o..:..:as10 n..: di ricordare. non . possono essen.: . considealla correspons io ne deglt a ssegni al capo-famiglia. è
r.ttl at finr del calcolo der rnmrmt d • r..:tnbuLtone prenecessario anzituno che i genitori abbiano superato
\ISti dai contra lti collett ivr di la\'o ro. nè per il computo
l'età di 60 anni (per gli uomini) c 55 (per le donne),
delle rndennttà di licenzramento . nè agli effetti delle
ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente al
assicurazioni socialt.
.
.
.
lavoro. Occorre poi che essi non fruiscano, per retri 7. È opportuno <rcce~ll~ar~ s ra pure_ 111 manJera
buzioni o altri redditi, di pro,enti superiori ad un
~ uccll)ta , ad al_
c une disp?srzrom ~mport a nu che regolano
determinato ammomare e che il lavoratOre • concorra ·•
la corresponsronc degh assegnr.
a l loro mamenimento " in maniera continua ti va cd
Jn primo luo!!O occorre osservare che la legge ha
111 misura sufficiente • (4}.
chiaramente determinato il concetto di lavoratore
Gli assegni ve ngono corrisposti sino a qu a ndo la
capo-famiglia ai fini della corrcsponsion~ degli ass~gni
persona per la quale sono stati concessi risulta a
pei familiari ~ canco. Tale . ..:oncetto n sulta partrcocarico del prestatore di lavoro. Per quanto concerne
larmente ampro e com prensrvo. Per qua nto concerne
i figli e le altre persone ad essi equ ipara te, la correla corresponsione degli asscgm per i figli , capo-famiglia
sponsione cessa allorchè la legge consente loro l 'esernon è solo il padre, ma anche la madre vedova, o nucizio di un 'attività lavorativa, il che avviene in general e
bile con prole non riconosciuta dal padre, o separata
al compimento del 14° anno (L. 16-lV-1934, n. 653,
0 abbandonata dal marito e con a carico i figli. Avendo
a rt. 5). Si fa eccezione a tale limite, che viene e levato
riouardo ad alcune situazion i che so no apparse, da un
p~nto di vista morale ed um~no particolarmen te •:ne~i­ a l compimen to del 18° a nno in alcuni casi espressamente determinati; tra l'altro, per i figli degli impietevoli di tutela, la legge consrdera come capo-famrgha,
ga ti, in considerazione della posizione sociale gene ralsempre ai fini _della corresponsione degli asse~n i fa~1i­
mente più elevata di tali categorie, che comporta oneri
liari per i figh, anche la madre • che abb~a ti manto
maggiori anche nei riguardi dell'educazione della
invalido permanentemente al la vo ro, o drsoccupato e
prole. ln ogni caso poi, trallisi di impiegati o di operai,
non usufruente di indennità di disoccupazione, o in sergli assegni sono corrisposti sino al 2 1° anno qualora
vizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale
il figlio a carico frequenti una scuola professionale o
o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per
media o universitaria e non presti lavoro retribuito.
espiazione di pena o assente perchè colpito da provNon è considerato come lavoro retribuito, e quindi
vedimenti di po l izia ~ (T. U., art. 3, l " comma).
non impedisce la corresponsione degli assegni famiUn' ulteriore estensione del concetto di capo-famiglia
liari, l'opera prestata dal figlio in qualità di apprenderiva dal fatto che devono essere considerati tali
dista (5).
(art. ci t., 2o comma) anche i pres tatori di lavoro ,, che
In generale è poi stabilito che g li assegni non spetabbiano a carico fratelli, sorelle o nipoti, per la morte.
l'abbandono o l' in va lidità permanente al lavoro del
tano per le persone a ca rico che risiedono fuori del
loro padre, semprechè la madre non fruisca di as~egni
territorio della Repubblica (art. l, u lt. co mma); se
familiari t , nonchè i prestatori di lavoro cui siano
tali persone sono ricoverate in istituii di cura e di
stati regolarmente affidati minori dagli organi compeassis tenza, l'assegno spetta solo se il lavoratore che
tenti ai sensi di legge.
lo richiede corrisponde una retta di ammon ta re non
inferiore all'ammontare degli assegni stessi (a rt. 10).
Ai fini della corresponsione degli a ssegni famrltan
previsti per il coniuge, si considera come capo-famiglia
Gli assegni sono corrisposti durante lo svolgimento
.10n solo il marito, nei confronti della moglie (1), ma
del rapporto di lavoro, anche nel caso di interruzioni
anche la mog lie nei confronti del marito, quando
e sospensioni dipendenti da cause determinate. In
questo, invalido permanente al la voro (2). sia a
particolare, essi sono do vuti durante il periodo di prova,
carico di lei.
quello di ferie e quello di preavviso, anche se il datore
Per guanto concerne po i i familiari, che risultando
eli lavoro s i è avvalso della facoltà di sostitui re a
a ca rico del capo-famiglia fanno sorgere il diritto alla
quesl'ulùmo la relativa indennità. Sono dovuti a ltresì
corresponsione degli assegni, osserveremo che l'art. 1
in caso di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro
del T. U. parla espressamente di figli, coniuge e genito ri.
o malattia professionale, per malattia comune, per
Lo stesso articolo prevede peraltro • altre persone a
richiamo alle armi e, ove trattisi di lavoratrici consicarico •>. E infatti le norme successive (art. 3 e 8)
derate capo-famiglia, in quell o di assenza dal lavoro
equiparano ai figli ed ai genitori altri soggetti. Così,
per gravidanza e puerperio; in tutti questi casi sono
per quanto riguarda i figli, sono equiparati, agli effetti
peraltro stabilite alcune limitazioni e norme partidella corresponsione degli assegni, ai legittimi o legitcolari (v. T. U ., art. 14-J8). Invece gli assegni sono
timati quelli adottivi e gli affiliati, quelli naturali ledovuti nella misura normale, agli operai dell'industria
galmente riconosciuti, nonchè quelli nati da precedente
ammessi all'integrazione guadagni se lavorano non
matrimonio dell'altro coniuge, e infine i fratelli, le
meno di 24 ore alla settimana (6).
S?relle, i ni~oti e i minori regolarmente affidati quando
8. Il sistema della integrazione salariale si basa
srano a canco del prestatore d i lavoro (3).
su una Cassa nazionale per la integrazione dei guadagni
. ( l) Purché questa però no n presti lavoro retribuito alle
d1pen~enze di terzi con una retribuzione complessiva mensile
supenore n lire .10.000, o non abbia redditi di altra natura
per un ammontare superiore alle lire 60.000 an nue.
(2) Sul concetto di invalidità, a questi fini e a quelli della
~orrest?On~ione. degli assegni per i figli alla madre che abbia
•l manto mvahdo. v. T. U., art. 19.
(3)_l figli e le persone ad essi equiparate sono considerate
a canco del ca~o-famiglin quando questi provveda a bitualmente
al loro mnntenm~ento; e la legge stabilisce a quest o propos ito
u_nn ve~a c propr•n presunzione, in <JU!lnto ritiene che la condiz•one d1 essere a c.1rico del capo-famiglia si abbia per il semplice
fatto del_la convivenza con esso (T. U ., an . 5).
(4~ Glt ~ssegn i familiari previsti per i gcni ron spett ano anche
per •l patngno, la matrigna, gli adounnti gli affiliati e la persona alla quale il lavoratore fu regolarm~nte affidato . non<:hè
per gli altri ascendenti in linea retta quando rico rrano determinate condizioni (T. U., art. 8).
(5) L. 19 gennaio 1955, n . 25, art . 15. Per i figli e le persone
equiparate a carico, i quali si trovino per grave infermità fisica
o ~entale nella assoluta e permanente impossibilità di dediears• ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza
alcun limite di età (T. U., art. 4).
(6) Art. 4 D . L t. 9 novembre 1945. n. 788 m odifica to dall'articolo 12 ~el D-L C. f>. S. 12 agos to 1947, n . 869. A color o
che comprono meno di 24 o re di lavoro nella seuiman:l sono
co rrisposti tanti assegni familiari quante sono le giornate di
lavoro effettivamente prestate. In materia v. CHERCHI, Gli
nss~gni familiari agli operai dell'industrill nvt'llli diriuo o/le
imcgmzioni dei guadagni (Riv. ltnl. Prev. Soc., 1953, 409 e
seguenti). Tn giurispru\!enza ved i Cass. Civ., 17 marzo 1953,
S.A.M .l.T. c. I. N.P.S. (Riv. Dir. Lav., 1953, H . 188 e segg.).
L
'•
1056
ASSEGN I FAMILIAR I E INTEG RAZION I SALAR IALI
ridotta a coloro che compiono un orario settimanale
inferio re a detto limite (3).
9 . Come in tutti i setto ri della previdenza sociale e
in genere, dell'ordinamento pubblicistico di tutela deÌ
Lavoro, anche in materia di assegni familiari e di
integrazio ni salariali lo Stato provvede, attraverso una
opportuna azione di vigila nza, ad accertare ed a ga.
rantire l'esatta applicazione dci va ri precetti. Questa
azione è esercitata dal 1\·linistero del lavoro c della
previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro
(T. U., art. 88; D . Lt. 9-XI-1945, art. 27). Peraltro ai
fini dell 'accertamento dei contri buti dovuti e del controllo della documentazione richiesta per l'erogazione
degli assegni e delle integrazioni, anche l'l. N . P. S. ha
ampie facoltà di verifica, attraverso propri incaricati,
dei libri di paga e di matricola e degli altri documenti
di lavoro (D. Lt. 1- llf-1945, n. 177, a rt. 22).
L'osservan za dei vari precetti fa sorgere per il soggetto inadempiente determinate responsabilità. Anzitutto, di carattere penale. In genere la responsabilità
penale si concreta, in questo campo, in pene contravvenz.ionali: così per l 'omissione del pagamento dei
contributi, sia in materia di assegni fam ilia ri che in
materia di integrazioni salariali, è prevista per il datore di lavoro la pena dell'ammenda (T. U., art. 82;
D. Lt. 1945, art. 16); lo stesso, in caso di mancata
corresponsione deg li assegni (T . U., art. ci t.). Ugualmente è prevista la pena dell 'ammenda pel datore che
rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti
incaricati della sorveglianza e di fornire loro i dati e
i documenti richiesti. Il reato si configura invece come
delitto nel caso di chi (lavoratore o datore di lavoro)
faccia dichiarazioni fal se o compia altri atti fraudo·
lenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad
altri la corresponsione degli assegni familiari o dell'integrazione salariale: la pena, in ques to caso, è la
multa (T. U., art. 82, ult. comma; O. Lt. 1945, art. 16,
penult. comma). Quando è prevista fa pena dell'ammenda, è ammessa na turalmente la conciliazione in
via amminist rativa della contravvenzione (4) (v. Assegni
familia ri [disposizioni pf!naliJ).
Oltre alla responsabilità penale e indipendentemente
da essa, può venire in ri lievo, a ca rico del datore di
lavoro inadempiente a nche una responsabilità civile,
consistente nel pagamento degli interessi di mora, per
il ritardato pagamento dei contributi, nella misura stabilita per l 'interesse legale in materia civile, nonchè
nel pagamento di una cosiddetta somma aggi untiva
pari, nel massimo, ali 'ammonta re dei contributi non
versati ; in quest'ultimo caso peraltro più che di responsabilità civile dovrebbe parlarsi, a nostro avviso, di
responsabilità e di sanzione amministrativa (5).
Particolari disposizioni, infine, riguardano ricorsi e
controversie. Confo rmeme nte ai principi fissati dal Co·
dice di procedura civile per la risoluzione di contro·
versie in materia di previdenza e di assistenza obbliga:
t oria, le leggi speciali hanno pre\ isto in tema d t assegm
e di integrazione l 'esperimento di una procedura a m·
m inis trativa, quale presupposto dell'azione giudiziaria.
( l) Il Comitato e ~omposto dn rappresentanti ministeriali
(Lavoro, Tesoro, Industria e commercio) e da rappresentanti di
dato ri di lavoro e di lavorato ri ; ne fa parte anche il direttore
generale dell'l. N .P .S., ma con voto consultivo; il Collegio
sindacale ha composi~ione analoga a quella del Collegio sindacale per gh assegni familiari ( 0 . Lt. 9 novembre 1945. n. 788,
an. 6 e scgg.).
(2) Ta li le imprese armatoriali di navigazione c ausiliarie
dcll'armamcmo; quelle ferroviarie, tranvia rie e d i navigaz.ionc
interna ; quelle di spettacol i; gl i esercenti la piccola pesca c le
imprese per la pesca industriale: le industrie boschive, forestali
c del tabacco; le 1m prese arrigiane; le cooperative, i gruppi,
le compagnie e ca ro,ane d1 f:tcchmt, portabagagli, birroccia.
e simili ; le imprese industrial i degli enti pubblici, nnche s"
mun icipa lizz:ue, e del le> Stmo.
(3) Vedi retro, n. 7.
(4) L 'oblanone è regulatJ datran . 86 del T. U., per quanto
concerne la matena degli assegni famihan c dall'art. 17 del
D-L del 1945 per quanto concerne le integrazi.>ni; non sono
applicabili le norme del C. Pcn. (art. 162) che disciplln:1110 la
normale oblazionc ammini;trati ,,a (,. Cass. Pen., Sez. Un ..
17 novembre 195 1, ric. Marchi).
(5) Vedi in proposito nostre lsmu:ioni di legis/a~ion~ socio/e
cit., pag. 269 e segl!cnu
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degli operai dell'industria, la quale, non diversamente
da quella per gli assegni fami liari, è amministrata,
come gestione speciale, dali ' l. N. P. S., che vi provvede con i propri organi èentrali e periferici, secondo
le norme del R. 0 -L 4-X-1 935, n. 1827. Anche in
questo caso • sovraintende » alla Cassa un Comitato
spe~: i a le, che è organo dell ' l. N. P. S., cd è presieduto
dal presidente di ques to (o da un suo delegato), mentre
le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate
da uno speciale collegio di sindaci (1).
Gli altri soggetti del rapporto previdenziale sono
!·imprenditore industriale c il prestatore di lavoro
operaio . da esso dipendente. Per quanto riguarda il
primo. sul quale incombe l'obbligo del pagamento
del contributo, è da osservare che sono escluse dal
campo di applicazione dell'istituto alcune imprese
indus triali espressamente indicate dalla legge (2). Il
co ntri buto è t1ssato a ttualmente nell' J ,50% delle retribuzioni corrisposte al personale operaio.
Le prestazioni spettano agli operai che effettuino
un o rario di lavoro inferiore aiJe 40 o re settimanali,
con conseguemc riduzione della retri buzio ne, per le
ore non prestate tra le 24 c le 40. Spetta no, altresì,
limitatamente al periodo di sospensione, agli operai
che vengono sospesi temporaneamente dal lavoro,
fino generalmente ad un periodo massimo di un mese,
estensibile a tre con l'autorizzazione del Comitato
speciale e sempre che la sospensione sia causata da
eventi non imputabili all 'imprenditore o agli operai,
e risulti certa la riammissione, entro breve periodo,
degli operai stessi nell'attività produtti va dell'impresa.
Le prestazioni invece non sono dovute agli operai
assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle
esigenze delle imprese, dando origine a turni o a
riduzione dell'orario di lavoro, e finchè duri tale loro
posizione (D-L 12-V III- 1947, art. 5 e 6).
Le prestazioni sono costituite dalla integrazione,
fissata nella mis ura di due terzi della retribuzione
globa le, per le o re ma ncanti al compimento delle
40 settimanali; il calcolo viene compiuto tenendo conto
dell 'orario di ciascuna settimana, indipendentemente
dal periodo di paga. La corresponsio ne dell'integrazione è a utorizzata, su domanda dell' impresa, dalla
sede provinciale dell 'L N . P. S. su deliberazione di
una Commissione nominata con decre to prefettizio
presso ogni sede dell ' Istituto, presieduta dal direttore
della sede e composta da rappresentanti dell'Ispettorato del lavoro e dell 'Intendenza di Finanza nonchè
degli imprenditori e dei lavoratori dell 'industria.
La integrazione è corrisposta ad ogni periodo di
paga direttamente dal datore di lavoro, per conto
della Cassa ; gli importi dei contributi dovuti e delle
integrazioni corrisposte sono poi comunicati dal datore di lavoro alla Cassa presso la quale sj effettua
il sa ldo attivo o passivo. In uno con la integrazione
il datore di lavoro deve corrispondere gli assegni familiari. ma a carico della relativa Cassa, nella misura
normale agli operai am messi all 'integrazione e che lavorino non meno di 24 o re alla settimana; in misura
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Prof. LtONELLO R. L EVI SANORI
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UJilLIOGRAFIA. - LoSCHIAVO, [.. 'appropriazione da pt1rtr del
datore di lm•oro delle sommi' rimesse per gli assegni familiari
(Mass. Giur. Lov., 1947. 238); GRECHI, Della pre•·idenza
tociale, Roma, 1949, pag. 478; BIONDO, L'o~inwnemo della
pre~·idenltl sociale e i progetti di riforma, Tremo, 195-0,
pag. 304 e segg.; ALDERTACCHI, Controve ie relatiVI' agli
liSSf'gni familiari spellanti ai lavoratori e
mpeunzt1 del
pretore (Are/t. Ric. Giurid., 195 1, 261); LEv , Gli assegni
familiari ai lavoratori (Tra/lato di diriua del lavoro, di SORSI
e PF.RCOLESI, 1• edit., vol. II, pag. 360); CARULLO, Gli assegni
(amiliari e le imegrazioni salariali (Jbid., 2• ediz., Cedam,
Padova, 1954, pag. 264 e segg.); R usso, L'obbligo del pagamenro degli assegni familiari (Corte Bari, 1954, 34).
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16,
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Disposizioni p enali .
LECISLAZJONE. - Art. 24 R. 0. t7 giugno 1937, n. 1048, conlenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai presratori di lavoro; art. 60
~ego!. 2 1 luglio 1937, n . 1239, conrenente norme integrattve per l'attuazione del R . D. 17 giugno 1937, n . 1048,
sugli assegni familiari; art. 17 D . L. C. P. S. 16 settembre
1946, n. 479, contenente disposizioni sugli assegni familiari.
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SOMMARIO. - l. Oggetto della tutela penale. - 2. Real i conremplati nel R . D-L 17 giugno 1937, n. 1048, isritutivo degli
assegni familiari. - 3. R eati previsti nel R egol. 21 luglio
1 93~. n. 1239, per la generalitzazionc e il perfezionamento
deglt assegni familiari.
1. Gli assegni familiari possono considerarsi come
corresponsioni assistenziali fatte a l lavoratore con famiglia a carico, in applicazione di un principio fondamentale dello Sta t o moderno: l 'assistenza stata le al
lavora~ore_, considerata come pubblico dovere.
I?atJ gh scopi sociali posti a fondamento dell'istituzione ~egli assegni familiari, è ovvio che il legislatore abb~a ~o luto assicurare l'osservanza della legge
con sanz1onr penali.
-------------------------------
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ti" (l)
:ociale
( (2) In materia v. anche in ordine ad una delicata que$tionc
~ed i, in proposito. ZANCH I , Responsabilità dell'impren1~~3re '" maruia di imegrazioni salariali. (Mass. Giur. uu· ..
• 2 18 e segg.).
r~rm.at supera1a) circa la data di entrata in vigore delle norme
altve al procedimento amministrati'"" in materia di assegni
lG -
l>igtltO, [ '·
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Oggetto della tutela penale per tutti i reati contemplati in matena è quindi l'interesse pubblico all'adempimento dell'assisten.ca al lavo rato re con famiglia a
carico .
2. L'art. 24 del R. D-L 17-VI-1937, n. 1048, dispone :
o 11 datore di lavoro, che n o n provveda al pagamento
dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda
in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento
dei contributi e delle parti di contributo non versati,
tanto per la quota a proprio carico quanto per quella
a carico del prestato re d 'opere, nonchè al versamento
di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è
punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.
• Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione
del prestatorc d'opere somme maggiori di quelle per
le quali è stabilita la trattenuta, è punito con una
ammenda da lire 200 a lire 2000.
s ii datore di lavoro, e in genere coloro che sono
preposti al lavoro, ove rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sor veglianza, o di fornire loro i dati e documenti necessari,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni sugli assegni
familiari, o li diano scientemente errati od incompleti,
sono puniti con una ammenda da lire 300 a lire 3000.
«Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti
fraudolenti, al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito con la multa
da lire 200 a lire 3000, salvo che il fatto costituisca
reato più g rave •.
Con questa norma il legislatore contempla cinque
titoli di reato:
a) omesso o ritardato pagamento dei contributi ;
b) indebita ritenuta sulla retribuzione del prestatore di lavoro;
c) rifiuto di prestarsi alle indagini dei funzionari
e agenti incaricati della sorveglianza, o di fornire loro
i dati e documenti necessari per l'applicazione delle
disposizioni in materia ;
d) comunicazione di dati e documenti scientemente
errati od incompleti;
e) uso di mezzi illeciti (dichiarazioni false o fatti
fraudolenti) per ottenere indebitamente la corresponsione degli assegni familiari.
Soggetto d elle prime quattro contravvenzioni è il
datore di lavoro. Soggetto del delitto di uso di mezzi
illeciti per ottenere la corresponsione degli assegni
familiari è «chiunque &, e quindi non soltanto il lavoratore, ma qualunque persona che ricorra a dichiarazioni false, o compia a ltri fatti fraudolenti, per procurare a sè o ad altri la corresponsione degli assegni
fami liari.
Per quanto concerne l 'elemento materiale di detti
reati, richiamiamo quanto è detto nell 'esposizione delle
norme penali in materia di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione, ecc.,
in quanto, alla contravvenzione per omesso pagamento
di contributi corrisponde la norma dell'art. l 11 del
R. D-L 4-X-1935; a quella della illecita ritenuta sul
salario del lavoratore corrisponde la norma deU 'art. l l 3
del predetto decreto; alla norma che punisce il rifiuto
di prestarsi alle indagi ni dei funzionari e agenti inèarivati della sorveglianza o di fornir loro i dati o_ doc~­
menti necessari ai fini dell'applicazione delle dispOSIzioni di legge, o il darli scientemente errati od incom-
AH
Così, per quanto _concerne . gli a_ssegn! familiari . . è
che contro 1 provvedtmenu dcii l. N. P. S. 111
~ateria di contributi e di assegni il s ingolo - da tore
di lavoro o la vora tore - può inoltrare ricorso. nel
termine di 120 giorni. al Comitato speciale per gli
assegni fam iliar~ ~T.
a n .. 57); in materia di i~tc~
~>razioni salariali, Il ncorso, nguardante • le prestaz10m
~ i contributi», deve essere presentato dall'interessato
_ che può essere anche qui tanto il datore di lavoro
che il lavoratore (l) - all'apposito Comitato speciale.
Per quanto concerne le • prestazioni &, l'impugnativa
deve avere per oggetto la decisione della sede provinciale adottata in seguito a deliberazione della Commissione provinciale. Il tern:ine relativo è di_ 3~ ~iorni
dalla notifica del provvedimento contro cu1 SI ncorre
(D. Lt. 9-XI-1945, art. 8; D. LI. 12-VIII-1947, art. 8) (2).
Contro le decisioni dell'uno e dell'altro Comitato
speciale, è dato ricorso, entro il termin~ di 30 giorni,
al Ministero del lavoro e d ella prev1denza soc1ale
( D. Lt. 9-XI- 1945, art. 9, T. U., art. 58). D opo la
decisione del Ministero spetta ali 'interessato l'azione
davanti all'Autorità giudiziaria; tale azio ne, che è re<>olata dalle norme del Codice di p rocedura civile, ri~uardanti le controversie in materia di previdenza ed
~ssi stenza obbligato ria, è peraltro soggetta ad un breve
termine di decadenza: 30 giorni dalla comunicazione
delle decisioni del Ministero.
, 1abili to
1057
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le
l l'E t ALI)
familiari: D'HARMANT, Sui procedimemi amministrativi i11 materia di asseg11i fm'niliari (Riv. l/al. Prcv. Soc., 1951, 309 e segg.);
CH tAPPELLI, Delle comrovl'rsie derivanti dall'applicazione d<'lle
norme relative agli asseg11i familiari (Mass. Giur. Lav.. 1951.
197 e segg.); ro .. Co,cerro di • controversie derivanti dall'appli·
cn<Jom! delle norme re/ati l'l• agli asugni familiari • (Giur. /tal:·
1953. l, 2. 907 e segg.) : CARULLO, op, cit .. pag. 267 e seguenll.
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f"'"sirmi di prr••·ul,•n:.a 'fo(·i nlf•
urdiuunwuto. Giulfré . M ilan•>. 1'153. p:og. 16tl c
o;cguenti. 179 C 283; UA KASSI. rt t•oitft·ll~ll wdafr <' fawm>
.mhordtmllo. Giulfrè. 1\lilano. 1954. vol. Il . p.o ~,:. l!JI c sc~;g.:
Li:vc SANORI, lstitu~itllli di lt•J(i.v/n~ione wriuft•. 5" ct.l t~ ..
Giull'rè. Milano. 195.5, pag. 11!7 c 2 1.\.
~()
- D . Lt. l " mar"' 19 45. n. 177; l) l . C. t>. S .
lugln> 1947. n. 6l!'); ;ori. 34 c ·'.5 l . 2'1 aprik 19 49. n. 264 :
MI. IU.c 35 L. 4 aprtk 1'1.5;. n. 2 111.
1u1tt.
l. Origin e c '~opo t.lcg li a'~cgni int<:graci' i t.lt.:llc
sociali.
2. Gli a4\4\ct:ni inl-.:grali\'t ddk a'~icu­
r:llioni ~ocia li nell'attuale \lrdin.uncruo.
l l ot('+ na1uro1
c <Ji,ciplina _gnrridu.:_. .
SCJ\JM
~1"'\icur.u;ioni
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1. Lt.: profondt.: modilìcazioni intervenuto.: ne~ti anni
1944 c t 945, sul lini re della seconda guerra nÌondinlc
c nell'immediato dopo-guerra, nella situazione c nella
struttura dell'economia italiana. non potevano non ripercuotersi sfavorevolmente an che ~ul s is tema previòcnziale c, in partico lare, s ulle prestazioni ceonomichc
dt.:llc varie forme di assicurazione sociale. L ·entitù di
lJUCSic prestazioni (soprattutto delle rendite c pcn~ioni
•·itali.cle c di alcune indennità temporanee) dct.:rminata
dalla legge in periodo di normalità cçonomica ..: di
stabifitù monetaria, si rivelò, quas i improv' isamenle,
del tull o insuflìcientc. a causa de lla sva luta.cione del la
moneta c l.lcl generale aumento dci preni, a sopperire
anch~ .allc già modeste esigenze di vita degli assicura ti.
Da CIO la necessità di interventi legislativi al fine di
a~eguarc le prcs t<t zion i alle mutate condizioni econonuchc c di evitare che la previdenza sociale vc nis~c
meno al );UO scopo di s trumento di tutela dd tc classi
lav~r:.ttrici proprio nel momento in cui. a ca usa della
C~ISt tndustriale e della cn.:sccnte disoccupationc, maggtorc do,·cva essere la funzionalità dei s uoi i~lituti.
. L 'intervento legislativo, però. non poteva risolversi
~empltc~mc nte c semplicisticamente in una maggior;~­
ztonc plll o meno sensibile delle prcst::JZioni economich e.
So~rat~ullo. nelle gestioni ordinate con i s istemi della
~pllaltzzaz•one c dell<l copertura di capitali (qua li.
.td ~s., qu~ lle dell ' assicurazione con tro g li infortuni
nel~ tndustna c le malattie pro lèssionali c dcll'assicur.tzlonc cont ro l'invalidità e la vecchiaia) no n sarebbe
stato possi bile aumentare le pres tazioni sen7a una preced~ntc ~evisione c rivalutazionc dei capitali accanto~1.11· d<u quali appunto le pres tazioni derivavano.
altra parte l' incertezza allora esistente, c c he con -
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f>.(l) La C.t~S.U:i<>ne. con ~cnccn,w JO no,·cmbrc 1') 5J ((;;u.<ti:::ia
d;:;·:.
l\1~4 . .11. 40.:!) ritenne che il f;ttl() di chi prc,cllc:c false
ll.crano nt n compie ahri alli frautlnlcnti al fine tfi p t·nc<t ç
tinuò negli anni successiVI, circa le possibilitù di s ta·
bilizzazionc della s ituazione economica c monctana.
non consc nti,·a soluzioni di caraucrc definitivo dd
complesso problema.
Il leg islatore pertanto previde la corresponsione. ai
titolari delle prestazioni, di assegni di cara u erc temporaneo in aggiunta alle prestazioni stesse. Per la loro
funzione ques ti assegni vennero detti intt~:;ratil'i o anche
(nell'assicu razio ne degli infortuni c delle malattie professionali) di carm•itn. E s i provvide, ge neralmente,
alla loro erogazione attraverso l'imposizione di contributi intcgrati,·i - in aggiunta a quelli normali, detti
con tribu ti-base - e la costituzione eli fondi speciali:
soprattutto di un Fondo di integrazione delle a ssicurazioni sociali, per gli assegni integrativi delle assicurazioni invalidità e vecchiaia, disoccupazione c tubercolosi
(D. Lt. 1- 111- 1945, n . 177) e di un Fondo di solidarietà sociale per la corresponsione di ulterion a-;segni
straordinari di contingenza ai titolari delle pensioni
di invalidità e vecchiaia (D . L. C. P. S. 29-V II - 1947.
n. 689). In entrambi i Fondi suddetti, basati sul sistema della ripartizione pura. i contributi furono a
ca rico esclusivo dci datori di la voro, eccetto che per
il Fondo di solidarietà sociale pcl quale ' 'enne previs to anche un contri buto dei lavoratori c un c.:oncorso
tìnanziario da parte dello Stato (D. L. C. P. S. 29- Vl l1947, art. 4).
La necessità di assegn i integrativi non :-i rivel ò nei
confronti di quelle prestazioni che erano determinate
in uoa aliquota percentuale della retribuL:ionc percepita dal lavoratore, come nel caso dctrindt!nnitit giornaliera per malattia corrisposta dagli enti di assicura 7ione malattia e in quella temporanea per infortunio
industriale o malattia professionale, c che pertanto
risultavano automaticamente adeguate al nuovo va lore
de lla moneta . Non s i rivelò nemmeno nei confronti
dell'assicurazione di nuzialilà e natalitù destinata pcmllro a spa rire a segui to del diverso indiriuo po litico
dello Stato nel campo dcmogmfico.
2. Questo sistema è in gran parte venuto meno
nell'ordinamento vigente. Nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali la rivalutazionc delle rendite disposta con la L 3-V-1949.
n. 52, ha portato - salvo alcune eccezioni di carattcr..:
del tutto marginale - ali 'assorbimento nelle nuove
rendite degli assegni di carovita.
Nell'assicurazione di invalidità c vecc hiaia , il riordinamento effettuato con la L 4-IV-1952, n. 2 18. si
è concretat o nell'instaurazione di un nu ovo sistema
~:on la conseguente eliminazione degli assegni integr<~·
tivi. Anche g li assegni integrativi previsti per gli assicurati contro la tubercolosi ( D. Lt. 9-XI-1945, n. 776)
sono stati aboliti a seguito di una nuova disciplina
delle prestazioni economiche di questa assicura.cione
ellèttuata con la L. 28-11-1953. n. !!6. Gli stessi Fondi
di integrazione delle a ssicurazioni sociali e di ~olida­
rietù sociale sono s tati sopp ressi (L. 4-IV-1952, art. 14).
mentre in relazione al nuovo ordinamento delle pen~ ioni e alla successiva es tens ione ai pensionati dell'assicurazione di malattia, è stato istituito presso
l'Istituto nazionale di previdenza sociale un Fondo
per l 'adeguamento delle pensioni c per l'assis tenza di
malattia ai pensionati (L. cit., art. 14: L. 4-VIII- 1955.
n. 692, an. 5).
Attualmente, quindi, di a ssegni integrativi si può
parlare solo nei confronti dell 'nssicurazione contro la
disoccupazione e' in a lcune forme prcvidcnziali speciali
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L. 14 giugn<> 1'14Q, n. 122 :
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~Ì.I per ZtuanlO riguarda i n .gli .<> le pc~·..,o~e .e.luiparate
a carico. che la .;ua •1uaht:1 d1 capo-f:tnHgha.
La c0ntrav•·e nti o ne può csscrt: comn1c""a soltanto
da 1 la, ora tt)re. poi.:hè a que't i ... nlta n t o 0 addoss;llo
rohhh!!O della O.:CllnlllliC<!/IOnl' dd le \il ri;l!io ni dd
proprio .;tat<~ l.li litmi glia . . Il !atto del . n::tto .:ons is~c
in una ••miss1onc. •1uclla d1 no n <knuncmrc al propno
da1t1re di lavon> le ' a ri:11ioni del proprio stato l.li
fami!!lia, sia per quanto rigu:•rda i tigli 1> k• per:;,l ne
cqui1ìarate a carico. eh..: la qu·llit:'t d i c:q>l> d1 liuniglia.
L 'elemento psicol,,g ico .:on..,istc ndl.1 't•lon t:ui~tà
dd fallO: la pena è tjuclla dclrammend:t. lll·fta su indicat:l misura. da li r..: 20 a li re l 00 (t ).
r:uon.
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n:gi. .
:gni:
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Jcgli
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r.lfc a sé o nd altri la corresponsione di a~~cgni f;omilia ri . .;
punito a no nna dctr:on. 24 del R . D . 17 gi ugnn 1937. 'ollanw
<111ando non int cgri gli c• ~rcmi di ahri rc:oci piio gravi.
lO()()
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plicabili, le disposiLion i relative alle assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia c disoccupazione, comprese quelle sui benefici, privilegi ed esenzioni fiscali
(D. Lt. 1°-111-1945, art. 19); tra queste disposi,doni
una particolare importan1~1 presentano qudlc relathe
a! P!incip~o cosiddetto ~cH 'automaticità _del_le prestaztom. per ti quale. come c noto. le presta710nt assicurati ve devono essere corrisposte dall'istituto assicu ratore
anche quando l'imprend ito re non abbia versa to regolarmente i contributi dovuti (C. Civ.. art. 2116); tale
principio trova naturale applicazione anche in materi:~
di assegni integrativi.
Solo per quanto concerne le penalità il legislatore
- per ragioni dd tutto contingenti djpendenti dalla
esiguità, in relazione alla svaluta:lionc monetaria, delle
sanzioni pecuniarie già sta bilite - ha previsto ipotesi
autonome di reato c relative sanzioni (v. D. Lt. cit.,
an. 20).
l'rof. LIONELLO R. L EVI SANDRI
UE
Consigliere di Stato
lnc. di l)ir. del la, . ncii'Unh·. di Roma.
A SSEG NO AL IMENTARE. -
V. Alimetui.
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A SSEG NO DEL LA B ANCA D 'ITALIA. V. Assegno banwrio. msl:f(nO circolare e m.1·egni .1peciali.
A SSEGNO B ANCARIO, ASSEGNO C IRCOLARE E ASSEGNI S P ECIAL I.
A'
EU
BlBLIOUitAH•\. - \ '1'
a. l rartalo di dirirto t•ommt•rtiuh·.
J• edit., M ila no. 191 2. vol. Ili ; MOSSA , Il diri11o dello • chéqu~ •.
Sassari, 1919. \OI. l . In .. L'ordinamrnto cambiario dd/v
• clrequl' •. sa,,.tri. 1921 : llc>NELU. Dt!lla cambiale, dr/l'a; ·
segno bancario(' d,•/ c.mrrarto di nullo rorn•ute (Conmu•fltariu
al Codici' di commN< io. 2" cdit .. Vallnrdi, Milano, 1930} ;
ASCAR~l LJ, l:.liltl~ioni di diriiiO COIIIIIIt'rcittlt•, Roma, 1931 :
BRI:n , Der Se"''' lo. ( Da., flmulrlsgt!SN ~hudt. D uringer-Hachcnburg. l annehcun. 1932. 'ol. IV): CARXELLlll, Teoria giuridira di'Ila cin·o/ll~ionl'. l'adO\ a. 1933; HA~ff· l , llanqut'S N
operlliÌtllt~ dn btmqtws. l'.trigi. 1933. vol. l (ovc in appcnclkc
Le nom·e11u régimc• tlu •"•'lfUI' en France•. Parigi. l 9.l6l; B Ol·
TERO,, LI' stalut illlt•maliOIWI du du'que, Parigi. !934 ; QJ- \S·
SO\\'SKI C Al BRI( 11r. Sth~tf..gesetz, llcrlino. 1934 ; ì\IESSINitl,
l IÌJO/i tli crC"dito, Pado\it, 1934. \ O I . Il ; GRt\0. Corw di
dirillo bancario, l'udo,a. l\136; VAUI\Y. Des clu.:ques en tlroi1
frart('ais, P:trigi. t9J6; SLI'l'O Dl St\10, DI'Ila cambiai<' c
dell'assegno bancario ICodi<e di commercio commellla/0.
Utet. forino, 1936), ASCAKLl u. in ,\uoro Dig<'.I'IO lwliano,
vo l. l , voce As.rt•gnn bancario, T orino. 1937: MOSSA. L_o
o chequc• • " ta\\<'1:"" tirwlurt• seco11do la IIUO\'a legg~. M1·
!ano. l 938 ; FR. l lRK \R \ jr.. Le btmclre e le Oflcraziom tft
hanca. Firen ze. 1941; LOROI, ls1illl~ioni di dirti/a C0/11111<'1·
eia/e, Padova. 1943. ,·ol. Il i : COLAOIIOSSO, Dìri/111 ballC:flritJ,
Roma, 1947 ; N ,\V,\ltRI!<I. l.ll <'t>mbia/e e l'as~~gno bancario.
Roma. 1950; Ft·RRI, ,\lw11wll' dì dirti/o commerciali'. Torino.
1950; lo .. l litolt Jt cretliw ( Tronmo tli dirino dli/1'. Vassalh.
Torino, 1950) ; CIIORLFY, La ..· of btmking. Londra, 1950;
ASQUINI, l1i1oli di credilo. Padova, 195 !; PEJtCFROU et llOtJ·
T~RON, f, La 110111'1'1/1? /égi>·ftuion {rallçttise el inll'flltlliOIIflfl' dC' /11
lenrt• de changt•. da bi/11'1 ti ardu n du chèque; Il, Le cMqa~.
Parigi, 195! (o'c in appendice GurrFRtDGE. Ll' droit ang/01<
da chèqlll'); M LSSII'olO . .\1amwlf! di dirino ri••ile e commrr·
eia/e. Milano. 1952. vo l. l lt. 1. 2; D~ SPMO, Dirillo N1111biaril•.
M ilano, 1953; GtALrt~RI. l tifo/i t/i credito. Torino. 1953;
BROGLIO. La cambiule C' lo • cht.'ttae • nel dirino anglo·
amerirtmo. ViCCil!<l. l95J; BAUM6ACII C H Et i!RMI L. IVuhst•/llnd Sthrd.:gest?t~ . Monaco. 1953; G1USlPPF. SOl iTO DE S~LIS ..
L'assegno baltt'urio e (cnH'f.:llO c:irco/nre non l'Ono_ n~olt d1
credilo. R om<~. 1954; A "'n orn. A>sl'gno btmmrw trftt/1 11"
larl'. Roma, 1954 Ro ' El 11. Assegno 11 mow. f orino. 1954·
H UECK. Rec/11 dt•r IVI?II[IOJIÌI'rt!, Francoforte, 1954 : SCII l':
~'">'". 1/anclel.•n•rht. \Vic,bnd~n. 1954. \Ol. l l : M \RTOrtAr-P.
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sostitutive d..:ll"assi~urazione per l'invalidità c la vecchiaia.
Per quanto concerne !"assicurazione contro la disoccupa7ione, gli assegni integrativi sono concessi per tutto
il periodo per il quale zyetta al lavoratore assicurato.
rimasto involontariamente disoccupato, l'indennità giornaliera. Il loro ammontare è di lire 200 per ogni giornata di corresponsione dell 'indennità ordinaria; ma
a ll'assicurato spetta anche un assegno integrativo giornaliero di lire 60 per ciascun figlio per il quale spelli
la maggioratione dcii 'indennità giornaliera a sensi dell'art. 19, 3° comma, del R. D-L 14- IV-1939, n. 636.
Tuili questi assegni sono corrisposti insieme ali 'indennità giornali..:ra di disoccupazione e con l'osservanza
delle norme che disciplinano la corresponsione di
<juest'ultima (L. 29- IV- 1949, n. 264. art. 35).
Per quanto concerne invece le forme previclenziali
sostitutivi! dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, si
può osservare che assegni integrativi delle pensioni
sono tuuoru previsti per il personale addeuo ai pubblici ~ervizi di trasporto. per quello impiegatizio addetto
alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, per
quello adde11o alle gestioni delle imposte di consumo.
e, infine. per il personale dipendente dali 'Azienda di
Stato per i ~erdzi telefonici. Ma mentre per quest ·ultimo personale gli as~egni sono corrisposti a cura del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l 'assistenta di ma lattia ai pensionati a sensi dell'art. 35
della L. n. 218 del 1952, per l 'altro personale suindicato la corresponsione fa carico a speciali fondi di
integrazione o di adeguamento pensioni, costituiti essi
pure prcs-;o l'l. N. P. S. a fianco delle speciali gestioni
assicurati\·c c~istenti per il personale suddetto. Questi
fondi di integrazione o di adeguamento sono alimentati con contributi a carico dci soli datori di la voro
(come nel ca~o del Fondo di integnuione per il personale addeuo ai pubblici servizi di trasporto : art. 3
del O. L. C. P. S. 16- IX-1947. n. 1083) o anche, ma in
misura più modesta. dci lavoratori (l). L ·ammontare
degli a-;segni non è determinato in misura fìssa: esso
è pari alla diOerenza tra l'ammontare della pensione
base calcolata per ogni assicurato secondo i criteri
stabiliti per i 'ari fondi di previdenza speciali e quello
complessi' o della pen~ione rh aiutata spCilante all'assicurato medesimo (2).
3. La corrc~ponsionc degli assegni integrativi risulta
streuamentc collegata a quella delle prestazioni base
delle quali ra~segno costituisce appunto integrazione.
Gli assegni infatti spettano unicamente a coloro cui
compete la prestazione base e sono corrisposti insieme
a quest'ultima (3).
La loro natura giuridica non differisce perciò da
quella delle prestazioni base: sono cioè elementi del
contenuto del rapporto giuridico di assicurazione sociale ; e ad essi è propria anche la funzione indcnnitaria che è comune a tutte le prestazioni assicurative
di carattere economico.
Di conseguenza anche le eventuali controversie in
materia di contributi c di assegni seguono le norme
stabilite per i contributi e le prestazioni base e no n è
più previst.a al riguardo alcuna particolare disposizione (4). E anzi stabilito che sia per i contributi che
per g li assegni integrativi si o:.servano, in quanto ap-
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ASSEG 'O ALI IF tT 1\RE
IIJ \ edi L. 2 ,cuembrc 1951. n . 1101. art. 2. per il per-onale
del le c';tllorlc c dcevit~,>riC dcii.: imposlc dircllC; L. 6 giugno
1952. 11 . 736 . .Jrf 2. per quel lo .ltlllcuo alla ri~cossionc d el le
impO\lC di C•111 >llt1lll.
(2) Vedi. ad "'·· L. 2 '~uembrc !951. art . 9; L . 6 giugno
195:!. art . 9 .
l 3) Vedi, au "'·· l . 29 aprile 1949. n. 264, art. 35, l " c
4" comma. per tjUarHo cc•nccrnc 1'.1\'kurazionc contm 1.1 di<:O<.:·
cupazionc.
on C(htltui,çuniJ "''";:gno in1cgra1Ì\o n~;t :\u~onCJ~l.l
prcswlionc dcll'."siçuratiunc con1m la tli,occupam>nc 1 cos•d ·
detti .WS<idi \lrll<mfinmi t/i tfiJIIU'll{Jil:itult' prC\'iSti uaJrilrl. 1 6
c seguenti della kggc 'tuJtkcta.
(4) In un primo nwmcnto erano \lati invc~c . prc~·~~~~. i~l
matcri,, di prcstatit>ni e di .:ontributi. particolan ncor~1 anllt11·
D . Lt l " m.ortn 1945. n. 177. art. 1.1 c 14).
ni~trati\1 ('
Ile CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT SOCIAL
organisé par l'
INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE BELGE DE DROIT SOCIAL
BRUXELLES, 8-15 JUIN 1958
*
THÈME GÉNÉRAL
AH
EU
SECTION III
UE
LE RÒLE DE L'ÉTAT DANS LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
ET DANS L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
HA
LA SÉCURITÉ SOCIALE
UE
RAPPORT NATIONAL
présenté par le
AH
Prof. Lionello LEVI SANDRI
Université de Rome
HA
EU
ITALIE
SECRÉTARIAT DU COMITÉ ORGANISATEUR
DU
ne
DE DROIT SOCIAL
CONGRÈS INTERNATIONAL
188 , RUE MONTOYER
27, AVENUE JEANNE
BRUXELLES
703
INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE BELGE
LE ROLE DE L' ETAT DANS L 1 0RGANISATION DE LA SECURITE
SOCIALE EN ITALIE
l . Farmi les finalités de l' Etat moderne celle de l a tutelle des
classes ouvrières, qui revet désormais , dans les divers Etats , des aspects
multiples et compl exes , présente un relief toujours plus important. Un de
ces aspects e st celui dit de l a pr évoyange , qui a pour but, à travers
cer t aines formes d 1 assurance sociale, de pourvoir une aide aux travailleurs
en ca s d'évenements , préalablement spécifiés ,
qui pourraient influencer
UE
dans un sens négatif la capaci t é de travail et de gain de l'individu. La
"prévoyance sociale" constitue désormais dans tous les Etats une s phèr e
de plus en plus importante du dr oit objectif et a donné nais sance à des
AH
institutions juridique s de gr ande envergure soit du point de vue forme!,
soit du po i nt de vue substantiel et éoonomique.
EU
Dans de nombreux ordres juridiques à la locution "prévoyance sc·ciale "
on a substitué au cours de ces dernières années celle de "sécurité s o-
HA
ciale". Et cette t ermi no logie est entrée désormais , e t est en train de se
répandre de plus en plus, dans l a doctrine et dans l ' usage , pour exprimer
une idée pas encore définie de f a çon univoque , mais cert es pl us vas t e e t
UE
compréhensive que cell e de prévoyance sociale . Dans l 1 ordre positif italien
ce tte locution est ignorée , meme si l es di ffér ents instituts juridi ques de
AH
prévoyance tendent de plus en plus f ermement à se conformar aux pri nc ipes
qui inspi rent communément l a sécurité sociale .
EU
En Italie l a prévoyance s ociale est née au cours des dernières années
du XIXesiècle , avec l a loi du 17 mars 1898 , n. 80, qui ins tituait l ' assur ance
HA
obliga t oire contre les accidents du travail dans l ' industrie. Cette assurance,
étendue en 1917 à 1 1 agriculture , fut suivie en 1919 par l 1 assurance contre
1 1 invalidité et l a vìeillesse e t celle contre le ch6mage involonta ire.
Pendant l a période "corporat ive " (de 1926 à 1943) la pr évoyance sociale
fut expréssement reconnue comme l a plus haute manifestation de l' espri t
de collabora tion e n tre employeurs et empl oyés (carte du trn.vn.i l, décl. XXVI)
et
l ' ~tat
se proposa et réalisa le perfec tionnement e t l 1 extension de diverses
institutions de prévoyance; entre autres furent instituées l 1 assurance contre
l a tuberculose (en 1927 ) et celle contre l es maladies professionnelles (en
1929) ? et l 1 as surance contre toutes les maludi e s fut généralisée (en 1943),
Se c t. III
- 2 -
tandis que les alloc...:.tions f amilial es surgiren-t et se développèr ent rapidement
( entre 1934 et 1937), aussi bien que d 1 autres formes de prévoyance soci~l e
de moindre importance. Aujourd 1 hui, l ' art. 38 de la Constitution de
trav~i lleurs
Républ ique Italienne affirme le principe que "les
l~
ont droit
à ce qu l on leur fournisse et assure d.es moyens aò.équ2;çs à combler l es
exigences de leur vie en cas d 1 accidents , maladie, inval i dité et vi eillesse ,
ch6mage involontaire" . Selon ce principe directif l es diverses institutions
de prévoyance ont été amplement r éformées et perfectionnées (particulièren1ent
l 1 as surance obliga toire pour 1 1 inv<.~lidi té et l a vieillesse) et l ' assurance
UE
contre l e s mal adies a été étendue aux travnilleurs pensionnés et à certa ines
importantes catégories de trava illeurs autonomes et de pe tits entrepr eneurs
AH
(cultivateurs directs et arti sans).
2 . L' intervention et l 1 action do l 1 Etat dans l e domaine de l a pr évoyance
EU
sociale assument des forme s et des uspects variés ,
l i és entre eux .
p<o~r
ai lleurs étrol tement
HA
A) I ls se manifestent tout d 1 abord, à travers l a fonction législative
dans le sens mat éri el , c ' est à dire l a position des règles juridique s, ay·ant
UE
préci sément pour objet l a matière dont il s ' a git; les lois et règlements dc
1 1 Etat sont dans ce secteur particulièrement nomoreux; et leur nombr e plutot
AH
élevé est m&me sujet à des sévères cri tiques et à des sour ces d ' inconvénients,
que l'on a cherché à éliminer , ces
d~rni ers
t emps à travers la formulation
de textes uniques (comme advenu par ex. pour les alloca tions familiales),
EU
Ceci n ' exclut pas, par ailleurs , qu 1 une cer t aine sphère d ' autonomi e soi t
réservée auss i à des institutions sép2rées de l' Et a t. Ainsi un pouvoir de
HA
réglémentation en matière de prévo;rance
dans les limi t es fixées par les lois
de l 1 Etat , e st reconnu uux Régions de la Sicile, de la Sardaigne et du
Trentin- Haute -·Adige. Aussi les ins i;i tuts churgés de gérer J.e s diverses f ormes
d ' assur ance soc i ale peuvent édicter des statuts et règlements ccntenant des normes de droit ob;jectif, concernant non seulement 1 1 ordre int0rne des instituts
mais aus si leur rapport avec d ' a.utres sujo t s . Enfìn une large mnrge d 1 autonomie
a é t é réservée, de fait et de droit, aux organisations syndicales
mSmes , qtti ~
par
des contrats collectifs de travail, n 1 ont pas manqué d 1 intégrer , d ' élargir ou de
renouvel er ca.rrément la discipline législative et r églémenta.ire ; il suffira de
r a ppeler à ce propos que par des contrats collectifs 1 1 on a introduit dans l' ordre
Sect. III
.. 3 im~ort antes;
itnlien des institutions juridiques très
ce obli gatoire contre l es
~al ~die s ,
tellus que l ' nssuran-
les all ocations familiales , le traite-
ment d 1 i ntégra t ion des gains pour les ouvriers d 'indus t rie , qui seulemen t
cn u.n moment succéssif ont été r égulari sées par les lois de l ' Etat. Cette
autonomie syndicn.lo a présenté un r eli cf po.rticuli e r dn.ns l a période
11
cor-
poro.tive" quand , dans le cadre des organisations syndicales dc droit public,
los contr ats collec tifs evaient efficacité obligatoire pvur tous les indivi dus appartenant aux catégor ies intéressées , inscr its ou pas au syndicat;
et pourr a r eprendre une importanc e similaire quand , d 1 après le principe
Constitution , sera pr&tée de nouv eau aux
UE
contenu dans l 1 article 39 de la
contr a ts eollec tifs de travail 1 1 ef ficacité obligatoire
tcxt~s
- législatifs,
AH
4u moyen do ces t r ès nombreux
géné r~e .
r égle~er.tair e s ,
contractuels collectifs - tous les rapports prévidentiels ou d ' assurance
minutieuse~ent
r égl és : sujets du rapport , objot , contri -
EU
sociale ont ét é
butions , prestations so.nitaires et économiques , constitution , dér oulement et
ext i nc t ion des r apports , sont pr éalablement définis parlo droi t objectif ,
modifier ces
m~mes
HA
et aucune marge d ' autonomie n'est lo.issée nux individus pour intégrer ou
rapports ; seulement en certai ns cas - par ailleurs très
UE
rares - certaines facultés discrétionnaires sont attribuées à l =institut
d 1 assurance dans la distribution des prestations facultati ves , en sua de
3. B) Une autrc forme
d ' int~rvent ion ou d ' action de l a part de l~Etat ,
ce secteur ,
i ndividuali sée dans la constitution des instituts
peut - ~tre
EU
d~n s
AH
celles obligatoires.
de prévoyance sociale , dans la participat ion à leurs adminis trations , dans
HA
le controle exerc é sur eux.
Les diverses formes d' assurance sociale sont gérées par des institutions
appropriées , direc t ement
c~éée spar
l •Etat ou de quelque f açon que ce soit
r econnue s par lui comme des pe r sonnss juridiques publiques . Tandis qu ' uu
début de l 1 organis.1tion de l a prévoyance sociale auss i l 1 uc tiv ité des
socié tés d ' é:.ssurances
ex. pouvai cnt
d~
~tr e
pr i vées avait été consentie ( au près desquelles pn.r
stipulés les cor.trats
d ' assura~ce
contr e les n.ccidents
trava il) , aujourd ' hu.L l a t~che d3 gérer les diverses formes d 1 0.38Ur ance
.. 4 -
Sect . III
sociale est attribuée sous un régime de mono 1)ole à des i nsti tutions de
droi t public. La Constitutt on ét ablit à ce propos qu taux tiches pr évi denti e lles doivent pourvoir "des or ganes et institutions prédisposés ou
i n tégrés p:1.r 1 1 Etat " (art . 38, avant - derni er par . ).
Parmi les institutions de prévoyance plus import antes do i vent
&~re
mentionnées : 1 1 Instttut national de l a pr évoyance sociale , qui gère les
assurances contre l ' inve.lidité et la vieillesse, le chòmc.ge et la tuberculose, ainsi que les al l ocations familiales e t d 1 autres formes de prévoyance
de moindre importance; l'Institut national pour l 1 assurance contre les acprofessi onnelles; l 1 Institut
natio~al
UE
ci dents du travai l, qui gère ce tte assurance e t cell e contre les maladies
pour l ' assurance contre l es maladies,
AH
qui gère précisément cette forme dtassurance; l ' Institut national de prévoyance et assistance pour les employés de l ' Et at. Celles-ci sont les
ins ti tu tions plus importantes à carac t ère nat ional; mais il en
exist:~
EU
beaucoup d 1 autres , aussi à c::tractè1·e local , comme par ex. les ca isses
mutuelles de maladie pour les cultivateurs directs, instituées dans chaque
HA
commune , et celles pour l es artisa1.s , insti tuées dans chaque province .
Naturellement , chaque ins titut à cEractère nati onal a ses sièges locaux.
UE
La direction des institutions de pr évoyance est confi ée à des conseils d 1 administration nommés directement par l 1 Eta t et composés de r e -
AH
pr ésentants d 1 employeurs et d t emplcyés ( ces derni ers en plus grande nombre )
ainsi que lcs r 9présentant s des adrrini strations de l ' Etat qui en sont di rectement intéressées (tels que l e Mi nistère du Travail et de la Prévoyance So-
EU
cial e , celui du Tr ésor, celui de l ' Industrie et du Commerce, celui de
l ' Agriculture , l e Raut Commissariat pour l 1Hygiène et la Santé). Et nous
HA
trouvons des représentants de l ' Etat aussi dcns les collèges de contròleurs ,
très souvent pr ésidés par un magistrat de la Cour des comptes . A cet or-dre
f ai t exc eption celui des c:ùsses mutuelles des cul tivateurs directs et des
artisans : dans ces institutions l es organismes directifs sont formés exclusivement par des pr océdés d ' él ection de la part des membr es des catégor ies
assistées.
Ensuite l es insti tutions dont il s ' agi t sont sujettes à des contr6les
de l égitimi t é et très s ouvent aussi de mérite de la part de 1 1 Etat; ces
Sect. III
- 5 -
controles sont exercés par le Ministère du Travail et celui du Trésor , tandis
que pour l a partie sanitaire
on a prévu aussi 1 1 intervention du Haut Com-
missariat pour l 1 Hygiène et la
S~nté .
propre
pcr s onn ~lité
En reulité bien qu 1 étant pourvus
d ' une
juridi que , ces instituts jouissent d ' une l i berté de
mouvements très limitée et qui peut se munifester seulement dans l 1 ordre
d 1 orgunisation (institutions de sièges , de bureaux, d 1 instituts
sa~ itai res,
administrution du personne l); pour tout ce qui concerne l a constitution ,
le déroulement et l ' extinction des rapports d 1 assurunc e , 1 1 action des ins ti tutions dont il s 1 agi t est minutieusement disciplinée pur le droit objectif;
UE
aussi dans l 1 ordre d ' invest i ssement des moyens financiers recueill i s , dans
l ' a tt ent e de l eur aff ectation, la limite d ' autonomie qui leur est reconnue
AH
es t ussez modes t e .
4. C) Une forme distincte n1 inter vention de 1 1 Etut , qui doit €tre con-
EU
sidérée à part , est constituée par le concours finuncier de
l ' ~tat
dans la
gestion de certaines formes d 1 assurance sociale. Cette forme d 1 i ntervention
d 1 ussur ances
HA
trouve s a propre justificu t i on dans les finalités publiqués qui au moyen
social~s
sont poursuivies , dans l a nécéssité d lintégrer par l e
concours de tous l es ci toyens , les possibilités limitées de certaines
UE
catégories , enfin duns le fait que l a réuli sation des formes de prévoyance
puissent r emplacer presque complètement, dans le cas des classes ouvri ères,
AH
1 1 act ivité de l a bienfaisance publique à l aquelle l 1 Etat doit pourvoir en
grande partie directement par ses pr0:pres moycms.
formes de
EU
Par ailleurs cette interventi on ne se vérific pas dans toutes les
pr évoyanc~
social e; elle est tout à fait ét rungère , par ex. à
1 assurance contre l es uccidents du travail e t aux allocations familiale s
HA
1
(bien qu ' en un premier temps ell e : ut pr évue pour ces dernières ); elle se
manifeste uu contraire , et de manière très importante, dans 1 1 assurance
générale pour 1 1 invalidité et la vieillesse (où elle couvre environ un
quart de 13. somme totale des prestr.tions à nff ecter dnns 1 1 année) et dans
celle de l a
ci f nrmant
malc~ie
pour les culti,·ateurs directs et pour les artisans - ceux-
des catégories de traxailleurs uutonomes ou mieux de petits
entr eprene,rrs qui ne peuvent jouir de l 1 appui d 1 aucun employeur. Pour un
certnin temps on a eu aussi l e con<:ours finuncier de 1 1 Eta t dans la forme
Sect . III
- 6 -
de prévoyance d ' intégra tion des gains aux ouvr iers d'industrie travaillant
à horaire réduit.
5. D) Enfin l 1 Etat intervient pour garantir la réa lisation de la
législa t i on de prévoyance.
a ) Dans ce but il déroule surtout une action de surveillance , par
rappor t aux employeurs 7 au moyen d 1 un organisme approprié 7 l 1 Inspectorat du
Travail , pour assurer une juste observationdes différents préceptes; cette
action de surveillance peut etre exercée en certains cas par les instituts
m~mes ,
auxquels par ailleurs
on a parfois a ttribué aussi des
UE
d 1 a ssurances
moyens juridique s spéciaux pour obtenir des employeurs et des travaill eurs
b)
L 1 o bserva~n)
AH
l 1 observa.tionde s diverses obligations qui leur sont imposées.
de la pnrt des sujets obligés , des diverses règles
EU
est garantie aussi par d 1 autres moy ans juridiques et des sanctions spéciales.
Une garantie de réa lisa tion est donné e en exemple par la constitution
~e
HA
legis du r apport d ' assurance sociale , i ndépendamment de n 1 i mporte quelle
manifesta tion de volonté de l a part dss sujets; les différents rapports
d 1 assurance sociale surgissent
géné ~alement
ipso__j~ par le f ait objectif
UE
de l ' exercice d ' une ac tivité détermi née en t ant que travailleurs subordonnés
ou autonomes, ayant pour cons équence que les prestations d 1 assurance peuvent
AH
(et doivent) ~tre payées meme si l ' empl oyeur n ' a pas ren1pli ses obligations
(principe de l ' automatisme des prestations).
c) D' autres fois des sanctions à caractère pénal ont été pr évues pour
l 'ordre juri dique violé paT le comportement des su jets contraire
EU
rétarlir
au réglement; elles consistent généralement en payements d 1 amendes . Ces
HA
sanctions peuvent etre accompagnées t Tè s souvent par d 1 autres à caractère
adminis tratif et civil; ces dernière s consistent essentiel lement en dommages
et
intér~ts .
d) L 1 intervention de l 1 Etat présente un relief particulier dans le
con t entieux . Avant tout on a prévu fort souvent des recours administrat ifs
contre les actes de s instituts de prevoyance en matière de cotisa tions et
de prestations des assurances; les
d~ cisions
sont adoptées , en général , par
le ministre du travail. Ensuite on peut avoir l 1 intervention des t ribunaux
ordi na ires , auxquels on a conféré l a
en matière
de prévoyance
soc i~le.
t~che
de décider toutes les controverses
Sect. III
- 7 jiN NEXE
Parmi la très vaste législation italienne en matière de prévoyance
sociale, on peut citer les textes fondamentuux suivants
Code civil, art.
1886, 2114·-2116; décret législc.tif 2 o.vril 1946 , n· 142 ( sur les cotisa.tions); décrets législatifs 23 aout 1917 , n. 14?0, et 17 aout 1935 , n. 1765
(assurance contre les accidents du travail); décret législ,.tif 4 octobre
1935 , n. 1827 ( o.ssurances contre l 1 inva lidité et l a vieillesse , la tuberculose et le chomage involon t a ire); loi 4 avril 1952, n. 218 (réforme de
UE
l 1 assurance inva lidité et v i eillesse); loi 11 janvier 1943, n· 138 (as surance contre les mal a.dies); décret du Président de la Républ i que 30 mai
AH
1955 , n . 797 (texte unique des allocations familiales) .
Aussi la littérature juridique est abondante. Ne teno.nt aucun compte
des ouvrages relatifs a chaque assurance sociale (la bibliographie est
EU
particulièrement riche en matière dtassurance contre les accidents du
travc.il) on peut Anumérer, parmi les ouvro.ges plus significo.tifs et récentt~
HA
en matière de prévoyance sociale en généro.l,
les suivants : BARASSI ,
Previdenza sociale e lavoro subordinato , 2 voll . , Mil ano, 1954; DE
V~LLES:
UE
Le assicur azioni sociali , dans le Trattato di diritto administrativo de
M. Orlando , VI, I , 323 ss . ; DONATI A. , Il rapporto giuridico di assicurazione
sociale , en I l diritto del lavoro, 1950 , I , 3 ss . ; LEVI SANDRI , Istituzioni
AH
di legislazione sociale , 5ème éd ., .Milano , 1955, 133 ss . ; PETRILLI G. , La
sicurezza sociale , 2ème éd., Bologna , 1956; SANTORO PASSARELLI, Rischio e
sociale~
EU
bisogno nella previdenza sociale, en La rivista italiana di previdynza
1948, 177 s s . ; VENTURI, I fondamen ti scientllici della sicurezza sociale ,
a~ssi
HA
Milano , 1954 , - V.
les monographies en matière de prévoyance sociale,
rédigées par plusieurs auteurs, qui sont contenues dans le 4ème volume du
Trattato di__9-_i_r_i_t_to_ de_l__l_Et~ de
1954 ·
MI~1.
Borsi et Pergolesi , 2ème éd ., Padova,
UE
AH
EU
HA
UE
AH
HA
EU
END
F
I SO 9660
E
FORNASlNI MICROFILM SERVICE:
L
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