230 Lione/lo R. Leri Sandri La libertà sindacale palrici, indubbiamente, di una più completa disciplina}relative alla tutela dei componenti delle commissioni interne edei delegati d1mpr~~. La ,ituazione pnù apparire parzialmente diver a, almeno sotto un profilo pnmment~ fm·male, in materia di contratti col· letti1i di la\'oro, ep~r quanto ha riguardo alla loro efficacia nei confronti di tutti gli upptu·teuenli alla categoria. Il ·istema del· l'art. 39 si differrnzia indubbiamenteda quello consigliato dalla J·aceomandazione n. 91. ~fa, appunto in quanto trattasi di una raccomandazione, essa non vincola, come una comrenzione rati· ficata, lo Stato membro. ~ certo, d'altra parte, che anche il si· stema dell'art. 39, J·ithiedendo la partecipazione di tutti i sin· dacati re~strati alla stipulazione del contratto collettivo con ef· fieacia erga omnes, ri petta so tanzialmente, nel loro spirito, quei printip1 che sono alla base della norma internazionale (rappre· seutati1ità delle nssodazioni ·tipolanti, ece.). krta ti•4icGI r lr tftln~t•ri6a t'lttlirt, ,e1icrio dc rdirrt, twtrt 1~ olrat COl", d ""'"" le ~u n~tt r•tn •il4icf4cl r puti4ol pollticGt BI A. ttui4ttl, • 161, la lltti61 4wmiiM• por lo 0.11.. tDbre n plfa 1 41 lllPTifatltt e4aitillllliro l COIO'dO ,.,. d rtlftlo ltl prilltipio le IG likfiM Iii· ilctl r etaclw,e ,..irdo ttt frUtlltia lf rormpo•4tlltia 4tl or4tullittlo illlim - 111 coao rmll• lt lf Coutltwa - o lo rtgloantoei6a iatenoeioql. EU AH UE DlE liOALITIO~SFREIUEIT UXD DER !BSCHLI:SS IO~ KOLLEKTl\"\U TRXOES Hl YOELKERRECHl- Znsammtn!assung: ftrl. lltllt dit ia Kolttttflottll •MI il 4tt Ea,ftAlrRgc~ dc• OJ.L. aMfgrtttlltl'l Gmddt:t i&rr die Koalitloufreilrit vd d111 Abtehlru ron Kollrttlvrrrtrogrn t~dtlllalltd dar, tco~el er •· a. da1 Pr~r bltlll d!T Bt:frhagtll ztrldcn ltirtsr~oftlichcn Bervfmrlidndta nd polilltdtn Par· ltltn Atr~orhcbt. V~rf. bdadtlt o~c~ die t OIII O.H. auf de111 Gebfet. der Vençalluno i DI eigtn· fllrhc• Sinne ud ibtrhaupt kodret gtltllltte Arbtil m1 Schutz dtt Prin:ipt dtr Koalitlonetrelhcll vNd IC~IIt~II JRit dtm Rlnteell, doli die Regelvng, tele 1ie l• d!T Ila· lfcNiathtn VtrJammg cnthollfN f1t, der tQ/ktmcA tlicht" voli entepricht. UE HA U LIBERT.\ SIXIJ.\C.IU: E L.\ COXTRATT.\ZIOXE COLLEfflf! XELLA llEGOL\JIEXT.IZIU~E lXl ERX.IZIOXALE.- Rlassonto: L'o, upowe ailltiOffNII'IIft i 'rfBripi etrraofi •rllc to•tmiui t fttllt roetolu4m:ioti dtii'O.I.L. i• l«ffl'iD dt li&!rtd tildotOie e di toRI1111a:wne «lltffito, .oflolfMrudo tro l'litro il ~robleaa drt 231 AH rmvrli tr~ tindacoti t parltli politici. L'u ct~Riidtro lllrflì l'o:im mito dall'U.I.L. u n ~fano pii propriOJRffllt ••»~iRiltralfro e cometa per il riapctfo dii principia di librrtà &indacole e cmlrdt rileraxdo la ri•r•oltdntzo dcll'ordimttlto ilollano, qualt ri1nllo dalla Co!littziojt, alla rtgolamtala:im iMitrna:imlt. HA EU J,A f,!Uf:RTl: SYXIJICALJ·: Kr LA t'OXI'EXTIOX COLLECTI\'E DA:iS LA Rl·:GLEliEXTATlOX lX'TF.IlXATIO~W)E, Résumé: l/outeur fai t tme e:pa~ilioH tydimallque dts prlnclptt ajftrmil dan1 ltt ooxrcnlim et dant lt& rrcqmmandatiou de I'Orgoni!atlon lnltfRUtionale du Trarofl tn ltalitre de libertt tvndìccle et de con· mtlon collcclirc, metlad ~~ tddtnte, cntre GNim, le probli111e du rapportr cnlrt lt& t~1tdlcott ti /ti piulil P4liliqw. L'awtm coul4trt u•!i l'actìon dlrtlap~le par 1'0.1.1. m n plon pln 1pi· rifolu!•ttl edai•illrtli/ d rome/ tn m d'i11potrr lt rtlptct d• pri!ldpt dt lìkrtt 111di(Git; 4011 to mdui~• il rtllrt la mmpoa4aace tslllant ttlre lt •rlltllt !Ialiti, t!l tr'il 11 ~(gqge 4r l•t l'mliMi~•, d l~ r{gltlltatoliol IJttrntiGult. TIIE IXTERX!'TIOX.IL ltEGl'L.ITIOX OF FREEDOY OF ORG.\)1Z!TIOX .\XD COLLEl'TI\'E 8.\RG.\IXIXG. - Sammur: ne ul~or qlltllllttiiJ tzpondl /At Jrilripl!l llcltf &1 tlt ~lcultOit 114 tlt rt~lltalatim O/ Ile I.L.O. rill rtf'lr4 !t frrrlo• •l org41i:alitl ul tolltttirt krr•i•ilg, JGi•li•f ti,ctillll ori llf t•~lillll O/ Ile rtltlimli11 klrttl IIÌOII Od ,Oiilittl ptrlitl. Bctidu, Ile ulhr falli 1110 ct~lli4tnJtiOII tAc 11111 falli b1 llt ILO. 01 • ·~· r pT11Pftlt ol•i•lttrotire ul cutntt ltrtlla ordtr lo urrre trrrto• oforgo· •l:afi~n ud Ae clo&tl br pointi19 ori Ile corrrtpo•dme khrret Ile l/olio• rrg•· IGfio• u Il prvridrd h the Conditrtfo• and tAc illtl'llolionol m. J,! LIBERTAD SI:iDICAI, Y1•.~ COXTRATACIOX COLECTl\'AEN L.\ REGLl l!EliTACIOX IliTERNACIO:W •. - Rtsumtn: El A. czponc tltlt11141icollltllle Io1 priR· ripfos !fntadal c• /ot rmmiour! - rftOIJltlldnriollfl 4t la OT.L. fll maltrfa de /1· t B. - Rirftfa di dtnfto dellaroro . Parte I. LIOSE LLO R. CEVI SAKDRI Consigliere di Stato Professore incaricato di diritto del lavo ro nell'Univcrsi t.\ di Roma. \ UE OSSERVAZIO NI SU LLA CAPA CITA DI AG IR E DEL J~ A VORATORE MINOUE DEGLI ANNI 18 2. Oli atteggi amenti della dottrina. - 3. La natura dell"inter· vento del genitore in sede di stipulaziono del contratto di lavoro interessante il minori'. Carattere eccezionale delle disposizioni r·olaLivo al contratto di arruolamento marittimo. - 4. li riconoscimento di una ,·olontà del minore in sede di esecuzione del contratto. 5. La manifestazi one di volontà ciel minore come condicio jw·is di efficacia del conteni w . EU AH l . I termini del problema. - HA EU AH UE HA l. - Il pt·oi.Jlerna. della capa cità dl'l LJrestatot·e di lavor·o assunw u11 p:u-ticola•·e rilievo ai fiui della dett••·mina;-;ione dei t·equis it i di idoneità di'i soggetti del contratto individuale. l nve •·o un problrma di ca pacità s i pnò pone anche pet· la pctsoua fisica dator·t• di lavoro, ma solo in o•·di1w a ll;l cnpa(·ità di agit e; quanlo alla capacità gi1u·idica, uulla imped is<-e c ltt> auclit· il minore degli anni :ti possa a>-Rtllnel"c in un t'apporto la pos i/\i OrH· di da · tot·e, na.tlll·almente attr·ave1·so il p•·opl'io l'liPJ11'CSentant(' l<'ga le. P e1· il I;H·c · r·atot·c la questione appar e più complrs ·a. lu primo luogo è da tenet• conto c he egli deve adempie1·e pet·sonal mr ntl· a.Jle obbligazioni che assume, c ioè deve presta t·e personalment e la pattuita a.ttività la>orativa. E evidente, quinùi, che può por·si n,nzitutto il pro blema della, sua idoneità fi s io-psichica. a compiCl'e la prestazione di cui t' t•attal':i , <' quindi - possiamo dire- della sua. <'npacità giuddica in ma t et'ia di In· vot·o. E tale problema infatti si è posto, come è I.Jen noto, in tempi ,·ela ti · va mente r·ecenti ed ba dato l uogo ad una delle manifestazioni più ca r·a tle ristic be dPJla. tutela. del lavo•·o de i fanciulli: la det erminazione di una età min ima per l'ammissione al hwor·o. Xr l nostro attuale ord inamento questo aspetto del pt·oblemn, è tegolato da ll a I C'~ge 26 a pr·ile 1934, n. 653. il <-ui a.rt. 6 sta.bilisce appunto, come prineipio di caratte1·e generale, c ht• pc t·ù tollera sva-riate eccezion i, che« è vietato adibire a.l lavOJ·o i fanciulli minor·i degli a.nni 14 » (1). (l) L'età mioiolfl no o i! fi:;sata per l'aouni s>< io ne a qunlsia>;i forma eli la vo rt• ><ul>ot·· ùinnto , mn ~olo pe r qu elle: at.th·ità c·hc . >'N''liHl <• l'app rezzamento cie l Jeg i$lalorC'. lli'C:· 1014 LIONELLO R. LEVI S.O>DRI UE HA EU AH UE Ma il p1·oblema della capacità del prestatore di lavoro si pone anche sotto l'aspetto della capacità di agire. Le disposizioni della legge del 1934, infatti, si limitano a vietare l 'ammissione al lavoro dei soggetti di età inferiore a quella indicata, ma non attribuiscono a coloro che ba.nno l'età minima richiesta la. capacità di a.gire persona.lmente ai fini della formazione e dello svolgimento del rapporto. THle capacità è oggetto di una speciale disposizione del codice civile, quella dell'art. 3, che stabilisce appunto che « il minore che ba compiuto gli anni diciotto può presta.r e il proprio la.voro, stipula.r e i relativi contratti ed esercitare i dit·itti e le a~ioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un 'età inferiore» (2). Ai fini deJla prestazione di lavoro in forma subordinata vengono cosi in rilievo, in via principa.le, due distinti limiti minimi di età: uno attinente alJ'ammissione al la.voro, o meglio, a dctet·mina.ti lavori: generalmente com· pimento del 14° anno; l'altro attinente all'esercizio personale dei diritti relativi alla stipulazione ed a1la esecuzione di un contratto di lavoro: compimento degli anni 18. Tra i 14 anni (o l'età inferiore consentita dalla legge) e gli anni 18, il minore, per poter prestare il proprio la.voro, stipula.re i relativi contratti ed esercitne i diritti e le azioni che ne dipendono, ba bisogno dell'iuten ·ento del legale rAppresentante, geni tore o tutore. HA EU AH 2. - llolto si è discusso, e tuttOJ·a si discute, in dottrina sulla natUI·a di questo intervento. Secondo alcuni esso sa1·ebbe una manifestazione del genera,Je potere di rappresentanza legale cbe spetta al genitore esercente la patria. potestà nei confronti del rnin o.1·c (nrt. 320 cod . civ.). Altri, però, rileva.to che l'obbligo fondamentale cJ1e il p1·estatore di lavoro assume nel conti-atto di lavoro, impone, come già, si è ricordato. lo svolgimento di una p1·estazione personale di fare, ritiene elle la, presenza del minore in occa~ sione del1a stipulazione del contJ•atto sia uecessa.ria ed indispensabile ; sicchè genitore e tuto1·e non pott·ebbero rappH'. entarlo, ma solo assisterlo. sentano un cctto grado di pericolosità, lll'l sen~o elle pol>sono produrre conseguenze dannose pet· la salute c, in genere, per la t~oJtclu del fanciullo dal punto di vista fisico od anche morale. Secondo la legge del 193~ Il divieto di ammettere al lavoro fanciulli di età Inferiore al 14 anni non si applica al settore agricolo e ad nlcnnl rnpporti tassativamente Indicati dalla legge (fanciulli nd<lctll a lavori dom<'stici Inerenti a lla v1t11 della fumlglla, parenti ed affini del datore di lavoro con lui convive nti ed n suo carico, ecc.); mentre due ordini di eccezioni sono espressamente stabiliti, nel senso che In determinati casi è consentita l'ammlsslone al lavoro anche a fa nciulli minori degli anni 14, c In altri casi è stabilito, r>et· l':unmissiooe a determinati lavori, un limite di età ph) elevato. (2) Come, ad es., nel caso dei lavoratorl <Ielle l'isaie, ai quali la capacità contraltoale è rlconosclutu ;Il compimento del 140 nnno (art. T. C. 1 0 agosto 190i, n. 636). (• l' ( (' IJ ,, Il t· S• z Osservazioni sulla ca pacità di agire del liworntore: midore degll anni 18 tO15 AH UE HA EU AH UE La più acuta e completa formulazione di questa seconda teoria è dovuta al BARASSI , che la sostenne, sotto l'impero del codice del 1865, nella sua. classica opera su l Oontt·atto di la1:oro (3). Allora. però il silenzio della legge poteva dare, in un certo senso, un '\"alido fondamento a questa opinione: si trattava infatti di ritenere estesa. alla stipulazione del contratto di la · voro la deroga che il codice espressamente contemplava per la stipulazione di un altro contratto (quello di ma trimonio) l'iguarda.nte troppo da vicino il minore perchè dalla sua. volontà si potesse prescindere. Ma oggi il codice vigente, mentre ha. confet·mato la deroga. per il contratto di matrimonio (art. 165), ba. dettato in materia di lavoro, come unica eccezione a.l combi· nato disposto degli artt. 2 e 320, la. noema dell'art. 3. È vero per·altro che il codice della. navigazione ha espres amente accolto (artt. 324 e 901), in ordine a.lJa stipulazione del contratto di anuolamento - marittimo e del personale di volo - la tesi sostenuta dal BArlASS I; ma non è chiaro - t•i . leva lo stesso BAllASSI - se ciò costituisca un'eccezione o l'indice di una regola. Ragioni di esegesi puramente fot·male deporrebbero a favore dell'eccezione, esigen1.c di coel'enza sostanziale indul'l'ebbero a riteuere cbe si tratta dell'indi(;(' di una L"egola. E l' ill ul'tr·c a-utore pt·opendl'ebbe per· il rispetto di questa seconda esigenza (4), sempre che peraltto sia. possibill' << a.ppuntellat·si H qualche indice legislativo, il quale rilevi che se il lcwo· ratore non ha <llltot·a l anni, alla ca utela della t·appresentanza si so ·ti · tuisce l'assistenza >> . ì\Ia. questa. ricet·ca , ma lgtado i numet·osi tentativi COlll · piuti, non Lra dato r·isultati soddisfacenti. Siccbè il BAllASSI ritiene cht> la soluzione, <<in fondo intl'avveduta anche dal nostro legislatore))' induce ad una conclusione piuttosto perplessa « cbe dovrebbe determiuar·e nn iuter·· vento chiarificntote nella. revisione del uostt·o codice civile» (5). HA EU (3) BAI\ASS t , Il COli/l'atto d·i la voro nel <l iri/l i) POSiliW italiano~. l r. i\'Ii lano, Jflli. pag. 6 e seguenti. (4) « Vi è - ~!g li scrh·e - anche In logica <lei buon senso cbe nllìuea :mi mt•lle· sìmo plano l'atth•ill) di la,·oro con lo stato familiare cui è intimamente connesso il contratto di mutrimoulo; la logica del buon senso nlla quale non può assolutamctlll' rimanere estraneo un sistema legislath·o medita to come <1uello r acchiuso nel codi<·l' ch·ile. La logica del fatti e della realtà viss uta . nella quale il genitore o Il tutort• stipulano dei contnlltl di lavoro, ne l senso ,·ero della pnroln (cioè come contratti tli carattere puramente pt·ofes:slonale) :solo culla preseuzn del figlio o del pupillo: Il quale d e,·e I)Ct' neCC$Sltù lnten·enire in primo plano corue stipulante dando il Pt'OIH'i•• consenso» (B.In,,s,.,, Il (/iritto rlel Twroro, 1r, ~Iiluno, 1957, pag. SS c seguenti). (5) BARASSI. OtJ . e l oc. oitt. Nello stesso senso BARUEilO, Sistemct istiWzìonalc ad dit·itto tl!'wato itallttltO '', Il, Torino, 195.3. pngg. 394-395; Un'A SA~SEI'F:ruNo, Oil'ittr> t/el, lav oro •. Pa<lont. l9.3 , pag. 119: « P oll'llt' l n IH'Cstnzione promessa ha ea r·atlt· r'P personale. sernht·n ne(·{'l'\Sa r·io, quantunque nes><una <lis l)oslzione esplicitn in quN~tn senso si abbia nel nostro diritto I>Ositivo, l'iutel'\'euto diretto del minore alln stipul a zione del coutratt<•. l'On la l'\Cmplice assh:t<'nza !Id geuitot·e o del tutore ••. Su>:tanzial· 1 OJ G HA EU AH UE Ma la. opinione del BARASSI, anche in questa forma attenuata e fotte· mente dubitativa, non è da tutti nc<:olta. In senso contral"io ~'>i è, ad es., autot·evolmente espresso anche di recente il SA:\TOHO·PAs~AIIELLt. Per que:slo autore la tesi dell'assistenza da pat-te del genitot·e nella fase di :;ti pulazione del contratto è assolutamente inaccettabile. <<Nessuna not·ma - egli rileva - stabilisce per il contnltto di lavoro in generale questa ll'asforma· zioue della ra-ppresentanza in assisteuza. L'incapace, come niente può con la sua volontà, cosi niente può aggiunget·e unendo la. sua volontà a. quella di chi deve agil'e per lui e non con lui. Similmente gratuita è l'affermazione elle solo all'incapace, il quale deve prestare il lavoro, spetti la legittima. zione al contratto di lavoro, e cbe perciò sia necessaria la. pat·tecipazione di lui alla formazione del contt·at.to, per Ja. validità del medesimo, o altri· menti la sua conferma, esplicita o impUcita, per la convalidazione)>. Il SAN1'01lO·PASSARET,LI osset·va quindi che la trasf01·mazione della rappresentanza iu assistenza è posit ivamente stabilita solo per taluue specie di contratto di lavoro (quello d'al'l'uolnmento e quello del pel'sonale di volo). Fuol'i di questi casi - egli aggiunge - <<è vero soltanto che in linea di fatto conviene all' imJneuditol'e nssiCUJ'a rsi, nella conclusione del contratto, l'adesione drll'iuc:a pace, poichè l'oggetto del cont1·atto è costitu ito dall'attività personale dello ste.·so" (6) . UE mente della :ste:ssu opinione, mu c11n l'ifl!l'imentn al \·ecchio codice, Hnchc Gm:co. Il wntratto (/ i lavoro, nel 'l'raltato tli dir. civile del ,._\SSALLI, l>agg. 119·180. l'arzialrnente c formalmente dh·ersa, anche se giunge sul piano pJ·atico alle stcsJ<e conclusioni, AH è la costruzione del CAR~ELU1TI (Lc{littimazione al contratto di lavoro, In Foro ila!., 1938, lY , col. 73), il quale riti ene che genitore e tutore non l<hHlO legittimati 11 concludere Il contrutto senza il consenso de l minore incapace. V. Hnche AnDAU, Corso di 1lfritto ttcl l(tVOro, ~lilano, 1947, pug. 149. ( 1nn posizione dìstinta è quella deU'AI.ATI (Capacit<i negoziate e t>ror·cssuale (/cl 1etvoratore m·i norcnnc, iu n <lit·itto del lavoro, HA EU 1948, 1, I>Ug. J2;) e segg.), il quale dà un particolare t•ilie,·o al v!;:to apposto da l legale rapprc><<>ntaote s ul libretto tli 13\'0l·o elci minore; questo visto s ignllìcbcrl!bbc «con· ><enso a che Il minore ese•·citi un a atti\'itù lavorath·a e, quindi e perciò, compia tutti gl.i atti clic ad \!&-;a atth·itil sono Intimamente connes><i !> (pag. 131). Scnoucbè, a pre>'l'illtl<'I't' dn alt n• con:sidt•razioni (PN' le quali v. BAR.\SSr. op. cit., pag. 00). si dc,·c osservare che un << vi;:to " del genere n on è l'ichiC$tO dalla nostra legislazione e, di ratto. uou è contenuto nel libretto di lan·Ol·o c nell'attestato soslltuth·o di e;;so: ,·edi legge 10 gcuunlo 1!13:3. n. 112, arL 3, nonchì> circolare 1° dicembre 19-l4. n . 10, del :\Jinistero lnduì:!tria, commercio c la\'01'0. (G) l::l.\~TOito- P.\SS.\I!.,;LLI, Sozioni di rlirillo Ilei lororo " . NallOii, 1959, pagg. 116·117. Sostnnzln lm!'nt<• nPIIo stesso senso an<·IIc I)'E t:FE MI .\, Elementi eli diritto (le/ l<woro• , Napoli, 1949, pagg. G3-GG: (< r,a te::;i della rnppre:senlauza è da preferire a quella del· l'assistenzu; d'altra parte è pur vero d1e l'adesione dell' incapace, comunque la si qualilìclll, è Indispensabile per la prat lca nttuazlone del contt·atto >>. ~Il sembra che si a vviciniuo a questa opinione anche i l LEOA (La capaciti~ lavorativa e la sna t1~tcla !liurillica•, ~Jilnno, 1950, pag. 40 c scg-~.) c Il ~hzzo~r (Jlanuoll' Ili di1·itto f/el lavoro. Fircnz<>. Hl:;&, pag. 260 <' segg.). Osservazioni sulla capacità di. agire del lavoratore minol'e deglì anni 18 l 1017 HA EU AH UE HA EU AH UE 3 . -In realtà riteniamo anche noi che non si possa dubitare della mancanza, nel nostro attuale ordinamento giuridico, di una formale disposizione che consenta di ritenere come effettuato a t itolo di assistenza. l'intervento del genitore in sede di stipulazione del contratto di lavoro. Le ricordate disposizioni del codice della. na.vigazione hanno indubbiamente carattere e portata di eccezioni : sono norme di diritto singolare dettate in vista. di speciali esigenze dei rapporti oggetto di disciplina. Che i ra.pporti di la vOJ·o nella navigazione assu ~n ano una propria. individuali tà nei con fronti degli ordinari rapporti di la.voro e presentino, dal punto di vista sostanziale, sva-riate peculiarità che si ripercuotono sulla relativa disciplina giuridica, è cosa risaputa e pacifica. La specialità di questa disciplina. si manifesta anche in occa-sione della stipulazione del contratto. È un momento, questo, assa-i delicato, percltè è il momento nel quale il la.voratore assu me le val'ie obbligazioni - tra. le qu ali un pa.rticolare eilievo presentano an cbe alcuni doveri pubblicistici ('i) - che dOVl'à poi adempiere persoualmente in uno speciale a-mbiente di lavoro - la nave - genet·almente isolato e dislocato molto spesso in ma.t·i lontani dalla. Mad re Patria . Il legislatore ha perciò considerato con molta a.tteuzione questa fase della. forma.z ione del ra.pporto , a gatanzia dell'uno e dell' altro soggetto, ma. soprattutto a ga-ranzia del lavoratore, essendo qui particolarmente rilevante. anche dal punto di vista pubblicistico, l' interess<' che egli si determini liber·amente e manifesti una volontà, validamente fot•matasi ed immune da. vizi ; non a caso «prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al ma-rittimo>>; e cc l'adempimento di tale fo1·malità si deve far constaee nel contratto stesso>> (cod. nav., a1·t . 328). Nel quadro di questo indirizzo legislativo, nel quale come si vede un deciso rilievo deve n ecessa-l'iamente essere dato all'intervento del lavoratol'e ai fini della. formazione del ra.ppOI·to, si inserisce e si giustifica la norma dell'a.rt. 324 che pl'evede l'intervento personale del minore degli anni 18 nella. stipulazione del contratto di arruola mento e nell'esercizio dei diritti e delle a.z ioni che ne derivano, con il cc consenso», peralt ro, di cùi esercita la pat ria potestà o la t utela. Ana.logb e considerazioni devono farsi natm·al · mente a proposito dell' intervento del minore nella. stipula zione del contratto per il personale di volo. Le norme del cod ice della navigazione costituiscono così un' eccezione alla regola generale dell'art. 320 del cod. civ.: l'eccezionalità del rapporto giustifica l'eccezionalità della telativa disciplina-. lnV('Ce nella stipnlazioue (7) Y. , nd es., cod. uavig., artt. 190 e 811. tn t>ropositc> 1• . di lavo-ro della ·nav igaziOn i', Milano, 1948, pagg. 71 e segueuli. TORiteN'l'E, l contra tti Lro~ELLO 1018 n. LEI'[ SANUIU del normale contratto di lavoro il minore pbò agire personalmente solo se ha compiuto gli anni 18 (cod. civ., art. 3); prima di tale età interviene in sua rappresentanza esclusivamente il genitore esercente la patria potestà (o il tutore) . HA EU AH UE HA EU AH UE 4. - Non si può peraltro negare che tra gli a.tti che il genitore può compie1·e iu base all'art. 320, la. stipular-ione del contratto individua-le di lavoto si pt'esenta con caratteri del tutto pat·ticolari. E' le particolarità uon derivano da un eventuale rilievo dell'atto dal punto di vista economico o ùai suoi possibili riflessi sul patrimonio del minore; sotto questo profilo, atti ben più importanti possono essere compiuti dal genitore, sia pure co~ l'autol'izzazione del giudice tutelare o del tribunale. La pal'ticolarità del negozio di cui trattasi disceude invece dal fatto che l'obbligazione fonda-mentale che il genito1·e assume, iu nome e pet· conto del figlio miuore, deve essere adempiuta personalmente dal minore medesimo e non può essere sostituita. con quella. di altra persona. Sicchè se è giuddicamente possibile al genitore rappresentare il minore nella. stipnlazione del conti·a tto di lavo1·o come nel compimento di tutti gli altri atti civili, gli è invece giuridica-mente impossibile, a differeur.a dì quanto avviene in tutti gli altri atti o negozi compresi nell'art. 320, J·appresental'io nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel contt·atto e nello svolgimento della presta-zione lavotatlv<t. Se poi si tiene conto del fatto che, nel caso che il minore non inteudaS\'Olgere l'attività lavorativa prevista. nel contratto, il genitore che in nome e per conto di lui ha assunto l'obbliga-zione non può in alcun modo costrin geevelo, si deve pur convenire che la situa-zione determinatasi può apparire qua-nto meno singo.lare. Un a cosa ad ogni modo sembra certa: ed è che il compot'ta-mento del minore presenta nn ta-le rilievo da. rendere inefficace n11 negozio validamente posto in essere. Questo dato di fatto non è sfuggito alla considerazione di coloro che pur ha-nno sostenuto la tesi dell'assoluta. incapacità del minore di anni 18 in materia di la-voro. Il SAN'l.'ORO-PASSARELr"t, ad es., come già abbiamo ricot·dato, trae da- questa situazione la. convinzione che con\'enga a-ll' impr·enditoee assicurarsi all'a-tto della stipulazione del contratto l'adesione del minore ; ma ciò -egli ha cu ra, di J·ilevare- <<solo in linea d i fatto>>. A nostro sommesso parere, non sembra- però che la questione possa. essere impostata e risolta soltanto <<in linea di fatto>>. :m certo invero chP nelle varie leggi sul lavoro an c be l a volontà del lavoratore o dell'aspirante lavorato•·e minore degli a-nni 18, è presa più volte in considerazione. Gli esempi sono numerosi. Basterà rkordare la. legge sul colloca-mento (legge 29 aprile 1949, n . 264) la. quale non opera a-lcuna distinzione, in relazione all ' Ptà, nell'impone a. <<chiunque aspir·i ad !'~sere avviato a-l lavor·o alle OssetTazionl sulla ca1lacltà di aglt·e dei l::wot·atore minore degli anni 18 1019 AH UE HA EU AH UE dipendenze a l trui» l'obbligo di iset·iversi nelle liste di 1collocamento (articolo 8) ; in queste liste non può esse1·e iscritto solo chi «non abbia compinto l 'età stabilita. dalla legge per esse1·e assunto al lavoro» (cioè i 14 anni nei settori industriale e commerciale) e non sia in possesso d el libretto di lavoro o del certificato sostitutivo nei casi in cui ta.Ii d ocumenti sono prcscl'itti (art. 9). Nessuna. norma stabilisce che l'iscrizione debba essere richiesta dal genitore: e la formulazione d ci vari precetti sembra anzi cscludel'lo (8). Per quanto conce1·ne poi il lib1·etto di l;woro (legge 10 gennaio Hl35, n. 112) non esistono disposizioni che prevedano per il minore degli a nni 18 una posizione diver sa da. que lla. dei la\'OJ·atori di eh\ nwggiorc (9) . In numerose altre leggi di tutela del lavoro, accanto a doveri dei ùatori di la voro e dei dil'igenti, sono previsti a nche dove1·i pubblicistici d ei tavorato1·i ; e nesstma distinzione è fatta in 1·elazione a ll'età d ei soggeW obbligati (10) . .l\la. vi è di più. I ndipendentemente da tutti questi t•spliciti J·icbia mi l<>gislati\'i, è CCJ-to che l'ndcmt>imento delle val"ie obbligazioni scatu1·enti dal con t t·atto sottintende ecl implica 1111 t·iconoscinwnto della volontà. d el miJJOJ·e. Lo svolgimento da pal'te d <'l lavoratore della prestazione pattuita non si concl'eta in una mcra azione matet·icùe, incapace d i produJTC conseguenzt• giut"idirhe. Il contt·nf to di la\'Ot·o è un contnHto ad esecuzione con tinuata" il f.J UO c:ontenulo è <·sttemamente val'io e il s uo svolgimen to im pol'ta uu compo t·tamento eoutinnato e val'io dci due :soggetti e . ut·<:C'ssi,·e ma n i fel:ltazion i di volontà da pa l'te degli s t e. ·si. n la vOJ·a t ore d eve clctcrminaJ·c il p1·opt·io compo1·tanwnto non solo in base alle obbl igazioni assuute nel <:Onttatto e a lla qualifica l'icevuta, ma auchc io base alle conc 1·etc manifestnz ioni, nel corso del 1·apporto, (h•l potet·e dil'ettivo d<>IL'i mpt·end itoJ·e : (RI lo uua :solo occasione In legge prcude ìn con:sldcrnzioue l'età degli i;:el'itti nc liP ii,;te : e precisamente al tin i cl ella loro ch1S!;ifica zione ìo va rie categol'lc. Sotto HA EU que;:to protilo devono essere distinti dHgii nltri aspicauti all'av,·iamcuto al l!t\'OI'C> (( i gion1ni di età iufet·lore al 21 rmni ed nltrc t>er:soue In cerca di pl'lrna occupazlt•nc o rirn,iute dalle armi>> (a rt. 10). f} e ,·iclcnte che tale dl!<posizionc non lruplicu una diversa posizione, al fini della cu pacità, del gloYaui di cui t ratt nsi; (! sintomatico è ii fatto che la (ii:;tlnzloue s i bm;a sui compimento <lei 21o unno, mentre già 11 18 a nni è rnggiuuta la piena capacità di agire io materia di lavoro. (9) Ai sensi d<'ila legge 2G aprile 193<1, u. W3, sulln tutela del lavoro clcilc donne c dd f:tnci ulli, 1c l'a~>scuso scrill o dt'i genitore o dci 1utorc >> è ri C'hicsto solo pca· l'autorizzazione ali'occupazioue del mluori degli anni 1G (e ue$~ un limite minimo è al rig uardo previsto) ne lla prepurnzioue d i :spettacoli ciucull1togrMici (u r t. G). (10) J.~attìSJI<'Cie del genere soni• frequenti in mnterha di tutelo dell'igiene c della sicurezza del la,·ot·o. V., ad es .. H. O. 18 giugno 1899, n. 2:!1, per la prevenzione infortuni nelle uùuiere c cave, artt. 8. 9, 11, 12, 13, 19, 21, ecc.; D. P . H. 27 npl'ile 19.).). n. :\4i, che tlettu norme generali in rnutct·in di PI'C\'(~nzlnue infortuni. art. G. E altl'i numerosi esempi potrebbero essere addotti. 11 - Studi in memoria dì F. r·U<i·wlli, Il. fAoNt:I .LO 1020 n. Lt:n SANoni 5. - UE egli deve adempiere altresì agli obblighi lli diligenza e di fede.Ità, svolgendo un' attività - positiva o negativa - alla quale s i J'ico llcgano o si pofisono l'icollegare importan t i conseguenze giuridiche (non solo applicaziolw di sanzioni disciplinari, ma anche, ad es., una. eventua le t•isoluzione drl •·n ppo1·to pet· giusta causa) . Nel corso del rapporto inoltre il la,·oratore minore può esercitare pet·sonalmenle alcnni dit·itti , s01·genti dil·ettamcnte dalla l<•gg<• o da l contratto, alla stess;l stregua degli a l tri lm·o t·ntori di età mnggion• : tipico il caso dell'eser cizio del dit·itto di sciopet·o; mn una situazion<· a naloga. si ha, a nostro avvi:so, anche nell'eset·c izio del dil'itto alle fcrit• c JWt· quello al riposo ùom enkal e <:> settimanale : nell' un caso e nell'Hl ho l' e.·Ct·cizio del dil'itto è in fa t t i ('Ssenzia lmen te persona le. . e è vero pet·ciò c he n('ila fase dPlla stipulaziont> del contt•atto di AH UE HA EU AH la YOI'O a lla volontà del miuot·e si sostituisce que1la del genito1·e o del tutore (Jl), è veto anche che nello svolgimento del t·apporto la \'Oiontà del minore t-, in molti casi almeno, detenninantP e sotto que to JH·ofi lo un suo d conoscimt•nto è implicito nel uostt·o ordinamento. D n tiò deriva una limitata c apa<:ità òi agiH• in matpt·ia di la,·oro anche pel mi IlO t'<' degli anni 18. Qta•sla ea pacità è nn a consegn <> n~n necessaria dPII' olJbligo che ha anciH• il lavoJ·;tlot·r minot·e di es<'gniJ·e pt'J'ROtl<llmente la. J)J'('stazion<·: capacità giul'idi<'a (' c·apacità di agit-e vengono quindi necessat·ianH•ult· '' coinc·iden•, come ('oinc·iùouo, in t utti qu(•gli atti (si pensi al matl'imonio o a l te:stamento) che no n ammettono rapp1·e~e ntanz}1 l<>gale (12). È "''i(Jt>ull•, quindi , a nostt·o pat·(•t·r, c-hl' il l'ilie,·o che a~stmH' 1<1 \'Olontà del minot·c• ;li fini dPllo svolgimento dPl mppo1-to, non dl't·h·a da una sit uazione ùi tantU<>t·c eccrzionalc o me t·a nwntr t)C'Casionale; è vict>v<:>rsa un elemento posi t iv o (')1c de v<• e:;set·c valuta t o c• c-on:;;ide t·ato n<>ll<l costt·n~ i onr giul'idica HA EU dPli' i:stitu to. Hc• si tiene conto chl' sc· n~;t l' inlNvento del mino1·c, il con ttatto pur validanwnlc :stipulato e pet·fetto. non può avet·e esecuzione, Ri può dire che Ja. volo ntà del minore f uuzioni da c-ondizione (condicio juris) di efficacia dell':ttto. Hi hn pct·ciò, mutalis mttlrmdis, una s ituazione analoga a quella clH' >-i V('t·ifica nel ca mpo del t·a ppo1-to di pubblico impiego, qua ndo, come gent-t·;tlm<•n l t' acc·ade, questo t·a pporto viene posto in E'S. <:> t·e attt·averso un \ IJJ E un'a naloga s ituazione pu ò l'<'rlfi cmsl nell:l ra~e dell a t·i,;o lu?.i <HW d e l con t ratto <' dello sclogl!mentiJ de l rappor to (<'~<' rrlzio d<!l diritto di reCC!'!<O, rwcvia dl:sdetta o per giusta causa). riveduta c <l aumeutata Homa, 1927. pngg. 10-1 -10~•: cfr. anche S .I :'\TORO- P M;!;.Int: f.l l , Dottrine fll'urruli di'l diri tto civ ile• . Nap<1li. 1!lii7. pugg. 8-9. ( 1:.!) V. S IM ONC€LLl , I stituzioni <li diri fl o privato i taUa no3, da 1~ . \'I SS.If. LJ , Ossen·azioui sulla capacitil di agire d<: l hworatore rJ1oore d<>gli anni 18 UE AH EU HA UE AH t· atto unilaterale della pubblica amministrazione, condizionato peralb·o nella. sua. efficacia. all'adesione della persona fisica interessata. L'accosta mento t.1·a le due situazioni, gi111·idicbe e di fatto, può natu ralmente essete com. piuto solo entro ce1·ti limiti e con molte cautele; esso vuole soltanto sottolineaJ·e come il rilievo che ,·iene dato ai fini dello svolgimento di un t apporto di lavoro alla ''olontà di un soggetto che non aveva la capacità di in tt•rvenire personalmente uella. fonnazione del mede15imo, non costituisca. in de6niti\1 a un <lato rc·ct•zionale od anomalo. EU -i HA (. J 021 L'ìt:l l sicurezza. EU ASSEGNAZION E A UNA COLONIA AGRICOLA O AD UNA CASA DI LAVORO . - V. Miswe di sicurezza. UE ASSEGNAZIONE A UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA . - V. Misure di Vedi, in questo Digesw, le voci: Chiesa, Basilica ; pure per quan to riguarda le riparazioni dei danni causati dalla guerra agli edifici di culto ; c i cont ributi dello Stato per la costruzione di nuove chiese. La norma più importante che riguarda. o ra, gli s tipendi e gli a ltri assegni di cui godon o gli ecclesiastici in rag io ne del loro uffic io è quella co ntenuta nell 'art. 6 del Concorda to, il quale dichiara che detti stipendi ed assegni sono esenti da pignornbilità nella s tessa misura in cui lo sono g li s ti pendi e gli assegni degli impiegati dello Sta to. La parificazione agli impiegati è fatta da l Concordato solo per la pignorabi/irà, ma non anche per la cedibilirà che è illimita ta. Soltanto per i supplementi di congrua si applica la norma vigente per gli stipendi ed assegni degli im piegati dello Stato; e, cioè, la loro cessione è a mmessa ma limitatamente a l quinto (art. 80 del T. 'U. sulle congrue approvato con il R. D. 29-1-1 931, n. 227), e p er i debiti autorizzati da ll 'a ut ori tà tutoria nell'interesse del beneficio. In applicazione delle norme anzidette, agli s tipendi cd agli assegni degli ecclesiastici si applicano tutte le norme relati ve agli stipendi ed assegni degli impiega ti dello Stato: e, cioè, per il passato, la L. 30-VI- 1908, n . 335; la L. 5 1-1 939, n. 4, ed il T . U. 5-VI- 194 1, n. 874, modificato con il D. Lt. 6- 1!-1 946. n . 103; ed, ora, si appl icano le norme degli art. l e 2 del D . P. 5-I-1950, n. 180, e relativo regolamento 28-VII1950, n . 895, le qua li consen tono il seq ues tro ed il pignoramento degli s tipendi e retribuzioni degli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici fino al terzo netto per causa di a limenti dovu ti per legge: c tino a l quint o per i pubblici tributi e per i llcbiti verso lo Stato o !'ente da cui l'impiegato dipende. E controverso se negli stipendi cd asseg ni di cui all'art. 6 del Concordato si debban o comprendere gli stipendi ed assegni non beneficiari, ed i redditi del beneficio specie quando questi eccedono il necessa rio (3). Per la pignorabilità, infine, del patrimonio sacro, vedi la voce: Patrimonio sacro. AH AMEDEO TRA V I An·ocato in Busto Arsizio. HA ASSEGNAZIONEDITERRENIAICONT ADINI. - V. R iforma agraria. ASSEGNI ECCLESI ASTICI . (2). - Gli assegni a favore del clero o assegni ecclesiasrici costituiscono degli assegni per:.onali, dati per ragione dell'ufficio. Essi, cioè, n on si corrispondono a i benefici ed agli enti ecclesiastici (mense. canonic!lti, parrocchie, vicarie curate, ecc.), ma al vescovo, al canonico, al parroco, a.l vica rio cu ra to, cçc., per modo che non vengono pagati allorchè manca il titolare dell 'ente o il beneficio sia vacante. Degli assegni ecclesiastici hanno particolare importanza i supplementi di congrua; g li assegni per le spese MARIO PIACI:NTIN I Prcsid. di Sezione della Corte Supr. di Ca., di culto ; gli assegni a titolo di indennità per le decime abolire; gli assegni, i compensi ed i sussidi a favore del clero della Sardegna (vedi, per la misura di detti as- ~ segni, le modalità per la liquidazione, la natura giuASSEGNI FAMILIARI E INTEGRAridi ca degli assegni s tessi, ecc.. le voci: Benefici ecc/eZIO N I SALARIALI. siastici; Congrua; Decime). . . . . .. . . D agli assegni ecclesiastici veri e propri debbon o BrouOORA_FrA. -:- ~REN~, . L assu·urazwne jarmlturtt ~ ti salur~o · d' · .. "d ' d· ·b · d' t (Le OSSICUrOliOnl SOCIO/t, 1937, 25 e segg.); SORSI, Su/ COessere t~nuu IStmu 1 sussr. 1 e . l con tn u t ~, l car~ te_r~ rattere degli nssegni familiari (Riv. Dir. Pubbl.. 1938, l , s traord1nan o e no n continuativo, che gli ecclesrasllcr 27 e segg.); VANNUTELLI. La tutela della famiglia nell'ampossono ricevere in via discrezionale o daii'Amminibito della prevident.a sociale (Riv. lntema:. Se. Soc., t948, · d 1fi ·1 1 d II,'A · · · 235 e se11.g.); BIONDO, L'ordir10me111o dt>lla pr~viden;;a so· strazJOne C on o per 1 eu ro o a mr:ru?JStrazron e eia/~ e i progeui di riforma, 2• ediz., Tremo, 1950; CHERCHJ del fondo dt beneficenza e rehgtone della cara d1 Rom a, e D'ArrruA, Origine, evoluzione e lineamenti della Cassa o dall 'Amministrazione dei fondi riuniti ex-economa/i, ifl/egrat.ione lfuadagn~ (Ri•·: lta_J. Pr_e•·. Soc_. , 19~2. 563 ~ segg.);_ determinati (sussidi ai sacerdoti bisognosi, C_H_ERCHr, G_h asseg~u (anr~ltart agli _ope~m del~!ndusma avcnt~ per .scopi . . . . . . dmuo alle mll'gravom de1 guadagm (lb1d. , 19:>,, 409 e segg.), suss~d 1 per I r~sta~rn delle ch1ese, ecc.). per ta_ll GERI, Natura giuridica degli assegni familiari (Riv. Dir. Lav .. s uss rd 1 e con tnbuu d r carattere straordrnano, le voc1: 1953, Il, t88 e segg.); MASI NI. L'assegno familiare e le altri' Fondo di benefict•n:.a e religione della ciuà di Romn; fUStazioni fami~iari n~/ sistema ita~t_WI (Alli dr~/~ giomaS1e Fondo di relù•ione delle nuove province . Fondo per il rntemaz1onalt dt swdt sulle_ prestado'~' J.a:m!tan, I.N. P.. , . o . . . . . ' . Roma, t95J); CARULLO, CII 11ssegm ;anultart e le mlegrazioni salariali (Trattato di diriuo del lavoro, diretto da BoRsr culro). A 1 rcstaun per glr ed 1fic 1 dr cu lto, 111 genere. con tribuiscono anche gli enti locali; e, se t rattasi di e PERCOLESr, 2• ediz.. Cedam, Padova, 1954, vol. IV, 2• parte); FLAMMIA, Assegni familiari e rnribuzionr (Foro /~al., t.9.54,_ edifici di carattere monumcn tale c di pregio artistico, , · · . . . . . .. · . l , IJJI); PA RETTI, P ASl c CEROF.J..J..A, Gli nssegm famtlwrr ~ nchc_ gli org~ru penfen c1 del M111 1~te:~ della pubbil~a (legislazione, criteri di massima, giurisprtulenzn). Pironti, NaIStrliZIOOe (D•rezJOnc generale Anllchlta c Belle Arti). poli, 1954 e supplementi di aggiornamenro; CutRCHI, l cm1- UE l. ! come per la vendita, si applicano k no rmali regole processuali, con una sola particolari tà: può essere omesso il pignoramento ' (in luogo del quale stanno g ià il peg no o l ' ipoteca): il termine dilato rio per l'is tanza di vendita o di assegnazione decorre, in tal caso, dalla notificazione del precetto. L 'arti colo in esa me fa salve, naturalmente, le disposi..:ioni del Codice C ivi le, che prevedono un particolar e processo esecuti vo (prevalentemente, in regime di autotutela privata) a ca rico de lle cose in pegno. Anche tale processo - che pe rò non è compito nostro esamina re ha interessanti regole in tema di assegnazione: si vedano l'art. 2798 C. Civ. (che pone il p rincipio generale del l 'assegna bi lità secondo stima o p rezzo co rrente, senza necessità di previo tentati vo di vendita), e l'art. 2804 (assegnazione del credito dato in pegno) (1). AH ! ASSEGNAZ IONE A UNA CASA DI CU RA E DI CUSTOD IA EU ij 1050 HA ·1·1 ' l d (ve?•· ( l) Circa l'esecuzione sp~ci:t l e op. Lit .• pag. 203. pigno r~1izia . si veda. ud es., R ~DcNTI, (2) Per la Bibliograjw e la LPgi.<lazwnP di <.JUCSta ,·oce, ,... in ques10 Digesto, le ''<'Cl Bt''"'/l<'i c•t·cle.riartici: Congrua e Derinw. (3) Vedi, con i richiami di dottrin:t e giurisprudenztt: V. D~L Gruorc~. t'vfanunle di Diriuo Pt desiastico. 8• edrz.. Milano, t95.5. pag. 265. e FOROIIRLI, Il • brneficium compl'/entiae • degli ecclcsiasliri nella s1aria dd tliriuo l' m•/ Courardato iwlirmo .-ig<'lll<' ( Ril·. St. Dir. /ud.. 193 1, 105). t GISLAZIONL D. Lt. 9 novembre 1945. n. 788: D - L C:· P. S. L l 2 agosto 19 47. n. 869 : T . I l. dell~ norme sugl• asseg.nr f::u mIiari approvato con D . P. 30 maggro 1955, n. 797: L. 4 ago~to 1955, n. 728. SOMMARIO. - L F?~d~menro ,.giuridic? e •ocial.e degli is1i1Uri tlcgli assegni J amrloar~ e t.lcl l llllcgr_azronc sa la n a le. - . 2. Lor~ origine e natura g rund.•ca. - 3. L'or~rnan~~nl? degl ' a~~cgm familiari. La Cassa unrca per assegnr famrloarr . .- 4 . l d;norr di lavoro c l'obbligo del pagamento del con lnbuto_. 5. l_ beneficia ri degli assegni. e gli assegni. -. 6. R •scoss1one . de! contributi e correspons•one deglo ~segn 1 . - 7. D•s_roswon1 particolari relative al~a corrcs~ons1one de.gl.' assegna. - R. Il sislema della intcgraz•onc sa lanale. - 9. v,g,Ia nza dello Statt) e responsab ilitfl. Ricorsi e co ntro"ersie . fondamente. in relazione a i s ingoli soggeui cui si riferiscono. Ciò de ve dirs i sia pel rendimento del lavoro. alla cui qualità e quantità la re1ribuzione de ve essere proporzionata, sia per le esigenze di vita, in relaz1one alle quali può concre1amente riconoscers• la sufficienza o meno di essa. Le esigenze di vita variano infatti da individuo ad individuo, anc he se appartenenti a lla medesima categoria sociale, non solo i n ragione di circostanze temporanee o particolari, ma soprattullo per cause di o rdine permanente, dipendcnii da lla stessa composizione del nucleo fami liare. Di tali s ituazioni no n è possibile tenere conto ne lla determinazione contrattuale, colletti va o individuale, della retribuzione; s ia l'una che l'altra (ma in panicola re la prima) devono necessariamente ispirarsi a lle esigenze di un tipo medio e in un certo senso astratto d i lavora tore: e d 'altra parte una disciplina salariale differente a seconda delle situazioni familiari dei singoli potrebbe in definitiva pregiudicare le stesse possi: bilità di occupazione di quei prestatori di lavoro che, appun to in considerazione della loro situazione di famiglia, avrebbero diritto ad un più alto S?lario (2). Ma la retri buzione deve a nche essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Una diminuzio ne della quanlità di lavoro comporta perciò una corrispondente riduzione della retribuzione e quindi, mo lto spesso, una sua insuffic ienza di fronte alle esigenze del lavoratore. La s ituazione che deriva può essere 1almente grave che, quando la diminuzione d ipenda da un allo unilaterale del datore, essa è stata considerata come giusta causa d_i risoluzione del rapporto a favore del presta torc d• lavoro. Ma quando essa dipende da fattori e da cause estranei a lla volontà dell'uno e dell'altro soggetto. non sarebbe equo far ~opportare interamenle al solo lavoratore o al solo datore di lavoro le relative conseguenze dannose. Per assicurare a nche in situazioni del genere la s ufficienza della retribuzione a lle esigenze di vita del lavoraiOre c della sua famiglia, s i è fat to ricorso a forme ed a sis1emi previdenziali e di assicurazione sociale, che mentre ripartiscono gli oneri relativi tra tutti i dato ri di lavoro, ga rantendo così una miglio re giustizia dis tributi va, consentono di assicurare a l singolo lavoratore, a lmeno entro determinali limiti, quella rispondenza della retribuzione alle esigenze di vita che costiwisce il presupposto della s uffic ienza della retribuzio ne stessa per • una esistenza libera e dignitosa ~ . Vengono così in ri lievo, nel nostro ordina mento, gli is1ituti giuridici degli asseg ni familiari e della integrazione guadagni, limitato quest 'ultimo peraltro al solo campo del lavoro industriale (3). 2. 11 sistema degli assegni familiari ai lavoratori e quello della integrazione salariale sono sta ti introdotti nel nostro ordinamento attraverso la contrauazione colle tti va. Nel 1933 un contratto collettivo di lavoro HA EU AH UE HA 1 . L'ari. 36 della Costituzione italiana s1abilisce che c il lavora tore ha diritto ad una retribuzione proporzionata a lla quantità e qualità del s~o lavoro c in ooni caso sufficrente ad ass1curare a se ed alla famiotii una esistenza Libera e dignitosa •- Ta le norma. della~> quale la giurisprudenza, malg rado le incertezze di una parte della dottrina, ha ormai riconosciuto la immediata applicabilità, individua gli e lementi di fatto sui quali d_eve basars_i la determi_nazione del!a re tri buzione sia m sede d1 contrattazione colletu va tra le associazioni sindacali, sia in sede di s1ipulazione del conmmo individuale tra da10re e presta tore di lavoro. Non diversamente la Dichiarazione X li della Carta de l lavo ro richiamava, a questo proposi to. le ,, esigenze normali di \ita •. le • possibili1à della produ zione " c ti • rendimento del lavoro • quali elementi de:ermmanu del giusto sa lario. Ne lla norma dell'ari. 36 non si accen na veramente alle ~ possibilità della produzione ·•. , ma non sembra ad ogni modo c he da esse si possa prescindere, anche se gli altri elementi e in particolare quello della s ufficienza del sala rio, per assicurare al la' ora10re ed alla sua fami glia una esis1enza libera e dig niIOSa, assumono un rilie vo ed un'impo rtanza maggio ri. Nella retribu zione si a ttenua ormai il carattere, c he l ~ era propri? nella originaria struttura de l rappo rt ~ d1 lavoro, d1 me ro equivalente della prestazione d1 lavoro, mentre si acce ntua quello che le deriva dalla s ua funzione sosta nziale di mezzo, an zi di unico mezzo di sostentamento del lavorato re e della s ua fa miglia. Non a caso sono previste in materia di pignorabilit:i d~lla_ retribuzione alcune garanzie proprie delle pres laZI0111 aventi natura alimentare (1). Gli elementi che secondo l'art. 36 devono essere posti a base della determinazione de lla re tribu zione ~resenta no la cara tteristica di non essere sempre oggettivamente costami, ma di va riare, e ta lora anche pro- 105 1 UE ~riburi obbllguiiJII e gl! u:.ugni ~amiliari in I'Cia~il/~1': a/l'uu . 36 dr/1(1 Cosriruzi(lne (Rn·. l rnl. 11'1'1' . .~oc.. 1955. ~~9 c scgg. ): L 'arnomento tro\a svolguncnto p 1u o meno amptoln q_ua; 1 rulll•i "mam1alo e corsi di dirillo del_ Ja,oro. d! leglsla t iOnc ,oc 1,1Ie e d1 d1rillo delle ass•cural•on• socL.IIo . S1 v. 1n modo arricol.ne le o pere d1 BARASSI, D E LIT,\LA, L EVI S .\:-.ORI, ~ 1 ,,zzo" · P~IIGOL Fsr. RI VA SANSE\'ERINO, SANlORo-P,,ss~<R EU.t. Tf<~ RAZIO 'l SALA RI A LI AH l rAM ILI AR I 1: l EU ASSEG ~l) Vedi a rt. 545 C. Proc. C i,·.. secondo le modifiche <IL a l D -L C. P. S. IO dicembre 1947. n. l 548. In ma teria v. BARASSI, Il dirirro dellmwo. Giuffre, Milano. 1957. "01. 111 . pa,.. ! l e segg.; RI VA SANSEVt'RINO. Dirirro dell01•oro. /{ colllmrru ~ 1111'rduole di lMoro. Ceda m. Padova, 1955; 7• cdiz .• pag. 78. J AN'TORO-PASSAREI.I.I. Nozioni di diriuo del lm·oro, 9• ed1l .. ovene, Napoli, 1957. pag. 179 c segg. Da vltimo ' · anche 0l· UIOOTT1, Lo rerribuzionP n~l rttppurto di ltii'Oro, Giuffrè. M i· <~n~. 1 95~. _ra g. 7 1 e seguent i. l' ( ) ':'~t.l • m proposito le considerazioni di EtNAUDI. LN.iuui ~,~to 111ca soc_ialt'. G . Einaudi. T o rino, 1949. pag. 72-73. So lo h ~cuore dc1 r::tpponi di pubblico impiego. dove l'assunz1o n.: / uog~ generalmente 31Lraverso pubblici concorsi e l 'enle d~~ore dJ lavoro non persegue scopi di lucro, preoccupazi0 11i dell;c ncr~ n~n han_no ragio ne di ma nifesta rsi c l'adeguamento ~ io~/~tnbuz1on~ ~· caric_hi fami~iuri s i auua ;lll~ave rso l 'e~oga di ra . l rspecJah mdennu~ (vanamente denom onate ; a~glllnta • nug •a. ecc.) a carico esclu~ho deWente. ' CU I 1 (3) S i possono ricordare altri istituti intesi a ga rantire, d i fronte a particolari s ituazioni non direttamente connesse co n la pres1nzione di la voro, la rispondenza della re lribuzione alle esigenle di vita del lavoratore: in1endiamo alludere all'inden· nità di caro-~ita e a quella di caro-pan~. La prima è staLa istituita con il D . Lt. 2 n ovembre 19 44, n. 303, allo scopo di adeg uare il va lore nom inale della retribuzione a quello reale: la seco nda è sta ta istiLUiLa con il D . Lt. 23 febbraio 1945, n . 38, ed c s1n1a poi disc iplinata con a ltri numerosi provvedimenri tra i quali va particolarmeme ricordato il D-L C. P. S. 6 maggio 1947 , n. 563. Nell'un caso e nell'altro. però, il legislatOre no n ha fauo ricorso a mezzi o sistemi previdenziali. Quamo alla cosiddcua indennità di cont ingenza, che deve l::t s ua origi ne e la sua discipli na al la comra11azione colleuiva, essa ha la funzio ne di adeguare In rel{ibuzio nc al variare del costo d ella ,-ira . auraverso un apposito co ngegno statist ico deuo scalamobili'. l n ma teria v. BARASSI, op. dr., vol. 111, pag. 53 e segg. : RtVA SANSEVERINO, op. C'il., pag. 197 e seguenli. ! r a noi sembra che. tanto nel caso degli assegni fami liari EU AH UE come in quello delle integra zioni salariali, si sia i~ presenza di rapporti giuridici previdenziali o d i assicurazione sociale che dir si voglia. L 'elemento « rischio •. inteso come Yeriikarsi di un evento, determinante appunto per l'ente previdenziale l'obbligo di corrispondere le prestazioni, sussiste infatti nell ' uno e nell'altro ra pporto. Negli assegni fami liari è vero, ques to elemento non si presenta di caratter~ dannoso, nel senso che comunemente si è soliti a ttribuire a ques ta espressione. Ma nelle più recenti formulazioni della cosiddetta teoria indennitaria il carattere di danno è riconosciuto a qualsiasi eYento determinante uno squilibrio economico sfavorevole, indipendentemente dalla sua indesiderabilità o meno (6). Questo. dal punto di vista formale, il quale però ci dà forse una visione unilaterale o, quanto meno, parzialmente incompleta degli isti tuti di cui trattasi. Occorre tenere conto, entro determinati limiti, anche dell'aspe ti o sostanziale; e ques to aspetto ci dice che la prestazione nell'uno e nell 'altro caso si configura come una integrazione della retribuzione, una quota parte di essa, corrisposta dal datore di lavoro invece che dire ttamente attraverso una gestione assicurativa che equamente ripartisce tra tutti gli imprenditori gli oneri per carichi di famiglia dei lavoratori dipendenti e quelli deri vant i da una fo rzata ridu zione dell'attività lavorativa. Codesto carattere e codesta sostanziale natura appaiono conformi ai principi ai quali, secondo l'art. 36 della Costituzione, deve appunto rispondere la retribuzione del lavoratore subordina to (7). E sono d'altra pane confermati. a nostro avviso, dall 'origine schiettamente sindacale dei due istituti, dal particolare interessamento che nei lo ro confronti svolgo no ancor oggi i sindacati di datori di lavoro e di lavoratori, dalla disposizione c he, ancor prima c he intervenisse il D. Lt. 2-IV-1946. n. J42, poneva a carico esclusivo del datore di lavoro l'obbligo della corresponsione dci contributi. D1 fronte a questi elementi possono presentare un rilievo modesto altri. che pur risultano della HA !,. l UE l.. l pei lanieri del Biellese prevedeva e disciplina va la corresponsione di assegni fami liari per tutti i lavoratori di quella categoria, costituendo a tal fine anche una apposita cassa interazic~dale. Nell'anno successivo, un accordo interconfederale dell'l l ottobre per la riduzione della settimana lavorativa nell"industria a 40 ore, istit uiva una cassa nazionale per assegni familiari agli operai dell'industria e disciplinava la corresponsione di detti assegni a tali lavoratori (l). Successivi interventi legislativi si sovrapposero peraltro a lla disciplina contrattuale, estendendo ad a ltre categorie di lavoratori la sfera di a pplicazione del sistema degli assegni fami lia ri, sistema che venne poi ripetutamente modificato e aggiornato attraverso numerose disposizioni legislative e regolamentari del dopoguerra (2). L 'istituto s1 e venuto così a porre con contorni e lineamenti precisi nel quadro del nostro diritto del lavo ro, essendo oggetto di un complesso di no rme particolarmente ampio e vasto, riunite or non è molto (ed è stata opera altamente meritoria) in un testo unico, approvato con D. P. 30-V- 1955, n. 797 (3). 11 sistema della integrazione salariale deve invece la sua origine ad un contratto nazionale dell 3- VJ-1 941, stipu lato tra le due Orga nizzazioni confederali dell 'industria, in relazione a determinate situazioni ed esigenze del periodo bellico. Successivamente anche in questa materia è intervenuta la legge, che perahro, pur dettando una più ampia e precisa disciplina. ha mantenuto la sfera di applicazione dell 'istituto, a differenza degli assegni familiari, limitata al settore del lavoro industriale (4). Si è discusso e tuttora si discute in dottrina sulla natura giuridica di questi istituti, in ispecie di quello degli assegni familiari, per il quale invero la questione si presenta piuttosto complessa, data l 'esistenza, nelle molteplici no rme che lo regolano, di numerosi elementi ed indizi tra lo ro contrastanti e dato anche il diverso significato nel quale molti Autori fanno uso delle locuzioni e dei term ini di • previdenza •, di • a ssistenza • e di «sicurezza sociale • (5). Ad ogni modo AH l' ASSEGN I FAMILIARl E JNTEGRAZION I SA LARIA LI ( ! ) Per pii1 ampie nou zu.: 111 proposito co s1a consent it o di rinviare al nostro scritto Ll1 Cassa nazionale per assegni familiari agli npuai d('{/'indus1ria, (A re-h. di srudi corpomtil'i, 1934, png. 340 e segg.). Sui precedenti dell'ordinamento in ahri Stali c per gli opportuni riferimenti di diritto comparalo, v. Il. L T .• us allocations familialu, Genève, 1924 ; CATALDI, La previdt>nztl sociale nelle legislazioni straniere, Giuffrè, Milano. 1953. pag. 199 e seguemi. (2) Vedi specialmente DO- tL 2 1 agosto 1936, n. 1632 e 17 giugno 1937, n. 1048; L. 6 agosto 1940, n. 1278; O. Lt. 9 novembre 1944, n. 307; 00-LL C. P. S. 16 settembre 1946. n. 479 ; 13 giugno 1947, n. 670; 7 novembre 1947, n. 1308; 17 dicembre 1947. n. 1586, ecc. (3) Questo T . U., peraltro, non è sta to emanato su lla base di una delega legislativa; la L. 22 aprile 1953, n. 39 1, che ne ha autori1.2a10 l'emanazione, risulta approvata in entrambi i rami del Parlamemo dalle compe tenti Commissioni in sede legislaliva e non dall'Assemblea; essa penanto non può essere legge di delegazione (Cos1i1uzione, art. 72, ult. capov.). Di conseguenza il T . U. non ha, da l punto di vista formale, un valore ed un'efficacia uniformi: le singole norme, in esso riunite, giit comprese in atti legislativi, regolamentari o contrnttuali collettivi, conser vano l'efficac ia che era loro propria e che non c stata modifica ta a segu ito della loro inclusione nell'attuale testo. l4) Vedi in proposito: D. Lt. 9 novembre 1945, n. 788; D-L C. P. S. 12 agosJO 1947, n. 869. Vedi anche 00-LL 27 maggoo 1955. n. 430, e 2 dicembre 1955, n. l t07, aventi perahro efficacia transitoria e limitata al settore dell'indu~tria COtOnoera. (5) S;ua suflicicnte ricordare come per gli assegni familiari si;o sw to sostenu1o a vo lte il carattere retributivo, soprattu tto nello prima f~1se della lo ro auua2ione, a vo hc quello di sussidio o corresponsione assistenzia le, a vol te quello d i pres1azionc! previdenziale, a vo lte ancora cara ttere misto di soprasa lario e EU ''l j:, 1052 HA l~ di assistenta. Ve'd• al r iguardo~ in vad se nsi, ARENA, L'assicura- zion~ fmuiliarc· t' il .wlario (Le asSi!"urtiZiOIIi socio/i. 1937. 30); BORS I. Sul rm·alfere degli f1Sscg11i familiari (Ri>•. Dir. Pubbl., 1938. l. 27 e segg.): CARULLO. Gli assegni familia ri e le imt· grazioni salariuli ( Trauato di diriuo del lavoro, 2• ediz., Ceda m, Padova, 1954. vol. I V. parte. 2• pag. 226 e segg., ed ivi ulteriori riferimenti dourinali); FLAMMIA, Assegni familiari e rttribuzione (Foro /tal.. 1954. J. 133 1); Gu100TTJ, Lo retributiOIIt' cit., pag. 327 e segg. Per quanto riguarda il sistema di integrazione guadagni v. CARULLO, Op. I'ÌI., pag. 274-275; CHEP.C!II e D 'ATTILIA, Origine. e1·oluzione l' lineamenti dellr1 Cosso m· tegradonc> guadagni (Riv. /tal. Pre1·. Soc., 1952, 569-70 e 592 e seguenti). (6) Vedi, in proposito, ASCARELLI, Il conce/lo unitar~o f_l~l contrCIIto di asstc•ttm~ione. in Studi in tl'mll di contrMti. GtUflrc, 1952, pag. 353 : A . 0 0'-IATI. Traua1o tld tliriuo dtlle assicurazioni private, Giuffrè, Milano. 1952, vol. J. pag. 5, e, per lo spectfico rifcrimen1o alle 'ari~ forme d t as~ocurazione sociale:, v. VEJ<TURt, l jondmnl"nti sdemijici della sicure:.::.t1 sociale, Giuffré, Milano, 1954. pag. 556 e seguenli. Sulle particolarità che t_:tl: volta presenta l'elemento rischio nelle assicurazioni soca_ah v . anche nostre lstitu;:.ioui di legislazione sociale, 5• edo_z .. G iuO"ri:. Milano, 1955, pag. t47. nonchè VENTURI. Of!· t tl;, pag. 559 c scgg. Sulla natura prcvidcnziale degli assegno fa~•· liari, v. , da ultimo, Cass. Civ.. 27 luglio 1955, Cons. agroro<l Caltanissetta c. Modica (Mass. Foro /tal., 1955, 523). (7) Vedi 111 proposito le osservazioni del SANTORo-P,.SSA· RELU, !l'o:t.icmi di tlirillo di'l lm·oro cit., pag. 188-189, per Il quale anll gli assegni familiari sarebbero progressivamel_lte auratti nell"orbita della retribuzione. In ~enso ancor più dCCIS Cass. Civ., 2 1 febbraio 1953. Rando c Salomone e !.N.P. : (Foro Ira/.. 1953. l, 478 e ;~gg.) : gli assegni • nell"evolverSI della coscienza socia le si sono inscriri per cosi dire nel cunceiiO di equo sa lario c so no s tati atrratri nelf"orbita della re~r~buzoon~ ripartita mulualistican•.:oHe su t u11i i d:uor i di lavoro, ed inacsn con1e sa la rio f:unilinrc ... E INTEGRAZIONI SALAR IALI HA EU AH UE HA (,\ile. d" d l" . r .,. . • 3. 1 "atwale or tnamento eg 1 assegnt ,am1 1an c ln,ato essenzialmente su una Cassa unica per assegni familiari. av.:nte il còmpiw di provvedere al la corresponsione degl_i assegni _stes~i ai la\~orator~ capi famiglia dei vari seuon produlltvr (rndustna, agncollura, commercio e proiessioni ed arti, credito, ecc.), attingendo i mezzi relativi dai datori di lavoro, attraverso l'imposizione di uno speciale contributo. Tra Cassa, datore di lavoro e lavoratore da questo dipendente si costituisce e si sl"olge così un rapporto giuridico del tutto analogo ai rapporti assicu rati vi nelle altre forme di previdenza sociale (2). La Cassa unro.:a per gli assegni familiari ai lavoratori è stata costituila con la L. 6-VIII-1940, n. 1278. Essa è amministrata dall'fstituto nazionale della previdenza sociale (1. N. P. S.) del quale costituisce una speciale gestione, non diversamente dalla Cass nazionale per la pre\ idenza marinara, da quella er la integrazione dci guadagni agli operai dcll 'indu tria, da quella per il trauamcnto alle a rmi degli im iegati privati c da altri organismi del genere. Non sembra peraltro che alla Cassa per assegni familiari possa riconoscersi una personalità giuridica (3). Essa. d'altra parte, non ha nemmeno propri organi: alla Cassa infaui • sovraintende » (T. U., art. 54) un Comitnto speciale per gli assegni familiari, il quale si configura giuridicamente come un organo dell'l. N. P. S. preposto appunto alla speciale gestione. Questo Comitato è presieduto dal presidente dell 'Istituto (e in sua vece e impedimento da uno dei vicepresidenti), ed è distinto in tante sezioni quanti sono i settori della Cassa (4). I suoi compiti sono indicati dall'art. 55 del Testo Unico. Si tratta generalmente di funzioni consultive o di proposta e anche di decisione su alcuni ricorsi amministrativi. Il Comitato infatti può dare parere, su richiesta dell'l. N. P. S. o del Ministero del Lavoro, • sulle questioni che possono sor~er~ nell'applicazione delle norme sugli assegni ramih a~,~:. può ~ fare proposte (e qui si tratta di una att•vua che può essere svolta di iniziativa del Comi- tato, senL:a bisogno della richiesta di altri soggetti) sulle questioni generali relative agli ass~.:gni fam iljari e ad altre provvidenze per la tutela dell"istituto familiare •, nonchè per la ~ riscoss ione dci contributi e il pagamento degli assegni *· Spetta infine al Comitato il compito di «esaminare i risultati annua li di gestione " c quello di <• decidere sui ricorsi riguardanti contributi ed assegni •· La legge ha previ~to anche la costituzione di un collegio dci sindaci, incaricato di esercitare nei confronti della Cassa, e in quanto esplicabili, le fun zioni di cui agli art. 2043 c segg. del Codice Civile (5). 4. Soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi sono i datori di lavoro in quanto abbiano alle proprie dipendenze lavorato ri compresi nella disciplina degli assegni familiari (v. n. 5). Quindi, essenzialmente i datori di lavoro privati. qualunque sia il settore produtti vo di appartenenza (6). Peraltro possono risulta re soggetti alla disciplina di cui trattasi anche lo Stato c gli enti pubblici, nei confronti di quel personale cui non sia assicurato - per legge, regolamento o atto amministrativo - un trattamento di famiglia. Ne sono invece esclusi, oltre allo Stato e agli enti pubblici, per il personale cui sia assicurato l 'anzidetto trattamento, il datore di lavoro domestico; il datore di lavoro avente alle proprie dipendenze lavoranti a domicilio (limitatamente naturalmente a questi ultimi); il concedente, nei rapporti di compartecipazione agricola, nei confronti di coloni, mezzad ri e compartecipanti familiari. Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro (T. U., art. 26); esso è dovuto in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun prestatorc ed è fissato generalmente in una percentuale della retribuzione stessa. A questi fini il legisla tore, ripetendo una formula già contenuta in altre leggi previdenziali (7), ha espressamente stabilito che agli effetti del calco lo del contributo si intende per retribuzione • tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta •· A maggior precisazione del concello, l'art. 27 del T. U. elenca le somme che, in aggiunta al salario e allo stipendio, debbono computarsi nella determinazione della retribuzione e quelle che, invece, ne devono essere escluse (8). Il contributo non è dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori ai quali non si applica il sistema degli assegni familiari nè su quelle percepite dal lavoratore per prestazioni secondarie in rappo rto alla attività principale esplicata presso un altro datore di lavoro (articolo 26, capov.). , La percentuale in base alla quale va calcolato il contributo varia a seconda dei settori produttivi (9), UE ·-sa le!!."C. ma che appaiono piuttosto. come anomalie s l ~~ ~::> . l . . . d dd sistema. dovute a part1co an necess1ta: co~'.' a. es., ~;1 disposizione per. la ~1 uale gli assegn• fam•_ilan n?~ sono considerati at fin1 del computo d_elle 111den~111a di Jicen7iamento e nemmeno agi• effetti delle assrcurazioni sociali (T. U., art. 25) (1). ~on semb~ano poi per nulla in. con tras to con _la conc~zron~ ?a _no.' ac~olt~ il di\·icto d1 computare gl• assegm famrhan at fim der 011 nim• di retribuzione St~biliti dai c~~trat~i c~llettivi (art. cit.) e le ~~e~matc _mseq ues!rab•iltà, •mp•gnor~ bilità e inced1bllna degli assegnr, salvo ~he per li oa!!amcnto dei debiti alimentari previsti dal Codice 105;) AH FA~IILIARI EU ASSFG li ( l) Ririene invece che ques1a disposizione sia sufficiente per e.~cludcre negli assegni familiari la nawra di compenso per Opera prcsr.ara, RIVA SANSE.VFRINO, op. cit., pag. 200-201. Sul c~rauere PJU~lOsro eccezionale ed anomalo della disposizione d• c~, rrau~s• v. C'. App. Cahanisseua, 18 giugno 1953, Con~On.•o agrano Cahanisseua c. 1\·Iodica (Foro /tal., 1954, I, 829); el~o SlCS~O . Senso FLAMMIA, op. Cii., C. 1335. <:-> Ve~, 111 proposito le nos1re Istituzioni di legislazione socrafe Ctl._, pag. 139 e seguenti. n (~) A d11ferenza, souo quesro punro di visra. dalla Cassa d:~·o~ale per la previdenza marinara, dichiarala espressamente an.'\. cgge • ente morale •: R. D -L 19 agosto 1938, n. 1560, eu~~) ~~n.no pane del comi taro l1 llre ai rappresentanti di al- co~ 1 ~•sren (!avoro c previdenza sociale, resoro. industria e pre. merc'~· agncoltura e foresre, marina mercantile), i rapintesentan_t• delle caregorie dci darori di lavo ro e dei lavoratori Mi;~311 (lr~ per ognuna di qucsre categorie). nominati dal nali·' r~ per •l _lavor'?, sent ite le organizzazioni sindacali naziogen~ra~' ~m~~~v1ene, molrre, con voto consultivo, il direuore minis;/. e I.N.P.S. Il Comita ro è costillliro con decrero rta 1e ed ha durala lriennalc, può essere convocato in assemblea plenaria (per le quesrioni di carat~ere generale) o per singole sezioni. (5) Questo Collegio è costituilo con decrero minisreriale e presieduto dal presidente dei sindaci dell'I.N.P.S.: ne fanno parte quauro membri, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e di quello del resoro, dei datori di lavoro e dei lavorarori. Per quanlO riguarda la gesrione della Cassa v. T. U., an. 49 e seguemi. (6) È del lllltO in influente la qualifica imprenditoriale o meno del datore di lavo ro: Cass. Civ., 21 febbraio 1953 cirata. (7) Vedi, ad es., R. D. 25 gen naio 1937, n. 200, an. 15. (8) Se la rerribulione consisre, in luuo o in parte, nel vitto e alloggio o in ahre presrazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei pretzi locali, con decrero del Ministro per il lavoro, sentito il Comirato speciale per gli assegni f.'lmiliari (f. U .. arl. 29). (9) Secondo la L. 16 maggio 1956, n. 504, la percentuale è del 31.30% nell'industria, del 3 1,25% in a~ricolrura (limitaramente ai dirigemi ed agli impiegar i), del 2 1% nel commercio e nelle professioni e'd arti, del 48,20% nel seuore del credilo, del 16,50% in quello dell'assicurazione. del 27% pei giornalisti profcssionist i. l FAMILIARI E INTEGRAZIONI SALARIALI zione di famiglia, denuncia di ogni va riazione intervenu ta nello -stato di famiglia, ecc.), mentre al datore di lavoro fa cari co tra l'altro di alcune registrazioni (v. T. U ., art. 38 e 39). Entro l O giorni dalla fine di cia scun mese - talvolta entro un termine più lungo consenti to dall ' Is tituto il datore di lavoro de ve comunicare alla sede provinciale dell 'L N. P. S. l'ammontare dei contributi dovuti e il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nel corso del mese precedente · se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superi or~ a quello degli assegni corrisposti il datore di la voro provvede sempre nel te rmine anzidetto, a versare !"eccedenza all' I. N. P. S., nel caso contrario rlst itutoprovvederà a rimborsare l 'eccedenza al datore di lavoro. Si è discusso circa la pos izione giuridica e i limiti degli o bblighi del datore di lavoro in ques to panicolare aspetto del rapporto. A nostro avviso questa posizione e questi obblighi non vanno al di là di quelli propri di un semplice incari cato del pagamento in nome e per conto dell ' Istituto ; in altre parole soloa quest'ultimo, in quanto assicuratore, deve riconoscersi la posizione di soggetto passivo del! 'obbligazione di corrispondere gli assegni (4). E a questa obbligazione esso deve adempiere anche se il datore di lavoro non ha adempiuto al proprio obbligo di versare entro i termini il contributo dovuto ; e ciò in base al principio cosiddetto de li 'automaticità delle prestazioni, vigente anche in materia di assegni familiari per effetto del· l'art. 21 l 6 C. Civ. (5). ln agricoltu ra riscossione dei contributi e correspons ione degli assegni hanno luogo secondo sis temi diversi. Per qu an to riguarda la riscossione de i contri buti trovano applica zione (eccetto che per i dirigenti e gli impiegati) le norme sui contributi unificati di cui al D ·L 28-XI-1 938, n. 2138 (convertito nella L 2-VI1939, n. 739) e successive modifìcazioni e integrazioni. Il contributo perciò è accertato e riscosso, un itamente a tutti gli altri contributi previdenziali, con il particolare s istema da queste leggi previsto (6). Invece il pagamento degli assegni è effettuatO agli avenu diritto direttamente dall ' I. N. P. S. T an to il pagamento dei contributi che la corresponsione degli assegni sono soggetti a prescrizione; il contributo si prescrive col decorso di due anni dal g iorno in cui doveva essere versato; per il diritto agli assegni, la prescrizione è più breve (un anno, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l ·assegn<: si riferisce) e si considera interrotta solo nel caso d1 richiesta scritta all'Istituto di previdenza o in seguiti.? ad intimazione dell'Ispettorato del la voro (7). Gh assegni non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore d.i coloro per i quali sono corrisposti; e, come già abbiamo avuto HA EU AH UE HA EU c va rapportata a lle retribuzioni corrisposte, ma ent ro determinati limiti, minimo c massimo (1). Jl cont ributo peraltro è s tabilito in misura fissa (attualmente lire 97,60) per ogni g iornata di lavoro nei riguardi degli operai agricoli (avven.~izi, compartecipan ti individuali e collettivi, salariati fissi, ecc.). 5. Beneficiari degli a ssegni sono i capi-famig lia ~che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di al tri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia rctà, il sesso e la nazionalità • (T. U., art. l). Devono quindi ricorrere, nei loro confro nti, oltre naturalmente la qualifica di • capo-famiglia • (per la qua le v. infra. n. 7). gli elementi caratteristici del rapporto d i lavoro subordinato (prestazione di lavoro, retribuzione, subordinazione). Sono peraltro considerati prestatori di lavoro anche gli apprendis ti (2), nonchè i soci di società c di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la lo ro attività per conto delle società e degli enti stessi (art. t, capov.). Sono invece esclusi in ogni caso da l novcro d ei beneficiari degli assegni, o ltre al coniuge de l datore di lavoro, anche i suoi parenti ed affini no n o ltre il terzo grado, quando s iano con lui conviventi ; no nchè i domestici ed il persona le addetto in genere ai servizi familiari, i lavoratori a domicilio, i coloni, i mezz.1d ri e compartecipanti familiari, gli artigiani e gli altri lavoratori indipendenti che assu mano per propno conto l 'incarico di condurre a termine determinati lavori nell' interesse dei loro clienti. È ino ltre escluso altresì da l sistema degli assegni familiari il persona le di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle amministrazioni statali, anche se con o rdinamento autonomo ; e il personale non di ruo lo dello Stato e quello di ruo lo e non di ru olo degli enti pubblici che non s i trovi nelle condizioni ch e abbiamo innanzi indicato per poter beneficiare degli assegni (retro, n. 4). Gli assegni sono corrisposti per i familiari a canco: figli, coniuge, genitori ed a ltre persone che la legge indica espressamente e tassa tivamente. So no giornalieri (nel settore agricolo), seuimana li (i n quello industriale) o mensili (negli altri settori). Il loro ammontare è determinato dalla legge e varia a seconda dci scuori produttivi e delle persone a carico, c talvolta anche dalla qualifica del lavoratore (3). 6. L a riscossione dei contributi e il pagamento degli assegni avviene con moda lità diverse in agrico ltura e negli altri settori. Nei settori non agricoli g li assegni sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di la voro alla fine di ogni periodo di pagamento deUa retri buzione (T. U., art. 37). La legge prevede perciò alcuni obblighi a carico appunto degli aventi diritto (presenta zione a l datore di lavoro dei documenti comprovanti la situa- UE ASSEG AH 105-4 (l) Precisamente si ha un limite minimo di L 400 g.iornn · liere e un limi1e massimo, che va ria, a seconda dei set tori , dalle lire 750 alle lire 900 gio rnaliere e dalle lire 18.750 a lle lire 22.500 mensili. Ved i tabe lle allegate al T . U. citato. (2) Vedi L. 8 luglio 1956, n. 706, an . l . E ciò malgrado la specia lità del loro rappOrlo (che peraltro e un rapporto d 1 lavoro subordinato) e. soprattuuo, la disposizione (v. infm. n. 7) che consente la corresponsione degli assegni familiari al geniIOre per il tiglio apprendista. (3) Così, ad es., nel seu ore del!" industria l·ass.:gno e anu.tlmente di lire 1002 senimanah per ciascun tiglio,- di lire 696 per il coniuge, e di lire 330 per CliiSCun ascendeme; nel credito invece l'ammontare dell'assegno è lo stesso (lire 5.536 mensili) per ogni familiare a carico (figlio, coniuge, ascenden1e) (v. L. 16 maggio 1956, n . 540); nel scuore agricolo si hanno assegn i distinti per dirigenr i ed impiega t i. da una parte. e opera i. dall'alt ra , e di differeme ammontare anch~ in relazione alle persone a carico (fìgli. coniuge o gcn i1 orc) (v. •a bella B allega ta al T. U. cit.) ; gli assegni sono comprcnsi' i de lla indcnnit i• di caropa ne stabilita dal 0 -L C. P. S. 6 maggio 1947 cit.. e successive modjfìcazioni. (4) In materia ved i G€RI, Nnrura giur·idica degli assegni familiari (Ri1•. Dir. La>'., !953, Il , 192 e segg.). . . (5) Nei confronti dei morosi al pagamen1o dei contrJbuu rt .N.P.S. può avvalersi del procedimento di ing iunzion~ se· gucndo le norme s tabilite per 13 riscossione delle emra1e patri· moniali dello Stato; v. T . U., art. 84. La giurisprudenza h.u escluso in ordine al pagamento dci contributi per assegn• fanuliari l'applicabilità del principio del sol•·e et rt'pt'tt': , •. C3SS~7ione Civ.. 6 febbraio 1954, Gaharossa c. I.N.P.S. (Ril•. Dir. Lm .• 1954. Il. 237 e segg.). (6) Vedi in proposito CII JL ANTI, Pre•·iden~a e comributi umficati nel seuore agricolo, Giuffré, Milano, 195 1. (7) Tale valore imerruuivo della prescrizione, espressamen1~ previs1o dalla legge in mn1eria di corresponsione degli assegni (T. U .• art. 23), non è invece riconosc iuto. dalla pill reccn•c giurisprudenza, alle intima zion i o ditnde deWi spenorato ~cl lavoro in materia d i pagamento dci contributi. Vedi Cass. C.v., 30 giugno 1956, I.N .P.S. c. 'Barman (Foro / ((t/., 1956. T. 128 1). ASSEG l FAM ILIARI E INTEG I{AZIONI SALA RIALI 1055 UE AH EU t HA l HA EU AH UE Quando si tratta di genitori, perchè pos~a farsi luogo o..:..:as10 n..: di ricordare. non . possono essen.: . considealla correspons io ne deglt a ssegni al capo-famiglia. è r.ttl at finr del calcolo der rnmrmt d • r..:tnbuLtone prenecessario anzituno che i genitori abbiano superato \ISti dai contra lti collett ivr di la\'o ro. nè per il computo l'età di 60 anni (per gli uomini) c 55 (per le donne), delle rndennttà di licenzramento . nè agli effetti delle ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente al assicurazioni socialt. . . . lavoro. Occorre poi che essi non fruiscano, per retri 7. È opportuno <rcce~ll~ar~ s ra pure_ 111 manJera buzioni o altri redditi, di pro,enti superiori ad un ~ uccll)ta , ad al_ c une disp?srzrom ~mport a nu che regolano determinato ammomare e che il lavoratOre • concorra ·• la corresponsronc degh assegnr. a l loro mamenimento " in maniera continua ti va cd Jn primo luo!!O occorre osservare che la legge ha 111 misura sufficiente • (4}. chiaramente determinato il concetto di lavoratore Gli assegni ve ngono corrisposti sino a qu a ndo la capo-famiglia ai fini della corrcsponsion~ degli ass~gni persona per la quale sono stati concessi risulta a pei familiari ~ canco. Tale . ..:oncetto n sulta partrcocarico del prestatore di lavoro. Per quanto concerne larmente ampro e com prensrvo. Per qua nto concerne i figli e le altre persone ad essi equ ipara te, la correla corresponsione degli asscgm per i figli , capo-famiglia sponsione cessa allorchè la legge consente loro l 'esernon è solo il padre, ma anche la madre vedova, o nucizio di un 'attività lavorativa, il che avviene in general e bile con prole non riconosciuta dal padre, o separata al compimento del 14° anno (L. 16-lV-1934, n. 653, 0 abbandonata dal marito e con a carico i figli. Avendo a rt. 5). Si fa eccezione a tale limite, che viene e levato riouardo ad alcune situazion i che so no apparse, da un p~nto di vista morale ed um~no particolarmen te •:ne~i a l compimen to del 18° a nno in alcuni casi espressamente determinati; tra l'altro, per i figli degli impietevoli di tutela, la legge consrdera come capo-famrgha, ga ti, in considerazione della posizione sociale gene ralsempre ai fini _della corresponsione degli asse~n i fa~1i mente più elevata di tali categorie, che comporta oneri liari per i figh, anche la madre • che abb~a ti manto maggiori anche nei riguardi dell'educazione della invalido permanentemente al la vo ro, o drsoccupato e prole. ln ogni caso poi, trallisi di impiegati o di operai, non usufruente di indennità di disoccupazione, o in sergli assegni sono corrisposti sino al 2 1° anno qualora vizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale il figlio a carico frequenti una scuola professionale o o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per media o universitaria e non presti lavoro retribuito. espiazione di pena o assente perchè colpito da provNon è considerato come lavoro retribuito, e quindi vedimenti di po l izia ~ (T. U., art. 3, l " comma). non impedisce la corresponsione degli assegni famiUn' ulteriore estensione del concetto di capo-famiglia liari, l'opera prestata dal figlio in qualità di apprenderiva dal fatto che devono essere considerati tali dista (5). (art. ci t., 2o comma) anche i pres tatori di lavoro ,, che In generale è poi stabilito che g li assegni non spetabbiano a carico fratelli, sorelle o nipoti, per la morte. l'abbandono o l' in va lidità permanente al lavoro del tano per le persone a ca rico che risiedono fuori del loro padre, semprechè la madre non fruisca di as~egni territorio della Repubblica (art. l, u lt. co mma); se familiari t , nonchè i prestatori di lavoro cui siano tali persone sono ricoverate in istituii di cura e di stati regolarmente affidati minori dagli organi compeassis tenza, l'assegno spetta solo se il lavoratore che tenti ai sensi di legge. lo richiede corrisponde una retta di ammon ta re non inferiore all'ammontare degli assegni stessi (a rt. 10). Ai fini della corresponsione degli a ssegni famrltan previsti per il coniuge, si considera come capo-famiglia Gli assegni sono corrisposti durante lo svolgimento .10n solo il marito, nei confronti della moglie (1), ma del rapporto di lavoro, anche nel caso di interruzioni anche la mog lie nei confronti del marito, quando e sospensioni dipendenti da cause determinate. In questo, invalido permanente al la voro (2). sia a particolare, essi sono do vuti durante il periodo di prova, carico di lei. quello di ferie e quello di preavviso, anche se il datore Per guanto concerne po i i familiari, che risultando eli lavoro s i è avvalso della facoltà di sostitui re a a ca rico del capo-famiglia fanno sorgere il diritto alla quesl'ulùmo la relativa indennità. Sono dovuti a ltresì corresponsione degli assegni, osserveremo che l'art. 1 in caso di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro del T. U. parla espressamente di figli, coniuge e genito ri. o malattia professionale, per malattia comune, per Lo stesso articolo prevede peraltro • altre persone a richiamo alle armi e, ove trattisi di lavoratrici consicarico •>. E infatti le norme successive (art. 3 e 8) derate capo-famiglia, in quell o di assenza dal lavoro equiparano ai figli ed ai genitori altri soggetti. Così, per gravidanza e puerperio; in tutti questi casi sono per quanto riguarda i figli, sono equiparati, agli effetti peraltro stabilite alcune limitazioni e norme partidella corresponsione degli assegni, ai legittimi o legitcolari (v. T. U ., art. 14-J8). Invece gli assegni sono timati quelli adottivi e gli affiliati, quelli naturali ledovuti nella misura normale, agli operai dell'industria galmente riconosciuti, nonchè quelli nati da precedente ammessi all'integrazione guadagni se lavorano non matrimonio dell'altro coniuge, e infine i fratelli, le meno di 24 ore alla settimana (6). S?relle, i ni~oti e i minori regolarmente affidati quando 8. Il sistema della integrazione salariale si basa srano a canco del prestatore d i lavoro (3). su una Cassa nazionale per la integrazione dei guadagni . ( l) Purché questa però no n presti lavoro retribuito alle d1pen~enze di terzi con una retribuzione complessiva mensile supenore n lire .10.000, o non abbia redditi di altra natura per un ammontare superiore alle lire 60.000 an nue. (2) Sul concetto di invalidità, a questi fini e a quelli della ~orrest?On~ione. degli assegni per i figli alla madre che abbia •l manto mvahdo. v. T. U., art. 19. (3)_l figli e le persone ad essi equiparate sono considerate a canco del ca~o-famiglin quando questi provveda a bitualmente al loro mnntenm~ento; e la legge stabilisce a quest o propos ito u_nn ve~a c propr•n presunzione, in <JU!lnto ritiene che la condiz•one d1 essere a c.1rico del capo-famiglia si abbia per il semplice fatto del_la convivenza con esso (T. U ., an . 5). (4~ Glt ~ssegn i familiari previsti per i gcni ron spett ano anche per •l patngno, la matrigna, gli adounnti gli affiliati e la persona alla quale il lavoratore fu regolarm~nte affidato . non<:hè per gli altri ascendenti in linea retta quando rico rrano determinate condizioni (T. U., art. 8). (5) L. 19 gennaio 1955, n . 25, art . 15. Per i figli e le persone equiparate a carico, i quali si trovino per grave infermità fisica o ~entale nella assoluta e permanente impossibilità di dediears• ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età (T. U., art. 4). (6) Art. 4 D . L t. 9 novembre 1945. n. 788 m odifica to dall'articolo 12 ~el D-L C. f>. S. 12 agos to 1947, n . 869. A color o che comprono meno di 24 o re di lavoro nella seuiman:l sono co rrisposti tanti assegni familiari quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate. In materia v. CHERCHI, Gli nss~gni familiari agli operai dell'industrill nvt'llli diriuo o/le imcgmzioni dei guadagni (Riv. ltnl. Prev. Soc., 1953, 409 e seguenti). Tn giurispru\!enza ved i Cass. Civ., 17 marzo 1953, S.A.M .l.T. c. I. N.P.S. (Riv. Dir. Lav., 1953, H . 188 e segg.). L '• 1056 ASSEGN I FAMILIAR I E INTEG RAZION I SALAR IALI ridotta a coloro che compiono un orario settimanale inferio re a detto limite (3). 9 . Come in tutti i setto ri della previdenza sociale e in genere, dell'ordinamento pubblicistico di tutela deÌ Lavoro, anche in materia di assegni familiari e di integrazio ni salariali lo Stato provvede, attraverso una opportuna azione di vigila nza, ad accertare ed a ga. rantire l'esatta applicazione dci va ri precetti. Questa azione è esercitata dal 1\·linistero del lavoro c della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro (T. U., art. 88; D . Lt. 9-XI-1945, art. 27). Peraltro ai fini dell 'accertamento dei contri buti dovuti e del controllo della documentazione richiesta per l'erogazione degli assegni e delle integrazioni, anche l'l. N . P. S. ha ampie facoltà di verifica, attraverso propri incaricati, dei libri di paga e di matricola e degli altri documenti di lavoro (D. Lt. 1- llf-1945, n. 177, a rt. 22). L'osservan za dei vari precetti fa sorgere per il soggetto inadempiente determinate responsabilità. Anzitutto, di carattere penale. In genere la responsabilità penale si concreta, in questo campo, in pene contravvenz.ionali: così per l 'omissione del pagamento dei contributi, sia in materia di assegni fam ilia ri che in materia di integrazioni salariali, è prevista per il datore di lavoro la pena dell'ammenda (T. U., art. 82; D. Lt. 1945, art. 16); lo stesso, in caso di mancata corresponsione deg li assegni (T . U., art. ci t.). Ugualmente è prevista la pena dell 'ammenda pel datore che rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza e di fornire loro i dati e i documenti richiesti. Il reato si configura invece come delitto nel caso di chi (lavoratore o datore di lavoro) faccia dichiarazioni fal se o compia altri atti fraudo· lenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri la corresponsione degli assegni familiari o dell'integrazione salariale: la pena, in ques to caso, è la multa (T. U., art. 82, ult. comma; O. Lt. 1945, art. 16, penult. comma). Quando è prevista fa pena dell'ammenda, è ammessa na turalmente la conciliazione in via amminist rativa della contravvenzione (4) (v. Assegni familia ri [disposizioni pf!naliJ). Oltre alla responsabilità penale e indipendentemente da essa, può venire in ri lievo, a ca rico del datore di lavoro inadempiente a nche una responsabilità civile, consistente nel pagamento degli interessi di mora, per il ritardato pagamento dei contributi, nella misura stabilita per l 'interesse legale in materia civile, nonchè nel pagamento di una cosiddetta somma aggi untiva pari, nel massimo, ali 'ammonta re dei contributi non versati ; in quest'ultimo caso peraltro più che di responsabilità civile dovrebbe parlarsi, a nostro avviso, di responsabilità e di sanzione amministrativa (5). Particolari disposizioni, infine, riguardano ricorsi e controversie. Confo rmeme nte ai principi fissati dal Co· dice di procedura civile per la risoluzione di contro· versie in materia di previdenza e di assistenza obbliga: t oria, le leggi speciali hanno pre\ isto in tema d t assegm e di integrazione l 'esperimento di una procedura a m· m inis trativa, quale presupposto dell'azione giudiziaria. ( l) Il Comitato e ~omposto dn rappresentanti ministeriali (Lavoro, Tesoro, Industria e commercio) e da rappresentanti di dato ri di lavoro e di lavorato ri ; ne fa parte anche il direttore generale dell'l. N .P .S., ma con voto consultivo; il Collegio sindacale ha composi~ione analoga a quella del Collegio sindacale per gh assegni familiari ( 0 . Lt. 9 novembre 1945. n. 788, an. 6 e scgg.). (2) Ta li le imprese armatoriali di navigazione c ausiliarie dcll'armamcmo; quelle ferroviarie, tranvia rie e d i navigaz.ionc interna ; quelle di spettacol i; gl i esercenti la piccola pesca c le imprese per la pesca industriale: le industrie boschive, forestali c del tabacco; le 1m prese arrigiane; le cooperative, i gruppi, le compagnie e ca ro,ane d1 f:tcchmt, portabagagli, birroccia. e simili ; le imprese industrial i degli enti pubblici, nnche s" mun icipa lizz:ue, e del le> Stmo. (3) Vedi retro, n. 7. (4) L 'oblanone è regulatJ datran . 86 del T. U., per quanto concerne la matena degli assegni famihan c dall'art. 17 del D-L del 1945 per quanto concerne le integrazi.>ni; non sono applicabili le norme del C. Pcn. (art. 162) che disciplln:1110 la normale oblazionc ammini;trati ,,a (,. Cass. Pen., Sez. Un .. 17 novembre 195 1, ric. Marchi). (5) Vedi in proposito nostre lsmu:ioni di legis/a~ion~ socio/e cit., pag. 269 e segl!cnu HA EU AH UE HA EU AH UE degli operai dell'industria, la quale, non diversamente da quella per gli assegni fami liari, è amministrata, come gestione speciale, dali ' l. N. P. S., che vi provvede con i propri organi èentrali e periferici, secondo le norme del R. 0 -L 4-X-1 935, n. 1827. Anche in questo caso • sovraintende » alla Cassa un Comitato spe~: i a le, che è organo dell ' l. N. P. S., cd è presieduto dal presidente di ques to (o da un suo delegato), mentre le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate da uno speciale collegio di sindaci (1). Gli altri soggetti del rapporto previdenziale sono !·imprenditore industriale c il prestatore di lavoro operaio . da esso dipendente. Per quanto riguarda il primo. sul quale incombe l'obbligo del pagamento del contributo, è da osservare che sono escluse dal campo di applicazione dell'istituto alcune imprese indus triali espressamente indicate dalla legge (2). Il co ntri buto è t1ssato a ttualmente nell' J ,50% delle retribuzioni corrisposte al personale operaio. Le prestazioni spettano agli operai che effettuino un o rario di lavoro inferiore aiJe 40 o re settimanali, con conseguemc riduzione della retri buzio ne, per le ore non prestate tra le 24 c le 40. Spetta no, altresì, limitatamente al periodo di sospensione, agli operai che vengono sospesi temporaneamente dal lavoro, fino generalmente ad un periodo massimo di un mese, estensibile a tre con l'autorizzazione del Comitato speciale e sempre che la sospensione sia causata da eventi non imputabili all 'imprenditore o agli operai, e risulti certa la riammissione, entro breve periodo, degli operai stessi nell'attività produtti va dell'impresa. Le prestazioni invece non sono dovute agli operai assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese, dando origine a turni o a riduzione dell'orario di lavoro, e finchè duri tale loro posizione (D-L 12-V III- 1947, art. 5 e 6). Le prestazioni sono costituite dalla integrazione, fissata nella mis ura di due terzi della retribuzione globa le, per le o re ma ncanti al compimento delle 40 settimanali; il calcolo viene compiuto tenendo conto dell 'orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga. La corresponsio ne dell'integrazione è a utorizzata, su domanda dell' impresa, dalla sede provinciale dell 'L N . P. S. su deliberazione di una Commissione nominata con decre to prefettizio presso ogni sede dell ' Istituto, presieduta dal direttore della sede e composta da rappresentanti dell'Ispettorato del lavoro e dell 'Intendenza di Finanza nonchè degli imprenditori e dei lavoratori dell 'industria. La integrazione è corrisposta ad ogni periodo di paga direttamente dal datore di lavoro, per conto della Cassa ; gli importi dei contributi dovuti e delle integrazioni corrisposte sono poi comunicati dal datore di lavoro alla Cassa presso la quale sj effettua il sa ldo attivo o passivo. In uno con la integrazione il datore di lavoro deve corrispondere gli assegni familiari. ma a carico della relativa Cassa, nella misura normale agli operai am messi all 'integrazione e che lavorino non meno di 24 o re alla settimana; in misura ASSEG l FAMILIARJ (J)ISPOSIZIO .ta Ila ro ai 111- nc ha Ili. n ti )gIZi- lità a v- dei m da82; ata Jalche : nti ti e _u .. Prof. LtONELLO R. L EVI SANORI Consigliere di Siato lnc. dt Oor. del lav. neii'Univ. di Roma. nn e ente e di vile, per sta- nchè 1tiva non pon1, di rsi e Coatro•liga;egni ammria. occia, he se UE AH ~ in egui UJilLIOGRAFIA. - LoSCHIAVO, [.. 'appropriazione da pt1rtr del datore di lm•oro delle sommi' rimesse per gli assegni familiari (Mass. Giur. Lov., 1947. 238); GRECHI, Della pre•·idenza tociale, Roma, 1949, pag. 478; BIONDO, L'o~inwnemo della pre~·idenltl sociale e i progetti di riforma, Tremo, 195-0, pag. 304 e segg.; ALDERTACCHI, Controve ie relatiVI' agli liSSf'gni familiari spellanti ai lavoratori e mpeunzt1 del pretore (Are/t. Ric. Giurid., 195 1, 261); LEv , Gli assegni familiari ai lavoratori (Tra/lato di diriua del lavoro, di SORSI e PF.RCOLESI, 1• edit., vol. II, pag. 360); CARULLO, Gli assegni (amiliari e le imegrazioni salariali (Jbid., 2• ediz., Cedam, Padova, 1954, pag. 264 e segg.); R usso, L'obbligo del pagamenro degli assegni familiari (Corte Bari, 1954, 34). EU 16, a m- Disposizioni p enali . LECISLAZJONE. - Art. 24 R. 0. t7 giugno 1937, n. 1048, conlenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai presratori di lavoro; art. 60 ~ego!. 2 1 luglio 1937, n . 1239, conrenente norme integrattve per l'attuazione del R . D. 17 giugno 1937, n . 1048, sugli assegni familiari; art. 17 D . L. C. P. S. 16 settembre 1946, n. 479, contenente disposizioni sugli assegni familiari. HA )rO) tdoad del! la SOMMARIO. - l. Oggetto della tutela penale. - 2. Real i conremplati nel R . D-L 17 giugno 1937, n. 1048, isritutivo degli assegni familiari. - 3. R eati previsti nel R egol. 21 luglio 1 93~. n. 1239, per la generalitzazionc e il perfezionamento deglt assegni familiari. 1. Gli assegni familiari possono considerarsi come corresponsioni assistenziali fatte a l lavoratore con famiglia a carico, in applicazione di un principio fondamentale dello Sta t o moderno: l 'assistenza stata le al lavora~ore_, considerata come pubblico dovere. I?atJ gh scopi sociali posti a fondamento dell'istituzione ~egli assegni familiari, è ovvio che il legislatore abb~a ~o luto assicurare l'osservanza della legge con sanz1onr penali. ------------------------------- uanto 7 del sono mo la Un ., ti" (l) :ociale ( (2) In materia v. anche in ordine ad una delicata que$tionc ~ed i, in proposito. ZANCH I , Responsabilità dell'impren1~~3re '" maruia di imegrazioni salariali. (Mass. Giur. uu· .. • 2 18 e segg.). r~rm.at supera1a) circa la data di entrata in vigore delle norme altve al procedimento amministrati'"" in materia di assegni lG - l>igtltO, [ '· UE ,a- HA e, •el di 1a Oggetto della tutela penale per tutti i reati contemplati in matena è quindi l'interesse pubblico all'adempimento dell'assisten.ca al lavo rato re con famiglia a carico . 2. L'art. 24 del R. D-L 17-VI-1937, n. 1048, dispone : o 11 datore di lavoro, che n o n provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versati, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico del prestato re d 'opere, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000. • Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del prestatorc d'opere somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con una ammenda da lire 200 a lire 2000. s ii datore di lavoro, e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sor veglianza, o di fornire loro i dati e documenti necessari, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari, o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 300 a lire 3000. «Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti, al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito con la multa da lire 200 a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato più g rave •. Con questa norma il legislatore contempla cinque titoli di reato: a) omesso o ritardato pagamento dei contributi ; b) indebita ritenuta sulla retribuzione del prestatore di lavoro; c) rifiuto di prestarsi alle indagini dei funzionari e agenti incaricati della sorveglianza, o di fornire loro i dati e documenti necessari per l'applicazione delle disposizioni in materia ; d) comunicazione di dati e documenti scientemente errati od incompleti; e) uso di mezzi illeciti (dichiarazioni false o fatti fraudolenti) per ottenere indebitamente la corresponsione degli assegni familiari. Soggetto d elle prime quattro contravvenzioni è il datore di lavoro. Soggetto del delitto di uso di mezzi illeciti per ottenere la corresponsione degli assegni familiari è «chiunque &, e quindi non soltanto il lavoratore, ma qualunque persona che ricorra a dichiarazioni false, o compia a ltri fatti fraudolenti, per procurare a sè o ad altri la corresponsione degli assegni fami liari. Per quanto concerne l 'elemento materiale di detti reati, richiamiamo quanto è detto nell 'esposizione delle norme penali in materia di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione, ecc., in quanto, alla contravvenzione per omesso pagamento di contributi corrisponde la norma dell'art. l 11 del R. D-L 4-X-1935; a quella della illecita ritenuta sul salario del lavoratore corrisponde la norma deU 'art. l l 3 del predetto decreto; alla norma che punisce il rifiuto di prestarsi alle indagi ni dei funzionari e agenti inèarivati della sorveglianza o di fornir loro i dati o_ doc~ menti necessari ai fini dell'applicazione delle dispOSIzioni di legge, o il darli scientemente errati od incom- AH Così, per quanto _concerne . gli a_ssegn! familiari . . è che contro 1 provvedtmenu dcii l. N. P. S. 111 ~ateria di contributi e di assegni il s ingolo - da tore di lavoro o la vora tore - può inoltrare ricorso. nel termine di 120 giorni. al Comitato speciale per gli assegni fam iliar~ ~T. a n .. 57); in materia di i~tc~ ~>razioni salariali, Il ncorso, nguardante • le prestaz10m ~ i contributi», deve essere presentato dall'interessato _ che può essere anche qui tanto il datore di lavoro che il lavoratore (l) - all'apposito Comitato speciale. Per quanto concerne le • prestazioni &, l'impugnativa deve avere per oggetto la decisione della sede provinciale adottata in seguito a deliberazione della Commissione provinciale. Il tern:ine relativo è di_ 3~ ~iorni dalla notifica del provvedimento contro cu1 SI ncorre (D. Lt. 9-XI-1945, art. 8; D. LI. 12-VIII-1947, art. 8) (2). Contro le decisioni dell'uno e dell'altro Comitato speciale, è dato ricorso, entro il termin~ di 30 giorni, al Ministero del lavoro e d ella prev1denza soc1ale ( D. Lt. 9-XI- 1945, art. 9, T. U., art. 58). D opo la decisione del Ministero spetta ali 'interessato l'azione davanti all'Autorità giudiziaria; tale azio ne, che è re<>olata dalle norme del Codice di p rocedura civile, ri~uardanti le controversie in materia di previdenza ed ~ssi stenza obbligato ria, è peraltro soggetta ad un breve termine di decadenza: 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. , 1abili to 1057 EU le l l'E t ALI) familiari: D'HARMANT, Sui procedimemi amministrativi i11 materia di asseg11i fm'niliari (Riv. l/al. Prcv. Soc., 1951, 309 e segg.); CH tAPPELLI, Delle comrovl'rsie derivanti dall'applicazione d<'lle norme relative agli asseg11i familiari (Mass. Giur. Lav.. 1951. 197 e segg.); ro .. Co,cerro di • controversie derivanti dall'appli· cn<Jom! delle norme re/ati l'l• agli asugni familiari • (Giur. /tal:· 1953. l, 2. 907 e segg.) : CARULLO, op, cit .. pag. 267 e seguenll. do.:u- d:tton oro i: ionalc cde1o.: '> lato 'hÌ,t~ m~ro ·rio re npicllclll i a.;,i. UusUtXfK ''lA. - C ;\="'to.f 1 1 A. l t' f"'"sirmi di prr••·ul,•n:.a 'fo(·i nlf• urdiuunwuto. Giulfré . M ilan•>. 1'153. p:og. 16tl c o;cguenti. 179 C 283; UA KASSI. rt t•oitft·ll~ll wdafr <' fawm> .mhordtmllo. Giulfrè. 1\lilano. 1954. vol. Il . p.o ~,:. l!JI c sc~;g.: Li:vc SANORI, lstitu~itllli di lt•J(i.v/n~ione wriuft•. 5" ct.l t~ .. Giull'rè. Milano. 195.5, pag. 11!7 c 2 1.\. ~() - D . Lt. l " mar"' 19 45. n. 177; l) l . C. t>. S . lugln> 1947. n. 6l!'); ;ori. 34 c ·'.5 l . 2'1 aprik 19 49. n. 264 : MI. IU.c 35 L. 4 aprtk 1'1.5;. n. 2 111. 1u1tt. l. Origin e c '~opo t.lcg li a'~cgni int<:graci' i t.lt.:llc sociali. 2. Gli a4\4\ct:ni inl-.:grali\'t ddk a'~icu r:llioni ~ocia li nell'attuale \lrdin.uncruo. l l ot('+ na1uro1 c <Ji,ciplina _gnrridu.:_. . SCJ\JM ~1"'\icur.u;ioni EU AH UE 1. Lt.: profondt.: modilìcazioni intervenuto.: ne~ti anni 1944 c t 945, sul lini re della seconda guerra nÌondinlc c nell'immediato dopo-guerra, nella situazione c nella struttura dell'economia italiana. non potevano non ripercuotersi sfavorevolmente an che ~ul s is tema previòcnziale c, in partico lare, s ulle prestazioni ceonomichc dt.:llc varie forme di assicurazione sociale. L ·entitù di lJUCSic prestazioni (soprattutto delle rendite c pcn~ioni •·itali.cle c di alcune indennità temporanee) dct.:rminata dalla legge in periodo di normalità cçonomica ..: di stabifitù monetaria, si rivelò, quas i improv' isamenle, del tull o insuflìcientc. a causa de lla sva luta.cione del la moneta c l.lcl generale aumento dci preni, a sopperire anch~ .allc già modeste esigenze di vita degli assicura ti. Da CIO la necessità di interventi legislativi al fine di a~eguarc le prcs t<t zion i alle mutate condizioni econonuchc c di evitare che la previdenza sociale vc nis~c meno al );UO scopo di s trumento di tutela dd tc classi lav~r:.ttrici proprio nel momento in cui. a ca usa della C~ISt tndustriale e della cn.:sccnte disoccupationc, maggtorc do,·cva essere la funzionalità dei s uoi i~lituti. . L 'intervento legislativo, però. non poteva risolversi ~empltc~mc nte c semplicisticamente in una maggior;~ ztonc plll o meno sensibile delle prcst::JZioni economich e. So~rat~ullo. nelle gestioni ordinate con i s istemi della ~pllaltzzaz•one c dell<l copertura di capitali (qua li. .td ~s., qu~ lle dell ' assicurazione con tro g li infortuni nel~ tndustna c le malattie pro lèssionali c dcll'assicur.tzlonc cont ro l'invalidità e la vecchiaia) no n sarebbe stato possi bile aumentare le pres tazioni sen7a una preced~ntc ~evisione c rivalutazionc dei capitali accanto~1.11· d<u quali appunto le pres tazioni derivavano. altra parte l' incertezza allora esistente, c c he con - HA '. h: li ). ;! f>.(l) La C.t~S.U:i<>ne. con ~cnccn,w JO no,·cmbrc 1') 5J ((;;u.<ti:::ia d;:;·:. l\1~4 . .11. 40.:!) ritenne che il f;ttl() di chi prc,cllc:c false ll.crano nt n compie ahri alli frautlnlcnti al fine tfi p t·nc<t ç tinuò negli anni successiVI, circa le possibilitù di s ta· bilizzazionc della s ituazione economica c monctana. non consc nti,·a soluzioni di caraucrc definitivo dd complesso problema. Il leg islatore pertanto previde la corresponsione. ai titolari delle prestazioni, di assegni di cara u erc temporaneo in aggiunta alle prestazioni stesse. Per la loro funzione ques ti assegni vennero detti intt~:;ratil'i o anche (nell'assicu razio ne degli infortuni c delle malattie professionali) di carm•itn. E s i provvide, ge neralmente, alla loro erogazione attraverso l'imposizione di contributi intcgrati,·i - in aggiunta a quelli normali, detti con tribu ti-base - e la costituzione eli fondi speciali: soprattutto di un Fondo di integrazione delle a ssicurazioni sociali, per gli assegni integrativi delle assicurazioni invalidità e vecchiaia, disoccupazione c tubercolosi (D. Lt. 1- 111- 1945, n . 177) e di un Fondo di solidarietà sociale per la corresponsione di ulterion a-;segni straordinari di contingenza ai titolari delle pensioni di invalidità e vecchiaia (D . L. C. P. S. 29-V II - 1947. n. 689). In entrambi i Fondi suddetti, basati sul sistema della ripartizione pura. i contributi furono a ca rico esclusivo dci datori di la voro, eccetto che per il Fondo di solidarietà sociale pcl quale ' 'enne previs to anche un contri buto dei lavoratori c un c.:oncorso tìnanziario da parte dello Stato (D. L. C. P. S. 29- Vl l1947, art. 4). La necessità di assegn i integrativi non :-i rivel ò nei confronti di quelle prestazioni che erano determinate in uoa aliquota percentuale della retribuL:ionc percepita dal lavoratore, come nel caso dctrindt!nnitit giornaliera per malattia corrisposta dagli enti di assicura 7ione malattia e in quella temporanea per infortunio industriale o malattia professionale, c che pertanto risultavano automaticamente adeguate al nuovo va lore de lla moneta . Non s i rivelò nemmeno nei confronti dell'assicurazione di nuzialilà e natalitù destinata pcmllro a spa rire a segui to del diverso indiriuo po litico dello Stato nel campo dcmogmfico. 2. Questo sistema è in gran parte venuto meno nell'ordinamento vigente. Nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali la rivalutazionc delle rendite disposta con la L 3-V-1949. n. 52, ha portato - salvo alcune eccezioni di carattcr..: del tutto marginale - ali 'assorbimento nelle nuove rendite degli assegni di carovita. Nell'assicurazione di invalidità c vecc hiaia , il riordinamento effettuato con la L 4-IV-1952, n. 2 18. si è concretat o nell'instaurazione di un nu ovo sistema ~:on la conseguente eliminazione degli assegni integr<~· tivi. Anche g li assegni integrativi previsti per gli assicurati contro la tubercolosi ( D. Lt. 9-XI-1945, n. 776) sono stati aboliti a seguito di una nuova disciplina delle prestazioni economiche di questa assicura.cione ellèttuata con la L. 28-11-1953. n. !!6. Gli stessi Fondi di integrazione delle a ssicurazioni sociali e di ~olida rietù sociale sono s tati sopp ressi (L. 4-IV-1952, art. 14). mentre in relazione al nuovo ordinamento delle pen~ ioni e alla successiva es tens ione ai pensionati dell'assicurazione di malattia, è stato istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale un Fondo per l 'adeguamento delle pensioni c per l'assis tenza di malattia ai pensionati (L. cit., art. 14: L. 4-VIII- 1955. n. 692, an. 5). Attualmente, quindi, di a ssegni integrativi si può parlare solo nei confronti dell 'nssicurazione contro la disoccupazione e' in a lcune forme prcvidcnziali speciali HA L. 14 giugn<> 1'14Q, n. 122 : B9, i la rin' le di •• l l EU Ln,c~tA/10:'>1. lilla 1da della C orte d'appell•• d t l"' iu, •. 11('/ 1111111'(1 ah•- f'CI Pr~'idcnce J assEGNI I NTEGRATIVI. ·nda or~· l . "' • l....'-..1 ''" ' ' UE Ltm a D1 L• fAI. ·\ l'rimo il~\i t>rc ... l p ro• 111 -:iak dell"btituh> n:11ionak della prcvidcnla .;ociah:. t>~n• ,·ariatio ne dd proprio :-lato tll famiglia. ~Ì.I per ZtuanlO riguarda i n .gli .<> le pc~·..,o~e .e.luiparate a carico. che la .;ua •1uaht:1 d1 capo-f:tnHgha. La c0ntrav•·e nti o ne può csscrt: comn1c""a soltanto da 1 la, ora tt)re. poi.:hè a que't i ... nlta n t o 0 addoss;llo rohhh!!O della O.:CllnlllliC<!/IOnl' dd le \il ri;l!io ni dd proprio .;tat<~ l.li litmi glia . . Il !atto del . n::tto .:ons is~c in una ••miss1onc. •1uclla d1 no n <knuncmrc al propno da1t1re di lavon> le ' a ri:11ioni del proprio stato l.li fami!!lia, sia per quanto rigu:•rda i tigli 1> k• per:;,l ne cqui1ìarate a carico. eh..: la qu·llit:'t d i c:q>l> d1 liuniglia. L 'elemento psicol,,g ico .:on..,istc ndl.1 't•lon t:ui~tà dd fallO: la pena è tjuclla dclrammend:t. lll·fta su indicat:l misura. da li r..: 20 a li re l 00 (t ). r:uon. ) di n:gi. . :gni: . nel Jcgli ro c '' ~ ' ' l AH , , .. r.lfc a sé o nd altri la corresponsione di a~~cgni f;omilia ri . .; punito a no nna dctr:on. 24 del R . D . 17 gi ugnn 1937. 'ollanw <111ando non int cgri gli c• ~rcmi di ahri rc:oci piio gravi. lO()() l. plicabili, le disposiLion i relative alle assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia c disoccupazione, comprese quelle sui benefici, privilegi ed esenzioni fiscali (D. Lt. 1°-111-1945, art. 19); tra queste disposi,doni una particolare importan1~1 presentano qudlc relathe a! P!incip~o cosiddetto ~cH 'automaticità _del_le prestaztom. per ti quale. come c noto. le presta710nt assicurati ve devono essere corrisposte dall'istituto assicu ratore anche quando l'imprend ito re non abbia versa to regolarmente i contributi dovuti (C. Civ.. art. 2116); tale principio trova naturale applicazione anche in materi:~ di assegni integrativi. Solo per quanto concerne le penalità il legislatore - per ragioni dd tutto contingenti djpendenti dalla esiguità, in relazione alla svaluta:lionc monetaria, delle sanzioni pecuniarie già sta bilite - ha previsto ipotesi autonome di reato c relative sanzioni (v. D. Lt. cit., an. 20). l'rof. LIONELLO R. L EVI SANDRI UE Consigliere di Stato lnc. di l)ir. del la, . ncii'Unh·. di Roma. A SSEG NO AL IMENTARE. - V. Alimetui. AH A SSEG NO DEL LA B ANCA D 'ITALIA. V. Assegno banwrio. msl:f(nO circolare e m.1·egni .1peciali. A SSEGNO B ANCARIO, ASSEGNO C IRCOLARE E ASSEGNI S P ECIAL I. A' EU BlBLIOUitAH•\. - \ '1' a. l rartalo di dirirto t•ommt•rtiuh·. J• edit., M ila no. 191 2. vol. Ili ; MOSSA , Il diri11o dello • chéqu~ •. Sassari, 1919. \OI. l . In .. L'ordinamrnto cambiario dd/v • clrequl' •. sa,,.tri. 1921 : llc>NELU. Dt!lla cambiale, dr/l'a; · segno bancario(' d,•/ c.mrrarto di nullo rorn•ute (Conmu•fltariu al Codici' di commN< io. 2" cdit .. Vallnrdi, Milano, 1930} ; ASCAR~l LJ, l:.liltl~ioni di diriiiO COIIIIIIt'rcittlt•, Roma, 1931 : BRI:n , Der Se"''' lo. ( Da., flmulrlsgt!SN ~hudt. D uringer-Hachcnburg. l annehcun. 1932. 'ol. IV): CARXELLlll, Teoria giuridira di'Ila cin·o/ll~ionl'. l'adO\ a. 1933; HA~ff· l , llanqut'S N operlliÌtllt~ dn btmqtws. l'.trigi. 1933. vol. l (ovc in appcnclkc Le nom·e11u régimc• tlu •"•'lfUI' en France•. Parigi. l 9.l6l; B Ol· TERO,, LI' stalut illlt•maliOIWI du du'que, Parigi. !934 ; QJ- \S· SO\\'SKI C Al BRI( 11r. Sth~tf..gesetz, llcrlino. 1934 ; ì\IESSINitl, l IÌJO/i tli crC"dito, Pado\it, 1934. \ O I . Il ; GRt\0. Corw di dirillo bancario, l'udo,a. l\136; VAUI\Y. Des clu.:ques en tlroi1 frart('ais, P:trigi. t9J6; SLI'l'O Dl St\10, DI'Ila cambiai<' c dell'assegno bancario ICodi<e di commercio commellla/0. Utet. forino, 1936), ASCAKLl u. in ,\uoro Dig<'.I'IO lwliano, vo l. l , voce As.rt•gnn bancario, T orino. 1937: MOSSA. L_o o chequc• • " ta\\<'1:"" tirwlurt• seco11do la IIUO\'a legg~. M1· !ano. l 938 ; FR. l lRK \R \ jr.. Le btmclre e le Oflcraziom tft hanca. Firen ze. 1941; LOROI, ls1illl~ioni di dirti/a C0/11111<'1· eia/e, Padova. 1943. ,·ol. Il i : COLAOIIOSSO, Dìri/111 ballC:flritJ, Roma, 1947 ; N ,\V,\ltRI!<I. l.ll <'t>mbia/e e l'as~~gno bancario. Roma. 1950; Ft·RRI, ,\lw11wll' dì dirti/o commerciali'. Torino. 1950; lo .. l litolt Jt cretliw ( Tronmo tli dirino dli/1'. Vassalh. Torino, 1950) ; CIIORLFY, La ..· of btmking. Londra, 1950; ASQUINI, l1i1oli di credilo. Padova, 195 !; PEJtCFROU et llOtJ· T~RON, f, La 110111'1'1/1? /égi>·ftuion {rallçttise el inll'flltlliOIIflfl' dC' /11 lenrt• de changt•. da bi/11'1 ti ardu n du chèque; Il, Le cMqa~. Parigi, 195! (o'c in appendice GurrFRtDGE. Ll' droit ang/01< da chèqlll'); M LSSII'olO . .\1amwlf! di dirino ri••ile e commrr· eia/e. Milano. 1952. vo l. l lt. 1. 2; D~ SPMO, Dirillo N1111biaril•. M ilano, 1953; GtALrt~RI. l tifo/i t/i credito. Torino. 1953; BROGLIO. La cambiule C' lo • cht.'ttae • nel dirino anglo· amerirtmo. ViCCil!<l. l95J; BAUM6ACII C H Et i!RMI L. IVuhst•/llnd Sthrd.:gest?t~ . Monaco. 1953; G1USlPPF. SOl iTO DE S~LIS .. L'assegno baltt'urio e (cnH'f.:llO c:irco/nre non l'Ono_ n~olt d1 credilo. R om<~. 1954; A "'n orn. A>sl'gno btmmrw trftt/1 11" larl'. Roma, 1954 Ro ' El 11. Assegno 11 mow. f orino. 1954· H UECK. Rec/11 dt•r IVI?II[IOJIÌI'rt!, Francoforte, 1954 : SCII l': ~'">'". 1/anclel.•n•rht. \Vic,bnd~n. 1954. \Ol. l l : M \RTOrtAr-P. HA l' UE lj AH '" l J EU l' sostitutive d..:ll"assi~urazione per l'invalidità c la vecchiaia. Per quanto concerne !"assicurazione contro la disoccupa7ione, gli assegni integrativi sono concessi per tutto il periodo per il quale zyetta al lavoratore assicurato. rimasto involontariamente disoccupato, l'indennità giornaliera. Il loro ammontare è di lire 200 per ogni giornata di corresponsione dell 'indennità ordinaria; ma a ll'assicurato spetta anche un assegno integrativo giornaliero di lire 60 per ciascun figlio per il quale spelli la maggioratione dcii 'indennità giornaliera a sensi dell'art. 19, 3° comma, del R. D-L 14- IV-1939, n. 636. Tuili questi assegni sono corrisposti insieme ali 'indennità giornali..:ra di disoccupazione e con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione di <juest'ultima (L. 29- IV- 1949, n. 264. art. 35). Per quanto concerne invece le forme previclenziali sostitutivi! dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, si può osservare che assegni integrativi delle pensioni sono tuuoru previsti per il personale addeuo ai pubblici ~ervizi di trasporto. per quello impiegatizio addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, per quello adde11o alle gestioni delle imposte di consumo. e, infine. per il personale dipendente dali 'Azienda di Stato per i ~erdzi telefonici. Ma mentre per quest ·ultimo personale gli as~egni sono corrisposti a cura del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l 'assistenta di ma lattia ai pensionati a sensi dell'art. 35 della L. n. 218 del 1952, per l 'altro personale suindicato la corresponsione fa carico a speciali fondi di integrazione o di adeguamento pensioni, costituiti essi pure prcs-;o l'l. N. P. S. a fianco delle speciali gestioni assicurati\·c c~istenti per il personale suddetto. Questi fondi di integrazione o di adeguamento sono alimentati con contributi a carico dci soli datori di la voro (come nel ca~o del Fondo di integnuione per il personale addeuo ai pubblici servizi di trasporto : art. 3 del O. L. C. P. S. 16- IX-1947. n. 1083) o anche, ma in misura più modesta. dci lavoratori (l). L ·ammontare degli a-;segni non è determinato in misura fìssa: esso è pari alla diOerenza tra l'ammontare della pensione base calcolata per ogni assicurato secondo i criteri stabiliti per i 'ari fondi di previdenza speciali e quello complessi' o della pen~ione rh aiutata spCilante all'assicurato medesimo (2). 3. La corrc~ponsionc degli assegni integrativi risulta streuamentc collegata a quella delle prestazioni base delle quali ra~segno costituisce appunto integrazione. Gli assegni infatti spettano unicamente a coloro cui compete la prestazione base e sono corrisposti insieme a quest'ultima (3). La loro natura giuridica non differisce perciò da quella delle prestazioni base: sono cioè elementi del contenuto del rapporto giuridico di assicurazione sociale ; e ad essi è propria anche la funzione indcnnitaria che è comune a tutte le prestazioni assicurative di carattere economico. Di conseguenza anche le eventuali controversie in materia di contributi c di assegni seguono le norme stabilite per i contributi e le prestazioni base e no n è più previst.a al riguardo alcuna particolare disposizione (4). E anzi stabilito che sia per i contributi che per g li assegni integrativi si o:.servano, in quanto ap- HA •.l f ASSEG 'O ALI IF tT 1\RE IIJ \ edi L. 2 ,cuembrc 1951. n . 1101. art. 2. per il per-onale del le c';tllorlc c dcevit~,>riC dcii.: imposlc dircllC; L. 6 giugno 1952. 11 . 736 . .Jrf 2. per quel lo .ltlllcuo alla ri~cossionc d el le impO\lC di C•111 >llt1lll. (2) Vedi. ad "'·· L. 2 '~uembrc !951. art . 9; L . 6 giugno 195:!. art . 9 . l 3) Vedi, au "'·· l . 29 aprile 1949. n. 264, art. 35, l " c 4" comma. per tjUarHo cc•nccrnc 1'.1\'kurazionc contm 1.1 di<:O<.:· cupazionc. on C(htltui,çuniJ "''";:gno in1cgra1Ì\o n~;t :\u~onCJ~l.l prcswlionc dcll'."siçuratiunc con1m la tli,occupam>nc 1 cos•d · detti .WS<idi \lrll<mfinmi t/i tfiJIIU'll{Jil:itult' prC\'iSti uaJrilrl. 1 6 c seguenti della kggc 'tuJtkcta. (4) In un primo nwmcnto erano \lati invc~c . prc~·~~~~. i~l matcri,, di prcstatit>ni e di .:ontributi. particolan ncor~1 anllt11· D . Lt l " m.ortn 1945. n. 177. art. 1.1 c 14). ni~trati\1 (' Ile CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT SOCIAL organisé par l' INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE BELGE DE DROIT SOCIAL BRUXELLES, 8-15 JUIN 1958 * THÈME GÉNÉRAL AH EU SECTION III UE LE RÒLE DE L'ÉTAT DANS LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL ET DANS L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE HA LA SÉCURITÉ SOCIALE UE RAPPORT NATIONAL présenté par le AH Prof. Lionello LEVI SANDRI Université de Rome HA EU ITALIE SECRÉTARIAT DU COMITÉ ORGANISATEUR DU ne DE DROIT SOCIAL CONGRÈS INTERNATIONAL 188 , RUE MONTOYER 27, AVENUE JEANNE BRUXELLES 703 INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE BELGE LE ROLE DE L' ETAT DANS L 1 0RGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE EN ITALIE l . Farmi les finalités de l' Etat moderne celle de l a tutelle des classes ouvrières, qui revet désormais , dans les divers Etats , des aspects multiples et compl exes , présente un relief toujours plus important. Un de ces aspects e st celui dit de l a pr évoyange , qui a pour but, à travers cer t aines formes d 1 assurance sociale, de pourvoir une aide aux travailleurs en ca s d'évenements , préalablement spécifiés , qui pourraient influencer UE dans un sens négatif la capaci t é de travail et de gain de l'individu. La "prévoyance sociale" constitue désormais dans tous les Etats une s phèr e de plus en plus importante du dr oit objectif et a donné nais sance à des AH institutions juridique s de gr ande envergure soit du point de vue forme!, soit du po i nt de vue substantiel et éoonomique. EU Dans de nombreux ordres juridiques à la locution "prévoyance sc·ciale " on a substitué au cours de ces dernières années celle de "sécurité s o- HA ciale". Et cette t ermi no logie est entrée désormais , e t est en train de se répandre de plus en plus, dans l a doctrine et dans l ' usage , pour exprimer une idée pas encore définie de f a çon univoque , mais cert es pl us vas t e e t UE compréhensive que cell e de prévoyance sociale . Dans l 1 ordre positif italien ce tte locution est ignorée , meme si l es di ffér ents instituts juridi ques de AH prévoyance tendent de plus en plus f ermement à se conformar aux pri nc ipes qui inspi rent communément l a sécurité sociale . EU En Italie l a prévoyance s ociale est née au cours des dernières années du XIXesiècle , avec l a loi du 17 mars 1898 , n. 80, qui ins tituait l ' assur ance HA obliga t oire contre les accidents du travail dans l ' industrie. Cette assurance, étendue en 1917 à 1 1 agriculture , fut suivie en 1919 par l 1 assurance contre 1 1 invalidité et l a vìeillesse e t celle contre le ch6mage involonta ire. Pendant l a période "corporat ive " (de 1926 à 1943) la pr évoyance sociale fut expréssement reconnue comme l a plus haute manifestation de l' espri t de collabora tion e n tre employeurs et empl oyés (carte du trn.vn.i l, décl. XXVI) et l ' ~tat se proposa et réalisa le perfec tionnement e t l 1 extension de diverses institutions de prévoyance; entre autres furent instituées l 1 assurance contre l a tuberculose (en 1927 ) et celle contre l es maladies professionnelles (en 1929) ? et l 1 as surance contre toutes les maludi e s fut généralisée (en 1943), Se c t. III - 2 - tandis que les alloc...:.tions f amilial es surgiren-t et se développèr ent rapidement ( entre 1934 et 1937), aussi bien que d 1 autres formes de prévoyance soci~l e de moindre importance. Aujourd 1 hui, l ' art. 38 de la Constitution de trav~i lleurs Républ ique Italienne affirme le principe que "les l~ ont droit à ce qu l on leur fournisse et assure d.es moyens aò.équ2;çs à combler l es exigences de leur vie en cas d 1 accidents , maladie, inval i dité et vi eillesse , ch6mage involontaire" . Selon ce principe directif l es diverses institutions de prévoyance ont été amplement r éformées et perfectionnées (particulièren1ent l 1 as surance obliga toire pour 1 1 inv<.~lidi té et l a vieillesse) et l ' assurance UE contre l e s mal adies a été étendue aux travnilleurs pensionnés et à certa ines importantes catégories de trava illeurs autonomes et de pe tits entrepr eneurs AH (cultivateurs directs et arti sans). 2 . L' intervention et l 1 action do l 1 Etat dans l e domaine de l a pr évoyance EU sociale assument des forme s et des uspects variés , l i és entre eux . p<o~r ai lleurs étrol tement HA A) I ls se manifestent tout d 1 abord, à travers l a fonction législative dans le sens mat éri el , c ' est à dire l a position des règles juridique s, ay·ant UE préci sément pour objet l a matière dont il s ' a git; les lois et règlements dc 1 1 Etat sont dans ce secteur particulièrement nomoreux; et leur nombr e plutot AH élevé est m&me sujet à des sévères cri tiques et à des sour ces d ' inconvénients, que l'on a cherché à éliminer , ces d~rni ers t emps à travers la formulation de textes uniques (comme advenu par ex. pour les alloca tions familiales), EU Ceci n ' exclut pas, par ailleurs , qu 1 une cer t aine sphère d ' autonomi e soi t réservée auss i à des institutions sép2rées de l' Et a t. Ainsi un pouvoir de HA réglémentation en matière de prévo;rance dans les limi t es fixées par les lois de l 1 Etat , e st reconnu uux Régions de la Sicile, de la Sardaigne et du Trentin- Haute -·Adige. Aussi les ins i;i tuts churgés de gérer J.e s diverses f ormes d ' assur ance soc i ale peuvent édicter des statuts et règlements ccntenant des normes de droit ob;jectif, concernant non seulement 1 1 ordre int0rne des instituts mais aus si leur rapport avec d ' a.utres sujo t s . Enfìn une large mnrge d 1 autonomie a é t é réservée, de fait et de droit, aux organisations syndicales mSmes , qtti ~ par des contrats collectifs de travail, n 1 ont pas manqué d 1 intégrer , d ' élargir ou de renouvel er ca.rrément la discipline législative et r églémenta.ire ; il suffira de r a ppeler à ce propos que par des contrats collectifs 1 1 on a introduit dans l' ordre Sect. III .. 3 im~ort antes; itnlien des institutions juridiques très ce obli gatoire contre l es ~al ~die s , tellus que l ' nssuran- les all ocations familiales , le traite- ment d 1 i ntégra t ion des gains pour les ouvriers d 'indus t rie , qui seulemen t cn u.n moment succéssif ont été r égulari sées par les lois de l ' Etat. Cette autonomie syndicn.lo a présenté un r eli cf po.rticuli e r dn.ns l a période 11 cor- poro.tive" quand , dans le cadre des organisations syndicales dc droit public, los contr ats collec tifs evaient efficacité obligatoire pvur tous les indivi dus appartenant aux catégor ies intéressées , inscr its ou pas au syndicat; et pourr a r eprendre une importanc e similaire quand , d 1 après le principe Constitution , sera pr&tée de nouv eau aux UE contenu dans l 1 article 39 de la contr a ts eollec tifs de travail 1 1 ef ficacité obligatoire tcxt~s - législatifs, AH 4u moyen do ces t r ès nombreux géné r~e . r égle~er.tair e s , contractuels collectifs - tous les rapports prévidentiels ou d ' assurance minutieuse~ent r égl és : sujets du rapport , objot , contri - EU sociale ont ét é butions , prestations so.nitaires et économiques , constitution , dér oulement et ext i nc t ion des r apports , sont pr éalablement définis parlo droi t objectif , modifier ces m~mes HA et aucune marge d ' autonomie n'est lo.issée nux individus pour intégrer ou rapports ; seulement en certai ns cas - par ailleurs très UE rares - certaines facultés discrétionnaires sont attribuées à l =institut d 1 assurance dans la distribution des prestations facultati ves , en sua de 3. B) Une autrc forme d ' int~rvent ion ou d ' action de l a part de l~Etat , ce secteur , i ndividuali sée dans la constitution des instituts peut - ~tre EU d~n s AH celles obligatoires. de prévoyance sociale , dans la participat ion à leurs adminis trations , dans HA le controle exerc é sur eux. Les diverses formes d' assurance sociale sont gérées par des institutions appropriées , direc t ement c~éée spar l •Etat ou de quelque f açon que ce soit r econnue s par lui comme des pe r sonnss juridiques publiques . Tandis qu ' uu début de l 1 organis.1tion de l a prévoyance sociale auss i l 1 uc tiv ité des socié tés d ' é:.ssurances ex. pouvai cnt d~ ~tr e pr i vées avait été consentie ( au près desquelles pn.r stipulés les cor.trats d ' assura~ce contr e les n.ccidents trava il) , aujourd ' hu.L l a t~che d3 gérer les diverses formes d 1 0.38Ur ance .. 4 - Sect . III sociale est attribuée sous un régime de mono 1)ole à des i nsti tutions de droi t public. La Constitutt on ét ablit à ce propos qu taux tiches pr évi denti e lles doivent pourvoir "des or ganes et institutions prédisposés ou i n tégrés p:1.r 1 1 Etat " (art . 38, avant - derni er par . ). Parmi les institutions de prévoyance plus import antes do i vent &~re mentionnées : 1 1 Instttut national de l a pr évoyance sociale , qui gère les assurances contre l ' inve.lidité et la vieillesse, le chòmc.ge et la tuberculose, ainsi que les al l ocations familiales e t d 1 autres formes de prévoyance de moindre importance; l'Institut national pour l 1 assurance contre les acprofessi onnelles; l 1 Institut natio~al UE ci dents du travai l, qui gère ce tte assurance e t cell e contre les maladies pour l ' assurance contre l es maladies, AH qui gère précisément cette forme dtassurance; l ' Institut national de prévoyance et assistance pour les employés de l ' Et at. Celles-ci sont les ins ti tu tions plus importantes à carac t ère nat ional; mais il en exist:~ EU beaucoup d 1 autres , aussi à c::tractè1·e local , comme par ex. les ca isses mutuelles de maladie pour les cultivateurs directs, instituées dans chaque HA commune , et celles pour l es artisa1.s , insti tuées dans chaque province . Naturellement , chaque ins titut à cEractère nati onal a ses sièges locaux. UE La direction des institutions de pr évoyance est confi ée à des conseils d 1 administration nommés directement par l 1 Eta t et composés de r e - AH pr ésentants d 1 employeurs et d t emplcyés ( ces derni ers en plus grande nombre ) ainsi que lcs r 9présentant s des adrrini strations de l ' Etat qui en sont di rectement intéressées (tels que l e Mi nistère du Travail et de la Prévoyance So- EU cial e , celui du Tr ésor, celui de l ' Industrie et du Commerce, celui de l ' Agriculture , l e Raut Commissariat pour l 1Hygiène et la Santé). Et nous HA trouvons des représentants de l ' Etat aussi dcns les collèges de contròleurs , très souvent pr ésidés par un magistrat de la Cour des comptes . A cet or-dre f ai t exc eption celui des c:ùsses mutuelles des cul tivateurs directs et des artisans : dans ces institutions l es organismes directifs sont formés exclusivement par des pr océdés d ' él ection de la part des membr es des catégor ies assistées. Ensuite l es insti tutions dont il s ' agi t sont sujettes à des contr6les de l égitimi t é et très s ouvent aussi de mérite de la part de 1 1 Etat; ces Sect. III - 5 - controles sont exercés par le Ministère du Travail et celui du Trésor , tandis que pour l a partie sanitaire on a prévu aussi 1 1 intervention du Haut Com- missariat pour l 1 Hygiène et la S~nté . propre pcr s onn ~lité En reulité bien qu 1 étant pourvus d ' une juridi que , ces instituts jouissent d ' une l i berté de mouvements très limitée et qui peut se munifester seulement dans l 1 ordre d 1 orgunisation (institutions de sièges , de bureaux, d 1 instituts sa~ itai res, administrution du personne l); pour tout ce qui concerne l a constitution , le déroulement et l ' extinction des rapports d 1 assurunc e , 1 1 action des ins ti tutions dont il s 1 agi t est minutieusement disciplinée pur le droit objectif; UE aussi dans l 1 ordre d ' invest i ssement des moyens financiers recueill i s , dans l ' a tt ent e de l eur aff ectation, la limite d ' autonomie qui leur est reconnue AH es t ussez modes t e . 4. C) Une forme distincte n1 inter vention de 1 1 Etut , qui doit €tre con- EU sidérée à part , est constituée par le concours finuncier de l ' ~tat dans la gestion de certaines formes d 1 assurance sociale. Cette forme d 1 i ntervention d 1 ussur ances HA trouve s a propre justificu t i on dans les finalités publiqués qui au moyen social~s sont poursuivies , dans l a nécéssité d lintégrer par l e concours de tous l es ci toyens , les possibilités limitées de certaines UE catégories , enfin duns le fait que l a réuli sation des formes de prévoyance puissent r emplacer presque complètement, dans le cas des classes ouvri ères, AH 1 1 act ivité de l a bienfaisance publique à l aquelle l 1 Etat doit pourvoir en grande partie directement par ses pr0:pres moycms. formes de EU Par ailleurs cette interventi on ne se vérific pas dans toutes les pr évoyanc~ social e; elle est tout à fait ét rungère , par ex. à 1 assurance contre l es uccidents du travail e t aux allocations familiale s HA 1 (bien qu ' en un premier temps ell e : ut pr évue pour ces dernières ); elle se manifeste uu contraire , et de manière très importante, dans 1 1 assurance générale pour 1 1 invalidité et la vieillesse (où elle couvre environ un quart de 13. somme totale des prestr.tions à nff ecter dnns 1 1 année) et dans celle de l a ci f nrmant malc~ie pour les culti,·ateurs directs et pour les artisans - ceux- des catégories de traxailleurs uutonomes ou mieux de petits entr eprene,rrs qui ne peuvent jouir de l 1 appui d 1 aucun employeur. Pour un certnin temps on a eu aussi l e con<:ours finuncier de 1 1 Eta t dans la forme Sect . III - 6 - de prévoyance d ' intégra tion des gains aux ouvr iers d'industrie travaillant à horaire réduit. 5. D) Enfin l 1 Etat intervient pour garantir la réa lisation de la législa t i on de prévoyance. a ) Dans ce but il déroule surtout une action de surveillance , par rappor t aux employeurs 7 au moyen d 1 un organisme approprié 7 l 1 Inspectorat du Travail , pour assurer une juste observationdes différents préceptes; cette action de surveillance peut etre exercée en certains cas par les instituts m~mes , auxquels par ailleurs on a parfois a ttribué aussi des UE d 1 a ssurances moyens juridique s spéciaux pour obtenir des employeurs et des travaill eurs b) L 1 o bserva~n) AH l 1 observa.tionde s diverses obligations qui leur sont imposées. de la pnrt des sujets obligés , des diverses règles EU est garantie aussi par d 1 autres moy ans juridiques et des sanctions spéciales. Une garantie de réa lisa tion est donné e en exemple par la constitution ~e HA legis du r apport d ' assurance sociale , i ndépendamment de n 1 i mporte quelle manifesta tion de volonté de l a part dss sujets; les différents rapports d 1 assurance sociale surgissent géné ~alement ipso__j~ par le f ait objectif UE de l ' exercice d ' une ac tivité détermi née en t ant que travailleurs subordonnés ou autonomes, ayant pour cons équence que les prestations d 1 assurance peuvent AH (et doivent) ~tre payées meme si l ' empl oyeur n ' a pas ren1pli ses obligations (principe de l ' automatisme des prestations). c) D' autres fois des sanctions à caractère pénal ont été pr évues pour l 'ordre juri dique violé paT le comportement des su jets contraire EU rétarlir au réglement; elles consistent généralement en payements d 1 amendes . Ces HA sanctions peuvent etre accompagnées t Tè s souvent par d 1 autres à caractère adminis tratif et civil; ces dernière s consistent essentiel lement en dommages et intér~ts . d) L 1 intervention de l 1 Etat présente un relief particulier dans le con t entieux . Avant tout on a prévu fort souvent des recours administrat ifs contre les actes de s instituts de prevoyance en matière de cotisa tions et de prestations des assurances; les d~ cisions sont adoptées , en général , par le ministre du travail. Ensuite on peut avoir l 1 intervention des t ribunaux ordi na ires , auxquels on a conféré l a en matière de prévoyance soc i~le. t~che de décider toutes les controverses Sect. III - 7 jiN NEXE Parmi la très vaste législation italienne en matière de prévoyance sociale, on peut citer les textes fondamentuux suivants Code civil, art. 1886, 2114·-2116; décret législc.tif 2 o.vril 1946 , n· 142 ( sur les cotisa.tions); décrets législatifs 23 aout 1917 , n. 14?0, et 17 aout 1935 , n. 1765 (assurance contre les accidents du travail); décret législ,.tif 4 octobre 1935 , n. 1827 ( o.ssurances contre l 1 inva lidité et l a vieillesse , la tuberculose et le chomage involon t a ire); loi 4 avril 1952, n. 218 (réforme de UE l 1 assurance inva lidité et v i eillesse); loi 11 janvier 1943, n· 138 (as surance contre les mal a.dies); décret du Président de la Républ i que 30 mai AH 1955 , n . 797 (texte unique des allocations familiales) . Aussi la littérature juridique est abondante. Ne teno.nt aucun compte des ouvrages relatifs a chaque assurance sociale (la bibliographie est EU particulièrement riche en matière dtassurance contre les accidents du travc.il) on peut Anumérer, parmi les ouvro.ges plus significo.tifs et récentt~ HA en matière de prévoyance sociale en généro.l, les suivants : BARASSI , Previdenza sociale e lavoro subordinato , 2 voll . , Mil ano, 1954; DE V~LLES: UE Le assicur azioni sociali , dans le Trattato di diritto administrativo de M. Orlando , VI, I , 323 ss . ; DONATI A. , Il rapporto giuridico di assicurazione sociale , en I l diritto del lavoro, 1950 , I , 3 ss . ; LEVI SANDRI , Istituzioni AH di legislazione sociale , 5ème éd ., .Milano , 1955, 133 ss . ; PETRILLI G. , La sicurezza sociale , 2ème éd., Bologna , 1956; SANTORO PASSARELLI, Rischio e sociale~ EU bisogno nella previdenza sociale, en La rivista italiana di previdynza 1948, 177 s s . ; VENTURI, I fondamen ti scientllici della sicurezza sociale , a~ssi HA Milano , 1954 , - V. les monographies en matière de prévoyance sociale, rédigées par plusieurs auteurs, qui sont contenues dans le 4ème volume du Trattato di__9-_i_r_i_t_to_ de_l__l_Et~ de 1954 · MI~1. Borsi et Pergolesi , 2ème éd ., Padova, UE AH EU HA UE AH HA EU END F I SO 9660 E FORNASlNI MICROFILM SERVICE: L