Il Gruppo Commissari di Gara desidera porre l’attenzione circa l’ammissione dei motocicli
da enduro e da cross nelle manifestazioni di enduro country di ogni ordine e grado; e
sottolinea come in merito alla questione il Comitato Enduro Nazionale della FMI chiarisce
quanto segue:
alle gare di Enduro Country possono partecipare moto da enduro e da cross secondo
quanto previsto dalle norme sportive enduro.
Art 207 richiama unicamente il rispetto dei successivi 207.1 e 207.2 e, contrariamente
all’Enduro, non obbliga né ad avere il cavalletto né ad avere la targa.
Art. 207.1 parla solamente di verifica della regolarità dell’iscrizione e della licenza e,
contrariamente all’enduro, non parla di nessun controllo su libretto – assicurazione e
patente che quindi non sono necessari
Art. 207.2 dice che i motocicli devono essere conformi al presente regolamento (art. 207 –
207.1) e al regolamento tecnico enduro (art 501 – 519) con esclusione dell’art. 514 (che
parla di impianto elettrico), per cui non è obbligatorio l’impianto elettrico. Lo stesso
regolamento tecnico (art. 512.2) fa una eccezione per quanto riguarda gli pneumatici
appositamente per Enduro Country.
Art. 202 (Partecipazione) ammette con moto di 125 cc piloti nati negli anni 2000 – 1999 –
1998, che, a norme del codice della strada non sono abilitati ad usarle, per cui si deduce
che non ci sia obbligo di avere motocicli conformi al codice della strada.
Scarica

Il Gruppo Commissari di Gara desidera porre l`attenzione circa l