I BENI ARCHEOLOGICI
Capitolo 4
Nardi Roberta matr. 263031
Pasotto Marta matr. 262960
Talato Daniela matr. 262929
Capitolo 4. Beni archeologici
Ricerca archeologica e beni archeologici
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Particolarità del bene archeologico
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Normativa autonoma rispetto i beni culturali:
Vige la riserva statale su attività di ricerca archeologica (art.88 D.Lgs 22 gennaio
2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 luglio 2002 n 137)
1) Lo Stato è Titolare del diritto di
ricerca
del
2) Lo Stato è Proprietario dei Beni
archeologici (art. 822 e 826
Codice Civile)
3) Lo Stato può espropriare o disporre
l’occupazione temporanea dei fondi
interessati con il pagamento in
entrambi i casi di relativo indennizzo
Capitolo 4. Beni archeologici
La scoperta fortuita
Nel caso di scoperta fortuita, lo scopritore ha l’obbligo di:
 denunciare il ritrovamento entro 24 ore al soprintendente, al sindaco o all’autorità di
pubblica sicurezza;
 provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte:
 lasciandole nelle condizioni e nel luogo dove sono state rinvenute;
oppure
 nel caso di cose mobili, di cui non si può altrimenti garantire la custodia, ha la
facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e custodia, e se necessario
chiedere l’ausilio della forza pubblica;
fino alla visita dell’autorità competente.
Capitolo 4. Beni archeologici
Le spese sostenute per la custodia, vengono rimborsate dal Ministero.
Proprietario dell’immobile
Concessionario
Scopritore
Se hanno ottemperato agli obblighi
precedentemente descritti, hanno diritto ad un
premio
Premio
 stabilito per ciascuno nella misura massima di un quarto del valore delle cose ritrovate;
 può avvenire tramite:
 rilascio di una somma in denaro
 rilascio di alcune cose ritrovate (a)
Ipotesi in cui un bene archeologico entra nel patrimonio di un soggetto diverso dallo Stato:
 Nel caso (a);
 Nel caso di cose rinvenute prima del 1909, cioè prima che entrasse in vigore la legge
che sanciva la proprietà statale.
Capitolo 4. Beni archeologici
La destinazione delle cose ritrovate
La destinazione delle cose ritrovate è regolata:
•dall’art. 89 al comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che:
- è il Ministero a consentire, a richiesta, che gli oggetti ritrovati rimangano alla
Regione o altri enti territoriali
- le cose ritrovate possono rimanere tutte o solo una parte di esse
- la Regione o ente territoriale deve avere fini espositivi
- l’ente deve disporre di sede idonea e garantire la conservazione e custodia delle cose
medesime
Problematiche non risolte dall’art. 89
- discrezionalità per la destinazione dei beni archeologici
- valutazione dell’idoneità delle strutture per la tutela e fruizione del bene
Capitolo 4. Beni archeologici
Nel caso di scoperte fortuite, la destinazione è regolata da:
• R.D. 363/1913, art. 121 che stabilisce che:
- Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite […] saranno destinate ad Istituti
governativi della regione donde provengono
- In casi eccezionali il ministro dell'istruzione,[…] potrà destinarle ad altro Istituto
- Oltre al caso speciale, […], potrà il Ministero consentire, […], che tali cose siano
lasciate in deposito, dietro ogni più ampia garanzia di custodia, ad Istituti comunali e
provinciali della regione in cui vennero scoperte.
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I beni archeologici [Nardi, Pasotto, Talato]