I BENI ARCHEOLOGICI Capitolo 4 Nardi Roberta matr. 263031 Pasotto Marta matr. 262960 Talato Daniela matr. 262929 Capitolo 4. Beni archeologici Ricerca archeologica e beni archeologici • Particolarità del bene archeologico • • Normativa autonoma rispetto i beni culturali: Vige la riserva statale su attività di ricerca archeologica (art.88 D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002 n 137) 1) Lo Stato è Titolare del diritto di ricerca del 2) Lo Stato è Proprietario dei Beni archeologici (art. 822 e 826 Codice Civile) 3) Lo Stato può espropriare o disporre l’occupazione temporanea dei fondi interessati con il pagamento in entrambi i casi di relativo indennizzo Capitolo 4. Beni archeologici La scoperta fortuita Nel caso di scoperta fortuita, lo scopritore ha l’obbligo di: denunciare il ritrovamento entro 24 ore al soprintendente, al sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza; provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte: lasciandole nelle condizioni e nel luogo dove sono state rinvenute; oppure nel caso di cose mobili, di cui non si può altrimenti garantire la custodia, ha la facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e custodia, e se necessario chiedere l’ausilio della forza pubblica; fino alla visita dell’autorità competente. Capitolo 4. Beni archeologici Le spese sostenute per la custodia, vengono rimborsate dal Ministero. Proprietario dell’immobile Concessionario Scopritore Se hanno ottemperato agli obblighi precedentemente descritti, hanno diritto ad un premio Premio stabilito per ciascuno nella misura massima di un quarto del valore delle cose ritrovate; può avvenire tramite: rilascio di una somma in denaro rilascio di alcune cose ritrovate (a) Ipotesi in cui un bene archeologico entra nel patrimonio di un soggetto diverso dallo Stato: Nel caso (a); Nel caso di cose rinvenute prima del 1909, cioè prima che entrasse in vigore la legge che sanciva la proprietà statale. Capitolo 4. Beni archeologici La destinazione delle cose ritrovate La destinazione delle cose ritrovate è regolata: •dall’art. 89 al comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che: - è il Ministero a consentire, a richiesta, che gli oggetti ritrovati rimangano alla Regione o altri enti territoriali - le cose ritrovate possono rimanere tutte o solo una parte di esse - la Regione o ente territoriale deve avere fini espositivi - l’ente deve disporre di sede idonea e garantire la conservazione e custodia delle cose medesime Problematiche non risolte dall’art. 89 - discrezionalità per la destinazione dei beni archeologici - valutazione dell’idoneità delle strutture per la tutela e fruizione del bene Capitolo 4. Beni archeologici Nel caso di scoperte fortuite, la destinazione è regolata da: • R.D. 363/1913, art. 121 che stabilisce che: - Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite […] saranno destinate ad Istituti governativi della regione donde provengono - In casi eccezionali il ministro dell'istruzione,[…] potrà destinarle ad altro Istituto - Oltre al caso speciale, […], potrà il Ministero consentire, […], che tali cose siano lasciate in deposito, dietro ogni più ampia garanzia di custodia, ad Istituti comunali e provinciali della regione in cui vennero scoperte.