Regolamento d'istituto
1. Norme generali
11. Biblioteca – Videoteca
2. Sanzioni disciplinari
12. Laboratori: Chimica
Microbiologia – Sartoria
Metodologie
operative
Integrazione – Informatica
3. Utilizzo della
attrezzature sportive
palestra
e
4. Personale docente
13. Sicurezza e manutenzione
5. Assistenti tecnici
14. Contratto
d’opera
6. Collaboratori scolastici
7. Materiale didattico
di
–
e
prestazione
15. Uffici amministrativi
8. Assemblee e gruppi di studio
16.
Accesso
amministrativi
9. Visite e viaggi d’istruzione
17. Disposizioni finali
ai
documenti
10. Rapporti scuola – famiglia
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Le norme del regolamento interno dell’I.P.S.S.S “L. Mangano” tendono a rispecchiare
nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle
vigenti leggi. L’Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica,
svolge un’azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta coscienza civica,
ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni
forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per porli su un
piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. In questa
prospettiva il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del
tempo di lavoro e dell’impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti,
docenti, personale non docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e
favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine fa
proprio lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D. P. R. 249 del 24.6.98).
Il rispetto di tutte le norme, la regolarità e l’efficienza della vita scolastica sono affidati
alla responsabilità dei docenti, dei non docenti, degli alunni e dei genitori prima che
alle misure disciplinari.
1. NORME GENERALI
1) La scuola è luogo di educazione, di cultura, di formazione tecnica e professionale.
Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità.
2) La frequenza delle lezioni è obbligatoria per tutti gli allievi.
3) Le offerte formative aggiuntive, che vengono presentate nel corso dell'anno scolastico,
sono liberamente accessibili a tutti gli allievi, compatibilmente con le disponibilità delle
attrezzature presenti in Istituto, e in armonia con i prerequisiti richiesti.
INGRESSO
4) L'ingresso in Istituto è consentito agli alunni, al suono della campana. Le lezioni
avranno inizio alle ore 8,10. Al termine delle lezioni non è consentito sostare in Istituto .
5) L'alunno è tenuto a presentarsi in perfetto orario alle lezioni.
6) Ogni alunno all'inizio dell'anno scolastico deve ritirare con la presenza di un genitore il
libretto personale per le comunicazioni tra scuola e famiglia valido per le giustificazioni.
ASSENZE E RITARDI
7) Per la tutela del tempo-scuola e per una migliore fruizione dell’offerta formativa non
possono essere accordati permessi per ingressi posticipati o uscite anticipate.
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8) Nel corso di ogni quadrimestre dell'anno sono concessi a ciascun allievo fino ad un
massimo di quattro permessi di entrata posticipata (2^ ora) per quadrimestre, per gravi
ed eccezionali motivi; superato tale limite l’allievo non potrà essere ammesso in classe. I
permessi saranno annotati, a cura dell’insegnante, sul registro di classe, sul libretto delle
giustificazioni e sul prospetto allegato al registro di classe. E’ compito dei coordinatori di
classe, notificare alla famiglia dell’alunno che lo stesso ha esaurito i 4 permessi di
ingresso posticipato stabiliti dal presente regolamento. Sono possibili uscite anticipate
solo in casi gravi da documentare, con la presenza del genitore e non prima della 6^ ora.
9) L'assenza dalle lezioni deve sempre essere giustificata da un genitore dell'alunno o
dall'alunno stesso, se maggiorenne, il giorno della ripresa delle lezioni, all’insegnante
della prima ora sul libretto personale. Per gli alunni maggiorenni in casi gravi ed
eccezionali il genitore può fare richiesta al Dirigente Scolastico, di esercitare la patria
potestà sullo stesso alunno.
10) L'alunno che al rientro dopo l'assenza non presenta la giustificazione può essere
ammesso alle lezioni; l'indomani, la mancata giustificazione comporterà la convocazione
dei genitori che dovranno personalmente giustificare entro una settimana.
11) Ogni assenza deve essere giustificata singolarmente: non possono essere accettate
giustificazioni cumulative.
12) L'assenza dopo il quinto giorno deve essere giustificata, oltre che con il libretto,
anche con un certificato medico dal quale risulti che l'alunno può riprendere le lezioni. La
mancata esibizione del certificato comporta automaticamente la non ammissione in
classe. L’alunno consegnerà successivamente il certificato al coordinatore di classe. La
quinta assenza deve essere giustificata in presenza di un genitore.
13) La classe può essere dimessa anticipatamente nei casi in cui la scuola non riesce a
garantire la copertura con supplenza nelle ultime due ore di lezione e comunque non
prima delle ore 13.00( fine della quinta ora ).
INTERVALLO
L’intervallo è previsto come momento di socializzazione e osservazione dei
comportamenti.
14) Durante tale pausa è proibito adottare comportamenti che potrebbero recare pericolo
per la propria e l’altrui incolumità, come correre per i corridoi, sostare nei pressi delle
scale, gareggiare in competizioni sportive di qualsiasi genere (gioco della palla, lotte,
ecc.) .
15) Gli alunni usufruiranno della pausa per accedere ai bagni, la vigilanza relativa ai
quali è assicurata dal personale ausiliario, in maniera ordinata e composta. Qualsiasi
richiesta, di qualsiasi genere, deve essere formulata all’insegnante che ha il compito di
sorveglianza, il quale valuterà caso per caso.
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16) Non è consentito agli alunni di permanere fuori delle aule al suono della campana che
indica l’inizio della quarta ora.
17) Durante l'intervallo non è consentito abbandonare l'Istituto.
FUMO
18) E’ fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni.
La normativa attuale (circ. Ministero Sanità del 28 Marzo 2001, n. 4) prevede che il
Dirigente applichi sanzioni pecuniarie ai trasgressori; poiché la scuola è un soggetto
educante e gli utenti sono perlopiù giovani minorenni, ai trasgressori verranno inflitte
"sanzioni educative" attraverso compiti specifici a favore della comunità scolastica( art.4
comma 5 D.P.R. 24/06/98 n°249).
19) Tutto il personale ha l’obbligo della sorveglianza e deve accompagnare in presidenza
chi trasgredisce.
COMPORTAMENTO ALUNNI
20) Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.P.R. 24//06/1998 n°249 ed in conformità al più alto
senso civico, gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei
docenti,del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che richiedono per se stessi. Pertanto gli alunni sono tenuti a mantenere un
comportamento ed un linguaggio educato e rispettoso durante tutta la giornata scolastica,
ad avere un abbigliamento decoroso nonché adeguato alle diverse tipologie delle attività
tecnico-pratiche, secondo le indicazioni dei rispettivi docenti.
21) Durante le lezioni nessun alunno deve allontanarsi dall'aula o dal suo posto di lavoro.
Eccezionalmente l'insegnante può concedere agli allievi di uscire individualmente e per
brevi periodi in caso di necessità e solo dopo le ore 9,10. Non è ammesso agli alunni
disturbare per alcun motivo lo svolgimento delle lezioni delle altre classi. Gli alunni
possono portare e/o leggere comunicazioni solo se autorizzati dalla presidenza; possono
accedere agli uffici esclusivamente nell’orario di apertura dello sportello.
22) E’ vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione e gli allievi sono tenuti
a tenerlo spento in classe.
23) I distributori automatici non potranno essere utilizzati prima delle ore 9.10.
24) Tutti i mezzi di trasporto ( auto, motorini) devono essere parcheggiati negli appositi
spazi consentiti e non sono oggetto di sorveglianza da parte del personale scolastico.
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2. DANNI AI MATERIALI E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI
La buona conservazione di materiali, strutture, suppellettili è affidata alla cura e
all'educazione delle varie componenti scolastiche. Qualora si verifichino ammanchi o
danneggiamenti, il personale docente e A.T.A. è tenuto a segnalarlo immediatamente alla
Dirigenza.
26) Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso particolare dei locali
della scuola, è dovere civico, e che lo spreco si configura come forma di violenza e di
inciviltà, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare
un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti
irresponsabili, quando non vandalici, si stabiliscono i seguenti principi di
comportamento:
a. chi viene riconosciuto responsabile dei danneggiamenti dei locali è tenuto a
risarcire il danno;
b. nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà il
gruppo sociale (classe) che ha utilizzato la struttura danneggiata, ad assumere
l'onere del risarcimento;
c. nel caso si accerti che il gruppo, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla
propria aula, risulti realmente estraneo ai fatti, sarà la collettività ad assumersi
l'onere del risarcimento;
d. ciascun alunno è tenuto a custodire le proprie cose (denaro, oggetti personali,
materiale scolastico, cellulare,etc.). L'Istituto non si assume responsabilità per
furti o danneggiamenti subiti dagli allievi.
e. i danni provocati volontariamente ai beni dell'Istituto, oltre a determinare
l'obbligo del loro risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari ed
eventualmente penali nei confronti degli autori.
f. in riferimento a quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse
(D.P.R. n°249 del 24/06/1998 ), possono essere applicate le seguenti sanzioni:
-
ammonizione scritta ( viene irrogata dal docente)
allontanamento dall’istituto per un periodo proporzionato all’infrazione
commessa ( viene irrogata dal consiglio di Classe previa comunicazione alla
famiglia).
g.
Secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, dello "Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. 24/06/98, n. 249) gli allievi
possono convertire le sanzioni disciplinari loro inflitte in azioni a favore della
comunità scolastica; le attività possibili sono: verniciatura di mobili e arredi;
pulizia aree esterne o locali interni della scuola; sistemazione e riordino di
attrezzature; aiuto verso compagni per lo svolgimento di esercitazioni, compiti o
ricerche; servizi di sorveglianza in occasione di iniziative o manifestazioni
d'istituto.
h. ogni violazione di questo Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni
disciplinari, oltre alle eventuali conseguenze giudiziarie.
i. la Commissione di garanzia,prevista nell’art. 5, comma 2, dello "Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. 24/06/98, n. 249) che
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decide sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione
del presente regolamento, è composta da due docenti , due studenti ed un genitore
designati dal Consiglio d'Istituto, che li può scegliere anche tra i propri
componenti, nominandoli nella prima riunione del Consiglio all'inizio di ogni
anno scolastico. La Commissione resta in carica per la durata di un intero anno
scolastico, riunendosi, se necessario, con cadenza mensile. Il Dirigente Scolastico,
nel corso della prima riunione, nomina il Presidente. La Commissione esprime il
proprio parere all'unanimità o a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Essa viene convocata (anche tramite fonogramma) almeno tre giorni
prima della riunione.
j. ciascuna violazione del presente regolamento scolastico può comportare una nota
disciplinare sul registro di classe. Il consiglio di classe ha facoltà di riunirsi per
prendere i dovuti provvedimenti e/o per procedere alla sanzione dell’alunno, il
quale potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato da uno dei genitori.
Il consiglio di classe può anche stabilire per l’alunno ( art. 4 D.P.R. 24/06/98
n°249) delle sanzioni “ educative “ attraverso compiti specifici a favore della
comunità scolastica ( ex art. 17 del presente regolamento).
3. UTILIZZO DELLA PALESTRA E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE
Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività
motoria e attività cognitiva e luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole
che la persona sarà chiamata ad osservare nella società. La palestra é l'aula più grande e
più frequentata dell'Istituto, settimanalmente vi si alternano tutti gli studenti, per le
attività curriculari e di gruppo sportivo, ed atleti di società sportive autorizzate dal
Consiglio d'Istituto: per questo motivo si conviene che il rispetto delle regole
fondamentali sottocitate sono il minimo indispensabile per un corretto e razionale uso
della stessa, un ottimo mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto
rapporto basato sul rispetto reciproco.
Norme generali e compiti dell’insegnante
a) Il Preside, gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’Istituto e i
collaboratori scolastici di palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e
delle attrezzature.
b) Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti
gli insegnanti di Educazione Fisica e ne è custode il collaboratore scolastico di palestra.
c) Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei
piccoli e grandi attrezzi e il riordino è affidato al collaboratore scolastico addetto alla
palestra.
d) I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno
segnalati al Dirigente scolastico che ne prenderà nota per possibili riparazioni o
sostituzioni.
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e) Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori
dell’ambiente scolastico.
f) Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori
annessi sono demandati all’insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della
palestra che cura la pulizia dell’impianto, i quali ne riferiscono al Preside.
g) I gruppi scolastici o società sportive che hanno accesso all’impianto possono utilizzare
soltanto le attrezzature fisse con esclusione del materiale di consumo.
h) E’ fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della
palestra senza la presenza di un insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione
fisica o di un responsabile designato. L'uso della palestra e delle strutture esterne
adiacente alla stessa, al di fuori dell'orario scolastico o del gruppo sportivo, é consentito
agli studenti solo se autorizzati per iscritto dal Dirigente scolastico dell'Istituto e con la
specificazione dell’orario d’uso e se con possibilità di usare anche lo spogliatoio.
i) Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la
segnaletica delle vie di fuga.
Norme per gli studenti
a) Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività
da svolgere, sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come
esonerati, all’attività pratica.
b) E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza
dell'insegnante di Educazione Fisica.
c) Tutti gli alunni, al momento dell’appello, debbono disporsi in riga.
d) Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed
altri oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. E’ disponibile un armadietto chiuso
a chiave, custodita dal docente, nel quale gli allievi di una classe devono ritirare gli
oggetti di valore. Si ricorda che gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della
palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di
eventuali ammanchi.
e) L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto,
deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al
massimo entro la fine delle lezioni della mattinata in cui é avvenuto. In caso contrario
l’Assicurazione potrebbe non risponderne.
f) Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed
attrezzi debbono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente
quel giorno qualora non si riesca ad individuare il responsabile.
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g) E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione
dell’insegnante.
h) E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti
sportivi utilizzati.
i) Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla classe 5 minuti prima del termine della
lezione onde dare la possibilità al personale addetto di pulirlo prima dell'arrivo della
classe successiva.
j) Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti.
k) Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero
dall’attività pratica allegando il certificato del Servizio di Medicina Sportiva dell’ASL
(rivolgersi in Segreteria), a norma dell'art. 3 della Legge 07/02/58 n° 88.
Gli esoneri possono essere così classificati:
TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Educazione
Fisica)
Permanente (per tutto il corso degli studi)
Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso)
PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi)
Permanente (per tutto il corso degli studi)
Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso)
Nel Corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi
esoneri temporanei e parziali, in caso di improvviso malore da parte dello studente; lo
stesso dovrà successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della
famiglia come da richiesta.
Gli allievi esonerati devono comunque presenziare alle lezioni.
4. PERSONALE DOCENTE
27) Al suono del campanello l'insegnante deve trovarsi in aula per assistere all'entrata dei
propri alunni.
28) Al termine dell'ultima ora di lezione, gli insegnanti lasceranno l'aula dopo che
saranno usciti tutti gli alunni.
29) Il Professore ha l'obbligo di controllare la presenza degli alunni ogni volta che inizia
la sua lezione, di apporre la propria firma sul registro di classe per ogni ora di lezione, di
segnare gli assenti e i ritardatari.
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30) Il Professore deve custodire il proprio registro come documento ufficiale e tenerlo
costantemente aggiornato.
31) Durante l'intervallo, i docenti incaricati vigileranno sul comportamento degli alunni.
32) Gli insegnanti non dovranno lasciare uscire dall'aula più di un solo alunno per volta.
33) Durante gli scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali i docenti che non vi
aderiscono sono tenuti ad essere presenti in Istituto secondo il proprio carico orario ( ex
legge n°146/90).
34) Anche la presenza di un solo alunno durante gli scioperi o le astensioni collettive
impone che l'insegnante sia in aula con questo alunno.
35) Alle assemblee di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo
delegato, gli insegnanti che lo desiderano i quali devono comunque garantire un ordinato
svolgimento dell’assemblea, ex art. 14 comma 5 D.L. n°297 del 16/04/1994.
36) Durante le assemblee di classe o di Istituto il professore deve restare in Istituto
controllando che gli alunni non circolino per le aule, i corridoi, le scale.
37) Nessun docente può produrre lavori né fabbricare o confezionare oggetti per uso
personale, utilizzando apparecchiature, attrezzature o materiali di proprietà dell'Istituto.
5. ASSISTENTI TECNICI
38) L'assistente tecnico coadiuva l'insegnante nel laboratorio in tutte le operazioni:
•
deve attendere alla pulizia degli attrezzi, degli scaffali, degli armadi, dei banconi,
ecc. in cui sono depositati e custoditi utensili o materiali di consumo;
•
deve tenere chiusi i cassetti e gli armadi ed accertare costantemente che non si
verificano ammanchi; eventuali ammanchi devono essere immediatamente denunciati
al Direttore di Laboratorio;
deve adoperarsi per la messa a punto delle varie attrezzature in modo da assicurarne
l'efficienza, anche al fine di evitare infortuni e danni alle persone e alle cose;
•
•
deve preparare sotto la guida dell'insegnante del laboratorio le attrezzature, e gli
strumenti necessari per le svolgimento delle esercitazioni;
•
deve provvedere alla rimessa in ordine del materiale impiegato nelle esercitazioni;
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6. COLLABORATORI SCOLASTICI
39) Ciascun collaboratore scolastico deve tenere costantemente puliti le aule, i banchi, le
cattedre, i pavimenti, i vetri delle porte e delle finestre (facciata interna) della zona
affidatagli. Ciascun collaboratore scolastico è tenuto al trasporto delle suppellettili e degli
oggetti all'interno dell'Istituto tutte le volte in cui se ne presenti la necessità.
40) Gli avvisi, le circolari ed i comunicati diretti alle classi vengono consegnate a un
collaboratore scolastico che avrà cura di portarle a conoscenza delle classi indicate al più
presto.
41) Ciascun collaboratore scolastico deve contribuire alla vigilanza, in particolare nella
zona di sua competenza, e verificare che non vengano compiuti atti tali da causare danni
alle persone o alle cose; deve inoltre vigilare sugli alunni che gli vengono affidati in casi
particolari o durante la momentanea assenza dell'insegnante.
42) Tutti i collaboratori scolastici debbono adoperarsi affinchè durante le ore di
assemblea di classe o di Istituto non vi siano alunni che circolino per l'Istituto.
43) I collaboratori scolastici in servizio devono inoltre impedire l'accesso a persone
estranee all'Istituto, a meno che le stesse siano in possesso di autorizzazione del Direttore
dei servizi generali del preside o di un suo delegato.
44) Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici sono tenuti ad accertare che nelle
aule, nei laboratori non siano rimasti allievi.Nel caso vengano rinvenuti oggetti smarriti
o dimenticati gli stessi devono essere consegnati al preside,o al responsabile di sede che
li metterà a disposizione dei legittimi proprietari.
45) Al termine delle attività giornaliere il collaboratore scolastico custode dell'Istituto (od
il suo sostituto) deve:
•
controllare che nelle aule, negli uffici, nei laboratori, nei servizi, ecc., non sia
rimasto nessuno e che tutto sia normale;
•
controllare che le porte dei laboratori siano chiuse a chiave;
•
chiudere a chiave le porte degli uffici;
•
aprire gli interruttori generali;
•
controllare e chiudere tutte le finestre;
•
chiudere a chiave tutte le porte di accesso;
•
procedere, al mattino successivo, alle operazioni inverse prima che entrino gli
alunni ed il personale;
•
segnalare immediatamente al D.S.G. ogni anomalia riscontrata.
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7. MATERIALE DIDATTICO
46) Entro la data fissata ogni anno dal Dirigente, i responsabili di laboratorio
presenteranno le richieste per gli acquisti di nuove attrezzature o sussidi o materiale,
corredate di:
- una relazione sullo stato di necessità;
- indicazioni precise sulle qualità e caratteristiche del materiale richieste;
- indicazioni circa eventuali ditte fornitrici (minimo due);
- un quadro riassuntivo per ogni reparto.
47) I responsabili dei vari laboratori e dipartimenti presenteranno, almeno una settimana
prima della data di cui all'articolo precedente, le richieste per i materiali di consumo, le
eventuali riparazioni, e di quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività
didattica dell'anno scolastico successivo. Non si darà corso a richieste formulate durante
l'anno scolastico, salvo casi particolari la cui eccezionalità è valutata dal Dirigente.Gli
studenti possono avanzare proposte per l’acquisto di materiale o attrezzature didattiche
attraverso i loro rappresentanti.
8. ASSEMBLEE E GRUPPI DI STUDIO
48) Le assemblee di classe e di Istituto, la loro conduzione e il loro funzionamento sono
regolati dagli articoli 42-43-44 del D.P.R. 31.5.74 n. 416.
49) La richiesta di assemblea di classe deve essere presentata dai rappresentanti di classe
almeno cinque giorni prima, all’insegnante coordinatore di classe che la deve autorizzare.
Essa deve contenere l'ordine del giorno, e la sua durata non può andare oltre le 2 ore
consecutive.
50) Entro cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea, la classe deve presentare al
coordinatore o responsabile il verbale delle discussioni tenute. La mancata presentazione
di tale verbale impedisce lo svolgimento di una successiva assemblea.
51) Non è possibile recuperare nei mesi successivi una assemblea di classe non svolta, nè
anticiparne al mese precedente lo svolgimento.
52) L'assemblea di Istituto deve essere richiesta al Preside ed allo stesso presentata dagli
alunni eletti rappresentanti d’istituto, almeno cinque giorni prima del suo svolgimento.
53) Le modalità e gli orari di svolgimento delle assemblee d’istituto verranno di volta in
volta concordate tra il Dirigente Scolastico ed il rappresentante d’istituto.
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54) Le attività di cui al comma 6 dell'art. 43 del D.P.R. 31.5.74 n. 416 devono essere
richieste presentando un programma dettagliato nel quale siano specificati i contenuti, le
finalità e la durata delle attività stesse.
55) Possono essere concesse dal Dirigente scolastico autorizzazioni per la formazione di
gruppi di studio e per il loro funzionamento in ore non coincidenti con quelle di lezione.
56) L'assemblea dei rappresentanti di classe di tutte o di parte delle classi dell'Istituto può
essere concessa dal Preside, su richiesta motivata e firmata dai rappresentanti degli alunni
eletti nel Consiglio d'Istituto, soltanto in preparazione delle assemblee di classe e in
preparazione delle assemblee di Istituto, in orario extrascolastico.
9. VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
57) In conformità a quanto stabilito dal collegio dei docenti , le deliberazioni relative alle
visite e ai viaggi di istruzione devono essere assunte dai Consigli di classe, integrandole
nella programmazione didattica delle rispettive classi.
58) Ad ogni visita o viaggio d’istruzione gli alunni parteciperanno anche sulla base dei
criteri di merito stabiliti.
59)Le deliberazioni assunte dai Consigli di classe circa le visite ed i viaggi di istruzione,
devono essere approvate dal Consiglio d’Istituto, le cui decisioni sono inappellabili.
60) La mancata partecipazione al viaggio o alla visita , qualunque sia il motivo, può
comportare la perdita delle somme versate, nel rispetto degli accordi assunti con gli enti
esterni( Ditte, aziende ecc..) .
61) Per partecipare a una visita o viaggio d’istruzione, ovvero ad una visita guidata, gli
allievi devono presentare una dichiarazione preventiva con la quale i genitori autorizzano
i propri figli a prendere parte al viaggio, sollevando altresì l’Istituto da ogni
responsabilità per danni provocati a cose o a persone o per comportamenti scorretti.
62) Al termine delle visite e dei viaggi di istruzione i docenti accompagnatori dovranno
redigere una relazione circa il programma svolto, l'utilità didattica, la sistemazione
alberghiera, il comportamento degli alunni, segnalando eventuali disfunzioni o disagi, da
consegnare al Dirigente
63) I viaggi e le visite di istruzione devono essere effettuati non oltre la fine di Aprile.
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10. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
64) Ogni insegnante è a disposizione dei genitori o dei tutori degli alunni per colloqui
individuali su appuntamento, secondo l’orario fornito dagli insegnanti ( 1 ora ).
65) Sono possibili incontri dei genitori con il Consiglio di classe dietro richiesta scritta
formulata da almeno il 50% dei genitori degli allievi della classe.
66) Il Dirigente scolastico comunicherà direttamente alle famiglie dei propri allievi,
tramite lettera, ogni fatto o comportamento che ritenga opportuno portare a conoscenza
delle famiglie stesse.
67) Le famiglie potranno anche essere informate telefonicamente di ogni fatto o
comportamento che il Dirigente scolastico ritenga opportuno portare a conoscenza delle
famiglie stesse.
68) I genitori potranno essere convocati da uno o più insegnanti qualora questi lo
ritengano necessario.
69) I genitori potranno essere ricevuti dal Dirigente scolastico su appuntamento.
70) Il calendario degli incontri scuola-famiglia viene comunicato nella prima parte
dell’anno scolastico
RAPPRESENTANZA GENITORI
Una funzione fondamentale nell’ambito della gestione sociale della scuola spetta ai
rappresentanti dei genitori.
I rappresentanti dei genitori hanno la funzione di:
• mantenere continui contatti a livello formale ed informale con tutti i genitori;
• realizzare l’importante funzione di raccordo con gli organi collegiali;
• promuovere rapporti positivi e collaborare con le varie componenti della comunità
scolastica ( genitori, insegnanti, non docenti, dirigente scolastico).
11. BIBLIOTECA - VIDEOTECA
La biblioteca d’Istituto, comune ai professori e agli alunni è luogo di lettura, ricerca e
studio, di attività didattica e di documentazione e consultazione.
71) L'orario di funzionamento è affisso alla porta della biblioteca.
72) Su prenotazione un docente può utilizzare con la sua classe la biblioteca per fini
didattici.
73) Gli allievi, singolarmente o in piccoli gruppi, devono obbligatoriamente prenotare
l’uso didattico dei libri durante l’orario di apertura della biblioteca.
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74) Il prestito viene concesso per una durata massima di venti giorni e per un massimo di
due volumi per volta. Dal prestito sono esclusi i volumi di pregio, le enciclopedie e le
riviste.
75) Tre settimane prima del termine delle lezioni il responsabile della biblioteca deve
provvedere al recupero di tutti i testi dati in consultazione e viene sospeso il prestito.
76) I volumi non restituiti, distrutti o danneggiati devono essere risarciti dal titolare del
prestito.
77) La videoteca costituisce un valido strumento per migliorare il lavoro di studenti e
docenti ed è una valida risorsa per attivare azioni di ricerca per accrescere la
significatività delle conoscenze, per sviluppare percorsi caratterizzati da un’integrata
progettazione didattica e formativa.
78) L’accesso, l’uso delle videocassette e di altro materiale video è regolato da un orario
predisposto all’inizio di ciascun anno scolastico dal docente coordinatore sulla base
delle esigenze e delle richieste formulate dai docenti. In ogni caso, gli orari e le
modalità organizzative devono rendere uniforme ed ordinata la fruizione da parte di
tutti gli alunni e i docenti dei diversi ambiti disciplinari.
13. SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Per i problemi relativi alla sicurezza ("scuola sicura") si fa riferimento alla Legge 626/'94
e alla Legge 242/'96 e al Piano specifico redatto dal "Servizio Prevenzione e Protezione".
79) Il Dirigente Scolastico e il Consiglio d'Istituto si impegneranno a sensibilizzare le
istituzioni locali interessate, al fine di garantire agli alunni la sicurezza all'interno ed
all'esterno degli edifici scolastici (spazi annessi).
80) All'inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico:
•
•
•
•
provvederà alla nomina del "Servizio di Prevenzione e Protezione", in tutte le sue
componenti:
o responsabile del servizio;
o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
o un rappresentante per ogni plesso che dovrà attivare il servizio, in
collaborazione con i docenti, nel proprio plesso;
si attiverà per la revisione o la nuova produzione del "Piano di Prevenzione e
Protezione", a seconda delle mutate condizioni;
provvederà alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti (docenti e non
docenti) sui temi della sicurezza.
provvederà alla formazione di una Commissione di Vigilanza composta da
studenti che collaboreranno nelle simulazioni di prove di evacuazione, per
garantire l’ordinato svolgimento delle Assemblee di Istituto e in tutte le occasioni
che si ritengono indispensabili.
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81) La scuola dispone di un piano di evacuazione dell'edificio, elaborato dalla
Commissione Sicurezza.
82) Le piante di ogni edificio scolastico, le istruzioni per i possibili percorsi di uscita e le
norme di comportamento dei docenti, degli alunni e del personale non docente saranno
evidenziati in appositi pannelli affissi alle pareti degli atri o corridoi della scuola ed anche
all'interno di ciascuna aula. Gli alunni, dopo assemblee e prove specifiche ed una prova
generale, simuleranno l'evacuazione rispettando un programma preciso (relativo a
situazioni di incendio o terremoto o altro).
83) Il Consiglio d'Istituto sensibilizzerà gli Enti Locali affinché gli edifici scolastici siano
resi "sicuri" (con porte di sicurezza, ecc).
84) I cortili, i giardini, i parchi, che fanno parte integrante dell'edificio scolastico,
dovranno essere delimitati tramite recinzioni, della cui manutenzione ordinaria e
straordinaria sarà responsabile il personale indicato dagli enti preposti nel rispetto delle
specifiche competenze.
85) Gli spazi circostanti gli edifici scolastici dovranno essere convenientemente dotati di
illuminazione pubblica.
86) Tutti gli edifici scolastici dovranno essere muniti di funzionali sistemi di soneria
all'esterno.
87) E’ fatto divieto di parcheggiare nelle aree di raccolta delimitate da strisce gialle e nei
pressi delle uscite di sicurezza. Il parcheggio è consentito negli appositi spazi indicati da
strisce bianche.
88) E’ fatto divieto di aprire dall’interno le porte di sicurezza se non nei casi di
emergenza.
14. Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con
esperti
ai sensi degli art. 33 e 40 del decreto 44/2001
Il presente regolamento qui di seguito disciplina le modalità ed i criteri per il
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con personale esterno, per tutte le
attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali.
I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4 del
D.I. n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere
assegnate al personale dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze
professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro;
1. In caso di stipula di contratti e convenzioni con soggetti ed esperti esterni per la
realizzazione di particolari attività e insegnamenti, il Dirigente Scolastico ne dà
informazione con apposito avviso da pubblicare all’albo ufficiale della scuola.
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Gli avvisi devono indicare:
- la tipologia del contratto che si intende stipulare;
- l’oggetto della prestazione;
- la durata del contratto;
- il corrispettivo proposto per la prestazione;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- i titoli che saranno oggetto di valutazione;
- i documenti da produrre.
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego.
3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente
Scolastico, può produrre domanda ai fini dell’individuazione dei contraenti con i
quali stipulare il contratto.
4. I contraenti con i quali stipulare i contratti sono selezionati dal Dirigente
Scolastico mediante valutazione comparativa.
5. La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti titoli:
- curriculum personale e professionale;
- possesso di titolo culturali e professionali indispensabili, necessari o utili ai fini
dell’espletamento dell’incarico;
- esperienze professionali maturate nell’ambito operativo interessato;
- prodotti realizzati e pubblicazioni curate;
- precedenti rapporti di lavoro con Amministrazioni Pubbliche ed in particolare
con l’I.P.S.S.S. “ L. Mangano “.
6. Nell’attribuzione di incarichi a soggetti esterni, il Dirigente scolastico valuta ogni
elemento utile al fine di effettuare una scelta di elevata qualità in funzione del
progetto e/o dell’attività da realizzare.
7. Al fine di garantire la continuità della prestazione, ove non vi siano motivi di
carattere ostativo e sussista la convenienza economica, il Dirigente Scolastico può
affidare l’incarico a soggetti che abbiano espletato positivamente analoga attività
negli anni scolastici precedenti.
8. Ai fini dei compensi da attribuire ai soggetti destinatari di incarico, il dirigente
scolastico assume come riferimento, per quanto compatibile, la misura dei
compensi stabiliti per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. In casi
particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno
professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso
massimo da corrispondere al soggetto o all’esperto esterno.
9. I titolari del contratto si assumono l’onere di assolvere a tutti i doveri previsti
dalla normativa vigente.
10. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di
rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La
disciplina che lo regola è stabilita dagli art. 2222 e seguenti del C.C.
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11. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni
occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in
dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in
ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad
un anno e sono rinnovabili.
12. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi
corrisposti e
l’oggetto dell’incarico.
15. UFFICI AMMINISTRATIVI
Disposizioni generali e finalità
1. Il personale con la qualifica di assistente amministrativo assolve, nel rispetto dei
profili professionali propri della qualifica e delle norme contrattuali, alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative nei tempi e nei modi
previsti dalla vigente normativa in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il
personale docente.
2. Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e
delle procedure nella gestione dei servizi, sulla base delle disposizioni impartite dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente Scolastico.
3. Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale
amministrativo, sono aperti al pubblico in fasce orarie antimeridiane e pomeridiane,
sulla base di determinazioni adottate dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei
Servizi Generali Amministrativi.
4. L’orario di ricevimento viene pubblicizzato mediante affissione all’albo della scuola
e ne viene data comunicazione al pubblico con mezzi e strumenti all’uopo idonei .
5. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria,
entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data di inoltro della richiesta effettuata
presso l’Ufficio suddetto.
6. L’orario di servizio, le assenze, i permessi, le ferie sono disciplinati dalla normativa
vigente in materia e dai contratti integrativi di istituto .
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolge attività lavorativa di
rilevante complessità e avente rilevanza esterna. In particolare:
a) sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue dirette
dipendenze;
b) ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione
degli atti di carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che
assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna;
c) firma tutti gli atti di sua competenza.
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2. L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza con le finalità
dell’istituzione scolastica e con le scelte esplicitate nel Piano dell’offerta formativa.
Assistenti Amministrativi
1. Gli Assistenti amministrativi eseguono attività lavorativa richiedente specifica
preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con
l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico.
2. Hanno un’autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione,
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica,
nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.
3. Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di
assenza o impedimento.
4. Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo; rapporti con
l’utenza.
5. Assolvono ai servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
6. Provvedono, con l'assunzione di responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
7. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico,
partecipano alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
8. Possono svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree
omogenee e attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di
iniziative didattiche deliberate dagli organi collegiali.
16. Accesso ai documenti amministrativi
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, è riconosciuto a
chiunque abbia un interesse diretto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati presso l’Istituto.
2. E’ considerato documento amministrativo qualunque atto o prodotto di tipo grafico,
scritto-grafico, fotografico, magnetico, multimediale rappresentativo delle situazioni
oggetto di interesse della richiesta.
3. L’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla legge n°241 del 1990,
mentre le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è
regolamentato dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e D.M. n. 10 del 10 gennaio 1996.
4. L’esercizio del diritto di accesso può consistere nella richiesta di prendere visione dei
documenti o nella richiesta di copia dei documenti stessi.
5. Il diritto si esercita con riferimento agli atti del procedimento e, anche durante il corso
dello stesso, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a
detenerlo stabilmente.
6. L’accesso può essere informale e formale:
L’accesso informale è esercitato mediante una richiesta, anche verbale, all’ufficio
competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. In
tal caso, la richiesta potrà essere accolta immediatamente. Nel caso in cui non sia
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possibile l’accoglimento immediato della richiesta, in via informale, l’interessato
deve essere invitato a presentare istanza formale.
L’istanza formale va redatta in carta da bollo (in carta semplice se avviene
nell’ambito del rapporto d’impiego) e deve essere compilata in modo da rendere
possibile l’individuazione del documento oggetto della richiesta, nonché
l’identificazione del richiedente e la prova dell’interesse personale. Nel caso in cui la
richiesta sia generica o non consenta l’identificazione del documento cui si vuole
accedere, non viene presa in considerazione.
L’istanza di accesso può essere consegnata personalmente dall’interessato all’Ufficio
di Segreteria; (in tal caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta apponendo sulla
richiesta il timbro con la data di presentazione), o essere spedita a mezzo del servizio
postale (in tal caso, la data di presentazione è quella in cui l’istanza perviene
all’ufficio competente). Dalla data di presentazione o ricezione dell’istanza di accesso
decorre il termine di trenta giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di
accesso( art. 25 comma 4 L. 241/90).
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Ufficio di Segreteria, entro dieci
giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata
con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. In tal caso,
il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui perverrà
all’ufficio competente la richiesta regolarizzata o completata.
12. LABORATORI
Norme comuni per tutti i Laboratori ( Chimica- Microbiologia- Sartoria
Metodologie oper.-Integrazione )
89) Durante l'attività nei laboratori alunni, insegnanti ed aiutanti tecnici sono tenuti a fare
uso dei mezzi antinfortunistici messi a disposizione.
90) Ciascun alunno è tenuto a comunicare immediatamente all'insegnante qualunque
difetto riscontrato nel materiale didattico o nelle attrezzature senza tentare porvi rimedio.
91) All'inizio ed al termine delle lezioni gli insegnanti e l'aiutante tecnico procederanno
in presenza degli alunni al controllo delle attrezzature ad essi assegnate.
92) Nessun alunno può entrare nei laboratori se non in presenza dell'insegnante.
93) Il Dirigente scolastico ha la facoltà di effettuare direttamente o a mezzo di un suo
delegato il controllo delle dotazioni di un laboratorio in ogni momento dell'anno.
Eventuali ammanchi o guasti non segnalati in precedenza saranno risarciti dai
responsabili.
94) Non è consentito l’utilizzo dei laboratori ai non addetti ai lavori.
95) Non è consentito transitare o sostare nei laboratori agli alunni e al personale non
autorizzato.
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96) Gli alunni durante le esercitazioni pratiche devono essere muniti di idoneo
abbigliamento specifico per la qualifica per la quale si esercitano, e avere un aspetto
curato.
97) Per motivi di igiene e etica professionale non saranno ammessi nei laboratori gli
alunni che non rispetteranno il sopraccitato punto 3.
98) Agli alunni è fatto divieto durante le esercitazioni pratiche di l’uso di anelli, collane,
orologi vistosi e ingombranti e braccialetti. Per gli alunni che utilizzano il Laboratorio
Moda è vietato indossare scarpe con zeppe ed è preferibile, nel caso abbiano capelli
lunghi, tenerli opportunamente raccolti.
99) E’ sconsigliato l’uso dei trucchi e smalti eccessivamente pesanti.
100) A tutti gli alunni è fatto obbligo osservare un comportamento consono alla propria
figura professionale, mirato alla serietà, all’autocontrollo e alla disciplina.
101) L’utilizzo dei laboratori è regolato da orario settimanale delle lezioni nonché della
programmazione presentata dagli I.T.P..
102) Il responsabile di Laboratorio farà richiesta per provvedere all’acquisto dei prodotti
necessari per le esercitazioni I prodotti richiesti dovranno essere utilizzati evitando
possibilmente ogni spreco.
103) I macchinari elettrici devono essere utilizzati secondo le relative norme di
istruzione. E’ fatto assoluto divieto agli alunni di manipolare o mettere in funzione un
qualsiasi macchinario senza l’autorizzazione del docente o l’intervento dell’Assistente
Tecnico.
104) Tutto il personale che opera nei laboratori, nonché gli alunni sono responsabili dei
macchinari e delle attrezzature in dotazione, nonché della pulizia e riordino degli stessi.
105) Il personale di servizio durante le lezioni pratiche deve assolutamente rimanere al
proprio posto di lavoro.
106) Non è consentito utilizzare l’attrezzatura in dotazione al laboratorio al di fuori dello
stesso.
107) Non è consentito transitare o sostare nel laboratorio agli alunni e al personale non
autorizzato.
108) Tutti gli alunni devono osservare un comportamento consono alla propria figura
professionale, mirato alla serietà, autocontrollo e alla disciplina.
109) È vietato introdurre e consumare alimenti e bevande all’interno dei laboratori.
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110) Tutte le volte che sarà ritenuto necessario il presente regolamento potrà essere
rivisto.
LABORATORIO INFORMATICA
I laboratori informatici sono un patrimonio importante e fondamentale nella scuola di
oggi. II presente regolamento ha la finalità primaria di permettere una migliore fruizione
dei laboratori informatici ed assicurare il corretto utilizzo delle apparecchiature.
Si invitano, pertanto , i Sigg. docenti e gli studenti a volersi attenere, scrupolosamente, alle
norme regolamentari qui di seguito enunciate :
1. L'accesso al laboratorio è condizionato a preventiva prenotazione, da parte del
docente interessato, su apposito registro custodito presso l’aula informatica, con
almeno un giorno di anticipo L'eventuale disdetta della prenotazione dovrà essere
effettuata con congruo termine.
2. Non è possibile effettuare più di tre prenotazioni per volta per la stessa classe.
3. L'assistente tecnico sarà presente nelle aule di informatica secondo l’orario
previsto dal profilo professionale a cui appartiene.
4. Non è consentito l'accesso ai laboratori ai singoli studenti, dovendosi ogni attività
svolgersi in gruppo e in ogni caso senza l’autorizzazione di in insegnante. Ogni
alunno prenderà la postazione numerata indicata dall’insegnante
5. Ogni utilizzatore è responsabile del computer e delle attrezzature che impiega e
dovrà conseguentemente prontamente, informare il tecnico di eventuali anomalie
riscontrate; quest'ultimo, verificata l'anomalia, provvederà ad informare il
responsabile del laboratorio di informatica.
6. E' fatto obbligo, agli studenti, attenersi rigorosamente alle direttive di lavoro
impartite dal docente e mantenere la postazione assegnata.
7. E' fatto divieto di mantenere accesi e/o utilizzare telefoni cellulari nell'ambito del
laboratorio nonché utilizzare cibi, bevande e quant' altro non in stretta attinenza con
le attività di laboratorio.
8. E’ vietata l'installazione e/o l'utilizzo di software o programmi applicativi
segnatamente di quelli privi di licenze d'uso dei laboratori.
9. I file di lavoro prodotti dovranno essere salvati su floppy disk personali, previo
controllo sugli stessi da parte degli utilizzatori, di eventuali virus; fa parte del
corredo scolastico degli alunni il possesso di floppy disk.
10. E' vietata la creazione di cartelle personali sull’ hard disk; l'eventuale creazione di
cartelle provvisorie, dovrà essere rimossa al termine delle lezioni.
11. Nessuno è autorizzato ad utilizzare gli strumenti informatici per attività estranee alle
finalità didattiche.
12. Tutti sono tenuti a lasciare in ordine la propria postazione di lavoro;
eventuali danni causati volontariamente daranno prontamente corso alla procedura
di addebito dei costi di ripristino.
13. Durante la ricreazione i laboratori resteranno chiusi e i presenti invitati ad uscire.
14. Il personale Docente ed ATA che individualmente impiega per fini didattici ed
organizzativi le aule di informatica dovrà firmare in entrata sul registro delle
presenze dell’aula.
15. Agli alunni diversamente abili che vogliono, in via eccezionale senza il gruppo
classe, usufruire delle attrezzature informatiche con l’insegnante di sostegno,sono
riservati i computer portatili in dotazione, da usare in ambienti diversi dai laboratori.
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17. Disposizioni finali
Approvazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento deve essere approvato dal Consiglio di istituto con
maggioranza qualificata dei voti validamente espressi.
2. Qualora non si raggiunga, in tre successive votazioni la maggioranza suddetta,
l’approvazione del Regolamento è rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di
istituto, da convocarsi entro un mese.
3. Il presente regolamento entra in funzione il 3° giorno successivo alla sua
approvazione da parte del Consiglio di istituto.
4. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o
soppressione di articoli o di parti di essi.
Modifica del Regolamento
1. Il presente Regolamento può essere modificato e/o integrato solamente con
l’approvazione di almeno due terzi dei membri del Consiglio d’Istituto calcolati sulla
base dei componenti costitutivi dello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda agli specifici delle varie
componenti e alle norme di legge di stato previste.
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Regolamento d`istituto