FONDO SOCIALE EUROPEO M.I.U.R. REGIONE SICILIA ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Pietro Branchina” Indirizzi: Turistico - Geometra - Commerciale _________________ Via San Tommaso d’Aquino s.n. - 95031 ADRANO (CT) Cod. Fisc. 80023260872 Tel. 095/7693295 * Fax 095/7699408 e-mail: [email protected] Sito web: www.branchina.it Regolamento d’Istituto INDICE PREMESSA ................................................................................................................... pag. 3 PRINCIPI GENERALI: ................................................................................................... pag. 4 • • • • • pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 11 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI : ……………… da pag.4 a DIRITTI DEGLI INSEGNANTI : …………………………………………………………. DOVERI DEGLI INSEGNANTI : ………………………………………………………… DIRITTI DEL PERSONALE AUSILIARIO : …………………………………………….. DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO : …………………………………………… TITOLO I - ATTIVITÀ' DI ASSOCIAZIONE NELLA SCUOLA ……………… pag. 12 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 RIUNIONI ………………………………………………………………………. ASSEMBLEE STUDENTESCHE ……………………………………….…… ASSEMBLEE D'ISTITUTO ……………………………………………………. ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE …………………………….... ATTIVITÀ' DI RICERCA, DI SEMINARI, DI LAVORI DI GRUPPO ………. COMITATO STUDENTESCO ………………………………………………… pag. 12 pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 13 TITOLO II - DISCIPLINA ................................................................................................. pag. 14 ART. 7 ART. 8 NORME GENERALI ……………………………………………… INIZIO DELLE LEZIONI…………………………………………… pag. 14 pag. 14 ART. ART. ART. ART. ART. ART. ART. ART. AMMISSIONE IN CLASSE ALLA SECONDA ORA …………… GIUSTIFICAZIONE DEI RITARDI ……………………………… USCITE ANTICIPATE …………………………………………… USCITE DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI…………… ECCEZIONI ARTT. 3 - 4 - 5 - 6 ……………………………… LIBRETTO DI GIUSTIFICAZIONI ……………………………… MODALITÀ' DELLE GIUSTIFICAZIONI………………………… GIUSTIFICAZIONI DELLA QUINTA ASSENZA……………… pag. 15 pag. 15 pag. 15 pag. 15 pag. 15 pag. 15 pag. 15 pag. 15 ASSENZE SUPERIORI A CINQUE GIORNI………………… CASI DI CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA……………… CONSERVAZIONE E CURA DEI LOCALI DELL'ISTITUTO… pag. 16 pag. 16 pag. 16 9 10 11 12 13 14 15 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 Pagina 1 di 19 ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25 ART. 26 DIVIETO DI FUMO ……………………………………………………… CRITERI DA RISPETTARE NELL'ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINAR ITER PROCEDURALE ……………………………………………………… RICORSI ……………………………………………………………………… CASI PARTICOLARI………………………………………………………… PROVVEDIMENTI DURANTE GLI ESAMI…………………………….… RIMANDI……………………………………………………………………… pag. 16 pag. 16 pag. 17 pag. 17 pag. 17 pag. 17 pag. 17 TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA … ART. 27 USO …………………………………………………………………………… ART. 28 AFFIDATARI………………………………………………………………… ART. 29 APERTURA POMERIDIANA……………………………………………… ART. 30 ACCESSO NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO…………………………… ART. 31 PRESTITO E CURA DEI LIBRI…………………………………………… pag. 18 pag. 18 pag. 18 pag. 18 pag. 18 pag. 18 TITOLO IV - USO DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA ART. 32 NORME GENERALI ……………………………………….………………… pag. 19 pag. 19 TITOLO V - NORME FINALI ART. 33 RIMANDI ………………………………………………….……………………. ART. 34 MODIFICHE REGOLAMENTO…………………………………………… pag. 19 pag. 19 pag. 19 Pagina 2 di 19 PREMESSA Il presente Regolamento è volto a regolare lo svolgimento della vita scolastica, delle attività ad essa connesse e i rapporti intercorrenti tra Personale Direttivo, Docente, non Docente ed Alunni. Tutti sono tenuti ad osservarlo facendo rispettare e rispettando le norme in esso contenute ognuno secondo la propria funzione o il proprio compito. La parte introduttiva, riguardante i Principi Generali, tratta schematicamente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, i Diritti e i Doveri del Personale Docente e non Docente; la parte successiva, divisa in titoli ed articoli, rappresenta il Regolamento vero e proprio. Pagina 3 di 19 PRINCIPI GENERALI Statuto delle Studentesse e degli Studenti Regolamento di Disciplina Art. 1 - Principi e finalità 1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24.O6.98, individua comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli Organi competenti per la loro irrogazione ed il relativo procedimento. 2. La responsabilità disciplinare è personale. 3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato a esporre le proprie ragioni. 4. L’infrazione disciplinare connessa ad aspetti comportamentali influisce sulla valutazione del profitto. 5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica, prevedendo a carico dello studente anche attività di natura sociale e culturale. 6. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono sempre conto della situazione personale dello studente. 7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'istituto sono adottati dal Consiglio di Classe e dal Consiglio di Istituto. 8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione, correttamente manifestata, non lesiva dell'altrui personalità. Pagina 4 di 19 Art. 2 - Diritti degli studenti 1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente deve essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: • un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; • offerte formative aggiuntive e integrative, deliberate dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto, da Enti e Associazioni Locali, ritenute congruenti al POF; • iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; • la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche ai Diversamente Abili; • la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; Pagina 5 di 19 Art. 3 - Doveri 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli Studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della Scuola. 3. Gli studenti, tenuti a presentarsi a Scuola con abbigliamento ordinato e decoroso, non devono compiere atti che offendono la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della Comunità Scolastica e non devono appropriarsi di oggetti che appartengono alla Scuola, agli insegnanti e ai propri compagni. 4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, nonché ogni altra disposizione emanata dal Capo d'Istituto, e devono utilizzare correttamente tutte le strutture della Scuola e comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o a cose. 5. Conformemente alla Direttiva Ministeriale 104/2007, è severamente vietato agli studenti l’uso del cellulare nei locali scolastici. Gli alunni che avessero necessità di comunicare urgentemente con i propri genitori per indifferibili e obbiettive motivazioni potranno farlo rivolgendosi al personale di Segreteria. La Scuola non risponde della sottrazione dei telefoni cellulari portati abusivamente. Art. 4 - Mancanze disciplinari 1. Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che contravvengono ai doveri suddetti e che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso del trasferimento da o verso le aule speciali e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi d'istruzione, visite guidate, attività aggiuntive, ecc.). 2. Si configurano come mancanze i seguenti comportamenti: a) arrivare in ritardo; b) non giustificare le assenze; Pagina 6 di 19 c) dimenticare il materiale didattico occorrente; d) non svolgere i compiti a casa; e) non rispettare le consegne a scuola; f) disturbare le attività didattiche; g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi; h) inviare sms o mms durante l’orario scolastico; i) usare un linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri; j) sporcare l'ambiente scolastico; k) danneggiare materiali, arredi, strutture o altro; l) arrecare offese ai compagni, ai docenti, al personale della scuola, alle religioni; m) compiere atti di violenza fisica e/o morale; n) commettere reati e/o compromettere l'incolumità delle persone. 3. In caso di mancanze disciplinari, gli Organi di cui all'art. 6, valutano l’opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 5. 4. Il comportamento di cui alle lettere j) e k) implicherà, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo di risarcimento del danno arrecato. Art. 5 – Sanzioni disciplinari a) richiamo verbale; b) consegna da svolgere in classe; c) consegna da svolgere a casa; d) ammonizione scritta sul registro di classe; e) sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia; f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (visite guidate, viaggi d'istruzione, eventi programmati, ecc.); g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni; h) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni; i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi; j) per le mancanze di cui alle lettere j) e k) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione. Pagina 7 di 19 Art. 6 - Organi competenti ad infliggere la sanzione 1. Il singolo docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 dalla lett. a) alla lett. e) 2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. f), g) e j). 3. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. h) e i). Art. 7 - Procedimento sanzionatorio 1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione sul Registro di Classe da parte del docente, che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa. Art. 8 – Irrogazione sanzioni 1. Per le mancanze di cui all'art. 4, qualora non reiterate e non di particolare gravità, si prevede: • l'ammonizione verbale del docente; • l'annotazione della mancanza sul registro di classe da parte del docente; • l'ammonizione verbale o scritta del Dirigente Scolastico, eventualmente accompagnata da una comunicazione scritta ai genitori o dalla loro convocazione a Scuola. 2. Per le mancanze di cui all’art. 4 lett. f) è prevista la sospensione di gg. 1 dopo 3 ammonizioni scritte da parte dei docenti. 3. Per le mancanze di cui all'art. 4, se reiterate e di particolare gravità, viene adottato dal Consiglio di Classe l'allontanamento dalla Scuola per periodi non superiori a 15 giorni. Le sanzioni, riferite invece ai casi di allontanamento dalla Scuola per più di n. 15gg. e che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato, sono irrogate dal Consiglio di Istituto. 4. Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il medesimo al rientro nella Comunità Scolastica. 5. Nei casi di allontanamento superiore ai 15 giorni la Scuola, coordinandosi con la famiglia dell’alunno e, ove lo ritenga necessario, anche con i Servizi Sociali e l’ Autorità Giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo con la finalità di agevolare la responsabilizzazione e il reinserimento dello studente, ove possibile, nella Comunità Scolastica. Pagina 8 di 19 6. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati, che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale eventualità, in deroga al limite di cui alla prima parte del comma 4, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato. Per quanto possibile, deve trovare applicazione il disposto del comma 5. 7. Per le altre fattispecie di mancanze disciplinari gravi, si rimanda al DPR 235/07. Art. 9 - Impugnazioni e Organo di Garanzia 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, che decide nei successivi 10 giorni; qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 2. L’Organo di Garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentati eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 3. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico in presenza di un ricorso o reclamo da parte dei genitori dell'alunno che ha riportato la sanzione. 4. Le decisioni sono assunte all'unanimità o almeno a maggioranza semplice e sono comunicate per iscritto, entro 5 giorni dalla riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo. 5. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti. 6. L’Organo di Garanzia è competente a decidere anche sui conflitti che possono sorgere all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 7. Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia dell’Istituto si può ricorrere all’Organo di Garanzia Regionale. Pagina 9 di 19 Art. 10 – Dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti • Alla singola Istituzione Scolastica è richiesto al momento dell’iscrizione o comunque all’inizio di ogni anno di far sottoscrivere ai genitori un Patto Educativo di Corresponsabilità, al fine di rendere effettiva la partecipazione delle famiglie. Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della Comunità Scolastica, infatti, è condizione necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica e del successo formativo. Art. 11 - Disposizioni finali 1. Il presente regolamento, approvato dagli OO. CC. competenti, ha validità immediata e resta in vigore fino ad eventuale modifica disposta dagli OO. CC. preposti. 2. Copia del presente regolamento sarà affissa in ogni Classe ed illustrato agli alunni dal docente coordinatore. 3. Copia del presente regolamento, per l’anno scolastico 2011/2012, verrà consegnato ai genitori di tutte le classi; per i successivi anni scolastici sarà consegnato solo ai genitori degli alunni delle classi prime all’atto dell’iscrizione. Pagina 10 di 19 DIRITTI DEGLI INSEGNANTI L'insegnante ha diritto: - alla libertà d'insegnamento nel rispetto delle norme costituzionali ed degli ordinamenti della Scuola stabiliti dalla legge dello Stato. al rispetto della propria dignità umana e professionale da parte dei colleghi, del personale ausiliario e degli alunni. alla partecipazione attiva ai progetti didattico -educativi della scuola. DOVERI DEGLI INSEGNANTI L'insegnante ha il dovere di : - curare l'istruzione e la formazione degli alunni anteponendo, nell'espletamento delle proprie funzioni, l'interesse della scuola e dei ragazzi agli interessi privati. - rispettare la personalità dell'alunno e la sua coscienza civile, morale e religiosa. - prestare la propria vigilanza e assistenza agli alunni per tutto il periodo di tempo in cui essi sono impegnati nell'arco dell'orario scolastico. - curare il proprio aggiornamento culturale e professionale. DIRITTI DEL PERSONALE AUSILIARIO Il Personale Ausiliario ha diritto: - al rispetto della propria dignità umana da parte dei colleghi, degli Insegnanti, degli alunni. DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO Il Personale Ausiliario ha il dovere di: - provvedere alla quotidiana cura dei locali assegnati in modo che siano puliti, accoglienti e sicuri. Vigilare nei locali della Scuola ponendo attenzione ai movimenti dei ragazzi. Sorvegliare gli alunni in occasione di momentanea assenza degli Insegnanti. Adempiere agli incarichi di carattere materiale in ausilio agli Insegnanti e al Personale Direttivo. Pagina 11 di 19 TITOLO I ATTIVITÀ' DI ASSOCIAZIONE NELLA SCUOLA ART. 1 - RIUNIONI Gli studenti hanno facoltà di riunirsi nei locali della Scuola, anche in ore non scolastiche, per organizzare seminari, gruppi di studio, attività integrative interdisciplinari, sperimentazioni didattiche, sempre che sia possibile assicurare la presenza e la guida degli Insegnanti e del personale Ausiliario. La richiesta di tali riunioni va fatta almeno 5gg. prima al Preside, il quale tenuto conto delle condizioni obiettive di cui al comma 1, autorizza o meno. Può anche essere richiesta la partecipazione di esperti che però deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio d'Istituto, e quindi la relativa richiesta va presentata al Preside almeno 15 gg. prima. ART. 2 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE Il diritto d'assemblea è regolato dall'art. 42 del D.P.R. 416 del 31/05/1974. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del Preside o di altri organi. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso decreto. Sono previste assemblee d'Istituto e di Classe. ART. 3 ASSEMBLEE D'ISTITUTO - - - - - L'assemblea studentesca d'Istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della Scuola sia all'approfondimento dei problemi della Società. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli Studenti (art.44); tale richiesta va presentata al Preside e sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del Comitato Studentesco o da almeno il 10% degli studenti. La convocazione dell'assemblea deve essere richiesta almeno 5 giorni prima rispetto alla data della sua effettuazione. La data e l'ordine del giorno devono essere contemporaneamente presentati al Preside in duplice copia; il Preside appone il proprio visto, la propria firma e la data di apposizione del visto, trattiene agli atti copia del documento, provvede all'affissione all'albo dello stesso e a darne comunicazione scritta a tutte le classi. E' consentito lo svolgimento di una assemblea d'Istituto al mese nell'arco delle ore di lezione di una giornata. Altra assemblea d'Istituto mensile può svolgersi fuor dall'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non può essere tenuta alcuna assemblea nei trenta giorni precedenti la conclusione delle lezioni. Alle assemblee d'Istituto svolte durante le ore delle lezioni, possono partecipare, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, la cui partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Nel caso previsto al comma precedente la richiesta d'assemblea va inoltrata al Preside almeno 15 giorni prima. Pagina 12 di 19 - - - Non possono essere tenute con la partecipazione di esperti più di quattro assemblee all'anno. l'Assemblea d'Istituto , nella prima seduta deve obbligatoriamente darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o da un presidente eletto dall'assemblea stessa. All'assemblea d'Istituto possono assistere il Preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino. Il Preside ha potere di sciogliere l'assemblea nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. In tal caso gli allievi riprenderanno il normale corso delle lezioni. in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele (bienni e trienni). ART. 4 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE Le assemblee di classe debbono servire per discutere democraticamente problemi specifici delle singole classi e come momento di preparazione e di conclusione delle assemblee d'Istituto e di preparazione ai consigli di classe allargati a genitori ed alunni, oltre che per le finalità previste dall'art.43 del D.P.R. 416. L'assemblea può aver luogo una sola volta al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata e non sempre dello stesso giorno della settimana. Non può aver luogo nei trenta giorni precedenti il termine delle lezioni. Può essere svolta una seconda assemblea di classe fuori dell'orario di lezione. L'assemblea, dandosi un proprio regolamento, elegge un presidente e un segretario che curerà la redazione del verbale. Il rappresentante di classe richiede la convocazione dell'assemblea e ne comunica al Preside la data e l'ordine del giorno almeno tre giorni prima. ART. 5 - ATTIVITÀ' DI RICERCA, DI SEMINARIO, DI LAVORO DI GRUPPO Gli studenti possono scegliere di utilizzare le ore destinate alle assemblee di classe e/o d'Istituto per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. La gestione di tali attività compete agli studenti. Le richieste e le modalità di svolgimento di dette attività vengono regolarmente nello stesso modo specificato per le assemblee di classe e d'Istituto. ART. 6 - COMITATO STUDENTESCO I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco d'Istituto, il quale può svolgere le seguenti funzioni: - convocare l'assemblea studentesca d'Istituto ( V. art.3 c.2 tit. I ) - assicurare l'ordinato svolgimento e la partecipazione degli studenti ai lavori di assemblea - svolgere eventuali altri compiti affidatigli dall'assemblea studentesca o di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. - Il Comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni e organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti. - Previa deliberazione, di carattere generale, del Consiglio d'Istituto, il Preside, può consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni. Pagina 13 di 19 TITOLOII DISCIPLINA La scuola dello statuto e dell'autonomia è un'istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione culturale ed educativa. Agli studenti viene riconosciuto un ruolo attivo nel processo d'apprendimento, con l'assunzione di diritti e di doveri e quindi di precise responsabilità verso la comunità scolastica. In tale contesto trova la sua collocazione il presente regolamento di disciplina che individua comportamenti configuranti mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle. Si ritiene, comunque, che nessun regolamento di disciplina potrà mai risolvere problemi educativi in ambienti in cui i modelli comportamentali degli educatori non siano coerenti con gli obiettivi che s'intendano perseguire e in cui manchi un'adeguata opera di prevenzione e di vigilanza. ART. 7 NORME GENERALI La disciplina è affidata innanzitutto alla sensibilità degli alunni al loro autocontrollo, alle buone norme di comportamento ed al senso di responsabilità del Preside, dei Docenti e del Personale Ausiliario, ognuno nell'ambito delle proprie competenze. Il personale della Scuola vigila sugli alunni secondo le norme dettate dal D.L.n. 297/94, intervenendo con opportuno richiamo quando la condotta di questi interferisca la sfera delle sue competenze. Non sono ammesse resse dinanzi al portone d'ingresso dell'Istituto. Sono vietati schiamazzi e sovraffollamenti dinanzi alle porte d'ingresso delle aule e nei corridoi, prima e durante lo svolgimento delle lezioni e nei cambi dell'ora. ART. 8 INIZIO DELLE LEZIONI L'inizio delle lezioni è preceduto da due suoni di campana, distanziati, l'uno dall'altro, di cinque minuti. Il secondo suono, alle ore 8.15 indica il pieno e regolare avvio delle lezioni stesse. Gli insegnanti in servizio alla 1^ ora sono tenuti ad essere presenti in .classe al suono della prima campana (ore 8.10). ART. 9 AMMISSIONE IN CLASSE ALLA SECONDA ORA Gli alunni giunti a Scuola dopo le ore 8:15 possono essere ammessi in classe alla seconda ora di lezione solo per un numero non superiore a 3 volte per ogni quadrimestre. Superato tale limite l'alunno non verrà ammesso in classe, dove risulterà assente, e resterà, per le restanti ore curriculari all'interno dell'Istituto in un'aula di accoglienza a ciò predisposta. E' sottinteso che tale eventuale giornata dovrà essere regolarmente giustificata. Gli alunni maggiorenni e quelli minorenni i cui genitori avranno presentato al Preside - all'inizio dell'anno scolastico - dichiarazione liberatoria, superato tale limite, potranno scegliere di rimanere nell'ambito dell'Istituto alle condizioni di cui sopra, o di lasciare lo stesso. Pagina 14 di 19 ART. 10 GIUSTIFICAZIONE DEI RITARDI I ritardatari di cui all'articolo precedente dovranno giustificare in Presidenza, mediante l'apposito libretto debitamente firmato da chi esercita la Patria Potestà. Qualora ne fossero sprovvisti nella stessa giornata dovranno farlo entro e non oltre il giorno successivo, pena il dover essere accompagnati, al secondo giorno, da uno dei genitori. Resta inteso che non saranno ammessi alunni oltre la seconda ora di lezione. ART. 11 USCITE ANTICIPATE Non saranno concessi agli alunni permessi di uscita anticipata salvo casi di malessere; in tali casi la Scuola provvederà ad informare sollecitamente la famiglia. Potranno, altresì, essere accordati permessi di uscita anticipata, richiesti personalmente da uno dei genitori, per gravi motivi di salute o di famiglia - possibilmente documentati - e per un numero non superiore a tre volte nell'arco dell'anno scolastico. Anche in questi casi si dovrà utilizzare l'apposito libretto. ART. 12 USCITA DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI Non è permesso agli alunni di uscire dalla classe durante le lezioni, tranne per casi di estrema necessità valutati singolarmente dall'insegnante presente in classe. ART. 13 ECCEZIONI AGLI ARTT. 3-4-5-6 Deroga dai limiti stabiliti dagli artt. 3-4-5-6 l'alunno che ne abbia l'esigenza per comprovati motivi di salute o di profilassi e terapia. ART. 14 LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovranno essere giustificate esclusivamente per mezzo del libretto delle giustificazioni che sarà ritirato in Segreteria all'inizio di ogni anno scolastico, da uno dei Genitori o da chi esercita la Patria Potestà che è tenuto anche a depositare la firma. ART. 15 MODALITÀ DELLE GIUSTIFICAZIONI L'assenza dovrà essere giustificata il giorno dopo dall'insegnante della prima ora che lo annoterà sul registro di classe. Eccezionalmente si potrà giustificare il giorno successivo tramite la Presidenza Non è consentito giustificare assenze non continuative in un'unica giustificazione. ART. 16 GIUSTIFICAZIONE DELLA QUINTA ASSENZA La quinta assenza deve essere giustificata in Presidenza dal Genitore anche se trattasi di alunni maggiorenni. Pagina 15 di 19 ART. 17 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI Le assenze superiori a cinque giorni, devono essere giustificate anche con certificato medico attestante l'assenza di malattie infettive. ART. 18 CASI DI CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA In caso di assenze continue o di ritardi ripetuti e/o ingiustificati e di abituale inosservanza dei doveri scolastici, il Preside provvede a convocare la famiglia o ad informarla, se trattasi di alunno maggiorenne. ART. 19 CONSERVAZIONE E CURA DEI LOCALI DELL'ISTITUTO Gli alunni sono tenuti a rispettare i locali e le suppellettili, e i responsabili o le rispettive famiglie dovranno rispondere di eventuali danni arrecati. L'Istituto non si ritiene responsabile di oggetti, di preziosi o di valori di altra natura, lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule o nel suo ambito né di auto o moto lasciati nel cortile della Scuola. ART. 20 DIVIETO DI FUMARE Agli Alunni, ai Professori, al Personale non docente e ad eventuali ospiti o visitatori, è severamente vietato fumare nei corridoi, nelle aule e nei locali interni all'Istituto. Art. 21 CRITERI DA RISPETTARE NELL'ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1. Non può essere sanzionata la libera espressione d'opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. 2. La finalità educativa del provvedimento deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 3. 4. 5. 6. 7. 8. ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, aggravate nel caso di reiterate infrazioni, e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente, ove possibile, dev'essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Nei periodi d'allontanamento dev'essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Pagina 16 di 19 ART. 22 ITER PROCEDURALE Fermo restando che nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, anche con la possibilità di produrre prove o testimonianze a discarico, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti di cui alle lettere f), g), - art.2 - sono previste due distinte riunioni: nella prima, dopo aver completato la fase istruttoria, si definisce la proposta di sanzione, nella seconda si procede alla formale deliberazione. Specificatamente alla lettera g): la prima riunione è da riferirsi a quella collegiale di più consigli di classe, mentre la seconda è quella dei singoli consigli di classe. ART. 23 RICORSI Avverso i provvedimenti disciplinari relativi alle lettere: b), c), d), e), - art. 2 - è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'organo di garanzia costituito dalla Giunta Esecutiva che deciderà in via definitiva. Avverso i provvedimenti di cui alle lettere: f), g), - art. 2 - é ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi. ART. 24 CASI PARTICOLARI Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. ART. 25 PROVVEDIMENTI DURANTE GLI ESAMI Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. ART. 26 RIMANDI Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al DPR. n- 249 del 24/6/98, al D.L. n. 297 del 16/4/1994 ed al Regolamento d'Istituto. Pagina 17 di 19 TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ART. 27 USO La biblioteca dell'Istituto è aperta agli alunni al fine di favorire l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale o di gruppo, e di offrire, altresì, la possibilità di ampliare ed approfondire la loro cultura. ART. 28 AFFIDATARI La biblioteca è affidata ad uno o più docenti designati dal Collegio dei Docenti nella sua prima adunanza annuale. Per quanto riguarda la proposta delle dotazioni librarie e degli audiovisivi da acquistare, gli stessi si avvalgono della collaborazione del Preside e degli altri Docenti. Gli alunni possono avanzare proposte per l'acquisto di materiale didattico, attraverso i loro rappresentanti. ART. 29 APERTURA POMERIDIANA Previo accordo con i Docenti affidatari, la biblioteca può essere aperta agli alunni ed ai professori anche nel pomeriggio. ART. 30 ACCESSO NEL MESE DI GIUGNO Nel mese di giugno è consentito l'accesso alla biblioteca soltanto agli alunni impegnati negli esami di maturità. ART. 31 PRESTITO E CURA DEI LIBRI Docenti ed Alunni, che usufruiscono del prestito dei libri, sono responsabili della loro diligente conservazione. Il prestito ha durata massima di trenta giorni. Chiunque smarrisca o deteriori i libri in prestito è tenuto a risarcirli al costo corrente. Pagina 18 di 19 TITOLO IV USO DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA ART. 32 NORME GENERALI I gabinetti scientifici, i laboratori e la palestra, costituiscono la sede naturale delle lezioni delle discipline corrispondenti e rappresentano la necessaria ed indispensabile relativa esperienza didattica. L'uso deve essere regolato da precise norme dettate in funzione dell'orario scolastico. La normativa di tale uso è demandata al Preside e ai Docenti responsabili nominati nella prima seduta del Collegio Docenti. Le esperienze vengono svolte con la guida dei Docenti, e l'ausilio dell'eventuale Tecnico di laboratorio. TITOLO V NORME FINALI ART. 33 Per quanto non espressamente dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente. ART. 34 Il presente Regolamento può essere modificato, come da delibera del Collegio dei Docenti, con gli emendamenti necessari. Adrano, __________ Il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Monforte Pagina 19 di 19