FONDO SOCIALE EUROPEO
M.I.U.R.
REGIONE SICILIA
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Pietro Branchina”
Indirizzi: Turistico - Geometra - Commerciale
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Cod. Fisc. 80023260872
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Regolamento d’Istituto
INDICE
PREMESSA ...................................................................................................................
pag. 3
PRINCIPI GENERALI: ...................................................................................................
pag. 4
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pag. 10
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 11
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI : ………………
da pag.4 a
DIRITTI DEGLI INSEGNANTI : ………………………………………………………….
DOVERI DEGLI INSEGNANTI : …………………………………………………………
DIRITTI DEL PERSONALE AUSILIARIO : ……………………………………………..
DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO : ……………………………………………
TITOLO I - ATTIVITÀ' DI ASSOCIAZIONE NELLA SCUOLA ……………… pag. 12
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
RIUNIONI ……………………………………………………………………….
ASSEMBLEE STUDENTESCHE ……………………………………….……
ASSEMBLEE D'ISTITUTO …………………………………………………….
ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE ……………………………....
ATTIVITÀ' DI RICERCA, DI SEMINARI, DI LAVORI DI GRUPPO ……….
COMITATO STUDENTESCO …………………………………………………
pag. 12
pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 13
pag. 13
TITOLO II - DISCIPLINA ................................................................................................. pag. 14
ART. 7
ART. 8
NORME GENERALI ………………………………………………
INIZIO DELLE LEZIONI……………………………………………
pag. 14
pag. 14
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
AMMISSIONE IN CLASSE ALLA SECONDA ORA ……………
GIUSTIFICAZIONE DEI RITARDI ………………………………
USCITE ANTICIPATE ……………………………………………
USCITE DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI……………
ECCEZIONI ARTT. 3 - 4 - 5 - 6 ………………………………
LIBRETTO DI GIUSTIFICAZIONI ………………………………
MODALITÀ' DELLE GIUSTIFICAZIONI…………………………
GIUSTIFICAZIONI DELLA QUINTA ASSENZA………………
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 15
ASSENZE SUPERIORI A CINQUE GIORNI…………………
CASI DI CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA………………
CONSERVAZIONE E CURA DEI LOCALI DELL'ISTITUTO…
pag. 16
pag. 16
pag. 16
9
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15
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ART. 17
ART. 18
ART. 19
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ART. 20
ART. 21
ART. 22
ART. 23
ART. 24
ART. 25
ART. 26
DIVIETO DI FUMO ………………………………………………………
CRITERI DA RISPETTARE NELL'ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINAR
ITER PROCEDURALE ………………………………………………………
RICORSI ………………………………………………………………………
CASI PARTICOLARI…………………………………………………………
PROVVEDIMENTI DURANTE GLI ESAMI…………………………….…
RIMANDI………………………………………………………………………
pag. 16
pag. 16
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 17
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA …
ART. 27
USO ……………………………………………………………………………
ART. 28
AFFIDATARI…………………………………………………………………
ART. 29
APERTURA POMERIDIANA………………………………………………
ART. 30
ACCESSO NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO……………………………
ART. 31
PRESTITO E CURA DEI LIBRI……………………………………………
pag. 18
pag. 18
pag. 18
pag. 18
pag. 18
pag. 18
TITOLO IV - USO DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA
ART. 32
NORME GENERALI ……………………………………….…………………
pag. 19
pag. 19
TITOLO V - NORME FINALI
ART. 33
RIMANDI ………………………………………………….…………………….
ART. 34
MODIFICHE REGOLAMENTO……………………………………………
pag. 19
pag. 19
pag. 19
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PREMESSA
Il presente Regolamento è volto a regolare lo svolgimento della vita
scolastica, delle attività ad essa connesse e i rapporti intercorrenti tra Personale
Direttivo, Docente, non Docente ed Alunni. Tutti sono tenuti ad osservarlo
facendo rispettare e rispettando le norme in esso contenute ognuno secondo la
propria funzione o il proprio compito.
La
parte
introduttiva,
riguardante
i
Principi
Generali,
tratta
schematicamente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, i Diritti e i Doveri
del Personale Docente e non Docente; la parte successiva, divisa in titoli ed
articoli, rappresenta il Regolamento vero e proprio.
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PRINCIPI GENERALI
Statuto delle Studentesse e degli Studenti
Regolamento di Disciplina
Art. 1 - Principi e finalità
1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai
doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del
24.O6.98, individua comportamenti che configurano
mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni,
individua gli Organi competenti per la loro irrogazione ed il
relativo procedimento.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere prima stato invitato a esporre le proprie ragioni.
4.
L’infrazione
disciplinare
connessa
ad
aspetti
comportamentali influisce sulla valutazione del profitto.
5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità
Scolastica, prevedendo a carico dello studente anche attività
di natura sociale e culturale.
6. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee,
proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della
gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono
sempre conto della situazione personale dello studente.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
l'allontanamento dall'istituto sono adottati dal Consiglio di
Classe e dal Consiglio di Istituto.
8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinione,
correttamente manifestata, non lesiva dell'altrui personalità.
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Art. 2 - Diritti degli studenti
1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle
idee.
La
scuola
persegue
la
continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
alunni, anche attraverso un'adeguata informazione.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente deve essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla
accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
e un servizio educativo didattico di qualità;
• offerte formative aggiuntive e integrative, deliberate dal
Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto, da Enti e
Associazioni Locali, ritenute congruenti al POF;
• iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e
di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
• la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono
essere adeguati a tutti gli studenti anche ai Diversamente
Abili;
• la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
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Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi,
ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad avere
nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale
tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli Studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi che
regolano la vita della Scuola.
3. Gli studenti, tenuti a presentarsi a Scuola con
abbigliamento ordinato e decoroso, non devono compiere atti
che offendono la morale, la civile convivenza o che turbino la
vita della Comunità Scolastica e non devono appropriarsi di
oggetti che appartengono alla Scuola, agli insegnanti e ai
propri compagni.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, nonché
ogni altra disposizione emanata dal Capo d'Istituto, e devono
utilizzare correttamente tutte le strutture della Scuola e
comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o a
cose.
5. Conformemente alla Direttiva Ministeriale 104/2007, è
severamente vietato agli studenti l’uso del cellulare nei locali
scolastici. Gli alunni che avessero necessità di comunicare
urgentemente con i propri genitori per indifferibili e
obbiettive motivazioni potranno farlo rivolgendosi al
personale di Segreteria. La Scuola non risponde della
sottrazione dei telefoni cellulari portati abusivamente.
Art. 4 - Mancanze disciplinari
1. Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che
contravvengono ai doveri suddetti e che possono verificarsi
durante il normale orario delle lezioni, nel corso del
trasferimento da o verso le aule speciali e durante qualsiasi
attività connessa con la vita scolastica (viaggi d'istruzione,
visite guidate, attività aggiuntive, ecc.).
2. Si configurano come mancanze i seguenti comportamenti:
a) arrivare in ritardo;
b) non giustificare le assenze;
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c) dimenticare il materiale didattico occorrente;
d) non svolgere i compiti a casa;
e) non rispettare le consegne a scuola;
f) disturbare le attività didattiche;
g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi;
h) inviare sms o mms durante l’orario scolastico;
i) usare un linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri;
j) sporcare l'ambiente scolastico;
k) danneggiare materiali, arredi, strutture o altro;
l) arrecare offese ai compagni, ai docenti, al personale della
scuola, alle religioni;
m) compiere atti di violenza fisica e/o morale;
n) commettere reati e/o compromettere l'incolumità delle
persone.
3. In caso di mancanze disciplinari, gli Organi di cui all'art. 6,
valutano l’opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 5.
4. Il comportamento di cui alle lettere j) e k) implicherà, oltre
all'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo di
risarcimento del danno arrecato.
Art. 5 – Sanzioni disciplinari
a) richiamo verbale;
b) consegna da svolgere in classe;
c) consegna da svolgere a casa;
d) ammonizione scritta sul registro di classe;
e) sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre
apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla
famiglia;
f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori
dalla scuola (visite guidate, viaggi d'istruzione, eventi
programmati, ecc.);
g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
h) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del
corso di studi;
j) per le mancanze di cui alle lettere j) e k) lo studente è tenuto
a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario
extrascolastico o durante la ricreazione.
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Art. 6 - Organi competenti ad infliggere la sanzione
1. Il singolo docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare
le sanzioni di cui all'art. 5 dalla lett. a) alla lett. e)
2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono
irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. f), g) e j).
3. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art.
5 lett. h) e i).
Art. 7 - Procedimento sanzionatorio
1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la
segnalazione sul Registro di Classe da parte del docente, che
provvede ad annotare il nominativo dello studente e a
descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza
commessa.
Art. 8 – Irrogazione sanzioni
1. Per le mancanze di cui all'art. 4, qualora non reiterate e non
di particolare gravità, si prevede:
• l'ammonizione verbale del docente;
• l'annotazione della mancanza sul registro di classe da parte
del docente;
• l'ammonizione verbale o scritta del Dirigente Scolastico,
eventualmente accompagnata da una comunicazione scritta ai
genitori o dalla loro convocazione a Scuola.
2. Per le mancanze di cui all’art. 4 lett. f) è prevista la
sospensione di gg. 1 dopo 3 ammonizioni scritte da parte dei
docenti.
3. Per le mancanze di cui all'art. 4, se reiterate e di particolare
gravità, viene adottato dal Consiglio di Classe
l'allontanamento dalla Scuola per periodi non superiori a 15
giorni. Le sanzioni, riferite invece ai casi di allontanamento
dalla Scuola per più di n. 15gg. e che comportano l’esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato,
sono irrogate dal Consiglio di Istituto.
4. Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni
deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori, al fine di preparare il medesimo al rientro nella
Comunità Scolastica.
5. Nei casi di allontanamento superiore ai 15 giorni la Scuola,
coordinandosi con la famiglia dell’alunno e, ove lo ritenga
necessario, anche con i Servizi Sociali e l’ Autorità
Giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo
con la finalità di agevolare la responsabilizzazione e il
reinserimento dello studente, ove possibile, nella Comunità
Scolastica.
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6. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica
può essere disposto anche quando siano stati commessi reati,
che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi
sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale eventualità,
in deroga al limite di cui alla prima parte del comma 4, la
durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del
reato. Per quanto possibile, deve trovare applicazione il
disposto del comma 5.
7. Per le altre fattispecie di mancanze disciplinari gravi, si
rimanda al DPR 235/07.
Art. 9 - Impugnazioni e Organo di Garanzia
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte
di chiunque abbia interesse, entro il termine di 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo
di Garanzia interno alla Scuola, che decide nei successivi 10
giorni; qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale
termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
2. L’Organo di Garanzia è composto da un docente designato
dal Consiglio di Istituto e da due rappresentati eletti dai
genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente
Scolastico in presenza di un ricorso o reclamo da parte dei
genitori dell'alunno che ha riportato la sanzione.
4. Le decisioni sono assunte all'unanimità o almeno a
maggioranza semplice e sono comunicate per iscritto, entro 5
giorni dalla riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.
5. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia, presieduto dal
Dirigente Scolastico, è redatto processo verbale a cura di uno
dei componenti.
6. L’Organo di Garanzia è competente a decidere anche sui
conflitti che possono sorgere all’interno della Scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento.
7. Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia dell’Istituto si
può ricorrere all’Organo di Garanzia Regionale.
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Art. 10 – Dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e
dei docenti
• Alla singola Istituzione Scolastica è richiesto al momento
dell’iscrizione o comunque all’inizio di ogni anno di far
sottoscrivere ai genitori un Patto Educativo di
Corresponsabilità, al fine di rendere effettiva la
partecipazione delle famiglie. Il coinvolgimento attivo di tutte
le componenti della Comunità Scolastica, infatti, è condizione
necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica e del
successo formativo.
Art. 11 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento, approvato dagli OO. CC.
competenti, ha validità immediata e resta in vigore fino ad
eventuale modifica disposta dagli OO. CC. preposti.
2. Copia del presente regolamento sarà affissa in ogni Classe
ed illustrato agli alunni dal docente coordinatore.
3. Copia del presente regolamento, per l’anno scolastico
2011/2012, verrà consegnato ai genitori di tutte le classi; per i
successivi anni scolastici sarà consegnato solo ai genitori degli
alunni delle classi prime all’atto dell’iscrizione.
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DIRITTI DEGLI INSEGNANTI
L'insegnante ha diritto:
-
alla libertà d'insegnamento nel rispetto delle norme costituzionali ed degli ordinamenti della Scuola
stabiliti dalla legge dello Stato.
al rispetto della propria dignità umana e professionale da parte dei colleghi, del personale ausiliario e
degli alunni.
alla partecipazione attiva ai progetti didattico -educativi della scuola.
DOVERI DEGLI INSEGNANTI
L'insegnante ha il dovere di :
- curare l'istruzione e la formazione degli alunni anteponendo, nell'espletamento delle proprie funzioni,
l'interesse della scuola e dei ragazzi agli interessi privati.
- rispettare la personalità dell'alunno e la sua coscienza civile, morale e religiosa.
- prestare la propria vigilanza e assistenza agli alunni per tutto il periodo di tempo in cui essi sono
impegnati nell'arco dell'orario scolastico.
- curare il proprio aggiornamento culturale e professionale.
DIRITTI DEL PERSONALE AUSILIARIO
Il Personale Ausiliario ha diritto:
-
al rispetto della propria dignità umana da parte dei colleghi, degli Insegnanti, degli alunni.
DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO
Il Personale Ausiliario ha il dovere di:
-
provvedere alla quotidiana cura dei locali assegnati in modo che siano puliti, accoglienti e sicuri.
Vigilare nei locali della Scuola ponendo attenzione ai movimenti dei ragazzi.
Sorvegliare gli alunni in occasione di momentanea assenza degli Insegnanti.
Adempiere agli incarichi di carattere materiale in ausilio agli Insegnanti e al Personale Direttivo.
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TITOLO I
ATTIVITÀ' DI ASSOCIAZIONE NELLA SCUOLA
ART. 1 - RIUNIONI
Gli studenti hanno facoltà di riunirsi nei locali della Scuola, anche in ore non scolastiche, per organizzare
seminari, gruppi di studio, attività integrative interdisciplinari, sperimentazioni didattiche, sempre che sia
possibile assicurare la presenza e la guida degli Insegnanti e del personale Ausiliario.
La richiesta di tali riunioni va fatta almeno 5gg. prima al Preside, il quale tenuto conto delle condizioni
obiettive di cui al comma 1, autorizza o meno.
Può anche essere richiesta la partecipazione di esperti che però deve essere preventivamente
autorizzata dal Consiglio d'Istituto, e quindi la relativa richiesta va presentata al Preside almeno 15 gg.
prima.
ART. 2 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE
Il diritto d'assemblea è regolato dall'art. 42 del D.P.R. 416 del 31/05/1974. La norma afferma il diritto
degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del Preside
o di altri organi.
L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello
stesso decreto.
Sono previste assemblee d'Istituto e di Classe.
ART. 3 ASSEMBLEE D'ISTITUTO
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-
-
-
L'assemblea studentesca d'Istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della Scuola sia
all'approfondimento dei problemi della Società.
L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10%
degli Studenti (art.44); tale richiesta va presentata al Preside e sottoscritta dalla maggioranza (la metà
più uno) del Comitato Studentesco o da almeno il 10% degli studenti.
La convocazione dell'assemblea deve essere richiesta almeno 5 giorni prima rispetto alla data della sua
effettuazione. La data e l'ordine del giorno devono essere contemporaneamente presentati al Preside in
duplice copia;
il Preside appone il proprio visto, la propria firma e la data di apposizione del visto, trattiene agli atti
copia del documento, provvede all'affissione all'albo dello stesso e a darne comunicazione scritta a tutte
le classi.
E' consentito lo svolgimento di una assemblea d'Istituto al mese nell'arco delle ore di lezione di una
giornata.
Altra assemblea d'Istituto mensile può svolgersi fuor dall'orario delle lezioni subordinatamente alla
disponibilità dei locali.
Non può essere tenuta alcuna assemblea nei trenta giorni precedenti la conclusione delle lezioni.
Alle assemblee d'Istituto svolte durante le ore delle lezioni, possono partecipare, su richiesta, esperti di
problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, la cui partecipazione deve essere preventivamente
autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
Nel caso previsto al comma precedente la richiesta d'assemblea va inoltrata al Preside almeno 15 giorni
prima.
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-
-
-
Non possono essere tenute con la partecipazione di esperti più di quattro assemblee all'anno.
l'Assemblea d'Istituto , nella prima seduta deve obbligatoriamente darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o da un
presidente eletto dall'assemblea stessa. All'assemblea d'Istituto possono assistere il Preside o un suo
delegato e i docenti che lo desiderino.
Il Preside ha potere di sciogliere l'assemblea nei casi di violazione del regolamento o di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. In tal caso gli allievi riprenderanno il normale corso
delle lezioni.
in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in
assemblea di classi parallele (bienni e trienni).
ART. 4 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE
Le assemblee di classe debbono servire per discutere democraticamente problemi specifici delle singole
classi e come momento di preparazione e di conclusione delle assemblee d'Istituto e di preparazione ai
consigli di classe allargati a genitori ed alunni, oltre che per le finalità previste dall'art.43 del D.P.R. 416.
L'assemblea può aver luogo una sola volta al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata e non
sempre dello stesso giorno della settimana. Non può aver luogo nei trenta giorni precedenti il termine delle
lezioni.
Può essere svolta una seconda assemblea di classe fuori dell'orario di lezione.
L'assemblea, dandosi un proprio regolamento, elegge un presidente e un segretario che curerà la
redazione del verbale. Il rappresentante di classe richiede la convocazione dell'assemblea e ne comunica al
Preside la data e l'ordine del giorno almeno tre giorni prima.
ART. 5 - ATTIVITÀ' DI RICERCA, DI SEMINARIO, DI LAVORO DI GRUPPO
Gli studenti possono scegliere di utilizzare le ore destinate alle assemblee di classe e/o d'Istituto per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
La gestione di tali attività compete agli studenti.
Le richieste e le modalità di svolgimento di dette attività vengono regolarmente nello stesso modo
specificato per le assemblee di classe e d'Istituto.
ART. 6 - COMITATO STUDENTESCO
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco d'Istituto, il
quale può svolgere le seguenti funzioni:
- convocare l'assemblea studentesca d'Istituto ( V. art.3 c.2 tit. I )
- assicurare l'ordinato svolgimento e la partecipazione degli studenti ai lavori di assemblea
- svolgere eventuali altri compiti affidatigli dall'assemblea studentesca o di Istituto o dai rappresentanti
degli studenti nei consigli di classe.
- Il Comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni e
organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti.
- Previa deliberazione, di carattere generale, del Consiglio d'Istituto, il Preside, può consentire, di volta in
volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario
delle lezioni.
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TITOLOII
DISCIPLINA
La scuola dello statuto e dell'autonomia è un'istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro
famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla
domanda sociale di formazione culturale ed educativa.
Agli studenti viene riconosciuto un ruolo attivo nel processo d'apprendimento, con l'assunzione di diritti e
di doveri e quindi di precise responsabilità verso la comunità scolastica.
In tale contesto trova la sua collocazione il presente regolamento di disciplina che individua
comportamenti configuranti mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.
Si ritiene, comunque, che nessun regolamento di disciplina potrà mai risolvere problemi educativi in
ambienti in cui i modelli comportamentali degli educatori non siano coerenti con gli obiettivi che s'intendano
perseguire e in cui manchi un'adeguata opera di prevenzione e di vigilanza.
ART. 7 NORME GENERALI
La disciplina è affidata innanzitutto alla sensibilità degli alunni al loro autocontrollo, alle buone norme di
comportamento ed al senso di responsabilità del Preside, dei Docenti e del Personale Ausiliario, ognuno
nell'ambito delle proprie competenze.
Il personale della Scuola vigila sugli alunni secondo le norme dettate dal D.L.n. 297/94, intervenendo
con opportuno richiamo quando la condotta di questi interferisca la sfera delle sue competenze.
Non sono ammesse resse dinanzi al portone d'ingresso dell'Istituto.
Sono vietati schiamazzi e sovraffollamenti dinanzi alle porte d'ingresso delle aule e nei corridoi, prima e
durante lo svolgimento delle lezioni e nei cambi dell'ora.
ART. 8 INIZIO DELLE LEZIONI
L'inizio delle lezioni è preceduto da due suoni di campana, distanziati, l'uno dall'altro, di cinque minuti.
Il secondo suono, alle ore 8.15 indica il pieno e regolare avvio delle lezioni stesse.
Gli insegnanti in servizio alla 1^ ora sono tenuti ad essere presenti in .classe al suono della prima
campana (ore 8.10).
ART. 9 AMMISSIONE IN CLASSE ALLA SECONDA ORA
Gli alunni giunti a Scuola dopo le ore 8:15 possono essere ammessi in classe alla seconda ora di
lezione solo per un numero non superiore a 3 volte per ogni quadrimestre.
Superato tale limite l'alunno non verrà ammesso in classe, dove risulterà assente, e resterà, per le
restanti ore curriculari all'interno dell'Istituto in un'aula di accoglienza a ciò predisposta. E' sottinteso che tale
eventuale giornata dovrà essere regolarmente giustificata.
Gli alunni maggiorenni e quelli minorenni i cui genitori avranno presentato al Preside - all'inizio dell'anno
scolastico - dichiarazione liberatoria, superato tale limite, potranno scegliere di rimanere nell'ambito
dell'Istituto alle condizioni di cui sopra, o di lasciare lo stesso.
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ART. 10 GIUSTIFICAZIONE DEI RITARDI
I ritardatari di cui all'articolo precedente dovranno giustificare in Presidenza, mediante l'apposito libretto
debitamente firmato da chi esercita la Patria Potestà.
Qualora ne fossero sprovvisti nella stessa giornata dovranno farlo entro e non oltre il giorno successivo,
pena il dover essere accompagnati, al secondo giorno, da uno dei genitori.
Resta inteso che non saranno ammessi alunni oltre la seconda ora di lezione.
ART. 11 USCITE ANTICIPATE
Non saranno concessi agli alunni permessi di uscita anticipata salvo casi di malessere; in tali casi la
Scuola provvederà ad informare sollecitamente la famiglia.
Potranno, altresì, essere accordati permessi di uscita anticipata, richiesti personalmente da uno dei
genitori, per gravi motivi di salute o di famiglia - possibilmente documentati - e per un numero non superiore
a tre volte nell'arco dell'anno scolastico.
Anche in questi casi si dovrà utilizzare l'apposito libretto.
ART. 12 USCITA DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI
Non è permesso agli alunni di uscire dalla classe durante le lezioni, tranne per casi di estrema necessità
valutati singolarmente dall'insegnante presente in classe.
ART. 13 ECCEZIONI AGLI ARTT. 3-4-5-6
Deroga dai limiti stabiliti dagli artt. 3-4-5-6 l'alunno che ne abbia l'esigenza per comprovati motivi di
salute o di profilassi e terapia.
ART. 14 LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI
Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovranno essere giustificate esclusivamente per mezzo del
libretto delle giustificazioni che sarà ritirato in Segreteria all'inizio di ogni anno scolastico, da uno dei Genitori
o da chi esercita la Patria Potestà che è tenuto anche a depositare la firma.
ART. 15 MODALITÀ DELLE GIUSTIFICAZIONI
L'assenza dovrà essere giustificata il giorno dopo dall'insegnante della prima ora che lo annoterà sul
registro di classe.
Eccezionalmente si potrà giustificare il giorno successivo tramite la Presidenza Non è consentito
giustificare assenze non continuative in un'unica giustificazione.
ART. 16 GIUSTIFICAZIONE DELLA QUINTA ASSENZA
La quinta assenza deve essere giustificata in Presidenza dal Genitore anche se trattasi di alunni
maggiorenni.
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ART. 17 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI
Le assenze superiori a cinque giorni, devono essere giustificate anche con certificato medico attestante
l'assenza di malattie infettive.
ART. 18 CASI DI CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA
In caso di assenze continue o di ritardi ripetuti e/o ingiustificati e di abituale inosservanza dei doveri
scolastici, il Preside provvede a convocare la famiglia o ad informarla, se trattasi di alunno maggiorenne.
ART. 19 CONSERVAZIONE E CURA DEI LOCALI DELL'ISTITUTO
Gli alunni sono tenuti a rispettare i locali e le suppellettili, e i responsabili o le rispettive famiglie
dovranno rispondere di eventuali danni arrecati.
L'Istituto non si ritiene responsabile di oggetti, di preziosi o di valori di altra natura, lasciati incustoditi o
dimenticati nelle aule o nel suo ambito né di auto o moto lasciati nel cortile della Scuola.
ART. 20 DIVIETO DI FUMARE
Agli Alunni, ai Professori, al Personale non docente e ad eventuali ospiti o visitatori, è severamente
vietato fumare nei corridoi, nelle aule e nei locali interni all'Istituto.
Art. 21 CRITERI DA RISPETTARE NELL'ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Non può essere sanzionata la libera espressione d'opinioni correttamente manifestate e non lesive
dell'altrui personalità.
2. La finalità educativa del provvedimento deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
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ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, aggravate nel caso di
reiterate infrazioni, e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo
studente, ove possibile, dev'essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
Nessuno può essere sanzionato senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Nei periodi d'allontanamento dev'essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità scolastica sono sempre
adottati da un organo collegiale.
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ART. 22 ITER PROCEDURALE
Fermo restando che nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni, anche con la possibilità di produrre prove o testimonianze a discarico,
in particolare per quanto riguarda i provvedimenti di cui alle lettere f), g), - art.2 - sono previste due distinte
riunioni: nella prima, dopo aver completato la fase istruttoria, si definisce la proposta di sanzione, nella
seconda si procede alla formale deliberazione. Specificatamente alla lettera g): la prima riunione è da riferirsi
a quella collegiale di più consigli di classe, mentre la seconda è quella dei singoli consigli di classe.
ART. 23 RICORSI
Avverso i provvedimenti disciplinari relativi alle lettere: b), c), d), e), - art. 2 - è ammesso ricorso, entro
15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'organo di garanzia costituito dalla Giunta Esecutiva che
deciderà in via definitiva.
Avverso i provvedimenti di cui alle lettere: f), g), - art. 2 - é ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla
ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi.
ART. 24 CASI PARTICOLARI
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e
consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
ART. 25 PROVVEDIMENTI DURANTE GLI ESAMI
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ART. 26 RIMANDI
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al DPR. n- 249 del 24/6/98, al D.L. n. 297 del 16/4/1994
ed al Regolamento d'Istituto.
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TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
ART. 27 USO
La biblioteca dell'Istituto è aperta agli alunni al fine di favorire l'integrazione dell'insegnamento con la
ricerca individuale o di gruppo, e di offrire, altresì, la possibilità di ampliare ed approfondire la loro cultura.
ART. 28 AFFIDATARI
La biblioteca è affidata ad uno o più docenti designati dal Collegio dei Docenti nella sua prima adunanza
annuale.
Per quanto riguarda la proposta delle dotazioni librarie e degli audiovisivi da acquistare, gli stessi si
avvalgono della collaborazione del Preside e degli altri Docenti.
Gli alunni possono avanzare proposte per l'acquisto di materiale didattico, attraverso i loro
rappresentanti.
ART. 29 APERTURA POMERIDIANA
Previo accordo con i Docenti affidatari, la biblioteca può essere aperta agli alunni ed ai professori anche
nel pomeriggio.
ART. 30 ACCESSO NEL MESE DI GIUGNO
Nel mese di giugno è consentito l'accesso alla biblioteca soltanto agli alunni impegnati negli esami di
maturità.
ART. 31 PRESTITO E CURA DEI LIBRI
Docenti ed Alunni, che usufruiscono del prestito dei libri, sono responsabili della loro diligente
conservazione.
Il prestito ha durata massima di trenta giorni.
Chiunque smarrisca o deteriori i libri in prestito è tenuto a risarcirli al costo corrente.
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TITOLO IV
USO DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA
ART. 32 NORME GENERALI
I gabinetti scientifici, i laboratori e la palestra, costituiscono la sede naturale delle lezioni delle discipline
corrispondenti e rappresentano la necessaria ed indispensabile relativa esperienza didattica.
L'uso deve essere regolato da precise norme dettate in funzione dell'orario scolastico.
La normativa di tale uso è demandata al Preside e ai Docenti responsabili nominati nella prima seduta
del Collegio Docenti. Le esperienze vengono svolte con la guida dei Docenti, e l'ausilio dell'eventuale
Tecnico di laboratorio.
TITOLO V
NORME FINALI
ART. 33
Per quanto non espressamente dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.
ART. 34
Il presente Regolamento può essere modificato, come da delibera del Collegio dei Docenti, con gli
emendamenti necessari.
Adrano, __________
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Monforte
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Regolamento Istituto 2012