GLI STUDI DI SETTORE
a cura di:
LORENZO PEGORIN
STUDI DI SETTORE
GE.RI.CO 2009 E DIFESA
DEL CONTRIBUENTE
D.L. 185/2008: MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE
APPROVAZIONE DEI MODELLI.
Nonostante le modifiche introdotte con la “manovra d’estate 2008”, con le quali veniva
disciplinata l’approvazione dei nuovi studi di settore applicabili al periodo d’imposta
2008 entro la fine del periodo d’imposta, alla data odierna non è ancora disponibile il
software Ge.ri.co 2009 per l’elaborazione degli studi di settore.
PROBLEMATICHE
• Introduzione dei correttivi “anti crisi”;
• difficoltà di stima nell’elaborazione dei correttivi
• scarsi risultati in termini di modelli compilati dei questionari “SOSE” (facoltativi ed
anonimi)
APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI
SETTORE
MODELLI STUDI DI SETTORE
Tipologie di studi:
• Sperimentali
• Monitorati
• In osservazione monitorata
• Definitivi e definitivi revisionati
TIPOLOGIE DI STUDI
Monitorati
Anno
d’imposta
2008
• UK02U Studi di
ingegneria
• UK06U revisori
contabili e periti
contabili;
• UK17U periti
industriali;
Sperimentali
NO
Osservazione
monitorata
Definitivi
NO
NO
ANNO D’ IMPOSTA 2008
•
•
•
206 studi di settore
69 studi di settore in evoluzione.
134 studi definitivi di cui 69 con indicatori di normalità economica
definitivi e 65 provvisori
Indicatori di normalità economica provvisori con natura meramente indiziaria
(carattere di mera presunzione semplice in ambito di accertamento)
Cause di esclusione e inapplicabilita’
Sono obbligati a presentare il modello per la comunicazione dei dati contabili ed
extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i
contribuenti che svolgono in maniera prevalente una delle attività economiche
per le quali gli studi sono stati approvati.
Come chiarito dai singoli decreti di approvazione, per attività prevalente si intende
quella da cui deriva la maggiore entità dei ricavi o dei compensi nel periodo
d’imposta di riferimento.
Le situazioni che possono, invece, determinare la non applicazione degli studi di
settore sono di due tipi:
• cause di esclusione;
• cause di inapplicabilità.
Cause di esclusione
L’articolo 10 della disposizione legislativa sopra citata ha individuato delle
specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dai
parametri contabili d’impresa, al verificarsi delle quali il contribuente non è
accertabile sulla base di GE.RI.CO..
L’indicazione delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore dovrà
avvenire direttamente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi nel
campo 2 dei righi RF1 RG1, RE1 con la segnalazione di appositi codici numerici
identificabili a seconda della tipologia di esclusione verificatasi
Cause di esclusione
1
Inizio dell’attività nel periodo d’imposta
È considerata tale anche la modifica in
corso d’anno dell’attività esercitata
qualora la nuova ricada in uno studio di
settore diverso dalla precedente
Finanziaria 2007: non rappresenta causa di
esclusione:
•
l’inizio di attività con cessazione
avvenuta nei 6 mesi antecedenti;
•
la nuova attività è mera continuazione
di attività esercitata da altro soggetto
(acquisto d’azienda)
2
Cessazione dell’attività nel periodo
d’imposta.
È tale anche, nel caso di liquidazione, il
periodo compreso tra l’inizio del periodo
d’imposta e la data di effetto della
liquidazione
Finanziaria 2007: il modello dovrà essere
compilato;vanno indicati nel
frontespizio i mesi di attività (C.M.
31/2007 - par. 6.1)
3
Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati
superiori a € 5.164.569,00 e fino a €
7.500.000,00
Questi contribuenti saranno esclusi dagli
studi di settore solo per l’anno d’imposta
2007. Dal 2008 sono tenuti ad adeguarsi ai
risultati di Gerico.
Finanziaria 2007: il questionario degli studi di
settore dovrà essere compilato.
Cause di esclusione
4
Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati
superiori a:
€ 7.500.000,00, per i soggetti che
svolgono attività per cui è approvato lo
studio di settore;
€ 5.164.569,00, per i soggetti che
svolgono attività ai quali si applicano i
parametri.
Si fa presente che per alcuni di settore ai fini
della verifica del limite di esclusione i ricavi
vanno aumentati delle rimanenze finali e
diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi
degli articoli 92 e 93 del TUIR. (Vedi per
esempio studi riguardanti il settore edile TG69U,
TG50U e TG40U)
5
Periodo in non normale svolgimento
dell’attività dovuta a liquidazione ordinaria
Finanziaria 2007: il modello dello studio di
settore deve comunque essere compilato.
6
Periodo di non normale svolgimento
dell’attività dovuta a liquidazione coatta
amministrativa o fallimentare
Finanziaria 2007: il modello dello studio di
settore deve comunque essere compilato
Cause di esclusione
UN ESEMPIO
PRATICO
7
Altre situazioni in un normale svolgimento
dell’attività
Si tratta di:
• Mancato inizio dell’attività produttiva (impianti
non ultimati, mancanza di autorizzazioni
amministrative, svolgimento di attività di ricerca
propedeutica
•Interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa
di ristrutturazione di tutti i locali di esercizio
dell’attività
•Affitto
dell’unica
azienda
da
parte
dell’imprenditore
individuale
(l’imprenditore
societario che affitta l’unica azienda utilizza il
codice Atecofin 68.20.02 compilerà il modello
TG40U e non può considerarsi escluso dagli
studi di settore)
•L’attività sospesa con comunicazione alla CCIAA
•Interruzione dell’attività per la maggior parte
dell’anno, a causa di provvedimenti disciplinari.
Finanziaria 2007: il modello dello studio di settore
va compilato
Cause di esclusione
8
Periodo di imposta superiore o inferiore a 12
mesi. È ininfluente che l’esercizio sia o meno
a cavallo d’anno
Finanziaria 2007: dal 1 gennaio 2007
l’esercizio con durata diversa da 12 mesi
non è più causa di esclusione. Si applica lo
studio di settore
9
Determinazione del reddito con criteri forfetari
Esempio:- agricoltura, allevamento,
contribuenti minimi, soggetti legge 398/91
10
Incaricati alle vendite a domicilio
Questi contribuenti presentano solo la
dichiarazione IVA in quanto i loro redditi
sono soggetti a tassazione definitiva alla
fonte
11
Classificazione dell’attività in una categoria
reddituale diversa da quella prevista dal
quadro degli elementi per la compilazione
dello studio di settore
È il caso di un’attività, per esempio, svolta
in forma di lavoro autonomo, ma che lo
studio di settore prevede solamente il
quadro contabile F
12
Modifica nel corso del periodo d’imposta
dell’attività esercitata, nel caso in cui le tue
attività siano soggette a differenti studi di
settore
Attenzione: non costituisce comunque causa
di esclusione la modifica in corso d’anno
della attività esercitata (quella cessata e
quella iniziata siano contraddistinte da
codice di attività compresi nel medesimo
studio di settore)
ANNOTAZIONE SEPARATA
Il decreto ministeriale del 11 febbraio 2008 a decorrere dal
periodo d’imposta 2007 ha abolito l’obbligo di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione dello
studio di settore
In presenza di + attività esercitate gli studi di settore si
applicano con riferimento alla attività prevalente.
Annotazione separata
CAUSE DI INAPPLICABILITA’
STUDI DI SETTORE
Compilazione modello Ine
società cooperative, società consortili
e consorzi che operano esclusivamente
a favore degli utenti stessi
Compilazione modello Ine
società cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano
esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
Risoluzione ministeriale numero 330/E del 14/11/07
Multiattivita’
•
Possibili applicazioni.
Solo per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per almeno
una delle quali risulti approvato lo studio di settore (e non come in precedenza
a condizione che per tutte le attività esercitate trovino applicazione gli studi)
•
Annotazione separata dei soli ricavi (nessuna evidenza per gli altri elementi
contabili e strutturali)
•
Compilazione di un solo studio di settore quello dell’attività prevalente
MULTIATTIVITA’
DICHIARAZIONE:
Compilazione di un solo studio di settore
ACCERTAMENTO
• La diretta utilizzazione in sede di accertamento può avvenire solo qualora i
ricavi e le attività non prevalenti siano pari o inferiori al 30% dei ricavi
complessivi. Se i ricavi delle attività non prevalenti superano, invece, il 30% dei
ricavi complessivi le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo
con le ordinarie metodologie.
MULTIATTIVITA’
Ricavi derivanti dall’attività X (studio A)
160.000(20%)
Ricavi derivanti dall’attività Y (studio A)
320.000 (40%)
Ricavi derivanti dall’attività Z (studio B)
320.000 (40%)
Nella fattispecie risultano prevalenti le attività comprese nello studio A.
Il contribuente applicherà lo studio A e compilerà il relativo modello con
indicazione dei dati contabili ed extracontabili (???) riferiti all’intera attività
d’impresa esercitata.
Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui lo stesso contribuente svolga più
attività di cui alcune soggette alla disciplina degli studi di settore e altre a
quelle dei parametri.
MULTIATTIVITA’
Ricavi derivanti dall’attività X (studio A)
800.000 (40%)
Ricavi derivanti dall’attività Y (studio A)
200.000 (40%)
Ricavi derivanti dall’attività Z (parametri)
1.000.000 (40%)
ESEMPIO
Nella fattispecie il contribuente applicherà i parametri
CORRETTIVI
Raccomandazioni SOSE
In fase di dichiarazione dei redditi il contribuente non si deve adeguare se non
si riconosce nei risultati.
Valutazione della commissione degli esperti nel 2010 ed inserimento dei
correttivi definitivi da applicare in caso di futuri ed eventuali accertamenti e
verifiche
NOVITA’ DEL MODELLO 2008
•
•
•
•
Correttivi contabili.
Tipologia 1. Correttivi relativi al costo del carburante e delle materie prime (già
applicati in passato agli studi dell’autotrasporto e alle produzioni della
meccanica)
Tipologia 2. Correttivi specifici a livello di cluster per consentire al modello degli
studi di settore di essere rappresentativo pur in presenza di modifiche strutturali
delle relazioni economiche
Tipologia 3. Correttivi congiunturali a livello individuale per rendere dinamico il
modello degli SDS nelle situazioni di crisi (già applicati in passato alle situazioni
di crisi economica del TAC, oreficeria, occhialeria, ceramica, commercio al
dettaglio di abbigliamento e calzature).
Tipologia 4 intervento di sterilizzazione degli effetti della crisi per la corretta
applicazione degli Ind. normalità economica a livello di singola impresa
(esempio indicatore durata delle scorte)
Tipologia 1
Correttivi relativi al costo delle materie prime.
4 studi di settore
• TD40U fabbricazione di motori
• TD41U fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio
• UD20U fabbricazione lavorazione prodotti in metallo
• UD32U fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici
Viene corretto il costo del venduto e costo per la produzione dei servizi utilizzato
come variabile indipendente della funzione ricavo sulla base dell’aumento del
prezzo del materiale metallico impiegato nel processo produttivo (acciaio, rame,
alluminio, piombo, ottone ecc…).
Modalità di accesso: soggetti non congrui che presentano un incremento
dell’incidenza della variabile sui ricavi nel 2008 rispetto all’anno di costruzione
dello studio
Tipologia 1
Correttivi relativi al costo del carburante
11. Studi di settore:
• TG90U esercizio pesca
• UG61A-B-C-D-E-F-G-H intermediari del commercio
• UG72A trasporto con taxi
• UG72B altri trasporti terrestri di passeggeri
Viene introdotto un fattore di adattamento che corregge i valori del costo del
carburante utilizzato nelle funzioni di stima dei ricavi da congruità.
Modalità di accesso: soggetti non congrui.
Tipologia 1
Correttivi relativi al costo del carburante
Studio UG68U: trasporto di merci su strada
Correttivo relativo all’incremento del costo del carburante. Viene introdotta una
modalità di traslazione dell’incremento del costo del carburante sui ricavi.
Modalità di accesso: soggetti non congrui.
Tipologia 2
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Correttivi specifici per mantenere la rappresentatività:
studi di settore.
TD17U fabbr. di prodotti in gomma e plastica
TD25U concia delle pelli e del cuoio
TD36U fusione di metalli trasf. del ferro e acciai
TD44U fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli
UD09A fabbricazione di mobili
UD13U finissaggio tessile
UD14U lavorazione lana
UD18U fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
UM04U farmacia
UM05U commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature
Viene corretto il ricavo stimato da congruità al fine di tenere conto delle riduzioni
dei margini intervenuti rispetto all’anno di costruzione dello studio di settore.
Tipologia 2
Correttivi specifici per mantenere la rappresentatività.
Studio di settore TG91U: agenti mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti
finanziari e mediatori creditizi
Nel caso degli agenti e promotori finanziari, la crisi economica ha determinato una
rilevante modifica nel portafoglio prodotti degli operatori del settore con una
riduzione della quota di risparmio gestito ed un incremento del risparmio
amministrato.
Viene corretta la variabile dimensione del portafoglio prodotti utilizzata come
variabili indipendente nella stima dei ricavi a seconda della composizione del
portafoglio prodotti.
Tipologia 3
Correttivi congiunturali e individuali.
Tipologia: Tutti gli studi di settore
Intervento: fattispecie in cui si verifica una situazione di crisi a livello individuale
con contrazione dei ricavi/compensi 2008.
Modalità applicative: sono applicati dei coefficienti congiunturali strutturali per
cluster e territoriali (territorialità generale e del commercio) che in funzione del
grado di crisi riferibile al singolo soggetto agiscono a valle del calcolo di
congruità
Modalità di accesso: soggetti non congrui che presentano una riduzione dei ricavi
dichiarati rispetto al periodo d’imposta 2007.
Tipologia 4
Intervento sugli indicatori di normalità economica.
Soggetti interessati: soggetti in crisi con contrazione ricavi e compensi 2008
Interventi:
• Durata delle scorte/rotazione del magazzino
• Valore aggiunto per addetto/resa orario per addetto
• Redditività dei beni strumentali mobili
Modalità di calcolo:
• Rimodulazione del valore soglia di normalità economica in funzione della
contrazione dei ricavi/compensi
• Inserimento di una tolleranza sull’incremento del magazzino
GERICO ED I CORRETTIVI
RICAVI DICHIARATI AI FINI DELLA CONGRUITA
CONGRUO / NON CONGRUO
Ricavi dichiarati ai fini della congruità
€ 100.000,00
ANALISI CONGRUITA
Ricavo puntuale
€ 90.000,00
Ricavo minimo
€ 80.000,00
ANALISI NORMALITA
-
MAGGIORI RICAVI DA INDICATORI DI NORMALITA ECONOMICA
Indicatore 1
-
Durata delle scorte (Indicatore corretto per l'effetto crisi 2006)
-
Indicatore 3
-
RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELLA CONGRUITA E DELLA NORMALITA ECONOMICA
Ricavo puntuale
€ 90.000,00
Ricavo minimo
€ 80.000,00
APPLICAZIONE DEI CORRETTIVI RIFERITI ALLA CRISI ECONOMICA 2008
Abbattimenti
Correttivo materie prime
€ 2.000,00
Correttivo congiunturale di settore
€ 3.000,00
Correttivo congiunturale individuale
€ 5.000,00
RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELLA CONGRUITA E DELLA NORMALITA ECONOMICA
E DEI CORRETTIVI PER LA CRISI
Ricavo puntuale di riferimento
€ 80.000,00
Ricavo minimo di riferimento
€ 70.000,00
INDIVIDUAZIONE DEI QUADRI
COMPONENTI IL MODELLO
I modelli degli studi di settore si presentano per taluni aspetti uguali, per altri
con significative differenze dovute alle caratteristiche specifiche delle singole
attività oggetto di rilevazione.
In linea generale i predetti modelli contengono i seguenti quadri:
Quadri Comuni:
• quadro A: “Personale addetto all’attività”;
• quadro B: “Struttura territoriale”;
• quadro D: “Elementi specifici dell’attività”;
• quadro E: “Elementi strumentali”;
• quadro F: “Elementi contabili;
INDIVIDUAZIONE DEI QUADRI
COMPONENTI IL MODELLO
Quadro esclusivo attività manifatturiere:
• quadro C: “Modalità di svolgimento dell’attività”.
Quadro esclusivo professionisti:
• quadro G: “Elementi contabili”.
Quadro opzionale per tutti:
• quadro X: destinato ad accogliere i dati per l’applicazione di eventuali
correttivi non indicati in altri righi del modello;
• quadro Z: “Dati complementari”, destinato alla raccolta di dati ed
elementi aggiuntivi, necessari per la manutenzione o evoluzione dello
studio. Se i dati da raccogliere sono di portata straordinaria il quadro Z
viene sostituito spesso con l’invio di questionari.
AVVERTENZE DI CARATTERE
GENERALE
Periodo d’imposta
I contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono
comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla
data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data
di chiusura del periodo d’imposta.
Dati contabili
I dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali
devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti
dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello
risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel
quadro F o G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle
eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie.
AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE
Criterio di imputazione dei costi
Il riferimento alle spese “sostenute”, contenuto nelle istruzioni, deve intendersi
come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di
reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d’impresa, è
quello di competenza, mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è
quello di cassa.
Riferimento solo ed esclusivamente al dato fiscale in quanto nel quadro F e G
studi di settore c’e’ la “riconciliazione” con il reddito d’impresa/professionale
dichiarato in Unico nei componenti di reddito.
Quadro A
Nel quadro A vengono fornite informazioni relative al personale che presta la
propria opera nell’attività.
I dati da inserire nel suddetto quadro riguardano, sia quelli relativi al lavoro
dipendente, sia quelli relativi ad altri soggetti che prestano la propria opera a
titolo diverso, in quanto lo studio di settore intende valutare l’apporto in termini
di concorrenza alla produzione dei ricavi dei diversi soggetti coinvolti.
Fra le novità relative al periodo d’imposta 2008 vi è la necessità di inserire i dati
relativi alla cassa integrazione.
Quadro A
Quadro A
In linea generale, i dati relativi al presente quadro hanno un’influenza
diretta:
• nella sola determinazione del cluster di riferimento per quanto riguarda
i dati relativi al personale dipendente e ai co.co.co., in quanto solo i dati
contabili utilizzati nella compilazione del quadro F (rigo F19) risultano
avere una diretta influenza nella funzione ricavo tramite l’attribuzione di
uno specifico coefficiente da applicare ai fini della determinazione del
ricavo congruo elaborato da GE.RI.CO.;
• nella determinazione del cluster di riferimento e della funzione ricavo
per quanto riguarda gli altri soggetti coinvolti nell’attività d’impresa
(soci, collaboratori) tramite l’attribuzione di uno specifico peso nel
calcolo del ricavo congruo elaborato da GE.RI.CO..
QUADRO A
Il quadro A va sostanzialmente scisso in due parti:
• Parte alta i cui dati riguardano il personale dipendente. Normalmente
righi da A01 ad A08 - A09;
• Parte bassa: soci, collaboratori associati e non amministratori non soci.
Normalmente i righi da A10 ad A16.
• Particolare attenzione va posta nella compilazione del Quadro A in
presenza di soci con compenso amministratore
Quadro A “parte bassa”
Numero dei soggetti
Il numero dei collaboratori coordinati continuativi, associati in partecipazione,
soci, individuato con riferimento a quelli presenti alla data di chiusura
dell’esercizio.
Pertanto, per esempio, qualora a causa di recesso intervenuto in corso d’anno
da parte di uno dei soci, una compagine sociale inizialmente composta da tre
soci con occupazione prevalente nell’impresa, risulti alla data di chiusura dello
stesso composta da soli 2 soci, nel presente quadro si dovrà indicare “2” nella
specifica voce di riferimento relativa alla tipologia interessata.
Quadro A “parte bassa”
Soci di capitale
Non va compilato alcun rigo riguardo ai soci, compresi quelli di società di
persone, che apportano esclusivamente capitale. Tale principio si applica
anche per gli associati in partecipazione.
La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che i soci di capitale non
svolgendo alcuna attività di tipo operativo non concorrono in maniera fattiva
alla determinazione dei ricavi e pertanto non vengono presi in considerazione
dal software GE.RI.CO. nella determinazione della funzione ricavo.
Nell’esempio citato leggere attentamente le istruzioni:
- campo A11 soci con occupazione prevalente nell’impresa
- campo A12 soci con occupazione prevalente non nell’impresa (cioè che
prestano attività; è diverso da quelli che non prestano l’attività!!!!).
Quadro A “parte bassa”
Nelle istruzioni alla compilazione del modello relativo agli studi di
settore è precisato che non possono comunque essere considerati soci
di capitale i soggetti che:
– sono assoggettati ai contributi previdenziali
– sono assoggettati all’assicurazione INAIL
– svolgono la funzione di amministratore della società
Alla luce di tale distinzione a titolo esemplificativo non saranno pertanto
oggetto di rilevazione nel presente quadro i soci accomandanti delle
società in accomandita semplice, i soci di S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a che non
rivestono funzioni amministrative all’interno della società, i soci di
società in nome collettivo non amministratori, gli associati in
partecipazione che non apportano lavoro.
Quadro A “parte bassa”
Percentuale di lavoro
•
•
Con gli studi approvati, in vigore dal periodo d’imposta 2004 va segnalata la
percentuale di lavoro effettivamente prestato dal personale non dipendente. Le
circolari dell’Agenzia delle Entrate numeri 32/E del 21 giugno 2005 e 23/E del
22 giugno 2006 hanno fornito ulteriori precisazioni sui criteri da utilizzare per la
corretta individuazione della percentuale di apporto.
In particolare viene precisato che la percentuale di apporto da indicare deve
essere computata in relazione all’apporto di lavoro di un dipendente che lavora
a tempo pieno per tutto l’anno.
QUADRO A “PARTE BASSA”
Con riferimento invece ai “soci e agli associati in partecipazione con
occupazione prevalente nell’impresa”, ai fini dell’indicazione della percentuale di
lavoro prestato resta fermo in linea generale il criterio del tempo effettivamente
prestato nella società e ciò indipendentemente dalla percentuale di
partecipazione agli utili societari, a condizione che tale situazione risulti da
apposita documentazione o altra prova idonea.
Pertanto se il socio con occupazione prevalente nell’impresa non esercita alcuna
altra attività ovvero non sia in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la
percentuale da indicare dovrebbe essere più o meno prossima al 100%; a
conferma di ciò le circolari sopra menzionate precisano che, “considerato che
detti soci devono avere i requisiti dell’attività prevalente nella società devono
ritenersi incoerenti indicazioni delle predette percentuali non superiori al 50%”.
QUADRO ULTERIORI ELEMENTI: SOCI
AMMINISTRATORI
SOCI AMMINISTRATORI
La nuova sezione dedicata ai soci amministratori è una delle novità presentata
nel quadro contabile relativo ai redditi d’impresa dei nuovi modelli per
l’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2007.
La distorsione osservata e peraltro già recepita dalla circ. 12/06/2007 n.
38/E, è stata oggetto di specifica valutazione da parte della circ.
29/05/2008 n. 44/E, e riguarda quanto sopra riportato alla voce “soci
con occupazione prevalente nell’impresa”, per cui l’apporto della
variabile relativa ai soci amministratori nella funzione ricavo è misurato:
• da quanto indicato nel rigo F19 (se società di persone)
• F16 (se società di capitali) se è stato elargito un compenso derivante da
contratto di lavoro dipendente o collaborazione coordinata continuativa;
• da quanto indicato nel quadro A nel caso in cui non venga attribuito
alcun compenso nelle forme stabilite
QUADRO F
QUADRO F
QUADRO X
QUADRO F
Rigo F01: Ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR.
•
Nel rigo F01 va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1
•
•
dell’art. 85 del TUIR. Vale a dire:
i corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa;
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni
mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella
produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
•
dei ricavi derivanti dall’affitto di un ramo d’azienda;
•
dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati
nel rigo F8.
•
delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo
F02.
•
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono
a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti
dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con
esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
QUADRO F
•
Rigo F02:
Altri proventi considerati ricavi
Nel rigo F02 va indicato l’ammontare degli altri proventi considerati ricavi,
diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85
del TUIR, evidenziando nell’apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del
menzionato comma 1 dell’art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui
originano ricavi).
QUADRO F
Rigo F03:
•
Nel rigo F03 va indicato l’ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini
dell’adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi
delle disposizioni previste dall’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Adeguamento con maggiorazione.
Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata,
utilizzando l’apposito mod. F24, entro il termine per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta
differenza non è superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili.
Rigo F04:
•
Adeguamento agli studi di settore
Incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni
Nel rigo F04 vanno indicati gli incrementi relativi a immobilizzazioni per lavori
interni, corrispondenti ai costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione
interna di immobilizzazioni materiali e immateriali.
QUADRO F
Rigo F05:
Altri proventi e altri componenti positivi
Nel rigo F05 vanno indicati gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni
accessorie. Per esempio:
• i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali
per l’esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito
nell’ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1,
del TUIR, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma
2, del TUIR, per quelli situati all’estero;
• i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non
suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale
ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza
alcun abbattimento;
• le royalties, i rimborsi spese;
• la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui agli articoli
86 e 58 del TUIR, delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR e altri
proventi non altrove classificabili (a esclusione dei proventi di tipo finanziario e di
quelli di tipo straordinario).
QUADRO F
Rigo F15:
Acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi
Nel rigo F15 va indicato l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi
strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa
esercitata. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per
contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni,
materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, vanno considerate:
• le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per
l’esercizio taxi;
• le spese per l’appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto;
• le spese per l’acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo
svolgimento della loro attività (per esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli);
• i costi sostenuti per l’acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici;
QUADRO F (rigo F15)
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo
gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell’attività, quali, per
esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non
direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione
del valore da indicare al rigo F16 “spese per acquisti di servizi”. Tuttavia,
qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente
utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle
sostenute per l’energia non direttamente utilizzata nell’attività produttiva, le
prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso
in cui un’impresa utilizzi energia elettrica per “usi industriali” ed energia
elettrica per “usi civili” e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può
inserire il costo per l’energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo
in oggetto.
QUADRO F
Nel rigo F16 va indicato le spese per:
• l’acquisto di servizi inerenti l’amministrazione;
• la tenuta della contabilità;
• il trasporto dei beni connesso all’acquisto o alla vendita;
• i premi di assicurazione relativi all’attività;
• i servizi telefonici, compresi quelli accessori;
• i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all’autotrazione.
Elenco da intendersi tassativo
Attenzione: costo amministratori società di capitali: F16
QUADRO F
Nel rigo F17 va indicato l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di servizi che
non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, per esempio,
• i costi per compensi a sindaci e revisori;
• le spese per il riscaldamento dei locali;
• per pubblicità;
• servizi esterni di vigilanza;
• servizi esterni di pulizia;
• i premi per assicurazioni obbligatorie;
• per manutenzione ordinaria di cui all’art. 102, comma 6, del TUIR;
• per viaggi, soggiorno e trasferte (a esclusione di quelle relative al personale
indicate nel rigo F19);
• costi per i servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie;
• per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei
dipendenti
QUADRO F
Nel rigo F29 valore dei beni strumentali
•
•
•
•
•
Immobilizzazioni di proprietà (costo storico al lordo degli amm. No avviamento,
no fabbricati e terreni)
Cespiti detenuti in leasing: costo concedente (mai prezzo di riscatto);
Beni in comodato o locazione non finanziaria (valore normale al momento
dell’immissione in attività.
Tutti i beni detenuti nel corso del periodo d’imposta con ragguaglio annuo
No cespiti solo se no ammortamento
ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE
• Se dal confronto fra i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente e
quelli presunti stimati da GE.RI.CO. risulta che il valore dichiarato è
uguale o superiore al ricavo puntuale allora il contribuente può
considerarsi congruo e pertanto non accertabile tramite lo strumento
degli studi di settore.
• Il contribuente può comunque in sede di dichiarazione dei redditi
adeguare i propri ricavi o compensi in modo da raggiungere l’ideale
punto di riferimento indicato dall’Amministrazione finanziaria.
• L’adeguamento al ricavo o al compenso puntuale regolarizza la
posizione del contribuente. Non è possibile adeguarsi al valore minimo.
• Due diversi livelli di adeguamento a seconda dell’avvenuta revisione o
meno degli studi di settore
• Maggiorazione del 3% se scostamento dovuto superiore al 10% dei
ricavi dichiarati.
STUDI E INVITI AL CONTRADDITTORIO
Decreto legge 185/2008.Adesione agli inviti al contraddittorio.
In pratica il contribuente rinunciando al contraddittorio beneficia di una
sanzione ulteriormente ridotta pari al 12,5%
•
•
•
•
•
Pertanto le alternative sono queste:
Adeguamento spontaneo in dichiarazione (costo 3% se sup. 10% ricavi oppure
zero se inferiore o se studio nuovo).
Adesione all’invito (costo 12,50%).
Accertamento con adesione (perfezionamento previa riduzione dei maggior
ricavi con sanzione al 25%).
Avviso di accertamento: acquiescenza (maggiori imposte + sanzione 25%).
Ricorso in commissione tributaria (esito??)
Esempio: Maggiori ricavi € 2.000, maggior imposte € 1.000
ALTERNATIVE IN CASO DI NON
CONGRUITA’
Adeguamento
spontaneo in
dichiarazione
Definizione
dell’invito pre contraddittorio
Definizione in
contraddittorio
con riduzione
dell’imposta
del 10%
Definizione in
contraddittorio con
riduzione
dell’imposta del
30%
€ 1.060,00
€ 1.125,00
€ 1.125,00
€ 875,00
NO obbligo di garanzia
fidejussoria
NO
possibilità di
pagamento
rateale
Acquiescenza da
avviso di
accertamento
€ 1.250,00
SI obbligo di garanzia fidejussoria
SI possibilità di pagamento rateale
STUDI E INVITI AL CONTRADDITTORIO
La definizione in pre – contraddittorio si perfeziona con la specifica
comunicazione e con il pagamento dell’unica o prima rata.
Modello Utilizzato: vedi Pvc, con opportuni adattamenti.
Attenzione differenza con adesione al Pvc (D.L. 112/2008) il tutto si
perfeziona con la semplice comunicazione da parte del contribuente.
STUDI E INVITI AL CONTRADDITTORIO
Ulteriore copertura da accertamento su presunzioni semplici.
Contribuente congruo in dichiarazione anche per effetto di
adeguamento.
Non possono essere effettuati altri accertamenti della stessa natura
(analitico induttiva) fino al 40% dei ricavi o dei compensi dichiarati con
il limite massimo di € 50.000,00.
STUDI E INVITI AL CONTRADDITTORIO
Per l’adesione agli inviti invece la norma parla di copertura fino al 40% dei
ricavi definiti .
Pertanto il riferimento all’ombrello da ulteriori accertamenti da presunzioni
semplici opera in riferimento ai ricavi o compensi indicati nell’invito al
contraddittorio.
•
•
•
Esempio:
Ricavi dichiarati 100
Ricavi attesi da Ge.ri.co: 120
“Copertura” pari a 8 (40% dei maggiori ricavi pari a 20)
GRAFICAMENTE
CI AVEVANO FATTO CREDERE
CHE L’OBIETTIVO FOSSE
SEMPRE IL PUNTUALE
PUNTUALE
VECCHIO
GERICO
INTERVALLO CONFIDENZA
MINIMO AMMISSIBILE
NUOVE REGOLE PER
ADEGUAMENTO
PUNTUALE BASE
E’ IL VECCHIO RISULTATO DI GERICO
PUNTUALE CON INDICI
E’ IL VECCHIO RISULTATO DI GERICO
MAGGIORATO DELL’IMPATTO INDICI
MINIMO CON INDICI
E’ IL VECCHIO MINIMO DI GERICO
MAGGIORATO DELL’IMPATTO INDICI
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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti