GLI STUDI DI SETTORE a cura di: LORENZO PEGORIN STUDI DI SETTORE GE.RI.CO 2009 E DIFESA DEL CONTRIBUENTE D.L. 185/2008: MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE APPROVAZIONE DEI MODELLI. Nonostante le modifiche introdotte con la “manovra d’estate 2008”, con le quali veniva disciplinata l’approvazione dei nuovi studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2008 entro la fine del periodo d’imposta, alla data odierna non è ancora disponibile il software Ge.ri.co 2009 per l’elaborazione degli studi di settore. PROBLEMATICHE • Introduzione dei correttivi “anti crisi”; • difficoltà di stima nell’elaborazione dei correttivi • scarsi risultati in termini di modelli compilati dei questionari “SOSE” (facoltativi ed anonimi) APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE MODELLI STUDI DI SETTORE Tipologie di studi: • Sperimentali • Monitorati • In osservazione monitorata • Definitivi e definitivi revisionati TIPOLOGIE DI STUDI Monitorati Anno d’imposta 2008 • UK02U Studi di ingegneria • UK06U revisori contabili e periti contabili; • UK17U periti industriali; Sperimentali NO Osservazione monitorata Definitivi NO NO ANNO D’ IMPOSTA 2008 • • • 206 studi di settore 69 studi di settore in evoluzione. 134 studi definitivi di cui 69 con indicatori di normalità economica definitivi e 65 provvisori Indicatori di normalità economica provvisori con natura meramente indiziaria (carattere di mera presunzione semplice in ambito di accertamento) Cause di esclusione e inapplicabilita’ Sono obbligati a presentare il modello per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che svolgono in maniera prevalente una delle attività economiche per le quali gli studi sono stati approvati. Come chiarito dai singoli decreti di approvazione, per attività prevalente si intende quella da cui deriva la maggiore entità dei ricavi o dei compensi nel periodo d’imposta di riferimento. Le situazioni che possono, invece, determinare la non applicazione degli studi di settore sono di due tipi: • cause di esclusione; • cause di inapplicabilità. Cause di esclusione L’articolo 10 della disposizione legislativa sopra citata ha individuato delle specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri contabili d’impresa, al verificarsi delle quali il contribuente non è accertabile sulla base di GE.RI.CO.. L’indicazione delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore dovrà avvenire direttamente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi nel campo 2 dei righi RF1 RG1, RE1 con la segnalazione di appositi codici numerici identificabili a seconda della tipologia di esclusione verificatasi Cause di esclusione 1 Inizio dell’attività nel periodo d’imposta È considerata tale anche la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora la nuova ricada in uno studio di settore diverso dalla precedente Finanziaria 2007: non rappresenta causa di esclusione: • l’inizio di attività con cessazione avvenuta nei 6 mesi antecedenti; • la nuova attività è mera continuazione di attività esercitata da altro soggetto (acquisto d’azienda) 2 Cessazione dell’attività nel periodo d’imposta. È tale anche, nel caso di liquidazione, il periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di effetto della liquidazione Finanziaria 2007: il modello dovrà essere compilato;vanno indicati nel frontespizio i mesi di attività (C.M. 31/2007 - par. 6.1) 3 Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiori a € 5.164.569,00 e fino a € 7.500.000,00 Questi contribuenti saranno esclusi dagli studi di settore solo per l’anno d’imposta 2007. Dal 2008 sono tenuti ad adeguarsi ai risultati di Gerico. Finanziaria 2007: il questionario degli studi di settore dovrà essere compilato. Cause di esclusione 4 Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiori a: € 7.500.000,00, per i soggetti che svolgono attività per cui è approvato lo studio di settore; € 5.164.569,00, per i soggetti che svolgono attività ai quali si applicano i parametri. Si fa presente che per alcuni di settore ai fini della verifica del limite di esclusione i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR. (Vedi per esempio studi riguardanti il settore edile TG69U, TG50U e TG40U) 5 Periodo in non normale svolgimento dell’attività dovuta a liquidazione ordinaria Finanziaria 2007: il modello dello studio di settore deve comunque essere compilato. 6 Periodo di non normale svolgimento dell’attività dovuta a liquidazione coatta amministrativa o fallimentare Finanziaria 2007: il modello dello studio di settore deve comunque essere compilato Cause di esclusione UN ESEMPIO PRATICO 7 Altre situazioni in un normale svolgimento dell’attività Si tratta di: • Mancato inizio dell’attività produttiva (impianti non ultimati, mancanza di autorizzazioni amministrative, svolgimento di attività di ricerca propedeutica •Interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa di ristrutturazione di tutti i locali di esercizio dell’attività •Affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale (l’imprenditore societario che affitta l’unica azienda utilizza il codice Atecofin 68.20.02 compilerà il modello TG40U e non può considerarsi escluso dagli studi di settore) •L’attività sospesa con comunicazione alla CCIAA •Interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno, a causa di provvedimenti disciplinari. Finanziaria 2007: il modello dello studio di settore va compilato Cause di esclusione 8 Periodo di imposta superiore o inferiore a 12 mesi. È ininfluente che l’esercizio sia o meno a cavallo d’anno Finanziaria 2007: dal 1 gennaio 2007 l’esercizio con durata diversa da 12 mesi non è più causa di esclusione. Si applica lo studio di settore 9 Determinazione del reddito con criteri forfetari Esempio:- agricoltura, allevamento, contribuenti minimi, soggetti legge 398/91 10 Incaricati alle vendite a domicilio Questi contribuenti presentano solo la dichiarazione IVA in quanto i loro redditi sono soggetti a tassazione definitiva alla fonte 11 Classificazione dell’attività in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi per la compilazione dello studio di settore È il caso di un’attività, per esempio, svolta in forma di lavoro autonomo, ma che lo studio di settore prevede solamente il quadro contabile F 12 Modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le tue attività siano soggette a differenti studi di settore Attenzione: non costituisce comunque causa di esclusione la modifica in corso d’anno della attività esercitata (quella cessata e quella iniziata siano contraddistinte da codice di attività compresi nel medesimo studio di settore) ANNOTAZIONE SEPARATA Il decreto ministeriale del 11 febbraio 2008 a decorrere dal periodo d’imposta 2007 ha abolito l’obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore In presenza di + attività esercitate gli studi di settore si applicano con riferimento alla attività prevalente. Annotazione separata CAUSE DI INAPPLICABILITA’ STUDI DI SETTORE Compilazione modello Ine società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi Compilazione modello Ine società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Risoluzione ministeriale numero 330/E del 14/11/07 Multiattivita’ • Possibili applicazioni. Solo per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per almeno una delle quali risulti approvato lo studio di settore (e non come in precedenza a condizione che per tutte le attività esercitate trovino applicazione gli studi) • Annotazione separata dei soli ricavi (nessuna evidenza per gli altri elementi contabili e strutturali) • Compilazione di un solo studio di settore quello dell’attività prevalente MULTIATTIVITA’ DICHIARAZIONE: Compilazione di un solo studio di settore ACCERTAMENTO • La diretta utilizzazione in sede di accertamento può avvenire solo qualora i ricavi e le attività non prevalenti siano pari o inferiori al 30% dei ricavi complessivi. Se i ricavi delle attività non prevalenti superano, invece, il 30% dei ricavi complessivi le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. MULTIATTIVITA’ Ricavi derivanti dall’attività X (studio A) 160.000(20%) Ricavi derivanti dall’attività Y (studio A) 320.000 (40%) Ricavi derivanti dall’attività Z (studio B) 320.000 (40%) Nella fattispecie risultano prevalenti le attività comprese nello studio A. Il contribuente applicherà lo studio A e compilerà il relativo modello con indicazione dei dati contabili ed extracontabili (???) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui lo stesso contribuente svolga più attività di cui alcune soggette alla disciplina degli studi di settore e altre a quelle dei parametri. MULTIATTIVITA’ Ricavi derivanti dall’attività X (studio A) 800.000 (40%) Ricavi derivanti dall’attività Y (studio A) 200.000 (40%) Ricavi derivanti dall’attività Z (parametri) 1.000.000 (40%) ESEMPIO Nella fattispecie il contribuente applicherà i parametri CORRETTIVI Raccomandazioni SOSE In fase di dichiarazione dei redditi il contribuente non si deve adeguare se non si riconosce nei risultati. Valutazione della commissione degli esperti nel 2010 ed inserimento dei correttivi definitivi da applicare in caso di futuri ed eventuali accertamenti e verifiche NOVITA’ DEL MODELLO 2008 • • • • Correttivi contabili. Tipologia 1. Correttivi relativi al costo del carburante e delle materie prime (già applicati in passato agli studi dell’autotrasporto e alle produzioni della meccanica) Tipologia 2. Correttivi specifici a livello di cluster per consentire al modello degli studi di settore di essere rappresentativo pur in presenza di modifiche strutturali delle relazioni economiche Tipologia 3. Correttivi congiunturali a livello individuale per rendere dinamico il modello degli SDS nelle situazioni di crisi (già applicati in passato alle situazioni di crisi economica del TAC, oreficeria, occhialeria, ceramica, commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature). Tipologia 4 intervento di sterilizzazione degli effetti della crisi per la corretta applicazione degli Ind. normalità economica a livello di singola impresa (esempio indicatore durata delle scorte) Tipologia 1 Correttivi relativi al costo delle materie prime. 4 studi di settore • TD40U fabbricazione di motori • TD41U fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio • UD20U fabbricazione lavorazione prodotti in metallo • UD32U fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici Viene corretto il costo del venduto e costo per la produzione dei servizi utilizzato come variabile indipendente della funzione ricavo sulla base dell’aumento del prezzo del materiale metallico impiegato nel processo produttivo (acciaio, rame, alluminio, piombo, ottone ecc…). Modalità di accesso: soggetti non congrui che presentano un incremento dell’incidenza della variabile sui ricavi nel 2008 rispetto all’anno di costruzione dello studio Tipologia 1 Correttivi relativi al costo del carburante 11. Studi di settore: • TG90U esercizio pesca • UG61A-B-C-D-E-F-G-H intermediari del commercio • UG72A trasporto con taxi • UG72B altri trasporti terrestri di passeggeri Viene introdotto un fattore di adattamento che corregge i valori del costo del carburante utilizzato nelle funzioni di stima dei ricavi da congruità. Modalità di accesso: soggetti non congrui. Tipologia 1 Correttivi relativi al costo del carburante Studio UG68U: trasporto di merci su strada Correttivo relativo all’incremento del costo del carburante. Viene introdotta una modalità di traslazione dell’incremento del costo del carburante sui ricavi. Modalità di accesso: soggetti non congrui. Tipologia 2 10 • • • • • • • • • • Correttivi specifici per mantenere la rappresentatività: studi di settore. TD17U fabbr. di prodotti in gomma e plastica TD25U concia delle pelli e del cuoio TD36U fusione di metalli trasf. del ferro e acciai TD44U fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli UD09A fabbricazione di mobili UD13U finissaggio tessile UD14U lavorazione lana UD18U fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta UM04U farmacia UM05U commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature Viene corretto il ricavo stimato da congruità al fine di tenere conto delle riduzioni dei margini intervenuti rispetto all’anno di costruzione dello studio di settore. Tipologia 2 Correttivi specifici per mantenere la rappresentatività. Studio di settore TG91U: agenti mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti finanziari e mediatori creditizi Nel caso degli agenti e promotori finanziari, la crisi economica ha determinato una rilevante modifica nel portafoglio prodotti degli operatori del settore con una riduzione della quota di risparmio gestito ed un incremento del risparmio amministrato. Viene corretta la variabile dimensione del portafoglio prodotti utilizzata come variabili indipendente nella stima dei ricavi a seconda della composizione del portafoglio prodotti. Tipologia 3 Correttivi congiunturali e individuali. Tipologia: Tutti gli studi di settore Intervento: fattispecie in cui si verifica una situazione di crisi a livello individuale con contrazione dei ricavi/compensi 2008. Modalità applicative: sono applicati dei coefficienti congiunturali strutturali per cluster e territoriali (territorialità generale e del commercio) che in funzione del grado di crisi riferibile al singolo soggetto agiscono a valle del calcolo di congruità Modalità di accesso: soggetti non congrui che presentano una riduzione dei ricavi dichiarati rispetto al periodo d’imposta 2007. Tipologia 4 Intervento sugli indicatori di normalità economica. Soggetti interessati: soggetti in crisi con contrazione ricavi e compensi 2008 Interventi: • Durata delle scorte/rotazione del magazzino • Valore aggiunto per addetto/resa orario per addetto • Redditività dei beni strumentali mobili Modalità di calcolo: • Rimodulazione del valore soglia di normalità economica in funzione della contrazione dei ricavi/compensi • Inserimento di una tolleranza sull’incremento del magazzino GERICO ED I CORRETTIVI RICAVI DICHIARATI AI FINI DELLA CONGRUITA CONGRUO / NON CONGRUO Ricavi dichiarati ai fini della congruità € 100.000,00 ANALISI CONGRUITA Ricavo puntuale € 90.000,00 Ricavo minimo € 80.000,00 ANALISI NORMALITA - MAGGIORI RICAVI DA INDICATORI DI NORMALITA ECONOMICA Indicatore 1 - Durata delle scorte (Indicatore corretto per l'effetto crisi 2006) - Indicatore 3 - RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELLA CONGRUITA E DELLA NORMALITA ECONOMICA Ricavo puntuale € 90.000,00 Ricavo minimo € 80.000,00 APPLICAZIONE DEI CORRETTIVI RIFERITI ALLA CRISI ECONOMICA 2008 Abbattimenti Correttivo materie prime € 2.000,00 Correttivo congiunturale di settore € 3.000,00 Correttivo congiunturale individuale € 5.000,00 RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELLA CONGRUITA E DELLA NORMALITA ECONOMICA E DEI CORRETTIVI PER LA CRISI Ricavo puntuale di riferimento € 80.000,00 Ricavo minimo di riferimento € 70.000,00 INDIVIDUAZIONE DEI QUADRI COMPONENTI IL MODELLO I modelli degli studi di settore si presentano per taluni aspetti uguali, per altri con significative differenze dovute alle caratteristiche specifiche delle singole attività oggetto di rilevazione. In linea generale i predetti modelli contengono i seguenti quadri: Quadri Comuni: • quadro A: “Personale addetto all’attività”; • quadro B: “Struttura territoriale”; • quadro D: “Elementi specifici dell’attività”; • quadro E: “Elementi strumentali”; • quadro F: “Elementi contabili; INDIVIDUAZIONE DEI QUADRI COMPONENTI IL MODELLO Quadro esclusivo attività manifatturiere: • quadro C: “Modalità di svolgimento dell’attività”. Quadro esclusivo professionisti: • quadro G: “Elementi contabili”. Quadro opzionale per tutti: • quadro X: destinato ad accogliere i dati per l’applicazione di eventuali correttivi non indicati in altri righi del modello; • quadro Z: “Dati complementari”, destinato alla raccolta di dati ed elementi aggiuntivi, necessari per la manutenzione o evoluzione dello studio. Se i dati da raccogliere sono di portata straordinaria il quadro Z viene sostituito spesso con l’invio di questionari. AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE Periodo d’imposta I contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta. Dati contabili I dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE Criterio di imputazione dei costi Il riferimento alle spese “sostenute”, contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d’impresa, è quello di competenza, mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa. Riferimento solo ed esclusivamente al dato fiscale in quanto nel quadro F e G studi di settore c’e’ la “riconciliazione” con il reddito d’impresa/professionale dichiarato in Unico nei componenti di reddito. Quadro A Nel quadro A vengono fornite informazioni relative al personale che presta la propria opera nell’attività. I dati da inserire nel suddetto quadro riguardano, sia quelli relativi al lavoro dipendente, sia quelli relativi ad altri soggetti che prestano la propria opera a titolo diverso, in quanto lo studio di settore intende valutare l’apporto in termini di concorrenza alla produzione dei ricavi dei diversi soggetti coinvolti. Fra le novità relative al periodo d’imposta 2008 vi è la necessità di inserire i dati relativi alla cassa integrazione. Quadro A Quadro A In linea generale, i dati relativi al presente quadro hanno un’influenza diretta: • nella sola determinazione del cluster di riferimento per quanto riguarda i dati relativi al personale dipendente e ai co.co.co., in quanto solo i dati contabili utilizzati nella compilazione del quadro F (rigo F19) risultano avere una diretta influenza nella funzione ricavo tramite l’attribuzione di uno specifico coefficiente da applicare ai fini della determinazione del ricavo congruo elaborato da GE.RI.CO.; • nella determinazione del cluster di riferimento e della funzione ricavo per quanto riguarda gli altri soggetti coinvolti nell’attività d’impresa (soci, collaboratori) tramite l’attribuzione di uno specifico peso nel calcolo del ricavo congruo elaborato da GE.RI.CO.. QUADRO A Il quadro A va sostanzialmente scisso in due parti: • Parte alta i cui dati riguardano il personale dipendente. Normalmente righi da A01 ad A08 - A09; • Parte bassa: soci, collaboratori associati e non amministratori non soci. Normalmente i righi da A10 ad A16. • Particolare attenzione va posta nella compilazione del Quadro A in presenza di soci con compenso amministratore Quadro A “parte bassa” Numero dei soggetti Il numero dei collaboratori coordinati continuativi, associati in partecipazione, soci, individuato con riferimento a quelli presenti alla data di chiusura dell’esercizio. Pertanto, per esempio, qualora a causa di recesso intervenuto in corso d’anno da parte di uno dei soci, una compagine sociale inizialmente composta da tre soci con occupazione prevalente nell’impresa, risulti alla data di chiusura dello stesso composta da soli 2 soci, nel presente quadro si dovrà indicare “2” nella specifica voce di riferimento relativa alla tipologia interessata. Quadro A “parte bassa” Soci di capitale Non va compilato alcun rigo riguardo ai soci, compresi quelli di società di persone, che apportano esclusivamente capitale. Tale principio si applica anche per gli associati in partecipazione. La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che i soci di capitale non svolgendo alcuna attività di tipo operativo non concorrono in maniera fattiva alla determinazione dei ricavi e pertanto non vengono presi in considerazione dal software GE.RI.CO. nella determinazione della funzione ricavo. Nell’esempio citato leggere attentamente le istruzioni: - campo A11 soci con occupazione prevalente nell’impresa - campo A12 soci con occupazione prevalente non nell’impresa (cioè che prestano attività; è diverso da quelli che non prestano l’attività!!!!). Quadro A “parte bassa” Nelle istruzioni alla compilazione del modello relativo agli studi di settore è precisato che non possono comunque essere considerati soci di capitale i soggetti che: – sono assoggettati ai contributi previdenziali – sono assoggettati all’assicurazione INAIL – svolgono la funzione di amministratore della società Alla luce di tale distinzione a titolo esemplificativo non saranno pertanto oggetto di rilevazione nel presente quadro i soci accomandanti delle società in accomandita semplice, i soci di S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a che non rivestono funzioni amministrative all’interno della società, i soci di società in nome collettivo non amministratori, gli associati in partecipazione che non apportano lavoro. Quadro A “parte bassa” Percentuale di lavoro • • Con gli studi approvati, in vigore dal periodo d’imposta 2004 va segnalata la percentuale di lavoro effettivamente prestato dal personale non dipendente. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate numeri 32/E del 21 giugno 2005 e 23/E del 22 giugno 2006 hanno fornito ulteriori precisazioni sui criteri da utilizzare per la corretta individuazione della percentuale di apporto. In particolare viene precisato che la percentuale di apporto da indicare deve essere computata in relazione all’apporto di lavoro di un dipendente che lavora a tempo pieno per tutto l’anno. QUADRO A “PARTE BASSA” Con riferimento invece ai “soci e agli associati in partecipazione con occupazione prevalente nell’impresa”, ai fini dell’indicazione della percentuale di lavoro prestato resta fermo in linea generale il criterio del tempo effettivamente prestato nella società e ciò indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili societari, a condizione che tale situazione risulti da apposita documentazione o altra prova idonea. Pertanto se il socio con occupazione prevalente nell’impresa non esercita alcuna altra attività ovvero non sia in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la percentuale da indicare dovrebbe essere più o meno prossima al 100%; a conferma di ciò le circolari sopra menzionate precisano che, “considerato che detti soci devono avere i requisiti dell’attività prevalente nella società devono ritenersi incoerenti indicazioni delle predette percentuali non superiori al 50%”. QUADRO ULTERIORI ELEMENTI: SOCI AMMINISTRATORI SOCI AMMINISTRATORI La nuova sezione dedicata ai soci amministratori è una delle novità presentata nel quadro contabile relativo ai redditi d’impresa dei nuovi modelli per l’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2007. La distorsione osservata e peraltro già recepita dalla circ. 12/06/2007 n. 38/E, è stata oggetto di specifica valutazione da parte della circ. 29/05/2008 n. 44/E, e riguarda quanto sopra riportato alla voce “soci con occupazione prevalente nell’impresa”, per cui l’apporto della variabile relativa ai soci amministratori nella funzione ricavo è misurato: • da quanto indicato nel rigo F19 (se società di persone) • F16 (se società di capitali) se è stato elargito un compenso derivante da contratto di lavoro dipendente o collaborazione coordinata continuativa; • da quanto indicato nel quadro A nel caso in cui non venga attribuito alcun compenso nelle forme stabilite QUADRO F QUADRO F QUADRO X QUADRO F Rigo F01: Ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR. • Nel rigo F01 va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 • • dell’art. 85 del TUIR. Vale a dire: i corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Non si deve tenere conto, invece: • dei ricavi derivanti dall’affitto di un ramo d’azienda; • dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F8. • delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02. • Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte. QUADRO F • Rigo F02: Altri proventi considerati ricavi Nel rigo F02 va indicato l’ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, evidenziando nell’apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell’art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). QUADRO F Rigo F03: • Nel rigo F03 va indicato l’ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell’adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Adeguamento con maggiorazione. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata, utilizzando l’apposito mod. F24, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili. Rigo F04: • Adeguamento agli studi di settore Incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni Nel rigo F04 vanno indicati gli incrementi relativi a immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali. QUADRO F Rigo F05: Altri proventi e altri componenti positivi Nel rigo F05 vanno indicati gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. Per esempio: • i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del TUIR, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero; • i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento; • le royalties, i rimborsi spese; • la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui agli articoli 86 e 58 del TUIR, delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR e altri proventi non altrove classificabili (a esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario). QUADRO F Rigo F15: Acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi Nel rigo F15 va indicato l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, vanno considerate: • le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l’esercizio taxi; • le spese per l’appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; • le spese per l’acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (per esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); • i costi sostenuti per l’acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; QUADRO F (rigo F15) Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell’attività, quali, per esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 “spese per acquisti di servizi”. Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l’energia non direttamente utilizzata nell’attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un’impresa utilizzi energia elettrica per “usi industriali” ed energia elettrica per “usi civili” e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l’energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto. QUADRO F Nel rigo F16 va indicato le spese per: • l’acquisto di servizi inerenti l’amministrazione; • la tenuta della contabilità; • il trasporto dei beni connesso all’acquisto o alla vendita; • i premi di assicurazione relativi all’attività; • i servizi telefonici, compresi quelli accessori; • i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all’autotrazione. Elenco da intendersi tassativo Attenzione: costo amministratori società di capitali: F16 QUADRO F Nel rigo F17 va indicato l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, per esempio, • i costi per compensi a sindaci e revisori; • le spese per il riscaldamento dei locali; • per pubblicità; • servizi esterni di vigilanza; • servizi esterni di pulizia; • i premi per assicurazioni obbligatorie; • per manutenzione ordinaria di cui all’art. 102, comma 6, del TUIR; • per viaggi, soggiorno e trasferte (a esclusione di quelle relative al personale indicate nel rigo F19); • costi per i servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie; • per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti QUADRO F Nel rigo F29 valore dei beni strumentali • • • • • Immobilizzazioni di proprietà (costo storico al lordo degli amm. No avviamento, no fabbricati e terreni) Cespiti detenuti in leasing: costo concedente (mai prezzo di riscatto); Beni in comodato o locazione non finanziaria (valore normale al momento dell’immissione in attività. Tutti i beni detenuti nel corso del periodo d’imposta con ragguaglio annuo No cespiti solo se no ammortamento ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE • Se dal confronto fra i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente e quelli presunti stimati da GE.RI.CO. risulta che il valore dichiarato è uguale o superiore al ricavo puntuale allora il contribuente può considerarsi congruo e pertanto non accertabile tramite lo strumento degli studi di settore. • Il contribuente può comunque in sede di dichiarazione dei redditi adeguare i propri ricavi o compensi in modo da raggiungere l’ideale punto di riferimento indicato dall’Amministrazione finanziaria. • L’adeguamento al ricavo o al compenso puntuale regolarizza la posizione del contribuente. Non è possibile adeguarsi al valore minimo. • Due diversi livelli di adeguamento a seconda dell’avvenuta revisione o meno degli studi di settore • Maggiorazione del 3% se scostamento dovuto superiore al 10% dei ricavi dichiarati. STUDI E INVITI AL CONTRADDITTORIO Decreto legge 185/2008.Adesione agli inviti al contraddittorio. In pratica il contribuente rinunciando al contraddittorio beneficia di una sanzione ulteriormente ridotta pari al 12,5% • • • • • Pertanto le alternative sono queste: Adeguamento spontaneo in dichiarazione (costo 3% se sup. 10% ricavi oppure zero se inferiore o se studio nuovo). Adesione all’invito (costo 12,50%). Accertamento con adesione (perfezionamento previa riduzione dei maggior ricavi con sanzione al 25%). Avviso di accertamento: acquiescenza (maggiori imposte + sanzione 25%). Ricorso in commissione tributaria (esito??) Esempio: Maggiori ricavi € 2.000, maggior imposte € 1.000 ALTERNATIVE IN CASO DI NON CONGRUITA’ Adeguamento spontaneo in dichiarazione Definizione dell’invito pre contraddittorio Definizione in contraddittorio con riduzione dell’imposta del 10% Definizione in contraddittorio con riduzione dell’imposta del 30% € 1.060,00 € 1.125,00 € 1.125,00 € 875,00 NO obbligo di garanzia fidejussoria NO possibilità di pagamento rateale Acquiescenza da avviso di accertamento € 1.250,00 SI obbligo di garanzia fidejussoria SI possibilità di pagamento rateale STUDI E INVITI AL CONTRADDITTORIO La definizione in pre – contraddittorio si perfeziona con la specifica comunicazione e con il pagamento dell’unica o prima rata. Modello Utilizzato: vedi Pvc, con opportuni adattamenti. Attenzione differenza con adesione al Pvc (D.L. 112/2008) il tutto si perfeziona con la semplice comunicazione da parte del contribuente. STUDI E INVITI AL CONTRADDITTORIO Ulteriore copertura da accertamento su presunzioni semplici. Contribuente congruo in dichiarazione anche per effetto di adeguamento. Non possono essere effettuati altri accertamenti della stessa natura (analitico induttiva) fino al 40% dei ricavi o dei compensi dichiarati con il limite massimo di € 50.000,00. STUDI E INVITI AL CONTRADDITTORIO Per l’adesione agli inviti invece la norma parla di copertura fino al 40% dei ricavi definiti . Pertanto il riferimento all’ombrello da ulteriori accertamenti da presunzioni semplici opera in riferimento ai ricavi o compensi indicati nell’invito al contraddittorio. • • • Esempio: Ricavi dichiarati 100 Ricavi attesi da Ge.ri.co: 120 “Copertura” pari a 8 (40% dei maggiori ricavi pari a 20) GRAFICAMENTE CI AVEVANO FATTO CREDERE CHE L’OBIETTIVO FOSSE SEMPRE IL PUNTUALE PUNTUALE VECCHIO GERICO INTERVALLO CONFIDENZA MINIMO AMMISSIBILE NUOVE REGOLE PER ADEGUAMENTO PUNTUALE BASE E’ IL VECCHIO RISULTATO DI GERICO PUNTUALE CON INDICI E’ IL VECCHIO RISULTATO DI GERICO MAGGIORATO DELL’IMPATTO INDICI MINIMO CON INDICI E’ IL VECCHIO MINIMO DI GERICO MAGGIORATO DELL’IMPATTO INDICI