U.
N
A.
12486M Reg. Gen Trib.
3067/10 N.R. mod. 21 (P.M)
202164/10 R.GGI.P.
REPUBBLICA
: Sentenza N. 8292/15
Del
ITALIANA
15/7/2015
I >ata arresto
l tata eventuale scarcerazione
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE SESTA PENALE
IEPOSITATO IN CANCELLERÌA
14 6Bi. 2016
In compos:azione monocratica nella persona del
Giudice Dott. RAFFAELE MARTORELLI
la
Ha pronunciato seguente
SENTENZA
Nella causa penale contro
H.FUND0HAS
Lucia P
MDBSAfflD
OLLA |
Visto
) BATTAGLIGLI Gabriele, nato il 11/3/1937 a Milano, con domicilio
eletto presso l'Avv. Mucciarelli Francesco con studio in Milano in Via
Manin n. 3, U B E R O , contumace;
difeso di fijjucia dall'Avv. Francesco Mucciarelli, con studio a Milano,
" Zia Manin,
2) BELLINJGERl Gianfranco , nato a Carezzano (AL) i l 3/10/1936 , con
domicilio eletto presso i l difensore di fiducia Avv. Lanffanconi Marta
Velia con studio in Milano, Via Manin n. 3., L I B E R O , contumace;
difeso di fiducia dal l'Avv. Marta Velia Lanfranconi con studio a
Milano,Via Manin 3.
3) GRAND Ludovico, nato i l 15/9/1931 a Reggio Emilia, con domicilio
detto presso l'aw. Mucciarelli Francesco con studio in Milano in Via
Manin n. 3, LIBERO, contumace;
lifeso di fiducia dal l'Avv. Francesco Mucciarelli con studio a Milano, Via
Vlanin n. 3.
1) ISOLA Luciano Maria Pietro Giuseppe, nato a Buenos Aires
Argentina) i l 27/3/1924, domicilio eletto presso l'Avv. Mucciarelli
Francesco con studio in Milano, Via Manin n. 3, LIBERO, contumace;
lifeso di fiducia dal l'Avv. Francesco Mucciarelli con studio a Milano, Via
Vlanin n. 3.
5) L I B E R A T I Omar Diomede Giuseppe, nato i l 8/3/1926 a Torino, con
iomicilio el stto presso l'Avv. Francesco Mucciarelli in Milano, Via Manin
i . 3., LIBERO, contumace;
difeso di fiducia dall'Aw. Francesco Mucciarelli con studio a Milano, Via
Vtanin n. 3.
5) MANCA Gavino, nato a Milano il 11/12/1933, residente in Milano, via
A. Paoli n. 1 ; L I B E R O , contumace;
lifeso di fiducia dall'Avv. Francesco Mucciarelli con studio a Milano, Via
Manin n. 3.
7) MOROffI Armando, nato i l 1/3/1939 a Milano, con domicilio eletto
presso l'Avv Mucciarelli Francesco con studio in Milano in Via Manin n.
3., L I B E R O , contumace;
difeso di fiducia dal l'Avv. Francesco Mucciarelli con studio a Milano, Via
Manin n. 3.
: filano,
L SOST. PROC. GENERALE
Estratto Esecutivo a:
i)
Procura Repubblica
5)
Colpi Reato
;)
Mod. 1
i)
Prefettura
11
Estratto a:
a)
Mod. 21 P.M. con Re.Ge.
b)
Questura
e)
Carcere
d)
Ufficio recupero crediti
II
.8) PEDONE Cario, nato i l 5/4/1943 a Rovigo, con domicilio eletto in
Milano in Via Manin n, 3 presso Avv. Francesco Mucciarelli, LIBERO,
jcontumace;!
difeso di fiducia dail'Aw. Francesco Mucciarelli con studio a Milano, Vìa
Manin n. 3. j
'<)) PICCO j Roberto, nato i l 22/6/1946 a Milano, domicilio eletto in
Milano, VialSabaudian. 8, LIBERO, contumace;
difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Mucciarelli con studio a Milano, Via
Manin n. 3. ;
! 10) SIERRA Piero Giorgio, nato i l 19/6/1934 ad Alessandria d'Egitto
(Egitto), domicilio eletto presso il difensore Avv. Guadalupi Stefano in
Milano in Via Passione n. 4, LIBERO, contumace;
| difeso di fiducia dall'Avv. Stefano Guadalupi con studio in Milano. Via
! Passione n. 4.
! 11 ) VERONESI Guido , nato i l 23/2/1922 a Milano c con domicilio eletto
; in Lucca in Via del Duomo n. 3, LIBERO, non presente;
Difeso di fiducia dall'Avv. Carlo Di Bugno con studio in Pisa, Via
Lungarno Pacinotti 26;
difeso di fiducia dall'avv. Enrico Marzaduri del foro dì Lucca, Via Del
Moro n. 14;
i
IMPUTATI
SI VEDANO (ÌLI ALLEGATI
ì
RESPONSABILI CIVILI:
1) PIRELLI TYRE S.p.A. In persona del legale rappresentante prò
tempore dott. Francesco Tanzi.
Procuratori speciali Avv. Marta Velia Lanfranconi e A w . Francesco
Mucciarelli - intervenienti volontari degli eredi Ferrari e Colnago;
Difesa di fiducia da .Avv Francesco Mucciarelli e domiciliata ex lege
presso il difensore in Milano, Via Manin n. 3.
j
|
j
\
j
j
2) PIRELLI & C, S.p.A in persona del legale rappresentante prò tempore
dott. Marco Tronchetti Provera.
Procuratori speciali A w . Marta Velia Lanfranconi e A w . Francesco
Mucciarelli;
Difesa di fiducia da Avv. Francesco Mucciarelli e domiciliata ex lege
presso il difensore in Milano, Vìa Manin n. 3.
j
t
PARTI CIVILI:
1) INAIL in persona del Dott. Marco Fabio Sartori nato a Busto Arsizio j
(VA) il 31.05.1963 in qualità di Presidente dell'Istituto Nazionale contro gli ;
Infortuni sul Lavoro
j
difesa da Avv Giuseppe Polliere e domiciliata ex lege presso i l difensore in I
Milano. Corso di Porta Nuova 19, presso Avvocatura Regionale INAIL:
I
i|
2) eredi del de cuìus SALEMI Antonino nato a Corleone (PA) i l
3/12/1937
. BORNAGHI Rosina Franca (moglie) - nata a Milano i l 9/03/1942
. SALEMI Morena Angela (figlia) - nata a Milano il 4/05/1973
difesi da Avv. Alessandro Tamisari e domiciliati ex lege presso lo studio del
difensore in Cinisello Balsamo, Via Libertà n. 109;
ì
3) credi del de cuius FERRARI Francesco nato a Milano il 29/1/1952
!
. COLOMBO Severina (moglie) nata a Trezzo sull'Adda i l 28/12/1953
difesi da Avv. Cosimo R. Muscogiuri e domiciliati ex lege presso Avv.
Cosimo R. Muscogiuri a sua volta domiciliato in Capriate San Gervasio
(BG), Via Trieste 15 presso studio Aw. Davide Gìacomin;
j
4) PORRO ARTURO nato a Desio i l 14/03/1935
j
difeso da Avv. Giorgio Schiatti e domiciliato ex lege presso lo studio del
difensore in Desìo, Via Borghetto 3/5;
5) A.I.E.A. - Associazione Italiana Esposti Amianto
in persona del Presidente e legale rappresentante Vanotto Armando nato a
Rivoli (TO) il 03.12.1940
difesa da A w . Laura Mara e domiciliata ex lege presso lo studio del
difensore in Busto Arsizio, Via Massimo D'Azeglio 19;
!
Ili
6) MEDICINA DEMOCRATICA -Movimento di Lotta perla Salute
in persona de! Presidente e legale rappresentante Fernando Antonio
D'Angelo
difesa da Avv. Laura Mara e domiciliata ex lege presso lo studio del
difensore in Busto Arsizio, Via Massimo D'Azeglio 19;
7) C.G.I.L. - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
in persona del segretario generale e leg. rapp. prò tempore
difesa da A w . Francesca Garisto e domiciliata ex lege presso lo studio del
difensore in Milano, Viale Regina Margherita n. 30;
IV
IMPUTATI
-a) dei reati previsti e puniti dagli artìcoli 61, primo comma n. 3), 81. capoverso, 113, 589.
commi primo , secondo e terzo e quarto, e 590 primo e secondo e terzo e quarto comma , in
relazione all'art. 583, comma secondo n. 1) , c.p. in relazione all'art. 21 del DPR 19/3/1956 n.
303 e in relazione all'art. 2087 del codice civile perché, compiendo [condotte cooperanti nel
cagionare gli eventi, compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso , nelle
sile
rispettive qualità di dirigenti dell'impresa Società Pneumatici Pirelli Spa (denominazione
me
abbreviata d'ora in poi in PIRELLI SPA), con stabilimento sito in Milatjo in Viale Sarca n. 2 22,
stabilimento conferito in data 23.6.1988 alla Società Pirelli Pneumatici Pirelli Sri , impresa poi
nenti del Consiglio]
Consiglioj di
trasformata sia in PIRELLI Spa il 1/2/1989, in qualità di componenti
amministrazione di PIRELLI Spa , in qualità di datori di lavoro dei sotto descritti lavoratori ed in
particolare :
- 1) BATTAGLIGLI Gabriele in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di
PIRELLI SPA e di dirigente di PIRELLI SPA ed in qualità di componente del consiglio di
amministrazione della Società Pneumatici Pirelli S r i , sempre con sede in Milano in Viale Sarca
n. 222. dal 23/6/1988 al 6/12/1988;
\
|
- 2) BELLINGERI Gianfranco in qualità di componente del Consiglio dì Amministrazione; di
PIRELLI SPA e di dirigente di PIRELLI SPA e in qualità di Amministratore Delegato di
PIRELLI Spa dal 21/3/1985 al 23/6/1988 ed in qualità di amministratore delegato della Società
Pneumatici Pirelli Sri. sempre con sede in Milano in Viale Sarca ni 222, dal 6/12/198$ al
31/1/1989 , in qualità di direttore generale di PIRELLI SPA dal 21/3/(985 al 13/5/1986, eà in
qualità di direttore generale della Società Pneumatici Pirelli Sri, sempre con sede in Milano in
Viale Sarca n. 222, dal 11/7/1988 al 31/1/1989 ;
- 3) GRANDI Ludovico in qualità di componente del Consiglio di Àmiipnistrazione di PIRELLI
SPA e di dirigente di PIRELLI SPA e in qualità di Amministratore Delegato di PIRELLI SPA:dal
31/12/1979 al 16/4/1984, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione di PIRELLI
SPA dal 16/4/1984 al 23/6/1988, in qualità di dirigente generale di PiREfJLI SPA dal 18/12/1^79
al 1/1/1983 ed in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società
Pneumatici Pirelli Sri. sempre con sede in Milano in Viale Sarca ni 222. dal 6/12/1988 al
31/1/1989;
;
- 4) ISOLA Luciano Maria Pietro Giuseppe in qualità di componente del Consiglio! di
Amministrazione di PIRELLI SPA dal 15/5/1980 al 13/5/1986;
|
j
- 5) LIBERATI Ornar Diomede Giuseppe in qualità di componente del Consiglio; di
Amministrazione di PIRELLI SPA dal 16/4/1984 al 13/5/1986;
j
- 6) MANCA Cavino in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di PIRELLI
SPA dal 13/5/1986 al 23/6/1988, ed in qualità di componente del Consiglio di amministrazione
della Società Pneumatici Pirelli Sri , sempre con sede in Milano in [Viale Sarca n. 222, ! dal
6/12/1988 al 31/1/1989:
j
- 7) MORON1 Armando in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di PIRELLI
SPA dal 13/5/1986 al 20/12/1988, ed in qualità di componente del Consiglio di amministrazione
della Società Pneumatici Pirelli Sri , sempre con sede in Milano in [Viale Sarca n. 222Jdal
6/12/1988:
|
:
j
- 8) PEDONE Carlo in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di PIRELLI
SPA dal 24/4/1987 al 23/6/1988. ed in qualità di componente del Consiglio dì amministrazipne
della Società Pneumatici Pirelli Sri sempre con sede in Milano in Viale Sarca n. 222, dai
6/12/1988 al 31/1/1989;
- 9) PICCO Roberto in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di PIRE X I
SPA dal 13/5/1986 al 24/4/1987;
- 10) SIERRA Piero Giorgio in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di
PIRELLI SPA dal 6/12/1979 al 16/4/1984;
- 11 ) VERONESI Guido in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di PIRE LI
SPA dal 21/7/1982 al 16/4/1984;
e tutti gli indagati in qualità di datori di lavoro dei dipendenti sottoindicati per colpa generica in
particolare per imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione di legge nel tutelare l'idoneità
pisco - fisica dei lavoratori dipendenti e con colpa specifica , consistente nella violazione della
normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1 956,
cagionavano, presso lo stabilimento di PIRELLI PNEUMATICI SPA in Milano in Viale Sarca n.
222 la morte dei sotto descritti lavoratori dipendenti per mesotelioma pleurico e le lesioni
gravissime ai propri dipendenti e consìstenti in mesoteliomi e asbestosi pleuriche et in
particolare ;
A) reato p. e p. dall'art. 589 c.p. per avere cagionato la morte di Enio MARCIANO (n 2.3.46),
lavoratore presso lo stabilimento di PIRELLI PNEUMATICI SPA in Milano in Viale Sarca n.
222 dove svolgeva l'attività di operaio, dal 1970 al 1987 presso i l reparto confezione gomme
autocarri, e poi di operaio in sala macchine rep. 43 ricerca e sperimentazione dal 1990 al
morte avvenuta in data 19/3/2002 a seguito della patologia del mesotelioma pleurico
(diagnosticato in via istologica nel 2001 ), in quanto nello svolgimento della attività lavorativa
veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la
mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli
scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il
riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione
sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto
in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni, che
inalava in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR
n. 303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda comportavano aitò inquinamento , dovuto
all'aereo dispersione di polveri e fibre, la manutenzione continua sugli impianti coibentati
avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto
negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i responsabili misure volte e definire le aree in
cui si svolgevano le operazioni di coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come
previsto dall'ari 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di non esporre senza necessità i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei
sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo il trattamento
dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non
disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso come previsto dall'ari 21 dpr 303/56: non
disponendo uso di mezzi dì protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55; non informando
circa i possibili rischi legati alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che
l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come strumenti come coltello
taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel
bidone della spazzatura);
- D) reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato la morte di CA1JROLI Pietro Natale (n.
8.7.31), deceduto in data 8/7/2001 a seguito della patologia de. mesotelioma pleurico
(diagnosticato in via istologica nel 2001), dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA viale
VI
Sarca n. 2 Milano dove svolgeva dal 1945 al 1983 l'attività di -operaio manutentore e
successivamente di capo manutentore nel reparto articoli tecnici dove| vi erano anche parti di
eternit sia di copertura che di suddivisione intema dei reparti lavorativi e quindi veniva a contatto
con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della
gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli scambiatori di calére,
nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la
produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dóve
correvano anche le derivazioni elettriche) , nei coibenti con presenza di amianto in percentuali
variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto
dell'amianto , che inalava con la violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in
particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le (lavorazioni in aziehda
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione ili polveri e fibre,| la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione ,
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altrejsì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56: non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura) del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56: non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
- I) la morte a seguito della patologia del mesotelioma pleurico di CONSQNNF Massimo, nato il
20/1/1931 a Ronco Briantino e ivi deceduto il 28/2/2001, residente a Ronco Briantino in Via
Brigatti n. 15, dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA dove svolgeva dal 1965 al 1971
l'attività di operaio addetto alla mescola della gomma in cui veniva utilizzato talco contenente
amianto e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presenti in varie forme nel talco
utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di
produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centi-ale
termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di
distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche) , nei coibenti con
presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde .jle trecce , le coperte je le
guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione della normativa di
sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 presso lo stabilimento di
PIRELLI PNEUMATICI SPA in Milano in Viale Sarca n, 222(in parficolare le lavorazioni in
azienda comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre:, la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione ,
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni: fion disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 jdpr
303/56; non disponendo i l trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura] del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale dì
Vii
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso: non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura):
- N) reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato in data 10.4.2004ila morte a seguito della
patologia del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2003) di SALEMI. Antonino , nato i l
3/12/1937 dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA in Milano in fiale Sarca n. 222 dove
svolgeva dal 1970 al 1995 l'attività di operaio tubista addetto alla manutenzione degli impianti
nei vari reparti, e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e! presente in varie forme
nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di
produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale
termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore) , nei sottoservizi (centraline e refe di
distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche) , nei coibenti <jion
presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le
guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto, che inalava con la violazione della normativa di
sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le
lavorazioni in azienda comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri
e fibre, la manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di
sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non
ponendo in essere i responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni
di coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo
scopo quindi dì non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non
disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei sistemi d i aspirazione localizzata
previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti
prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del
materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di
protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati
alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato
venisse rimosso dagli operai come strumenti come coltello, taglierine, raschietto; non impedendo
che i rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura):
nei confronti dei soli imputati B E L L I N G E R L GRANDI, ISOLA, L I B E R A T I , S I E R R A e
VERONESI per il seguente capo:
- O) lesioni gravissime ai sensi degli arlt. 590, 583 c.p. a seguito delia patologia dell'asbestosi
diagnosticata I T I aprile 2007 a MARCHESI Walter , nato a Milano il) 16/11/1932, residente a
Milano in Via Cino da Pistoia n. 15, ed affetto da placche pleuriche multiple parzialmente
calcificate con iniziale interessamento dell'interstizio adiacente, dipendente di PIRELLI
PNEUMATICI SPA dove svolgeva dal 1951 al 1986 l'attività di operaio conduttore di centrale
termica (fuochista) e poi di capo turno presso la centrale tèrmica e quindi veniva a contatto con
l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e
sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle
postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il (riscaldamento e per la
produzione del vapore) , nei sottoservizi (centraline e rete di distribjizione sotterranee dove
correvano anche le derivazioni elettriche) , nei coibenti con presenza di amianto in percentuali
variabili in manufatti quali le corde, le trecce , le coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto
dell'amianto . che inalava con la violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in
particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 presso lo stabilimento di fIRELLI PNEUMATICI
Vili
SPA in Milano in Viale Sarca n. 222 (in particolare le lavorazioni in azienda comportavano alto
inquinamento . dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre, la manutenzione contìnua sugli
impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di
fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i resjponsabilì misure voi ;e e
definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione , [anche mediante barriere
mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di non esporre senza
necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la
installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex (art 21 dpr 303/56; jion
disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi
demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso còme
previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di cui
all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al materiale
pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come
strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero spazzati con
la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
nei confronti dei soli imputati : MANCA, ISOLA, SIERRA e VERONESI per i seguenti
capi:
- l i ) la morie a seguito della patologia del mesotelioma pleurico di PORRO Arturo, nato a
Desio il 14/3/1935, residente a Desio in Via padre Frezzini n. 3. deceduto il 19/11/1999 a seguito
di mesotelioma pleurico cagionata da pneumoconiosi da talco, dipendente di PIRELLI
PNEUMATICI SPA dove svolgeva dal 1946 al 1976 l'attività di operaio addetto alla mescole ed
al dosaggio di talco ed amianto e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente
in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, spille
macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di
servizio (centrale termica per i l riscaldamento e per la produzione del vapore) , nei sottoservizi
(centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei
coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le
coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione della
normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 presso lo
stabilimento di PIRELLI PNEUMATICI SPA in Milano in Viale Sarca n. 222 (in particolare le
lavorazioni in azienda comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri
e fibre, la manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di
sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non
ponendo in essere i responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni
di coibentazione , anche mediante barriere mobili, cosi come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo
scopo quindi di non esporre senza necessità i lavoratori addetti a<ji altre lavorazioni; non
disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata
previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti
prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del
materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di
protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati
alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse
rimosso dagli operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i
rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura).
-V) reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato la morte i l lè.4.2009 a seguito della
patologia del mesotelioma peritoneale (diagnosi citologica nel 2007) di BASTARDI Antonio.
1
nato Tl/1/1942, dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA Milano Bicocca dove svolgeva dal
1963 al 1997 l'attività di operaio magazziniere nel reparto di vulcanizzazione delle gomme in cui
l'amianto era utilizzato come materiale coibente ed in presenza di copiosa dispersione di amianto
presente nella coibentazione delle tubazioni che trasferivano il vapore nella centrale termica e
quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nei talco utilizzato
per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli
scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio) (centrale termica per i l
riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione
sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto
in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove
veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione della nojrmativa di sicurezza sul
lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre, la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza dismisure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi,; non ponendo in essere ì
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione ,
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303456, allo scopo quindi dì
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni: non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56; non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima dì eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56: non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso: non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
-BB) reato p. e p. dall'art 589 c.p. (già arti. 590, 583 c.p.) per avere cagionato in data 29.9.2007 la
morte come evoluzione della patologia del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2006)
di C O L O M B O Giuliano , nato il 13/11/1940 , dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA in
Milano in Viale Sarca n. 222, dove svolgeva dal 1963 al 1991 l'attività di trafileria, reparto
elettrolisi , laboratorio prove fisiche , in particolare dal 1963 al 1971 operaio addetto al reparto
trafileria , dal 1975 al 1977 addetto all'elettrolisi per il recupero del rame dove operava la pulitura
del forno con una scopa rigida e la raccolta a mano della polvere refrattaria e gli scarti di rame
con una paletta , 1977 al 1980 al controllo dei cavi al laboratorio cavi, dal 1980 al 1991 alle
prove fisiche ed elettriche dei cavi in PVC in cui riscaldava i cavi con un cannello a gas per
potere effettuare l'incisione , per sguainare il cavo, ed in tale frangente si verificava la fuoriuscita
di talco sia dalla guaina che dal riempitivo , talco che conteneva amianto, e quindi veniva espósto
all'inalazione dì talco contenente amianto e quindi veniva a contatto coni l'amianto aerodisperso e
presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui
serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro,
net locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei
sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni
elettriche) , nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le
corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto , che inalava con
la violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n.
303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda comportavano alto! inquinamento , dovuto
all'aereo dispersione di polveri e fibre, la manutenzione continua sugli impianti coibentati
avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto
X
negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i responsabili misure tolte e definire le aree in
cui si - svolgevano le operazioni di coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come
previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di non esporre senza necessità i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei
sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303/56: non disponendo i l trattamento
dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non
disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso come previsto dell'art 21 dpr 303/56; pon
disponendo uso di mezzi di protezione individuale di cui all'art 387 dprj547/55; non informando
circa i possibili rischi legati alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che
l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come strumenti come coltello,
taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel
bidone della spazzatura);
,
- CC) reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato in data 28J10.2006 la morte come
evoluzione della patologia del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2006) di BETTINI
Giuseppe, nato i l 8/12/1930, dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA in Milano in Viale
Sarca n. 222. dove svolgeva dal 1954 al 1984 l'attività di operaio e successivamente di capo
squadra addetto alla produzione di pneumatici, e dove veniva a | contatto con l'amianto
aerodisperso e presente in varie forme sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione ,
sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per
il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di
distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche) , nei coibenti con
presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le
guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione della normativa di
sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303J/1956 (in particolare le
lavorazioni in azienda comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri
e fibre, la manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva jin assenza di misure di
sicurezza, ciò comportando ìa dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non
ponendo in essere i responsabili misure volte e definire le aree in cui si ^volgevano le operazioni
di coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56. allo
scopo quindi di non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non
disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata
previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti
prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non disponendo; altresì la bagnatura del
materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di
protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati
alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse
rimosso dagli operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i
rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
-DD) reato p. e p. dall'art 589 c.p. (già artt. 590, 583 c.p. ) per avere cagionato in data 22.6.2007
la morte come evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2007) di BUTTA
Andrea , nato il 20/12/1941, dipendente di PIRELLI PNEUMATICI (SPA in Milano in Viale
Sarca n. 222, dove svolgeva dal 1962 al 1991 l'attività di carrellista fddetto al trasporto cella
gomma nel reparto di preparazione delle mescole per la produzione di pneumatici per auto e per
motoveicoli con l'utilizzo di cospicui quantitativi di polvere di talco, (contenente amianto, che
venivano sparsi sulla superficie della gomma per agevolare il distaccamento delia massa della
gomma dal miscelatore, attività che svolgeva in uno stato di elevata e costante polverosità
ambientale proveniente , in gran parte , dalla polvere di talco che ristagnava negli ambienti di
XI
lavoro per l'assenza di utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria ed efficaci sistemi di
abbattimento delle polveri contenenti amianto e quindi veniva esposto all'inalazione di talco
contenente amianto , per la violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare
dell'art, 21 del DPR n, 303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda comportavano alto
inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre, la manutenzione continua sugli
impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di
fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i responsabili misure volte e
definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione , (anche mediante barriere
mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di non esporre senza
necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la
installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303/56: non
disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi
demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso come
previsto dall'art 21 dpr 303/56: non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di cui
all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al materiale
pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come
strumenti come coltello, taglierino, raschietto: non impedendo che i rifiuti venissero spazzati
con
la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
|
-EE) reato p. e p. dall'art. 589 c.p. per avere cagionato la morte in data J29.6.2006 a seguito della
evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2006) di C O L N A G O L^iigi
Alessandro , nato il 24/4/1936 , dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA in Milano Viale
Sarca n. 222, dove svolgeva dal 1960 al 1990 l'attività di operaio addetto allo stampaggio e di
operaio addetto alla preparazione della mescola ( dal 1964 al 1990) ,je veniva a contatto con
l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e
sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle
postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il j riscaldamento e per la
produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove
correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza l i amianto in percentuali
variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto
dell'amianto , che inalava con la violazione della nonnativa di sicurezza sul lavoro ed in
particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le 1 lavorazioni in azienda
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione idi polveri e fibre, la
manutenzione continua sugli impianti coibentali avveniva in assenza di misure di sicurezza ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i
responsabili misure volte e definire le arce in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione ,
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303J/56, allo scopo quindi di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56: non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa t possibili rischi legati alla esposizione a
materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
-GG) reato p. e p. dall'art 589 c.p. (già artt. 590, 583 c.p.) per avere cagionato in data 6.8.2008 la
morte come evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica ine! 2006) di C H I C O L I
Scipione, nato i l 7/5/1935 , operaio dal 1963 al 1992 presso l'impresa PIRELLI PNEUMATICI
SPA Bicocca, dove svolgeva l'attività di operaio addetto alla manutenzione termoidraulica e della
centrale termica dove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel
talco utilizzato nella mescola delle gomme , sui serbatoi, sulle macchine di produzione , s; gli
scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il
riscaldamento e per la produzione del vapore) , nei sottoservizi (centraline e rete di distribuii'one
sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto
in percentuali variabili in manufatti quali le corde, le trecce, le coperte e le guarnizioni e veniva
a contatto dell'amianto , che inalava per la violazione delia normativa di sicurezza sui lavoro ed
in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre, la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i
responsabili misure volle e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quind di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56; non disponendo i l trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa ì possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti
venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
j
- I I ) reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato in data 21.6.2004 la morte come evoluzione
di neoplasia polmonare (diagnosi istologica nel 2004) di GHEZZI Pierino , nato il 10/1/1942
dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA Milano in Viale Sarca n. 222 , dove svolgeva dal
1968 al 1991 l'attività di operaio addetto alla calandratura ed alla gommatura dei tessuti dove
veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la
mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli
scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il
riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione
sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto
in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove
veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione della normativa di sicurezza sul
lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare e lavorazioni in azienda
la
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre, la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in
essere i
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quind di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56; non disponendo i l trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale dì
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
Xiii
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
nei confronti dei soli imputati GRANDI, ISOLA, SIERRA, e VERONESI per i seguènti
capi:
- L L ) la morte a seguito della patologia del mesotelioma pleurico epiteliale sinistro di FERRARI
Francesco, nato a Milano il 29/1/1952 e residente a Trezzo d'Adda in via Togliatti n. 19.
deceduto i l 30/11/2004 dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA dove svolgeva dall'
01.01.1974 al 30.4.1983 l'attività di operaio tubista - saldatore addetto alla mescola della gomma
dove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato
per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli
scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il
riscaldamento e per la produzione del vapore) , nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione
sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto
in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove
veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione della normativa di sicurezza sul
lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 presso lo stabilimento di PIRELLI
PNEUMATICI SPA in Milano in Viale Sarca n. 222(in particolare le lavorazioni in azienda
la
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre, la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi non ponendo in essere t
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione
anche mediante barriere mobili, cosi come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56; non disponendo i l trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
- MM) reato p. e p. dall'art 589 c.p. (già artt. 590, 583 c.p.) per avere cagionato in data 24.1.2007
la morte come evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi clinica ne 2005) di SPREAFICO
Antonio, nato il 30/1/1940 , operaio dal 1960 al 1991 presso l'impresa PIRELLI PNEUMATICI
SPA Bicocca, dove svolgeva l'attività , dal 1960 al 1967. di operaio adde'tto alla preparazione dei
semilavorati con l'utilizzo di talco contenente amianto che veniva utilizzato prima del
rivestimento finale di gomma , dal 1967 al 1980, di operaio addetto al reparto cinghie come
addetto alla vulcanizzazione , dal 1980 al 1991 di operaio addetto alla copertura dei pneumati ci
ed alle mescole dove si utilizzava il talco contenente amianto m funzione di sostanza
antiaderente dove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco
utilizzato nella mescola delle gomme , sui serbatoi, sulle macchine di produzione, s
scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per
riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione
sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza di amianto
in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove
XIV
i
veniva a contatto dell'amianto , che inalava per la violazione della normativa di sicurezza sul
lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/56(»n particolare le lavorazioni in azienda
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre, la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza dij misure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere ì
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione .
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56. allo scopo quindi di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56; non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso: non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura):
nei confronti dei soli imputati GRANDI, ISOLA, SIERRA, e VERONESI per i seguenti
capi:
I
- QQ) reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato in data 3J6.2007 la morte come
evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2005) di L A M P E R T I Ermando
nato il 14/3/1932. operaio dal 1951 al 1982 presso l'impresa PIRELLI PNEUMATICI SPA
Bicocca, dove svolgeva l'attività di operaio addetto alla preparazione mescole, taglio prodotti in
gomma, al laboratorio dove si eseguivano le prove tecniche e dove era addetto al taglio di
prodotti in gomma dove si utilizzava il talco contenente amianto in funzione di sostanza
antiaderente dove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco
utilizzato nella mescola delle gomme , sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli
scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il
riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione
sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche) , nei coibenti con presenza di amianto
in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove
veniva a contatto dell'amianto , che inalava per la violazione della normativa di sicurezza sul
lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione dì polveri e fibre, la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione ,
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56: non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso: non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione a
materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dag
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura);
!
XV
RE) reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato in data 13111.2001 la morte còme
evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2001) di BRENA Camillo, nato il
28/9/1921, dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA , dove svolgeva dal 1940 al 1980
l'attività di operaio addetto alla filatura di fili di gomma e di lattice ih cui veniva utilizzato il
talco contenente amianto per evitare l'adesione dei fili tra loro e dal (1980 al 1990 esercitava
l'attività di magazziniere , e quindi veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in
varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle
macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locai} di
servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore) , nei sottoservizi
(centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche),nei
coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce .le
coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione dèlia
normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 deli DPR n. 303/1956 (in
particolare le lavorazioni in azienda comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo
dispersione di polveri e fibre, la manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in
assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti
produttivi, non ponendo in essere i responsabili misure volte e definire le aree in cui si
svolgevano le operazioni di coibentazione , anche mediante barriere mòbili, cosi come previsto
dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di non esporre senza necessita i lavoratori addetti ad
altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei sistemi di
aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo ilj trattamento dello strato
coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non disponendo
altresì la bagnatura del materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr [303/56; non disponendo
uso di mezzi di protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i
possibili rischi legati alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto
e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto:
non impedendo che i rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura):
- T T ) reato p. e p. dall'art 589 c.p. per avere cagionato in data 31.12.2003 la morte come
evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi clinica nel 2003) di [ T O R T E L L I Faustino
Tarcisio, nato i l 20/3/1936, dipendente di PIRELLI PNEUMATICI SPA , dove svolgeva da!
1970 al 1994 l'attività di operaio e quindi veniva a contatto con l'amiantoi aerodisperso e presente
in varie forme nel talco utilizzato per la mescola della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, su ile
macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni [di lavoro, nei locali di
servizio (centrale termica per i l riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi
(centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei
coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le
coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione de Ila
normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del [DPR n. 303/1956 (in
particolare le lavorazioni in azienda comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo
dispersione di polveri e fibre, la manutenzione continua sugli impiantii coibentati avveniva
m
assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti
produttivi, non ponendo in essere i responsabili misure volte e definire le aree in cui si
svolgevano le operazioni dì coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come previsto
dai l'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di non esporre senza necessiti i lavoratori addetti ad
altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei sistemi di
aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo il trattamento delio strato
coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso: non disponendo
altresì la bagnatura del materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo
XVI
uso di mezzi di protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55: non informando circa i
possibili rischi legati alla esposizione al materiale pericoloso: non impedendo che l'amianto cotto
e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come strumenti come colte lo, taglierino, raschietto
non impedendo che i rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura)
nei confronti dei soli imputati GRANDI Ludovico, SIERRA Piero Giorgio e ISOLA
Luciano Maria Pietro Giuseppe il seguente capo :
j
W ) reato p, e p. dall'art, 589 c.p. per avere cagionato in data 20 aprile 2009 la morte come
evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2008) di GRANATA Guido, nato
il 28/3/1927, impiegato e poi dirigente amministrativo presso lo stabilimento PIRELLI in Milano
in via Ripamonti dal 1955 al 1980, laddove si recava quasi quotidianamente presso i reparti di
produzione per comunicazioni al personale , e dove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso
e presente in varie forme nel talco utilizzato nella mescola delle gomme , sui serbatoi, sulle
macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locai i di
servizio (centrale termica per i l riscaldamento e per In produzione del vapore), nei sottoservizi
(centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche)j nei
coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce!, le
coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto , che inalava con la violazione della
normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in
particolare le lavorazioni in azienda comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo
dispersione di polveri e fibre, la manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in
assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre | i amianto negli ambienti
produttivi, non ponendo in essere indispensabili misure volte e definire le aree in cui si
svolgevano le operazioni di coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come previsto
dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad
altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei sistemi di
aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo i l trattamento dello strato
coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non disponendo
altresì la bagnatura del materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo
uso di mezzi di protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55;: non informando circa i
possibili rischi legati alla esposizione ai materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto
e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto:
non impedendo che i rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura) ;
nei confronti dei soli imputati B E L L I N G E R I Gianfranco, GRANDI Ludovico, ISOLA
Luciano Maria Pietro Giuseppe, LIBERATI Omar Diomede Giuseppe, SIERRA Piero
Giorgio e VERONESI Guido, il seguente capo:
ZZ) reato p. e p. dagli artt. 590. 583 c.p. , ossia mesotelioma pleurico diagnosticato in data
29.7.2010 ai danni di RAMPINI Aldo, nato a Pogliano Milanese il 28/6/1930 e residente m
Vanzago via San Carlo n. 2, operaio dal 1954 al 1985 presso l'impresa ^IRELLI PNEUMA'i ICI
SPA stabilimento di Milano in Viale Sarca n. 222, dove era addetto all'assemblaggio di goni ma
nel reparto e veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente (in varie forme ne tèlco
utilizzato nella mescola delle gomme , sui serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli
scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio {centrale termica pe|r i l
riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione
sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibentilcon presenza di ami
in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove
XVi
veniva a conlatto dell'amianto , che inalava con la violazione della normativa di sicurezza sul
lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre, la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi), non ponendo in essere i
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazione ,
anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr
303/56; non disponendo i l trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56: non disponendo uso di mezzi dì protezione individuale di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura ) ;
nei soli confronti degli imputati:
B E L L I N G E R I Gianfranco, GRANDI Ludovico, ISOLA Luciano Mjaria Pietro Giuseppe il
seguente capo:
AAA) reato p. e p. dall'art. 589 c.p, per avere cagionato in data 24.112.2009 la morte coirne
evoluzione del mesotelioma pleurico (diagnosi istologica nel 2008) di [VAGHI Mario nato il
18/1/1940 , muratore e manutentore presso lo stabilimento PIRELLI dal! 1964 al 1990 (tra l'altro
svolgendo interventi su tetti, tubature e impianti in eternit), dove veniva|a contatto con l'amianto
aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato nella mescola delle gomme , sui
serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di laverò,
nei locali di servizio (centrale termica per i l riscaldamento e per la produzione del vapore), nei
sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni
elettriche), nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le
corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto , che inaiava con
la violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n.
303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda comportavano alto inquinamento , dovuto
all'aereo dispersione di polveri e fibre, ia manutenzione continua sijtgli impianti coibentati
avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto
negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i responsabili misure volte e definire le aree in
cui si svolgevano le operazioni di coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come
previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi di non esporre senza necessità i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei
sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo i l trattamento
dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non
disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr 303/56: non
disponendo uso di mezzi di protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55; non informando
circa i possibili rischi legati alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che
l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come strumenti come coltello,
taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati ne
bidone della spazzatura );
XVIff
nei confronti d i t a t ^ ^
capo;
BBB) reato p. e p. dall'art. 589 c.p. per avere cagionato in data 1,1.6.2010 la morte cpme
evoluzione del mesojejioma pleurico (diagnosi istologica il 8.6.2009) di R A P A E L L I Ernesto
nato i l 20/9/1938 , res. via Leonardo Da Vinci 11 Caponago, operaio addetto alla calandra nel
reparto cinturati presso lo stabilimento PIRELLI Bicocca dall' 01.01. 1961 al 31.12.1989 dove
veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato nella
mescola delle gomme , sui serbatoi, sulle macchine di produzione , ssugi i scambiatori di ca ore.
nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la
produzione del vapore) , nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee qove
correvano anche le derivazioni elettriche), nei coibenti con presenza
amianto in percentual i
variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto
itt<
dell'amianto , che inalava con la violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in
particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda
comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri e fibre la
manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza d misure di sicurezza. ciò
comportando la dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttiv , non ponendo in essere ì
responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni di coibentazicne
anche mediante barriere mobìli, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56 , allo scopo quindii di
non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i
responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art. 21 dpr
303/56; non disponendo i l trattamento dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire
interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso
come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di protezione individua di
cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati alla esposizione al
materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso agli
operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero
spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura ):
nei soli confronti degli imputati:
GRAMPI Ludoyko lSOLA Lugano Maria Pietro Giuseppe, L1B IRATI Omar Diomede
Giuseppe. VERONESI Guido e SIERRA Piero Giorgio il seguente eano
7i
CCC) reato r>. e p. dagli affi. 590. 583 c.p. , ossia mesotelioma pleurico diagnosticato in via
istologica in data 31.8.2010 ai danni di M O R I Mario, nato a Porto Viro (RO) il 31/10/1953, res.
via S. Pellico 17 Ghedi (BS) carrellista e addetto alla vulcanizzazione dal 1957 al 1984 presso il
reparto gomme giganti della PIRELLI PNEUMATICI SPA, dove veniva a contatto con l'amianto
aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato nella mescola delle gomme SUI
serbatoi, sulle macchine di produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro
nei locali di servizio (centrale termica per il riscaldamento e per la prod uzione del vapore), nei
sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni
elettriche) , nei coibenti con presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti qua le
corde , le trecce , le coperte e le guarnizioni dove veniva a contatto dell' amianto , che inalava con
la violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare' dell'art. 21 del DPR n.
303/1956 (in particolare le lavorazioni in azienda comportavano alte inquinamento dovuto
all'aereo dispersione di polveri e fibre, la manutenzione continua SU;gli impianti coibentati
avveniva in assenza di misure di sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto
negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i responsabili misure ••olte e definire le
cui si svolgevano le operazioni di coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come
XIX
previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo scopo quindi dì non esporre senza necessità i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni; non disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei
sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo il trattamento
dello strato coibente con incapsulanti prima di eseguire interventi denjolitori sullo stesso; non
disponendo altresì la bagnatura del materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non
disponendo uso di mezzi di protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55; non informando
circa i possibili rischi legati alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che
l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli operai come strumenti come coltello,
taglierino, raschietto; non impedendo che i rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel
bidone della spazzatura );
|
nei soli confronti degli imputati:
I
GRANDI Ludovico, ISOLA Luciano Maria Pietro Giuseppe, [VERONESI
SIERRA Piero Giorgio il seguente capo:
Guido: e
DDD) reato p. e p. dagli artt. 590. 583 c.p. , ossia mesotelioma pleurico diagnosticato in via
istologica in data 01.9.2010 ai danni di G R E C O Giuseppe, nato a Palermo I ' 11/08/1938, res.
via G. De Bregonze 1 Milano, addetto stampi dal 1963 al 1983 presso i l reparto vulcanizzazione
della PIRELLI PNEUMATICI SPA, dove veniva a contatto con l'amianto aerodisperso e presente
in varie forme nel talco utilizzato nella mescola delle gomme . sui serbatoi, sulle macchine di
produzione , sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale
termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di
distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche) , nei coibenti con
presenza di amianto in percentuali variabili in manufatti quali le corde , le trecce , le coperte e le
guarnizioni dove veniva a contatto dell'amianto . che inalava con la violazione della normativa di
sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 (in particolare le
lavorazioni in azienda comportavano alto inquinamento , dovuto all'aereo dispersione di polveri
e fibre, la manutenzione continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di
sicurezza, ciò comportando la dispersione di fibre di amianto negli a)mbienti produttivi, non
ponendo in essere i responsabili misure volte e definire le aree in cui si svolgevano le operazioni
di coibentazione , anche mediante barriere mobili, così come previsto dall'art 19 dpr 303/56, allo
scopo quindi di non esporre senza necessità i lavoratori addetti ad: altre lavorazioni; ron
disponendo altresì i responsabili la installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata
previsti ex art 21 dpr 303/56; non disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti
prima di eseguire interventi demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura de
materiale polveroso come previsto dall'art 21 dpr 303/56; non disponendo uso di mezzi di
protezione individuale di cui all'art 387 dpr 547/55; non informando circa i possibili rischi legati
alla esposizione al materiale pericoloso; non impedendo che l'amianto cojtto e sbriciolato venisse
rimosso dagli operai come strumenti come coltello, taglierino, raschietto; non impedendo che i
rifiuti venissero spazzati con la scopa e gettati nel bidone della spazzatura );
Di conseguenza tutti i sopra citati dipendenti dì PIRELLI SPA e di PIRELLI SRL rimanevamo
esposti per tutta la giornata lavorativa e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione o di
protezione individuale . alle fibre di amianto aerodisperse durante l'attività lavorativa svolta dai
predetti lavoratori all'interno dello stabilimento di PIRELLI Spa , poi denominata PIRELLI SRL
presso lo stabilimento sito in Milano in Viale Sarca n. 222 in Milano, e quindi venivano a
contatto con l'amianto aerodisperso e presente in varie forme nel talco utilizzato per la mescola
della gomma e sulle tubazioni sui serbatoi, sulle macchine di produzione . sugli scambiatori di
calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centrale termica per il risealdamentc e
YX
per la produzione del vapore), nei sottoservizi (centraline e rete di distribuzione sotterranee dove
correvano anche le derivazioni elettriche) , nei coibenti con presenza di amianto in percentuali
variabili in manufatti quali le corde , le trecce . le coperte e le guarnizioni dove venivano a
contatto dell'amianto , che inaiavano con la violazione della normativa | i sicurezza sui lavoro ed
in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956 presso lo stabilimento di [PIRELLI PNEUMATICI
SPA in Milano in Viale Sarca n. 222 dove l'amianto era ampiamente utilizzato:
- come isolante termico e come coibente delle tubazioni che trasferivano i l vapore dalla centrale
termica: -nel processo lavorativo per la produzione di pneumatici e per realizzare la mescola
delle gomme:
-per realizzare la vulcanizzazione all'interno del reparto gomme . Invero il processo della
lavorazione della gomma prevedeva l'utilizzazione di additivi, quale il nero fumo, a temperature
elevate al fine di ottenere un materiale elastico e resistente alla trazione . Questo tipq di
lavorazione richiedeva pertanto la presenza di un coibente sia sulla superficie interna delle
autoclavi per lo stampaggio a caldo, sia nelle centrali termiche e nelle tubazioni che
trasportavano vapore o acqua calda all'interno dei reparti di produzione . La manutenzione degli
impianti e delle attrezzature avveniva frequentemente . ma la stessa non prevedeva procedure per
la messa in sicurezza delle aree interessate e dei lavoratori che venivano esposti alla polvere che
si disperdeva nell'ambiente : -per realizzare la preparazione di talco per uso industriale e
cosmetico e farmacologico, talco contaminato da crisotilo e antiboli, Fatti aggravati perché
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli inffortuni sul lavoro e in
particolare dell'art. 21 DPR 19/3/1956 n. 3030 e delle altre norma sopra richiamate poiché gli
imputati appunto nelle lavorazioni e negli ambienti lavorativi e nelle attività sopra descritte e
che davano luogo alla formazione di polveri contenenti amianto |o , crisotili e antiboli
nell'ambiente di lavoro:
|
- non adottavano provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione
nell'ambiente di lavoro:
|
- non adottavano procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di
aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione
- non inumidivano i materiali utilizzati;
- non dotavano i lavoratori dipendenti e sopra indicati di dispositivi di protezione individuale atti
ad eliminare l'inalazione di amianto o di polveri ( in particolare il talco; utilizzato nella mescola
della gomma ) contenenti amianto..
Fatti aggravati perché commessi con previsione dell'evento .
Fatti aggravati perché cagionavano la morte di più persone e la morte di più persone e le lesioni
di più persone.
Fatti aggravati perché cagionavano alle parti offese lesioni gravissime consistenti in malattie
certamente insanabili e consistenti nel mesotelioma, nelFasbestosi pleurica, in patologie
oncologiche.
Fatti commessi in Milano in epoca anteriore e prossima al 18/4/2009 e fatti commessi con
permanenza attuale attesa la permanenza delle lesioni nelle persone offese
X
All'udienza del 17/6/2013 il P.M., preso atto che il Rampini risulta deceduto, contesta agli
imputati il reato di cui all'art. 589 c.p., agii stessi imputati originariamente accusati dell'ipotesi
minore di lesioni gravi, di cui ai capo ZZ per avere, con la condotta già descritta, cagionato in
data 6/10/2011 la morte di Rampini Aldo, come evoluzione del diagnosticato mesotelioma
pleurico.
Milano 6/10/2011.
All'udienza dei 27/11/2014 il P.M. procede alle seguenti modifiche:
Oggetto: modificazione del capo di imputazione relativo alle pp.oo. MORI e RAMPINI
7.2.) reato p. e p. dall'art 589 c.p. perche cagionavano in data 6 ottobre 20jl 1 la morte di RAMP Nf
Aldo, nato a fogliano Milanese il 28/6/1930 e residente in Vanzagoj via San Carlo n. 2. in
evoluzione del mesotelioma pleurico diagnosticato nel giugno 2010 . operaio dal l >54 al 1
presso l'anpresa PIRELLI PNEUMATICI SPA stabilimento di Milano in| Viale Sarca n. 222. d»i\ e
era addetto all'assemblaggio dì gomma nel reparto e veniva a contatto coiji l'amianto aerodispersso e
presente in varie forme nel talco utilizzato nella mescola delle gomme . siji serbatoi, sulle macch ine
di produzione . sugli scambiatori di calore, nelle postazioni di lavoro, nei locali di servizio (centiale
termica per il riscaldamento e per la produzione del vapore) , nei souostjrvizi (centraline e reti, di
distribuzione sotterranee dove correvano anche le derivazioni elettriche) .jnei coibenti con prese i/a
di amianto in percentuali variabili iti manufatti quali te corde . le trecce . le coperte e le guarnizioni
dove veniva a contatto dell'amianto . che inalava con la violazione della formativa di sicurezza sul
lavoro ed in particolare dell'art. 21 de! DPR n. 303/1956 (in particolarejle lavorazioni in aziciu
comportavano alto inquinamento . dovuto all'aereo dispersione dì polveri e libre, la manulenzto
ne
continua sugli impianti coibentati avveniva in assenza di misure di sicurjezza. ciò comportando
la
dispersione di fibre di amianto negli ambienti produttivi, non ponendo in essere i responsoihil
ili
misure volte e definire ie aree in cui si svolgevano le operazioni di coibejitazione . anche media
ntc
barriere mobili, cosi come previsto dall'art 19 dpr 303/56. allo scopo quindi di non esporre se
i/u
necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni: non disponendo altresì i responsabili
a
installazione di idonei sistemi di aspirazione localizzata previsti ex art 21 dpr 303'56;
non
disponendo il trattamento dello strato coibente con incapsulanti prinfa di eseguire intervém i
demolitori sullo stesso; non disponendo altresì la bagnatura del materiale) polveroso come prev sto
dall'art 2! dpr 30V56; non disponendo uso di mezzi di protezione individuale di cui all'art 387 ir
547"'55; non informando circa ì possibili rischi legati alla esposizione al (materiale pericoloso: !u?n
impedendo che l'amianto cotto e sbriciolato venisse rimosso dagli opeiat come strumenti co me
coltello, taglierino, raschietto: non impedendo che i rifiuti venissero spaziati con la scopa e geltali
nel bidone della spazzatura ) :
l
CC'C) reato p. e p. dall'art 589 c.p. perché cagionavano in data 17 giugno 2011 la morte di MOKI
Mario, nato a Porto Viro (RO) il 31/10/1953» res. via S. Pellico 17 C»hed|i (BS). in evoluzione del
mesotelioma pleurico diagnosticato in via istologica in data 31.8.2010 [a danno del lavorato
XXlf
CONCLUSIONI D E L L E PARTI
All'udienza del 14/1/2015 i l P.M. conclude per iscritto come segue:
|
Per Battaglieli Gabriele, Picco Roberto e Pedone Carlo chiede l'assoluzione perché i l fatto non
costituisce reato, proscioglimento onnicomprensivo in ragione del limitato periodo in cui essi
composero l'organo di gestione Pirelli, tale da rendere di ardua dimostrazione la prova della
colpevolezza.
|
Chiede i l proscioglimento degli altri imputati in relazione ai casi fn danno di BRENÀ e
GRANATA(siccome persone che prestavano servizio fino a circa i l 1980), CONSONM (siccome
persona che prestava servizio fino a circa i l 1970), PORRO (essendo estinto i l reato per prescrizione
in data 10.11.14) e MARCHESI (dato che alla diagnosi della malattia asbesto correlata in realtà si
giungeva già nel 2003, come ricavabile dalla CT del PM, per cui trattandosi di lesioni pur gravi, è
decorso i l tempo della prescrizione), TORTELLI (per insufficienza della diagnosi).
Il P.M. chiede inoltre, come da verbale d'udienza, l'affermazione della penale responsabilità e le
seguenti condanne:
-per Veronesi Guido, tenuto conto dell'art. 589 c.p. ultimo comma, condanna ad anni quatfijo di
reclusione;
-per Liberati Omar Diomede Giuseppe, Manca Gavino e Moroni Armando, la condanna alla pena di
anni tre di reclusione;
- per Sierra Piero Giorgio, condanna ad anni cinque di reclusione;
- per Isola Luciano Maria Pietro Giuseppe, condanna ad anni sei di reclusione;
- per Grandi Ludovico condanna anni otto di reclusione;
|
All'udienza del 21/01/2015 concludono le Parti Civili come segue:
|
- per la Parte Civile - INAIL
I
CONCLUSIONI
Voglia il
-
Tribunale:
affermata la responsabilità penale degli imputati in ordine ai (reati agli
stessi ascritti, condannarli alla pena che verrà ritenuta più equa;
-
riconosciuto il diritto dell'INAIL, ex art. 10 e 11 D.P.R. 1124/65, ad
ottenere il rimborso delie somme erogate ai Sigg.ri GRECO Giuseppe e
MARCHESI Walter, nonché agli eredi dei lavoratori Sigg.ri SPREAFICO
Antonio, RAMPINI Aldo, BETTINI Giuseppe, SALEMI A n t o n i n i PORRO
Arturo, MARCIANO Enio, CAIROLI Pietro, LAMPERTI Ermando, COLOMBO
Giuliano, COLNAGO Luigi, VAGHI Mario, TORTELLI Faustino Tarcisio,
RADAELLI Ernesto, CONSONNI Massimo, BASTARDI Antoni^ MORI
Mario, CHICOLI Scipione e BUTTA Andrea, somme quantificete in € .
3.481.458,98 complessivi, così ripartiti:
XX11
Spreafico Antonio - € 198.922,38
Rampini Aido - € 91.988,35
Betti ni Giuseppe - € 1.691,62
Saiemi Antonino - € 183.987,30
Porro Arturo - € 356.635,64
Marciano Enio - € 412.412,45
Cairoii Pietro - € 200.174,01
Lamperti Ermando - € 149.389,88
Colombo Giuliano - € 172.492,72
Colnago Luigi - € 162.372,96
Vaghi Mario - € 197.077,26
Tortelli Faustino Tarcisio - € 174.982,62
Radaelli Emesto - € 141.299,69
Consonni Massimo - € 11.466,12
Bastardi Antonio - € 152.802,66
Marchesi W a l t e r - € 5.164,57
Mori Mario - € 18.389,23
Greco Giuseppe - € 366.385,12
Chicoli Scipione - € 188.843,82
Butta Andrea - € 284.980,58
condannare
gli
imputati
al
risarcimento del danno
in
favore
dell'INAIL, danno quantificato in €. 3.481.458,98; j
affermata, altresì, la responsabilità di PIRELLI TYRE S.p.A., in persona
del legale rappresentante Dr. Marco Tronchetti Provera, regolarmente
citata quale responsabile civile, condannare quest'ultima; in solido con gli
imputati al risarcimento del danno in favore dei 'INAIL, danno
quantificato in €. 3.481.458,98;
in via del tutto subordinata, laddove il Tribunale non dovesse decidere in
questa sede in ordine al quantum, che risulta comunque già provato
e documentato, condannare in solido gli imputati e la responsabile
civile al pagamento di una provvisionale di €. 1.000.000,00;
condannare gli stessi al pagamento delle spese ed onorar» dei
giudizio, come da nota separata che si produce.
- per la Parte Civile C.G.I.L.
Voglia l'Eccellentissimo Giudice adito, ritenere la penale responsabilità degli
imputati per i reati di cui ai suddetti capi d'imputazione e condannare gii stessi
• al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore- della
costituita parte civile nella complessiva misura di €. 50.000.00 o nella diversa
misura che sarà ritenuta di giustizia, con condanna provvisoriamente
esecutiva, che si giustifica in ragione del tempo trascorso dai fatti.
|
In subordine, qualora questo Giudice non ritenga provata l'entità del [danno
subito dalia parte civile, condanni gli imputati al pagamento dj. una
provvisionale immediatamente esecutiva nei limiti in cui riterrà raggiunta la
prova in vìa presuntiva, rimettendo le parti davanti ai Giudice civile 'per la
liquidazione definitiva.
j
Condanni inoltre gli imputati alla rifusione delle spese dì costituzione e flifesa
della parte civile, come da separata nota.
j
4
-'
In ordine ai danno patrimoniale, si osserva che l'istruttoria dibattimentale ha
dimostrato che il sindacato CGIL-Camera del lavoro Metropolitana di Milano,
è stato presente sui territorio ed anche nella Pirelli s.p.a. a tutela degli interessi
dei lavoratori e, in particolare, è stato ed è da tempo attivo sullo specifico (tema
delle malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto.
|
Ciò, non solo attraverso la predisposizione di presidi in fabbrica e sul territorio
finalizzati alla raccolta dati, allo studio e all'analisi delle problematiche
connesse a tali malattie professionali e al controllo dell'attuazione delle misure
di sicurezza e prevenzione, ma anche attraverso un servizio di assistenza e
consulenza legale, nonché provvedendo ad offrire la difesa tecnica e le sjpese
legali nelle cause promosse dai lavoratori per il risarcimento dei danni le la
tutela dei loro diritti.
I
Quanto al danno non patrimoniale, oltre a quello per il fallimento della prcipria
attività volta alla tutela della salute dei lavoratori e alla prevenzione delle
malattie professionali, ai reati accertati in dibattimento consegue; senza duìbio
un danno all'immagine del sindacato.
j
In mento al danno d'immagine, la Cassazione ha affermato che, kpoiché
ii
anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è
[
configuratile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando^ il fatto
lesivo incida su una situazione giurìdica della persona giurìdica o dell'ente
che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla
Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, della, persona giuridica o
dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile,
oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non
patrimoniale costituito - come danno ed. conseguenza - dalla diminuzione
della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la
sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale
diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi
della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il
profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in
genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica p l'ente
di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquiderò (fida
-persona giuridica
o all'ente in via equitativa, tenendo conto dì iptie le
circostanze del caso concreto)} (Cass,, sez. I l i , 4 giungo 2007, n. 12929)1.
a
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per affermare che (CGILCamera del Lavoro, come ente esponenziale dei diritti dei lavoratori d| rango
costituzionale, ha subito anche un danno non patrimoniale consistente nella
lesione della propria immagine.
I
- per la Parte Civile A.I.E.A.
CONCLUSIONI
"Voglia rill.mo Tribunale adito:
a) Affermare e dichiarare la penale responsabilità degli imputati BATTAGLIGLI
Gabriele, BELLINGERI Gianfranco, GRANDI Ludovico, ISOLA Lèdano Maria
Pietro Giuseppe, LIBERATI Omar Diomede Giuseppe, MANCA Gavino, MORONI
Armando,
PEDONE
Carlo,
PICCO
Roberto,
SIERRA
Piefo
Giorgio,
VERONESI Guido, per tutti ì fatti-reato Loro ascritti di cui al capo di imputazione,
e, conseguentemente condannare gli stessi alle pene che l'adita Autorità Giudiziaria
riterrà di giustizia.
b)
Condannare gli imputati BATTAGLIGLI Gabriele, BELLINGERI Gianfranco,
GRANDI Ludovico, ISOLA Luciano Maria Pietro Giuseppe, L I B E R A T I Omar
Diomede Giuseppe, MANCA Gavino, MORONI Armando,
EDONE Carlo,
PICCO Roberto, SIERRA Piero Giorgio, VERONESI Guido, in solido tra Loro e
con i l Responsabile Civile regolarmente citato in giudizio PIRELLI TYRE S.P.A.
C.F. 07211330159, in persona del suo legale rappresentante pro-feanpore, con sede
legale in Milano (MI), 20126, Viale Sarca, 222, con sentenza esecutiva, al
risarcimento:
>
dei danni patrimoniali per le negative conseguenze di carattere economico che la
sopra citata parte civile ha subito per gli accertamenti, per i tentativi di contenimento
delle conseguenze degli illeciti, per la rifusione dei costi delle onerose attività
tecniche di indagine, e per le attività tutte descritte nella Scheda dt Identità allegata
all'atto di costituzione di parte civile;
>
dei danni non patrimoniali derivanti dalle lesioni all'interesse collettivo che forma
la ragione stessa dell'esistenza dell'associazione, a tutela della salute e< della vita delle
persone, al centro del presente processo penale, che hanno lavorato, nei dedotti
periodi di cui al capo dì imputazione, presso lo stabilimento milanese "Pirelli" sito in
Viale Sarca, 222, gestito nel tempo dalla società Pirelli S.p.A. e successive
denominazioni sociali di cui al capo di imputazione, oggi Pirelli Tyre S.p.A..
c)
I l risarcimento viene richiesto in solido, in via equitativa, nella misura complessiva di
Euro 210.000, 00 (Euro duecentodiecimila/00), di cui Euro 110.000,00 (Euro
centodiecimila/00) per i danni patrimoniali ed Euro 100.000,00 (Euro centomila/00)
per i danni non patrimoniali, contro tutti i citati imputati e contro i l Responsabili
Civile PIRELLI TYRE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
come sopra meglio indicato; e/o comunque in quella maggiore o minor somma che
XXV fi
i
verrà ritenuta di giustizia; i l tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto
al saldo effettivo.
d) In via subordinata, voglia l'HI.mo Tribunale adito condannare gli imputati in solido
tra Loro e con il citato Responsabile Civile, in persona del suo legai e rappresentante
pro-tempore, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in
favore della costituita parte civile, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio
civile, assegnando nel frattempo alla stessa parte civile, a titolo di provvisionale
immediatamente esecutiva, ai sensi degli arti 539 e 540 c.p.p., la somma di Euro
80.000,00 (Euro ottantamila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto
al saldo effettivo, o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia,
e)
Si precisa che il risarcimento sarà impiegato con specifico vincolo illa tutela ed alla
promozione del diritto alla salute, al conseguimento della salubrità dell'ambiente,
nonché all'informazione ed alla formazione delle professionalilà, all'interno ed
all'esterno dei luoghi di lavoro, attraverso la realizzazione di ricerche e progetti a ciò
finalizzati.
f) Voglia in ogni caso, i l Tribunale subordinare, ex art. 165 c.p., l'eventuale benefìcio
della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo
di risarcimento del danno, e/o di provvisionale.
g) Voglia altresì i l Tribunale ordinare ai sensi dell'art. 543 c.p.p. la pubblicazione della
sentenza, per estratto, a spese degli imputati in solido tra loro e con I I citato
Responsabile Civile, per due volte, sui quotidiani, indicati daUTll.mo Tribunale adito,
a diffusione nazionale, nonché regionale ove insta lo stabilimento Pirelli di cui è
processo.
h) Voglia, ancora, i l Tribunale adito, condannare gli imputati B A T T A G L I G L I
Gabriele, B E L L I N G E R I Gianfranco, GRANDI Ludovico, ISOLA Luciano
Maria Pietro Giuseppe, L I B E R A T I Omar Diomede Giuseppe, MANCA Gavino,
MORONI Armando, PEDONE Carlo, PICCO Roberto, SIERRA Piero Giorgio,
X X V IH
VERONESI Guido, in solido tra Loro, e con il citato Responsabile Civile, in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali e di
patrocinio legale, con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore e
procuratore antistatario, come da separata nota spese (nella qua!e verranno indicate
anche le spese per la consulenza tecnica espletata per la costituita Parte Civile) che ci !
si riserva di depositare al termine del processo,
iì Risarcimenti con condanna esecutiva.
per la Parte Civile Medicina Democratica
CONCLUSIONI
"Voglia rill.mo Tribunale adito:
a)
Affermare e dichiarare la penale responsabilità degli imputati BATTAGLIGLI
Gabriele, BELLINGERI Gianfranco, GRANDI Ludovico, ISOLA Luciano Maria
Pietro Giuseppe, LIBERATI Omar Diomede Giuseppe, MANCA Gavino, MORONI
Armando,
PEDONE
Carlo,
PICCO
Roberto," SIERRA Piero
Giorgio,
VERONESI Guido, per tutti i fatti-reato Loro ascritti di cui al capo di imputazione, i
e, conseguentemente condannare gli stessi alle pene che l'adita Autorità Giudiziaria
riterrà di giustizia.
b)
Condannare gli imputati BATTAGLIGLI Gabriele, B E L L I N G E R I Gianfranco,
GRANDI Ludovico, ISOLA Luciano Maria Pietro Giuseppe, L I B E R A T I Omar
Diomede Giuseppe, MANCA Gavino, MORONI Armando, PEDONE Carlo,
PICCO Roberto, SIERRA Piero Giorgio, VERONESI Guido, in solido tra Loro e
con i l Responsabile Civile regolarmente citato in giudizio P I R E L L I TYRE S.P.A.
C.F. 07211330159, in persona del suo legale rappresentante pr3-tempore, con sede
legale in Milano (MI), 20126, Viale Sarca, 222, con sentenza esecutiva, al
risanamento!
>
dei danni patrimoniali per le negative conseguenze di caratter ; economico che la
sopra citata parte civile ha subito per gli accertamenti, per i tentai ivi di contenimento
delle conseguenze degli illeciti, per la rifusione dei costi delle onerose attività
tecniche di indagine, e per le attività tutte descritte nella Scheda di Identità allegata
all'atto di costituzione di parte civile:
x
> dei danni non patrimoniali derivanti dalle lesioni all'interesse colletivo che forma
la ragione stessa dell'esistenza dell'associazione, a tutela della salute e della vita delle
persone, al centro del presente processo penale, che hanno lavorato, nei dedotti
periodi di cui al capo di imputazione, presso lo stabilimento milanese "Pirelli" sito in
Viale Sarca, 222, gestito nel tempo dalla società Pirelli S.p.A. e successive
denominazioni sociali di cui ai capo di imputazione, oggi Pirelli Tyre S.p.A..,
c)
I lrisarcimentoviene richiesto in solido, in via equitativa, nella misura complessiva di
Euro 250.000, 00 (Euro duecentocinquantamila/00), di cui Euro 150.000,00 (Euro
I
centocinquantamila/00)
per i danni patrimoniali ed Euro 100.|00 00
5
(Euro
centomila/00) per i danni non patrimoniali, contro tutti i citati imputati e contro i l
Responsabili Civile PIRELLI TYRE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, come sopra meglio indicato; e/o comunque in quella mag lore o minor
somma che verrà ritenuta di giustizia; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria
dal dovuto al saldo effettivo.
d)
|
In via subordinata, voglia l'Ili.mo Tribunale adito condannare gli imputati in solido
tra Loro e con il citato Responsabile Civile, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in
favore della costituita parte civile, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio
civile, assegnando nel frattempo alla stessa parte civile, a titolo di provvisionale
immediatamente esecutiva, ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p., la somma di Euro
100.000,00 (Euro centomila/00) oltre interessi e rivalutazione monetar a dal dovuto
s
al saldo effettivo, o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia.
e)
Si precisa che i l risarcimento sarà impiegato con specifico vincolo alla tutela ed alla
promozione del diritto alla salute, al conseguimento della salubrità dell'ambiente,
nonché all'informazione ed alla formazione delle professionalità, él'intemo ed
I
all'esterno dei luoghi di lavoro, attraverso la realizzazione di ricerche e progetti a ciò
i
finalizzati.
!
f)
Voglia in ogni caso, i l Tribunale subordinare, ex art. 165 c.p., l'eventuale beneficio
della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo
di risarcimento del danno, e/o di provvisionale.
g)
|
Voglia altresì i l Tribunale ordinare ai sensi dell'art. 543 c.p.p. la pubblicazione della
sentenza, per estratto, a spese degli imputati in solido tra loro e con i l citato
Responsabile Civile, per due volte, sui quotidiani, indicati dall'Ili.me Tribunale adito,
a diffusione nazionale, nonché regionale ove insta lo stabilimento Pirelli di cui è
processo.
h)
Voglia, ancora, i l Tribunale adito, condannare gli imputati BATTAGLIGLI
Gabriele, BELLINGERI Gianfranco, GRANDI Ludovico, ISOLA Luciano
Maria Pietro Giuseppe, LIBERATI Omar Diomede Giuseppe, MANCA Gavino,
M O R O N I Armando, PEDONE Carlo, PICCO Roberto, SIERRA Piero Giorgio,
VERONESI Guido, in solido tra Loro, e con i l citato Responsabile Civile, in persona"
del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali e di
patrocinio legale, con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore e
procuratore antistatario, come da separata nota spese (nella quale verranno indicate
anche le spese per la consulenza tecnica espletata per la costituita Parte Civile) che ci
si riserva di depositare al termine del processo.
\
i) Risarcimenti con condanna esecutiva.
\
- per la Parte Civile eredi del de cuius F E R R A R I Francesco
CONCLUSIONI
1)
Dichiarare
l a penale
responsabilità
[
|
(degli
odierni
i m p u t a t i i n ordine a i r e a t i c o n t e s t a t i g l i ;
2}
Condannare i medesimi
giustizia;
alla
pena che sarà r i t e n u t a d i
j
i
XXX
l
3) condannare
medesimi,
ì
all'integrale
costituita
327.990,00
civile,
- quanto
dei
Sig.
al
via
solidale
loro,!
favore
delia
Seferina,
che si.
in
danni
r a Colombo
danno
tra
prophio,
iure
danna
i u r e hexeditatis,
oltre
vorrà
quantificare
e/o
concessione d i una p r o v v i s i o n a l e ,
la
somma
Euro
Euro
(ottocentonovantasettemilaseicentotJrentasette/OO5
interassi
dovuto a l saldo o n e l l a m i s u r a maggiore o mino ire
Giudice
in
(trecentoventisettemilanovecentonov4nta/00;ed
897.637, 00
quanto a l
risarcimento
parte
quantificano,
in
di
€
300.000,00
secondo
l e g a l i da],
che
giustizia,
I'III.ibq
previa
sempre i n v i a s o l i d a l e , p e r
(trecentomila/00)o
nella
misura
maggiore o minore che l ' I l l . m o G i u d i c e vorrà q u a n t i f i c a r e
secondo g i u s t i z i a ;
e/é
I
j
4) condannare i medesimi, i n v i a
solidale
t r a lojro, a l pagamento
d e l l e s p e s e l e g a l i come da a l l e g a t a n o t u l a .
I
- per la Parte Civile eredi del de cuius SALEMI Antonino
j
CHIEDE
Che la S.V. 111.ma voglia:
|
!
1. Affermare la penale responsabilità degli imputati come sopra meglio;
indicati e generalizzati, per i reati loro ascritti nei rispettivi capi dij
imputazione e, per l'effetto, condannarli alla pena di giustìzia;
2.
|
In accoglimento delle domande proposte dalle parti civili, condannare)
con sentenza immediatamente esecutiva i predetti imputati e i |
responsabili civili regolarmente costituiti "Pirelli Tyre S.p.a", inj
persona dei legale rappresentante pro-tempore e "Pirelli & C. S.p.a.",
in. persona del legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra]
loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e noni
patrimoniali, alle due parti civili Sigg.re Bornaghi Rosina Eranca e
Salenti Morena Angela, nella loro qualità di eredi del de cuius Salerai)
Antonino, che si quantificano, guanto al danno iure proprio, sulla)
X
scorta delle Tabelle vigenti presso i l Tribunale di Milano e ad oggi
aggiornate, in € 392.678,69 per ciascuna delle due parti civili, già
comprensivi di interessi legali sul capitale puro e rivalutazione
monetaria, dalla data del decesso (10/4/2004) al 20/1/2015 (come da
conteggio che si allega), oltre interessi legali successivi sino al saldo o
nella misura, maggiore o minore, che lTll.mo Giudice vorrà
quantificare in corso di causa e/o secondo giustizia e/o in via
equitativa e quanto al danno iure hereditatis. sempre sulla scorta delle
Tabelle vigenti presso il Tribunale di Milano e ad oggi aggiornate, in
relazione all'età del de cuius al momento del decesso (66 anni), in €
973.700,46 complessivi e già comprensivi di interessi legali sul
capitale puro e rivalutazione monetaria, dalla data del decesso
(10/4/2004) al 20/1/2015 (come da conteggio che si allega), oltre
interessi legali successivi sino al saldo o nella misura, maggiore o
minore, che M i m o Giudice vorrà quantificale in corso di causa e/o
secondo giustizia e/o in via equitativa, previa concessione di una
provvisionale che si ritiene di poter quantificare, quantomeno, nella
somma pari ad € 150.000,00 per ciascuna delle due parti eiviji o nella
misura, maggiore o minore, che lTll.mo Giudice vorrà quantificare in
corso di causa e/o secondo giustizia;
3. Condannare altresì i predetti imputati e i responsabili civili sopra
indicati, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di
costituzione di parte civile, come da nota spese che si allega. |
- per la Parte Civile PORRO Arturo
CONCLUSIONI
Accertata la responsabilità penale degli imputati per i reati a loro ascritti
previa condanna degli stessi alla pena che sarà ritenuta di giustizia,
piaccia al Giudice Ill.mo condannare gii imputati in salido tra loro al
i
i
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 185
c.p., procurati dalia condotta penalmente rilevante degli imputati, così
come descritta nei decreto di citazione a giudizio in questa sede
integralmente richiamato, che qui si quantificano, alla data odierna, nella
misura di € 100.000,00 o nella somma maggiore o minore che il Giudice
riterrà di giustizia anche operando una valutazione equitativa ex art
1226 c e . Spese, diritti ed onorari di costituzione e difesa di parte civile
rifusi. Nell'eventualità in cui non si possa procedere nel corso del
presente giudizio alla quantificazione del danno subito dal sottoscritto, si
chiede che gli imputati vengano condannati al pagamento di una
provvisionale da liquidarsi nella misura di € 30.000,00 o nella somma
ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute.
CONCLUSIONI DIFESA RESPOSABILI C I V I L I
Il difensore dei responsabili civili chiede:
- per PIRELLI & C. S.p.A. - chiede respingere tutte le richieste risarcitone di danno dì tutte le
Parti Civili, in quanto non obbligato civilmente;
- per PIRELLI TYRE S.p.A. - chiede respingere le richieste risarei tori e riguardanti i casi di
Colombo, Tortelli, Cairoli, Lamperti, Drena, Mori e Granata, per aver lavorato in stabilimenti
diversi dallo stabilimento pneumatici dì Bicocca;
- per i casi di Consonni, Porro, Marchesi e Brena si associa alla richiesta di assoluzione del P.M. e
comunque chiede sia dichiarato prescritto il reato con il riconoscimento delle attenuanti generiche:
- per i casi di Marciano, Bettìni, Ghezzi, Salerai e Coinago, riconosciute le generiche prevalenti
chiede N.D.P. per prescrizione;
- per il caso dì Ferrari perché impiegato presso lo stabilimento Articoli Tecnici e comunque espésto
solo fino all'anno 1980; in subordine chiede respìngere la richiesta di liquidazione del danno iure
hereditatis;
- per il caso di Salerai: riconosciute le attenuanti generiche prevalenti chiede non doversi procedere
per intervenuta prescrizione; in subordine chiede respingere la richiesta di liquidazione del danno
iure hereditatis;
;
- per INAIL: chiede respingere tutte le richieste di risarcimento del danno; in subordine
chiede rinviare in separato giudizio la quantificazione del danno;
j
per i casi di MEDICINA DEMOCRATICA e A L E A . : chiede respingere tutte le richieste di
risarcimento del danno; in subordine chiede rinviare in separato giudizio la quantificazione del
danno.
CONCLUSIONI DIFESE IMPUTATI
All'udienza del 16/2/2015:
- Avv. Lanfranconi conclude per Bellingeri chiedendo, per ì casi di mesotelioma con assenza di
diagnosi, assoluzione perché i l fatto non sussiste; per i casi relativi a Glicoli, Mori, Spreafìco e
Rampini assoluzione per non aver commesso i l fatto; per i l tumore polmonare diagnosticato a
Ghezzi, assoluzione perché il fatto non sussiste; per il caso Marchesi chiede l'assoluzione per non
aver commesso il fatto, in subordine N.D.P. per prescrizione; per il caso di Porro Arturo assoluzione
per i l reato di omicidio colposo perché i l fatto non sussiste e per l'eventuale reato di lesioni,
assoluzione per non aver commesso il fatto e comunque N.D.P. per prescrizione.
- Avv. Guadalupi, difensore di Sierra, per il proprio assistito si riporta integralmente alle conclusioni
dell'Avv. Lanfranconi e a quelle dell'Avv. Bonzano in relazione alla esclusione della richiesta di
danno delle Parti Civili.
- Avv. Dì Bugno per Veronesi conclude chiedendo l'assoluzione per tutti i reati a lui contestati, in
tesi perché i l fatto non sussiste per mancanza del nesso eziologico, in ipotesi perché i l fatto non
costituisce reato. Deposita memoria.
|
All'udienza del 9/3/2015 A w . Bonzano conclude per tutti i propri assistitji chiedendo l'assoluzione
con la formula che il Tribunale riterrà più adeguata.
All'udienza del 19/5/2015 il P.M. replica.
Avv. Mara replica per la parte civile e richiama la memoria depositata in data 30/4/2015.
All'udienza del 10/6/2015 A w . Lanfranconi per la difesa Bellingeri replica e si riporta : alle
conclusioni già rassegnate.
Avv. Bonzano replica per tutti i propri assistiti e si riporta alle conclusioni già rassegnate.
A w . Guadalupi per Sierra chiede l'assoluzione perché i l fatto non sussiste, riportandosi alle
conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 15/7/2015 viene emessa sentenza.
xkxv
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal GIP di Milano in data 23.9.2011,
venivano rinviali a giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica
BELLINGERI Gianfranco, nato i l 3/10/1936, BATTAGLIGLI [Gabriele, nato il
11/3/1937, GRANDI Ludovico, nato i l 15/9/1931 , ISOLA Luciano Maria Pietro
1
Giuseppe, nato i l 27/3/1924,
8/3/1926,
LIBERATI Omar Diomede Giuseppe, nato i l
MANCA Gavino, nato il 11/12/1933, 7) MORONl| Armando, nato i l
1/3/1939 . 8) PEDONE Carlo, nato il 5/4/1943, 9) PICCO Roberto , nato i l
22/6/1946, 10) SIERRA Piero Giorgio, nato il 19/6/1934, 11) VERONESI Guido
, nato il 23/2/1922, per rispondere dei reati agli stesi ascritti in epigrafe.
)
Effettuata la costituzione delle parti il Tribunale all'udienza del 9.11.2012
respingeva le eccezioni di nullità del decreto che dispone il giudizio formulata
dalla difesa degli imputati. All'udienza del 23.11.2012 venivano formulate le
richieste di prova e con ordinanza
11.1.2013 veniva ammessa la prova orale e
documentale. Prendeva quindi avvio l'istruttoria dibattimentale ed, all'esito della
stessa, sulle conclusioni sopra riportate, all'udienza del 15.7.2015, i l Tribunale
emetteva sentenza .
L E C O N D I Z I O N I D E G L I A M B I E N T I DI LAVORO
|
A l fine di delineare un quadro di quelle che erano le condizioni] degli ambienti di
lavoro negli stabilimenti della Pirelli di viale Sarca nel decennio 1979-1989, è
necessario passare attraverso le testimonianze degli operai, che li hanno lavorato
proprio in quel periodo, raccolte nel corso del procedimento.
|
Successivamente si darà conto anche delle informazioni fomite dai medici dcil'Asl
che hanno indagato ex post su quelle che potevano essere le [concentrazioni di
polveri e amianto in Pirelli nei periodo di nostro interesse, nonché dei resoconti
delle attività di bonifica svoltesi negli stabilimenti Pirelli viale Sarca durante gii
anni '90.
Premessa necessaria da puntualizzare, è che purtroppo - come anche il consulente
del P.M.
Merler ricorda - non esistono informazioni precise sul livello di
1
esposizione a fibre di amianto/concentrazione delle fibre negli si ahilimenti di viale
Sarca nel periodo di nostro interesse, perché non esistono dei documenti ufficiali
nei quali vengano riportate indagini di questo tipo (anche per* hé probabilmente
queste indagini non furono mai fatte). Esiste solo una scarna documentazione
sull'intensità delle esposizioni a polveri totali, e sulla quantità
purezza dei talco
utilizzato.
Per indagare dunque sulla presenza o meno dell'amianto dei reparti di produzione
della gomma della Pirelli di viale Sarca, e sui livelli di Concentrazione del
cancerogeno, bisogna inevitabilmente fare riferimento alle testimonianze di chi ha
lavorato in quegli ambienti, e degli studiosi competenti che hanno cercato di
studiarne ex post le condizioni.
Gli operai
2
Teste Bianchini
Ha lavorato allo stabilimento Pirelli Bicocca, viale Sarca, dal 1960 al 1990. Prima
nel reparto cerchietti, della gomma e poi reparto tessuti. Era un caposquadra
quindi faceva solo dei transiti, non operava direttamente sui tubi
"Dove ero io ai cerchietti c'era una caldaia che quando si apriva e chiudeva faceva
molta polvere, è logico, tutti i tubi erano rivestiti in amianto, i tubi, quello che mi
ricordo io. Poi quando giù ai semilavorati le tubazioni una buonja parte sotto erano
rivestiti in amianto, si passava, io passavo in bicicletta e si respirava
1
' Udienza 26.9.2013, pag. 78
2
Udienza 24.1.2014
2
Il teste ricorda che venivano distribuite le mascherine agli operai , che però a volte
le mettevano e a volte no.
Per quanto riguarda le pulizie, c'erano delle persone che passavano la scopa per
terra per togliere " i l grosso", e poi la polvere veniva aspirata con delle
aspirapolveri.
Quando si andava a mangiare non si toglieva la tuta da lavoro perché non c'era
tempo. La tuta la lavava la Pirelli.
Il reparto nerofumo era estremamente polveroso. Se si entrava con una camicia
bianca, si usciva con una camicia di un altro colore. Non erano edotti sulla
pericolosità dell'amianto, né sapevano se in Pirelli c'era o meno 'amianto.
Teste Di Netta
Dipendente viale Sarca dal 1971 al 1988, faceva semilavorati e mescolanza. I l
teste è affetto da pleurite: "ho i polmoni pieni di amianto".
Mentre lavorava respirava tantissima polvere, ma non sapevi, fosse amianto o
cos'altro: " i n 8 ore si mangiava tanta di quella polvere che quando andavo a casa
potevo stare anche lì a pulirmi...".
Non avevano mascherine, non c'erano aspiratori e quando si accumulava la
polvere o i l nero fumo o la si lasciava lì o veniva qualcuno con lo scopino a
rimuoverla. Non esistevano aspiratori.
Quando si rompeva qualche macchina arrivavano meccanici e manutentori che le
riparavano ma non usavano mascherine.
La tuta da lavoro si portava a casa a lavare. Gli operai la tenevano addosso anche
quando andavano a mangiare perché avevano solo mezz'ora di pausa, non c'era
tempo di toglierla.
Negli ultimi anni in cui aveva lavorato in Pirelli Bicocca si pari iva di chiudere gli
stabilimenti perché le condizioni di lavoro erano pessime e bisognava migliorarle.
Teste Borehìm
Operaio viale Sarea dal 1960 al 1989, prima confezionatore e dal 1977 operaio
fuochista.
"Amianto dappertutto c'era, i tubi erano coibentati, dove lavoravo io erano molto
coibentati con il ferro o lamiera di alluminio con dentro la lana di roccia, poi c'era
nelle gallerie e via erano coibentati con all'interno la lana di roccia
ia ma all'esterno
con rete e lisciati con cemento e l'amianto".
Quando aveva lavorato alla centrale termica stava parte del tempo nella sala
comandi e altra parte nei locali operativi, dove c'erano le caldaie
ie e quelli erano
ambienti polverosi, mentre le sale comandi erano pulite. Usavano delle coperte di
amianto per coprire le tubature che raggiungevano i 400 gradi.
A volte andava nei cunicoli a fare delle manovre. L I l'ambiente era caldo, ma le
tubature avevano una buona tenuta. Quando si danneggiavano arrivavano quelli
dell'officina a sistemarle, che avevano i guanti ma le mascherine qualcuno le
portava e qualcuno no. Solo eccezionalmente,
se erano operazioni urgenti.
intervenivano loro stessi.
Era dotato di un'attrezzatura anti infortunistica (tuta, caschetto, scarpe) e di guanti
di amianto e faceva una visita medica all'anno.
Teste Di Palma
Operaio Pirelli dal 1972 al 1984, nel reparto cinturati, per circe dieci anni, ma ha
" "giganti,
girato molti reparti, tra i quali quello del rifornimento agli pneumatici
Il teste afferma che erano circondati di amianto, che c'era amianto dappertutto,
riscaldamenti, i tubi,
"L'amianto soprattutto era tutto attaccato ai tubi, dove c'era i ri
i macchinari dovevano essere caldi, alle mescole, dappertutto iinsomma. Io girando
tutti i reparti ero a contatto, non a contatto..."
Nessuno l i aveva informati dei rischi derivanti dall'amianto e del fatto che
lavoravano in un ambiente rischioso. I l reparto nerofumo era polverosissimo, si
entrava con la camicia bianca, si usciva con la camicia nera. GÌ altri reparti erano
più puliti ma "qualcosa nell'aria sempre c'era".
Gli operai non avevano mascherine, a parte quelli che lavoravano nel reparto nero
fumo. Le operazioni di piccola manutenzione venivano effettuate da manutentori
ed elettricisti della Pirelli, che potevano intervenire anche mentre gli altri operai
lavoravano. Per le grandi riparazioni venivano dei manutentori di ditte esterne. I
manutentori riparavano le tubature con martello, scalpello e senza mascherina,
Nel reparto dove lui lavorava non c'erano aspiratori, per fare le pulizie si
adoperavano scope e palette per eliminare i residui grossi di politene. Per
rimuovere la polvere venivano usati dei macchinari. Nel reparto nero fumo c'erano
degli aspiratori ma non erano sufficienti a ripulire l'ambiente.
Il teste è affetto da cancro alla vescica, alla prostata e al polmone
Teste Bonfanti
Dipendente Pirelli viale Sarca dal 1968 al 1987 ai pneumatic con mansione di
elettricista.
Girava tutti i reparti e c'era amianto dappertutto. I reparti erano molto polverosi,
soprattutto quelli di vulcanizzazione e delle mescole erano reparti infernali. Gli
operai però non sapevano con che tipo di materiali stavano a contatto, nessuno li
aveva resi edotti dei rischi derivanti dall'amianto.
Gli operai erano sottoposti a delle visite mediche periodiche, in occasione delle
quali venivano loro effettuati prelievi e radiografìe, ma lui non era mai venuto a
conoscenza degli esiti delle sue visite mediche.
La situazione dei reparti era rimasta immutata fino agli inizi deglii anni 90, periodo
in cui vennero effettuati alcuni miglioramenti, per esempio venne aggiunto
qualche aspiratore in più.
Molti operai avevano la mascherina, ma "è un po' come l'Asf irina per i l cancro
eh. parliamoci chiaro. Cioè o elimini le sostanze, ma le mascherine lì sono quelle
che vendono al supermercato, cosa vuole che facciano... molti a mettevano, però
bisogna, anche tenere conto che in certi momenti ti dà anche fastidio, fai fatica a
respirare, specialmente d'estate. Cioè in tutte le cose ci sono delle complicanze".
II
Erano mascherine non munite di filtro".
Se gli operai non mettevano le mascherine non venivano redai*guiti dall'azienda
perché "all' azienda gli interessava che si faceva la produzione , di quelle cose lì
non gliene fregava niente".
C'erano dei ventilatori a muro "tipo quelli delle cucine", che servivano a cambiare
l'aria ma non a purificarla dalle impurità quindi erano sostanzialmente inutili.
Per quanto riguarda le operazioni di pulizia e manutenzione, la Pirelli appaltava a
imprese esterne la manutenzione straordinaria, che veniva fatta da addetti senza
alcun tipo di protezione, e la stessa cosa valeva per le operazioni di pulizia
straordinaria, che comportavano per esempio il sollevamento di alcuni macchinari,
Quando si trattava di svolgere piccole riparazioni, ci pensavano gli stessi operai
della Pirelli, dotati di mascherine praticamente inutili, perché non erano dotate di
filtri e quindi in ogni caso inidonee a prevenire i rischi die l'elevatissima
polverosità dei reparti poteva generare.
Agli operai venivano forniti guanti, scarpe infortunistiche e mascherine, strumenti
che purtroppo, per le condizioni di lavoro che c'erano, non a\ evano una grande
utilità. Anche le tute venivano fornite dalla Pirelli, che le lavava una volta a
settimana. Però lui usava una tuta sua. personale, perché i l materiale di quelle
Pirelli era acrilico.
Le tubature erano rivestite di amianto, che serviva ad evitare la dispersione di
calore. Quando c'era qualche problema alle tubature, gli addetti andavano a
tagliare i l pezzo di tubo da tirare via con la fiamma ossidrica e poi lo buttavano
non si sa dove. I pezzi che cadevano per terra venivano rimossii con la scopa. La
maggior parte degli operai che erano adibiti a queste funzioni sono morti,
Il teste aveva provato a fare personalmente richiesta per apportare migliorie ai
locali, gli era stato risposto che sarebbero stati presi provvedimenti, ma prima di
vedere effettivi cambiamenti l'impresa aveva fatto in tempo a chiudere.
I reparti sotterranei, dove gli era capitato di fare manutenzione, erano in condizioni
anche peggiori. L'amianto si sbriciolava dalle tubature e i erano operai che
l /
trascorrevano le loro giornate lì dentro.
Il Bonfanti è affetto da nefrettomia bilaterale e carcinoma urotedlale.
Teste Ghireìlo
Operaio Bicocca dal 1969 al 1995.
Ha lavorato in mensa, ai copertoni, ai giganti e ai cinturati L'ambiente era
polveroso soprattutto ai giganti. A i cinturati e in mensa no. Anche ai tempi si
capiva che i tubi, le caldaie e le condutture erano ricoperte l i amianto, ma la
Pirelli non aveva mai detto nulla agli operai. C'era una poiivere bianca nell'aria,
ma poiché non dava troppo fastidio, nessuno metteva le mascnerme,, sebbene la
Pirelli pretendesse che venissero usate.
Teste Borgonovo
Assunto in Pirelli viale Sarca pneumatici dal '60 al '77,. presso l'ufficio
organizzazione industriale.
Lo stesso conosce molto bene la struttura della Pirelli, qual attività venivano
svolte nei capannoni e come era progettata la lavorazione della gomma. Riguardo
ai macchinari, alcuni erano dotati di aspiratori, altri no.
Le tubature calde all'esterno erano rivestite di amianto. In pariicolare i tubi di
dimensioni piccole erano rivestiti con una corda dì amianto, Quelli grossi invece
erano coperti da tegole fatte esse stesse con cemento-amianto Le tubature erano
pressoché in buone condizioni. Quando c'era qualche guastò alle tubature, la
prima cosa che i manutentori dovevano fare, era rimuovere la coibentazione. La
corda veniva tolta, le tegole dovevano essere tagliate, anche con dei seghetti.
Poteva succedere che il materiale di risulta, che si sgretolava durante le operazioni
di manutenzione, rimanesse a terra ammucchiato per un po' di tempo in attesa di
essere smaltito. Le mascherine venivano fomite ai manutentorii ma a volte non
venivano usate perché davano anche fastidio. La consapevolezza della pericolosità
dell'amianto e la sensibilità sul tema erano molto diverse rispetto ad oggi, anzi
7
I
praticamente assenti. Le operazioni di manutenzione, soprattutto negli ultimi anni,
venivano affidate a ditte esteme.
Teste Saia
Ha lavorato in Pirelli dal '52 ali'84. Aveva iniziato come manovale comune per
poi passare ad operaio specializzato. Negli ultimi anni i l suo compito era quello di
controllare gli strumenti di regolazione delle caldaie, il consumo) di acqua e vapore
nei reparti.
Era stato a contatto con l'amianto soprattutto nelle gallerie sotterranee, ove doveva
recarsi tutti i giorni, ma non era mai stato informato dalla Pirelli della presenza
dell'amianto negli stabilimenti e sui rischi che i l contatto qon questo poteva
comportare. "Molte volte c'era dell'amianto in terra, come dire: coibentazione
delie tubazioni, che erano rotte, oppure che avevano appena fatto delle riparazioni
c'era in terra l'amianto e una cosa e l'altra passando volava via". Gli operai che
facevano le riparazioni tagliavano i tubi, rimuovevano la coibentazione e
cambiavano i pezzi, il tutto a mani nude c con martello e seg ietto. Lavoravano
tutti senza mascherine perché fino al '75 non c'erano le ma:scherme. Dopo, a
richiesta degli operai le mascherine erano state fornite ma erano di carta e senza
filtro. Le pulizie venivano effettuate da imprese esteme con un metodo diverso a
seconda dei reparti. Nei sotterranei gli addetti usavano delle scbpe, anche perché
non riuscivano materialmente a portare dei macchinari nei cunicoli. Non c'erano
i
stati molti miglioramenti nel corso del tempo a parte che dagli [anni 70 agli anni
I
4
'80 le pulizie venivano fatte con maggiore frequenza e quindi le gallerie erano un
po' più pulite, ma negli ultimi anni di sua permanenza in Pirelli le imprese esterne
di pulizia non andavano più e quindi le polveri nei sotterranei rimanevano per terra
anche mesi prima che venissero rimosse.
Quando andavano a mangiare gli operai non si toglievano la tuta perché non c'era
tempo, avevano 50 minuti per mangiare. All'inizio la tuta dovevano portarla a casa
per lavarla, dopo il 1975 la Pirelli aveva iniziato a cambiare le tute quando si
sporcavano.
Il Saia è affetto da pleurite. Due volte l'anno veniva sottoposto i visite mediche in
azienda (controllo dei polmoni - all'inizio gli operai venivano sottoposti anche a
radiografie ma poi, siccome dovevano farli uscire per effettuar!e, non le facevano
più-, la pressione e la vista -) delle quali non aveva mai saputo i risultati.
Teste Giardinelli
Operaio Pirelli dal '69 al "97, presso il reparto cavi. L'ambiente era polveroso, era
stato a contatto con l'amianto senza mai esserne stato intorniato dalla Pirelli.
I .avoravano senza guanti e mascherine e non venivano effettuate pulizie. Solo su
alcuni macchinari erano presenti degli aspiratori. La situazione
quando era stato trasferito al laboratorio di ricerca, dove gli ambienti erano molto
più puliti.
Quando andavano a mangiare avevano dei turni di pausa brevi perciò non avevano
tempo di cambiare la tuta, mettevano al massimo dei grembiuli sopra. Per pulire le
I
tute e alcuni ambienti veniva usata l'aria compressa, che generava molta polvere,
i
cherimanevasospesa nell'aria.
1
Una volta l'anno veniva sottoposto a visita medica in azienda, facevano analisi del
sangue e radiografia al torace.
|
II teste è stato affetto nel 2003 da un tumore alla vescica e successivamente al
rene, che gli è stato asportato.
I
Teste Forzati
Dipendente Pirelli viale Sarca dal '59 al '90. addetto al reparto vu.lcanizzazione.
Ha lavoralo continuamente a contatto con l'amianto. C'era ne.1 suo reparto per
tutta la giornata una sorta di nebbia fitta, causata da una polv erre bianca dispersa
nell'aria. Gli operai infatti dovevano cospargere le carcasse dell gomme con della
polvere bianca (contenuta in sacchetti con dei buchini, con i quali gli operai la
versavano), per evitare che si attaccassero. Era un ambiente mo to pesante. Inoltre
c'erano tutti i tubi scoperti e gli operai dovevano camminar^ su una sostanza
bianca, con ogni probabilità amianto, che in teoria doveva coprire i tubi ma che in
realtà si sbriciolava continuamente, e restava per terra.
Gli interventi di manutenzione venivano effettuati durante i normali orari di lavoro
ma soprattutto nel fine settimana, da ditte esterne.
Non era mai stato informato dalla ditta della pericolosità dell' amianto, né del fatto
che esso era presente negli ambienti di lavoro.
Non esistevano le mascherine. C'erano delle piccole ventole,, senza alcun
dispositivo di filtraggio, che però non funzionavano, non aspiravano nulla. Le
pulizie venivano effettuate da ditte esterne soltanto nel fine settimiana.
Aveva protestato più volte per le condizioni degli ambienti di lavoro con gli
assistenti della sezione, ma questi gli avevano risposto "non fa niente", "va bene
così", oppure "taci e lavora".
Il Forzan aveva lavorato anche nelle gallerie, dove le tubature erano mezze
scoperte e mezze coperte, sempre con amianto, che si sbriciol ava e spargeva per
terra, "non potevi neanche camminare". Fino a quando lui era andato via c'erano
ancora dei manutentori che lavoravano nei sotterranei.
Venivano fatte le visite mediche una volta al mese, per i l cuore la pressione e le
orecchie, considerato che il suo era un reparto molto rumoroso.
A due anni dalla pensione ha avuto gravi problemi alla vescica.
Teste Molluso
Dipendente Pirelli viale Sarca dal '63 al '91. addetto alle mescoleì, reparto in cui si
mettevano al mescolo i fogli di gomma, per farli scaldare e mandare in trafila.
Non sapeva di essere esposto ad amianto, non avevano mascherine per naso e
bocca.
C'era polvere dappertutto, ma l'unica pulizia che veniva fatta era per terra con i
macchinari. Non si cambiava la tuta per andare a mangiare perché il tempo era
troppo poco.
10
Il teste ha avuto un problema ad un polmone, gli era stata tifovata una piccola
macchia che era riuscito a curare.
Teste Sabato
Dipendente Pirelli Viale Sarca dal '69 al '89, entrato come operaio meccanico per
j
la manutenzione, poi promosso a programmatore di coperture dei trattori.
Quando faceva manutenzione usava la lana di vetro per coibenta re i tubi.
Quando era diventato programmatore assisteva alle operazion i di produzione e
vulcanizzazione. Quando venivano aperti i vulcanizzatori, rie venivano fuori
cattivi odori e una nuvola di fitto vapore. Più che l'amianto - che non c'era nei
reparti dove lavorava - il problema erano le sostanze chimiche che venivano
utilizzate. C'era una forte umidità.
Non avevano mascherine: "io penso che neanche c'era questa impressione che ci
si potesse ammalare. Perché solo quando ho avuto vicino la pensione, vedevo che i
miei colleghi che andavano in pensione non facevano in tempo neanche a ritirare
la liquidazione che se ne andavano, chissà perché, forse respirare l'aria buona gli
andava per aria cattiva, si erano abituati a vivere in quel bagno dì sudore che era
dei vapore, praticamente si navigava nell'umido, perché loro non hanno neanche a
immaginare cosa è un vulcanizzatore che opera vapore o acqua calda a 120 e più
atmosfere e quindi la temperatura...poi si porta dietro tutti i componenti chimici
che
compongono la gomma, per
la resistenza,
per
la elasticità, nella
vaporizzazione veniva tutto fuori, si respirava questo".
In Pirelli faceva periodicamente delle visite mediche che consistevano in un
elettrocardiogramma.
Il teste ha avuto gravi problemi alla vescica e a un rene, che ha dovuto asportare.
Teste Rampini
Figlia di dipendente della Pirelli, Rampini appunto, che aveva svolto attività di
confezionatore da! '54 all'85. Fu ricoverato nel 2010 in Ospeda e con diagnosi di
mesotelioma pleurico e morì nel 2011. Suo padre quando tornava a casa dal lavoro
tossiva continuamente, "si soffiava spessissimo i l naso, aveva gli occhi arrossati,
parecchio arrossati e i polpastrelli delie mani arrossati e dolenti' . Non aveva mai
raccontato di visite periodiche né era a conoscenza delie problematiche che
l'amianto poteva causare. I l padre portava a casa le tute di lavoro blu, per farle
lavare dalla moglie.
Teste Marciano
Figlia di operaio Pirelli, che aveva lavorato in Pirelli dal 1970 al 2001 con la
qualifica di operaio specializzato. Prima diagnosi pleurite, in un secondo momento
mesotelioma. Suo padre le riferiva che l'ambiente lavorativo era molto polveroso,
aveva sempre le mani sporche e nere. I primi anni portava a casa anche le tute da
lavare. Vicino ai reparti dove lavorava c'era una centrale termoelettrica, presso la
quale passavano tutti gli operai, che era stata poi smantellata « lì si erano accorti
che c'era dell'amianto. Gli operai erano sottoposti a visite medi he ma la teste non
ricorda quali. Non erano mai stati informati del fatto che nei reparti c'era
l'amianto e della pericolosità delio stesso. C'erano moltissime tubature che
trasportavano calore, che ogni tanto si rompevano ed erano gli stessi operai a
doversi occupare di ripararle. All'inizio venivano distribuite mascherine agli
operai che spesso però non le usavano. L'azienda non pretendeva che usassero le
mascherine.
Teste Signorini
Operaio Pirelli viale Sarca dal '63 all'80. dopo una breve parentesi, è rientrato in
1
Pirelli dall'*83 al '90. È entrato inizialmente al reparto mesco anze ma ha girato
diversi reparti.
Sapeva che in fabbrica veniva usato l'amianto principalmente dome coibente delle
tubazioni, così come sapeva che in tutte le fabbriche al tempo si usava. Non era
consapevole però della sua pericolosità, se ne è reso conto quando è stata emanata
12
ia legge del '92 che ne vietava l'utilizzo.
Non era mai stato dotato di mascherine a protezione di naso e ciocca. Agli operai
che dovevano dosare gli ingredienti al reparto mescolanze venivano distribuite le
mascherine ma non sa se venivano usate. Le sale non erano munite di impianti di
aspirazione per il riciclo dell'aria. C'erano solo degli impianti di condizionamento
in alcuni reparti per questioni di temperatura dell'aria.
Le pulizie di solito venivano affidate ad imprese esterne.
Quando era nel reparto nero fumo, anche dopo aver fatto la doccia a casa,
sporcava le lenzuola.
Quando è rientrato in Pirelli nell'83 le condizioni degli ambienti non erano
cambiate, erano fabbricati molto vecchi, si vedeva che si trattava di un ambiente
che stava morendo.
Teste Greco
Dipendente Pirelli dal '63 all'84 presso il reparto 91, cinturato.
Era addetto al cambio stampe presso le macchine vulcanizzatrioi. Le tubature che
portavano calore e vapore, erano rivestite tutte di amianto, così come anche la
campana superiore delle macchine. Gli operai, per cambiare glS stampi dovevano
salire sulle tubature e poi sulla macchina stessa. Salendo sui
antinfortunistiche naturalmente il rivestimento in amianto si sbriciolava. Quando si
aprivano le macchine uscivano calore e vapore, tanto che sembravano nuvole, e gli
operai dovevano tirarsi indietro La temperatura della vulcanizzazione di aggirava
intomo ai 180 - 200 gradi quindi quei reparti erano un inferno, Gli operai avevano
come attrezzatura solo guanti, scarpe antinfortunistiche e una futa in stoffa. Non
avevano mascherine.
Una volta smontati gli stampi, un operaio doveva portare gli stessi nei piani
inferiori per effettuare la sabbiatura. Lì c'era la centrale termica e anche lì tutte le
tubature erano in amianto. Gli operai non erano mai stati informati della
pericolosità dell'amianto. Le uniche visite mediche che facevano in azienda erano
13
per eventuali infortuni.
j
Ogni tanto gli capitava di fare un giro nei reparti delle gomme giganti. Anche quei
reparti erano infernali, per il calore, il vapore, la fuliggine e la polvere.
La mensa dove andavano a mangiare si trovava nello stesso capannone dei reparti
lavorativi. La tuta veniva lavata dall'azienda una volta a settimana. Era
impossibile lavarla a casa. Greco faceva una doccia sia prima di tornare a casa, sia
quando arrivava a casa e usciva sempre nero dai pori della pelle.
Per pulire a terra usavano l'aria compressa, "di solito noi la domenica mattina,
quando finivamo di scaricare le macchine, prendevamo l'aria e davamo una
soffiata per terra".
La polvere che "soffiavano via", giusto per non lasciarla lì per (terra, finiva dietro
i
le macchine. Non esistevano aspiratori o riciclatori dell'aria. C'erano solo delle
finestre a ribalta per far circolare l'aria. E un tubo collegato con l'esterno che però
non aspirava.
j
Gli operai si erano rivolti alla Pirelli tramite i sindacati per migliorare le loro
condizioni di lavoro, ma i sindacati avevano sempre risposto loro di andare avanti
così altrimenti potevano anche andare via dall'azienda.
Greco è malato di mesotelioma pleurico, da quanto gli hanno detto i medici
dell'ospedale. " I miei col leghi sono morti tutti e io la sera ho paura andare a letto
per non svegliarmi più la mattina per quello che ho".
!
I medici e i tecnici AsI
|
Teste Cantoni
!
Medico del lavoro, direttore Àsl direttore del servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro, che ha iniziato ad occuparsi delle malattie professionali in
Pirelli nel 2003/2004.
1
1
I primi articoli che correlano il mesotelioma all'esposizione ad amianto sono di
Wagner, del 1960. Poi la conferenza internazionale di New York del 1964 fu i l
caposaldo dell'attribuzione di un consenso degli scienziati sulla associazione
14
1
I
I
i
mesotelioma - esposizione a amianto. Quindi da quella data la correlazione è certa.
A partire da quegli anni anche in Italia si diffuse questa consapevolezza (libri di
testo del prof. Vigliani per esempio). Per quanto riguarda la consapevolezza della
cancerogenità dell'amianto, della sua capacità di provocare il tumore al polmone o
i'asbestosi,
la consapevolezza c'era già dall'inizio del 900. I l problema
dell'amianto è legato al fatto che è un materiale fibroso e pulvirulento, soprattutto
se mischiato ad altre sostanze, come il cemento amianto. Le sue fibre si
disperdono nell'aria e vengono inalate, andando a innestarsi nel polmone, nella
pleura o nel peritoneo.
Non esìstono documenti che attestino se la Pirelli aveva fatto proprio il problema
della cancerogenità dell'amianto, tuttavia in occasione del 43° congresso della
società italiana di medicina del lavoro, viene effettuata una ricostruzione dei ciclo
tecnologico della gomma e, attraverso rilievi fatti nel corso| di 13 anni nelle
strutture della Pirelli, si arriva ad affermare che i l rischio amjianto nella Pirelli
deriva dalle coibentazioni delle strutture che adduce vano calore agli impianti.
L'Asl ricava quindi da lì le notizie inerenti il rischio amianto.
1
Poi negli anni '90 iniziano le bonifiche in Pirelli. Con i l decreto 277/91 sorge
l'obbligo per le aziende che fanno le bonìfiche, di notificare all'Asl i piani di
bonifica. Riferisce i l teste: "Sui piani di bonifica, sulle bonifiche noi effettuiamo
un controllo perché vengano fatti correttamente, perché non j;i sia dispersione
dell'amianto nell'ambiente, perché i lavoratori siano convenientemente protetti
eccetera. Allora, in quell'occasione furono seguite tutte le dismissioni, dagli inizi
anni novanta in avanti, di amianto, con sopralluoghi nei reparti ormai dismessi,
perlopiù dismessi e lì ci si accorse della quantità di amianto che era presente e che
costituiva il coibente, diciamo la strattura che avvolgeva tutte e tubazioni e gli
impianti a caldo, che lavoravano a caldo"
3
Furono ritrovati "120 chilometri lineari di tubazioni di vario diametro, di cui i l
'Pag.23
15
30% era presente in ambienti produttivi, operativi in adduzione a macchinari
aneli*essi coibentati; 5.000 metri quadrati di amianto fioccato, che vuol dire
spruzzato sulle pareti, presente nel fabbricato mensa, nei locai i tecnologici, in
cunicoli interrati; 15 metri cubi di terreno misto a amianto, cumuli di detriti; 2.000
metri quadri di coibentazione di serbatoi, vasche, camini presenti nei reparti
produttivi; 80.000 metri quadri copertura in cemento amianto"
4
Nel 1983 venne organizzato dalla Pirelli un Convegno, ad Acireale . Per quella
occasione vennero prodotte dalla Pirelli stessa numerose relaziónii che riferivano
che i l livello di polverosità nei settori produttivi della Pirelli era molto elevato. In
particolare le indagini ambientali riguardavano un periodo eh 3 va dal 1970 al
1983. e consistevano in 16.000 determinazioni analitiche sui seii stabilimenti del
gruppo Pirelli che si occupavano della lavorazione della gjomma, e 10.000
determinazioni per il settore cavi. I risultati di queste analisi quantificavano i l
livello di dispersione delle polveri, segnalando i valori medi, mir imi e massimi, e i
valori del talco. E questi dimostravano nel settore pneumatici un inquinamento
piuttosto elevato di polveri totali, quindi senza indicazione Specifica di quali
fossero i materiali aerodispersi.
i l valore limite è di 10 milligrammi/metro cubo. Non esiste tuttavia un valore
sog. ia ai di sotto del quale non esiste i l rischio di ammalarsi: baiare una libra...o
inalarne 100 non è uguale, perché inalarne 100 aumenta i l rischio di contrarre la
malattia, maggiore è l'esposizione e maggiore è la probabilità di contrarre
mesotelioma, anche se non esiste una soglia al di sotto della quale possiamo dire
che c'è la sicurezza di non ammalare.
In Pirelli si arrivava a "valori anche di 50, 70, 73 milligrammi/:metro cubo. Nel
setti)?>re cavi,
invece
si andava
come
valori
massimi
iui
30.
37,
38
mifiligrammi/metro cubo. Invece per quanto riguarda i l talco, il cui valore di
riferimento limite sono 2 milligrammi/metro cubo, si arrivava Miche a 73, in un
18
Pag. 24
16
caso addirittura 264 milligrammi/metro cubo. Nei cavi un po' meno, fino a 6.7
milligrammi/metro cubo. La cosa interessante ulteriore è che anche nei servizi
comuni, quindi in ambienti diversi dai reparti produttivi, i l livello di polverosità
era elevato, perché avevamo un valore medio di 32, 92, 8 e 9 a fronte dei 10
milligrammi/metro cubo, quindi vicini al limite, con dei valori massimi di 27,7 e
5
26,8. Quindi la polverosità era notevole" .
Per quanto riguarda il talco, ci sono informazioni contrastanti. La Pirelli ha sempre
dichiarato di aver utilizzato esclusivamente talco della Val Chisone, che non
conteneva amianto. Eppure l'Asl ha "trovato testimonianze chs nel talco, nello
stesso tipo di talco rifornito alla Michelin e rifornito alla ditta FMC che stava
vicino a Corrusco sul Naviglio c'era presenza di fibre di amianto, lo stesso tipo di
talco della Val Chisone. Stiamo parlando del talco della Val C lisone che Pirelli
sostiene, afferma di aver sicuramente utilizzato a partire dagli anni settanta in poi,
mentre non ci ha mai dato notizie sugli anni precedenti.
in ogni caso il problema vero "era soprattutto la diffusione di c i i ho dato qualche
numero, sui chilometri di materiali contenenti amianto, che era praticamente
ubiquitaria in tutti i reparti produttivi, non solo, ma persino nella mensa dove c'era
l'amianto spruzzato sulle pareti. Quindi, era tale la diffusione, la quantità di
amianto che noi abbiamo trovato, che ci dice che la diffusione era in tutti i
reparti".
Dottoressa Campo
Tecnico della prevenzione Àsl, si è occupata delle attività di bonifica in Pirelli a
partire dal 93 al 2000, soprattutto nelle aree Segnanino e Pirelli Gomme.
Quando iniziarono le bonifiche l'attività produttiva in Pirelli gomme era cessata
per circa il 90-95%.
Alcune attività, come quella di produzione di gomme speciali e cavi persistevano
Pag. 33
17
all'interno di alcuni reparti piuttosto che nei magazzini sotterratici Ogni tanto la
Campo durante i sopralluoghi, dal 93 fino al 96, trovava ancora gruppetti di cinque
o sei lavoratori, che asserivano essere occupati in attività ormai i fase conclusiva.
in
Infatti spesso le capitava che al sopralluogo successivo non trov iva più gli operai
che aveva visto la volta prima. Questi residui di attività produtt iva venivano svolti
in violazione del di 303/56, infatti gli ambienti erano sporchi e polverosi, in stato
ormai di abbandono. Questi operai mangiavano ancora nella mensa, un locale
grandissimo completamente fioccato, ovvero era stato spruzzate con delle pistole
un impasto molto leggero di amianto sulle pareti.
Per quanto riguarda la struttura della Pirelli "partendo da setto c'erano degli
ambienti che erano praticamente la fotocopia dei reparti
superiorii , cioè c'erano
ambienti con altezze importanti, di 4/5 metri, con delle
attee che venivano
utilizzate sia in parte a piccole produzioni meccaniche, piuttosto che di supporto
alla produzione, delle aree a magazzino, delle aree in cui c'erar 0 degli impianti e
in questi sotterranei nei primi anni in cui io andavo a vedere 1 piani di lavoro,
appunto, e arce di bonifica circolavano addirittura i camion, :ioè anche a due
corsie, quindi sto parlando non di cunicoli, sto parlando di veri
propri sottopassi
carrabili con dei mezzi pesanti. Per farvi, così, immaginare
deg! i ambienti molto
spaziosi. Questo mi era stato raccontato che era anche stata una scelta produttiva,
perché durante la guerra Pirelli, lo stabilimento di viale Sarca
era uno stabilimento
strategico per le Forze Armate e questi ambienti sotto erano |tati attrezzati per
poter produrre anche col coprifuoco, per poter muovere le merci interne
all'azienda, eccetera, eccetera.
E quindi poi da questi ambienti, che in qualche modo erano al di sotto dei
capannoni, si diramavano una rete infinita, adesso io me la ricondo come una cosa
che non finiva mai. di cunicoli, che andavano a col legarsi cor i vari capannoni
fuori terra per tutte quelle che erano le necessità di sottoservizi dalla corrente ad
alta tensione, piuttosto che bassa tensione, alle reti vapori, piuttosto che le reti di
fluidi acqua, piuttosto che liquidi appunto di batterie prime che potevano servire
18
alla produzione delle gomme o di altri semilavorati nei vari repar
Questo era il sotto, i l sopra, cerco di essere rapida però ali ambienti erano
grandi e quindi la descrizione diventa un po' articolata, sopra c'erano diversi
capannoni un po' messi come degli isolati grandissimi, a qui
potevano avere una o zero suddivisioni, quindi potevamo trova-e degli ambienti,
dei capannoni di 10000, 15000 metri quadri, insomma...che potevano essere o
suddivisi in due o tre reparti, con accessi sui vari lati, o invece essere
completamente aperti al loro interno e quindi essere transitab li e attraversabili
direttamente dall'interno. Alcuni di questi capannoni contenevano degli impianti
sulla verticalità, quindi magari c'erano dei serbatoi in cima, digli ammezzati in
metallo, poi delle aree di lavorazione dove io ho visto pochissimo però di queste
lavorazioni, perché appunto gli impianti veri e proprio erano già stati strappati,
arrivavo dove trovavo delle tubazioni che magari finivano in un punto in mezzo ai
capannone. 1;impianto a cui magari si riferivano queste tubazioni non c'era già
più. arrivavo spessissimo in situazioni di questo tipo. E poi c'erano delle aree di
servizio, cosiddette, come la mensa, piuttosto che la centrale termica, piuttosto che
alcune centraline di rilancio del vapore, lì serviva tantissimo vapore, negli anni
precedenti, e quindi c'erano dei fabbricati dedicati appunto a questi supporti.
Poi c'era una palazzina tecnica dove c'era il laboratorio di analisi, mi
ricordo, che anche lì c'era un'importante presenza di amianto persino nei fancoil,
quindi erano uffici, sostanzialmente, o piccoli laboratori e però diciamo che la
struttura architettonica prevedeva l'impiego appunto di manufatti contenenti
amianto.
Poi c'erano degli altri ambienti, più o meno nuovi di collegamento.
passerelle, ponti, cioè la Pirelli è un mondo molto articolato''.
Per quanto riguarda la presenza di amianto: "ho visto la presenza di amianto in
misura enorme, ubiquitaria, in tutte le forme da manuale, addirittura abbiamo
trovato amianto utilizzato come guarnizione dei vetri degli shed a 10 metri di
altezza; l'ho visto fioccato su tiranti; l'ho visto come coibentazione, in matrice
19
w
molto friabile, su murature, per esempio la mensa era comp etamente fioccata
dalle pareti al soffitto, ai pilastri, eccetera, eccetera: l'ho v listo su delle travi
metalliche, come prescritto dai Vigili del Fuoco; l'ho visto su tubazioni che
andavano dal diametro di 10 centimetri a 60/70 centimetri d dimensione, con
delle coibentazione di 7, 8 centimetri, di matrice sempre molto friabile; l'ho visto
molto spesso distribuito per terra, macinato, rotto dai mezzi che passavano,
proprio perché in quel capannone c'era una movimentazione, cosiì, un po' allegra,
nel senso che entrava il muletto e si teneva lì magari così, al riparo dalla pioggia,
poi si usciva, eccetera, eccetera; l'ho visto sotterrato, l'ho vi^to interrato dopo
demolizioni di edifìci. Quindi una volta che l'edificio era stato bonificato,
demolito, nel momento in cui è stata rimossa la soletta di questo edificio l'ho visto
anche utilizzato come riempimento della soletta, come sottofondo, ed era
evidentemente materiale proveniente da tubazioni, perché aveva proprio la forma
tondeggiante degli impasti messi sulle tubazioni. L'ho visto in corde,, in coperte, in
materiale misto ad altro di bonifica, misto a lana di roccia; l'ho visto su tubazioni
con fatture, quantità e qualità diversa sulla stessa tubazione, cjuindi sicuramente
quelle tubazioni erano state assoggettate a diversi rimaneggiaméntii negli anni e la
prova era che la qualità e il tipo di coibentazione variava magaii da un metro con
6
l'altro lungo la lunghezza delle tubazioni" .
Lo stato di conservazione e custodia di questo materiale non
rispondeva
assolutamente alle prescrizioni del decreto 303/56.
I/amianto è un materiale composto da fasci di fibre. La sua pericolosità sta nel
fatto che, se sollecitati (in vario modo, con i l calpestio, con le vibrazioni, con i l
calore...), i fasci di libre di cui è composto, si sfaldano e si ri
riducono a delle fibre
piccolissime, che possono essere respirate e si depositano nei polmoni. Un pezzo
piccolissimo di amianto (come quello portato dalla teste
n udienza a fini
dimostrativi, di 3 cm per 3). se sbriciolato è in grado di disperdiere migliaia di fibre
a
Ud 13.5.2015, pag. 18
20
(VA/
respirabili. L'amianto è un materiale che ha una capacità di inquinare l'ambiente
elevatissima".
Nella "Relazione sull'attività di bonifica da materiali contenenti amianto presso lo
stabilimento Pirelli di via Sarca 222", redatto dalla dottoressa Campo, la stessa dà
atto della quantità e qualità di amianto che era presente negli stabilimenti della
Pirelli di viale Sarca, e che era estremamente importante sia in termini di qualità
che di tipologia. Infatti c'era amianto "anche puro in alcune occasioni, quasi puro
:
e questo significa che quel quadratino è ancora più pericoloso, i l quadratino che
figuravo prima è ancora più pericoloso, che c'era sicuramente amianto proveniente
da precedenti dismissioni di impianti molto vecchi, tanto che addirittura era stato
interrato sotto la soletta di un fabbricato. Io sto dicendo che, per esempio, in un
fabbricato era stata demolita la pavimentazione e quando siamo arrivati a togliere
il cosiddetto sottofondo ci si è accorti che negli anni, stiamo sari andò di penso
anni Ottanta, Settanta, da quello che ricordo, erano state fatti dei rialzi di queste
solette, probabilmente i l capannone era leggermente sotto i l piano stradale, per
portarlo al piano campagna o superiore, come si fa normalmente in edilizia,
l'intercapedine tra la vecchia pavimentazione e quella nuova era stata riempita con
del materiale di risulta. Ecco, questo
materiale di ri su ta conteneva
la
coibentazione che le ho fatto vedere prima, cioè pezzi di co:bentazione molto
grossi, come quella che le ho fatto vedere prima. È stato necessario in quel caso,
addirittura, realizzare una tenso-struttura perché l'amianto non era facilmente
separabile dal terreno e d'altra parte Pirelli non aveva intenzione di smaltire tutto
quel terreno come se fosse amianto, quindi doveva dividere i die rifiuti ed è stata
realizzata una specie di teatro tenda sopra il terreno e i l terreno è stato bagnato,
bonificato, spruzzato e portato via appunto come materiale contaminato. Questo
per dire che ce n'era tanto e anche... Capitava spesso, nei pian: di lavoro, che ci
l'osse una nota in cui c'era del materiale ritrovato nella cantine, piuttosto che in
uno sgabuzzino, di cui nessuno sapeva dirci: "Non sappiamo da dove arriva,
perché è lì", però già che c'è il piano di lavoro si smaltisce in modo corretto e si
21
infilava all'interno di piani di lavoro. Questo mi fa pensare che "erano state delle
manutenzioni o comunque delle bonifiche non gestite come sono state, se no
sarebbero stati insaccati in modo diverso, sarebbe stato incapsijil ato, sicuramente
non con le attenzioni che avrebbero dovuto essere applicate pe: la tutela rispetto
7
all'amianto" .
Per la bonifica degli stabilimenti Pirelli, si erano succedute le più importanti
imprese di bonifica italiane, e una, la Tecnologie Industriali, addirittura aveva
avuto problemi economici perché aveva sottostimato la quantità di amianto
presente negli stabilimenti.
La Campo non riscontrò la presenza di grandi impianti di aspo azione e ricircolo
dell'aria. Notò qualcosa in corrispondenza delle postazioni per la saldatura. Se
c'erano stati degli impianti in ogni caso probabilmente erano già stati tolti.
Le condizioni dei sotterranei erano pessime, e in passato vi lavoravano decine di
migliaia di persone. "Per pessima intendo che magari di quell a roba che avete
visto prima ce n'erano dei blocchi così disseminati in un ambibnte grande come
questa stanza. Più blocchi. Pessima significa che c'erano a voi e delle aree dove
c'erano dei fiumiciattoli di acqua, tubazioni che perdevano e che , ovviamente, Lei
sì immagini un coibento di quel tipo, un tubo che non « ; più soggetto a
manutenzione per parecchi anni, che comincia a perdere, nessuno cambia le
guarnizioni, questo tubo impregna questa massa fibrosa, questa massa fibrosa
diventa sempre più pesante, comincia a cadere. Cade e si sparpagliia all'interno di
un reparto. In questo reparto magari entra anche qualche carrello elevatore, intanto
che si svuotano gli ambienti, entra e si porta via un bancale di gomme e intanto
magari sposta dei pezzi di macera, eccetera, eccetera, questo re ade situazioni che
trovavamo. Trovavamo appunto pezzi di coibenti sparpagliati in giro, magari dalle
macchine o dalle persone che passavano, tubazioni rotte. situazioni di questo
7
a
Ud. Pag 32
22
i
8
tipo" .
Teste Cito
Tecnico delia prevenzione
Intervenne nelle attività di bonifica della Pirelli per la prima \ olta nel 94, per i l
controllo dell'aspetto igienico. In quel momento le attività produttive erano
praticamente cessate, rimaneva qualcosa di operativo ancora
ne1 Fabbricato 43,
che riguardava la Pirelli Pneumatici, e nella Pirelli Cavi.
Il motivo del suo intervento derivava dal fatto che era stata presentata una
denuncia all'Asi per il fatto che la Pirelli aveva venduto un edificio di viale Sarca,
precisamente "l'edificio G corpo basso" ad una società di costruzionii (Impresa
edile Rizzo Spa), che lo stava demolendo, senza avvedersi tu ;tavia
ia che in quel
fabbricato erano presenti tubazioni ricoperte di amianto. Era stato
s
quindi elevato
un verbale di contravvenzione contro l'impresa acquirente, esibito anche in
udienza dal teste, perché mancava un piano di lavoro per effettuare le bonifiche,
che doveva essere presentato all'Asi, e conseguentemente portatj} a termine, prima
dell'effettuazione dei lavori di demolizione.
Dopo questo fatto, altre società che avevano acquistato edifici dell'area AnsaldoBreda, dalla Pirelli, presentarono piani di lavoro di bonifica di questi edifici, che
contenevano manufatti in amianto.
Il teste fece un secondo intervento nei 1995 perché la Pirelli n o i aveva presentato
piani di lavoro per lo smaltimento dell'amianto presente nei cunicoili del fabbricato
43, nel contesto di alcune attività di demolizione di opere ed i i attìgue a questi
cunicoli, effettuate da un'impresa esterna, incaricata dalla Pirelli che manteneva la
proprietà di questo edificio. In quell'occasione venne elevato un ulteriore verbale
di contravvenzione.
I,"edificio 43 era ancora operativo all'epoca e quando era andato a fare i
8
8
Pag 39
23
I
sopralluoghi, Cito aveva trovato operai che lavoravano all'interno del fabbricato,
senza utilizzare mascherine e inoltre aveva rilevato una violazione dell'art 8 Dpr
303 del 56 perché i l seminterrato dell'edifìcio veniva utilizzato senza aver
previamente richiesto l'autorizzazione necessaria per adibire dei locali sotterranei
ad attività lavorative (naturalmente l'obiettivo di questa autorizzazione è garantire
la salute dei lavoratori).
Per quanto riguarda in generale le condizioni degli edifici, quelli in fase di
dismissione erano in stato di degrado, invece gli altri ove eranp presenti ancora
piccole attività produttive, non erano comunque in una situazione ottimale dal
punto di vista igienico: le coperture delle coibentazioni non erano efficienti e si
sgretolavano perché si erano usurate nel tempo.
La Pirelli aveva presentato piani di smaltimento dell'amianto nei quali si
segnalava che in alcuni edifici lo stesso si trovava accatastato per terra, perché
quando si sgretolava dalle tubature e si accumulava sul pavimento dei reparti
produttivi, veniva in qualche modo raccolto, rimosso e messo da parte in alcune
aree degli edifici. Durante la bonifica dell'edificio 56 per esempio erano state
ritrovate piccole quantità di amianto stoccato, che derivano da operazioni di
manutenzione.
In particolare nell'edificio 7 erano stati ritrovati rifiuti tossici e nocivi tra i quali
big bag contenenti amianto. In quell'edificio non c'era mai stata attività
io di stoccaggio
produttiva, era sempre stato utilizzato probabilmente come edificio
di prodotti tossici.
Tecnici e responsabili delle bonifiche
Teste Selvi
Dipendente Arpa che aveva svolto degli accessi in Pirelli per verificare la
situazione degli scarichi idrici. Da alcuni atti dell'Arpa risalentii al 94-95 risulta
24
che erano stati trovati, a seguito di un accesso del settembre del J'94 nel Fabbricato
7 di Viale Sarca, dei Big bag contenenti amianto (fecero delle analisi sul materiale
contenuto nei big bag) aperti. I l fabbricato 7 all'epoca era totalmente dismesso,
solo una piccola parte della produzione era ancora attiva. I big bag "sono
contenitori dove si mette l'amianto o in matrice compatta o friabile per evitare che
si disperda nell'ambiente, vengono chiusi ermeticamente e servono per essere
9
trasportati, sono grossi sacchi da circa un metro cubo" ... '[Trovammo questi
sacchi, da questo ritrovamento seguirono delle azioni nei confronti della Pirelli sia
in termini di ordinanza comunale per la rimozione e i l trasporto, insomma i l
conferimento alla discarica di questi sacchi, e sia in termini penali perché fu
denunciato allora come riconosciuto il responsabile, cioè noi denunciammo
Tronchetti Provera Marco perché era il responsabile secondo noi allora, nel 1995"
per aver provvisoriamente stoccato dei rifiuti tossici nocivi senza alcuna
autorizzazione. Ci sono anche agli atti le foto di tali big bag, datate 29 Settembre
'94. " I l capannone era aperto per cui siccome erano aperti lanche i sacchi la
semplice corrente d'aria che si creava generava dispersione di fibre per cui non era
10
accettabile una situazione del genere" . Questi sacchi erano itati formati quasi
sicuramente dalla Pirelli, perché al tempo vigeva la legge 915 dell'82, che
prevedeva che se l'amianto superava i 100 grammi per litro diventava un rifiuto
tossico nocivo, quindi con tutta probabilità era stato stoccato provvisoriamente in
quel capannone.
C'era un via vai di operatori, privi di mascherina, che dovevano passare di lì per
svariate ragioni.
L'amianto in Pirelli era "nei reparti, nelle tubazioni, nelle caldaie, in mensa perché
andai una volta a vedere la mensa prima che scoibentassero tutto l'amianto che
c'era però lì c'era una controsoffittatura per cui non mi sembrava una cosa
' Ud 19.6.2013, pag 16
10
' Ud. 19.6.2013, pag. 21
25
1
particolarmente terribile, lo trovammo nei reparti in finestrature tipo queste dove
c'era un operatore che stava togliendo le guarnizioni a fri ani nude, senza
mascherina, senza niente, e noi, io e la Campo lo fermammo, v criticammo questa
corda
che
conteneva
amianto. Per
l'amianto...C'era
cui era ubiquitario
dappertutto, c'era anche in situazioni per noi nuove, nel senso che sapevamo che
11
lo usavano anche nelle retine per cucinare" .
"Molte lavorazioni avvenivano a caldo e quindi il trasporto del iquido attraverso i
tubi o del vapore doveva essere coibentato e questi tubi arriv vano dappertutto,
arrivavano nei reparti, arrivavano nei termo venti convettori, arrivavano
12
dappertutto. 120 mila metri lineari di tubi bonificati" .
Teste Gattuso
Il titolare della ditta Despe (si occupa di demolizioni speda i con attrezzature
meccaniche), al tempo in cui si è occupata della demolizione - anni '95/96 -,
previa bonifica, dei fabbricati della Pirelli di viale Sarca, aveva subappaltato le
opere di bonifica
alla società Uno Emme Sas.
Gattuso
era un socio
accomandatario di questa ditta. "Io sono andato in Pirelli qualche volta, io mi
ricordo di questi cunicoli, mi ricordo così, come in un sogno di questi cunìcoli,
c'era de 11'amianto, io me lo ricordo perfettamente, lo stato di degrado non mi
ricordo in che stato erano, di quello che mi ricordo erano in ijno stato normale.
nella norma, non erano degradati in modo eccessivo, di quell o che mi ricordo.
0
Sicuramente abbiamo bonificato tanti chilometri di tubazioni'" da amianto e lane
minerali.
Teste Sofìo e Teste Cerno
Ud. 19.6.2013 pag. 30,
12
1
Ud. 19.6.2013, pag. 37.
Udienza 19.6.2013, pag 58-59
26
Entrambe avevano lavorato per ditte che si erano occupate dellj bonifiche degli
stabilimenti di Pirelli in viale Sarca negli ultimi anni "90. Le bonifiche
riguardavano
l'amianto e coinvolgevano principalmente le [condutture. Gli
impianti erano totalmente dismessi a parte piccole produzioni di cavi. Il teste
Cerao ricorda che avevano bonificato anche dei tetti dall'eternit
"Quello che risultava è che era un edificio aperto sotto i l punto di vista delle
condizioni climatiche in cui c'era una dispersione abbastanza rilevante di nero
fumo, quello che mi ricordo. Quello che ricordo in modo impressionante è lo
spargimento abbastanza pronunciato di nero fumo oltre a dei bigbag... ecco, i
14
higbag erano coperti con del cellophan" .
Nell'edificio 43 era accaduto qualcosa di ancor più grave perché era stata
effettuata un'attività di demolizione anche di tubazioni, con lavoratori ancora
presenti nell'edificio, senza utilizzo di adeguate precauzioni, e così generando una
grossa dispersione di fibre di amianto.
L'esito finale dell'attività di controllo del Cito, fu la rilevazion
di modalità di
smantellamento delle strutture in amianto del tutto contrarie a qu Ile che erano le
prescrizioni della legge de! '92, la 257.
I ! cielo produttivo
Dottoressa Vai.
Medico del lavoro, interpellata per fornire delucidazioni sul ciclo produttivo della
gomma in Pirelli, basandosi su dati acquisiti da documentazione formata dalla
stessa Pirelli, in occasione della conferenza di Acireale.
La teste ha approfondito la questione della produzione della Romina sotto un
profilo di igiene industriale, quindi cercando di "approfondire la plausibilità tra la
presenza di componenti coibentati in amianto e il dato di malattia che poi si è
rilevato, questo grosso claster che è comparso negli anni successivi. Quindi se
14
'Ud. 17.7 2013, pag. 20
J
27
/
c'era un nesso che giustificasse un'esposizione dei lavoratori durante l'attività
55
produttiva'* .
"La produzione di mescole di gomma è la prima e principale àse di lavoro che
consiste nel trattamento degli elastomeri naturali o sintetici ccn gli additivi che
entrano a fare parte della mescola, che le conferiscono delle caratteristiche di
16
resistenza, di adesività a seconda dell'uso" .
I materiali che vengono mescolati sono molti, prevalentemenjte elastomeri, ma
anche cariche come il nerofumo, gli acceleranti, a altre sostante che catalizzano
una reazione dell'elastomero una volta che viene vulcanizzato. Ci sono tra queste
molte sostanze cancerogene, che però non hanno nessuna relazione con il
mesotelioma. Possono invece averla con il cancro al polmojtne (soprattutto i l
nerofumo).
In alcune fasi della lavorazione venivano usati anche tale l i , che potevano
contenere impurezze di amianto, a seconda della loro provenienza. In occasione
della conferenza di Acireale la Pirelli aveva presentato documentazione che
attestava la provenienza del talco utilizzato esclusivamente dalla Valchisone,
quindi un talco ritenuto puro. Tuttavia il servizio sanitario Pirelli aveva ritenuto
opportuno effettuare radiografìe per intercettare eventuali pneunoconiosi, ovvero
malattie non neoplastiche generate dall'amianto presente nel talco. Dunque non
escludeva che potessero esistere impurità del talco.
I mescolatori lavoravano a caldo. Quindi le tubature che portavano oli , vapore,
aria o liquidi ai mescolatori dovevano essere coibentati per mantenere il calore.
" I mescolatori stessi, i notissimi banbury, che sono dei mescola
che non danno delle emissioni, però producono calore. Cioè l'attrito dei due rotori
che omogeneizzano la mescola quindi la componente elastomcrica con tutti gli
additivi, l'attrito di queste sostanze in questa lavorazione produce calore. Quindi
' Ud. 17.6.2013, pag. 131
16
' Ud. 17.6.2013. pag. 131
28
anche i banbury era necessario che in qualche modo fossero protetti. Risulta, io
non li ho visti, ma risulta, e probabilmente i tecnici che seguiranno, ci fossero dei
piani di lavoro per la bonifica delle coibentazioni dei banbury, Quindi anche su
questi impianti ci sarebbe stata non solo sugli stacchi dell s condutture che
conducevano i fluidi caldi, ma anche sulla macchina, ci fossero delle protezioni,
delle coibentazioni per evitare proprio che i lavoratori venissero a contatto con le
parti calde. La mescola produce la materia prima in sostanza con la quale seguono
tutte le altre fasi di lavoro, dove le principali sono la prepar azione di tutte le
componenti del pneumatico, e sono le tele, le tele in vero e proprio tessuto
sintetico, le tele metalliche, gli inserti che vengono posti sui fianchi cosiddetti. La
tela costruisce la carcassa, che è la parte portante: il battistrada è totalmente in
gomma, i fianchi sono anch'essi in gomma. Poi c'è i l trattamento dei cerchietti.
Queste erano tutte le lavorazioni accessorie che seguivano al
seguivano la costruzione delle varie componenti che poi andavano assemblate. In
tutte queste c'era comunque un trattamento della gomma eh; veniva trattata,
laminata, quindi venivano fatti come dei grandi fogli di gomma e in particolare per
la telatura, le tele sintetiche che servono per i pneumatici conveizionali, radiali, i
pneumatici che conosciamo storici di Pirelli, venivano inclusi tra due foglietti di
gomma. Per costruire questa inclusione venivano passati attraverso delle calandre,
che sono delle macchine con cilindri contrapposti che premono questi foglietti di
gomma sulla tela e la includono. E questa è una lavorazione che avveniva a caldo.
sia le calandre e sia le trafile per rendere più morbida la gomme venivano prima
passate da trafile che lavoravano anch'esse a caldo. Quindi sono tutte lavorazioni
che avevano necessità di mantenere questi cilindri che trattavano i materiali,
andavano mantenute a una certa temperatura. Quindi si giustificava il fatto che ci
fossero diversi punti di distacco dalle tubazioni del vapore caldo :he andavano poi
a rifornire le macchine. Le tele in metallo, le tele per i giganti, cibè i pneumatici di
più grandi dimensioni, mezzi pesanti, trattori, eccetera, al posto della tela in nylon,
la tela in tessuto sintetico, veniva fatto un ordito in metallo; sia le tele in tela che le
29
tele in metallo andavano inglobate tra questi strati di gomma. Quindi c'era anche
in questa fase una lavorazione a caldo della gomma per inglobare la parte dì tenuta
del pneumatico. Queste carcasse, poi, andavano accoppiate con una serie di altri
componenti, tra cui c'erano i fianchi, che sono la parte laterale del pneumatico, i
cerchietti, che è invece la parte metallica, sono più spire di f lo metallico, che
costituiscono quella parte di contatto tra il pneumatico e il cerchione. Anche questi
andavano inglobati nel tallone, la cosiddetta taìlonatura. Per cui venivano inglobati
a caldo sempre in questo tallone. Infine il battistrada, che è la pi.ite a vista, quella
che aderisce poi al suolo, che è totalmente in mescola di gomma, che è trafilato.
Quindi veniva passata da una trafila, che è una macchina che (spinge la gomma
ì
attraverso una dima, una forma. Quindi gli dà una contorni azione a strisce,
piuttosto che un trafilato può essere di tutte le sezioni possibili, dipendente
dall'utensile che viene collocato sulta trafila. Nel caso dei battistrada c'erano dei
fogli, delle lamine di gomma che venivano anche sovrapposte, cioè una o più
lamine a seconda degli spessori che doveva poi avere il battistrada. Tutte queste
lavorazioni erano nei reparti attigui, quindi nelle finiture, nella produzione di tutti
gli accessori del pneumatico. C'era, poi. i l confezionamento, che era il montaggio
di tutte le componenti. Avveniva su tamburi, quindi su strutture cilindriche, dove
veniva montata la carcassa, quindi la parte di tenuta, la tela, i cerchietti, le tele
venivano ribattute sui cerchietti in modo che diventassero solidali, veniva montato,
con una soluzione adesivizzante veniva montato il battistrada, i fianchi. A quel
punto era pronto il copertone crudo, andava vulcanizzato. L'ultima fase era
appunto la vulcanizzazione. La quale avveniva a caldo su stampi Ci sono vari tipi
di vulcanizzazione, questa è forse la cosa che differenzia di più cavi da
pneumatici, è l'unica cosa che sostanzialmente l'impianto che li differenzia, la
vulcanizzazione dei pneumatici avviene con uno stampo contro stampo a calore.
dopo i 115 gradi la gomma vulcanizza, cioè reticola, diventano stabili i legami
chimici della gomma. Quindi a quel punto assume una struttura che è definitiva,
che non è più plastica, ma è elastica. Quindi diventa la struttura definitiva. Lo
30
/
A
stampo è quello che conferisce anche, poi, il disegno del battistrada, quindi gli dà
proprio una forma definitiva. Questi lavoravano a caldo, sicuramente sopra i 115
57
gradi, arrivavano fino a 200 gradì. Quindi erano riscaldati a vapore" .
Questo
ciclo così descritto è uguale sia per le gomme di grandi sia per quelle di piccole
dimensioni I sotterranei erano costruiti in maniera sovrapponibile ai piani
superiori, servivano per proseguire la produzione in maniera assolutamente
analoga ai piani superiori, anche in caso di allarme aereo in epoca bellica.
Durante tutto il ciclo produttivo c'era dunque necessità dì mantenere certe
temperature, più o meno elevate. Infatti è la stessa Pirelli, in imo degli atti di
Acireale, precisamente a pag 70 delle lavorazioni sussidiarie che parla "del
reticolo delle tubazioni che dovevano raggiungere tutti i reparti per garantire i l
mantenimento delle temperature operative di esercizio degli impianti. E parla
18
espressamente che erano coibentate in amianto" ... "sapere la dimensione di
questa rete di tubazioni credo che sia impossibile, può essere solo una stima. Noi
abbiamo certezza di quelle che abbiamo scoibentate, che quindi sono dopo gli anni
Novanta; mentre precedentemente siccome sono state rinvenute in più punti
tubazioni già rimosse, coppelle, tratti di tubazione già rimosse] si presume che
fosse ancora più ampia la rete dei 120 mila metri di cui noi abbiamo notizia
certa
>19
Sempre alla pagina 70 degli atti di Acireale, si parla di una struttura degli impianti,
analoga in tutte le industrie Pirelli, formata da una centrale termica, dalla quale
parte la distribuzione del vapore, per arrivare "ai reparti con tubazioni coibentate
poste in cunicoli sotterranei dove è necessario il controllo e gli interventi di
manutenzione che espongono a microclima molto caldo, polveri con fibre di
17
Ud. 17.6.2013, pag. 135 ss
18
:
Idem, pag. 141
:
Pag. 144
19
31
amianto o di vetro". "Quindi che le tubazioni fossero coibentate non sorprende,
perché i! vapore viene veicolato in tubazioni coibentate. Se poi il fluido veicolato,
che sia vapore o che sia olio, deve raggiungere un impianto, è evidente che la
tubazione accompagna, sempre con un coibente, accompagna fino a destinazione i l
20
fluido veicolato per non produrre una dispersione dì calore" . [
Tutte queste informazioni sono raccolte in una relazione di indagine a firma della
stessa Vai, nella quale sono citate anche alcune testimonianze di operai che hanno
lavorato in Pirelli e che hanno confermato tale ricostruzione degli ambienti di
lavoro: "più lavoratori riferiscono di tubazioni che erano presenti nei reparti, che
spesso venivano urtate, erano ammalorate, che quindi pojtevano avere una
2
dispersione" '.
Consulenza tecnica Barbieri, Legittimo, Merler
I
11 prof. Locati, che si occupava in Pirelli di Ecologia e Salute, afferma, in una sua
comunicazione al dott. Tirolese dell'Ossi di Milano, in data 31 . 5.1993, che "non
possiamo
escludere
che amianto
sia stato
utilizzato
in passato
per
la
coibentazione dì tubazioni o vecchi impianti che utilizzavano fluidi ad alta
temperatura, come dei resto in qualsiasi altra attività industriale o civile di quel
tipo e periodo''.
Lo stesso afferma anche, con maggiore certezza, in una
comunicazione Pirelli inviata alla PG in data 28.7.2000, eie "l'amianto
presente...negli
impianti
industriali
della
Bicocca... quale
coibente
era
di
tubazioni/macchine con presenza di fluidi caldi o quale copertura di capannoni
22
industriale .
"Tutto lo stabilimento, compresi i locali di servizio, quali i servizi igienici, mensa
e spogliatoi, risultava servito da una fitta rete di tubazioni coibentate in amianto
20
' idem, pag. 145
21
' Idem, pag. 147
22
1
Pag. 34
che correvano anche attraverso cunicoli sotterranei per il trasporto di vapore
necessario per il riscaldamento e per il ciclo produttivo (mescolatori, mescolatori
di ripresa, impiantì di preriscaldo, trafile, calandre e vulcanizzatori); in tutti i
reparti vi erano anche serbatoi e condensatori. Le coibentazioni delle tubazioni dì
diametro medio grande, necessarie per evitare una dispersione del calore, secondo
fonti aziendali e sulla base delle testimonianza dei lavoratori vanivano realizzate
con uno strato di lana di roccia tenuta in posizione da una rete metallica intonacata
con un impasto di cemento o gesso e libretta di amianto per formare la protezione
metallica esterna e per impermeabilizzarle.
Le tubazioni più piccole erano rivestite da nastro e corde di amianto.
Altri materiali contenenti amianto erano ut lizzati per il confezionamento dì
guarnizioni di accoppiamento tra le flange de segmenti di con lotti ed unione di
condotti e serbatoi. Le guarnizioni erano real zzate in amiantitì, fornita in lastre
sottili, costituita da un impasto di resina flessibile (gomma) ed amianto della
varietà crisotilo...La presenza di amianto così descritta rappresentava certamente
un rischio di esposizione diretta per gli addetti alla manutenzione e di esposizione
indiretta per tutti i lavoratori dei reparti interessati, dal momento che parte dei
manufatti contenenti amianto era in matrice friabile, quindi dc^radabile in tempi
contenuti, e che lo stabilimento era contìnuamente soggetto a interventi di
ristrutturazione sia per interventi di manutenzione che di tipo logistico e
23
tecnologico** .
Tali informazioni vengono ricavate, dai consulenti del P.M , da questionari
Re.Na.M, da dichiarazioni di dipendenti della Pirelli nonché da una cospicua
documentazione (di cui a pag. 3 della consulenza), della qua e i consulenti si
servono
per ricostruire i l ciclo produttivo della gomma
in
generale e
specificamente in Pirelli. Da tale ricostruzione emerge che gli ambienti di lavoro
in Pirelli dovevano essere molto polverosi e che Famian o era utilizzato
23
'Pag. 34-35.
33
cospicuamente in tutti i reparti produttivi.
Sinteticamente il ciclo produttivo della gomma è costituito da 5 fasi: lavorazione
preparatoria del polimero, mescola, formatura, vulcanizzazione, rifinitura.
Tutti questi processi (rifinitura a parte) sono eseguiti a caldo: punque i liquidi e i
vapori caldi necessari per la produzione, devono arrivare ai macchinari attraverso
tubature coibentate (erano chilometriche in Pirelli), al fine di ev itare la dispersione
del calore. Questo era l'uso principale che dell'amianto si facev i in Pirelli,
1 reparti certamente più problematici erano quelli della mescola e della
vulcanizzazione.
Nella fase delia mescola veniva lavorata la gomma in modo ta e che l'elastomero
divenisse molle e plastico e fosse di conseguenza più semplice i ncorporare additivi
e cariche. La mescola avveniva all'interno di un unico macchinario, aggiungendo
in precisi ordine e quantità, i vari additivi. In un primo momento i macchinari
erano aperti, e si verificava dunque una elevatissima dispersione dì polveri,
diffìcili da eliminare e contenenti materiali tossici per l'uomo. Con la sostituzione
di questi macchinari aperti, con altri chiusi detti banbury, migliorarono di molto le
condizioni igieniche nei reparti mescole. In questa fase veniva utilizzato i l talco
come antiadesivizzante.
"In questo settore vi erano circa 23 mescolatori, 7 trafile e i l camere di
preriscaldo e asciugatura che lavoravano a temperature calde (circa 120° - 140°
C): i l vapore che alimentava i l sistema di riscaldamento dei cilindri era prodotto
24
dalla centrale termica e arrivava in reparto tramite una fitta rete di tubazioni" .
La vulcanizzazione era invece la fase in cui il pneumatico assumeva caratteristiche
stabili di elasticità: " i vulcanizzatori (diverse centinaia) erano costituiti da due
semistampi appositamente sagomati tra cui veniva posto il pneumatico crudo e una
camera di vulcanizzazione fìssa o mobile che si espande /a., grazie a aria
24
;
Pag 29.
34
compressa, nella parte cava del copertone: i l calore e la pressione definiscono la
forma finale del pneumatico così come l'impressione del disegno del battistrada e
dei fianchi.
Anche
in questo
caso il riscaldamento
necessario
per
il
processo di
vulcanizzazione avveniva grazie al vapore tecnico portato da un sistema di
tubazioni dalla centrale elettrica, ma alcuni vulcanizzatori possedevano una
propria centralina di produzione dell'acqua calda e relat: vo sistema di
«25
alimentazione
Il problema del reparto vulcanizzazione era la temperatura elevatissima che si
generava all'interno dei macchinari (dai 180 ai 300 gradi), Quando questi
venivano aperti è facile immaginare l'entità di vapore caldo e polveri che si
disperdeva.
In conclusione: tutti i reparti della Pirelli erano attraversati da una fitta rete dì
tubature coibentate in amianto necessarie al trasporto di vapori e iquidi caldi. A
causa degli urti dovuti alla produzione nonché alla dispersione di calore, l'amianto
che rivestiva tali tubature era soggetto a rotture e dispersione. Le fibre di amianto,
disperse nell'aria insieme alle altre polveri generate nella produzione, venivano
facilmente
respirate
dagli
operai. Particolarmente problematici quanto
a
dispersione di polveri e calore, erano, per i motivi sopra detti i reparti delle
mescole e della vulcanizzazione.
*£r
»|g j | j w|£ 4jg J^j
Alla luce di questa situazione di fatto, sinteticamente riassunta da varie
angolazioni, non v i è dubbio che l'amianto fosse presente in dose massiccia,
proprio per la finalità di coibentazione
che detto materiale aveva e per la
necessità, legata ai cicli di produzione, che nelle tubature fosse ma itenuto il calore
in gradazione assai elevata. Data la consistenza e l'ampia
stensione delle
T
25
Pag 31-32.
35
tubazioni (si parla come visto di una rete di tubazioni di 120 mi a metri, di cui si è
avuta notizia certa, rete che tuttavia poteva anche essere più ampia) e l'esigenza
di mantenimento del calore, l'amianto veniva ritenuto essenziale per detta sua
funzione.
Gli urti, l'assenza di una manutenzione che tenesse conto della particolare
pericolosità delle sue fibre (nel caso in cui occorresse far fronie alla sostituzione
di parti della tubazione ammalorata): l'assenza di presidi individuali che potessero
in qualche misura preservare la posizione delle maestranze (idonee mascherine o
altre attrezzature idonee) e di presidi collettivi (con sistemi di aerazione che
potessero effettivamente far fronte all'elevata dispersione delle fibre nell'aria), in
un contesto in cui. negli ambienti di lavoro, si raggiungevano el :vate temperature,
con dispersione di vapore (e fumi), rendono evidente come poi esse realizzarsi la
dispersione di libre di amianto nell'aria. E come tali fibre potessero poi essere
inalate dalle maestranze e da coloro che in detti ambieiti si trovavano.
L'espressione "ubiquitaria" in più occasioni indicata, viene, come sopra visto,
riferita dal teste Selvi. addetto alle bonifiche, in termini che paiono moito
significativi: "L'amianto in Pirelli era "nei reparti, nelle tubazioni, nelle caldaie,
in mensa perché andai una volta a vedere la mensa prima che saoibentassero tutto
l'amianto che c 'era però lì c 'era una controsoffittatura per cui non mi sembrava
una cosa particolarmente terribile, lo trovammo nei reparti in finestrature tipo
queste dove c 'era un operatore che stava, togliendo le guarniz oni a mani nude.
senza mascherina, senza niente, e noi, io e la Campo lo fermammo, verificammo
questa corda che conteneva amianto. Per cui era ubiquitario l'amianto... C'era
dappertutto, c'era anche in situazioni per noi nuove, nel senso che sapevamo che
lo usavano anche nelle retine per cucinare ". E non va taciuto some questo teste
abbia, poi prodotto in dibattimento alcune foto, poi acquisite
agli atti, in cui
venivano ritratti vari sacchi contenenti grandi quantità di amianto, ancora stivato
all'interno dei locali dell'azienda.
Detta situazione ambientale deve considerasi, quindi, pienamente accertata alla
36
u
luce complessivi risultati delia prova testimoniale.
I
PASSAGGI SOCIETARI
E L E ATTIVITÀ'
SVOL' 'E
NELL'AREA
I N D U S T R I A L E P I R E L L I - B I C O C C A DI V I A L E SARCA A M I L A N O .
Occorre a questo punto fare alcune puntualizzazioni sulle vicende delle aziende
legate al gruppo Pirelli e ciò in quanto tutte le su indicate condotte delittuose,
vengono specificamente riferite all'attività svolta negli stahilirrienti di viale Sarca
a Milano, nel settore
PNEUMATICI spa.
pneumatici, ed alla società denominata
PIRELLI
E ciò non per un problema di ordine formale, ma anche per
una ragione sostanziale che è quella legata agli ambienti di avoro che in quel
settore ed in quella fabbrica determinarono le esposizioni da am anto.
Conseguentemente andranno considerate escluse dall'odierna pontcstazionc tutte
quelle condotte che esulino da tale ambito.
Come si desume dalla documentazione acquisita con la memoria difensiva
20.10.2014 e dalla testimonianza del teste di difesa Catino, esajminato all'udienza
del 21.10.2014. in origine esistevano tre stabilimenti industriali nell'area Bicocca;
uno in viale Sarca, uno in via Ripamonti ed uno in via Cavi lia c fino alla fine
degli anni '70 vi era un'unica società che svolgeva tutte le attività industriali,
denominata all'epoca Pirelli spa.
Il 31/12/1970, tutte le attività industriali di qualunque settore — produzione di
pneumatici, produzione di cavi e produzione di prodotti ir| gomma vari
vengono conferite alla Industrie Pirelli spa, che le gestisce per tutto i l decennio
degli anni Settanta, (atto notaio Guasti doc. 1 prod. ud. 20.10.2C 14)
Precisamente viene conferito da Società Pirelli spa a Industrie Pirelli spa, "a
titolo di concentrazione
tutto i l complesso
aziendale
riferito
ad
attività
commerciali di sua proprietà comprensivo di partecipazioni in società esercenti
attività analoghe, sussidiarie o connesse..."*
PNEUMATICI
A partire dal 1980, le società del gruppo hanno avuto una destinazione diversa
perché, in quegli anni, vengono costituite delle società operative che acquisiscono
i vari rami di attività, ricondotti ai prodotti sopra indicati.
I
Per i l settore degli pneumatici viene costituita una società,
denominata Società
Pneumatici Pirelli spa, che dal 1 gennaio 1980,
acquisisce tutte le attività
produttive relative agli pneumatici dalla Industrie Pirelli spa., con una cessione di
ramo d'azienda (atto notaio Ferrario del 31.12.1979, doc. 2). Viene conferito i l
complesso industriale costituito dalla "Divisione pneumatici".
Nel 1988, con decorrenza primo luglio 1988, avviene i l confprimento da parte
della
Società Pneumatici Pirelli spa del complesso aziendale nella Società
Pneumatici Pirelli srl. ( atto notaio Ferarrio, doc.3)
Nel 1989 i l complesso aziendale torna alla società Pneumatici Pirelli spa e tale
rimane fino al 1998. Nel 1998, detta società viene incorporata dja un'altra società,
Pirelli Coordinamento Pneumatici e, in pari data, a quest'ultima jviene attribuita la
denominazione di Pirelli Pneumatici spa.
Nel 2006, la Pirelli Pneumatici spa
1
diventa Pirelli Tyre spa,; che è la società
tuttora esistente, presente nell'odierno giudizio in veste di responsabile civile.
CAVI
Per settore dei cavi, dal primo gennaio 1981 la Divisione Cavi \ iene ceduta dalla
Industrie Pirelli spa. ad altra società,
la Società Cavi Pirelli spa. (atto notaio
Ferrario doc.5).
38
ARTICOLI TECNICI
Presente nello stabilimento di Bicocca vi è anche l'azienda Articoli Tecnici, a
volte denominata Segnanino, dove si facevano prodotti vari in gomma, cinghie
trapezoidali e quant'altro. Detta azienda rimane nella Indus rie Pirelli spa fino
alla dismissione.
Come riferito dal teste Catino, trattandosi di una dismissione m venuta intorno alla
metà degli anni Ottanta, non è stata costituita, in quel cas<j>
doveva acquisire il ramo produttivo ed cessata
una società che
praticamen e all'interno della
stessa Industrie Pirelli spa..
STABILIMENTI di via Ripamonti e via Caviglia
Poi ci sono altri due stabilimenti: uno in via Ripamonti ed u i o in via Caviglia,
addetti alla produzione dei ed. accessori industriali (profilati por auto, articoli vari
in gomma per l'automobile ecc.).
due stabilimenti nel 1983, ( precisamente con decorrenza dal 1.1.1983 atto notaio
ferrario.
doc. 6) passano dalla Industrie Pirelli spa alte Pirelli Accessori
Industriali spa. Questa società acquisisce i l ramo d'azienda di questi prodotti,
quindi compresi gli stabilimenti allocati in via Ripamonti e in v a Caviglia.
In questa società sono
ricompresi
i due stabilimenti: dopodiché, uno viene
chiuso nel 1987 e l'altro, in pari data, quindi nel 1987, passa ad un'altra società, la
Pirelli Sistemi Antivibranti spa. Alla Pirelli Sistemi Antivjibranti spa. viene
assegnato lo stabilimento di via Caviglia.
Detta società viene, poi, ceduta nel 1993 ad un altro gruppo industriale, CF
Gomme spa, e quindi esce definitivamente dal gruppo della Pir;lli.
Posizioni di garanzìa
In occasione dell'udienza del 17.11.2014 il Pubblico Ministero- ha depositato agli
atti documentazione dalla quale risultano le cariche sociali rivestite dagli imputati
39
nel periodo di cui in imputazione. In particolare vi sono le delibare assembleari di
nomina degli stessi quali componenti del consiglio di amministrazione negli anni
dal 79 all'89.
Come da imputazione, le condotte delittuose sono contestate a:
- 1) BATTAGLIOLI Gabriele in qualità di componente
Ilei Consiglio di
Amministrazione di PIRELLI SPA e di dirigente di PIRELLI SFA ed in qualità di
componente del consiglio di amministrazione della Società Pneumatici Pirelli Srl,,
sempre con sede in Milano in Viale Sarca n. 222. dal 23/6/1988 al 6/12/1988;
- 2) BELLINGERJ
Gianfranco in qualità di componente del Consiglio di
Amministrazione di Società Pneumatici PIRELLI SPA e di dirigente di Società
Pneumatici PIRELLI SPA e in qualità di Amministratore Delegato di Società
Pneumatici
PIRELLI
Spa
dal 21/3/1985
al 23/6/1988
eli in qualità di
amministratore delegato della Società Pneumatici Pirelli Srl., sempre con sede in
Milano in Viale Sarca n. 222, dal 6/12/1988 al 31/1/1989 , in cualità di direttore
generale di PIRELLI SPA dal 21/3/1985 al 13/5/1986, ed in q ualità di direttore
generale della Società Pneumatici Pirelli Srl., sempre con sede i n Milano in Viale
Sarca n. 222, dal 11/7/1988 ai 31/1/1989 ;
-
3)
GRANDI
Ludovico in qualità
di
componente
del
Consiglio di
Amministrazione di PIRELLI SPA e di dirigente di PIRELLI S PA e in qualità di
Amministratore Delegato di Società pneumatici PIRELLI SPA dal 31/12/1979 al
16/4/1984. in qualità di componente del Consiglio di amministrazione di Società
Pneumatici Società Pneumatici PIRELLI SPA dal 16/4/1984 al 23/6/1988, in
qualità di dirigente generale di Società Pneumatici PIRELLI SPA dal 18/12/1979
al 1/1/1983 ed in qualità di componente del Consiglio di amniinistrazione-della
Società Pneumatici Pirelli Srl, sempre con sede in Milano in Viale Sarca n. 222,
dal 6/12/1988 al 31/1/1989;
- 4) ISOLA Luciano Maria Pietro Giuseppe in qualità di componente del Consiglio
di Amministrazione di Società Pneumatici PIRELLI SPA dal 15/5/1980 al
13/5/1986;
40
- 5) LIBERATI Ornar Diomede Giuseppe in qualità di componente del Consiglio
di Amministrazione di Società Pneumatici PIRELLI SPA dal 16/4/1984 al
13/5/1986;
- 6) M A N C A Cavino in qualità di componente del Consiglio eli Amministrazione
di Società Pneumatici PIRELLI SPA dal 13/5/1986 al 23/6/1988, ed in qualità di
componente del Consiglio di amministrazione della Società Pneumatici Pirelli Srl.,
sempre con sede in Milano in Viale Sarca n. 222, dal 6/12/1988 al 31/1/1989;
-
7) MORONI
Armando in qualità
di componente
Amministrazione di Società Pneumatici PIRELLI
del Consiglio di
SPA dal 13/5/1986 al
20712/1988. ed in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della
Società Pneumatici Pirelli Srl. , sempre con sede in Milano in Viale Sarca n. 222,
dal 6/12/1988 ;
- 8) PEDONE Carlo in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di
società Pneumatici PIRELLI SPA dal 24/4/1987 al 23/6/198*.. ed in qualità di
componente del Consiglio di amministrazione della Società Pneumatici Pirelli Srl,
sempre con sede in Milano in Viale Sarca n. 222. dal 6/12/1988 J» 31/1/1989:
- 9) PICCO Roberto in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di
Società Pneumatici PIRELLI SPA dal 13/5/1986 al 24/4/1987;
- 10) SIERRA Piero Giorgio in qualità di componente del Consiglio di
Amministrazione di Società Pneumatici
PIRELLI SPA dal 6/12/1979 al
16/4/1984;
-
11) VERONESI
Guido in qualità
di componente
| e l Consiglio di
Amministrazione di Società Pneumatici PIRELLI SPA dal 21/7/ 982 al 16/4/1984.
AMIANTO, MALATTIE AD ESSO C O L L E G A T E E REDAZIONE DOSE
RISPOSTA
E* un dato ormai pacificamente acquisito
che l'amianto è un minerale
4
cancerogeno per la specie umana. Gli amianti si distinguono ! in due classi ( cfr.
lare, RoC e Uè): antiboli (crocidolite. amosite, tremolite, antofillite e actinolite) e
serpentino (crisotilo). L'appartenenza all'una o all'altra classe rende l'amianto più
o meno letale.
La letteratura scientifica in materia ha evidenziato, quali malattie causalmente
associate all'esposizione ad amianto, in particolare,
26
i l tujmore al polmone,
27
l'asbestosi le placche pleuriche e il mesotelioma.
11 mesotelioma è una patologia neoplastica che può colpire tutte le sedi ove è
presente tessuto mesoteìiale (prevalentemente pleura e peritojieo, più raramente
pericardio o tunica vaginale del testicolo).
|
1
È un tumore a prognosi infausta, caratterizzato da una breve sopravvivenza * e da
un lungo periodo di latenza, che è mediamente di 20-30 anni, ma che può arrivare
anche a 40-50 anni (per latenza sì intende convenzionalmente i l periodo
intercorrente dal momento della prima esposizione ad un cancerogeno fino al
momento della diagnosi).
I
Era un tempo considerato un tumore molto raro. La sua diffusione è andata
tuttavia aumentando, in particolare nei paesi industrializzali. È pacifico che
l'esposizione ad amianto sia la principale causa di contrazione del mesotelioma.
26
Teste Cantoni, udienza del 5.8.2013; "L'asbestosi è una fibrosi polrrlonare; vale a dire una
sostituzione graduale del tessuto polmonare con un tessuto fibrotico, tipo cicatrice; quindi comporta una
graduate riduzione della funzionalità del polmone e quindi della capacità respiratoria; quindi una difficoltà
a respirare in buona sostanza, che nei casi più gravi può comportare poi un affaiicamento del cuore, un
ingrandimento del cuore, una insufficienza cardiaca e la morte poi per arresto cardiaco". L'asbestosi è
dose dipendente. Dipende dalla dose inalata ovvero dalla quantità di esposizióne per la durata della
stessa.
B
27
Teste Cantoni, udienza 5.8,2013: te placche pleuriche sono un ispessimento della pleura,
sintomatiche di una pregressa esposizione ad amianto. Alcuni dicono che siano una malattia dose
dipendente, altri dicono che aumentando la dose aumenta solo la frequenza cioè i numero di persone che
manifestano placche pleuriche.
a
28
"È un tumore non curabile, che ha appunto una prognosi estremamente infausta, dal momento
della diagnosi passano appunto mesi; quando si vede in vita una persona dopo un inno, due, è già una
rarità" (teste Cantoni).
8
42
fi
Non è tuttavia l'unica. Esiste infatti una bassissima percentuale di mesoteliomi
insorti in assenza di esposizione pregressa.
Le altre cause di questa neoplasia sono l'esposizione a fibre diverse dall'amianto
(le fibre artificiali proposte come sostituti dell'amianto, come fibre e lane di vetro,
lana di roccia, fibre ceramiche refrattarie e fibre per applicazioni speciali; i
whiskers che sono materiali ceramici monocristallini caratterizzat: da alti punti di
fusione e piccoli diametri ampiamente usati come materiali di riti orzo; gli Harns,
che sono materiali di diversa composizione e caratteristiche chimici e aventi forma
clongata
con
rapporto
lunghezza:
diametro superiore
a 2 :1
e diametri
29
manometrici ), l'esposizione a radiazioni ionizzanti e l'infezione da virus (SV40).
Nel presente procedimento si è svolto un'ampio dibattito sul rapporto esistente tra
dose più o meno massiccia di fibre di amianto inalate, esposizione più o meno
prolungata nel tempo e manifestazione della malattia prima o dopo nel corso della
vita del soggetto e in maniera più o meno aggressiva.
La contrapposizione di posizioni su questo problema, altro non è che la
riproposizione di un dibattito presente nel mondo della scienza.
Sulla base delle risultanze scientifiche, che,
tra breve,
saranno riportate a
proposito di quanto sostenuto dai consulenti del P.M.. ritiene ques o Tribunale che
possano essere superate le pur articolate osservazioni dei consul enti della difesa.
Invero, le risultanze suddette non mettono in discussione, tra 1' altro , l'incidenza
dell'età del soggetto o delle sue condizioni personali all' atto della prima
esposizione all'amianto, né l'esistenza di possibili predisposizioni genetiche al
mesotelioma, ma pongono dei punti fermi che, allo stato, non risultano
scientificamente smentiti e precisamente:
I ) non è
stata individuata ancora una soglia al disotto della quale i l rischio
29
' Consulenza Merier, Barbieri, Legittimo, pag 85
43
malattia può dirsi assente; pertanto
non si esclude che anche una bassa
esposizione ad una dose di amianto possa causare il mesoteliomja
2) esiste una proporzionalità tra la dose cumulativa e
'la risposta del
mesotelioma".
il fatto che ogni forma tumorale che colpisce un individuo debba essere
considerata una malattia a sé stante, anche se individuata de lo
stesso
tipo
isiopatologico, è dato di comune conoscenza -anche per la accentuata diffusione
dei fenomeni cancerogeni nella società contemporaneasottolineature.
e ncn merita ulteriori
Tale constatazione, tuttavia, non deve creare incertezze sulla
ricerca delle cause della malattia, in ordine alla quali occorre - e sul punto si è
soffermata anche la S.C. - attenersi a studi scientifici di portata ampia e
consolidata.
Per rispondere al quesito se sia possibile evitare l'insorgenza del mesotelioma o
ridurne la frequenza attraverso l'interruzione o riduzione cieli 'esposizione, i
consulenti del pubblico ministero (Barbieri, Legittimo e Merier), fanno riferimento
ad alcuni documenti e studi di elevata qualità e affidabilità, di cui di seguito si dà
conto.
" I l criterio che abbiamo pensato corretto da usare fosse quel! di presentare se
esisteva su questi quesiti un'opinione formulata da organismii intemazionali o
nazionali da gruppi di esperti e da singoli ricercatori, e se questa riflessione fosse
il risultato, e quindi come, di una lettura critica della documentazione scientifica
pertinente, rilevante, informativa...Partendo dal fatto che come consulenti
avevamo una riflessione, ma che l'aspetto importante è riferire di qual è la
30
riflessione nei mondo scientifico su questo" .
Primo tra questi è i l testo approvato dai componenti del gruppo di lavoro
30
' Consulenza, pag 73.
44
"Epidemiologia e Sanità Pubblica" della I I Consensus Confertnce Italiana per
il Mesotelioma Maligno della Pleura. L'importanza di tale documento deriva dal
numero di studiosi che vi hanno partecipato ("16 ricercatori taliani convocati
dagli organizzatori della conferenza per la loro expertise sui temi sui quali
31
dovevano pronunciarsi" ), dal fatto che mette in luce la posizione di consenso
della comunità scientifica italiana su determinate questioni, nonché dall'ingente
quantità di fonti bibliografiche e di studi sperimentali, presi in considerazione per
32
dar forma a tale documento .
In particolare " i l documento consente di valutare quale sia il consenso presente
oggi nella comunità scientìfica italiana rappresentata da esperti di sanità pubblica
ed epidemiologi dei tumori relativamente
alla relazione dose risposta tra
esposizione ad amianto e mesotelioma, alla relazione temporale tra esposizione ad
amianto e mesotelioma, alla possibile riduzione di frequenza
attraverso la
interruzione o riduzione dell'esposizione, argomenti che fanno parte dei quesiti
5
posti dal Pm a questi CT* '
I consulenti del P M . concordano con le prese di posizione della I I Consensus
Conference. Si riportano dunque i passaggi fondamentali.
Esiste una correlazione dose risposta tra esposizione ad amianto e mesotelioma^.
"L'esposizione ad amianto è legata principalmente alle fibre aerodisperse che
31
"' Pag 80 consulenza Barbieri, Legittimo, Merier
32
9
Vedi bibliografia pag 105 ss.
8
Pag. 80 consulenza
34
cioè
' Anche la teste Cantoni concorda: "Il mesotelioma, anche lui ha una dose ipendenza,
c
all'aumento della dose aumenta sia la probabilità e quindi lafrequenzadi contrarreI tumore, sia
a. A differenza del
diminuisce il tempo di latenza. Quindi, tra l'esposizione e il manifestarsi della malatt
tumore polmonare, che può essere provocato sempre da amianto, il mesoteliomap JO (essere provocato
anche da inalazioni di poche, cioè di una bassa esposizione, ecco. Mentre per itumóre polmonare la dose
di esposizione deve essere maggiore"; cosi anche la teste Magna, facendo riferimeno proprio al
Consensus dichiara che "l'incidenza, diciamo il rischio relativo di ammalarsi dimesotelioma non dipende
all'esposizione. Quindi
solo dal primo momento, ma dipende dalla durata dell'esposizione e dall'intensità d'
se vogliamo dalla dose cumulativa dell'amianto. Questo è quello, fattuale conoscenza
45
inalate raggiungono gli alveoli polmonari e da qui migrano alla pleura e agli altri
organi. Ne consegue che l'entità dell'esposizione dipende dal la quantità di fibre
aerodisperse, che è determinata da svariati fattori, legati al ti 30 di amianto, alla
modalità di movimentazione che ha portato all'aerodispersìdne, alle condizioni
ambientali in cui l'esposizione avviene (es. ambiente chiuso, correnti d'aria...), e
alla storia pregressa del materiale contenente amianto ((es
temperatura elevata diventa più friabile ecc.)" ".
se è esposto a
3
Per quanto riguarda i l tipo di esposizione, essa può essere (in scala dalla più alla
meno intensa): occupazionale (1.Lavoratori impegnati in estrazione, uso e
lavorazione di amianto come materia prima [estrazione nelle miniere], 2.
Lavoratori impegnati in attività che implicano in alcune fasi i ' utilizzo di materiali
contenenti amianto [edilizia], 3.lavoratori impegnati in ambienti lavorativi dove
sono presenti materiali in amianto come per esempio le coibentazioni); domestica
(per convivenza con persone esposte ad amianto a livello 1àvorativo [lavaggio
delle tute da lavoro] o per la presenza di materiali in amianto nell'edifìcio
domestico): ambientale o naturale se si vive in luoghi ove. per la vicinanza di
miniere di amianto/aziende che lavorano amianto o per le condizioni naturali dei
territori, c'è una notevole quantità di amianto aerodisperso.
Per quanto riguarda i l tipo di libre, esiste un generale consenso sul fatto che, per
quanto riguarda il mesotelioma, gli anfiboli sono più cancerog- i del crisotilo,
eni
11 documento di Consenso fornisce una spiegazione detta; liata e tecnica del
processo di azione delle fibre di amianto nella genesii e sviluppo del
36
mesotelioma . In sintesi, ciò che accade è un'interazione tri, fibre di asbesto e
cellule target che provoca un microambiente di infiammazione persistente e "stress
ossidativo
è F'alterazione delle cellule
(genotossica/cromosomica/epigenetica), e infine, attraverso
altrii successivi step, le
35
cronico". I l passaggio successivo
* Consulenza pag 83
36
Consulenza, pagg. 86-88
46
i
cellule maligne acquistano la capacità di autoriprodursi.
Durante la sua deposizione Merier specifica che l'amianto è un minerale a
struttura complessa. Le fibre di amianto quando
penetrano
nell'apparato
respiratorio vanno poi a contatto con liquidi biologici o con le cellule. Questo
contatto è all'origine di una "cascata di eventi che è una conse penza anche della
complessità della composizione sia di aspetto e sia chimica delle fibre di
amianto
.
Una volta che penetrano le fibre possono prendere tre direzioni: una porta allo
sviluppo del tumore, le altre due portano allo sviluppo della fibrosi e delle placche
pleuriche. "Le fibre penetrate attivano una serie di reazioni phe derivano dalla
liberazione di mediatori; i l che significa un'azione successivajdi danno cellulare
38
che porta ad una infiammazione cronica polmonare" .
Esiste dunque un processo neoplastico, tale per cui le fibre di amianto agiscono sia
nelle fasi iniziali di tale processo, sia in quelle finali: l'amianto è infatti un
cancerogeno completo.
Durante questa progressione della malattìa, l'organismo non resta inerte, ma tenta
di combatterla. In particolare esiste un meccanismo di clearencè, in virtù del quale
i tessuti tendono progressivamente a liberarsi delle fibre di amianto, con tempi e
modalità differenti a seconda del tipo di fibra di amianto e) dell'efficacia dei
meccanismi di rimozione delie fibre. A d esempio i l processo di rimozione è più
39
rapido per il crisotilo e meno per gli anfiboli .
In particolare, si afferma in letteratura che le fibre di crisotilo vengono totalmente
eliminate dal polmone nel giro di mesi, o al massimo di qualche anno. Le fibre
invece anfiboliche rimangono così a lungo nel polmone da essere presenti anche a
distanza di molti anni e anche alla fine dell'esposizione.
37
*' Merier, udienza 26.9.2013, pag. 103
38
" Merier, udienza 26.9.2013, pag. 104
!
39
5
A pag 96-97 della consulenza si dà conto dei numerosi studi che supportino tali affermazioni.
47
Ritrovare perciò nei polmoni o nel muco di una persona un certo elevato) numero
e un certo tipo di fibre di asbesto è indicativo di una pregre3ssa esposizione
professionale.
rcando di
Se c'è un continuo carico di fibre di amianto, i l polmone reag
espellerle in tutte le forme, ovviamente però se il soggetto continua ad essere
40
esposto, si protraggono i meccanismi dannosi generati dal cancerogeno .
qualunque
stadio
si trovi
tale
A
processo di degenerazione delle cellule,
l'esposizione protratta alle fibre tossiche, non può far altro che aggravarlo, perché
continua a "contaminare"
i tessuti, impedendo
la clearence e rafforzando
l'infiammazione.
4
Infatti,
sulla base di diversi studi epidemiologici ', si è riscontrata
proporzionalità
una
tra dose cumulativa (somma di tutte le esposizioni che un
lavoratore ha incontrato nella sua vita) e occorrenza del mesohlioma.
In altre
parole, aumentando la dose di fibre di amianto (la misura della dose dipende da
tipo di amianto, dalla durata dell'esposizione, dall'intensità de a stessa ovvero
42
dalla quantità di fibre aerodisperse ), aumenta la probabilità
di contrarre i l
43
mesotelioma .
40
Merier, udienza del 25.10.2015
41
Dei quali si dà conto a pag 93 della Consulenza. Vengono anche evidenziai» i limiti di questi studi
e le incertezze scientifiche che ne derivano. Tuttavia è certo che esiste una proporzionalità tra dose
cumulativa e risposta del mesotelioma.
]
42
" I diversi studi considerati dal documento relazionano la proporzionalità con la dose presa in
considerazione sotto diversi aspetti, per esempio lo studio sui minatori di Wittenhom considera
separatamente intensità e durata, un altro studio considera II carico di fibre nel po mone per rilevare ex
post la dose di esposizione. La teste Cantoni afferma nella sua audizione testinoti «ale che la dose è il
risultato della quantità di amianto aerodisperso per la durata dell'esposizione stessa.
43
Produz. Avv. Mara 22,11.14, pag 25: il mesotelioma è inequivocabilmente dose dipendente, in
quanto pur potendo insorgere per esposizioni molto basse, aumenta la sua probabil tà di insorgenza (cioè
il rischio di contrarre la patologia) con l'aumentare della dose cumulativa delle fibre di amainto
complessivamente inalate dalla persona. Questo perché le esposizioni continuative, ovvero successive,
aumentano il danno cellulare facendo progredire le cellule trasformate verso la mali nìtà, riducendo così i
tempi di latenza del mesotelioma provocando un'accelerata insorgenza e, quinii, in ultima istanza,
contribuendo causalmente a ridurre i tempi di sopravvivenza della persona ammii ata. In altri termini,
d
48
Più precisamente "l'aumento dell'incidenza di mesotelioma dovuto ad un periodo
di esposizione ad amianto è proporzionale all'ammontare di tale esposizione e ad
una potenza del tempo trascorso da quando l'esposizione è avvenuta. I l tempo
trascorso assegna un peso maggiore alle esposizioni più remote, a parità di altre
condizioni. L'incidenza cresce con la terza o quarta potenza de tempo dalla prima
esposizione". Sono state elaborate varie formule e modelli matematici per spiegare
44
tali affermazioni .
In questo senso si esprimono anche la teste Cantoni e la tèste Magni, sentite
rispettivamente all'udienza del 5.8.2013 e del 26.9.2013. In particolare, la teste
Cantoni afferma che: " I l mesotelioma, anche lui ha una dose dipendenza, cioè
all'aumento della dose aumenta sia la probabilità e quindi la frequenza dì contrarre
il tumore, sia diminuisce i l tempo di latenza". Quindi, i l tempo intercorrente tra
l'esposizione e il manifestarsi della malattia. Così anche i l teste Magna Battista,
medico del lavoro in servizio presso l'Asl di Milano, facendo riferimento proprio
al Consensus - che raccoglie tutti i maggiori esperti in questo campo - dichiara che
"l'incidenza, diciamo i l rischio relativo di ammalarsi di mesotelioma non dipende
solo dal primo momento, ma dipende dalla durata dell'•esposizione e dall'intensità
dell'esposizione. Quindi se vogliamo dalla dose cumulativa de 1'amianto. Questa è
45
l'attuale conoscenza" . Chi si espone di più ha una maggiore probabilità di
ammalarsi, quindi una maggiore frequenza, ma diminuisce anche la latenza. Anche
una breve esposizione consente dì contrarre i l mesotelioma, tuttavia alcuni studi
hanno fornito la prova che interrompere l'esposizione im ica una riduzione
P)
dell'incidenza dei mesoteliomi. Questo dipende, come si detto, dal meccanismo
cosiddetto clearance, che comporta l'eliminazione delle fibre nocive accumulate.
l'amianto esplica la propria azione patogenetica attraverso più meccanismi di azióne. Alcuni tipici delle fasi
precoci ed altri delle fasi tardive della cancerogenesi".
44
Consulenza, pag. 94 ss.
45
0
ud.26.9.2013, pag. 12.
49
46
che, per alcuni studi riguarda il 7% delle fibre, per altri addirittura fino al 10% .
La pulizia, la difesa dalle fibre dannose è una reazione fisiologica dell'organismo,
che avviene ogniqualvolta si interrompa l'esposizione. Si può
ultime risultanze scientifiche portano a un parallelismo tra mesotelioma e tumore
dovuto al fumo di sigaretta. Smettere di fumare riduce il rischio di ammalarsi.
Dunque tutte le esposizioni cui i l lavoratore è stato sottoposto hanno contribuito
causalmente a favorire il meccanismo patologico.
Altro testo cui i consulenti fanno riferimento, è un capitolo scritto da Mirabella,
Merier. Magnani, contenuto nel volume "Malattie da amianto. Danno alla persona.
Esperienze giurisprudenziali.". In alcune pagine di questo volume vengono
sintetizzati i risultati cui sono giunti i l Gruppo di Lavoro convocato dall' Agenzia
Internazionale sulla Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità, e i l gruppo interdisciplinare americano convocato dall'Institute of
Medicine su mandato del Senato americano, in merito ai meccanismi di azione
dell'amianto, alta latenza e al decremento del rischio di contrazione della malattia
a seguito dell'interruzione dell'esposizione.
"La ricerca sui meccanismi di cancerogenità dell'amianto coinvolge un numero
ampio dì gruppi di lavoro, è basata su studi che riguardano asrjetti complessi del
meccanismo di cancerogenesi, deriva da campi di ricerca tra loro integrati^..) i
47
cui risultati non possono essere riassunti facilmente" .
"Alla deposizione di fibre nel polmone fa seguito una traslocazione verso la pleura
e altri organi interni. La continua presenza di fibre di amianto nei tessuti comporta
effetti fibrogeni e cancerogeni per meccanismi diretti e indiretti: le fibre di
amianto provocano nei polmone e nella pleura reazioni infiammatorie acute e
croniche, queste ultime irreversibili, che portano al rilascio di sostanze chimiche
capaci di causare alterazioni a livello genico (danno indiretto); provocano anche
46
* Ud. 26.9.2013 pag. 13.
47
Consulenza, pag 122 ss.
50
Si
y
danni diretti, attraverso la liberazione di radicali liberi, che causano addotti a
DNA cellulare la cui incompleta riparazione dà origine a mutazioni; possono
infine svolgere un ruolo di co-cancerogenesi come veicolo di
chimici. Senza sottovalutare i l ruolo degli effetti diretti, da parte di numerosi
ricercatori vi è stata recentemente molta attenzione a quello dell'infiammazione
persistente e cronica, anzi irreversibile, determinata direttamente
dai mediatori di infiammazione rilasciati dai macrofagi, danneggiati dalle fibre, e
da
altre
cellule, quali leucociti polimorfonucleari e cellule epiteliali. 1
mediatori(..^attivano infatti a cascata fattori trancrizionali e chinasi i quali sono
coinvolti nella risposta proliferativa e apoptotica e nel danno ritardato e protratto
al DNA, ossia lesioni mutagene. Si tratta di risposte, osservate sia in sistemi in
vitro che in studi sperimentali, dose-dipendenti, in quanto aumentano in relazione
alla dose, e tempo-dipendenti in quanto aumentano all'aumentate della durata di
esposizione.
L'infiammazione cronica è ritenuta associata sia alla fase di
iniziazione sia a quella della progressione di numerosi
tumori, inclusi i
mesotcliomi. Gli eventi meccanicistici citati dal gruppo di lavjoro IARC come
rilevanti per l'azione cancerogena dell'amianto sono i seguenti : clearence delle
fibre resa inefficace con conseguente attivazione dei macrofagi infiammazione.
generazione di ossigeno reattivo e ossidi di azoto, danno tissutale, genotossicità,
aneuploidia, e poliploidia, alterazioni epigenetiche, attivazione di signalling
pathvvays( attivazione di recettori di crescita), resistenza all"apoptosi(forma di
morte
cellulare
programmata
che
impedisce
una
crescita
cellualare
48
incontrollata)" .
Si noti bene che i l gruppo di lavoro IARC sottolinea che l'infiammazione cronica
è ritenuta rilevante sia nella fase di iniziazione che in quella di progressione del
mesotelioma, così come avviene anche per altri tumori.
48
'" Consulenza, pag 123, nelle pagine successive è fornita una spiegazione dei suddetti termini. Il
senso di quanto detto è che
,51
Insomma, i l mesotelioma è un tumore multistadio, che arriva al suo stadio finale
attraverso il passaggio da molteplici fasi. In tutte queste fasi, rinfiammazione
generata dall'accumulo di fibre di amianto è rilevante e aggrava la malattia,
Aumentando la dose dell'esposizione infatti peggiora 1''infiammazione dei tessuti e
dunque è più probabile che si inneschi quel processo di degenerazione
e
proliferazione delle cellule, che sfocia infine nel mesotelioma, con tempi più brevi
e aggressività più spiccata di come sarebbe stata se ci fosse stata un'interruzione
dell'esposizione.
Dunque, sebbene esista un momento - non determinabile con gl attuali strumenti
diagnostici
49
- in cui la malattia assume i caratteri dell'iirreversibilità, perché le
cellule tumorali acquistano capacità di autoriprodursi e le di
difese dell'organismo
diventano contro di esse inefficaci, ciò non implica che le esposizioni successive a
tale momento siano del tutto irrilevanti. Infatti esse incidono certamente sulle
modalità e sui tempi di manifestazione della malattia. Sono stati eseguiti numerosi
studi dai quali risulta che conseguenza dell'aumento della dose di esposizione
all'amianto, è la riduzione della latenza.
In particolare sono stati presi in considerazione: uno studio d Wagner e Berry
(1969) su gruppi di ratti che ricevettero la stessa dose di tre tipi differenti di
amianto, crisotilo amosite e crocidolite. aventi, a parità di quantità, diversa
potenza cancerogena, e lo studio sulla mortalità dei lavoratori delia miniera di
crocidolite di Wittenoom in Australia . Dal primo studio emerge che "una dose
50
maggiore di amianto causa un maggior numero di mesoteliomi; mesotcliomi che
appaiono in numero maggiore portano ad una sopravvivenza diffierenziata, minore
nel gruppo maggiormente esposto, attribuibile appunto alla r i duzione del tempo
49
' Merier, pag 75 udienza
50
Ulteriori studi a supporto del fatto che un aumento della dose diminuisce la latenza, sono
individuati dai consulenti della parte civile Medicina Democratica, pag. 16 ss produzioni avv. Mara
27.11.2014
8
52
51
alla morte per mesotelioma" . Dal secondo studio invece dhe "è presente una
proporzionalità nella relazione tra dose cumulativa e insorgenza del mesotelioma:
per ciascun soggetto della corte è stata calcolata una cose cumulativa di
esposizione in fibre di amianto; la dose cumulativa infl.uer.za la latenza della
patologia. La forma della relazione dose risposta appare ugude a diverse dosi di
esposizione cumulativa; quello che differenzia tra loro i sog getti che sono stati
esposti a dosi cumulative di amianto diverse è che un uguale tasso (frequenza) di
mesotelioma è raggiunto in tempi diversi, successivi, al diminuire della intensità
dell'esposizione.
In altri termini, i soggetti che aceumu ano una maggiore
esposizione di amianto raggiungono in tempi anticipati 1 a stessa frequenza
(incidenza cumulativa) di mesotelioma, mentre i soggetti che hanno accumulato
una dose inferiore devono attendere un tempo maggiore per totalizzare la stessa
incidenza di casi, guadagnano quindi sia in termini di numero di casi che in
termini di tempo di insorgenza della malattia. Questo guadagno si misura in
termini di anni; il numero di mesoteliomi pleurici che si osservano al passare del
tempo dalla prima esposizione (latenza) mostra un evidente ral entamento trascorsi
alcuni decenni dal termine dell'esposizione. Non si osserva cioè un incremento
della frequenza del mesotelioma pleurico continuo e progre ssivo al trascorrere
della latenza quando l'esposizione ad amianto si interrompe, ma si osserva
piuttosto un marcato rallentamento dell'incidenza nei soggetti! che sopravvivono
più a lungo, con un decadimento del rischio che è interpretato sulla base della
riduzione del carico polmonare di fibre di amianto (elea "enee) che è stato
consentito
dall'interruzione dell'esposizione
ad
amianto e
dell'organismo di ridurre nel tempo il carico polmonare di fibre
dalla
capacità
fS2
In sintesi, tenuto conto di quanto si è detto sin qui, tutte le esposizioni alla
sostanza cancerogena, hanno un loro rilievo in termini di causalità sul decorso
51
'* Pag. 130 Consulenza.
52
a
Pag 136 Consulenza.
53
A
della malattia.
Secondo gli studi scientifici più accreditati: "Un'esposizione che dura nel tempo
aggiunge fibre a quelle già presenti nel polmone favorendo i passaggi che si
sviluppano in un processo multistadio di cancerogenesi; una riduzione del livello
di esposizione comporta una riduzione del rischio di mesotelioma; non solo le
esposizioni più remote nel tempo ma tutte le esposizioni, comprese quelle recenti
(tranne quelle occorse nell'ultima decina di anni prima dell'esordio clinico della
malattia), hanno un ruolo nel determinare l'incidenza della neoplasia, mai nullo
3
anche se relativamente meno rilevante" "'.
Vanno considerati, in particolare due documenti scientifici segnalati dai consulenti
del Pm, e ai quali gli stessi fanno riferimento e si conformano, che sono: a) la
""Monografia 100/C da parte della International Legacy for research cancer, che è
l'organismo tecnico dell'Organizzazione mondiale della Sanità che tra gli impegni
che storicamente ha assunto, ha quello di presentare delle valutazioni ragionate
sull'evidenza della cancerogenità per sostanze che possono porre un rischio per
4
l'uomo"" (è un documento molto recente, del 2012, risultato di un gruppo di
lavoro convocato nei 2009) ; b) il documento redatto dal Ministero della Salute in
preparazione
Quaderno
alla seconda
numero
conferenza
governativa
sull'amianto,
chiamato
15 del Ministero della Salute. D i questo documento,
esplicitamente "dedicato allo stato dell'arte e prospettive in materia di contrasto
alle patologie asbesto correlate" e "curato e redatto da alcuni tra i maggiori esperti
nazionali sul tema", si segnala un passaggio fondamentale, al quale peraltro sono
state apportate recentemente modifiche per adeguarlo al progresso scientifico
raggiunto: "non vi sono dubbi sull'esistenza di una proporzionalità tra dose
cumulativa e occorrenza del mesotelioma. Tale relazione è stata supportata da
rassegne delia letteratura scientifica e da revisioni sistematiche e metanalisi...a
53
Consulenza pag. 136
54
* Merier, udienza 26.9.2013, pag 73
tale riguardo Berry et al., in un recente studio di follow - up effettuato su una
popolazione di soggetti esposti
ad asbesto in una miniera dell'Australia
Occidentale, hanno dimostrato come l'incidenza di mesotelijomi pleurici e
peritoneali, presentasse una correlazione positiva con i l tempo trascorso dalla
prima esposizione, raggiungendo un plateau dopo 40-50 anni e con l'entità
dell'esposizione
complessiva
all'asbesto.
L'aumento
l'incidenza
e
l'accelerazione del tempo all'evento sono fenomeni inestricabilmente connessi. In
ambito strettamente scientifico, dopo i l contributo metodologiaco di Berry nel
2007, la discussione in merito appare definita. È importante ri
ribordare che c'è
accordo nella comunità scientifica sulla circostanza che non sia possibile fissare
un livello di soglia al di sotto del quale non vi sia rischio di mesotelioma'
IN DIRITTO
L'imputazione mossa agli imputati del presente procedimento è quella di omicidio
colposo ai danni di vari operai e di lesioni colpose ai danni d 1 operaio, che
hanno lavorato nella società Pirelli di viale Sarca nel periodo chip va dai 1979 al
1989.
L'art 589 enuncia che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
A l fine di decidere se i l comportamento degli imputati è s assumibile nella
fattispecie penale dell'omicidio colposo è necessario affrontare una breve
disamina dei concetti giuridici che tale reato coinvolge.
Come è noto per l'esistenza del reato colposo occorre che la condotta sia
attribuibile alla volontà del soggetto (art 42 c.l c.p.); che l'eventé non sia voluto,
neanche in modo indiretto; che il fatto sia riconducibile all'agenteper imprudenza,
negligenza, imperizia, od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nei ritenere che, oltre che la violazione di
regole a contenuto cautelare, fondamento della colpa è anche la prevedibilità ed
evitabilità dell*evento quando si versi nell'inosservanza di una regola di condotta
cautelare.
La prevedibilità dell'evento si sostanzia
nella possibilità per l'agente di
rappresentarsi l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od
omissione. I l giudizio di prevedibilità dell'evento deve essere effettuato in
concreto, a base totale, riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od
omissiva, è stata posta in essere.
L'evento che si è verificato è prevedibile quando rientrava proprio in quella
categoria di eventi dannosi o pericolosi che la norma cautelare violata mirava ad
evitare.
L'evento deve, quindi, consistere nella concretizzazione del rìschio che la norma
violata mirava a prevenire, o ancora, nel risultato di una delle serie causali il cui
prevedibile avverarsi rendeva colposa la condotta dell'agente.
La prevedibilità dell'evento pone i l problema della descrizione dell'evento stesso.
II criterio di descrizione dell'evento prevedibile deve tenere cento della finalità di
tale descrizione che è l'individuazione di un esito lesivo costituente espressione
del rischio speci lieo che una determinata disciplina cautelare era chiamata a
governare. La descrizione dunque non può riguardare tutte le più minute
articolazioni
dell'evento, ma
deve
necessariamente
mar tenere una
certa
categorici ita. nel senso che deve riferirsi ad una classe di eventi, con caratteristiche
comuni, all'interno della quale può collocarsi l'evento concretamente accaduto.
La descrizione deve coinvolgere anche lo svolgimento causale nei suoi tratti
essenziali: bisogna verificare se anche lo svolgimento causale concreto fosse tra
quelli presi in considerazione dalla regola violata.
lì giudizio di prevedibilità è quindi un giudizio circa la possibilità di previsione d
56
eventi e decorsi causali simili rispetto a quello che si è concretamente verificato,
che dunque hanno in comune con esso determinate caratteristiche. Se si andasse
oltre questo grado di categorialità, sarebbe impossibile prevedere un evento,
perché ciascuno con le sue particolarità è unico e irripetibile.
Altro requisito necessario per muovere un rimprovero di colpa è che il
comportamento alternativo lecito fosse esigibile dall'agente, cioè, valutate le sue
specifiche qualità personali, bisogna verificare che avesse la capacità concreta di
uniformarsi alla regola. Inoltre, deve essere accertato che, se 11 comportamento
alternativo lecito si fosse tenuto, lo stesso avrebbe sicuramente, o comunque con
apprezzabili e significative probabilità, scongiurato l'evenUp o ne avrebbe
attenuato le conseguenze lesive (evitabilità)
|
Con riferimento al nesso di causalità, è necessario accertare sb l'autore della
condotta colposa conosca
in anticipo quando e se una certa azione è causa di un
determinato evento. A l tal fine la giurisprudenza ha fatto ricorsjo al criterio della
sussunzione sotto leggi scientifiche: occorre verificare preliminarmente se una
determinata
condotta,
sulla base
di
leggi
scientifiche
con
coefficiente
probabilistico più o meno elevato, può essere considerata causa di un determinato
evento. Va quindi effettuato un giudizio controfattuale, ovvero, indipendentemente
dalla legge scientifica/statistica e dal suo coefficiente probabilistico, bisogna
verificare se, nel caso concreto, considerati tutti gli elementi di giudizio disponibili
criticamente esaminati, sulla base di generalizzate massime di esperienza e del
senso comune, si possa affermare con elevato grado di credibilità razionale, che la
condotta dell'agente sia causa dell'evento verificatosi. La concotta, pertanto, è
causa dell'evento sia se lo stesso non avrebbe avuto luogo se ti comportamento
doveroso fosse stato tenuto ma anche nei casi in cui risulti, con alto grado di
credibilità
razionale,
che
detto
evento
si
sarebbe
significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva.
realizzato
in
epoca
I
57
L'art 40 c.p. pone inoltre una distinzione tra causalità attiva e causalità omissiva.
La peculiarità della causalità omissiva, rilevante nel caso in esame, necessita di un
di
carattere previsionale. Nel caso di specie rilevante Jè i l coefficiente
probabilistico della legge scientifica per verificare se la condotta doverosa omessa
avrebbe potuto avere rilevanza sul tema della malattia.
Secondo le indicazioni della S.C. ( sent. 18933/14) "per valutare l'attendibilità di
una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono; le basi fattuali sui quali
essi sono condotti; l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca; i l grado di
sostegno che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che ha accompagnato
l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione
l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate;
l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Àncora, ri èva il grado di
consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista
del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo
l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca,
le finalità per le quali si muove".
Con riferimento al tema delle malattie professionali connesse all'amianto, la S.C.
ha chiarito: " I l nesso causale tra l'esposizione e l'evento infaasto può ritenersi
dimostrato allorché, applicando le leggi scientifiche universali o statistiche ovvero
il metodo di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile
determinare con esattezza i l momento di insorgenza della patologia, si raggiunga
comunque la prova che la condotta doverosa omessa avrebb;i potuto incidere
anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia" (Cass sez. I V
12/33311).
E così anche Cass sez. IV ! 2/24997 secondo la quale sussiste il nesso di causalità
tra condotta ed evento dannoso "anche quando non si possa stabilire il momento
58
preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a ta e fine, è sufficiente
che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della g estidne aziendale abbia
prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto i l periodo di latenza,
considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativ 0 sull'evento morte.
riducendo la durata della vita."
Prima della sentenza della Cassazione 43786/2010, la giurisprudenza di merito era
divisa tra una posizione maggioritaria favorevole alla tesi scientifica secondo la
quale l'aumento delle esposizioni ad amianto provocava
una riduzione della
latenza, e una minoritaria che invece aveva adottato la soluzione dell'irrilevanza
delle esposizioni successive sulla durata della latenza.
La sentenza Cozzilii (43786/2010) invece, prendendo atto djeU" incertezza della
situazione
sul piano
scientifico e della contraddittorietà
all'interno della
giurisprudenza, ha cassato con rinvio la sentenza di merito, invitando i giudici
piuttosto che a valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e
motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola a concreti elementi
scientifici
raccolti,
a
verificare
se
presso
la
comunii à
sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi, una
scientifica
sia
gge scientifica in
ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione
Detta sentenza indica anche al giudice di merito i criteri di vz utazione critica in
ordine all'attendibilità scientifica delle leggi esplicative: esam degli studi che la
sorreggono, ampiezza, rigorosità oggettiva della ricerca, graditi> di sostegno che i
fatti accordano alla lesi, discussione critica, attitudine esplicativa, grado di
consenso della comunità scientifica, precisando che " Decisivo però è non tanto il
rigore delia generalizzazione esplicativa astratta, quanto piuttosto la credibilità
della ricostruzione del fatto concreto, con la conseguenza che la spiegazione può
conoscere anche una sorta di flessi bilizzazione, purché sia compensata dalla
solidità della verifica probatoria a sua volta basata sulla p,•obabìlità logica e
,59
i
credibilità razionale '
Sulla base di detti principi ritiene il Tribunale "oltre ogni ragionevole dubbio" che
nei casi esaminati le lesioni e l'evento morte si sono verificati ini conseguenza di
azioni od omissioni (in questo caso la mancata adozione di misure cautelari) che,
esclusa l'esistenza di ogni altro fattore causale alternativo, sono st ite conditio sine
qua non del suo verificarsi. E che, quindi,
detta condotta ojmissiva
debba
necessariamente farsi risalire a chi ali*interno della società Pirelli rivestiva, come
in seguito si dirà, una specifica posizione di garanzia.
Infatti, sul punto, l'art 40 c.p. sancisce un'equivalenza tra i l ncm impedire e il
cagionare l'evento. Perché tale equivalenza si realizzi è necessario che gravi in
capo all'agente un obbligo giuridico di impedire l'evento. Fonti di tale obbligo
possono essere leggi, regolamenti, ordini d'autorità o contratti.
Si delinea una posizione di garanzia (secondo la sentenza Cass. 38991/2010)
allorquando a) un bene giuridico necessiti di protezione perché il titolare da solo
non è in grado di proteggerlo; b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la
finalità di tutelarlo c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente
individuate; d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedi-e la lesione del
bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei i. sollecitare gli
interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagiona to. Un soggetto
può dirsi titolare, quindi, di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la
sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzi ndoli verso uno
sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito.
Per determinare dunque se un determinato evento è addebitabile ad un soggetto in
quanto preposto alla gestione di un rischio, soprattutto nelle rea tà. come quella
della sicurezza sul lavoro nelle grandi imprese, in cui le figure di garanti possono
essere molteplici, bisogna da una parte individuare i modelli astratti di agente
(datore di lavoro, dirigente, preposto...) e dall'altra verificare qu ali siano i ruoli
60
concretamente
esercitati
da
ciascuna
figura.
La
sfera
di
responsabilità
organizzativa in un'azienda, può essere generata dall'iinvestitura formale o
dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti,
L'investitura del garante può essere non solo originaria, ma aiiche derivata: con i l
sistema delle deleghe, è possibile trasferire poteri e responsafiil ita da un soggetto
ad un altro (a condizione che la delega sia specifica e venga ìtivt'estito un soggetto
qualificato per professionalità ed esperienza, che eserciti rea!ralente i poteri ad esso
affidati), permane tuttavia un obbligo di vigilanza alta sul sog,getto delegante, che
riguarda i l corretto svolgimento delle proprie funzioni, da parte del soggetto
delegato.
In conclusione dunque, per affermare la penale responsabilità f egli amministratori
della Pirelli per la morte degli operai, bisogna verificare se:
a. Erano titolari di una posizione di garanzia e del conseguente dovere di
evitare l'evento che in concreto si è verificato
b. Hanno violato una regola cautelare che mirava ad evitare proprio l'evento
che si è verificato
c. Sussiste i l nesso di causalità tra il comportamento omissivo e l'evento
morte
d. Se l'evento morte era da loro prevedibile e in qualche mòdo evitabile.
a. L a posizione di garanzia
La posizione societaria
degli odierni imputati ed i compìjti di responsabilità
all'interno della Pirelli, così come accertati, comportano 1' attribuzione agli stessi
della posizione di garanzia rispetto agli eventi connessi con la utela dell'ambiente
di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò a maggior ragione se
si considera che non è emerso nel presente procedimento che siano state delegate
funzioni decisionali o di scelta di strategie aziendali in ambito ( i sicurezza e igiene
negli ambienti di lavoro. E anche se così fosse non verrebbe meno in capo agli
stessi, i l dovere di sorveglianza e controllo sui soggetti delegati.
L'imputazione individua, in tal senso, responsabilità gestionali nei soggetti che.
I
nel tempo, hanno avuto funzioni di amministratore delegato ò componente dei
consigli di amministrazione nelle società che hanno gestito il ssettore pneumatici
della Pirelli.
Non vi è dubbio che a costoro debbano necessariamente farsi risalire tali
responsabilità, potendo solo loro, in ragione dei ruoli apicali ricoperti, dar corso
alle opportune iniziative, in tema di tutela dell'ambiente di lavoro, che
sono
mancate e che avrebbero certamente evitato gli eventi lesivi così (gravi che si sono
poi verificati. Né è emerso se taluno di detti soggetti avesse iji qualche misura
tenuto in considerazione -pur in un momento di piena espansione produttiva- i
pericoli derivati dalla dispersione di amianto, pericoli, peraltro, già noti all'epoca
nel l'ambiente scientifico. Sul punto, e ciò può ricavarsi pure dalle chiare
dichiarazioni dell'unico imputato che ha deciso di sottoporsi
adi esame nel corso
di questo dibattimento (Veronesi Guido), si rileva come assai p i ù avvertito fosse
stato all'epoca l'impegno sul tema degli infortuni sul lavoro per i duali (secondo le
dichiarazioni rese)
si era registrato un contenimento, che non quello della
prevenzione delle intossicazioni -da ritenersi comunque rilevanti-
determinate
dalla dispersione, nei termini già sopra evidenziati, delle fibre di amianto.
Peraltro, come si è detto, nel 1983 venne organizzato
proprio dalla Pirelli un
Convegno, ad Acireale ed, in quella occasione emerse da numerose relazioni della
stessa azienda l'elevato livello di polverosità nei settori produttivi. In particolare le
indagini ambientali riguardavano un periodo che va dal 1970 al 1983. e
consistevano in 16.000 determinazioni analitiche sui sei stabilimenti del gruppo
Pirelli che si occupavano della lavorazione della gomma, e 10.000 determinazioni
per il settore cavi. 1 risultati di queste analisi quanti ricavarlo i l livello di
dispersione delle polveri, segnalando i valori medi, minimi e massimi, e i valori
del talco. E questi dimostravano, nel settore pneumatici,
uri inquinamento
.2
piuttosto elevato di polveri totali, quindi senza indicazione Specifica di quali
fossero i materiali aerodispersi.
Ciò consente di ritenere, con riguardo a questo profilo che le responsabilità dei
singoli imputati debbano essere valutate con specifico riferimento ai periodi in cui
gli stessi ricoprirono i su indicati ruoli aziendali.
b. La violazione delle regole cautelari
All'epoca dei fatti
di cui in imputazione non esisteva una normativa diretta
specificamente al controllo dell'utilizzo dell'amianto nei luoghi da lavoro. Esisteva
tuttavia una disciplina volta a proteggere i lavoratori dalla polve osità in generale
negli ambienti di lavoro, ed era la legge n. 303 dei 1956.
Dalle testimonianze degli operai che lavoravano negli stabilimenti della Pirelli di
Viale Sarca, è emerso in maniera incontrovertibile, che gli anjibienti di lavoro
erano estremamente polverosi. Nel reparto "nero fumo" c'era costantemente una
nebbia fìtta e nera, non bastavano due docce per togliere la sporcizia che si
attaccava alla pelle di chi lavorava in quel reparto: le tubature che portavano fluidi
e vapori caldi erano rivestite di un coibente bianco, che si sbriciolava facilmente,
sia per le scosse causate dalle attività produttive che per la dispersione di calore.
Tale coibente era certamente amianto: i tecnici Asl che si sono oedupati - ex post dello smaltimento dello stesso negli stabilimenti Pirelli, parìanoj, come visto, di
chilometri di tubature rivestite di amianto, e di sacchi accatastati in un capannone
in attesa di essere smaltiti, pieni di amianto sbriciolato: "l'amianto
era
55
ubiquitario" . Anche il reparto di vulcanizzazione era un reparto altamente
esposto per quanto riguarda la polverosità: quando si aprivano] i macchinari si
disperdevano grosse quantità di vapori ad elevate temperature, contenenti polveri e
55
8
Teste Cantoni
sostanze tossiche.
Dunque sicuramente la legge n. 303/1956 doveva trovare applicazione nei suddetti
ambienti di lavoro. Agli articoli 4, 15, 19 e 21 tale legge imponeva l'adozione di
particolari precauzioni: misure di prevenzione tecnica, organizzativa e procedurale
(come aspiratori, impianti di ricircolo dell'aria, bagnatura degli ambienti per
l'abbattimento delle polveri); misure di protezione individuale (come mascherine
56
adeguate); informazione e formazione dei lavoratori . Tali erano dunque le misure
di prevenzione esigibili nel periodo in cui le parti offese hannjo svolto le proprie
mansioni negli stabilimenti Pirelli di V i e Sarca.
Dall'istruzione probatoria risulta tuttavia che nessuna di quéste misure è stata
adottata dall'amministrazione della società nel periodo di cui in imputazione.
In particolare è emerso, quasi uniformemente dalle testimonianze, che
• Non erano presenti aspiratori o impianti di ricircolo dell'aria efficienti.
• L'uso delle mascherine non era tassativamente richiesto e non venivano
effettuati controlli sul fatto che gli operai le indossassero. Anche quando
venivano fomite, le stesse erano totalmente inidonee alla loro funzione
(erano di carta, "di quelle che si comprano al supermercato" e diventavano
inutilizzabili
dopo pochissimo
tempo).
L'ambiinistrazione era
maggiormente concentrata ad offrire un kit di protezione contro gli
infortuni sul lavoro (guanti, scarpe anti infortunisticheì) piuttosto che a
prevenire eventuali malattie dell'apparato respiratorio. Nemmeno in
occasione delle visite mediche annualmente svolte in azienda, veniva
effettuato un controllo specifico sull'eventuale contrazione di queste
malattie da parte degli operai.
56
* "Queste misure trovavano un preciso riferimento negli artt. ma la spiccata
nocività dell'amianto
era nota da anni; trova riscontri per la tutela delle donne e dei fanciulli nei R.D. 442
n. del 1909 nonché
nella obbligatorietà dell'assicurazione per i lavoratori esposti nella Legge n. 455 del
12.04.1943, che già
aveva riconosciuto la nocività delle polveri di amianto come causa dell'asbestosi,patologia legata
all'esposizione a dosi elevate di amianto" (pag. 165 consulenza Merier).
64
• Le pulizie venivano effettuate con delie scope, o additititura con l'aria
compressa. Poteva accadere che i l materiale di risulta \ enisse accantonato
in qualche angolo dei locali in attesa di essere smaltito, È evidente che un
tipo di pulizia del genere non è adeguato all'eliminazione di polveri sottili,
che si disperdono facilmente come, appunto quelle di amianto. Qualche
operaio parla di imprese esterne che si occupavano delle pulizie ma
soltanto nei weekend o quando la produzione era interro ta.
• Le grandi operazioni di manutenzione avvenivano ad opera di imprese
esterne. Le operazioni piccole ed ordinarie invece, erano eseguite dagli
stessi operai della Pirelli a volte addirittura anche a ihani nude e senza
mascherine, che intervenivano sulle tubature tagliandole con la fiamma
ossidrica o addirittura con martello e scalpello, causando cosi la frattura dei
rivestimenti in amianto e la dispersione di fibre.
• Nessuno degli operai era a conoscenza del fatto che in Pirelli venisse
utilizzalo l'amianto, né che lo stesso era pericoloso. Qua leuno si limitava a
sospettarlo, ma di certo nessuna specifica attività di infohn azione in merito
era stata svolta dall'azienda.
Prevedibilità ed evitabilità dell'evento
Tra gli eventi "tipo" che la legge n. 303 del '56 era diretta scongiurare, rientrano
certamente gli eventi "morte" e "lesioni" dei lavoratori
amministratori della Pirelli non potevano conoscere l'esatto dedorso causale che si
sarebbe verificato tra l'esposizione ad una eccessiva polverosità e la morte
dell'operaio - nel caso specifico contrazione del mesotelioma p eurico, latenza dai
30 anni in su e successiva manifestazione della malattia con morte nel giro di
pochi mesi - era certamente prevedibile dagli imputati che la mancata adozione
delle precauzioni necessarie avrebbe comportato conseguenze nefaste sui propri
operai.
L'evento in concreto verificatosi rientra dunque nella classe di eventi che la norma
cautelare violata mirava a scongiurare ed era perciò prevedibile, nonché evitabile
qualora gli amministratori si fossero
preoccupati
di porrd in essere gli
accorgimenti necessari ad impedire/abbattere la dispersione di fibre tossiche e a
proteggere gli operai qualora questa dispersione si fosse verificata. A tal proposito
si cita un passo della consulenza dell'accusa: "Dato come certo che per 21 soggetti
affetti da mesotelioma sui quali verte la C I è stata presente un'esposizione ad
amianto - nel caso specifico esposizione lavorativa per 20 e lavorativa e familiare
per uno. con le caratteristiche di essere, in queste persone, l'uni :a esposizione a
fattori di rischio noti del mesotelioma, e di caratterizzarsi pei dose, durata e
latenza adeguate e sufficienti a causarne l'insorgenza - una riduzione dell'intensità
e durata di questa esposizione lavorativa ad amianto avrebbe causato una
riduzione del rischio di contrarre la malattia
Il mesotelioma maligno che è insorto in questi soggetti ha cjausato, nel loro
complesso, una mortalità anticipata rispetto all'attesa di vita
L'effetto biologico di un cancerogeno è di accrescere la frequènza con cui un
tumore tende a manifestarsi tra le persone esposte. Si tratta di un aumento
probabilistico «57
"Sulla base di questi dati, è possibile affermare che una
riduzione dell'intensità (durata e livello di esposizione) dell''esposizione ad
amianto nelle persone che hanno condiviso la storia lavorativa di questo gruppo di
soggetti (per intensità, durata, e intensità per durata) avrebbe determinato, sulla
base di quanto noto ed osservato in altre situazioni in termini probabilistici, una
proporzionale riduzione della frequenza di mesotelioma, una riduzione del rischio
di mesotelioma in ogni singolo soggetto esposto, una insorgenza
più avanzate e tali da non ridurre l'attesa di vita media, un guadagno misurabile in
anni di vita priva di malattia. La riduzione dell'esposizione non può ritenersi che
determini una riduzione del rischio solamente in senso probabilistico, ma avrebbe
comportato una riduzione del rischio per i singoli soggetti che hanno condiviso le
57
5
Pag 163
66
/}
situazioni di lavoro e di esposizione e quindi per le singoi
persone che sono
58
invece risultate ammalarsi a causa del rischio elevato** .
II nesso di causalità tra condotta ed evento
À questo punto è necessario prendere una posizione sulla
egge scientifica di
copertura" che descrive il decorso causale tra esposizione ad amianto ed evento
morte.
Rilevato che, secondo i criteri enunciati dalla sentenza Coz^ni, i l giudice non
deve esprimere un giudìzio di validità sulla tesi medica, ma piuttosto verificare
quale sia quella più accreditata nella comunità scientifica, il Tri!bunale ritiene che i
documenti e gli esperti che supportano la tesi prospettata dall'accusa, siano di gran
lunga più numerosi e trovino una più ampia condivisione nel mondo della scienza,
rispetto a quelli sui quali si appoggia la teoria prospettata dalla difesa.
59
Lo stesso Merier. all'udienza del 25/10/2013 pone una premessa di metodo alla
sua esposizione: "io seguirò questo criterio, cioè di esprimere, di riferire prima di
tutto delle valutazioni di soggetti autorevoli per i loro standard di obiettività e per
la maniera in cui hanno presentato una sintesi ragionata, ho già fatto riferimento a
dei volumi in cui, per volumi si intendono materiali a stampa di centinaia di
pagine nelle quali il giudizio su un qualche problema viene espresso ricostruendo
quella che è l'evidenza scientifica".
A tal fine basti segnalare che i principali documenti di supporto della teoria
prospettata dai consulenti dell'accusa sono la I e I I Consensus Conference nonché
il Quaderno della Salute del Ministero della Giustizia che foiniscono proprio la
sintesi del pensiero dominante in ambito scientifico internazionale, nonché
italiano, sul problema mesotelioma, decorso della malattia e suo manifestarsi.
58
Pag. 165 ss, anche per una più specifica trattazione di quelli che potevanjo essere I mezzi di
prevenzione all'epoca conosciuti e quindi concretamente utilizzabili.
B
59
in
Pag. 18
67
In particolare l'indirizzo messo in luce da questi importanti dccumenti. sostiene
che l'amianto è un cancerogeno completo che influisce nel procèsso di oncogenesi
sia nella fase di iniziazione che in quella di progressione.
i
all'asbesto dunque, incide causalmente nel procurare la malattia così come si è
manifestata: ogni dose che si aggiunge al carico di fibre già accumulate, aumenta
0
il rischio che la malattia si verifichi, o comunque la aggravar , incrementando
l'infiammazione dei tessuti, impedendo quei processi di clearence che l'organismo
innesca a sua difesa e dunque riducendo il tempo di latenza.
A tal proposito in termini molto specifici si esprime la Cassazione (33311/2012
Fincantieri) che anzitutto precisa che "nella comunità scientifica è ben radicato i l
convincimento
che
il processo carcinogenetico
debba considerarsi
dose-
dipendente, secondo la legge probabilistica di tipo statistico" (come richiesto dalla
sentenza Cozzini, viene stabilito qual è l'orientamento scientifico dominante) e
specifica inoltre che "l'autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione
cellulare, Vinsensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativji, l'evasione dei
processi di logoramento della crescita cellulare, Facquisiziqne di potenziale
duplicativo illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenetica che assicuri l'arrivo di
ossigeno e dei nutrienti, e infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i
comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che ber svilupparsi, e
comunque rafforzarsi e accelerare i l loro corso, giammai possono essere
indipendenti dalla quantità della dose".
[
Questa teoria appare al Tribunale razionalmente più credibile, soprattutto se
60
A tal proposito ben si esprimono i consulenti della parte civile Medicina Democratica
(produzione del 22.11.2015 dell'avv. Mara, pag 25: "la malattia oncologica si manifesta clinicamente alla
fine di un processo che inizia con alterazioni intracellulari il cui darsi comporta un incremento del rischio
ma non necessariamente la certezza di instaurarsi del danno. Solo il ven r meno delle difese
dell'organismo, dovuto tra l'altro al reiterarsi dell'offesa attraverso un accumulo di esposizione, può far
virare la potenzialità verso l'attualità della manifestazione clinica...perché una ce!ula generi un tumore
occorre quindi che vi si accumulino una serie di mutazioni o alterazioni funzionali die
el patrimonio genetico
capaci di superare tutti i meccanismi di controllo; occorrono normalmente molti anni per consentire ad
una cellula di acquisirle tutte senza incorrere nei meccanismi di riparazione o di elipninazione delle cellule
alterate."
I
i
68
verificata nel caso concreto sulle singole posizioni di questo procedimento.
rispetto a quella secondo la quale l'incremento della dose di fibre immesse
nell'organismo sia totalmente irrilevante rispetto ad un processo cancerogeno che
si innesca
in maniera irreversibile a partire da un ce;lo momento non
determinabile nel tempo.
Per di più, esaminando le tesi prospettate dalla difesa, queste} Tribunale osserva
che:
•
Sebbene i consulenti della difesa insistano sul fatto che. uolo predominante
nell'insorgenza e manifestazione del tumore sia da attribuire alla latenza
(facendo particolare attenzione a non confondere il concetto di dose con
quello di latenza) gli stessi non negano però che un ruo !o, nel complessivo
processo cancerogeno, debba essere attribuito anche alla dose (eccezion
fatta per le ultime esposizioni). Nessuno dei consulenti alfferma infatti che i l
mesotelioma sia un tumore dose-indipendente, anzi lo stesso professor La
Vecchia ammette che i l mesotelioma è un "tumore stolido raro e dosedipendente".
Il professor Lotti afferma, inoltre,
che ogni tumotfe è un fenomeno
complesso, " v i è una grossa diversità nella raccolta,
cellule nel loro modo di comportarsi, nelPintegraziène con le cellule
presenti, con le cellule vascolari, con le cellule infiammatorie, con i
fibroblasti, in sostanza ogni tumore ha al suo interno lanche delle cellule
normali,
le
cellule
infiammatorie che
modulano
il
processo
di
cancerogenesi per loro conto" . Dunque mentre alcune cellule evolvono
61
verso
il tumore,
altre
interagiscono
con queste
in
un
processo
infiammatorio che contribuisce alla manifestazione di questo in una certa
modalità e in un certo tempo.
Pag 62
69
Non sembra pertanto incompatibile con quanto affermato dalla difesa, l'idea che
aumentare la dose di fibre tossiche cui un soggetto è sottoposto, possa aggravare la
malattia, giocando
un ruolo almeno
su quei processi
infiammatori
che
interagiscono con il tumore.
Si segnala inoltre che ogni possibile discussione sui "limiti soglia", rispettati i
quali gli amministratori non potrebbero incorrere in alcuna responsabilità, è messa
a tacere dal fatto che basta anche una piccolissima dose di amiamo per innescare i l
processo cancerogeno (sul punto concordano consulenti di accusa e difesa)
sebbene poi il prolungarsi dell'esposizione non faccia altro che aggravare la
malattia. Categorico in tal senso è il Quaderno 15 del Ministero della Salute: "E
importante ricordare che c'è accordo nella comunità scientifica sulla circostanza
che non sia possibile fissare un livello di soglia al di sotto del quale non vi sia
rischio di mesotelioma".
A N A L I S I D E L L E S I N G O L E FATTISPECIE D E L I T T U O S E C O N T E S T A T E
A G L I IMPUTATI.
Nella contestazione mossa agli imputati viene analiticamente indicato il periodo in
cui gli stessi avrebbero assunto posizioni di rilievo societario, sia in qualità di
componenti del Consiglio di Amministrazione, che in qualità
c ii
Amministratori
Delegati della soc. Pneumatici Pirelli srl., con conseguent s assunzione di
responsabilità in relazione alle fattispecie delittuose di cui agli artt 589 e 590 c.p„
cosi come contestate in epigrafe.
CAPO V )
Imputati:
M A N C A (DA 13.5.1986 a 23.6.1988), ISOLA (DA 15.5.1980 A
13.5.1986) ,
70
SIERRA (DA 6.12.1979 A 16.4.1984), VERONESI (da 21.7.198 2 a 16.4.1984).
Parte offesa :
BASTARDI ANTONIO
E' contestato il reato di cui all'art.589 c.p..
Bastardi Antonio nato a Vieste (FG) il giorno 1.1.1942 , è deceduto i l giorno
18.04.2009. all'età di 67 anni: la morte è anticipata rispetto all'ai tesa di vita.
Dalla consulenza disposta dal P.M. emergono i seguenti dati:
La Scheda di Morte ISTAT compilata i l giorno 18.4.2009 indica ccfme "Causa iniziale:
mesotelioma pleurico; causa intermedia: versamento
pleurico; causa terminale: cachessia
neoplastica".
il "Parere sugli esiti mortali del 16/04/2010" redatto dal dr. GF. Bella del '1NAIL indica come
diagnosi di morte "Tumore maligno della pleura" e Causa del decesso "Cachessia neoplastica per
mesotelioma pleurico". (Allegato 1 A)
In vita il sig. Bastardi risultava affetto da "Mesotelioma peritoneale", come da diagnosi di
dimissione del ricovero ospedaliero nel Reparto di Oncologia dell'Ospedale "Serbelloni"' di
Melegnano dell'1.08.2007.
L'anamnesi patologica e la diagnosi clinica sono descritte con adeguati dettagli nella relazione
redatta i l 21.10.2010 a cura del gruppo di valutazione del Registro Me ioteliomi Lombardia
(Allegato 1B), di cui si riporta la seguente sintesi.
Nel ricovero precedente presso i l Reparto di Oncologia dell'Ospedale di Gorgonzola del
9.07.2006 era stato dimesso con diagnosi di "Verosimile mesotelioma pe itoneale", sulla base
dell'esame citologico del liquido ascitìco che evidenziava: "CTM+ [Celili e Tumorali Maligne,
ndr] con cellule di media e grossa taglia ad abito epiteliale ...".
Nel corso del day hospital del giorno 12.11.2007 veniva sottoposto a m ova paracentesi con
prelievo di liquido ascitico per l'esame citologico; l'esame re fenato da lo stesso servizio il
14.11.2007 (07-CI-03630) concludeva per: "
Quadro riferibile a mesotel orna".
Nei mesi successivi seguivano numerosi ricoveri ospedalieri per l'effettuazione di cicli di
chemioterapia.
Nuovamente ricoverato nello stesso Reparto dell'Ospedale "Serbelloni" per la comparsa di
versamento pleurico destro, veniva dimesso il 9.10.2008 con la diagnosi d i : "Mesotelioma
peritoneale in progressione. Progressione pleurica di malattia".
L'esame citologico del versamento pleurico refertato i l 13.10.2008 dal dr. RM. Macchi del
Servizio dì Anatomia Patologica tuttavìa segnalava come "Negativa la rice ca di cellule tumorali
maligne".
Durante altri ricoveri successivi i l paziente veniva ugualmente trattate con lnterleuchina-2
endocavitaria, trattamento immunoterapico rivolto ai pazienti con mesotelitoma pleurico,
Nei numerosi successivi ricoveri ospedalieri non è stata confermata la dia gnosi di mesotelioma
pleurico.
Ultimo ricovero nel Reparto di Oncologia con la seguente diagnosi di dimissione del 12.04.2009:
"Mesotelioma peritoneale. Cachessia neoplastica".
Trasferito al Reparto Cure Palliative il paziente moriva 6 giorni dopo.
La consulenza conclude ritenendo che il Bastardi Antonio sia ;4ato affetto in vita
da mesotelioma maligno peritoneale e che tale diagnosi debba ritenersi, secondo
i criteri indicati dal Registro Nazionale Mesotcliomi (2003) di elevata probabilità.
Ad avviso del Tribunale tale valutazione è corretta e va assunta in base alla breve
sopravvivenza dalla diagnosi (17 mesi) ed alle modalità di
accertamento
diagnostico fondata su esami citologici che riferiscono di un quadro compatibile
con mesotelioma. Vi è esame immunistochimico su reperti del esame citologico,
che ha dato un riscontro positivo alla presenza di cellule tumora li maligne.
Tali conclusioni sono confortate anche dall'esperienza lavorativa del Bastardi,
Quest'ultimo risulta aver lavorato presso la Pirelli Pneumatici di Viale Sarca dal
1963 al 1997.
Ha operato fino al 1970 nei reparto gomma "8631" con mansi >ne di addetto alla
preparazione delle mescole (dapprima in qualità dì dosatore e nell'ultimo anno dì
confezionatore sul mescolatore aperto "84"); i suoi compiti consìstevano nel
caricamento dei mescolatori con le diverse materie prime e sosti nze componenti la
mescola precedentemente dosate. Successivamente ha esercitato l'attività di
carrellista nel reparto gomma "8614". Era prevalentemente addetto al carico e
scarico delle materie prime in gomma e anche al trasporto dei semilavorati nei
reparti: al bisogno operava anche ai forni presenti nel reparto Non risulta che
usasse DPI in amianto e che usasse mascherine respiratorie.
Le
mansioni di addetto alla mescola e di carrellista, risu tano pienamente
compatibili con la patologia di morte riscontrata. In particolare , per il reparto
mescole (dove era stato fino al 1970) non possono sussistere dubbi sulle
esposizioni; ma tali dubbi non sussistono, in concreto,
anche per i l secondo
periodo (fino al 1997), perché la funzione di carrellista comporta la presenza nei
reparti di produzione. E, quindi, anche con riferimento a tale
risulta dalle
sussistere
dichiarazioni testimoniali
di altri soggetti addetti, non possono
dubbi che vi sia stata una esposizione
indiretta
dovuta alla
frequentazione di reparti verosimilmente contaminati.
Non emergono, infine,
elementi certi di esposizione extraprofessionale: in
precedenza, lo stesso, fino al 1962. aveva
evidenzia il concreto
lavorato in altre aziende, ma non si
pericolo di esposizioni ( si tratta attività svolta come
agricoltore e piastrellista).
Tenuto conto dei periodi di incubazione e considerato i l lungo periodo (44 anni
circa) di esposizione, i l giudizio di elevata probabilità può sicuramente tradursi in
certezza.
Sul punto non si rilevano osservazioni da parte della difesa.
Vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate jin imputazione.
A 5JC ^f* *|£ ^£ 3JC S|c
"ì$S
?k jjc *JC
2^5 5JC
CAPO CC)
Imputati:
M A N C A (DA 13.5.1986 a 23.6.1988), ISOLA (DA 15.5.1980 A
13.5.1986)
7fi
SIERRA (DA 6.12,1979 A 16.4.1984), VERONESI (da 21.7.1982 a 16.4.1984).
Parte offesa:
BETTINI GIUSEPPE
Beltini Giuseppe nato a Pozzuolo Martesana (MI) il giorno 8.12. 1930, è deceduto
il giorno 28.10.2006, all'età di 76 anni; la morte è anticipata rispetto all'attesa di
vita.
Dalla consulenza disposta dal P.M. emergono i seguenti dati:
"La Scheda di Morte 1STAT redatta il giorno 29.10.2006 dal medico curante ndica come "Causa
iniziale: mesotelioma; causa intermedia: [non compilato, ndr]: causa terminale : cachessia'*.
Il "Parere sugli esiti mortali del 17/05/2010" redatto dalla dr.ssa T. Taroppio d e l l ' I N A l L indica
come diagnosi di morte "Tumore di natura non specificata dell'apparato respi atorio" e Causa del
decesso "Cachessia neoplastica in mesotelioma pleurico". (Allegato 2 A )
In vita i l sig. Bettini risultava affetto da "Mesotelioma pleurico", come da diaignosi di dimissione
del ricovero ospedaliero nel Reparto di Pneumologia dell'Ospedale " L . Sacca" di Milano in cui
era stato ammesso il 27.04.2006.
L'anamnesi patologica e la diagnosi clinica sono descritte con adeguati dettagli nella relazione
redatta il 17.10.2007 a cura del gruppo di valutazione del Registro Mese teiiomi Lombardia
(Allegato 2B). di cui si riporta la seguente sintesi.
Durante i l ricovero era stato sottoposto a numerosi prelievi del liquido pleurico per l'effettuazione
di esami citologici; tra questi l'esame refertato il 17.05.2006 (2006/010470) che concludeva per:
"Tappeto di emazie nel cui contesto si osservano istiociti e cellule neoplasiche da verosimile
mesotelioma". Il successivo esame citologico sul versamento pleurico prelevato i l 10.05.2006
concludeva per: "...Le indagini immunoistochimiche escludono un secondaismo da neoplasia
prostatica ed orienterebbero verso una possibile primitività mesotel i ale".
Si segnala inoltre che i l sig. Bettini era stato sottoposto a TAC del torace il 21/05/2005 presso il
Servizio di Radiologia dell'Ospedale Villa Marcili che aveva evidenziato l i presenza di
Discreto ispessimento pleuro-plastico perlopiù caratterizzato da calcificazi mi a carico della
pleura parietale e diaframmatica, bilateralmente.
Questo riscontro radiologico è interpretabile come pleuropatia asbesto-correlata.
Il sig. Bettini era risultato affetto da adenocarcinoma della prostata di ignosticato presso
.74
l'Ospedale "Niguarda Cà Granda" nel 2005.''
La consulenza del P.M. conclude ritenendo che Bettini Giuseppe sia stato affetto
in vita da mesotelioma maligno pleurico; la diagnosi è di probaDilità. Era inoltre
affetto da placche pleuriche bilaterali asbesto-correlate. Con elevata probabilità il
Bettini era deceduto a causa del mesotelioma pleurico del quale sra affetto.
A d avviso del Tribunale, tale valutazione è corretta e va assunta in base alla breve
sopravvivenza dalla diagnosi (passano pochi mesi dalla diagnosi nel maggio 2006
alla morte avvenuta nell'ottobre dello stesso anno) ed alla latenza (52 anni) che
fanno escludere cause pregresse (in particolare quella riferibile all'attività svolta
nel 1946 di avvolgimento cavi elettrici, di cui di cui non si conoscono i tempi di
lavoro).
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziato come, nel caso
di specie, gli esami effettuati, (esame citologico con esame iimmunoistochimico)
confortino la diagnosi
di mesotelioma pleurico
primitiv o. escludendo la
metastasi dalla prostata.
Precedentemente era stato diagnosticato un tumore polmonare :d alla prostata (a
20 anni polmonite e pleurite).
Con riferimento all'esperienza lavorativa del Bettini, si rileva come abbia lavorato
presso lo stabilimento pneumatici Pirelli di Viale Sarca dal 15. 1.1954. prestando
servizio nel medesimo stabilimento fino alla pensione, avvenuta il 31.01.1984. Ha
operato come operaio e successivamente caposquadra al repaitio produzione dei
pneumatici occupandosi di tutti i passaggi del processo produtt ivo, dalla materia
prima al prodotto finito per l'intero periodo lavorativo.
Circa la mansione di operaio e caposquadra alla linea di produzione di pneumatici
(dalle materie prime al prodotto
finito),
si tratta di mansione
che non può
{75
determinare dubbi sull'esposizione professionale .
Non emergono, infine,
elementi certi di esposizione
extrarjrofessionale
in
precedenza, lo stesso, aveva lavorato per periodi non pienamente definiti e
comunque non oltre il 1953, in precedenti attività di cui quella dii "avvolgimento
cavi elettrici". Sul punto la difesa (che non contesta il periodo lavbrativ o in Pirelli,
né le mansioni svolte) ha evidenziato che dal 1947 al 1953
lavorato come apprendista meccanico.
lo stesso aveva
In effetti, a parte il perlodo nel settore
"avvolgimento cavi elettrici" (riferibile all'anno 1946 per un periodo non definito),
le altre attività (apprendista meccanico dal 1950 al 1953) non evidenziano i l
concreto pericolo di esposizioni ad amianto.
Tenuto conto del periodo di incubazione e
considerato il lungo periodo di
esposizione, i l giudizio di elevata probabilità
esposizione professi onale ad
amianto, può sicuramente tradursi in certezza.
Vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate in imputazione,
fatta eccezione per
M A N C A che risulta aver avuto responsabil ita gestionali dal
13.5.1986, in epoca successiva a quella in cui ha lavorato il Bettini (fino al
31.01.1984). I l Manca andrà, pertanto, assolto per non aver commesso il fatto.
Capo DD).
Imputati
MANCA (DAI3.5.I986 a 23.6.1988), ISOLA (DA 15.5.1980 A
13.5.1986),
SIERRA (DA 6.12.1979 A 16.4.1984), VERONESI (da 21.7.1982 a 16.4.1984).
A
7 6
Parte offesa
BUTTA ANDREA
Butta Andrea nato a Cisano Bergamasco (BG) i l giorno 20.12J1941 è deceduto i l
giorno 22.06.2007, all'età di 66 anni; la morte è anticipata rispetto all'attesa di
vita.
Dalla consulenza disposta dal P.M. emergono i seguenti dati:
"La Scheda di Morte ISTAT compilata i l giorno 23.6.2007 indica come "Causa iniziale: K tiroide
(intervallo 3 anni); causa intermedia: met [metastasi, ndr] polm; causa unninale insufficienza
respiratoria acuta".
Il "Parere sugli esiti mortali del 3/10/2007" redatto dalla dr. R. Gerard! d e l l ' I N A I L indica come
diagnosi di morte "Mesotelioma pleurico'* e Causa del decesso "Mesotelioma pleurico epiteliode
dx, con metastasi ossea osteolitica alla IH costa dx, diagnosticato nei febbraio 2007". (Allegato
4A)
In vita il sig. Butta risultava affetto da Mesotelioma pleurico epitelioce, come da diagnosi
oncologica del ricovero ospedaliero presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo del febbraio 2007.
L'anamnesi patologica e la diagnosi clinica sono descritte con adeguati dettagli nella relazione
redatta i l 24.07.2008 a cura del gruppo di valutazione del Registro Mesotcliomi Lombardia
(Allegato 4B), di cui si riporta la seguente sintesi.
Nel corso di questo ricovero i l paziente era stato sottoposto ad agobiopsia pleurica destra.
L'esame istologico su tessuto pleurico, integrato con indagini immunoistochimiche. re fenato i l
9.07.2007 dal dr. G. Arrigoni del Servizio di Anatomia Patologica (050138453) permetteva di
porre la seguente diagnosi conclusiva: "Quadro morfologico ed immunoistjochimico compatibile
con mesoteliomaepitelioide associato a fibrosclerosi".
Durante lo stesso ricovero ospedaliero il paziente veniva sottoposto ad esame citologico (C
1517/07) del B A L che re fenato i l 7.02.2007 dal dr. A. Sonzogni indicava; "Si osservano numerosi
corpuscoli dell'asbesto. Presenza di rari sideromacrofagi".
In ordine alla certezza della diagnosi, il gruppo di valutazione del Registro Mesotcliomi
77
Lombardia concludeva per "Mesotelioma maligno certo" (Allegato 4B).
La diagnosi di mesotelioma posta in vita è di certezza, secondo i criteri indicati dal Registro
Nazionale Mesoteliomi nel 2003.
La consulenza conclude ritenendo che Butta Andrea sia risultato affetto da un
mesotelioma maligno pleurico certo, che ne ha causato i l decesso, con elevata
probabilità.
Ad avviso del Tribunale, sulla base della documentazione clinica del certificato di
morte e della breve sopravvivenza dalla diagnosi (30 mesi) è a tamente probabile
che la causa della morte sia da identificarsi nel mesotelioma maligno pleurico.
In tal senso depone anche il periodo di latenza pienamente compatibile con
l'esposizione professionale in Pirelli (45 anni).
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziato, come gli
accertamenti effettuati (Esame istologico con immunoistochimica compatibile con
mesotelioma epitelioide nel luglio del 2007. preceduto da esame citologico nel
febbraio del 2007. che attestava la presenza di numerosi corpuscoli di asbesto)
confortano la diagnosi di mesotelioma maligno pleurico certo, eie ne ha causato il
decesso, con elevata probabilità.
Il Butta era affetto anche da un carcinoma papillare della tiroide infiltrante un
linfonodo su struma adenomatoso (p T3N1) ed era stato sottoposto nel dicembre
2004 ad intervento di tiroidectomia totale"). Le analisi ini munoistochimiche
eseguite su tessuto pleurico consentono di ritenere che la neoplasia del tessuto
pleurico sia primitiva e quindi non relativa a secondarismo tiroideo.
La difesa ha rilevato l'assenza dei risultati dell'esame immunistbehimico ( a cui i l
consulente del P.M. fa riferimento con riguardo al ricovero subito presso gli
Ospedali Riuniti di Bergamo)
ed. altresì, la presenza nel certificato di morte
s 78
ISÌ AT dell"indicazione come concausa del tumore alla tiroide.
Ad avviso del Tribunale si tratta, tuttavia di due tipologie di tlumori che "non
interferiscono'" in quanto (consulente Barbieri) si tratta di tumori con aggressività
e potenzialità terapeutiche e congruità temporali diverse.
Non può quindi nutrirsi dubbio sul rilievo, nell'incidenza causale della morte, del
mesotelioma maligno pleurico.
Con riferimento all'esperienza lavorativa del Butta, l'esposizione lavorativa ad
amianto deve valutarsi come certa.
Anche se non sono presenti la scheda personale e il libretto di lavoro, la storia
lavorativa è stata ricostruita in base a quanto riferito dallo stesso Butta. Dopo una
esperienza in edilizia dal 1953 al 1960, lo stesso ha lavorato in Pirelli dal 1962 al
1991. come carrellista addetto al reparto preparazione mescole.
Si tratta di mansione in un reparto che non può determinare dubbi in ordine
all'esposizione professionale
presso la Pirelli, considerata 1'attività che si
svolgeva nel reparto di preparazione delle mescole. Deve, inoltre, essere esclusa
la presenza di esposizioni a fattori di rischio noti del mesotelioma al di fuori
dell'esposizione ad amianto, trattandosi di esposizione lavorativa ad amianto
valutabile come certa, consistente per durata.
Con riferimento a
cause di esposizione
extraprofessionale
a possibile
esposizione ad amianto come manovale edile ( per 7 anni) può ij;appresentare un
eventuale contributo all'esposizione subita alle dipendenze della ìrftpre sa Pirelli, di
caratteristiche, tuttavia, non precisabili, dal momento che i l Butta ha riferito di
non aver mai fatto uso di manufatti in amianto .
Sussiste, pertanto un nesso di causa tra l'esposizione professiona e certa derivata
dall'attività lavorativa svolta presso l'impresa Pirelli di V.le Salica in Milano e
l'insorgenza del mesotelioma pleurico diagnosticato al sig. Butta
Vanno, pertanto, ritenuti responsabili tutti gli imputali nelle qualità indicate in
imputazione.
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CAPO GG)
Imputati:
M A N C A (DA 13.5.1986 a 23.6.1988), ISOLA (DA 15.5.1980 A
13.5.1986) ,
SIERRA (DA 6.12.1979 A 16.4.1984), VERONESI (da 21.7.1982 a 16.4.1984).
Parte offesa:
CH1COLI SCIPIONE
11 sig. Chi coli Scipione è nato a Brindisi il 7.05.1935 ed era residente a Cinisello
Balsamo (MI).E* deceduto i l 6.08.2008, all'età di 73 anni; la morte è anticipate
rispetto all'attesa di vita.
Dalla consulenza disposta dal P.M. emergono i seguenti dati:
La scheda di morte 1STAT compilata i l giorno 6.08.2008 dal medico curante indica come "Causa
iniziale:
mesotelioma
pleurico
sn;
causa
intermedia:
metastasi
polmonari,
metastasi
mecliastiniche, insufficienza respiratoria; causa terminale: shock".
11 "Parere sugli esiti mortali del 13/08/2008" redatto dalla dr.ssa T. Taroppi o dell'IN A li. indica
come Diagnosi di morte "Tumore maligno della pleura", Causa del
lecesso "Cachessia
neoplastica". Parere "Morte riconducibile all'evento"..
In vita i l sig. Chicoli risultava affetto da "Mesotelioma epitelioide". crime da diagnosi di
dimissione del ricovero ospedaliero nel Reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale "Niguarda
Cà Granda" di Milano dal 18.01.2006 al 25.01.2006.
L'anamnesi patologica e la diagnosi clinica sono descritte con adeguati det agli nella relazione
redatta il 9.07.2010 a cura del gruppo dì valutazione del Registro Mesoteliotrji Lombardia, di cui
si riporta la seguente sintesi.
Nel corso di questo ricovero il paziente era stato sottoposto a toracotomia che :aveva consentito di
prelevare campioni di tessuto per l'analisi istologica.
L'esame istologico su campioni di pleura, integrato con indagini immunoistocjhimiche, refertato il
27.01.2006 dal Servizio di Anatomia Patologica permetteva di porre la seguente diagnosi
conclusiva: "Mesotelioma maligno epitelioide".
In ordine alla certezza della diagnosi, i l gruppo di valutazione del Rejgistro Mesoteliomi
Lombardia concludeva per "Mesotelioma maligno certo".
La diagnosi di mesotelioma posta in vita è di certezza, secondo i criteri indicati dal Registro
Nazionale Mesoteliomi nel 2003.
Sulla base della documentazione clinica, del certificato di motfte e della breve
sopravvivenza dalla diagnosi (31 mesi) secondo i consulenti del '.M. è altamente
probabile che la causa della morte sia
da identificarsi nel mesotelioma maligno
pleurico.
Le osservazioni difensive, consentono di sintetizzare le questioni attinenti le cause
della morte, anche perché
pleurico, accertato
si tratta, con certezza, di un case» di mesotelioma
in maniera idonea (risulta essere stato sottoposto
a
toracotomia nel gennaio 2006, con esame istologico di campioni di pleura
integrato con indagini
immunistochimiche e con diagnosi di
mesotelioma
maligno epitelioide). La patologia, dunque, è certa e la diag tosi adeguata. I l
paziente risulta, altresì aver prestato servizio presso la Pirelli Tyre
L'unico rilievo difensivo riguarda la presenza di possibili esposizioni in altre
situazioni lavorative: in particolare si evidenzia l'attività svolta dal 1954 al 1957
marina militare; poi quella di muratore dal 1958 al 1963 in Ital a e in Germania,
prima dell'ingresso in Pirelli dal 1963 fino al 1992, in cui en. stato addetto al
controllo e alla manutenzione di impianti termici.
Sul punto il Tribunale evidenzia come la possibile esposizione extraprofessionale
ad amianto nell'attività di manovale edile ( per 5 anni) e di operatore di supporto
ai manutentori di nave militare nel servìzio di leva possono aver comportato un
eventuale contributo all'accertata esposizione ad amianto contratta presso la
Pirelli, di entità, invero, non precisabile tenuto anche conto elle il Chicoli ha
riferito di non aver mai fatto uso di manufatti in amianto in arhbedue le prime
possibili esposizioni.
Sotto altro profilo,
va evidenziato come la qualifica di operàio manutentore
termoidraulico (addetto alla manutenzione degli impianti termici) ha comportato
un sicuro contatto con l'amianto. Come è noto, sul punto si ri
richiamano anche gli
elementi emersi in ordine all'attività di bonifica, le tubazioni di trasporto dei fluidi
caldi, erano coibentate per tutta la lunghezza con amianto. Gli interventi sulle
tubazioni (rotture, perdite ecc) implicavano contatto certo con i l materiale coibente
in quanto i manutentori dovevano prima procedere alla rimozione del coibente di
rivestimento, quindi al taglio del segmento di tubo da sostituire e infine alla
saldatura del nuovo segmento.
Peraltro, dalle testimonianze degli operai, nel corso del giudiz io), è emerso come
queste operazioni venissero spesso
eseguite utilizzando struttienti rudimentali
(accette o piccole tronchesi) senza adeguate misure di protezione e senza la
disponibilità di specifiche procedure di sicurezza. Inoltre le guarnizioni delle
valvole e delle turbine erano costituite da amianto. La presenza di amianto così
descritta rappresentava un rischio di esposizione diretta per questi lavoratori.
Queste stesse operazioni, specie se eseguite negli ambienti confinatii e nei cunicoli
sotterranei, causavano un inquinamento di fondo certamente superiore a quello
dell'ambiente esterno, accentuato dal fatto che non risulta vanissero eseguite
periodiche operazioni di pulizia e bonifica.
La diretta manipolazione di fibre è stata testimoniata dallo stesso Chicoli, che,
prima del decesso, ha riferito di aver manipolato in prima persona amianto o
MCA, in particolare svolgendo la sua mansione di manutentore termo-idraulico
82
nelle gallerie e cunicoli dei sottoservizi agli impianti di prò iuzione. Questa
esposizione di tipo attivo ad amianto durante lo svolgimento delle sue mansioni e
di tipo passivo per l'insieme del lavoro svolto come manuten ore in ambienti
contaminati da fibre di amianto, rendono certa l'esposizione professionale nello
stabilimento Pirelli.
Sussiste, pertanto un nesso di causa tra l'esposizione professionii.le certa derivata
dall'attività lavorativa svolta presso l'impresa Pirelli di V.le Sarca in Milano e
l'insorgenza del mesotelioma pleurico diagnosticato al CHICOLI
Vanno, pertanto, ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate in
imputazione.
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Imputati: MANCA (DAI3.5.1986
a 23.6.1988),
ISOLA
(IpA 15.5.1980 A
13.5.1986) , SIERRA (DA 6.12.1979 A 16.4.1984), VERONESI (da 21.7.1982 a
16.4.1984).
Parte offesa
COLNAGO
Il sig. Colnago Luigi è nato a Monza il 24.04.1936 ed era residentje a Monza.
E' deceduto il 29.06.2006. all'età di 70 anni; la morte è anticipata rispetto
all'attesa di vita.
Dalla consulenza disposta dal P.M. emergono ì seguenti dati:
La Scheda di Morte
ISTAT compilata ìi giorno 29.06.2006 dal medico curante indica come
"Causa iniziale: mesotelioma pleurico; causa intermedia: embolìa polmonare ; causa terminale:
cachessia neoplastica".
Il "Parere sugli esiti mortali del 27/02/2007" redatto dalla dr.ssa D. Perlo dell ' I N A I L indica come
Diagnosi di morte "Tumore maligno della pleura", Causa del decesso " M sotelìoma pleurico,
83
embolia polmonare, cachessia neoplastica", Parere "Morte riconducibile ali*evento
In vita i l sig. Colnago risultava affetto da "Mesotelioma diffuso prevalere emente epiteliale",
come da diagnosi di dimissione del ricovero ospedaliero nel Reparto di Chirurgia Toracica
dell'Ospedale S. Gerardo di Monza dal 6.04.2006 ai 19.04.2006.
L'anamnesi patologica e la diagnosi clinica sono descritte con adeguati dett agli nella relazione
redatta il 9.09.2010 a cura del gruppo di valutazione del Registro Mesoteliomi Lombardia.
Nel corso di questo ricovero i l paziente era stato sottoposto a videotoracoscqpia diagnostica per
l'analisi istologica.
L'esame istologico su campioni di pleura, integrato con indagini immunoistèch imiche, refertato
il 18.04.2006 dal Servizio di Anatomia Patologica (12006-007627) peniletteva di porre la
seguente diagnosi conclusiva: "Mesotelioma diffuso pres'alentemente epiteliale
Il 25.04.2006 i l paziente veniva nuovamente ricoverato nello stesso Osecedale, Reparto di
Pneumologia. per una recidiva di versamento pleurico; durante i l ricovero diagnosticata una
embolìa polmonare.
La TÀC del torace eseguita i l 9.05.2006 per la stadiazione del mesoteliomja concludeva come
segue: "Franca progressione di malattia a livello toracico...".
il 29.06.2006 il paziente decedeva.
(n ordine alia certezza della diagnosi, i l gruppo di valutazione del Re|gistro Mesoteliomi
Lombardia concludeva per "Mesotelioma maligno certo**.
La diagnosi di mesotelioma posta in vita è di certezza, secondo i criteri iindicati dal Registro
Nazionale Mesoteliomi nel 2003.
In data 28.07.2006 al sig. Colnago veniva redatto dalla dr.ssa A . Pirris della UO PS A L , ASL di
Milano 3, i l primo certificato INA1L di malattia professionale consistente in "Mesotelioma
pleurico diffuso prevalentemente epiteliale".
11 "Parere su esiti mortali del 27/02/2007" per la MP 506179848 del 29/0« /2006 redatto dalla
dr.ssa D. Perlo dell'IN A1L indica nel mesotelioma la causa del decesso
" aorte riconducibile
all'evento" causa decesso: "mesotelioma pleurico, embolia polmonare, caches sia neoplastica".
Sulla base della documentazione clinica, del certificato di motte e della breve
84
sopravvivenza dalia diagnosi (2 mesi) risulta altamente probabile, secondo i
consulenti dei R M . , che la causa della morte sia da identificarsi nelle complicanze
del mesotelioma maligno pleurico.
In conclusione, il sig. Colnago Luigi è risultato affetto in vita da mesotelioma
maligno pleurico; la diagnosi è di certezza.
Con elevata probabilità i l Sig.
Colnago è deceduto a causa del mesotelioma pleurico del quale era affetto.
Ad avviso del Tribunale, tale valutazione è corretta e va assunta in base alla breve
sopravvivenza dalla diagnosi (passano 2 mesi dalla diagnosi nelljaprile 2006 alla
morte avvenuta nel giugno dello stesso anno) ed alla latenza -46 anni-, che fanno
escludere cause pregresse (in particolare quella riferibile all'attività svolta
nel
settore tessile fino al 1954, di cui di cui non si conoscono le modalità di lavoro).
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziato come, nel caso
di specie, gli esami effettuati, (esame istologico con esame immunoistochimico)
confortino la diagnosi di mesotelioma maligno pleurico.
Con riferimento all'esperienza lavorativa del Colnago, sì rileva come lo stesso
abbia lavorato, nei reparti sopra indicati, presso lo stabilimento pneumatici Pirelli
di Viale Sarca dal 1960 al 1990 Circa la mansione di addetto prima presso i l
reparto vulcanizzazione e poi presso il reparto mescole, si tratta Idi mansioni che
non possono determinare dubbi sull'esposizione
e sulla morte cjerta per malattia
professionale.
Non emergono, infine,
elementi certi di esposizione
extraprofessionale: in
precedenza, lo stesso, aveva lavorato per circa 4 anni nel sentore tessile;
la
categoria di esposizione lavorativa ad amianto (secondo Linee Guida ReNaM
2003) è definibile come "possibile" per la mansione di cernita degli stracci,
comunque non meglio caratterizzata.
85
Tenuto conto del periodo di incubazione e
esposizione, i l giudizio di elevata probabilità
considerato i l Ungo periodo di
esposizione professionale ad
amianto, può sicuramente tradursi in certezza.
Sussiste, pertanto un nesso di causa tra l'esposizione professionale certa derivata
dall'attività lavorativa svolta presso l'impresa Pirelli di Vie Sarca in Milano e
l'insorgenza del mesotelioma pleurico diagnosticato al COLNAGO.
Vanno, pertanto, ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate in
imputazione.
C A P O DDD)
Imputati:
GRANDI (dal 18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarich ), ISOLA ( dai
15.5.1980 al 13.5.1986), SIERRA (6.12.1979 al 16.4.1984), VERONE SI (dal
21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.:
GRECO Giuseppe.
L'ipotesi delittuosa ascritta a GRECO Giuseppe è quella di lesioni gravi, essendo
il Greco ancora in vita.
La p.o., originariamente costituita parte civile, ha reso testimoni mza nel corso del
processo e, pertanto, anche in questa sede va fatto opportuna riferimento alle
dichiarazioni da lui rese in dibattimento, in cui ha descritto compiutamente le
condizioni di lavoro.
Dalla consulenza disposta dal R M . emergono i seguenti dati:
Lo stesso è risultato affetto da "Mesotelioma maligno", come da diagnosi di dimissione del
ricovero ospedaliero nel Reparto di Chirurgia dell'Ospedale S. Carlo di Milano dal 31.08.2010 al
24.09.2010.
L'anamnesi patologica e la diagnosi clinica sono descritte con adeguati dettigli nella relazione
redatta il 25.11.2011 a cura del gruppo di valutazione del Registro Mesoteliom Lombardia, di cui
sì riporta la seguente sìntesi.
Nel
corso di questo
ricovero il paziente
era
stato sottoposto
i l giorno
1.09.2010
a
videotoracoscopia che aveva consentito di prelevare campioni di tessuto per Ve nalisi istologica,
L'esame istologico, integrato con indagini immunoistochimiche, refertato il 06.09.2010 dai
Servizio di Anatomia Patologica
permetteva di porre la seguente diagnosi conclusiva:
"Mesotelioma maligno diffuso epiteliale (adenomatoide) associato a modesta fibrosi ..
L'esame citologico del liquido pleurico prelevato nel corso dell'intervento e refertato i l 9.09.2010
concludeva come segue: '"Reperto citologico suggestivo di cellule tumorali maligne, suggestive
per mesotelioma".
In ordine alla certezza della diagnosi, il gruppo di valutazione del Registro Mesoteliomi
Lombardia concludeva per "Mesotelioma maligno certo".
Secondo i consulenti del R M . , la diagnosi di mesotelioma posta in vita c di
certezza, secondo i criteri indicati dal Registro Nazionale Mesotel orni nel 2003.
Ad avviso del Tribunale sull'accertamento diagnostico di Mesctelioma maligno
diffuso epiteliale, accertato nel 2010, non possono sussistere dubbi, non solo per le
modalità
di
accertamento
(esame
istologico,
integrato
con
indagini
immunoistochìmiche, refertato i l 06.09.2010 dal Servizio di Anatomia Patologica
ed esame citologico del liquido pleurico prelevato nel corso dell'intervento e
refertato i l 9.09.2010). ma anche perché, nel corso del giudizio, in accoglimento
di una richiesta difensiva, sulla persona del GRECO
dibattimento
è stata disposta in
perizia medica-legale. Il perito nominato Dott Gentilomo
confermato la sussistenza della malattia sopra indicata. Va
ha
anche detto che
all'esito di detto accertamento peritale, da parte degli imputati è stato risarcito i
87
danno, sicché la difesa del Greco ha revocato
la propria costruzione di parte
civile.
Peraltro su tratta di malattia insorta dopo 47 anni di latenza, sicuramente riferibile
all'attività professionale prestata preso lo stabilimento Pirelli di v:ale Sarca, ove i l
GRECO risulta aver lavorato nel settore pneumatici, reparto cinturati, quale
addetto agli stampi, dal 1963 al 1983.
Non si evidenziano, inoltre, cause di esposizione extraprofessiorjale, non avendo
la p.o. -sia prima che dopo l'esperienza professionale in Pirelli- svolto attività in
cui possa aver avuto contatti con le fibre di amianto.
Sussiste, pertanto un nesso di causa tra l'esposizione professioni le certa derivata
dall'attività lavorativa svolta presso l'impresa Pirelli di V i e S;arca in Milano e
l'insorgenza del mesotelioma diagnosticato al Greco.
Vanno, pertanto, ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qt alita indicate in
imputazione.
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CAPO A ) :
Imputati:
BATTAGLIGLI (23.6.1988 a 6.12.1988), BELLINGERI (dal 21.3.1985
31.1.1989 con diversi incarichi),
al
GRANDI (dal 18.12.1979 a1 31.1.1989 con
diversi incarichi), ISOLA ( dal 15.5.1980 al 13.5.1986), LIBERA I (dal 16.4.1984
al 13.5.1986), M A N C A (dal 13.5.1986 al 31.1.1988 con div ersi incarichi),
MORONI (dal 13.5.1986 ai 20.12.1988), PEDONE (24.4.19817 al 31.1.1989),
PICCO
(dal 13.5.1986 al 24.4.1987), SIERRA (6.12.1979 al
VERONESI (dal 21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.:
16.4.1984),
MARCIANO
Il sig. Marciano Enio è nato a S. Sebastiano Curonio (AL) i l 2 03.1946 ed era
residente a Milano.
E' deceduto il 19.03.2002, all'età di 56 anni; la morte è an icipata rispetto
all'attesa di vita.
Dalla consulenza disposta dal R M . emergono i seguenti dati:
La Scheda di Morte 1STAT compilata i l giorno 19.03.2002 indica coni i "Causa iniziale:
mesotelioma
pleurico: causa intermedia: insuff. renale
acuta;
causa t rminale:
collasso
cardiorespiratorio...".
In vita il sig. Marciano risultava affetto da "Mesotelioma pleurico", come da r.coverò ospedaliero
presso l'Ospedale "NiguardaCà Granda" di Milano dal 26.06.2001 al 12.07.2001.
L'anamnesi patologica e la diagnosi clinica sono descritte con adeguati dettigli nella relazione
redatta il 6.03.2003 a cura del gruppo dì valutazione del Registro Mesoteliomi Lombardia, dì cui
si riporta la seguente sintesi.
11 sig. Marciano Enio iniziava a soffrire di saltuarie toracoalgie nel settembre 2000.
Nel
marzo 2001
veniva ricoverato nel Reparto di Broncopneumotisil )gia
dell'Ospedale
"Niguarda Cà Granda" di Milano e dimesso con diagnosi di "Pleuropolmonite basilare sinistra".
Nel giugno 2001 nuovamente ricoverato nello stesso Ospedale, reparto di Chirurgia Toracica, e
dimesso con diagnosi di "Mesotelioma pleurico".
Durante il ricovero veniva sottoposto ad accertamenti diagnostici e in particolare a toracoscopia
per
l'effettuazione
di
biopsia
pleurica;
l'esame
istologico
eseguito
con
indagini
immunoistochimiche (n° 2001/040216 del 4.07.2001) consentiva di porre la diagnosi di
"Localizzazione da mesotelioma maligno di tipo epiteliale diffuso".
Dal luglio successivo il paziente veniva sottoposto a cicli di chemioterapia.
Il decesso giungeva dopo 8 mesi dalla diagnosi di mesotelioma.
In ordine alla certezza della diagnosi, il gruppo di valutazione del Registro Mesoteliomi
Lombardia concludeva per "mesotelioma maligno certo".
Secondo il consulenti del RM. la diagnosi di mesotelioma posta in vita è di
/: 89
fi
certezza, secondo i criteri indicati dal Registro Nazionale Mesoteliomi nel 2003.
Sempre secondo detti consulenti, sulla base della documentazione clinica, del
certificato di morte e della breve sopravvivenza dalla diagnosi <
altamente probabile che la causa della morte fosse da identificarsi nel mesotelioma
maligno pleurico.
A d avviso del Tribunale tale valutazione è corretta e va assunta in base alla breve
sopravvivenza (8 mesi)
ed alla latenza (31 anni), che fanno escludere altre
possibili cause di contagio.
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziato come, nel caso
di specie, gli esami effettuati, (esame istologico con esame immunbistochimico ed
anche esame citologico su liquido pleurico, che rilevava cel ule mesoteliali
attivate) confortino la diagnosi di mesotelioma pleurico.
Con riferimento all'esperienza lavorativa del Marciano, si rileva come lo stesso
presso lo stabilimento pneumatici Pirelli di Viale Sarca dall'anno 1970 all'anno
2001, abbia lavorato come
addetto alla confezione di pneumatici dal 1970 al
1973, come addetto al reparto finitura dal 1974 al 1987 e come addetto alle prove
di qualità dal 1987 al 2001, con mansioni che non possono determinare dubbi in
ordine alla esposizione professionale.
Non emergono, infine,
elementi certi di esposizione extraprofessionale: in
precedenza, lo stesso, aveva lavorato dal 1964 al 1970 nel campo dell'edilizia
quale manovale. Le informazioni su questo periodo lavorativo, tuttavìa, non sono
adeguate a valutare se sia stata possibile un'esposizione lavorativa ad amianto.
Tenuto conto del periodo di incubazione e
esposizione, il giudizio dì elevata probabilità
considerato il lungo periodo di
esposizione professionale ad
|
90
amianto, può sicuramente tradursi in certezza.
Vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate in imputazione.
CAPO BBB)
Imputati:
BATTAGLIGLI (23.6.1988 a 6.12.1988), B E L L I N G E R I (da
21.3.1985
al
31.1.1989 con diversi incarichi), GRANDI (dal 18.12.1979 al 31.1.1989 con
diversi incarichi), ISOLA ( dal 15.5.1980 al 13.5.1986), LIBERATI (dal 16.4.1984
al 13.5.1986), MANCA (dal 13.5.1986 al 31.1.1988 con diversi incarichi),
MORONI (dal 13.5.1986 al 20.12.1988), PEDONE (24.4.1987 al 31.1.1989).
PICCO (dal 13.5.1986 al 24.4.1987), SIERRA (6.12.1979 al 16.4.1984),
VERONESI (dal 21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.
RADAELLI
11 Sig. Radaci li Ernesto è nato i l 20.09.1938 a Caponago (Milano), era residente a
Caponago (Milano) via da Vinci I L E ' deceduto 11.6.2010, presso un istituto di
cura pubblico (Ospedale di Gorgonzola), all'età di 72 anni; la rporte è anticipata
rispetto all'attesa di vita.
Dalla consulenza disposta dal R M . emergono i seguenti dati:
La Scheda ISTAT di Morte redatta 11.6.2010 riporta come "causa iniziale: nesotelioma pleurico
(anni 1, mesi 1); causa intermedia: metastasi linfonodali, progressione pleurica; causa terminale:
progressione neoplastica".
Risulta effettuata una intervista alla coniuge (Signora Villa Angela) e al tìglio i l 16.12.2010 a cura
delle Assistenti Ferrari e Albani, ASI.. Milano 2, che operano nell'ambito delle attività del
Registro Mesoteliomi della Lombardia.
Dalla storia clinica non risultano dati di rilievo per quanto di interesse (setjopiastica nel 1979;
intervento chirurgico ai rotatori destri).
In vita il sig. Radaelli risultava affetto da "mesotelioma pleurico".
E* stato diagnosticato affetto da mesotelioma maligno pleurico dì tipo epi eli al e sulla base di
accertamenti clinico-strumentali che hanno incluso un esame istologico di frammenti e lembi
della pleura prelevati in Videotoracoscopia (28.5.2009) durante ricovero ospedaliero al San
Raffaele di Milano.
L'esame istologico ha referto del 8.6.2009 e si conclude con "aggregati di Cellule epiteliomorfe
atipiche
compatibili con
mesotelioma",
diagnosi
supportata
da ri sjultato
di indagini
immunoistochimiche.
Si trascrivono per esteso i risultati di due esami anatomo-patologici.
Primo esame:
N . 50910709 a firma del prof. C. Doglioni, UO Anatojmia Patologica, HS.
Raffaele, Milano, data 8.6.2009:"A. Pervengono nel medesimo contenitore
frammenti laminari
bianco grigiastri il maggiore di cm 3, i l minore di cm 1,5. Sezioni scriate. In oto.
B. Circa 5 ce di materiale frusto lato bianco brunastro. In Toto.
Diagnosi
A : Lembi di pleura parietale sede di iperplasia mesoteliale a|i pica
B. Materiale
necrotico frammisto a frammenti di tessuto fibroso in cui si osservano aggregati di cellule
epiteliomorfe atipiche (calretinina 4-, ESA +/-) compatibili con mesotelioma'
Secondo esame, n. 2009-1-02501 a firma di dr.ssa Carla Cattaneo, UOC di Anatomia e Istologia
Patologica e Cìtodiagnostica, Presidio Ospedaliero di Vimercate.
Data 27.4.2009
Agobiopsia 7° costa dx (eco guidata)
Quadro Macrscopico
Alcuni frustoli biancastri friabili, il maggiore della lunghezza dì cm. 0,5
Diagnosi
Microfrustoli ago bi opti ci frammentati dì materiale necrotico-emorragicb nel cui contesto si
osservano rari gruppi dì elementi epiteliomorfi di piccole dimensioni (imriunoreattività positiva
per Citocheratina MNF 116, Citocheratina Vimentina) suggestivi per cellule 1tumorali maligne non
ulteriormente valutabili per le caratteristiche del materiale"
92
Gli accertamenti eseguiti durante questi ricoveri hanno incluso TAC dei torace e PET globale
corporea.
La TAC del torace (22.5.2009) riportava come referto: ''presenza di idro PNX [pneumotorace,
ndr] a destra con abbondante falda di versamento pleurico che dalla base rìsale sino all'apice.
Sfumate aree di addensamento parenchimale in corrispondenza del polmone di destra, con aree di
addensamento più compatte in sede periferica. Formazione nodulare di pochi millimetri in
verosimile corrispondenza del lobo medio, da rivalutare. Componente di tessuto allungato con
diametro massimo di 3-4
cm dello spessore interno attorno al cemimetro
contenente
calcificazione a livello del lobo polmonare inferiore di sinistra, indissociabile dalla scissura, con
bronchiectasie da trazione, esteso fino all'ilo omolateralc: formazione nodulare calcifica di
verosimile pertinenza pleurica , di circa 15 mm, in sede basale di sinistra. Qualche piccola
formazione nodulare sub pleurica sinistra, con ispessimenti pleurici nodulan. Qualche piccolo
nodulo calcifico bilaterale. Enfisema delle parti molli in adiacenza all'ingresso del drenaggio con
estremo in sede paramediastinica basale, del tutto anteriormente. Linfonodi ingranditi, con
diametro massimo di 15 mm in sede ilare destra: Linfonodi attorno al centimetro in sede
mediasi ini ca: Lesione ost colitica in corrispondenza della V I I costa di sinis ra con evidenza di
tessuto solido di circa 3,5 cm che invade le parti molli adiacenti, indissociabile dal diaframma e
giunge a stretto contatto con il profilo di VII-V segmento epatico, da cui non risulta sicuramente
dissociabile. Sfumata nodularità disomogeneamente ipodensa i circa 15 mm sembra inoltre
riconoscersi in sede sub glissoniana lungo il profilo d e l l ' V i l i segmento. Linfonodi anteriori al
centimetro all'analogo cardiofrenico anteriore destro: Surreni ispessiti, a morfologia conservata".
La PET, seguita in data 10.4.2009, mostrava iperaccumulo del tracciante in diverse aree
anatomiche (costa destra, sfondato costo frenico laterale, diverse stazioni linfonodali).
Il giudizio del Registro Mesoteliomi della Lombardia è dì "Mesotelioma maligno certo"
(documento del 20.10.2011).
11 dr. G. Di Stefano medico legale IN A l L esprimeva i l parere sugli esiti mortali del 24/02/2011
della MP 510427088 del 11/06/2010 in data 30/11/2011 concludendo che la diagnosi di morte
"mesotelioma pleurico" fosse "riconducibile all'evento" ed indicava "esposto con alta probabilità
alla inalazione di amianto presente nel talco contaminato dal 1961 al 1989".
Sulla base della documentazione clinica e della breve s<•opravvivenza dalla diagnosi
certa di mesotelioma , ad avviso dei consulenti del P.M., con el evata probabilità il
93
/
decesso era stato causato dal mesotelioma maligno.
Ad avviso del Tribunale tale valutazione è corretta e va assunta in base alla breve
sopravvivenza (poco più
di un anno)
ed alla latenza (47 anni), che tanno
escludere altre possibili cause di contagio.
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziato come, nel caso
di specie, gli esami effettuati, (esame istologico con esame imrr.unoistochimico,
con prelievo di frammenti e lembi della pleura prelevati in videotoracoscopia, che
evidenziavano la presenza di placche pleuriche) confortino la diagnosi
di
mesotelioma maligno pleurico.
Con riferimento all'esperienza lavorativa del Radaelli, si rileva come lo stesso
abbia lavorato presso lo stabilimento pneumatici Pirelli di Viale JSarca dall'anno
1961 all'anno 1989. nel settore pneumatici , dove era addetto al reparto cinturati
con qualifica prima di manovale, poi operaio, infine di istruttore, con mansioni che
non possono determinare dubbi in ordine alla esposizione professionale.
Non emerge, infine, alcun elemento di esposizione extraprofesséionale avendo in
precedenza, lo stesso, aveva lavorato (dal 1954 al 1961) in settori (lavorazione del
legno) che non presentano problematiche quanto all'esposizione ia amianto.
Tenuto conto del periodo di incubazione e
esposizione, il giudizio di elevata probabilità
amianto, può sicuramente tradursi in certezza.
considerato i l lungo periodo di
esposizione professionale ad
|
Vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate! in imputazione.
& SJC 2J£ s|S jjf
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CAPO Z Z )
IMPUTATI:
BELLINGERI (dal 21.3.1985 al 31.1.1989 con diversi incarichi), GRANDI (dai
18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarichi), ISOLA ( dal 15.5.1980 al
13.5.1986). LIBERATI (dal 16.4.1984 al 13.5.1986), SIERRA (6.12.1979 al
16.4.1984), VERONESI
(dal 21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.:
RAMPINI
Il Sig. Rampini Aldo è nato i l 8.6.1930 a Fogliano Milanese, era residente a
Vanzago (Milano), via S. Carlo 2. E' deceduto i l 6.10.2011, al età di 81 anni,
presso l'Azienda Ospedaliera G. Salvini, Rho (Milano) (Diagnos i alla dimissione
per decesso: "Episodio
sincopale.
Insuff. respiratoria in
mesotelioma in
progressione di malattia").
Dalla consulenza disposta dal P.M. emergono i seguenti dati:
La Scheda di morte ISTAT riporta: "Causa iniziale: Mesotelioma pleurico; causa intermedia:
cachessia neoplastica; causa terminale: Arresto cardiaco'*.
La dr.ssa E. De Leonardi, medico-legate IN A I L esprìmeva in data 15/02/2012 il parere sugli esiti
mortali del 30/01/2012 della MP 510766440 del 06/10/2011 affermando 'morte riconducibile
all'evento" del decesso "exitus per cachessia neoplastica in mesotelioma pleurico" del tumore
primitivo pleurico.
Risulta effettuata una intervista alla figlia, Tiziana Rampini, il 14.7.2010 a
Mensi (Registro Mesoteliomi Lombardia) per la ricostruzione della esposizione a fattori di
rischio.
La storia clinica non presenta dati di interesse per quanto attiene ai quesiti (è riportato:
ipertensione arteriosa negli ultimi 5 anni, in trattamento farmacologico),
in vita il sig. Rampini risultava a fletto da mesotelioma pleurico.
Viene diagnosticato affetto da un mesotelioma maligno pleurico di tipo epiteliale sulla base di
accertamenti clinico-strumentali che esegue a seguilo di ricoveri ospedalieri che originano da
\
95
segni e sìntomi (dolore toracico, diagnosi di versamento pleurico) insorti dal giugno 2010.
I ricoveri ospedalieri sono presso l'Ospedale Salvini di Garbagnate Milanese.
E' di interesse rilevate che la TAC del torace (esame dell'8.6.2010) documenta anche la presenza
di diffuse placche pleuriche.
"'Gabbia ossea simmetrica. Abbondante falda di versamento pleurico a siriistra che determina
j
ateletassia compressiva dei segmenti postero e antere basali del lobo inferiore omolaterale. Le
limitanti pleuriche martellare e diaframmatica, nonché la pala inferiore della grande scissura di
tale lato, presentano irregolari ispessimenti nodulari solidi dotati di impijegnazione contrasto
grafica, il maggiore dei quali delle dimensioni massime di 18 cm, è documentabile nel contesto
del tessuto adiposo extra-pleurico in corrispondenza dello spazio intercostale
compreso tra gli
archi medi di IV e V costa a sinistra. I reperti descritti in prima ipo est compatibili con
mesotelioma
pleurico, sono
meritevoli
di completamento mediante esame bioptico. Si
documentano focali placche calcifiche dello spessore massimo di 4 mm in corrispondenza della
limitante pleurica posteriore a destra...".
lì risultato dei prelievi bioptici pleurici posteriori e anteriori, prelevati nel corso di toracoscopia
eseguita il 23.6.2010, pongono diagnosi anatomo-patologica di "mesotelioma maligno epiteliale
papillare con densa
componente straniale"', diagnosi supportata anche da
accertamenti
immunoistochimieì multipli.
Si riporta per esteso il referto.
Esame 10_I-03097 a firma del dr. Enrico Tavani, responsabile, Servizio di Anatomia Patologica,
Ospedale di Rho. con data 29.6.2010.
"Descrizione macroscopica: Biopsia pleurica posteriore, biopsia pleurica an enore.
Reperto microscopico e conclusioni diagnostiche
I -2) Mesotelioma maligno epiteliale papillare con densa componente stramale.
Immunoistochimica: Calretinina +, CK 7+, CK 5/6 +, CK 20 +/-, Ber EP4
B 72.3
E' di interesse riferire che anche gli esami citologici del liquido pleurico (prelievo del 23.6.2010)
supportano la diagnosi di mesotelioma ("materiale flbrino ematico e abbondante cellularità
neoplastica prevalentemente in piccoli aggregati lassi, talora con aspetti sirpil papillari con aspetti
morfologici coerenti con mesotelioma").
(Esame 10-C-02370, stessa struttura, stesso ospedale).
96
a
Per quanto riguarda le decisioni terapeutiche, in data 16.8.2010 i sanitari decidono "considerata
l'estensione della malattia non si prende in considerazione l'impiego di terajj»;ia con pemetredex
per la penuria i risultati attesi e per i disturbi iatrogeni possibili" (dr. Gìanfrànco Pavia, Clinica
San Carlo, Ambulatorio di Oncologia).
Per quanto riguarda la storia clinica era affetto da noduli tiroidei all'istimo e lobo destro,
ecograficamente documentati, in soggetto con livelli ematici ormonali tiroidei iella norma.
Abitudine al fumo: da ragazzo in poi fino al 1985, 10-15 sigarette al giorno,
il giudizio del Registro Mesoteliomi Lombardia è di "Mesotelioma maligne certo (presenza di
placche pleuriche calcifiche bilaterali)" (documento del 29.7.2010).
La dr.ssa E. De Leonardi, medico-legale I N A I L esprimeva in data 15/02/201
il parere sugli esiti
mortali del 30/01/2012 della MP 510766440 del 06/10/2011 affermando "morte
riconducibile
all'evento" del decesso "exitus per cachessia neoplastica in mesotelioma pjeurico" del tumore
primitivo pleurico.
|
Sulla base delia documentazione clinica e delia breve sopravvivenza dalla diagnosi
certa di mesotelioma , ad avviso dei consulenti del P.M., con elevata probabilità i l
i
decesso era
stato causato da un mesotelioma maligno pleurico, associato a
placche pleuriche calcifiche bilaterali asbesto-correlate, da cui il Rampini
era
affetto. La diagnosi di mesotelioma posta in vita era di certezza,] secondo i criteri
indicati dal Registro Nazionale Mesoteliomi (2003).
Ad avviso del Tribunale tale valutazione è corretta e va assunta in base alla breve
sopravvivenza ( circa 15 mesi) ed alla latenza (56 anni), che fanno escludere altre
possibili cause di contagio.
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziati) come, nel caso
di specie, gli esami effettuati, (esame istologico con esame immunoistochimico.
associato a placche pleuriche calcifiche bilaterali asbesto-correlate) confortino la
diagnosi di mesotelioma maligno pleurico.
Sul punto va evidenziato come anche i consulenti di difesa abbiano condiviso le
conclusioni relative all'accertamento della patologia ritenuta ;erta e compiuta
con
diagnosi
adeguata.
Deve
ritenersi
sussistente
anche
il
requisito
dell'esposizione professionale, anche se la lavorazione, come rilevato , avveniva a
freddo.
Infetti, con riferimento alla posizione lavorativa del Radaelli, si rileva come io
stesso
abbia lavorato presso lo stabilimento pneumatici Pirelli di Viale Sarca
dal fanno 1954 all'anno 1985, nel settore pneumatici, dove era addetto al reparto
confezionamento
e svolgeva la mansione di assemblaggio dì gomma con
battistrada e cerchione.
In proposito, si rileva come,
secondo le ricerche effettuate dagli operatori del
Registro Mesoteliomi Lombardia, risulta che i battistrada potessero contenere
amianto e da questo può dedursi una prima causa di contagio.
Inoltre, come evidenziato in sede di prova testimoniale, nel reparto, passavano
molte tubazioni
coibentate in amianto
(tubazioni, come visto, soggette a
sfioriture, con liberazione di fibre di amianto); così come coibentati in amianto
erano anche
i tubi dell'impianto di riscaldamento. Quest'ultimo era realizzato
con radiatori e, come emerso, d'inverno, era abitudine delle maestranze, nelle
pause di lavoro, appoggiarsi sui tubi caldi di trasporto dell'acqua :he erano fasciati
con una corda di materiale biancastro.
Infine, nel vicino reparto vulcanizzazione, che non era fisicamehte separato dalla
posizione lavorativa del Rampini, i colleghi di lavoro facevano uso di tute di
amianto.
Deve pertanto ritenersi accertata la esposizione professionale, anche se non erano
specificamente previste lavorazioni a caldo.
Non emerge, infine, alcun elemento di esposizione extraprofessjionale ,avendo lo
stesso lavorato (fino al 1954) nel settore edile in contesti e con nodalità che allo
fì
9
8
•
stato non sono noti. Così come non è nota la tipologia di attività svolta nel corso
del 1954 presso una non meglio indicata azienda chimica.
Tenuto conto del periodo di incubazione e
esposizione, i l giudizio di elevata probabilità
considerato i l luti:go periodo di
esposizione pjrofscssionale ad
amianto, può sicuramente tradursi in certezza.
Vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate in imputazione.
ad eccezione di BELLINGIERI Gianfranco.
Nel capo di imputazione le condotte ascritte a BELLINGIERI si riferiscono al
periodo che va dal 21.3.1985
al 31.1.1989, in cui ricoprì
diversi incarichi
dirigenziali in seno alle società facenti capo alla PIRELLI. Ora djal momento che
non risulta compiutamente ricostruita la data dell'anno 1985 in cui i l Rampini ha
cessato di lavorare in Pirelli ed, in particolare, se ciò sia avvenuto prima del
21.3.1985, detto imputato va assolto per non aver commesso i l fatto.
CAPO N)
BATTAGLIGLI (23.6.1988 a 6.12.1988). BELLINGERI (dal 21.3.1985
31.1.1989 con diversi incarichi),
al
GRANDI (dal 18.12.1979 aj 31.1.1989 con
diversi incarichi), ISOLA ( dal 15.5.1980 al 13.5.1986), LIBERACI (dal 16.4.1984
al 13.5.1986), MANCA (dal 13.5.1986 al 31.1.1988 con diversi incarichi),
MORONI (dal 13.5.1986 al 20.12.1988), PEDONE (24.4.198? al 31.1.1989),
i
PICCO
(dal 13.5.1986 al 24.4.1987), SIERRA (6.12.1979! al 16.4.1984),
VERONESI (dal 21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.
SALEMI ANTONIO
99
Il Sig. Salenti Antonino è nato il 3.10.1937 a Corleone (Palermo , era residente a
Cinisello Balsamo (Milano), viale Rinascita 102.
E' deceduto il 10.4.2004 presso la propria abitazione, all'età di 67 anni.
Il decesso è anticipato rispetto all'attesa media di vita.
Dalla consulenza disposta dal RM. emergono i seguenti dati:
La Scheda di morte ISTAT. redatta il 10.4.2004. riporta come "causa iniziale: mesotelioma
maligno monofasico sarcomatoso: causa intermedia: broncopolmonite; causa, terminale: collasso
cardio-circolatorio".
La storia lavorativa ed anamnestica è stata raccolta con intervista diretta da parte della dr.ssa
Elena, A S L Milano 3, nell'ambito delie attività del Registro Mesoteliomi della Lombardia..
Nessun dato di anamnesi patologica di interesse (intervento chirurgico per ernia inguinale a 22
anni; pregressa diagnosi e cure mediche per labirintite).
Non ha mai fumato.
Ha svolto il servizio di leva in fanterìa.
In vita il sig. Saiemi risultava affetto da ""mesotelioma pleurico".
A dicembre 2003 diagnosi di versamento pleurico a seguito di comparsa di segni e sintomi
(dispnea, dolore toracico).
Esegue TAC del torace in regime di ricovero ospedaliero (Ospedale San Gerardo di Monza) e
ia (VTS) attraverso
viene trasferito al reparto di Chirurgia Toracica dove esegue Videotoracoscopia
toracotomia, con esecuzione di prelievi bioptici.
La VTS evidenzia un quadro francamente patologico (lobo inferiore polmone destro coartato per
infiltrazione neoplastica profonda) tanto da decidere di non eseguire decorticazione.
Il referto anatomo-palologico su prelievi bioptici multipli è di "mesotelioma
monofasico
sarcomatoso".
Si riporta per esteso.
Esame 1 23327/2003, UO di Anatomia ed Istologia Patologica, Ospedale S Gerardo di Monza.
direttore prof. R. Ruffa, data referto 29.12.2003.
Tipo campione: pezzo operatorio.
Materiale da esaminare: pleura parietale
\
ioo
H/'
Descrizione macroscopica
Frammenti multipli di tessuto biancastro di aspetto lardaceo di 10 cm di diametro massimo.
Diagnosi istopatologia:
Mesotelioma monofasico sarcomatoso".
I ! giudizio del Registro Mesoteliomi Lombardia è di "Mesotelioma maligno petto" (documento
del 19.11.2009).
La valutazione dell* Istituto assicuratore è riportata di seguito, insieme a quel a sulla presenza dì
una esposizione lavorativa ad amianto, ed è di nuovo di certezza.
La dr.ssa T. Taroppio medico legale dell'INAIL in data 01/12/2011 esprìmeva il "parere su esiti
mortali del 17/01/2005" concludendo che la causa di decesso "arresto cardiocircolatorio i n
mesotelioma pleurico altamente differenziato sarcomatoso" fosse "riconducibile all'evento"
(tumore maligno della pleura) (MP 502668769 del 10/04/2004 )e riportava còme considerazioni
mediche:
"Acquisita scheda 1STAT, decesso per arresto c-circoiatorio in sogg. Con
mesotelioma
sarcomatoso, confermato all'esame istologico del 11.12.03 GH.S. Gerardo di Monza.
L'ass ha lavorato dal 1970 al 1995 c/o Pirelli, stabilimento di Milano Bicocca, come tubista
addetto alla manutenzione e riparazione impianti...
Oggi 16.12.04: acquisito parere COÌNTARP, si ritiene probabile l'esposizione lavorativa ad
amianto a concentrazioni non note.." .
In conclusione, secondo i consulenti del RM. , al Sig. Salemi Antonino è stato
diagnosticato in vita un
mesotelioma maligno pleurico,
La diagnosi di
mesotelioma posta in vita è di certezza, secondo i criteri indicatii dal Registro
Nazionale Mesoteliomi (2003).
Con elevata probabilità il Sig. Salemi è deceduto a causa del mesdtel ionia maligno
pleurico diagnosticato in vita.
La diagnosi risulta, inoltre,
confermata dalle conclusioni di una consulenza
medica (Dott. Genna) redatta nell'interesse della parte civile, vers sta in atti.
101
Ad avviso del Tribunale tale valutazione è corretta e va assunta in base alla breve
sopravvivenza (circa 4 mesi) ed alla latenza (33 anni), che fanno escludere altre
possibili cause di contagio.
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziato come, nel caso
di
specie, gli esami
videotoracoscopia
effettuati, (esame istologico eseguito
a seguito di
(VTS) attraverso toracotomia, con esecuzione di prelievi
bioptici, che evidenziava, su prelievi bioptici multipli, la diagnosi di "mesotelioma
monofasico sarcomatoso")
confortino la diagnosi
di mesotelioma maligno
pleurico.
Con riferimento all'esperienza lavorativa del SALEMI, si rileva come lo stesso
abbia lavorato presso lo stabilimento pneumatici Pirelli di Viale Sarca dall'anno
1970 all'anno 1995, come "tubista addetto alla manutenzione e riparazione degli
impianti in vari reparti a seconda delle necessità produttive".
Quanto all'esposizione professionale,
è emerso come tutte le tubazioni erano
coibentate con amianto. Per eseguire le attività di manutenzione, ì tubisti
intervenivano, frequentemente, dovendo rimuovere e successivamente ricostituire
le coibentazioni. L'attività di manutenzione sui tubi di trasporto dei fluidi
determinava una cospicua presenza di polveri nei reparti, dovuta alla sfioritura
delle coibentazioni che poi dovevano essere ripristinate. E' emt
venivano utilizzate coperte
di amianto
di varie dimensioni per
coprire
temporaneamente tratti di tubazioni scoibentate in attesa di essere ricoibentate,
oppure anche per proteggersi dal calore delle tubazioni o per soffocare eventuali
principi di incendio durante le operazioni di saldatura.
Non vi è dubbio, quindi che ci si trovi in presenza di una delle attività sicuramente
più rischiose in termini di esposizione alle di amianto anche perché (come emerso
in sede di prova testimoniale)
non risulta che sia i manutentori che le altre
A
102
maestranze presenti facessero stabilmente uso di idonee maschere protettive nel
corso di dette operazioni.
Non emerge, infine, alcun elemento di esposizione extraprofessijonale avendo in
precedenza, lo stesso, lavorato (fino al 1970) come tubista in settori che non
presentano problematiche quanto all'esposizione da amianto.
Tenuto conto del periodo di incubazione e
considerato i l lungo periodo di
esposizione, i l giudizio di elevata probabilità
esposizione professionale ad
amianto, può sicuramente tradursi in certezza.
Vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate ih imputazione
*******************
CAPO M M )
GRANDI (dal 18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarichi
ISOLA ( dal
15.5.1980 al 13.5.1986), SIERRA (6.12.1979 al 16.4.1984), VERONESI (dal
21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.
SPREAFICO ANTONIO
Il Sig. Spreafico Antonio è nato 30.1.1946 a Brivio (Lecco), era, residente a
Merale (Lecco), via A . Basimi, 9.
E' deceduto i l 24.1.2007 presso la propria
abitazione, all'età di 61 anni.
Il decesso è anticipato rispetto all'attesa media di vita.
Dalla consulenza disposta dal P.M. emergono i seguenti dati:
La Scheda di morte 1STAT redatta il 24.1.2007, riporta come "causa ini zìale: mesotelioma
103
pleurico (intervallo: anni 1); causa intermedia: cachessia neoplastica, insufficienza respiratoria;
causa terminale: arresto cardio-circolatorio".
Nella storia clinica viene segnalato
1955: artroplastica anca sinistra
1969: gastrectomia per ulcera gastrica
1991 : polmonite.
Fumo: 10-12 sigarette al giorno dall'età di 20 anni.
In vita il sig. Spreafico risultava affetto da "mesotelioma pleurico".
j
A partire da settembre 2005 effettua accertamenti medico-strumentali in tegime di ricovero
ospedaliero in seguito all'insorgenza di sintomi come dispnea, con un primo ricovero presso
Medicina Interna, Ospedale di Merate (settembre 2005) e successivo ricovero (settembre 2005)
presso Medicina 1, Ospedale Manzoni, Lecco, dove effettua toracoscopia ed esami istologici di
biopsie multiple.
Il referto dell'esame, seguito il 6.10.2005, è di "mesotelioma maligno a cellule epiteiioidi" ed è
espresso sia su esame estemporaneo che su diagnosi definitiva anche con i l supporto di un ampio
set di esami immunoistochimici.
Risulta ricovero ospedaliero anche successivo (novembre 2005, Ospedale A. Manzoni, Lecco)
dove è esegue ciclo di terapia antiblastica.
Il giudizio del Registro Mesoteliomi Lombardia è di "Mesotelioma maligne, certo" (documento
del 24.6.2010,).
In data 28/11/2011 il dr. P. Marcuccio medico legale 1NAIL esprimeva i l pì rere su esiti mortali
del 27/02/2007, in relazione alla MP 504419581 che era stata riconosciuta in data 15/02/2012 con
danno dell'80% ("mesotelioma pleurico maligno a cellule epiteiioidi").
La causa di decesso "arresto cardiorespiratorio in soggetto in cachess a neoplastica" per
"mesotelioma
pleurico maligno a cellule
epiteiioidi" veniva considerato
"riconducibile
all'evento".
Nelle considerazioni mediche si affermava:
"Trattasi di domanda di MP (mesotelioma pleurico).
Anamnesi lavorativa:
dal 1956 al 1960 ha lavorato per la Textori di Bri vi o. addetto alla riparazione e manutenzione di
macchinari tessili;
104
I
- dal 1960 al 1991 dipendente della ditta Pirelli di Milano Bicocca Viale Sarc a, ove ha lavorato
per circa 15 anni al reparto Segnalino - articoli vari (per la produzione di cii ghie, tubi isolanti
della termici della gomma, con uso costante del "talco" per evitare l'attrito tra i pezzi); per 10
anni al reparto mescole (produzione delle coperture dei camion - utilizzato i l " Ico"), gli ultimi 5
anni addetto alle prove dei pneumatici. In pensione dal 1991..."
tal
In conclusione, secondo i consulenti del P.M. i l Sig. Spreafico Antonio è stato
diagnosticato in vita affetto da un mesotelioma maligno pleurico.
La diagnosi di mesotelioma posta in vita è di certezza, secondo i crjiiiteri indicati dal
Registro Nazionale Mesoteliomi (2003).
Con elevala probabilità i l Sig. Spreafico Antonio è decedutjo a causa del
mesotelioma maligno di cui era affetto.
Ad avviso del Tribunale tale valutazione è corretta e va assunta ir base alla breve
sopravvivenza (circa 13 mesi) ed alla latenza (43 anni), che fanno> escludere altre
possibili cause di contagio.
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziato come, nel caso
di specie, gli esami effettuati, (esame istologico confortato anche con il supporto
di un ampio set di esami immunoistochimìci.)
confortino h diagnosi
di
mesotelioma maligno pleurico. Con riferimento all'accertamento della patologia.
anche la difesa ha ritenuto la patologia certa e la diagnosi adeguata
Con riferimento all'esperienza lavorativa dello Spreafico, si rileva come lo stesso
abbia lavorato presso lo stabilimento pneumatici Pirelli di Viale Sarca dal 1956 al
1960 alle dipendenze della ditta Textor Rivett. probabilmente una manifattura di
seta, dove era addetto alla manutenzione dei macchinari. Notti
informazioni
disponibili sulla tipologia di tale attività non consentono di valutare quali attività
I
Io Spreafico abbia effettivamente svolto nella veste dì addetto alla manutenzione e
riparazione dei macchinari, né quale fosse l'attività svolta in) questa ditta di
105
tessitura.
Secondo i criteri espressi dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi, l'esposizione
extraprofessionale va valutata solo come possibile.
Lo stesso ha, sicuramente dal 1960 al 1991 ha lavorato alle dipendenze della ditta
Pirelli, stabilimento Bicocca di Milano con mansioni diverse e in diversi reparti.
Sul punto lo con dichiarazione inviata alla UO PSAL distretto 5, Milano, una
dichiarazione in cui riferisce:
"Ho lavorato alla Pirelli dal 1960 al 1991. Più
precisamente ho prestato la mia opera dal 1960 al 1967 al reparto 76 (tubi, spirali)
come addetto alla preparazione dei semilavorati (foglietta), con utilizzo di
parecchio talco, veniva usato prima del rivestimento finale di gomma
Dal
1967
al
1980
ho
lavorato al reparto cinghie, come addetto
vulcanizzazione. Dal 1980 al 1991 ho lavorato al Gigante Tessile
alla
Bicocca, come
addetto alla copertura dei pneumatici, con utilizzo di benzolo, &ìtarto e alcol etilico,
e alle mescole dove si utilizzava talco come isolante.
Non ricordo con precisione la presenza di amianto nei macchinari o nelle tubazioni
coibentate".
Per quanto attiene alla esposizione professionale, la difesa ha osservato come la
descrizione più precisa dell'anamnesi lavorativa del signor Spreafico sia contenuta
nella nota INAIL del 28 novembre 2011, che è l'allegato 21 b) alla consulenza del
Pubblico
Ministero, che
appare peraltro speculare a quanto emerge dal
questionario R F N A M , prodotto dalla Difesa. In questa nota M A I L si dice che
Spreafico appunto ha lavorato dal 60 al 91 testualmente si dice: "Come dipendente
della ditta
Pirelli di Milano Bicocca, Viale Sarca, ove ha lavorato per circa
I
quindici anni al reparto Segnanino, artìcoli vari, per la produzione di cinghie, tubi
ìsolanti, delle termici della gomma con uso costante di talco, eccetera, per dieci
anni al reparto mescole, produzione delle coperture dei camion ha utilizzato il
Ì06
1/
talco - quindi evidentemente qui c'è stato un passaggio dagl accessori alla
produzione dei pneumatici - e gli ultimi cinque anni addetto al prove dei
pneumatici".
Ha osservato tuttavia di non sapere in cosa
siano consistite le
prove dei
pneumatici.
Il Tribunale osserva che vi è un periodo rilevante di attività sj<cita nel reparto
gomme , quale addetto alla vulcanizzazione cinghie dal 1967 al 19£80 e dal 1980 al
1991 quale addetto alla produzione dei pneumatici attività, come è noto, che
sicuramente hanno creato una esposizione professionale. Infatti sia nel reparto
mescole che nel reparto vulcanizzazione sulla base della mansione descritta e di
quanto ricostruito per l'impianto Pirelli di Milano
Spreafico abbia
può affermarsi che
manipolato direttamente amianto o MCA presenti
lo
come
coibentazioni dei macchinari presenti nel reparto di vulcanizzazione e ciò anche se
lo stesso, come altri lavoratori -anche assunti in sede di prova testimoniale- ha
dichiarato dì non essere "non essere stato a conoscenza della presenza di amianto
sui macchinari". Né va taciuta l'esposizione di tipo passivo dovuta alla dispersione
di fibre di amianto durante gli interventi manutentivi che interessavano
le
coibentazioni di macchinari e tubazioni di trasporto dei fluidi caldi nei reparti
frequentati e a causa di fenomeni di usura delle stesse.
Tenuto conto del periodo di incubazione e
esposizione,
i l giudizio di elevata probabilità
considerato il 1 ungo periodo di
esposizione professionale ad
amianto, può sicuramente tradursi in certezza.
Vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate in imputazione.
C A P O AAA)
IMPUTATI:
BEI. U N G E RI (dal 213.1985 al 31.1.1989 con diversi incarichi) GRANDI (dal
18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarichi), ISOLA ( dal 15.5.1980 al
13.5.1986),
P.O:
VAGHI Mario
Il Sig. Vaghi Mario è nato il 18.1.1940 a Usmate Velate, era residente a Lissone
(MB), via Fratelli Rosselli 18/A. E* deceduto il 24.12.2009 pjesso la propria
abitazione. I l decesso è avvenuto all'età di 69 anni, anticipata r: spetto all'attesa
media di vita.
Dalla consulenza disposta dal R M . emergono i seguenti dati:
La Scheda di morte ISTAT redatta i ! 24.12.2009 riporta come "causa i niziale: mesotelioma
pleurico (intervallo: anni 1, mesi 4); causa intermedia: versamento pleurico destro cronicizzato;
causa terminale: coma epossidico ipercapnico" Altri stati morbosi : i pertensione arteriosa".,
In vita il sig. Vaghi risultava affetto da "mesotelioma pleurico".
Nessun dato di rilievo, per quanto di interessa, nell'anamnesi fisio-patologica (a 18 anni trauma
toracico con fratture costali per incidente; appendicectomia).
Non ha mai fumato.
A partire da giugno 2008, a causa dell'insorgenza di dolori toracici, ejse;gue accertamenti
strumentali in regime di ricovero (Ospedale San Gerardo, Monza) che includono TAC torace, che
evidenzia versamento pleurico organizzato, placche pleuriche bilaterali e altro
Si riporta la parte significativa del referto TAC del 2.7.2008 :
"Versamento pleurico saccate nel terzo medio inferiore dell'emitorace di destra associato ad un
marcato ispessimento circonferenziale pleurico. Tale aumento di spessore non è nodulare e non
mostra significativo enhancement
dopo mcm. Trazione omolaterale dell immagine cardio-
mediastinica e disomogeneo addensamento parenchimale del lobo polmonarie inferiore di destra
in gran parte da compressione estrinseca. Placche pleuriche calcifiche da entrambi i lati. Non
pneumotorace. Non significative tumefazioni lintbnodali ilo mediastiniche".
108
Esegue i l 15.7.2008 toracotomia per tentativo di VTS (Videotoracoscopia, ndr) che permette una
"asportazione di sportello pleurico parietale'" e quindi di esame istologico 2008/014627 a firma de
dr. Ambrogio Brenna, UO di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica e Laboratorio dì
Genetica Medica, Università degli Studi Milano Bicocca, Sezione di Anatomia Patologica..
Questi è refertato in data 9.8.2008 esaminando "multipli frammenti rossastri t maggiore di cm 3x
I x r.
La conclusione diagnostica è "Quadro istologico coerente con mesotelioma maligno bifasico".
II giudizio del Registro Mesoteliomi Lombardia è di "Mesotelioma maligno certo (presenza di
placche pleuriche)" (documento di 27.1.2011 ).
11 dr. C. Sterra, medico legale IN A IL, in data 1/12/2011 esprime i l "parere su esisti mortali del
ibile all'evento"
02/04/2010" per la MP 508777854 del 07/04/2009, e ritiene la "morte ricorjducibil
Tumore maligno della pleura ("causa di decesso: mesotelioma pleurico versamento pleurico dx
cronicizzato coma ipossimico ipercapnico ipertensione arteriosa".
Riferisce:
"Esposto alla inalazione di amianto dal 54 al 63 presso lo Scatolificio Ambrosiano dì Carnate
come muratore e dai 63 al 90 come manutentore edile presso la Pirelli di Milano
In conclusione, secondo i consulenti del P.M., i l Signor Vag l i Mario è stato
diagnosticato in vita affetto da un mesotelioma maligno pleurico e placche
pleuriche bilaterali asbesto-correlate. La diagnosi di mesotelioma posta in vita è di
certezza, secondo i criteri indicati dal Registro Nazionale Mesote ìomi ( 2003).
Con elevata probabilità il Sig. Vaghi Mario è deceduto a causa del mesotelioma
maligno di cui era affetto.
Ad avviso del Tribunale tale valutazione è corretta e va assunta n base alla breve
sopravvivenza ( circa 17 mesi) ed alla latenza (54 anni), che fanno escludere altre
possibili cause di contagio.
Quanto alle modalità di accertamento diagnostico, va evidenziatio come, nel caso
di specie, gli esami effettuati, (esame istologico) confortino la diagnosi Tumore
109
maligno della pleura ("causa di decesso: mesotelioma pleurico versamento
pleurico dx cronicizzato coma ipossimico ipercapnico ipertensione arteriosa".
Sul punto va evidenziato come i consulenti di
difesa
abbiano
ritenuto non
adeguatamente comprovata la presenza del mesotelioma in base al solo esame
istologico ed in assenza dell'esame immunistochimico.
Ad avviso del Tribunale gli esami eseguiti appaiono idonei
presenza del mesotelioma.
confermare la
Depone per tale ipotesi il tipo di patologia
(mesotelioma pleurico), il tipo di esposizione (ad asbesto), la latenza di insorgenza
della patologia (compresa tra i 18 e i 24 anni, perfettamente compatibile con
quanto riportato in letteratura per i l mesotelioma pleurico) e i periodo per cui si è
protratta l'esposizione stessa (36 anni). Inoltre, la TAC mostra la presenza di
placche pleuriche, patognomoniche di un'esposizione da amianto.
Va anche, sotto altro profilo, evidenziata la particolare pericolosità dell'attività
professionale svolta dal Vaghi all'interno degli stabilimenti PIRELLI.
Lo stesso, a parte una pregressa esposizione nel settore dell'edilizia dì sicura
rilevanza, quale addetto alla manutenzione ha eseguito operazioni di manutenzione
di opere di muratura. Esposizione ad amianto è data dalle operazioni su tetti in
eternit, e, come riferito da altri lavoratori, su forni coibentati. [Le operazioni di
muratura lo portano anche a contatto diretto per manipolazione o rimozione delle
tubazioni di trasporto dei fluidi caldi che, come è noto, in Pirelli erano tutte
coibentate con amianto.
Sul punto, vanno richiamati i risultati degli interventi di bonifica eseguiti nei
periodo 1993-2003.
in cui sono stati ritrovati quantitativi imponenti (120.000
metri lineari di condotte di vario diametro, di cui circa i l 30% in ambienti
produttivi e operativi e afferenti a macchinari anch'essi coibentati; 5.000 mq di
amianto in fiocco (mensa, locali tecnologici, cunicoli e interrato) 15 m3 di terreno
10
e detriti misti ad amianto: 2000 mq di coibentazioni di serbatoi, asche e camini;
80000 mq di coperture in cemento amianto) per cui può affermar:si che i l Vaghi
abbia manipolato direttamente amianto o MCA presenti come coibentazioni della
rete di distribuzione dei fluidi caldi e come coperture dei capannoni (eternit),
Tenuto conto del periodo di incubazione e
esposizione, i l giudizio di elevata probabilità
considerato il 1
un go periodo di
esposizione professionale ad
amianto, può sicuramente tradursi in certezza.
Vanno ritenuti responsabili tutti gli imputati nelle qualità indicate ih imputazione.
*f*
l|* H^l j | * j j j «|*- «£p
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4^HT ^jg
CAPO I ) :
BATTAGLIGLI (23.6.1988 a 6.12.1988). B E L L I N G E R I (dal 21.3.1985
al
31.1.1989 con diversi incarichi), GRANDI (dal 18.12.1979 ai1 31.1.1989 con
diversi incarichi), ISOLA ( dal 15.5.1980 al 13.5.1986), LIBERA'] I(dal 16.4.1984
al 13.5.1986), MANCA (dal 13.5.1986 al 31.1.1988 con diversi incarichi),
MORONI (dal 13.5.1986 al 20.12.1988), PEDONE (24.4.198? al 31.1.1989),
PICCO
(dal 13.5.1986 al 24.4.1987), SIERRA (6.12.1979 al
16.4.1984),
VERONESI (dai 21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.:
Consonni Massimo
La vicenda di CONSONNI MASSIMO va risolta esaminata con riferimento al
periodo lavorativo. Lo stesso viene assunto presso l'impresa Pirelli di V i e Sarca
nel 1961, all'età di 30 anni, in qualità di addetto alla calandra al reparto
semilavorati auto del settore pneumatici fino agli inizi del 1964. Successivamente
va a svolgere compiti di addetto alla guida di mezzi di sollevamento e trasporto
(carrellista) sempre nello stesso reparto fino al 1970 per poi passare al grattacielo
Pirelli come fattorino fino alla pensione, avvenuta nel 1986.
Come emerge dalla stessa consulenza del P.M., l'attività svolta dòpo i l 1970, fino
alla pensione non svolge attività che lo vede esposto ad amiarito, trovandosi a
svolgere la funzione di fattorino in altro ambiente di lavoro.
Dal momento che nessuno degli odierni imputati ha rivestito ijuoli di garanzia
prima del 1979, gli stessi andranno assolti per non aver commesso i l fatto. In tal
sensi andranno accolte le richieste assolutorie formulate concordehiente dal R M . e
dalle difese.
CAPO O)
IMPUTATI:
BELLINGERI (dal 21.3.1985 al 31.1.1989 con diversi incarichi; , GRANDI (dal
18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarichi), ISOLA ( dal 15.5.1980 al
13.5.1986). LIBERATI (dal 16.4.1984 al 13.5.1986), SIERRj\ (6.12.1979 al
16.4.1984), VERONESI
(dal 21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.
MARCHESI Walter
Con riferimento alla posizione di MARCHESI WALTER è emerso, nel corso del
dibattimento che lo stesso è deceduto.
Non risulta tuttavia effettuata alcuna
contestazione suppletiva, per cui il reato di lesioni personali aggravate deve
ritenersi prescritto.
i
Non emergendo ragioni che consentano il proscioglimento j nel merito, va
dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
3$C *{c 3|c
3^5 2JC s|c 3|c #|c 3^» i|s
I
3JC
CAPO U)
IMPUTATI:
12
M A N C A (dal 13.5.1986 al 31.1.1988 con diversi incarichi), ISOLA ( dal
15.5.1980 al 13.5.1986), SIERRA (6.12.1979 al 16.4.1984). VERON ESI (dal
21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.
PORRO ARTURO
Il soggetto indicato come PORRO Arturo, indicato in imputazione come deceduto
nell'anno 1999, risulta in effetti essere -come risulta dagli atti dellTNAILPORRO Eugenio, nato a Milano i l 27.5.1923 deceduto a M i àno i l 19.11.1999.
PORRO ARTURO al momento in cui risulta essere stato em sso i l decreto di
citazione a giudizio era persona vivente e si è costituito parte civile.
Per altro verso, si rileva come la posizione esaminata dal RM. in sede di
consulenza sia quella di PORRO EUGENIO per una attività lavorativa svolta,
peraltro fino al 1976, epoca nella quale nessuno degli odierni imputati aveva in
Pirelli cariche societarie.
Gli imputati andranno pertanto assolti perché i l fatto non sussist
CAPO I I ) :
M A N C A (dal 13.5.1986 al 31.1.1988 con diversi incarichi), ISOLA ( dal
15.5.1980 al 13.5.1986), SIERRA (6.12.1979 al 16.4.1984). VERONESI (dal
21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.:
GREZZI Pierino
La posizione di Ghezzi Pierino non risulta essere stata analizzala nella consulenza
del R M . , sicché ì dati emersi sono stati forniti dalla difielsa
Dal capo di
imputazione si desume che si tratta di soggetto dipendeni e della PIRELLI
Pneumatici spa dal 1968 al 1991 deceduto in data 21.6 2004 , addetto alla
gommatura ed alla calandratura dei tessuti,
Risultava affetto da tumore polmonare multi fattoriale. Non \i sono placche
pleuriche.
Si trattava di forte fumatore per 40 anni deceduto per tumore
polmonare (degenerato in metastasi al legato).
Nell'esame istologico viene trovata una sola fibra di amianto.
Sulla base di detti elementi
appare effettivamente incerto i l nfr
sso di causalità
oggettivo, per cui vanno accolte le richieste di proscioglimento formulate dal R M .
e dalla difesa.
CAPO R R )
Imputati:
GRANDI (dal 18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarichi ), ISOLA ( dal
15.5.1980 al 13.5.1986), SIERRA (6.12.1979 al 16.4.1984), VERONESI (dal
21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O. BRENA CAMILLO.
Il tema che riguarda la posizione di questo lavoratore è quel lo che concerne
l'attività lavorativa all'interno della PIRELLI Pneumatici spa.
Secondo i dati fomiti nella consulenza del R M . (pag. 23), i Brena avrebbe
lavorato dal 1970 al 1980 come magazziniere presso la Pirelli Pmeurnatici spa. (o
in altro stabilimento o azienda non potuta identificare su indicazione del
figlio).
L'azienda non aveva fornito dati sul suo servizio.
Sul punto la difesa ha sostenuto che lo stesso aveva lavorato in Rir elli dal 1947 al
1952 e successivamente lino al 1980 alla Filati Lastex di Brescia e Lastro Fibre
con esposizioni fino al 1980.
Nella sostanza per il Brena, secondo la difesa, si tratterebbe lavoratore mai stato
114
impiegato presso nessuna delle società Pirelli, con la conseguenza che il dato
posto dall'accusa sarebbe risultato sfornito di qualunque riscontro in questo caso
non vi era libretto di lavoro versato in atti; vi era
un questionario RENAM che
non conteneva riferimenti sulF anamnesi lavorativa e che, quindi, non forniva
nessuna indicazione circa il luogo di lavoro, l'attività lavorativa;. le mansioni.
L'unico elemento agli atti era un questionario COR, con risposte che erano state
rese dal figlio del signor Brena ( produzione numero 3 de la Difesa del 19
settembre 2014).
In detto questionario, i l figlio del signor Brena diceva che i l pajdre aveva lavorato
per i l periodo, che qui interessa, presso la Filati Lastex di Bergamo e quindi
presso un'azienda,
di cui non si conosceva l'attività e che nulla aveva a che
vedere nulla con i soggetti presenti in questo processo. Questo era l'unico dato
esistente con riguardo alla camera lavorativa di questo signore.
Sotto altro profilo va evidenziato che i consulenti del Pubblicp Ministero hanno
rilevato che le esposizioni rilevanti, pur trattandosi di soggetto affetto da
mesotelioma pleurico, accertato con esami istologico ed immiunistochimico, si
chiudono al 1980 c che
il P.M. ha chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati
Le richieste assolutorie vanno accolte in quanto, come visto, emergono rilevanti
dubbi sia sul periodo di esposizione,
sia sull'azienda i l cui1 i l BRENA ha
effettivamente prestato servizio.
****************************
CAPO V V )
Imputati
GRANDI (dal 18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi Incarichi), ISOLA ( dal
15.5.1980 al 13.5.1986), SIERRA (6.12.1979 al 16.4.1984),
P.O.
GRANATA
Anche con riferimento a questo capo i l P.M. ha richiesto P assoluzione degli
imputati.
I l Granata è deceduto perché affetto da mesotelioma maligno pie
cuneo.
Si tratta di soggetto che ha lavorato sempre in reparti amministralivi
Secondo quanto indicato dai consulenti del P.M., i l sig. Granata viene assunto
presso l'impresa Pirelli di V.le Sarca nel 1955, all'età di 28
, in qualità di
responsabile amministrativo; ha prestato, poi, servizio nel medesimo stabilimento
fino al 1959, poi dopo un periodo nello stabilimento Piteli
di Monza;
ha
continuato a svolgere la stessa mansione di nuovo a Milano nel 0 stabilimento dì
Via Ripamonti dal 1962 al 1964; in seguito dal 1964 al 197 1 con compiti di
dirigente amministrativo nello stabilimento di V.le Sarca e, dal 1978 al 1979.
anche nel "'grattacielo" Pirelli,
Dal 1979 al 1980 risulta r<'ìsponsabile della
Logistica.
Da tali dati, come si rileva nella consulenza, i l periodo di maggiore esposizione
risulta quello fino al 1978 (dove ha lavorato presso gli stabilimenti PIRELLI in
Bicocca). Dal 1978 -1979 e dal 1979 al 1980 non si sa dove abbia lavorato, pur
risultando addetto sempre al settore amministrativo della PIRELLI.
Sul punto, i l Tribunale rileva che la Difesa ha escluso che il Granata comunque
sia mai stato alle dipendenze di Società Pneumatici Pirelli (società a cui fanno
riferimento le condotte degli odierni imputati) in quanto nella
sempre prodotta all'udienza del 19 settembre del 2014 i l questionario COR del 27
novembre 2007,
viene specificato che avrebbe lavorato fino al 1980 (epoca di
termine delle esposizioni rilevanti)
alla Pirelli di via Carducci. Per l'epoca
successiva, cioè dall'80 in avanti, il questionario RENAM, prodotto dal Pubblico
Ministero, allegato alla sua consulenza tecnica, come allegato 11 a), evidenziava
116
che i l lavoratore era andato a lavorare in una azienda, che si chiama SLL che
nulla aveva a che fare con Pirelli- Comunque in nessuna azienda del gruppo.
Sempre secondo la difesa, gli stessi consulenti del Pubblico Ministero avevano
riferito di non essere in grado di indicare dove questo
lavoratore fosse stato
effettivamente impiegato.
Anche in questo caso le osservazioni delle parti devono essere accolte e tutti gli
imputati devono essere prosciolti per gli evidenti e rilevanti dut bi sia sul periodo
di esposizione,
sia sull'azienda i l cui i l Granata
ha effettivamente prestato
servizio.
***********************
CAPO CCC)
IMPUTATI:
GRANDI (dal 18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarichi), ISOLA ( dal
15.5.1980 al 13.5.1986), LIBERATI (dal 16.4.1984 al 13.; 1986), SIERRA
(6.12.1979 al 16.4.1984), VERONESI
(dal 21.7.1982 al 16.4.1^84)
P.O.
MORI MARIO
Il caso a cui si riferisce l'odierna imputazione, quella di MORÌ MARIO, è stato
oggetto di contestazione suppletiva, a seguito del decesso de lo stesso in data
17.6.2011. Sulla base delle osservazioni formulate nella consulenza del P.M. ed in
quella di difesa, gli accertamenti diagnostici eseguiti non consentono dubbi.
Risulta eseguito esame autoptico su disposizione del P.M. di Brescia in data
18.6.2011 e, sul punto, si rileva che i risultati dell'analisi effettuata con
Microscopio Elettronico a Scansione dal Centro di Microscopia Elettronica
dell'ARPA di Milano, referto del 5.3.2012, hanno mostrato la presenza nel tessuto
polmonare esaminato al decesso di una concentrazione di fibre di amianto totali
117
pari a 2.300.000 per grammo di tessuto secco (Intervallo di Confidenza al 95%:
1.540.000-
3.400.000). con percentuale
di antiboli,
crisotilo e tremolite
rispettivamente pari a 78%, 13%, e 9%, la presenza di talco nella misura di
260.000 fibre (Intervallo di Confidenza al 95% 50.000-760.000).
Sono inoltre stati reperiti 7.000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto secco
sempre in lettura con i l Microscopio Elettronico a Scansione. Sono state misurate
a 12.000 ingrandimenti le fibre di lunghezza superiore a 1 micron, di diametro
inferiore a 3 a di rapporto lunghezza diametro 3:1. (referto agli atti).
Peraltro, in precedenza quando era in vita al MORÌ erano stato diagnosticato
:"Mesotelioma maligno diffuso epitelioide" accertato nel corso del ricovero dei
20.8.2010. Era stato sottoposto a videotoracoscopia diagnostica il 26.08.2010 che
aveva consentito di prelevare campioni di tessuto per Fanalisi istologica. L'esame
istologico
su
campioni
di
pleura
parietale,
integrato
con
indagini
immunoistochimiche, refertato il 31.08.2010 dal dr. A . Tironi del 2° Servizio di
Anatomia Patologica (B2010-213635) permetteva di porre la seguente diagnosi
conclusiva: ""Mesotelioma maligno diffuso epitelioide".
Sul punto la difesa ha eccepito l'estraneità degli imputati rispetto li fatti contestati,
rilevando che il Mori
aveva sempre lavorato, a far data dal 1967,
presso lo
stabilimento di Brescia. In base alla testimonianza del dottor Catino (ud. 21
ottobre del 2014)
che aveva ricostruito la carriera lavorativa idei signor Mori,
utilizzando la documentazione prodotta, i l MORI era stato assunto in Pirelli
nell'anno 1967 e subito aveva chiesto di essere trasferito al deposito di Brescia. Vi
era. inoltre, una seconda comunicazione agli atti, dei 7 giugno deli 1967. con cui la
Direzione centrale di Pirelli comunicava al deposito di Brescia che il MORI si
sarebbe presentato al magazzino di Brescia ed altra, quasi coeva, con cui Pirelli
comunicava al lavoratore che era
stata accolta la sua
richiesta di fare il
magazziniere presso lo stabilimento di Brescia.
Ad avviso del Tribunale, le richieste difensive devono essere accolte e tutti gli
A 118
imputati devono essere prosciolti dalle contestazioni relative a queèto capo.
Tutti gli atti acquisiti, (vi è una comunicazione del 1972 nella quale, ai fini di
inquadramento contrattuale si cita l'operaio Mario Mori addet o al reparto di
Brescia; una comunicazione medica del Centro di Distribuzione di Brescia, che
attesta
che i l signor Mori era
idoneo da un punto di vista jpsicotecnico ad
effettuare la conduzione dei carrelli elevatori sempre presso i l magazzino di
Brescia; infine una comunicazione del 1984, sempre di Pirelli c he accoglie una
richiesta di anticipo di
retribuzione del lavoratore Mario Mori mettendolo in
carico, espressamente al magazzino di Brescia; infine, un'ultima comunicazione,
che è del 1986. dalla cui si desume che questo lavoratore passa da Brescia a un
centro 8925 di Milano), risultano concordi nel dimostrare come questo lavoratore
non abbia mai lavorato presso lo stabilimento Pneumatici PIRELLI di viale Sarca
a Milano, né è dato sapere quale attività abbia svolto dal 19$6 nel centro di
Milano.
Considerato che le condotte delittuose contestate si riferiscono! ai soggetti che
ebbero funzioni di responsabilità presso lo stabilimento Pneumatici
Pirelli di
Viale Sarca (oggi Pirelli Tyre spa ) agli stessi non possono essere (ascritte condotte
riferìbili ad altri stabilimenti anche facenti capo allo stesso gruppo.
S o * , a o promo. si ri.eva
t e
c o m
e neUa c o n s u m a de, ,1
i, periodo di
esposizione venga fatto cessare all'anno 1984, epoca, in cui, corèe visto i l MORI
certamente non lavorava presso lo stabilimento Pneumatici Pirelli di Viale Sarca
a Milano.
Gli imputati andranno, pertanto assolti per non aver commesso i l fatto.
********************
CAPO D).
IMPUTATI:
BATTAGLINOLI (23.6.1988 a 6.12.1988). B E L L I N G E R I (dal 21.3.1985
al
31.1.1989 con diversi incarichi), GRANDI (dal 18.12.1979 a 31.1.1989 con
diversi incarichi), ISOLA ( dal 15.5.1980 al 13.5.1986), LIBERACI (dal 16.4.1984
al 13.5.1986), MANCA (dal 13.5.1986 al 31.1.1988 con diversi incarichi),
MORONI (dal 13.5.1986 al 20.12.1988), PEDONE (24.4.198
PICCO (dal 13.5.1986 al 24.4.1987), SIERRA
al 31.1.1989),
(6.12.1979 al
16.4.1984).
VERONESI (dal 21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.
CAIROLI PIETRO
Trattasi di persona deceduta in data 8.7.2001
Dalla consulenza del P.M. emerge che " i l Cairoli è stato assunto presso l'impresa
Pirelli di V.le Sarca nel 1945, all'età di 14 anni, ed ha prestato servizio nel
medesimo stabilimento fino alla pensione, avvenuta nel 1983
Hà sempre operato
con la mansione di "manutentore meccanico degli impianti e poi, da data non nota,
come capo manutentore nel settore articoli tecnici (Segnanino), reparto mescole. A
causa del progressivo smantellamento dell'area Segnanino, negli aitimi tre anni di
attività, come anche confermato dai familiari, ha prestato servizio anche per la
costruzione e apertura di nuovi stabilimenti del gruppo Pirelli ( Fèrrandina - M T ) ;
dalla anamnesi raccolta risulta che abbia operato anche su parti in eternit."
A parte il profilo relativo all'esposizione professionale ed alle cause di morte, va
evidenziato che la difesa ha sostenuto che questo lavoratore aveva lavorato agli
articoli tecnici allo stabilimento Segnanino dell'area Bicocca, Quindi in uno
stabilimento che faceva capo ad una società che non era addetta alla produzione di
pneumatici. Le fonti di prova, che attestavano che i l Cairoli aveva lavorato agli
articoli tecnici, erano costituite, in primo luogo, dal libretto di la /oro (documento
4, faldone 2, delle produzioni del Pubblico Ministero), che indica\•ano ìì lavoratore
come assunto da Industrie Pirelli S.p.A. (società che. unica, av va posseduto la
divisione degli articoli tecnici.) Lo stesso dato risultava confermato dall'esame
120
della
dottoressa Borello (udienza del 17 giugno 2013 a pagina 45)
e dalla
dottoressa Legittimo ( pagina 81 delle trascrizioni), oltre che dal libretto di (f. 24)
lavoro, dalla scheda del RENAM, (allegato 5 b) delle consulenze tecniche del
Pubblico Ministero) e dal
questionario COR del 18 febbraio 2Ó02, ( produzioni
della Difesa del 19 settembre 2014).
Ad avviso del Tribunale, come ricostruito in premessa, non risulta adeguatamente
provato l'epoca in cui il Cairoli ha iniziato a lavorare nel settore articoli tecnici
nel l'area Segnanino, che, come visto, dal 1.1.1980 non fa parte del gruppo che
produce pneumatici.
Conseguentemente tutti gli imputati andranno assolti per non aver commesso i l
fatto.
C A P O BB)
IMPUTATI:
MANCA (DA13.5.1986 a 23.6.1988), ISOLA (DA 15.5.1980 A
13.5.1986)
SIERRA (DA 6.12.1979 A 16.4.1984), VERONESI (da 21.7.1982a 16.4.1984).
P.O.
COLOMBO GIULIANO
Trattasi di operaio per il quale non sussistono dubbi in ordine al fatto che sia
deceduto
a seguito di "
Mesotelioma maligno epitelioide", essendo ciò
comprovato dalla presenza di un esame istologico, con esame immunistochimico,
nel corso di attività lavorativa che non registra attività extraprofissionali di sorta.
Tuttavia, anche se si tratta di soggetto che ha lavorato presso [o stabilimento di
Milano Bicocca, risulta dalla stessa consulenza del P.M., dal questionario COR
del 20.11.2006 (produzioni difesa ud. 19.9.2014) dalle testimonianze Borello e
Legittimo, che lo stesso ha sempre lavorato nel settore calvi, che con atto
31.12.1980 viene ceduto da Industrie Pirelli spa ad altra azienda la Società Cavi
Pirelli spa, che è estranea al settore pneumatici.
Gli imputati andranno, pertanto, assolti per non aver commesso i l fatto.
**************
CAPO QQ)
IMPUTATI:
GRANDI (dai 18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarichi), ISOLA ( dal
15.5.1980 al 13.5.1986), SIERRA(6.12.1979 al 16.4.1984), VERONESI (dal
21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.
LAMPERTIERMANDO
Anche per questo lavoratore, deceduto per conseguenze connesse all'accertato
mesotelioma pleurico in data 6.7.2007 (con diagnosi accertata due anni prima), i l
tema è quello dell'attività lavorativa.
Come indicato nella consulenza del P.M. il Lamperti non risulta .nei* mai lavorato
nello stabilimento pneumatici dell'area Bicocca.
Infatti,
risulta aver lavorato nel stabilimento pneumatici dì via Ripamonti dal
1951 al 1961 reparto gomme (quale addetto alle mescole) e nell area Bicocca, nel
laboratorio prove cìnghie,
dal 1961 al 1982. Tali dati si ricavano anche dal
questionario COR del 28 luglio del 2006, produzioni della Difesa del 19 aprile
2004, e pur mancando i l libretto di lavoro, rilevanti appaiono sul punto le
testimonianze della dott.ssa Legittimo e del teste Borgonovo che hanno indicato
il laboratorio prove cinghie come inserito nello stabilimento di Scjgnan ino.
Stabilimento che, come visto è rimasto sempre nella disponibilità della soc.
422
Industrie Pirelli spa., nonostante tale azienda avesse ceduto i l settore prenumatici
dal 1.1.1980.
Tutti gli imputati andranno pertanto assolti per non aver commesso il fatto
CAPO TT)
IMPUTATI:
GRANDI (dal 18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarichi), ISOLA ( dal
15.5.1980 al 13.5.1986), SIERRA(6.12.1979 al 16.4.1984), VERONE SI (dal
21.7.1982 al 16.4.1984).
P.O.
TORTELLI Tarcisio
Tortelli Tarcisio risulta aver lavorato in Pirelli, come emerge dalla consulenza dei
P.M. dal 1970 al 1994 quale addetto al reparto stampaggio cavi in gomma.
Ciò risulta anche dal questionario COR del 13 dicembre 2004 ( prod. Difesa 19
settembre 2014) e dal libretto di lavoro (produzione 7 del faldonej 2 delle prove del
P. M . ), per cui non è stato mai dipendente della Società Pneumatici Pirelli S.p.A..
Gli odierni imputati andranno, pertanto assolti per non aver commesso i l fatto.
******************
CAPO L L )
IMPUTATI:
GRANDI (dal 18.12.1979 al 31.1.1989 con diversi incarich ), ISOLA
(DA
15.5.1980 A 13.5.1986) , SIERRA (DA 6.12.1979 A 16.4.1984), VERONESI (da
123
21.7.1982 a 16.4.1984).
P.O. FERRARI Francesco , costituita P.C..
Il dato medico-legale che concerne la posizione di questo lavoratore non pone
particolari dubbi.
La diagnosi di mesotelioma maligno pleurico da cui l i Ferrari era affetto in vita è
indicata in termini
di certezza. Cosi come con elevata probabilità può affermarsi
che lo stesso è deceduto a causa del mesotelioma maligno pleurico di cui era
affetto.
In particolare nella consulenza si legge: "L'esame istologico sili tessuti pleurici,
integrato con
indagini immunoistochimiche. refertato i l Sf.08.2004,
aveva
permesso di porre la diagnosi di "Mesotelioma monofasico di
Nel corso del successivo ricovero nel Reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale
di Mestre i l paziente era stato sottoposto i l 20.08.2004 a intervento chirurgico dì
"•plcuropneumectomia sinistra, pericardiectomia, asportazione emidiaframma dx"
che aveva consentito di prelevare campioni di tessuto per l'analisi istologica.
L'esame istologico, refertato i l 28.08.2004 dal dr. M . Civell: dei Servizio di
Anatomia Patologica (B2004-106053) permetteva di porre la seguente diagnosi
conclusiva: "Mesotelioma pleurico maligno epiteliale, diffuso all'intero ambito
pleurico superficiale e scissurale e infiltrante l'adipe peri-pleuro-parietale, il
parenchima polmonare, il diaframma a tutto spessoreja parate pericardica e
frequenti spazi linfatici e perineurali intra-perilesionali...'".
Le conclusioni sul punto assunte dai consulenti del P.M. hanno trovato concordi
anche i consulenti di difesa per le modalità di accertamento della malattia.
Vanno, tuttavia, fatte alcune osservazioni in ordine ai tempi q alle modalità di
esposizione all'amianto.
Sul punto i consulenti de! P.M, rilevano: "Sulla base di quanto sopra esposto, si
può ragionevolmente ritenere che il sig. Ferrari abbia subito esposizione a talco e
ad amianto nello svolgimento delle sue mansioni di operaio addetto alla
124
preparazione mescole e alle mansioni di tubista e saldatore dal 1970 al 1977 e
addetto al laboratorio dal 1977 al 1980. Non è possibile precisare. a causa alla
scarsità delle informazioni disponibili, la frequenza e durata de le operazioni che
comportavano una manipolazione di amianto o MCA. E' possìbile tuttavia
delineare, per quanto è stato fin qui possibile accertare, un'<esposizione ad amianto
di tipo attivo durante Io svolgimento della mansione di saldatore
tubista e di tipo
passivo per tutti i periodi di lavoro dal 1967 al 1980 dovuta ialla dispersione di
fibre di amianto durante gli interventi manutentivi che interessavano
le
coibentazioni di macchinari e impianti nei reparti frequentati e a :ausa di fenomeni
di usura delle stesse." Pertanto i l periodo di esposizione risulita accertato
fino
all'anno 1980.
La difesa, nella richiesta di proscioglimento, ha tuttavia allegato un dato ulteriore,
con riferimento al luogo in cui i l Ferrari avrebbe lavorato, evidenziando come lo
stesso avesse lavorato in Industrie Pirelli spa, ossia in una società che nell'anno
1983 gestiva solo lo stabilimento articoli tecnici.
Rileva il Tribunale che, in prima battuta,
non si può prescindere dalla
constatazione che , come visto, le esposizioni rilevanti debbanc farsi risalire fino
all'anno 1980 e che nello stesso 1980 i l FERRARI
viene addetto all'Ufficio
Acquisti dì viale Sarca fino al 1983, in un contesto in cui non sì registrano
esposizioni da amianto.
Le indicazioni del libretto di lavoro evidenziano che l'azienda ir cui, a far data dal
1977 fino al 1983, Io stesso ha prestato servizio è l'Industrie 'irelli spa, Settore
prodotti diversificati, azienda che, come comprovato dalle prora'Suzioni difensive,
non si occupava della produzione di pneumatici. La stessa azienda si era occupata
(ma non i l reparto indicato come "settore prodotti diversificati" ) della produzione
di gomme fino al 31.12.1979, ma dal 1.1,1980 continuò la produzione dei soli
articoli tecnici.
125
Sotto altro profilo la teste Borello (ud. 17 giugno 2013) ha riferito che il Ferrari
aveva sempre lavorato ai cavi (indicazione che pure risulta dal ibretto di lavoro
sempre con riferimento alle Industrie Pirelli Spa, società che poi cedette il settore
cavi dal 1,1.1981 alla Società Cavi Pirelli spa.).
Va premesso che, come visto, le esposizioni possibili non possono andare oltre il
1980 (epoca
in cui i l lavoratore sarebbe stato "addetto al laboratorio"', in un
reparto non precisato), anche se non si sa precisamente fino i. quale data, dai
momento che, sempre
dal
1980, lo stesso iniziò a lavorare presso "l'ufficio
acquisti".
Inoltre,
va rilevato come gli elementi emersi non risultino concordi
anche con
riferimento all'attività lavorativa prestata, che sembrerebbe essersi svolta o presso
il settore prodotti diversificati o presso i l settore cavi della società Industrie Pirelli
spa -che,
peraltro, non si occupò più di produzione di pneumatici a far data
dall'I.1.1980-.
In ogni caso, non emergono elementi per affermare che i l Ferrari abbia mai
effettivamente lavorato nel settore pneumatici dell'area Bicocca, settore che, come
visto, è quello a cui si fa riferimento in imputazione,
Ciii imputati andranno pertanto assolti per non aver commesso i l ratto.
TRATTAMENTO SANZIONATORIO.
Le ipotesi delittuose contestate devono ritenersi integrate.
Sussistono, come visto,
le aggravanti connesse con la violazione di norme
attinenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per quanto attiene al reato di
lesioni (per il quale l'unica pronuncia di condanna riguarda i fatti in danno di
Greco Giuseppe di cui al capo DDD)
l'aggravante della legione gravissima,
connessa ad una malattia certamente insanabile.
r|26
Può essere applicato i l disposto di cui all'art, 589 ultimo comma c.p., ricorrendo
la morte e la lesione personale di più persone. Trattasi, come è noto, non di
circostanza aggravante,
ma dì una ipotesi di concorso formile di reati in cui
l'unificazione è sancita quoad poenam, per cui si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
À tutti gli imputati, in ragione dell'età, del 1 'incensuratezza e del comportamento
processuale possono essere concesse le attenuanti generiche, che in considerazione
della particolare gravità dei fatti, andranno valutate con giudizio di equivalenza
rispetto alle aggravanti contestate.
Pena equa, letto l'art. 133 c.p.. è;
per Battaglioli Gabriele
violazioni accertate
quella di anni 3 di reclusione (peiria base una delle
ai capi A ) , N), BBB), ritenute di pari mi vita, anni 2 di
reclusione aumentata di mesi sei per gli altri due reati;
per B E L L I N G E R I GIANFRANCO quella di anni 3 mesi 6 diì reclusione (pena
base per una delle violazioni accertate ai capi A ) , N), A A A ) , BBB). ritenute di
pari gravità, anni 2 di reclusione aumentata di mesi sei per gli a i r i tre reati;
per GRANDI LUDOVICO quella di anni 4 mesi 8 di reclusióne (pena base per
una delle violazioni accertate ai capi A ) , N), .MM), ZZ), A A A ), BBB),, ritenute
dì pari gravità, anni 2 di reclusione aumentata di mesi 6 per gni altri 5 reati e di
mesi 2 di reclusione per il delitto di lesioni di cui al capo DDD
per ISOLA LUCIANO MARIA PIETRO GIUSEPPE anni 7, mesii 8 di reclusione
(pena base per una delle violazioni accertate ai capi A ) , N), BBB), V), CC), DD),
EE), GG), M M ) , ZZ), A A A ) , BBB), ritenute di pari gravità annii 2 di reclusione
aumentata dì mesi 6 per gii altri 11 reati e di mesi 2 di reclusióne per il delitto di
lesioni di cui al capo DDD);
per LIBERATI OMAR DIOMEDE GIUSEPPE anni 3 mesi 6 di reclusione (pena
base, per una delie violazioni accertate ai capi A ) , N), BBB), ZZ), ritenute di pari
gravità, anni 2 dì reclusione aumentata di mesi sei per gli altri tre reati;
127
per M A N C A GAVINO anni 5 mesi 6 di reclusione (pena base per una delle
violazioni accertate ai capi A ) , N). BBB). V ) , CC), DD), E E ) , GG), ritenute di
pari gravità anni 2 di reclusione aumentata di mesi 6 per gli altri 7 reati);
per MORONI ARMANDO la pena di anni 3 di reclusione (pena )ase per una delle
violazioni accertate
ai capi A ) , N ) , BBB), ritenute di pari gravità, anni 2 di
reclusione aumentata di mesi 6 per gli altri due reati);
per PEDONE CARLO la pena di anni 3 di reclusione (pena base per una delle
violazioni accertate
ai capi A ) , N), BBB) ritenute di pari gravità, anni 2 di
reclusione aumentata di mesi 6 per gli altri due reati);
per PICCO ROBERTO anni 3 di reclusione (pena base per uria delle violazioni
accertate capi A ) , N ) , BBB), ritenute di pari gravità anni 2 di reclusione
aumentata di mesi 6 per gli altri due reati);
per SIERRA PIERO GIORGIO anni 6 mesi 8 di reclusione (p£na base per una
delie violazioni accertate capi A), N), BBB). V), CC), DD), E E ) , GG), M M ) , ZZ),
ritenute di pari gravità, anni 2 di reclusione aumentata di me$i 6 per gli altri 9
reati e di mesi 2 di reclusione per il delitto di lesioni di cui al
capo DDD);
per VERONESI GUIDO anni 6 mesi 8 di reclusione (pena base per una delle
violazioni accertate ai capi A ) , N), BBB). V), CC). DD), E E ) , GG), M M ) , ZZ),
ritenute di pari gravità anni 2 di reclusione aumentata di mesi 6 ser gli altri 9 reati
di mesi 2 di reclusione per il delitto di lesioni di cui al capo DDEj)
Gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processi al
STATUIZIONI C I V I L I
Gli imputati ed il responsabile civile PIRELLI TYRE (soéietà in cui si è
trasformata la originaria società PIRELLI Pneumatici Spa) andranno condannati ai
risarcimento nei confronti delle costituite parti civili INAIL
dei danni da
liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e
difesa di p.c. che si liquidano in Euro 20.000,00
oltre sp|ese forfettarie ed
accessori di legge.
128
Viene assegnata, per le sole posizioni non contestate, avendo la difesa eccepito
che rinail si era costituita su un numero di casi inferiori rispetto a quelli su cui
aveva presentato conclusioni,
una provvisionale provvisoriamjente esecutiva di
euro 300.000.00.
Tutti gli imputati
ed il responsabile civile Pirelli Tyre
vanno condannati al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Camera del Lavoro di
Milano (in considerazione del danno da immagine connesso con V attività volta in
favore della tutela della salute dei lavoratori ed della prevenzione delle malattie
professionali) danni da liquidarsi in separato giudizio oltre alla rifusione delle
spese di costituzione e difesa di p x . che si liquidano in Euro 7.500,00 oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Tutti gli imputati ed il responsabile civile Pirelli Tyre Spa, in persona del legale
rappresentante in solido, vanno condannati
al risarcimento dai danni in favore
delle costituite parti civili Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute
soc. coop in persona del legale rappresentante, e AIEA Nazionale, associazione
italiana esposti amianto in persona del legale rappresentante. Si tratta di enti che
hanno da tempo, con partecipazione attiva alle vicende processuali connesse con
malattie professionali, quali quella qui esaminata, patrocina» le ragioni dei
lavoratori, con attività di informazione, documentazione e ricerca). Tali danni
andranno liquidali in separato giudizio. Vanno altresì liquidate le spese di
costituzione e difesa di parte civile complessivamente in Euro 20.000,00 oltre
spese forfettarie ed accessori di legge.
Va assegnata una provvisionale per entrambe le parti provvisoijiamente esecutiva
di Euro 20.000,00.
Tutti gli imputati ed il responsabile civile Pirelli Tyre Spa, in persona del legale
rappresentante in solido, al risarcimento dei danni in favore de a costituita parte
129
civile eredi di Salemi Antonino. Sul punto va osservato che ifon può ritenersi
liquidabile il danno tanatologico (ossia il danno da perdita della vjita della vittima),
ma può essere invece liquidato, iure proprio, agli eredi i l danno non patrimoniale
da perdita del rapporto parentale e, iure ereditatis,
il danno bi alogico connesso
alle forme di invalidità che hanno preceduto la morte ed il danno non patrimoniale
connesso con la consapevolezza che i l de cuius ebbe de
imminenza dell'evento
morte. Tali danni vanno liquidati in separato giudizio. Vanno li q l i date le spese di
costituzione e difesa di p.c. quantificate in Euro 18.000,00 oltre spese forfettarie
ed accessori di legge.
Va assegnata a detta parte civile una provvisionale provvisoriamente esecutiva di
curo 100.000.00, per ciascuno dei due eredi.
Seguono i provvedimenti di interdizione come indicati in dispositivo.
Andranno assolti BATTAGLIGLI GABRIELE dai reati di cui ai Capi
BELLINGERI GIANFRANCO dai reati di cui ai Capi
LUDOVICO dai reati di cui ai Capi
D) ed I);
D), I) ZZ) ; GRANDI
D), I), LL),QQ), RR), TT ) , V V ) , CCC);
ISOLA LUCIANO MARIA PIETRO GIUSEPPE dai reati di cu ai Capi
BB), II), LL), QQ), RR), TT), V V ) , CCC);
GIUSEPPE dai reati di cui ai Capi
D), I),
LIBERATI OMAR DIOMEDE
D), I),CCC); MANCA GAVINO dai reati di
cui ai capi D), I), BB), I I ) ; MORONI ARMANDO dai reati di oni ai capi D), I);
PEDONE CARLO dai reati di cui ai Capi D), I); PICCO ROtìIERTO dai reati di
cui ai Capi
D). I); SIERRA PIERO GIORGIO dai reati di cui ai Capi
D). I),
BB). I I ) , L L ) , QQ), RR), TT), V V ) , CCC);, VERONESI GUIDO dai reati di cui ai
capi D). I), BB), II). L L ) , QQ), RR), TT), CCC) per non aver ce mm esso i l fatto;
ISOLA LUCIANO MARIA PIETRO GIUSEPPE. MANCA GAVINO, SIERRA
PIERO GIORGIO, VERONESI GUIDO dal reato di cui al capo U), perché il fatto
non sussiste.
Va dichiarato non doversi procedere a carico di BELLINGERI GIANFRANCO.
GRANDI
LUDOVICO, ISOLA
LUCIANO MARIA PIETRO GIUSEPPE.
n
1 3 0
LIBERATI
OMAR DIOMEDE, SIERRA PIERO GIORGIO
, VERONESI
GUIDO in ordine al reato loro ascritto al capo O) essendo lo stesso estinto per
intervenuta prescrizione.
Motivazione entro giorni 90.
P.Q.M.
Il Tribunale letti gii artt. 533-535 c.p.
DICHIARA
BATTAGLIGLI GABRIELE colpevole dei reati di cui ai capi A , N), B B B ) ;
BELLINGERI
GIANFRANCO colpevole dei reati di cui ai capi A). N), A A A ) ,
BBB);
GRANDI LUDOVICO colpevole dei reati di cui ai capi A ) , N ) , M M ) , ZZ).
A A A ) , B B B ) , DDD) ;
ISOLA LUCIANO M A R I A PIETRO GIUSEPPE colpevole dei reati di cui ai capi
A), N ) . B B B ) ,
V), C C ) . D D ) , EE),
GG),
M M ) . Z Z ) , A A A ) , BB|B), D D D ) ;
LIBERATI OMAR DIOMEDE GIUSEPPE colpevole dei reati di cui ai capi A ) ,
N), BBB), Z Z ) ;
MANCA GAVINO colpevole dei reati di cui ai capi A ) , N), BBB), V ) . CC), DD),
EE), GG)
13
MORONI ARMANDO colpevole dei reati di cui ai capi A ) , N), B B B )
PEDONE CARLO colpevole dei reati di cui ai capi A), N), BBBi)
PICCO ROBERTO colpevole dei reati di cui ai capi A ) , N), BBB)
SIERRA PIERO GIORGIO colpevole dei reati dì cui ai capi A ) , N i . BBB), V ) ,
CC), DD), E E ) , GG), M M ) , 77). DDD)
VERONESI GUIDO colpevole dei reati di cui ai capi A ) , N) , BBB), V ) , CC).
DD), EE), GG). M M ) , ZZ), DDD) ed unificati i reati ascritti nel vincolo della
continuazione, concesse a tutti gli imputati le attenuanti genertene equivalenti alle
aggravanti contestate
CONDANNA
BATTAGLIGLI GABRIELE alla pena di anni 3 di reclusione;
BELLINGERI GIANFRANCO alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione;
GRANDI LUDOVICO alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione;
ISOLA LUCIANO MARIA PIETRO GIUSEPPE alla pena di anni 7, mesi 8 di
reclusione;
LIBERATI OMAR DIOMEDE GIUSEPPE alla pena
di arjni 3, mesi 6
di
reclusione;
132
M A N C A GAVINO alla pena di anni 5, mesi 6 di reclusione;
MORONI ARMANDO alla pena di anni 3 di reclusione;
PEDONE CARLO alla pena di anni 3 di reclusione;
PICCO ROBERTO alla pena di anni 3 di reclusione;
SIERRA PIERO GIORGIO alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione
VERONESI GUIDO alla pena di anni ó, mesi 8 di reclusione.
Condanna altresì I predetti gli imputati al pagamento delle spese processuali.
DICHIARA
BATTAGLIGLI GABRIELE, MORONI ARMANDO, PEDONI^ CARLI, PICCO
ROBERTO
interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5; BELLINGERI
GIANFRANCO, GRANDI LUDOVICO, ISOLA LUCIANO MARIA PIETRO
GIUSEPPE, LIBERATI OMAR DIOMEDE GIUSEPPE, M A N C A GAVINO,
SIERRA PIERO GIORGIO, VERONESI GUIDO interdetti
in perpetuo dai
pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazionje della pena.
CONDANNA
Tutti gli imputati ed i l responsabile civile Pirelli Tyre Spa, in ] ersona del legale
rappresentante in solido, al risarcimento dei danni in favore de la costituita parte
civile I N A I L . danni da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifus ione delle spese di
costituzione e difesa di p.c. che si liquidano in Euro 20.00<}),00
oltre
spese
forfettarie ed accessori di legge.
Assegna a detta parte civile una provvisionale provvisoriamente; esecutiva di euro
300.000,00.
CONDANNA
Tutti gli imputati ed i l responsabile civile Pirelli Tyre Spa, in persona del legale
rappresentante in solido, al risarcimento dei danni in favore de Ila costituita parte
civile eredi di Salemi Antonino, danni da liquidarsi in separato giudizio oltre alla
rifusione delle spese di costituzione e difesa di p.c. che si liquidano in Euro
18.000,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Assegna a detta parte civile una provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro
100.000.00, per ciascuno dei due eredi.
CONDANNA
Tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile
Camera del Lavoro di Milano, danni da liquidarsi in separato giudizio oltre alla
rifusione delle spese di costituzione e difesa di p.c. che si liquidano in Euro
7.500,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
CONDANNA
Tutti gli imputati ed i l responsabile civile Pirelli Tyre Spa, in persona del legale
rappresentante in solido, al risarcimento dei danni in favore de e costituite parti
civile Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute soc . coop in persona
del legale rappresentante, e AIE A Nazionale, associazione italiaha esposti amianto
in persona del legale rappresentante, danni da liquidarsi in separato giudizio.
oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile che si
liquidano complessivamente in Euro 20.000,00 oltre spese forfettarie ed accessori
di legge.
Assegna una provvisionale per entrambe le parti provvisoriamjente esecutiva di
Euro 20,000.00.
Letto Part.530 c.p.p.
ASSOLVE
BATTAGLIGLI GABRIELE dai reati di cui ai Capi
D) ed I ) ; BELLINGERI
GIANFRANCO dai reati di cui ai Capi D), I), ZZ) : GRANDI LUDOVICO dai
reati di cui ai Capi D), I), LL),QQ), RR), TT), VV), CCC); ISOLA LUCIANO
M A R I A PIETRO GIUSEPPE dai reati di cui ai Capi
D). I), BB), II), L L ) , QQ),
RR). TT), V V ) , CCC); LIBERATI OMAR DIOMEDE GIUSEPPE dai reati di cui
ai Capi
D). I).CCC); MANCA GAVINO dai reati di cui ai cap D), 1), BB), 11):
MORONI A R M A N D O dai reati di cui ai capi D), I); PEDONE CARLO dai reati
di cui ai Capi
D), I); PICCO ROBERTO dai reati di cui ai Capi
SIERRA PIERO GIORGIO dai reati di cui ai Capi
D). I ) ;
D), I), BB), II), L L ) , QQ),
RR), TT), V V ) , CCC);. VERONESI GUIDO dai reati di cui ai capi D). I ) , BB),
II), L L ) , QQ). RR), TT), CCC) per non aver commesso i l fatto.
ASSOLVE
ISOLA LUCIANO MARIA PIETRO GIUSEPPE, MANCA GAVINO, SIERRA
PIERO GIORGIO, VERONESI GUIDO dal reato di cui al capo U). perché i l fatto
non sussiste.
Letto l'art. 531 c.p.p.
13/5
DICHIARA
Non doversi procedere a carico di BELLINGERI
GIANFRANCO, GRANDI
LUDOVICO, ISOLA LUCIANO M A R I A PIETRO GIUSEPPE, LIBERATI
OMAR DIOMEDE, SIERRA PIERO GIORGIO , VERONESI GUIDO in ordine
al reato loro ascritto al capo O) essendo lo stesso estinto per intervenuta
prescrizione.
Motivazione entro giorni 90.
Milano 15.7.2015
i»08imfo
Il Giudice
m
CANcaxEfflA
«MIMO.
ILFUNZSONàRlffifPf
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