LE NOVITÀ IN TEMA DI ENTRATE DEGLI
ENTI LOCALI
LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI ED
IL CAMMINO VERSO IL FEDERALISMO FISCALE
Giandomenico Casarini
FUNZIONARIO COMUNE DI CORSICO
Monza 04 giugno 2014
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Funzione delle Entrate
• Le entrate pubbliche sono un mezzo per coprire le
spese sostenute dall’ Ente Locale per fornire servizi e
svolgere altre importanti funzioni.
• Dette spese sono infatti coperte in parte direttamente
dai contribuenti ed in parte attraverso i trasferimenti
erariali. A dire il vero, fino a poco tempo fa la
percentuale delle somme derivanti dai trasferimenti
dello Stato agli Enti Locali era molto più elevata; si è
assistito però negli anni ad una netta inversione di
tendenza, in quanto ci si è resi conto che detti Enti,
proprio perché erano sicuri dell'intervento statale,
aumentavano in maniera esponenziale i propri bisogni
alimentando il deficit del bilancio statale.
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Le Entrate all’interno del Bilancio
Le previsioni di entrata sono suddivise per legge, oltre che dall'Avanzo di Amministrazione
in sei macro raggruppamenti detti "TITOLI" ognuno dei quali suddiviso in "Categorie" in
relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica
individuazione dell'oggetto dell'entrata.
TITOLO I° – Entrate tributarie: tutte le imposte e tasse comunali, come ICI, addizionale
IRPEF , imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e compartecipazione IRPEF.
1^ Categoria – Imposte; 2^ Categoria – Tasse; 3^ Categoria – Tributi speciali ed altre
entrate tributarie proprie.
TITOLO II° – Entrate derivanti da trasferimenti: fondi che lo Stato, la regione la provincia
conferiscono al comune in via continuativa o straordinaria per l'esercizio delle sue
funzioni.
1^ Categoria – Contributi e trasferimenti dello Stato; 2^ Categoria – Contributi e
trasferimenti dalla Regione; 3^ Categoria – Contributi e trasferimenti dalla Regione per
funzioni delegate.
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Le Entrate all’interno del Bilancio (2)
TITOLO III° – Entrate extratributarie: derivano da rette, tariffe canoni, affitti, sponsorizzazioni,
rimborsi e proventi diversi che il comune percepisce per le varie attività che svolge e servizi
che eroga.
1^ Categoria – Proventi dei servizi pubblici; 2^ Categoria – Proventi dei beni dell'Ente; 3^
Categoria – Interessi su anticipazioni e crediti; 4^ Categoria – Utili netti delle aziende speciali
e partecipate; 5^ Categoria – Proventi diversi.
TITOLO IV°- Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale: sono entrate vincolate agli
investimenti derivanti da concessioni cimiteriali, alienazioni di beni mobili e immobili, oneri di
urbanizzazione e altri fondi erogati con destinazione vincolata.
1^ Categoria – Alienazione di beni patrimoniali; 2^ Categoria – Trasferimenti di capitale dallo
Stato; 3^ Categoria – Trasferimenti di capitale dalla Regione; 4^ Categoria – Trasferimenti di
capitale da altri enti del settore pubblico; 5^ Categoria -Trasferimenti di capitale da altri
soggetti; 6^ Riscossione di crediti.
TITOLO V° – Entrate derivanti da accensione di prestiti: il comune per finanziarsi ricorre alla
emissione di prestiti obbligazionari o alla accensione di mutui. Anche questi fondi sono
destinati in modo vincolato agli investimenti.
1^ Categoria – Anticipazioni di cassa; 2^ Categoria – Finanziamenti a breve termine; 3^ Categoria
– Assunzione di mutui e prestiti; 4^ Categoria – Emissione di prestiti obbligazionari.
TITOLO VI° – Entrate da servizi per conto di terzi: entrate per i servizi che il comune effettua per
conto terzi; hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte spesa
TITOLO I: Le imposte e le tasse degli enti locali
LE ENTRATE PUBBLICHE sono costituite dai mezzi finanziari che lo Stato e
gli altri enti pubblici si procurano per far fronte alle spese pubbliche. Dal
punto di vista economico si distinguono in:
•entrate originarie che provengono dal patrimonio dello Stato e degli altri
enti pubblici o dalla loro attività economica;
•entrate derivate che provengono dal prelievo coattivo di ricchezza che lo
Stato opera nei confronti dei privati.
ENTRATE DERIVATE > sono costituite dalle imposte e dalle tasse
Per comprendere le differenze è opportuno ricordare che:
i beni e i servizi pubblici si dicono generali quando sono rivolti all'intera
collettività, come l'ordine pubblico, l’illuminazione pubblica, la
manutenzione delle strade...
i beni e i servizi pubblici speciali sono rivolti al singolo individuo, sono
divisibili e individualizzabili cioè si può determinare la parte di servizio
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resa a ciascun cittadino.
Le imposte e le tasse degli enti locali (2)
• IMPOSTA: prelievo coattivo di ricchezza attuato dall'ente
pubblico nei confronti di tutti i cittadini per finanziare i beni e
i servizi pubblici generali (indivisibili, non individualizzabili,
rivolti all'intera collettività senza distinzione: ordine pubblico,
illuminazione pubblica), la cui natura impedisce di individuare
la misura del beneficio goduto da ognuno.
• TASSA: è una controprestazione obbligatoria resa all'ente
pubblico da coloro che hanno domandato e ottenuto
un
bene o un servizio pubblico speciale (rivolto al singolo
individuo, divisibile e individualizzabile). La tassa è, di solito,
inferiore al costo del servizio erogato: la differenza è sanata
dalla riscossione delle imposte che gravano sull'intera
collettività; la giustificazione del sistema sta nelle esternalità
positive che ricadono sulla collettività stessa.
Cenni storici sull’evoluzione delle
Entrate locali
• Fiscalità anni 60:
E’ forte a livello locale con i seguenti tributi:
• I.F., I.A.F., C.M.S, Tarsu e tributi minori
(ICP,TOSAP, AFFISSIONI);
• Fiscalità anni 70:
la riforma degli anni 70 riporta al centro la
fiscalità anche locale:
• compartecipazione invim e accertamenti
redditi (art.44)
Cenni storici sull’evoluzione delle
Entrate locali (2)
• Fiscalità anni 80:
si comincia ad entrare nel merito:
• per imposta di registro, successione, invim comincia
ad entrare in gioco il “catasto” quale dato ritenuto
certo per evitare il contenzioso e non solo.
• Fiscalità anni 90
La nuova normativa sulle autonomie locali ridà fiato alla
fiscalità locale:
• I.C.I., TARSU, tributi minori;
• chiede ai comuni di gestire il catasto la cui banca dati
(arretrata) non consente una corretta ed equa
gestione dei tributi locali (ed erariali)
Obiettivo delle Entrate locali
LA SPESA E’ CERTA LE ENTRATE SONO DUBBIE
MISSION
RENDERE CERTE LE ENTRATE
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L’Entrate fiscali locali
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TRIBUTI MINORI: ICP
• Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità consiste nella
diffusione di messaggi in qualsiasi modo effettuati in luoghi
pubblici o in locali aperti al pubblico o che siano da tali luoghi
percepibili (art. 5, D.Lgs. 507/93). Ai fini dell’imposizione si
considerano, tuttavia, rilevanti i soli messaggi diffusi
nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di
promuovere le domande di beni e servizi, finalizzati a
migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Dunque
condizione essenziale perché si realizzi il presupposto è
l’esercizio dell’attività economica. L’art. 62 del D. Lgs.
446/1997 dà facoltà ai Comuni di escludere l’applicazione
dell’imposta e istituire un canone per l’installazione di mezzi
pubblicitari in base ad apposita tariffa che si incasserà al titolo
3 delle entrate del bilancio anziché al titolo I.
TRIBUTI MINORI: TOSAP
• La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP): tale tributo
si riferisce sia agli spazi di qualsiasi natura, in strade, piazze, mercati
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, sia agli
spazi sottostati o soprastanti il suolo, sia allo stazionamento di taxi e
vetture di piazza negli spazi (parcheggi) loro destinati. La tassa è dovuta al
Comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in
mancanza, dall’occupante (anche abusivo) in proporzione della superficie
effettivamente sottratta all’uso pubblico. A partire dal primo gennaio 1999
i Comuni, però, possono prevedere (in luogo della tassa) il pagamento di
un canone di natura corrispettiva e anziché incassare l’entrata al tit. 1 del
bilancio si incasserà al tit. 3 (entrate extratributarie).
ADDIZIONALE IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF è una imposta istituita nel 1998 e
successivamente modificata tra il 1999 e il 2007, con articolazione in due
aliquote distinte. La prima delle due componenti è relativa all’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale Irpef, ed è stabilita in misura uguale
per tutti i Comuni: ogni anno il Ministero delle Finanze stabilisce la
proporzione, senza gravare come aggiunta impositiva ulteriore rispetto
all’Irpef. La seconda è relativa all’aliquota opzionale, stabilita dai singoli
Comuni, e in grado di rappresentare un’aggiunta impositiva per i
contribuenti rispetto a quanto già si paga a titolo di Irpef.
L’aliquota viene stabilita da ogni Comune fino a un limite massimo dello
0,8%. L’Irpef è pagata da tutti i contribuenti, fatta eccezione per quelli che
sono già soggetti alle imposte sui redditi delle persone giuridiche, a quelli
che possiedono solo redditi esenti Irpef (o redditi soggetti a tassazione
separata) e contribuenti che possiedono un reddito imponibile Irpef
inferiore alle soglie minime contemplate.
Imposta Municipale Secondaria
POSTICIPAZIONE ENTRATA IN VIGORE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE SECONDARIA
Comma 714, art. 1, L. n. 147/2013
Modifica art. 11 del D.Lgs. 23/2011 “Imposta municipale secondaria”
1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2015 (anziché 2014, ndr),
con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere
dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo
LAVORI IN CORSO:
Catasto, riscossione e contenzioso
Legge n. 23 del 11/03/2014
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più
equo, trasparente e orientato alla crescita.
Il Decreto dispone le linee guida per ambiti di interesse
dei Comuni:
• - Revisione del catasto dei fabbricati;
• - Revisione del contenzioso tributario;
• - Revisione della riscossione degli enti locali.
In attesa dei decreti attuativi ……….
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Le novità della “LEGGE DI STABILITA’”
TASI
TARI
IMU
IMPOSTA UNICA COMUNALE
L’imposta Unica Comunale (commi 639 al 708)
si basa su due presupposti di imposizione;
• uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore.
• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali.
Istituzione della IUC (comma 639)
L’imposta si compone:
• dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;
• dalla TASI che è una componente riferita ai servizi
indivisibili a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile,
• dalla TARI destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore dell’immobile.
LA NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE
IL PASSAGGIO DA TARES
A TARI
L’INTRODUZIONE
DELLA TASI
IUC: limiti di aliquota
il comune, con la medesima deliberazione di cui
al comma 676, può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille.
Limiti di aliquota: novità del DL salva Roma
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e
purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili
LA TARI (commi dal 641 al 668)
Elementi similari alla TARES
• Presupposto oggettivo e soggettivo (commi 641 -642)
• Detenzione temporanea dell’area o del locale
tassabilità in capo al possessore (comma 643)
• Solidarietà in caso di pluralità di possessori o
detentori (comma 642)
• Tassazione delle istituzioni scolastiche pubbliche
(comma 655)
• La tariffa giornaliera (commi 662 – 665)
• L’applicazione della quota provinciale (comma 666)
• Podestà regolamentare (comma 682 lett. a)
LaLaTARES
OBIETTIVI
TARI :: OBIETTIVI
Assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al sevizio
Commisurazione della tariffa in base ai criteri
determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158
Soggetti e campo di applicazione
Soggetto passivo
• Chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
• Vincolo di solidarietà tra componenti nucleo
famigliare;
• Occupazioni inferiori a 6 mesi, paga proprietario.
Superfici assoggettabili
• Superficie calpestabile dichiarate o accertate ai
fini dei prelievi sui rifiuti.
• Sono escluse le aree pertinenziali di unità
abitative e pertinenziali o accessorie a locali
tassabili , non operative.
• Ai fini dell’attività di accertamento si può
considerare come superficie assoggettabile quella
pari all’ 80% della superficie catastale.
Struttura tariffa
• Tariffa BINOMIA: quota fissa e quota variabile;
• Composta di quota det. da componenti essenziali
del costo servizio e quota su quantità conferita;
Versamento tributo
•F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il comune
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento
del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TASI. È
comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
LaLa
TARES
TASI :: OBIETTIVI
FINALITA’
La TASI è un nuovo tributo e sostituisce la maggiorazione TARES DELLO 0,30 devoluta
allo Stato
Finanzia i servizi INDIVISIBILI dei comuni
I SERVIZI INDIVISIBILI sono quelli erogati in favore della collettività, la cui quantità non
è misurabile singolarmente. sono qui servizi rivolti a realizzare a promuovere lo
sviluppo economico e alla realizzazione dei fini sociali.
LA TASI (commi dal 669 al 681)
Il presupposto impositivo
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
• Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli NUOVA FORMULAZIONE
• STESSA FORMULA TARI:



il possessore è colui che esercita un potere di fatto sull’immobile corrispondente a quello esercitata
dal titolare di diritti reali
Il detentore è colui che dispone dell’immobile a qualsiasi titolo, anche senza essere
necessariamente titolare di diritti reali
La definizione delle aree scoperte sulle quali escludere la Tasi è la medesima della Tari in quanto
non vi ricadono le aree pertinenziali o accessorie a locali imponibili, mentre vi rientrano quelle
operative
LA TASI (commi dal 669 al 681)
Il soggetto passivo
671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento
dell'unica obbligazione tributaria.
• Il soggetto passivo del tributo:
 possessore, dunque il titolare del diritto reale
 detentore (il possessore di fatto) delle unità immobiliari (fabbricati
e aree) Qualora vi siano pluralità di possessori (in caso di
comproprietà) o detentori (più soggetti che possono disporre del
bene) il tributo è assolto da un pagamento unico dovuta in solido.
 Si tratta di un’unica obbligazione solidale a norma dell’articolo 1292
c.c. «L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati
tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere
costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte
di uno libera gli altri».
LA TASI (commi dal 669 al 681)
L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DUPLICE
681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30
per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte
e’ corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
• In questo caso si assiste a una duplice obbligazione tributaria
commisurata sulla medesima base imponibile che dunque non
raddoppia ma si ripartisce con l’occupante sulla quale grava nella
misura che va dal 10 al 30 per cento dell’ammontare complessivo
della Tasi.
LA TASI (commi dal 669 al 681)
LE ALIQUOTE TASI
• 676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune,
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento.
• 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille.
Autonomia impositiva: le scelte da fare
Aliquota
Agevolazioni
• ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 1 PER MILLE;
• I COMUNI CON DELIBERAZIONE DI C.C.
POSSONO MODIFICARE E RIDURRE L’ALIQUOTA
FINO ALL’AZZERAMENTO;
• LA COPERTURA DELLE SPESE NON DEVE
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INTEGRALE.
• 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
• a) abitazioni con unico occupante;
• b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
• c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente;
• d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero;
• e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
Grazie dell’attenzione
Domande ..e….suggerimenti…
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