2008
Convenzione relativa all’obbligo
di diligenza delle banche (CDB 08)
Convenzione
relativa all’obbligo di diligenza
delle banche (CDB 08)
tra l’Associazione Svizzera dei Banchieri
(“ASB”)
da una parte
e
le sottoscritte banche
(“banche”)
dall’altra parte
del 7 aprile 2008
Indice
Introduzione .......................................................................... 7
Art. 1
A
Preambolo ....................................................................... 7
1
Campo di applicazione territoriale..................... 7
2
Rapporto con altre disposizioni.......................... 8
3
Delimitazione rispetto alla LRD e all’ORD-CFB. 8
4
Commenti sulla convenzione di diligenza ........ 9
Identificazione del contraente e determinazione
dell’avente diritto economico ....................................... 10
Art. 2
Identificazione del contraente................................... 10
5
Libretti di risparmio al portatore ...................... 10
6
Valori mobiliari..................................................... 11
7
Operazioni di cassa.............................................. 11
8
Obbligo di identificazione a prescindere dal
limite minimo ....................................................... 11
1. Persone fisiche.............................................................. 12
9
Identificazione quando il cliente si presenta
di persona ............................................................. 12
10 Identificazione in caso di apertura per
corrispondenza della relazione d’affari ........... 12
11 Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di
autenticità............................................................. 12
2. Persone giuridiche e società di persone .................. 13
12 Identificazione in caso di iscrizione nel
registro di commercio svizzero o in un
registro estero equivalente................................ 13
13 Identificazione senza iscrizione nel registro
di commercio svizzero o in un registro estero
equivalente ........................................................... 13
14 Verifica dell’identità delle persone che
aprono la relazione e presa di conoscenza
delle disposizioni in materia di procure .......... 13
15 Identificazione per le società semplici, le
società in fase di costituzione e i trustee ........ 14
3
16 Attualità dell’estratto del registro di
commercio o di un attestato equivalente....... 14
17 Persone giuridiche generalmente conosciute 14
3. Casi particolari .............................................................. 15
18 Titolari di conto minorenni e conti per
garanzia di locazione .......................................... 15
19 Identificazione interna a un gruppo ................ 15
20 Identificazione in altro modo adeguato.......... 16
4. Disposizioni generali per l’accertamento
dell’identità e per la sorveglianza ............................. 16
21 Delega della procedura di identificazione ...... 16
22 Obbligo di documentazione.............................. 17
23 Obbligo di garanzia............................................. 17
24 Scadenze per l’adempimento dell’obbligo
di documentazione ............................................. 17
Art. 3 Determinazione dell’avente diritto economico...... 18
25 Dubbi circa la corrispondenza tra
contraente e avente diritto economico........... 19
26 Apertura per corrispondenza di una
relazione d’affari con una persona fisica......... 19
27 Indicazioni da documentare.............................. 19
28 Firma del formulario A ........................................ 20
29 Seri dubbi circa la correttezza della
dichiarazione del contraente............................. 20
30 Modello del formulario A ................................... 20
31 Formulario A proprio........................................... 20
32 Conti e depositi collettivi ................................... 21
33 Forme d’investimento collettivo e società
di partecipazione................................................. 21
34 Banche e altri intermediari finanziari nonché
autorità svizzere come contraenti .................... 21
35 Delega della determinazione dell’avente
diritto economico e scadenze per
l’adempimento dell’obbligo di
documentazione.................................................. 23
36 Obbligo di garanzia............................................. 23
4
Art. 4
Art. 5
Art. 6
B
Divieto di prestare assistenza attiva
alla fuga di capitali........................................................ 29
Art. 7
C
37 Regolamentazione speciale per le società
di sede e i detentori di segreto
professionale ........................................................ 23
Procedura relativa alle società di sede ..................... 24
38 Concetto di società di sede................................ 24
39 Holding, società immobiliari ecc....................... 25
40 Avente diritto economico di una società
di sede ................................................................... 25
41 Modo di determinazione dell’avente diritto
economico ............................................................ 25
42 Società quotate in borsa .................................... 25
43 Valori patrimoniali privi di un avente diritto
economico determinato..................................... 26
44 Procedura in caso di strutture revocabili......... 26
45 Cambiamenti nelle firme autorizzate............... 26
Persone soggette al segreto professionale.............. 27
46 Modello del formulario R.................................... 27
Ripetizione dell’identificazione del contraente o
della determinazione dell’avente diritto
economico (artt. 2 – 5)................................................. 27
47 Interruzione di una relazione d’affari in
corso....................................................................... 28
Fuga di capitali.............................................................. 29
48 Concetto di fuga di capitali................................ 29
49 Trasferimento di capitali all’estero.................... 29
50 Forme di assistenza attiva.................................. 29
51 Visite ai clienti all’estero ..................................... 30
52 Accettazione di valori patrimoniali in
Svizzera.................................................................. 30
Divieto di prestare assistenza attiva all’evasione
fiscale e a pratiche analoghe......................................... 31
Art. 8
Evasione fiscale e pratiche analoghe........................ 31
53 Attestazioni incomplete o fuorvianti ............... 31
5
54 Attestazioni realizzate a un determinato
scopo e modifiche ............................................... 31
55 Concetto di attestazione incompleta............... 31
56 Concetto di attestazione fuorviante ................ 32
D
Altre disposizioni .......................................................... 33
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Conti cifrati .................................................................... 33
57 Indicazione dei conti
cifrati nelle dichiarazioni .................................... 33
Controllo da parte delle società di revisione........... 33
Infrazioni alla convenzione di diligenza, sanzioni.. 34
Commissione di sorveglianza, inquirenti................. 36
58 Informazione circa la prassi adottata nelle
delibere della commissione di sorveglianza... 38
59 Interpretazioni della convenzione di
diligenza................................................................ 39
Procedura arbitrale ...................................................... 39
Entrata in vigore ........................................................... 40
Disposizioni transitorie................................................ 41
6
Introduzione
Art. 1
Preambolo
a) Allo scopo di salvaguardare la buona reputazione del
sistema bancario svizzero all’interno e all’estero,
b) nell’intento di definire delle norme che assicurino una
irreprensibile gestione degli affari nell’accettazione di
relazioni d’affari e nell’uso del segreto bancario,
c) con la volontà di fornire un apporto efficiente alla lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo,
le banche si obbligano, con la firma della presente convenzione
di diligenza, nei confronti dell’ASB, nella sua qualità di
organizzazione mantello incaricata di salvaguardare gli interessi
e la reputazione del sistema bancario svizzero, a:
a) identificare il loro contraente e farsi rilasciare da lui, nei casi
dubbi, una attestazione riguardante l’avente diritto
economico dei valori patrimoniali;
b) non prestare alcuna assistenza attiva alla fuga di capitali;
c) non prestare alcuna assistenza attiva all’evasione fiscale e ad
atti simili rilasciando attestazioni incomplete o che in altro
modo possano indurre in errore.
1
Campo di applicazione territoriale
Sottostanno alla convenzione di diligenza le banche e i
commercianti di valori mobiliari firmatari con le loro sedi,
succursali e agenzie stabilite in Svizzera, ma non le loro filiali,
rappresentanze e società affiliate stabilite all’estero (cfr. tuttavia
le cifre 11, 19 e 21).
2
Le banche non possono ricorrere alle loro succursali estere o
a società estere del proprio gruppo attive nel settore bancario o
finanziario per eludere la presente convenzione.
7
2
Rapporto con altre disposizioni
La convenzione di diligenza non comporta alcuna modifica in
termini di obbligo di salvaguardia del segreto bancario. Essa
non può e non vuole:
a) integrare le legislazioni: valutaria, fiscale ed in materia
economica estera nel diritto svizzero, né imporne
l’osservanza alle banche svizzere (sempre che ciò non sia
previsto dai trattati internazionali in vigore e dalla
legislazione svizzera);
b) scostarsi dalla prassi giudiziaria attuale nel campo del
diritto internazionale;
c) modificare lo status dei rapporti di diritto civile esistenti
fra la banca e i suoi partner contrattuali.
3
Delimitazione rispetto alla LRD e all’ORD-CFB
La convenzione di diligenza rende vincolanti le regole di
deontologia professionale della gestione bancaria. Esse mirano a
concretizzare determinati doveri di diligenza regolamentati
nell’ambito della legge sul riciclaggio di denaro (art. 3-5 LRD)
così come il concetto di “diligenza richiesta dalle circostanze”
nell’accettazione di valori patrimoniali (art. 305ter CP)1. Gli
obblighi particolari di chiarimento nell’ambito di relazioni
d’affari o di transazioni che comportano un rischio maggiore
sono oggetto dell’ordinanza antiriciclaggio della CFB. – Pertanto attraverso essa non deve essere intralciata la normale
attività bancaria.
1
L’applicazione per analogia della CDB agli emittenti delle carte
di credito è disciplinata a parte da specifiche regole.
8
4
Commenti sulla convenzione di diligenza
La CDB 08 è corredata da un commento sui singoli articoli e
sulle cifre quadro redatto a cura dell’ASB. Tale commento deve
essere tenuto in considerazione come materiale di riferimento ai
fini dell’interpretazione della convenzione di diligenza.
9
A Identificazione del contraente e
determinazione dell’avente diritto
economico
Art. 2
Identificazione del contraente
1
Le banche sono obbligate ad identificare il contraente al
momento dell’apertura dei rapporti d’affari con lui.
2
Questo vale per:
a) l’apertura di conti o di libretti;
b) l’apertura di depositi;
c) l’espletamento di operazioni fiduciarie;
d) la locazione di cassette di sicurezza;
e) l’accettazione di mandati per amministrare patrimoni
depositati presso terze persone;
f)
l’esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così
come metalli preziosi e altre merci (commodities) di importo
superiore a CHF 25 000.-;
g) le operazioni di cassa di importo superiore a CHF 25 000.-.
3
Non è necessario accertare nuovamente l’identità di un
contraente già correttamente identificato che apre ulteriori
relazioni d’affari. Questo principio trova applicazione anche
per la verifica dell’identità delle persone che aprono la relazione
e per la presa di conoscenza delle disposizioni in materia di
procure ai sensi della cifra 14, nonché per le aperture di
relazioni d’affari ai sensi della cifra 15.
5
Libretti di risparmio al portatore
L’apertura di nuovi libretti di risparmio al portatore è vietata.
I libretti esistenti devono essere disdetti al momento della loro
prima presentazione fisica. Per i libretti al portatore è inoltre
10
necessario verificare l’identità di chi effettua i prelievi; i
versamenti non possono più essere accettati.
6
Valori mobiliari
Per titoli devono intendersi titoli di credito unificati e adatti al
commercio di massa, diritti non documentali con la stessa
funzione (diritti di valore) e derivati (cfr. art. 2 let. a LBCVM).
In questa categoria sono anche da considerare prodotti
finanziari non standardizzati.
7
Operazioni di cassa
Per operazioni di cassa devono intendersi le operazioni eseguite
in contanti allo sportello (cambio, acquisto e vendita di metalli
preziosi, sottoscrizione di obbligazioni di cassa e di prestiti
obbligazionari, vendita in contanti di assegni di viaggio, incasso
in contanti di assegni ecc.). Versamenti e prelevamenti in
contanti in relazione a conti o libretti esistenti così come
depositi o consegne di titoli garantiti in relazione a depositi
esistenti non sono da intendersi come operazioni di cassa
(rimane riservata la cifra 5).
8
Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo
1
Il contraente deve essere identificato anche quando esegue
operazioni per importi inferiori al limite minimo (art. 2 cpv. 2,
lett. “f” e “g”), qualora egli cerchi palesemente di eludere
l’obbligo di identificazione ripartendo gli importi in diverse
transazioni (cosiddetto “smurfing”).
2
A prescindere dal limite minimo (art. 2 cpv. 2, lett. “f” e “g”) e
dalle eccezioni in materia di identificazione formale previste alla
cifra 18, il contraente deve essere sempre identificato qualora
sussista il fondato sospetto che i valori patrimoniali possano
avere origine dalle fonti definite nell’art. 9 cpv. 1 LRD.
11
1.
9
Persone fisiche
Identificazione quando il cliente si presenta di persona
Quando il contraente si presenta di persona à vedere, la banca
ne accerta l’identità prendendo visione di un documento di
legittimazione comprensivo di una fotografia (passaporto, carta
d’identità, licenza di condurre et similia), che viene fotocopiato
annotando i dati richiesti ai sensi della cifra 22.
10
Identificazione in caso di apertura per corrispondenza
della relazione d’affari
Quando la relazione d’affari viene aperta per corrispondenza
oppure via Internet, la banca identifica il contraente richiedendo
una copia autentificata di un documento di identificazione ai
sensi della cifra 9 e verificando inoltre l’indirizzo di domicilio
del contraente stesso mediante l’invio di corrispondenza o altro
mezzo equivalente.
11
Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità
1
L’autenticità della copia del documento di identificazione può
essere attestata da
a) una succursale, una rappresentanza o una società associata
della banca,
b) una banca corrispondente o un altro intermediario
finanziario appositamente riconosciuto a tale scopo dalla
banca emittente,
c) un notaio o un altro ente pubblico normalmente preposto
al rilascio di tali attestazioni di autenticità.
2
È considerata valida anche l’identificazione effettuata sulla base
di un documento di legittimazione in occasione della consegna o
del ritiro della corrispondenza, nella misura in cui vi sia la
garanzia che la notifica postale giunga al destinatario e a lui
solo.
12
2.
12
Persone giuridiche e società di persone
Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio
svizzero o in un registro estero equivalente
Qualora venga avviata una relazione d’affari con una persona
giuridica o una società di persone iscritta nel registro di
commercio svizzero o in un registro estero equivalente, la banca
identifica il contraente attraverso un estratto rilasciato dall’ente
che amministra il registro stesso, oppure mediante un estratto
scritto tratto da una banca dati gestita dall’autorità di registro
stessa, da un’autorità di sorveglianza o da un soggetto privato di
comprovata affidabilità.
13
Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio
svizzero o in un registro estero equivalente
Le persone giuridiche o le società di persone non iscritte nel
registro di commercio svizzero o in un registro estero
equivalente devono essere identificate sulla base di un estratto
scritto tratto da una banca dati gestita da un’autorità di
vigilanza o da un soggetto privato di comprovata affidabilità,
oppure sulla base degli statuti societari o di altri documenti
equivalenti.
14
Verifica dell’identità delle persone che aprono la relazione e
presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure
1
Per le persone giuridiche o le società di persone è inoltre
necessario verificare l’identità delle persone fisiche che
effettuano concretamente l’apertura della relazione d’affari.
Tale accertamento può essere effettuato attraverso la copia di
un documento ai sensi della cifra 9, oppure mediante una copia
autenticata di un documento di legittimazione ai sensi della
cifra 10.
2
L’identità della persona che effettua l’apertura può essere
verificata anche mediante l’autenticazione della firma, la quale
può essere rilasciata dalle persone/istituzioni di cui alla cifra 11
13
della convenzione di diligenza.
3
All’apertura di relazioni d’affari con persone giuridiche, la
banca deve inoltre prendere atto e documentare le disposizioni
in materia di procure.
4
In caso di relazioni d’affari con intermediari finanziari soggetti
a sorveglianza in base a leggi speciali ai sensi delle cifre 34, in
luogo della procedura di cui alla cifra 14 cpv. 1 – 3 è possibile lo
scambio di registri di firme, chiavi elettroniche o altri supporti
comunemente utilizzati nelle attività operative.
15
Identificazione per le società semplici, le società in
fase di costituzione e i trustee
1
Nel caso delle società semplici, devono essere identificate le
persone detentrici del diritto di firma nei confronti della banca.
2
Per le società in fase di costituzione, devono essere identificate
le persone che effettuano l’apertura della relazione d’affari.
3
Per le relazioni di trust deve essere identificato il trustee. Inoltre,
il trustee è tenuto a confermare per iscritto (ad es. mediante il
formulario T) di essere autorizzato ad aprire per conto del trust
una relazione d'affari presso la banca.
16
Attualità dell’estratto del registro di commercio
o di un attestato equivalente
L’estratto del registro di commercio oppure il documento
equivalente non deve essere datato di oltre 12 mesi. Un
eventuale documento rilasciato in data antecedente a tale
termine può essere utilizzato unitamente a un attestato rilasciato
dalla società di revisione, a sua volta non anteriore di oltre
12 mesi.
17
Persone giuridiche generalmente conosciute
1
Qualora l’identità di una persona giuridica come controparte
contrattuale sia generalmente nota, in luogo della procedura di
cui alle cifre 12 – 14 è possibile registrare agli atti che l’identità
14
è generalmente conosciuta. L’identità di una persona giuridica è
da ritenere come generalmente conosciuta specialmente quando
il contraente è una società aperta al pubblico oppure è legata in
modo diretto o indiretto ad una simile.
2
La procedura semplificata ai sensi del cpv. 1 è inammissibile
per società di sede, se queste non sono legate in modo diretto o
indiretto ad una società aperta al pubblico.
3.
18
Casi particolari
Titolari di conto minorenni e conti per garanzia di locazione
L’identità del contraente non deve essere formalmente accertata
all’apertura
a) di un conto, deposito o libretto a nome di un minorenne da
parte di una terza persona maggiorenne, purché il
versamento effettuato all’atto dell’apertura sia al massimo di
CHF 25 000.-; in questo caso va accertata l’identità della
persona maggiorenne che richiede l’apertura; la cifra 22 è
applicabile per analogia; l’identità del minorenne deve essere
accertata qualora sia egli stesso ad effettuare l’apertura di un
conto, deposito o libretto;
b) di un conto per garanzia di locazione relativo a un oggetto di
locazione situato in Svizzera
19
Identificazione interna a un gruppo
Se l’identità del contraente è già stata accertata all’interno del
gruppo in maniera equivalente, ovvero applicando uno standard
di diligenza conforme alla presente Convenzione, non è
necessario ripetere la procedura secondo le cifre 9 – 15. In
questi casi, le unità del gruppo direttamente interessate devono
disporre delle copie dei documenti originali d’identificazione.
Sono fatti salvi i casi in cui le disposizioni di legge non
ammettono tale trasferimento di dati.
15
20
Identificazione in altro modo adeguato
Qualora, in via eccezionale, non risulti possibile identificare il
contraente secondo le modalità prescritte, ad es. perché una
persona non dispone di alcun documento d’identità o perché
non è disponibile la documentazione necessaria relativa a
una corporazione o a un istituto di diritto pubblico, la banca
ha facoltà di accertare l’identità in altro modo adeguato,
consultando altri documenti probatori o richiedendo all’ente
pubblico competente le relative conferme o, per le persone
giuridiche, l’ultimo attestato di una società di revisione
riconosciuta. I certificati e le copie di documenti sostitutivi
vanno messi agli atti; inoltre, la circostanza eccezionale deve
essere specificata in una nota informativa.
4.
21
Disposizioni generali per l’accertamento
dell’identità e per la sorveglianza
Delega della procedura di identificazione
1
La banca può, mediante accordo scritto, delegare
l'identificazione del contraente a persone o società, se
a) ha provveduto a istruirle in merito ai loro compiti e se
b) è in grado di controllare la corretta esecuzione
dell’identificazione.
2
La persona incaricata è tenuta a trasmettere gli atti di
identificazione alla banca e ad attestare che le copie trasmesse
corrispondono ai documenti originali.
3
È esclusa una sottodelega da parte della persona incaricata.
4
All’interno di un gruppo e/o di un conglomerato,
l’identificazione può essere trasferita senza contratto di delega.
16
22
Obbligo di documentazione
Devono essere opportunamente annotati il nome, il cognome,
la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo del luogo di
domicilio, oppure la ragione sociale e la sede del contraente,
come pure i documenti in base ai quali l’identità è stata
accertata. In caso di contraenti provenienti da paesi in cui data
di nascita e indirizzo di residenza o di domicilio non vengono
utilizzati, tali indicazioni sono superflue. Le fotocopie del
documento ufficiale di legittimazione e degli altri documenti
di identificazione devono essere conservate.
23
Obbligo di garanzia
1
La banca è tenuta a garantire che lo svolgimento della
procedura di identificazione sia documentato in modo
sufficiente e comprensibile.
2
Il presente obbligo prevede fra l’altro anche che la ricezione
dei documenti di identificazione da parte della banca o la loro
effettiva disponibilità nel sistema della banca stessa vengano
registrate in modo chiaro e comprensibile.
24
Scadenze per l’adempimento dell’obbligo di documentazione
In linea di principio, prima di poter utilizzare un conto è
necessario presentare, nella forma richiesta, tutti i documenti
necessari all’identificazione. Qualora manchino soltanto singole
indicazioni, il conto in questione può essere utilizzato in via
eccezionale, ma tali dati devono essere reperiti il prima possibile.
Al più tardi dopo 90 giorni, il conto viene bloccato per tutte le
entrate e le uscite finché la banca non è in possesso di tutta la
documentazione mancante. La Banca ha inoltre facoltà di
risolvere la relazione d’affari, nella misura in cui gli art. 9 segg.
LRD non impediscano tale scioglimento (cfr. anche art. 6 cpv. 4
della presente convenzione di diligenza).
17
Art. 3
Determinazione dell’avente diritto economico
1
La banca è legittimata a presumere che il contraente sia
identico all’avente diritto economico. Qualora il contraente
non coincida con l’avente diritto economico o sussistano dubbi
a riguardo, le banche devono esigere dal contraente una
dichiarazione scritta – usando il formulario A – con la quale
egli attesti chi sia l’avente diritto economico.
2
Questo vale per:
a) l’apertura di conti o di libretti;
b) l’apertura di depositi;
c) l’espletamento di operazioni fiduciarie;
d) l’accettazione di mandati per amministrare patrimoni
depositati presso terze persone;
e) l’esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così
come metalli preziosi e altre merci (commodities) di importo
superiore a CHF 25 000.-.
3
Per le operazioni di cassa di importo superiore a CHF 25 000.-,
ai sensi dell’art. 2, si deve sempre esigere una dichiarazione del
contraente riguardante l’avente diritto economico. Le banche
devono annotare per iscritto le dichiarazioni del contraente. Per
questi casi esse possono scegliere di utilizzare il formulario A o
meno.
4
Qualora l’avente diritto economico di una relazione d’affari sia
una società semplice o una comunità di persone non iscritta nel
registro di commercio, non è necessario ottenere alcuna
dichiarazione circa l’avente diritto economico, nella misura in
cui venga attestata in forma scritta l’autorizzazione della società
semplice o della comunità e l’avere contabilizzato sotto questa
relazione non ecceda la soglia di CHF 25'000.
18
25
Dubbi circa la corrispondenza tra contraente
e avente diritto economico
1
La presunzione che la controparte e l’avente diritto economico
coincidano viene meno qualora sussistano circostanze o
constatazioni insolite.
2
Si è in presenza di circostanze anomale
a) se viene conferita una procura a una persona che in
apparenza non intrattiene una relazione sufficientemente
stretta con la controparte contrattuale; in questa categoria
non rientrano le procure di amministrazione che consentono
esclusivamente transazioni all’interno di una relazione
d’affari, ma non prelievi di denaro.
b) se i valori apportati o prospettati eccedono ampiamente le
possibilità finanziarie del contraente note alla banca;
c) oppure se nel corso del rapporto con il contraente la banca
constata comunque circostanze insolite di altro tipo.
26
Apertura per corrispondenza di una relazione
d’affari con una persona fisica
Qualora una relazione d’affari con una persona fisica venga
aperta per corrispondenza, è necessario esigere in ogni caso la
dichiarazione sul formulario A. In questa disposizione non
rientrano i casi speciali di cui alla cifra 18.
27
Indicazioni da documentare
1
Se il contraente dichiara che l’avente diritto economico è un
terzo, è necessario annotarne il nome, il cognome, la data di
nascita, la nazionalità, l’indirizzo e il paese di domicilio, oppure,
se si tratta di una persona giuridica, la ragione sociale e la sede,
utilizzando il formulario A. Restano fatte salve le disposizioni
dell’art. 3 cpv. 3. Qualora un avente diritto economico provenga
da un paese in cui data di nascita e indirizzo di residenza o di
domicilio non vengono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.
19
2
In via eccezionale, i dati necessari riguardo l’avente diritto
economico possono essere presentati anche mediante fotocopia
semplice dei documenti di identificazione, oppure mediante
fotocopia semplice di un altro documento emesso da un’autorità
ufficiale ai sensi delle cifre 9 e segg.. In questi casi, sul
formulario A devono essere indicati almeno il cognome e il
nome o la ragione sociale.
3
La banca può riportare, anche in un secondo momento, il
numero di conto e/o di deposito su un modulo già compilato e
firmato.
28
Firma del formulario A
Il formulario A può essere firmato dal contraente o da un suo
procuratore (con procura individuale o generale scritta). In caso
di persone giuridiche, il formulario A o la procura devono essere
sottoscritti dalle persone con diritto di firma menzionate nella
documentazione societaria.
29
Seri dubbi circa la correttezza della dichiarazione
e del contraente
Qualora permangano seri dubbi circa la correttezza della
dichiarazione del contraente, e tali dubbi non possano essere
eliminati mediante ulteriori chiarimenti, la banca deve rifiutare
l’apertura della relazione d’affari o l’esecuzione dell’operazione.
30
Modello del formulario A
Il formulario A è allegato alla presente convenzione di diligenza.
31
Formulario A proprio
Le banche hanno la facoltà di utilizzare propri formulari
che soddisfino i loro particolari bisogni. Tali formulari devono
presentare un contenuto equivalente al modello.
20
32
Conti e depositi collettivi
1
Per i conti e i depositi collettivi, il contraente è tenuto a
consegnare alla banca un elenco completo degli aventi diritto
economici, completo delle indicazioni previste alla cifra 27,
comunicandole immediatamente ogni cambiamento a tale
riguardo.
2
Non sono considerati conti collettivi le relazioni di società
operative attraverso le quali vengono svolte transazioni in
relazione a servizi professionali quali incasso e recupero crediti,
gestione di immobili, factoring ecc.. Anche i conti di aziende
regolamentate che si occupano del trasporto e del trasferimento
di denaro non sono classificati come conti collettivi. La banca è
comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.
33
Forme d’investimento collettivo e società di partecipazione
1
Qualora una forma d’investimento collettivo o una società di
partecipazione abbia un numero pari o inferiore a 20 investitori,
questi devono essere registrati come aventi diritto economici.
2
Le forme d’investimento collettivo e le società di partecipazione
quotate in borsa non sono tenute a rilasciare alcuna
dichiarazione circa l’appartenenza economica. Allo stesso modo,
la banca può rinunciare a effettuare la constatazione dell’avente
diritto economico qualora per una forma d’investimento
collettivo o una società di partecipazioni venga svolto il ruolo di
promotore o di sponsor da parte di un intermediario finanziario
ai sensi della cifra 34, e sia possibile dimostrare l’applicazione di
regole adeguate in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e
al finanziamento del terrorismo.
34
Banche e altri intermediari finanziari nonché
autorità svizzere come contraenti
1
Le banche e i commercianti di valori mobiliari con sede in
Svizzera o all’estero non sono tenuti in linea di principio a
rilasciare alcuna dichiarazione riguardo all’appartenenza
economica. Per la definizione di banca e di commercianti di
21
valori mobiliari valgono le leggi speciali del paese di domicilio.
Vanno tuttavia richiesti chiarimenti riguardo all’appartenenza
economica quando una banca o un commerciante di valori
mobiliari non soggetti ad alcuna sorveglianza o
regolamentazione adeguata sulla lotta contro il riciclaggio di
denaro aprono dei sottoconti per clienti anonimi.
2
Altri intermediari finanziari con sede o domicilio in Svizzera
non devono rilasciare alcuna dichiarazione riguardo
all’appartenenza economica. Lo stesso vale per gli altri
intermediari finanziari domiciliati all’estero che sono
assoggettati ad un’adeguata sorveglianza e regolamentazione
nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. È possibile presumere una
vigilanza adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo anche nei casi in cui
l’intermediario finanziario estero sia parte di un gruppo
consolidato soggetto a sorveglianza, con una società madre
domiciliata in un paese che dispone di normative e controlli
congrui in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo.
3
Sono considerati “altri intermediari finanziari svizzeri” gli
intermediari finanziari definiti ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 e art. 2
cpv. 4 lett. b LRD. Per la definizione di intermediario finanziario
estero trovano applicazione le leggi speciali corrispondenti del
paese di domicilio.
4
Qualora risultino abusi da parte di una banca, di un
commerciante di valori mobiliari o di un altro intermediario
finanziario, oppure esistano raccomandazioni generali della
Commissione federale delle banche o dell’ASB su singoli istituti
o su istituti di un determinato paese, allora bisogna richiedere
da quest’ultimi dichiarazioni riguardo all’appartenenza
economica oppure adottare altri provvedimenti.
5
Le autorità svizzere non sono tenute a presentare alcuna
dichiarazione circa l’appartenenza economica.
22
35
Delega della determinazione dell’avente diritto economico e
scadenze per l’adempimento dell’obbligo di documentazione
1
La determinazione dell’avente diritto economico può essere
delegata a terzi, applicando per analogia le disposizioni di cui
alla cifra 21.
2
Per la determinazione dell’avente diritto economico è
applicabile, per analogia, la cifra 24.
36
Obbligo di garanzia
1
La banca è tenuta a garantire che la determinazione dell’avente
diritto economico sia documentata in modo sufficiente e
comprensibile.
2
Il presente obbligo prevede fra l’altro anche che la ricezione
dei documenti per la determinazione dell’avente diritto
economico da parte della banca o la loro effettiva disponibilità
nel sistema della banca stessa vengano registrate in modo chiaro
e comprensibile.
37
Regolamentazione speciale per le società di sede
e i detentori di segreto professionale
Sono fatte salve le norme speciali dettate per le società di sede e
per i soggetti sottoposti al segreto professionale (art. 4 e 5, cifre
38 – 46).
23
Art. 4
Procedura relativa alle società di sede
1
Ai sensi della presente convenzione di diligenza, con riserva del
cpv. 2, si intendono società di sede tutte le persone giuridiche
svizzere o estere, le società, le Anstalten, le fondazioni, i trust/
società fiduciarie e tutte le formazioni analoghe che non
esercitano attività commerciali, di fabbricazione, o altre attività
gestite secondo criteri commerciali.
2
Le persone giuridiche e le società che perseguono lo scopo
di salvaguardare mediante un’azione comune gli interessi dei
propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si
propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico,
benefico, ricreativo (o simili), non sono considerate società
di sede nella misura in cui esse perseguano unicamente detti
obiettivi statutari.
3
Dalle società di sede sia svizzere che straniere, si devono esigere:
a) ai fini dell’identificazione, un estratto del registro di
commercio oppure un documento equivalente (cfr. cifre
12 – 16);
b) per la determinazione dell’avente diritto economico, una
dichiarazione del contraente mediante il formulario A o il
formulario T, oppure un documento equipollente conforme
alle cifre 31 o 43, da cui si evinca chi è l’avente diritto
economico sui valori patrimoniali.
4
Se la banca conosce l’avente diritto economico e dispone degli
estremi secondo la cifra 27, può astenersi dal far ricorso al
formulario A. Essa deve però annotare le sue informazioni.
38
Concetto di società di sede
1
Sono considerati indizi per l’esistenza di una società di sede
a) l’assenza di uffici propri (indirizzo c/o, sede presso un
avvocato, una società fiduciaria, una banca ecc.) oppure
b) l’assenza di personale proprio impiegato.
24
2
Qualora la banca non classifichi il contraente come società di
sede nonostante la presenza di uno o di entrambi gli indizi di cui
al cpv. 1, è necessario mettere agli atti i motivi per tale decisione.
39
Holding, società immobiliari ecc.
Non sono considerate società di sede in particolare le società, le
Anstalten, le fondazioni, i trust/le fiduciarie che detengono la
maggioranza di una o più società le quali a loro volta esercitano
un’attività commerciale, di fabbricazione, oppure altre attività
produttive gestite secondo criteri commerciali, e il cui scopo non
consiste prevalentemente nell’amministrazione di patrimoni di
terzi. Questa disposizione è applicabile per analogia alle società
che detengono e amministrano immobili. La banca è comunque
tenuta a mettere agli atti tale circostanza.
40
Avente diritto economico di una società di sede
L’avente diritto economico di una società di sede può essere
tanto una persona fisica quanto una persona giuridica che
esercita un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra
attività produttiva gestita in forma commerciale. Una società di
sede non può essere essa stessa l’avente diritto economico.
41
Modo di determinazione dell’avente diritto economico
Gli aventi diritto economico devono essere determinati e
annotati conformemente alla cifra 27 e 28. Trova altresì
applicazione la cifra 29.
42
Società quotate in borsa
Qualora una società di sede sia quotata in borsa, non è
necessario determinarne gli aventi diritto economici.
25
43
Valori patrimoniali privi di un avente
diritto economico determinato
1
Nel caso delle associazioni di persone o delle entità
patrimoniali e delle fondazioni per cui non esiste un avente
diritto economico determinato (ad es. i discretionary trust), in
luogo della determinazione dell’avente diritto economico da
parte del contraente è necessario esigere una dichiarazione
scritta che attesti questo stato di cose. La dichiarazione deve
inoltre contenere indicazioni sui fondatori effettivi (e non quelli
a titolo fiduciario) e, qualora fossero determinate, sulle persone
abilitate a dare istruzioni al contraente o ai suoi organi, come
pure sulla cerchia di persone che possono entrare in linea di
conto quali beneficiarie (per categoria, ad es. “membri della
famiglia del fondatore”). Se esistono dei curatori, protettori ecc.,
essi devono ugualmente figurare nella dichiarazione.
2
Per questa dichiarazione è possibile utilizzare il formulario T,
allegato alla presente convenzione di diligenza. Le banche hanno
la facoltà di redigere propri formulari che soddisfino i loro
particolari bisogni. Tali formulari devono presentare un
contenuto equivalente al modello.
44
Procedura in caso di strutture revocabili
1
Per le strutture revocabili (ad es. revocabile trust) le persone
dotate del potere di revoca devono essere annotate come aventi
diritto economici.
45
Cambiamenti nelle firme autorizzate
Qualora intervengano cambiamenti nelle firme autorizzate della
società di sede valide nell’ambito dei suoi rapporti con la banca,
quest’ultima deve ripetere la procedura prevista dall’art. 4 cpv.
3 lett. b, nella misura in cui vengano compiute constatazioni
ai sensi dell’art. 6 cpv. 1. Se non è possibile individuare in modo
chiaro l’appartenenza economica, trova applicazione l’art. 6 cpv.
3.
26
Art. 5
Persone soggette al segreto professionale
Le banche possono astenersi dal determinare l’avente diritto
economico per conti o depositi aperti a nome di avvocati e notai
o studi legali organizzati in forma societaria e studi notarili,
autorizzati ad esercitare in Svizzera per conto dei propri clienti,
nella misura in cui tali avvocati/notai confermino per iscritto nei
confronti della banca che
c) non sono essi stessi gli aventi diritto economici dei valori
patrimoniali depositati, e
d) sono assoggettati in qualità di avvocato o notaio alla
rispettiva legislazione cantonale e federale in materia, e
e) sono assoggettati al segreto professionale previsto dalla
legge (art. 321 CP) per quanto concerne i valori
patrimoniali depositati, e
f) il conto/deposito serve esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di avvocatura o notarile.
46
Modello del formulario R
1
Per la dichiarazione ai sensi dell’art. 5 è appositamente
predisposto un formulario R, allegato alla presente convenzione
di diligenza. Le banche hanno la facoltà di redigere propri
formulari che soddisfino i loro particolari bisogni. Tali
formulari devono presentare un contenuto equivalente al
modello.
Art. 6
Ripetizione dell’identificazione del
contraente o della determinazione dell’avente
diritto economico (artt. 2 – 5)
1
La banca è tenuta a ripetere la procedura prevista dall’art. 2
cifre 9 - 24, dagli artt. 3 e 4 cifre 25 – 45, qualora nel corso
della relazione d’affari subentrino dubbi
27
a) riguardanti l’esattezza delle indicazioni date sull’identità del
contraente,
b) se il contraente sia egli stesso l’avente diritto economico,
oppure
c) se la dichiarazione riguardante l’avente diritto economico
corrisponde alla realtà e se tali dubbi non sono stati fugati
da eventuali accertamenti.
2
Qualora una banca constati che una dichiarazione ai sensi
dell’art. 5 della presente convenzione di diligenza è stata
utilizzata in modo indebito, deve esigere dal contraente la
dichiarazione per la determinazione dell’avente diritto
economico, facendo compilare il formulario A. Se la
dichiarazione riguardante l’avente diritto economico non viene
presentata, è necessario interrompere le relazioni d’affari.
3
Le banche hanno l’obbligo di porre termine ai rapporti con il
contraente qualora constatino di essere state ingannate
nell’accertamento dell’identità del contraente, che siano state
fornite intenzionalmente delle false indicazioni riguardanti
l’avente diritto economico, o qualora continuino a sussistere
dubbi circa le indicazioni del contraente, anche dopo aver
seguito la procedura secondo il cpv. 1.
4
Le relazioni con il contraente non devono più essere interrotte
quando i presupposti dell’obbligo di notifica (art. 9 LRD) sono
soddisfatti.
47
Interruzione di una relazione d’affari in corso
In caso di necessità, i rapporti in corso devono essere interrotti
il più rapidamente possibile nel rispetto delle condizioni
contrattuali. Se la banca, in base alle istruzioni ricevute per
l’invio della corrispondenza, non fosse in grado di contattare il
contraente, prima di porre termine ai rapporti essa potrà
attendere fino alla prossima visita, oppure fino al prossimo
invio della corrispondenza.
28
B Divieto di prestare assistenza attiva
alla fuga di capitali
Art. 7
Fuga di capitali
Le banche non possono prestare alcuna assistenza attiva al
trasferimento di capitali da paesi la cui legislazione ne limita il
collocamento all’estero.
48
Concetto di fuga di capitali
1
La fuga di capitali è un trasferimento non autorizzato di
capitali sotto forma di divise, banconote o cartevalori, da un
paese che vieta o limita a carico dei residenti tale trasferimento
all’estero.
2
Il semplice obbligo di notifica relativo all’esportazione di valuta
non è considerato una limitazione alla circolazione dei capitali.
49
Trasferimento di capitali all’estero
L’art. 7 non si applica al trasferimento di capitali dalla Svizzera
all’estero.
50
Forme di assistenza attiva
Sono considerate forme di assistenza attiva
a) l’organizzare incontri con clienti all’estero, fuori dai locali
della banca, allo scopo di ricevere fondi;
b) la partecipazione all’organizzazione all’estero di operazioni
di compensazione, quando la banca sa, o dovrebbe sapere in
base alle circostanze date, che la compensazione è
strumentale alla fuga di capitali;
c) la collaborazione attiva con persone e società che
organizzano per conto di terzi la fuga di capitali, o prestano
servizi a questo fine mediante
29
• conferimento di ordini
• promessa di provvigioni
• tenuta dei loro conti quando alla banca è noto che tali
persone e società utilizzano tali conti allo scopo
professionale di aiutare la fuga di capitali;
d) il fatto di dare al contraente informazioni sulle persone e
società di cui alla lett. c).
51
Visite ai clienti all’estero
Le visite ai clienti all’estero sono autorizzate, purché l’incaricato
della banca non accetti fondi il cui trasferimento è vietato, non
dia consigli per il trasferimento illegale dei capitali, né partecipi
a operazioni di compensazione.
52
Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera
Per il resto, in Svizzera i valori patrimoniali dei clienti esteri
possono essere regolarmente accettati.
30
C Divieto di prestare assistenza attiva
all’evasione fiscale e a pratiche analoghe
Art. 8
Evasione fiscale e pratiche analoghe
Le banche non possono favorire le manovre fraudolente dei loro
contraenti nei confronti delle autorità svizzere o straniere, in
particolare le autorità fiscali, mediante attestazioni incomplete o
che in altro modo possano indurre in errore.
53
Attestazioni incomplete o fuorvianti
1
È vietato il rilascio di attestazioni incomplete, o che in altro
modo possano indurre in errore, al contraente stesso o, a sua
richiesta, direttamente ad autorità svizzere o straniere.
2
Per autorità si intendono in particolare le autorità fiscali, gli
uffici doganali, le autorità valutarie e di vigilanza sulle banche
come pure le autorità incaricate dell’istruzione del procedimento
penale.
54
Attestazioni realizzate a un determinato scopo e modifiche
1
Sono soggette al divieto le attestazioni particolari che il
contraente richiede per fornirle alle autorità.
2
Le attestazioni consuete, quali estratti conto e di deposito, gli
avvisi di accredito e di addebito, i conteggi per operazioni in
divise, i conteggi per le cedole e per le operazioni di borsa, non
devono essere modificati dalla banca in modo da consentire
manovre fraudolente.
55
Concetto di attestazione incompleta
1
Le attestazioni sono incomplete quando, allo scopo di
ingannare le autorità, vengono omessi fatti rilevanti, ad es.
quando la banca, a richiesta del contraente, in una attestazione
speciale o in un estratto conto o di deposito omette una o più
posizioni.
31
2
Negli estratti conto o di deposito non è necessario indicare che
per il medesimo contraente sono in essere altri conti o depositi.
56
Concetto di attestazione fuorviante
Le attestazioni possono indurre in errore quando, allo scopo di
inganno delle autorità, si espongono fatti in forma non vera ad
es. mediante:
a) date false, importi falsi, corsi fittizi od indicazione falsa dei
destinatari di accrediti e di addebiti;
b) attestazioni di crediti o debiti fittizi (indipendentemente dal
fatto che l’attestazione corrisponda o meno alle registrazioni
della banca);
c) messa a disposizione di conti di proprietà della banca in
modo che il contraente ottenga una riduzione degli oneri
fiscali dovuti.
32
D Altre disposizioni
Art. 9
Conti cifrati
Le disposizioni della presente convenzione di diligenza si
applicano integralmente ai conti, ai libretti, ai depositi e alle
cassette di sicurezza tenuti sotto cifra o sotto sigla.
57
Indicazione dei conti cifrati nelle dichiarazioni
Nelle dichiarazioni relative alla totalità dei rapporti d’affari con
un contraente, devono essere inclusi anche i conti e depositi
tenuti sotto cifra o sotto sigla, nonché gli investimenti fiduciari.
Art. 10 Controllo da parte delle società di revisione
1
La Commissione federale delle banche ha definito le modalità
di osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, di
cui fa parte anche la presente convenzione, nella circolare CFB
05/1 “Audit” in materia di revisione obbligatoria. La
valutazione delle procedure e dei controlli interni in occasione
dell’apertura e della prosecuzione di relazioni d’affari viene
attuata secondo le disposizioni fissate in detta circolare.
Attraverso la sottoscrizione della presente convenzione di
diligenza, le banche incaricano e autorizzano le proprie società
di revisione a verificare il rispetto della convenzione stessa ai
sensi del cpv. 2, nonché a notificare la constatazione
dell’eventuale violazione della convenzione stessa secondo le
modalità di cui al cpv. 3.
2
Il controllo del rispetto degli artt. 2 – 9 della convenzione
di diligenza viene effettuato sulla base delle verifiche annuali di
conformità. Sono oggetto di dette verifiche di conformità le
relazioni d’affari di nuova apertura rispetto al momento della
verifica della revisione precedente. Ai fini della definizione del
volume dei controlli a campione, così come ai fini della
revisione stessa, deve essere applicato un approccio orientato al
rischio. A tale scopo, devono essere presi in considerazione in
33
particolare la tipologia dell’attività operativa, nonché il numero
e la portata delle relazioni d’affari di nuova apertura rispetto al
momento dell’ultima revisione. Le attività di verifica sono
coordinate con la revisione interna della banca. La società di
revisione è tenuta a vagliare almeno la metà del volume delle
prove a campione.
3
Qualora vengano constatati casi di lieve entità ai sensi dell’art.
11 nell’ambito delle attività di verifica e revisione condotte in
conformità all’art. 10 della presente convenzione di diligenza, la
società di revisione impone alla banca un termine di ripristino di
durata massima pari a sei mesi a partire dal momento della
comunicazione. Dietro richiesta debitamente motivata, tale
termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza
riscontrata non venga eliminata entro il termine previsto, la
società di revisione è tenuta a darne notifica alla commissione di
sorveglianza ai sensi dell’art. 12 della convenzione di diligenza,
nonché alla Commissione federale delle banche. Detta notifica
deve essere effettuata entro un mese dopo la scadenza del
termine di ripristino.
4
Qualora la società di revisione rilevi violazioni contro le
prescrizioni della convenzione di diligenza non classificabili
come casi di lieve entità, è tenuta a darne notifica alla
commissione di sorveglianza composta ai sensi dell’art. 12 della
convenzione di diligenza, nonché alla Commissione federale
delle banche. Detta notifica deve essere effettuata entro un mese
dalla constatazione della violazione.
Art. 11 Infrazioni alla convenzione di diligenza, sanzioni
1
In caso di infrazione alla convenzione di diligenza, la banca che
l’ha commessa deve versare una pena convenzionale all’ASB che
può elevarsi fino a 10 milioni di franchi. Nel determinare la
pena convenzionale viene tenuto debitamente conto della gravità
dell’infrazione, del grado di colpa e della situazione finanziaria
della banca. Oltre a ciò si deve tenere conto dei provvedimenti
sanzionati da altre istanze nello stesso caso. L’ammontare della
pena convenzionale viene stabilito secondo la procedura prevista
34
all’art. 12 o, se necessario, secondo quella di cui all’art. 13.
Previa copertura dell’eventuale disavanzo risultante dal
consuntivo dei costi, l’ASB devolve l’ammontare della pena
convenzionale per scopi di pubblica utilità di sua scelta
2
Nei casi di lieve entità, in sostituzione della pena convenzionale
può essere emessa una nota di biasimo a carico della banca che
ha commesso l’infrazione, oppure la procedura può essere
archiviata senza la comminazione di sanzioni. In particolare, si è
in presenza di un caso di lieve entità quando, nonostante
l’esistenza di carenze formali, viene comunque raggiunto lo
scopo della convenzione di diligenza ossia l’identificazione della
controparte contrattuale e la determinazione dell’avente diritto
economico. Si parla di un caso di lieve entità ad esempio
a) quando per l’identificazione di una persona giuridica o di
una società di persone vengono utilizzati documenti la cui
emissione risale a oltre 12 mesi prima;
b) se è stato utilizzato un formulario A incompleto o non
correttamente compilato, nella misura in cui cognome e
nome (o ragione sociale) dell’avente diritto economico siano
comunque correttamente riportati e il contraente abbia
firmato il documento; la stessa disposizione trova
applicazione per analogia a un formulario T compilato in
modo incompleto;
c) se i valori patrimoniali registrati in questa relazione non
superano l’importo di CHF 25’000;
d) se l’esistenza di una circostanza ai sensi delle cifre 17 cpv. 1,
32 cpv. 2, 38 cpv. 2 o cifra 39 non è stata messa agli atti.
3
In caso di violazioni degli artt. 6 – 8, viene emessa una sanzione
soltanto se dette infrazioni sono state commesse
intenzionalmente.
4
Infrazioni alla convenzione di diligenza che risalgono ad oltre 5
anni non sono più perseguibili. In caso di violazione dell’obbligo
di identificazione del contraente e dell’accertamento dell’avente
diritto economico, il termine di 5 anni decorre dal momento in
cui si è posto rimedio alla violazione, rispettivamente dal
momento in cui sono state interrotte le relazioni d’affari.
35
5
Ai sensi della procedura disciplinata nella presente convenzione
di diligenza, vengono parimenti valutate:
a) le infrazioni alla “Convenzione relativa all’obbligo di
diligenza delle banche” del 2003
b) le infrazioni alla “Convenzione relativa all’obbligo di
diligenza delle banche” del 1998, nella misura in cui le
indagini siano state avviate ufficialmente prima del 30
giugno 2008.
Per tutti gli altri aspetti, le violazioni della convenzione del 1998
o di versioni antecedenti non vengono più sanzionate.
Art. 12 Commissione di sorveglianza, inquirenti
1
Per stabilire e punire le infrazioni alla presente convenzione di
diligenza, l’ASB istituisce una commissione di sorveglianza,
composta almeno da cinque personalità indipendenti. La
maggioranza dei membri della commissione di sorveglianza deve
essere indipendente. La commissione di sorveglianza elegge uno
o più segretari e ne definisce i compiti.
2
L’ASB designa uno o più inquirenti, i quali in caso di sospetto
di violazione contrattuale conducono le necessarie indagini e
richiedono alla commissione di sorveglianza di avviare una
procedura di constatazione di violazione della convenzione di
diligenza e di comminare una pena convenzionale o di notificare
una nota di biasimo nei confronti della banca in questione ai
sensi dell’art. 11, oppure di interrompere del tutto o in parte le
attività di indagine.
3
Gli inquirenti accertano se le disposizioni della CDB sono state
violate, ma non è di loro competenza chiarire pregiudizialmente
se sussiste una violazione delle disposizioni relative al riciclaggio
di denaro.
4
Gli inquirenti sono autorizzati nel proprio ambito di
competenza a interrompere il procedimento di indagine qualora
giungano a conclusione che non sussiste alcuna violazione della
36
convenzione di diligenza, oppure se risultano soddisfatte
cumulativamente le seguenti condizioni:
a) si tratta di una singola violazione o di violazioni isolate e di
modesta portata della convenzione di diligenza (casi di lieve
entità);
b) la violazione o le violazioni della convenzione di diligenza
devono essere ricomposte entro un termine adeguato;
c) la banca riconosce l’esistenza di una o più violazioni della
convenzione di diligenza e si impegna a eliminare tali
carenze entro i termini previsti, facendosi carico dei costi
sostenuti per le indagini;
d) la banca non ha ancora effettuato una notifica ai sensi
dell’art. 9 LRD, e nessuna autorità penale svizzera ha
ancora avviato indagini proprie per riciclaggio di denaro o
finanziamento del terrorismo.
5
L’interruzione di un’indagine deve essere motivata per iscritto e
comunicata sia alla banca direttamente interessata che alla
commissione di sorveglianza. La riscossione dei costi di indagine
compete alla commissione di sorveglianza
6
Nella loro richiesta di informazioni, gli inquirenti devono
comunicare chiaramente alla banca per quale motivo essa è
coinvolta nell’indagine.
7
Qualora la procedura d’indagine porti alla constatazione di
violazioni della convenzione di diligenza che non sono di
modesta portata e non possono quindi essere classificate come
casi di lieve entità, l’inquirente inoltra gli atti alla commissione
di sorveglianza, richiedendo contestualmente l’attuazione di una
procedura sanzionatoria. In questo caso, la commissione di
sorveglianza determina una pena convenzionale adeguata, in
applicazione dell’art. 11.
8
Qualora una banca rifiuti di collaborare alle indagini della
commissione di sorveglianza o di un inquirente, la commissione
stessa può comminare una pena convenzionale ai sensi dell’art.
11.
9
Se la banca rea dell’infrazione si sottomette alla decisione della
commissione di sorveglianza il procedimento si conclude. In
37
caso contrario, è necessario avviare e svolgere la procedura
arbitrale ai sensi dell’art. 13.
10
L’ASB disciplina nell’ambito di un apposito regolamento la
procedura di indagine, la posizione degli inquirenti e quella delle
banche sotto inchiesta. La commissione di sorveglianza
disciplina la procedura di sua competenza mediante un apposito
regolamento, determinando inoltre le modalità di accollo dei
costi.
11
La commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni
alla Commissione federale delle banche. Qualora vengano
constatati abusi da parte di detentori del segreto professionale,
la commissione di sorveglianza può inoltre darne notizia alla
competente autorità disciplinare.
12
I membri della commissione di sorveglianza e gli inquirenti
restano in carica cinque anni. Il rinnovo del mandato è permesso.
Sono eleggibili come membri della commissione di sorveglianza,
inquirenti e segretari le persone che non abbiano ancora
compiuto il 70° anno di età. Qualora vengano compiuti 70 anni
nel corso della durata del mandato, l’incarico può essere
concluso.
13
In qualità di mandatari ai sensi dell’art. 47 della Legge sulle
banche, i membri della commissione di sorveglianza, il
segretario e la/le persona/e incaricata/e dell’inchiesta devono
mantenere un rigoroso segreto sui fatti venuti a loro conoscenza
durante il procedimento di indagine e sanzionatorio. Le banche
non possono far valere il segreto bancario nei confronti della
commissione di sorveglianza o di un inquirente.
58
Informazione circa la prassi adottata nelle delibere
della commissione di sorveglianza
La commissione di sorveglianza, rispettando il segreto bancario
e commerciale, informa periodicamente le banche e l’opinione
pubblica circa la prassi adottata nelle sue delibere.
38
59
Interpretazioni della convenzione di diligenza
La commissione di sorveglianza può, d’intesa con il consiglio di
amministrazione dell’ASB, emanare all’attenzione delle banche
norme interpretative della convenzione di diligenza. Le banche
presentano le relative domande all’ASB.
Art. 13 Procedura arbitrale
1
Se la pena convenzionale, fissata in modo adeguato dalla
commissione di sorveglianza, non è pagata nel termine stabilito,
un tribunale arbitrale con sede a Basilea, su denuncia dell’ASB
contro la banca in questione, decide definitivamente
sull’esistenza di una trasgressione della convenzione di diligenza
e, se necessario, sulla pena convenzionale da infliggere. Per
questo scopo le banche eleggono il foro giudiziario a Basilea.
2
L’ASB e la banca designano ciascuna un arbitro.
Successivamente i due arbitri così eletti designano insieme il
presidente del tribunale arbitrale.
3
La procedura arbitrale è aperta con la designazione da parte
dell’ASB dell’arbitro di sua competenza.
4
Nel caso in cui una parte non abbia designato l’arbitro entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
dell’altra parte riguardante l’apertura della procedura arbitrale,
o nel caso in cui i due arbitri non si accordino sulla scelta del
presidente del tribunale arbitrale entro trenta giorni
dall’accettazione del mandato di arbitro, il Tribunale di appello
(“Appellationsgericht”) del Cantone Basilea-Città, su richiesta
di una parte, provvederà alla nomina.
5
Se un arbitro non potesse esercitare le sue funzioni per una
qualsiasi ragione, la parte che lo ha designato dovrà nominare
un nuovo arbitro entro trenta giorni. Altrimenti il Tribunale di
appello del Cantone di Basilea-Città provvederà alla nomina,
su richiesta dell’altra parte.
39
6
Se il presidente del tribunale arbitrale non potesse esercitare le
sue funzioni per una qualsiasi ragione, gli arbitri dovranno
designare un nuovo presidente, entro trenta giorni. Altrimenti il
Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città provvederà
alla nomina, su richiesta di una parte.
7
In caso di sostituzione di un arbitro conformemente all’art. 13
cpv. 5 e 6, gli atti procedurali ai quali ha partecipato l’arbitro
sostituito permarranno validi.
8
Riservate le norme imperative contrarie del concordato svizzero
sull’arbitrato e del codice di procedura civile del Cantone di
Basilea-Città, si applicano le disposizioni ivi dettate, a meno che
le parti, o in loro difetto il tribunale arbitrale, non abbiano
stabilito altre regole di procedura. La produzione dei mezzi di
azione e di difesa (massima eventuale) deve avvenire al più tardi
con il secondo scambio degli allegati scritti.
9
Anche il tribunale arbitrale è obbligato a rispettare il dovere di
discrezione di cui all’art. 12 cpv. 8.
Art. 14 Entrata in vigore
1
La presente convenzione di diligenza entra in vigore il 1° luglio
2008.
2
L’ASB e ciascuna banca firmataria potranno recedere dalla
presente convenzione di diligenza mediante preavviso di tre mesi
per la fine di ogni anno contrattuale, ma non prima del 30
giugno 2013.
3
Previo accordo con la Commissione federale delle banche o su
richiesta della stessa (cfr. art. 16 LRD), l’Associazione Svizzera
dei Banchieri si riserva il diritto di notificare alle banche
eventuali disposizioni integrative per l’intera durata della
convenzione.
4
L’ASB si riserva il diritto di modificare unilateralmente o di
abrogare il sistema delle sanzioni (artt. 11 13), qualora nuove
disposizioni legali o l’evoluzione del diritto condurrebbero a
punire i medesimi fatti con più sanzioni e in modo iniquo.
40
Art. 15 Disposizioni transitorie
1
Per le relazioni d’affari in essere non è necessario sostituire i
vecchi formulari A (in particolare, non è necessaria la
sostituzione anche con i nuovi formulari T).
2
La nuova regolamentazione sull’identificazione del contraente
e sulla determinazione dell’avente diritto economico è da
applicare all’apertura di una nuova relazione d’affari dopo la
data dell’entrata in vigore della presente convenzione di
diligenza oppure quando la procedura per la determinazione
dell’avente diritto economico secondo l’art. 6 sia da ripetere
dopo l’entrata in vigore della presente convenzione di diligenza.
Per relazioni d’affari in vigore, le nuove regole sono da applicare
solo nel caso esse siano più favorevoli.
3
Dopo l’entrata in vigore della CDB 2008, i vecchi formulari R
che operano una distinzione tra le diverse attività di un notaio o
di un avvocato resteranno comunque in vigore per tutte le
attività protette dal segreto professionale ai sensi dell’art. 321
CP, e non dovranno essere sostituiti con i nuovi formulari R. I
vecchi formulari R mantengono la propria validità anche se il
contraente è organizzato in una nuova forma societaria.
4
Le nuove disposizioni di cui alla cifra 14 (Verifica dell’identità
delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle
disposizioni in materia di procure) e alla cifra 15 cpv. 2
(Identificazione di società in fase di costituzione) entrano in
vigore il 1° luglio 2009.
5
Le nuove disposizioni relative all’eleggibilità dei membri della
commissione di sorveglianza, del segretario e degli inquirenti
non trovano applicazione per i membri attualmente in carica
della commissione, i quali dal 1° luglio 2008 si candidano di
nuovo per la rielezione.
41
A
Determinazione dell’avente diritto economico
(Formulario A ai sensi degli artt. 3 e 4 della CDB)
Numero di conto/di deposito:
Contraente:
_____________________________________
________________________________________
Eventuale rubrica:
________________________________________
_____________________________________
________________________________________
Con la presente, il contraente dichiara che la/e persona/e di seguito riportata/e e/o la/e società di
persona/le persone giuridiche è/sono l’avente/gli aventi diritto economici per i valori patrimoniali
contabilizzati sotto la relazione summenzionata. Qualora il contraente stesso sia l’unico avente diritto
economico su tali valori patrimoniali, di seguito devono essere constatate le sue generalità personali:
Cognome, nome (ditta)
Data di nascita
Nazionalità
Indirizzo di domicilio/sede
Stato
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.
Data
Firma
_____________________________________
________________________________________
La compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è perseguibile penalmente (art. 251
del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: reclusione fino a cinque anni o pena pecuniaria).
R
N. di conto/deposito:
Contraente
_____________________________________
________________________________________
Eventuale rubrica
________________________________________
_____________________________________
________________________________________
Dichiarazione all’atto dell’apertura di un conto o di un deposito
da parte di un avvocato/notaio
svizzero
da parte di uno studio legale/notarile
organizzato sotto forma societaria
Io stesso/a non sono avente diritto
economico sui valori patrimoniali apportati.
Esercito la professione di avvocato/notaio e
sono pertanto soggetto/a alla legislazione
cantonale e federale in materia.
Il nostro studio legale/notarile non è avente diritto
economico sui valori patrimoniali apportati.
Le persone collegate al nostro studio legale/notarile
esercitano la professione di avvocato/notaio e sono
pertanto soggette alla legislazione cantonale e
federale in materia.
Il nostro studio legale/notarile conferma che, in
relazione al conto/deposito sopraindicato, gli
avvocati/ i notai di cui sopra sono vincolati al
segreto professionale secondo le modalità di legge
(art. 321 CP), e che il presente conto/deposito è
esclusivamente funzionale allo svolgimento
dell’attività di avvocato/ notaio.
In relazione al conto/deposito
sopramenzionato, sono vincolato/a al segreto
professionale secondo le modalità di legge
(art. 321 CP), e il presente conto/deposito è
esclusivamente funzionale allo svolgimento
dell’attività di avvocato/notaio.
Data
Firma/e
_____________________________________
____________________________________________
La compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è perseguibile penalmente (art. 251
del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: reclusione fino a cinque anni o pena pecuniaria).
Il presente modulo non può essere utilizzato in relazione allo svolgimento di attività commerciali
nell’accezione di intermediazione finanziaria.
T
N. di conto/deposito:
Contraente:
_____________________________________
________________________________________
Data:
________________________________________
_____________________________________
________________________________________
Dichiarazione per associazioni di persone, attività o entità
patrimoniali prive di un avente diritto economico specifico all’atto
dell’apertura di un conto presso la banca
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 43 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche svizzere (CDB 08),
il/i sottoscritto/i dichiara/no in qualità di trustee, membro del consiglio di fondazione o membro del
consiglio di amministrazione di una società sottostante appartenente al trust o alla fondazione ecc.,
denominata
__________________________________________________________________________________
di fornire in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:
1. Informazioni riguardanti il trust, la fondazione ecc.
Tipologia di soggetto (trust, fondazione ecc.): ___________________________________________
2. Informazioni relative al/ai settlor (effettivo, non fiduciario)
Cognome: _________________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________________
Data di nascita: ____________________________________________________________________
Nazionalità: _______________________________________________________________________
Indirizzo e Paese di domicilio: ________________________________________________________
T
3. Informazioni relative alla/e persona/e designata/e come primo/i beneficiario/i, o classe/i di beneficiari
(ad es. discendenti del settlor) qualora non sia designato alcun beneficiario specifico:
Cognome/i: ________________________________________________________________________
Nome/i: ___________________________________________________________________________
Data di nascita: ____________________________________________________________________
Nazionalità: _______________________________________________________________________
Indirizzo/i e Paese/i di domicilio: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Informazioni concernenti il/i protettore e/o parti terze che dispongono di un potere di nomina o di
designazione a condizione che tale potere obblighi i rappresentanti (trustee, membri di consiglio di
fondazione ecc.) a disporre dei beni patrimoniali o a modificare l’attribuzione degli stessi o la
designazione dei beneficiari:
Cognome/i: ________________________________________________________________________
Nome/i: ___________________________________________________________________________
Data di nascita: ____________________________________________________________________
Nazionalità: _______________________________________________________________________
Indirizzo/i e Paese/i di domicilio: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i conferma/no di avere il diritto di aprire un conto presso la banca per conto del trust,
fondazione, ecc. di cui sopra.
Il/I sottoscritto/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa qualsiasi modifica
concernente le informazioni contenute nel presente documento.
Data
Firma
_____________________________________
________________________________________
L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente
perseguibile (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; punibile con una pena detentiva o
una sanzione pecuniaria).
Associazione Svizzera dei Banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
T +41 61 295 93 93
F +41 61 272 53 82
office @ sba.ch
www.swissbanking.org
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Convenzione relativa all`obbligo di diligenza delle