Circolare N.92 del 4 Giugno 2013
Imposta di bollo sui conti correnti e libretti
Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato la disciplina dell’imposta
di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate
alla clientela relative a prodotti finanziari. La norma, applicabile dallo scorso 01.01.2012 prevede che la misura
dell’imposta applicabile agli estratti di conto corrente e libretti di risparmio risulta differenziata in considerazione
del soggetto titolare del rapporto. In particolare, l’imposta è stabilita in misura pari a: i) euro 34,20, per le
persone fisiche; ii) euro 100, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Con la circolare n. 48 del 21.12.2012
dell’Agenzia delle entrate è stato precisato che ai fini dell’applicazione della misura prevista per le persone fisiche
ovvero dei soggetti diversi occorre considerare l’intestazione del rapporto. Con la successiva circolare n. 15/E
del 10.05.2013 l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti sui particolari applicativi della disciplina, che di seguito
illustriamo.
Premessa
L’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato, tra l’altro, la disciplina
dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di
risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.
In riferimento alla disciplina dell’imposta di bollo sui conti correnti l’Agenzia delle Entrate è
intervenuta con due circolari:
 con la prima (circolare n. 48 del 21.12.2012) vengono forniti i primi chiarimenti relativi
all’applicazione dell’istituto;
 con la seconda (circolare n. 15 del 10.05.2013) vengono fornite ulteriori precisazioni
relativamente alle seguenti questioni:
 distinzione tra conto corrente e conto deposito;
 rendicontazioni relative a conti di pagamento presso istituti di pagamento o istituti
di moneta elettronica;
 determinazione dell’imposta dovuta per i rapporti intestati agli imprenditori
individuali.
La disciplina del DL n. 201/2011
L'art. 19 co. 1 del DL n. 201/2011 ha modificato il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, Parte I,
allegata al DPR 642/72 concernente l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle
banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del DLgs. 1.9.93 n. 3855.
In base alle nuove norme, dall'1.1.2012, l'imposta di bollo sarà dovuta con periodicità annuale
nella misura seguente:
 nel caso di persone fisiche: 34,20 euro;
 nel caso di soggetti diversi dai precedenti: 100,00 euro.
In caso di libretti al portatore, al fine di determinare l'ammontare dell'imposta dovuta (34,20 o
100,00 euro) si considera il soggetto che ne ha richiesto l'emissione.
OSSERVA
Rispetto al regime impositivo applicabile fino al 31.12.2011, viene modificata solo la
misura dell'imposta dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche, che infatti
ammontava a 73,80 euro.
Bisogna inoltre ricordare che le nuove disposizioni prevedono che l'estratto conto o il rendiconto si
considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un
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obbligo di invio o di redazione. Pertanto, l'imposta di bollo è dovuta in ogni caso una volta
l'anno, anche ove l'estratto conto non venga effettivamente inviato.
Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, oppure nell'ipotesi di estinzione o
apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato, e quindi:
INVIO PERIODICO DELL’ESTRATTO CONTO
Invio con periodicità
L'imposta di bollo è dovuta nella misura di 17,10 euro (se il cliente è una
semestrale
persona fisica) o di 50,00 euro (se il cliente è soggetto diverso dalla
persona fisica).
Invio con periodicità
L'imposta di bollo è dovuta nella misura di 8,55 euro (se il cliente è una
trimestrale
persona fisica) o di 25,00 euro (se il cliente è soggetto diverso dalla
persona fisica).
Invio con periodicità
L'imposta di bollo è dovuta nella misura di 2,85 euro (se il cliente è una
mensile
persona fisica) o di 8,33 euro (se il cliente è soggetto diverso dalla
persona fisica).
L'imposta è applicata dall'ente gestore al 31 dicembre di ciascun anno, in caso di periodicità
annuale o di assenza di invio del documento oppure alla fine del periodo rendicontato in
caso di periodicità infrannuale stabilita contrattualmente o alla data di cessazione del
rapporto in caso di estinzione infrannuale.
L'imposta non è dovuta se il cliente cui è inviato l'estratto è una persona fisica, quando il
valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non
superiore a 5.000,00 euro.
OSSERVA
In relazione alla valutazione del raggiungimento della soglia di 5.000,00 euro, si ricorda che devono
essere considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente ed i libretti di risparmio che abbiano
la stessa intestazione, intrattenuti con la medesima Banca, con Poste Italiane o emessi da Cassa
Depositi e Prestiti.
Nel computo non vanno compresi i conti correnti con giacenza media negativa, per i quali,
comunque, non è dovuta l'imposta di bollo, se intestati a persone fisiche.
Evidenziamo, infine, che lo stesso DL n. 201/2011 ha modificato la disciplina concernente le
comunicazioni relative al prodotti finanziari, prevedendo l’applicazione dell’imposta di
bollo in misura proporzionale pari nel 2013 al 1,5 per mille (mentre nell’anno precedente
l’imposta ammontava all’1 per mille).
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I chiarimenti con la circolare n. 15/E/2013
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2013, ha fornito precisazioni in relazione ad alcuni
punti della disciplina concernente l’applicazione dell’imposta di bollo ai conti correnti ed ai
libretti. In particolare, l’Agenzia ha risposto ai quesiti più frequenti che gli sono stati posti, dando le
seguenti soluzioni interpretative.
 DISTINZIONE TRA CONTO CORRENTE E CONTO DEPOSITO
L’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali, come abbiamo chiarito
sopra, è prevista in misura fissa su base annua, mentre la tassazione dei depositi bancari è,
invece, stabilita in misura proporzionale. Non è chiaro quali sono gli elementi che assumono rilievo
al fine della corretta individuazione del rapporto di conto corrente e di quello di deposito.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rapporto di conto corrente, ai sensi
dell’articolo 1852 e ss. del codice civile, si caratterizza per lo svolgimento di un ‘servizio di
cassa’ da parte dell’intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e
pagamenti su istruzione e nell’interesse del cliente (correntista). Chi intende aprire un conto
corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento e può disporre in qualsiasi
momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza di un termine di
preavviso eventualmente pattuito.
Con riferimento alla nozione di deposito, la Banca d’Italia, con nota prot. n. 0215567/13 del 1°
marzo 2013, ha chiarito che nella ‘prassi bancaria’ la nozione di deposito comprende:
 i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente;
 i depositi con funzione diversa da quelli precedenti. Potrebbero ricadere in questa
fattispecie non solo i contratti giuridicamente distinti dal conto corrente (certificati di deposito,
depositi alimentati attraverso un conto corrente ‘di appoggio’, ecc. ) ma anche i depositi in conto
corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto.
Sulla base dei principi dettati dal codice civile e dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, viene
precisato che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa per i depositi che
costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente.
Nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in
conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto,
l’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale.
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OSSERVA
Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l’imposta deve essere applicata, in via
autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura
proporzionale dell’1,5 per mille, per le giacenze che risultano ‘vincolate’, ovvero per le quali il cliente
perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo.
Si precisa, inoltre, che, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di
conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito
in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono,
in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non
devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente.
 RENDICONTAZIONI RELATIVE A CONTI DI PAGAMENTO PRESSO ISTITUTI DI
PAGAMENTO O ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
L’Agenzia delle Entrate,
con
la circolare
n.
15/E/2013,
fornisce precisazioni in relazione
all’applicazione dell’imposta di bollo alle rendicontazioni relative a conti di pagamento
intrattenuti con istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica (IMEL).
In ordine alla qualificazione giuridica dei conti di pagamento detenuti presso gli istituti di pagamento o
gli IMEL e alla loro assimilabilità ai rapporti di conto corrente bancario o postale, la Banca d’Italia con la
nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che le nozioni di ‘conto corrente
bancario’ e ‘conto di pagamento’ sono analoghe ma non coincidenti.
In linea generale, infatti, il conto di pagamento contempla un novero di servizi più limitato
rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario.
Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto coincidenti, considerato che
la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di
armonizzazione a livello europeo nell’ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento (Direttiva
2007/64/CE). In particolare, la disciplina sulle comunicazioni alla clientela su cui verte l’imposta di bollo,
non è applicabile ai conti di pagamento.
Gli istituti di pagamento e gli IMEL, peraltro, possono offrire ai loro clienti solo conti di pagamento e
non anche conti correnti. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che i conti di
pagamento offerti dagli Istituti di pagamento e dagli IMEL non rientrano nell’ambito
applicativo dell’imposta di bollo in trattazione.
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OSSERVA
Per le rendicontazioni relative ai conti di pagamento inviate dagli istituti di pagamento o di moneta
elettronica ai propri clienti, ad esempio, trova applicazione l’imposta di bollo nella misura di Euro 1,81
quando la somma supera euro 77,47.
 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA PER I RAPPORTI INTESTATI AGLI
IMPRENDITORI INDIVIDUALI
La misura dell’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio è
differenziata in ragione del soggetto titolare del rapporto, ed è pari ad euro 34,20, su base
annua, per le persone fisiche, e ad euro 100, su base annua, per i soggetti diversi dalle
persone fisiche. Non è chiaro, però quale misura d’imposta si applichi nel caso in cui
l’intestatario del rapporto sia un imprenditore individuale.
Al riguardo bisogna precisare che con la circolare 21 dicembre 2012, n. 48, è stato chiarito che, ai
fini della individuazione della misura dell’imposta applicabile, occorre considerare l’intestazione del
conto corrente o del libretto di risparmio. Pertanto, nel caso in cui il rapporto sia intestato
ad un imprenditore individuale, l’imposta deve essere comunque applicata nella misura
prevista per le persone fisiche, a prescindere dall’attività svolta da tale soggetto.
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