giovedì 3 ottobre 2013 RASSEGNA STAMPA APPRENDISTATO L’apprendistato si fa semplice Italia Oggi pag. 34 del 03/10/2013 In vigore le linee guida nazionali per l’apprendistato di mestiere Il Sole 24 Ore pag. 31 del 03/10/2013 FORMAZIONE CONTINUA La formazione è fondamentale Italia Oggi pag. 35 del 03/10/2013 UNIONE EUROPEA Accesso agli albi sotto i riflettori Italia Oggi pag. 34 del 03/10/2013 Focus della Ue sull’accesso alle professioni Il Sole 24 Ore pag. 35 del 03/10/2013 AGEVOLAZIONI Bonus assunzioni Italia Oggi pag. 34 del 03/10/2013 Studi, pronti rimborsi per l’aggiornamento del personale Italia Oggi pag. 35 del 03/10/2013 PREVIDENZA L’incremento pesa anche sull’integrativo Il Sole 24 Ore pag. 30 del 03/10/2013 34 Giovedì 3 Ottobre 2013 LAVO RO E PREVIDENZA In mancanza di accordo in Conferenza stato-regioni scatta la disciplina del decreto lavoro L’apprendistato si fa semplice Dal 1° ottobre lo stop al piano formativo individuale DI Le semplificazioni DANIELE CIRIOLI V ia libera alle semplificazioni dell’apprendistato. Per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre con il contratto di mestiere non è più obbligatorio il piano formativo individuale, mentre la registrazione della formazione acquisita può avvenire secondo lo schema del libretto formativo del cittadino. Le imprese con unità produttive in diverse regioni inoltre possono applicare un’unica disciplina: quella della regione della sede locale. Le facilitazioni, previste dal dl n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 (decreto lavoro), sono divenute operative per l’inutile decorso del termine del 30 settembre entro cui la Conferenza statoregioni poteva definirne le linee guida. Il decreto lavoro. La semplificazione tocca il contratto professionalizzante, o contratto di mestiere, che consente di assumere lavoratori tra i 18 e 29 anni di età e che ha durata 1. Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche 2. La registrazione della formazione e qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino 3. In caso di imprese multi-localizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale massima di tre anni (cinque nel caso di artigiani). Il decreto lavoro aveva affidato alla Conferenza stato-regioni il compito di approvare entro il 30 settembre le linee guida per una disciplina uniforme e nazionale sull’offerta formativa pubblica. E aveva inoltre prestabilito che, in mancanza dell’adozione delle linee guida, le deroghe avrebbero trovato diretta applicazione. Martedì sera, nell’intervento alla presentazione del Cnel del rapporto sul mercato del lavoro, il ministro del lavoro, Enrico Giovannini, ha annun- ciato che la Conferenza stato-regioni non ha adottato le linee guida. Di conseguenza, come precisato dalla circolare n. 35/2013 del ministero del lavoro, le semplificazione trovano applicazione a partire dalle assunzioni fatte dal 1° ottobre. Apprendistato (un poco) più facile. Le semplificazioni (indicate in tabella) sono «deroghe» alle norme del T.u. apprendistato (dlgs n. 167/2011). La prima concerne il Pfi, il piano formativo individuale, che resta dovuto solamente per la formazione e acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche. La novità, però, ha precisato il ministero, lascia intatto l’obbligo di svolgimento della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. La permanenza dell’obbligo deriva dalla previsione, nel caso di imprese multi-localizzate (terza semplificazione), della possibilità di applicare la disciplina della regione in cui l’impresa ha la sede legale, «disciplina che non può che evidentemente identificarsi in quella con- La Cassazione sul periodo di comporto La Commissione Ue avvia l’indagine Mal di mobbing? Accesso agli albi Non si licenzia sotto i riflettori DI I SIMONA D’ALESSIO l dipendente si ammala perché vittima di «mobbing»? Impossibile licenziarlo, anche se la somma delle sue assenze dal luogo in cui svolge l’attività supera il periodo di comporto (l’arco temporale stabilito dalla legge). È quanto sancisce la Cassazione che, con la sentenza numero 22568, ha respinto il ricorso con cui una società di Brugherio (Monza e Brianza), proprietaria di un supermercato, chiedeva l’interruzione del rapporto lavorativo di un addetto del reparto macelleria, sostenendo che le troppe giornate in cui non si era presentato in ditta fossero sufficienti a giustificarne la perdita del diritto al posto. Opinione rigettata dalla Suprema corte che ha, invece, confermato, come già stabilito prima dal tribunale di Monza e poi dalla Corte d’appello nel 2010, che erano «imputabili alla responsabilità del datore di lavoro le assenze per malattia» dell’uomo e, di conseguenza, i giorni di assenza erano irrilevanti «ai fini del calcolo del periodo di comporto». La vicenda parte nel 2002, quando l’impiegato inizia a ricevere, si legge nel pronunciamento, «una nu- merosa serie di contestazioni disciplinari, con altrettante sanzioni che andavano dalla multa alla sospensione». E, soprattutto, nel corso dell’inverno (da dicembre a febbraio 2003), ammalatosi, viene sottoposto ad una raffica di «ben 15 visite fiscali di controllo». Pratica proseguita anche nei mesi successivi, quando cioè il dipendente, ricevuto un richiamo particolarmente duro da parte di un suo superiore, ne ricava «una crisi psicologica»; in estate, precisamente a luglio, la società usa il pugno di ferro, e fa scattare la procedura di licenziamento, in virtù del superamento del periodo di comporto. Tuttavia, i magistrati, in seguito ad una perizia medica, appurano che le assenze per malattia sono diretta «conseguenza dell’ambiente lavorativo e della condotta aziendale» posta in essere ai suoi danni, ravvisando il reato di «mobbing» (vessazioni perpetrate laddove si esercita una funzione) suffragato dalle «numerose sanzioni disciplinari, poi accertate come illegittime». Pertanto, la Cassazione, oltre a disporre il reintegro dell’uomo, ha condannato l’impresa a risarcirgli i danni per l’ingiusto licenziamento che gli era stato inflitto. da Bruxelles ANGELO DI MAMBRO U n esercizio di trasparenza e di valutazione reciproca sulle barriere che limitano l’accesso alle professioni. Lo chiede la Commissione europea agli stati membri in una comunicazione adottata ieri, che prevede anche un piano di azione fino al 2016 per migliorare la regolamentazione dell’accesso alle professioni in tutta l’Ue. Nulla di vincolante, ma l’impegno per le autorità nazionali sarà anche uno dei punti in agenda al prossimo vertice dei capi di stato europei, in programma a Bruxelles il 24 e 25 ottobre, dedicato in gran parte ai temi della crescita economica. Se i «servizi professionali» costituiscono il 9% del pil dell’Ue, e a fronte dell’emergenza disoccupazione (con 26,6 milioni di europei senza lavoro), è il ragionamento dell’Esecutivo comunitario, val la pena chiedersi se i 740 ordini professionali o professioni regolamentate operative nell’Unione siano proprio indispensabili, se funzionino bene o se, in alcuni casi, non costituiscano invece dei vincoli allo sviluppo di un mercato del lavoro più aperto. Nessun regolamento o direttiva è in programma, assicurano da Bruxelles. La Commissione «organizza un processo di scambio reciproco di informazioni», spiegano fonti dell’Esecutivo, «starà alle autorità nazionali valutare se rivedere o meno le normative esistenti». Il «processo» riguarda tutte le professioni previste nella direttiva n. 36/2005. Entro il 2015 gli stati membri dovranno elaborare una mappatura delle categorie professionali regolamentate nei servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporti e vendita all’ingrosso e al dettaglio. Nel 2016 sarà la volta di istruzione, intrattenimento, servizi sanitari, pubblica amministrazione e turismo. Nei loro rapporti gli Stati dovrebbero indicare anche le misure che hanno intenzione di prendere. La Commissione stilerà dei rapporti di valutazione con raccomandazioni e suggerimenti e solo dopo il 2016 potrebbe intervenire con l’avvio di procedure di infrazione qualora ravvisasse che la regolamentazione dell’accesso alle professioni sia fonte di «discriminazione». cernente l’offerta formativa pubblica». Peraltro, ha detto ancora il ministero, il richiamo ad un’unica disciplina per l’acquisizione di competenze di base e trasversali va intesa «principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione». In ogni caso, ciò non dovrà comportare un obbligo di frequenza di corsi extraRegione e quindi maggiori oneri per le imprese. Per quanto riguarda la semplificazione sulla registrazione della formazione, il ministero ha precisato che il documento deve riportare i «contenuti minimi» del dm 10 ottobre 2005, ossia i contenuti che nel libretto formativo del cittadino fanno riferimento alle «competenze acquisite in percorsi di apprendimento» (sezione 2). Resta salvo l’eventuale utilizzo di diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato (ad esempio, accordo interconfederale 18 aprile 2012 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil). BREVI Bonus assunzioni a quota 7 mila. Tante erano infatti, alle 17 di ieri, le domande arrivate all’Inps per ottenere i benefici previsti per assumere giovani under 30. Di queste, circa i 4/5 riguardano nuove assunzioni, mentre approssimativamente 1/5 si riferisce a trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Le domande devono essere presentate per via telematica, utilizzando il modulo 76-2013 è disponibile sul sito www.inps.it Ingegneri e architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita Iva, società di professionisti e le società d’ingegneria devono presentare a Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre 2013. . Sono esonerati gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa che: per l’anno 2012 siano privi di partita Iva; siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale con decorrenza anteriore al 2012. Giovedì 3 Ottobre 2013 F O N D OPROFESSIONI 35 Parla il presidente del Fondo. Necessaria una nuova politica per lo sviluppo delle professioni La formazione è fondamentale Magi: le istituzioni dimostrino di crederci con i fatti A i vertici di Fondoprofessioni dal 2009, Massimo Magi ha guidato le scelte strategiche del Fondo effettuate negli ultimi anni. Un periodo che, tra luci e ombre, coincide con l’esplosione del welfare contrattuale, ma anche con il depotenziamento delle politiche attive del lavoro; una fase che registra un deciso sviluppo del Fondo per risorse stanziate, piani formativi finanziati e adesioni nel settore professionale e delle aziende, ma anche il prelievo forzoso dalle casse dei Fondi per fi nanziare la Cassa integrazione. Dal suo osservatorio privilegiato, il presidente di Fondoprofessioni analizza a tutto tondo lo stato dell’arte della formazione finanziata nel settore degli studi professionali. Dal decreto Imu-Cig alla formazione fi nanziata, dai traguardi raggiunti dal Fondo alle nuove iniziative per l’aggiornamento professionale, fino alle prospettive di sviluppo della formazione e delle competenze tra welfare e sussidiarietà. Domanda. Presidente Magi, di cosa ha bisogno oggi la formazione continua in Italia? Risposta. Che le istituzioni dimostrino di crederci, nei fatti e non solo a parole. I Fondi interprofessionali rappresentano l’unico vero strumento di politiche attive per il lavoro. Solo con le risorse dei Fondi gli studi e le aziende possono programmare attività formative, potendo ridurre i costi derivanti dall’aggiornamento del personale. Senza le risorse erogate dai Fondi non è possibile dare continuità alla formazione nel nostro Paese, come strumento di sviluppo delle competenze professionali, ma anche di riposizionamento dei lavoratori, che sono stati ulteriormente penalizzati. D. Il recente decreto Imu-Cig, però, mette in discussione questa impostazione. Che cosa ne pensa? R. Fondoprofessioni ha espresso nei mesi scorsi tutto il suo disappunto per la decisione di destinare parte delle risorse 0,30% al rifinanziamento della Cassa integrazio- ne. Ora, il decreto Imu-Cig ha trovato piena applicazione e sono state trattenute ai Fondi interprofessionali parte delle risorse dello 0,30%, senza alcuna consultazione con le parti sociali e senza criteri e procedure definite. Questa decisione finanzia uno strumento a disposizione dei lavoratori come la cig, ma al tempo stesso sottrae risorse destinate al rafforzamento delle competenze e della professionalità di altri lavoratori, depotenziando così le politiche attive per il lavoro in Italia. D. Tale disposizione penalizzerà l’attività formativa negli studi professio- Massimo Magi nali e nelle aziende? R. Direi di no. Fondoprofessioni continuerà per la propria strada, con la pubblicazione di nuovi avvisi e iniziative per il fi nanziamento della formazione. La solidità del nostro ente ci consente, infatti, di mantenere elevati i livelli delle somme erogate a vantaggio dei 55 mila studi/aziende aderenti e dei quasi 200 mila lavoratori. Anzi, abbiamo di recente stanziato nuove risorse per la formazione nel settore di riferimento nelle aziende collegate agli studi professionali. formative accreditate. Con l’avviso 03/13 viene rimborsato direttamente allo studio/azienda l’80% dei costi sostenuti per la formazione del personale. Poi, stanno crescendo in maniera rilevante i conti A.F.A. (azione formativa aggregata), attraverso i quali è possibile realizzare un piano annuale di attività formative tramite le somme accantonate presso il Fondo. Si stanno avvicinando a questo strumento importanti organizzazioni di rappresentanza del settore, raggruppamenti di studi e aziende, franchising ecc. D. Quali iniziative ha varato il Fondo di recente? R. A conferma della nostra strategia di sviluppo della formazione nel settore degli studi professionali e aziende collegate, abbiamo pubblicato due avvisi: 01/13 e 03/13. Il primo, mette a disposizione 1,5 milioni di euro per il finanziamento di corsi e seminari in tutto il paese. Mentre l ’ av v i s o 0 3 / 1 3 prevede una disponibilità di 1 milione di euro per l’erogazione di migliaia di rimborsi per la partecipazione ad attività D. Cosa chiedono gli studi/aziende e gli operatori della formazione ai Fondi? R. La formazione finanziata deve rispondere a bisogni reali, evitando di rimanere imbrigliata in inutili lacci burocratici. Occorre dare risposte immediate, rendendo più agevole l’accesso alle risorse per la formazione. L’avviso 03/13 e il canale di finanziamento della formazione A.F.A., ad esempio, nascono proprio con questa logica. La formazione finanziata, come pilastro di un più ampio sistema di welfare contrattuale, deve puntare alla sussidiarietà, solo così si può favorire lo sviluppo. LE MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE ALLE RISORSE Studi, pronti rimborsi per l’aggiornamento del personale Si riparte con i rimborsi per la formazione individuale. Dopo l’approvazione, avvenuta in luglio, dell’avviso 03/13 (si veda ItaliaOggi del 5 settembre) che, con una dote di 1 milione di euro per la formazione individuale «a catalogo», finanzia la partecipazione ad attività formative di contenuto generale, quali sicurezza sui luoghi di lavoro, lingue, informatica, ma il ventaglio è molto più ampio sulla base della specifica offerta formativa di ogni agenzia formativa coinvolta, prende il via ufficialmente la procedura di invio delle domande di finanziamento per ottenere il rimborso dell’80% dei costi sostenuti per la formazione del personale. Sulla scorta dell’esperienza del precedente avviso 02/13, il Fondo si attende un nuovo boom di richieste. «Il numero piani formativi rimborsati supererà senza dubbio le 2 mila unità» pronostica Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni. «Gli studi professionali hanno a disposizione uno strumento snello per accedere in maniera agevole alle risorse stanziate per la formazione del personale: non occorre maturare un’anzianità di adesione, è sufficiente aderire nell’ambito della prima denuncia Uniemens disponibile in vista della richiesta al Fondo. Tale procedura consente l’immediata fruibilità del rimborso per le strutture aderenti e rappresenta un elemento di primaria importanza». Così la procedura di richiesta rimborso formazione, fattura emessa dallo studio/azienda a Fondoprofessioni per un valore pari all’80% dei costi sostenuti, copia dell’attestato di partecipazione all’attività formativa. Anche in questo caso sarà l’ente di formazione ad inviare la documentazione per la richiesta di rimborso a Fondoprofessioni. Sia la documentazione di inizio che quella di fine attività dovranno essere inviate dall’agenzia formativa al Fondo all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. In seguito all’invio della documentazione, il Fondo procederà all’erogazione di quanto dovuto allo studio/azienda a mezzo bonifico, rimborsando appunto l’80% del costo sostenuto. La struttura aderente, con il tramite dell’agenzia formativa di riferimento, può già da ora inviare la «domanda di finanziamento», unitamente al «formulario di monitoraggio», una volta individuata l’attività formativa di proprio interesse. La documentazione di presentazione dove essere inviata via mail dallo studio/azienda all’ente formatore titolare dell’attività formativa individuata. Sarà l’ente formatore a visionarla e inviarla al Fondo. Tale procedura deve avve- Come aderire al Fondo nire prima dell’inizio dell’attività per richiedere i rimborsi formativa. Una volta conclusa l’attività formativa, entro 90 giorni, lo Per aderire a Fondoprofessioni è studio/azienda con sufficiente riportare il tramite dell’agennella sezione «Fonzia formativa dovrà dointerprof» della Pagina a cura di inviare al Fondo: denuncia Uniemens FONDOPROFESSIONI «richiesta erogaziola dicitura «FPRO» WWW.FONDOPROFESSIONI.IT ne saldo», fattura seguita dal numero [email protected] quietanzata emesdi dipendenti dello sa dall’agenzia di studio/azienda, nel- la cella «Adesione Fondo». In caso di adesione a precedente fondo interprofessionale sarà necessario riportare nella cella «Codice» la dicitura «REVO» e nella cella «Adesione Fondo» la dicitura «FPRO», seguita dal numero di dipendenti. L’adesione non comporta alcun costo per lo studio/ azienda e può essere effettuata dallo studio di consulenza del lavoro di riferimento. Informazioni sulle attività rimborsate Con l’avvio dell’avviso 03/13 sta crescendo il numero dei cataloghi formativi accreditati dalle agenzie di formazione italiane. L’elenco è consultabile sul sito del Fondo, nella sezione dedicata all’avviso in corrispondenza dell’area «consulta i cataloghi formativi online». A breve le attività formative accreditate riguarderanno l’intero territorio nazionale. Per informazioni relative alla richiesta di rimborsi è possibile contattare il numero 06/54210661 o scrivere a info@ fondoprofessioni.it. Il personale del Fondo fornirà il supporto necessario in vista della presentazione della richiesta di rimborso e della compilazione della documentazione. 34 Giovedì 3 Ottobre 2013 LAVO RO E PREVIDENZA In mancanza di accordo in Conferenza stato-regioni scatta la disciplina del decreto lavoro L’apprendistato si fa semplice Dal 1° ottobre lo stop al piano formativo individuale DI Le semplificazioni DANIELE CIRIOLI V ia libera alle semplificazioni dell’apprendistato. Per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre con il contratto di mestiere non è più obbligatorio il piano formativo individuale, mentre la registrazione della formazione acquisita può avvenire secondo lo schema del libretto formativo del cittadino. Le imprese con unità produttive in diverse regioni inoltre possono applicare un’unica disciplina: quella della regione della sede locale. Le facilitazioni, previste dal dl n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 (decreto lavoro), sono divenute operative per l’inutile decorso del termine del 30 settembre entro cui la Conferenza statoregioni poteva definirne le linee guida. Il decreto lavoro. La semplificazione tocca il contratto professionalizzante, o contratto di mestiere, che consente di assumere lavoratori tra i 18 e 29 anni di età e che ha durata 1. Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche 2. La registrazione della formazione e qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino 3. In caso di imprese multi-localizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale massima di tre anni (cinque nel caso di artigiani). Il decreto lavoro aveva affidato alla Conferenza stato-regioni il compito di approvare entro il 30 settembre le linee guida per una disciplina uniforme e nazionale sull’offerta formativa pubblica. E aveva inoltre prestabilito che, in mancanza dell’adozione delle linee guida, le deroghe avrebbero trovato diretta applicazione. Martedì sera, nell’intervento alla presentazione del Cnel del rapporto sul mercato del lavoro, il ministro del lavoro, Enrico Giovannini, ha annun- ciato che la Conferenza stato-regioni non ha adottato le linee guida. Di conseguenza, come precisato dalla circolare n. 35/2013 del ministero del lavoro, le semplificazione trovano applicazione a partire dalle assunzioni fatte dal 1° ottobre. Apprendistato (un poco) più facile. Le semplificazioni (indicate in tabella) sono «deroghe» alle norme del T.u. apprendistato (dlgs n. 167/2011). La prima concerne il Pfi, il piano formativo individuale, che resta dovuto solamente per la formazione e acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche. La novità, però, ha precisato il ministero, lascia intatto l’obbligo di svolgimento della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. La permanenza dell’obbligo deriva dalla previsione, nel caso di imprese multi-localizzate (terza semplificazione), della possibilità di applicare la disciplina della regione in cui l’impresa ha la sede legale, «disciplina che non può che evidentemente identificarsi in quella con- La Cassazione sul periodo di comporto La Commissione Ue avvia l’indagine Mal di mobbing? Accesso agli albi Non si licenzia sotto i riflettori DI I SIMONA D’ALESSIO l dipendente si ammala perché vittima di «mobbing»? Impossibile licenziarlo, anche se la somma delle sue assenze dal luogo in cui svolge l’attività supera il periodo di comporto (l’arco temporale stabilito dalla legge). È quanto sancisce la Cassazione che, con la sentenza numero 22568, ha respinto il ricorso con cui una società di Brugherio (Monza e Brianza), proprietaria di un supermercato, chiedeva l’interruzione del rapporto lavorativo di un addetto del reparto macelleria, sostenendo che le troppe giornate in cui non si era presentato in ditta fossero sufficienti a giustificarne la perdita del diritto al posto. Opinione rigettata dalla Suprema corte che ha, invece, confermato, come già stabilito prima dal tribunale di Monza e poi dalla Corte d’appello nel 2010, che erano «imputabili alla responsabilità del datore di lavoro le assenze per malattia» dell’uomo e, di conseguenza, i giorni di assenza erano irrilevanti «ai fini del calcolo del periodo di comporto». La vicenda parte nel 2002, quando l’impiegato inizia a ricevere, si legge nel pronunciamento, «una nu- merosa serie di contestazioni disciplinari, con altrettante sanzioni che andavano dalla multa alla sospensione». E, soprattutto, nel corso dell’inverno (da dicembre a febbraio 2003), ammalatosi, viene sottoposto ad una raffica di «ben 15 visite fiscali di controllo». Pratica proseguita anche nei mesi successivi, quando cioè il dipendente, ricevuto un richiamo particolarmente duro da parte di un suo superiore, ne ricava «una crisi psicologica»; in estate, precisamente a luglio, la società usa il pugno di ferro, e fa scattare la procedura di licenziamento, in virtù del superamento del periodo di comporto. Tuttavia, i magistrati, in seguito ad una perizia medica, appurano che le assenze per malattia sono diretta «conseguenza dell’ambiente lavorativo e della condotta aziendale» posta in essere ai suoi danni, ravvisando il reato di «mobbing» (vessazioni perpetrate laddove si esercita una funzione) suffragato dalle «numerose sanzioni disciplinari, poi accertate come illegittime». Pertanto, la Cassazione, oltre a disporre il reintegro dell’uomo, ha condannato l’impresa a risarcirgli i danni per l’ingiusto licenziamento che gli era stato inflitto. da Bruxelles ANGELO DI MAMBRO U n esercizio di trasparenza e di valutazione reciproca sulle barriere che limitano l’accesso alle professioni. Lo chiede la Commissione europea agli stati membri in una comunicazione adottata ieri, che prevede anche un piano di azione fino al 2016 per migliorare la regolamentazione dell’accesso alle professioni in tutta l’Ue. Nulla di vincolante, ma l’impegno per le autorità nazionali sarà anche uno dei punti in agenda al prossimo vertice dei capi di stato europei, in programma a Bruxelles il 24 e 25 ottobre, dedicato in gran parte ai temi della crescita economica. Se i «servizi professionali» costituiscono il 9% del pil dell’Ue, e a fronte dell’emergenza disoccupazione (con 26,6 milioni di europei senza lavoro), è il ragionamento dell’Esecutivo comunitario, val la pena chiedersi se i 740 ordini professionali o professioni regolamentate operative nell’Unione siano proprio indispensabili, se funzionino bene o se, in alcuni casi, non costituiscano invece dei vincoli allo sviluppo di un mercato del lavoro più aperto. Nessun regolamento o direttiva è in programma, assicurano da Bruxelles. La Commissione «organizza un processo di scambio reciproco di informazioni», spiegano fonti dell’Esecutivo, «starà alle autorità nazionali valutare se rivedere o meno le normative esistenti». Il «processo» riguarda tutte le professioni previste nella direttiva n. 36/2005. Entro il 2015 gli stati membri dovranno elaborare una mappatura delle categorie professionali regolamentate nei servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporti e vendita all’ingrosso e al dettaglio. Nel 2016 sarà la volta di istruzione, intrattenimento, servizi sanitari, pubblica amministrazione e turismo. Nei loro rapporti gli Stati dovrebbero indicare anche le misure che hanno intenzione di prendere. La Commissione stilerà dei rapporti di valutazione con raccomandazioni e suggerimenti e solo dopo il 2016 potrebbe intervenire con l’avvio di procedure di infrazione qualora ravvisasse che la regolamentazione dell’accesso alle professioni sia fonte di «discriminazione». cernente l’offerta formativa pubblica». Peraltro, ha detto ancora il ministero, il richiamo ad un’unica disciplina per l’acquisizione di competenze di base e trasversali va intesa «principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione». In ogni caso, ciò non dovrà comportare un obbligo di frequenza di corsi extraRegione e quindi maggiori oneri per le imprese. Per quanto riguarda la semplificazione sulla registrazione della formazione, il ministero ha precisato che il documento deve riportare i «contenuti minimi» del dm 10 ottobre 2005, ossia i contenuti che nel libretto formativo del cittadino fanno riferimento alle «competenze acquisite in percorsi di apprendimento» (sezione 2). Resta salvo l’eventuale utilizzo di diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato (ad esempio, accordo interconfederale 18 aprile 2012 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil). BREVI Bonus assunzioni a quota 7 mila. Tante erano infatti, alle 17 di ieri, le domande arrivate all’Inps per ottenere i benefici previsti per assumere giovani under 30. Di queste, circa i 4/5 riguardano nuove assunzioni, mentre approssimativamente 1/5 si riferisce a trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Le domande devono essere presentate per via telematica, utilizzando il modulo 76-2013 è disponibile sul sito www.inps.it Ingegneri e architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita Iva, società di professionisti e le società d’ingegneria devono presentare a Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre 2013. . Sono esonerati gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa che: per l’anno 2012 siano privi di partita Iva; siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale con decorrenza anteriore al 2012. 34 Giovedì 3 Ottobre 2013 LAVO RO E PREVIDENZA In mancanza di accordo in Conferenza stato-regioni scatta la disciplina del decreto lavoro L’apprendistato si fa semplice Dal 1° ottobre lo stop al piano formativo individuale DI Le semplificazioni DANIELE CIRIOLI V ia libera alle semplificazioni dell’apprendistato. Per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre con il contratto di mestiere non è più obbligatorio il piano formativo individuale, mentre la registrazione della formazione acquisita può avvenire secondo lo schema del libretto formativo del cittadino. Le imprese con unità produttive in diverse regioni inoltre possono applicare un’unica disciplina: quella della regione della sede locale. Le facilitazioni, previste dal dl n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 (decreto lavoro), sono divenute operative per l’inutile decorso del termine del 30 settembre entro cui la Conferenza statoregioni poteva definirne le linee guida. Il decreto lavoro. La semplificazione tocca il contratto professionalizzante, o contratto di mestiere, che consente di assumere lavoratori tra i 18 e 29 anni di età e che ha durata 1. Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche 2. La registrazione della formazione e qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino 3. In caso di imprese multi-localizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale massima di tre anni (cinque nel caso di artigiani). Il decreto lavoro aveva affidato alla Conferenza stato-regioni il compito di approvare entro il 30 settembre le linee guida per una disciplina uniforme e nazionale sull’offerta formativa pubblica. E aveva inoltre prestabilito che, in mancanza dell’adozione delle linee guida, le deroghe avrebbero trovato diretta applicazione. Martedì sera, nell’intervento alla presentazione del Cnel del rapporto sul mercato del lavoro, il ministro del lavoro, Enrico Giovannini, ha annun- ciato che la Conferenza stato-regioni non ha adottato le linee guida. Di conseguenza, come precisato dalla circolare n. 35/2013 del ministero del lavoro, le semplificazione trovano applicazione a partire dalle assunzioni fatte dal 1° ottobre. Apprendistato (un poco) più facile. Le semplificazioni (indicate in tabella) sono «deroghe» alle norme del T.u. apprendistato (dlgs n. 167/2011). La prima concerne il Pfi, il piano formativo individuale, che resta dovuto solamente per la formazione e acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche. La novità, però, ha precisato il ministero, lascia intatto l’obbligo di svolgimento della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. La permanenza dell’obbligo deriva dalla previsione, nel caso di imprese multi-localizzate (terza semplificazione), della possibilità di applicare la disciplina della regione in cui l’impresa ha la sede legale, «disciplina che non può che evidentemente identificarsi in quella con- La Cassazione sul periodo di comporto La Commissione Ue avvia l’indagine Mal di mobbing? Accesso agli albi Non si licenzia sotto i riflettori DI I SIMONA D’ALESSIO l dipendente si ammala perché vittima di «mobbing»? Impossibile licenziarlo, anche se la somma delle sue assenze dal luogo in cui svolge l’attività supera il periodo di comporto (l’arco temporale stabilito dalla legge). È quanto sancisce la Cassazione che, con la sentenza numero 22568, ha respinto il ricorso con cui una società di Brugherio (Monza e Brianza), proprietaria di un supermercato, chiedeva l’interruzione del rapporto lavorativo di un addetto del reparto macelleria, sostenendo che le troppe giornate in cui non si era presentato in ditta fossero sufficienti a giustificarne la perdita del diritto al posto. Opinione rigettata dalla Suprema corte che ha, invece, confermato, come già stabilito prima dal tribunale di Monza e poi dalla Corte d’appello nel 2010, che erano «imputabili alla responsabilità del datore di lavoro le assenze per malattia» dell’uomo e, di conseguenza, i giorni di assenza erano irrilevanti «ai fini del calcolo del periodo di comporto». La vicenda parte nel 2002, quando l’impiegato inizia a ricevere, si legge nel pronunciamento, «una nu- merosa serie di contestazioni disciplinari, con altrettante sanzioni che andavano dalla multa alla sospensione». E, soprattutto, nel corso dell’inverno (da dicembre a febbraio 2003), ammalatosi, viene sottoposto ad una raffica di «ben 15 visite fiscali di controllo». Pratica proseguita anche nei mesi successivi, quando cioè il dipendente, ricevuto un richiamo particolarmente duro da parte di un suo superiore, ne ricava «una crisi psicologica»; in estate, precisamente a luglio, la società usa il pugno di ferro, e fa scattare la procedura di licenziamento, in virtù del superamento del periodo di comporto. Tuttavia, i magistrati, in seguito ad una perizia medica, appurano che le assenze per malattia sono diretta «conseguenza dell’ambiente lavorativo e della condotta aziendale» posta in essere ai suoi danni, ravvisando il reato di «mobbing» (vessazioni perpetrate laddove si esercita una funzione) suffragato dalle «numerose sanzioni disciplinari, poi accertate come illegittime». Pertanto, la Cassazione, oltre a disporre il reintegro dell’uomo, ha condannato l’impresa a risarcirgli i danni per l’ingiusto licenziamento che gli era stato inflitto. da Bruxelles ANGELO DI MAMBRO U n esercizio di trasparenza e di valutazione reciproca sulle barriere che limitano l’accesso alle professioni. Lo chiede la Commissione europea agli stati membri in una comunicazione adottata ieri, che prevede anche un piano di azione fino al 2016 per migliorare la regolamentazione dell’accesso alle professioni in tutta l’Ue. Nulla di vincolante, ma l’impegno per le autorità nazionali sarà anche uno dei punti in agenda al prossimo vertice dei capi di stato europei, in programma a Bruxelles il 24 e 25 ottobre, dedicato in gran parte ai temi della crescita economica. Se i «servizi professionali» costituiscono il 9% del pil dell’Ue, e a fronte dell’emergenza disoccupazione (con 26,6 milioni di europei senza lavoro), è il ragionamento dell’Esecutivo comunitario, val la pena chiedersi se i 740 ordini professionali o professioni regolamentate operative nell’Unione siano proprio indispensabili, se funzionino bene o se, in alcuni casi, non costituiscano invece dei vincoli allo sviluppo di un mercato del lavoro più aperto. Nessun regolamento o direttiva è in programma, assicurano da Bruxelles. La Commissione «organizza un processo di scambio reciproco di informazioni», spiegano fonti dell’Esecutivo, «starà alle autorità nazionali valutare se rivedere o meno le normative esistenti». Il «processo» riguarda tutte le professioni previste nella direttiva n. 36/2005. Entro il 2015 gli stati membri dovranno elaborare una mappatura delle categorie professionali regolamentate nei servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporti e vendita all’ingrosso e al dettaglio. Nel 2016 sarà la volta di istruzione, intrattenimento, servizi sanitari, pubblica amministrazione e turismo. Nei loro rapporti gli Stati dovrebbero indicare anche le misure che hanno intenzione di prendere. La Commissione stilerà dei rapporti di valutazione con raccomandazioni e suggerimenti e solo dopo il 2016 potrebbe intervenire con l’avvio di procedure di infrazione qualora ravvisasse che la regolamentazione dell’accesso alle professioni sia fonte di «discriminazione». cernente l’offerta formativa pubblica». Peraltro, ha detto ancora il ministero, il richiamo ad un’unica disciplina per l’acquisizione di competenze di base e trasversali va intesa «principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione». In ogni caso, ciò non dovrà comportare un obbligo di frequenza di corsi extraRegione e quindi maggiori oneri per le imprese. Per quanto riguarda la semplificazione sulla registrazione della formazione, il ministero ha precisato che il documento deve riportare i «contenuti minimi» del dm 10 ottobre 2005, ossia i contenuti che nel libretto formativo del cittadino fanno riferimento alle «competenze acquisite in percorsi di apprendimento» (sezione 2). Resta salvo l’eventuale utilizzo di diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato (ad esempio, accordo interconfederale 18 aprile 2012 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil). BREVI Bonus assunzioni a quota 7 mila. Tante erano infatti, alle 17 di ieri, le domande arrivate all’Inps per ottenere i benefici previsti per assumere giovani under 30. Di queste, circa i 4/5 riguardano nuove assunzioni, mentre approssimativamente 1/5 si riferisce a trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Le domande devono essere presentate per via telematica, utilizzando il modulo 76-2013 è disponibile sul sito www.inps.it Ingegneri e architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita Iva, società di professionisti e le società d’ingegneria devono presentare a Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre 2013. . Sono esonerati gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa che: per l’anno 2012 siano privi di partita Iva; siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale con decorrenza anteriore al 2012. Giovedì 3 Ottobre 2013 F O N D OPROFESSIONI 35 Parla il presidente del Fondo. Necessaria una nuova politica per lo sviluppo delle professioni La formazione è fondamentale Magi: le istituzioni dimostrino di crederci con i fatti A i vertici di Fondoprofessioni dal 2009, Massimo Magi ha guidato le scelte strategiche del Fondo effettuate negli ultimi anni. Un periodo che, tra luci e ombre, coincide con l’esplosione del welfare contrattuale, ma anche con il depotenziamento delle politiche attive del lavoro; una fase che registra un deciso sviluppo del Fondo per risorse stanziate, piani formativi finanziati e adesioni nel settore professionale e delle aziende, ma anche il prelievo forzoso dalle casse dei Fondi per fi nanziare la Cassa integrazione. Dal suo osservatorio privilegiato, il presidente di Fondoprofessioni analizza a tutto tondo lo stato dell’arte della formazione finanziata nel settore degli studi professionali. Dal decreto Imu-Cig alla formazione fi nanziata, dai traguardi raggiunti dal Fondo alle nuove iniziative per l’aggiornamento professionale, fino alle prospettive di sviluppo della formazione e delle competenze tra welfare e sussidiarietà. Domanda. Presidente Magi, di cosa ha bisogno oggi la formazione continua in Italia? Risposta. Che le istituzioni dimostrino di crederci, nei fatti e non solo a parole. I Fondi interprofessionali rappresentano l’unico vero strumento di politiche attive per il lavoro. Solo con le risorse dei Fondi gli studi e le aziende possono programmare attività formative, potendo ridurre i costi derivanti dall’aggiornamento del personale. Senza le risorse erogate dai Fondi non è possibile dare continuità alla formazione nel nostro Paese, come strumento di sviluppo delle competenze professionali, ma anche di riposizionamento dei lavoratori, che sono stati ulteriormente penalizzati. D. Il recente decreto Imu-Cig, però, mette in discussione questa impostazione. Che cosa ne pensa? R. Fondoprofessioni ha espresso nei mesi scorsi tutto il suo disappunto per la decisione di destinare parte delle risorse 0,30% al rifinanziamento della Cassa integrazio- ne. Ora, il decreto Imu-Cig ha trovato piena applicazione e sono state trattenute ai Fondi interprofessionali parte delle risorse dello 0,30%, senza alcuna consultazione con le parti sociali e senza criteri e procedure definite. Questa decisione finanzia uno strumento a disposizione dei lavoratori come la cig, ma al tempo stesso sottrae risorse destinate al rafforzamento delle competenze e della professionalità di altri lavoratori, depotenziando così le politiche attive per il lavoro in Italia. D. Tale disposizione penalizzerà l’attività formativa negli studi professio- Massimo Magi nali e nelle aziende? R. Direi di no. Fondoprofessioni continuerà per la propria strada, con la pubblicazione di nuovi avvisi e iniziative per il fi nanziamento della formazione. La solidità del nostro ente ci consente, infatti, di mantenere elevati i livelli delle somme erogate a vantaggio dei 55 mila studi/aziende aderenti e dei quasi 200 mila lavoratori. Anzi, abbiamo di recente stanziato nuove risorse per la formazione nel settore di riferimento nelle aziende collegate agli studi professionali. formative accreditate. Con l’avviso 03/13 viene rimborsato direttamente allo studio/azienda l’80% dei costi sostenuti per la formazione del personale. Poi, stanno crescendo in maniera rilevante i conti A.F.A. (azione formativa aggregata), attraverso i quali è possibile realizzare un piano annuale di attività formative tramite le somme accantonate presso il Fondo. Si stanno avvicinando a questo strumento importanti organizzazioni di rappresentanza del settore, raggruppamenti di studi e aziende, franchising ecc. D. Quali iniziative ha varato il Fondo di recente? R. A conferma della nostra strategia di sviluppo della formazione nel settore degli studi professionali e aziende collegate, abbiamo pubblicato due avvisi: 01/13 e 03/13. Il primo, mette a disposizione 1,5 milioni di euro per il finanziamento di corsi e seminari in tutto il paese. Mentre l ’ av v i s o 0 3 / 1 3 prevede una disponibilità di 1 milione di euro per l’erogazione di migliaia di rimborsi per la partecipazione ad attività D. Cosa chiedono gli studi/aziende e gli operatori della formazione ai Fondi? R. La formazione finanziata deve rispondere a bisogni reali, evitando di rimanere imbrigliata in inutili lacci burocratici. Occorre dare risposte immediate, rendendo più agevole l’accesso alle risorse per la formazione. L’avviso 03/13 e il canale di finanziamento della formazione A.F.A., ad esempio, nascono proprio con questa logica. La formazione finanziata, come pilastro di un più ampio sistema di welfare contrattuale, deve puntare alla sussidiarietà, solo così si può favorire lo sviluppo. LE MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE ALLE RISORSE Studi, pronti rimborsi per l’aggiornamento del personale Si riparte con i rimborsi per la formazione individuale. Dopo l’approvazione, avvenuta in luglio, dell’avviso 03/13 (si veda ItaliaOggi del 5 settembre) che, con una dote di 1 milione di euro per la formazione individuale «a catalogo», finanzia la partecipazione ad attività formative di contenuto generale, quali sicurezza sui luoghi di lavoro, lingue, informatica, ma il ventaglio è molto più ampio sulla base della specifica offerta formativa di ogni agenzia formativa coinvolta, prende il via ufficialmente la procedura di invio delle domande di finanziamento per ottenere il rimborso dell’80% dei costi sostenuti per la formazione del personale. Sulla scorta dell’esperienza del precedente avviso 02/13, il Fondo si attende un nuovo boom di richieste. «Il numero piani formativi rimborsati supererà senza dubbio le 2 mila unità» pronostica Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni. «Gli studi professionali hanno a disposizione uno strumento snello per accedere in maniera agevole alle risorse stanziate per la formazione del personale: non occorre maturare un’anzianità di adesione, è sufficiente aderire nell’ambito della prima denuncia Uniemens disponibile in vista della richiesta al Fondo. Tale procedura consente l’immediata fruibilità del rimborso per le strutture aderenti e rappresenta un elemento di primaria importanza». Così la procedura di richiesta rimborso formazione, fattura emessa dallo studio/azienda a Fondoprofessioni per un valore pari all’80% dei costi sostenuti, copia dell’attestato di partecipazione all’attività formativa. Anche in questo caso sarà l’ente di formazione ad inviare la documentazione per la richiesta di rimborso a Fondoprofessioni. Sia la documentazione di inizio che quella di fine attività dovranno essere inviate dall’agenzia formativa al Fondo all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. In seguito all’invio della documentazione, il Fondo procederà all’erogazione di quanto dovuto allo studio/azienda a mezzo bonifico, rimborsando appunto l’80% del costo sostenuto. La struttura aderente, con il tramite dell’agenzia formativa di riferimento, può già da ora inviare la «domanda di finanziamento», unitamente al «formulario di monitoraggio», una volta individuata l’attività formativa di proprio interesse. La documentazione di presentazione dove essere inviata via mail dallo studio/azienda all’ente formatore titolare dell’attività formativa individuata. Sarà l’ente formatore a visionarla e inviarla al Fondo. Tale procedura deve avve- Come aderire al Fondo nire prima dell’inizio dell’attività per richiedere i rimborsi formativa. Una volta conclusa l’attività formativa, entro 90 giorni, lo Per aderire a Fondoprofessioni è studio/azienda con sufficiente riportare il tramite dell’agennella sezione «Fonzia formativa dovrà dointerprof» della Pagina a cura di inviare al Fondo: denuncia Uniemens FONDOPROFESSIONI «richiesta erogaziola dicitura «FPRO» WWW.FONDOPROFESSIONI.IT ne saldo», fattura seguita dal numero [email protected] quietanzata emesdi dipendenti dello sa dall’agenzia di studio/azienda, nel- la cella «Adesione Fondo». In caso di adesione a precedente fondo interprofessionale sarà necessario riportare nella cella «Codice» la dicitura «REVO» e nella cella «Adesione Fondo» la dicitura «FPRO», seguita dal numero di dipendenti. L’adesione non comporta alcun costo per lo studio/ azienda e può essere effettuata dallo studio di consulenza del lavoro di riferimento. Informazioni sulle attività rimborsate Con l’avvio dell’avviso 03/13 sta crescendo il numero dei cataloghi formativi accreditati dalle agenzie di formazione italiane. L’elenco è consultabile sul sito del Fondo, nella sezione dedicata all’avviso in corrispondenza dell’area «consulta i cataloghi formativi online». A breve le attività formative accreditate riguarderanno l’intero territorio nazionale. Per informazioni relative alla richiesta di rimborsi è possibile contattare il numero 06/54210661 o scrivere a info@ fondoprofessioni.it. Il personale del Fondo fornirà il supporto necessario in vista della presentazione della richiesta di rimborso e della compilazione della documentazione. 065005 www.ecostampa.it Quotidiano EPPI