Legislazione DTT: la normativa per le antenne centralizzate* a Costituzione italiana garantisce a tutti gli individui di poter ricevere i canali televisivi che preferisce. Con l’avvento della DTT sono numerosi gli impianti da adeguare: ecco quali sono le leggi a cui riferirsi per convincere i condomini o gli amministratori che impediscono l’intervento all’impianto d’antenna. L contribuirà ad assicurare la ricezione dei programmi terrestri nelle zone non raggiunte dai segnali via terra. Con la TDT (Televisione Digitale Terrestre in italiano) o DTT (Digital Terrestrial Television in inglese) è possibile ricevere programmi TV, in tecnica digitale, con la semplice antenna che vediamo sui tetti da anni. Ci sono situazioni, però, dove l’impianto d’antenna del condominio non è adeguato e viene richiesto un intervento dell’installatore. Può anche capitare che, invece, nel condominio vicino tutti funzioni a dovere. Cosa si può fare in questi casi? Cosa dice la Legge L’avvento della Televisione Digitale Terrestre per molti utenti è ormai una realtà ed entro la fine del 2012 lo sarà per tutti. Una vera e propria “rivoluzione” nel sistema di trasmissione televisiva terrestre: a volte il termine rivoluzione viene usato in modo improprio ma non è questo il caso e nemmeno si tratta di un luogo comune: il passaggio al digitale delle televisione terrestre rappresenta una svolta epocale per tutti: broadcaster, industria, installatori e telespettatori. La trasmissione digitale è in uso da oltre un decennio per i canali diffusi da satellite e la parabola continuerà ad essere utilizzata perché i due sistemi di ricezione (Sat e DTT) e i rispettivi contenuti sono “complementari”. Anzi, grazie al consorzio Tivù Sat il satellite 28 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009 Cominciamo segnalando che il “signor utente” ha il diritto di ricevere il programma che desidera: glielo garantisce la Costituzione italiana con l’art. 21. Ha anche il diritto di farsi installare (da un artigiano con i requisiti della lettera b- art. 1, DM 37/08) un’antenna specifica per le sue esigenze e questo diritto è garantito da numerose leggi: la più antica (vedi riquadro Legge n° 554 del 6 maggio 1940) è la Legge 554/1940; la più recente è il DLgs 259/2003 (vedi riquadro Decreto Legislativo 259/2003) più noto come il “Codice delle comunicazioni Elettroniche” solo per citare le due più famose. Ciononostante, sono in molti che, pur avendone diritto, non lo fanno valere. Si tratta di persone che, per il solo fatto di abitare in un condominio, pensano sia fatale dover accettare la limitazione del numero di programmi ricevibili. Precisiamo: se il condominio è stato costruito dopo il 3 agosto 2002, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una legge (che riguarda anche gli impianti d’antenna), la n. 166, devono esserci le condizioni impiantistiche adatte per soddisfare il diritto, perché, all’art. 40 ultimo capoverso del comma 1 recita: ... [omissis]... per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali... [omissis]. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari. In molte zone la Legge 166 non è ancora applicata. Se gli impianti d’antenna fossero realizzati seguendo i suggerimenti che sono riportati nelle Guide Tecniche CEI (306-2; 1007 terza edizione; 64-100/1 e 64-100/2), non esisterebbe più il problema della “limitazione del diritto d’antenna”. Cosa fare in caso di problemi Torniamo al nostro utente che abita in un condominio e vuol sapere cosa può fare. Può trovare la soluzione nel nuovo Decreto Ministeriale 11 novembre 2005 “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”. Il decreto (emanato in ottemperanza al dettato del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03) è stato pubblicato sulla G.U. n 271 del 21 novembre 2005. Il documento si compone in dieci articoli e proprio l’ultimo fornisce una prima risposta a questi quesiti: Art. 10, comma 2: gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria. Significa che, male che vada, al primo Legge n° 554 del 6 maggio 1940 La “storia” inizia nel lontano 1940 e precisamente il 14 giugno quando sulla Gazzetta Ufficiale n° 138 viene pubblicata la legge 6 maggio 1940 n. 554 presumibilmente finalizzata a favorire la diffusione della radio che stava “entrando” lentamente nelle case degli Italiani, con qualche problema per l’installazione dell’antenna. Considerate le dimensioni, non mancavano le lamentele dei condomini che arrivavano ad impedire l’installazione. Così la legge 554/40 contribuì ad agevolare le installazioni; ecco il testo dei primi tre articoli: Art. 1 I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3. Art. 2 Le installazioni di cui all’articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell’art. 78 del regio decreto 3 agosto 1928, n.2295. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi. Art. 3 Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell’aereo, né per questo deve alcuna indennità all’utente dell’aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell’aereo. Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009 29 Legislazione Lo Switch off darà l’opportunità a molti immobili di fare ordine sui tetti e di installare impianti centralizzati intervento di manutenzione straordinaria il nostro utente potrà vedere soddisfatte le sue aspettative. Vediamo cosa prevede il decreto, cominciando dall’art. 1, ovvero lo “scopo” che si prefigge: favorire gli impianti centralizzati per motivi estetici e funzionali, (e si aggiunge: fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259... ovvero il già citato Codice delle Comunicazioni Elettroniche, vedi riquadro Decreto Legislativo 259/03). Come vengono suddivisi i segnali televisivi Proseguendo, l’Art. 2 del Decreto fornisce le definizioni dei termini usati e identifica tra i vari termini anche i segnali suddividendoli in: - terrestri primari - terrestri secondari - satellitari - altri segnali Gli altri articoli forniscono indicazioni per: - caratteristiche generali - divieti di discriminazione - qualità di ricezione - criteri realizzativi - individuazione dei segnali - distribuzione dei segnali - documentazione tecnica - efficacia Decreto Legislativo 259/2003 Passano gli anni ma lo spirito della legge 554 del 1940 è sempre presente, anche ai giorni nostri: lo ritroviamo nel DLgs del 1° agosto 2003 n. 259 conosciuto come il “Codice delle comunicazioni elettroniche”; l’articolo è il 91 ed ha titolo: “Limitazioni legali della proprietà”. Il testo dell’Art. 91 ai commi 2, 3 e 4 è il seguente: 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Il testo dell’Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica, al comma 1, invece, dice: 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 30 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009 A chi rivolgersi in caso di problemi Sarebbe consigliabile che gli amministratori incaricassero un tecnico abilitato per far effettuare, con la strumentazione adeguata, i rilievi da riportare nel “libretto d’impianto”. L’utente, dopo aver valutato la lista dei canali ricevibili, dovrà informarsi per stabilire a quale categorie dell’articolo 2 (Decreto Ministeriale 11 novembre 2005 ) appartiene il programma che gli interessa. Se appartiene al gruppo “segnali terrestri primari” può stare tranquillo: al primo intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto d’antenna dovrà essere inserito anche il multiplex che gli interessa. Se il programma dovesse trovarsi in un multiplex appartenente al gruppo “segnali terrestri secondari”, sarà necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale; nella malaugurata ipotesi che l’assemblea non approvasse, rimane la possibilità di farsi installare un’antenna singola, avvalendosi delle leggi sul diritto d’antenna. Un’ultima precisazione: nel caso l’utente dovesse ricevere male il segnale, non si lasci convincere dal fatto che questo accade perché abita al piano terra e “...il percorso del cavo è troppo lungo”. Il decreto, all’Art. 4 comma 2 stabilisce che “l’impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze”. Questo significa che, pur abitando al piano terra (o nel seminterrato), un utente deve ricevere “bene” i segnali. Le norme tecniche fissano, per i segnali digitali nello standard DVB, il limite di un errore percepibile dall’utente ogni ora di trasmissione e definiscono tale condizione QEF - Quasi Error Free. Il passaggio alla DTT sarà l’occasione per effettuare piccole riparazioni come antenne e pali storti, oltre ad integrare nelle strutture di sostegno anche le parabole di piccole dimensioni Qualora la causa fosse imputabile alla rete di distribuzione, può sempre chiedere che la manutenzione straordinaria comporti anche il rifacimento e che la stessa venga realizzata seguendo le indicazioni contenute nella Guida CEI 100-7 terza edizione. L’installatore, al termine dei lavori, dovrà rilasciare adeguata documentazione. * A cura di Claudio Pavan, Presidente Unione Regionale Antennisti Confartigianato Lombardia e Membro segretario SC 100D del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). L’SC 100D è il Comitato che si occupa delle Norme e delle Guide per gli impianti d’antenna Le Guide CEI 100-7 e 100-7/A descrivono le regole negli impianti di ricezione Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009 31