INCOMPATIBILITÀ SVOLGIMENTO PROFESSIONE
CHIARIMENTI DALLA COMMISSIONE ALBO DELL'ORDINE
In considerazione della casistica riscontrata dalla Commissione Albo dell’Ordine,
presieduta dal collega Marco Carbone, si ritiene utile rammentare che le eventuali attività
incompatibili rilevate dall’Ordine hanno come immediata conseguenza, nel caso le stesse
non siano rimosse dall’Iscritto, la cancellazione dall’Albo e la segnalazione alla Cassa di
Previdenza.
La Cassa di Previdenza, nella sua autonomia, potrebbe adottare provvedimenti in grado di
incidere sulla posizione previdenziale individuale, con gravi ripercussioni sulle prestazioni
pensionistiche.
Si ritiene utile rammentare che qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e
si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione,
può avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi,
chiedere
il
passaggio
dall’Albo
all’Elenco
Speciale.
L’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile solo nel caso in cui l’iscritto si
trovi in una condizione di incompatibilità.
Il titolare dell’impresa familiare
L’incompatibilità dell’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialiste e degli Esperti Contabili con
la titolarità dell’impresa familiare è sancita dall’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 ed evidenziata dalle
Note Interpretative sulla disciplina delle incompatibilità emanate dal Consiglio Nazionale il 1°
marzo 2012 (pagina 19, caso 16). Il Professionista potrà pertanto partecipare all’impresa familiare,
ex art. 230 bis c.c., ma non esserne il titolare. Qualora si accerti che l’iscritto, anche se non titolare,
abbia l’effettivo potere gestionale, tale attività sarà considerata incompatibile.
Il promotore finanziario
Il Promotore Finanziario, definito dall’art. 31 del D.Lgs. 58/1998 come “la persona fisica che, in
qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede”
(promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento
fuori dalla sede legale), è un operatore specializzato nel collocamento di prodotti e servizi di
investimento per conto di intermediari autorizzati, come ad esempio gli Istituti di Credito.
L’incompatibilità dell’Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con
l’attività di Promotore Finanziario è sancita espressamente dall’art. 4, comma 1, lettera e), del D.
Lgs. n. 139/2005. La consulenza finanziaria può rientrare tra le attività del professionista
solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un'attività di intermediazione e
non è retribuita con provvigioni.
Il Giornalista Pubblicista ed il Giornalista Professionista
Il Giornalista Pubblicista, iscritto nello specifico Elenco tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, svolge
l'attività giornalistica pur esercitando altre professioni o impieghi. Egli può dunque definirsi come
una persona appassionata di uno specifico argomento che collabora con testate giornalistiche
mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze per divulgare informazioni inerenti la
propria materia di interesse.
Non vi sono profili di incompatibilità tra l’attività del Giornalista Pubblicista e quella del
Commercialista.
Il Giornalista Professionista, che viene iscritto nello specifico Elenco tenuto dall’Ordine dei
Giornalisti dopo il superamento dell’esame di Stato, a differenza del Pubblicista, svolge la
professione giornalistica in modo esclusivo e continuativo.
L’incompatibilità tra l’attività di Giornalista Professionista e quella di Commercialista è sancita
espressamente dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 139/2005.
Attività di intermediazione e di procacciatore di segnalazioni
Ogni attività di intermediazione o di mediazione è incompatibile con l’esercizio della
professione da parte dell’Iscritto.
È pertanto incompatibile l’attività dell’Iscritto finalizzata a fornire a terzi informazioni relative alla
propria clientela, quali per esempio la consistenza patrimoniale, la presenza di anomalie bancarie
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e finanziarie o qualsiasi altra notizia richiesta dal committente a fronte di un compenso, anche non
determinato in percentuale.
Inoltre, le informazioni fornite con modalità che non garantiscono l'anonimato della propria
clientela, possono configurare violazioni della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) ovvero
sul segreto professionale (articolo 5 del D.Lgs. n. 139/2005).
Si ritiene utile rammentare che qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e si trovi
nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, può avvalersi
delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi, chiedere il passaggio
dall’Albo all’Elenco Speciale. L’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile solo nel
caso in cui l’iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità.
Effetti previdenziali
L'effetto meno conosciuto delle situazione di incompatibilità è quello previdenziale. Infatti
gli anni dichiarati incompatibili possono essere ritenuti non utili ai fini previdenziali e
assistenziali con la conseguenza che questi non verranno conteggiati nell'anzianità
assicurativo - contributiva del professionista.
Le Casse di Previdenza, alle quali la giurisprudenza riconosce un potere di controllo sulle
situazioni di incompatibilità autonomo da quello degli Ordini, effettuano le proprie verifiche
sull'intero periodo di attività dell’Iscritto.
Società di servizi (caso 1)
Una società di “mezzi” o di “servizi” che:
1) sia partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
degli
Esperti
Contabili
di
cui:
- uno, il socio Rossi, detiene una quota di partecipazione pari al 40% e riveste la carica di
amministratore
unico;
- l’altro, il socio Verdi, detiene una quota di partecipazione pari al 60% e non riveste la carica di
amministratore unico;
2) la società di servizi fattura anche a terzi;
3) il fatturato medio degli ultimi 5 anni è pari a 100, pertanto, la quota di fatturato da imputare al
dott. Rossi sarà pari a 40 e la quota di fatturato da imputare al dott. Verdi sarà pari a 60.
Per il Dott. Rossi, considerato che il fatturato medio degli ultimi 5 anni derivante dalla sua
attività professionale è pari a 25, la società di servizi è considerata principale e non
ausiliaria all’attività professionale e dunque, appare configurarsi come condizione di
incompatibilità con l’esercizio della professione.
Per il dott. Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, la società di servizi può essere
considerata realmente ausiliaria del professionista e quindi, non appare configurarsi alcuna ipotesi
di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Società di servizi (caso 2)
Una società di “mezzi” o di “servizi” che:
1) sia partecipata da due iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui:
- sia il socio “A” sia il socio “B” hanno rispettivamente una quota di partecipazione pari al 50%;
- entrambi rivestono la carica di amministratore;
2) la società di servizi opera anche nei confronti di terzi;
3) il fatturato medio della società di servizi degli ultimi 5 anni è pari a 120, pertanto la quota di
fatturato da imputare a ciascun socio è pari a 60.
I due Iscritti sono associati in uno studio professionale, con una quota di partecipazione sempre
pari al 50%.
Considerato che il fatturato medio degli ultimi 5 anni derivante dall’associazione professionale è
pari a 160, la quota di fatturato imputabile a ciascun Iscritto è di 80.
Pertanto, nell’ipotesi indicata, la società di servizi può essere considerata realmente
ausiliaria per i due professionisti e dunque, non appare configurarsi alcuna ipotesi di
incompatibilità con l’esercizio della professione.
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Società di capitali esercente attività commerciale (caso 3)
Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare:
il socio Bianchi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e riveste la carica di
amministratore unico;
il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di
amministratore.
Nell’ipotesi indicata, per il Socio Bianchi si ravvisa una condizione di incompatibilità con
l’esercizio della professione in quanto il professionista ricopre contemporaneamente la
qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore, mentre per il socio Verdi,
rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di
incompatibilità con l’esercizio della professione.
Società di capitali esercente attività commerciale: “Procura speciale” (caso 4)
Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Albo dell’Ordine dei
dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare:
il socio Rossi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e non riveste la carica di
amministratore ma gli è stata conferita una procura speciale con ampi poteri;
il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di
amministratore né gli è stata confertita alcuna procura.
La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.
Pertanto, nell’ipotesi indicata, il Socio Rossi versa in una condizione di incompatibilità con
l’esercizio della professione, pur non ricoprendo la carica di amministratore, in quanto al
professionista, oltre ad essere socio di maggioranza, è stata conferita una procura speciale
con ampi poteri.
Per il socio Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi
alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Società di capitali: Amministratore Unico (Caso 5)
Una società di capitali:
è partecipata da due soci non iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;
ha quale amministratore unico, a seguito di specifico mandato professionale, il Dott.
Rossi, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nell’ipotesi indicata, per il Dott. Rossi non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità con
l’esercizio della professione.
Società di capitali esercente attività commerciale (Caso 6)
Una società di capitali esercente attività commerciale è partecipata da due soci entrambi iscritti
all’Albo dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.
Pertanto, nell’ipotesi indicata, per i due Iscritti all’Albo dell’Ordine dei dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, rivestendo la sola qualifica di soci, non appare
configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Trust e Trustee
Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del
D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai
quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l’incarico di Trustee può essere svolto da un
Commercialista o da un Esperto Contabile, soltanto qualora lo stesso non abbia alcun interesse
concreto ed effettivo nell’ambito del Trust, sia come disponente che come beneficiario.
Società commerciale: “Procura speciale”
Con i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti formulati dai diversi Ordini territoriali, è stato
confermato che, l’Iscritto nell’Albo dei Commercialisti o degli Esperti Contabili, che sia socio di
maggioranza in una società esercente attività commerciale, pur non ricoprendo la carica di
amministratore unico (Amministratore Delegato ovvero Presidente del Consiglio di
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Amministrazione), versa in una condizione di incompatibilità, qualora gli venga conferita
procura con ampi poteri.
Attività non prevalente/abituale
Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del
D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, si ravvisa incompatibilità quando l’Iscritto
svolga concretamente, effettivamente e contemporaneamente attività commerciale, di
intermediazione e di mediazione (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la figura di
rappresentante di commercio, procacciatore di affari, agente di assicurazione, intermediario
finanziario, assicurativo o commerciale ecc.) in nome proprio o altrui e per proprio conto, anche in
modo non prevalente, né abituale. Rientra in questa fattispecie “il caso in cui il commercialista, a
scopo di lucro, metta in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di
ricavarne una provvigione”.
Socio e amministratore di cooperative
Le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs.
139/2005, emanate dal Consiglio Nazionale, escludono l’incompatibilità dell’iscritto nel caso il
Professionista ricopra contemporaneamente la qualifica di socio e la carica di amministratore di
società
cooperativa,
di
mutue
assicuratrici
e
di
società
consortili.
Spedizionieri Doganali
In virtù dell’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, e considerato l’ordinamento applicabile ai soggetti iscritti
all’Albo degli Spedizionieri Doganali che non vieta l’esercizio della libera professione di
Commercialista e di Esperto Contabile, l’incompatibilità può ritenersi esclusa per la contemporanea
iscrizione nei due Albi.
Società Immobiliari: gestione patrimonio familiare o di mero godimento o conservativa
Secondo le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs.
139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti
posti dai diversi Ordini territoriali, l’incompatibilità può ritenersi esclusa qualora l’attività di
gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o
meramente conservativa.
Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità, qualora l’iscritto pur ricoprendo
contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore (ovvero
altra carica da cui derivino poteri gestori) in società di persone o di capitali, gestisca il solo
patrimonio immobiliare familiare, come avviene, per esempio, nell’ipotesi in cui gli immobili
siano dati in locazione all’iscritto stesso oppure a componenti della sua famiglia; in tal
modo l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione,
finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso.
Dipendenti della P.A.
Le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005,
approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai
diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione,
l’incompatibilità allo svolgimento della professione di Commercialista ed Esperto contabile
è esclusa solo in caso di opzione per il tempo parziale, previa espressa autorizzazione del
responsabile della Pubblica Amministrazione.
Mediatori Civili, Organismi di Mediazione ed Enti di Formazione per mediatori
In materia di attività incompatibili con la professione, ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005, i Pronto Ordini
del Consiglio Nazionale, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno
chiarito che l’attività di mediatore civile e commerciale ex D.Lgs 28/2010 è compatibile con
l’esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile.
Le attività svolte dagli Organismi di Mediazione, iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ex
D.Lgs 28/2010, sono considerate strumentali e ausiliarie della professione, allo stesso modo dei
Centri Elaborazioni Dati, delle Società di Revisione, di gestione/amministrazione condominiali e di
elaborazione paghe, e pertanto incompatibili laddove congiuntamente: 1) il professionista ricopra
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contemporaneamente la qualifica di socio (a prescindere dalla partecipazione societaria di
minoranza o maggioranza detenuta) e la carica di amministratore dell’Organismo di Mediazione; 2)
la media del fatturato dell’ultimo quinquennio dell’Organismo di Mediazione, imputabile all’iscritto in
base alla percentuale del capitale in suo possesso, risulti superiore alla media del fatturato,
rapportata allo stesso periodo, relativa all’attività di commercialista e di esperto contabile.
Qualora un Organismo di Mediazione sia anche Ente di Formazione dei mediatori, iscritto
anch’esso nel Registro del Ministero della Giustizia ex D.Lgs 28/2010, si ravvisa l’incompatibilità
allorquando il professionista ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e socio di
maggioranza.
Professori e Ricercatori Universitari
Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005,
approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai
diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che sia per i professori universitari ordinari e associati, che
per i ricercatori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento della professione è esclusa solo
in caso di opzione per il part-time (l'art. 1, comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, stabilisce
la compatibilità dell'iscrizione in un albo professionale con lo status di dipendente pubblico
in regime part-time).
Imprese Agricole
Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005,
approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai
diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l’esercizio di attività di impresa agricola, in linea di
principio preclusa all’iscritto, è consentita laddove tale attività si configuri come mero
godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio
nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle
spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. L’incompatibilità si rileva invece
laddove la vendita dei prodotti agricoli - per quantità e fatturato - configura, non già il recupero
delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa.
Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in
qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di
mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, mentre, è ritenuto
incompatibile l’esercizio di attività d’impresa agricola con l’esercizio dell’attività
professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale
(I.A.P.).
Attività di impresa, agente di commercio, giornalista, notaio, promotore finanziario, agente
di assicurazione, mediatore immobiliare
L’esercizio della professione di commercialista è incompatibile con lo svolgimento di attività
imprenditoriale in forma individuale, anche non prevalente e/o abituale, cosi come con lo status di
socio illimitatamente responsabile nelle società di persone.
Sono peraltro incompatibili con l’esercizio della professione le seguenti attività: agente di
commercio, giornalista professionista (compatibile con la professione è invece l’attività di
giornalista pubblicista), promotore e/o intermediario finanziario, procacciatore d’affari, agente di
assicurazione e mediatore immobiliare”.
Soci di maggioranza, amministratori o liquidatori
Versa in una condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritto che
risulti titolare di partecipazioni di maggioranza in società e contemporaneamente ne ricopra
la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di consigliere delegato, di
amministratore unico o liquidatore con ampi poteri gestionali.
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C.E.D. Centri Elaborazioni Dati
Con riguardo alle società di servizi ed ai relativi centri elaborazione dati, fattispecie in
relazione alla quale la menzionata Commissione dell’Ordine ha constato particolari criticità,
l’incompatibilità si ravvisa laddove si verifichino le seguenti condizioni:
1. l’Iscritto ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e di socio, e
2. la quota parte di fatturato della società di servizi imputabile all’Iscritto (riferita alla
media dell’ultimo quinquennio) sia maggiore del fatturato dell’Iscritto (sempre riferito
all’ultimo quinquennio).
Formazione
La Formazione Professionale Continua
La Formazione Professionale Continua è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e
sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio
dell’attività professionale per gli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.
E’ prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della
Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
La Formazione Professionale Continua - che non sostituisce, ma completa ulteriori attività
formative che si rendessero necessarie dalla natura degli incarichi acquisiti - è diretta al
miglioramento e al perfezionamento professionale e costituisce uno dei presupposti per erogare,
nell’interesse di clienti e pubblico, prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e
tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.
Riferimenti normativi
I riferimenti normativi che disciplinano la FPC, sono il Regolamento per la Formazione
Professionale Continua del Consiglio Nazionale
Secondo tali regolamenti, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili devono acquisire
un minimo di 90 crediti formativi nell’arco di un triennio. Ogni anno sono richiesti un
minimo di 20 crediti di cui almeno 3 maturati in materie obbligatorie (ordinamento,
deontologia, tariffe, organizzazione dello studio professionale).
Regolamento Formazione Professionale Continua del CNDCEC presentato per
l’approvazione del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137
Novità rispetto alla vigente regolamentazione
Il Consiglio Nazionale, nel corso della seduta del 18 marzo 2015, ha deliberato l’approvazione del
nuovo testo di Regolamento per la Formazione Professionale Continua, per la cui emanazione si
dovrà attendere il parere favorevole del Ministero della Giustizia,ai sensi dell’ art. 7 del DPR 7
agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Nell’intervento di rivisitazione del testo del Regolamento per la Formazione Professionale
Continua, il Consiglio Nazionale è intervenuto al fine di recepire le novità introdotte in tema di
formazione dall’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, e tenuto conto delle esigenze rappresentate
da professionalità ed esperienze di Ordini territoriali diversi.
Il citato decreto Ministeriale, oltre ad aver introdotto per tutte le professioni regolamentate “l'obbligo
di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” e previsto
che la violazione dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, ha attribuito al
Consiglio Nazionale la regolamentazione della Formazione Professionale Continua, previo parere
favorevole del Ministro della Giustizia. Pertanto la prima novità rilevante rispetto all’attuale
regolamentazione è data dall’adozione di un regolamento unico emanato dal Consiglio
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Nazionale che soddisfa anche l’esigenza di uniformità di trattamento sul territorio
nazionale.
Il DPR 137/2012 prevede che i corsi di formazione possano essere organizzati anche da
associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere
vincolante del Ministro della Giustizia. Nel Regolamento sono stati dunque introdotti il
procedimento per il riconoscimento delle “Associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti”,
e l’istituzione di un registro contenente l’elenco dei c.d. “soggetti autorizzati”. E’ previsto che la
proposta di delibera con parere positivo alla concessione
dell’autorizzazione è trasmessa al Ministero della Giustizia da parte del Consiglio Nazionale se gli
istanti sono in possesso dei requisiti indicati all’art. 8 del Regolamento.
L’istruttoria della richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati
è demandata all’Ordine territorialmente competente, il quale deve trasmetterne l’esito al
Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’evento. Il Consiglio
Nazionale deciderà in merito all’accreditamento. Alle associazioni di iscritti agli Albi ed agli altri
soggetti che abbiano ottenuto l’autorizzazione per l’organizzazione degli eventi (escluse le
Fondazioni e Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le associazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale) è richiesto il
versamento di un contributo all’Ordine.
La principale novità prevista dall’articolo 1 del Regolamento per la Formazione Professionale
Continua in approvazione al Ministero è l’introduzione della distinzione tra “aggiornamento” e
“formazione”. Per le sole attività definite di “formazione”, ossia orientate all’acquisizione di
nuove conoscenze ed all’accrescimento delle competenze professionali, è previsto il
riconoscimento di un numero di crediti anche superiore ad 1 per ciascuna ora di svolgimento
dell’attività formativa, individuati oltre che sul dato temporale,
sulla base di criteri oggettivi predeterminati. Per la valutazione degli eventi rientranti nell’attività di
“aggiornamento” si è mantenuto il criterio 1 ora = 1 cfp.
Si è previsto che ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, l’iscritto debba acquisire
almeno 9 crediti nel triennio, derivanti da attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento,
la deontologia, la normativa antiriciclaggio, l’organizzazione dello studio professionale, le
tecniche di mediazione ed i compensi.
Relativamente all’acquisizione dei crediti formativi tramite le attività di formazione a distanza, il
limite dei CFP utili per l’adempimento dell’obbligo formativo annuale è stato innalzato a 20 e sono
state escluse limitazioni alla maturazione di CFP in modalità elearning per gli iscritti affetti da
disabilità permanente.
Attualmente le ipotesi di esenzione dallo svolgimento della Formazione Professionale
Continua sono previste nei regolamenti degli Ordini territoriali. Rispetto alla linee guida
emanate nel 2008 dal Consiglio Nazionale, l’esonero dallo svolgimento della formazione per
i casi maternità è stato modificato prevedendo la riduzione di 45 CFP ed il riconoscimento
dell’esenzione anche ai padri ed ai genitori adottivi o affidatari. E’ stata altresì introdotta
l’ipotesi di esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti che abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età (65). In materia sono poi stati definiti i casi in cui l’esonero è
attribuito d’ufficio e quelli in cui il riconoscimento avviene su istanza di parte.
Anche con riguardo le attività formative particolari, rispetto alla linee guida emanate nel 2008 dal
Consiglio Nazionale, sono state rivisitate le formulazioni di alcuni voci della tabella, variato il
numero dei crediti attribuiti alle diverse attività ed introdotte altre attività che consentono
l’acquisizione di CFP.
Infine, è stato introdotto l’art. 17 che indica:
le modalità di svolgimento da parte dell’Ordine delle verifiche annuali e triennali
dell’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti;
l’obbligo di annotazione nell’Albo del provvedimento disciplinare previsto dall’articolo 1,
del D.P.R. 137/2012;
l’esclusione di coloro ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato adempimento
dell’obbligo formativo dall’inserimento di specifici elenchi al fine dell’assegnazione di incarichi o
della designazione di Commissario di esame.
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LA NUOVA CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DURANTE
GLI STUDI UNIVERSITARI
Nel mese di ottobre 2014 è stata sottoscritta la nuova convenzione quadro fra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ai sensi dell’art. 6, comma 4, DPR 7 agosto
2012, n. 137 consente lo svolgimento del tirocinio durante gli studi universitari.
La nuova convenzione quadro dovrà essere attuata mediante accordi tra Ordini territoriali e
Università. L’attuazione dovrà realizzarsi entro l’anno accademico 2014-2015, in quanto la
norma transitoria prevede che le “vecchie” convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in
attuazione della convenzione quadro del 2010) possono trovare applicazione fino alla
stipula delle “nuove” convenzioni tra Ordini ed Università e, comunque, non oltre l’anno
accademico 2014-2015. Quindi a partire dall’anno accademico 2015-2016 non potranno più
trovare applicazione i vecchi accordi e, se non saranno siglati i nuovi accordi, non sarà
possibile svolgere il semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari.
Con la riduzione del tirocinio da 36 a 18 mesi sono stati riformulati anche i termini delle
convenzioni universitarie che consentono lo svolgimento del tirocinio durante gli studi universitari.
L’art. 6, comma 4, DPR 137/2013 consente di svolgere solo 6 mesi di tirocinio durante l’ultimo
anno del corso di laurea triennale e magistrale. Le nuove disposizioni di legge consentono di
estendere il beneficio dell’inizio del tirocinio nel corso degli studi anche agli aspiranti esperti
contabili per i quali sarà possibile svolgere 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla sezione B dell’albo
nel corso dell’ultimo anno del percorso di laurea.
La convenzione permetterà non solo di svolgere un tirocinio semestrale nel corso
dell’ultimo anno del percorso di laurea triennale o magistrale, ma anche di avere l’esonero
dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla Sez. A o B dell’Albo. La
convenzione consente anche di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati
all’accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Le convenzioni locali siglate in attuazione della convenzione quadro avranno valenza su
tutto il territorio. Al tirocinante, infatti, sarà possibile applicare la convenzione siglata
dall’Università presso la quale risulta iscritto, ancorché la convenzione sia stata sottoscritta con un
Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l’iscrizione per lo
svolgimento del tirocinio.
Per poter svolgere un semestre di tirocinio nell’ultimo anno del corso di laurea triennale e per
avere l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla Sezione B dell’albo sarà
necessario:
- essere iscritti ad un corso di laurea triennale della classe L18 (ex DM 270/2004) o della classe
L33 (ex Dm 270/2004) attuato nell’ambito di una convenzione tra Ordine territoriale ed Università;
- acquisire 24 crediti formativi universitari (CFU) in economia aziendale e di 15 CFU in altre materie
aziendalistiche (tali crediti dovranno essere acquisiti prima dello svolgimento del semestre di
tirocinio in convenzione)
- svolgere nel semestre un numero di ore compreso fra 200 e 225 di tirocinio presso lo studio
professionale o sotto la supervisione e controllo del dominus e con l’indicazione di un docente del
dipartimento (tutor accademico).
La valutazione dell’attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di
un’attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio
professionale rilasciato dall’Ordine stesso. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio spetta
all’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
Alle ore di tirocinio svolte nel corso della laurea triennale potranno essere riconosciuti
anche crediti universitari. In particolare, l’Università potrà attribuire all’attività di tirocinio
professionale fino a 9 crediti formativi universitari a condizione che:
a) ex ante sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti,
sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
b) l’effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l‘attestazione apposta dal tutor
professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall’Ordine
territoriale al termine del semestre;
c) una Commissione d’esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo
studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze
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acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l’esperienza formativa
del tirocinio.
Per poter svolgere un semestre di tirocinio nell’ultimo anno del corso di laurea magistrale e per
essere esonerati dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla Sezione A dell’Albo sarà
necessario:
- essere in possesso di una laurea triennale della classe L18 (ex DM 270/2004) o della classe L33
(ex Dm 270/2004), ovvero di una laurea triennale di un’altra classe di laurea e di aver colmato i
debiti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico;
- essere iscritti ad un corso di laurea triennale della classe LM 56 (ex DM 270/2004) o della classe
LM 77 (ex Dm 270/2004) attuato nell’ambito di una convenzione tra Ordine territoriale ed
Università;
- acquisire 18 CFU in economia aziendale, di 9 CFU in altre materie aziendalistiche e di 21 CFU in
materie giuridiche (tali crediti dovranno essere acquisiti prima dello svolgimento del semestre di
tirocinio in convenzione. Ciò rappresenta una novità rispetto alla precedente convenzione quadro).
Per coloro che sono in possesso di una laurea triennale della classe L18 (ex DM 270/2004) o della
classe L33 (ex Dm 270/2004) sarà necessario aver acquisito nel corso della laurea triennale anche
24 (CFU) in economia aziendale e di 15 CFU in altre materie aziendalistiche;
- svolgere nel semestre un numero di ore compreso fra 275 e 300 di tirocinio presso lo studio
professionale o sotto la supervisione e controllo del dominus e con l’indicazione di un docente del
dipartimento (tutor accademico).
La valutazione dell’attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di
un’attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio
professionale rilasciato dall’Ordine stesso. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio spetta
all’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
Alle ore di tirocinio svolte nel corso della laurea triennale potranno essere riconosciuti anche crediti
universitari. In particolare, l’Università potrà attribuire all’attività di tirocinio professionale fino a 12
crediti formativi universitari a condizione che siano rispettate le stesse condizioni già indicate per le
lauree triennali.
Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale
Il Consiglio nazionale (art. 29, co. 1, lett. c. del D.Lgs. 139/05)) ha il compito di adottare ed
aggiornare il codice deontologico della professione nonché di disciplinare, con propri regolamenti,
l’esercizio della funzione disciplinare sia a livello nazionale che territoriale.
Il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale è stato approvato dal
CNDCEC nella seduta dei giorni 18/19 marzo 2015.
L’esigenza di una nuova stesura del Regolamento scaturisce dalle regole del sistema disciplinare
definite nell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 recante
“Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
Il Regolamento disciplinare è stato preceduto dal “Regolamento che disciplina i criteri di proposta
dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” - previsto al comma 3 del sopracitato
articolo 8 - che è stato approvato dal Ministero della Giustizia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dello stesso Ministero in data 15 maggio 2013.
Il nuovo Regolamento Disciplinare entrerà in vigore il giorno 1 giugno 2015.
STRUTTURA
Il nuovo Regolamento si compone di 28 articoli raccolti in 3 titoli:
a) il primo (artt. 1-8) disciplina i principi generali, l’esercizio dell’azione disciplinare e l’analisi
preliminare degli atti;
b) il secondo (artt. 9- 27) disciplina l’apertura del procedimento disciplinare, il dibattimento ed i
provvedimenti dell’organo giudicante;
c) il terzo (art. 28) indica la data di approvazione e l’entrata in vigore.
PRINCIPALI NOVITA’
1) Individuazione e disciplina degli organi giudicanti
Alla luce di quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. 137/2012 e dal Regolamento del 15 maggio 2013
sono state disciplinate la composizione e le competenze dei Consigli e dei Collegi di Disciplina.
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2) Archiviazione
Oltre alla fattispecie dell’archiviazione immediata è prevista la possibilità di disporre l’archiviazione
alla fine dell’analisi preliminare e della fase istruttoria.
3) Sospensione cautelare
La sospensione cautelare è stata disciplinata in un articolo autonomo dove è stato tra l’altro
indicato che può essere disposta in ogni fase del procedimento. È stato altresì precisato che la
sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o
interdittiva non avente natura esclusivamente patrimoniale, di sentenza definitiva con cui si è
applicata l’interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
4) Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare
All’art. 21 (co. 2) è stato precisato che: “La sospensione interrompe il decorso del termine di
prescrizione. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata la data in cui il
procedimento deve proseguire, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve fissare e notificare alle
parti interessate la prosecuzione del procedimento entro il termine perentorio di tre mesi dalla
conoscenza effettiva da parte del Consiglio o del
Collegio della cessazione della causa di sospensione di cui al presente comma, o del passaggio in
giudicato della sentenza che definisce la controversia avanti l’Autorità Giudiziaria”.
5) Notificazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari
Oltre a disciplinare le modalità di notificazione e comunicazione dei provvedimenti disciplinari - le
decisioni di cui all’art. 25 e le sospensioni cautelari di cui all’art. 10 – è stato stabilito che i suddetti
provvedimenti diventano esecutivi decorso il termine per impugnare (30 giorni) decorrente dalla
notifica all’incolpato. E’ prevista inoltre la facoltà per il ricorrente di proporre al Consiglio di
Disciplina Nazionale istanza di
sospensione dell’efficacia del provvedimento.
6) Approvazione ed entrata in vigore
Il Regolamento entrerà in vigore il giorno 1 giugno 2015.
E’ stato previsto che il Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari aperti ai sensi dell’art. 9
della nuova regolamentazione; mentre i procedimenti disciplinari pendenti ( cioè già aperti) alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinati dalle disposizioni vigenti al
momento dell’apertura dei relativi procedimenti.
Regolamento per lo svolgimento del tirocinio mediante frequenza di corsi di formazione
professionale
L’articolo 6, commi 9, 10 e 111 del D.P.R. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) prevede che il
tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere anche nella
frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di
formazione professionale organizzati dagli Ordini o Collegi e da associazioni di iscritti agli
albi e da altri soggetti, autorizzati dai vari consigli nazionali previo parere vincolante del
Ministro vigilante.
Il D.P.R. 137/2012 demanda ad un regolamento da adottarsi da parte dei Consigli nazionali delle
varie professioni, previo parere favorevole del Ministro vigilante, la disciplina delle modalità e delle
condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, la fissazione dei contenuti formativi essenziali
dei corsi e della loro durata minima (non inferiore a 200 ore) ed, infine, la disciplina delle modalità
e delle condizioni per la
frequenza dei corsi di formazione da parte dei tirocinanti nonché quelle per le verifiche intermedia
e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in
pari numero, e presieduta da un docente universitario.
In ragione di ciò il Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2014 ha approvato il
regolamento per lo svolgimento del tirocinio mediante frequenza di corsi di formazione
professionale che è stato poi trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante.
1 Articolo 6, comma 9 e 10,11, D.P.R. 137/2012
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella
frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione
professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati
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anche daassociazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli
ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i
consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire
il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo
parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da
garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a
duecento ore;
d) le modalità’ e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante
nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta
da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in
modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della
commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio,
dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a
decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e’ applicabile al tirocinio.
N.B.: attualmente il Consiglio Nazionale è in attesa della formulazione del parere da parte
del Ministero della Giustizia.
I corsi verranno istituiti con delibera del Consiglio Nazionale previa verifica del rispetto dei requisiti
stabiliti dal regolamento stesso per ciò che riguarda durata, modalità di frequenza, materie di
insegnamento, caratteristiche dei docenti e verifiche.
Essi potranno essere organizzati:
dagli Ordini
da associazioni di iscritti nell’albo ed altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale previo parere
vincolante del Ministero della Giustizia
Cosa cambierà
per i tirocinanti
Attualmente sono previsti solamente corsi di formazione integrativi (art. 3 D.M. 7 agosto 2009, n.
143), nel senso che le ore destinate alla frequenza dei corsi si aggiungono alle ore settimanali di
svolgimento del tirocinio presso lo studio.
Il tirocinio tramite frequenza di corsi di formazione sarà facoltativo e alternativo al tirocinio svolto
presso lo studio. Potrà essere svolto per un semestre e solo a laurea magistrale/specialistica o
triennale già conseguite (rispettivamente per il tirocinio da dottore commercialista e per quello da
esperto contabile).
per gli Ordini
Il D.P.R. 137/2012 attribuisce una competenza specifica agli Ordini, in virtù della quale essi
saranno chiamati a predisporre una offerta formativa.
per il Consiglio Nazionale
In aggiunta alle competenze che normalmente svolge dovrà:
deliberare, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, sulle domande di
autorizzazione a diventare soggetto formatore presentate dai soggetti diversi dagli Ordini territoriali
(articolo 6, comma 9 del D.P.R. 137/2012);
deliberare in merito alle proposte di istituzione dei corsi di formazione presentate dai soggetti
formatori.
Procedure amministrative
Il Consiglio Nazionale intende avviare un progetto teso alla diffusione tra gli Ordini delle “best
practices” amministrative con riferimento alle procedure che gli Ordini stessi sono chiamati a porre
in essere nello svolgimento della loro funzione istituzionale di tenuta dell’albo/elenco speciale e del
registro del tirocinio. Le procedure verranno analizzate alla luce della normativa vigente in tema di
procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e coordinate con le disposizioni normative
relative alla professione ed al tirocinio di dottore commercialista e di esperto contabile. In relazione
ad ogni passaggio delle procedure verranno individuati gli specifici modelli documentali che
potranno essere utilizzati dagli Ordini.
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L’iniziativa è finalizzata al miglioramento della efficienza dell’attività amministrativa degli Ordini e
della prevenzione delle eventuali contestazioni che potrebbero sorgere in relazione
all’espletamento delle funzioni istituzionali degli Ordini stessi.
Durante l’Assemblea dei Segretari è stata illustrata la procedura di iscrizione nell’albo e nell’elenco
speciale. Le altre procedure che analizzate e per le quali saranno forniti i modelli di documenti
sono:
iscrizione nel registro del tirocinio
cancellazione su istanza dall’albo/elenco
cancellazione su istanza dal registro del tirocinio
cancellazione d’ufficio dall’albo/elenco
cancellazione d’ufficio dal registro del tirocinio
rilascio di certificati
Inoltre, sono state analizzate le procedure “accertamento d’ufficio”, “notificazione” e
“comunicazione” che sono collegate alle procedure principali. Con riferimento al tirocinio sono
state elaborate anche le procedure “rilascio nulla osta” e “sospensione del tirocinio su
istanza”.
È stata infine analizzata e resa disponibile anche la procedura relativa all’esercizio della
funzione disciplinare.
Scuola di Alta Formazione
Si chiameranno SAF (Scuola di Alta Formazione) e saranno in tutto 14: tre nelle grandi Città
metropolitane (Milano, Roma e Napoli) ed altre 11 su tutto il territorio nazionale, suddiviso per
macro-aree in base al numero di iscritti. In ognuna di esse, gli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo
(ma non è escluso che in futuro potranno essere accessibili anche ai tirocinanti), potranno seguire
dei corsi di formazione altamente qualificati, propedeutici al riconoscimento di una
specializzazione nell’ambito che si è deciso di approfondire.
Commercialisti specialisti, si può
In campo le scuole di alta formazione.
Arriva il commercialista specialista. Dopo i medici e gli avvocati ci pensano ora i professionisti del
fisco a ritagliarsi nuovi titoli di specializzazione cuciti (anche) a misura di mercato e di competenze
acquisite sul campo. A formare i commercialisti saranno le nuove scuole di alta formazione (Sal)
costituite su base regionale e interregionale che svolgeranno la loro attività in collaborazione con le
università. E, in attesa di ottenere un riconoscimento giuridico, i nuovi titoli specialistici
saranno approvati dallo stesso Consiglio nazionale. Ovviamente alla loro costituzione
interverrà il Cn, la Fondazione nazionale commercialisti e gli ordini territoriali, deputati
storicamente a gestire la formazione. Dunque, dopo l'approvazione del regolamento della
formazione continua, con il quale è stata sancita la separazione tra aggiornamento e formazione in
<<un'ottica già tutta votata alle specializzazioni, arriva un nuovo tassello finalizzato>>, spiega il
presidente Gerardo Longobardi, <<a creare nuove opportunità di lavoro per i commercialisti, ma
anche a migliorare la qualità delle prestazioni professionali offerte dagli iscritti nei nostri albi. Le Sal
completeranno il quadro dell'offerta formativa, puntando a definire i caratteri tecnico-culturali della
professione del futuro>>. Per la realizzazione delle scuole, alcune delle quali potranno già partire a
fine 2015, il Cn ha individuato 11 macroaree territoriali nell'ambito delle quali ne nascerà un
numero compreso tra 11 e 14 e per i primi due anni di start-up saranno finanziate da Roma, con un
contributo complessivo di quasi 2 mln di euro. Le attività formative saranno però sovvenzionate
anche attraverso un contributo di iscrizione ai corsi, destinato alla copertura delle spese
organizzative. Le intenzioni del Cn sono comunque quelle di dare legittimità giuridica a questo
percorso, proponendo una modifica dell'ordinamento professionale (dlgs 139/05), che possa
portare a un riconoscimento legislativo dei titoli di specializzazione.
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INCOMPATIBILITÀ SVOLGIMENTO PROFESSIONE CHIARIMENTI