COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Provincia di SALERNO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
DI PARRUCCHIERE
E MESTIERI AFFINI
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 29.10.2004
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:
a) “barbiere” (che esercita solo in rapporto all’uomo e limitatamente ad alcuni
servizi);
b) “parrucchiere per uomo e donna” (che può esercitare in rapporto sia
all’uomo e sia alla donna);
c) “mestieri affini” (esercizio di casa estetica o istituto di bellezza)
dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono
disciplinate dalla legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre
1970, n. 1142, dalla legge 04 Gennaio 1990, n. 1 e dalle disposizioni del presente
Regolamento.
2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese
societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 08 Agosto 1985, n. 443.
ARTICOLO 2
Estetista
1. In via transitoria e sino all’emanazione delle norme regionali di cui all’art. 5 della
legge 04 Gennaio 1990, n. 1 il presente Regolamento si applica anche all’attività di
estetista, come previsto dall’art. 13 della predetta legge.
2. Detta attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla
superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l’aspetto estetico, con
esclusione delle prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di
carattere terapeutico.
3. Nell’esercizio della propria attività i barbieri ed i parrucchieri possono avvalersi
direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l’esclusivo
svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
4. L’autorizzazione può essere concessa anche per l’esercizio congiunto delle attività
di barbiere o parrucchiere nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il
titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio
lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
5. I locali adibiti all’attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle
altre attività.
ARTICOLO 3
Limiti generali
1. Le attività di cui agli artt. 1 e 2 non possono essere svolte in forma ambulante, salvo
che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate nei settori della moda e
dello spettacolo, di persone anziane, ammalate, immobilizzate o portatrici di
handicap, ovunque residenti, da parte del titolare dell’impresa autorizzata
all’esercizio in sede fissa in conformità del presente Regolamento, oppure da un suo
addetto qualificato appositamente incaricato.
2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura,
ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie o qualsiasi altro
luogo, anche a titolo gratuito o a fini di promozione di determinati prodotti, esse
devono ugualmente rispettare le leggi vigenti e le disposizioni del presente
Regolamento.
3. Le scuole professionali, regolarmente riconosciute dalla Regione Campania, che
esercitano attività formativa al fine del rilascio dell’attestato di qualifica di cui
all’art. 14 della legge 21.12.1978 n. 845, non possono esercitare negli stessi locali le
attività di cui al presente Regolamento.
4. Non sono soggette al Regolamento Comunale:
a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni
applicative sulla persona ma che consistono solo nella produzione di un bene
commerciale;
b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle
professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 4
Autorizzazioni all’esercizio
1. Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale una delle attività
disciplinate dal presente Regolamento deve essere obbligatoriamente munito di
apposita autorizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 161/63,
come modificata dalla legge n. 1142/70 e dalla legge n. 1/90.
2. Sussiste obbligo di autorizzazione amministrativa anche nei casi di cui all’art. 3,
comma 2 del presente Regolamento.
3. Le scuole professionali di cui all’art. 3, comma 3, del presente Regolamento che
esercitano attività in questa sede disciplinante, in locale diverso da quello dove
viene esercitata l’attività formativa, devono munirsi di autorizzazione.
CAPO II
Norme per il rilascio dell’autorizzazione
ARTICOLO 5
Domanda
1. La domanda di autorizzazione all’esercizio di una delle attività disciplinate dal
presente Regolamento, redatta su carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve essere
depositata al Protocollo Generale del comune e deve contenere le seguenti
indicazioni:
Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del
richiedente, per le imprese societarie o cooperative la domanda è presentata
dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione
dell’azienda;
Denominazione della ditta che intende esercitare l’attività;
Indicazione precisa dell’attività che si intende svolgere;
Precisa ubicazione del locale per il quale si richiede l’autorizzazione e
superficie adibita all’attività;
Estremi della eventuale iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese
artigiane di cui all’art. 5 della legge 08 Agosto 1985, n. 443.
2. Alla domanda vanno allegati:
Certificazione della qualifica professionale del richiedente o della
maggioranza dei soci o del direttore nel caso di Società non artigiana;
Planimetria dei locali dove di intende esercitare l’attività, in scala 1/100,
timbrata, firmata e datata da un tecnico abilitato;
Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto della Società.
ARTICOLO 6
Esame delle domande
1. Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
stesse al Protocollo Generale del Comune.
2. In fase di istruttoria l’Ufficio annona può chiedere entro 10 giorni dal ricevimento
della domanda eventuali documenti o elementi integrativi non prodotti al momento
della presentazione della stessa. In caso di domanda incompleta si considererà
valida la data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
3. In fase di istruttoria l’Ufficio annona attiverà la procedura per l’acquisizione
d’ufficio del certificato di destinazione d’uso ed abilitativi dei locali.
4. Le domande regolari e complete ai sensi dell’art. 5 e del precedente comma 3 del
presente Regolamento, vengono istruite per l’esame della Commissione Comunale
di cui al successivo Capo III.
ARTICOLO 7
Rilascio dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione di cui all’art. 4 del presente Regolamento è rilasciata dal
Responsabile del Servizio annona del Comune, sentito il parere della Commissione
Comunale di cui al Capo III del presente Regolamento, entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata:
a) per le imprese artigiane, al possesso da parte dell’impresa, di cui è o sarà
titolare il richiedente l’autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 08
Agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti
della suddetta legge, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato
all’accertamento della regolare costituzione della Società e dell’avvenuta
iscrizione nel registro delle imprese e nell’Albo della Camera di Commercio;
3.
4.
5.
6.
7.
b) al possesso di idonea qualificazione professionale del titolare o della
maggioranza dei soci lavoranti per le imprese artigiane in forma di società in
nome collettivo, dei soci accomandatari nelle società a responsabilità limitata
unipersonale, del Direttore d’Azienda per le imprese societarie diverse da
quelle previste dalla legge 443/85, infine per le cooperative il possesso di
caratteristiche per essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane competenti
del settore;
c) al rispetto dei seguenti parametri:
1. distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, tenuto conto della
densità della popolazione residente e fluttuante e del numero degli
addetti in esercizio nelle imprese, di metri lineari 70 (settanta) misurati
per il percorso pedonale più breve. Nelle zone periferiche di cui al
successivo art. 9 del presente Regolamento (zone 02 – 03 – 04) non occorre
rispettare alcune distanza minima;
2. rapporto di un esercizio ogni 1200 abitanti residenti nella zona interessata
per i barbieri, di un esercizio ogni 300 abitanti residenti nella zona
interessata per i parrucchieri, di un esercizio ogni 1000 abitanti residenti
nella zona interessata per gli estetisti;
3. superficie minima del locale di mq. 30 per gli estetisti, mq. 30 per i
barbieri, mq. 35 per i parrucchieri, con tolleranza pari al 15%. A tal fine, si
considera come superficie minima quella dimensione al di sotto della
quale il servizio non può essere reso nel rispetto di criteri di razionalità,
completezza del servizio reso al consumatore e delle norme igienico
sanitarie.
Al fine dell’applicazione del presente comma la superficie di un esercizio
artigianale si intende costituita dall’area destinata all’attività, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature, vetrine e servizi purchè collegata funzionalmente e
direttamente all’esercizio.
d) al possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle
suppellettili;
e) alla idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare o il
direttore dell’azienda;
f) all’accertamento dei requisiti tecnici di stabilità per i locali che non sono
ubicati al piano terra.
Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero
civico all’altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi
in cortili, scale, androni, ecc…;
Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze, non si applicano in
caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di barbiere che
aggiunge l’attività di parrucchiere o estetica o viceversa);
In tale fattispecie dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente
servizio dell’A.S.L., che accerterà l’idoneità dei locali e delle attrezzature sotto
l’aspetto igienico sanitario a seguito dell’aggiunta di nuove attività.
Per gli esercizi da insediarsi nell’ambito dei centri commerciali come definiti
dall’art. 4, comma 1, lettera g), del D.lgs 31 Marzo 1998, n. 114, non si applicano le
disposizioni del presente articolo riguardanti le distanze.
Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera c) sono demandati al Comando di Polizia
Municipale ed al Servizio Demografico, per le lettere d) all’Azienda Sanitaria Locale
SA/2, distretto n. 99, Area di Pontecagnano e per le lettera f) all’Ufficio Tecnico
Comunale.
ARTICOLO 8
Suddivisione del territorio comunale
1. Ai fini dell’applicazione del precedente articolo 7, comma 2, lettera c), il territorio
comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:
ZONA 01 – PONTECAGNANO: area delimitata da Autostrada – Fiume
Picentino – Ferrovia – Via Colombo – Via Cavalleggeri;
ZONA 02 – FAIANO: area a nord dell’autostrada;
ZONA 03 – S. ANTONIO: area delimitata da via Cavalleggeri – via
Colombo – Ferrovia – Autostrada;
ZONA 04 – LITORANEA: tutta l’area a sud della Ferrovia.
ARTICOLO 9
Trasferimento di esercizi
1. Il trasferimento all’interno delle stessa zona è possibile quando l’esercizio sia in
attività da almeno due anni. L’autorizzazione al trasferimento non è subordinata al
rispetto delle distanze tra gli esercizi e del rapporto esercizi/popolazione.
1a. Il trasferimento in locali aventi superficie inferiore al minimo previsto
dall’art. 7, comma 2, lettera c) del presente Regolamento per ciascuna attività
artigianale esercitata è ammesso, purchè detta superficie sia comunque superiore a
quella originariamente autorizzata.
1b. La richiesta di autorizzazione al trasferimento all’interno della stessa
zona deve specificare:
Ubicazione dell’esercizio esistente e dei nuovi locali;
Superficie di esercizio attuale e superficie disponibile nel nuovo
insediamento.
1c. Alla domanda devono essere allegati:
Planimetria in scala 1/100 dei locali nei quali si insedia l’attività trasferita,
datata timbrata e firmata da tecnico abilitato;
Nulla-osta sanitario attestante la idoneità igienico-sanitaria dei nuovi locali.
2. Il trasferimento in altra zona è possibile quando l’esercizio sia in attività da almeno
4 anni. L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata, previo parere della
Commissione, nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 7, comma 2 lettera c) del
presente Regolamento.
2a. La richiesta di autorizzazione al trasferimento in altra zona deve
specificare:
Ubicazione dell’esercizio esistente e dei nuovi locali;
Superficie di esercizio attuale e superficie disponibile del nuovo
insediamento.
2b. Alla domanda devono essere allegati:
Planimetria in scala 1/100 dei locali nei quali si insedia l’attività trasferita,
datata timbrata e firmata da tecnico abilitato;
Nulla osta sanitario attestante la idoneità igienico-sanitaria dei nuovi locali.
ARTICOLO 10
Ampliamenti
1.
I titolari di esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, che abbiano una superficie inferiore ai minimi stabiliti, hanno diritto
a continuare l’attività nei medesimi locali o ad ampliarne la superficie sino al
raggiungimento dei limiti imposti dal precedente art. 7, comma 2 lettera c). Tale
adeguamento non incide sull’equilibrio economico-urbanistico della rete ed è anzi
auspicabile. L’ampliamento degli esercizi già esistenti fino al limite di superficie
minima autorizzabile a norma del presente Regolamento deve essere comunicato
al Sindaco entro 30 giorni.
2. L’ampliamento dei locali oltre i suddetti limiti è soggetto ad autorizzazione.
3. Le comunicazioni previste al comma 1 del presente articolo e le domande di
autorizzazione di cui al comma 2 devono indicare precisamente:
l’ubicazione dell’esercizio;
la superficie autorizzata e la superficie totale risultante dall’ampliamento.
Ad esse va allegata una planimetria in scala 1/100, datata, timbrata e firmata
da tecnico abilitato, ove risultino chiaramente indicate le superfici di ampliamento.
ARTICOLO 11
Cessazione dell’attività e subingresso
1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve restituire
l’autorizzazione all’Ufficio comunale competente. In difetto di quanto sopra
l’autorizzazione deve intendersi revocata nei termini e con le modalità previste dal
presente Regolamento.
2. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio mediante atto tra i vivi è
soggetto ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione deve essere presentata
entro 30 giorni dalla data del trasferimento e deve contenere:
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del
richiedente, per le imprese societarie o cooperative la domanda è
presentata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la
direzione dell’azienda;
denominazione della ditta che intende esercitare l’attività;
estremi della eventuale iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese
artigiane di cui all’art. 5 della legge 08 agosto 1985, n. 443;
esatta ubicazione dell’esercizio e superficie dei locali.
Alla domanda vanno allegati:
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di abilitazione
professionale del richiedente, dei soci o del direttore dell’Azienda;
certificato sanitario personale o copia del libretto sanitario del richiedente;
copia dell’atto che trasferisce le gestione o la titolarità dell’esercizio,
registrato ai sensi di legge;
dichiarazione di rinuncia all’autorizzazione del cedente.
3. Il subingresso mortis causa è soggetto ad autorizzazione. La domanda di
autorizzazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla morte del titolare e deve
indicare:
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del
richiedente;
generalità complete del precedente titolare;
esatta ubicazione dell’esercizio e superficie dei locali.
Alla domanda vanno allegati:
certificato sanitario personale o copia del libretto sanitario del richiedente;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 4 della legge 4
Gennaio 1968, n.15, che attesti il titolo alla successione;
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento del conseguimento da
parte del successore della prescritta qualifica professionale. L’interessato ha due anni di
tempo per provare di essere qualificato per lo svolgimento dell’attività, tale termine è
prorogato dal Sindaco quando il ritardo non risulti imputabile al richiedente. Nelle more
del conseguimento della qualifica professionale, da parte del successore, l’attività può
essere proseguita da altra persona qualificata ai sensi del presente Regolamento e delle
disposizioni delle leggi vigenti in materia.
4. Qualora il subentrante prosegua l’esercizio dell’attività nei medesimi locali, il
rilascio della nuova autorizzazione non è subordinata al rispetto dei parametri
previsti dall’art. 7, comma 2, lettera c) del presente Regolamento.
5. Nei casi in cui il titolare abbia trasferito la sola gestione dell’esercizio mediante un
contratto di affitto d’azienda, l’autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino
al termine della gestione ed alla cessazione della medesima il titolare dell’esercizio
ha diritto ad ottenere una nuova autorizzazione.
ARTICOLO 12
Contenuto dell’autorizzazione
1. L’ autorizzazione è valida per l’intestatario e per i locali in essa indicati. Essa deve
essere tenuta sempre bene in vista nel vano principale della sede dell’esercizio ed
annualmente rinnovata entro il 31 Dicembre.
2. Entro 15 giorni dalla data d’inizio dell’attività il titolare dell’autorizzazione è tenuto
a darne comunicazione al Comune.
ARTICOLO 13
Provvedimento di diniego
1. L’eventuale provvedimento di diniego dell’autorizzazione deve essere motivato e
comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda, completa ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 comma 3. Avverso tale
provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60gg dalla notifica dello stesso al
destinatario.
CAPO III
Commissione Comunale
ARTICOLO 14
Costituzione
1. La Commissione Comunale, prevista e costituita ai sensi dell’art. 2-bis della legge
161/63, introdotto dall’art. 3 della legge 1142/70, è nominata con determina del
Responsabile del Servizio Annona ed è composta:
a) dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede;
b) da 3 rappresentanti della categoria artigianale;
c) da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative;
d) dal Medico Responsabile della ASL/SA 2, Distretto n. 99, Area di
Pontecagnano Faiano;
e) dal Comandante della Polizia Municipale;
f) da 1 rappresentante della Commissione Provinciale Artigianato o da un suo
delegato artigiano residente nel Comune;
2. Partecipa alle sedute della Commissione, quale esperto, il Responsabile del Servizio
Annona del Comune;
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono espletate da una unità del personale di
detto Servizio.
ARTICOLO 15
Modalità di funzionamento
1. La Commissione Comunale è convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato
almeno 5 giorni prima della data prestabilita e, nei casi di urgenza, 24 ore prima.
2. Ciascun membro può, per giustificati ed urgenti motivi, da indicare specificamente
per iscritto, avanzare al Presidente proposte di riunire la Commissione.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno
sei componenti, ivi compreso il Presidente.
4. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante,
sono raccolti in apposito registro e letti ed approvati nella medesima seduta o in
quella immediatamente successiva.
ARTICOLO 16
Competenze
1. La Commissione Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti:
a) in sede di redazione, modifica o integrazione del presente Regolamento;
b) in ordine al rilascio delle autorizzazioni;
c) in merito alle domande di trasferimento dell’esercizio in altra sede ubicata in
una diversa zona del territorio comunale.
2. I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente. Copia del parere espresso dalla
Commissione deve essere allegata alla domanda o proposta per gli ulteriori
provvedimenti di competenza del Sindaco o del Responsabile del Servizio Annona
del Comune.
La Commissione esprime il parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta,
ovvero dalla data della prima convocazione utile.
In caso di decorrenza del termine è in facoltà dell’Ufficio procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. La Commissione può essere interpellata, per quanto opportuno o necessario, e a
discrezione del Presidente, in ordine a questioni riguardanti la categoria.
4. Allo stesso modo, la Commissione può avanzare proposte da sottoporre al vaglio
dell’autorità Comunale.
ARTICOLO 17
Durata in carica
1. La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di vacanza si procederà a
nuova nomina per il periodo in cui sarebbe rimasto in carica il surrogato.
ARTICOLO 18
Mancato intervento alle riunioni
1. Ogni membro elettivo della Commissione deve tempestivamente comunicare e
motivare al Presidente l’impossibilità di intervenire alla riunione indetta. In caso di
assenze al Presidente l’impossibilità di intervenire alla riunione indetta. In caso di
assenze reiterate ed ingiustificate dei predetti membri, il Presidente potrà chiedere
all’Ente rappresentato una nuova designazione per la loro sostituzione. I membri
elettivi, potranno in caso di assenza od impedimento, delegare a sostituirli, altra
persona appartenente alla stessa categoria, previamente indicata dalle
organizzazioni sindacali.
2. I membri di diritto dovranno, in caso di assenza od impedimento, delegare un
funzionario a sostituirli.
ARTICOLO 19
Obbligo di astensione
1. Qualora uno dei Commissari abbia ingerenza od interesse in una o più pratiche
sottoposte al parere della Commissione deve astenersi dal partecipare al dibattito
ed all’esame delle pratiche medesime.
CAPO IV
Norme per l’esercizio delle attività autorizzate
ARTICOLO 20
Esercizi con attività mista
1. Gli esercizi con attività mista di parrucchiere per uomo e donna debbono essere
costituiti da ambienti distinti e dotati di servizi igienici separati.
2. Se in detti esercizi viene svolta anche l’attività di estetista, il locale deve essere
fornito di apposita cabina, di superficie minima pari a mq. 15 comprensivi di bagno
ed antibagno. Detta superficie minima deve intendersi aggiuntiva a quella minima
prevista all’art. 7 lettera c) n. 3. Inoltre la cabina deve essere attrezzata idoneamente
in relazione all’uso cui è destinata.
ARTICOLO 21
Separazione dell’esercizio da altri locali
1. Qualora l’attività sia svolta presso il domicilio dell’esercente i locali, gli ingressi ed i
servizi igienici devono essere separati da altri adibiti a civile abitazione, ad avere
un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettare tutte le disposizioni
vigenti.
2. Qualora venga richiesto che l’attività di barbiere, di parrucchiere e l’esercizio di
casa estetica, sia esercitata, congiuntamente con attività commerciali, dovranno
essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al
D.lgs 31 Marzo 1998, n. 114.
3. Comunque la possibilità di esercitare l’attività congiuntamente con quella
commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio
dell’A.S.L.
ARTICOLO 22
Attività svolte presso il domicilio dell’esercente
1. Le attività di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento possono essere svolte
presso il domicilio dell’esercente, a condizione che lo stesso consenta i controlli
delle competenti autorità nei locali adibiti all’esercizio della professione e si
uniformi ai requisiti richiesti dal presente Regolamento.
2. E’ inoltre necessario che i locali a ciò destinati, gli ingressi ed i servizi igienici siano
separati da quelli adibiti a civile abitazione ed esista un’idonea sala d’attesa.
ARTICOLO 23
Requisiti igienico-sanitari
Per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è necessario:
a) che i locali in cui è svolta l’attività, le attrezzature e le suppellettili siano idonei. I
locali sono considerati idonei quando abbiano una balza di metri due trattata a
tempera lavabile o rivestita di materiale che si presti allo stesso trattamento, acqua
corrente calda e fredda, luce ed aria direttamente dall’esterno, siano dotati di
servizi igienici e rispettino i canoni di igienicità e funzionalità richiesti dalle attività
cui sono destinati.
b) Che il personale addetto non sia affetto da malattie contagiose e infettive. Il titolare
dell’esercizio ed il personale dipendente devono essere in possesso del libretto
sanitario.
c) Che siano idonei dal punto di vista sanitario metodi e procedimenti tecnici relativi
alle permanenti a freddo basate sull’uso dell’acido tioglicolico e dei tioglicolati e
alle tinture eseguite con mezzi chimici.
Per l’uso di sostanze chimiche che possono produrre danni alla capigliatura e al cuoio
capelluto delle persone che vi si sottopongono o che possono causare negli operatori
manifestazioni gravi alla cute delle mani ed alle unghie, il Funzionario medico deve
segnalare tali pericoli ed inconvenienti ai titolari degli esercizi e farne menzione nel
parere che redige a conclusione del sopralluogo. In particolare egli accerta se vengono
seguite le seguenti norme:
1) il contenuto di acido tioglicolico non deve superare il 6%;
2) la vendita del prodotto deve essere effettuata soltanto a beneficio di esercizi
specializzati ed a persone pratiche e consapevoli delle modalità del suo
impiego;
3) deve essere imposto l’uso dei guanti ai lavoranti che lo maneggiano;
4) sull’etichetta della confezione deve essere specificata la speciale e ristretta
destinazione del prodotto0.
ARTICOLO 24
Personale
1. Il personale affetto da malattie infettive e contagiose sarà allontanato dall’esercizio,
previo accertamento e conseguente ordinanza del Funzionario Medico, che ne
sospende l’attività fino a nuova disposizione dello stesso.
2. Le persone addette devono:
a) indossare durante l’esercizio del mestiere un camice;
b) curare le mani, gli strumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio
con la più scrupolosa attenzione, provvedendo alla disinfezione degli
strumenti subito dopo l’uso, con prolungata immersione in soluzione
antisettica, che sarà tenuta sempre pronta;
c) ricoprire il poggiatesta per i clienti con foglio di carta da ricambiare ad ogni
servizio;
d) spargere la cipria sulla pelle rasata, solo con sistema a spruzzo, evitando di
servirsi di piumino;
e) strofinare le parti rasate con batuffolo di cotone imbevuto di alcool o altro
disinfettante;
f) dopo ogni servizio di barba, lavare la coppa ed il pennello e quindi
immergerli in una soluzione disinfettante;
g) pulire, sgrassare, lavare e disinfettare frequentemente i pettini e le spazzole e
tutti gli strumenti usati per la pettinatura e le altre operazioni relative alla
capigliatura;
h) spazzare subito i capelli tagliati e raccoglierli in un apposito recipiente
metallico o in plastica munito di coperchio.
ARTICOLO 25
Servizi igienici
1. Gli esercizi devono essere dotati di idonei servizi igienici composti da bagno ed
antibagno, con pareti attintate e rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino a
metri due dal pavimento.
2. Gli esercizi con attività miste devono disporre di servizi igienici distinti per uomo o
donna e dotati di ingressi separati.
ARTICOLO 26
Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi
1. Gli arredi dei locali devono avere superfici lavabili, idonee alla completa pulizia
giornaliera ed alla disinfezione periodica.
2. Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere dotati di lavandini fissi in
maiolica o materiale simile, con acqua corrente calda, fredda e potabile. Essi devono
essere anche forniti di comodi sedili rivestiti in materiale lavabile. Le poltrone da
barbiere devono essere fornite di poggiatesta protetto da idonea copertura da
rinnovarsi per ogni persona. La distanza tra i posti di lavoro non deve essere
inferiore a mt. 1,20, misurata fra gli assi delle sedie o poltrone.
3. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità
sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli
ed accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al numero dei
lavoranti.
4. Tutti gli esercizi devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e
disinfettabile, destinata a contenere la biancheria usata, di un armadio con sportelli
per la conservazione della biancheria pulita, nonché di una cassetta a perfetta
chiusura, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.
5. Tutti gli esercizi devono essere dotati di una cassetta di medicazione e di
disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto
alla lavorazione. E’ consigliabile l’uso sistematico di alcool od altro antisettico non
irritante dopo la rasatura, nonché per le normali operazioni di pulizia e disinfezione
degli strumenti di lavoro.
CAPO V
Orari e tariffe
ARTICOLO 27
Orari
1. La disciplina dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi, della chiusura
pomeridiana, del riposo settimanale, della chiusura infrasettimanale, nonché dei
turni di chiusura in occasione delle festività nazionali, religiose e civili, sarà
annualmente determinata con apposita ordinanza del sindaco, sentite le proposte
delle organizzazioni di categoria all’uopo interpellate.
2. Il titolare ha l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario mediante esposizione di
cartello ben visibile all’esterno del locale.
ARTICOLO 28
Tariffe
1. In ogni esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista deve
essere affissa bene in vista la tabella riportante le tariffe (espresse anche in euro) per
ogni singola prestazione, concordate e stabilite dalle Associazioni di categoria. A tal
fine queste ultime dovranno rimettere al Comune copia delle tariffe vigenti e,
successivamente, tutte le variazioni che dovessero verificarsi.
CAPO VI
Controlli e sanzioni
ARTICOLO 29
Controlli
1. Agli Agenti di Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia è demandata l’attività
di controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Essi sono
autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali e, nel rispetto delle
vigenti leggi, anche presso il domicilio dell’esercente in cui si svolgono le attività
disciplinate dalle presenti norme.
ARTICOLO 30
Vigilanza Sanitaria
1. Al servizio sanitario locale è demandata la continua vigilanza sugli esercizi di
barbiere, parrucchiere ed estetista, per verificare, a fini igienico-sanitari:
a) il possesso del libretto sanitario delle persone che vi sono addette;
b) le condizioni dei locali e degli impianti esistenti negli esercizi;
c) le condizioni delle attrezzature, delle suppellettili e della biancheria esistente
negli stessi locali;
d) se i procedimenti tecnici usati nella lavorazione, le lozioni antisettiche ed i
materiali impiegati continuino a presentare i necessari requisiti atti a
prevenire ed ad evitare qualsiasi danno alle persone che vi sono sottoposte.
ARTICOLO 31
Sanzioni
1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un
reato previsto dal codice penale o da altre leggi e Regolamenti generali, sono
accertate dagli organi competenti e soggette alle sanzioni previste dall’art. 106 del
Testo Unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 Marzo 1934, n.
383, modificato dall’art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall’art. 3 della legge
27 Luglio 1961, n. 603, nonché dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L’inosservanza delle disposizioni relative agli orari di apertura e ai turni di
chiusura degli esercizi sono punite con sanzione amministrativa da €. 103,29
(£.200.000) a €. 516,46 (£.1.000.000).
3. Per l’esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere in mancanza dei requisiti
professionali nonché in caso di assenza della prescritta autorizzazione si applica
una sanzione amministrativa di €. 258,23 (£.500.000) a €. 516,46 (£. 1.000.000). Nei
confronti di chi esercita l’attività di estetista senza i requisiti professionali si applica
la sanzione amministrativa da €. 516,46 (£. 1.000.000) a €. 2.582,28 (£. 5.000.000).
L’esercizio dell’attività di estetista senza la prescritta autorizzazione amministrativa
è punita con sanzione amministrativa da €. 516,46 (£. 1.000.000) a €. 1.032,91 (£.
2.000.000). In caso di abusivismo il Sindaco ordina la cessazione immediata
dell’attività e dispone l’esecuzione forzata del provvedimento qualora l’ordinanza
non sia stata eseguita entro i 10 giorni successivi alla notifica della stessa al
destinatario. In tutti i casi di esercizio dell’attività di parrucchiere, barbiere ed
estetista senza la prescritta autorizzazione verrà data comunicazione a tutti gli uffici
finanziari competenti, nonché all’albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di
Commercio e per le Società al Registro delle Imprese.
4. La violazione di qualsiasi altra disposizione del presente Regolamento è punita con
sanzione amministrativa da € 51,65 (£.100.000) a € 516,46 (£. 1.000.000).
ARTICOLO 32
Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione
1. La sospensione dell’autorizzazione può essere disposta quale sanzione accessoria
per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento e delle leggi vigenti.
2. L’autorizzazione è revocata quando vengano meno i requisiti soggettivi ed
oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. Il provvedimento deve essere
motivato e
contro di esso è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al destinatario.
3. La decadenza dell’autorizzazione è diramata qualora il titolare non abbia dato
inizio all’attività entro 90 giorni dal rilascio, qualora abbia interrotto la sua attività
per lo stesso periodo di tempo senza aver ottenuto preventivamente
l’autorizzazione da parte del Comune, qualora non abbia provveduto alla consegna
del titolo a seguito di cessazione dell’attività.
4. La sospensione dell’attività per gravi motivi di salute, comprovati da idonea
certificazione medica, non comporta alcuna decadenza.
ARTICOLO 33
Provvedimenti d’urgenza
1. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni contemplate dagli artt. 32 e 33,
in caso urgenti determinati da ragioni d’igiene, anche se non previsti dal presente
Regolamento, il sindaco può adottare ai sensi dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, provvedimenti urgenti quali la chiusura dell’esercizio, la sospensione
dell’autorizzazione, l’allontanamento del personale affetto da malattie infettive e
contagiose o non più fisicamente idoneo, l’effettuazione di disinfezioni speciali e
straordinarie o qualunque altra misura necessaria alla tutela della pubblica igiene e
sanità.
CAPO VII
Disposizioni finali
ARTICOLO 34
Entrata in vigore e validità del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del
CO.RE.CO. e successiva ripubblicazione per giorni 15 consecutivi all’albo Pretorio
del Comune.
2. Il presente Regolamento ha efficacia per quattro a partire dalla data della sua
entrata in vigore.
3. Qualora, in situazioni particolari, si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o
condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o
modificazioni sostanziali nelle previsioni e nell’assetto urbanistico con riferimento a
tutto il territorio comunale o parte di esso, il Regolamento può essere soggetto a
variazioni anche prima della scadenza quadriennale, seguendo la stessa procedura
prevista per l’approvazione.
ARTICOLO 35
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della
legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 Dicembre 1970, n. 1142,
della legge 29 Ottobre 1984, n. 735, della legge 28 Agosto 1985, n. 443, della legge 4
Gennaio 1990, n. 1 e del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27
Luglio 1934, n. 1265.
ARTICOLO 36
Abrogazione norme precedenti
1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento Comunale adottato con delibera del
Consiglio Comunale n. 59 del 29 Gennaio 1980.
ARTICOLO 37
Pubblicità del Regolamento
1. Il Presente Regolamento, divenuto esecutivo, verrà inserito nella raccolta dei
Regolamenti Comunali e copia di esso sarà tenuta a disposizione del pubblico
perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO REGOLAMENTO