COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Provincia di SALERNO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29.10.2004 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di: a) “barbiere” (che esercita solo in rapporto all’uomo e limitatamente ad alcuni servizi); b) “parrucchiere per uomo e donna” (che può esercitare in rapporto sia all’uomo e sia alla donna); c) “mestieri affini” (esercizio di casa estetica o istituto di bellezza) dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 04 Gennaio 1990, n. 1 e dalle disposizioni del presente Regolamento. 2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 08 Agosto 1985, n. 443. ARTICOLO 2 Estetista 1. In via transitoria e sino all’emanazione delle norme regionali di cui all’art. 5 della legge 04 Gennaio 1990, n. 1 il presente Regolamento si applica anche all’attività di estetista, come previsto dall’art. 13 della predetta legge. 2. Detta attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l’aspetto estetico, con esclusione delle prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. 3. Nell’esercizio della propria attività i barbieri ed i parrucchieri possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 4. L’autorizzazione può essere concessa anche per l’esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale. 5. I locali adibiti all’attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle altre attività. ARTICOLO 3 Limiti generali 1. Le attività di cui agli artt. 1 e 2 non possono essere svolte in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate nei settori della moda e dello spettacolo, di persone anziane, ammalate, immobilizzate o portatrici di handicap, ovunque residenti, da parte del titolare dell’impresa autorizzata all’esercizio in sede fissa in conformità del presente Regolamento, oppure da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. 2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie o qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito o a fini di promozione di determinati prodotti, esse devono ugualmente rispettare le leggi vigenti e le disposizioni del presente Regolamento. 3. Le scuole professionali, regolarmente riconosciute dalla Regione Campania, che esercitano attività formativa al fine del rilascio dell’attestato di qualifica di cui all’art. 14 della legge 21.12.1978 n. 845, non possono esercitare negli stessi locali le attività di cui al presente Regolamento. 4. Non sono soggette al Regolamento Comunale: a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma che consistono solo nella produzione di un bene commerciale; b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 4 Autorizzazioni all’esercizio 1. Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale una delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere obbligatoriamente munito di apposita autorizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 161/63, come modificata dalla legge n. 1142/70 e dalla legge n. 1/90. 2. Sussiste obbligo di autorizzazione amministrativa anche nei casi di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento. 3. Le scuole professionali di cui all’art. 3, comma 3, del presente Regolamento che esercitano attività in questa sede disciplinante, in locale diverso da quello dove viene esercitata l’attività formativa, devono munirsi di autorizzazione. CAPO II Norme per il rilascio dell’autorizzazione ARTICOLO 5 Domanda 1. La domanda di autorizzazione all’esercizio di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, redatta su carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve essere depositata al Protocollo Generale del comune e deve contenere le seguenti indicazioni: Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente, per le imprese societarie o cooperative la domanda è presentata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell’azienda; Denominazione della ditta che intende esercitare l’attività; Indicazione precisa dell’attività che si intende svolgere; Precisa ubicazione del locale per il quale si richiede l’autorizzazione e superficie adibita all’attività; Estremi della eventuale iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese artigiane di cui all’art. 5 della legge 08 Agosto 1985, n. 443. 2. Alla domanda vanno allegati: Certificazione della qualifica professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di Società non artigiana; Planimetria dei locali dove di intende esercitare l’attività, in scala 1/100, timbrata, firmata e datata da un tecnico abilitato; Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto della Società. ARTICOLO 6 Esame delle domande 1. Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse al Protocollo Generale del Comune. 2. In fase di istruttoria l’Ufficio annona può chiedere entro 10 giorni dal ricevimento della domanda eventuali documenti o elementi integrativi non prodotti al momento della presentazione della stessa. In caso di domanda incompleta si considererà valida la data di presentazione della documentazione integrativa richiesta. 3. In fase di istruttoria l’Ufficio annona attiverà la procedura per l’acquisizione d’ufficio del certificato di destinazione d’uso ed abilitativi dei locali. 4. Le domande regolari e complete ai sensi dell’art. 5 e del precedente comma 3 del presente Regolamento, vengono istruite per l’esame della Commissione Comunale di cui al successivo Capo III. ARTICOLO 7 Rilascio dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione di cui all’art. 4 del presente Regolamento è rilasciata dal Responsabile del Servizio annona del Comune, sentito il parere della Commissione Comunale di cui al Capo III del presente Regolamento, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. 2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata: a) per le imprese artigiane, al possesso da parte dell’impresa, di cui è o sarà titolare il richiedente l’autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 08 Agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti della suddetta legge, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della regolare costituzione della Società e dell’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell’Albo della Camera di Commercio; 3. 4. 5. 6. 7. b) al possesso di idonea qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti per le imprese artigiane in forma di società in nome collettivo, dei soci accomandatari nelle società a responsabilità limitata unipersonale, del Direttore d’Azienda per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla legge 443/85, infine per le cooperative il possesso di caratteristiche per essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane competenti del settore; c) al rispetto dei seguenti parametri: 1. distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, tenuto conto della densità della popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti in esercizio nelle imprese, di metri lineari 70 (settanta) misurati per il percorso pedonale più breve. Nelle zone periferiche di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento (zone 02 – 03 – 04) non occorre rispettare alcune distanza minima; 2. rapporto di un esercizio ogni 1200 abitanti residenti nella zona interessata per i barbieri, di un esercizio ogni 300 abitanti residenti nella zona interessata per i parrucchieri, di un esercizio ogni 1000 abitanti residenti nella zona interessata per gli estetisti; 3. superficie minima del locale di mq. 30 per gli estetisti, mq. 30 per i barbieri, mq. 35 per i parrucchieri, con tolleranza pari al 15%. A tal fine, si considera come superficie minima quella dimensione al di sotto della quale il servizio non può essere reso nel rispetto di criteri di razionalità, completezza del servizio reso al consumatore e delle norme igienico sanitarie. Al fine dell’applicazione del presente comma la superficie di un esercizio artigianale si intende costituita dall’area destinata all’attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e servizi purchè collegata funzionalmente e direttamente all’esercizio. d) al possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili; e) alla idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare o il direttore dell’azienda; f) all’accertamento dei requisiti tecnici di stabilità per i locali che non sono ubicati al piano terra. Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero civico all’altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc…; Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze, non si applicano in caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di barbiere che aggiunge l’attività di parrucchiere o estetica o viceversa); In tale fattispecie dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio dell’A.S.L., che accerterà l’idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l’aspetto igienico sanitario a seguito dell’aggiunta di nuove attività. Per gli esercizi da insediarsi nell’ambito dei centri commerciali come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g), del D.lgs 31 Marzo 1998, n. 114, non si applicano le disposizioni del presente articolo riguardanti le distanze. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera c) sono demandati al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Demografico, per le lettere d) all’Azienda Sanitaria Locale SA/2, distretto n. 99, Area di Pontecagnano e per le lettera f) all’Ufficio Tecnico Comunale. ARTICOLO 8 Suddivisione del territorio comunale 1. Ai fini dell’applicazione del precedente articolo 7, comma 2, lettera c), il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone: ZONA 01 – PONTECAGNANO: area delimitata da Autostrada – Fiume Picentino – Ferrovia – Via Colombo – Via Cavalleggeri; ZONA 02 – FAIANO: area a nord dell’autostrada; ZONA 03 – S. ANTONIO: area delimitata da via Cavalleggeri – via Colombo – Ferrovia – Autostrada; ZONA 04 – LITORANEA: tutta l’area a sud della Ferrovia. ARTICOLO 9 Trasferimento di esercizi 1. Il trasferimento all’interno delle stessa zona è possibile quando l’esercizio sia in attività da almeno due anni. L’autorizzazione al trasferimento non è subordinata al rispetto delle distanze tra gli esercizi e del rapporto esercizi/popolazione. 1a. Il trasferimento in locali aventi superficie inferiore al minimo previsto dall’art. 7, comma 2, lettera c) del presente Regolamento per ciascuna attività artigianale esercitata è ammesso, purchè detta superficie sia comunque superiore a quella originariamente autorizzata. 1b. La richiesta di autorizzazione al trasferimento all’interno della stessa zona deve specificare: Ubicazione dell’esercizio esistente e dei nuovi locali; Superficie di esercizio attuale e superficie disponibile nel nuovo insediamento. 1c. Alla domanda devono essere allegati: Planimetria in scala 1/100 dei locali nei quali si insedia l’attività trasferita, datata timbrata e firmata da tecnico abilitato; Nulla-osta sanitario attestante la idoneità igienico-sanitaria dei nuovi locali. 2. Il trasferimento in altra zona è possibile quando l’esercizio sia in attività da almeno 4 anni. L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata, previo parere della Commissione, nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 7, comma 2 lettera c) del presente Regolamento. 2a. La richiesta di autorizzazione al trasferimento in altra zona deve specificare: Ubicazione dell’esercizio esistente e dei nuovi locali; Superficie di esercizio attuale e superficie disponibile del nuovo insediamento. 2b. Alla domanda devono essere allegati: Planimetria in scala 1/100 dei locali nei quali si insedia l’attività trasferita, datata timbrata e firmata da tecnico abilitato; Nulla osta sanitario attestante la idoneità igienico-sanitaria dei nuovi locali. ARTICOLO 10 Ampliamenti 1. I titolari di esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che abbiano una superficie inferiore ai minimi stabiliti, hanno diritto a continuare l’attività nei medesimi locali o ad ampliarne la superficie sino al raggiungimento dei limiti imposti dal precedente art. 7, comma 2 lettera c). Tale adeguamento non incide sull’equilibrio economico-urbanistico della rete ed è anzi auspicabile. L’ampliamento degli esercizi già esistenti fino al limite di superficie minima autorizzabile a norma del presente Regolamento deve essere comunicato al Sindaco entro 30 giorni. 2. L’ampliamento dei locali oltre i suddetti limiti è soggetto ad autorizzazione. 3. Le comunicazioni previste al comma 1 del presente articolo e le domande di autorizzazione di cui al comma 2 devono indicare precisamente: l’ubicazione dell’esercizio; la superficie autorizzata e la superficie totale risultante dall’ampliamento. Ad esse va allegata una planimetria in scala 1/100, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato, ove risultino chiaramente indicate le superfici di ampliamento. ARTICOLO 11 Cessazione dell’attività e subingresso 1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve restituire l’autorizzazione all’Ufficio comunale competente. In difetto di quanto sopra l’autorizzazione deve intendersi revocata nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento. 2. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio mediante atto tra i vivi è soggetto ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del trasferimento e deve contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente, per le imprese societarie o cooperative la domanda è presentata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell’azienda; denominazione della ditta che intende esercitare l’attività; estremi della eventuale iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della legge 08 agosto 1985, n. 443; esatta ubicazione dell’esercizio e superficie dei locali. Alla domanda vanno allegati: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di abilitazione professionale del richiedente, dei soci o del direttore dell’Azienda; certificato sanitario personale o copia del libretto sanitario del richiedente; copia dell’atto che trasferisce le gestione o la titolarità dell’esercizio, registrato ai sensi di legge; dichiarazione di rinuncia all’autorizzazione del cedente. 3. Il subingresso mortis causa è soggetto ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla morte del titolare e deve indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; generalità complete del precedente titolare; esatta ubicazione dell’esercizio e superficie dei locali. Alla domanda vanno allegati: certificato sanitario personale o copia del libretto sanitario del richiedente; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 4 della legge 4 Gennaio 1968, n.15, che attesti il titolo alla successione; Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento del conseguimento da parte del successore della prescritta qualifica professionale. L’interessato ha due anni di tempo per provare di essere qualificato per lo svolgimento dell’attività, tale termine è prorogato dal Sindaco quando il ritardo non risulti imputabile al richiedente. Nelle more del conseguimento della qualifica professionale, da parte del successore, l’attività può essere proseguita da altra persona qualificata ai sensi del presente Regolamento e delle disposizioni delle leggi vigenti in materia. 4. Qualora il subentrante prosegua l’esercizio dell’attività nei medesimi locali, il rilascio della nuova autorizzazione non è subordinata al rispetto dei parametri previsti dall’art. 7, comma 2, lettera c) del presente Regolamento. 5. Nei casi in cui il titolare abbia trasferito la sola gestione dell’esercizio mediante un contratto di affitto d’azienda, l’autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino al termine della gestione ed alla cessazione della medesima il titolare dell’esercizio ha diritto ad ottenere una nuova autorizzazione. ARTICOLO 12 Contenuto dell’autorizzazione 1. L’ autorizzazione è valida per l’intestatario e per i locali in essa indicati. Essa deve essere tenuta sempre bene in vista nel vano principale della sede dell’esercizio ed annualmente rinnovata entro il 31 Dicembre. 2. Entro 15 giorni dalla data d’inizio dell’attività il titolare dell’autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Comune. ARTICOLO 13 Provvedimento di diniego 1. L’eventuale provvedimento di diniego dell’autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 comma 3. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60gg dalla notifica dello stesso al destinatario. CAPO III Commissione Comunale ARTICOLO 14 Costituzione 1. La Commissione Comunale, prevista e costituita ai sensi dell’art. 2-bis della legge 161/63, introdotto dall’art. 3 della legge 1142/70, è nominata con determina del Responsabile del Servizio Annona ed è composta: a) dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede; b) da 3 rappresentanti della categoria artigianale; c) da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; d) dal Medico Responsabile della ASL/SA 2, Distretto n. 99, Area di Pontecagnano Faiano; e) dal Comandante della Polizia Municipale; f) da 1 rappresentante della Commissione Provinciale Artigianato o da un suo delegato artigiano residente nel Comune; 2. Partecipa alle sedute della Commissione, quale esperto, il Responsabile del Servizio Annona del Comune; 3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono espletate da una unità del personale di detto Servizio. ARTICOLO 15 Modalità di funzionamento 1. La Commissione Comunale è convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato almeno 5 giorni prima della data prestabilita e, nei casi di urgenza, 24 ore prima. 2. Ciascun membro può, per giustificati ed urgenti motivi, da indicare specificamente per iscritto, avanzare al Presidente proposte di riunire la Commissione. 3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno sei componenti, ivi compreso il Presidente. 4. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono raccolti in apposito registro e letti ed approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva. ARTICOLO 16 Competenze 1. La Commissione Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti: a) in sede di redazione, modifica o integrazione del presente Regolamento; b) in ordine al rilascio delle autorizzazioni; c) in merito alle domande di trasferimento dell’esercizio in altra sede ubicata in una diversa zona del territorio comunale. 2. I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Copia del parere espresso dalla Commissione deve essere allegata alla domanda o proposta per gli ulteriori provvedimenti di competenza del Sindaco o del Responsabile del Servizio Annona del Comune. La Commissione esprime il parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero dalla data della prima convocazione utile. In caso di decorrenza del termine è in facoltà dell’Ufficio procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 3. La Commissione può essere interpellata, per quanto opportuno o necessario, e a discrezione del Presidente, in ordine a questioni riguardanti la categoria. 4. Allo stesso modo, la Commissione può avanzare proposte da sottoporre al vaglio dell’autorità Comunale. ARTICOLO 17 Durata in carica 1. La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di vacanza si procederà a nuova nomina per il periodo in cui sarebbe rimasto in carica il surrogato. ARTICOLO 18 Mancato intervento alle riunioni 1. Ogni membro elettivo della Commissione deve tempestivamente comunicare e motivare al Presidente l’impossibilità di intervenire alla riunione indetta. In caso di assenze al Presidente l’impossibilità di intervenire alla riunione indetta. In caso di assenze reiterate ed ingiustificate dei predetti membri, il Presidente potrà chiedere all’Ente rappresentato una nuova designazione per la loro sostituzione. I membri elettivi, potranno in caso di assenza od impedimento, delegare a sostituirli, altra persona appartenente alla stessa categoria, previamente indicata dalle organizzazioni sindacali. 2. I membri di diritto dovranno, in caso di assenza od impedimento, delegare un funzionario a sostituirli. ARTICOLO 19 Obbligo di astensione 1. Qualora uno dei Commissari abbia ingerenza od interesse in una o più pratiche sottoposte al parere della Commissione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed all’esame delle pratiche medesime. CAPO IV Norme per l’esercizio delle attività autorizzate ARTICOLO 20 Esercizi con attività mista 1. Gli esercizi con attività mista di parrucchiere per uomo e donna debbono essere costituiti da ambienti distinti e dotati di servizi igienici separati. 2. Se in detti esercizi viene svolta anche l’attività di estetista, il locale deve essere fornito di apposita cabina, di superficie minima pari a mq. 15 comprensivi di bagno ed antibagno. Detta superficie minima deve intendersi aggiuntiva a quella minima prevista all’art. 7 lettera c) n. 3. Inoltre la cabina deve essere attrezzata idoneamente in relazione all’uso cui è destinata. ARTICOLO 21 Separazione dell’esercizio da altri locali 1. Qualora l’attività sia svolta presso il domicilio dell’esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati da altri adibiti a civile abitazione, ad avere un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettare tutte le disposizioni vigenti. 2. Qualora venga richiesto che l’attività di barbiere, di parrucchiere e l’esercizio di casa estetica, sia esercitata, congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D.lgs 31 Marzo 1998, n. 114. 3. Comunque la possibilità di esercitare l’attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio dell’A.S.L. ARTICOLO 22 Attività svolte presso il domicilio dell’esercente 1. Le attività di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente, a condizione che lo stesso consenta i controlli delle competenti autorità nei locali adibiti all’esercizio della professione e si uniformi ai requisiti richiesti dal presente Regolamento. 2. E’ inoltre necessario che i locali a ciò destinati, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati da quelli adibiti a civile abitazione ed esista un’idonea sala d’attesa. ARTICOLO 23 Requisiti igienico-sanitari Per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è necessario: a) che i locali in cui è svolta l’attività, le attrezzature e le suppellettili siano idonei. I locali sono considerati idonei quando abbiano una balza di metri due trattata a tempera lavabile o rivestita di materiale che si presti allo stesso trattamento, acqua corrente calda e fredda, luce ed aria direttamente dall’esterno, siano dotati di servizi igienici e rispettino i canoni di igienicità e funzionalità richiesti dalle attività cui sono destinati. b) Che il personale addetto non sia affetto da malattie contagiose e infettive. Il titolare dell’esercizio ed il personale dipendente devono essere in possesso del libretto sanitario. c) Che siano idonei dal punto di vista sanitario metodi e procedimenti tecnici relativi alle permanenti a freddo basate sull’uso dell’acido tioglicolico e dei tioglicolati e alle tinture eseguite con mezzi chimici. Per l’uso di sostanze chimiche che possono produrre danni alla capigliatura e al cuoio capelluto delle persone che vi si sottopongono o che possono causare negli operatori manifestazioni gravi alla cute delle mani ed alle unghie, il Funzionario medico deve segnalare tali pericoli ed inconvenienti ai titolari degli esercizi e farne menzione nel parere che redige a conclusione del sopralluogo. In particolare egli accerta se vengono seguite le seguenti norme: 1) il contenuto di acido tioglicolico non deve superare il 6%; 2) la vendita del prodotto deve essere effettuata soltanto a beneficio di esercizi specializzati ed a persone pratiche e consapevoli delle modalità del suo impiego; 3) deve essere imposto l’uso dei guanti ai lavoranti che lo maneggiano; 4) sull’etichetta della confezione deve essere specificata la speciale e ristretta destinazione del prodotto0. ARTICOLO 24 Personale 1. Il personale affetto da malattie infettive e contagiose sarà allontanato dall’esercizio, previo accertamento e conseguente ordinanza del Funzionario Medico, che ne sospende l’attività fino a nuova disposizione dello stesso. 2. Le persone addette devono: a) indossare durante l’esercizio del mestiere un camice; b) curare le mani, gli strumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio con la più scrupolosa attenzione, provvedendo alla disinfezione degli strumenti subito dopo l’uso, con prolungata immersione in soluzione antisettica, che sarà tenuta sempre pronta; c) ricoprire il poggiatesta per i clienti con foglio di carta da ricambiare ad ogni servizio; d) spargere la cipria sulla pelle rasata, solo con sistema a spruzzo, evitando di servirsi di piumino; e) strofinare le parti rasate con batuffolo di cotone imbevuto di alcool o altro disinfettante; f) dopo ogni servizio di barba, lavare la coppa ed il pennello e quindi immergerli in una soluzione disinfettante; g) pulire, sgrassare, lavare e disinfettare frequentemente i pettini e le spazzole e tutti gli strumenti usati per la pettinatura e le altre operazioni relative alla capigliatura; h) spazzare subito i capelli tagliati e raccoglierli in un apposito recipiente metallico o in plastica munito di coperchio. ARTICOLO 25 Servizi igienici 1. Gli esercizi devono essere dotati di idonei servizi igienici composti da bagno ed antibagno, con pareti attintate e rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino a metri due dal pavimento. 2. Gli esercizi con attività miste devono disporre di servizi igienici distinti per uomo o donna e dotati di ingressi separati. ARTICOLO 26 Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi 1. Gli arredi dei locali devono avere superfici lavabili, idonee alla completa pulizia giornaliera ed alla disinfezione periodica. 2. Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere dotati di lavandini fissi in maiolica o materiale simile, con acqua corrente calda, fredda e potabile. Essi devono essere anche forniti di comodi sedili rivestiti in materiale lavabile. Le poltrone da barbiere devono essere fornite di poggiatesta protetto da idonea copertura da rinnovarsi per ogni persona. La distanza tra i posti di lavoro non deve essere inferiore a mt. 1,20, misurata fra gli assi delle sedie o poltrone. 3. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al numero dei lavoranti. 4. Tutti gli esercizi devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, destinata a contenere la biancheria usata, di un armadio con sportelli per la conservazione della biancheria pulita, nonché di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie. 5. Tutti gli esercizi devono essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alla lavorazione. E’ consigliabile l’uso sistematico di alcool od altro antisettico non irritante dopo la rasatura, nonché per le normali operazioni di pulizia e disinfezione degli strumenti di lavoro. CAPO V Orari e tariffe ARTICOLO 27 Orari 1. La disciplina dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi, della chiusura pomeridiana, del riposo settimanale, della chiusura infrasettimanale, nonché dei turni di chiusura in occasione delle festività nazionali, religiose e civili, sarà annualmente determinata con apposita ordinanza del sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria all’uopo interpellate. 2. Il titolare ha l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario mediante esposizione di cartello ben visibile all’esterno del locale. ARTICOLO 28 Tariffe 1. In ogni esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista deve essere affissa bene in vista la tabella riportante le tariffe (espresse anche in euro) per ogni singola prestazione, concordate e stabilite dalle Associazioni di categoria. A tal fine queste ultime dovranno rimettere al Comune copia delle tariffe vigenti e, successivamente, tutte le variazioni che dovessero verificarsi. CAPO VI Controlli e sanzioni ARTICOLO 29 Controlli 1. Agli Agenti di Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia è demandata l’attività di controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Essi sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali e, nel rispetto delle vigenti leggi, anche presso il domicilio dell’esercente in cui si svolgono le attività disciplinate dalle presenti norme. ARTICOLO 30 Vigilanza Sanitaria 1. Al servizio sanitario locale è demandata la continua vigilanza sugli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista, per verificare, a fini igienico-sanitari: a) il possesso del libretto sanitario delle persone che vi sono addette; b) le condizioni dei locali e degli impianti esistenti negli esercizi; c) le condizioni delle attrezzature, delle suppellettili e della biancheria esistente negli stessi locali; d) se i procedimenti tecnici usati nella lavorazione, le lozioni antisettiche ed i materiali impiegati continuino a presentare i necessari requisiti atti a prevenire ed ad evitare qualsiasi danno alle persone che vi sono sottoposte. ARTICOLO 31 Sanzioni 1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato previsto dal codice penale o da altre leggi e Regolamenti generali, sono accertate dagli organi competenti e soggette alle sanzioni previste dall’art. 106 del Testo Unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 Marzo 1934, n. 383, modificato dall’art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall’art. 3 della legge 27 Luglio 1961, n. 603, nonché dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. L’inosservanza delle disposizioni relative agli orari di apertura e ai turni di chiusura degli esercizi sono punite con sanzione amministrativa da €. 103,29 (£.200.000) a €. 516,46 (£.1.000.000). 3. Per l’esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere in mancanza dei requisiti professionali nonché in caso di assenza della prescritta autorizzazione si applica una sanzione amministrativa di €. 258,23 (£.500.000) a €. 516,46 (£. 1.000.000). Nei confronti di chi esercita l’attività di estetista senza i requisiti professionali si applica la sanzione amministrativa da €. 516,46 (£. 1.000.000) a €. 2.582,28 (£. 5.000.000). L’esercizio dell’attività di estetista senza la prescritta autorizzazione amministrativa è punita con sanzione amministrativa da €. 516,46 (£. 1.000.000) a €. 1.032,91 (£. 2.000.000). In caso di abusivismo il Sindaco ordina la cessazione immediata dell’attività e dispone l’esecuzione forzata del provvedimento qualora l’ordinanza non sia stata eseguita entro i 10 giorni successivi alla notifica della stessa al destinatario. In tutti i casi di esercizio dell’attività di parrucchiere, barbiere ed estetista senza la prescritta autorizzazione verrà data comunicazione a tutti gli uffici finanziari competenti, nonché all’albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio e per le Società al Registro delle Imprese. 4. La violazione di qualsiasi altra disposizione del presente Regolamento è punita con sanzione amministrativa da € 51,65 (£.100.000) a € 516,46 (£. 1.000.000). ARTICOLO 32 Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione 1. La sospensione dell’autorizzazione può essere disposta quale sanzione accessoria per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento e delle leggi vigenti. 2. L’autorizzazione è revocata quando vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. Il provvedimento deve essere motivato e contro di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al destinatario. 3. La decadenza dell’autorizzazione è diramata qualora il titolare non abbia dato inizio all’attività entro 90 giorni dal rilascio, qualora abbia interrotto la sua attività per lo stesso periodo di tempo senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione da parte del Comune, qualora non abbia provveduto alla consegna del titolo a seguito di cessazione dell’attività. 4. La sospensione dell’attività per gravi motivi di salute, comprovati da idonea certificazione medica, non comporta alcuna decadenza. ARTICOLO 33 Provvedimenti d’urgenza 1. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni contemplate dagli artt. 32 e 33, in caso urgenti determinati da ragioni d’igiene, anche se non previsti dal presente Regolamento, il sindaco può adottare ai sensi dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedimenti urgenti quali la chiusura dell’esercizio, la sospensione dell’autorizzazione, l’allontanamento del personale affetto da malattie infettive e contagiose o non più fisicamente idoneo, l’effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie o qualunque altra misura necessaria alla tutela della pubblica igiene e sanità. CAPO VII Disposizioni finali ARTICOLO 34 Entrata in vigore e validità del Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del CO.RE.CO. e successiva ripubblicazione per giorni 15 consecutivi all’albo Pretorio del Comune. 2. Il presente Regolamento ha efficacia per quattro a partire dalla data della sua entrata in vigore. 3. Qualora, in situazioni particolari, si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o modificazioni sostanziali nelle previsioni e nell’assetto urbanistico con riferimento a tutto il territorio comunale o parte di esso, il Regolamento può essere soggetto a variazioni anche prima della scadenza quadriennale, seguendo la stessa procedura prevista per l’approvazione. ARTICOLO 35 Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 Dicembre 1970, n. 1142, della legge 29 Ottobre 1984, n. 735, della legge 28 Agosto 1985, n. 443, della legge 4 Gennaio 1990, n. 1 e del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265. ARTICOLO 36 Abrogazione norme precedenti 1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento Comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29 Gennaio 1980. ARTICOLO 37 Pubblicità del Regolamento 1. Il Presente Regolamento, divenuto esecutivo, verrà inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali e copia di esso sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.