Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto
internazionale
Università : Università degli studi di Salerno
Facoltà : Giurisprudenza
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RIASSUNTO
PARTE SPECIALE DI
DIRITTO INTERNAZIONALE
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IL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO
NELLA CEDU E NELLA CONVENZIONE
AMERICANA SUI DIRITTI UMANI
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ANALOGIE, DISSONANZE E PROFILI DI
CONVERGENZA GIURISPRUDENZIALE
A.DI STASI
GIAPPICHELLI
ULTIMA EDIZIONE
A CURA DI MARIA D
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PARTE PRIMA
LA TUTELA REGIONALE DEI DIRITTI UMANI: CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI E CONVENZIONE AMERICANA SUI
DIRITTI UMANI
CAP. 1 - LA TUTELA REGIONAL-UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
par.1 - I diritti umani tra universalismo, regionalismo e pluralità delle costituzioni
nazionali
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Una delle più significative manifestazioni dell'autonomia normativa di cui godono gli
Stati, in quanto soggetti primari della Comunità Internazionale, si traduce nella
creazione di sistemi di garanzia dei diritti umani a carattere convenzionale.
il coordinamento di tali sistemi, dunque, determina il riconoscimento dell'autonomia
e della diversità tra ordinamenti giuridici .
La regione internazionale conferma la tendenza all'indebolimento dello Stato come
esclusivo garante dei diritti umani e , contemporaneamente, alla concessione di
spazi sempre più ampi di autonomia normativa a soggetti con esso coesistenti e,
talora, concorrenti .
In generale, si registrano forme di omologazione delle costituzioni nazionali che
catalogano dettagliatamente i diritti fondamentali anche come effetto della
partecipazione ad organizzazioni di integrazione. infatti, tali testi costituzionali
confermano la tendenza del costituzionalismo europeo alla previsione di clausole di
apertura in grado di attribuire forza giuridica alle norme internazionali in materia di
diritti fondamentali.
la predisposizione delle correlate garanzie, in ambito costituzionale coesiste con
nuove forme di garanzia sviluppate in ordinamenti sovra statuali. Ne discende ,
quindi, una tutela multi livellare, non tanto in ambito universale, quanto in ambito
regionale.
Ciò detto, il livello di tutela universale tende ad essere surclassato a volte da quello
regionale, nell'ambito di una crescente regionalizzazione della sicurezza umana.
la strada verso l'universalizzazione dei diritti umani era stata già aperta dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che si pone come prolungamento
dell'art. 55 della Carta ONU, già affermativa del ' rispetto universale ed effettivo dei
diritti dell'uomo senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Questa universalità ha incontrato però tre tipi di ostacoli :
1. di tipo ideologico - culturale;
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2. di tipo economico;
3. di tipo cd. tecnico.
Senza dimenticare che il progresso della scienza, il sottosviluppo, l'antagonismo
religioso a cui si aggiunge la presenza di una zona di conflitto prodotta, nella cultura
islamica, dalla funzionalizzazione della libertà alla realizzazione della giustizia divina ,
hanno rappresentato ulteriori fattori di minaccia all'universalità dei diritti dell'uomo.
ma nei continenti e nei sub - continenti la disomogeneità , non tanto nel
riconoscimento effettivo dei diritti, quanto nella protezione effettiva degli stessi, ha
reso necessaria la riaffermazione della generalità ed universalità dei diritti umani.
la costruzione di un sistema integrato a livello universale dei diritti dell'uomo che si
fondi sul diritto onusiano assicura una base comune di garanzie anche per quegli
Stati.
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par.2 - Il regionalismo dei diritti umani: la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione americana sui diritti
umani (Patto di San Josè)
Sia per i diritti individuali che per quelli collettivo non sempre i piani della tutela e
dell'esercizio concreto dei diritti risultano coincidenti. Indubbiamente , la tutela
procedurale coesiste ancora con forme soft di garanzia dei diritti e della sicurezza
umana; ovvero i vari strumenti a contenuto non obbligatorio prodotti nell'ambito
del cd. soft law.
Tuttavia, l'esistenza di un sistema di tutela dei diritti umani a carattere regional continentale potrebbe rendere l'ambito regionale il più idoneo allo sviluppo di tali
garanzie.
I particolare, il sistema europeo di protezione dei diritti umani identificato con la
CEDU, è assurto a modello per lo sviluppo di sistemi paralleli quali quello
interamenricano
par. 3 - Le garanzie regionali: politico-diplomatiche e giurisdizionali
Nei sistemi regionali di tutela dei diritti umani, quest'ultima è affidata sia a
meccanismi di tipo politico - diplomatico, sia di tipo giudiziale o pseudo - giudiziale.
Per quanto riguarda la garanzia giurisdizionale, essa persegue come obiettivo
primario la funzione di fornire un rimedio all'individuo rispetto alla violazione
sofferta e di consentire allo Stato l'accertamento della violazione operata, da parte
di propri organi interni nei confronti dell'individuo danneggiato. Offrendogli un foro
alternativo a quello domestico, lo rende indipendente dall'intervento statuale per la
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salvaguardia del suo diritto. Tuttavia, questa garanzia sconta il limite di operare solo
dopo che si sia verificata la violazione, trattandosi di un rimedio ex post e non
svolgendo quindi alcuna forma di prevenzione.
Relativamente alla garanzia politico - diplomatica, essa assolve ad una duplice
funzione: preventiva e successiva.
Sotto i primo profilo, agisce come strumento di ricognizione, da parte degli Stati
delle misure adottate per l'attuazione dei diritti garantiti negli accordi regionali;
sotto il secondo profilo opera come mezzo di accertamento della violazione dei
diritti umani sprovvisti di tutela giurisdizionale. L'applicazione di questo rapporto
trova il suo ambito elettivo nei sistemi convenzionali a portata universale, mentre in
ambito regionale la stessa è solo residuale. Garanzie politico- diplomatiche e
garanzie giurisdizionali possono coesistere nello stesso meccanismo di protezione.
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par. 4 - Ricorsi inter-statuali e ricorsi individuali
Nei sistemi di tutela dei diritti umani a carattere regionale che prevedono garanzie
giurisdizionali, esse sono fondate il più delle volte sulla coesistenza di rimedi che
conferiscono allo Stato o all'individuo la legittimazione attiva. Nella prassi si verifica
l'astratta concorrenza dei due rimedi, ugualmente contemplati nel testo
convenzionale e questo ha portato il secondo a prevalere sul primo.
Nel dir. int., il ricorso interstatuale per violazione di un obbligo intern. costituisce il
logico corollario di un diritto inter nationes.
In alcuni casi (in particolare nella CEDU e in maniera più attenuata nella
Convenzione americana) esso si connota per i confini oggettivi che richiedono anche
la titolarità dell'azione contro la violazione dei diritti dei suoi cittadini da parte dello
Stato convenuto.
Il conferimento all'individuo del potere di attivare alcuni procedimenti internazionali
ed eventualmente di prendervi parte, rinviene forme avanzate di legittimazione
processuale consistenti nel dir. di ricorso individuale nella CEDU, nell'azione di
annullamento e in carenza esperibile dai privati nell' UE e nella posizione della
vittima nel processo davanti alla Corte interamericana dei dir. umani nell'ambito
del Patto di S. Josè. Soprattutto nella CEDU si è registrato un crescente utilizzo del
meccanismo di ricorso individuale e questa tendenza non è estranea al sistema
interamericano , che conferma l'ampia propensione verso l'utilizzo delle petitions.
Per quanto concerne i confini soggettivi, nella CEDU vi è l'attribuzione del locus
standi in judicio alla sola vittima, mentre la convenzione di S. Josè non richiede la
condizione di vittima , annoverando una pluralità di centri di imputazione delle
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situazioni soggettive e consentendo cioè un'actio popularis. Tale carente status
dell'individuo nel Patto di S.Josè ha ricevuto una parziale riconsiderazione in seguoto
alla modifica del Regolam. del 2000 della Corte Interamericana che conferisce un
ruolo attivo all'individuo.
L'esito di queste procedure internazionali a partecipazione individuale si traduce in
una pronuncia che può rispondere a un doppio fine:
1. Accertamento della violazione commessa e previsione del relativo rimedio;
2. favorire eventuali processi di revisione negli ord. statuali.
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par. 5 - I caratteri dei sistemi regionali di tutela: sussidiarietà e diretta applicabilità
In una plurilivellarità dei sistemi di protezione dei diritti umani, il ricorso ai sistemi di
protezione regionali è SUSSIDIARIO rispetto ai meccanismi di tutela giurisdizionale di
fonte statuale. Tale sussidiarietà va intesa come scelta del livello ottimale di
protezione sotto il duplice profilo della vicinanza del soggetto attivo ai meccanismi
di garanzia e dell'insufficienza delle singole procedure nazionali. La sussidiarietà
inoltre va intesa come controllo o sindacato sull'attività degli organi costituzionali
nei luoghi in cui i diritti umani trovino la loro sede naturale.
La funzione suppletori dei sistemi regionali di tutela si traduce nella consacrazione,
sia nella CEDU che nella Conv. Americana, del previo esaurimento delle vie di ricorso
interno che assurge a condizione di ammissibilità del ricorso. Nella CEDU, l'art. 35
par.1 ne fa una condizione di ricevibilità sia del ricorso statuale che individuale; nella
Conv.Americana, esso è codificato dall'art. 46 lettera a, ed opera in ogni caso, salvo
le eccezioni di cui al n.2 dello stesso articolo, che esonerano il ricorrente individuale
dalla dimostrazione del previo esaurimento delle vie di ricorso interne. Tuttavia, per
evitare che ciò diventi uno strumento per ritardare ingiustamente la pronuncia dello
Stato, in entrambi i sistemi esso si ritiene superabile per esigenze di ragionevolezza
ed equità.
La volontarietà della scelta da parte degli Stati di vincolarsi attraverso lo strumento
convenzionale, rappresenta il fondamento della garanzia internazionale regionale
dei diritti umani.
Sul versante opposto della sussidiarietà (fondata sulla salvaguardia della sovranità
statuale) si collocano la diretta applicabilità ed il cd. effetto diretto, inteso come
possibilità, per i cittadini di uno Stato che abbia ratificato la Convenzione, di
invocare le sue disposizioni dinanzi alle giurisdizioni nazionali. Tuttavia, tale effetto
diretto non è un carattere comune a tutte le convenzioni regionali e in alcuni casi,
non ne copre la totalità delle disposizioni.
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Risposta:
Da studiare attentamente capitolo second
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