LE ISPEZIONI AEP Srl provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW. Sono sottoposti ad ispezione gratuita a campione gli impianti autodichiarati. Sono sottoposti ad ispezione con costi a carico del responsabile dell'impianto: → tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto; → gli impianti termici per i quali, a seguito dell’accertamento documentale, permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità; → gli impianti termici per i quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile d’impianto. In caso di ispezione, il responsabile di impianto viene avvisato da AEP Srl, con congruo anticipo, tramite lettera raccomandata A/R (o altra forma atta a dimostrare l’effettiva ricezione), con la quale vengono comunicati la data, l’ora dell’ispezione ed il nominativo degli ispettori autorizzati. Le ispezioni sugli impianti termici sono effettuate operativamente dagli ispettori incaricati da AEP Srl, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, visualizzabile anche sul sito internet www.agenpi.eu. Gli ispettori sono tecnici specializzati, che operano per conto di AEP Srl con la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” e non vanno assolutamente confusi con i manutentori/installatori che sono liberi imprenditori. Tipologia impianto Con generatore di calore a fiamma alimentati a gas o a combustibile liquido o solido Con macchine frigorifere/pompe di calore Alimentato da teleriscaldamento Potenza utile nominale [kW] P≤100 P≥100 generatore aggiuntivo P≤100 P≥100 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di sup. utile P ≤100 100<P≤350 P≥350 P≤100 P≥100 Costo ispezione [€/impianto] 120,00 200,00 61,00 122,00 200,00 CONTATTI Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl Servizio Verifica Impianti Termici Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) 56122 Pisa tel.: + 39 050.970087 - fax: + 39 050.3136259 e-mail: [email protected] pec: [email protected] PROVINCIA DI PISA attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 08:00 alle 13:00 Ufficio Relazione con il pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 08:30-12:30 Martedì, Giovedì: 14:30-16:30 per ulteriori informazioni: ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 110,00 GUIDA UTENTI € da 500 a 3.000 100 AEP 100 100 da 516 a 2.582 da 516 a 2.582 COMUNE DI CASCINA www.agenpi.eu 160,00 Cogenerativo 210,00 300,00 120,00 Onere di mancata ispezione o verifica 200,00 Onere per mancato incontro 61,00 Le sanzioni previste dalle norme e regolamenti vigenti sono elencate nella seguente tabella. Sanzioni a carico del responsabile impianto Mancata effettuazione, secondo la normativa vigente, della manutenzione periodica dell’impianto termico Inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto e della documentazione obbligatoria Mancata comunicazione all’Autorità competente e/o all’Organismo esterno delle modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto Mancato invio all’Autorità competente e/o all’Organismo esterno della scheda identificativa dell’impianto Mancato rispetto in materia di contenimento dei consumi di energia (rendimento inferiore al limite), emissioni elevate (CO oltre i limiti), Bacharach superiore al limite (per combustibili gassosi) Sanzioni previste a carico del responsabile di impianto dal D. Lgs. 152/2006 COMUNE DI PISA INTRODUZIONE La manutenzione periodica dell’impianto termico e dei suoi componenti, obbligatoria per legge ed effettuata da personale specializzato, è indispensabile per: → tutelare la salute pubblica con una maggiore sicurezza degli impianti → migliorare l'efficienza energetica degli impianti termici e quindi ridurre i consumi → ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera Le disposizioni contenute nella presente guida sono applicabili a partire dal 01/01/2016 a tutti gli impianti termici, presenti sul territorio provinciale di Pisa. L’attività di verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici è svolta dall'Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl per conto della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa e del Comune di Cascina. L'ispezione svolta da AEP Srl non sostituisce i controlli periodici e la manutenzione ordinaria dell’impianto. Per tutti gli impianti, anche quelli esclusi dalla procedura di autodichiarazione, deve essere eseguita la manutenzione ordinaria. COSA È UN IMPIANTO TERMICO È un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. CHI È IL RESPONSABILE DI IMPIANTO L'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali. Il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate. L'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio. Il legale rappresentante in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO Libretto di impianto. Libretto di uso e manutenzione dell’impianto (fornito dal costruttore). Libretti di istruzioni uso e manutenzione dei componenti dell’impianto. Dichiarazione di conformità, prevista dal D.M. 37/2008. Rapporti di controllo tecnico e di efficienza energetica. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE Condurre l'impianto secondo le prescrizioni delle normative vigenti. Rispettare i periodi di accensione e la durata giornaliera di funzionamento degli impianti consentita. Mantenere la temperatura degli ambienti entro i limiti consentiti dalle norme vigenti. Affidare ad una ditta di manutenzione abilitata ai sensi del DM 37/2008 le seguenti operazioni: - controllo e manutenzione con la periodicità delle istruzioni tecniche; - controllo di efficienza energetica secondo le periodicità di cui alla tabella allegato A DPGR 25/R del 2015 entro 30 giorni successivi al precedente controllo; - controllo di efficienza energetica entro 30 giorni dalla data della prima accensione di un nuovo generatore. Raccogliere o acquisire tutti i dati necessari per la corretta compilazione del Libretto d’impianto quali ad esempio: Codice fiscale; Nr. POD (dell’energia elettrica): dalla bolletta o dal contatore premendo 2 volte il pulsante; Nr. PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale: dalla bolletta; i mq. di superficie calpestabile dell’unità immobiliare servita dall’impianto. Redigere ed inviare ad AEP Srl la scheda identificativa dell’impianto termico (scheda 1 del libretto di impianto), oppure delegare a trasmetterla l’installatore o manutentore, entro 45 giorni dall’avviamento di un nuovo generatore di calore e dalla modifica di uno degli elementi descritti nella scheda identificativa. Conservare tutta la documentazione relativa all'impianto e consegnarla ad un eventuale subentrante, completa e correttamente compilata. Autodichiarare lo stato di manutenzione dell’impianto. Il nuovo Responsabile d’impianto deve comunicare ad AEP Srl, utilizzando l’apposita modulistica, la variazione del nominativo del responsabile: - entro 10 giorni lavorativi nel caso di nuovo Terzo responsabile o Amministratore; - entro 30 giorni lavorativi nel caso di nuovo Proprietario, Occupante o Legale rappresentante; - entro 2 giorni lavorativi nel caso di nuovo Terzo responsabile per sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DPR 74/2013. ESCLUSIONI Condizione sufficiente per non sottostare agli obblighi di manutenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è recedere dal contratto di fornitura del combustibile di rete o disattivare la caldaia in modo che un’eventuale accensione richieda necessariamente l’intervento di un tecnico abilitato. La disattivazione del generatore deve essere eseguita da una Ditta abilitata ai sensi del DM 37/2008, che deve rilasciare apposito verbale di intervento. L’eventuale riattivazione della caldaia implica il rispetto degli obblighi di manutenzione. La disattivazione e l’eventuale riattivazione dell’impianto termico, devono essere comunicate dal responsabile di impianto ad AEP Srl. La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità utilizzate devono essere riportate sul libretto di impianto. IL BOLLINO Il bollino di autocertificazione, da applicare su ognuna delle due copie del rapporto di DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE controllo di efficienza energetica è il contributo economico obbligatorio a copertura dei costi La dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici: dell’attività di accertamento ed ispezione, ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e del a) di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, Regolamento Regionale 25/R/2015. senza distinzione di vettore energetico; I bollini sono differenziati per tipologia e fasce di potenza degli impianti come da tabella b) con macchine frigorifere e/o pompe di calore di potenza termica utile nominale sottostante. maggiore di 12 kW; Il bollino, pagato direttamente al manutentore, deve essere applicato sul rapporto di c) alimentati da teleriscaldamento di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW; controllo obbligatoriamente in occasione delle verifiche di efficienza energetica: questo d) cogenerativi. significa che ogni volta che viene rilasciato un rapporto di controllo di efficienza energetica, La dichiarazione di avvenuta manutenzione di efficienza energetica priva del bollino è nulla e l’installatore o manutentore abilitato deve applicare il bollino. non valida a tutti gli effetti. In caso di rifiuto del responsabile impianto a corrispondere il contributo (bollino) il L’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione all’AEP Srl è di competenza della ditta manutentore/installatore è tenuto a: di manutenzione. - informare il responsabile d’impianto delle conseguenze derivanti dalla mancata Una copia deve essere conservata a cura del responsabile dell’impianto e mostrata, in caso presentazione della verifica di efficienza energetica; di controllo, per evitare il pagamento dell'ispezione. - indicare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di controllo. I controlli di efficienza energetica del generatore devono essere effettuati secondo la Anche se, in occasione delle verifiche di efficienza energetica, non deve essere fatta la potenza utile nominale (kW) e con le scadenze temporali come illustrato nella tabella prova fumi, il bollino deve essere apposto obbligatoriamente anche sui sistemi di sottostante. condizionamento, sugli impianti a biomassa e sugli scambiatori di calore Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione di efficienza energetica effettuate entro il 31 (teleriscaldamento) dicembre 2015 sono valide secondo la precedente periodicità. Tipologia impianto Potenza utile nominale [kW] 10<P≤35 Periodicità [anni] 2 35<P≤100 2 20 P >100 1 70 10<P≤35 21 10 10<P≤35 41 15 35<P≤100 2/41 20 P >100 2 70 Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12<P≤100 4 13 P >100 2 20 Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico 12<P≤100 4 13 P >100 4 20 12<P≤100 2 13 P >100 2 20 P >10 4 10 Microcogenerazione Pel<50 4 15 Unità cogenerative Pel≥50 2 15 Alimentazione Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a gas, metano o GPL Con macchine frigorifere/pompe di calore Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica Alimentato da teleriscaldamento Cogenerativo 12 Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza anni se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza delle persone o se in esercizio da più di 8 anni 2 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii. Tipo bollino Valore [€] 10 2