LE ISPEZIONI
AEP Srl provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica
pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad
ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica
utile nominale superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale superiore a 12 kW.
Sono sottoposti ad ispezione gratuita a campione gli impianti autodichiarati.
Sono sottoposti ad ispezione con costi a carico del responsabile dell'impianto:
→ tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di
controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto;
→ gli impianti termici per i quali, a seguito dell’accertamento documentale,
permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali,
elementi di criticità;
→ gli impianti termici per i quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile
d’impianto.
In caso di ispezione, il responsabile di impianto viene avvisato da AEP Srl, con congruo
anticipo, tramite lettera raccomandata A/R (o altra forma atta a dimostrare l’effettiva
ricezione), con la quale vengono comunicati la data, l’ora dell’ispezione ed il nominativo degli
ispettori autorizzati.
Le ispezioni sugli impianti termici sono effettuate operativamente dagli ispettori incaricati da
AEP Srl, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, visualizzabile anche sul sito internet
www.agenpi.eu.
Gli ispettori sono tecnici specializzati, che operano per conto di AEP Srl con la qualifica di
“incaricati di pubblico servizio” e non vanno assolutamente confusi con i
manutentori/installatori che sono liberi imprenditori.
Tipologia impianto
Con generatore di calore a
fiamma alimentati a gas o a
combustibile liquido o solido
Con macchine
frigorifere/pompe di calore
Alimentato da
teleriscaldamento
Potenza utile
nominale [kW]
P≤100
P≥100
generatore aggiuntivo
P≤100
P≥100
per ogni 100 metri quadri o
frazione superiore di sup. utile
P ≤100
100<P≤350
P≥350
P≤100
P≥100
Costo
ispezione
[€/impianto]
120,00
200,00
61,00
122,00
200,00
CONTATTI
Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl
Servizio Verifica Impianti Termici
Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) 56122 Pisa
tel.: + 39 050.970087 - fax: + 39 050.3136259
e-mail: [email protected]
pec: [email protected]
PROVINCIA DI PISA
attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 08:00 alle 13:00
Ufficio Relazione con il pubblico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 08:30-12:30
Martedì, Giovedì: 14:30-16:30
per ulteriori informazioni:
ESERCIZIO E MANUTENZIONE
IMPIANTI TERMICI
110,00
GUIDA UTENTI
€
da 500 a
3.000
100
AEP
100
100
da 516 a
2.582
da 516 a
2.582
COMUNE DI CASCINA
www.agenpi.eu
160,00
Cogenerativo
210,00
300,00
120,00
Onere di mancata ispezione
o verifica
200,00
Onere per mancato incontro
61,00
Le sanzioni previste dalle norme e regolamenti vigenti sono elencate nella seguente tabella.
Sanzioni a carico del responsabile impianto
Mancata effettuazione, secondo la normativa vigente, della
manutenzione periodica dell’impianto termico
Inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto e
della documentazione obbligatoria
Mancata comunicazione all’Autorità competente e/o all’Organismo
esterno delle modifiche concernenti il soggetto responsabile
dell’impianto
Mancato invio all’Autorità competente e/o all’Organismo esterno della
scheda identificativa dell’impianto
Mancato rispetto in materia di contenimento dei consumi di energia
(rendimento inferiore al limite), emissioni elevate (CO oltre i limiti),
Bacharach superiore al limite (per combustibili gassosi)
Sanzioni previste a carico del responsabile di impianto dal D. Lgs.
152/2006
COMUNE DI PISA
INTRODUZIONE
La manutenzione periodica dell’impianto termico e dei suoi componenti, obbligatoria per
legge ed effettuata da personale specializzato, è indispensabile per:
→ tutelare la salute pubblica con una maggiore sicurezza degli impianti
→ migliorare l'efficienza energetica degli impianti termici e quindi ridurre i consumi
→ ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera
Le disposizioni contenute nella presente guida sono applicabili a partire dal 01/01/2016
a tutti gli impianti termici, presenti sul territorio provinciale di Pisa.
L’attività di verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici è svolta
dall'Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl per conto della Provincia di Pisa, del
Comune di Pisa e del Comune di Cascina.
L'ispezione svolta da AEP Srl non sostituisce i controlli periodici e la
manutenzione ordinaria dell’impianto.
Per tutti gli impianti, anche quelli esclusi dalla procedura di autodichiarazione,
deve essere eseguita la manutenzione ordinaria.
COSA È UN IMPIANTO TERMICO
È un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli
ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare
degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione
di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate.
CHI È IL RESPONSABILE DI IMPIANTO
 L'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali.
 Il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate.
 L'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati
in condominio.
 Il legale rappresentante in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone
fisiche.





DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
Libretto di impianto.
Libretto di uso e manutenzione dell’impianto (fornito dal costruttore).
Libretti di istruzioni uso e manutenzione dei componenti dell’impianto.
Dichiarazione di conformità, prevista dal D.M. 37/2008.
Rapporti di controllo tecnico e di efficienza energetica.
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA
MANUTENZIONE
 Condurre l'impianto secondo le prescrizioni delle normative vigenti.
 Rispettare i periodi di accensione e la durata giornaliera di funzionamento degli
impianti consentita.
 Mantenere la temperatura degli ambienti entro i limiti consentiti dalle norme vigenti.
 Affidare ad una ditta di manutenzione abilitata ai sensi del DM 37/2008 le seguenti
operazioni:
- controllo e manutenzione con la periodicità delle istruzioni tecniche;
- controllo di efficienza energetica secondo le periodicità di cui alla tabella allegato A
DPGR 25/R del 2015 entro 30 giorni successivi al precedente controllo;
- controllo di efficienza energetica entro 30 giorni dalla data della prima accensione di
un nuovo generatore.
 Raccogliere o acquisire tutti i dati necessari per la corretta compilazione del Libretto
d’impianto quali ad esempio: Codice fiscale; Nr. POD (dell’energia elettrica): dalla
bolletta o dal contatore premendo 2 volte il pulsante; Nr. PDR (Punto di riconsegna)
del gas naturale: dalla bolletta; i mq. di superficie calpestabile dell’unità immobiliare
servita dall’impianto.
 Redigere ed inviare ad AEP Srl la scheda identificativa dell’impianto termico (scheda 1 del
libretto di impianto), oppure delegare a trasmetterla l’installatore o manutentore, entro 45
giorni dall’avviamento di un nuovo generatore di calore e dalla modifica di uno degli
elementi descritti nella scheda identificativa.
 Conservare tutta la documentazione relativa all'impianto e consegnarla ad un eventuale
subentrante, completa e correttamente compilata.
 Autodichiarare lo stato di manutenzione dell’impianto.
 Il nuovo Responsabile d’impianto deve comunicare ad AEP Srl, utilizzando l’apposita
modulistica, la variazione del nominativo del responsabile:
- entro 10 giorni lavorativi nel caso di nuovo Terzo responsabile o Amministratore;
- entro 30 giorni lavorativi nel caso di nuovo Proprietario, Occupante o Legale
rappresentante;
- entro 2 giorni lavorativi nel caso di nuovo Terzo responsabile per sua revoca, rinuncia
o decadenza ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DPR 74/2013.
ESCLUSIONI
Condizione sufficiente per non sottostare agli obblighi di manutenzione, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, è recedere dal contratto di fornitura del combustibile di
rete o disattivare la caldaia in modo che un’eventuale accensione richieda necessariamente
l’intervento di un tecnico abilitato.
La disattivazione del generatore deve essere eseguita da una Ditta abilitata ai sensi del DM
37/2008, che deve rilasciare apposito verbale di intervento. L’eventuale riattivazione della
caldaia implica il rispetto degli obblighi di manutenzione.
La disattivazione e l’eventuale riattivazione dell’impianto termico, devono essere
comunicate dal responsabile di impianto ad AEP Srl.
La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità utilizzate devono
essere riportate sul libretto di impianto.
IL BOLLINO
Il bollino di autocertificazione, da applicare su ognuna delle due copie del rapporto di
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE
controllo di efficienza energetica è il contributo economico obbligatorio a copertura dei costi
La dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici:
dell’attività di accertamento ed ispezione, ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e del
a) di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, Regolamento Regionale 25/R/2015.
senza distinzione di vettore energetico;
I bollini sono differenziati per tipologia e fasce di potenza degli impianti come da tabella
b) con macchine frigorifere e/o pompe di calore di potenza termica utile nominale sottostante.
maggiore di 12 kW;
Il bollino, pagato direttamente al manutentore, deve essere applicato sul rapporto di
c) alimentati da teleriscaldamento di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
controllo obbligatoriamente in occasione delle verifiche di efficienza energetica: questo
d) cogenerativi.
significa che ogni volta che viene rilasciato un rapporto di controllo di efficienza energetica,
La dichiarazione di avvenuta manutenzione di efficienza energetica priva del bollino è nulla e l’installatore o manutentore abilitato deve applicare il bollino.
non valida a tutti gli effetti.
In caso di rifiuto del responsabile impianto a corrispondere il contributo (bollino) il
L’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione all’AEP Srl è di competenza della ditta manutentore/installatore è tenuto a:
di manutenzione.
- informare il responsabile d’impianto delle conseguenze derivanti dalla mancata
Una copia deve essere conservata a cura del responsabile dell’impianto e mostrata, in caso
presentazione della verifica di efficienza energetica;
di controllo, per evitare il pagamento dell'ispezione.
- indicare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di controllo.
I controlli di efficienza energetica del generatore devono essere effettuati secondo la Anche se, in occasione delle verifiche di efficienza energetica, non deve essere fatta la
potenza utile nominale (kW) e con le scadenze temporali come illustrato nella tabella prova fumi, il bollino deve essere apposto obbligatoriamente anche sui sistemi di
sottostante.
condizionamento, sugli impianti a biomassa e sugli scambiatori di calore
Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione di efficienza energetica effettuate entro il 31 (teleriscaldamento)
dicembre 2015 sono valide secondo la precedente periodicità.
Tipologia
impianto
Potenza utile
nominale [kW]
10<P≤35
Periodicità
[anni]
2
35<P≤100
2
20
P >100
1
70
10<P≤35
21
10
10<P≤35
41
15
35<P≤100
2/41
20
P >100
2
70
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore
ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore
ad assorbimento a fiamma diretta
12<P≤100
4
13
P >100
2
20
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore
endotermico
12<P≤100
4
13
P >100
4
20
12<P≤100
2
13
P >100
2
20
P >10
4
10
Microcogenerazione
Pel<50
4
15
Unità cogenerative
Pel≥50
2
15
Alimentazione
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
Con generatore di
calore a fiamma
Generatori alimentati a gas, metano o GPL
Con macchine
frigorifere/pompe di
calore
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica
Alimentato da
teleriscaldamento
Cogenerativo
12
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
anni se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza delle persone o se in esercizio da più di 8 anni
2 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii.
Tipo
bollino
Valore
[€]
10
2
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Deplianti informativo - Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl