RAPPORTO FINALE DELLE ATTIVITÀ PROBIO DELLA REGIONE LOMBARDIA ANNUALITÀ 1999 Allegato 8 Nor mativa A mica Procedure burocrat iche e aut orizzative relative alla realizzazione e alla gestione di u n impia nto termico civile alimentato con b io masse combus tibili Schede esemplificative Dicembre 2002 Torna all'indice Rapporto finale delle attività PROBIO 1999 (Primo anno) della Regione Lombardia “ Normativa Amica: Schede esemplificative” PROCEDURE BUROCRATICHE E AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO TERMICO CIVILE ALIMENTATO CON BIOMASSE COMBUSTIBILI SCHEDE ESEMPLIFICATIVE PREMESSA Il presente documento è finalizzato al chiarimento delle procedure burocratiche e autorizzative relative all’installazione e gestione degli impianti termici alimentati a biomassa combustibile. In questa edizione sono trattati in modo esauriente gli impianti termici civili, mentre nel proseguimento del programma sarà sviluppata la parte relativa agli impianti industriali. Uno dei principali problemi riscontrati nel corso degli incontri di lavoro organizzati nell’ambito del progetto “Normativa Amica” è stato proprio quello relativo alle difficoltà incontrate dal cittadino e dall’amministratore pubblico nel muoversi tra le innumerevoli regole e procedure autorizzative connesse con l’istallazione di un impianto termico alimentato a biomassa combustibile. Che differenza c’è tra libretto d’impianto e libretto di centrale? Chi è il responsabile della gestione dell’impianto? Chi è l’autorità competente in materia? Queste sono solamente alcune delle innumerevoli domande che ci si deve porre nel caso si voglia riscaldare la propria abitazione, i propri uffici o un magazzino con un combustibile solido rinnovabile e proprio a questo scopo sono state redatte le presenti schede la cui compilazione rappresenta un primo strumento per avvicinare il cittadino all’utilizzo dei combustibili solidi rinnovabili. A riprova dell’esigenza di instradare l’utente in un mondo ancora poco conosciuto e soprattutto difficile da decifrare si fa notare che anche la Regione Piemonte, nell’ambito dei progetti PROBIO di competenza, ha sviluppato un documento simile dal quale per altro è stato attinto parte del materiale qui riportato. Il percorso attraverso il quale si intende condurre l’utente inizia dalla classificazione della materia prima destinata alla produzione di energia e, passando per la classificazione degli impianti termici, descrive i requisiti tecnici, di sicurezza e ambientali che un impianto deve rispettare. La descrizione delle modalità di gestione degli impianti e delle figure dei responsabili chiude il cammino. Le schede principali sono le seguenti: Classificazione della biomassa Classificazione della biomassa e destinazione d’uso Distinzione tra impianti termici e impianti industriali Lo scarto come rifiuto non pericoloso Le ceneri La realizzazione, la trasformazione o la modifica di un impianto termico civile Principali requisiti tecnici degli impianti termici alimentati con biocombustibili solidi Caratteristiche locale caldaia Principali requisiti dei camini Rapporto finale delle attività PROBIO 1999 (Primo anno) della Regione Lombardia “ Normativa Amica: Schede esemplificative” Principali requisiti dei canali da fumo Requisiti di sicurezza degli impianti con generatore di calore a combustibili solidi Requisiti degli impianti con generatori di calore a combustibili solidi ai fini del rispetto dei limiti di emissione Installazione nuovi impianti: iter realizzativo ed amministrativo La gestione dell’impianto I soggetti coinvolti I responsabili degli impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW I responsabili degli impianti con potenza nominale superiore a 35 kW I compiti dei responsabili e i controlli da effettuare in funzione della tipologia di impianto I controllori Classificazione della biomassa Biomassa animale Non viene trattata in questa edizione Biomassa vegetale Classificazione del Comitato Europeo di Normazione (CEN) Classificazione della biomassa secondo il Comitato Europeo di Normazione (CEN) e destinazione d’uso Biomassa legnosa Biomassa erbacea Frutti e semi Materia prima per usi non energetici (CM Amb. 28/06/99) Recupero di materia prima secondaria (scarti) per usi non energetici Smaltimento IMPIANTI INDUSTRIALI Non trattati in questa edizione No Miscele e Miscugli Rientra nell’elenco delle biomasse combustibili del DPCM 8/3/02? Definizione di rifiuto DL 138/02 Testo Si RIFIUTO NON PERICOLOSO (DM 05/02/98) Recupero energetico Ceneri Torna COMBUSTIBILE (DPCM 08/03/02) Utilizzo per la produzione di energia IMPIANTI TERMICI Biomassa legnosa da arboricoltura e silvicoltura Alberi e arbusti interi Tronchi Residuo di potatura Ceppaie Latifoglie Conifere Ceduo a turno di rotazione breve Latifoglie Conifere Fresco/verde (incluse foglie e aghi) Secco Latifoglie Conifere Ceduo a turno breve Legno da giardini, siepi, alberature stradali Miscele e miscugli Legno privo di corteccia Corteccia (da operazioni industriali) Legno privo di corteccia Corteccia (da operazioni industriali) Miscele e miscugli Miscele e miscugli Miscele e miscugli Legno da giardini, siepi, alberature stradali Miscele e miscugli Corteccia da scortecciatura preindustriale Miscele e miscugli Biomassa legnosa Residui di legno non trattato Sottoprodotti e residui dell’industria di lavorazione del legno Legno usato Residui di legno trattato chimicamente Miscele e miscugli Scarti fibrosi dell’industria della carta e della cellulosa Legno non trattato chimicamente Legno privo di corteccia Corteccia (da operazioni industriali) Legno trattato chimicamente Legno privo di corteccia Corteccia (da operazioni industriali) Miscele e miscugli Miscele e miscugli non trattati Miscele e miscugli trattati Torna Miscele e miscugli Miscele e miscugli Miscele e miscugli Biomassa erbacea da agricoltura e orticoltura pianta intera paglia semi o granella pianta intera paglie semi pianta intera steli e foglie pianta intera steli e foglie pianta intera steli e foglie pianta intera steli e foglie Cereali Erbe in genere Oleaginose Piante da radici Leguminose Biomassa erbacea Floricole lolle, gusci e affini miscele e miscugli gusci e affini miscele e miscugli semi gusci e affini tuberi, radici e affini frutti baccelli semi Miscele e miscugli Residui erbacei non trattati chimicamente Residui e sottoprodotti dalla trasformazione industriale di biomassa erbacea Residui erbacei trattati chimicamente Miscele e miscugli Miscele e miscugli non trattati Miscele e miscugli trattati Torna cereali e ed erbe in genere oleaginose cereali e ed erbe in genere oleaginose tuberi, radici e affini oleaginose e floricole tuberi, radici e affini oleaginose e floricole Frutti e semi Bacche e affini Frutti da frutticoltura e orticoltura Drupe e affini Noci, nocule e acheni (frutta secca) Miscele e miscugli Residui di frutti non trattati chimicamente Residui e sottoprodotti dell’industria di lavorazione dei frutti Residui di frutti trattati chimicamente Miscele e miscugli Miscele e Miscugli non trattati Miscele e Miscugli trattati Miscele e miscugli Miscele e Miscugli non trattati Miscele e Miscugli trattati Torna bacche intere polpa frutti interi polpa frutto intero gusci, tegumenti semi Bacche e affini Drupe e affini Bacche e affini Drupe e affini Noci, nocule e acheni (frutta secca) Noci, nocule e acheni (frutta secca) noccioli noccioli La biomassa combustibile secondo il DPCM 08/03/02 Allegato III – Individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo (In impianti industriali e termici). 1.Tipologia e provenienza a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego. 2. Condizioni di utilizzo La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione N.B. : Il D.P.C.M. 08/03/02 considera come combustibile, oltre alla legna tal quale (così come intesa secondo l’abolito D.P.C.M 02/10/95) anche altro materiale che fino all’emanazione dello stesso era considerato e quindi normato dal D.M. 05/02/98 N° 72 come rifiuto non pericoloso. Rimangono fuori i rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati normati ancora come rifiuti non pericolosi. Torna Distinzione tra impianti termici e impianti industriali Avanti IMPIANTI TERMICI Conversione energetica della biomassa secondo il DPCM 08/03/02 Pirolisi Gassificazione Combustione diretta IMPIANTI INDUSTRIALI Non trattati in questa edizione Il comma 1, lettere a) e b) e il comma 2 del l’art.2 del DPCM 08/03/02 definiscono e distinguono gli impianti industriali e gli impianti termici Sono impianti termici quelli di cui al D.P.C.M 08/03/2002: Art. 2, comma 1, lett. b): Sono combustibili per usi civili i combustibili utilizzati in impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale. Art. 2, comma 2: Sono […] compresi quelli aventi come destinazione d’uso il riscaldamento o la climatizzazione di ambienti, il riscaldamento di acqua calda per utenze civili, la cucina, il lavaggio stoviglie, la sterilizzazione e la disinfezione medica, il lavaggio biancheria e simili, i forni da pane, le mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione. Sono impianti industriali quelli di cui al: DPR 24/05/1988 n° 203. Art 2, comma 9: Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.. DPCM 21/07/1989: Art. 1: ..Il DPR 203 si applica agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n°443, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili. Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR n° 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all’uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione. DPR 25/07/1991 : Sono considerate attività a inquinamento atmosferico poco significativo e a ridotto inquinamento atmosferico quelle indicate nell’allegato 1 e nell’allegato 2. Tali attività utilizzano impianti industriali; sono però escluse le attività citate dal DPCM 08/03/02 in quanto di pertinenza di impianti termici. Nota a margine della diapositiva “definizione impianti”. In questo documento si utilizza una definizione leggermente diversa rispetto a quella del DPCM 08/03/02 in merito agli impianti industriali e civili. Impianti Industriali: impianti che utilizzano biomassa per produrre energia destinata ad essere utilizzata nel processo produttivo, salvo le eccezioni indicate dalla legislazione in materia. Rientrano in questa categoria non solo impianti per la produzione di calore ma anche impianti per la produzione di energia elettrica. Impianti Termici: impianti utilizzati in contesto sia civile che industriale per la produzione di calore non finalizzato al processo produttivo. A nostro giudizio il termine “impianti civili” utilizzato dal DPCM 08/03/02 può essere erroneamente interpretato nel caso di impianti termici utilizzati in un contesto “industriale” quale può essere l’impianto di riscaldamento di un capannone contenente macchinari o di un magazzino. Il DPCM definisce correttamente questi impianti che quindi sono considerati “civili”, ma il termine “Impianti civili”potrebbe essere oggetto di errate interpretazioni. Torna allo schema di classificazione CEN DL 138/02 - Art. 14 - Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue: a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22; b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni; c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22. 2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22. Torna allo schema di classificazione CEN LO SCARTO COME RIFIUTO NON PERICOLOSO RIFIUTO NON PERICOLOSO (D.M. 05/02/98 n°72) AUTOSMALTIMENTO in discarica SECONDO LEGGE DEPOSITO PRELIMINARE (“Ronchi” art. 32 D.M. 05/02/98) MESSA IN RISERVA (D.M. 05/02/98 art. 6) RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO FALEGNAMERIA, CARPENTERIA (D.M. 05/02/98 Allegato 1 Sub 1 p.to 9) RECUPERO DI MATERIA PANNELLI, PASTA DA CARTA, CIPPATO (“Ronchi” art.33 D.M. 05/02/98 art. 3 Allegato 1 Sub 1) RIFIUTI COMPOSTABILI (D.M. 05/02/98 Allegato 1 Sub 1 p.to 16 ) RECUPERO DI ENERGIA (“Ronchi” art. 33 D.M. 05/02/98 art. 4 - Allegato 2 Sub 1) COMPOST IMPIANTI INDUSTRIALI o DEDICATI (inceneritori) Non trattati in questa edizione Per lo svolgimento delle operazioni di AUTOSMALTIMENTO e di RECUPERO DI MATERIA o DI ENERGIA NON OCCORRE AUTORIZZAZIONE REGIONALE ma è sufficiente una COMUNICAZIONE IN PROVINCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (da parte di chi effettua l’operazione e non di chi produce il rifiuto) Torna LE CENERI Ceneri da biomassa (bioceneri) DM 05/02/98 Recupero di materia con procedura semplificata D.Lgs 05/02/1997(Decreto Ronchi) Richiesta di autorizzazione allo spandimento (?) Conferimento in discarica (teoricamente “extrema ratio”) Cementifici o industria dei laterizi Allegato 1 punto 13 DM 05/02/98 Produzione di compost Allegato 1 punto 16 DM 05/02/98 Produzione di fertilizzanti Allegato 1 punto 18 DM 05/02/98 Recuperi ambientali Allegato 1 punto 13 DM 05/02/98 Torna REALIZZAZIONE, TRASFORMAZIONE O MODIFICA DI UN IMPIANTO TERMICO La realizzazione, la trasformazione o la modifica di un impianto termico comportano un iter piuttosto complesso derivante dalla normativa vigente, soprattutto quella in materia di: • • • controllo dell’inquinamento atmosferico; risparmio energetico; sicurezza; In relazione alle rispettive competenze, diversi sono quindi anche gli enti coinvolti ai quali è necessario rivolgersi per adempiere tutte le prescrizioni della normativa vigente. In particolare bisogna ricordare almeno: • • • Comune Vigili del fuoco Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) Le sezioni in cui si articola questa parte del lavoro sono: Principali requisiti tecnici degli impianti termici alimentati con biocombustibili solidi Caratteristiche locale caldaia Principali requisiti dei camini Principali requisiti dei canali da fumo Requisiti di sicurezza degli impianti con generatore di calore a combustibili solidi Requisiti degli impianti con generatori di calore a combustibili solidi ai fini del rispetto dei limiti di emissione Installazione nuovi impianti: iter realizzativo ed amministrativo La gestione dell’impianto I soggetti coinvolti I responsabili degli impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW I responsabili degli impianti con potenza nominale superiore a 35 kW I compiti dei responsabili e i controlli da effettuare in funzione della tipologia di impianto I controllori PRINCIPALI REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI CON BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI ASPETTI NORMATI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE • art. 4 DPR 1391/70 • Circolare M.I. n. 73 del 29 luglio 1971 • DM 16/02/1982 • Circolare M..I. n.52 del 20/11/1982 • • • • • • • art. 6 DPR 1391/70 • requisiti camini (sezione, altezza, raccordi, camera raccolta , fori prelievo, ecc.) • art.7, DPR 1391/70 • requisiti canali da fumo (pendenza, sezione, coibentazione, raccordi, aperture per ispezioni, fori prelievo, ecc.) FOCOLARI/ CAMERE COMBUSTIONE • art. 9 DPR 1391/70 • prescrizioni varie per i costruttori • obbligo foro spia per controllo fiamma + foro per rilevamento temperatura fumi BRUCIATORI E GRIGLIE • art.10, DPR 1391/70 LOCALI per maggiori dettagli CAMINI per maggiori dettagli ubicazione; caratteristiche costruttive; dimensioni accesso e comunicazione; caratteristiche porte aperture di ventilazione e aerazione minima; chiusure per prevenzione fuoriuscita fumi, polveri, gas e odori norme specifiche antincendio per centrali > 100.000 kcal/h (ca. 116 kW) norme antincendio per depositi biocombustibili solidi > 50 t CANALI DA FUMO per maggiori dettagli APPARECCHI INDICATORI • art.11 DPR 1391/70 • art. 1, 20, 22 DM 1/12/1975 • alcune prescrizioni generali obbligatorie solo nel caso di alimentazione meccanica (che è resa obbligatoria ai sensi DPCM 08/03/2002 solo per impianti > 1 MW): • termometro per temperatura fumi alla base camino • se >1.000.000 kcal/h : o registrazione temperatura o manometri per pressione relativa camera combustione e camino o misura CO2, CO e H2 nei fumi (se > 2.000.000 kcal/h registrazione in continuo) • termometro per misura T acqua in uscita • manometro per misura pressione nel generatore RIFERIMENTI NORMATIVI DOTAZIONE DI SICUREZZA PRINCIPALI ASPETTI NORMATI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE • TITOLO II, DM 1/12/1975 • Raccolte R e H dell’ISPESL • prescrizioni di sicurezza per generatori di calore RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE • art.5, DPR 412/93 come modificato da DPR 551/1999 • rendimento globale medio stagionale dell’impianto variabile in funzione potenza installata RENDIMENTO MINIMO GENERATORE DI CALORE • art.6, DPR 412/93 come modificato da DPR 551/1999 • non è previsto nulla per generatori alimentati con combustibili solidi • comma 2.3, Allegato III, DPCM 08/03/2002 • prescrizioni impiantistiche per rispetto limiti di emissione • art.13, DPR 1391/70 • caratteristiche generali fumi: limite particelle solide (scala Bacharach); valido per tutti gli impianti termici • comma 2.1, Allegato III, DPCM 08/03/2002 • limiti specifici di emissione vari inquinanti per biomasse combustibili in relazione a potenza installata; misura e registrazione in continuo per impianti di taglia elevata (> 6 o 20 MW) per maggiori dettagli CONTROLLO COMBUSTIONE E EMISSIONI per maggiori dettagli LIMITI DI EMISSIONE Torna REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILI SOLIDI (DM 1/12/1975, RACCOLTE R E H ISPESL) N.B. Solo per generatori > 30.000 kcal/h (ca. 35 kW) BIOCOMBUSTIBILE UTILIZZATO polverizzato (es. segatura, polverino) INTERRUTTORE TERMICO DI REGOLAZIONE: per interrompere apporto di calore quando acqua in uscita raggiunge una temperatura prefissata (max 95 °C) INTERRUTTORE TERMICO DI BLOCCO: per interrompere apporto di calore quando acqua in uscita raggiunge una temperatura prefissata (max 100 °C) VASO DI ESPANSIONE ALTRE CONDIZIONI DI SICUREZZA non polverizzato (es. cippato, pellet) OBBLIGATORIO FACOLTATIVO art.20, DM 1/12/1975 OBBLIGATORIO FACOLTATIVO OBBLIGATORIO (CHIUSO O APERTO) OBBLIGATORIO (APERTO) 1 necessario soddisfare in alternativa una PRESSOSTATO DI BLOCCO A delle seguenti condizioni: RIARMO MANUALE : necessario o alimentazione meccanica di se si usa vaso di espansione chiuso combustibile e comburente; per interrompere apporto di calore o riscaldatore d’acqua di consumo quando si raggiunga pressione o scambiatore termico di prefissata sempre inferiore comunque emergenza, provvisti di scarico alla pressione di esercizio del di sicurezza generatore indicata dal costruttore o impianto a circolazione naturale Torna 1 RIFERIMENTI NORMATIVI Pare corretto estendere l’obbligo del vaso aperto anche agli impianti non normati dal DM 1/12/1975 ovvero inferiori a 35 kW art.21, DM 1/12/1975 REQUISITI DEGLI IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILI SOLIDI AI FINI DEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE (Allegato III, DPCM 08/03/2002) Potenza termica per singolo focolare < 1 MW 1÷3 MW Alimentazione automatica del combustibile 3÷6 MW 6-20 MW > 20 MW OBBLIGATORIO Misura in continuo in camera combustione (T, O2) e regolazione automatica aria/combustibile OBBLIGATORIO Bruciatore pilota OBBLIGATORIO Misura in continuo: T, CO, NOx,vapore OBBLIGATORIO Misura in continuo: polveri,COT OBBLIGATORIO Torna CARATTERISTICHE LOCALE CALDAIA (ART.4, DPR 1391/70; CIRCOLARE MINISTERO 73 DEL 29/07/1971) Torna Potenza installata (kcal/h) ≤ 500.000 Caratteristiche costruttive Distanze minime del generatore Altre prescrizioni LEGENDA > 1.000.000 kcal/h art.4 DPR 1391/70 Circolare Ministero 73 del 29/07/1971 resistenza pareti al fuoco ≥ 120’ (tabella Appendice) Porte Superficie aerazione min. (Sa) >750.000 ÷ ≤ 1.000.000 Il generatore termico può essere installato in un qualsiasi vano di un edificio ovvero in apposito fabbricato ad esso esclusivamente destinato, purché il locale abbia almeno una parete confinante con spazi a cielo libero (strade, cortili, giardini, intercapedini scoperte o superiormente grigliate affacciantisi su spazio a cielo libero, terrapieni). Ai fini delle presenti norme può considerarsi spazio a cielo libero lo spazio antistante a parete con oggetti aventi rapporto maggiore di 2 fra l'altezza d'impostazione dal piano, di campagna e sporgenza. Se lo spazio a cielo libero è costituito da cortile chiuso sui lati, questo deve avere le pareti prospicienti distanti fra loro almeno metri 3,50 e superficie in metri quadrati non inferiore a quella calcolata moltiplicando l'altezza della parete più bassa, espressa in metri, per 3. Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale caldaia; deve avere larghezza minima non inferiore a m. 0,60 e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al comma precedente. Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di m. 0,60, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a cm. 50. Ubicazione Dimensioni min. locale > 500.000 ÷ ≤ 750.000 Riferimento normativo apribili verso l’esterno; incombustibili; provviste di autochiusura; se si aprono verso locali interni anche antifumo; soglia rialzata di almeno 20 cm rispetto al pavimento • da pareti: 0,60 m • da soffitto: 1 m Sl (m2) 6 6 6 6 h (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 m2 0,5 0,75 1 1 Sa/Sl 1/30 1/30 1/30 1/20 chiusura di vani non di aerazione per impedire fuoriuscita fumi, polveri, gas e odori Sa: superficie aerazione Sl: superficie in pianta del locale h: altezza locale art.4 DPR 1391/70 e Circolare Ministero 73 del 29/07/1971 art.4 DPR 1391/70 PRINCIPALI REQUISITI DEI CAMINI Tipologia / Potenza installata (kcal/h) Tiraggio naturale e < 1.000.000 Aspetti generali Cambiamenti sezione e forma sezione Bocche dei camini Materiali P H art.6 DPR 1391/70 ; S min = 220; scarto da formula se uso elementi prefabbricati: +30% ÷ -10% S = area della sezione retta del camino (cm2) ; P = potenza termica installata (kcal/h); H: altezza del camino fra piano orizzontale fiamma e sbocco in atmosfera (m), diminuita come segue: a) delle perdite di carico dell’apparecchio (1m/mm acqua) b) 0,50 m per ogni cambiamento di direzione o T c) 0,50 m per ogni cambiamento di sezione d) 1,00 m per ogni metro di sviluppo suborizzontale scelta a discrezione progettista cambiamenti di sezione ed i cambiamenti di forma della sezione dei camini devono essere raccordati fra loro con tronchi intermedi a pareti formanti tra loro inclinazione non superiore a 1/5. più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore camera di raccolta solidi obbligatoria al piede di ogni tratto ascendente; Varie Tiraggio forzato o ≥ 1.000.000 camino obbligatorio; tiraggio naturale o meccanico; più focolari in un solo camino solo se nello stesso locale; S= Dimensionamento Riferimento normativo fori per prelievo emissioni obbligatori Torna commi 5-11, art.6 DPR 1391/70 comma 12, art.6 DPR 1391/70 commi 15 - 18, art.6 DPR 1391/70 comma 19, art.6 DPR 1391/70 commi 13 - 14, art.6 DPR 1391/70: commi 24-25, art.6 DPR 1391/70: PRINCIPALI REQUISITI DEI CANALI DA FUMO Potenza installata (kcal/h) ≤ 1.000.000 Pendenza minima Sezione Forma, variazioni, raccordi Isolamento Materiali > 1.000.000 ≥ 5% • • ≥ 2% mai inferiore a quella del camino non oltre 30% superiore a sezione del camino comma 1, art.7 DPR 1391/70 comma 2, art. 7 DPR 1391/70 prescrizioni uguali a quelle dei camini; raccordi solo metallici con spessore ≥ 1/100 diametro medio tale da garantire temperatura superficie esterna ≤ 50 °C strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore obbligatorie aperture per ispezioni e pulizia Varie Riferimento normativo 2 fori per prelievo emissioni obbligatori (diemetro 50 e 80 mm) Torna comma 3, art. 7 DPR 1391/70 comma 19, art.6 DPR 1391/70 commi 13 - 14, art.6 DPR 1391/70: commi 24-25, art.6 DPR 1391/70: INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ITER REALIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO IMPRESA/ INSTALL. INSTALLATORE IMPRESA EDILE COMMITTENTE PROGETTISTA CHI CHE COSA • Progetta impianto conforme requisiti tecnici previsti da normativa vigente: • Redige relazione tecnica utilizzando modelli allegati al DM 13/12/1993 rispettivamente: o modello dell’Allegato A: per nuovi edifici o ristrutturazione di edifici esistenti o modello dell’Allegato B: per nuovi impianti in edifici esistenti o ristrutturazioni di impianti • Predispone domanda per VV.FF. o se < 100.000 kcal/h: compila modello in appendice 1 del DPR 1391/70 o se > 100.000 kcal/h: redige relazione tecnica completa di documentazione tecnica progettuale (Allegato 1 DM 04/05/1998) per VV.FF. per richiesta parere conformità • Predispone denuncia e relativi allegati per ISPESL • Presenta in Comune: o il progetto con annessa relazione tecnica (DM 13/12/1993); o dichiarazione inizio lavori edili. • Presenta ai VV.FF. domanda di approvazione progetto (DPR 1391/70): o ≤ 1.000.000 kcal/h : modello riportato in appendice 1 al DPR 1391/70> 1.000.000 kcal/h : relazione tecnica completa • Presenta all’ISPESL: o denuncia e relativi allegati + progetto CONTROLLI COMUNE Documentazione presentata prima o insieme all’inizio dei lavori VIGILI DEL FUOCO Approvazione progetto ISPESL Verifica rispondenza progetto alle norme di sicurezza • Realizza lavori edili conformemente al progetto sotto il controllo e la responsabilità del Direttore dei Lavori edili • Rilascia certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91, art.9, Legge 46/90) • Realizza impianto conformemente al progetto sotto il controllo e la responsabilità del Direttore dei Lavori impiantistici • Compila: o libretto di centrale (se >35 kW) o libretto di impianto (se < 35 kW) • Rilascia certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91; art. 9, legge 46/90) • Presenta in comune: o certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91; art.9, Legge 46/90) o domanda abitabilità/agibilità PROPRIETARIO/ OCCUPANTE CONTROLLI COMUNE • Presenta in comune: o certificazione (art. 29, Legge 10/91) o domanda abitabilità/agibilità • Presenta, se richiesto, ai VV.FF: o richiesta di sopralluogo per collaudo impianto Torna • Controlla o Relazione tecnica o Certificazioni per rispondenza requisiti Legge 46/90 • Rilascia certificato abitabilità o agibilità VV.FF. • Effettuano collaudo impianto • rilascio CPI (certificato di prevenzione incendi) La gestione dell’impianto – I soggetti coinvolti Impianto Potenza nominale ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h Occupante o Proprietario o Amministratore III° Responsabile Impianto Potenza nominale > 35 kW o 30.000 kcal/h Occupante o Proprietario o Amministratore III° Responsabile Occupante Art.11, comma 2 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti […] e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione […] e alle verifiche periodiche. Proprietario Art.1, comma 1, lettera j) del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. …., chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità poste a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori. III° Responsabile Art.1, comma 1, lettera o) del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. …., la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Art. 11, comma 1, del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. …, il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto servizio energia. Ulteriori requisiti ULTERIORI REQUISITI DEL III° RESPONSABILE E DELL’INSTALLATORE Legge n. 46 del 05/03/90 - Norme per la sicurezza degli impianti Art. 1. Ambito di applicazione. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: … c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; … e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; … Art. 2. Soggetti abilitati. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. Art. 3. Requisiti tecnico-professionali. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. DPR 18 aprile 1994, n. 392 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. Art. 1. Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 , e procedimenti collegati. Ulteriori requisiti del terzo responsabile per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW. Art. 11, comma 3 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. Il terzo responsabile, per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: • Iscrizione ad albo nazionale tenuto dalla pubblica amministrazione e pertinente per categoria es: Albo Nazionale Costruttori – Categoria gestione e manutenzione degli impianti termici (A.N.C. SOA S.p.a.) • Iscrizione elenchi equivalenti della Comunità Europea • Certificazione, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l’attività di gestione e manutenzione impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso deve possedere conoscenze tecniche adeguate. Esercizio e manutenzione dell’impianto Potenza nominale ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h Responsabilità dell’esercizio Art. 11, commi 7 e 8 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00. L’occupante o il proprietario sono comunque responsabili dell’esercizio e quindi tenuti al rispetto del periodo d’esercizio annuale, dell’orario giornaliero e della temperatura massima ambiente. Art. 11,comma 1 e comma 8 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00. L’occupante o il proprietario in qualità di responsabili dell’esercizio e della manutenzione, ove non possiedano i requisiti necessari o non intendano provvedere direttamente, possono incaricare un terzo responsabile sia della manutenzione che della responsabilità di quest’ultima. Art. 11, comma 1 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. Il terzo responsabile delegato deve redigere in forma scritta l’atto di assunzione di responsabilità e consegnarlo al proprietario. … Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza… Occupante / Proprietario Delega scritta sul libretto d’impianto Atto di ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ Responsabile della manutenzione Occupante / Proprietario III° Responsabile Delega Incaricato della manutenzione Manutentore III° Responsabile Manutentore Esercizio e manutenzione dell’impianto Pn > 35 kW o 30.000 kcal/h Occupante / Proprietario / Amministratore Delega Art. 11, comma 1 e comma 8 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00. L’occupante o il proprietario in qualità di responsabili dell’esercizio e della manutenzione, ove non possiedano i requisiti necessari o non intendano provvedere direttamente, possono incaricare un terzo responsabile sia della manutenzione che della responsabilità di quest’ultima. Responsabilità dell’esercizio Occupante / Proprietario / Amministratore III° Responsabile Responsabile della manutenzione Art. 11, comma 1 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. Il terzo responsabile delegato deve redigere in forma scritta l’atto di assunzione di responsabilità e consegnarlo al proprietario. … Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza… Occupante / Proprietario / Amministratore III° Responsabile Delega Incaricato della manutenzione Manutentore III° Responsabile Manutentore Atto di ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ I COMPITI DEI RESPONSABILI IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO Installatore Impianto Pn ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h Dichiarazione di conformità Art. 9 Legge n. 46/90 Allegato DM 20/02/92 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione Verifiche annuali Impianto 35 kW o 30.000 kcal/h < Pn ≤ 350 kW o 300.000 kcal/h Compilazione del rapporto di controllo conforme all’Allegato H al DPR 412/93 Indicati sul libretto di impianto o di centrale Compilazione del rapporto di controllo Libretto di centrale Allegato F al DPR 412/93 Verifiche extra del rendimento di combustione Verifica e manutenzione annuale Responsabile dell’esercizio e della manutenzione Impianto Pn > 350 kW o 300.000 kcal/h Prima compilazione Libretto di impianto Allegato G al DPR 412/93 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione Verifica e manutenzione annuale Primo rilevamento dei parametri di combustione Compilazione del rapporto di controllo Da conservare presso l’impianto COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (ART. 11, DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00) Compiti e responsabilità del responsabile per impianti con Pn < 35 kW Compilare e mantenere aggiornato il “Libretto di Impianto”, che deve essere a disposizione per i controlli effettuati (Art. 11, comma 9 e 11); Inviare all’ente di controllo copia firmata della scheda identificativa dell’impianto nei casi previsti (Art. 11. comma 11) Effettuare o delegare tutte le verifiche di combustione, con periodicità annuale, e allegarne i risultati al libretto d’impianto (Art. 11, comma 12); Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; Effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio; tali controlli devono avere periodicità di almeno una volta all’anno; Rispettare il periodo di esercizio annuale, l’orario giornaliero e la temperatura massima ambiente; (Art. 11 comma 7). Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un’insufficiente rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge; Art 11 comma 15. Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci; Far pervenire alla Provincia tramite autodichiarazione i risultati delle verifiche effettuate a riprova del rispetto delle norme imposte. Compiti e responsabilità del responsabile per impianti con Pn ≥ 35 kW Compilare e mantenere aggiornato il Libretto di Centrale; Esporre i cartelli indicanti il periodo e le fasce orarie di funzionamento dell’impianto; Rispettare il periodo annuale e l’orario di esercizio e mantenere il limite della temperatura ambiente; Effettuare tutte le verifiche di combustione prescritte, con periodicità di almeno una volta all’anno; Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; Effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio. Tali controlli devono avere periodicità di almeno una volta all’anno; Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge; Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci; Far pervenire alla Provincia tramite autodichiarazione (in una prima fase transitoria di applicazione della legge secondo l’art. 11 D.P.R. 412/93 comma 20), i risultati delle verifiche effettuate a riprova del rispetto delle norme imposte. VERIFICHE E CONTROLLI SPETTANTI AL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO Verifiche e controlli spettanti al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto Periodo Tipologia impianto Riferimento legislativo Misura della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati nella tabella riportata al punto 2.1 del DPCM 08/03/02. • Polveri totali • Carbonio Organico Totale (COT) • Monossido di Carbonio (CO) • Ossidi di azoto (NO2) • Ossidi di zolfo (SO2) Annuali Tutti DPCM 08/03/02 – All. III, comma 2, punto 2.4 Annuali Pn < 35 kW Verifiche come da libretto di centrale e/o d’impianto all’inizio del periodo di riscaldamento • Temperatura fumi • Temperatura ambiente • CO2 • Bacharach • CO (Rientra tra le verifiche annuali per tutti gli impianti) • O2 • Perdita per calore sensibile • Rendimento combustione a Potenza Nominale • Stato delle coibentazioni • Stato della Canna fumaria • Verifica del sistema di aerazione locali (L.I) • Verifica dispositivi regolazione e controllo (L.I) • Stato dispositivi regolazione e controllo (L.C) • Taratura dispositivi regolazione e controllo (L.C) DPR 412/93 – Art.11, comma 12 come modificato dal DPR 551/00 Biennali Pn ≥ 35 kW Verifiche extra del rendimento di combustione a metà del periodo di riscaldamento Annuali Pn ≥ 350 kW Controlli e manutenzione secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore dell’impianto oppure secondo le vigenti norme UNI e CEI e comunque secondo l’allegato H del DPR 412/93 Annuali Tutti DPR 412/93 – Art.11, comma 13 come modificato dal DPR 551/00 DPR 412/93 – Art.11, comma 4 e 4bis come modificato dal DPR 551/00 I CONTROLLORI Art 11, comma 18 e 20 DPR 412/93 Amministrazioni competenti Comuni con più di 40000 abitanti e province per la restante parte del territorio Inviano Demandano con proprio provvedimento Responsabili dell’esercizio e manutenzione o manutentori Impianti con Pn < 35 kW Autocertificazione conforme al modello H Regione Relazione biennale sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti Incaricano Organismi esterni con specifica competenza tecnica Effettuano Controlli biennali necessari a valutare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio Controlli a campione (5% delle autocertificazioni) necessari a valutare la veridicità delle certificazioni Controlli su tutti gli impianti per i quali non è stata presentata autocertificazione o per i quali risultino non conformità alle Risultati inseriti nel libretto di Impianto o di Centrale Onere a carico dell’utente NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO Titolo Norma numero UNI 9615-1 Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali. UNI 9615-2 Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo. UNI 9731 Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove. UNI 10683 Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione. UNI EN 1443 Camini. Requisiti generali. UNI EN 1457 Camini. Condotti interni di terracotta/ceramica. Requisiti e metodi di prova. UNI EN 1806 Camini. Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola. Requisiti e metodi di prova. UNI ENV 1998 Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture. Parte 3: Torri, pali e camini. UNI ISO 4736 Prove al fuoco. Piccoli camini. Prova alle temperature elevate. UNI EN 303-1 Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Terminologia, requisiti generali, prove e marcatura. UNI EN 303-2 Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Requisiti particolari per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione. UNI 10201 Generatori di calore alimentati con combustibili solidi provenienti dalla lavorazione dei residui agricoli e/o forestali. Definizioni, prove termiche e requisiti. UNI 10348 Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.