RAPPORTO FINALE DELLE
ATTIVITÀ PROBIO DELLA
REGIONE LOMBARDIA
ANNUALITÀ 1999
Allegato 8
Nor mativa A mica
Procedure burocrat iche e aut orizzative relative
alla realizzazione e alla gestione di u n impia nto
termico civile alimentato con b io masse
combus tibili
Schede esemplificative
Dicembre 2002
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Rapporto finale delle attività PROBIO 1999 (Primo anno) della Regione Lombardia
“ Normativa Amica: Schede esemplificative”
PROCEDURE BUROCRATICHE E AUTORIZZATIVE
RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE
DI UN IMPIANTO TERMICO CIVILE ALIMENTATO
CON BIOMASSE COMBUSTIBILI
SCHEDE ESEMPLIFICATIVE
PREMESSA
Il presente documento è finalizzato al chiarimento delle procedure burocratiche e autorizzative
relative all’installazione e gestione degli impianti termici alimentati a biomassa combustibile.
In questa edizione sono trattati in modo esauriente gli impianti termici civili, mentre nel
proseguimento del programma sarà sviluppata la parte relativa agli impianti industriali.
Uno dei principali problemi riscontrati nel corso degli incontri di lavoro organizzati nell’ambito del
progetto “Normativa Amica” è stato proprio quello relativo alle difficoltà incontrate dal cittadino e
dall’amministratore pubblico nel muoversi tra le innumerevoli regole e procedure autorizzative
connesse con l’istallazione di un impianto termico alimentato a biomassa combustibile.
Che differenza c’è tra libretto d’impianto e libretto di centrale? Chi è il responsabile della gestione
dell’impianto? Chi è l’autorità competente in materia?
Queste sono solamente alcune delle innumerevoli domande che ci si deve porre nel caso si voglia
riscaldare la propria abitazione, i propri uffici o un magazzino con un combustibile solido
rinnovabile e proprio a questo scopo sono state redatte le presenti schede la cui compilazione
rappresenta un primo strumento per avvicinare il cittadino all’utilizzo dei combustibili solidi
rinnovabili.
A riprova dell’esigenza di instradare l’utente in un mondo ancora poco conosciuto e soprattutto
difficile da decifrare si fa notare che anche la Regione Piemonte, nell’ambito dei progetti PROBIO
di competenza, ha sviluppato un documento simile dal quale per altro è stato attinto parte del
materiale qui riportato.
Il percorso attraverso il quale si intende condurre l’utente inizia dalla classificazione della materia
prima destinata alla produzione di energia e, passando per la classificazione degli impianti termici,
descrive i requisiti tecnici, di sicurezza e ambientali che un impianto deve rispettare.
La descrizione delle modalità di gestione degli impianti e delle figure dei responsabili chiude il
cammino.
Le schede principali sono le seguenti:
Classificazione della biomassa
Classificazione della biomassa e destinazione d’uso
Distinzione tra impianti termici e impianti industriali
Lo scarto come rifiuto non pericoloso
Le ceneri
La realizzazione, la trasformazione o la modifica di un impianto termico civile
Principali requisiti tecnici degli impianti termici alimentati con biocombustibili solidi
Caratteristiche locale caldaia
Principali requisiti dei camini
Rapporto finale delle attività PROBIO 1999 (Primo anno) della Regione Lombardia
“ Normativa Amica: Schede esemplificative”
Principali requisiti dei canali da fumo
Requisiti di sicurezza degli impianti con generatore di calore a combustibili solidi
Requisiti degli impianti con generatori di calore a combustibili solidi ai fini del rispetto dei
limiti di emissione
Installazione nuovi impianti: iter realizzativo ed amministrativo
La gestione dell’impianto
I soggetti coinvolti
I responsabili degli impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW
I responsabili degli impianti con potenza nominale superiore a 35 kW
I compiti dei responsabili e i controlli da effettuare in funzione della tipologia di impianto
I controllori
Classificazione della
biomassa
Biomassa animale
Non viene trattata in
questa edizione
Biomassa vegetale
Classificazione del
Comitato Europeo di Normazione
(CEN)
Classificazione della biomassa secondo il
Comitato Europeo di Normazione (CEN) e
destinazione d’uso
Biomassa legnosa
Biomassa erbacea
Frutti e semi
Materia prima per usi non energetici
(CM Amb. 28/06/99)
Recupero di materia
prima secondaria (scarti) per
usi non energetici
Smaltimento
IMPIANTI INDUSTRIALI
Non trattati in questa edizione
No
Miscele e Miscugli
Rientra nell’elenco delle
biomasse combustibili
del DPCM 8/3/02?
Definizione di rifiuto
DL 138/02 Testo
Si
RIFIUTO NON PERICOLOSO
(DM 05/02/98)
Recupero
energetico
Ceneri
Torna
COMBUSTIBILE
(DPCM 08/03/02)
Utilizzo per la produzione di
energia
IMPIANTI TERMICI
Biomassa legnosa da
arboricoltura e
silvicoltura
Alberi e arbusti interi
Tronchi
Residuo di potatura
Ceppaie
Latifoglie
Conifere
Ceduo a turno di rotazione breve
Latifoglie
Conifere
Fresco/verde (incluse foglie e aghi)
Secco
Latifoglie
Conifere
Ceduo a turno breve
Legno da giardini, siepi, alberature stradali
Miscele e miscugli
Legno privo di corteccia
Corteccia (da operazioni
industriali)
Legno privo di corteccia
Corteccia (da operazioni
industriali)
Miscele e miscugli
Miscele e miscugli
Miscele e miscugli
Legno da giardini, siepi, alberature stradali
Miscele e miscugli
Corteccia da scortecciatura
preindustriale
Miscele e miscugli
Biomassa
legnosa
Residui di legno non trattato
Sottoprodotti e
residui dell’industria
di lavorazione del
legno
Legno usato
Residui di legno trattato
chimicamente
Miscele e miscugli
Scarti fibrosi dell’industria della carta
e della cellulosa
Legno non trattato chimicamente
Legno privo di corteccia
Corteccia (da operazioni industriali)
Legno trattato chimicamente
Legno privo di corteccia
Corteccia (da operazioni industriali)
Miscele e miscugli
Miscele e miscugli
non trattati
Miscele e miscugli
trattati
Torna
Miscele e miscugli
Miscele e miscugli
Miscele e miscugli
Biomassa erbacea da
agricoltura e orticoltura
pianta intera
paglia
semi o granella
pianta intera
paglie
semi
pianta intera
steli e foglie
pianta intera
steli e foglie
pianta intera
steli e foglie
pianta intera
steli e foglie
Cereali
Erbe in genere
Oleaginose
Piante da radici
Leguminose
Biomassa
erbacea
Floricole
lolle, gusci e affini
miscele e miscugli
gusci e affini
miscele e miscugli
semi
gusci e affini
tuberi, radici e affini
frutti
baccelli
semi
Miscele e miscugli
Residui erbacei non trattati chimicamente
Residui e sottoprodotti dalla
trasformazione industriale di
biomassa erbacea
Residui erbacei trattati chimicamente
Miscele e miscugli
Miscele e miscugli non trattati
Miscele e miscugli trattati
Torna
cereali e ed erbe in
genere
oleaginose
cereali e ed erbe in
genere
oleaginose
tuberi, radici e affini
oleaginose e floricole
tuberi, radici e affini
oleaginose e floricole
Frutti e
semi
Bacche e affini
Frutti da frutticoltura e
orticoltura
Drupe e affini
Noci, nocule e acheni (frutta secca)
Miscele e miscugli
Residui di frutti non trattati chimicamente
Residui e sottoprodotti
dell’industria di lavorazione
dei frutti
Residui di frutti trattati chimicamente
Miscele e miscugli
Miscele e Miscugli non trattati
Miscele e Miscugli trattati
Miscele e
miscugli
Miscele e Miscugli non trattati
Miscele e Miscugli trattati
Torna
bacche intere
polpa
frutti interi
polpa
frutto intero
gusci, tegumenti
semi
Bacche e affini
Drupe e affini
Bacche e affini
Drupe e affini
Noci, nocule e acheni
(frutta secca)
Noci, nocule e acheni
(frutta secca)
noccioli
noccioli
La biomassa combustibile secondo il
DPCM 08/03/02
Allegato III – Individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo (In impianti industriali e
termici).
1.Tipologia e provenienza
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce,
segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non
contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le
caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego.
2. Condizioni di utilizzo
La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta,
ovvero previa pirolisi o gassificazione
N.B. : Il D.P.C.M. 08/03/02 considera come combustibile, oltre alla legna tal quale (così come intesa secondo
l’abolito D.P.C.M 02/10/95) anche altro materiale che fino all’emanazione dello stesso era considerato e
quindi normato dal D.M. 05/02/98 N° 72 come rifiuto non pericoloso. Rimangono fuori i rifiuti della
lavorazione del legno e affini trattati normati ancora come rifiuti non pericolosi.
Torna
Distinzione tra impianti termici e
impianti industriali
Avanti
IMPIANTI TERMICI
Conversione energetica della biomassa secondo il
DPCM 08/03/02
Pirolisi
Gassificazione
Combustione diretta
IMPIANTI INDUSTRIALI
Non trattati in questa edizione
Il comma 1, lettere a) e
b) e il comma 2 del
l’art.2 del DPCM
08/03/02 definiscono e
distinguono gli impianti
industriali e gli impianti
termici
Sono impianti termici quelli di cui al D.P.C.M 08/03/2002:
Art. 2, comma 1, lett. b): Sono combustibili per usi civili
i combustibili utilizzati in impianti termici non inseriti
in un ciclo di produzione industriale.
Art. 2, comma 2: Sono […] compresi quelli aventi come
destinazione d’uso il riscaldamento o la climatizzazione
di ambienti, il riscaldamento di acqua calda per utenze
civili, la cucina, il lavaggio stoviglie, la sterilizzazione e
la disinfezione medica, il lavaggio biancheria e simili, i
forni da pane, le mense ed altri pubblici esercizi destinati
ad attività di ristorazione.
Sono impianti industriali quelli di cui al:
DPR 24/05/1988 n° 203.
Art 2, comma 9: Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare
inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale..
DPCM 21/07/1989:
Art. 1: ..Il DPR 203 si applica agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n°443, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente
convogliabili. Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR n° 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi
compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di
climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e
disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all’uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di
ristorazione.
DPR 25/07/1991 :
Sono considerate attività a inquinamento atmosferico poco significativo e a ridotto inquinamento atmosferico quelle indicate nell’allegato 1 e
nell’allegato 2. Tali attività utilizzano impianti industriali; sono però escluse le attività citate dal DPCM 08/03/02 in quanto di pertinenza di
impianti termici.
Nota a margine della diapositiva “definizione impianti”.
In questo documento si utilizza una definizione leggermente diversa rispetto a quella del DPCM 08/03/02 in merito agli impianti industriali e civili.
Impianti Industriali: impianti che utilizzano biomassa per produrre energia destinata ad essere utilizzata nel processo produttivo, salvo le
eccezioni indicate dalla legislazione in materia. Rientrano in questa categoria non solo impianti per la produzione di calore ma anche impianti per
la produzione di energia elettrica.
Impianti Termici: impianti utilizzati in contesto sia civile che industriale per la produzione di calore non finalizzato al processo produttivo. A
nostro giudizio il termine “impianti civili” utilizzato dal DPCM 08/03/02 può essere erroneamente interpretato nel caso di impianti termici
utilizzati in un contesto “industriale” quale può essere l’impianto di riscaldamento di un capannone contenente macchinari o di un magazzino. Il
DPCM definisce correttamente questi impianti che quindi sono considerati “civili”, ma il termine “Impianti civili”potrebbe essere oggetto di
errate interpretazioni.
Torna allo schema di classificazione CEN
DL 138/02 - Art. 14 - Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad
attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22,
sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una
disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal
fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove
sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di
consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di
consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato
C del decreto legislativo n. 22.
Torna allo schema di classificazione CEN
LO SCARTO COME RIFIUTO NON PERICOLOSO
RIFIUTO NON PERICOLOSO
(D.M. 05/02/98 n°72)
AUTOSMALTIMENTO in
discarica
SECONDO LEGGE
DEPOSITO
PRELIMINARE
(“Ronchi” art. 32 D.M. 05/02/98)
MESSA IN RISERVA
(D.M. 05/02/98 art. 6)
RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO
FALEGNAMERIA,
CARPENTERIA
(D.M. 05/02/98 Allegato 1 Sub 1 p.to 9)
RECUPERO DI MATERIA
PANNELLI, PASTA DA
CARTA, CIPPATO
(“Ronchi” art.33 D.M. 05/02/98 art. 3 Allegato 1 Sub 1)
RIFIUTI COMPOSTABILI
(D.M. 05/02/98 Allegato 1 Sub 1 p.to 16 )
RECUPERO DI ENERGIA
(“Ronchi” art. 33 D.M. 05/02/98 art. 4 - Allegato 2 Sub 1)
COMPOST
IMPIANTI INDUSTRIALI o DEDICATI (inceneritori)
Non trattati in questa edizione
Per lo svolgimento delle operazioni di AUTOSMALTIMENTO e di RECUPERO DI MATERIA o DI ENERGIA NON OCCORRE
AUTORIZZAZIONE REGIONALE ma è sufficiente una COMUNICAZIONE IN PROVINCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (da parte di chi
effettua l’operazione e non di chi produce il rifiuto)
Torna
LE CENERI
Ceneri da biomassa
(bioceneri)
DM 05/02/98
Recupero di materia con procedura semplificata
D.Lgs 05/02/1997(Decreto Ronchi)
Richiesta di autorizzazione allo spandimento (?)
Conferimento in discarica (teoricamente “extrema ratio”)
Cementifici o industria dei laterizi
Allegato 1 punto 13 DM 05/02/98
Produzione di compost
Allegato 1 punto 16 DM 05/02/98
Produzione di fertilizzanti
Allegato 1 punto 18 DM 05/02/98
Recuperi ambientali
Allegato 1 punto 13 DM 05/02/98
Torna
REALIZZAZIONE, TRASFORMAZIONE O MODIFICA DI UN IMPIANTO TERMICO
La realizzazione, la trasformazione o la modifica di un impianto termico comportano un iter piuttosto complesso derivante dalla normativa vigente,
soprattutto quella in materia di:
•
•
•
controllo dell’inquinamento atmosferico;
risparmio energetico;
sicurezza;
In relazione alle rispettive competenze, diversi sono quindi anche gli enti coinvolti ai quali è necessario rivolgersi per adempiere tutte le prescrizioni
della normativa vigente.
In particolare bisogna ricordare almeno:
•
•
•
Comune
Vigili del fuoco
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
Le sezioni in cui si articola questa parte del lavoro sono:
Principali requisiti tecnici degli impianti termici alimentati con biocombustibili solidi
Caratteristiche locale caldaia
Principali requisiti dei camini
Principali requisiti dei canali da fumo
Requisiti di sicurezza degli impianti con generatore di calore a combustibili solidi
Requisiti degli impianti con generatori di calore a combustibili solidi ai fini del rispetto dei limiti di emissione
Installazione nuovi impianti: iter realizzativo ed amministrativo
La gestione dell’impianto
I soggetti coinvolti
I responsabili degli impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW
I responsabili degli impianti con potenza nominale superiore a 35 kW
I compiti dei responsabili e i controlli da effettuare in funzione della tipologia di impianto
I controllori
PRINCIPALI REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI CON
BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI
RIFERIMENTI
NORMATIVI
PRINCIPALI ASPETTI NORMATI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
• art. 4 DPR 1391/70
• Circolare M.I. n. 73 del 29 luglio 1971
• DM 16/02/1982
• Circolare M..I. n.52 del 20/11/1982
•
•
•
•
•
•
• art. 6 DPR 1391/70
• requisiti camini (sezione, altezza, raccordi, camera raccolta , fori prelievo, ecc.)
• art.7, DPR 1391/70
• requisiti canali da fumo (pendenza, sezione, coibentazione, raccordi, aperture per ispezioni, fori
prelievo, ecc.)
FOCOLARI/
CAMERE
COMBUSTIONE
• art. 9 DPR 1391/70
• prescrizioni varie per i costruttori
• obbligo foro spia per controllo fiamma + foro per rilevamento temperatura fumi
BRUCIATORI E
GRIGLIE
• art.10, DPR 1391/70
LOCALI
per maggiori dettagli
CAMINI
per maggiori dettagli
ubicazione; caratteristiche costruttive; dimensioni
accesso e comunicazione; caratteristiche porte
aperture di ventilazione e aerazione minima;
chiusure per prevenzione fuoriuscita fumi, polveri, gas e odori
norme specifiche antincendio per centrali > 100.000 kcal/h (ca. 116 kW)
norme antincendio per depositi biocombustibili solidi > 50 t
CANALI DA FUMO
per maggiori dettagli
APPARECCHI
INDICATORI
• art.11 DPR 1391/70
• art. 1, 20, 22 DM 1/12/1975
• alcune prescrizioni generali obbligatorie solo nel caso di alimentazione meccanica (che è resa obbligatoria
ai sensi DPCM 08/03/2002 solo per impianti > 1 MW):
• termometro per temperatura fumi alla base camino
• se >1.000.000 kcal/h :
o registrazione temperatura
o manometri per pressione relativa camera combustione e camino
o misura CO2, CO e H2 nei fumi (se > 2.000.000 kcal/h registrazione in continuo)
• termometro per misura T acqua in uscita
• manometro per misura pressione nel generatore
RIFERIMENTI
NORMATIVI
DOTAZIONE DI
SICUREZZA
PRINCIPALI ASPETTI NORMATI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
• TITOLO II, DM 1/12/1975
• Raccolte R e H dell’ISPESL
• prescrizioni di sicurezza per generatori di calore
RENDIMENTO
GLOBALE MEDIO
STAGIONALE
• art.5, DPR 412/93 come modificato da
DPR 551/1999
• rendimento globale medio stagionale dell’impianto variabile in funzione potenza installata
RENDIMENTO
MINIMO
GENERATORE DI
CALORE
• art.6, DPR 412/93 come modificato da
DPR 551/1999
• non è previsto nulla per generatori alimentati con combustibili solidi
• comma 2.3, Allegato III, DPCM
08/03/2002
• prescrizioni impiantistiche per rispetto limiti di emissione
• art.13, DPR 1391/70
• caratteristiche generali fumi: limite particelle solide (scala Bacharach); valido per tutti gli impianti termici
• comma 2.1, Allegato III, DPCM
08/03/2002
• limiti specifici di emissione vari inquinanti per biomasse combustibili in relazione a potenza installata;
misura e registrazione in continuo per impianti di taglia elevata (> 6 o 20 MW)
per maggiori dettagli
CONTROLLO
COMBUSTIONE E
EMISSIONI
per maggiori dettagli
LIMITI DI
EMISSIONE
Torna
REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE A
COMBUSTIBILI SOLIDI
(DM 1/12/1975, RACCOLTE R E H ISPESL)
N.B. Solo per generatori > 30.000 kcal/h (ca. 35 kW)
BIOCOMBUSTIBILE
UTILIZZATO
polverizzato
(es. segatura, polverino)
INTERRUTTORE TERMICO DI REGOLAZIONE: per
interrompere apporto di calore quando acqua in uscita raggiunge
una temperatura prefissata (max 95 °C)
INTERRUTTORE TERMICO DI BLOCCO: per interrompere
apporto di calore quando acqua in uscita raggiunge una temperatura
prefissata (max 100 °C)
VASO DI ESPANSIONE
ALTRE CONDIZIONI DI SICUREZZA
non polverizzato
(es. cippato, pellet)
OBBLIGATORIO
FACOLTATIVO
art.20,
DM 1/12/1975
OBBLIGATORIO
FACOLTATIVO
OBBLIGATORIO
(CHIUSO O APERTO)
OBBLIGATORIO
(APERTO) 1
necessario soddisfare in alternativa una
PRESSOSTATO DI BLOCCO A
delle seguenti condizioni:
RIARMO MANUALE : necessario
o alimentazione meccanica di
se si usa vaso di espansione chiuso
combustibile e comburente;
per interrompere apporto di calore
o riscaldatore d’acqua di consumo
quando si raggiunga pressione
o scambiatore termico di
prefissata sempre inferiore comunque
emergenza, provvisti di scarico
alla pressione di esercizio del
di sicurezza
generatore indicata dal costruttore
o impianto a circolazione naturale
Torna
1
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Pare corretto estendere l’obbligo del vaso aperto anche agli impianti non normati dal DM 1/12/1975 ovvero inferiori a 35 kW
art.21,
DM 1/12/1975
REQUISITI DEGLI IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILI SOLIDI AI
FINI DEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE
(Allegato III, DPCM 08/03/2002)
Potenza termica per singolo focolare
< 1 MW
1÷3 MW
Alimentazione automatica del combustibile
3÷6 MW
6-20 MW
> 20 MW
OBBLIGATORIO
Misura in continuo in camera combustione (T, O2) e
regolazione automatica aria/combustibile
OBBLIGATORIO
Bruciatore pilota
OBBLIGATORIO
Misura in continuo: T, CO, NOx,vapore
OBBLIGATORIO
Misura in continuo: polveri,COT
OBBLIGATORIO
Torna
CARATTERISTICHE LOCALE CALDAIA
(ART.4, DPR 1391/70; CIRCOLARE MINISTERO 73 DEL 29/07/1971)
Torna
Potenza installata (kcal/h)
≤ 500.000
Caratteristiche costruttive
Distanze minime del generatore
Altre prescrizioni
LEGENDA
> 1.000.000 kcal/h
art.4 DPR 1391/70
Circolare Ministero
73 del 29/07/1971
resistenza pareti al fuoco ≥ 120’ (tabella Appendice)
Porte
Superficie aerazione
min. (Sa)
>750.000 ÷ ≤ 1.000.000
Il generatore termico può essere installato in un qualsiasi vano di un edificio ovvero in apposito fabbricato ad esso
esclusivamente destinato, purché il locale abbia almeno una parete confinante con spazi a cielo libero (strade, cortili,
giardini, intercapedini scoperte o superiormente grigliate affacciantisi su spazio a cielo libero, terrapieni). Ai fini delle
presenti norme può considerarsi spazio a cielo libero lo spazio antistante a parete con oggetti aventi rapporto maggiore di
2 fra l'altezza d'impostazione dal piano, di campagna e sporgenza. Se lo spazio a cielo libero è costituito da cortile chiuso
sui lati, questo deve avere le pareti prospicienti distanti fra loro almeno metri 3,50 e superficie in metri quadrati non
inferiore a quella calcolata moltiplicando l'altezza della parete più bassa, espressa in metri, per 3. Se la parete è attestata su
intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale caldaia; deve avere larghezza minima non inferiore a m.
0,60 e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso.
Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al comma precedente. Se la parete è
attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di m.
0,60, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere
altezza non inferiore a cm. 50.
Ubicazione
Dimensioni min.
locale
> 500.000 ÷ ≤ 750.000
Riferimento
normativo
apribili verso l’esterno; incombustibili; provviste di autochiusura; se si aprono verso locali interni anche antifumo; soglia
rialzata di almeno 20 cm rispetto al pavimento
• da pareti: 0,60 m
• da soffitto: 1 m
Sl (m2)
6
6
6
6
h (m)
2,5
2,5
2,5
2,5
m2
0,5
0,75
1
1
Sa/Sl
1/30
1/30
1/30
1/20
chiusura di vani non di aerazione per impedire fuoriuscita fumi, polveri, gas e odori
Sa: superficie aerazione
Sl: superficie in pianta del locale
h: altezza locale
art.4 DPR 1391/70 e
Circolare Ministero
73 del 29/07/1971
art.4 DPR 1391/70
PRINCIPALI REQUISITI DEI CAMINI
Tipologia / Potenza installata (kcal/h)
Tiraggio naturale e < 1.000.000
Aspetti generali
Cambiamenti sezione e
forma sezione
Bocche dei camini
Materiali
P
H
art.6 DPR 1391/70
; S min = 220; scarto da formula se uso elementi prefabbricati: +30% ÷ -10%
S = area della sezione retta del camino (cm2) ; P = potenza termica installata (kcal/h);
H: altezza del camino fra piano orizzontale fiamma e sbocco in atmosfera (m), diminuita come segue:
a) delle perdite di carico dell’apparecchio (1m/mm acqua)
b) 0,50 m per ogni cambiamento di direzione o T
c) 0,50 m per ogni cambiamento di sezione
d) 1,00 m per ogni metro di sviluppo suborizzontale
scelta a discrezione
progettista
cambiamenti di sezione ed i cambiamenti di forma della sezione dei camini devono essere raccordati fra loro con tronchi
intermedi a pareti formanti tra loro inclinazione non superiore a 1/5.
più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10
metri
strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore
camera di raccolta solidi obbligatoria al piede di ogni tratto ascendente;
Varie
Tiraggio forzato o ≥
1.000.000
camino obbligatorio; tiraggio naturale o meccanico; più focolari in un solo camino solo se nello stesso locale;
S=
Dimensionamento
Riferimento
normativo
fori per prelievo emissioni obbligatori
Torna
commi 5-11, art.6
DPR 1391/70
comma 12, art.6
DPR 1391/70
commi 15 - 18, art.6
DPR 1391/70
comma 19, art.6
DPR 1391/70
commi 13 - 14, art.6
DPR 1391/70:
commi 24-25, art.6
DPR 1391/70:
PRINCIPALI REQUISITI DEI CANALI DA FUMO
Potenza installata (kcal/h)
≤ 1.000.000
Pendenza minima
Sezione
Forma, variazioni,
raccordi
Isolamento
Materiali
> 1.000.000
≥ 5%
•
•
≥ 2%
mai inferiore a quella del camino
non oltre 30% superiore a sezione del camino
comma 1, art.7
DPR 1391/70
comma 2, art. 7
DPR 1391/70
prescrizioni uguali a quelle dei camini; raccordi solo metallici con spessore ≥ 1/100 diametro medio
tale da garantire temperatura superficie esterna ≤ 50 °C
strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore
obbligatorie aperture per ispezioni e pulizia
Varie
Riferimento
normativo
2 fori per prelievo emissioni obbligatori (diemetro 50 e 80 mm)
Torna
comma 3, art. 7
DPR 1391/70
comma 19, art.6
DPR 1391/70
commi 13 - 14, art.6
DPR 1391/70:
commi 24-25, art.6
DPR 1391/70:
INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
ITER REALIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO
IMPRESA/
INSTALL.
INSTALLATORE
IMPRESA
EDILE
COMMITTENTE
PROGETTISTA
CHI
CHE COSA
• Progetta impianto conforme requisiti tecnici previsti da normativa vigente:
• Redige relazione tecnica utilizzando modelli allegati al DM 13/12/1993
rispettivamente:
o modello dell’Allegato A: per nuovi edifici o ristrutturazione di edifici
esistenti
o modello dell’Allegato B: per nuovi impianti in edifici esistenti o
ristrutturazioni di impianti
• Predispone domanda per VV.FF.
o se < 100.000 kcal/h: compila modello in appendice 1 del DPR 1391/70
o se > 100.000 kcal/h: redige relazione tecnica completa di documentazione
tecnica progettuale (Allegato 1 DM 04/05/1998) per VV.FF. per richiesta
parere conformità
• Predispone denuncia e relativi allegati per ISPESL
• Presenta in Comune:
o il progetto con annessa relazione tecnica (DM 13/12/1993);
o dichiarazione inizio lavori edili.
• Presenta ai VV.FF. domanda di approvazione progetto (DPR
1391/70):
o ≤ 1.000.000 kcal/h : modello riportato in appendice 1 al DPR
1391/70> 1.000.000 kcal/h : relazione tecnica completa
• Presenta all’ISPESL:
o denuncia e relativi allegati + progetto
CONTROLLI
COMUNE
Documentazione presentata prima o insieme
all’inizio dei lavori
VIGILI DEL FUOCO
Approvazione progetto
ISPESL
Verifica rispondenza progetto alle norme di
sicurezza
• Realizza lavori edili conformemente al progetto sotto il controllo e la
responsabilità del Direttore dei Lavori edili
• Rilascia certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91, art.9,
Legge 46/90)
• Realizza impianto conformemente al progetto sotto il controllo e la responsabilità
del Direttore dei Lavori impiantistici
• Compila:
o libretto di centrale (se >35 kW)
o libretto di impianto (se < 35 kW)
• Rilascia certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91; art. 9,
legge 46/90)
• Presenta in comune:
o certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91; art.9,
Legge 46/90)
o domanda abitabilità/agibilità
PROPRIETARIO/
OCCUPANTE
CONTROLLI
COMUNE
• Presenta in comune:
o certificazione (art. 29, Legge 10/91)
o domanda abitabilità/agibilità
• Presenta, se richiesto, ai VV.FF:
o richiesta di sopralluogo per collaudo impianto
Torna
• Controlla
o Relazione tecnica
o Certificazioni per rispondenza
requisiti Legge 46/90
• Rilascia certificato abitabilità o agibilità
VV.FF.
• Effettuano collaudo impianto
• rilascio CPI (certificato di prevenzione
incendi)
La gestione dell’impianto – I soggetti coinvolti
Impianto
Potenza nominale ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h
Occupante o Proprietario o Amministratore
III° Responsabile
Impianto
Potenza nominale > 35 kW o 30.000 kcal/h
Occupante o Proprietario o Amministratore
III° Responsabile
Occupante
Art.11, comma 2 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la
figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa,
subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario,
nell’onere di adempiere agli obblighi previsti […] e nelle connesse
responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione […] e alle
verifiche periodiche.
Proprietario
Art.1, comma 1, lettera j) del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR
551/00.
…., chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso
di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in
condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità poste a carico del proprietario del presente
regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
III° Responsabile
Art.1, comma 1, lettera o) del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00.
…., la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica,
organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici.
Art. 11, comma 1, del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00.
…, il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia
effettuata nell’ambito di un contratto servizio energia.
Ulteriori requisiti
ULTERIORI REQUISITI DEL III° RESPONSABILE E DELL’INSTALLATORE
Legge n. 46 del 05/03/90 - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 1. Ambito di applicazione.
Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
…
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
…
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
…
Art. 2. Soggetti abilitati.
Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3. Requisiti tecnico-professionali.
I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
DPR 18 aprile 1994, n. 392 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 1. Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla
trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 , e procedimenti collegati.
Ulteriori requisiti del terzo responsabile per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW.
Art. 11, comma 3 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00.
Il terzo responsabile, per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
• Iscrizione ad albo nazionale tenuto dalla pubblica amministrazione e pertinente per categoria es: Albo Nazionale Costruttori – Categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici (A.N.C. SOA S.p.a.)
• Iscrizione elenchi equivalenti della Comunità Europea
• Certificazione, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l’attività di gestione e manutenzione impianti termici, da parte di un organismo accreditato e
riconosciuto a livello italiano o europeo.
In ogni caso deve possedere conoscenze tecniche adeguate.
Esercizio e manutenzione dell’impianto
Potenza nominale ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h
Responsabilità dell’esercizio
Art. 11, commi 7 e 8 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00.
L’occupante o il proprietario sono comunque responsabili
dell’esercizio e quindi tenuti al rispetto del periodo d’esercizio annuale,
dell’orario giornaliero e della temperatura massima ambiente.
Art. 11,comma 1 e comma 8 del DPR 412/93 come
modificato dal DPR 551/00.
L’occupante o il proprietario in qualità di responsabili
dell’esercizio e della manutenzione, ove non
possiedano i requisiti necessari o non intendano
provvedere direttamente, possono incaricare un terzo
responsabile sia della manutenzione che della
responsabilità di quest’ultima.
Art. 11, comma 1 del DPR n. 412/93 come modificato
dal DPR 551/00.
Il terzo responsabile delegato deve redigere in forma
scritta l’atto di assunzione di responsabilità e
consegnarlo al proprietario.
… Il terzo eventualmente incaricato non può delegare
ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo
occasionalmente al subappalto delle attività di sua
competenza…
Occupante / Proprietario
Delega scritta sul
libretto d’impianto
Atto di ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’
Responsabile della manutenzione
Occupante / Proprietario
III° Responsabile
Delega
Incaricato della manutenzione
Manutentore
III° Responsabile Manutentore
Esercizio e manutenzione dell’impianto
Pn > 35 kW o 30.000 kcal/h
Occupante / Proprietario / Amministratore
Delega
Art. 11, comma 1 e comma 8 del DPR 412/93 come
modificato dal DPR 551/00.
L’occupante o il proprietario in qualità di responsabili
dell’esercizio e della manutenzione, ove non
possiedano i requisiti necessari o non intendano
provvedere direttamente, possono incaricare un terzo
responsabile sia della manutenzione che della
responsabilità di quest’ultima.
Responsabilità dell’esercizio
Occupante / Proprietario / Amministratore
III° Responsabile
Responsabile della manutenzione
Art. 11, comma 1 del DPR n. 412/93 come modificato
dal DPR 551/00.
Il terzo responsabile delegato deve redigere in forma
scritta l’atto di assunzione di responsabilità e
consegnarlo al proprietario.
… Il terzo eventualmente incaricato non può delegare
ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo
occasionalmente al subappalto delle attività di sua
competenza…
Occupante / Proprietario / Amministratore
III° Responsabile
Delega
Incaricato della manutenzione
Manutentore
III° Responsabile Manutentore
Atto di
ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’
I COMPITI DEI RESPONSABILI IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO
Installatore
Impianto
Pn ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h
Dichiarazione di
conformità
Art. 9 Legge n. 46/90
Allegato DM 20/02/92
Responsabile dell’esercizio e
della manutenzione
Verifiche annuali
Impianto
35 kW o 30.000 kcal/h < Pn ≤ 350 kW o 300.000 kcal/h
Compilazione del rapporto di
controllo conforme
all’Allegato H al DPR 412/93
Indicati sul libretto di
impianto o di centrale
Compilazione del
rapporto di controllo
Libretto di centrale
Allegato F al DPR 412/93
Verifiche extra del
rendimento di combustione
Verifica e manutenzione
annuale
Responsabile dell’esercizio e
della manutenzione
Impianto
Pn > 350 kW o 300.000 kcal/h
Prima compilazione
Libretto di impianto
Allegato G al DPR 412/93
Responsabile dell’esercizio e
della manutenzione
Verifica e manutenzione
annuale
Primo rilevamento dei
parametri di combustione
Compilazione del
rapporto di controllo
Da conservare
presso l’impianto
COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
(ART. 11, DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00)
Compiti e responsabilità del responsabile per impianti con Pn < 35 kW
Compilare e mantenere aggiornato il “Libretto di Impianto”, che deve essere a disposizione per i controlli effettuati (Art. 11, comma 9 e 11);
Inviare all’ente di controllo copia firmata della scheda identificativa dell’impianto nei casi previsti (Art. 11. comma 11)
Effettuare o delegare tutte le verifiche di combustione, con periodicità annuale, e allegarne i risultati al libretto d’impianto (Art. 11, comma 12);
Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto;
Effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio; tali controlli devono avere periodicità di almeno una
volta all’anno;
Rispettare il periodo di esercizio annuale, l’orario giornaliero e la temperatura massima ambiente; (Art. 11 comma 7).
Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un’insufficiente
rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge; Art 11 comma 15.
Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci;
Far pervenire alla Provincia tramite autodichiarazione i risultati delle verifiche effettuate a riprova del rispetto delle norme imposte.
Compiti e responsabilità del responsabile per impianti con Pn ≥ 35 kW
Compilare e mantenere aggiornato il Libretto di Centrale;
Esporre i cartelli indicanti il periodo e le fasce orarie di funzionamento dell’impianto;
Rispettare il periodo annuale e l’orario di esercizio e mantenere il limite della temperatura ambiente;
Effettuare tutte le verifiche di combustione prescritte, con periodicità di almeno una volta all’anno;
Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto;
Effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio. Tali controlli devono avere periodicità di almeno una
volta all’anno;
Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente
rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge;
Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci;
Far pervenire alla Provincia tramite autodichiarazione (in una prima fase transitoria di applicazione della legge secondo l’art. 11 D.P.R. 412/93
comma 20), i risultati delle verifiche effettuate a riprova del rispetto delle norme imposte.
VERIFICHE E CONTROLLI SPETTANTI AL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
Verifiche e controlli spettanti al responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto
Periodo
Tipologia
impianto
Riferimento legislativo
Misura della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati
nella tabella riportata al punto 2.1 del DPCM 08/03/02.
•
Polveri totali
•
Carbonio Organico Totale (COT)
•
Monossido di Carbonio (CO)
•
Ossidi di azoto (NO2)
•
Ossidi di zolfo (SO2)
Annuali
Tutti
DPCM 08/03/02 – All. III, comma 2,
punto 2.4
Annuali
Pn < 35 kW
Verifiche come da libretto di centrale e/o d’impianto all’inizio del periodo di riscaldamento
•
Temperatura fumi
•
Temperatura ambiente
•
CO2
•
Bacharach
•
CO (Rientra tra le verifiche annuali per tutti gli impianti)
•
O2
•
Perdita per calore sensibile
•
Rendimento combustione a Potenza Nominale
•
Stato delle coibentazioni
•
Stato della Canna fumaria
•
Verifica del sistema di aerazione locali (L.I)
•
Verifica dispositivi regolazione e controllo (L.I)
•
Stato dispositivi regolazione e controllo (L.C)
•
Taratura dispositivi regolazione e controllo (L.C)
DPR 412/93 – Art.11, comma 12
come modificato dal DPR 551/00
Biennali
Pn ≥ 35 kW
Verifiche extra del rendimento di combustione a metà del periodo di riscaldamento
Annuali
Pn ≥ 350 kW
Controlli e manutenzione secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore
dell’impianto oppure secondo le vigenti norme UNI e CEI e comunque secondo l’allegato H
del DPR 412/93
Annuali
Tutti
DPR 412/93 – Art.11, comma 13
come modificato dal DPR 551/00
DPR 412/93 – Art.11, comma 4 e 4bis come modificato dal DPR 551/00
I CONTROLLORI
Art 11, comma 18 e 20 DPR 412/93
Amministrazioni competenti
Comuni con più di 40000 abitanti
e province per la restante parte
del territorio
Inviano
Demandano con proprio
provvedimento
Responsabili dell’esercizio e
manutenzione o manutentori
Impianti con Pn < 35 kW
Autocertificazione conforme
al modello H
Regione
Relazione biennale sulle
caratteristiche e sullo stato di
efficienza e manutenzione
degli impianti
Incaricano
Organismi esterni con
specifica competenza tecnica
Effettuano
Controlli biennali necessari a
valutare l’effettivo stato di
manutenzione e di esercizio
Controlli a campione (5% delle
autocertificazioni) necessari a
valutare la veridicità delle
certificazioni
Controlli su tutti gli impianti
per i quali non è stata presentata
autocertificazione o per i quali
risultino non conformità alle
Risultati inseriti nel libretto di
Impianto o di Centrale
Onere a carico
dell’utente
NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
Titolo
Norma numero
UNI 9615-1
Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.
UNI 9615-2
Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo.
UNI 9731
Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove.
UNI 10683
Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione.
UNI EN 1443
Camini. Requisiti generali.
UNI EN 1457
Camini. Condotti interni di terracotta/ceramica. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1806
Camini. Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola. Requisiti e metodi di prova.
UNI ENV 1998
Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture. Parte 3: Torri, pali e camini.
UNI ISO 4736
Prove al fuoco. Piccoli camini. Prova alle temperature elevate.
UNI EN 303-1
Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Terminologia, requisiti generali, prove e marcatura.
UNI EN 303-2
Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Requisiti particolari per caldaie con bruciatori di olio
combustibile a polverizzazione.
UNI 10201
Generatori di calore alimentati con combustibili solidi provenienti dalla lavorazione dei residui agricoli e/o forestali.
Definizioni, prove termiche e requisiti.
UNI 10348
Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.
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