Capo I Prima di analizzare nel dettaglio gli articoli 47-54 del Decreto attuativo della Legge Delega n. 30 del 2003, va osservato che nel riscrivere l'istituto dell'apprendistato il Governo non abroga la previgente normativa1[1]. Anzi, il comma 1 dell'articolo 47, esplicitamente conferma le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e formazione. E' probabile che il Governo, mettendo mano a una materia di competenza regionale, sulla quale a livello locale si sono sedimentate negli anni esperienze e create strutture di gestione, abbia scelto scardinare l'esistente per via indiretta, aggiungendo norme su norme. Ne consegue un istituto più flessibile e più povero di contenuto formativo, regolato da norme in contrasto con l'esistente quadro legislativo. A ciò si aggiunge che avendo la Legge 53/03 abrogato l’obbligo scolastico fino a 15 anni, nonché introdotto l’anticipo a 5 anni e mezzo, i giovani che ora intendo scegliere il canale di alternanza scuola-lavoro in apprendistato si trovano per circa un anno in un vuoto di offerta formativa, poiché giustamente la legge sul lavoro minorile impedisce l’accesso al lavoro fino a quindici anni. Che cosa faranno questi giovani in attesa che il Ministro Moratti definisca decreto per il diritto-dovere? Siamo di fronte a un grave incentivo alla dispersione scolastica di cui chiederemo conto nei tavoli di confronto con il Governo. Gli 8 comma che costituiscono il Capo I del decreto attuativo istituiscono tre tipologie contrattuali di apprendistato, riferite a tre diversi livelli di qualificazione. 1. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2. Apprendistato professionalizzante; 3. Apprendistato per l'acquisizione del diploma o per percorsi di alta formazione. La consonanza tra la nuova impostazione dell'istituto e alcuni criteri ispiratori della Legge Moratti - abbassamento dell'età dell'obbligo scolastico e separazione del percorso scolastico da quello professionale - è molto forte. Ricordiamo che la riforma introdotta dalla legge 53 del 2003 ha previsto che a partire dai 15 anni si potesse assolvere al diritto-dovere alla formazione in alternanza scuola-lavoro e che il Governo dovesse adottare un apposito decreto per realizzare tale opportunità ( articolo 4, comma 1). Un criterio che stravolge la previgente normativa è la fondamentale regionalizzazione della regolamentazione dell'apprendistato. La Legge Treu nel rispetto della autonomia dei CCNL, aveva stabilito un monte ore di formazione e criteri di tutela contrattuale validi a livello nazionale. Viceversa, il decreto affida la regolamentazione dell'apprendistato alle Regioni e alle Province autonome, sentite le parti sociali più rappresentative al livello nazionale, regionale, territoriale. Inoltre viene meno la previsione delle 120 ore di formazione di base e delle 120 di formazione per i giovani in obbligo formativo - articolo 68 della Legge 144 del 1999 - . Non solo, viene meno anche la subordinazione dei benefici contributivi alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative - almeno 120 ore - di formazione esterna all'azienda previste dai CCNL comma 2, articolo 16, Legge 196 del 1997 -. Infine va ribadito che la mancata applicazione dei diritti sindacali, tutele – articolo 18 – malattia ecc. – comma 2, articolo 54 - è particolarmente aggravata dall’estensione del contratto di 1[1] Normativa vigente: Legge 19 gennaio 1955, n.25; DPR 30 dicembre 1956, n. 1688; Legge 18 giugno 1997, n. 196; Articolo 68, Legge 17 maggio 1999 n. 144; DPR 12 luglio 2000, n. 257, DM 16 maggio 2001. apprendistato a sei anni. Mentre invece nella prassi sindacale si era consolidato un’estensione di questi istituti anche agli apprendisti. Procediamo ora ad analizzare nel dettaglio il comma 48 Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Come abbiamo accennato questa tipologia contrattuale è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale. Dura al massimo tre anni ed è rivolta ai giovani che abbiano compiuto 15 anni. Rispetto al limite di età, qui si accoglie di nuovo lo spirito della Legge Moratti, con l'imposizione della precoce scelta tra il liceo e la formazione professionale in alternanza scuola lavoro. Al contrario la legge Treu aveva indicato l'elevazione dell'età minima a 16 anni per l'accesso all'apprendistato, sebbene in verità non avesse abrogato il limite dei 15 anni - ovvero 14 anni con l'adempimento dell'obbligo scolastico - stabilito nel 1995 dalla legge di istituzione (articolo 6, comma 1, legge n. 25). La prima grave omissione di questo comma riguarda il monte ore di formazione. Si introduce un concetto generico di formazione congrua al conseguimento della qualifica professionale. Ma chi certificherà la congruità della formazione? Non le parti sociali, le quali sono chiamate, anche attraverso gli Enti Bilaterali a decidere le modalità di erogazione della contrattazione (comma 3, lettera g). Chi allora? L'azienda forse? Per citare ancora la Moratti, ricordiamo che l'alternanza scuola-lavoro dovrebbe essere realizzata secondo in testo di legge attraverso progetti in collaborazione tra la scuola e le imprese. Troviamo poi due innovazioni positive. Il comma 1 stabilisce che la formazione effettuata va registrata sul libretto formativo. Viene così riconosciuto il valore della formazione in azienda ai fini della certificazione del percorso di istruzione, rispondendo a una esigenza di certificazione ormai ineludibile e ribadita anche nel recente accordo tra La Conferenza delle Regioni e le parti sociali sugli standard nazionali di certificazione. La seconda innovazione riguarda il riconoscimento della qualifica professionale conseguita attraverso la formazione interna ed esterna all'impresa - ai fini contrattuali. Articolo 49, Apprendistato professionalizzante Questo tipologia di apprendistato è finalizzata all'acquisizione di una generica qualificazione competenze di base, trasversali e tecnico-professionali -. La prima modifica introdotta rispetto alla Legge Treu è l'elevazione del limite d'età: possono accedere a questo contratto soggetti di un'età compresa tra i 15 e i 29 anni. In contro tendenza rispetto alla durata media europea del contratto di apprendistato - mai superiore ai tre anni - si stabilisce qui una durata del contratto da un minimo di due a un massimo di sei anni. La lettera e conferma la tendenza a ridurre il valore della formazione esterna all'impresa. Infatti si specifica che le 120 di formazione possono essere effettuate anche in azienda o con modalità a distanza. All'opposto le raccomandazioni europee indicano l'importanza della formazione esterna, di base, poiché indispensabile all'apprendista per acquisire le competenze necessarie ad adattarsi a un'organizzazione del lavoro in continua trasformazione. Inoltre limitando la formazione al solo apprendimento in impresa, come vedremo in riferimento all'articolo 52, si riduce in modo rilevante il ruolo di certificazione pubblica svolto dalle Regioni. Articolo 50, Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione Con questo articolo si rende possibile conseguire un titolo di studio di livello superiore attraverso il contratto di apprendistato. E fin qui nulla da eccepire. Il fatto è che l'articolo 50 affida alle Regioni la regolamentazione della disciplina e la durata dell'apprendistato senza indicare la soglia minima valida per conseguire titoli di studio validi su tutto il territorio nazionale e eventualmente in Europa L'elemento peggiorativo di questo articolo riguarda l'esclusione del sindacato dalla definizione dei percorsi di apprendistato; la disciplina di questa tipologia di apprendistato dovrebbe essere regolata esclusivamente dalle associazioni dei datori di lavoro, le Università, le altre istituzioni formative, in accordo con le Regioni. Si rivela così un'altra rilevante consonanza con il sistema di alternanza scuola lavoro realizzato attraverso progetti in collaborazione tra scuola e impresa. Articoli 51 e 52, Crediti formativi e Accreditamento Riducendosi il peso della formazione esterna nel contratto di apprendistato (le cosiddette competenze di base e/o trasversali), si riduce conseguentemente il ruolo di certificazione pubblica della formazione dell'apprendista, svolto nelle realtà più avanzate dalle istituzioni regionali. E non a caso gli articoli 51 e 52, Crediti formativi e Accreditamento offrono all'impresa lo spazio e la base legislativa per trasformarsi in un istituzione formativa. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali - articolo 51, comma 1 - si impegna a produrre i criteri di accreditamento delle imprese formatrici. Quasi come se l'impresa dovesse svolgere la funzione di una vera e propria nuova tipologia di struttura formativa. E quali sarebbero i criteri secondo i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - d'intesa con le Regioni e le parti sociali - dovrebbe stabilire l'accreditamento delle imprese formatrici? I risultati ottenuti nella gestione aziendale, la propensione al miglioramento continuo e alla valorizzazione del personale, la disponibilità di personale con funzioni di supporto all'apprendimento, la dotazione di sistemi tecnologici e di metodologie organizzative avanzate. Va ribadito che l’alternanza studio-lavoro può avere un senso nella crescita cultura e professionale di un giovane a condizione che non si trasformi in un ulteriore canale formativo come prefigura la Legge Moratti (art. 4). All'articolo 53, Repertorio delle professioni il decreto prevede l'istituzione di un repertorio delle professioni, predisposto da un organismo tecnico di cui dovrebbero far parte il MIUR, le Regioni e le parti sociali. La istituzione di tale organismo tecnico potrebbe rappresentare una buona occasione per portare a compimento il lavoro già in corso in alcuni settori industriali di identificazione degli standard delle competenze professionali da acquisire attraverso l'apprendistato. Tale messa a fuoco di standard di competenze anzi è particolarmente necessaria poiché coloro che programmano e progettano la formazione avrebbero finalmente a disposizione dati omogenei su tutto il territorio nazionale. L'articolo 54 è correttamente intitolato Incentivi economici e normativi. Infatti il legislatore alla agevolazione salariale aggiunge quella relativa all'inquadramento, rendendo così due volte appetibile apprendistato per l'impresa il contratto. Quest'ultima ora potrà inquadrare l'apprendista fino a due livelli al di sotto della categoria spettante. Finora solo il Contratto di formazione e lavoro ammetteva l'inquadramento del dipendente ad un livello inferiore a quello di destinazione -comma 3, articolo 16, legge n. 451 del 1992 -. In comma 3 dell'articolo 54, inoltre annuncia l'emanazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle modalità per la verifica dello svolgimento della formazione. Finora la materia è stata regolata dalla Legge 196 del 1997 - comma 2, articolo 15 - per la quale le agevolazioni contributive trovavano applicazione soltanto a condizione che gli apprendisti partecipassero alla formazione esterna prevista dai CCNL. APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE2 Finalità Soggetti Conseguimento di una qualifica professionale Giovani che abbiano compiuto di 15 anni di età Durata Soggetto responsabile della regolamentazione Ore di formazione Non superiore ai tre anni Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e del MIUR, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Un monte ore di formazione, esterna e interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale. Le modalità di erogazione della formazione sono determinate dai contratti nazionali, territoriali, aziendali, anche all'interno degli Enti Bilaterali. La qualifica professionale conseguita al termine del percorso di apprendistato è riconosciuta ai fini contrattuali. La formazione effettuata va registrata sul libretto formativo E' prevista la presenza di un tutore aziendale con competenza e formazione adeguate. Erogazione della formazione Qualifica Libretto formativo Tutore APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni. Se in possesso di una qualifica Soggetti profesionale - Legge n. 53 del 2003 - l'età minima di accesso scende ai 17 anni. Da un minimo di 2 anni a un massimo di 6. La durata è stabilita nei contratti Durata collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o regionale. Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con le associazioni dei datori di Soggetto responsabile della lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul regolamentazione piano regionale. Almeno 120 ore per anno, effettuabili anche in azienda o con modalità di Formazione formazione a distanza. Erogazione e Le modalità di erogazione e l'articolazione della formazione, esterna e articolazione della interna all'azienda, sono determinate dai contratti nazionali, territoriali, aziendali, anche all'interno degli Enti Bilaterali. formazione La qualifica professionale conseguita al termine del percorso di Qualifica Finalità Libretto formativo Tutore apprendistato è riconosciuta ai fini contrattuali. La formazione effettuata va registrata sul libretto formativo E' prevista la presenza di un tutore aziendale con competenza e formazione adeguate. APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE Conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e ad alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore - articolo 69 Legge 144 del 1999 -. Soggetti di età compresa tra i 19 e i 29 anni. Se in possesso di una Soggetti qualifica professionale - Legge n. 53 del 2003 - l'età minima di accesso scende ai 17 anni. Durata e disciplina La durata e la disciplina del contratto è rimessa alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre del contratto istituzioni formative. Finalità 2 Le voci mancanti non sono indicate nel Decreto attuativo della Legge Delega n. 30 del 2003