Capo I
Prima di analizzare nel dettaglio gli articoli 47-54 del Decreto attuativo della Legge Delega n. 30
del 2003, va osservato che nel riscrivere l'istituto dell'apprendistato il Governo non abroga la
previgente normativa1[1].
Anzi, il comma 1 dell'articolo 47, esplicitamente conferma le
disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e formazione.
E' probabile che il Governo, mettendo mano a una materia di competenza regionale, sulla quale a
livello locale si sono sedimentate negli anni esperienze e create strutture di gestione, abbia scelto
scardinare l'esistente per via indiretta, aggiungendo norme su norme.
Ne consegue un istituto più flessibile e più povero di contenuto formativo, regolato da norme in
contrasto con l'esistente quadro legislativo.
A ciò si aggiunge che avendo la Legge 53/03 abrogato l’obbligo scolastico fino a 15 anni, nonché
introdotto l’anticipo a 5 anni e mezzo, i giovani che ora intendo scegliere il canale di alternanza
scuola-lavoro in apprendistato si trovano per circa un anno in un vuoto di offerta formativa, poiché
giustamente la legge sul lavoro minorile impedisce l’accesso al lavoro fino a quindici anni. Che
cosa faranno questi giovani in attesa che il Ministro Moratti definisca decreto per il diritto-dovere?
Siamo di fronte a un grave incentivo alla dispersione scolastica di cui chiederemo conto nei tavoli
di confronto con il Governo.
Gli 8 comma che costituiscono il Capo I del decreto attuativo istituiscono tre tipologie contrattuali
di apprendistato, riferite a tre diversi livelli di qualificazione.
1.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
2.
Apprendistato professionalizzante;
3.
Apprendistato per l'acquisizione del diploma o per percorsi di alta formazione.
La consonanza tra la nuova impostazione dell'istituto e alcuni criteri ispiratori della Legge Moratti
- abbassamento dell'età dell'obbligo scolastico e separazione del percorso scolastico da quello
professionale - è molto forte. Ricordiamo che la riforma introdotta dalla legge 53 del 2003 ha
previsto che a partire dai 15 anni si potesse assolvere al diritto-dovere alla formazione in
alternanza scuola-lavoro e che il Governo dovesse adottare un apposito decreto per realizzare
tale opportunità ( articolo 4, comma 1).
Un criterio che stravolge la previgente normativa è la fondamentale regionalizzazione della
regolamentazione dell'apprendistato. La Legge Treu nel rispetto della autonomia dei CCNL,
aveva stabilito un monte ore di formazione e criteri di tutela contrattuale validi a livello nazionale.
Viceversa, il decreto affida la regolamentazione dell'apprendistato alle Regioni e alle Province
autonome, sentite le parti sociali più rappresentative al livello nazionale, regionale, territoriale.
Inoltre viene meno la previsione delle 120 ore di formazione di base e delle 120 di formazione per
i giovani in obbligo formativo - articolo 68 della Legge 144 del 1999 - .
Non solo, viene meno anche la subordinazione dei benefici contributivi alla partecipazione degli
apprendisti alle iniziative - almeno 120 ore - di formazione esterna all'azienda previste dai CCNL comma 2, articolo 16, Legge 196 del 1997 -.
Infine va ribadito che la mancata applicazione dei diritti sindacali, tutele – articolo 18 – malattia
ecc. – comma 2, articolo 54 - è particolarmente aggravata dall’estensione del contratto di
1[1] Normativa vigente: Legge 19 gennaio 1955, n.25; DPR 30 dicembre 1956, n. 1688; Legge 18 giugno 1997, n.
196; Articolo 68, Legge 17 maggio 1999 n. 144; DPR 12 luglio 2000, n. 257, DM 16 maggio 2001.
apprendistato a sei anni. Mentre invece nella prassi sindacale si era consolidato un’estensione di
questi istituti anche agli apprendisti.
Procediamo ora ad analizzare nel dettaglio il comma 48 Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
Come abbiamo accennato questa tipologia contrattuale è finalizzata al conseguimento di una
qualifica professionale. Dura al massimo tre anni ed è rivolta ai giovani che abbiano compiuto 15
anni.
Rispetto al limite di età, qui si accoglie di nuovo lo spirito della Legge Moratti, con l'imposizione
della precoce scelta tra il liceo e la formazione professionale in alternanza scuola lavoro.
Al contrario la legge Treu aveva indicato l'elevazione dell'età minima a 16 anni per l'accesso
all'apprendistato, sebbene in verità non avesse abrogato il limite dei 15 anni - ovvero 14 anni con
l'adempimento dell'obbligo scolastico - stabilito nel 1995 dalla legge di istituzione (articolo 6,
comma 1, legge n. 25).
La prima grave omissione di questo comma riguarda il monte ore di formazione. Si introduce un
concetto generico di formazione congrua al conseguimento della qualifica professionale. Ma chi
certificherà la congruità della formazione?
Non le parti sociali, le quali sono chiamate, anche attraverso gli Enti Bilaterali a decidere le
modalità di erogazione della contrattazione (comma 3, lettera g).
Chi allora? L'azienda forse? Per citare ancora la Moratti, ricordiamo che l'alternanza scuola-lavoro
dovrebbe essere realizzata secondo in testo di legge attraverso progetti in collaborazione tra la
scuola e le imprese.
Troviamo poi due innovazioni positive.
Il comma 1 stabilisce che la formazione effettuata va registrata sul libretto formativo. Viene
così riconosciuto il valore della formazione in azienda ai fini della certificazione del percorso di
istruzione, rispondendo a una esigenza di certificazione ormai ineludibile e ribadita anche nel
recente accordo tra La Conferenza delle Regioni e le parti sociali sugli standard nazionali di
certificazione.
La seconda innovazione riguarda il riconoscimento della qualifica professionale conseguita attraverso la formazione interna ed esterna all'impresa - ai fini contrattuali.
Articolo 49, Apprendistato professionalizzante
Questo tipologia di apprendistato è finalizzata all'acquisizione di una generica qualificazione competenze di base, trasversali e tecnico-professionali -.
La prima modifica introdotta rispetto alla Legge Treu è l'elevazione del limite d'età: possono
accedere a questo contratto soggetti di un'età compresa tra i 15 e i 29 anni. In contro tendenza
rispetto alla durata media europea del contratto di apprendistato - mai superiore ai tre anni - si
stabilisce qui una durata del contratto da un minimo di due a un massimo di sei anni.
La lettera e conferma la tendenza a ridurre il valore della formazione esterna all'impresa. Infatti si
specifica che le 120 di formazione possono essere effettuate anche in azienda o con modalità a
distanza.
All'opposto le raccomandazioni europee indicano l'importanza della formazione esterna, di base,
poiché indispensabile all'apprendista per acquisire le competenze necessarie ad adattarsi a
un'organizzazione del lavoro in continua trasformazione.
Inoltre limitando la formazione al solo apprendimento in impresa, come vedremo in riferimento
all'articolo 52, si riduce in modo rilevante il ruolo di certificazione pubblica svolto dalle Regioni.
Articolo 50, Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione
Con questo articolo si rende possibile conseguire un titolo di studio di livello superiore attraverso
il contratto di apprendistato. E fin qui nulla da eccepire.
Il fatto è che l'articolo 50 affida alle Regioni la regolamentazione della disciplina e la durata
dell'apprendistato senza indicare la soglia minima valida per conseguire titoli di studio validi su
tutto il territorio nazionale e eventualmente in Europa
L'elemento peggiorativo di questo articolo riguarda l'esclusione del sindacato dalla definizione dei
percorsi di apprendistato; la disciplina di questa tipologia di apprendistato dovrebbe essere
regolata esclusivamente dalle associazioni dei datori di lavoro, le Università, le altre istituzioni
formative, in accordo con le Regioni. Si rivela così un'altra rilevante consonanza con il sistema di
alternanza scuola lavoro realizzato attraverso progetti in collaborazione tra scuola e impresa.
Articoli 51 e 52, Crediti formativi e Accreditamento
Riducendosi il peso della formazione esterna nel contratto di apprendistato (le cosiddette
competenze di base e/o trasversali), si riduce conseguentemente il ruolo di certificazione pubblica
della formazione dell'apprendista, svolto nelle realtà più avanzate dalle istituzioni regionali.
E non a caso gli articoli 51 e 52, Crediti formativi e Accreditamento offrono all'impresa lo
spazio e la base legislativa per trasformarsi in un istituzione formativa. Il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali - articolo 51, comma 1 - si impegna a produrre i criteri di accreditamento delle
imprese formatrici. Quasi come se l'impresa dovesse svolgere la funzione di una vera e
propria nuova tipologia di struttura formativa.
E quali sarebbero i criteri secondo i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - d'intesa
con le Regioni e le parti sociali - dovrebbe stabilire l'accreditamento delle imprese formatrici? I
risultati ottenuti nella gestione aziendale, la propensione al miglioramento continuo e alla
valorizzazione del personale, la disponibilità di personale con funzioni di supporto
all'apprendimento, la dotazione di sistemi tecnologici e di metodologie organizzative avanzate.
Va ribadito che l’alternanza studio-lavoro può avere un senso nella crescita cultura e professionale
di un giovane a condizione che non si trasformi in un ulteriore canale formativo come prefigura la
Legge Moratti (art. 4).
All'articolo 53, Repertorio delle professioni il decreto prevede l'istituzione di un repertorio delle
professioni, predisposto da un organismo tecnico di cui dovrebbero far parte il MIUR, le Regioni e
le parti sociali. La istituzione di tale organismo tecnico potrebbe rappresentare una buona
occasione per portare a compimento il lavoro già in corso in alcuni settori industriali di
identificazione degli standard delle competenze professionali
da acquisire attraverso
l'apprendistato.
Tale messa a fuoco di standard di competenze anzi è particolarmente necessaria poiché coloro
che programmano e progettano la formazione avrebbero finalmente a disposizione dati omogenei
su tutto il territorio nazionale.
L'articolo 54 è correttamente intitolato Incentivi economici e normativi. Infatti il legislatore alla
agevolazione salariale aggiunge quella relativa all'inquadramento, rendendo così due volte
appetibile apprendistato per l'impresa il contratto. Quest'ultima ora potrà inquadrare l'apprendista
fino a due livelli al di sotto della categoria spettante.
Finora solo il Contratto di formazione e lavoro ammetteva l'inquadramento del dipendente ad un
livello inferiore a quello di destinazione -comma 3, articolo 16, legge n. 451 del 1992 -.
In comma 3 dell'articolo 54, inoltre annuncia l'emanazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle modalità per la verifica dello svolgimento della formazione.
Finora la materia è stata regolata dalla Legge 196 del 1997 - comma 2, articolo 15 - per la quale le
agevolazioni contributive trovavano applicazione soltanto a condizione che gli apprendisti
partecipassero alla formazione esterna prevista dai CCNL.
APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE2
Finalità
Soggetti
Conseguimento di una qualifica professionale
Giovani che abbiano compiuto di 15 anni di età
Durata
Soggetto
responsabile della
regolamentazione
Ore di formazione
Non superiore ai tre anni
Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali e del MIUR, sentite le associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Un monte ore di formazione, esterna e interna all'azienda, congruo al
conseguimento della qualifica professionale.
Le modalità di erogazione della formazione sono determinate dai contratti
nazionali, territoriali, aziendali, anche all'interno degli Enti Bilaterali.
La qualifica professionale
conseguita al termine del percorso di
apprendistato è riconosciuta ai fini contrattuali.
La formazione effettuata va registrata sul libretto formativo
E' prevista la presenza di un tutore aziendale con competenza e
formazione adeguate.
Erogazione della
formazione
Qualifica
Libretto formativo
Tutore
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e
l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni. Se in possesso di una qualifica
Soggetti
profesionale - Legge n. 53 del 2003 - l'età minima di accesso scende ai 17
anni.
Da un minimo di 2 anni a un massimo di 6. La durata è stabilita nei contratti
Durata
collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o regionale.
Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con le associazioni dei datori di
Soggetto
responsabile della lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
regolamentazione piano regionale.
Almeno 120 ore per anno, effettuabili anche in azienda o con modalità di
Formazione
formazione a distanza.
Erogazione
e Le modalità di erogazione e l'articolazione della formazione, esterna e
articolazione della interna all'azienda, sono determinate dai contratti nazionali, territoriali,
aziendali, anche all'interno degli Enti Bilaterali.
formazione
La qualifica professionale
conseguita al termine del percorso di
Qualifica
Finalità
Libretto formativo
Tutore
apprendistato è riconosciuta ai fini contrattuali.
La formazione effettuata va registrata sul libretto formativo
E' prevista la presenza di un tutore aziendale con competenza e
formazione adeguate.
APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA
FORMAZIONE
Conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e ad alta formazione, nonché
per la specializzazione tecnica superiore - articolo 69 Legge 144 del 1999 -.
Soggetti di età compresa tra i 19 e i 29 anni. Se in possesso di una
Soggetti
qualifica professionale - Legge n. 53 del 2003 - l'età minima di accesso
scende ai 17 anni.
Durata e disciplina La durata e la disciplina del contratto è rimessa alle Regioni in accordo con
le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre
del contratto
istituzioni formative.
Finalità
2 Le voci mancanti non sono indicate nel Decreto attuativo della Legge Delega n. 30 del 2003
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Capo I Prima di analizzare nel dettaglio gli articoli 47-54 del