INNOVAZIONE E RICERCA
CIRCOLARE N. 043 – 05.02.2016
ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO
SEDI
Oggetto: Integrazioni alla disciplina regionale sulla certificazione energetica degli
edifici.
Con l’allegato decreto n. 224 del 18/01/2016, Regione Lombardia ha apportato
alcune modifiche alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici, definita con decreto
n. 6480 del 30/07/2015. Il nuovo dispositivo chiarisce gli adempimenti necessari in
relazione ad ulteriori casistiche emerse dall' applicazione operativa del citato decreto.
Queste le principali novità:
 per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure
esecutive individuali o concorsuali, si conferma l'esclusione dell'obbligo di allegazione
dell'APE;
 è modificata la dichiarazione di conformità del certificatore. Con la nuova formulazione
la dichiarazione di conformità funge da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
con il quale il professionista dichiara che la copia cartacea è conforme al file
depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale;
 si precisa che il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all'Attestato
di Prestazione Energetica consegnato all'acquirente o locatario prima della stipula del
contratto e non necessariamente unito all'APE allegato al contratto medesimo, in sede
di stipulazione;
 le disposizioni vigenti in caso di ampliamento volumetrico;
 le disposizioni relative alla sostituzione del generatore di calore, all’installazione di
pompe di calore di potenza inferiore a 15 kW e di impianti alimentati a biomassa e
all’obbligo di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili.
MS
All./
[email protected]
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Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2016
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.u.o. 18 gennaio 2016 - n. 224
Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per
l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto
6480 del 30 luglio 2015
IL DIRIGENTE DELLA U.O. ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE
Premesso che:
• con dgr. 3868 del 17 luglio 2015 sono state approvate le
«Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo attestato di prestazione
energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013»;
• la suddetta deliberazione dispone, tra l’altro, il rinvio a un
provvedimento del Dirigente competente per l’approvazione di un «testo unico» che contenga le disposizioni per
l’efficienza energetica degli edifici e per la certificazione
energetica degli stessi, in conformità a quanto previsto nel
d.lgs. 192/2005, nel d.p.r. 75/2013, nei decreti ministeriali
del 26 giugno 2015 e nelle disposizioni regionali allegate
alla medesima deliberazione;
• con decreto regionale n. 6480 del 30 luglio 2015 è stato
approvato il suddetto «testo unico», con i relativi allegati;
Rilevato che:
• la concreta applicazione della disciplina approvata con
il suddetto decreto ha posto in evidenza la necessità di
chiarire gli adempimenti necessari in relazione ad ulteriori
fattispecie, nonché di correggere alcuni refusi;
Il Consiglio Nazionale del Notariato, Area Scientifica – Studi Pubblicistici, ha approvato il 18 settembre 2015 un documento relativo alle novità in vigore dal 1° Ottobre 2015
in materia di certificazione energetica, confermando
che il libretto d’impianto deve essere unito all’esemplare
dell’Attestato di Prestazione Energetica destinato all’acquirente o al locatario, non all’atto di compravendita o di
locazione;
• la d.g.r. 4362 del 20 novembre 2015 ha disposto di differire
al primo gennaio 2017 le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17
luglio 2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti,
prevedendo che fino al 31 dicembre 2016 i valori limite
di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano gli
stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale
prevista dalle norme statali, dando atto che con decreto
dirigenziale si sarebbe provveduto ad adeguare il decreto
6480/2015, attuando puntualmente quanto disposto con
la medesima deliberazione;
Considerata la necessità di integrare le disposizioni approvate con decreto n. 6480/2015 per recepire quanto sopra rilevato
nonché per fornire ulteriori precisazioni, anche al fine di meglio
coordinare le disposizioni relative all’efficienza energetica degli
edifici con la disciplina degli impianti termici, approvata con
d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015;
Visto il documento allegato, relativo all’integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015;
Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Energia e Reti Tecnologiche, individuate dalla
d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
DECRETA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’allegato documento relativo all’integrazione
delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e del relativo allegato sul BURL
Il dirigente
Mauro Fasano
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Bollettino Ufficiale
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2016
ALLEGATO
INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI EDIFICI APPROVATE CON DECRETO 6480 DEL 30.7.2015
1.
Obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
1.1.
E’ confermata l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali. E’ abrogato quanto previsto al punto 10.4 del decreto
regionale n. 6480 del 30.7.2015.
1.2.
L’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale dei beni indivisi che non siano oggetto
delle procedure di cui al punto precedente.
1.3.
L’esclusione dall’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, di cui al punto 3.4 delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015, si applica anche agli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività
svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
1.4.
L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell’ambito di
un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica prevista al punto 11.8 delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015.
2.
Interventi migliorativi da indicare nell’APE
L’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora
il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in termini
di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.
3.
Modifica del modello di APE
Alla quarta pagina dell’Attestato di Prestazione Energetica di cui all’Allegato D al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015,
dopo la dicitura “Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del
D.L. 63/2013” è aggiunta la dicitura “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea è conforme al file dell’attestato di prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.”
4.
Dotazione dell’APE in caso di edificio privo di impianto
Le disposizioni di cui al punto 10.5 dell’Allegato al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono applicabili in tutti i cui i casi
in cui sia previsto l’obbligo di dotazione dell’APE.
5.
Obbligo di allegazione all’APE del libretto di impianto
In relazione a quanto previsto al punto 11.8 delle disposizioni allegate al Decreto n.6480 del 30.7.2015, si precisa che il
libretto d’impianto, aggiornato in conformità alle disposizioni per il controllo sull’efficienza energetica degli impianti termici
civili, deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o al locatario
dell’edificio, prima della stipula del contratto. Il suddetto libretto non deve necessariamente essere unito all’APE allegato al
contratto medesimo, in sede di stipulazione.
6.
Ampliamento volumetrico, recupero di sottotetti e nuovi volumi edilizi
6.1. Nei casi di cui al punto 5.1. lettera b, delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015, qualora la nuova porzione
sia climatizzata mediante la sola estensione dei sistemi tecnici preesistenti occorre procedere alle seguenti verifiche:
1)
il parametro H’T risulti inferiore al valore limite riportato all’ultima riga della Tabella 10 dell’Allegato B al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015;
2)
il parametro Asol,est/Asup utile determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell’Allegato B, risulti inferiore al
corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della
categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3) e per gli
edifici di tutte le altre categorie;
3)
tutte le verifiche pertinenti di cui al paragrafo 5 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015.
6.2. Nei casi di cui al punto 5.1., lett. b) delle stesse disposizioni, qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova
installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato ad un servizio energetico, occorre procedere alle verifiche previste
per gli edifici di nuova costruzione;
6.3. Gli ampliamenti volumetrici, i recuperi di sottotetti esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi che non rientrano in quanto previsto
al punto 5.1. lettera b) delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, tali per cui la nuova porzione
abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente e inferiore o uguale a 500 m3, sono assimilati
a interventi di riqualificazione energetica e sono soggetti alle verifiche di cui al punto 8 delle suddette disposizioni.
7.
Requisiti di trasmittanza termica dei serramenti in caso di riqualificazione energetica
I requisiti di trasmittanza termica dei serramenti, indicati nella tabella 15 dell’Allegato B delle disposizioni allegate al decreto
regionale n. 6480 del 30.7.2015, sono definiti come segue:
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2016
Zona
climatica
E
F
Dall’1.1.2016 al
31.12.2016
U (W/m2K)
1,80
1,60
Dall’1.1.2017
U (W/m2K)
1,40
1,00
Tabella 15 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi,
verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione
8.
Riqualificazione energetica dell’involucro opaco con isolamento in intercapedine o dall’interno
Si specifica che le tabelle di riferimento dell’Allegato B per quanto previsto al punto 8.3 delle disposizioni allegate al decreto
regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono la numero 12, 13, 14 e la numero 15, quest’ultima limitatamente alle chiusure tecniche
opache e ai cassonetti.
9.
Requisiti degli impianti di illuminazione
L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti indicati al punto 8.9 delle disposizioni allegate al
decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.
10. Sostituzione di generatore di calore
In relazione a quanto previsto al punto 4.10 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, si specifica
che la sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia (es. condensazione, multistadio, modulante, tradizionale)
non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e
nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune
la relazione tecnica di cui al punto 4.8 delle predette disposizioni. L’esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kW. Rimane l’obbligo di trasmettere al Comune la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e all’Autorità competente in materia di ispezioni sugli impianti termici il rapporto
di controllo tecnico e l’aggiornamento del libretto d’impianto, come previsto dalla dgr 3965 del 31.7.2015.
11. Requisiti per l’installazione di un un impianto termico alimentato a biomassa
11.1. Le precisazioni di seguito indicate integrano ed in parte rettificano quanto indicato al punto 5.6 e al punto 8.6 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015.
In caso di installazione di un generatore alimentato a biomassa la relazione tecnica, di cui al punto 4.8 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, dovrà attestare il rispetto dei requisiti di cui al punto 15 della dgr 3965/2015,
a prescindere dalla potenza dell’impianto e dalle ulteriori caratteristiche.
Pertanto, potranno essere installati solo generatori che appartengano a classi di efficienza energetica, come individuate
dalle norme tecniche indicate alla tabella 5.6 del decreto 6480/2015 che abbiano rendimenti uguali o superiori ai valori
indicati nella dgr 3965/2015.
11.2. Fermi restando i requisiti di cui sopra, nel caso in cui l’installazione di un impianto termico alimentato a biomassa riguardi un edifico
di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione di primo livello, occorre procedere al calcolo dell’efficienza globale media stagionale di cui al punto 8.6, lett. a) delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015. Le disposizioni di cui al punto 8.6, lettere b),
c) e d) si applicano solo qualora siano tecnicamente possibili, in relazione alla tipologia di impianto a biomassa.
11.3. L’installazione in un edificio esistente, ad integrazione dell’impianto termico esistente e in assenza di interventi sui sottosistemi
impiantistici preesistenti, di apparecchi termici alimentati a biomassa solida che abbiano, singolarmente o nel loro complesso, una potenza nominale del focolare inferiore a 5 kW, non è soggetta al rispetto dei requisiti e delle disposizioni di cui
ai precedenti punti 7.1 e 7.2.
12. Installazione di una pompa di calore con potenza non superiore a 15 kW
Nel caso in cui l’installazione della pompa di calore, pur con potenza termica non superiore a 15 kW, avvenga nell’ambito
di una qualsiasi altra tipologia di intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo
o di secondo livello, riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, ristrutturazione dell’impianto termico, riqualificazione
energetica dell’impianto termico) non si applica l’esclusione di cui al punto 4.11 predetto.
13. Assenza di uno dei sottosistemi dell’impianto termico o di allacciamento alla rete del gas
L’edificio oggetto di certificazione si considera privo dell’impianto termico nel caso in cui l’impianto termico in esso installato
sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente, non si considera privo
dell’impianto termico l’edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono, ma manca l’allacciamento alla
rete del gas.
14. Riqualificazione energetica dell’impianto termico
Gli interventi sull’impianto termico che rientrano nella definizione di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, così
come la sostituzione del generatore con un altro generatore di potenza termica superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, sono soggetti ai medesimi obblighi di cui al punto 8.6, 8.7, 8.8 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del
30.7.2015.
15. Pompe di calore reversibili tipo split
Ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento
sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del
raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento.
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2016
16. Fattori di allocazione dell’energia per sistemi cogenerativi
Quanto indicato nelle formule 11.379, 11.380 e 11.381 dell’Allegato H al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, in merito
alla modalità di allocazione dell’energia in presenza di sistemi cogenerativi è da intendersi applicabile indipendentemente
dalla taglia degli stessi; pertanto tali formule risultano valide a prescindere dalla potenza elettrica e termica del sistema
cogenerativo e quindi applicabili anche a impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento.
17. Obbligo di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili
17.1 A parziale rettifica di quanto previsto al punto 6.15 iii delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015, qualora un
edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne
copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli
obblighi relativi alla copertura dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma
dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’ acqua calda sanitaria, di cui ai punti 6.13. c. i e ai punti 6.13. c. ii
delle disposizioni allegate al decreto 6480/2015) ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica, di cui al punto 6.3 lettera c) iii delle medesime disposizioni.
17.2 Sono altresì soggetti agli obblighi di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dall’Allegato 3 al Decreto
Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 gli “edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante” come definiti dall’art. 2 del predetto decreto
anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello ai sensi del decreto regionale n. 6480
del 30.7.2015.
18. Verifiche di condensa
Le condizioni di umidità relativa interna, contenute ai paragrafi I.2.1 e I.2.2 dell’Allegato H al decreto regionale n. 6480 del
30.7.2015, relative alle verifiche di condensa in assenza di sistemi di controllo dell’umidità, sono da ritenersi superate da
quanto riportato al punto 5.3 delle disposizioni allegate al decreto; pertanto le condizioni interne di utilizzazione sono da
valutare secondo il metodo delle classi di concentrazione riportato nelle Appendici A e NA (Appendice Nazionale) della
norma UNI EN ISO 13788.
19. Strutture a protezione degli impianti sportivi
Le strutture a protezione degli impianti sportivi sono considerate stagionali e, pertanto, sono esenti dagli obblighi di rispetto
dei requisiti di prestazione energetica e di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica qualora esse, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano completamente rivestite da un involucro che può essere, a momenti alterni, tolto o
rimesso.
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circolare 05.02.2016 n. 43