COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929
Prot.12/336/V/LR/CC/sl
COMMISSIONE: TERMOTECNICA ed ENERGIA
VERBALE n. 13 DELLE RIUNIONI DEL 26/09/2012 e 24/10/2012
ORDINE DEL GIORNO
D.lgs 3 marzo 2011 n. 28
Contabilizzazione calore
Condizionatori d’aria e libretto d’impianto
UNI 11137-1
Prevenzione incendi – tetti combustibili e impianti fotovoltaici
Scarico prodotti della combustione
Varie in corso della riunione
Entrambe le riunioni hanno avuto inizio alle h. 18.00 presso la sede del Collegio
D.lgs 3 marzo 2011 n. 28
Dalla lettura del testo, emergono diversi quesiti:
a. Cosa si intende per: ristrutturazione rilevante?
b. Come rispettare gli obblighi previsti dall’allegato 3 (art.11 comma 1) al punto 2?
c. Cosa si intende per: superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, così come
indicato nell’allegato 3 (art.11 comma 1) al punto 3?
a.
Per quanto riguarda l’art. 2 comma 1, punto m del succitato Decreto, viene riportato:
“Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante” edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
- i)edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 mq., soggetto a ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- ii)edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione
straordinaria.
Pertanto tutte le categorie di edifici sono soggette all’applicazione del Decreto stesso.
b.
Riportiamo quanto pubblicato sul sito della Regione Lombardia:
“La L.R. n. 4/2012 (piano casa) prevede all’art. 5, comma 5 (sostituzione del patrimonio edilizio
esistente) e all’art. 6, comma 6 (interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione di
edilizia sociale), l’approvazione entro il 15 maggio 2012 della D.G.R. che definisca la modalità di
soddisfacimento degli obblighi in materia di fonti rinnovabili, previsti nell’allegato 3 del D.lgs n.
28/2011.
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E-mail: [email protected] – Web : www.Periti-industriali.Monza.it
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Gli obblighi definiti dall’art. 11 D.lgs. 28/2011 (copertura dei consumi energetici con percentuali
minime di finti rinnovabili) non sono di chiara attuazione, nonostante siano entrati in vigore dal
primo giugno 2012 e siano vincolanti per il rilascio del titolo edilizio nel caso di nuovi edifici ed
edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante(con qualsiasi destinazione d’uso: residenziale,
terziario, industriale).
Le criticità derivano dal fatto che il D.lgs. n. 28/2011 non definisce la modalità per calcolare il:
- consumo finale per riscaldamento, refrigeramento ed acqua calda sanitaria: l’ipotesi ad
oggi più esplorata è quella di ragionare in termini di fabbisogno di energia, riferendosi alle
procedure già definite e utilizzate nell’ambito dell’efficienza energetica in edilizia
(Certificazione Energetica. Ad oggi il Ministero dello Sviluppo Economico non si è però
espresso in maniera definitiva;
- fabbisogno di energia per il refrigeramento: ad oggi non esiste una procedura riconosciuta
per tale calcolo. La relativa norma tecnica è stata disconosciuta ed è inapplicabile “de
facto”.
La D.G.R. ambiente ha avviato un confronto con Cestec, il Comitato Termotecnico Italian, e il
Ministero dello Sviluppo Economico , in modo da sviluppare una metodologia di calcolo condivisa.
Nell’attesa di poter definire indicazioni puntuali si ritiene che i Comuni, al fine del rilascio del titolo
edilizio, possano verificare il rispetto degli obblighi previsti dall’allegato 3 del D.lgs. n. 28/2011
secondo i criteri che ritengono più opportuni, chiedendo ai progettisti di dimostrare le
considerazioni e le procedure che sono alla base della loro dichiarazione di conformità agli obblighi
previsti dal suddetto decreto”.
Su questi spunti, ci rivolgiamo agli Iscritti affinché partecipino alle Riunioni del Gruppo, portando le
proprie esperienze professionali al fine di stabilire una procedura comune fino all’emanazione di
una circolare di chiarimento da parte degli Enti preposti.
Suggeriamo la rilettura dell’articolo pubblicato sul n. 6 (bimestre novembre/dicembre 2011) della
rivista “Il Perito Industriale”,.
c.
non vi sono spiegazioni in merito alla superficie in pianta ma, questa stessa voce, chiarisce che gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili devono essere obbligatoriamente installati in copertura o
all’interno o nelle relative pertinenze, che però la Regione Lombardia vieta.
Per cui si deduce che la superficie in pianta “S”, della formula per calcolare la potenza in kW,
sottintesa come vincolo su cui installare gli impianti di energia rinnovabile, sia la superficie
orizzontale (in pianta a livello terreno) del tetto.
Contabilizzazione calore
L’argomento viene rimandato al prossimo incontro del Gruppo. Si richiede ai partecipanti alla
prossima Riunione di preparare un prospetto riepilogativo normativo e uno scadenziario per la
messa a norma degli impianti interessati.
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Condizionatori d’aria e libretto d’impianto
L’argomento viene rimandato al prossimo incontro del Gruppo.
Consigliamo la lettura dell’articolo riportato sul n. 4 della rivista “Il perito Industriale” per
analizzare l’argomento nel prossimo incontro del Gruppo termotecnica.
UNI 11137-1 – controllo della tenuta delle tubazioni del gas
A dicembre 2011 si è concluso il periodo di inchiesta pubblica del progetto di revisione della
normativa UNI 11137-1 emanata nell’ottobre 2004.
Questa normativa riguarda le procedure da adottare per il controllo della tenuta delle tubazioni
del gas presenti negli impianti ad uso domestico e similare.
La principale novità introdotta dalla revisione di questa norma è il campo di applicazione, esteso
anche ai gas di petrolio liquefatti.
Questa normativa risulta di grande aiuto per la stesura della ben nota “Dichiarazione di
rispondenza” richiesta dal D.M. n. 37/08 per tutti gli impianti non dotati di dichiarazione di
conformità prima del marzo 2008.
Si ricorda che la normativa in oggetto stabilisce nel caso di ripristino degli impianti esistenti di
adduzione gas, l’applicazione di quanto espresso nella norma UNI 7129/08.
Un appunto sulla dichiarazione di rispondenza.
Le modalità di verifica del funzionamento in sicurezza, gli allegati da compilare, le procedure etc.
sono espresse nella recente revisione della norma UNI 10738/12. Questa norma, sarà discussa
nella prossima riunione del Gruppo.
Ricordiamo che il giorno 27 novembre 2012 dalle h. 14.00 alle h. 18.30, presso la Sala Conferenze
in via Massaua n. 6 a Milano si terrà un Incontro informativo sulla revisione della succitata norma
UNI 10738/12.
Prevenzione Incendi – Tetti combustibili e impianti fotovoltaici
Alle ore 19.30 il Gruppo affronta la tematica dei tetti combustibili, con particolare riguardo agli
impianti fotovoltaici su di essi installati.
Ricordiamo che l’argomento è oggetto di chiarimento da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, vedi
nota “Prot. 6334 del 04/2012”.
La discussione ha inizio con la definizione di pannello fotovoltaico incorporato nell’edificio, in
quanto è il punto focale dal quale dare origine ai criteri di sicurezza da applicare, come riportato
sulla nota dei Vigili del Fuoco.
Per incorporato si intende un’istallazione eseguita all’interno di una volumetria virtuale che ha
come base la proiezione in pianta dell’edificio, oggetti di qualsiasi natura inclusi e per altezza
l’infinito.
Nell’esemplificazione grafica proposta nelle note di chiarimento, risulta incorporato anche un
pannello fotovoltaico installato su una struttura indipendente ma che ricade nella volumetria
virtuale anche senza punti di contatto comuni con l’edificio.
Concludendo, un impianto fotovoltaico è sempre e comunque da considerare come incorporato
nell’edificio.
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In seguito alla definizione iniziale si discute in merito alle protezioni al fuoco da porre in atto lungo
il piano di appoggio degli elementi fotovoltaici installati sia sulle coperture che sulle facciate. Le
linee guida in merito offrono tre possibilità di protezione/installazione:
1. installazione su strutture incombustibili
2. interposizione di elementi EI 30 fra i pannelli e le strutture combustibili
3. valutazione specifica del rischio di propagazione dell’incendio
Ricordiamo che gli impianti fotovoltaici non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai
sensi del DPR 151/2011; tuttavia l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività
soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiede che vengano eseguiti gli adempimenti previsti
dal DPR 151/2011 al comma 6 art. 4, qualora esso comporti la modifica delle misure di
prevenzione e protezione e/o l’aggravio del preesistente livello di rischio antincendio.
Ricordiamo inoltre la norma UNI EN 13501-5/2009, inerente alla classificazione al fuoco dei
prodotti e degli elementi da costruzione (parte 5 – classificazione sulla base ai risultati ottenuti
dalle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno).
Scarico prodotti della combustione
L’argomento discusso è suddiviso in due parti:
1 - normative inerenti alla progettazione, la posa in opera ed i materiali da costruzione
Norme di riferimento:
Norma UNI 10640
Norma UNI 10641
Norma UNI 10845
Norma UNI 7129/08 (parte 3)
Norma UNI 13384
Norma UNI EN 1443
Norma UNI EN 14471
Norma UNI 11071
I prossimi punti di discussione comprenderanno il caso di incendio causato da canne fumarie a
servizio di camini a legna ed il rumore delle canne fumarie. Chiunque fosse interessato è invitato a
scrivere alla Segreteria del Collegio ed a partecipare alle prossime riunioni del Gruppo.
2 – ripristino dei sistemi fumari esistenti mediante guaine termoindurenti
Il Gruppo si confronta in merito a quanto riportato sulla rivista “Il Perito Industriale” n. 4/2012.
Dopo una discussione sulle esperienze personali e si conviene di utilizzare queste guaine, qualora
non fosse possibile intervenire in altra maniera, almeno fino a quando non verrà concluso il lungo
processo di passaggio dalla Direttiva Europea 89/106 CE al regolamento 305/2011, tenendo ben
presente l’assunzione delle responsabilità a cui il Professionista va incontro, dal momento che una
circolare dei Vigili del Fuoco ne vieta l’utilizzo, anche se è riferita a impianti centralizzati soggetti
alla Prevenzione Incendi.
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La soluzione più semplice, senza dover incorrere in cavilli burocratici in caso di contenzioso, ma
alle volte di difficile applicazione, sarebbe quella di abbandonare i rivestimenti con guaine
progettando e posando un nuovo condotto fumario in vista.
Prossima riunione:
La prossima Riunione è fissata per Mercoledì 28 novembre 2012 alle h. 18.00
Argomenti della riunione:
1.
2.
3.
4.
5.
contabilizzazione calore – punto sulla situazione
condizionatori d’aria e libretto di impianto
diagnosi energetica – i contenuti della relazione
serre bioclimatiche e bonus volumetrici
varie in corso della Riunione
Alle h. 20.00 si sono concluse entrambe le sedute del Gruppo
Il Coordinatore
Claudio Per. Ind. Codognotto
Il Presidente
Roberto Dott. Per. Ind. Leveni
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Verbale n.23-2012 - Collegio Dei Periti Industriali E Dei Periti